Short Cuts America: il blog di Arnaldo Testi

Politica e storia degli Stati Uniti

Le armi private e la costituzione: un eccezionalismo americano?

O0zlz1sHQRbw0Ve76mJM1eY6odIUpSig8V8mwD76

Dal punto di vista della diffusione di armi fra la popolazione civile, e di quello delle garanzie costituzionali (o pretese tali) offerte al loro possesso individuale privato – gli Stati Uniti sembrano davvero un paese piuttosto straordinario, in una prospettiva comparata. Ci sono tantissime armi in circolazione: come in nessun altro paese al mondo, senza alcun dubbio. E c’è un diritto degli americani a “detenere e portare armi” che è scritto nella costituzione federale, nel suo Secondo emendamento, e che quindi è (o si pretende che sia) protetto costituzionalmente: come in nessun altro paese al mondo? Qui il punto interrogativo è necessario, perché la faccenda è un po’ più complicata. E occorre ricordare la lettera precisa dell’emendamento stesso, come entrò in vigore più di due secoli fa, nel 1791: “Essendo necessaria, per la sicurezza di uno Stato libero, una milizia ben organizzata, non sarà violato il diritto del popolo di detenere e portare armi”.

***

Che ci sia un numero straordinario di armi in circolazione è un dato ben noto e documentato, ricordato al compiersi di ogni evento tragico. Gli Stati Uniti detengono vari record in proposito. Sono di gran lunga il primo paese al mondo per il numero assoluto e relativo di armi personali in mani civili (“small arms”, secondo le classificazioni internazionali – e cioè pistole e fucili, compresi i fucili d’assalto). Nel 2007 ce n’erano 270 milioni, più o meno 90 ogni 100 abitanti, anche se naturalmente ci sono persone che ne possiedono molte e altre che non ne possiedono affatto. Il secondo paese per numero assoluto di armi è l’India, molto distante con 46 milioni di pezzi; il terzo la Cina, con 40 milioni. Il secondo paese per densità relativa è invece lo Yemen, molto distante con 60 pezzi per 100 abitanti; il terzo è la Svizzera, con 46. Nel complesso, dei 650 milioni di armi da fuoco private nel mondo, il 40% è concentrato negli Stati Uniti, che hanno meno del 5% della popolazione globale.[i]

Queste armi fanno danni, uccidono. E lo fanno in maniera sproporzionata rispetto a paesi comparabili per livelli di sviluppo. Secondo statistiche della Nazioni Unite, nel 2010 sono stati assassinati con armi da fuoco 3,2 statunitensi ogni 100.000 abitanti. In Canada, Europa occidentale, Australia, Giappone, i tassi corrispondenti sono inferiori allo 0,5 e talvolta tendono allo zero. Tassi molti più elevati si riscontrano altrove nel mondo, soprattutto, secondo i dati disponibili, nelle Americhe ispaniche e caraibiche, per esempio in Honduras (68,4 morti per 100.000 abitanti), Jamaica (39,4), Guatemala (34,8), Colombia (27,1) e Messico (10). In alcuni di questi paesi, come ben si sa, sono in corso brutali guerre di droga, con gang armate fino ai denti.[ii] Fra le vittime statunitensi ci sono, con particolare drammaticità, i bambini: i loro tassi di mortalità da arma da fuoco (in questo caso per omicidio, suicidio o incidente) sono da 17 volte a 9 volte superiori a quelli del resto del mondo industrializzato.[iii]

***

Poi c’è l’altro dato straordinario, il Secondo emendamento appunto. Un dato straordinario ma non unico – ancorché raro. Secondo il Comparative Constitution Project, non è usuale che si parli di un diritto dei cittadini alle armi nei testi costituzionali.[iv] Sembra che formule del genere esistano oggisolo nelle costituzioni di tre stati: in Messico, Guatemala e Haiti.  E che siano esistite storicamente, dopo il 1789, in poche costituzioni oltre a quella statunitense: in altri otto paesi, per essere precisi, soprattutto nell’Ottocento e soprattutto in America latina (sette su otto: Bolivia, Costa Rica, Colombia, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Messico). La collocazione temporale e geografica può essere importante, perché nelle Ispano-Americhe post-rivoluzionarie ottocentesche, impegnate in giganteschi processi di nation-building, il modello yankee (anch’esso prodotto di una vittoriosa rivoluzione indipendentista) era influente, faceva scuola.[v] E’ significativo che, fuori del continente, esso si sia riprodotto in Liberia (l’ottavo caso), lo stato fondato in Africa da afro-americani liberi o ex-schiavi provenienti dagli Stati Uniti.

Nel tempo il diritto alle armi è gradualmente evaporato. I mutamenti in Messico aiutano a disegnare un modello di evoluzione, ed evaporazione, formale di lungo periodo. La prima costituzione federale degli Estados Unidos Mexicanos (questo il nome ufficiale adottato allora), nel 1824, tace sull’argomento. Ma quella del 1857 no. Essa riconosce il “diritto di possedere e portare armi” per sicurezza e autodifesa. Il diritto è generale, senza limitazioni; è elencato fra “i diritti dell’uomo”. La legge poteva stabilire solo quali tipi di arma eventualmente proibire. Le cose cambiano con la costituzione del 1917. Qui si fa una netta distinzione fra il diritto di possedere armi nel proprio domicilio – indiscusso e riconfermato; e quello di portare armi “fra la popolazione” – ora soggetto a regole di polizia. Cambiamenti successivi hanno rafforzato quest’ultima clausola, chiarendo che la legge definisce con precisione (e severità) i casi in cui autorizzare il porto d’armi in pubblico. Così stanno le cose nella costituzione attuale, riformata nel 2002.[vi] Più o meno così stanno le cose anche negli altri due paesi in cui questo diritto è sopravissuto, Guatemala e Haiti.[vii]

***

Il caso del Messico apre un’altra questione, piuttosto paradossale. Qui il diritto alle armi è stato ed è (anche se oggi solo nello spazio domestico) un diritto personale del cittadino. E’ diverso da ciò che prevede la lettera e lo spirito originario del Secondo emendamento statunitense: che non afferma un diritto del cittadino bensì del “popolo”, cioè non di individui bensì di un soggetto corporato; e lo fa a fini militari, cioè ai fini di istituire una “milizia ben regolata”. E’ probabile che la costituzione della Liberia del 1847 ne suggerisca l’interpretazione autentica. Scritta da costituenti che dicono di sé We the people of the Republic of Liberia were originally the inhabitants of the United States of North America”,  stabilisce che “il popolo ha un diritto a detenere e portare armi per la difesa comune”.[viii] Dove difesa comune è la parola chiave: ed è esattamente in questo senso che lo intendevano i padri costituenti degli Stati Uniti. Solo più tardi ne è subentrata una lettura individualista, si suol dire “molto yankee” – che in effetti nel vicino Messico è esplicita e formalizzata fin dall’Ottocento.

Il diritto yankee delle origini è paragonabile a quello ricorrente nelle costituzioni rivoluzionarie che chiamano il popolo alla difesa armata delle conquiste della rivoluzione. Un diritto che è anche un dovere collettivo. Per esempio la costituzione francese giacobina del 1793, la più democratica, che peraltro non entrò mai in vigore: nel suo preambolo e nel testo è zeppa di “diritti dell’uomo e del cittadino”, compreso quelli alla resistenza e all’insurrezione contro l’oppressione. Ma la questione delle armi è trattata a parte, nella sezione sulle forze armate. Stabilisce certo che “l’intero popolo” forma il potere militare della repubblica, che “tutti i francesi sono soldati” e che tutti saranno addestrati alle armi – ma nell’ambito delle forces de la République, appunto, al comando del potere esecutivo.[ix] L’idea del popolo in armi, ma addestrato e ben controllato dal governo, ritorna in alcune costituzioni rivoluzionarie a noi contemporanee, quella iraniana del 1989,[x] o quella, di breve vita, del Nicaragua sandinista del 1987.[xi]

***

Il diritto statunitense è dunque unico in questo: che la sua formulazione è rimasta inalterata dalla fine del Settecento, con le parole di allora. Negli altri paesi in cui è stato storicamente presente ­– paesi che hanno attraversato molti cambiamenti di regime e di carte costituzionali, esso è stato cancellato o limitato e comunque chiarito nel significato. Negli Stati Uniti, che hanno mantenuto una straordinaria continuità costituzionale, non è stato toccato. La sua tendenziale scomparsa altrove è significativa perché, negli ultimi due secoli, il trend dei diritti costituzionalmente protetti (civili, politici, sociali, economici) è stato verso la loro estensione. Estensione di tutti, tranne di questo: che sembra piuttosto il relitto di un’epoca passata. Un anacronismo, insomma – simile al divieto di “acquartierare” soldati in case private in tempo di pace, previsto dal Terzo emendamento statunitense, anch’esso del 1791 e anch’esso ancora in vigore benché dimenticato. Un anacronismo articolato con un linguaggio abbastanza ambiguo da consentirne, in contesti del tutto cambiati, forse inevitabilmente, interpretazioni diverse e lontane da quella delle origini. Ma questa è un’altra storia.[xii]

[i] “Estimating Civilian Owned Firearms”, Small Arms Survey Research Notes, No. 9, September 2011, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, Switzerland, http://www.smallarmssurvey.org. Le definizioni sono in http://www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/definitions.html. Il caso della Svizzera sembra particolare. La costituzione della Confederazione Elvetica non prevede il diritto di portare armi. La legge sulla coscrizione obbligatoria stabilisce che i cittadini maschi di età 20-34 anni servano nella milizia, ricevano addestramento militare, e tengano un’arma di ordinanza nella propria abitazione (il cui uso è severamente regolato). Oggi hanno l’opzione di depositare l’arma in un magazzino militare. In ogni caso non possono tenere in casa munizioni. Che siano queste armi a essere considerate “civilian owned” – è piuttosto discutibile.

[ii] United Nations Office on Drugs and Crime. Homicide Statistics. Homicides by Firearms. 2012, http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/homicide.html.

[iii] Secondo Mathew Miller, Deborah Azrael, David Hemenway, “Firearm Availability and Unintentional Firearm Deaths, Suicide, and Homicide among 5-14 Year Olds”, Journal of Trauma – Injury, Infection, and Critical Care, 52, 2, February 2002, pp. 267-275, uno studio citato in Elias Groll, “America’s Exceptional Gun Culture”, Foreign Policy, December 19, 2012, http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/12/19/america_s_exceptional_gun_culture.

[iv] Vedi il rapporto Right to Bear Arms, May 20, 2008, in http://www.constitutionmaking.org/reports.html. Il rapporto è preparato dal Constitutional Design Group; gran parte dei dati vengono dal Comparative Constitutions Project (CCP), diretto da Zachary Elkins (University of Texas–Austin) e Tom Ginsburg (University of Chicago). Recenti interventi giornalistici sul tema sono Zachary Elkins, Tom Ginsburg, James Melton, “U.S. Gun Rights Truly Are American Exceptionalism”, March 8, 2013, Bloomberg.com, http://www.bloomberg.com/news/2013-03-07/u-s-gun-rights-truly-are-american-exceptionalism.html; Zachary Elkins, “Rewrite the Second Amendment”, New York Times, April 4, 2013.

[v] George Billias, American Constitutionalism Heard Round the World, 1776-1989: A Global Perspective, New York University Press, New York, 2010, in particolare pp. 105-142.

[vi] Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 1857, Art. 10; Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, Art. 10; Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 1917 emendata 2002, Art. 10.

[vii] Vedi Constitución del Estado del Guatemala, 1985 emendata 1993, Art. 38; Constitution de la République d’Haïti, 1987, Art. 268-1.

[viii] Constitution of the Republic of Liberia, 1847 pubblicata nel 1848, Art. I, Sez. 12. Questo passaggio, e questo diritto, sono scomparsi dalla nuova costituzione liberiana entrata in vigore nel 1986.

[ix] Constitution de la République française, 1793, Art. 107-114.

[x] Costituzione della repubblica islamica dell’Iran, 1979 emendata 1989, Art. 151.

[xi] La costituzione nicaraguense del 1987 riconosce “il diritto [del popolo] di armarsi per difendere la sua sovranità, la sua indipendenza e le sue conquiste rivoluzionarie”. Ma non c’è spazio per interpretazioni civili o individualiste: è chiaro che questo diritto si esercita sotto il controllo del governo. E’ lo Stato (e di qui in poi le maiuscole sono nel testo) a organizzare la mobilitazione in difesa della Patria e della Rivoluzione, tramite l’Esercito Popolare Sandinista – “il braccio armato del popolo”. Ed è lo Stato a istituire il Servizio Militare Patriottico. A conclusione del discorso, il dirittodiventa dunque un dovere di tutti. Questo linguaggio è stato abolito dopo la vittoria elettorale dell’opposizione anti-sandinista nel 1990. La costituzione riformata del 1993 è più stringata in proposito, e ben diversa: “L’Esercito del Nicaragua è una istituzione nazionale, di carattere professionale, apartitica, apolitica, obbediente…” Vedi Constitución Política de la República de Nicaragua, 1987, Art. 92-96; Constitución Política de la República de Nicaragua, 1987 riformata 1993, Art. 93.

[xii] Ne discuto in Arnaldo Testi, “Violenza rivoluzionaria, violenza civile, violenza privata: sul diritto del popolo alle armi negli Stati Uniti”(paper, 2013), in http://pisa.academia.edu/ArnaldoTesti

2ndAmendmentFBbanner

Categorie:costituzione, Cultura politica, violenza

Tag:, , , , , , , , , ,

Lascia un commento