Avvocato che incarica un domiciliatario: obbligo di retribuirlo (di Riccardo Radi)

Il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che l’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente, ex art. 43 cdf (già art. 30 codice previgente).

Il CNF si sofferma con la sentenza numero 207 pubblicata il 22 marzo 2023 sui rapporti tra avvocati e in particolare sul dovere di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.

Il principio ribadito è che in caso non adempia il cliente sarà lo stesso avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha dover provvedere a retribuirlo (ex multis C.N.F., sentenza n. 132 del 23 settembre 2017).

Inoltre, sul dovere di salvaguardare il rapporti di colleganza Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.) – è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa.

Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.(C.N.F., sentenza n. 162 del 17 luglio 2021). In senso conforme, tra le tante, sentenza n. 153 del 17 luglio 2021, sentenza n. 143 del 17 luglio 2021, sentenza n. 248 del 28 dicembre 2020.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 207 del 9 novembre 2022