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Schema di Istituzioni Di Diritto Privato I - la delegazione, Schemi e mappe concettuali di Istituzioni di Diritto Privato

Istituzioni Di Diritto Privato I - delegazione

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2011/2012

Caricato il 28/08/2012

pavesina-92
pavesina-92 🇮🇹

4.5

(2)

2 documenti

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Scarica Schema di Istituzioni Di Diritto Privato I - la delegazione e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Istituzioni di Diritto Privato solo su Docsity! DELEGAZIONE C (DELAGATARIO) (DELEGANTE) A B (DELEGATO) DELEGAZIONE PROMITTENDI: consiste nel far assumere una nuova obbligazione a un soggetto B che prima non era obbligato nei confronti di C; era obbligato solo nei confronti del suo personale creditore A. Il soggetto A è nello stesso tempo creditore di B e debitore di C. In astratto occorrerebbero due atti di adempimento, per un principio anche dei mezzi giuridici, l’ordinamento consente ad A di delegare il suo debitore ad obbligarsi (dargli formalmente un incarico attraverso un contratto di mandato) nei confronti del suo creditore C. Cioè il delegante delega il soggetto delegato e il suo debitore ad obbligarsi nei confronti del suo creditore che è il delegatario. Quando B adempirà a C estinguerà nello stesso tempo tutte e due i rapporti, sia il rapporto di provvista che quello di valuta. La fattispecie della delegazione consiste in un’operazione trilaterale, richiede il consenso di tutti e tre i soggetti attraverso la quale un soggetto che ha un credito nei confronti di un proprio debitore, che si chiama rapporto di provvista. IL RAPPORTO DI PROVVISTA è quello che mi consente di dare l’incarico a B. è il fatto che io sia il creditore di B che mi da il diritto di dirgli di dare direttamente al soggetto C i 100 euro che doveva a me e che io, a mia volta, dovevo a C, quindi B si obbliga di pagare questi 100 a C. Si chiama rapporto di provvista perché è ciò che mi da il diritto di incaricare il mio debitore. Se io non avessi un credito nei suoi confronti, non potrei dirgli di obbligarsi con C, al posto di estingue l’obbligazione direttamente con me. A ha un suo debito da estinguere, che si chiama RAPPORTO DI VALUTA, che è un precedente rapporto pregresso che può nascere da qualsiasi fonte; per puro caso si trova ad avere a sua volta un debitore B che è legato a lui da un ulteriore rapporto obbligatorio, che si chiama rapporto di provvista. In virtù di questa provvista che lui ha, cioè questo diritto di ricevere una certa prestazione da B, il soggetto A può delegare B ad obbligarsi ad eseguire la prestazione che dovrebbe ad A nei confronti del creditore delegatario. Prima di questa operazione complessa, ci sarà un vero e proprio contratto tra A e B che viene assimilato a contratto di mandato (contratto con cui un soggetto da l’incarico al mandatario di eseguire un’attività giuridica in suo interesse). A in questo contratto si accorda con B, affinchè questi vada direttamente dal creditore C e si obblighi nei suoi confronti ad eseguire a lui la prestazione che dovrebbe ad A stesso. Successivamente B va da C e dice che su incarico di A si obbliga a dargli i 100 che lui ti deve. • DELEGAZIONE COMULATIVA: se C non dice nulla e si presta a ricevere questa prestazione di obbligo di B avremo la cosiddetta delegazione comulativa, cioè in sostanza b diventa a sua volta obbligato nei confronti di C in aggiunta ad A, a cui resta obbligato,cioè i due sono obbligati in solido. Il creditore C, mentre prima aveva diritto a ricevere una prestazione solo da A, in virtù di questo atto di obbligazione che mi fa sul calco di A, viene ad avere due debitori: il debitore originario delagante e il nuovo debitore delegato che si affianca ad A e quindi aumenta le possibilità di ricevere le prestazioni da parte di C, con cui sono legati in solido. B si obbliga unilateralmente nei confronti di C. C può rivolgersi quanto all’uno quanto all’altro. [OBBLIGAZIONE SOLIDALE: il creditore può pretendere l’intera prestazione sia da A che da B] • Se C accetta espressamente l’obbligazione di B, di fronte all’incarico di A io mi obbligo a darti 100, il creditore C accetta espressamente quest’obbligazione di B. (art 1268) il fatto che il creditore C accetti espressamente questo atto con cui il delegato si obbliga nei suoi confronti crea una sorta di beneficio di ordine tra i due. Per cui il creditore che ha accettato l’operazione delegatoria dovrà pretendere la prestazione prima da B e solo se lui non adempie potrà tornare a rivolgersi ad A. La struttura rimane la stessa della delegazione cumulativa, entrambi restano obbligati, ma viene inserito il BENEFICIUM
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