I documenti che evitano la lite
non devono aspettare il giudizio
Il Fisco, per scongiurare il confronto in tribunale, invita il contribuente a fornire spiegazioni in ufficio. I dati però vanno prodotti nei termini stabiliti
Infatti, in tema di accertamento fiscale, l’invito da parte dell’Amministrazione finanziaria, previsto dal DPR n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, a fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l’omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. Tale inutilizzabilità consegue automaticamente all’inottemperanza all’invito, non è soggetta alla eccezione di parte e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio. Il contribuente può conseguire una deroga all’inutilizzabilità solo ove ricorrano le condizioni di cui al DPR n. 600 del 1973, art. 32, comma 5. Il comma 5 stabilisce, infatti, che le cause di inutilizzabilità non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.
Sentenza n. 5734 del 23 marzo 2016 (udienza 18 gennaio 2016)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bielli Stefano – Est. Tricomi Laura – Pm. Del Core Sergio
Inutilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente – Rilevabilità di ufficio in ogni stato e grado