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Avviso ai litiganti

I documenti che evitano la lite
non devono aspettare il giudizio

Il Fisco, per scongiurare il confronto in tribunale, invita il contribuente a fornire spiegazioni in ufficio. I dati però vanno prodotti nei termini stabiliti

documenti
SINTESI: Il tenore letterale della norma recata dal DPR n. 600 del 1973, art. 32, commi 4 e 5, consente di enucleare una efficacia automatica della sanzione di inutilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente, non essendo stabilito alcun ulteriore meccanismo di attivazione di parte. Al contrario, la deroga all’inutilizzabilità deve essere fatta valere dal contribuente, con le modalità ivi previste, entro il termine per il deposito dell’atto introduttivo di primo grado.
Infatti, in tema di accertamento fiscale, l’invito da parte dell’Amministrazione finanziaria, previsto dal DPR n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, a fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l’omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. Tale inutilizzabilità consegue automaticamente all’inottemperanza all’invito, non è soggetta alla eccezione di parte e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio. Il contribuente può conseguire una deroga all’inutilizzabilità solo ove ricorrano le condizioni di cui al DPR n. 600 del 1973, art. 32, comma 5. Il comma 5 stabilisce, infatti, che le cause di inutilizzabilità non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui  non imputabile. 
 
Sentenza n. 5734 del 23 marzo 2016 (udienza 18 gennaio 2016)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bielli Stefano – Est. Tricomi Laura – Pm. Del Core Sergio
Inutilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente – Rilevabilità di ufficio in ogni stato e grado
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