Diritto e Fisco | Articoli

Cosa rischia chi scrive sui muri

28 Febbraio 2017 | Autore:
Cosa rischia chi scrive sui muri

Il nuovo decreto legge sull’imbrattamento dei palazzi: a chi scrive sui muri, su autobus, vagoni di treni e tram si può imporre la ripulitura.

Nuove misure a tutela del decoro delle città, per constare i fenomeni di degrado urbano e di vandalismo ai danni di edifici pubblici o privati, muri e tutto ciò che, spesso, diventa facile preda dei graffitari: a prevederlo è un nuovo decreto legge, approvato lo scorso 20 febbraio [1], che applica nuove misure contro il deturpamento e l’imbrattamento di cose altrui, comportamento che costituisce un reato previsto dal nostro codice penale [2] ed oggi oggetto di modifica. Ma procediamo con ordine e vediamo, più nel dettaglio, cosa rischia chi scrive sui muri.

Innanzitutto il codice penale punisce chi deturpa o imbratta cose mobili altrui: la sanzione per chi scrive su tutto ciò che non è saldamente ancorato al suolo (si pensi, ad esempio, alla scritta su un cartello stradale, a un manifesto pubblicitario, ecc.) o che non sia un mezzo di locomozione come auto, moto, treni, autobus ecc. è la multa fino a 103 euro. Si può procedere contro il colpevole solo se il titolare della superficie imbrattata sporge querela. Si tratta, infatti, di un reato procedibile solo a querela di falso.

Veniamo ora a cosa rischia chi scrive sui muri di edifici privati o pubblici. I graffiti sugli edifici o su altre superfici pubbliche sono sempre stati al centro di aspre polemiche, tra detrattori e sostenitori dell’arte di strada. La legge, però, ritiene che il graffitaro sia un vandalo. Il codice penale, infatti, stabilisce che chi imbratta beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati, rischia la reclusione da uno a sei mesi o la multa da 300 a 1.000 euro. Se però si tratta di cose di interesse storico o artistico (si pensi a un monumento o un palazzo antico di particolare pregio), la pena sale e si applica la reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro. A differenza dell’imbrattamento di cose mobili, quando il reato è commesso ai danni di muri o altre parti di edifici pubblici o privati oppure su vagoni di treni, autobus, tram, automobili, ecc. non c’è bisogno della querela della vittima del reato per procedere alla punizione perché le autorità possono procedere anche d’ufficio. In altre parole, se un poliziotto vede un giovane che scrive sui muri di un palazzo privato e fa graffiti – al di là del valore artistico che essi possono avere – può procedere alla denuncia e a tutte le conseguenti attività che implicano il procedimento penale anche senza consultare l’amministratore di quel condominio o gli altri proprietari interessati. Se questi ultimi intendono infatti “perdonare” il colpevole, il reato scatta ugualmente e, con esso, anche le sanzioni. Essendo tuttavia un illecito penale punito con la reclusione inferiore a 5 anni, si può chiedere il “perdono” e l’archiviazione per «tenuità del fatto» (salvo ci sia recidiva, nel qual caso la multa può arrivare a 10mila euro e la reclusione fino a due anni). Resta la fedina penale sporca e l’obbligo di risarcire il danno.

Il recente decreto legge, come abbiamo anticipato in apertura, contiene una modifica al codice penale prevista proprio per punire in modo più severo chi scrive sui muri e imbratta immobili pubblici o privati. Una volta intervenuta la sentenza di condanna del colpevole, può imporre a quest’ultimo di ripulire i luoghi oggetto di vandalismo e imbrattamento. Se ciò è ormai impossibile, lo condanna a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute dal proprietario del palazzo o, in alternativa (se il condannato non si oppone), a svolgere di attività gratuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.

note

[1] Decreto legge n. 14/2017

[2] Art. 639 cod. pen.

Autore immagine: 123rf com

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA