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Aizzare il cane per spaventare: cosa si rischia?

1 Aprile 2020 | Autore:
Aizzare il cane per spaventare: cosa si rischia?

Cosa fare se il vicino di casa innervosisce il proprio cane e non lo assicura stretto al guinzaglio con lo scopo di far spaventare gli altri?

Il tuo vicino di casa ha un cane di una razza apparentemente pericolosa. È sempre pronto a ringhiare contro chiunque, tant’è che il padrone lo tiene spesso assicurato a un guinzaglio stretto. Ne hai timore e più volte ti sei rivolta all’amministratore chiedendogli di impedire che l’animale venisse lasciato da solo nel giardino. 

Tra te e il proprietario del cane non corre buon sangue. Un giorno, mentre rincasava, lo hai atteso sul portone per chiedergli di non fare più rumore di notte. Ne è nata una discussione e lui, per tutta risposta, ha dato un colpo sul dorso del cane con lo scopo di innervosirlo e aizzarlo contro di te. Il quadrupede si è subito irrigidito e ha iniziato ad abbaiare, sempre però tenuto al guinzaglio dall’uomo. 

Chiaramente ti sei spaventata, anche perché non hai la forza di reagire o di scappare: la tua età non te lo consente. Sei salita in ascensore di fretta e furia, con il timore di essere azzannata. Ti chiedi cosa puoi fare per tutelare i tuoi diritti. La tua paura che l’episodio possa verificarsi di nuovo e che magari possa avere un finale diverso ti porta a voler fare una denuncia alla polizia. Ma per quale reato visto che non sei stata morsa? Cosa si rischia ad aizzare il cane per spaventare un’altra persona? 

La risposta è molto semplice anche se, per conoscerla, bisogna avere confidenza con le norme del Codice penale. 

Peraltro, proprio di recente, la Cassazione ha giudicato un caso simile a quello appena descritto [1] stabilendo la possibilità, per le autorità, di disporre il sequestro del cane aizzato per intimorire la vittima. Nel caso di specie però il proprietario era considerato soggetto pericoloso in quanto tossicodipendente, seppur sottoposto a un percorso di disintossicazione dalle sostanze stupefacenti.

Aizzare il cane per spaventare un’altra persona è reato?

Chi aizza il proprio cane per intimorire un rivale commette reato: quello di minaccia. Com’è possibile – ti chiederai – che un semplice gesto possa costituire una minaccia? La ragione è semplice: il delitto in questione non si consuma solo nel momento in cui si pronunciano delle frasi dal chiaro tono minatorio o chiaramente allusivo (ad esempio «Ti uccido» oppure «Guardati le spalle»). Bastano anche dei comportamenti quando esprimono l’intenzione di realizzare un danno ingiusto a un’altra persona. L’importante è che la vittima avverta un pericolo effettivo, a prescindere dal fatto che sia facilmente suggestionabile. 

Del resto in passato la Cassazione ha ritenuto sussistente tale reato anche nel caso in cui si brandisca un bastone o un martello vicino a un’altra persona, facendo chiaramente intuire a quest’ultima che tale arma potrebbe essere utilizzata nei suoi confronti nel caso in cui non si comporti in un determinato modo o qualora la discussione degeneri.

Insomma, la minaccia si consuma anche con gesti, se da questi possono potenzialmente derivare delle conseguenze dannose per la vittima. 

La circostanza che una persona abbia paura dei cani non toglie il fatto che innervosire l’animale facendo credere che questo possa scagliarsi contro l’altro o morderlo costituisce reato.

Come difendersi dall’accusa di minaccia

Per la minaccia la pena prevista dal Codice penale è la multa fino a 1.032 euro. Conseguenza non tanto rilevante se si considera che, il più delle volte, si può ottenere anche l’archiviazione del processo penale per «particolare tenuità del fatto» senza versare neanche 1 euro. Un beneficio ammesso dal Codice penale in tutti quei casi in cui la sanzione penale è di natura pecuniaria e/o inferiore a 5 anni di reclusione. La fedina penale resta sporca e resta la possibilità di chiedere un risarcimento in via civile. 

Possibile il sequestro del cane 

Quando il comportamento si ripete più volte non è più possibile ottenere il perdono per “particolare tenuità del fatto”. Ma c’è anche un’altra conseguenza. Secondo la Cassazione la procura può disporre il sequestro del cane se c’è pericolo di reiterazione del comportamento. 

La Suprema corte, nel confermare il sequestro, ha rilevato come l’imputato fosse aduso a servirsi del suo cane pitbull, del quale era conclamata l’effettiva pericolosità, per incutere timore alla donna e al suo fidanzato anche negli anni precedenti all’ultimo episodio. 

note

[1] Cass. sent. n. 10992/20 del 1.04.2020.

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1 Commento

  1. Sarei favorevole all’introduzione di una tassa sul possesso di un cane; in Italia (soprattutto a Roma) la moda dei cani dilaga in modo molto alienante, tutti individui che possono tranquillamente permettersi una creatura che mangia cibi (non economici), potenzialmente sporca se non si raccolgono le deiezioni e comunque urina a ogni metro su auto e moto altrui, spesso abbaia in modo ossessivo oppure può essere di razza “pericolosa”. Non parliami poi dei costi proibitivi delle cliniche veterinarie e del crimine di chi li abbandona. Ecco, al fine di ottenere un interessante gettito fiscale e forse dissuadere chi non dovrebbe poter possedere un animale, perché non si introduce una tassa annuale di 300 euro?

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