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Quanto tempo ci vuole per diventare amministratore di sostegno?

2 Aprile 2022 | Autore: Valentina Gritti
Quanto tempo ci vuole per diventare amministratore di sostegno?

Come ottenere la nomina di amministratore di sostegno in breve tempo, entro un termine di circa due mesi.

Hai un genitore anziano che non è più in grado di provvedere da solo a tutti i suoi interessi. Ha difficoltà a ricordare le sue scadenze (come il pagamento delle bollette) o a gestire il suo patrimonio. Vorresti aiutarlo e diventare suo amministratore di sostegno per poter provvedere tu stesso a tali incombenze ma non sai bene come procedere. In questo articolo, scoprirai non solo cosa devi fare ma anche quanto tempo ci vuole per diventare amministratore di sostegno.

Rimarrai forse stupito del fatto che la procedura di nomina di amministratore di sostegno potrebbe svolgersi in breve tempo e concludersi in circa due mesi, ovvero molto prima di quanto probabilmente ti aspettavi.

Ovviamente, ci riferiamo a casistiche semplici e generali e non ai casi che presentino particolari problematiche idonee ad allungare i tempi della procedura giudiziale di nomina di amministratore di sostegno, come ad esempio la possibile contestazione dello stesso beneficiario o l’eventuale opposizione di un parente. Potrebbe, infatti, capitare che il tuo genitore o un parente si oppongano alla misura protettiva, sostenendone l’inutilità o la non necessità. In tal caso, i tempi si dilungherebbero, poiché il giudice tutelare, anziché procedere alla nomina dell’amministratore, potrebbe ritenere opportuno effettuare particolari accertamenti, magari anche tramite perizie mediche o psicologiche. Ma andiamo per ordine.

Amministratore di sostegno: chi è e quali sono i suoi compiti?

Probabilmente, lo sai già ma ti ricordiamo cos’è l’amministrazione di sostegno. Si tratta di uno strumento protettivo introdotto da una specifica legge nel 2004 [1]. Tale legge ha modificato il Codice civile e ha istituito la figura dell’amministratore di sostegno per la tutela e l’assistenza di quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, non sono autonome e versano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

L’amministratore di sostegno è dunque colui che, dopo essere stato nominato dal giudice tutelare e dopo aver prestato giuramento, deve occuparsi, a tempo determinato o indeterminato, della protezione di un individuo – cosiddetto beneficiario amministrato -, compiendo a suo nome e per suo conto [2] o assistendolo nel compiere determinati atti di ordinaria amministrazione, da distinguersi in atti per la cura del patrimonio ed in atti per la cura della persona.

Gli atti per la cura del patrimonio sono, ad esempio, il mantenimento o l’apertura di un conto corrente, intestato alla persona amministrata, la legittimità ad operare sui suoi conti correnti (come l’autorizzazione all’utilizzo di bancomat, di assegni o di carte di credito), la riscossione di qualche suo emolumento (come la retribuzione, la pensione o un’indennità di accompagnamento), la presentazione di istanze alla Pubblica Amministrazione o di dichiarazioni annuali dei redditi, il ritiro della sua corrispondenza o la gestione ordinaria di immobili di sua proprietà (con facoltà di riscuotere canoni di locazione o di partecipare ad assemblee condominiali).

Gli atti per la cura della persona sono, ad esempio ,il consenso a trattamenti medici-chirurgici, l’intrattenimento dei rapporti con i medici ed il ricovero in strutture sanitarie, socio-sanitarie o assistenziali.

L’amministratore di sostegno può compiere per il beneficiario amministrato anche atti di straordinaria amministrazione (come ad esempio l’acquisto o vendita di un immobile), ma ciò può farlo solo ed esclusivamente dopo aver richiesto ed ottenuto dal giudice tutelare la specifica autorizzazione.

Questi elenchi ovviamente non sono esaustivi ma meramente esemplificativi dei molteplici atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che potrebbero essere compiuti da un amministratore di sostegno e che variano di volta in volta perché dipendono dalle necessità ed esigenze del caso specifico.

Facciamo un esempio.

Se un tuo genitore fosse anziano e si trovasse in difficoltà a gestire in autonomia solo le sue incombenze patrimoniali o burocratiche ma non avesse necessità di alcun aiuto o non volesse alcuna interferenza nelle decisioni che attengono alla sua salute e alla cura della sua persona, tu potresti chiedere di essere nominato suo amministratore di sostegno solo per lo svolgimento degli atti patrimoniali o burocratici. In tal caso, il giudice tutelare ti autorizzerà solo per tal genere di atti, lasciando il tuo genitore libero di svolgere in autonomia e libertà tutti gli altri atti residuali.

Ti ricordiamo anche che ai sensi del Codice civile [3] l’amministratore di sostegno svolge il suo compito sotto la costante supervisione del giudice tutelare – in breve gt – ed è tenuto a presentargli con cadenza annuale un rendiconto scritto e formale del suo operato, affinché possano essere costantemente verificate le condizioni di vita, patrimoniali e personali della persona amministrata.

Come si diventa amministratore di sostegno e quanto tempo ci vuole?

La procedura giudiziale per diventare amministratore di sostegno è abbastanza semplice e breve.

Visto che l’amministratore di sostegno è un istituto giuridico protettivo più flessibile e meno invasivo di molti altri (come per esempio l’interdizione o l’inabilitazione), il legislatore ha previsto per lo stesso una procedura meno complessa che può svolgersi senza la necessaria presenza ed assistenza degli avvocati e che deve concludersi entro circa due mesi, precisamente sessanta giorni.

Tale procedura, in base a quanto disciplinato dal Codice civile e dal Codice di procedura civile [4], può essere avviata personalmente dalle parti – ovvero dal beneficiario stesso, dal suo coniuge, dal convivente, da un parente entro il quarto grado o da un affine entro il secondo grado – e si svolge innanzi alla volontaria giurisdizione del tribunale del luogo di residenza o domicilio del beneficiario da amministrare.

Tutto si avvia tramite il deposito di un atto giudiziario – cosiddetto ricorso introduttivo – che, oltre a contenere i dati e le generalità del beneficiario e dei suoi familiari – ovvero del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi – deve indicare le specifiche ragioni, per cui si chiede la misura protettiva.

Il ricorso deve anche individuare il soggetto da nominare amministratore di sostegno ed elencare gli atti di ordinaria amministrazione che si ritiene non possano essere svolti in autonomia dal beneficiario.

Una volta depositato il ricorso, a cui deve essere allegata tutta la necessaria documentazione dimostrativa, è necessario attendere l’emissione del provvedimento del giudice tutelare di fissazione d’udienza per l’audizione del beneficiario che, salvo impossibilità, dovrà recarsi personalmente in tribunale.

Tale udienza riveste particolare importanza perché servirà al giudice per verificare la sussistenza di tutti i requisiti di legge per l’emissione della misura protettiva e per accertare che non vi siano eventuali opposizioni alla procedura.

Non dimenticare che alla tua richiesta giudiziale potranno opporsi non solo il beneficiario – che può ritenere di non avere alcun bisogno di protezione o aiuto – ma anche altri soggetti, ovvero i familiari che sono stati indicati nel ricorso e che hanno il diritto di partecipare alla procedura in questione.

Per velocizzare la procedura il giudice tutelare potrà richiedere anche il deposito di una dichiarazione di non opposizione all’amministrazione di sostegno richiesta, debitamente sottoscritta da tutti i soggetti indicati nel ricorso.

Ovviamente, l’eventuale opposizione di qualcuno determinerebbe la conseguente complicazione della procedura e l’allungamento delle relative tempistiche, poiché il giudice tutelare, in ragione delle contestazioni, potrebbe ritenere necessario effettuare alcune verifiche, magari anche complesse, come per esempio perizie mediche, psicologiche o contabili.

Se, invece, nessuno dovesse sollevare opposizioni o contestazioni di sorta, va da sé che la procedura si semplificherebbe e velocizzerebbe, cosicché il giudice potrebbe entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, ai sensi di quanto previsto dal codice civile [5], disporre con decreto motivato ed immediatamente esecutivo la nomina dell’amministratore di sostegno con fissazione dell’udienza di giuramento. Tale decreto di nomina conterrà, come detto, la precisa indicazione di tutti gli atti che l’amministratore di sostegno potrà compiere, oltreché il suo limite di spesa mensile.

In conclusione, salvo imprevisti o opposizioni, per diventare amministratore di sostegno ci vuole poco tempo, solo un termine di circa due mesi, ma occorrono molto impegno e molta responsabilità.

L’incarico di amministratore di sostegno – in breve ads – non va sottovalutato o preso alla leggera, perché dallo stesso derivano parecchie incombenze (tra cui ad esempio l’onere di rendicontazione scritta) e responsabilità civili e penali che magari non immaginavi.

Per questo, spesso, si consiglia di far nominare amministratore di sostegno un soggetto terzo ed estraneo alla famiglia del beneficiario. In tale caso, sarà il giudice tutelare a scegliere, in base alle esigenze del caso specifico, l’amministratore di sostegno più adatto tra soggetti (di solito, professionisti, quali ad esempio commercialisti o avvocati) che posseggono specifiche competenze e che sono iscritti a delle specifiche liste depositate presso il tribunale.

Probabilmente, preferirai farti nominare tu stesso perché è risaputo che per le persone, a cui si vuole bene, ed in particolare per i propri genitori si è disposti a far tutto, anche assumersi ingenti oneri e responsabilità, come appunto quelli scaturenti dalla nomina di amministrazione di sostegno.


Di Valentina Gritti

note

[1] L. 6/2004 ha modificato le norme del Codice civile, istituendo la figura dell’amministratore di sostegno, disciplinata dagli artt 404 e ss. cod. civ.

[2] Amministrazione rappresentativa ex art 405 co. 3 cod. civ.

[3] Artt 411 e 380 cod. civ.

[4] Artt 407 e ss cod. civ., 720 bis cod. proc. civ. e 712 e ss. cod. proc. civ.

[5] Art 405 cod. civ.

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