Notifica dell’appello: se il domiciliatario si trasferisce
Il notificante deve ricercare l’indirizzo effettivo presente sull’albo.
Attenti agli atti in scadenza: quando si deve notificare un atto di appello o un ricorso in Cassazione all’avvocato domiciliatario è necessario individuare il suo effettivo indirizzo e accertarsi che, nel frattempo, questi non si sia trasferito. Il rischio è grosso: poiché, se questi, tra il primo e il secondo giudizio, ha cambiato indirizzo di studio, e quindi la prima notifica dell’impugnazione non sia andata a buon fine, sussiste una causa di inefficacia della notifica. Bisognerà allora affrettarsi a una “caccia all’uomo” dell’ultimo minuto, per poter notificare l’atto in modo corretto. Non esistono alternative: lo ha chiarito anche la Cassazione con una sentenza di ieri [1].
Secondo la Corte, la notificazione eseguita presso il domicilio dichiarato nel giudizio “a quo”, che ha avuto esito negativo per il trasferimento del procuratore, resta quindi priva d’effetto ed il notificante deve effettuare le ricerche necessarie per individuare il luogo in cui deve essere indirizzato l’atto di impugnazione.
Nel caso di specie, la notificazione di un ricorso in Cassazione non si era perfezionata, a causa dell’intervenuto trasferimento del procuratore domiciliatario ad altro indirizzo.
Rischio decadenza?
Nella sentenza in commento si precisa che, in caso di trasferimento del procuratore costituito dal domicilio dichiarato nel precedente grado di giudizio, la notificazione dell’impugnazione deve essere effettuata presso il suo domicilio reale, quale risulta dall’albo professionale o dagli atti processuali, anche nell’ipotesi in cui il trasferimento non sia stato ritualmente comunicato alla controparte.
Infatti, il procuratore non è tenuto a provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo.
Non tutto è perduto però. L’inefficacia della notifica può essere sanata attraverso la rinnovazione della notificazione disposta dal giudice o dalla riattivazione del procedimento di notifica ad iniziativa dello stesso richiedente.
note
[1] Cass. sent. n. 2662/15 dell’11.02.2015.
Autore immagine: 123rf com