sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA
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FO R ORO<br />
MANO<br />
SOMMARIO<br />
EDITORIALE<br />
Una scelta sofferta 203<br />
"Bancarotta" della Finanziaria 205<br />
IL FATTO<br />
I due DDL esaminati dal Governo proposti dal<br />
Ministro Mastella 207<br />
L'allarme per la situazione economica del<br />
Ministero della Giustizia 209<br />
Sulla riforma dell'Or<strong>di</strong>namento professionale 211<br />
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO<br />
Le adunanze 213<br />
ERRATA-CORRIGE ALBO AVVOCATI ED. 2007 241<br />
COMMISSIONI 242<br />
CONVEGNI 246<br />
IL NOSTRO MONDO<br />
Adunanza del 1° marzo 2007 339<br />
L'abrogazione del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> svolgere pubblicità<br />
informativa da parte <strong>degli</strong> avvocati 340<br />
Simposio gastronomico "De gustibus <strong>di</strong>sputandum<br />
est...Ars Coquinaria Iuri<strong>di</strong>ca" 349<br />
Tra toghe, swing e <strong>di</strong>ritto "BMW Roma - Challenge<br />
tour golf forense" 351<br />
"BMW Roma - 1° trofeo <strong>di</strong> bridge forense" 353<br />
Allegato all'intervento del Procuratore Generale nell'Assemblea<br />
Generale della Corte <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> Roma 354<br />
Il danno da non ragionevole durata del processo, l'equa<br />
riparazione. Aspetti ed evoluzione giurisprudenziale<br />
della c.d.: Legge Pinto 365<br />
Nasce la Camera Arbitrale dell'<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong><br />
<strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma 372<br />
NECROLOGI<br />
In ricordo <strong>di</strong> Carlo Fornario 374<br />
Discorso in occasione della commemorazione<br />
dell'Avv. Gabriella Niccolaj 375<br />
NOTIZIARIO<br />
DEL CONSIGLIO<br />
DELL'ORDINE<br />
DEGLI AVVOCATI<br />
DI <strong>ROMA</strong><br />
2<br />
MARZO - APRILE<br />
ANNO 2007<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO<br />
ANNO LVIII<br />
Direttore Responsabile<br />
Alessandro Cassiani<br />
Redattore<br />
Giovanni Cipollone<br />
Segretario <strong>di</strong> Redazione<br />
Piero Paris<br />
Stampa<br />
Centro Poligrafico Romano<br />
Via Dorando Petri, 20<br />
00011 - Bagni <strong>di</strong> Tivoli<br />
Redazione<br />
Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
<strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma<br />
Palazzo <strong>di</strong> Giustizia<br />
Piazza Cavour<br />
00193 - Roma<br />
Registrazione presso<br />
il Tribunale <strong>di</strong> Roma<br />
n. 1866 dell’11.12.1950<br />
Tutti gli iscritti all’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> possono collaborare al Notiziario “Foro Romano” con articoli su problemi <strong>di</strong> interesse generale.<br />
La Direzione si riserva la facoltà <strong>di</strong> non pubblicare gli articoli che pervengono. I dattiloscritti non vengono restituiti.
COMUNICAZIONI E NOTIZIE 387<br />
PARERI DEONTOLOGICI<br />
EXTRAVAGANTES<br />
395<br />
Sul calendario romano 413<br />
Habemus statutum 415<br />
PHILOGHELOS 420<br />
RAPPORTI INTERNAZIONALI 421<br />
SEGNALAZIONI E RECENSIONI 424<br />
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 427<br />
Riforma delle professioni<br />
BILANCIO<br />
427<br />
Assemblea Or<strong>di</strong>naria del 26 aprile 2007 516<br />
AGGIORNAMENTO ALBO 555
Una scelta sofferta<br />
EDITORIALE<br />
Cari Colleghi,<br />
il Consiglio mi ha eletto all’unanimità rappresentante del Distretto al Consiglio<br />
Nazionale Forense.<br />
Come potete immaginare la cosa mi ha fatto molto piacere.<br />
Ho ritenuto un grande onore far parte della Istituzione che si pone ai vertici del<br />
Sistema Or<strong>di</strong>nistico.<br />
Ho pensato che questo fosse il completamento migliore <strong>di</strong> un lungo percorso al<br />
servizio dell’Avvocatura e nello stesso tempo l’inizio <strong>di</strong> un’esperienza meno<br />
conflittuale e più caratterizzata dall’approfon<strong>di</strong>mento dei gran<strong>di</strong> temi che interessano<br />
la nostra Professione.<br />
Per la prima volta, dopo tanti anni, ho assaporato il piacere della Famiglia e<br />
l’importanza del rapporto con i clienti.<br />
Questa con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> ritrovata serenità è durata ben poco.<br />
Sono stato imme<strong>di</strong>atamente assalito da un vago <strong>di</strong>sagio che <strong>di</strong> giorno in giorno<br />
ha assunto le proporzioni <strong>di</strong> un vero e proprio senso <strong>di</strong> colpa.<br />
Mi sono sorpreso più volte a me<strong>di</strong>tare sulla opportunità della scelta e sono stato<br />
preso dal dubbio che fosse troppo comodo abbandonare la prima linea e gli Amici<br />
che mi hanno validamente sostenuto in tante battaglie.<br />
Da qui, un conflitto interiore che ha tormentato le mie notti e mi ha accompagnato<br />
fino al momento in cui ho deciso <strong>di</strong> scriverVi queste poche righe.<br />
E’ <strong>di</strong>fficile sintetizzare le ragioni contrastanti tra le quali mi sono <strong>di</strong>battuto.<br />
Da una parte ho pensato che nessuno (e tanto meno io!) può considerarsi<br />
insostituibile.<br />
Dall’altra, ho temuto che il venir meno <strong>degli</strong> attuali equilibri potesse incidere sui<br />
ra<strong>di</strong>cali cambiamenti che hanno caratterizzato la mia presidenza e sulla necessità<br />
portare avanti i progetti che hanno preso l’avvio in occasione del Congresso<br />
Nazionale Forense e che attendono ancora <strong>di</strong> essere realizzati.<br />
Ho concluso che per me non è ancora arrivato il momento del “meritato riposo”<br />
e che l’allettante soluzione <strong>di</strong> andare al CNF è incompatibile con l’impegno assunto<br />
nei Vostri confronti e con il senso del dovere che fin’ora ha caratterizzato ogni mia<br />
iniziativa.<br />
Sollecitato da molti <strong>di</strong> Voi, oltre che da alcuni Consiglieri, ho scelto <strong>di</strong> restare<br />
al mio posto e <strong>di</strong> continuare a de<strong>di</strong>care ogni attimo delle mie giornate al servizio <strong>di</strong><br />
un’Avvocatura alla quale qualcuno avrebbe deciso <strong>di</strong> scippare Dignità, Libertà, e<br />
Avvenire.<br />
Spero che questa mia decisione, sofferta e consapevole, venga con<strong>di</strong>visa dalla<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 203
204<br />
EDITORIALE<br />
maggior parte <strong>di</strong> Voi.<br />
Vi aspetto in Consiglio per far tesoro dei Vostri suggerimenti e soprattutto dei<br />
Vostri rilievi.<br />
In attesa, Vi abbraccio con l’affetto <strong>di</strong> sempre.<br />
Vostro<br />
Alessandro Cassiani<br />
Spett.le Spett.le<br />
Ministero della Giustizia Consiglio Nazionale Forense<br />
Dipartimento per gli Affari <strong>di</strong> Giustizia Via Arenula, n. 70<br />
Direzione Generale della Giustizia Civile 186 <strong>ROMA</strong><br />
Ufficio III - Libero Professioni fax 06.68897460<br />
Via Arenula, n. 70<br />
00186 <strong>ROMA</strong><br />
fax 06/68897350<br />
anticipata via fax./a.r. anticipata via fax./a.r.<br />
Oggetto: Dichiarazione ex art. 13 D.Lgs. Lgt. 23/11/1944 n. 382<br />
Il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma, del quale sono l’attuale Presidente mi ha designato<br />
all’unanimità quale rappresentante del Distretto al Consiglio Nazionale Forense.<br />
A tale designazione ha fatto poi seguito in data 18.06.2007 la proclamazione da parte<br />
della Commissione nominata ai sensi dell’art. 11 del Dll. 23/11/94 n. 382.<br />
Quanto sopra è stata per me ragione <strong>di</strong> grande e comprensibile sod<strong>di</strong>sfazione.<br />
L’elezione al Consiglio Nazionale Forense sarebbe infatti un grande onore e nello<br />
stesso tempo il coronamento <strong>di</strong> un lungo percorso al servizio dell’Avvocatura.<br />
Ragioni contingenti che riguardano tra l’altro la necessità <strong>di</strong> portare avanti iniziative<br />
e programmi ben lontani dall’essere realizzati, mi consigliano <strong>di</strong> rinunciare al<br />
miraggio <strong>di</strong> un approdo prestigioso quale è certamente il Consiglio Nazionale<br />
Forense.<br />
Comunico quin<strong>di</strong> la mia sofferta decisione <strong>di</strong> rinunciare alla nomina quale consigliere<br />
del Consiglio Nazionale Forense.<br />
Colgo l’occasione per porgere il mio più sentito ossequio.<br />
Roma, 27 giugno 2007<br />
Avv. Alessandro Cassiani<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
EDITORIALE<br />
“Bancarotta” della Finanziaria<br />
Giovanni Cipollone<br />
La situazione è aberrante e paradossale.<br />
Si apprende, sfogliando alcuni quoti<strong>di</strong>ani, che le risorse economiche,<br />
certamente mal <strong>di</strong>stribuite nel nostro paese, non consentono <strong>di</strong> fornire in<br />
misura adeguata il carburante ai mezzi <strong>di</strong> Polizia.<br />
Il Ministero dell’Interno ha fatto sapere che, per l’acquisto del carburante,<br />
sono state gia impiegate tutte le risorse finanziarie del 2007.<br />
Esiste il rischio che rimangano all’asciutto auto, elicotteri, aerei leggeri e<br />
altri mezzi, con seria compromissione del servizi della Polstrada e delle<br />
“volanti”. Inoltre, verranno a mancare gli in<strong>di</strong>spensabili servizi <strong>di</strong> pattugliamento,<br />
<strong>di</strong> pronto intervento e anti-sommossa.<br />
Un anno fa, nel giugno 2006, giunse al nostro Consiglio una richiesta del<br />
Presidente del Tribunale <strong>di</strong> Roma il quale chiedeva il nostro aiuto economico<br />
per l’acquisto <strong>di</strong> risme <strong>di</strong> carta da destinare alle fotocopiatrici <strong>degli</strong> Uffici<br />
Giu<strong>di</strong>ziari, in quanto il Ministero <strong>di</strong> Giustizia aveva sospeso la fornitura. In<br />
caso contrario, mancando i fon<strong>di</strong> ministeriali, tutta l’attività giu<strong>di</strong>ziaria<br />
(ricezione sentenze, pubblicazione or<strong>di</strong>nanze, stampa dei verbali <strong>di</strong> u<strong>di</strong>enza<br />
e quant’altro) si sarebbe arrestata.<br />
Il nostro Consiglio all’unanimità decise <strong>di</strong> venire incontro alla inaspettata<br />
richiesta e, con delibera del 22 giugno 2006 concesse il “grazioso” prestito <strong>di</strong><br />
25.000,00 euro. Tutti pero devono sapere che la nostra munificenza non ebbe<br />
come motivazione l’inten<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> agevolare l’espletamento della operosa<br />
attività forense, bensì costituì il compimento <strong>di</strong> un dovere morale nei<br />
confronti dello Stato in <strong>di</strong>fficoltà.<br />
Ai tempi dell’ateniese Pisistrato (che tra l’altro era un tiranno), si esigeva<br />
dal citta<strong>di</strong>no la ventesima parte dei suoi proventi. Ora, facendo dovuti<br />
calcoli, tra imposte, tasse balzelli vari; si impone al citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> versare nelle<br />
casse dello Stato. circa l’ottanta per cento dei propri proventi.<br />
E’ triste dover constatare che all’arricchimento dello Stato, cui corrisponde<br />
un depauperamento dei singoli citta<strong>di</strong>ni, non consegue il benessere per<br />
nessuno.<br />
Se il ruolo dello Stato e quello <strong>di</strong> ri<strong>di</strong>stribuire le risorse per il bene <strong>di</strong> tutti,<br />
nel rispetto dei principi <strong>di</strong> giustizia e solidarietà, si deve convenire che si e <strong>di</strong><br />
fronte ad una profonda crisi sociale ed economica e ad una rovinosa<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 205
206<br />
EDITORIALE<br />
bancarotta finanziaria.<br />
Ogni tanto, tra lo sbandamento generale e nella previsione <strong>di</strong> catastrofiche<br />
conseguenze economiche, spunta un “tesoretto” sul quale si acuisce la lotta<br />
delle <strong>di</strong>verse categorie sociali che riven<strong>di</strong>cano i loro <strong>di</strong>ritti calpestati da tante<br />
ingiustizie, nel tentativo <strong>di</strong> ottenere almeno le briciole....<br />
Nello inasprirsi <strong>degli</strong> antagonismi, il contrasto tra coloro che <strong>di</strong>mostrano<br />
<strong>di</strong> essere ciechi e sor<strong>di</strong> alle legittime esigenze del tessuto sociale e i pochi che<br />
denunciano le sperequazioni e le ingiustizie, non ha raggiunto suo acme.<br />
Forse, la lotta tra “i molti” e “i pochi” deve ancora incominciare.<br />
Ai nostri politici voglio ricordare un concetto <strong>di</strong> grande attualità, espresso<br />
da Sofocle nell’ “Antigone” (versi 175 - 177): “non c’e modo <strong>di</strong> conoscere <strong>di</strong><br />
ogni uomo lo spirito, la saggezza e l’intelletto, finche non sia messo alla prova<br />
come governante o come legislatore”.<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
IL FATTO<br />
I due DDL esaminati dal Governo<br />
proposti dal Ministro Mastella<br />
Ha fatto scalpore, e se ne è <strong>di</strong>scusso tantissimo tra i tecnici ed i professionisti del <strong>di</strong>ritto<br />
riguardo la cosiddetta “ricetta Mastella” per l’accellerazione della giustizia.<br />
Cinque anni per chiudere un giu<strong>di</strong>zio civile e tre per quello penale. Calendario del<br />
processo per il primo ed u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> programma per il secondo.<br />
Questi sono in sintesi i requisiti in<strong>di</strong>cati dal Ministro per tentare <strong>di</strong> risolvere il “dramma”<br />
giustizia.<br />
Ci sono tante novità proposte tutte che dovrebbero – apparentemente - dare un senso<br />
al principio costituzionale della ragionevole durata dei processi.<br />
Nel processo civile, le controversie su incidenti stradali non saranno più assoggettate al<br />
rito <strong>di</strong> lavoro; il rito societario (come riformato dal centro-destra) <strong>di</strong>venta un’opzione per<br />
le controversie in materia commerciale. Previsioni <strong>di</strong> termini <strong>di</strong> fase (per condensare in tre<br />
gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio in 5 anni) e <strong>di</strong> un calendario del processo. E altro ancora. Questo in pura<br />
teoria chissà cosa sarà in pratica.<br />
Il pacchetto <strong>di</strong> misure urgenti per l’accelerazione dei processi messo a punto dal Ministro<br />
della Giustizia Clemente Mastella è pronto. I due ddl sono stati all’esame del Consiglio dei<br />
Ministri e sono in attesa delle opportune osservazioni. Tanti, tantissimi i temi e gli argomenti<br />
in <strong>di</strong>scussione: c’è chi <strong>di</strong>ce che il progetto è affascinante e con<strong>di</strong>visibile, c’è chi lo stronca<br />
drasticamente aggettivandolo come inattuabile, atecnico ed impossibile da realizzare. Da<br />
parte del Ministro si è spiegato che l’intervento sul processo civile non vuole essere<br />
“l’ennesima riforma del processo civile” ma si vorrebbe introdurre alcune importanti<br />
mo<strong>di</strong>fiche al co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rito. Fra le principali, l’aumento della competenza per valore <strong>di</strong><br />
giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> pace (a 10 mila euro per le cause su beni mobile e 50 mila per le cause da<br />
circolazione stradale) e nuove regole in materia <strong>di</strong> competenza. Alle parti del processo si<br />
chiede <strong>di</strong> non indulgere in inutili <strong>di</strong>lazioni e <strong>di</strong> rispettare il principio <strong>di</strong> leale collaborazione:<br />
dunque le parti dovranno chiarire le circostanze <strong>di</strong> fatto rilevanti ai fini della decisione pena<br />
l’accertamento della responsabilità processuale aggravata. L’inattività delle parti, come la<br />
mancata comparizione alla prima u<strong>di</strong>enza, genererà la cancellazione della causa dal ruolo.<br />
Il giu<strong>di</strong>ce avrà maggiori poteri <strong>di</strong> conciliazione perché dovrà proporre alle parti una<br />
soluzione in concreto e sarà penalizzata la parte che non avrà accettato la proposta.<br />
Appare mutuato dal sistema francese l’arrivo del calendario del processo per predeterminare<br />
le cadenze temporali delle u<strong>di</strong>enze. Le parti vi si devono attenere a meno che non<br />
accampino gravi e giustificati motivi. Così come il giu<strong>di</strong>ce che non riesca a rispettarlo dovrà<br />
darne conto al capo dell’ufficio.<br />
Saranno semplificate le consulenze tecniche <strong>di</strong> ufficio ed ammessa la prova testimoniale<br />
delegata (per iscritto). Il ricorso d’appello dovrà contenere l’in<strong>di</strong>cazione specifica dei motivi<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 207
208<br />
IL FATTO<br />
per i quali si impugna il provve<strong>di</strong>mento. Il testo introduce un proce<strong>di</strong>mento <strong>sommario</strong> non<br />
cautelare ante causam finalizzato all’emanazione <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento imme<strong>di</strong>atamente<br />
esecutivo che conserva efficacia nel caso in cui il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> merito non venga iniziato<br />
oppure sia estinto.<br />
E’, poi, prevista una norma in base alla quale, per garantire l’adempimento <strong>degli</strong> obblighi<br />
<strong>di</strong> fare infungibile o non fare, la sentenza <strong>di</strong> condanna contenga anche la determinazione<br />
<strong>di</strong> una somma che spetta al cre<strong>di</strong>tore per ogni violazione successiva alla pronuncia.<br />
Vi è poi un intervento del Ministro anche sulla riforma attuata da precedente governo,<br />
che peraltro ha scatenato vibranti polemiche, ovvero <strong>di</strong>etro front sull’applicazione del rito<br />
del lavoro alle controversie relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti<br />
ad incidenti stradali.<br />
In ultimo per quanto riguarda la materia societaria è stato proposto che: “al fine <strong>di</strong><br />
consentire alle parti <strong>di</strong> scegliere il modello <strong>di</strong> cognizione più duttile in relazione alle<br />
circostanze del caso concreto si è previsto che le controversie in materia societaria, bancaria<br />
e cre<strong>di</strong>tizia, si svolgano secondo le regole del rito societario solo se vi sia il consenso <strong>di</strong> tutte<br />
le parti”. Altro argomento ed altro ambito che ha suscitato <strong>di</strong>scussioni a non finire.<br />
Le nuove regole – laddove tutto si dovesse perfezionare - si applicherebbero solo ai<br />
processi instaurati dopo la loro entrata in vigore (non per l’appello), che sarebbe fissata al 1<br />
gennaio 2008.<br />
Questa è la situazione alla fine del mese <strong>di</strong> maggio, staremo a vedere cosa succederà.<br />
Antonio Conte<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
IL FATTO<br />
L’allarme per la situazione economica<br />
del Ministero della Giustizia<br />
Una notizia ha colpito “addetti ai lavori e non” nelle ultime settimane sulla stampa. E’<br />
quella che riguarda il Ministero della Giustizia, che ha accumulato “debiti” per circa 264<br />
milioni <strong>di</strong> euro tanto che, nel solo 2005, ha subito pignoramenti per oltre 14.700.000<br />
euro!!! Uno <strong>degli</strong> aspetti polemici che risalta negli articoli è quello che in<strong>di</strong>ca il Ministero<br />
quale datore <strong>di</strong> lavoro non rispetta le leggi, pagando meno <strong>di</strong> quanto dovrebbe i “detenuti<br />
lavoratori”. Il guardasigilli Clemente Mastella si <strong>di</strong>fende <strong>di</strong>cendo che ha ere<strong>di</strong>tato un<br />
bilancio che negli ultimi quattro anni ha subito decurtazioni <strong>di</strong> oltre il 52%. Tuttavia, è<br />
acclarato che il Ministero non paga il telefono, gli affitti <strong>degli</strong> immobili che ospitano i<br />
tribunali, le Poste, la tassa sui rifiuti, oltre a non farcela a tenere testa alle spese d’ufficio, alla<br />
verbalizzazione <strong>degli</strong> atti processuali, al mantenimento dei detenuti. Qualcuno ha ironizzato,<br />
ma non troppo, che se il Ministero fosse una impresa sarebbe quasi sull’orlo del<br />
fallimento. La lettura del rapporto sullo stato della spesa nei settori <strong>di</strong> competenza<br />
dell’amministrazione della giustizia che il ministero della giustizia ha inviato a Palazzo Chigi<br />
in ottemperanza a quanto <strong>di</strong>sposto dalla Finanziaria 2007, ha suscitato perplessità e<br />
polemiche. La legge n. 269, infatti, ha imposto alle amministrazioni centrali <strong>di</strong> fotografare<br />
lo stato della spesa entro il 31 marzo: Da qui si è evidenziato la situazione “drammatica” <strong>di</strong><br />
Via Arenula. Il ministero si <strong>di</strong>fende partendo dalla premessa che le risorse per i consumi<br />
interme<strong>di</strong> sono <strong>di</strong>minuite dal 2002 al 2006 <strong>di</strong> oltre il 52% passando da 421 milioni <strong>di</strong> euro<br />
a 221 milioni. Sempre da Via Arenula si riba<strong>di</strong>sce che le varie finanziarie e i vari decreti taglia<br />
spese “hanno messo a dura prova la funzionalità del servizio giustizia”. Altro argomento che<br />
il Ministero utilizza è quello <strong>di</strong> <strong>di</strong>re:”non è da sottovalutare l’impatto che l’esposizione<br />
finanziaria determina sotto il profilo del contenzioso tra la pubblica amministrazione e i suoi<br />
cre<strong>di</strong>tori, che in misura sempre crescente fanno ricorso a procedure esecutive con<br />
riconoscimento <strong>di</strong> oneri aggiuntivi per interessi, rivalutazioni, spese <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio”, e poi “ che<br />
nel solo 2005 sono state pignorate somme del ministero pari a 14.721.000 euro”. Una<br />
boccata <strong>di</strong> ossigeno potrà venire dall’incremento del fondo per i consumi interme<strong>di</strong> e con<br />
la istituzione <strong>di</strong> un fondo aggiuntivo <strong>di</strong> 200 milioni per esigenze correnti per l’acquisto <strong>di</strong><br />
beni e servizi, <strong>di</strong>sposto con la Finanziaria 2007. va anche ricordato che l’amministrazione<br />
giu<strong>di</strong>ziaria, il <strong>di</strong>partimento che sovrintende al funzionamento dei tribunali, nel 2006 hanno<br />
avuto tagli drastici. La riduzione fino a 152 milioni <strong>di</strong> euro per i consumi interme<strong>di</strong> ha<br />
determinato “per ciascuno anno non solo l’impossibilità <strong>di</strong> far fronte agli impegni contrattualmente<br />
assunti, ma anche la necessità <strong>di</strong> far fronte ai debiti maturati negli anni precedenti<br />
con i fon<strong>di</strong> stanziati in conto competenza”.<br />
Le spese <strong>di</strong> giustizia, quelle che comprendono anche i costi per le intercettazioni, sono<br />
da sempre un altro capitolo dolente. E qui il ministero replica: “nell’anno 2006 la spesa<br />
complessiva è stata <strong>di</strong> 631 milioni <strong>di</strong> euro, <strong>di</strong> cui 371 milioni anticipate da Poste Italiane spa,<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 209
210<br />
IL FATTO<br />
150 milioni pagati <strong>di</strong>rettamente dai funzionari delegati e 110 milioni rimasti ancora da<br />
pagare”. Va bene tutto ma nel 2007 già il fabbisogno cresce. Infatti, il ministero ha stimato<br />
una cifra pari a 660 milioni <strong>di</strong> euro fronte però <strong>di</strong> uno stanziamento iscritto in bilancio <strong>di</strong><br />
585 milioni <strong>di</strong> euro. Quin<strong>di</strong> avverte il ministero, “in corso d’anno occorrerà integrare il<br />
capitolo <strong>di</strong> almeno 75 milioni”. Insomma è vero tutto ed il contrario <strong>di</strong> tutto!<br />
Un’altro ambito in costante sofferenza è quello delle carceri e la situazione delle spese<br />
<strong>di</strong> funzionamento è quella che ormai tutti conoscono. Si sono prodotte, evidenzia sempre<br />
lo stesso rapporto, “esposizioni finanziarie verso cre<strong>di</strong>tori dell’amministrazione o verso il<br />
personale <strong>di</strong>pendente o anche sanzioni amministrative, civili, e in alcuni casi penali, a carico<br />
dell’amministrazione e dei suoi rappresentanti nonché aggravio <strong>di</strong> oneri per interessi e<br />
rivalutazioni per le obbligazioni giuri<strong>di</strong>che insod<strong>di</strong>sfatte”. Il rapporto è amaro anche per la<br />
situazione che riguarda i detenuti: “Non può nascondersi la criticità della gestione per<br />
l’acquisizione <strong>di</strong> tutti i servizi destinati alla popolazione detenuta, dal vitto al riscaldamento<br />
dei locali detentivi, fino alla provvista del materiale d’igiene e pulizia, così come sono<br />
innegabili le <strong>di</strong>fficoltà a garantire buoni livelli <strong>di</strong> assistenza me<strong>di</strong>ca e farmaceutica”.<br />
Tra l’altro ora l’amministrazione penitenziaria paga circa 4 euro a detenuto per i pasti,<br />
“prezzi giu<strong>di</strong>cati improponibili anche in vista <strong>di</strong> una prossima convenzione quadro della<br />
Consip”. Quanto ai detenuti che lavorano e sono anche sottopagati: “l’amministrazione<br />
non ha potuto dare corso alla revisione della remunerazione benché l’or<strong>di</strong>namento<br />
penitenziario imponga provviste non inferiori ai 2/3 delle retribuzioni previste dai contratti<br />
collettivi”. Questo recita il rapporto riguardo le carceri. Davvero desolante.<br />
La giustizia minorile non se la passa meglio: l’esposizione debitoria riguarda soprattutto<br />
il vitto e il mantenimento dei minori detenuti e collocati in centri <strong>di</strong> prima accoglienza e<br />
comunità, le attività trattamenti per i minori, il funzionamento <strong>degli</strong> uffici giu<strong>di</strong>ziari, i<br />
canoni e le utenze <strong>di</strong> tipo domestico. Peggio <strong>di</strong> così. In conclusione il panorama è tutt’altro<br />
che roseo ed i tempi futuri per la giustizia si annunciano duri e <strong>di</strong>fficili, auspicare un<br />
cambiamento è doveroso ma, allo stesso tempo, potrebbe essere illusorio.<br />
Antonio Conte<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
IL FATTO<br />
sulla riforma dell'or<strong>di</strong>namento<br />
professionale<br />
Egregio Professore<br />
Avv. Guido Alpa<br />
Presidente Consiglio<br />
Nazionale Forense<br />
s.p.m.<br />
Egregio Avvocato<br />
Alessandro Cassiani<br />
Presidente Consiglio<br />
<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma<br />
s.p.m.<br />
Roma, 29.11.2006<br />
Carissimi Presidenti,<br />
insieme all’Avv. Stefano Galeani, Coor<strong>di</strong>natore Vicario dell’Osservatorio della Giustizia,<br />
presso il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma, ho avuto modo <strong>di</strong> incontrarmi con l’Avv. Dario<br />
Donella, ispiratore del c.d. “progetto Calvi” per la riforma dell’Or<strong>di</strong>namento Professionale<br />
Forense.<br />
L’impianto del “progetto” è in larga parte coerente e conforme col progetto a suo tempo<br />
presentato dal Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> al Congresso Nazionale Forense.<br />
Su alcuni punti del detto progetto “Calvi” però, ritengo che l’Avvocatura tramite Voi<br />
carissimi Presidenti, debba far sentire e far prevalere alcuni emendamenti.<br />
Mi riferisco a quanto previsto all’art. 29 c. 1 e c. 12 in or<strong>di</strong>ne alla previsione dell’aumento<br />
del numero dei componenti del Consiglio e delle incompatibilità.<br />
Bisogna impe<strong>di</strong>re la trasformazione dei Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> da organi <strong>di</strong> Governo<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> Territoriale a parlamentini rissosi, inconcludenti e ingovernabili.<br />
Si ritiene altresì inopportuno prevedere regimi “incrociati” <strong>di</strong> incompatibilità tra cariche<br />
elettive, ove non sussiste alcun conflitto <strong>di</strong> interesse.<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 211
212<br />
IL FATTO<br />
La previsione <strong>di</strong> un limite alla rielezione nelle varie Istituzioni è già un deterrente<br />
sufficiente ad impe<strong>di</strong>re la cristallizzazione <strong>di</strong> posizioni <strong>di</strong> potere, limite peraltro estraneo ad<br />
altre più “importanti” Istituzioni pubbliche.<br />
L’incompatibilità, come progettata, priverebbe, invece, ad esempio, la Cassa Forense <strong>di</strong><br />
una <strong>di</strong>retta partecipazione <strong>di</strong> personalità componenti i Consigli <strong>degli</strong> Or<strong>di</strong>ni, le quali<br />
possono dare peso e rappresentatività ad una struttura con già scarso potere decisionale.<br />
Non si <strong>di</strong>mentichi, altresì, che proprio il regime delle incompatibilità, voluto dallo<br />
Statuto OUA, ha reso quest’ultimo più debole e scarsamente rappresentativo.<br />
Infine sulla progettata riforma della “<strong>di</strong>sciplina”, all’art. 30 della lett. F vanno senz’altro<br />
aggiunte le seguenti parole: “a renderli più consapevoli dei loro doveri giuri<strong>di</strong>ci e<br />
deontologici”.<br />
Trasferire la <strong>di</strong>sciplina, in via preventiva e/o repressiva fuori dai Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>,<br />
vuol <strong>di</strong>re aprire un varco a chi vuole eliminare la c.d. “giuris<strong>di</strong>zione domestica”, così come<br />
pure <strong>di</strong>mostra il c.d. “progetto Mastella”.<br />
La terzietà del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>sciplinare, che ci imporrebbe l’Europa, può raggiungersi<br />
comunque con l’escludere il Consigliere Istruttore dal Collegio deliberate (progetto <strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
<strong>di</strong> Roma) o, male minore, rispetto al progetto Calvi, trasferendo esclusivamente l’istruzione<br />
a Consigli <strong>di</strong>strettuali composti da soli avvocati (progetto CNF)<br />
Grazie per l’attenzione.<br />
I migliori saluti.<br />
Avv. Carlo Testa<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
ADUNANZA ADUNANZA DEL DEL 1° 1° MARZO MARZO 2007<br />
2007<br />
All’adunanza hanno partecipato il Presidente<br />
Alessandro Cassiani, il Consigliere<br />
Segretario Antonio Conte, il Consigliere<br />
Tesoriere Carlo Testa nonché i Consiglieri<br />
Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini,<br />
Sandro Fasciotti, Federico Bucci,<br />
Giulio Prosperetti, Paolo Nesta, Domenico<br />
Condello, Francesco Storace, Livia Rossi,<br />
Donatella Cerè, Francesco Gianzi, Rosa Ierar<strong>di</strong>.<br />
TENUTA ALBO AVVOCATI<br />
iscrizioni<br />
Albo or<strong>di</strong>nario .............................n. 17<br />
elenco speciale ............................n. 5<br />
el.spec. “Professori Universitari” n. 1<br />
passaggi all’Albo or<strong>di</strong>nario ..............n. 1<br />
variazioni elenco speciale .................n. 1<br />
nulla osta al trasferimento .................n. 1<br />
cancellazioni<br />
a domanda ...................................n. 5<br />
per decesso ..................................n. 3<br />
TENUTA REGISTRO PRATICANTI<br />
iscrizioni n. 7<br />
abilitazioni ..................................n. 9<br />
iscrizioni e abilitazioni......................n. 9<br />
revoche abilitazioni<br />
per decorrenza termine ................n. 6<br />
compiuta pratica ...............................n. 9<br />
nulla osta al trasferimento .................n. 1<br />
cancellazioni<br />
per decesso ..................................n. 1<br />
per trasferimento .........................n. 12<br />
a domanda ...................................n. 107<br />
per fine pratica ............................n. 5<br />
DISCIPLINA<br />
proce<strong>di</strong>menti trattati in <strong>di</strong>battimento n. 3<br />
PARERI SU NOTE DI ONORARI<br />
emessi ...............................................n. 49<br />
SEGRETERIA<br />
autorizzazioni alle notifiche <strong>di</strong>rette ..n. 33<br />
richieste <strong>di</strong> patr. a spese dello Stato<br />
ammissioni ..................................n. 103<br />
iscr. avv. liste patr. a spese<br />
dello Stato ...................................n. 55<br />
DELIBERE<br />
(rapporti internazionali – v. rubrica)<br />
(rubrica “Il Nostro Mondo”)<br />
- Il Consigliere Tesoriere Testa comunica<br />
che intende inserire nel Comitato Scientifico<br />
della Camera Arbitrale l’Avv. Alessandro<br />
Vinci e ne chiede l’autorizzazione al Consiglio.<br />
Il Consiglio approva.<br />
(pareri deontologici – v. rubrica)<br />
- Il Consigliere Cipollone comunica che<br />
l’Avv. Arianna Agnese con nota del 20 settembre<br />
2006 chiede <strong>di</strong> essere autorizzata a<br />
curare un allegato alla rivista “Temi Romana”<br />
avente ad oggetto la raccolta <strong>di</strong> massime<br />
<strong>di</strong> sentenze ripartite per sezioni del Tribunale<br />
e per titolo <strong>di</strong> reato.<br />
Il Consiglio approva.<br />
- I Consiglieri Conte, Barbantini e Fasciotti<br />
comunicano che nell’ambito della<br />
verifica delle proposte <strong>di</strong> cui si è <strong>di</strong>scusso in<br />
data 21 febbraio u.s. con il Presidente f.f. del<br />
Tribunale hanno constatato:<br />
- che in alcuni Uffici Giu<strong>di</strong>ziari, come la<br />
Prima Sezione Civile del Tribunale Or<strong>di</strong>nario<br />
<strong>di</strong> Roma, le Cancellerie consentono l’accesso<br />
non contingentato;<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 213<br />
03_attivita del consiglio_1.pmd 213<br />
22/06/2007, 11:13
- che è stata accolta la proposta <strong>di</strong> certificare<br />
<strong>di</strong>rettamente su libretto stampato del<br />
Consiglio la presenza del praticante in u<strong>di</strong>enza;<br />
- che la Procura sta indagando, per omessa<br />
custo<strong>di</strong>a dei fascicoli in Cancelleria, avendo<br />
delegato la Digos agli interrogatori dei<br />
Cancellieri;<br />
- che, iniziata lunedì 26 febbraio, continua<br />
sino a venerdì 2 marzo 2007 la protesta<br />
dei lavoratori della Giustizia aderenti alla<br />
R.d.B. del Pubblico impiego, per la <strong>di</strong>fesa<br />
della <strong>di</strong>gnità sul posto <strong>di</strong> lavoro, per l’aumento<br />
delle dotazioni organiche proporzionate<br />
ai carichi <strong>di</strong> lavoro; per l’adeguamento<br />
dei mezzi, delle risorse, delle strutture e<br />
messa in sicurezza delle stesse.<br />
Il Consiglio, preso atto della relazione dei<br />
Consiglieri Conte, Barbantini e Fasciotti al<br />
fine <strong>di</strong> portare un contributo pratico al problema,<br />
delibera<br />
<strong>di</strong> sostituire alla fotocopia del verbale <strong>di</strong><br />
u<strong>di</strong>enza del praticante Avvocato, la certificazione<br />
della partecipazione all’u<strong>di</strong>enza, da<br />
apporre sul libretto della pratica a fianco<br />
delle singole u<strong>di</strong>enze, da parte del Magistrato<br />
o, in <strong>di</strong>fetto, da parte del dominus.<br />
Dispone la pubblicazione della presente<br />
delibera sul sito del Consiglio, sul prossimo<br />
numero del Foro Romano nonchè l’affissione<br />
<strong>di</strong> un manifesto.<br />
Manda al Consigliere Segretario <strong>di</strong> trasmettere<br />
copia della presente delibera al<br />
Presidente f.f. del Tribunale Or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong><br />
Roma Dr. Alberto Bucci con preghiera <strong>di</strong><br />
dare <strong>di</strong>sposizioni a tutti i Magistrati per<br />
quanto <strong>di</strong> competenza.<br />
- Il Consigliere Storace, al fine <strong>di</strong> evitare<br />
incomprensioni e/o malintesi, propone <strong>di</strong><br />
sottoporre al Consiglio i programmi definitivi<br />
dei singoli eventi che vengono organiz-<br />
214<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
zati con l’in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> tutti coloro che vi<br />
partecipano. Inoltre, propone che il titolo <strong>di</strong><br />
‘professore’ venga attribuito soltanto a coloro<br />
che sono professori <strong>di</strong> ruolo regolarmente<br />
inseriti come tali nell’Or<strong>di</strong>namento universitario.<br />
Tale qualifica potrà essere verificata<br />
sul sito www.miur.it ove sono in<strong>di</strong>cati i<br />
professori universitari <strong>di</strong> ruolo. L’in<strong>di</strong>cazione<br />
del titolo <strong>di</strong> ‘professore’ potrà, inoltre,<br />
essere attribuita ai liberi docenti secondo il<br />
vecchio Or<strong>di</strong>namento universitario.<br />
Il Consiglio approva.<br />
- Il Consigliere Storace comunica che la<br />
Commissione Famiglia, da lui stesso coor<strong>di</strong>nata,<br />
organizzerà nel prossimo mese <strong>di</strong> giugno<br />
un incontro nel quale verranno presentati<br />
i tre documenti elaborati dalle sottocommissioni<br />
relativi alle pronunce e alle tematiche<br />
in materia <strong>di</strong> affidamento dei figli e<br />
norme processuali entrate in vigore circa un<br />
anno fa. Propone che detti documenti, oggetto<br />
della <strong>di</strong>scussione, vengano pubblicati<br />
e <strong>di</strong>stribuiti agli avvocati che ne facciano<br />
richiesta ed inoltre che vengano sopportate<br />
dal Consiglio le spese <strong>di</strong> viaggio per i Relatori<br />
che verranno da fuori Roma.<br />
Il Consiglio approva.<br />
- Il Consigliere Ierar<strong>di</strong>, Coor<strong>di</strong>natore<br />
della Commissione Consiliare per le Pari<br />
Opportunità, comunica al Consiglio che la<br />
suddetta Commissione, riunitasi il 20 febbraio<br />
u.s., ha <strong>di</strong>scusso sulla possibilità <strong>di</strong><br />
istituire presso il Consiglio un “Osservatorio<br />
sulle Pari Opportunità”.<br />
L’Osservatorio avrebbe la finalità <strong>di</strong> raccogliere<br />
le segnalazioni <strong>di</strong> tutti i Colleghi<br />
riguardanti comportamenti a vario titolo<br />
<strong>di</strong>scriminatori nell’ambito dell’esercizio della<br />
professione forense, comportamenti che ledono<br />
o mettono in pericolo le pari opportunità<br />
nell’accesso e nello svolgimento della<br />
03_attivita del consiglio_1.pmd 214<br />
22/06/2007, 11:13<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
professione forense.<br />
L’accesso alle attività dell’Osservatorio<br />
dovrebbe essere garantito ai Colleghi sia in<br />
via telematica me<strong>di</strong>ante apposito link ed<br />
in<strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong> posta elettronica da inserire nel<br />
sito web del Consiglio ed anche me<strong>di</strong>ante<br />
corrispondenza cartacea.<br />
Il Consiglio approva.<br />
- Il Presidente riferisce sulla comunicazione<br />
pervenuta il 26 febbraio 2007 dall’Avv.<br />
Mario Sanino in merito al ricorso<br />
straor<strong>di</strong>nario proposto dal Consiglio avverso<br />
la nota del Presidente della Corte <strong>di</strong><br />
Cassazione avente ad oggetto il rilascio dei<br />
locali occupati dal Consiglio.<br />
Il Consiglio ne prende atto.<br />
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà<br />
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53<br />
Il Consiglio<br />
- Vista l’istanza presentata dai seguenti<br />
professionisti: <strong>Avvocati</strong> Angela Andreini, Giuliano<br />
Arezzini, Fabio Bassan, Loredana Battisti,<br />
Mariano Boratto, Angela Calia, Desireè<br />
Capobianchi, Giovanni Crescella, Giorgio<br />
D’Alessio, Fernanda Elisa De Siena, Vincenza<br />
Di Martino, Marina Fiori, Stefania Forino,<br />
Fabio Massimo Luttazi, Antonio Marino, Gianguido<br />
Mascia, Corrado Matera, Beatrice Menis<br />
Dalla Chiesa, Fabio Micali, Jessica Mirra,<br />
Paolo Mosconi, Rossana Muolo, Marco Oliveti,<br />
Luca Palatucci, Massimo Palermo, Emanuele<br />
Parrilli, Roberto Parrilli, Marco Petrone,<br />
Stefano Proietti, Alessandro Seguiti, Carlo<br />
Tardella, Carlo Testori, Silvia Venturini,<br />
autorizza<br />
i professionisti soprain<strong>di</strong>cati, ai sensi dell’art.<br />
7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle<br />
facoltà <strong>di</strong> notificazione previste dalla citata<br />
legge;<br />
<strong>di</strong>spone<br />
che gli estremi della presente autorizzazione<br />
siano riportati nel primo foglio del registro<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
cronologico <strong>degli</strong> istanti <strong>di</strong> cui all’art. 8 della<br />
citata legge.<br />
- Il Consigliere Segretario Conte comunica<br />
che in data 27 febbraio 2007 è pervenuta dal<br />
Dr. Alfonso Papa, Direttore Generale del Dipartimento<br />
per gli Affari <strong>di</strong> Giustizia del Ministero<br />
della Giustizia, la richiesta dell’uso dell’Aula<br />
<strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> del Consiglio per gli<br />
esami <strong>di</strong> Cassazionista -Sessione 2007- per i<br />
giorni 18, 20 e 22 giugno 2007.<br />
Il Consiglio concede l’uso dell’Aula.<br />
Manda la presente delibera ai Consiglieri<br />
Gianzi e Rossi per il rinvio delle lezioni della<br />
Scuola Forense e del Corso per i Difensori<br />
d’Ufficio.<br />
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce<br />
sulla nota pervenuta il 26 febbraio 2007 <strong>degli</strong><br />
Avv.ti Michael Louis Stiefel e Andrea Stigi con<br />
la quale i professionisti comunicano la costituzione<br />
<strong>di</strong> un’associazione professionale denominata<br />
“Stu<strong>di</strong>o Legale Avvocato Michael Louis<br />
Stiefel e Avvocato Andrea Stigi - Associazione<br />
Professionale”, in breve “Stigi & Stiefel Stu<strong>di</strong>o<br />
Legale”.<br />
Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni.<br />
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce<br />
che in data 22 febbraio 2007 è pervenuta una<br />
nota dell’Avv. Francesco Petillo con la quale il<br />
professionista comunica la propria impossibilità<br />
ad accettare l’incarico quale componente<br />
della XIV Sottocommissione per gli esami <strong>di</strong><br />
Avvocato - Sessione 2006.<br />
Il Consiglio nomina l’Avv. Nicolino Sciarra.<br />
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce<br />
che in data 22 febbraio 2007 è pervenuta una<br />
nota dell’Avv. Franco Pizzutelli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong><br />
Frosinone con la quale il professionista comunica<br />
la propria rinuncia all’incarico quale Presidente<br />
della IV Sottocommissione per gli<br />
esami <strong>di</strong> Avvocato - Sessione 2006.<br />
Il Consiglio nomina l’Avv. Paolo Colosimo.<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 215<br />
03_attivita del consiglio_1.pmd 215<br />
22/06/2007, 11:13
ADUNANZA ADUNANZA DELL’8 DELL’8 MARZO MARZO 2007 2007<br />
2007<br />
All’adunanza hanno partecipato il Presidente<br />
Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario<br />
Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere<br />
Carlo Testa nonché i Consiglieri Goffredo<br />
Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Federico<br />
Bucci, Giulio Prosperetti, Paolo Nesta,<br />
Domenico Condello, Francesco Storace, Livia<br />
Rossi, Donatella Cerè, Francesco Gianzi,<br />
Rosa Ierar<strong>di</strong>.<br />
TENUTA ALBO AVVOCATI<br />
iscrizioni<br />
Albo or<strong>di</strong>nario .............................n. 15<br />
elenco speciale ............................n. 2<br />
passaggi all’elenco speciale ..............n. 1<br />
cancellazioni<br />
a domanda ...................................n. 8<br />
per decesso ..................................n. 3<br />
per trasferimento .........................n. 6<br />
TENUTA REGISTRO PRATICANTI<br />
iscrizioni ...........................................n. 13<br />
abilitazioni ........................................n. 6<br />
iscrizioni e abilitazioni......................n. 9<br />
revoche abilitazioni<br />
per decorrenza termine ................n. 5<br />
a domanda ...................................n. 1<br />
compiuta pratica ...............................n. 12<br />
cancellazioni<br />
per trasferimento .........................n. 8<br />
a domanda ...................................n. 79<br />
per fine pratica ............................n. 13<br />
ASSISTENZA<br />
Fondo Assistenza Consiglio n. 1 erogazione<br />
DISCIPLINA<br />
proce<strong>di</strong>menti trattati in <strong>di</strong>battimento.n. 1<br />
pratiche <strong>di</strong>sciplinari trattate<br />
archiviazioni ................................n. 34<br />
ap. proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare .....n. 4<br />
216<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
revoche aperture ..........................n. 2<br />
PARERI SU NOTE DI ONORARI<br />
emessi .............................................. n. 52<br />
SEGRETERIA<br />
autorizzazioni alle notifiche <strong>di</strong>rette ..n. 26<br />
richieste <strong>di</strong> patr. a spese dello Stato<br />
ammissioni ..................................n. 84<br />
DELIBERE<br />
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà<br />
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53<br />
Il Consiglio<br />
- Vista l’istanza presentata dai seguenti<br />
professionisti: <strong>Avvocati</strong> Carlo Amoruso, Fabrizio<br />
Badò, Francesco Buonomini, Carla<br />
Capri, Damiano Comito, Dario Cusumano,<br />
Francesca Romana Dresda, Carla Fatucci, Vincenzo<br />
Ferrazzano, Rossella Governale, Dante<br />
Grossi, Roberto Maria Izzo, Massimo Letizia,<br />
Michele Lovaglio, Luigi Carmelo Matteo, Giulio<br />
Nardelli, Valerio Onesti, Alfredo Palopoli,<br />
Patrizia Parenti, Nicola Domenico Petracca,<br />
Paola Petrucci, Rachele Rosa Rosaria Primavera,<br />
Barbara Primo, Gerardo Romano Cesareo,<br />
Carmela Clau<strong>di</strong>a Scarano, Sandro Verduchi,<br />
autorizza<br />
i professionisti soprain<strong>di</strong>cati, ai sensi dell’art. 7<br />
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà<br />
<strong>di</strong> notificazione previste dalla citata legge;<br />
<strong>di</strong>spone<br />
che gli estremi della presente autorizzazione<br />
siano riportati nel primo foglio del registro<br />
cronologico <strong>degli</strong> istanti <strong>di</strong> cui all’art. 8 della<br />
citata legge.<br />
- Il Consigliere Segretario Conte comunica<br />
che in data 1° marzo 2007 è pervenuta l’offerta<br />
della Società Azzurra a r.l. <strong>di</strong> presentare al<br />
Consiglio un programma (e relativa apparecchiatura<br />
elettronica) in grado <strong>di</strong> gestire lo<br />
spoglio delle votazioni per il rinnovo biennale<br />
03_attivita del consiglio_1.pmd 216<br />
22/06/2007, 11:13<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>.<br />
Il Consiglio <strong>di</strong>spone la convocazione della<br />
Società Azzurra a r.l. innanzi al Consiglio per<br />
una prossima adunanza invitandola ad inviare<br />
una brochure informativa ad ogni Consigliere<br />
prima della au<strong>di</strong>zione.<br />
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce<br />
che in data 6 marzo 2007 è pervenuta la<br />
comunicazione della Presidenza della Corte<br />
<strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> Roma relativa al periodo feriale<br />
per il corrente anno giu<strong>di</strong>ziario che è stato<br />
fissato con decreto del 15 febbraio 2007, per i<br />
Magistrati in servizio presso la Corte, il Tribunale<br />
e le Procure della Repubblica, dal 23<br />
luglio al 15 settembre 2007.<br />
Il Consiglio ne prende atto.<br />
- Il Presidente riferisce sulla nota pervenuta<br />
l’8 febbraio 2007 dall’Avv. Dario Canovi, quale<br />
Presidente della XV Sottocommissione dell’Esame<br />
<strong>di</strong> Avvocato - Sessione 2006, con la<br />
quale chiede che vengano prontamente sostituiti<br />
due professori universitari e due magistrati,<br />
componenti <strong>di</strong>missionari della Sottocommissione<br />
al fine <strong>di</strong> consentire il regolare svolgimento<br />
<strong>degli</strong> impegni assunti nei termini<br />
previsti.<br />
Il Consiglio delega il Presidente ad assumere<br />
le opportune iniziative.<br />
- Il Presidente riferisce: “Con i Consiglieri<br />
Condello, Fasciotti e Storace giovedì 8 marzo<br />
mi sono recato al Ministero della Giustizia ove<br />
ho incontrato i Presidenti Brescia e Castelli<br />
che mi hanno sottoposto un progetto <strong>di</strong> informatizzazione<br />
dei servizi giu<strong>di</strong>ziari.<br />
Il progetto prevede che nel giro <strong>di</strong> pochi<br />
mesi <strong>di</strong>venti operativa la possibilità <strong>di</strong> accedere<br />
ai servizi e alle Cancellerie restando comodamente<br />
nel proprio stu<strong>di</strong>o.<br />
Pur con le dovute cautele, ritengo che<br />
l’incontro debba essere considerato un notevole<br />
passo avanti verso la normalizzazione<br />
della vita giu<strong>di</strong>ziaria.<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
Al fine <strong>di</strong> vigilare che dai programmi si<br />
passi ... ai fatti, ho proposto e ottenuto la<br />
istituzione <strong>di</strong> una Commissione congiunta<br />
che si incontri perio<strong>di</strong>camente e valuti gli<br />
ulteriori sviluppi.<br />
Nell’occasione, ho comunicato che il Consiglio<br />
ha già in programma un’intensa attività<br />
<strong>di</strong> aggiornamento e <strong>di</strong> sensibilizzazione <strong>degli</strong><br />
Iscritti. Ritiene, infatti, in<strong>di</strong>spensabile che gli<br />
Iscritti capiscano che il futuro impone attrezzature<br />
e conoscenze idonee ad usufruire dei<br />
servizi informatici.<br />
Il Consiglio apre la <strong>di</strong>scussione sull’argomento<br />
e conferma la necessità <strong>di</strong> aggiornare i<br />
Colleghi.<br />
- Il Presidente comunica che nella mattinata<br />
<strong>di</strong> oggi è deceduto l’Avv. Michele Pallottino.<br />
Lo ricorda quale grande Avvocato, uomo<br />
integerrimo, amico in<strong>di</strong>menticabile. Esprime<br />
cordoglio alla famiglia Pallottino e invita i<br />
Colleghi a sospendere per un minuto i lavori.<br />
Il Consiglio si unisce ai sentimenti espressi<br />
dal Presidente.<br />
- Il Presidente riferisce che sabato 10 marzo<br />
si recherà a Pisa, ove i Colleghi che compongono<br />
la compagnia teatrale <strong>di</strong>retta da Luigi Di<br />
Majo terranno lo spettacolo “Il processo <strong>di</strong><br />
Norimberga”, invitati dal locale Consiglio<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>.<br />
Il Consiglio ne prende atto.<br />
(pareri deontologici – v. rubrica)<br />
- Il Consigliere Ierar<strong>di</strong> comunica <strong>di</strong> avere<br />
incontrato, in qualità <strong>di</strong> Consigliere Coor<strong>di</strong>natore<br />
della Commissione per le Pari Opportunità,<br />
il Presidente del Tribunale Or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong><br />
Roma, Dott. Alberto Bucci, e <strong>di</strong> aver rappresentato<br />
a quest’ultimo la necessità, per le Colleghe<br />
avvocato in maternità o in fase <strong>di</strong> puerperio,<br />
<strong>di</strong> avere <strong>degli</strong> appositi locali all’interno<br />
del Tribunale da utilizzare come sale <strong>di</strong> allattamento.<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 217<br />
03_attivita del consiglio_1.pmd 217<br />
22/06/2007, 11:13
Il Presidente Bucci ha <strong>di</strong>mostrato grande<br />
interessamento e <strong>di</strong>sponibilità alle proposte<br />
suggerite.<br />
Il Consigliere Ierar<strong>di</strong> comunica che sono<br />
previsti altri incontri con il Presidente Bucci al<br />
fine <strong>di</strong> procedere alla puntuale messa in atto <strong>di</strong><br />
quanto congiuntamente programmato.<br />
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla richiesta<br />
pervenuta il 28 febbraio 2007, prot. 4698,<br />
dagli <strong>Avvocati</strong> (omissis) per la Società (omissis)<br />
S.p.A., in persona del legale rappresentante<br />
pro-tempore, Dott. (omissis), con sede a<br />
(omissis), Via (omissis), con la quale chiede al<br />
Presidente del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> la nomina<br />
dell’arbitro unico per <strong>di</strong>rimere la controversia<br />
insorta con la Soc. (omissis).<br />
Il Consiglio nomina l’Avv. Paolo Berruti,<br />
con stu<strong>di</strong>o in Roma via Bocca <strong>di</strong> Leone n. 78.<br />
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla richiesta<br />
pervenuta in data 28 febbraio 2007, prot. n.<br />
4699, presentata dagli <strong>Avvocati</strong> (omissis) per la<br />
Società (omissis) S.p.A., in persona del legale<br />
rappresentante pro-tempore, Dott. (omissis),<br />
con sede a (omissis), Via (omissis), con la quale<br />
chiede al Presidente del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
la nomina dell’arbitro unico per derimere la<br />
controversia insorta con la (omissis).<br />
Il Consiglio nomina l’Avv. Paolo Berruti,<br />
con stu<strong>di</strong>o in Roma via Bocca <strong>di</strong> Leone n. 78.<br />
ADUNANZA ADUNANZA DEL DEL DEL 15 15 MARZO MARZO 2007<br />
2007<br />
All’adunanza hanno partecipato il Presidente<br />
Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario<br />
Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere<br />
Carlo Testa nonché i Consiglieri Giovanni<br />
Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro<br />
Fasciotti, Federico Bucci, Giulio Prosperetti,<br />
Paolo Nesta, Domenico Condello, Livia<br />
Rossi, Donatella Cerè, Francesco Gianzi, Rosa<br />
Ierar<strong>di</strong>.<br />
218<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
TENUTA ALBO AVVOCATI<br />
iscrizioni<br />
Albo or<strong>di</strong>nario ............................ n. 12<br />
cancellazioni<br />
per decesso ..................................n. 1<br />
per trasferimento .........................n. 3<br />
TENUTA REGISTRO PRATICANTI<br />
iscrizioni ...........................................n. 4<br />
abilitazioni ........................................n. 18<br />
iscrizioni e abilitazioni......................n. 9<br />
revoche abilitazioni<br />
per decorrenza termine ................n. 2<br />
compiuta pratica ...............................n. 7<br />
nulla osta al trasferimento ................ n. 3<br />
cancellazioni<br />
per decesso ..................................n. 1<br />
per trasferimento .........................n. 10<br />
a domanda ...................................n. 70<br />
per fine pratica ............................n. 16<br />
ASSISTENZA<br />
Fondo Assistenza Consiglio n. 12<br />
erogazioni<br />
DISCIPLINA<br />
proc. trattati in <strong>di</strong>battimento .............n. 6<br />
PARERI SU NOTE DI ONORARI<br />
emessi ...............................................n. 20<br />
SEGRETERIA<br />
autorizzazioni alle notifiche <strong>di</strong>rette ..n. 20<br />
DELIBERE<br />
- Il Presidente riferisce sulla istanza pervenuta<br />
in data 9 marzo 2007 dall’Avv. (omissis)<br />
con la quale chiede la nomina <strong>di</strong> un arbitro<br />
unico per <strong>di</strong>rimere la controversia insorta tra la<br />
(omissis) e la (omissis).<br />
Il Consiglio nomina l’Avv. Ernesto Palatta,<br />
con stu<strong>di</strong>o in Roma Via Pinerolo n. 22.<br />
03_attivita del consiglio_1.pmd 218<br />
22/06/2007, 11:13<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
- Il Presidente riferisce che sabato 10 marzo<br />
2007, in occasione dell’Assemblea dell’Associazione<br />
Nazionale Magistrati, alle ore 11,00 si<br />
è recato nell’Aula Magna della Corte <strong>di</strong> Appello<br />
e ha svolto un’ampia relazione sul <strong>di</strong>segno<br />
<strong>di</strong> legge Mastella sulla riforma dell’or<strong>di</strong>namento<br />
giu<strong>di</strong>ziario e sulle riforme che dovrebbero<br />
abbreviare i processi approfondendo i<br />
temi e sottolineando le ragioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssenso<br />
dell’Avvocatura.<br />
Il Consiglio ne prende atto.<br />
- Il Presidente riferisce sulla sua partecipazione<br />
alla manifestazione <strong>di</strong> apertura dell’anno<br />
giu<strong>di</strong>ziario del Consiglio Nazionale Forense,<br />
sul contenuto del <strong>di</strong>scorso, in parte confortante<br />
del Ministro Mastella, e sul <strong>di</strong>scorso<br />
profondo, dotto, <strong>di</strong> larghissimo respiro del<br />
Prof. Alpa.<br />
Il Consiglio ne prende atto.<br />
Incontro con il nuovo Presidente della<br />
Commissione <strong>di</strong> Manutenzione del<br />
Palazzo <strong>di</strong> Giustizia<br />
Il Presidente riferisce che si è recato a far<br />
visita al nuovo Presidente della Commissione<br />
<strong>di</strong> Manutenzione del Palazzo, Dott. Edoardo<br />
Fazioli, il quale, a sua volta, aveva tentato <strong>di</strong><br />
salutarlo ma non lo aveva trovato.<br />
Nella occasione, il Presidente della Commissione,<br />
dopo i soliti convenevoli, gli ha<br />
comunicato esplicitamente che il Consiglio<br />
non potrà tenere altri Corsi <strong>di</strong> formazione<br />
oltre quelli attualmente in svolgimento. Ragioni<br />
<strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico e <strong>di</strong> opportunità, a<br />
suo <strong>di</strong>re, sconsiglierebbero <strong>di</strong> consentire l’ulteriore<br />
accesso <strong>di</strong> centinaia <strong>di</strong> <strong>Avvocati</strong> nel<br />
Palazzo <strong>di</strong> Piazza Cavour.<br />
Il Presidente Cassiani precisa che ha replicato<br />
con estrema fermezza affermando che<br />
non si sarebbe mai aspettato una simile presa<br />
<strong>di</strong> posizione, che l’attività <strong>di</strong> aggiornamento è<br />
prevista dal co<strong>di</strong>ce deontologico e dalla legge,<br />
che un’Avvocatura più preparata dovrebbe<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
costituire motivo <strong>di</strong> grande interesse anche<br />
per i Magistrati.<br />
Il Presidente della Commissione ha risposto<br />
ribadendo la presa <strong>di</strong> posizione e ha affermato<br />
che sarà accanto a noi allorchè tenteremo<br />
<strong>di</strong> trovare altre soluzioni presso il Ministero<br />
oppure presso i Capi <strong>degli</strong> Uffici Giu<strong>di</strong>ziari<br />
<strong>di</strong> Piazzale Clo<strong>di</strong>o.<br />
Il Presidente Cassiani invita tutti i Consiglieri<br />
a intervenire poichè si tratta <strong>di</strong> argomento<br />
<strong>di</strong> straor<strong>di</strong>naria importanza che si inserisce<br />
in una chiara volontà <strong>di</strong> incidere sulla nostra<br />
permanenza nel Palazzo.<br />
Il Consiglio esprime sgomento per quanto<br />
riferito dal Presidente Cassiani. Con l’occasione<br />
sottolinea e riba<strong>di</strong>sce che l’importanza <strong>di</strong><br />
tutte le iniziative culturali volte all’aggiornamento<br />
e al miglioramento <strong>degli</strong> Iscritti sono<br />
state intraprese e portate avanti in quanto<br />
obbligatorie per legge e imposte dal co<strong>di</strong>ce<br />
deontologico.<br />
Manda al Presidente <strong>di</strong> reagire, con la<br />
dovuta fermezza a questo ulteriore tentativo<br />
<strong>di</strong> aggressione nei confronti del Consiglio e<br />
delle sue prerogative.<br />
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà<br />
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53<br />
Il Consiglio<br />
- Vista l’istanza presentata dai seguenti<br />
professionisti: <strong>Avvocati</strong> Nicola Adragna, Patrizia<br />
Amici, Clizia Ardanese, Marzia Ballarani,<br />
Antonio Barile, Stefania Ciliberto, Cristiana<br />
Consalvi, Mario Del Vaglio, Antonio Feroleto,<br />
Laura Guercio, Salvatore Iannotta, Silvia<br />
Lanzaro, Maria Carla Mancini, Alessandro<br />
Mecocci, Alessia Parisella, Sofia Pasquino,<br />
Giorgio Robiony, Bruno Sconocchia, Patrizia<br />
Succi, Alessandro Zampone,<br />
autorizza<br />
i professionisti soprain<strong>di</strong>cati, ai sensi dell’art. 7<br />
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà<br />
<strong>di</strong> notificazione previste dalla citata legge;<br />
<strong>di</strong>spone<br />
che gli estremi della presente autorizzazio-<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 219<br />
03_attivita del consiglio_1.pmd 219<br />
22/06/2007, 11:13
ne siano riportati nel primo foglio del registro<br />
cronologico <strong>degli</strong> istanti <strong>di</strong> cui all’art. 8 della<br />
citata legge.<br />
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce<br />
sulla nota pervenuta l’8 marzo 2007 <strong>degli</strong><br />
Avv.ti Armando Placi<strong>di</strong> e Massimo Cirilli con<br />
la quale i professionisti comunicano la costituzione<br />
<strong>di</strong> un’associazione professionale denominata<br />
“Stu<strong>di</strong>o Legale Cirilli-Placi<strong>di</strong>”.<br />
Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni<br />
per gli ulteriori adempimenti.<br />
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce<br />
sulla nota pervenuta il 14 marzo 2007 dell’Avv.<br />
Clau<strong>di</strong>o Papale e del Dott. Andrea<br />
Baffoni con la quale i professionisti comunicano<br />
la costituzione <strong>di</strong> un’associazione professionale<br />
denominata “Stu<strong>di</strong>o Legale Baffoni &<br />
Partners”.<br />
Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni<br />
per gli ulteriori adempimenti.<br />
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce<br />
sulla nota pervenuta il 14 marzo 2007 <strong>degli</strong><br />
Avv.ti Alberto Oronzo e Federica Oronzo con<br />
la quale i professionisti comunicano la costituzione<br />
<strong>di</strong> un’associazione professionale denominata<br />
“Stu<strong>di</strong>o Legale Oronzo Associato”.<br />
Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni<br />
per gli ulteriori adempimenti.<br />
- Il Consigliere Fasciotti comunica che in<br />
data 5 marzo u.s. si è incontrato presso la<br />
Corte d’Appello <strong>di</strong> Roma con il dott. Cofano,<br />
Magistrato delegato dal Presidente della Corte<br />
d’Appello ai rapporti con l’UNEP.<br />
Il Dott. Cofano ha comunicato:<br />
- che il rapporto con la Soc. Cast è definitivamente<br />
cessato il 28 febbraio u.s.;<br />
- che a far data dal 1° marzo 2007 è attivo<br />
un nuovo programma gestito <strong>di</strong>rettamente dal<br />
Ministero della Giustizia e curato dal dott.<br />
Muzzillo del Cise <strong>di</strong> Napoli, referente Nazionale<br />
UNEP;<br />
220<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
- che è intenzione dell’Ufficio unificare i<br />
<strong>di</strong>versi sistemi evitando la sud<strong>di</strong>visione tra atti<br />
civili, atti penali, atti della materia lavoro, ed<br />
atti <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa natura;<br />
- che sono allo stu<strong>di</strong>o ipotesi <strong>di</strong> miglioramento<br />
del servizio quali la lettura ottica alla<br />
ricezione dell’atto e un ticket prepagato.<br />
Il Consigliere Cofano ha comunicato<br />
che l’UNEP sarà <strong>di</strong>retto a breve da altro <strong>di</strong>rigente,<br />
essendo il dott. Sili vicino al trattamento<br />
<strong>di</strong> quiescenza; ha assunto, infine, l’impegno<br />
ad un altro incontro a breve per la verifica<br />
della fattibilità delle proposte <strong>di</strong> miglioramento<br />
e della funzionalità del sistema gestito <strong>di</strong>rettamente<br />
dal Ministero della Giustizia.<br />
Il Consiglio ne prende atto.<br />
- Il Consigliere Fasciotti comunica che la<br />
Società Cast a r.l. ha cessato il rapporto con<br />
l’Unep in data 28 febbraio 2007 del sistema<br />
dalla stessa adottato per la notifica <strong>degli</strong> atti.<br />
Detto sistema è stato sostituito da altro gestito<br />
e controllato <strong>di</strong>rettamente dal Ministero della<br />
Giustizia sotto la responsabilità del Dott.<br />
Muzzillo del Cise <strong>di</strong> Napoli, responsabile nazionale<br />
per l’informatizzazione dell’Unep. Il<br />
responsabile dell’ufficio Unep, Dott. Sili, sarà<br />
a breve sostituito da altro funzionario per<br />
essere vicino al trattamento <strong>di</strong> quiescenza per<br />
raggiunti limiti <strong>di</strong> età.<br />
Il Consigliere Fasciotti, nell’incontro avuto<br />
con il Dott. Cofano, magistrato delegato<br />
dal Presidente della Corte <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> Roma,<br />
ha chiesto la fissazione a breve <strong>di</strong> un incontro<br />
presso gli uffici della Corte, tra il <strong>di</strong>rigente<br />
rappresentante dell’Amministrazione, il prossimo<br />
<strong>di</strong>rigente dell’Unep e il rappresentante<br />
del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> per la ripresa dei<br />
contatti al fine del miglioramento tecnico dei<br />
servizi forniti dall’Unep.<br />
Sin da ora si evidenzia che il nuovo sistema<br />
telematico non è stato ancora posto in essere<br />
dal Ministero onde nuovamente si sta <strong>di</strong>vulgando<br />
la <strong>di</strong>latazione dei tempi <strong>di</strong> attesa.<br />
Per quanto concerne il servizio della noti-<br />
03_attivita del consiglio_1.pmd 220<br />
22/06/2007, 11:13<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
fica <strong>degli</strong> atti in<strong>di</strong>viduali, l’attuale apertura <strong>di</strong><br />
nove sportelli ha ridotto il tempo d’attesa, per<br />
la consegna e per il ritiro <strong>degli</strong> atti, non ancora<br />
in termini <strong>di</strong> accettabilità.<br />
Continua a tale effetto il monitoraggio <strong>di</strong><br />
tutti i servizi.<br />
Il Consiglio ne prende atto.<br />
(pareri deontologici – v. rubrica)<br />
Revisione Albo<br />
- Il Consigliere Fasciotti, delegato dal Consiglio<br />
per la revisione dell’Albo, invita i Consiglieri<br />
a dare <strong>di</strong>sposizioni, all’Ufficio Iscrizioni<br />
del Consiglio, entro la prossima settimana,<br />
affinchè vengano sollecitati i Colleghi ancora<br />
inadempienti con richiesta scritta o inviando<br />
nuovamente i modelli da compilare, comunicando<br />
che in caso <strong>di</strong> mancato riscontro si<br />
procederà all’esame della posizione sotto l’aspetto<br />
<strong>di</strong>sciplinare. Precisa che la revisione dell’Albo<br />
deve terminare entro l’anno in corso.<br />
Il Consiglio ne prende atto.<br />
ADUNANZA ADUNANZA DEL DEL 20 20 20 MARZO MARZO 2007 2007<br />
2007<br />
adunanza straor<strong>di</strong>naria)<br />
All’adunanza hanno partecipato il Presidente<br />
Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario<br />
Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere<br />
Carlo Testa nonché i Consiglieri Sandro<br />
Fasciotti, Federico Bucci, Paolo Nesta, Francesco<br />
Storace, Livia Rossi, Donatella Cerè,<br />
Francesco Gianzi, Rosa Ierar<strong>di</strong>.<br />
DISCIPLINA<br />
proce<strong>di</strong>menti trattati in <strong>di</strong>battimento.n. 6<br />
ADUNANZA ADUNANZA DEL DEL 22 22 MARZO MARZO 2007<br />
2007<br />
All’adunanza hanno partecipato il Presidente<br />
Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario<br />
Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere<br />
Carlo Testa nonché i Consiglieri Giovan-<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
ni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro<br />
Fasciotti, Domenico Condello, Francesco<br />
Storace, Livia Rossi, Donatella Cerè, Rosa<br />
Ierar<strong>di</strong>.<br />
TENUTA ALBO AVVOCATI<br />
iscrizioni<br />
Albo or<strong>di</strong>nario .............................. n. 24<br />
elenco speciale.............................. n. 2<br />
el.spec.“Professori Universitari”... n. 1<br />
passaggi all’elenco speciale ................ n. 2<br />
nulla osta al trasferimento ................. n. 1<br />
cancellazioni<br />
per decesso ................................... n. 2<br />
per trasferimento .......................... n. 2<br />
TENUTA REGISTRO PRATICANTI<br />
iscrizioni ............................................. n. 9<br />
abilitazioni.......................................... n. 10<br />
iscrizioni e abilitazioni ....................... n. 8<br />
revoche abilitazioni<br />
per decorrenza termine ................ n. 3<br />
a domanda .................................... n. 1<br />
compiuta pratica ................................ n. 2<br />
nulla osta al trasferimento ................. n. 2<br />
cancellazioni<br />
per decesso .................................. n. 1<br />
per trasferimento .......................... n. 9<br />
a domanda .................................... n. 77<br />
per fine pratica ............................. n. 2<br />
DISCIPLINA<br />
proc.trattati in <strong>di</strong>battimento .............. n. 5<br />
PARERI SU NOTE DI ONORARI<br />
emessi ................................................. n. 36<br />
SEGRETERIA<br />
autorizzazioni alle notifiche <strong>di</strong>rette .. n. 17<br />
richieste <strong>di</strong> patr. a spese dello Stato<br />
ammissioni ................................... n. 133<br />
DELIBERE<br />
- Il Presidente Cassiani riferisce che merco-<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 221<br />
03_attivita del consiglio_1.pmd 221<br />
22/06/2007, 11:13
ledì 21 marzo 2007 ha partecipato all’Assemblea<br />
dell’Unione delle Camere Penali ove<br />
eminenti esponenti dell’Avvocatura e della<br />
Politica hanno sottoposto a dura critica il<br />
<strong>di</strong>segno-legge Mastella e hanno auspicato che<br />
si arrivi finalmente a una effettiva separazioni<br />
delle carriere.<br />
Il Presidente Avv. Oreste Dominioni, il<br />
Segretario Avv. Renato Borzone, gli On.li Marco<br />
Taradash e Giulia Bongiorno, hanno svolto<br />
pregevoli interventi con i quali hanno sottoposto<br />
a critica i criteri <strong>di</strong> accesso alla Magistratura<br />
e il pericolo che vengano ridotte le garanzie per<br />
accorciare la durata dei processi.<br />
Il Consiglio ne prende atto.<br />
- Il Presidente Cassiani riferisce che lunedì<br />
19 marzo 2007 nell’Aula Magna della Corte <strong>di</strong><br />
Appello <strong>di</strong> Roma si è svolta una toccante cerimonia<br />
<strong>di</strong> saluto al Presidente Giovanni Francesco<br />
Lo Turco, collocato a riposo per raggiunti<br />
limiti <strong>di</strong> età. L’Aula era gremita <strong>di</strong> <strong>Avvocati</strong>,<br />
Magistrati, Autorità Civili e Politiche. Hanno<br />
preso la parola il Sindaco Veltroni, il Presidente<br />
Luigi Scotti, i Consiglieri Fancelli e De Fiore, il<br />
Vescovo Apicella e la Dirigente Dott.ssa Valentini.<br />
Tutti hanno sottolineato la signorilità, la<br />
professionalità, le capacità organizzative, la<br />
de<strong>di</strong>zione, profusi dal Presidente Lo Turco in<br />
tanti anni <strong>di</strong> attività.<br />
Il Presidente informa <strong>di</strong> aver preso la parola<br />
per manifestare al Presidente Lo Turco la<br />
stima e l’affetto dell’Avvocatura che lo ricorderà<br />
sempre per le elevate qualità professionali<br />
e umane e per la sensibilità <strong>di</strong>mostrata per i<br />
problemi della Giustizia. Al termine, il Consigliere<br />
Ierar<strong>di</strong>, presente con il Consigliere Barbantini,<br />
ha consegnato al Presidente Lo Turco<br />
una bella targa nella quale sono state incise<br />
due parole con le quali il Consiglio ha inteso<br />
sintetizzare il suo sentimento: Stima e Amicizia.<br />
Chi ha avuto la fortuna <strong>di</strong> conoscerlo,<br />
conclude il Presidente Cassiani, approverà<br />
quanto è stato fatto per onorare un Uomo e un<br />
Magistrato <strong>di</strong> tale spessore.<br />
222<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
Il Consiglio ne prende atto e si associa ai<br />
sentimenti espressi dal Presidente.<br />
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla celebrazione<br />
del decennale della Camera <strong>di</strong> Conciliazione<br />
che si è svolta in Campidoglio in<br />
forma solenne in una bellissima Sala circondata<br />
da busti marmorei. Erano presenti i Colleghi<br />
che da anni offrono gratuitamente il loro<br />
tempo e la loro competenza. Ad accoglierli il<br />
Sindaco Veltroni, il Presidente della Corte<br />
d’Appello Giovanni Francesco Lo Turco, il<br />
Capo <strong>di</strong> Gabinetto Cons. Meschino, il nuovo<br />
Assessore alle Pari Opportunità, il Capo dell’Avvocatura<br />
Comunale Avv. Enrico Lorusso.<br />
Tutti hanno preso la parola per sottolineare<br />
l’importanza <strong>di</strong> questa attività che il Consiglio<br />
svolge il collaborazione con la Corte<br />
d’Appello e per ringraziare il Consigliere Segretario<br />
Conte, il Presidente La Greca e i<br />
Colleghi Francesco Caroleo e Giuseppe Lepore<br />
componenti della Commissione della Camera<br />
<strong>di</strong> Conciliazione.<br />
Il Presidente ha ricordato i risultati raggiunti,<br />
la Convenzione con il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
dei Me<strong>di</strong>ci denominata “Accor<strong>di</strong>a” e<br />
la “Porta del Diritto” che vede alcuni Colleghi<br />
impegnati volontariamente, e a turno, in tutti<br />
i Municipi della Capitale.<br />
Il Presidente ha concluso auspicando una<br />
migliore organizzazione e il raggiungimento<br />
<strong>di</strong> altri ancor più prestigiosi traguar<strong>di</strong> attraverso<br />
convenzioni con altre Categorie e Or<strong>di</strong>ni<br />
Professionali.<br />
Al termine, il Presidente La Greca ha consegnato<br />
al Sindaco una bella targa ricordo e<br />
una relazione scritta. Il Sindaco ha consegnato<br />
a tutti, a sua volta, una pregevole riproduzione<br />
d’arte.<br />
Il Presidente, infine, augura buon lavoro e<br />
ringrazia i Conciliatori nelle persone <strong>degli</strong><br />
<strong>Avvocati</strong>: Carlo Acquaviva, Alfonso Alegiani,<br />
Lucilla Anastasio, Piero Amenta, Alberto Angeletti,<br />
Fabrizio Badò, Alfredo Barbieri, Donatella<br />
Belloni, Luca Bergamini, Enrico Boniz-<br />
03_attivita del consiglio_1.pmd 222<br />
22/06/2007, 11:13<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
zoni, Giovanna Battista Buonavoglia, Marco<br />
Calabrese, Donatella Carletti, Simone Antonio<br />
Castelnuovo, Giuseppina Paola Chiefari,<br />
Giancarlo Ciciani, Maria Romana Ciliutti,<br />
Nicola Colavita, Giovanni Cocconi, Antonio<br />
Conte, Federica Corsini, Anna Maria Di Roberto,<br />
Antonio Iannella, Marco Iera<strong>di</strong>, Antonina<br />
Fanile, Tito Festa, Fabio Filocamo, Umberto<br />
Gasperini Zacco, Marco Grazioli, Giorgio<br />
Guarnaschelli, Clau<strong>di</strong>o Honorati, Marina<br />
Imbellone, Andrea Lampiasi, Federica Laurora,<br />
Michele Licata, Domenico Marocco, Sabina<br />
Maroncelli, Carlo Martuccelli, Renata<br />
Marzano, Marco Merlini, Carmela Migliazzo,<br />
Saveria Mobrici, Paola Moreschini, Giuseppe<br />
Ludovico Motti Barsini, Luca Nicoletti, Ernesto<br />
Palatta, Filippo Paris, Massimo Pellacani,<br />
Carmelo Raimondo, Carlo Recchia, Francesca<br />
Romani, Marina Rossi, Carlo Ricchiuto,<br />
Teresa Rubeis, Francesco Ruggieri, Gabriella<br />
Santini, Alessia Santostefano, Carla Scarnati,<br />
Giuliana Scrocca, Maurizio Spinella, Barbara<br />
Starna, Valeria Silla, Giorgio Spadafora, Alessandra<br />
Tombolini, Biancalucina Trillò, Peter<br />
Ugolini, Anna Maria Vetere.<br />
Il Consiglio ringrazia tutti gli <strong>Avvocati</strong><br />
Conciliatori e i componenti della Commissione.<br />
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà<br />
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53<br />
Il Consiglio<br />
- Vista l’istanza presentata dai seguenti<br />
professionisti: <strong>Avvocati</strong> Paola Allegretti, Alessandra<br />
Bianchi, Giorgio Candeloro, Marina<br />
Cappellini, Alessandra Coata, Marco Grea,<br />
Giovanni Iacovoni, Saveria Mobrici, Simonetta<br />
Para<strong>di</strong>si, Andrea Passalacqua, Simone<br />
Petrucci, Antonio Piccolo, Tommaso Maria<br />
Salonico, Matteo Serva, Livio Tabili, Stefano<br />
Toro, Valentina Toro,<br />
autorizza<br />
i professionisti soprain<strong>di</strong>cati, ai sensi dell’art. 7<br />
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà<br />
<strong>di</strong> notificazione previste dalla citata legge;<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
<strong>di</strong>spone<br />
che gli estremi della presente autorizzazione<br />
siano riportati nel primo foglio del registro<br />
cronologico <strong>degli</strong> istanti <strong>di</strong> cui all’art. 8 della<br />
citata legge.<br />
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce<br />
sulla nota pervenuta il 16 marzo 2007 <strong>degli</strong><br />
Avv.ti Massimo Angelini e Francesco Angelini<br />
con la quale i professionisti comunicano la<br />
costituzione <strong>di</strong> un’associazione professionale<br />
denominata “Stu<strong>di</strong>o Angelini - <strong>Avvocati</strong> Associati”<br />
e lo scioglimento dell’associazione professionale<br />
denominata “Stu<strong>di</strong>o <strong>degli</strong> avvocati<br />
Massimo Angelini e Fer<strong>di</strong>nando Barucco”.<br />
Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni.<br />
- I Consiglieri Barbantini e Fasciotti comunicano<br />
che a seguito <strong>di</strong> segnalazione del 30<br />
settembre 2006 dell’Avv. (omissis) sul contenuto<br />
della trasmissione del 29 settembre 2006<br />
“Mi manda Rai Tre”, in or<strong>di</strong>ne “all’inchiesta<br />
de<strong>di</strong>cata agli avvocati, <strong>di</strong> contenuto <strong>di</strong>ffamatorio”,<br />
sono intervenuti in data 10 novembre<br />
2006 e 14 febbraio 2007 presso la Segreteria <strong>di</strong><br />
Rete <strong>di</strong> Rai Tre al fine <strong>di</strong> ottenere la copia della<br />
videocassetta relativa alla trasmissione in questione.<br />
La Direzione Rai Teche ha risposto in data<br />
19 febbraio 2007 che la Direzione Affari Legali<br />
della Rai aveva dato il nulla-osta alla mera<br />
visione del programma del 29 settembre 2006<br />
e comunicato che per il rilascio della relativa<br />
copia VHS era necessaria l’autorizzazione dell’Autorità<br />
Giu<strong>di</strong>ziaria.<br />
La Direzione Rai Teche ha chiesto il pagamento<br />
<strong>di</strong> euro 52,00 per la prima ora e l’invio<br />
<strong>di</strong> un modello compilato e firmato.<br />
I Consiglieri Barbantini e Fasciotti chiedono<br />
l’autorizzazione all’operazione anche per<br />
un Consigliere <strong>di</strong> specializzazione penalistica.<br />
Il Consiglio delega i Consiglieri Barbantini,<br />
Fasciotti e Gianzi.<br />
- Il Consigliere Barbantini riferisce <strong>di</strong> aver<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 223<br />
03_attivita del consiglio_1.pmd 223<br />
22/06/2007, 11:13
ichiesto, a nome del Consiglio, nell’ottobre<br />
decorso, alla Presidente del XVII Municipio<br />
Dott.ssa De Giusti, l’istallazione <strong>di</strong> idonea<br />
segnaletica dei vari Uffici del Tribunale Civile<br />
<strong>di</strong> Roma, me<strong>di</strong>ante l’istallazione <strong>di</strong> cartelli<br />
fissi posti alle uscite della metro Lepanto per<br />
favorire l’utenza che, giornalmente, si trova in<br />
<strong>di</strong>fficoltà nell’in<strong>di</strong>viduare il luogo ove recarsi.<br />
Dopo alcuni mesi, ha ricevuto nei giorni<br />
scorsi la comunicazione, da parte <strong>di</strong> detta<br />
Presidente, che è stata commissionata ad apposita<br />
<strong>di</strong>tta la chiesta istallazione che dovrebbe<br />
essere posta in sito entro breve tempo.<br />
In particolare il Consigliere Barbantini ha<br />
in<strong>di</strong>cato le Sezioni e gli Uffici che si trovano<br />
nell’e<strong>di</strong>ficio <strong>di</strong> Viale Giulio Cesare 54/B, in<br />
quello <strong>di</strong> Viale Giulio Cesare 54, in Via Lepanto<br />
4 e in Viale delle Milizie.<br />
Il Consigliere Barbantini ritiene che tale<br />
iniziativa possa, sia pure in parte, essere <strong>di</strong><br />
ausilio alla citta<strong>di</strong>nanza e propone che il Presidente,<br />
ad istallazione avenuta, invii una nota<br />
alla Presidente del detto Municipio.<br />
Il Consiglio ne prende atto con sod<strong>di</strong>sfazione.<br />
(pareri deontologici – v. rubrica)<br />
Approvazione del conto consuntivo per<br />
l’anno 2006 e bilancio preventivo per<br />
l’anno 2007<br />
Il Consigliere Tesoriere Testa, con riferimento<br />
al punto 13 dell’or<strong>di</strong>ne del giorno,<br />
rileva che nel corso <strong>di</strong> questi giorni dopo aver<br />
presentato alla scorsa adunanza del 15 marzo<br />
2007 la bozza del conto consuntivo per l’anno<br />
2006 e la bozza del bilancio preventivo per<br />
l’anno 2007, nonchè la situazione amministrativa<br />
e patrimoniale, non ha ricevuto alcuna<br />
osservazione da parte dei Consiglieri.<br />
Chiede, pertanto, che vengano entrambi<br />
approvati vista anche la necessità <strong>di</strong> sottoporre<br />
i medesimi documenti contabili, al più presto,<br />
ai Revisori dei Conti e successivamente all’Assemblea<br />
Or<strong>di</strong>naria <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong>. In tal modo<br />
224<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
l’Ufficio potrà operare nei prossimi mesi sulla<br />
base <strong>di</strong> un bilancio preventivo debitamente<br />
approvato.<br />
Il Consiglio approva il conto consuntivo<br />
per l’anno 2006 e il bilancio preventivo per<br />
l’anno 2007. Fissa l’Assemblea Or<strong>di</strong>naria <strong>degli</strong><br />
<strong>Avvocati</strong>, in prima convocazione per il giorno<br />
26 aprile 2007 alle ore 6.00 e in seconda<br />
convocazione per il giorno 26 aprile 2007 alle<br />
ore 12,30.<br />
ADUNANZA ADUNANZA DEL DEL 29 29 MARZO MARZO 2007<br />
2007<br />
All’adunanza hanno partecipato il Presidente<br />
Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario<br />
Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere<br />
Carlo Testa nonché i Consiglieri Giovanni<br />
Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro<br />
Fasciotti, Federico Bucci, Giulio Prosperetti,<br />
Paolo Nesta, Domenico Condello, Francesco<br />
Storace, Livia Rossi, Donatella Cerè,<br />
Francesco Gianzi, Rosa Ierar<strong>di</strong>.<br />
TENUTA ALBO AVVOCATI<br />
iscrizioni<br />
Albo or<strong>di</strong>nario .............................. n. 9<br />
elenco speciale.............................. n. 1<br />
passaggi all’elenco speciale ................ n. 1<br />
nulla osta al trasferimento ................. n. 1<br />
cancellazioni<br />
a domanda .................................... n. 2<br />
per decesso ................................... n. 4<br />
per trasferimento .......................... n. 2<br />
TENUTA REGISTRO PRATICANTI<br />
iscrizioni ............................................. n. 6<br />
abilitazioni.......................................... n. 1<br />
iscrizioni e abilitazioni ....................... n. 6<br />
compiuta pratica ................................ n. 4<br />
nulla osta al trasferimento ................. n. 1<br />
cancellazioni<br />
per decesso ................................... n. 1<br />
per trasferimento .......................... n. 13<br />
a domanda .................................... n. 99<br />
per fine pratica ............................. n. 7<br />
03_attivita del consiglio_1.pmd 224<br />
22/06/2007, 11:13<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
DISCIPLINA<br />
proc.trattati in <strong>di</strong>battimento ............. n. 2<br />
pratiche <strong>di</strong>sciplinari trattate<br />
archiviazioni ................................. n. 46<br />
ap.proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare ...... n. 2<br />
revoche aperture ........................... n. 1<br />
PARERI SU NOTE DI ONORARI<br />
emessi ................................................. n. 48<br />
SEGRETERIA<br />
autorizzazioni alle notifiche <strong>di</strong>rette .. n. 31<br />
richieste <strong>di</strong> patr. a spese dello Stato<br />
ammissioni ................................... n. 52<br />
DELIBERE<br />
(approvazione mo<strong>di</strong>fiche al Regolamento in<br />
attuazione della legge 241/90 – v. rubrica<br />
“Comunicazioni e Notizie”)<br />
- Il Presidente riferisce sulla nota pervenuta<br />
in data 14 marzo 2007 dal Consiglio Nazionale<br />
Forense accompagnatoria della comunicazione<br />
del Dipartimento Giustizia Minorile del<br />
Ministero della Giustizia con la quale richiede<br />
nominativi <strong>di</strong> avvocati internazionalisti da<br />
inserire in un apposito elenco a <strong>di</strong>sposizione<br />
dell’utenza.<br />
Il Consiglio in<strong>di</strong>ca i nominativi <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong><br />
Carmelo Alessio, Lucilla Anastasio,<br />
Marina Binda, Cristiana Consalvi, Marianna<br />
Rita De Cinque, Gianfranco Dosi, Manuela<br />
Maccaroni, Luigi Mannucci, Rossella Minio,<br />
Salvino Mondello, Francesca Paulucci Baroukh,<br />
Francesco Samperi, Daniele Stoppello.<br />
- Il Presidente Cassiani riferisce che in<br />
occasione della celebrazione dei 50° Anniversario<br />
della firma del Trattato <strong>di</strong> Roma, organizzata<br />
a Palazzo Spada dall’Unione <strong>Avvocati</strong><br />
Europei -U.A.E.-, ha tenuto una relazione<br />
nella quale ha affrontato il tema dal punto <strong>di</strong><br />
vista storico con espresso riferimento all’evoluzione<br />
dell’Avvocatura e all’impegno profu-<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
so dal Consiglio in questa <strong>di</strong>rezione.<br />
Aggiunge che, nell’occasione, ha portato il<br />
doveroso saluto del Consiglio al Presidente<br />
dell’U.A.E., Avv. Francesco Samperi, e al<br />
Collega Rombolà che hanno organizzato in<br />
maniera impeccabile l’avvenimento. Precisa<br />
che hanno svolto interventi <strong>di</strong> grande spessore<br />
il Presidente del Consiglio <strong>di</strong> Stato Mario<br />
Egi<strong>di</strong>o Schinaia, il Vice-Presidente della Commissione<br />
Europea e Commissario per la Giustizia,<br />
la Libertà e la Sicurezza On. Franco<br />
Frattini, l’ex Ministro On. Antonio Martino,<br />
l’Avvocato Generale dello Stato Oscar Fiumara,<br />
il Presidente del Consiglio Nazionale Forense,<br />
Prof. Guido Alpa, il Prof. Avv. Carlo<br />
Malinconico, Segretario Generale della Presidenza<br />
del Consiglio dei Ministri.<br />
Il Consiglio ne prende atto.<br />
- Il Presidente comunica che ha portato<br />
l’estremo saluto del Consiglio ai familiari del<br />
Presidente Rocco Misiti.<br />
Esprime cordoglio per la scomparsa <strong>di</strong> un<br />
Magistrato che ha riscosso la stima e l’affetto<br />
<strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> i quali lo ricordano sempre per<br />
le altissime doti morali e professionali.<br />
Il Consiglio si associa.<br />
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà<br />
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53<br />
Il Consiglio<br />
- Vista l’istanza presentata dai seguenti<br />
professionisti: <strong>Avvocati</strong> Arturo Antonucci,<br />
Francescantonio Borello, Rita Conflitti, Nicola<br />
Corbo, Corrado D’Agostino, Olga De Leo,<br />
Simonetta De Sanctis Mangelli, Paolo De Sanctis<br />
Mangelli, Filippo Degni, Flavio Del Soldato,<br />
Carlo D’Errico, Marco Di Camillo, Gregoria<br />
Maria Failla, Sergio Falcone, Daniela Fava,<br />
Guido Frezza, Alfredo Giannaccari, Annarita<br />
Graziano, Giulio Guarnacci, Dario Gucci,<br />
Marco Livi, Giuseppe Lo Pinto, Eugenio Mingoia,<br />
Monica Mura, Antioco Pintus, Aristide<br />
Police, Luca Ranalli, Natasza Renzetti, Maria<br />
Grazia Roselli, Angelo Russo, Cristiana Spa-<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 225<br />
03_attivita del consiglio_1.pmd 225<br />
22/06/2007, 11:13
gnolo,<br />
autorizza<br />
i professionisti soprain<strong>di</strong>cati, ai sensi dell’art. 7<br />
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà<br />
<strong>di</strong> notificazione previste dalla citata legge;<br />
<strong>di</strong>spone<br />
che gli estremi della presente autorizzazione<br />
siano riportati nel primo foglio del registro<br />
cronologico <strong>degli</strong> istanti <strong>di</strong> cui all’art. 8 della<br />
citata legge.<br />
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce<br />
che in data 22 marzo 2007 è pervenuta la<br />
richiesta della Consob, Commissione Nazionale<br />
per le Società e la Borsa, <strong>di</strong> una “rosa <strong>di</strong><br />
can<strong>di</strong>dati” composta da professionisti con almeno<br />
<strong>di</strong>eci anni <strong>di</strong> iscrizione nell’Albo ed<br />
aventi, se conosciuta, specifica esperienza in<br />
<strong>di</strong>ritto amministrativo.<br />
Il Consiglio in<strong>di</strong>ca i nominativi <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong><br />
Luca Bergamini, Marina Binda, Andrea<br />
Ciannavei, Antonio Cordasco, Vincenza Di<br />
Martino, Fabio Francario, Fabrizio Gallo,<br />
Roberto Maria Izzo, Stefano Meloni, Marco<br />
Moretti (n. Roma 08.07.1963), Marco Orlando<br />
(n. Roma 24.04.1966), Giuseppe Puglisi,<br />
Renzo Ristuccia, Marco Valerio Santonocito,<br />
Filomena Silipo, Antonio Valori, Giuseppe<br />
Valvo, Luigi Visconti.<br />
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce<br />
sulla nota pervenuta il 23 marzo 2007 <strong>degli</strong><br />
Avv.ti Fabrizio Castellano e Giorgia Clementi<br />
con la quale i professionisti comunicano la<br />
costituzione <strong>di</strong> una società <strong>di</strong> avvocati denominata<br />
“Stu<strong>di</strong>o Legale Castellano - Clementi<br />
& C. S.T.P.” dell’Avv. Fabrizio Castellano e<br />
dell’Avv. Giorgia Clementi.<br />
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio<br />
Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.<br />
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce<br />
<strong>di</strong> aver inserito l’Avv. Veronica Scatena nella<br />
Commissione Giovani, in sostituzione <strong>di</strong> un<br />
componente <strong>di</strong>missionario.<br />
226<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
Il Consiglio ne prende atto.<br />
Contribuzione fissa per richieste <strong>di</strong><br />
pareri su note <strong>di</strong> onorari e conciliazioni<br />
- Il Consigliere Tesoriere Testa ritiene opportuno<br />
prevedere un <strong>di</strong>ritto fisso a carico dei<br />
richiedenti <strong>di</strong> pareri <strong>di</strong> congruità e istanze <strong>di</strong><br />
conciliazione ex art. 66 Legge Professionale, a<br />
prescindere dall’emissione del parere e dall’esito<br />
positivo della conciliazione.<br />
Il Consiglio delibera <strong>di</strong> stabilire la contribuzione<br />
fissa nella misura del 20% della tassa<br />
versata al Consiglio per la richiesta <strong>di</strong> pareri <strong>di</strong><br />
congruità su note <strong>di</strong> onorari, comunque non<br />
ripetibile dalla parte anche in caso <strong>di</strong> rinuncia<br />
all’istanza.<br />
Il Consiglio si riserva <strong>di</strong> provvedere in<br />
or<strong>di</strong>ne alle istanze <strong>di</strong> conciliazione.<br />
- Il Consigliere Gianzi comunica <strong>di</strong> aver<br />
inserito nella Commissione <strong>di</strong> Procedura Penale<br />
l’Avv. Giuseppe Squitieri.<br />
Il Consiglio ne prende atto.<br />
- Il Consigliere Cipollone riferisce sulla<br />
lettera dell’Avv. Arianna Agnese, delegata dell’Osservatorio<br />
per la Giustizia penale, e fa<br />
presente <strong>di</strong> avere partecipato più volte alle<br />
riunioni dell’Osservatorio della Giustizia penale<br />
per conto del Consiglio e <strong>di</strong> aver apprezzato<br />
la solerzia e l’impegno dei componenti<br />
del predetto Osservatorio, <strong>di</strong>retto alla soluzione<br />
dei problemi attinenti, soprattutto, alla fase<br />
<strong>di</strong>battimentale.<br />
L’idea dell’Avv. Agnese è <strong>di</strong> allegare alla<br />
nostra rivista “Temi Romana” le massime relative<br />
alle sentenze <strong>di</strong> merito per sezioni del<br />
Tribunale e per titolo <strong>di</strong> reato. Il Consigliere<br />
Cipollone ritiene che l’iniziativa sia lodevole e<br />
vada apprezzata e che, pertanto vada concessa<br />
alla professionista la relativa autorizzazione.<br />
Il Consiglio<br />
approva e concede la predetta autorizzazione<br />
all’Avv. Arianna Agnese.<br />
03_attivita del consiglio_1.pmd 226<br />
22/06/2007, 11:13<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
Informazioni sull’attività professionale,<br />
siti internet, modalità e strumenti <strong>di</strong><br />
informazione<br />
- Il Consigliere Rossi fa presente che, alla<br />
luce della nuova normativa deontologica, conseguente<br />
alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui alla “Legge<br />
Bersani”, occorre stabilire un in<strong>di</strong>rizzo del Consiglio<br />
in tema <strong>di</strong> pubblicità. Negli ultimi mesi,<br />
infatti, sono numerosissimi i quesiti proposti<br />
dai Colleghi sul punto. Il problema, più che al<br />
contenuto dell’informazione, attiene alle forme<br />
e alle modalità della stessa. L’art. 17 del<br />
Co<strong>di</strong>ce Deontologico Forense, infatti, <strong>di</strong>sponendo<br />
che “quanto alla forma e alle modalità<br />
l’informazione deve rispettare la <strong>di</strong>gnità e il<br />
decoro della professione” lascia aperti ampi<br />
margini interpretativi della <strong>di</strong>sposizione stessa<br />
per cui è necessario che il Consiglio stabilisca<br />
quali siano i limiti entro i quali <strong>di</strong>gnità e decoro<br />
possano <strong>di</strong>rsi rispettati.<br />
Esemplificando, va rilevato che un certo<br />
numero <strong>di</strong> quesiti proposti al Consiglio riguarda<br />
la possibilità <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sporre brochures informative<br />
da recapitare nelle cassette della<br />
posta <strong>di</strong> soggeti indeterminati ovvero attraverso<br />
l’invio <strong>di</strong> e-mail. Per la soluzione del quesito<br />
è necessario tener presente il nuovo <strong>di</strong>sposto<br />
dell’art. 19 del Co<strong>di</strong>ce Deontologico Forense<br />
che vieta l’accaparramento della clientela (anche)<br />
attraverso l’offerta delle proprie prestazioni<br />
professionali al domicilio <strong>degli</strong> utenti.<br />
Sarà dunque necessario stabilire se nel <strong>di</strong>vieto<br />
in questione rientri anche la condotta come<br />
sopra rappresentata.<br />
Altro urgente problema è quello che attiene<br />
all’utilizzo, da parte dell’avvocato, dei siti web.<br />
Com’è noto l’art. 17 bis del Co<strong>di</strong>ce Deontologico<br />
Forense consente all’avvocato <strong>di</strong> utilizzare<br />
esclusivamente siti web con domini propri <strong>di</strong><br />
cui egli sia responsabile e che siano privi <strong>di</strong><br />
riferimenti commerciali e/o pubblicitari.<br />
Il quesito più ricorrente è quello relativo<br />
all’ipotesi in cui l’avvocato intenda dare informazioni<br />
circa la propria attività professionale e<br />
circa il proprio stu<strong>di</strong>o: deve intendersi nel senso<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
che è fatto <strong>di</strong>vieto all’avvocato <strong>di</strong> comparire,<br />
con il proprio nominativo, nei siti web <strong>di</strong> associazioni<br />
e/o enti che lo in<strong>di</strong>cano come proprio<br />
legale <strong>di</strong> riferimento?<br />
Molteplici sono infatti le domande dei<br />
Colleghi volte ad ottenere un parere circa la<br />
possibilità <strong>di</strong> essere, appunto, in<strong>di</strong>cati su siti<br />
web <strong>di</strong> enti vari in qualità <strong>di</strong> legali e cui gli enti<br />
stessi fanno riferimento.<br />
Va anche rilevato che stanno pervenendo a<br />
molti Colleghi messaggi <strong>di</strong> posta elettronica,<br />
inviati da imprese ma anche da avvocati, con i<br />
quali si offre l’inserimento, su una guida online,<br />
<strong>degli</strong> stu<strong>di</strong> legali con specifica in<strong>di</strong>cazione<br />
del settore <strong>di</strong> attività e con recensione dello<br />
stu<strong>di</strong>o (pubblicazione, composizione, casi maggiormente<br />
trattati). Tale forma <strong>di</strong> pubblicità<br />
informativa appare senza dubbio in contrasto<br />
con il <strong>di</strong>sposto dell’art. 17 bis del Co<strong>di</strong>ce Deontologico<br />
Forense ma, a sua volta, la citata <strong>di</strong>sposizione<br />
può apparire obiettivamente in contrasto<br />
con il <strong>di</strong>sposto dell’art. 2 della legge 4 agosto<br />
2006 n. 248.<br />
Il Consigliere Rossi, attesa l’importanza della<br />
problematica, comunica che verrà, quanto prima,<br />
organizzato un Convegno a cura della<br />
Commissione Deontologica. Chiede che il<br />
Consiglio voglia esprimersi al fine <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare<br />
un criterio, per quanto possibile univoco,<br />
che consenta <strong>di</strong> stabilire la conformità o meno<br />
alla nuova normativa deontologica delle varie<br />
condotte segnalate.<br />
Il Consiglio, dopo ampia <strong>di</strong>scussione, dà<br />
mandato ai Consiglieri Rossi e Testa <strong>di</strong> elaborare<br />
una proposta <strong>di</strong> principi guida cui attenersi.<br />
ADUNANZA ADUNANZA DEL DEL 5 5 APRILE APRILE 2007<br />
2007<br />
All’adunanza hanno partecipato il Presidente<br />
Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario<br />
Antonio Conte nonché i Consiglieri<br />
Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini,<br />
Sandro Fasciotti, Federico Bucci, Giulio<br />
Prosperetti, Paolo Nesta, Domenico Condello,<br />
Livia Rossi, Donatella Cerè, Francesco<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 227<br />
03_attivita del consiglio_1.pmd 227<br />
22/06/2007, 11:13
Gianzi, Rosa Ierar<strong>di</strong>.<br />
TENUTA ALBO AVVOCATI<br />
iscrizioni<br />
Albo or<strong>di</strong>nario .............................. n. 19<br />
elenco speciale.............................. n. 1<br />
passaggi all’Albo or<strong>di</strong>nario ................ n. 2<br />
passaggi all’elenco speciale ................ n. 2<br />
cancellazioni<br />
a domanda .................................... n. 5<br />
per trasferimento .......................... n. 1<br />
TENUTA REGISTRO PRATICANTI<br />
iscrizioni ............................................. n. 16<br />
abilitazioni.......................................... n. 4<br />
iscrizioni e abilitazioni ....................... n. 4<br />
revoche abilitazioni<br />
per decorrenza termine ................ n. 5<br />
compiuta pratica ................................ n. 14<br />
nulla osta al trasferimento ................. n. 1<br />
cancellazioni<br />
per decesso ................................... n. 1<br />
per trasferimento .......................... n. 7<br />
a domanda .................................... n. 102<br />
per fine pratica ............................. n. 5<br />
DISCIPLINA<br />
proc.trattati in <strong>di</strong>battimento .............. n. 1<br />
pratiche <strong>di</strong>sciplinari trattate<br />
revoche aperture ........................... n. 1<br />
PARERI SU NOTE DI ONORARI<br />
emessi ................................................. n. 115<br />
SEGRETERIA<br />
autorizzazioni alle notifiche <strong>di</strong>rette .. n. 11<br />
richieste <strong>di</strong> patr. a spese dello Stato<br />
ammissioni ................................... n. 79<br />
iscr. avv. liste patr. a spese<br />
dello Stato .................................... n. 71<br />
228<br />
DELIBERE<br />
- Il Presidente riferisce sulla lettera del<br />
Presidente del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong><br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
<strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Rossano, Avv. Serafino Trento,<br />
accompagnatoria della lettera dell’On. Fausto<br />
Bertinotti, Presidente della Camera dei Deputati,<br />
sulla richiesta <strong>di</strong> rilascio dei locali dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>.<br />
Il Consiglio ne prende atto.<br />
- Il Presidente riferisce sulla relazione pervenuta<br />
in data 12 marzo 2007 dall’Avv. Giovanni<br />
Crisostomo Sciacca il quale, con delibera<br />
del 15 febbraio 2007, era stato incaricato dal<br />
Consiglio <strong>di</strong> re<strong>di</strong>gere un parere per chiarire se<br />
l’accesso agli atti del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare<br />
possa essere consentito “solamente al cliente<br />
che ha presentato l’esposto nei confronti<br />
del proprio <strong>di</strong>fensore o, anche, ad un esponente<br />
nei confronti del legale della controparte”.<br />
Il Consiglio ne prende atto.<br />
- Il Presidente riferisce sul convegno organizzato<br />
dal Consigliere Giovanni Cipollone<br />
che si è tenuto il 4 aprile scorso nell’Aula della<br />
Cassa <strong>di</strong> Previdenza e aveva ad oggetto la<br />
presentazione <strong>di</strong> una nuova pubblicazione <strong>di</strong><br />
Domenico Marafioti dal titolo “Giustizia e<br />
Letteratura”. Precisa che nella occasione alla<br />
presenza <strong>di</strong> numerosi Colleghi, ha portato il<br />
saluto del Consiglio e ha svolto un’ampia<br />
relazione sull’opera letteraria e sul suo significato.<br />
Aggiunge il suo apprezzamento per l’iniziativa<br />
del Consigliere Cipollone ed anche per<br />
gli interventi <strong>di</strong> notevolissimo spessore tenuti<br />
da Guido Alpa, Carlo Martuccelli, Manfredo<br />
Rossi, Giovambattista Mazzuca e dal Dott.<br />
Gennaro Francione.<br />
Il Consiglio ne prende atto con compiacimento.<br />
- Il Presidente comunica che gli On.li Giuseppe<br />
Consolo, Giuseppe Valentino e Giulia<br />
Bongiorno hanno preannunciato la presentazione<br />
<strong>di</strong> una interpellanza parlamentare sulla<br />
questione della minaccia <strong>di</strong> estromissione dalla<br />
sede storica <strong>di</strong> Piazza Cavour.<br />
Il Presidente esprime compiacimento per<br />
03_attivita del consiglio_1.pmd 228<br />
22/06/2007, 11:13<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
l’iniziativa che considera propizia e utile.<br />
Il Consiglio concorda con l’opinione del<br />
Presidente.<br />
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà<br />
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53<br />
Il Consiglio<br />
- Vista l’istanza presentata dai seguenti<br />
professionisti: <strong>Avvocati</strong> Walter Avarelli, Alessandro<br />
Bancilhon, Edoardo Belli Contarini,<br />
Maurizio Brizzolari, Giuseppe Bucciante, Anna<br />
Maria Megna, Michele Pecorella, Alessio Petretti,<br />
Lucia Franca Santoro, Francesco Segatori,<br />
Roberto Tieghi,<br />
autorizza<br />
i professionisti soprain<strong>di</strong>cati, ai sensi dell’art. 7<br />
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà<br />
<strong>di</strong> notificazione previste dalla citata legge;<br />
<strong>di</strong>spone<br />
che gli estremi della presente autorizzazione<br />
siano riportati nel primo foglio del registro<br />
cronologico <strong>degli</strong> istanti <strong>di</strong> cui all’art. 8 della<br />
citata legge.<br />
- Il Consigliere Segretario Conte comunica<br />
che in data 27 marzo 2007 è pervenuta dal<br />
Presidente del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong><br />
<strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Palermo la richiesta <strong>di</strong> un incontro<br />
con un referente dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma per<br />
approfon<strong>di</strong>re gli aspetti relativi alla Camera <strong>di</strong><br />
Conciliazione che l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Palermo è in<br />
procinto <strong>di</strong> costituire.<br />
Il Consiglio delega gli Avv.ti Francesco<br />
Caroleo e Giuseppe Lepore.<br />
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce<br />
sulla nota pervenuta il 4 aprile 2007 <strong>degli</strong><br />
Avv.ti Giuseppe Fischioni e Patricia Maria<br />
Cristina Fischioni con la quale i professionisti<br />
comunicano la costituzione <strong>di</strong> un’associazione<br />
professionale denominata “Stu<strong>di</strong>o Legale<br />
Fischioni & Associati”.<br />
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio<br />
Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce<br />
sulla nota pervenuta il 4 aprile 2007 <strong>degli</strong><br />
Avv.ti Lorenzo Giulianelli, Alessandro Bancilhon<br />
e Carlo Raiti con la quale i professionisti<br />
comunicano la costituzione <strong>di</strong> un’associazione<br />
professionale denominata “Legale Tributario<br />
Immobiliare - Associazione Professionale<br />
<strong>di</strong> <strong>Avvocati</strong> e Commercialisti” in breve “Stu<strong>di</strong>o<br />
LTI”.<br />
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio<br />
Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.<br />
(pareri deontologici – v. rubrica)<br />
ADUNANZA ADUNANZA DEL DEL DEL 12 12 APRILE APRILE APRILE 2007 2007<br />
2007<br />
All’adunanza hanno partecipato il Presidente<br />
Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario<br />
Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere<br />
Carlo Testa nonché i Consiglieri Giovanni<br />
Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro<br />
Fasciotti, Federico Bucci, Giulio Prosperetti,<br />
Paolo Nesta, Domenico Condello, Francesco<br />
Storace, Livia Rossi, Donatella Cerè,<br />
Francesco Gianzi, Rosa Ierar<strong>di</strong>.<br />
TENUTA ALBO AVVOCATI<br />
iscrizioni<br />
Albo or<strong>di</strong>nario .............................. n. 11<br />
elenco speciale.............................. n. 5<br />
passaggi all’Albo or<strong>di</strong>nario ................ n. 2<br />
nulla osta al trasferimento ................. n. 1<br />
cancellazioni<br />
a domanda .................................... n. 4<br />
per trasferimento .......................... n. 1<br />
TENUTA REGISTRO PRATICANTI<br />
iscrizioni ............................................. n. 6<br />
abilitazioni.......................................... n. 10<br />
iscrizioni e abilitazioni ....................... n. 7<br />
revoche abilitazioni<br />
per decorrenza termine ................ n. 2<br />
compiuta pratica ................................ n. 9<br />
cancellazioni<br />
per trasferimento .......................... n. 2<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 229<br />
03_attivita del consiglio_1.pmd 229<br />
22/06/2007, 11:13
230<br />
a domanda .................................... n. 50<br />
per fine pratica ............................. n. 11<br />
DISCIPLINA<br />
proc.trattati in <strong>di</strong>battimento .............. n. 3<br />
PARERI SU NOTE DI ONORARI<br />
emessi ................................................. n. 44<br />
SEGRETERIA<br />
autorizzazioni alle notifiche <strong>di</strong>rette .. n. 14<br />
richieste <strong>di</strong> patr. a spese dello Stato<br />
ammissioni ................................... n. 48<br />
rigetti ............................................. n. 1<br />
DELIBERE<br />
Protocollo d’intesa con il Presidente della<br />
XIII Sezione Civile del Tribunale<br />
Or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> Roma Cons. Filippo Paone<br />
per trasmissione via fax atti e documenti<br />
cause civili<br />
- Il Consigliere Tesoriere Testa propone al<br />
Consiglio <strong>di</strong> approvare il protocollo d’intesa<br />
per lo scambio <strong>degli</strong> atti e dei documenti nelle<br />
cause civili, così come lo ha pre<strong>di</strong>sposto, con<br />
l’assistenza dei Colleghi Gianmarco Cesari,<br />
Mauro Mazzoni e Giovanni Battista Martelli,<br />
su iniziativa del Presidente Cassiani e su mandato<br />
<strong>di</strong> precedente delibera consiliare, congiuntamente<br />
con il Presidente della XIII Sezione<br />
Civile del Tribunale Or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> Roma,<br />
Dott. Filippo Paone.<br />
L’elaborato è stato <strong>di</strong>stribuito, in copia, ai<br />
Consiglieri e rappresenta l’iniziativa più concreta<br />
e imme<strong>di</strong>ata per affrontare il grave <strong>di</strong>sagio<br />
dei professionisti forensi nell’accedere alle<br />
Cancellerie e agli Uffici giu<strong>di</strong>ziari.<br />
Il Consiglio ne prende atto e approva il<br />
protocollo d’intesa.<br />
- Il Presidente riferisce sulla comunicazione<br />
datata 5 aprile 2007 con la quale il Presidente<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Camerino,<br />
Avv. Corrado Zucconi Galli Fonseca, trasmette<br />
la lettera pervenuta dal Presidente Aggiunto<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
della Corte <strong>di</strong> Cassazione in risposta al noto<br />
problema del rilascio dei locali <strong>di</strong> Piazza Cavour.<br />
Il Consiglio ne prende atto con compiacimento.<br />
- Il Presidente riferisce sulla comunicazione<br />
pervenuta dal Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong><br />
<strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Napoli accompagnatoria del testo<br />
della proposta <strong>di</strong> Legge n. 2282 del 22 febbraio<br />
2007 della Camera dei Deputati in materia <strong>di</strong><br />
competenza del Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Pace e <strong>di</strong> patrocinio<br />
nei giu<strong>di</strong>zi davanti ad esso.<br />
Il Presidente riferisce, inoltre, sulla relativa<br />
risposta del Presidente dell’Organismo Unitario<br />
dell’Avvocatura, Avv. Michelina Grillo.<br />
Il Consiglio ne prende atto.<br />
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà<br />
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53<br />
Il Consiglio<br />
- Vista l’istanza presentata dai seguenti<br />
professionisti: <strong>Avvocati</strong> Vipsiana Andreicich,<br />
Daniela Barchiesi, Salvatore (detto Rino) Caiazzo,<br />
Laura Chambry, Alessandra Colosimo,<br />
Gabriele Crescimbeni, Francesco Fazzalari,<br />
Roberto Leccese, Fabrizio Lucifero, Daria<br />
Polidoro, Luigi Principe, Ugo Scuro, Francesco<br />
Silvestri, Francesco Simone,<br />
autorizza<br />
i professionisti soprain<strong>di</strong>cati, ai sensi dell’art. 7<br />
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà<br />
<strong>di</strong> notificazione previste dalla citata legge;<br />
<strong>di</strong>spone<br />
che gli estremi della presente autorizzazione<br />
siano riportati nel primo foglio del registro<br />
cronologico <strong>degli</strong> istanti <strong>di</strong> cui all’art. 8 della<br />
citata legge.<br />
Servizi istituzionali del Consiglio <strong>di</strong><br />
Colleghi morosi dei contributi annuali<br />
- Il Consigliere Tesoriere Testa pone al<br />
Consiglio il quesito se sia legittimo o meno<br />
subor<strong>di</strong>nare la materiale consegna del parere<br />
03_attivita del consiglio_1.pmd 230<br />
22/06/2007, 11:13<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
<strong>di</strong> congruità su note <strong>di</strong> onorari al Collega che<br />
risulti moroso nel pagamento del contributo<br />
annuale dovuto all’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>;<br />
Il Consiglio<br />
considerata la prevalenza del servizio pubblico,<br />
ritiene comunque dovuto il rilascio del<br />
parere <strong>di</strong> congruità su note <strong>di</strong> onorari ai Colleghi<br />
ancorchè morosi ma, nel contempo,<br />
manda all’Ufficio Amministrazione per accelerare<br />
le eventuali procedure <strong>di</strong> sospensione<br />
dall’esercizio della professione per i Colleghi<br />
morosi dei contributi annuali per gli anni 2004<br />
e precedenti e <strong>di</strong> inviare un ulteriore sollecito<br />
<strong>di</strong> pagamento ai Colleghi morosi del contributo<br />
annuale per gli anni 2005, 2006 e 2007.<br />
ADUNANZA DEL 17 APRILE 2007<br />
(adunanza (adunanza straor<strong>di</strong>naria)<br />
straor<strong>di</strong>naria)<br />
All’adunanza hanno partecipato il Presidente<br />
Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario<br />
Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere<br />
Carlo Testa nonché i Consiglieri Goffredo<br />
Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Federico<br />
Bucci, Livia Rossi, Francesco Gianzi, Rosa<br />
Ierar<strong>di</strong>.<br />
DISCIPLINA<br />
proc.trattati in <strong>di</strong>battimento ..............n. 5<br />
ADUNANZA ADUNANZA DEL DEL DEL 19 19 APRILE APRILE 2007<br />
2007<br />
All’adunanza hanno partecipato il Presidente<br />
Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario<br />
Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere<br />
Carlo Testa nonché i Consiglieri Giovanni<br />
Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro<br />
Fasciotti, Federico Bucci, Paolo Nesta,<br />
Domenico Condello, Livia Rossi, Donatella<br />
Cerè, Francesco Gianzi, Rosa Ierar<strong>di</strong>.<br />
TENUTA ALBO AVVOCATI<br />
iscrizioni<br />
Albo or<strong>di</strong>nario .............................. n. 8<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
passaggi all’Albo or<strong>di</strong>nario ................ n. 1<br />
cancellazioni<br />
a domanda .................................... n. 5<br />
per decesso ................................... n. 3<br />
per trasferimento .......................... n. 4<br />
TENUTA REGISTRO PRATICANTI<br />
iscrizioni ............................................. n. 12<br />
abilitazioni.......................................... n. 4<br />
iscrizioni e abilitazioni ....................... n. 1<br />
revoche abilitazioni<br />
per decorrenza termine ................ n. 1<br />
compiuta pratica ................................ n. 6<br />
nulla osta al trasferimento ................. n. 2<br />
cancellazioni<br />
per decesso ................................... n. 1<br />
per trasferimento .......................... n. 4<br />
a domanda .................................... n. 60<br />
per fine pratica ............................. n. 4<br />
DISCIPLINA<br />
proc.trattati in <strong>di</strong>battimento .............. n. 1<br />
pratiche <strong>di</strong>sciplinari trattate<br />
archiviazioni ................................. n. 41<br />
ap.proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare ...... n. 6<br />
PARERI SU NOTE DI ONORARI<br />
emessi ................................................. n. 53<br />
SEGRETERIA<br />
autorizzazioni alle notifiche <strong>di</strong>rette .. n. 30<br />
richieste <strong>di</strong> patr. a spese dello Stato<br />
ammissioni ................................... n. 85<br />
rigetti ............................................. n. 14<br />
DELIBERE<br />
- Il Presidente riferisce sulla missiva pervenuta<br />
il 7 marzo 2007 dall’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> Provinciale<br />
<strong>di</strong> Roma dei Me<strong>di</strong>ci Chirurghi e <strong>degli</strong> Odontoiatri<br />
con la quale informa che il Presidente<br />
della Fondazione Cassa <strong>di</strong> Risparmio <strong>di</strong> Civitavecchia<br />
ha inviato una nota ove chiede la<br />
designazione, <strong>di</strong> concerto tra i due Or<strong>di</strong>ni, <strong>di</strong><br />
un professionista esperto nel settore giuri<strong>di</strong>co<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 231<br />
03_attivita del consiglio_1.pmd 231<br />
22/06/2007, 11:13
o fiscale-amministrativo delle Onlus da inserire,<br />
in qualità <strong>di</strong> componente, nell’organo della<br />
suddetta Fondazione. Allo scopo veniva fissato<br />
un incontro per il giorno 13 marzo presso la<br />
sede <strong>di</strong> Via G.B. De Rossi 9.<br />
Il Consiglio delega l’Avv. Marco Marianello.<br />
- Il Presidente riferisce sulla comunicazione<br />
pervenuta il 16 aprile 2007 relativa alla<br />
richiesta dell’Avv. Gian Domenico Caiazza <strong>di</strong><br />
sottoporre al vaglio del Consiglio, per eventuali<br />
determinazioni <strong>di</strong> sua competenza, fatti<br />
<strong>di</strong> natura processuale resi pubblici attraverso<br />
una rete televisiva mentre ancora è in corso il<br />
processo penale.<br />
Il Consiglio incarica il Consigliere Cipollone<br />
<strong>di</strong> re<strong>di</strong>gere un parere <strong>di</strong> natura deontologica<br />
su quanto prospettato dall’Avv. Gian<br />
Domenico Caiazza con la predetta nota.<br />
Il Consigliere Cipollone all’esito dell’esame<br />
della richiesta dell’Avv. Gian Domenico<br />
Caiazza così riferisce: “In via generale, nel<br />
campo della informazione giornalistica e a<br />
maggior ragione televisiva, il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cronaca<br />
o <strong>di</strong> critica non deve estrinsecarsi in una condotta<br />
che costituisca una indebita ingerenza<br />
probatoria o che intralci l’accertamento giu<strong>di</strong>ziale<br />
in corso. Tale ingerenza assume carattere<br />
ancor più criticabile, deontologicamente riprovevole<br />
se si prospettano in modo erroneo<br />
o <strong>di</strong>storto fatti o circostanze o vengano travisati<br />
elementi probatori contrari alla verità,<br />
tanto da influenzare l’opinione pubblica o,<br />
peggio ancora, persone che dovrebbero rendere<br />
testimonianza.<br />
Parimenti censurabile deve ritenersi <strong>di</strong>vulgare<br />
il contenuto <strong>di</strong> atti ancora coperti dal<br />
segreto istruttorio facenti parte <strong>di</strong> un fascicolo<br />
processuale ancora in sede <strong>di</strong> indagini.<br />
Ovviamente, se in tali implicazioni vi abbia<br />
concorso il professionista forense, tale<br />
condotta deve ritenersi deontologicamente<br />
sanzionabile”.<br />
Il Consiglio approva e con<strong>di</strong>vide quanto<br />
espresso nella elaborazione <strong>di</strong> detto parere.<br />
232<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
- Il Presidente riferisce che il Coor<strong>di</strong>namento<br />
CUP Territoriali Lazio ha inviato il<br />
manuale operativo per la raccolta <strong>di</strong> firme per<br />
la proposta <strong>di</strong> legge <strong>di</strong> iniziativa popolare sulla<br />
Riforma dell’Or<strong>di</strong>namento delle professioni<br />
intellettuali.<br />
Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere<br />
Testa per esame.<br />
- Il Presidente, con riferimento alla richiesta<br />
del Dipartimento Giustizia Minorile del<br />
Ministero della Giustizia, <strong>di</strong> una rosa <strong>di</strong> nominativi<br />
<strong>di</strong> avvocati internazionalisti da inserire<br />
in un apposito elenco a <strong>di</strong>sposizione dell’utenza,<br />
propone <strong>di</strong> integrare detta lista inserendo i<br />
nominativi <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> Alessandro ed Elisabetta<br />
Mete.<br />
Il Consiglio approva.<br />
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà<br />
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53<br />
Il Consiglio<br />
- Vista l’istanza presentata dai seguenti<br />
professionisti: <strong>Avvocati</strong> Elisa Amato, Alessandra<br />
Amoresano, Caterina Boca, Carlo Borello,<br />
Stefano Capece, Massimino Caruso, Paolo<br />
Dalla Grana, Emanuela Dell’Ospedale, Gisella<br />
Di Letizia, Flora Divizia, Francesca Fegatelli,<br />
Massimo Filieri, Silvia Galletti, Giuliano<br />
Lemme, Gaetano Longobar<strong>di</strong>, Carlotta Magno,<br />
Filippo Maria Magno, Carmela Musolino,<br />
Uliana Pala<strong>di</strong>ni, Nino Paolantonio, Fabrizio<br />
Pavarotti, Michela Pulcianese, Giovanni<br />
Riccio, Vania Romano, Roberto Santucci,<br />
Gustavo Schiavello, Arianna Sciore, Gianfranco<br />
Sebastianelli, Cristina Simoni, Simone Tamagnini,<br />
autorizza<br />
i professionisti soprain<strong>di</strong>cati, ai sensi dell’art. 7<br />
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà<br />
<strong>di</strong> notificazione previste dalla citata legge;<br />
<strong>di</strong>spone<br />
che gli estremi della presente autorizzazione<br />
siano riportati nel primo foglio del registro<br />
03_attivita del consiglio_1.pmd 232<br />
22/06/2007, 11:13<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
cronologico <strong>degli</strong> istanti <strong>di</strong> cui all’art. 8 della<br />
citata legge.<br />
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce<br />
che è pervenuta il 12 aprile 2007 dallo Stu<strong>di</strong>o<br />
Legale Leuci la comunicazione dello scioglimento<br />
dell’Associazione professionale Stu<strong>di</strong>o<br />
Legale Leuci accompagnatoria del relativo atto<br />
notarile.<br />
Il Consiglio prende atto e manda all’Ufficio<br />
Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.<br />
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce<br />
sulla nota pervenuta il 18 arpile u.s. <strong>degli</strong><br />
Avv.ti Michelina Manuppella e Francesco<br />
Maria Mannocci con la quale i professionisti<br />
comunicano la mo<strong>di</strong>fica della denominazione<br />
dell’associazione professionale “Stu<strong>di</strong>o<br />
Legale Associato <strong>Avvocati</strong> Mannocci-Manuppella”<br />
in “Mannocci Manuppella e Associati -<br />
<strong>Avvocati</strong> e Dottori Commercialisti”.<br />
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio<br />
Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.<br />
- Il Consigliere Fasciotti, anche per il Consigliere<br />
Ierar<strong>di</strong>, comunica che in data 17 aprile<br />
2007 nella Sala Commissioni del Consiglio si<br />
è riunito il Comitato Scientifico della Camera<br />
Arbitrale.<br />
Nell’occasione i presenti hanno <strong>di</strong>scusso<br />
sui criteri <strong>di</strong> inserimento dei Colleghi avvocati<br />
nell’elenco <strong>degli</strong> arbitri, da formarsi in un<br />
prossimo futuro, come prima iniziativa dopo<br />
l’approvazione da parte del Consiglio <strong>degli</strong><br />
atti relativi alla Camera Arbitrale.<br />
Sono stati in<strong>di</strong>cati come possibili criteri:<br />
l’iscrizione nell’Albo con certificazione dell’esperienza<br />
professionale nel settore; titoli<br />
accademici e pubblicazioni; assenza <strong>di</strong> violazioni<br />
deontologiche; garanzia assicurativa da<br />
responsabilità professionale.<br />
I Consiglieri Fasciotti e Ierar<strong>di</strong> propongono<br />
al Consiglio, <strong>di</strong> valutare la vali<strong>di</strong>tà dei<br />
criteri proposti ed eventualmente <strong>di</strong> suggerirne<br />
<strong>di</strong> nuovi al fine <strong>di</strong> integrare e rendere più<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
completa la lista.<br />
- Il Consigliere Fasciotti comunica <strong>di</strong> essersi<br />
incontrato con il Signor Marcocci, probabile<br />
successore del responsabile dell’UNEP Dott.<br />
Sili passato in trattamento <strong>di</strong> quiescenza, con<br />
il quale ha convenuto l’opportunità <strong>di</strong> incontri<br />
programmati per la evidenziazione e la<br />
soluzione dei problemi sorti dopo la cessazione<br />
del rapporto con la Soc. CAST.<br />
Il Consiglio ne prende atto e incarica il<br />
Consigliere Fasciotti per la prosecuzione dei<br />
rapporti.<br />
- Il Consigliere Fasciotti comunica che in<br />
data 16 aprile u.s. si è incontrato con la Dott.ssa<br />
Gerbino, Cancelliere responsabile della decima<br />
Sezione Civile del Tribunale Or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong><br />
Roma, che ha fatto parte della delegazione che<br />
in data 21 febbraio 2007 si è incontrata con i<br />
componenti del Consiglio presso l’Ufficio del<br />
Presidente del Tribunale <strong>di</strong> Roma.<br />
Si è ricordata la necessità <strong>di</strong> una iniziativa<br />
congiunta, denominata “giornata della giustizia”,<br />
tra la Magistratura, l’Avvocatura e il Personale<br />
amministrativo delle Cancellerie al fine<br />
<strong>di</strong> evidenziare, e per l’effetto sensibilizzare, il<br />
Ministero della Giustizia sulla impossibilità<br />
del miglioramento della attuale situazione in<br />
ambito Uffici Giu<strong>di</strong>ziari anche con riferimento<br />
al ricorso a forme avanzate <strong>di</strong> comunicazione<br />
e/o trasmissione <strong>di</strong> atti, via e-mail e/o via<br />
fax, per carenza <strong>di</strong> personale e <strong>di</strong> mezzi.<br />
Il Consigliere Fasciotti chiede <strong>di</strong> essere<br />
autorizzato a contattare correntemente nei<br />
vari Uffici Giu<strong>di</strong>ziari i responsabili delle Sezioni<br />
e i <strong>di</strong>rigenti delle Cancellerie.<br />
Il Consiglio ne prende atto e autorizza il<br />
Consigliere Fasciotti a proseguire in detta attività.<br />
- Il Consigliere Cipollone riferisce <strong>di</strong> aver<br />
partecipato, unitamente al Consigliere Rosa<br />
Ierar<strong>di</strong>, alla riunione del Consiglio Giu<strong>di</strong>ziario<br />
tenutasi in data 18 aprile 2007.<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 233<br />
03_attivita del consiglio_1.pmd 233<br />
22/06/2007, 11:13
Fa presente <strong>di</strong> aver preso la parola, a nome<br />
del nostro Consiglio e <strong>degli</strong> altri Consigli<br />
territoriali del Lazio, rivolgendo un caloroso<br />
saluto <strong>di</strong> benvenuto al Dott. Clau<strong>di</strong>o Fancelli,<br />
recentemente eletto Presidente della Corte <strong>di</strong><br />
Appello <strong>di</strong> Roma e del Consiglio Giu<strong>di</strong>ziario.<br />
Il Consiglio ne prende atto e ringrazia i<br />
Consiglieri Cipollone e Ierar<strong>di</strong>.<br />
Co<strong>di</strong>ce deontologico forense: formazione<br />
permanente<br />
- Il Consigliere Cipollone, sul Co<strong>di</strong>ce Deontologico<br />
Forense, illustra ai Consiglieri la<br />
relazione che segue e che è stata <strong>di</strong>stribuita in<br />
precedenza a tutti i Consiglieri: “In materia <strong>di</strong><br />
deontologia professionale, alcuni stu<strong>di</strong>osi,<br />
accogliendo la tesi <strong>di</strong> due insigni giuristi, G.<br />
Rossi e P. Rescigno, che avevano preso in<br />
esame gli aspetti normativi intercorrenti tra<br />
gruppi sociali (quali sono gli enti pubblici<br />
associativi) e il pubblico potere, hanno attribuito<br />
alle norme deontologiche valore consuetu<strong>di</strong>nario,<br />
assegnando al Co<strong>di</strong>ce forense la<br />
funzione <strong>di</strong> raccolta <strong>di</strong> usi.<br />
Tale tesi si basa, in particolare, su alcune<br />
prospettazioni contenute nella sentenza n.<br />
6213, emessa in data 23 marzo 2005 dalle<br />
Sezioni Unite della Cassazione, in cui si fa<br />
riferimento alle norme deontologiche come<br />
“ai principi recetti dal co<strong>di</strong>ce deontologico<br />
sulla ‘communis opinio’ <strong>degli</strong> appartenenti<br />
alla categoria”.<br />
Nel nostro caso, il riferimento alla communis<br />
opinio <strong>degli</strong> appartenenti alla categoria<br />
forense, appare un’affermazione priva <strong>di</strong> valore<br />
se si tiene conto della specificazione contenutistica<br />
dei precetti deontologici che dovrebbe<br />
essere vincolata ai rivoluzionari in<strong>di</strong>rizzi<br />
politici formulati dal legislatore, i quali hanno<br />
capovolto le regole <strong>di</strong> condotta cristallizzatesi<br />
in tanti decenni.<br />
Il ventilato adeguamento del co<strong>di</strong>ce deontologico<br />
alla nuova <strong>di</strong>sciplina, partendo dalla<br />
in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> nuovi principi <strong>di</strong> carattere generale,<br />
non ha senso se si considera la volontà<br />
234<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
legislativa <strong>di</strong> trasformare sul piano etico i valori<br />
morali della professione, incanalandoli verso<br />
un inaccettabile mercantilismo.<br />
Si ponga mente al patto sui compensi, al<br />
patto <strong>di</strong> quota lite, alla nuova <strong>di</strong>sciplina delle<br />
tariffe professionali e alla pretesa <strong>di</strong> parificare<br />
l’attività intellettuale a quella della “oggettistica<br />
da bancarella”, per rendersi conto dell’assur<strong>di</strong>tà<br />
<strong>di</strong> tale tesi.<br />
La consuetu<strong>di</strong>ne da cui ha origine il richiamato<br />
<strong>di</strong>ritto consuetu<strong>di</strong>nario, sin dai tempi <strong>di</strong><br />
Cicerone, è ritenuta accettazione e affermazione<br />
<strong>di</strong> antiche costumanze, “mores maiorum”<br />
che si sarebbero consolidate nel tempo.<br />
Si tratta <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto non scritto, <strong>di</strong>ritto naturale,<br />
prodotto <strong>di</strong> una coscienza sociale. Per Cicerone,<br />
infatti, la suprema legge è la legge <strong>di</strong> natura,<br />
immutabile ed eterna, comune a tutti gli uomini<br />
come somma e immanente ragione. Ciò<br />
del resto è previsto anche dall’insegnamento<br />
giusnaturalistico.<br />
I <strong>di</strong>sattenti e attuali legislatori dovrebbero<br />
spiegarci come sia possibile inserire nella “vetustas”<br />
che dovrebbe caratterizzare i vigenti<br />
precetti deontologici, un nuovo modello <strong>di</strong><br />
perfettibilità e ancorarlo a un ethos professionale<br />
e sociologico che poggia su opposti ideali,<br />
che aborriscono ogni forma materialistica <strong>di</strong><br />
carattere impren<strong>di</strong>toriale.<br />
Non si è <strong>di</strong> fronte alla formulazione <strong>di</strong><br />
nuove norme or<strong>di</strong>narie <strong>di</strong> carattere generale,<br />
bensì alla instaurazione ex novo <strong>di</strong> principi<br />
generali fondamentali, <strong>di</strong>retti a creare un nuovo<br />
modello <strong>di</strong> società.<br />
L’innesto su norme <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto consuetu<strong>di</strong>nario<br />
costituirebbe una aberrazione poichè<br />
tale <strong>di</strong>ritto ubbi<strong>di</strong>sce a linee autonome non<br />
soggette a ingerenze potestative.<br />
Inoltre, non riteniamo <strong>di</strong> poter aderire alla<br />
pronuncia delle Sezioni Unite della Corte <strong>di</strong><br />
Cassazione che, con sentenza n. 8225 del 6<br />
giugno 2002, ha ritenuto <strong>di</strong> dover attribuire in<br />
materia deontologica potere normativo al<br />
Consiglio Nazionale Forense, ritenendolo ente<br />
esponenziale dei professionisti forensi.<br />
03_attivita del consiglio_1.pmd 234<br />
22/06/2007, 11:13<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
In verità, secondo l’art. 54 della Legge<br />
Professionale, le funzioni <strong>di</strong> tale Organo istituzionale<br />
consistono nella specifica competenza<br />
giuris<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong> pronunciarsi in grado <strong>di</strong><br />
appello sulle decisioni dei singoli Consigli<br />
<strong>degli</strong> Or<strong>di</strong>ni territoriali (che, com’è noto, sono<br />
Organi amministrativi), nonchè nell’esercitare<br />
il potere <strong>di</strong>sciplinare nei confronti dei propri<br />
membri (la c.d. giuris<strong>di</strong>zione domestica).<br />
La sentenza n. 8225, sopra riportata, aveva già<br />
attribuito al Co<strong>di</strong>ce Deontologico, approvato<br />
in data 14 aprile 1997 dal Consiglio Nazionale<br />
Forense, il valore <strong>di</strong> norma giuri<strong>di</strong>ca vincolante<br />
nell’ambito dell’or<strong>di</strong>namento <strong>di</strong> categoria,<br />
che troverebbe fondamento nei principi dettati<br />
dalla Legge Professionale forense <strong>di</strong> cui al<br />
R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e, in particolare,<br />
all’art. 12 comma I.<br />
Specifica però, la Corte <strong>di</strong> Cassazione in<br />
detta sentenza, che “la formulazione per le<br />
clausole generali <strong>di</strong> tali prescrizioni, trova specificazione<br />
nelle norme del Co<strong>di</strong>ce Deontologico<br />
il quale, nel suo primo titolo, enuncia -<br />
qualificandoli principi generali- una serie <strong>di</strong><br />
doveri mentre, nei successivi titoli, elenca<br />
alcuni canoni complementari volti a tipicizzare<br />
comportamenti costituenti a loro volta mere<br />
esplicitazioni delle regole generali, inidonei<br />
quin<strong>di</strong> ad esaurire la tipologia delle violazioni<br />
deontologiche e privi <strong>di</strong> ogni efficacia limitativa<br />
della portata <strong>di</strong> dette regole”.<br />
Il Co<strong>di</strong>ce Deontologico Forense costituirebbe<br />
un corpo “complementare”, una esplicitazione<br />
ermeneutica <strong>di</strong> principi generali, ma<br />
tale prospettazione è in contrasto con il principio<br />
costituzionale <strong>di</strong> legalità (art. 25 comma<br />
II della Costituzione) che esige l’esistenza <strong>di</strong><br />
un sicuro “preceptum legis”.<br />
Ogni forma giuri<strong>di</strong>ca non può essere caratterizzata<br />
da indeterminatezza e incertezza formale.<br />
Al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> ogni implicazione relativa<br />
alla formazione e attuazione delle norme <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>ritto consuetu<strong>di</strong>nario, sarebbe stato forse<br />
opportuno assegnare ad appositi organismi,<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
all’uopo istituzionalmente delegati, ad autoregolamentarsi<br />
(quali sono gli Or<strong>di</strong>ni professionali),<br />
il compito <strong>di</strong> formulare le norme deontologiche,<br />
nel rispetto <strong>di</strong> precise <strong>di</strong>rettive legislative.<br />
Per quanto concerne l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> professionale<br />
forense, dovrebbe essere indetta un’assemblea<br />
generale alla quale dovrebbero partecipare<br />
i componenti dei Consigli <strong>degli</strong> Or<strong>di</strong>ni<br />
territoriali, in rappresentanza <strong>di</strong> tutta l’Avvocatura<br />
italiana, ovviamente con l’autorevole<br />
intervento del Consiglio Nazionale Forense,<br />
portatore <strong>di</strong> una proposta <strong>di</strong> Co<strong>di</strong>ce Deontologico<br />
da sottoporre, per l’approvazione, alla<br />
predetta assemblea e con l’intervento dei vertici<br />
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura<br />
(organismo politico dell’Avvocatura) e delle<br />
Associazioni forensi.<br />
I temi da affrontare, come ha recentemente<br />
ricordato il Prof. Guido Alpa, Presidente del<br />
Consiglio Nazionale Forense, sono <strong>di</strong> basilare<br />
importanza e riguardano, tra l’altro, la legittimità<br />
delle tariffe obbligatorie, quale compenso<br />
per l’attività stragiu<strong>di</strong>ziale forense e la legittimità<br />
del <strong>di</strong>vieto della libera negoziazione del<br />
compenso professionale forense, tema sul quale<br />
dovrà pronunciarsi la Corte <strong>di</strong> Giustizia e la<br />
Corte Costituzionale; quest’ultima sarà certamente<br />
investita sulla questione <strong>di</strong> costituzionalità<br />
dell’art. 1 della Legge <strong>di</strong> conversione e<br />
dell’art. 2 del decreto legge in questione.<br />
Non si tralasci <strong>di</strong> considerare che la riforma<br />
della <strong>di</strong>sciplina forense, anche a seguito<br />
<strong>degli</strong> esiti del Congresso Nazionale Forense <strong>di</strong><br />
Roma, dovrebbe essere esaminata nel prossimo<br />
autunno dal Parlamento.<br />
Non appare pertanto conforme al modello<br />
legislativo vigente il compito <strong>di</strong> “leggiferare”<br />
stabilendo i canoni <strong>di</strong> un nuovo Co<strong>di</strong>ce Deontologico,<br />
con l’attribuzione <strong>di</strong> tale compito<br />
al Consiglio Nazionale Forense, tenuto conto<br />
che quest’ultimo svolge l’importante funzione<br />
giuris<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong> “giu<strong>di</strong>care”.<br />
Invero, il potere <strong>di</strong>sciplinare (art. 38) è una<br />
prerogativa dei Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, custo<strong>di</strong><br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 235<br />
03_attivita del consiglio_1.pmd 235<br />
22/06/2007, 11:13
<strong>degli</strong> Albi professionali, in cui sono trascritti i<br />
nominativi dei propri iscritti.<br />
Il Consiglio Nazionale Forense -come è<br />
risaputo- si pronuncia sui ricorsi avverso le<br />
decisioni dei Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> territoriali<br />
ed esplica, pertanto, l’importante compito <strong>di</strong><br />
vigilare sulla correttezza giuri<strong>di</strong>ca e formale<br />
dei giu<strong>di</strong>zi posti al suo esame.<br />
Come è noto, a norma dell’art. 56 dell’or<strong>di</strong>namento<br />
della professione <strong>di</strong> avvocato, l’esecuzione<br />
delle decisioni emesse dal Consiglio<br />
Nazionale Forense può essere sospesa dalle<br />
Sezioni Unite della Corte <strong>di</strong> Cassazione.<br />
Ne deriva che le violazioni deontologiche<br />
del professionista forense, dopo la pronuncia<br />
dei Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, possono essere sottoposte<br />
al vaglio <strong>di</strong> ben due Organi istituzionali<br />
con funzioni giuris<strong>di</strong>zionali.<br />
In definitiva, i Consigli locali svolgono i<br />
loro compiti nei confronti dei professionisti<br />
che formano l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> forense e quin<strong>di</strong> all’interno<br />
del gruppo che essi costituiscono per la<br />
tutela della classe professionale. “Tale funzione<br />
è pertanto manifestazione <strong>di</strong> un potere<br />
amministrativo attribuito dalla legge per l’attuazione<br />
del rapporto che si instaura con l’appartenenza<br />
all’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, il quale stabilisce comportamenti<br />
conformi ai fini che si intende<br />
perseguire” (C.N.F. 12 luglio 2004 n. 161 Pres.<br />
Panuccio, Rel. Tirale, P.M. Iannelli -conf.).<br />
L’illuminante decisione del Consiglio Nazionale<br />
Forense, ora segnalata, mette in risalto<br />
la vera natura delle regole deontologiche.<br />
La potestà <strong>di</strong>sciplinare non deve subire<br />
con<strong>di</strong>zionamenti <strong>di</strong> sorta e i singoli precetti<br />
non devono essere snaturati sulla base <strong>di</strong> un<br />
concettualismo intellettualistico e teorico non<br />
rispondente agli interessi della categoria, tenendo<br />
presente l’alto senso morale che ha<br />
sempre caratterizzato l’Avvocatura italiana.<br />
L’affermazione del Calamandrei “rispetto<br />
le leggi solo perchè tali” dev’essere preceduta<br />
e legittimata da una salda base etica”.<br />
Il Consiglio prende atto <strong>di</strong> quanto rappresentato<br />
dal Consigliere Cipollone e rinvia alla<br />
236<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
prossima adunanza ogni determinazione in<br />
merito alla formazione professionale.<br />
Polisweb - processo telematico<br />
- Il Consigliere Condello, nell’adunanza<br />
del 29 marzo 2007, ha illustrato la relazione sul<br />
processo telematico che integralmente si trascrive:<br />
“Il Consigliere Condello ricorda al<br />
Consiglio che è necessario procedere al rinnovo<br />
per il 2007 del contratto stipulato con la<br />
società Datamat relativo all’accesso a <strong>di</strong>stanza<br />
al sistema Polis Web.<br />
Precisa che il contratto ha una scadenza<br />
annuale al 31 <strong>di</strong>cembre e che, <strong>di</strong> fatto, il<br />
servizio è stato prestato fino alla data o<strong>di</strong>erna<br />
e che, pertanto, vi è stato un tacito rinnovo.<br />
Il Consigliere Condello riferisce <strong>di</strong> aver<br />
contattato la società Datamat per rivedere il<br />
contenuto del contratto alla luce <strong>di</strong> possibili<br />
nuovi servizi che possono essere attivati. La<br />
società Datamat ha comunicato che dette<br />
attività sono state affidate ad altra società -Net<br />
Service s.r.l.- appositamente costituita. Detta<br />
società ha contribuito a prestare i servizi Polis<br />
Web e ha attivato il collegamento per la trasmissione<br />
telematica del decreto ingiuntivo<br />
per il Tribunale e il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong><br />
Milano.<br />
Il Consigliere Condello ricorda al Consiglio<br />
che nella riunione avuta la scorsa settimana<br />
con il Direttore Generale del Ministero<br />
della Giustizia, Pres. Castelli, e con il Direttore<br />
Generale dei sistemi informatici dello stesso<br />
Ministero, Pres. Brescia è emersa la possibilità<br />
<strong>di</strong> attivare altri servizi per l’Avvocatura romana<br />
attraverso “un punto <strong>di</strong> accesso certificato”.<br />
Questo nuovo sistema <strong>di</strong> accesso ai servizi<br />
telematici, previsto nel D.M. 14 ottobre 2004,<br />
è necessario per attivare le future funzioni<br />
previste nel c.d. processo telematico. In tempi<br />
brevi e per risolvere alcune note <strong>di</strong>sfunzioni<br />
relative allo svolgimento delle attività nei Tribunali<br />
si potrà attivare il proce<strong>di</strong>mento per il<br />
deposito e la gestione dei decreti ingiuntivi<br />
utilizzando il sistema telematico; si potrà atti-<br />
03_attivita del consiglio_1.pmd 236<br />
22/06/2007, 11:13<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
vare il sistema <strong>di</strong> acquisizione delle informazioni<br />
con il co<strong>di</strong>ce a barre per le note <strong>di</strong><br />
iscrizione velocizzando la procedura <strong>di</strong> iscrizione<br />
a ruolo delle cause e l’acquisizione dei<br />
dati delle parti per la notifica <strong>degli</strong> atti. Il<br />
Ministero della Giustizia ha messo a <strong>di</strong>sposizione<br />
un programma software gratuito per<br />
pre<strong>di</strong>sporre il co<strong>di</strong>ce a barre delle note <strong>di</strong><br />
iscrizione.<br />
Lo stesso Ministero ha comunicato che nei<br />
prossimi mesi verrà attrezzato un apposito<br />
server in Via Damiano Chiesa per attivare<br />
queste nuove funzioni. Su detto server verrà<br />
inoltre consentito agli avvocati <strong>di</strong> accedere<br />
telematicamente ai fascicoli delle esecuzioni<br />
immobiliari.<br />
Per poter attivare dette funzioni il Consiglio<br />
deve pre<strong>di</strong>sporre un “punto <strong>di</strong> accesso<br />
certificato” così come previsto dal citato D.M.<br />
Detto D.M. prevede la possibilità <strong>di</strong> attivare<br />
<strong>di</strong>rettamente il “punto <strong>di</strong> accesso certificato”<br />
per il processo telematico, oppure <strong>di</strong> attivare<br />
dette funzioni utilizzando una società<br />
appositamente autorizzata, oppure <strong>di</strong> attivare<br />
il sistema dando incarico ad altra società per la<br />
sola gestione del servizio.<br />
La soluzione ottimale, non avendo il Consiglio<br />
attrezzature e Personale idonei, è quello<br />
<strong>di</strong> attivare il punto <strong>di</strong> accesso <strong>di</strong>rettamente e <strong>di</strong><br />
dare incarico ad una società esterna per la<br />
gestione e la pre<strong>di</strong>sposizione del servizio.<br />
E’ necessario precisare che nella riunione<br />
tenuta con il Direttore Generale Castelli e con<br />
il Pres. Brescia è emerso che, ad oggi, l’unica<br />
società che può fornire il servizio, avendolo<br />
già fornito a Milano, è la società Net Service<br />
del gruppo Datamat. Per le altre società sono<br />
in corso le procedure <strong>di</strong> certificazione da parte<br />
dei competenti Uffici ministeriali.<br />
Alla luce <strong>di</strong> detta situazione appare evidente<br />
la necessità <strong>di</strong> dare incarico per l’attivazione<br />
e la gestione del punto <strong>di</strong> accesso certificato<br />
alla società Net Service per il 2007.<br />
Il Consigliere Condello precisa <strong>di</strong> aver<br />
contattato e incontrato il rappresentante della<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
società Net Service per definire la questione<br />
relativa alla gestione del collegamento a Polis<br />
Web -attività svolta dalla società Datamat- e<br />
per attivare le nuove funzioni.<br />
In detti incontri e dalle comunicazioni<br />
scritte è emersa la possibilità <strong>di</strong> elaborare un<br />
unico accordo forfettizzando i costi. Il nuovo<br />
accordo dovrebbe prevedere una revisione del<br />
precedente accordo Polis Web e l’inclusione<br />
dell’assistenza per la creazione e la gestione del<br />
punto <strong>di</strong> accesso certificato. A fronte del precedente<br />
accordo, ove era previsto per il solo<br />
Polis Web il pagamento <strong>di</strong> un canone annuo<br />
<strong>di</strong> euro 60.000,00, è stata proposta la riduzione<br />
a 50.000,00 euro dell’importo dovuto per il<br />
2007 con l’inclusione anche dei servizi in<strong>di</strong>cati<br />
nell’allegata relazione.<br />
Il Consigliere Condello propone al Consiglio<br />
<strong>di</strong> attivare il punto <strong>di</strong> accesso come previsto<br />
dal D.M. 14 ottobre 2004 dando mandato<br />
al Presidente <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sporre le domande al<br />
Ministero della Giustizia;<br />
<strong>di</strong> dare incarico, per l’anno 2007, alla società<br />
Net Service, società del gruppo Datamat,<br />
per la gestione del servizio Polis Web, già<br />
svolto dalla Datamat negli anni precedenti e<br />
per l’esecuzione delle attività in<strong>di</strong>cate nella<br />
allegata proposta relativamente alla creazione<br />
del punto <strong>di</strong> accesso al processo civile telematico.”<br />
Il Consiglio, preso atto della relazione del<br />
Consigliere Condello, ne approva il contenuto.<br />
Progetto polizza sanitaria per i giovani<br />
avvocati<br />
- Il Consigliere Fasciotti riferisce che, su<br />
delega del Presidente, ha incontrato il Signor<br />
Giacomo Longoni della “Italiana Assicurazioni”.<br />
Questi ha consegnato e illustrato l’analisi<br />
del “Segmento <strong>Avvocati</strong>” rappresentata dallo<br />
stu<strong>di</strong>o effettuato sulla “Premessa”, su “Il Mercato<br />
<strong>di</strong> riferimento”, su “L’analisi dei bisogni” e la<br />
“Proposta <strong>di</strong> agevolazioni commerciali per gli<br />
iscritti all’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma”.<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 237<br />
03_attivita del consiglio_1.pmd 237<br />
22/06/2007, 11:13
Dall’esame della documentazione, che è<br />
stata <strong>di</strong>stribuita in copia ai Consiglieri, emerge<br />
l’interesse delle proposte, sia in merito all’analisi<br />
assicurativo previdenziale svolta sul segmento<br />
<strong>Avvocati</strong>, inteso nella sua più ampia<br />
accezione, essendovi stati ricompresi anche i<br />
Praticanti Abilitati e non, sia in merito alle<br />
agevolazioni proposte, che già sono state concordate<br />
con l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Milano.<br />
Lo stu<strong>di</strong>o presentato interessa problematiche<br />
della categoria, mette in luce le <strong>di</strong>verse<br />
esigenze legate alle varie fasi della carriera professionale<br />
e presenta un pacchetto <strong>di</strong> agevolazioni,<br />
soprattutto per i più giovani.<br />
Il Consiglio dà mandato <strong>di</strong> relazionare sul<br />
punto, in una prossima adunanza, ai Consiglieri<br />
Fasciotti e Testa per mettere a confronto i due<br />
progetti.<br />
Discussione in merito alla richiesta <strong>di</strong> non<br />
rinnovare il corso per i <strong>di</strong>fensori d’ufficio<br />
avanzata dal Presidente della<br />
Commissione Manutenzione.<br />
Valutazioni in or<strong>di</strong>ne alla lettera del<br />
Presidente Edoardo Fazzioli relativa al<br />
corso della Scuola Forense “Vittorio<br />
Emanuele Orlando”<br />
- Il Presidente riferisce sulla comunicazione<br />
pervenuta il 16 aprile 2007 dalla Commissione<br />
per la Manutenzione e Conservazione<br />
del Palazzo <strong>di</strong> Giustizia <strong>di</strong> Roma <strong>di</strong> Piazza<br />
Cavour, con la quale il Presidente Dott. Edoardo<br />
Fazzioli riba<strong>di</strong>sce che l’ambiente utilizzato<br />
per lo svolgimento delle lezioni della<br />
Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando<br />
(area antistante l’Aula Consiliare) non risulta<br />
essere adatto a tale scopo.<br />
Il Presidente riferisce, inoltre, sull’incontro<br />
con il Presidente della Commissione <strong>di</strong><br />
Manutenzione il quale ha chiesto <strong>di</strong> non rinnovare<br />
il Corso dei Difensori d’Ufficio e quello<br />
della Scuola Forense. Tale richiesta sarebbe<br />
basata su motivi <strong>di</strong> sicurezza per il Palazzo.<br />
Il Consigliere Rossi, responsabile della<br />
Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlan-<br />
238<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
do”, fa presente che la per i corsi della Scuola<br />
non viene mai utilizzata la parte antistante<br />
l’atrio dell’Aula in quanto non si raggiungono<br />
tanti corsisti. I partecipanti occupano esclusivamente<br />
l’Aula <strong>Avvocati</strong>. Precisa che l’orario<br />
della Scuola è dalle ore 12.30 alle ore 14 o dalle<br />
ore 14.30 alle ore 16. In quest’ultima fascia<br />
oraria il Palazzo <strong>di</strong> Giustizia, <strong>di</strong> norma, si è già<br />
svuotato in quanto le u<strong>di</strong>enze sono terminate<br />
e gli uffici sono chiusi.<br />
Il Consiglio dà mandato al Presidente per<br />
il riscontro della comunicazione del Presidente<br />
della Commissione <strong>di</strong> Manutenzione del<br />
Palazzo <strong>di</strong> Giustizia.<br />
ADUNANZA ADUNANZA DEL DEL DEL 26 26 APRILE APRILE 2007<br />
2007<br />
All’adunanza hanno partecipato il Presidente<br />
Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario<br />
Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere<br />
Carlo Testa nonché i Consiglieri Giovanni<br />
Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro<br />
Fasciotti, Paolo Nesta, Francesco Storace,<br />
Livia Rossi, Donatella Cerè, Francesco Gianzi,<br />
Rosa Ierar<strong>di</strong>.<br />
TENUTA ALBO AVVOCATI<br />
iscrizioni<br />
Albo or<strong>di</strong>nario .............................. n. 7<br />
nulla osta al trasferimento ................. n. 1<br />
cancellazioni<br />
a domanda .................................... n. 2<br />
TENUTA REGISTRO PRATICANTI<br />
iscrizioni ............................................. n. 14<br />
abilitazioni.......................................... n. 6<br />
iscrizioni e abilitazioni ....................... n. 4<br />
revoche abilitazioni<br />
per decorrenza termine ................ n. 2<br />
compiuta pratica ................................ n. 6<br />
nulla osta al trasferimento ................. n. 1<br />
cancellazioni<br />
per trasferimento .......................... n. 1<br />
a domanda .................................... n. 7<br />
per fine pratica ............................. n. 3<br />
03_attivita del consiglio_1.pmd 238<br />
22/06/2007, 11:13<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
DISCIPLINA<br />
proc.trattati in <strong>di</strong>battimento .............. n. 1<br />
PARERI SU NOTE DI ONORARI<br />
emessi ................................................. n. 112<br />
SEGRETERIA<br />
autorizzazioni alle notifiche <strong>di</strong>rette .. n. 22<br />
richieste <strong>di</strong> patr. a spese dello Stato<br />
ammissioni ................................... n. 55<br />
rigetti ............................................. n. 1<br />
DELIBERE<br />
- Il Presidente comunica che la Commissione<br />
Famiglia e Minori ha pre<strong>di</strong>sposto il<br />
Protocollo riguardante le modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
dell’au<strong>di</strong>zione del Minore nei provve<strong>di</strong>menti<br />
che lo riguardano, che ha provveduto<br />
a far <strong>di</strong>stribuire ai Colleghi.<br />
Il Protocollo verrà sottoscritto dal Presidente<br />
del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> e dal Presidente<br />
del Tribunale per i Minorenni.<br />
Si tratta <strong>di</strong> uno strumento operativo, particolarmente<br />
interessante, per il ruolo che viene<br />
conferito all’Avvocato nel corso delle delicate<br />
procedure minorili.<br />
Il Presidente esprime compiacimento al<br />
Consigliere Storace e ai Componenti della<br />
Commissione.<br />
- Il Presidente relaziona sullo svolgimento<br />
dell’Assemblea Or<strong>di</strong>naria che ha approvato<br />
all’unanimità sia il conto consuntivo per l’anno<br />
2006 sia il bilancio preventivo per l’anno<br />
2007.<br />
Fa presente che l’Avv. Maurizio Cecconi,<br />
Segretario dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura,<br />
ha proposto un emendamento al<br />
bilancio preventivo per l’anno 2007 che preveda<br />
il pagamento del contributo per l’O.U.A.<br />
Tale richiesta è stata sostenuta da alcuni<br />
presenti e contrastata da altri.<br />
Il Consigliere Nazionale Carlo Martuccelli<br />
ha poi rilevato che il pagamento del contri-<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
buto sancirebbe il rientro nell’O.U.A. e ha<br />
proposto che l’importante problema venga<br />
posto all’or<strong>di</strong>ne del giorno <strong>di</strong> altra apposita<br />
Assemblea Straor<strong>di</strong>naria.<br />
Il Presidente precisa <strong>di</strong> aver aderito alla<br />
proposta del Consigliere Martuccelli aggiungendo<br />
una adeguata e approfon<strong>di</strong>ta motivazione.<br />
Riferisce, infine che, all’esito, tutti, a<br />
cominciare dallo stesso Collega Cecconi, hanno<br />
aderito alla proposta <strong>di</strong> fissare per il 5 luglio<br />
2007 alle ore 12 una Assemblea Straor<strong>di</strong>naria<br />
che preveda all’or<strong>di</strong>ne del giorno la <strong>di</strong>scussione<br />
sull’adesione o meno dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> romano<br />
all’Organismo Unitario dell’Avvocatura.<br />
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà<br />
previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53<br />
Il Consiglio<br />
- Vista l’istanza presentata dai seguenti<br />
professionisti: <strong>Avvocati</strong> Ivana Antonica, Alberto<br />
Armellini, Gerar<strong>di</strong>na Benassi, Massimiliano<br />
Brugnoletti, Carla Daniele, Laura Daniele,<br />
Maria Cristina De Andreis, Mariadolores<br />
Furlanetto, Monica Gallone, Giulio Gasparro,<br />
Daniela Incalza, Gennaro Leone, Stefano Lucciar<strong>di</strong>ni,<br />
Barbara Parri, Tiziana Piccione, Paola<br />
Remigi, Sofia Ribal<strong>di</strong>, Pierpaolo Salinetti, Nikolaus<br />
Walter Maria Suck, Antonio Testa, Silvia<br />
Urbani, Massimo Vergara Caffarelli,<br />
autorizza<br />
i professionisti soprain<strong>di</strong>cati, ai sensi dell’art. 7<br />
della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà<br />
<strong>di</strong> notificazione previste dalla citata legge;<br />
<strong>di</strong>spone<br />
che gli estremi della presente autorizzazione<br />
siano riportati nel primo foglio del registro<br />
cronologico <strong>degli</strong> istanti <strong>di</strong> cui all’art. 8 della<br />
citata legge.<br />
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce<br />
che in data 19 aprile 2007 è pervenuta la lettera<br />
dell’Avv. Rossella Sabelli con la quale la professionista<br />
comunica il cambiamento del proprio<br />
domicilio professionale a seguito dello scioglimento<br />
dell’associazione professionale denomi-<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 239<br />
03_attivita del consiglio_1.pmd 239<br />
22/06/2007, 11:13
nata “Stu<strong>di</strong>o Legale Sabelli-Germani”.<br />
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio<br />
Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.<br />
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce<br />
sulla nota pervenuta il 20 aprile 2007 <strong>degli</strong><br />
Avv.ti Maria Chiara Maieli e Anna Maria<br />
Buono con la quale le professioniste comunicano<br />
la costituzione <strong>di</strong> un’associazione professionale<br />
denominata “Stu<strong>di</strong>o Legale Associato<br />
Maieli-Buono”.<br />
Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio<br />
Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti.<br />
(pareri deontologici – v. rubrica)<br />
- Il Consigliere Barbantini, con riferimento<br />
all’incarico ricevuto dal Consiglio nell’adunanza<br />
del 12 aprile 2007 relativamente al ricorso<br />
al Tribunale Amministrativo Regionale per<br />
il Lazio dell’Avv. (omissis) avverso il provve<strong>di</strong>mento<br />
<strong>di</strong> archiviazione della pratica n. (omissis)<br />
nei confronti dell’Avv. (omissis) su esposto<br />
dello stesso Avv. (omissis), ritiene opportuno<br />
che il Consiglio nomini un <strong>di</strong>fensore per resistere<br />
al ricorso.<br />
Il Consiglio, preso atto <strong>di</strong> quanto <strong>di</strong>chiarato<br />
dal Consigliere Barbantini, nomina quale<br />
<strong>di</strong>fensore del Consiglio per il ricorso al Tribunale<br />
Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
proposto dall’Avv. (omissis), l’Avv. Andrea<br />
Manzi, con stu<strong>di</strong>o in Roma Via Federico Confalonieri<br />
n. 5. Delega il Presidente a conferire<br />
allo stesso professionista specifico incarico e<br />
ad eleggere domicilio presso il suo stu<strong>di</strong>o.<br />
- Il Consigliere Cipollone comunica <strong>di</strong><br />
aver partecipato in data 21 aprile 2007 al<br />
“Memorial Stefania Conti Rinaudo”, manifestazione<br />
sportiva svoltasi presso lo Sta<strong>di</strong>o dei<br />
Marmi al Foro Italico, per commemorare la<br />
nobile figura della Collega deceduta circa un<br />
anno fa.<br />
Il ricavato della manifestazione, che ha<br />
avuto luogo con il patrocinio del nostro Con-<br />
240<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
siglio e della Presidenza del Consiglio Regionale<br />
del Lazio, è stato devoluto per beneficienza<br />
in favore dei bambini in <strong>di</strong>fficoltà in Italia<br />
e all’estero.<br />
Davanti a un folto pubblico, in gran parte<br />
formato da avvocati e magistrati, il Torneo <strong>di</strong><br />
calcio si è concluso con la vittoria della Rappresentativa<br />
“Puer”, Associazione <strong>di</strong> volontariato<br />
ed Ente morale Onlus.<br />
La squadra <strong>degli</strong> avvocati si è classificata al<br />
terzo posto.<br />
Il Consiglio ne prende atto.<br />
Progetto polizza sanitaria per i giovani<br />
avvocati<br />
- Il Consigliere Tesoriere Testa riferisce sul<br />
progetto <strong>di</strong> possibile convenzione con la Capaiap<br />
per stipulare una polizza sanitaria agli<br />
avvocati più giovani all’atto dell’iscrizione<br />
nell’albo <strong>degli</strong> avvocati.<br />
Il Consigliere Fasciotti espone al Consiglio<br />
la relazione presentata dalla “Italiana Assicurazioni”<br />
sul progetto market pulse che<br />
riguarda uno stu<strong>di</strong>o effettuato sulle esigenze<br />
(“bisogni”) <strong>degli</strong> avvocati in relazione alle fasce<br />
<strong>di</strong> età e con stu<strong>di</strong> specifici che integrano i<br />
vuoti lasciati sia dalle polizze assicurative sui<br />
rischi professionali e sulla salute presentati<br />
dalla Cassa Nazionale <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> che da<br />
altre Compagnie assicurative.<br />
Il Consigliere Fasciotti comunica che i<br />
progetti sono stati presi obiettivamente e concretamente<br />
in considerazione dal Consiglio<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Milano e pertanto,<br />
al fine <strong>di</strong> presentare in appresso il progetto<br />
da sottoporre all’attenzione <strong>degli</strong> avvocati romani,<br />
chiede <strong>di</strong> essere autorizzato a contattare<br />
il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Milano per avere<br />
notizie sui rapporti intervenuti tra lo stesso e la<br />
società “Italiana Assicurazioni”.<br />
Il Consigliere Cerè fa presente che il Consiglio<br />
non ha questo tipo <strong>di</strong> finalità e non deve<br />
perseguirle. Inoltre, il Consigliere Cerè non<br />
ritiene che ai giovani colleghi possa essere utile<br />
una polizza sanitaria ma, nel caso, una polizza<br />
03_attivita del consiglio_1.pmd 240<br />
22/06/2007, 11:13<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
<strong>di</strong> tipo professionale.<br />
Sul punto intervengono i Consiglieri Barbantini,<br />
Nesta e Storace.<br />
Il Consiglio delibera <strong>di</strong> unificare le due<br />
proposte presentate dal Consigliere Tesoriere<br />
Testa e dal Consigliere Fasciotti per quanto<br />
riguarda l’esame dei progetti attinenti la polizza<br />
sanitaria e per quanto riguarda il progetto<br />
attinente i rischi professionali e li autorizza a<br />
contattare l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> professionale <strong>di</strong> Milano.<br />
Esami avvocato: assenza commissari -<br />
iniziative conseguenziali<br />
- Il Presidente comunica che alcuni Presidenti<br />
<strong>di</strong> Sottocommissioni per gli esami da<br />
Avvocato hanno comunicato l’assenza dei<br />
Componenti Professori universitari.<br />
Riferisce <strong>di</strong> aver inviato loro una lettera<br />
con allegata una sentenza del Tribunale Amministrativo<br />
Regionale che qualifica come<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
necessaria, a pena <strong>di</strong> nullità, la presenza nel<br />
Collegio <strong>di</strong> tutte le componenti.<br />
Il Consiglio dà mandato al Presidente <strong>di</strong><br />
accertare i nomi <strong>degli</strong> assenti e <strong>di</strong> convocarli<br />
per chiedere spiegazioni.<br />
- Il Consigliere Tesoriere Testa riferisce<br />
sulla lettera pervenuta al Consiglio il 22 febbraio<br />
2007 del Presidente del Tribunale per i<br />
Minorenni <strong>di</strong> Roma, Dr.ssa Magda Brienza,<br />
già esaminata nell’adunanza del 1° marzo 2007<br />
e affidata al Consigliere Gianzi per esame e<br />
relazione. Alla lettera era unita l’istanza del<br />
Signor Cherubino Carucci con la quale chiedeva<br />
il nulla osta per la concessione della sala<br />
avvocati per la riven<strong>di</strong>ta per i valori bollati e<br />
per la fotocopiatura.<br />
Il Consiglio approva.<br />
a cura <strong>di</strong> Antonio Conte<br />
ERRATA-CORRIGE ALBO AVVOCATI - PRIMA EDIZIONE 2007<br />
pag. 402<br />
LAVIGNA Giuseppe s. 00136 Roma /Via Luigi Rizzo, 83 e.m. lavigna.g@libero.it<br />
n. Crotone 22.04.1973 t. 3470978971 a. 26.07.2002<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 241<br />
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28/06/2007, 04:09
COMMISSIONI<br />
8 MARZO 2007<br />
242<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
RELAZIONE DELL’AVV. GRAZIA PIRISI CAMERLENGO<br />
MEMBRO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ PRESSO<br />
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
La Commissione Pari Opportunità istituita presso il CNF della quale faccio parte è sorta,<br />
come le identiche Commissioni esistenti presso molti dei Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> tutta Italia,<br />
per realizzare quella tutela prevista e garantita dall’art. 3 della Costituzione: “Tutti i citta<strong>di</strong>ni<br />
hanno pari <strong>di</strong>gnità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza <strong>di</strong>stinzione <strong>di</strong> sesso, <strong>di</strong> razza, <strong>di</strong> lingua,<br />
<strong>di</strong> religione, <strong>di</strong> opinioni politiche <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni personali e sociali.<br />
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne economico e sociale che,<br />
limitando <strong>di</strong> fatto la libertà e l’uguaglianza dei citta<strong>di</strong>ni, impe<strong>di</strong>scono il pieno sviluppo della<br />
persona umana e l’effettiva partecipazione <strong>di</strong> tutti i lavoratori all’organizzazione politica,<br />
economica e sociale del Paese”.<br />
Se non ci fossero <strong>di</strong>scriminazioni non si sarebbe sentita la necessità <strong>di</strong> istituire alcuna<br />
Commissione.<br />
Uno dei settori in cui, massimamente, si è verificata la “<strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> trattamento” è quello<br />
della <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> sesso.<br />
Ancora oggi si può <strong>di</strong>re che la tutela della donna nelle varie legislazioni è il metro con cui<br />
si misura il grado <strong>di</strong> civiltà <strong>di</strong> una Nazione.<br />
Il recente Convegno <strong>di</strong> Enna organizzato dal CNF, <strong>di</strong> cui intendo riferire i passaggi più<br />
rilevanti, aveva, ad oggetto “I <strong>di</strong>ritti delle donne nell’area del Me<strong>di</strong>terraneo” e, mettendo a<br />
confronto le tutele e le <strong>di</strong>fferenze delle due sponde, ha scelto come sede del Convegno la<br />
Sicilia, essendo essa, da sempre, il ponte più avanzato dell’Europa verso le nazioni <strong>di</strong> fede<br />
islamica che per religione, cultura e tra<strong>di</strong>zioni, pur nella loro enorme <strong>di</strong>ffusione, seguitano<br />
a contrapporsi all’Europa ed al mondo intero.<br />
In quella occasione abbiamo esaminato il caso <strong>di</strong> donne impegnate nelle professioni <strong>di</strong><br />
giornaliste ed avvocato in paesi <strong>di</strong> fede islamica come Turchia, Somalia, Costa D’Avorio e<br />
Ghana che subivano la censura e forti <strong>di</strong>scriminazioni nell’esercizio della loro attività per il<br />
solo fatto <strong>di</strong> essere donne, giacché la donna nel mondo islamico non ha il riconoscimento<br />
<strong>degli</strong> stessi <strong>di</strong>ritti dell’uomo.<br />
Trasferiti in Italia e in tutto il resto del mondo, i principi “teocratici” - che ispirano il<br />
mondo mussulmano – comportano il non riconoscimento delle donne nelle professioni:<br />
1) in una classe italiana uno studente islamico ha chiesto ed ottenuto la presenza <strong>di</strong> un<br />
tutor maschile essendo dalla sua religione vietato seguire le istruzioni della maestra donna;<br />
2) a Padova negli ospedali in cui erano impiegati infermieri mussulmani si è reso<br />
necessario trasferirli in reparti <strong>di</strong>retti da me<strong>di</strong>ci uomini in quanto non seguivano le istruzioni<br />
<strong>di</strong> me<strong>di</strong>ci donna.<br />
Tutto questo per <strong>di</strong>re che non è facile parlare <strong>di</strong> integrazione con un mondo che si fonda<br />
su leggi che non riconoscono i <strong>di</strong>ritti alle donne: il matrimonio, nikah, rientra tra i contratti<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
<strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e presuppone il consenso del padre o del fratello della donna e non della donna;<br />
il <strong>di</strong>vorzio o la separazione sono sostituiti dall’istituto del ripu<strong>di</strong>o che si ha su iniziativa anche<br />
immotivata del marito; nella famiglia vi è una soggezione totale della donna all’uomo il quale<br />
può impe<strong>di</strong>rgli <strong>di</strong> uscire <strong>di</strong> casa, <strong>di</strong> educare i figli, <strong>di</strong> frequentare amici, parenti o conoscenti<br />
ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> picchiarla e nessuna sanzione è prevista per la mutilazione dei genitali, pratica<br />
nota con il termine “infibulazione”.<br />
La donna può essere lapidata o uccisa dai suoi parenti se rimasta incinta senza essere<br />
sposata o se si innamora <strong>di</strong> un non mussulmano o semplicemente se indossa i blue jeans o<br />
non indossa il velo o frequenta non mussulmani.<br />
Tali regole sono tutte contenute in quel co<strong>di</strong>ce noto con il nome <strong>di</strong> sharia, che non è<br />
ere<strong>di</strong>tà del passato ma in vigore attualmente e rivitalizzato continuamente da interpretazioni<br />
e pubblicazioni dei più noti Mullàh (capi spirituali) <strong>di</strong> tutto il mondo.<br />
L’impossibilità <strong>di</strong> integrazione nasce dal fatto che anche l’Islam più moderato (e cioè<br />
quello che non manda i suoi “martiri” imbottiti <strong>di</strong> tritolo a seminare stragi nei mercati, a<br />
mettere bombe sugli aerei o sulle metropolitane <strong>di</strong> tutto il mondo) prevede che siano i non<br />
mussulmani a convertirsi alla fede islamica e non viceversa.<br />
Si vedano le richieste del Coreis (organizzazione sorta in Italia e capeggiata da italiani<br />
convertiti alla fede islamica e sicuramente finanziata da tutti i paesi arabi produttori <strong>di</strong><br />
petrolio).<br />
Insomma è in atto un processo <strong>di</strong> islamizzazione “pacifica” con la <strong>di</strong>ffusione della<br />
popolazione mussulmana in tutti i paesi del mondo.<br />
Questo fenomeno è stato favorito e determinato dai paesi arabi produttori <strong>di</strong> petrolio<br />
(organizzazione nota con il nome <strong>di</strong> OPEC) che attuarono dopo la guerra lampo tra Israele<br />
e l’Egitto una “serrata” che, oltre a quadruplicare il prezzo del petrolio ne rifiutava la<br />
fornitura a tutti i paesi che non avessero sostenuto le loro richieste politiche che erano:<br />
1) ritiro <strong>di</strong> Israele dai territori occupati in Egitto;<br />
2) riconoscimento dei palestinesi;<br />
3) partecipazione dell’OLP a tutte le trattative <strong>di</strong> pace e<br />
4) obbligo per tutti i paesi che importavano petrolio “arabo” <strong>di</strong> consentire l’immigrazione<br />
nei loro territori <strong>di</strong> popolazioni islamiche “cui doveva essere garantita la tutela della loro<br />
religione e delle loro tra<strong>di</strong>zioni”.<br />
E siccome tutti i paesi si sono affrettati a firmare tali convenzioni da allora il mondo<br />
islamico ha cominciato a <strong>di</strong>lagare in tutta l’Europa:<br />
sono sorte ovunque Moschee e scuole in cui si insegna il Corano, si avanzano pretese che<br />
nessuna altra religione – anche <strong>di</strong> pari <strong>di</strong>ffusione come ad esempio quella ebraica - aveva mai<br />
avanzato come abolire la promiscuità dei sessi nelle scuole, nei luoghi <strong>di</strong> lavoro, sui mezzi<br />
<strong>di</strong> trasporto ecc..<br />
Si vorrebbe in sostanza rivedere la storia, la letteratura, eliminare le opere d’arte che recano<br />
offesa al Profeta, riscrivere i testi e mo<strong>di</strong>ficare ad<strong>di</strong>rittura la settimana lavorativa per<br />
consentire che il venerdì, giorno festivo per l’islam, sia de<strong>di</strong>cato alla preghiera.<br />
Per non parlare poi della necessità <strong>di</strong> interrompere il lavoro nel momento preciso in cui<br />
scattano le varie preghiere del giorno: in qualunque luogo ed a qualunque attività sia intento,<br />
un mussulmano deve sdraiarsi sul suo tappetino <strong>di</strong> preghiera e, rivolto verso la Mecca,<br />
inneggiare ad Hallà.<br />
Non importa se nel frattempo la casa brucia o il traffico avvolge l’auto che si è fermata<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
in mezzo alla strada.<br />
Lo stesso si vorrebbe per le mense nelle scuole, negli ospedali, nelle fabbriche e nelle<br />
carceri ove i mussulmani non possono essere costretti ad assumere “carne <strong>di</strong> maiale”.<br />
La storia del crocifisso, del presepe, e della festa <strong>di</strong> Natale che offendono le loro coscienze<br />
è nota a tutti.<br />
Ma a questo punto anche la poligamia è entrata nei nostri paesi e, mentre i citta<strong>di</strong>ni sono<br />
soggetti alla pena della reclusione da uno a cinque anni se contraggono matrimonio con<br />
persona già sposata, i mussulmani pretendono <strong>di</strong> vivere in Europa con due o più moglie ed<br />
i loro numerosi figli, tutti assistiti dagli stessi <strong>di</strong>ritti e previdenze previste dal paese che li<br />
ospita, <strong>di</strong>ritti e leggi che essi possono invocare ma che non sono tenuti a rispettare secondo<br />
la Sharia.<br />
E’ logico chiedersi dove sia andato a finire il principio <strong>di</strong> “reciprocità” tenuto conto che<br />
mentre in Europa sono sorte centinaia <strong>di</strong> moschee, nei paesi <strong>di</strong> fede islamica non è consentito<br />
e<strong>di</strong>ficare neanche il più piccolo tabernacolo o semplicemente esibire una croce sul petto.<br />
In molti <strong>di</strong> questi paesi le donne europee in visita come turiste sono obbligate a velarsi<br />
il capo e ad accompagnarsi soltanto con il proprio marito, salvo l’obbligo <strong>di</strong> concludere un<br />
matrimonio “temporaneo” (mut’a) previsto dalla religione islamica per giustificare l’accompagnamento<br />
<strong>di</strong> un uomo con una donna anche per breve periodo.<br />
In una tale prospettiva è assai <strong>di</strong>fficile prevedere una possibilità <strong>di</strong> “incontro” tra la<br />
religione islamica e tutte le altre religioni ed essendo l’Islam un paese in cui la politica è<br />
fondata sulla religione (teocrazia) è impossibile una integrazione politica delle popolazioni<br />
islamiche.<br />
E questo con buona pace <strong>di</strong> tutti gli islamici moderati che vorrebbero convincerci del<br />
contrario.<br />
Tornando al tema delle professioni al femminile richiamo la Vostra attenzione sull’esistenza<br />
<strong>di</strong> “<strong>di</strong>scriminazioni invisibili” che si deducono dall’alto numero <strong>di</strong> donne che si<br />
laureano ed accedono alle più varie professioni e dal ridottissimo numero <strong>di</strong> donne titolari<br />
<strong>di</strong> stu<strong>di</strong> professionali o in posizione apicale nei posti <strong>di</strong> potere.<br />
Solo quarant’anni dopo l’istituzione della Corte Costituzionale una donna è stata<br />
chiamata a farvi parte.<br />
Il ridotto numero <strong>di</strong> rappresentanti femminili al Parlamento ed al Senato <strong>di</strong>mostra che<br />
la <strong>di</strong>scriminazione ancora esiste.<br />
Lo stesso <strong>di</strong>casi, per quanto riguarda l’avvocatura, considerata la ridotta presenza delle<br />
donne nei Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>.<br />
Del resto lo stesso CNF non ha elementi femminili tra i suoi membri e la Commissione<br />
Pari Opportunità costituita presso <strong>di</strong> esso è presieduta da un avvocato sia pur <strong>di</strong> ampie vedute.<br />
Tutto questo per <strong>di</strong>re che le <strong>di</strong>scriminazioni risultano “per tabulas” e che sono <strong>di</strong>mostrate<br />
dai fatti.<br />
Come eliminarle?<br />
Con un sistema transitorio <strong>di</strong> “perequazione”, che esiste in Francia paese che ha la stessa<br />
nostra costituzione e non esiste in Italia perché è stato ritenuto “incostituzionale”.<br />
Mi riferisco al sistema delle “quote” che è perfettamente legittimo se considerato<br />
strumento <strong>di</strong> natura “temporanea” e cioè destinato ad operare sino a che non vengano<br />
eliminate dal tessuto sociale le <strong>di</strong>scriminazioni che esse sono destinate a combattere.<br />
Ciò è avvenuto in tutti i Paesi nor<strong>di</strong>ci dove le quote non hanno più ragione <strong>di</strong> esistere<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
perché non esiste più <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> trattamento tra i due sessi.<br />
Diceva l’Avv. Ettore Randazzo al Convegno <strong>di</strong> Enna “le streghe hanno cessato <strong>di</strong> esistere<br />
nel momento in cui abbiamo smesso <strong>di</strong> processarle e bruciarle sul rogo” aggiungendo che sia<br />
le “quote” che le “azioni positive” sono rime<strong>di</strong> “peggiori del male”.<br />
Sarei d’accordo se i rime<strong>di</strong> fossero <strong>di</strong> natura permanente e non temporanea, infatti, lo<br />
ripeto per attuare la parità è necessario cambiare innanzitutto la mentalità della società,<br />
operare sul suo sviluppo culturale, rimuovere con le “azioni positive” le <strong>di</strong>scriminazioni tra<br />
i sessi e garantire con le “quote” l’attuazione del principio.<br />
Quando questo sistema entrerà a regime non ci sarà più bisogno <strong>di</strong> “rime<strong>di</strong>” ed a quella<br />
data sarà cambiata la mentalità e non vedremo più lo spettacolo indegno verificatosi lo scorso<br />
autunno 2006 a Roma, al Palazzo dei Congressi, quando gli avvocati, uomini e donne, hanno<br />
affollato il palco del Congresso Nazionale Forense per opporsi alla proposta avanzata dalla<br />
Commissione Pari Opportunità del CNF sulla tutela delle “<strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong> genere”.<br />
Perché carissimi colleghi tutti, uomini e donne, non possiamo negare che ci sia una<br />
<strong>di</strong>fferenza nel “genere” femminile rispetto al “genere” maschile ed è un preciso <strong>di</strong>ritto delle<br />
donne ottenere la tutela <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>fferenza.<br />
Valga un esempio per tutti: presto saremo invitati dai nostri commercialisti a riempire dei<br />
moduli che si chiamano “stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> settore”.<br />
I moduli sono identici sia per gli uomini che per le donne.<br />
Ma non è identico il tempo che ciascuno avvocato ha <strong>di</strong> potersi de<strong>di</strong>care alla professione.<br />
Le donne, anche quando non sono sposate, anche quando non allattano, anche quando<br />
non hanno figli piccoli, sono de<strong>di</strong>te alla famiglia <strong>di</strong> origine per loro natura, ed hanno<br />
l’obbligo <strong>di</strong> accu<strong>di</strong>rla destinando ad essa tutto il tempo che i mariti o gli uomini <strong>di</strong> casa<br />
de<strong>di</strong>cano alle loro rispettive professioni.<br />
Solo <strong>di</strong> recente una legge ha ammesso che possano essere detratti fiscalmente i costi <strong>degli</strong><br />
asili nido.<br />
Solo adesso i nostri legislatori si sono accorti che l’accu<strong>di</strong>mento dei figli è un costo <strong>di</strong><br />
produzione del red<strong>di</strong>to per la donna che lavora!!<br />
Non ci deve sorprendere tutto questo perché le leggi sono fatte prevalentemente dagli<br />
uomini e le donne da pochissimo tempo hanno fatto il loro ingresso in professioni che erano<br />
riservate tra<strong>di</strong>zionalmente all’altro sesso.<br />
E’ quin<strong>di</strong> un problema in primo luogo politico: <strong>di</strong> leggi che vanno emanate.<br />
In secondo luogo è un problema <strong>di</strong> cultura: la famiglia per prima deve educare i figli al<br />
rispetto delle donne ed al riconoscimento della parità dei <strong>di</strong>ritti;<br />
la scuola, che è la seconda fase <strong>di</strong> formazione della personalità <strong>di</strong> ciascuno, deve garantire<br />
lo stesso rispetto;<br />
infine la società in tutti i suoi aspetti e con tutti i suoi mezzi e cioè nel mondo del lavoro,<br />
nella famiglia, nelle professioni ecc. deve attuare la parità.<br />
Il mezzo televisivo, ra<strong>di</strong>ofonico e la pubblicità dovrebbero lanciare campagne volte alla<br />
affermazione <strong>di</strong> tale principio.<br />
Queste sono le “azioni positive” suggerite dalla situazione e, nel frattempo, tutte le donne<br />
sono invitate a partecipare alla vita politica in qualsiasi ambito pretendendo che, con il<br />
sistema delle “quote” sia garantita la loro presenza nei luoghi del potere ed attuata la “parità”.<br />
Con questo invito saluto tutte le donne.<br />
Avv. Grazia Pirisi Camerlengo<br />
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CONVEGNI<br />
246<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
“CESARE LOMBROSO…OGGI”<br />
Le scienze forensi ed il <strong>di</strong>ritto penale alle soglie del III millennio<br />
Convegno del 25 gennaio 2007<br />
Il 25 gennaio u.s. ho avuto l’onore <strong>di</strong> introdurre e coor<strong>di</strong>nare, in qualità <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>natore della<br />
Commissione <strong>di</strong> Diritto Penale, presso l’Au<strong>di</strong>torium della Cassa Nazionale Previdenza Forense il<br />
Convegno dal titolo “CESARE LOMBROSO…OGGI” Le scienze forensi ed il <strong>di</strong>ritto penale alle soglie<br />
del III millennio.<br />
L’evento, organizzato seguendo l’impostazione <strong>di</strong> un seminario scientifico, è stato patrocinato<br />
dalle Commissioni Consiliari <strong>di</strong> Diritto Penale e dei Diritti Umani, quest’ultima coor<strong>di</strong>nata dal<br />
Consigliere Testa e dall’Avv. Fioravanti Carletti, e dal Master in Scienze Forensi dell’Università <strong>di</strong><br />
Roma “La Sapienza”. Vi hanno preso parte illustrissimi esponenti delle nostre professioni che con<br />
grande passione e interesse, ma con il senno <strong>di</strong> poi, hanno passato in rassegna sulla base <strong>di</strong><br />
riferimenti storici e scientifici le note teorie lombrosiane, riportandone alla luce contenuti e limiti,<br />
ma anche attualità e tendenze con le moderne <strong>di</strong>scipline antropologiche e criminologiche,<br />
investigative e psichiatriche <strong>di</strong> cui il Lombroso, unitamente alla “Scuola Positiva <strong>di</strong> Diritto Penale”,<br />
è stato emblema e fondatore, e che ben possono considerarsi evoluzione naturale e superamento<br />
<strong>di</strong> quelle.<br />
Il lavori del convegno si sono, dunque, aperti con l’in<strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong> saluto del Presidente<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma Avv. Alessandro Cassiani seguito dall’in<strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong> saluto<br />
dell’Avv. Maurizio De Tilla Presidente della Cassa Nazionale Previdenza Forense, che hanno<br />
ricordato, ma non senza <strong>di</strong>versità <strong>di</strong> vedute, l’importanza <strong>degli</strong> stu<strong>di</strong> scientifici del Lombroso per<br />
il nostro <strong>di</strong>ritto e per le <strong>di</strong>verse branche <strong>di</strong> cui esso si compone.<br />
L’Avv. Fer<strong>di</strong>nando Imposimato, in qualità <strong>di</strong> ex Magistrato, ha illustrato sulla base delle proprie<br />
esperienze giuri<strong>di</strong>che lo spessore <strong>di</strong> alcune teorie lombrosiane partendo soprattutto da casi pratici<br />
evidenziandone connessioni e <strong>di</strong>gressioni. Successivamente l’Avv. Giovanni Cipollone, Consigliere<br />
dell’Ord. Avv. Di Roma, ha fornito un excursus storico sui predecessori <strong>di</strong> Cesare Lombroso.<br />
Gli interventi prettamente scientifici inerenti alle attuali applicazioni <strong>degli</strong> stu<strong>di</strong> lombrosiani<br />
nella moderna psichiatria forense sono stati magistralmente forniti dal Professore Francesco Bruno,<br />
dal Professore Stefano Ferracuti e dal Professore Pietro Pietrini, i quali hanno rispettivamente<br />
comparato e approfon<strong>di</strong>to tematiche quali il ruolo dei processi mentali nel proce<strong>di</strong>mento penale,<br />
i limiti dell’approccio neuroscientifico e le recenti ricerche sulle ipotesi biologiche della violenza.<br />
Il Convegno si è poi concluso con gli interventi dell’Avv. Natale Fusaro che ha relazionato in<br />
merito allo sviluppo accademico della psichiatria forense, del Dott. Gino Sala<strong>di</strong>ni che ha<br />
mirabilmente spostato l’attenzione sull’influenza delle opere del Lombroso anche nella letteratura<br />
contemporanea e nella cinematografia moderna ed, infine, con l’intervento <strong>di</strong> alcuni giovani allievi<br />
del Master in Scienze Forensi dell’Università <strong>di</strong> Roma “La Sapienza”, coor<strong>di</strong>nato dal Professore<br />
Francesco Bruno, che hanno esposto con dovizia <strong>di</strong> contenuti alcuni specifici temi trattati nelle<br />
opere lombrosiane, tra cui per semplicità si ricorda tra le più importanti: “L’uomo delinquente”,<br />
“Genio e follia”, “La donna delinquente”.<br />
Avv. Rosa Ierar<strong>di</strong><br />
Coor<strong>di</strong>natore della Commissione <strong>di</strong> Diritto Penale<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
“LA DIFFAMAZIONE”<br />
Convegno del 31 gennaio 2007<br />
Il 31 Gennaio u.s., presso l’Aula <strong>Avvocati</strong> del Palazzo <strong>di</strong> Giustizia <strong>di</strong> Piazza Cavour, si<br />
è tenuto il Convegno dal titolo “La Diffamazione”.<br />
L’evento è stato organizzato dalla sottoscritta con il valido ausilio della Commissione <strong>di</strong><br />
Diritto Penale del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma e dall’Ufficio dei Referenti<br />
Distrettuali per la formazione decentrata della Magistratura della Corte d’Appello <strong>di</strong> Roma.<br />
Molte le autorevoli personalità del mondo del <strong>di</strong>ritto, della magistratura e del giornalismo<br />
che hanno preso parte all’evento. Il tema prescelto è stato salutato da tutti con grande<br />
interesse proprio perché il reato <strong>di</strong> “<strong>di</strong>ffamazione”, specie se commesso a mezzo stampa, è<br />
oggi una tra le fattispecie delittuose più contese all’interno delle nostre aule giu<strong>di</strong>ziarie e, da<br />
più parti, se ne prospetta una mera depenalizzazione. Se, infatti, da un lato il nostro<br />
or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co tutela a spada tratta il nome, l’onore e la reputazione dell’uomo, sia<br />
in quanto singolo sia all’interno delle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità.<br />
Va ricordato che “l’offesa alla reputazione” costituisce quel nucleo essenziale dell’articolo<br />
595 c.p., che punisce chi cerca <strong>di</strong> scalfire e, in definitiva, scalfisce la stima <strong>di</strong> cui taluno gode<br />
tra i consociati. E’ pur vero però che, dall’altra, garantisce il <strong>di</strong>ritto alla libera manifestazione<br />
del pensiero, che è anche <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> informare e <strong>di</strong> esprimere le proprie opinioni. La libertà<br />
<strong>di</strong> stampa, in particolare, nelle sue espressioni dell’esercizio del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cronaca, <strong>di</strong> critica<br />
e <strong>di</strong> satira, e la reputazione della persona, restano dunque due <strong>di</strong>ritti costituzionali <strong>di</strong> pari<br />
<strong>di</strong>gnità, che viaggiano appaiati e che quasi necessariamente spesso si scontrano, come mostra<br />
l’enorme contenzioso giu<strong>di</strong>ziario con i Giornalisti negli ultimi anni. A ciò va aggiunto che,<br />
l’esigenza impellente <strong>di</strong> contemperare gli opposti interessi e dettare maggiori e/o <strong>di</strong>verse<br />
regole a garanzia dei <strong>di</strong>ritti dei singoli, nasce <strong>di</strong> riflesso anche dal fatto che, l’epoca in cui<br />
viviamo è sempre più caratterizzata dagli innumerevoli progressi conseguiti in tutti i settori<br />
della c.d. tecnologia dell’informazione, il mondo <strong>di</strong> internet è per tutti un chiaro esempio.<br />
Ciò sta ra<strong>di</strong>calmente mutando i costumi, le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> vita e <strong>di</strong> lavoro della nostra società,<br />
al punto da rendere possibili molti comportamenti prima solamente immaginabili, così<br />
come la circolazione <strong>di</strong> qualsivoglia tipologia <strong>di</strong> dati, <strong>di</strong> immagini e <strong>di</strong> informazioni che<br />
violano palesemente il <strong>di</strong>ritto alla Privacy o alla riservatezza <strong>di</strong> ognuno. Lo ricordava il<br />
Presidente Cassiani nell’in<strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong> saluto ai gra<strong>di</strong>tissimi ospiti del convegno e il Cons.<br />
Dott. Antonio Bevere che successivamente ha preso la parola, Magistrato presso il Tribunale<br />
<strong>di</strong> Roma e autore, tra l’altro, <strong>di</strong> una recente pubblicazione in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffamazione.<br />
Quest’ultimo, in particolare, si è soffermato sulle problematiche sottese all’esercizio del<br />
<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> critica e <strong>di</strong> satira rispetto alla configurabilità della fattispecie delittuosa prevista<br />
dall’art. 595 c.p. Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> satira viene, infatti, definito dalla letteratura come quel genere<br />
<strong>di</strong> composizione poetica a carattere moralistico o comico, che mette in risalto, con<br />
espressioni che vanno dalla ironia pacata e <strong>di</strong>scorsiva fino allo scherno e all’invettiva<br />
sferzante, costumi o atteggiamenti comuni alla generalità <strong>degli</strong> uomini, o tipici <strong>di</strong> un solo<br />
in<strong>di</strong>viduo. Anche questo <strong>di</strong>ritto, è stato sottolineato, rientra però, come il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cronaca<br />
e <strong>di</strong> critica, nel novero dei <strong>di</strong>ritti pubblici soggettivi, a loro volta ricompresi nel più ampio<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> libertà <strong>di</strong> manifestazione del pensiero espressamente sancito dalla Costituzione.<br />
Diritti, questi, su cui la giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità è più volte intervenuta, non sempre con<br />
coerenza, in<strong>di</strong>cando i parametri fondamentali me<strong>di</strong>ante i quali possano essere esercitati<br />
senza sconfinare nel reato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffamazione, soprattutto quando siano strettamente collegati<br />
all’esercizio della libertà <strong>di</strong> informazione. Il vero problema, come ricordavano il Dott.<br />
Bevere e altri autorevoli esponenti intervenuti in questo convegno, è quello <strong>di</strong> conciliare tale<br />
<strong>di</strong>ritto con quelli inviolabili del destinatario della critica o della satira o della stessa<br />
informazione. Non basta infatti, come sindacato dalla Suprema Corte, che sussista il<br />
requisito dell’utilità sociale dell’informazione, occorre che vi sia la continenza; non basta la<br />
verità dei fatti e <strong>degli</strong> avvenimenti narrati, deve trattarsi <strong>di</strong> una verità oggettiva o anche<br />
putativa, purché questa sia il risultato <strong>di</strong> un accorto e serio lavoro <strong>di</strong> ricerca; non basta<br />
utilizzare una forma espositiva civile, occorre che non si leda l’altrui onore e reputazione,<br />
la <strong>di</strong>gnità <strong>di</strong> una persona va infatti sempre preservata.<br />
Sul punto sono intervenuti anche i Colleghi <strong>Avvocati</strong> Giovanna Corrias e Gian Piero<br />
Biancolella che hanno ampliato la tematica del convegno alla tutela del <strong>di</strong>ritto alla Privacy<br />
ed al trattamento dei dati personali, argomenti strettamente collegati al reato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffamazione<br />
e, negli ultimi anni, alla c.d. “cronaca giu<strong>di</strong>ziaria” qualora si faccia riferimento alla <strong>di</strong>versa<br />
figura del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> pubblicazione <strong>di</strong> atti coperti dal segreto ex art. 114 c.p.p. Sul <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />
cronaca, sull’importanza etica della professione e sulla responsabilità <strong>degli</strong> e<strong>di</strong>tori è, ancora,<br />
intervenuto il Dott. Roberto Martinelli, e<strong>di</strong>torialista de Il Messaggero, che ha fatto il punto<br />
della situazione citando alcuni dati sul contenzioso giu<strong>di</strong>ziario attuale e mettendo a nudo<br />
tutte le problematiche connesse alla applicazione della norma incriminatrice sia sotto il<br />
profilo penalistico che civilistico. Vicende giu<strong>di</strong>ziarie recenti hanno confermato, infatti,<br />
come la legittima tutela del <strong>di</strong>ritto all’onore e alla reputazione si sia trasformata in un<br />
tentativo <strong>di</strong> facile arricchimento da parte <strong>di</strong> chi ha mostrato <strong>di</strong> avere interesse a monetizzare<br />
un danno spesso inesistente e quasi mai <strong>di</strong>mostrabile.<br />
Gli interventi dei relatori sono poi proseguiti con le relazioni fornite dal Dott. Giuseppe<br />
Corasaniti, Sostituto Procuratore presso Il Tribunale <strong>di</strong> Roma, e dal Dott. Gennaro<br />
Francione, Magistrato presso il Tribunale <strong>di</strong> Roma, che hanno avuto ad oggetto rispettivamente<br />
l’analisi del reato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffamazione connesso all’applicazione e al rispetto delle norme<br />
dei co<strong>di</strong>ci deontologici e la prospettiva <strong>di</strong> un intervento legislativo per la depenalizzazione<br />
del reato stesso.<br />
I lavori del convegno sono stati infine caratterizzati da un interessante <strong>di</strong>battito svoltosi<br />
tra i relatori previsti dal programma ed un nutrito numero <strong>di</strong> giornalisti intervenuti quali<br />
ospiti del Consiglio, tra i quali il Dott. Flavio Haver del Corriere della Sera ed il Dott.<br />
Giuliano Torlontano della redazione del TG5. Oggetto del <strong>di</strong>battito è stata proprio la <strong>di</strong>versa<br />
valutazione del reato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffamazione elaborata da coloro che operano per la carta stampata,<br />
come i giornalisti, e gli operatori del <strong>di</strong>ritto, magistrati ed avvocati.<br />
Cons. Avv. Rosa Ierar<strong>di</strong><br />
Coor<strong>di</strong>natore della Commissione <strong>di</strong> Diritto Penale<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
“IL RUOLO DELLA DONNA NELLE PROFESSIONI”<br />
Convegno del 6 marzo 2007<br />
Il 6 Marzo u.s., presso l’Aula <strong>Avvocati</strong> del Palazzo <strong>di</strong> Giustizia <strong>di</strong> Piazza Cavour, si è tenuto<br />
il Convegno dal Titolo “Il ruolo della donna nelle professioni”.<br />
Il Convegno, organizzato dal Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma, Commissione<br />
Consiliare per le Pari<br />
Opportunità coor<strong>di</strong>nata<br />
dall’Avv. Rosa Ierar<strong>di</strong>, ha<br />
visto la partecipazione <strong>di</strong><br />
autorevoli e illustri esponenti<br />
del mondo del <strong>di</strong>ritto,<br />
della politica e del<br />
giornalismo. Oltre, infatti,<br />
alla Dott.ssa Donatella<br />
Linguiti Sottosegretario<br />
al Ministero per i<br />
Diritti e le Pari Opportunità,<br />
al Prof. Avv. Guido<br />
Alpa Presidente del Consiglio<br />
Nazionale Forense<br />
e all’Avv. Alessandro<br />
Cassiani Presidente del<br />
Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
<strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma,<br />
che hanno aperto i lavori<br />
del convegno, erano<br />
presenti all’evento in<br />
qualità <strong>di</strong> relatori, anche<br />
la Deputata al Parlamento<br />
Onorevole Dorina<br />
Bianchi, il Sostituto Procuratore<br />
della Repubblica<br />
presso il Tribunale dei<br />
Minorenni <strong>di</strong> Roma<br />
Dott.ssa Simonetta Matone,<br />
la Giornalista<br />
Dott.ssa Barbara Palombelli,<br />
l’Avv. Maurizio De<br />
Tilla Presidente della<br />
Cassa Nazionale <strong>di</strong> Previdenza<br />
e Assistenza Forense, l’Avv. Marina Binda Componente della Commissione per le Pari<br />
Opportunità e l’Avv. Francesca Coppi Avvocato presso il Foro <strong>di</strong> Roma.<br />
I lavori del Convegno hanno avuto inizio con l’in<strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong> saluto della Dott.ssa<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 249<br />
03_attivita del consiglio_2.pmd 249<br />
22/06/2007, 11:17
250<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
Donatella Linguiti, che ha espresso il suo ringraziamento per la partecipazione all’evento<br />
ribadendo puntualmente che l’impegno a perseguire ogni tipo <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione verso le<br />
donne riveste oggi sempre più un ruolo centrale nell’azione <strong>di</strong> qualsiasi Governo, sia sul<br />
piano della programmazione nazionale sia <strong>di</strong> quella comunitaria. Le <strong>di</strong>scriminazioni <strong>di</strong><br />
genere e gli stereotipi sessisti che sempre più spesso ricorrono nell’accesso in politica,<br />
nell’occupazione, nell’avanzamento <strong>di</strong> carriera, nel trattamento salariale, nelle professioni<br />
autogestite e così via <strong>di</strong>cendo, rappresentano, infatti, problematiche in crescendo, proprio<br />
perché è crescente il numero delle donne che esce dalle nostre università ed entra a far parte<br />
del mondo del<br />
lavoro. Un mondo,<br />
questo, ha<br />
sottolineato ancora<br />
il Vice Ministro,<br />
troppo a<br />
lungo rappresentato<br />
da uomini,<br />
sia nelle posizioni<br />
<strong>di</strong> vertice<br />
sia nelle posizioni<br />
subor<strong>di</strong>nate,<br />
tanto nel pubblico<br />
quanto nel<br />
privato. Occorre,<br />
dunque, rafforzare<br />
le tutele<br />
in favore delle<br />
donne <strong>di</strong>scriminate e, forse, ancor prima <strong>di</strong> tutto fare in modo che “ciascuna donna” maturi<br />
al suo interno la piena consapevolezza del proprio valore e dei propri <strong>di</strong>ritti.<br />
All’intervento della Dott.ssa Linguiti ha fatto seguito l’in<strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong> saluto del Prof. Avv.<br />
Guido Alpa, il quale, richiamatosi ad alcune interessanti iniziative recentemente intraprese<br />
a livello nazionale e internazionale proprio allo scopo <strong>di</strong> sensibilizzare l’opinione pubblica<br />
e le nostre Istituzioni sulle problematiche del ruolo delle donne nelle professioni, ha poi<br />
affrontato la storia della “donna avvocato”, ripercorrendo con dovizia <strong>di</strong> tappe i momenti<br />
salienti che hanno permesso alle donne, non senza enormi <strong>di</strong>fficoltà, <strong>di</strong> accedere a questa<br />
professione.<br />
Gli interventi dei singoli relatori sono stati, ancora, preceduti dall’in<strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong> saluto del<br />
Presidente del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma Avv. Alessandro Cassiani, che<br />
ha spostato l’attenzione su un’ulteriore tematica importante pur se troppo spesso trascurata,<br />
quella della garanzia del “<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa” delle donne <strong>di</strong>scriminate e delle meno abbienti<br />
a tutti i possibili livelli.<br />
Il Consigliere Ierar<strong>di</strong> ha, poi, ricordato che il tema prescelto per il Convegno ha inteso<br />
riguardare non una singola professione, o la professione dell’avvocato, bensì tutte le<br />
professioni. Occorre avere una visone ad ampio raggio della situazione lavorativa delle<br />
donne in Italia e delle problematiche emergenti in ogni settore, soprattutto oggi che ci si<br />
trova a pochi mesi dalla pubblicazione italiana del “Co<strong>di</strong>ce delle Pari Opportunità tra Uomo<br />
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22/06/2007, 11:17<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
e Donna”, e per il fatto, non meno importante, della proclamazione da parte delle Istituzioni<br />
Europee del 2007 “Anno Europeo delle Pari Opportunità per tutti”. Ancora, per quanto<br />
riguarda la situazione delle donne nell’avvocatura, l’Avv. Ierar<strong>di</strong> ha inteso riba<strong>di</strong>re che<br />
l’obiettivo principale del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma e in particolare della<br />
Commissione per le Pari Opportunità sarà per il futuro quello <strong>di</strong> incentivare le iniziative<br />
<strong>di</strong>rette a migliorare la posizione della donna nell’esercizio della professione forense,<br />
partendo anche dalla recentissima delibera dello stesso Consiglio che istituisce “l’Osservatorio<br />
per le Pari Opportunità”, e dalla avanzata proposta per l’istituzione all’interno dei<br />
nostri Tribunali <strong>di</strong> asili nido, o per lo meno <strong>di</strong> sale riservate da destinare alle puerpere per<br />
l’allattamento. Tutto ciò consentirà un maggior rispetto della <strong>di</strong>gnità della donna avvocato.<br />
Gli autorevoli relatori <strong>di</strong> questo Convegno hanno, quin<strong>di</strong>, affrontato le problematiche<br />
esistenti nel campo del lavoro femminile e nei <strong>di</strong>versi contesti professionali partendo anche<br />
dalle proprie personalissime esperienze.<br />
La Dott.ssa Simonetta Matone Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale<br />
dei Minorenni <strong>di</strong> Roma, ha rappresentato la situazione delle donne magistrato in Italia,<br />
in specie nel rapporto con i colleghi uomini, sottolineando il fatto che, negli ultimi anni, alla<br />
progressiva e costante presenza femminile in magistratura non ha fatto seguito l’adozione<br />
<strong>di</strong> soluzioni e <strong>di</strong> strumenti capaci <strong>di</strong> garantire una piena ed effettiva parità <strong>di</strong> trattamento<br />
rispetto ai colleghi uomini.<br />
L’On. Dorina Bianchi si è, invece, soffermata sulla controversa questione delle cosiddette<br />
“quote rosa” nella politica Italiana sottolineandone, d’altro canto, la duplicità <strong>di</strong> problemi,<br />
da un lato, la mancanza <strong>di</strong> un sistema meritocratico efficiente, dall’altro, l’incapacità delle<br />
donne <strong>di</strong> esporsi in maniera più penetrante in politica.<br />
L’Avv. Maurizio De Tilla sottolineando la maggiore capacità e propensione delle donne<br />
nel <strong>di</strong>stinguersi in tutte le professioni, soprattutto in quelle scientifiche, non senza polemica,<br />
è poi intervenuto sul recente <strong>di</strong>battito in tema <strong>di</strong> riforma delle libere professioni che sempre<br />
più spesso sta generando gran<strong>di</strong> perplessità e <strong>di</strong>ssapori tra l’attuale classe politica e gli aderenti<br />
agli Or<strong>di</strong>ni Professionali. “Riforma”, ha asserito il Presidente De Tilla, “destinata a minare<br />
più che a rafforzare il ruolo e l’identità <strong>degli</strong> uomini e delle donne che operano nelle<br />
professioni”.<br />
La Dott.ssa Barbara Palombelli, in rappresentanza della categoria dei giornalisti, ha<br />
sottolineato, da un lato, la fondamentale importanza delle nuove tecnologie che da poco più<br />
<strong>di</strong> un ventennio hanno permesso alle donne <strong>di</strong> operare in un settore professionale, quello<br />
del giornalismo, da sempre riservato agli uomini e <strong>di</strong> poter svolgere liberamente il proprio<br />
lavoro non solo nelle missioni a rischio, ma anche dalla propria abitazione; dall’altro, la triste<br />
realtà che vede ancora, rispetto agli altri Paesi Europei, neppure una donna a vertice <strong>di</strong> una<br />
testata giornalistica o <strong>di</strong> una emittente televisiva.<br />
L’Avv. Marina Binda Componente della Commissione per le Pari Opportunità ha<br />
relazionato, invece, sulla recente normativa co<strong>di</strong>cistica approvata dal Parlamento italiano in<br />
materia <strong>di</strong> “pari opportunità tra uomo e donna”, sottolineando, in specie, l’importanza<br />
dell’inversione dell’istituto dell’onere della prova in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazioni. Ancora, ha<br />
espresso apprezzamento in vista del <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge presentato alle Camere sulle nuove<br />
<strong>di</strong>sposizioni in tema <strong>di</strong> violenza sessuale, maltrattamenti e atti persecutori, destinato a<br />
rafforzare le tutele aggiungendo nuove norme e mo<strong>di</strong>ficando quelle attuali.<br />
I lavori del Convegno sono stati, dunque, autorevolmente conclusi con la relazione<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 251<br />
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252<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
dell’Avv. Francesca Coppi che si è espressa in merito alla possibilità per la donna avvocato<br />
<strong>di</strong> vedere riconosciuto lo stato <strong>di</strong> gravidanza quale causa <strong>di</strong> legittimo impe<strong>di</strong>mento a<br />
comparire in u<strong>di</strong>enza.<br />
Cons. Avv. Rosa Ierar<strong>di</strong><br />
Coor<strong>di</strong>natore della Commissione per le Pari Opportunità<br />
“PROFILI ETICI, GIURIDICI E MEDICO-LEGALI<br />
IN TEMA DI EUTANASIA”<br />
Convegno del 27 marzo 2007<br />
Il 27 Marzo u.s. presso l’Aula <strong>Avvocati</strong> del Palazzo <strong>di</strong> Giustizia <strong>di</strong> Piazza Cavour, si è tenuto<br />
il Convegno dal titolo “Profili etici, giuri<strong>di</strong>ci e me<strong>di</strong>co-legali in tema <strong>di</strong> eutanasia”.<br />
Il Convegno, fortemente voluto dalla sottoscritta quale coor<strong>di</strong>natore della Commissione<br />
Consiliare <strong>di</strong> Diritto Penale è stato organizzato e promosso in collaborazione con il Consiglio<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> Provinciale <strong>di</strong> Roma dei Me<strong>di</strong>ci Chirurghi ed Odontoiatri, e ha visto la partecipazione<br />
<strong>di</strong> autorevolissimi esponenti delle nostre Istituzioni e Professioni. Sono, pertanto, intervenuti:<br />
l’Avv. Alessandro Cassiani Presidente dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma, il Dott. Mario Falconi<br />
Presidente dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> Provinciale <strong>di</strong> Roma dei Me<strong>di</strong>ci Chirurghi e <strong>degli</strong> Odontoiatri, l’Avv. Rosa<br />
Ierar<strong>di</strong> Consigliere dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma e Coor<strong>di</strong>natore della Commissione <strong>di</strong><br />
Diritto Penale, il Prof. Avv. Adelmo Manna Or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> Diritto Penale presso l’Università <strong>di</strong><br />
Foggia, il Prof. Rodolfo Proietti Or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> Anestesia e Rianimazione presso l’Università<br />
Cattolica del Sacro Cuore e Consigliere dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> Provinciale <strong>di</strong> Roma dei Me<strong>di</strong>ci Chirurghi e<br />
<strong>degli</strong> Odontoiatri, il Prof. Avv. Guido Calvi Senatore della Repubblica e Vice Presidente della<br />
Commissione Affari Costituzionali, l’Avv. Giuseppe Consolo Deputato al Parlamento e Capogruppo<br />
Commissione Giustizia, il Dott. Attilio Pisani Sostituto Procuratore della Repubblica<br />
presso il Tribunale <strong>di</strong> Roma, il Dott. Luigi Tonino Marsella Specialista in Me<strong>di</strong>cina Legale e<br />
Consigliere dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> Provinciale <strong>di</strong> Roma dei Me<strong>di</strong>ci Chirurghi e <strong>degli</strong> Odontoiatri, il Dott.<br />
Giacomo Ebner Giu<strong>di</strong>ce presso il Tribunale Penale <strong>di</strong> Roma, l’Avv. Guido Romanelli Presidente<br />
Unione Romana Giuristi Cattolici, il Prof. Don Davide Cito Docente della Pontificia Università<br />
della Santa Croce ed infine la Dott.ssa Barbara Carfagna Giornalista del TG 1.<br />
Date le autorevoli presenze, l’evento non poteva che costituire un momento <strong>di</strong> grande<br />
riflessione e approfon<strong>di</strong>mento su una questione antica, da sempre <strong>di</strong>battuta, che oggi più che mai,<br />
vuoi per i recentissimi fatti <strong>di</strong> cronaca drammaticamente rappresentatici attraverso i me<strong>di</strong>a, vuoi<br />
per le scelte liberali perpetrate da alcuni Paesi Europei e del Mondo che sempre più spesso ci fanno<br />
sentire un Paese <strong>di</strong> serie B nella risoluzione delle questioni etiche e sociali che attanagliano i popoli,<br />
si mostra d’imperio sempre più attuale e al centro d’ogni polemica. Il nostro, d’altra parte, è un<br />
Paese laico e cristiano, <strong>di</strong> forte inclinazione al rispetto del <strong>di</strong>ritto alla vita in tutte le sue possibili<br />
manifestazioni. La sacralità della vita rientra anzi tra quei valori ritenuti spesso “assoluti” che hanno<br />
sempre costituito, per una nutrita schiera del mondo politico, un ostacolo insormontabile alla<br />
legalizzazione <strong>di</strong> qualsiasi forma <strong>di</strong> eutanasia. La morte continua, dunque, ad essere considerata<br />
un “tabù”. Il nostro <strong>di</strong>ritto continua a punire duramente chi aiuta in qualsiasi modo, anche<br />
03_attivita del consiglio_2.pmd 252<br />
22/06/2007, 11:17<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
“dolcemente”, un uomo a morire.<br />
Il caso Welby, il caso <strong>di</strong> Luana Englaro, il caso Nuvoli e quelli <strong>di</strong> tanti altri rimasti almeno per<br />
ora <strong>di</strong>stanti dalle telecamere e dai giornali, ma che ci hanno visto comunque riuniti nella veste <strong>di</strong><br />
avvocati, me<strong>di</strong>ci, giu<strong>di</strong>ci, politici e religiosi, hanno infiammato nuovamente gli animi e riacceso<br />
il <strong>di</strong>battito in tema <strong>di</strong> decisioni <strong>di</strong> fine vita, <strong>di</strong> testamento biologico e <strong>di</strong> accanimento terapeutico,<br />
lasciando ben sperare che possa finalmente ad<strong>di</strong>venirsi a qualcosa <strong>di</strong> concreto come l’avvio <strong>di</strong> un<br />
serio <strong>di</strong>battito parlamentare teso a dar risposta alle richieste <strong>di</strong> chi soffre e, non ultimo, a tutelare<br />
i professionisti da scelte che<br />
troppo facilmente ricadono<br />
nella colpa professionale del<br />
me<strong>di</strong>co.<br />
Allo stato attuale sono<br />
circa sette i <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> legge<br />
presentati al Senato, perlopiù<br />
in materia <strong>di</strong> testamento<br />
biologico, e su cui inesorabilmente<br />
dovrà tornarsi a<br />
<strong>di</strong>scutere prima che una legge<br />
venga effettivamente promulgata.<br />
Ma questo, come<br />
si è evinto da alcune battute<br />
<strong>degli</strong> esponenti politici del<br />
Convegno, non è che l’ “iter”<br />
naturale che occorre seguire<br />
per tutte quelle questioni<br />
che più che sulla carta attengono<br />
alla nostra personalissima<br />
coscienza e richiedono,<br />
perciò, più tempo, una<br />
maggiore comprensione e<br />
maturità <strong>di</strong> scelta da parte <strong>di</strong><br />
tutti gli operatori del nostro<br />
or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co.<br />
A livello politico le <strong>di</strong>stanze<br />
sono da sempre manifeste,<br />
aggravate dalla tra<strong>di</strong>zionale<br />
conflittualità tra<br />
orientamenti laici e cattolici<br />
presenti trasversalmente in<br />
tutti gli schieramenti parlamentari.<br />
Gli stessi partecipanti<br />
al convegno hanno infatti espresso opinioni politiche <strong>di</strong>vergenti sia in materia <strong>di</strong> eutanasia<br />
sia <strong>di</strong> testamento biologico, confrontandole anche alla luce dei <strong>di</strong>versi dettami costituzionali e dei<br />
principi etici e giuri<strong>di</strong>ci su cui il <strong>di</strong>ritto alla vita, quale <strong>di</strong>ritto in<strong>di</strong>sponibile, si fonda. Dunque, il<br />
testamento biologico altro non sarebbe, secondo alcuni, che il logico trapasso verso l’eutanasia così<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 253<br />
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254<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
come spesso accaduto in altri Paesi che <strong>di</strong> una <strong>di</strong>sciplina già <strong>di</strong>spongono; secondo altri e più liberali<br />
rappresenterebbe, invece, il logico rispetto del principio dell’autodeterminazione del paziente a<br />
non essere tenuto in vita a tutti i costi, specie, quando lecito sarebbe dubitare che <strong>di</strong> vita ancora<br />
si tratti. Tale volontà non è poi altro che l’affermazione dell’ormai irrinunciabile postulato<br />
rappresentato dal principio <strong>di</strong> autonomia, consacrato nello strumento del consenso informato e<br />
nel <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> accanimento terapeutico, due aspetti che hanno profondamente mo<strong>di</strong>ficato il<br />
rapporto me<strong>di</strong>co-paziente negli ultimi decenni. Se è infatti pacifico che il consenso dell’interessato<br />
sia il presupposto legittimante <strong>di</strong> qualsiasi atto me<strong>di</strong>co, appare <strong>di</strong> certo <strong>di</strong>fficile negare che<br />
l’autonomia del singolo possa trovare un giorno applicazione anche nelle decisioni <strong>di</strong> fine vita,<br />
anche laddove questo significhi anticipare il momento della morte.<br />
I recenti casi <strong>di</strong> cronaca, ben illustrati dai magistrati presenti al convegno, hanno invero<br />
<strong>di</strong>mostrato come da un punto <strong>di</strong> vista strettamente giuri<strong>di</strong>co il rifiuto delle cure sia <strong>di</strong>ventato un<br />
vero e proprio <strong>di</strong>ritto del singolo, la libertà <strong>di</strong> lasciarsi chiaramente morire, sia dove esso sia<br />
determinato da scelte religiose (è stato ricordato il caso delle trasfusioni per i testimoni <strong>di</strong> Geova),<br />
sia personali (come il caso eclatante della donna ammalata <strong>di</strong> <strong>di</strong>abete che si lasciò morire rifiutando<br />
l’amputazione <strong>di</strong> un arto in cancrena). Al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> questi casi concreti, però, ancora troppo spesso<br />
si tende a confondere la pratica eutanasica attiva, che è rigorosamente vietata e probabilmente lo<br />
sarà per molto tempo ancora, con l’interruzione delle terapie me<strong>di</strong>che intensive, cosiddette<br />
salvavita. Quello dell’accanimento terapeutico è oggi infatti già un “<strong>di</strong>vieto” come più volte<br />
sottolineato dai me<strong>di</strong>ci presenti, e spetta al malato esprimere il proprio consenso o <strong>di</strong>ssenso alle<br />
cure me<strong>di</strong>che laddove sia in grado naturalmente <strong>di</strong> farlo, e spetta al me<strong>di</strong>co astenersi da quei<br />
trattamenti, da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/<br />
o un miglioramento della qualità della vita. E’ questa una regola deontologica <strong>di</strong> fondamentale<br />
importanza che ben si allinea alle altre dello stesso co<strong>di</strong>ce professionale e trova ancor più conferme<br />
sia nel recente parere espresso dal Comitato Nazionale <strong>di</strong> Bioetica (2003) in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettive<br />
anticipate <strong>di</strong> trattamento, sia nella Convenzione <strong>di</strong> Oviedo (1997) recentemente ratificata dallo<br />
Stato Italiano ma rimasta pressoché <strong>di</strong>sattesa. Essa rappresenta, dunque, un <strong>di</strong>scrimine tra la<br />
volontà del paziente in qualunque modo rappresentata e la scelta, responsabilità, consapevole del<br />
me<strong>di</strong>co <strong>di</strong> continuare a tenerlo in vita.<br />
Il mondo della me<strong>di</strong>cina, allora, non sembra affatto <strong>di</strong>stante da quel Giuramento <strong>di</strong> Ippocrate<br />
come alcuni vorrebbero farci credere, ma in perfetta armonia si schiera con esso, ieri come oggi,<br />
con sfavore verso l’eutanasia, con maggior propensione verso le <strong>di</strong>rettive anticipate o il testamento<br />
biologico. Ma non tanto per dare risalto a nuove libertà e <strong>di</strong>ritti dei citta<strong>di</strong>ni come da qualcuno<br />
affermato, quanto per esprimere con chiarezza i “doveri del me<strong>di</strong>co”. Sul punto è unanime la<br />
volontà <strong>di</strong> una normativa destinata a colmare taluni vuoti legislativi, a ridurre quell’incremento<br />
vertiginoso del contenzioso giu<strong>di</strong>ziario nei confronti dei me<strong>di</strong>ci a cui si è assistito negli ultimi anni<br />
e ridare a priori serenità e certezza a una professione tanto rischiosa quanto importante per la salute<br />
<strong>di</strong> ognuno <strong>di</strong> noi.<br />
La magistratura in ciò non può fare molto, checché alcuni sostengano che norme e principi<br />
applicabili alle tante richieste <strong>di</strong> chi soffre siano già parte del nostro bagaglio giuri<strong>di</strong>co. I magistrati<br />
possono senza dubbio interpretare e applicare le norme, ma sono soggetti anch’essi alla Legge, non<br />
possono dunque sostituirsi al Legislatore nel delicatissimo compito <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare la vita o la morte<br />
<strong>di</strong> un uomo.<br />
Cons. Avv. Rosa Ierar<strong>di</strong><br />
Coor<strong>di</strong>natore della Commissione <strong>di</strong> Diritto Penale<br />
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22/06/2007, 11:17<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
DIFESA E SENSO DELLA GIUSTIZIA.<br />
INTRODUZIONE AGLI ACTA<br />
(Relazione in occasione del I° Convegno dell’Associazione Silvia Sandano)<br />
L’intellectus Angelicus è onnisciente, conosce imme<strong>di</strong>atamente la verità, non ha bisogno<br />
<strong>di</strong> allestimenti probatori, né <strong>di</strong> argomentazioni più o meno confutabili. A volte è concesso<br />
parlare in propria <strong>di</strong>fesa, come ai defunti dell’antico Egitto, ma l’elencazione dei peccati non<br />
commessi non è in alcun modo manipolabile, non lascia spazio a furbizia e negazione<br />
dell’evidenza: alla pesatura del cuore presieduta da Anubi segue la vita ultraterrena o<br />
l’annientamento definitivo tra le fauci <strong>di</strong> Ammit la Divoratrice. Difendersi, nel senso<br />
comune del termine, ossia esercitare il <strong>di</strong>ritto a rappresentare un fatto finanche mentendo,<br />
è praticamente impossibile; la <strong>di</strong>fesa si riduce ad un rito apotropaico niente affatto teso a<br />
fornire coor<strong>di</strong>nate del vero soggettivo.<br />
Diverso è per la progenie umana che non possiede medesima veggenza. I processi<br />
nascono dal bisogno <strong>di</strong> approntare rituali finalizzati ad una contesa sostenuta da prove. Il<br />
giu<strong>di</strong>zio umano è una parvenza logica <strong>di</strong> veri<strong>di</strong>cità. Il tropo prevale sul concetto <strong>di</strong> vero. E’<br />
l’arte retorica che gli avvocati inseguono sull’orma <strong>di</strong> Cicerone. I giu<strong>di</strong>ci si concentrano<br />
sull’esegesi della norma, sull’analisi delle prove non narrative, sui <strong>di</strong>cta dei testimoni e sulle<br />
antifrasi dell’avvocato o del pubblico ministero de<strong>di</strong>ti ad arringhe ben costruite, scovando,<br />
così, verità dove non sempre ve ne sono.<br />
Al centro <strong>di</strong> questa giostra <strong>di</strong> ruoli e <strong>di</strong> deco<strong>di</strong>ficazioni si trova l’imputato, come lo<br />
chiama il nostro legislatore, propenso, anche nella scelta terminologica, ad incentrare il focus<br />
del processo più sull’atto imputativo che sul ruolo <strong>di</strong>fensivo; o, meglio, il defendant<br />
anglosassone, ossia colui che è chiamato a <strong>di</strong>fendersi dalla complessa architettura d’accusa.<br />
«Qualcuno doveva aver calunniato Josef K., perché, senza che avesse fatto niente <strong>di</strong> male, una<br />
mattina fu arrestato» scriveva Kafka ne Il Processo, costruendo un incipit narrativo che,<br />
nell’immaginario <strong>di</strong> ogni lettore, ha vergato il senso traumatico dell’incombenza <strong>di</strong> una<br />
giustizia <strong>di</strong>sfunzionale, segreta e potente, che non lascia spazio alcuno alla <strong>di</strong>fesa e che è<br />
segnata con il marchio inquisitorio, informatore <strong>di</strong> gran parte dei sistemi dell’antichità.<br />
Tuttora, a <strong>di</strong>re il vero, nonostante i più recenti rivolgimenti accusatori, l’inquisitio parzialmente<br />
<strong>di</strong>segna le linee <strong>di</strong> rimembranza, come mi piace chiamarle, <strong>di</strong> alcuni sistemi<br />
processuali contemporanei; tra questi il latino-americano. Lo ha esaurientemente testimoniato<br />
la Dott.ssa Loran<strong>di</strong>, pubblico ministero in Brasile, che, nel suo intervento al<br />
Convegno dell’Associazione Silvia Sandano, Profili del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa nei sistemi penali, del 16<br />
giugno 2006, evidenzia <strong>di</strong>scrasie accusatorie come la <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong>fensiva, ancora percepibile<br />
nel sistema brasiliano a seconda della classe economica <strong>di</strong> appartenenza, o l’impalcatura<br />
probatoria prevalentemente fondata sulla confessione.<br />
Tuttavia non <strong>di</strong> meno incrinato è, spesso, il ruolo della <strong>di</strong>fesa nel processo accusatorio,<br />
senz’altro orientato verso un maggiore garantismo, cui la legislazione italiana si è tendenzialmente<br />
uniformata. Nel teatro processuale costì allestito, si contrappongono, <strong>di</strong>nanzi ad un<br />
giu<strong>di</strong>ce terzo, due parti essenziali, accusatore ed accusato, le maschere <strong>di</strong> Jhering. La<br />
risoluzione del caso sub iu<strong>di</strong>ce, che coincide con la cristallizzazione della verità processuale,<br />
è frutto, dunque, <strong>di</strong> una comparazione dei fatti presentati da costoro in un certame che,<br />
tuttavia, in alcuni casi, solo a parole si svolge in parità <strong>di</strong> armi.<br />
E’ un sistema abbastanza paritetico negli Stati Uniti d’America, ove il processo raggiunge<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
un elevato livello libertario che si traduce nel binomio contesa-negozialità, talché, come<br />
linearmente messo in luce da un altro relatore, l’Avv. Bosco dello stu<strong>di</strong>o Sherman & Sterling,<br />
si assiste ad un «gioco delle parti» che «contendono <strong>di</strong> fronte ad un terzo».<br />
E’ un sistema decisamente meno paritetico in Italia, benché le rimembranze pirandelliane<br />
in tema <strong>di</strong> gioco delle parti -cui inevitabilmente saranno, con me, inclini gli appassionati<br />
<strong>di</strong> letteratura-, pur portando a ragionamenti in vero poco giuri<strong>di</strong>ci, tracciano conclusioni<br />
simili rispetto alla logica processuale: la verità rimbalza sui fatti a seconda <strong>di</strong> chi li narri, <strong>di</strong><br />
chi li spieghi, <strong>di</strong> chi li provi e con quali elementi; la verità corre lungo il filo dell’introiezione<br />
<strong>di</strong> un episo<strong>di</strong>o, <strong>di</strong> una rappresentazione <strong>di</strong> un fatto; la verità non costituisce un unicum, ma<br />
è infinitamente scin<strong>di</strong>bile nelle verità <strong>di</strong> ognuna delle parti.<br />
La <strong>di</strong>fferenza, piuttosto, risiede, per quel che qui consta, nella concreta gestione del<br />
<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa, che, in realtà patisce nel nostro sistema gli strali <strong>di</strong> un’inferiorità allarmante.<br />
La rischiosa pratica <strong>di</strong> incentivare la rinuncia al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa, <strong>di</strong> cui sono macroscopici<br />
esempi i riti speciali a carattere premiale, continua ad estendersi in modo silente a varie<br />
propaggini del compen<strong>di</strong>o proce<strong>di</strong>mentale tipico, formato dal climax ascendente “prescrizione<br />
legale / fatto storico / accertamento giuris<strong>di</strong>zionale / sanzione”, abbattendo, molte<br />
volte, il baluardo dei <strong>di</strong>ritti della persona, la cui più o meno ampia tutela denota il grado<br />
stesso <strong>di</strong> civiltà <strong>di</strong> un popolo. Difendere, infatti, non significa giustificare il crimine, come<br />
ha magistralmente osservato il Prof. Stile, ma tutelare l’essere umano; è in tal senso che il<br />
<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa, come egli afferma, <strong>di</strong>viene «uno <strong>degli</strong> in<strong>di</strong>catori più rilevanti per la in<strong>di</strong>viduazione<br />
del livello <strong>di</strong> uno Stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto». La emarginazione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa, però, non incide<br />
solo sulla <strong>di</strong>gnità della persona, depauperando il senso stesso della civiltà, ma, come<br />
osservato dal Prof. Marafioti nel suo intervento, determina un effetto “rimbalzo” <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne<br />
pratico: attira l’attenzione dei giu<strong>di</strong>canti più sui casi in cui sia la <strong>di</strong>fesa ad ingenerare abusi<br />
che non il contrario, in palese <strong>di</strong>spregio <strong>di</strong> quanto sancito dalla Carta Costituzionale. Né,<br />
del resto, il quadro processuale generale dallo stesso Relatore tracciato promette considerazioni<br />
più consolatorie in tema <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa: il processo tria<strong>di</strong>co, egli prosegue, è <strong>di</strong>ventato<br />
<strong>di</strong>a<strong>di</strong>co e vede contrapposti l’imputato ai magistrati -requirente e giu<strong>di</strong>cante-, che «sono<br />
d’accordo, sono nella stessa <strong>di</strong>rezione» e danno a<strong>di</strong>to ad «uno stravolgimento <strong>di</strong> ruoli», che in<br />
nessun senso inteso lascia spazio a buone speranze.<br />
L’argomento affrontato è <strong>di</strong> bruciante attualità e, personalmente, oserei estenderlo non<br />
solo alla <strong>di</strong>atriba sull’opportunità che l’accusa continui ad essere rappresentata da un<br />
magistrato, ma anche alla ormai <strong>di</strong>lagante pratica d’affidare il ruolo requirente ai vice<br />
procuratori onorari, che si muovono in un limbo tra la magistratura-impiego, cui aspirano,<br />
e la libera professione, che non esercitano, se non marginalmente in altri <strong>di</strong>stretti, non<br />
riuscendo, così, a svolgere, in senso tipicamente accusatorio, il ruolo del prosecutor, a<br />
<strong>di</strong>scapito -potrebbe accadere- della correttezza proce<strong>di</strong>mentale in un sistema <strong>di</strong> tale<br />
impronta.<br />
Al processo, quale rito <strong>di</strong> pseudoconoscenza veri<strong>di</strong>ca, a volte fortemente orientato, a<br />
seconda delle inclinazioni intellettuali e dell’esistenza più o meno marcata <strong>di</strong> un’auspicabile<br />
appen<strong>di</strong>ce morale nei magistrati, si affiancano, poi, profeti e pre<strong>di</strong>catori politici, che<br />
traducono in norme le correnti <strong>di</strong> pensiero partitiche, non sempre ben formate e pur tuttavia<br />
<strong>di</strong>segnate, sulla carta <strong>degli</strong> atti legislativi, con una fluida quanto carente logicità. La scienza<br />
della normazione raramente appartiene ai più recenti legislatori. Appare falsato il delicato<br />
rapporto tra physis e logos.<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
Ne è chiaro esempio -come attesta, nel suo pregevole contributo, il Prof. Preziosi- la<br />
recente normativa in tema <strong>di</strong> terrorismo (art. 270 sexies c.p.), suggerita dall’esigenza dell’interazione<br />
transnazionale anche sotto il profilo legislativo, che trasferisce la <strong>di</strong>fesa dal piano<br />
della <strong>di</strong>fficoltà a quello della quasi-impossibilità, determinando «un chiarissimo slittamento<br />
dalla fattispecie penale, intesa come una cornice chiaramente in<strong>di</strong>viduata dal legislatore, a quella che<br />
è stata chiamata una fattispecie penale a formazione giu<strong>di</strong>ziale; cioè ad una fattispecie penale che viene<br />
creata essenzialmente in sede giu<strong>di</strong>ziale e che quin<strong>di</strong> non ha il supporto descrittivo sufficientemente<br />
afferrabile».<br />
Un’asimmetria <strong>di</strong> base tra accusa e <strong>di</strong>fesa, dunque, nonostante l’imprinting <strong>di</strong> un sempre<br />
più evidente garantismo, intesse ancora l’o<strong>di</strong>erno or<strong>di</strong>to penale sostanziale e processuale.<br />
Tale asimmetria allontana il concetto moderno <strong>di</strong> giustizia dalla sua icona tra<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong> dea<br />
portatrice <strong>di</strong> interessi bilanciati come nei rituali egizi <strong>di</strong> Maat o nelle raffigurazioni <strong>di</strong> Diche,<br />
a partire dall’arte greca e dalla mitologia astronomica, che cristallizza la figlia <strong>di</strong> Temi, ora<br />
come Astrea, nella costellazione della Vergine cui appartiene la vicina Bilancia, fino alla<br />
stilizzazione del settimo Arcano Maggiore dei tarocchi.<br />
La bilancia che soppesa verità presuppone una eguale possibilità <strong>di</strong> riempimento dei due<br />
piatti da parte dei contendenti e le defaillance sistemiche in tema <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto alla <strong>di</strong>fesa la<br />
trasformano in uno strumento non ben tarato, che pende irrime<strong>di</strong>abilmente verso il carico<br />
d’accusa e richiede un impegno sovra<strong>di</strong>mensionato alla <strong>di</strong>fesa per avere ragione del mancato<br />
equilibrio iniziale.<br />
Ebbene, l’interesse che dovrebbero suscitare l’argomento “<strong>di</strong>fesa” e gli Acta che sto<br />
presentando per l’Associazione Silvia Sandano, non abbisogna <strong>di</strong> ulteriori parole, credo.<br />
Posso solo scrivere ancora una breve notazione.<br />
Conoscevo Silvia Sandano. Era una seria stu<strong>di</strong>osa ed una giovane e brillante donna che<br />
possedeva il dono <strong>di</strong> una straor<strong>di</strong>naria ricchezza interiore. Ho avuto la fortuna <strong>di</strong> con<strong>di</strong>videre<br />
con lei una parte dell’attività universitaria; ho avuto il triste onore <strong>di</strong> ricordarla nelle<br />
pagine del Foro Romano dopo la sua prematura scomparsa avvenuta nel 2004. Tutti coloro<br />
che la conoscevano hanno perduto, con lei, una parte importante della propria vitale sfera<br />
<strong>di</strong> affetti.<br />
Oggi, però, in un modo del tutto originale, grazie all’impegno <strong>di</strong> Nicolò Cavalcanti <strong>di</strong><br />
Verbicaro e <strong>di</strong> amici e colleghi, l’elegante figura della Silvia giurista, che abbiamo in più<br />
occasioni avuto modo <strong>di</strong> apprezzare, come ha ricordato affettuosamente l’Avv. Giordano<br />
del Foro <strong>di</strong> Roma nella sua Relazione, ha trovato un nuovo modo <strong>di</strong> esprimersi, sconfiggendo<br />
il silenzio ed ampliando i confini del <strong>di</strong>ritto e della procedura penale attraverso due<br />
efficaci canali <strong>di</strong> comunicazione.<br />
Il primo attiene alla organizzazione <strong>di</strong> Convegni in modo da estendere sempre <strong>di</strong> più,<br />
anche a livello internazionale, i confini del <strong>di</strong>ritto e della procedura, avvalendosi <strong>degli</strong> stu<strong>di</strong><br />
e <strong>degli</strong> approfon<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> illustri nomi del panorama universitario e professionale, come<br />
giustamente evidenziato dal Prof. Cassiani, Presidente del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong><br />
<strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma ed ospite del Convegno, nel suo commosso e romantico saluto.<br />
Il secondo, ancor più innovativo, presenta una connotazione umana che affianca del pari<br />
quella giuri<strong>di</strong>ca e consta <strong>di</strong> un premio che, a partire da questo primo appuntamento, ogni<br />
anno, verrà assegnato per particolari meriti acquisiti nel settore legale.<br />
In particolare, nel Convegno che quivi si presenta, la Targa d’argento Silvia Sandano è<br />
stata consegnata all’Avvocato nigeriano Imam Ibrahim Abdulka<strong>di</strong>r, <strong>di</strong>fensore della Signora<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
Safiya Hussaini Tungur Tudu, condannata alla lapidazione per tentato adulterio ed assolta<br />
in secondo grado. Il premio è stato assegnato all’Avv. Abdulka<strong>di</strong>r «per aver concretamente<br />
applicato quei principi <strong>di</strong> lealtà, correttezza, onestà nell’esercizio della professione <strong>di</strong> avvocato<br />
penalista, posponendo al proprio interesse personale ed economico il rispetto della <strong>di</strong>mensione umana,<br />
culturale e spirituale della persona, la <strong>di</strong>gnità e i <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’uomo».<br />
Particolarmente toccante l’intervento dell’Avvocato nigeriano sulla legislazione penale<br />
islamica, ove, ancora oggi, sono prescritte pene corporali, la cui inumanità, alla luce dei<br />
sistemi giuri<strong>di</strong>ci moderni, delle Carte Costituzionali e delle <strong>di</strong>verse affermazioni internazionali<br />
dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo, è in esse intrinseca, soprattutto tenuto conto che la logica del<br />
risarcimento e del perdono è prevaricata dalla ritorsione secondo schemi retributivi della<br />
pena che, spesso, esulano da una seppur minima comparazione con il fatto commesso, come<br />
nel caso della Sig.ra Safiya.<br />
Ricorda la repressione <strong>di</strong> condotte offensive per gli dei, un sistema penale <strong>di</strong> tale guisa,<br />
più che un giu<strong>di</strong>zio umano sui fatti umani. In parte lo è. Un corretto sviluppo della<br />
fenomenologia normativa, però, imporrebbe scelte <strong>di</strong>verse, oggi. Personalmente, tornando<br />
all’amata cosmogonia egizia, lascerei che Shu, l’Aria, separi Geb da Nut, la Terra dal Cielo,<br />
evitando, così, <strong>di</strong> recare offesa ad alcuno dei due elementi. Il passato ci insegna che il <strong>di</strong>ritto<br />
e la procedura, se pe<strong>di</strong>ssequamente recepiti da sacre scritture, qualunque esse siano,<br />
<strong>di</strong>fficilmente comportano una corretta giustizia terrena. Meglio consentire la separazione<br />
dei due piani, conservando il pieno rispetto sia per la spiritualità in<strong>di</strong>viduale e per il Dogma<br />
<strong>di</strong> elezione, sia per un sistema giuri<strong>di</strong>co <strong>di</strong> legalità, in tal modo rispettando la Vita stessa, che<br />
è, poi, il bene fondamentale cui gli uomini tutti dovrebbero aspirare.<br />
Ammiro profondamente il coraggio <strong>degli</strong> organizzatori <strong>di</strong> affrontare simili temi, che<br />
presuppongono non solo preparazione giuri<strong>di</strong>ca, ma apertura culturale ed intelligenza. Date<br />
le premesse tracciate da questo I Convegno, c’è, dunque, da aspettarsi molto da codesta<br />
Associazione e, per quanto mi riguarda, attendo con ansia il prossimo appuntamento.<br />
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Avv. Raffaella Bonsignori<br />
(Avvocato del Foro <strong>di</strong> Roma)<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI <strong>ROMA</strong><br />
CONVEGNO DEL 6 MARZO 2007<br />
IL RUOLO DELLA DONNA NELLE PROFESSIONI<br />
Da un’indagine Istat è emerso che l’Italia è all’ultimo posto in Europa come occupazione<br />
femminile, con una me<strong>di</strong>a del 39,3% <strong>di</strong> donne lavoratrici contro il 72% della Danimarca.<br />
Dati analoghi valgono con riferimento alla presenza delle donne in Parlamento, dove l’Italia<br />
si colloca al penultimo posto in Europa, con il’17% <strong>di</strong> elette, contro la Svezia, che vanta il<br />
45,3%, la Danimarca, il 38% e la Finlan<strong>di</strong>a, il 37,5%.<br />
Cosa è stato fatto per ovviare a questa situazione? Moltissimo, a <strong>di</strong>re la verità: il Ministero<br />
delle Pari Opportunità, qui così ben rappresentato, ha lavorato con impegno assiduo ed<br />
alacre. Ma c’è ancora molto da fare.<br />
Anzitutto, conviene ripercorrere molto rapidamente lo stato della legislazione vigente,<br />
che, a <strong>di</strong>re il vero, ha fatto passi da gigante.<br />
Il 15.6.2006 è entrato in vigore il co<strong>di</strong>ce delle pari opportunità (D Lgs. 11.4.06 n. 198)<br />
che, oltre a definire la Commissione delle pari opportunità presso il <strong>di</strong>partimento delle Pari<br />
Opportunità (art. 3), il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi <strong>di</strong> trattamento ed<br />
uguaglianza <strong>di</strong> opportunità tra lavoratori e lavoratrici (art. 8) e ad istituire il Comitato per<br />
l’impren<strong>di</strong>toria femminile presso il Ministero dello sviluppo Economico (art. 21), promuove<br />
la realizzazione <strong>di</strong> azioni positive per la parità tra uomo e donna nel lavoro (art. 42).<br />
Nel co<strong>di</strong>ce viene, poi, <strong>di</strong>fferenziato il concetto <strong>di</strong> “<strong>di</strong>scriminazione <strong>di</strong>retta”, definita<br />
come “qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiu<strong>di</strong>zievole <strong>di</strong>scriminando<br />
le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, un trattamento meno<br />
favorevole rispetto a lavoratrici o lavoratori in situazione analoga” e “<strong>di</strong>scriminazione<br />
in<strong>di</strong>retta” che si ha quando “un atto o un comportamento apparentemente neutri possono<br />
mettere i lavoratori <strong>di</strong> un determinato sesso in svantaggio rispetto ai lavoratori dell’altro<br />
sesso” (art. 25).<br />
Sono, inoltre, previsti <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione nell’accesso al lavoro (art. 27), <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>scriminazione retributiva (art. 28), <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione nell’accesso alle posizioni<br />
previdenziali (art. 30), nell’accesso agli impieghi pubblici (art. 31), nell’arruolamento e nelle<br />
carriere militari (artt. 32 e segg.).<br />
Una particolare tutela giu<strong>di</strong>ziaria è attribuita chi è vittima <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazioni: è prevista<br />
la possibilità <strong>di</strong> ricorrere al Tribunale in funzione <strong>di</strong> Giu<strong>di</strong>ce del Lavoro, in via or<strong>di</strong>naria o<br />
d’urgenza, anche a mezzo <strong>di</strong> azioni collettive, con legittimazione processuale riconosciuta<br />
ai Consiglieri <strong>di</strong> parità (art. 37). Il giu<strong>di</strong>ce del ricorso in via d’urgenza, nei due giorni<br />
successivi al deposito del ricorso (e qui bisognerà attendere l’interpretazione giurisprudenziale<br />
sulla perentorietà o or<strong>di</strong>narietà del termine), convocate le parti ed assunte le sommarie<br />
informazioni, or<strong>di</strong>na la cessazione del comportamento ritenuto illegittimo e provvede, se<br />
richiesto, al risarcimento del danno.<br />
Una speciale inversione dell’onere della prova è prevista dall’art. 40, in base al quale,<br />
quando il ricorrente fornisce elementi <strong>di</strong> fatto, desunti anche da dati <strong>di</strong> carattere statistico,<br />
idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione <strong>di</strong> dell’esistenza <strong>di</strong> atti<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
<strong>di</strong>scriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto fornire l’onere della prova dell’insussistenza<br />
della <strong>di</strong>scriminazione.<br />
Il 15 agosto 2006 è entrata in vigore la Direttiva 54/2006 dell’Unione Europea che<br />
comprende <strong>di</strong>sposizioni intese – come recita l’art. 1- ad attuare il principio <strong>di</strong> parità <strong>di</strong><br />
trattamento per l’accesso al lavoro, la promozione e la formazione professionale, le<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro compresa la retribuzione, i regimi <strong>di</strong> sicurezza sociale. La Direttiva<br />
contiene <strong>di</strong>sposizioni non <strong>di</strong>ssimili da quelle del co<strong>di</strong>ce delle pari opportunità, in materia<br />
<strong>di</strong> definizione del concetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione <strong>di</strong>retta e in<strong>di</strong>retta (art. 2), obblighi <strong>di</strong> parità<br />
retributiva (art. 4), esempi <strong>di</strong>scriminazioni, tra cui segnalo in questa sede -come ine<strong>di</strong>to nel<br />
nostro paese- il <strong>di</strong>verso limite <strong>di</strong> età per il collocamento a riposo (art. 9 lett. f, Dir. 54/2006<br />
CE). La Direttiva regola, poi, la tutela giu<strong>di</strong>ziaria riconosciuta alle vittime <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazioni<br />
(art. 12), contemplando, al pari del co<strong>di</strong>ce, un sistema <strong>di</strong> ricorsi anche in via collettiva e<br />
d’urgenza, con attribuzione al giu<strong>di</strong>ce del potere <strong>di</strong> provvedere in or<strong>di</strong>ne alla riparazione del<br />
danno e lo stesso inversione dell’onere della prova previsto nel citato art. 40 del co<strong>di</strong>ce (art.<br />
19). E’ attribuita legittimazione processuale anche ad associazioni ed organizzazioni, a<br />
<strong>di</strong>fferenza del co<strong>di</strong>ce delle pari opportunità che legittima soltanto i consiglieri <strong>di</strong> parità<br />
regionali o nazionali.<br />
Dovranno essere abrogate tutte le <strong>di</strong>sposizioni normative, o anche contenute in contratti<br />
collettivi o in<strong>di</strong>viduali, contrarie al principio <strong>di</strong> parità <strong>di</strong> trattamento; gli Stati membri<br />
dovranno adeguarsi entro il 15 agosto 2008.<br />
E’ <strong>di</strong> questi giorni il Ddl sul cd. stalking (atto Camera 2169) che introduce l’art. 612 bis<br />
del co<strong>di</strong>ce penale. Nella formulazione attualmente all’esame del parlamento, l’art. 612 bis<br />
così <strong>di</strong>spone: “chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo da turbare le sue normali<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> vita ovvero da porre lo stesso in uno stato <strong>di</strong> soggezione o grave <strong>di</strong>sagio fisico o psichico,<br />
ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o <strong>di</strong> persona a sé<br />
legata da stabile legame affettivo è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro<br />
anni”. Si procede d’ufficio e la pena è aumentata nel caso in cui il fatto sia commesso con<br />
minacce gravi o quando ricorrano le aggravanti previste dall’art. 339 c.p.<br />
La parola “Stalking”, deriva dal lessico venatorio inglese ove lo stalker è colui che, a caccia<br />
<strong>di</strong> una preda, si apposta e la segue ossessivamente. Recenti episo<strong>di</strong> <strong>di</strong> cronaca <strong>di</strong>mostrano<br />
che gli esiti dello stalking possono essere anche drammatici: l’ex moglie o l’ex fidanzata<br />
<strong>di</strong>viene un ossessivo oggetto <strong>di</strong> desiderio che viene perseguito con appostamenti, telefonate,<br />
messaggi, e-mail sino a minacciarlo o a violarne il domicilio. Le norme attualmente in vigore<br />
non appaiono affatto sufficienti a contrastare un fenomeno estremamente <strong>di</strong>ffuso e molto<br />
pericoloso. L’unica fattispecie applicabile, in prima battuta, è quella delle molestie prevista<br />
dall’art. 660 c.p. reato contravvenzionale del tutto inidoneo a perseguire lo stalker ed a<br />
prevenire il progressivo aumentare dei suoi comportamenti persecutori.<br />
La legge Finanziaria 2007 contiene, infine, numerose <strong>di</strong>sposizioni che promuovono le<br />
pari opportunità. A titolo meramente esemplificativo valgano il comma 266 che prevede<br />
incentivi fiscali per l’occupazione femminile in aree svantaggiate, nonché i commi 843,<br />
1259, 1261 e 1263 che prevedono interventi e fon<strong>di</strong> per l’innovazione industriale, per le<br />
politiche della famiglia e per la prevenzione della violenza sessuale.<br />
Nonostante il legislatore europeo e nazionale si sia mostrato attento ad impe<strong>di</strong>re ogni<br />
<strong>di</strong>scriminazione e sopruso, la donna nel nostro paese è ancora fortemente penalizzata.<br />
Per quanto riguarda specificamente la professione <strong>di</strong> avvocato, il 60% <strong>di</strong> coloro che<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
superano gli esami <strong>di</strong> abilitazione sono donne, ma solo il 35% delle avvocatesse riesce poi<br />
a <strong>di</strong>venire titolare <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o professionale. Poco presenti negli organismi rappresentativi<br />
dell’avvocatura (C.N.F, Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> e Cassa <strong>Avvocati</strong>) le donne, a cinque anni<br />
dall’esame <strong>di</strong> abilitazione all’esercizio della professione, a parità <strong>di</strong> lavoro, guadagnano circa<br />
la metà dei colleghi maschi. Ma non si tratta soltanto <strong>di</strong> retribuzioni e <strong>di</strong> guadagni, ma anche<br />
<strong>di</strong> opportunità professionali che spesso alla donna vengono negate. In Italia non esiste un<br />
alto ufficiale donna, un presidente <strong>di</strong> Authority donna, vi sono pochissimi ambasciatori<br />
donna e mi chiedo se esista un procuratore generale donna; mi chiedo, poi, quale<br />
percentuale <strong>di</strong> donne arrivi all’apice della carriera giornalistica.<br />
Cosa si può fare per ovviare a questa situazione?<br />
Il co<strong>di</strong>ce e la Direttiva definiscono “azioni positive per la promozione delle pari<br />
opportunità” quelle che <strong>di</strong> fatto rimuovono gli ostacoli alla realizzazione delle pari opportunità<br />
(art. 42). In particolare, nel campo delle professioni, sono azioni positive quelle volte a<br />
favorire l’accesso al lavoro autonomo e alla formazione impren<strong>di</strong>toriale (art. 42 lett. c).<br />
Chi deve promuovere le azioni positive?<br />
La legge cita, naturalmente, i Consiglieri <strong>di</strong> pari opportunità, ma anche tutti i centri per<br />
le pari opportunità “a qualsiasi livello” (nazionale, locale, aziendale) e “comunque denominati”,<br />
i datori <strong>di</strong> lavoro, pubblici e privati i centri <strong>di</strong> formazione professionale, le organizzazioni<br />
sindacali, insomma tutti noi, in qualsiasi modo aggregati.<br />
Come sapete, parlo, del tutto indegnamente, in rappresentanza della Commissione delle<br />
Pari opportunità istituita presso il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma.Essa è<br />
composta da un <strong>di</strong>screto numero <strong>di</strong> bravissime colleghe, <strong>di</strong>versamente specializzate: c’è chi<br />
fa penale, chi civile, chi si occupa principalmente <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> famiglia, chi è esperta <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />
fallimentare, Maria Pia Sabatini, Elena Allocca, Marina La Ricca, Elisabetta Mete, Donatella<br />
Manasse, non posso citare la totalità della Commissione naturalmente, anche perché siamo<br />
tante, e tutte unite da un medesimo fine: combattere ogni forma <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione, <strong>di</strong><br />
sopruso, <strong>di</strong> umiliazione delle donne o nella professione; promuovere le pari opportunità<br />
nell’accesso e nell’esercizio del lavoro; pari opportunità, che non sono -lo sappiamo benepari<br />
punti <strong>di</strong> arrivo, ma pari opportunità, reali, e non fittizie.<br />
Affinché le colleghe <strong>di</strong> domani non debbano soffrire quello che soffriamo noi e che,<br />
molto più <strong>di</strong> noi, hanno sofferto le colleghe della generazione precedente.<br />
Dell’Osservatorio istituito dalla Commissione ha già parlato Rosa Ierar<strong>di</strong>, che è appassionata<br />
coor<strong>di</strong>natrice della Commissione, lavoratrice instancabile, preparatissima, sempre<br />
<strong>di</strong>sponibile.<br />
Cosa fare, dunque?<br />
Da un lato vi sono i problemi relativi ai servizi <strong>di</strong> cui le professioniste dovrebbero<br />
usufruire per essere materialmente in grado <strong>di</strong> lavorare: mi riferisco, a titolo esemplificativo,<br />
ai parcheggi, agli asili nido, alle strutture per gli anziani durante il periodo lavorativo, ai locali<br />
per l’allattamento, e via <strong>di</strong>cendo, si potrebbe organizzare speciali convenzioni con tali<br />
strutture in orario lavorativo; dall’altro vi è il grosso problema <strong>degli</strong> incarichi, riservati, in<br />
via quasi esclusiva, ai colleghi maschi. Qui, le Istituzioni potrebbero <strong>di</strong>venire parte attiva,<br />
o ancor più attiva, per effettuare politiche che creino speciali canali per l’affidamento <strong>di</strong><br />
incarichi o per l’agevolazione dell’impren<strong>di</strong>toria femminile.<br />
A tal proposito lodevole è stata l’iniziativa del Consiglio Nazionale Forense che ha siglato<br />
il protocollo d’intesa con il Ministero delle pari opportunità e promosso due iniziative, la<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
MaGa - Mainstreaming <strong>di</strong> Genere nell’avvocatura italiana (volta a rilevare quali sono i<br />
principali problemi che incontrano le professioniste durante la carriera lavorativa) e la<br />
SFIDA – sviluppo al femminile (volta all’obbiettivo <strong>di</strong> eru<strong>di</strong>re le donne avvocato sulle<br />
tecniche <strong>di</strong> gestione manageriale dello stu<strong>di</strong>o legale), ma altre azioni positive potrebbero<br />
essere ancora realizzate, anche con l’aiuto del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>.<br />
1. Con l’aiuto <strong>di</strong> tutti voi, si potrebbe cominciare organizzando ed attivando un servizio<br />
<strong>di</strong> sostituzioni tra colleghe impe<strong>di</strong>te a partecipare alle u<strong>di</strong>enze, ad esempio per gravidanza,<br />
per allattamento, per malattia propria o dei figli, per assistenza agli anziani, e via <strong>di</strong>cendo.<br />
Questo servizio potrebbe essere promosso dalla Commissione Pari Opportunità dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
e da tutti colori che, aderendo a tale iniziativa, vogliano offrire <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> energie e <strong>di</strong><br />
tempo, variabile caso per caso. In tale ipotesi, si dovrebbe stilare un regolamento che<br />
<strong>di</strong>sciplini il servizio <strong>di</strong> sostituzione <strong>degli</strong> aderenti, regolamento che dovrebbe poi essere<br />
approvato dal Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>.<br />
2. Potremmo, inoltre, proporci parte attiva per far sì che venga riconosciuto quale<br />
legittimo impe<strong>di</strong>mento a comparire alle u<strong>di</strong>enze penali lo stato <strong>di</strong> avanzata gravidanza, e cioè<br />
i due mesi antecedenti al parto ed i tre mesi successivi. Come sapete, la Legge 53/2000 ed<br />
il D. Lgs. 151/01 prevedono misure a sostegno della maternità e della paternità, attribuendo<br />
alle lavoratrici ed ai lavoratori permessi e conge<strong>di</strong> per malattie dei figli, per lutto, per<br />
problemi legati ai familiari <strong>di</strong>sabili; analoghe garanzie non sono affatto concesse alle donne<br />
avvocato, che devono recarsi in u<strong>di</strong>enza, inderogabilmente, anche in perio<strong>di</strong> prossimi al parto.<br />
Ciò a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> una qualsiasi lavoratrice <strong>di</strong>pendente, alla quale, giustamente, la legge vieta<br />
<strong>di</strong> recarsi al lavoro nei due mesi antecedenti al parto e nei tre mesi successivi (art. 16 e 20 D.<br />
Lgs .151/01).<br />
3. Lo stesso <strong>di</strong>casi con riferimento al regolamento della pratica forense, che non prevede<br />
agevolazioni per le praticanti in gravidanza o per i portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap. Anche per<br />
effettuare questa mo<strong>di</strong>fica dovremmo farci promotori.<br />
4. Si potrebbero, inoltre, organizzare incontri, convegni e tavole rotonde a patto che non<br />
rimangano <strong>di</strong>scettazioni teoriche, bensì reali occasioni <strong>di</strong> lavoro volte alla realizzazione <strong>di</strong><br />
cambiamenti concreti. Mi vengono in mente i questionari sui prodotti vita e sulle polizze<br />
malattie fatti sottoscrivere agli utenti da parte delle compagnie assicuratrici: spesso realizzano<br />
effetti <strong>di</strong>scriminatori in ragione del sesso o dell’età.<br />
5. Sussiste, infine, la questione delle cosiddette “quote rosa”: il co<strong>di</strong>ce delle pari<br />
opportunità, all’art. 56, stabilisce, per quanto riguarda l’accesso al Parlamento Europeo, che<br />
nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Al momento<br />
la prescrizione si riferisce al solo accesso al Parlamento Europeo, ma in futuro potrebbe<br />
estendersi a tutti gli organismi su base elettiva: e quin<strong>di</strong> anche i nostri Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>.<br />
Si potrebbe pertanto proporre una mo<strong>di</strong>fica normativa per inserire la presenza femminile<br />
negli enti rappresentativi dell’avvocatura (C.N.F., Cassa forense e Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>)<br />
anche se, personalmente, nutro qualche perplessità in proposito. Ritengo, infatti, che<br />
<strong>di</strong>fficilmente si possa imporre per legge l’elezione <strong>di</strong> un maggior numero <strong>di</strong> donne se,<br />
contestualmente, non venga attuata una vera e propria trasformazione sociologica.<br />
E’ vero, però, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 49 del 2003, nel riba<strong>di</strong>re che<br />
“la finalità <strong>di</strong> conseguire una parità effettiva tra uomini e donne anche nell’accesso alla rappresentanza<br />
elettiva è positivamente apprezzabile dal punto <strong>di</strong> vista costituzionale”, ha <strong>di</strong>chiarato non<br />
fondata la questione <strong>di</strong> legittimità costituzionale <strong>di</strong> alcune norme dello statuto della regione<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
della Valle d’Aosta, in virtù delle quali le liste elettorali devono comprendere –a pena<br />
d’inammissibilità- can<strong>di</strong>dati <strong>di</strong> entrambi i sessi. Ciò sul presupposto che si tratta <strong>di</strong> un<br />
vincolo limitato al momento della formazione delle liste, “vincolo che si giustifica pienamente<br />
alla luce della finalità promozionale espressamente perseguita dalla norma statutaria”.<br />
Tutto questo e molto <strong>di</strong> più potremmo realizzare insieme. Anzitutto contiamoci,<br />
in<strong>di</strong>viduiamoci e capiamo in quale misura siamo <strong>di</strong>sposti a collaborare con la Commissione<br />
Pari Opportunità dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>; poi mettiamoci subito al lavoro: quello che riusciremo a fare<br />
sarà pure una goccia nell’oceano, ma darà il senso del nostro passaggio nell’avvocatura.<br />
21 MARZO 2007AVV. CASSIANI<br />
ADVOCACY TRAINING<br />
avv. Marina Binda<br />
Devo <strong>di</strong>re che una iniziativa come questa, in un momento del tutto particolare quale è<br />
quello che attraversa l’avvocatura sembra proprio propizia, anzi necessaria. Voi sapete<br />
perfettamente che l’avvocatura si batte già da parecchio tempo, da oltre un anno, per<br />
riaffermare determinati principi ai quali non ritiene <strong>di</strong> poter rinunciare, laddove invece,<br />
d’altra parte, la si vorrebbe trasformare in attività <strong>di</strong> carattere commerciale che certamente<br />
è molto lontana da quelle che sono le caratteristiche e anche i motivi <strong>di</strong> orgoglio che ci<br />
caratterizzano e ci uniscono. Noi abbiamo protestato e abbiamo proposto, abbiamo<br />
avanzato delle proposte, soprattutto abbiamo elaborato dei progetti <strong>di</strong> riforma dell’or<strong>di</strong>namento<br />
professionale che sono allo stu<strong>di</strong>o e che speriamo vengano recepiti. C’è <strong>di</strong>rei un<br />
partito trasversale che vorrebbe, che ancora crede all’avvocatura e che non è costituito<br />
soltanto da avvocati parlamentari ma anche da parlamentari i quali sanno, capiscono, e non<br />
ci vuole neanche molto a farlo, che non si può confondere l’avvocato col commerciante, che<br />
l’avvocatura significa manifestazione attraverso l’esercizio della professione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>fesa, <strong>di</strong> quello che sancisce l’art. 24 come <strong>di</strong>ritto inviolabile. Non esiste possibilità <strong>di</strong><br />
esercitare il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa e <strong>di</strong> beneficiarne da parte del citta<strong>di</strong>no se non attraverso<br />
l’avvocato. Dal che la definizione dell’avvocatura come professione <strong>di</strong> carattere intellettuale,<br />
con contenuti <strong>di</strong> natura strettamente o prevalentemente pubblicistica. Però oltre questo<br />
io credo che si debba fare qualcosa <strong>di</strong> più, oltre che i progetti, oltre che le previsioni oppure<br />
i programmi io credo si debba dare una risposta <strong>di</strong> carattere pratico, a chi ci fronteggia così<br />
come <strong>di</strong>cevo noi dobbiamo dare una risposta che credo che possa essere soltanto in<strong>di</strong>viduata<br />
o in<strong>di</strong>viduabile in una maggiore, sempre maggiore preparazione, sempre maggiore professionalità<br />
<strong>degli</strong> avvocati.<br />
E’ l’unico modo che abbiamo, ed è la ragione per la quale organizziamo continuamente<br />
(parlo del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> ma parlo anche delle associazioni) corsi, organizziamo<br />
momenti <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento. Noi dobbiamo rispondere <strong>di</strong>mostrando che siamo professionalmente<br />
sempre più preparati e, anche da un punto <strong>di</strong> vista deontologico, sempre più<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
propensi a rispecchiare quelle caratteristiche che costituiscono motivo <strong>di</strong> orgoglio.<br />
E vengo ovviamente all’argomento <strong>di</strong> oggi, fare l’avvocato non significa ovviamente<br />
soltanto approfon<strong>di</strong>re i testi, non soltanto avere una preparazione <strong>di</strong> carattere tecnico,<br />
significa presentarsi a una certa maniera, nelle occasioni in cui si esce allo scoperto e si entra<br />
in contatto anche con le altre componenti del processo, parlo dei magistrati ma parlo anche<br />
dei citta<strong>di</strong>ni che si affidano alle nostre cure. Non può essere affidato, non può costituire<br />
bagaglio del singolo avvocato il comportamento, ci deve essere una guida, ci deve essere una<br />
possibilità <strong>di</strong> raggiungere una qualche uniformità nel rappresentarsi nei termini in cui siamo<br />
tenuti ad essere sul piano deontologico, sul piano estetico, anche sul piano estetico, onde<br />
evitare quello che poi avviene qualche volta, noi giu<strong>di</strong>chiamo male certi magistrati che si<br />
comportano in maniera irrispettosa per l’avvocatura, ma se preten<strong>di</strong>amo che avvenga anche<br />
il contrario, dobbiamo essere degni, e qualche volta nelle aule, anche da parte nostra, questo<br />
modo <strong>di</strong> presentarsi, tale da destare, da imporre il rispetto dei magistrati non c’è. Il corso che<br />
dovrebbe seguire poi a questa presentazione che oggi verrà fatta, si <strong>di</strong>ce <strong>di</strong> training ma poi<br />
in realtà <strong>di</strong> preparazione ad un metodo e ad un modo <strong>di</strong> concepire l’essere avvocato anche<br />
nelle manifestazioni esteriori, quoti<strong>di</strong>ane, io credo che sia veramente in<strong>di</strong>spensabile. Paolo<br />
Iorio me ne ha parlato parecchie volte, nei corridoi, nelle aule, e a me, che non conoscevo<br />
poi determinate cose, ha spiegato che in altri paesi questo viene fatto. Si fanno delle<br />
simulazioni <strong>di</strong> u<strong>di</strong>enze, in maniera che l’avvocato sappia poi anche come contenere il<br />
proprio eloquio, come rapportarsi nei confronti dei magistrati o dei colleghi. Tutte cose che<br />
noi facciamo in maniera spora<strong>di</strong>ca nel corso <strong>di</strong> altre manifestazioni ma come parte<br />
marginale, come optional si <strong>di</strong>rebbe, laddove invece deve e può – e questo oggi ce lo<br />
spiegheranno i colleghi – può costituire argomento <strong>di</strong> insegnamento che porti ad avere uno<br />
stile uniforme valido per tutti, che poi ha un contenuto per certi versi <strong>di</strong> natura deontologica,<br />
per altri anche <strong>di</strong> natura sostanziale perché la con<strong>di</strong>zione dell’u<strong>di</strong>enza, io mi occupo <strong>di</strong><br />
penale ma credo che questo valga anche per i civilisti, impone determinate regole che il<br />
co<strong>di</strong>ce nella sua freddezza non riesce ovviamente a dare, soprattutto a chi avendo una certa<br />
età (e mi riferisco ai miei coetanei o comunque agli avvocati che hanno vissuto l’esperienza<br />
del co<strong>di</strong>ce fino al 1989, non hanno avuto la capacità <strong>di</strong> assorbire poi uno stile che era imposto<br />
dal processo accusatorio e da un nuovo rito, che per noi è stata una novità. Io <strong>di</strong>co sempre<br />
che per i giovani che hanno iniziato a esercitare la professione dopo l’entrata in vigore <strong>di</strong><br />
questo nuovo co<strong>di</strong>ce (parlo ovviamente del penale) è stato più facile, perché era l’unico<br />
modo, e quin<strong>di</strong> anche il modo più congeniale. Per noi veramente è stato un problema non<br />
avere quello che oggi si dà, un <strong>di</strong>scorso quale è quello che costituisce l’oggetto <strong>di</strong> questo<br />
incontro <strong>di</strong> oggi e che io auspico possa essere poi sviluppato attraverso, tu parlavi <strong>di</strong> full<br />
immersion, un corso, sia pure ristretto in termini limitati, ma molto approfon<strong>di</strong>to su tutti<br />
quanti gli aspetti <strong>di</strong> questo argomento che <strong>di</strong>cevo oggi ci vede presenti in quest’aula. Io mi<br />
metto da parte per ascoltare perché ho bisogno <strong>di</strong> apprendere quanto voi e forse ancora più<br />
<strong>di</strong> voi per quello che <strong>di</strong>cevo. Mi metto da parte con la curiosità <strong>di</strong> chi ha ancora da<br />
apprendere, malgrado l’età, e con l’interesse <strong>di</strong> chi, rivestendo una carica che comporta<br />
anche delle responsabilità, ritiene che qualunque contributo, soprattutto quelli <strong>di</strong> questa<br />
importanza, qualunque contributo al miglioramento dell’avvocatura, del modo <strong>di</strong> essere<br />
avvocati, del modo <strong>di</strong> presentarsi in un momento in cui, riba<strong>di</strong>sco, dobbiamo presentarci<br />
nel migliore dei mo<strong>di</strong> perché ci guardano e sono pronti a giu<strong>di</strong>carci male, e sono pronti ad<br />
approfittare <strong>di</strong> qualsiasi sbaglio nel nostro comportamento, in un momento <strong>di</strong> questo genere<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
qualsiasi contributo è un motivo <strong>di</strong> orgoglio per il consiglio dell’or<strong>di</strong>ne, che dà il suo<br />
patrocinio, ed è un motivo <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfazione per chi ha il dovere ma anche l’interesse, <strong>di</strong><br />
carattere morale, profondo, ad una visione <strong>di</strong> un’avvocatura del futuro che sia migliore, se<br />
possibile, <strong>di</strong> quella che è stata finora. Io auspico un miglioramento delle capacità della<br />
preparazione e quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong> converso, del rispetto che l’avvocatura ha sempre meritato e che<br />
a mio avviso deve da oggi non aspettarsi ma deve guadagnarsi. Finora era un dato <strong>di</strong> fatto,<br />
l’avvocato pensava <strong>di</strong> aver <strong>di</strong>ritto ad un futuro e <strong>di</strong> avere <strong>di</strong>ritto a determinate manifestazioni,<br />
oggi ce lo dobbiamo guadagnare. Non so se sono chiaro, ma io sono profondamente<br />
convinto <strong>di</strong> questo. In questa maniera sentiamo e ve<strong>di</strong>amo un attimino cosa possiamo fare<br />
e che cosa c’è, non nel nostro comportamento come singoli che non va, ma nel comportamento<br />
in genere <strong>degli</strong> avvocati che non possono <strong>di</strong>rsi né esenti da critiche né incapaci <strong>di</strong><br />
valutare anche gli aspetti che meritano un qualche approfon<strong>di</strong>mento e un qualche<br />
miglioramento. Auguro a tutti buon ascolto e ringrazio tantissimo Paolo, i colleghi, i relatori<br />
che non nomino ma che certamente danno un grosso contributo.<br />
Paolo Iorio<br />
Grazie all’avvocato Alessandro Cassiani, lui è un vero avvocato oltre ad essere presidente<br />
del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, quin<strong>di</strong> un grazie alla sua persona e un grazie al Consiglio<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>. Ovviamente ringraziamo anche la Cassa Nazionale che ha dato la possibilità<br />
<strong>di</strong> questa riunione e tutti quelli dello staff del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>. L’avvocato Cassiani,<br />
dovete sapere, è uno dei pochi avvocati che ho visto continuare a fare l’avvocato anche<br />
quando è stato eletto. Io mi auguro, perché lui conosce i problemi all’interno del tribunale,<br />
quin<strong>di</strong> non sta seduto lì nel consiglio dell’or<strong>di</strong>ne per il biennio, come tanti altri hanno fatto,<br />
lui con la sua borsa piena <strong>di</strong> processi continua a fare l’avvocato, e quin<strong>di</strong> conosce, è sensibile<br />
a queste cose. Ecco perché merita tutto il nostro rispetto e la nostra devozione.<br />
Voglio subito <strong>di</strong>re che sono un po’ deluso, devo <strong>di</strong>re, perché i manifesti ne sono stati<br />
messi tanti nei tribunali, ho visto anche in Corte d’Appello, un po’ dappertutto, sono un<br />
po’ deluso perché pensavo che questa <strong>di</strong>sciplina attraesse un po’ l’attenzione <strong>di</strong> tutti quanti<br />
i nostri colleghi e che ora vi an<strong>di</strong>amo ad ire che cosa è invece <strong>di</strong> parlarvi sempre <strong>di</strong> reato<br />
continuato, <strong>di</strong> risoluzioni <strong>di</strong> contratti. Sono cose che abbiamo imparato all’università, noi<br />
ora dobbiamo certamente imparare a fare gli avvocati nella società, cercare <strong>di</strong> cambiare il<br />
nostro standard, come lo fanno in tanti paesi del Nord Europa. A me danno l’appellativo<br />
<strong>di</strong> Voltaire, che guardo sempre al Regno Unito, ma io vi devo <strong>di</strong>re che la giustizia lì funziona<br />
in modo un po’ <strong>di</strong>verso. Oscar Del Fabbro è un barrister, certamente non è che fa caffè o<br />
cappuccini, lui appartiene a quella categoria <strong>di</strong> avvocati, ve lo spiegherà lui, gli avvocati nel<br />
Regno Unito sono <strong>di</strong>visi tra i barristers e i solicitor, Oliver Charlotte è una nostra collega ed<br />
è un solicitor, Oscar Del Fabbro in effetti è nominato in quel paese sempre dai solicitor. Il<br />
solicitor è l’avvocato notaio, il solicitor fa tutto, fa le società, <strong>di</strong>fende, incontra il cliente<br />
imme<strong>di</strong>atamente, e da poco vi devo <strong>di</strong>re i solicitor hanno avuto accesso anche alle corti<br />
superiori, alcuni <strong>di</strong> loro perché loro sono circa 150 mila, ora hanno avuto questo <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>fendere e qualcuno <strong>di</strong> loro anche davanti alle corti superiori. I barrister sono <strong>degli</strong> avvocati<br />
nominati dai solicitor per stu<strong>di</strong>are e ricevono delle istruzioni, li chiamano, c’è un principio<br />
nel Regno Unito, della fila dei taxi, cioè il barrister sta lì e viene chiamato, accusa e <strong>di</strong>fende,<br />
perché lì non ci sono i magistrati dell’accusa, accusa e <strong>di</strong>fende, quin<strong>di</strong> viene chiamato, viene<br />
pagato, certo non tratta lui <strong>degli</strong> onorari, ci sarà il suo impiegato perché il barrister non si<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 265<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
deve interessare nemmeno <strong>di</strong> queste cose. E’ una giustizia organizzata, come tutte le<br />
istituzioni nel Regno Unito, sulla fragmentazione, ognuno fa il suo proprio compito, ed<br />
ognuno partecipa, con quello spirito <strong>di</strong> solidarietà con il quale hanno vinto tante guerre, ed<br />
è <strong>di</strong>venuto, questo spirito, nella loro vita abitu<strong>di</strong>naria, <strong>di</strong> collaborare, <strong>di</strong> cooperare. Questa<br />
è una cosa da tenere in considerazione, ecco perché progetti <strong>di</strong> questo tipo funzionano,<br />
perché tutti quanti cooperano, sono precisi, sono sempre in time, quando c’è una cosa<br />
bisogna venire tutti allo stesso momento perché altrimenti poi c’è uno sfalsamento, c’è un<br />
ritardo, ci sono i ritar<strong>di</strong>, perché tanti piccoli ritar<strong>di</strong> creano proprio gli anni, i mesi <strong>di</strong> ritar<strong>di</strong>.<br />
Questi sono alcune dei principi sui quali è basata la giustizia anglosassone. E devo <strong>di</strong>re questa<br />
metodologia io l’ho rubata, perché dopo tanti anni che sono andato in questi paesi ho visto<br />
tante cose, certo noi l’abbiamo rubata con il co<strong>di</strong>ce dell’89, abbiamo importato, <strong>di</strong>ciamo<br />
pure che abbiamo fatto un piccolo <strong>di</strong>sastro nella nostra giustizia penale perché effettivamente<br />
non è decollata. E uno dei motivi per cui il processo penale non è decollato è proprio<br />
questo: quello <strong>di</strong> non aver fatto esercizi, training come questo qui dell’Advocacy, non aver<br />
fatto tante cose per organizzare il caso, organizzare la corte, organizzare il singolo<br />
proce<strong>di</strong>mento perché sono la base. E’ vero che in un sistema anglosassone c’è il principio<br />
della <strong>di</strong>screzionalità dell’azione penale, ma questo principio della <strong>di</strong>screzionalità c’è nel 99%<br />
dei paesi nel mondo, su 194 paesi sovrani 193 hanno la <strong>di</strong>screzionalità dell’azione penale,<br />
più o meno. Certo se parlate <strong>di</strong> <strong>di</strong>screzionalità dell’azione penale nel nostro paese tutti si<br />
stracciano i vestiti e cominciano <strong>di</strong> riempirli <strong>di</strong> contumelie pensando che qualcuno è amico<br />
del giaguaro, ma certamente noi dobbiamo far funzionare un processo civile e penale, ed è<br />
veramente vergognoso che un processo duri, anche secondo me, 4-5 anni. Ma noi siamo<br />
abituati a tempi <strong>di</strong> 8-9 anni. Perché? Perché non si fa un case management, non si <strong>di</strong>ce questo<br />
processo deve finire in un tempo definito. Questa è altra cosa, altro argomenti. Questi corsi, questa<br />
Advocacy, come non so se avete letto nel sito internet, questa Advocacy è stata creata ma<br />
non è che è stata creata perché l’ha fatto uscire dal cappello, l’ha organizzato, l’ha suggerito<br />
e imme<strong>di</strong>atamente soprattutto quei paesi <strong>di</strong> common law lo hanno assimilato e ne hanno<br />
creato una con<strong>di</strong>zione in<strong>di</strong>spensabile per l’accesso alla Corte. E’ stata creata, più <strong>di</strong> 30 anni<br />
fa, da un australiano, che non è quello che salta dei canguri, lui era un giu<strong>di</strong>ce, un giu<strong>di</strong>ce<br />
dell’alta corte, alla fine ha abbandonato e alla fine ha ad<strong>di</strong>rittura una università <strong>di</strong> Advocacy,<br />
a 20 km. da Monach, nell’Australia. Aveva in effetti, come sempre, visto qual è il motivo per<br />
cui ci sono i ritar<strong>di</strong>, ci sono le <strong>di</strong>sorganizzazioni, forse anche in Inghilterra 20 anni fa erano<br />
un po’ <strong>di</strong>sorganizzati, certo mai quanto noi, però alla fine hanno pensato <strong>di</strong> creare questo<br />
modello per dare al singolo operatore della giustizia e al caso, migliorare i tre criteri che fanno<br />
camminare questo vagone della giustizia, che sono l’organizzazione, l’etica e la professionalità.<br />
Hanno operato su questi tre punti: organizzazione, etica e professionalità. Questo<br />
giu<strong>di</strong>ce che si chiama George Hanton, lo ha <strong>di</strong>ffuso questo metodo, che è un metodo<br />
semplice, che ora vi andremo ad illustrare, e ne ha creato una metodologia, secondo alcuni<br />
criteri, che può essere applicato ai giovani avvocati o anche agli avvocati con anni <strong>di</strong><br />
esperienza e viene sempre utilizzato, è uno strumento, essendo una metodologia, è uno<br />
strumento che cerca <strong>di</strong> ottenere dei risultati in ogni momento della professione. Quin<strong>di</strong><br />
all’inizio certamente sarà un full immersion, come <strong>di</strong>ceva Alessandro Cassiani, all’inizio<br />
verrà fatto un corso <strong>di</strong> un certo periodo <strong>di</strong> tempo, ma può essere anche sempre utilizzato per<br />
aggiornamenti, per nuove leggi che esistono, sempre però basato su questo criterio della<br />
simulazione. Quin<strong>di</strong> questi corsi, che oramai sono anche previsti dal legislazione regolamen-<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
tare, non vi <strong>di</strong>menticare che c’è la seduta del Consiglio Nazionale Forense del gennaio <strong>di</strong><br />
quest’anno, dove ha imposto che tutti gli avvocati iscritti tutti in<strong>di</strong>stintamente siano soggetti<br />
a <strong>degli</strong> aggiornamenti. Certo questo legislatore, chiamiamolo così, del consiglio nazionale<br />
forense, ha dato delle in<strong>di</strong>cazioni, però sempre basate purtroppo su quel principio della<br />
nostra storia inquisitoria basata sul seminar, sul fatto che qualcuno deve fare una lezione.<br />
Non le ha escluse certamente anche queste cose, come non ha escluso nemmeno attività<br />
<strong>di</strong>dattiche, e quin<strong>di</strong> questo è uno strumento che potrebbe essere utilizzato per questa<br />
decisione del consiglio nazionale forense, per fare aggiornamenti. Perché la simulazione e<br />
perché noi siamo contrari ai tipi <strong>di</strong> aggiornamenti sabati sul Seminar. Credo che ogni<br />
studente universitario, ogni avvocato, quando riesce in quel momento magico della sua vita<br />
a prendere quel titolo, non ne può più <strong>di</strong> andare all’università e <strong>di</strong> sentire sempre parlare,<br />
qualcuno dal pulpito, ma vedete questo è anche un tipo <strong>di</strong> formazione molto clericale io<br />
oserei <strong>di</strong>re, non sono un anticlericale però pensate sempre questo pulpito <strong>di</strong> questo bancone<br />
dove le persone parlano del contratto, della procedura penale, gli altri che sentono e non<br />
osservano nulla. E’ un tipo <strong>di</strong> istruzione, come vedete in questo piccolo <strong>di</strong>segnino, che è<br />
passiva, è totalmente passiva. Di queste persone, <strong>di</strong> questi che fanno parte <strong>di</strong> questa au<strong>di</strong>ence,<br />
che ascoltano questo signore, che saranno forse 40, ma potrebbero essere 100, 200, come noi<br />
li abbiamo visti nelle scuole forensi, centinaia <strong>di</strong> persone, o le preparazioni anche dei<br />
magistrati, abbiamo un rappresentante dell’organo giu<strong>di</strong>ziario, dell’organo giuris<strong>di</strong>zionale,<br />
c’è un giu<strong>di</strong>ce, anche lì la stessa cosa, la preparazione dei corsi <strong>di</strong> Galli sono basati su questo<br />
principio clericale della formazione passiva, dove la persona parla e gli altri ascoltano, ma<br />
forse soltanto questi sei della prima fila hanno percepito qualche cosa. E loro ascoltano e<br />
sono intimi<strong>di</strong>ti e non osservano nulla, ma questo per un fatto <strong>di</strong> vergogna, perché nessuno<br />
mai alzerà la mano per chieder “io non ho capito qual è la <strong>di</strong>fferenza tra reato continuato<br />
e concorso formale. Non lo <strong>di</strong>ranno mai perché hanno vergogna. Questo George Hamton<br />
che cosa pensò? Pensò che la migliore formazione è quella dei gruppi, dove in effetti questo<br />
momento della vergogna viene ad essere cancellato perché, con tre persone si familiarizza<br />
in modo più intimo, molto più stretto, e a quello, quel gruppo <strong>di</strong> 3-4 persone posso anche<br />
confidare, io, <strong>di</strong> non aver capito quali sono i termini <strong>di</strong> prescrizione <strong>di</strong> un reato. Lo posso<br />
<strong>di</strong>re, perché in questa formazione si apprende <strong>di</strong> tutto. Si apprende ad organizzare il proprio<br />
lavoro, ad acquistare professionalità e a rispettare l’etica, che forse è uno dei pilastri dove è<br />
basata la professione, l’etica, questo concetto filosofico che è nato 2.000 anni fa ma nella<br />
nostra professione l’abbiamo quasi <strong>di</strong>menticata, ora sta quasi un po’ riemergendo negli<br />
ultimi 20 anni ma dovrebbe essere messo prima della competenza professionale.<br />
In questo piccolo gruppo <strong>di</strong> persone si <strong>di</strong>scuterà <strong>di</strong> tutto, certamente ognuno <strong>di</strong> loro<br />
riceverà questo caso finto perché alla base <strong>di</strong> questo costo <strong>di</strong> formazione ci vogliono dei casi<br />
finti, che sia un caso <strong>di</strong> civile, un caso <strong>di</strong> penale, un caso <strong>di</strong> amministrativo, dove ognuno,<br />
nell’ambito <strong>di</strong> un proce<strong>di</strong>mento, svolge un ruolo. Ora la cosa importante non è raggiungere,<br />
da una mentalità inquisitoria che abbiamo imme<strong>di</strong>atamente noi cerchiamo la soluzione,<br />
perché pensiamo che la finalità del nostro lavoro <strong>di</strong> avvocati è quella <strong>di</strong> trovare il risultato.<br />
La <strong>di</strong>fferenza proprio tra il nostro or<strong>di</strong>namento e quello <strong>di</strong> common law, forse, è che noi<br />
dobbiamo trovare un risultato che sia l’unico, il migliore, perché così è stato sempre detto,<br />
mentre nei paesi <strong>di</strong> common law quello che è importante è il comportamento. Infatti noi<br />
non abbiamo responsabilità se per<strong>di</strong>amo un processo, noi abbiamo responsabilità se<br />
manchiamo nel comportamento, è l’unica cosa che la legge, l’etica ci penalizza, solo il<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
comportamento, e le finalità <strong>di</strong> questo tipo <strong>di</strong> gioco, perché alla fine è un gioco, sono quelle<br />
<strong>di</strong> imparare a utilizzare le <strong>di</strong>sposizioni legislative, imparare a comportarsi in un certo modo<br />
e a organizzare il proprio proce<strong>di</strong>mento. In effetti all’inizio del corso, <strong>di</strong> questo corso che<br />
può essere <strong>di</strong> 7 giorni o <strong>di</strong> 2 giorni, ognuno dei partecipanti riceve il caso intero, con dei<br />
personaggi, casi che sono stati ad<strong>di</strong>rittura sottoposti al copyright, ma ce li possiamo<br />
inventare anche noi. Il centro <strong>di</strong> formazione nazionale negli Stati Uniti, che si chiama Nita,<br />
che è l’istituto nazionale, Nationation Istitute for .... Advocacy, loro hanno questi casi che<br />
sono sottoposti a copyright, quelli americani, sono casi <strong>di</strong> una semplicità unica, che vengono<br />
anche da loro utilizzato perché se non si fa tante ore <strong>di</strong> advocacy non si ha l’accesso alla<br />
professione, e anche loro hanno questa regola <strong>di</strong> alcune ore. Vedete che noi ogni tanto<br />
copiamo, se voi vedete la decisione della seduta del CNF anche loro <strong>di</strong>cono tante ore, ma<br />
non parlo <strong>di</strong> advocacy perché non lo sanno, anche se cinque anni fa abbiamo portato questo<br />
strumento in Italia e il Consiglio Nazionale Forense non ha capito molto che cosa era. Certo<br />
forse qualcuno poteva perdere la se<strong>di</strong>a, la poltrona per parlare, per avere 300 persone che lo<br />
ascoltavano, perché questo tipo <strong>di</strong> metodologia è basato non più su una persona che parla<br />
e gli altri che ascoltano ma su ognuno che deve fare il suo proprio ruolo. Quin<strong>di</strong> una volta<br />
in<strong>di</strong>viduate queste persone, questo ruolo che non è un ruolo fisso <strong>di</strong> ogni caso, vi spiego se<br />
c’è un processo penale questo qui, che chiamiamo caso A, questo signore farà il prosecutor,<br />
questo signore farà il giu<strong>di</strong>ce, questo signore farà la <strong>di</strong>fesa e questi signori faranno un<br />
testimone e un avvocato, come proce<strong>di</strong>mento penale, in proce<strong>di</strong>mento civile ci può essere<br />
il giu<strong>di</strong>ce, la moglie il marito e due avvocati. In un contratto ci può essere il ven<strong>di</strong>tore,<br />
l’acquirente, forse l’interventore e quin<strong>di</strong> i due avvocati. Questo ruolo non è un ruolo fisso<br />
che ognuno deve fare, il ruolo viene svolto, vengono fatte delle prove continue, questo<br />
signore che fa il procuratore farà una prova <strong>di</strong> due minuti forse, per esempio per presentare<br />
il suo caso, la sua accusa. Guardate che due minuti sono tanti, perché sembrano pochi ma<br />
sono tanti. Una volta svolto il suo ruolo questo signore se ne va in una stanza con una<br />
videocassetta, perché ognuno <strong>di</strong> loro riceve una videocassetta. La videocassetta dove è<br />
impresso lo svolgimento per esempio della sua presentazione della relazione iniziale, oppure<br />
per esempio se ha interrogato un testimone per più minuti ha fatto un esame in via<br />
principale, un examination .... L’ha fatto per esempio per due minuti, questo signore si ritira<br />
nella sua stanza e si rivede da solo, può anche chiamare forse un tutor ma per lo più gli esseri<br />
umani hanno vergogna <strong>di</strong> se stessi, quin<strong>di</strong> se ne va da solo in una stanza e si vede. E vede<br />
soltanto l’aspetto comportamentale, cioè lì vedrà, come faccio io ora che mi tocco le mani,<br />
oppure che fa rumore, oppure che si gratta in testa, che una cosa potrebbe essere scomposta,<br />
come potrebbe prendere l’attenzione perché sarà lui stesso a vedere dove, durante i due<br />
minuti ha preso l’attenzione oppure ha inceppato con la bocca, o gli è uscita forse qualche<br />
cosa strana oppure ha preso delle carte eccetera, quin<strong>di</strong> fa la c.d. autocritica, mentre il suo<br />
posto è preso da quest’altro signore, e che farà la stessa cosa che prima forse aveva fatto il<br />
testimone o era stato interrogato come accusato, o aveva fatto il semplice giu<strong>di</strong>ce. Questo<br />
signore durante la sua esecuzione <strong>di</strong> autocritica ritornerà, mentre ha fatto l’esecuzione l’altro<br />
partecipante, ritornerà forse a fare il ruolo dell’accusa.<br />
Vi ripeto, il risultato non è importante, perché certamente una cosa dovrebbero essere<br />
uguali come comportarsi però anche dal punto <strong>di</strong> vista della posizione sostanziale e<br />
processuale, questo signore svolgerà il suo ruolo nelle vesti dell’avvocato <strong>di</strong>fensore dove<br />
prima ha fatto il procuratore. Non è che sia <strong>di</strong>fficile perché noi siamo dei giuristi, siamo dei<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
me<strong>di</strong>ci del <strong>di</strong>ritto. Il caso dove c’è la imputazione del 624 e 625, qualcuno potrebbe <strong>di</strong>re c’è<br />
un’imputazione <strong>di</strong> ricettazione. sono valutazioni che si fanno nell’ambito della valutazione<br />
<strong>di</strong> un caso dell’esame, dell’esame iniziale forse, quello che si chiama l’analisi del caso,<br />
inizialmente prima <strong>di</strong> iniziare queste esercitazioni si <strong>di</strong>ceva questo fascicolo e si fanno anche<br />
delle valutazioni, da solo, per poter fare l’accusa, la <strong>di</strong>fesa, il giu<strong>di</strong>ce, l’imputato, il testimone.<br />
E questo vale anche per il proce<strong>di</strong>mento civile, dove forse si è fatto ricorso per separazione,<br />
per <strong>di</strong>vorzio, e così si può fare l’una o l’altra parte. Vi ripeto, la finalità non è importante,<br />
è importante sapersi comportare. E’ vero che il proce<strong>di</strong>mento civile in Italia, non solo in<br />
Italia, in tanti paesi del mondo, è per lo più orale. Però è anche vero che ci sono, i giu<strong>di</strong>ci<br />
ve lo possono <strong>di</strong>re, anche i giu<strong>di</strong>ci civili, i quali certo sono più tecnici, c’è il principio della<br />
prova legale, c’è più matematicità nel proce<strong>di</strong>mento civile, però sono sempre colpiti dallo<br />
stile, dallo standard, da come apri la bocca, da come ti comporti, da come ve<strong>di</strong> gli altri clienti,<br />
come acce<strong>di</strong>, il primo passo che si fa in aula sicuramente il giu<strong>di</strong>ce già ti ha fotografato. Come<br />
ti hanno fotografato gli altri colleghi, ti hanno fotografato le parti, i colleghi, anche i propri<br />
clienti, perchè tutta questa metodologia che è articolata per giorni se si fa un corso <strong>di</strong> full<br />
immersion, si cerca <strong>di</strong> intervenire in tutte le <strong>di</strong>verse componenti, infatti ci saranno delle<br />
riunioni con i clienti, c’è una sessione per conoscere come l’avvocato si comporta con il<br />
cliente, perché al cliente non si può <strong>di</strong>re tu sei un delinquente, tu devi dare i sol<strong>di</strong>, non si<br />
può <strong>di</strong>re all’altra parte, quando si riceve la telefonata, vogliamo chiudere? vogliamo fare<br />
me<strong>di</strong>ation <strong>di</strong> questo caso in sede civile? Dice, no non voglio fare niente. Si <strong>di</strong>venta padroni<br />
del fascicolo. Il grande sbaglio che commettono anche i procuratori è che <strong>di</strong>ventano padroni<br />
del fascicoli. L’avvocato deve essere in<strong>di</strong>pendente, non deve mai essere assolutamente<br />
comprato, corrotto, perché esiste anche una corruzione dell’avvocato. Quante volte noi, lo<br />
possiamo <strong>di</strong>re, siamo andati a contatto con i criminali, i grossi criminali che ci hanno voluto<br />
comprare, certo forse al sud dell’Italia questo problema non lo so come lo risolvono, però<br />
anche lì forse esistono persone, si deve rompere questa lobby terribile <strong>di</strong> omertà. Bisogna far<br />
capire a tutti i criminali, ai giu<strong>di</strong>ci, ai procuratori, che l’avvocato è in<strong>di</strong>pendente, gli inglesi<br />
<strong>di</strong>cono noi abbiamo l’in<strong>di</strong>pendenza della magistratura perchè gli avvocati sono in<strong>di</strong>pendenti,<br />
quando tutti i giu<strong>di</strong>ci sono tutti ex barrister. Oggi vengono nominati anche solicitor,<br />
quin<strong>di</strong> questo è il criterio, non c’è bisogno <strong>di</strong> fare <strong>di</strong>sciplina, altre cose, non c’è bisogno <strong>di</strong><br />
nulla, anche se lì esiste, perché anche lì esiste, perché anche lì esistono comportamenti<br />
contro l’etica, contro il modus viven<strong>di</strong>. Però per lo più il legislatore regolamentare,<br />
chiamiamolo così, i consigli dell’or<strong>di</strong>ne, il Bar Council, interviene inizialmente per poter<br />
formare questi avvocati. Pensate un po’ che nel Regno Unito, quando fanno questi corsi a<br />
settembre, dove Oscar Del Fabbro spesso va a fare l’insegnante, dove vanno tutti, anche i<br />
giu<strong>di</strong>ci, si riuniscono tutti quanti, ecco perché è interessante questa metodologia, a mio<br />
avviso, per stemperare anche dei grossi problemi che esistono oggi in Italia, anche se c’è una<br />
storia <strong>di</strong>versa, la storia dell’avvocatura e della giustizia italiana, il problema della <strong>di</strong>visione<br />
delle carriere, perché questi corsi bisognerebbe farli insieme ai magistrati, che sono i nostri<br />
colleghi i magistrati, ma questo è frutto della storia, del fatto che in questo paese c’è sempre<br />
uno migliore dell’altro, uno che ha più sol<strong>di</strong> dell’altro. Questa è una cosa che deve<br />
scomparire, almeno nell’amministrazione della giustizia, perché noi siamo i me<strong>di</strong>ci del<br />
<strong>di</strong>ritto, noi come i magistrati sono i me<strong>di</strong>ci del <strong>di</strong>ritto, poi c’è il giu<strong>di</strong>ce che potrebbe essere,<br />
noi potremmo essere, sia noi sia i pubblici ministeri i me<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> famiglia del malato, del<br />
paziente, <strong>di</strong> quello che è stato trovato forse con una ricettazione, con una infiammazione<br />
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e poi vai a scoprire che è una alterazione limitata del sangue, che un 712 non è una rapina<br />
ma è un 392. Dico questo perché i penalisti lo sanno quando c’è un caso, una cartella clinica<br />
che arriva, che si chiama decreto <strong>di</strong> citazione a giu<strong>di</strong>zio, questa cartella clinica parla <strong>di</strong> tutte<br />
queste cose terribili, queste malattie insanabili, poi vai a vedere, si va in sala operatoria,<br />
quando inizia questo processo con tutte le analisi, alla fine si scopre che là c’era una piccola<br />
alterazione dei globuli bianchi e alla fine c’è il proscoglimento, quin<strong>di</strong> si chiude il caso.<br />
Questo nostro lavoro è <strong>di</strong> tutti e lo si impara insieme in questi corsi. Pensate che nel<br />
Regno Unito, quando fanno questi corsi, una cosa veramente sconvolgente, prendono<br />
questi ragazzi che vanno lì entusiasti, ad Oxford, le università mettono a <strong>di</strong>sposizione tutte<br />
le strutture, dopo sei giorni dove si è mangiato insieme, si è stu<strong>di</strong>ato, ogni tanto c’è la riunione<br />
plenaria, dove si fanno questi esercizi continui e ogni due minuti entrano ed escono da una<br />
stanza con la videocassetta, alla fine della settimana questi che fanno? Vanno per la strada<br />
alle otto e mezzo del mattino e le persone che il sabato mattina non hanno nulla da fare <strong>di</strong>ce<br />
“tu che stai facendo?” <strong>di</strong>ce “io sto passeggiando”, “vuoi venire due tre ore? Vieni a fare il<br />
giurato, ti pago come è pagato il giurato”. Questi sono giovani avvocati, hanno bisogno <strong>di</strong><br />
fare un esercizio perché alla fine presenteranno un caso. Quin<strong>di</strong> li chiamano, <strong>di</strong>ce “però non<br />
parlare all’ora <strong>di</strong> pranzo con gli avvocati perché dovete fare i veri giurati. E’ tutto finto”. In<br />
effetti questa è la <strong>di</strong>mostrazione <strong>di</strong> come è organizzata la società inglese, dove è tutto finto,<br />
non esiste niente. Pensate l’Inghilterra non ha niente come materia prima, ed ogni giorno<br />
fissa il prezzo dell’oro, è un paese basato sulla finzione, però ha mantenuto la storia, certo<br />
le guerre le hanno fatte, ma le hanno fatte pure con i carri armati <strong>di</strong> carta, non ce lo<br />
<strong>di</strong>mentichiamo, il popolo inglese è fatto così. Ogni tanto per la strada ve<strong>di</strong> un cartellone che<br />
non capisci che cosa è ed un gioco <strong>di</strong> parole per farti capire “stai attento, non portare il tuo<br />
cane che fa la cosa per la strada perché sporca la strada”. E che cosa è quello? Un segnale <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>vieto. Una cosa ri<strong>di</strong>cola, però ti colpisce l’attenzione e te la colpiscono anche con questi<br />
corsi <strong>di</strong> formazione, basato sulla finzione. Quei giurati faranno i giurati dove questi ragazzi<br />
dopo una settimana hanno lavorato sul caso, presentano il caso perché si sono esercitati tutto<br />
il tempo e alla fine i giurati fanno il proprio verdetto. Quin<strong>di</strong> è tutto un gioco, è basato sulla<br />
finzione, è basato sulla simulazione. Questo è un po’ come viene articolato questo corso <strong>di</strong><br />
Advocacy. Certo si può fare anche per due giorni, quando c’è una legge nuova che esce si<br />
riuniscono e fanno i piccoli corsi <strong>di</strong> un giorno, due giorni, si organizzano imme<strong>di</strong>atamente<br />
per poter anche parlare, esprimere una opinione, un avviso e osservazioni sulla nuova legge.<br />
Quin<strong>di</strong> c’è, come vedete, si coltiva sia l’etica, tutti questi aspetti. Voglio interrompere per<br />
dare la parola a Oscar Del Fabbro, il quale vi parlerà un po’ della sua esperienza. La nostra<br />
finalità ora è quella <strong>di</strong>, Oscar vi parlerà un po’ <strong>di</strong> queste cose e poi Charlotte vi illustrerà anche<br />
qual è il suo modo <strong>di</strong> vedere. Dopo <strong>di</strong> che potremmo fare anche delle esercitazioni perché<br />
così si capisce, imme<strong>di</strong>atamente si capisce come questa metodologia interviene imme<strong>di</strong>atamente<br />
e migliora imme<strong>di</strong>atamente un modo <strong>di</strong> pensare e un modo <strong>di</strong> comportarsi, però vi<br />
preghiamo <strong>di</strong> essere solidali e <strong>di</strong> non farci parlare, però <strong>di</strong> intervenire <strong>di</strong>rettamente a far parte<br />
<strong>di</strong> questo meeting. Grazie.<br />
Oscar Del Fabbro<br />
Carissimi colleghi, signor Presidente, io ho un gran senso <strong>di</strong> dejà vu, per usare una parola<br />
classica francese, perché io mi ricordo 5 o 6 anni fa, forse più, gli stessi <strong>di</strong>scorsi in una riunione<br />
come questa, con tanti colleghi, tutti giovani, tutti entusiasti, tutti molto positivi in questa<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
idea che la professione stessa si prende alle sue spalle il compito <strong>di</strong> creare delle formazioni<br />
e delle preparazioni dei giovani avvocati. E c’era un grande entusiasmo dopo tanti <strong>di</strong>scorsi<br />
durante una lunga sessione <strong>di</strong> questo tipo. Mi <strong>di</strong>spiace <strong>di</strong>re che purtroppo la professione non<br />
era in quel momento <strong>di</strong>sponibile, purtroppo come si vede siamo arrivati al punto dove la<br />
regola adesso viene imposta. A quel tempo, mi ricordo, il <strong>di</strong>battito era basato su questa teoria,<br />
che se la professione stessa non si prende alle sue spalle l’idea che deve darsi una formazione<br />
più adeguata, più rilevante alla professione moderna, purtroppo prima o dopo verrà imposta.<br />
Per noi è successo 12 anni fa, forse anche 15 anni fa, e ci siamo resi conto che se l’or<strong>di</strong>ne <strong>degli</strong><br />
avvocati inglesi non mettevano le cose per bene, prima o dopo un governo o l’altro avrebbe<br />
avuto l’intenzione <strong>di</strong> imporre delle regole per la professione.<br />
Ci siamo resi conto che questo sarebbe stata la peggior cosa immaginabile, perché solo<br />
la professione stessa si può rendere conto dell’importanza dell’etica, della deontologia, <strong>di</strong><br />
tutte queste cose che creano una professione, una professione vera. E per questa ragione<br />
l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> cui faccio parte, Bar Council, hanno deciso 12 anni fa <strong>di</strong> creare un sistema dove<br />
l’or<strong>di</strong>ne stesso avrebbe imposto obbligatoriamente, specialmente per i giovani, un regime<br />
dove entro tre anni dovevano fare certe ore <strong>di</strong> preparazione. Questa era una evoluzione<br />
perché prima <strong>di</strong> questo momento l’avvocato inglese si immaginava che aveva questo dono<br />
<strong>di</strong> Dio, che era un esperto sulla legge e poteva innanzitutto poteva parlare, poteva <strong>di</strong>scutere,<br />
poteva fare tutte queste cose, però la realtà era che questa era un’altra <strong>di</strong> queste fiction, una<br />
fiction <strong>di</strong> cui parlava Paolo perché in realtà è ri<strong>di</strong>cola la proposta che uno ha questo dono<br />
che può <strong>di</strong>scutere, fare l’avvocato, perché anche il musicista, che ha questo dono <strong>di</strong> poter<br />
suonare uno strumento è logico se questo studente non ha la possibilità <strong>di</strong> formare la<br />
capacità <strong>di</strong> suonare questo strumento e <strong>di</strong> evolvere questo dono è logico che non arriverà<br />
mai ai livelli <strong>di</strong> un professionista. Devo <strong>di</strong>re anche ci sono stati gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>battiti perché certi<br />
nell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong>cevano “no, questo è assurdo, noi non abbiamo la necessità <strong>di</strong> dover fare<br />
questi corsi. Perché bisogna fare questi corsi?” Non si sa cosa vuol <strong>di</strong>re l’advocacy, ad<strong>di</strong>rittura<br />
questo è il nostro compito, noi siamo cresciuti sotto questo sistema, però ci siamo resi conto<br />
che come tutte le capacità, capacità universali, in tutte le professioni il compito dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
è quello <strong>di</strong> creare la formazione, la preparazione <strong>di</strong> queste capacità. Tutte le professioni lo<br />
fanno, i me<strong>di</strong>ci devono farlo, ad<strong>di</strong>rittura anche i comandanti <strong>degli</strong> aerei devono farlo,<br />
regolarmente, ad<strong>di</strong>rittura quasi ogni mese devono fare tante ore <strong>di</strong> training su questi<br />
simulatori. Perché l’avvocato deve essere <strong>di</strong>verso? Purtroppo ci siamo resi conto, per fortuna<br />
ci siamo resi conto perché abbiamo evitato, fino ad ora, questa regola che ci impone <strong>di</strong> fare<br />
certe ore. Però devo <strong>di</strong>re, i governi essendo quello che sono, l’esecutivo si può <strong>di</strong>re per non<br />
dare la colpa a un governo o l’altro, l’esecutivo cerca sempre <strong>di</strong> mantenere un controllo sulle<br />
professioni. I controlli sono giustificati perché <strong>di</strong>cono alla fine dei conti, dobbiamo essere<br />
sicuri che la professione ha la fiducia del pubblico, come ha detto il signor Presidente un<br />
momento fa. Chi <strong>di</strong> noi avrebbe fiducia in un me<strong>di</strong>co che non ha fatto dei corsi <strong>di</strong><br />
aggiornamento, e così perché dovrebbe avere fiducia un cliente <strong>di</strong> un avvocato, magari dare<br />
in mano a un avvocato tutta la sua libertà, o qualcosa <strong>di</strong> così prezioso, a uno che non ha<br />
aggiornamento, è una cosa assurda pensare che questo è possibile al giorno d’oggi. In ogni<br />
modo in questi ultimi anni, come <strong>di</strong>co, ci siamo resi conto <strong>di</strong> questo e abbiamo cercato <strong>di</strong><br />
creare dei corsi <strong>di</strong> formazione ideati dalla professione, per la professione stessa. Ci è voluto<br />
un po’ <strong>di</strong> tempo per trovare la maniera in cui la metodologia in cui si potrebbe insegnare a<br />
questi giovani avvocati, non il <strong>di</strong>ritto sostanziale, perché questa è già una cosa che l’avvocato<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
che arriva da noi ha già la laurea, si accetta il fatto che questo è un giovane avvocato, che<br />
è già arrivato a un certo livello <strong>di</strong> conoscenza della legge. Qui si parla <strong>di</strong> skill traning, capacità<br />
(<strong>di</strong>co giusto?)<br />
Questo sarebbe stato il primo problema. Abbiamo risolto questo problema, con questa<br />
idea che i giovani avvocati dovevano fare un certo numero <strong>di</strong> ore entro i primi tre anni. Però<br />
sempre con l’oppressione, con l’idea che se la professione stessa non si creava per sé l’idea<br />
<strong>di</strong> formazione sarebbe stata imposta, l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> ha deciso <strong>di</strong> creare un obbligo per tutti gli<br />
avvocati, non solo i giovani. E’ così evoluta questa idea della formazione continua, si chiama<br />
continuing professional development e questo è per tutti. Vuol <strong>di</strong>re che anche il più anziano<br />
avvocato al giorno d’oggi deve fare certe ore <strong>di</strong> CPD e se non le fa purtroppo il certificato<br />
non viene rilasciato nell’anno prossimo e rimane purtroppo escluso dalla professione,<br />
escluso anche per il fatto che non può assicurarsi, non so se sapete che da noi esiste l’obbligo<br />
<strong>di</strong> assicurazione professionale. Allora volevo <strong>di</strong>re quattro parole per <strong>di</strong>re, arriverò a questo<br />
corso particolare dell’Advocacy, lasciatemi un momento spiegare un po’ in termini generali<br />
i tipi <strong>di</strong> training che esistono per un giovane barristar. Penso <strong>di</strong> aver spiegato un po’ perché<br />
era necessario, però vi devo <strong>di</strong>re che il problema è che da noi la concorrenza ormai è da<br />
parecchi ... e la concorrenza viene da tutte le parti, ad<strong>di</strong>rittura rimane al giorno d’oggi il<br />
pericolo, <strong>di</strong>co pericolo perché è un’espressione personale, il pericolo che non-legali possono<br />
infatti praticare come legali, adesso ho in mente per esempio le grosse strutture <strong>di</strong><br />
commercialisti <strong>di</strong> famose strutture come Lloyds (?) consulenti internazionali che spingono<br />
e fanno una grande lobby per avere il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> fare l’avvocato, <strong>di</strong> praticare come avvocati,<br />
e sicuramente esiste anche qui in Italia questa pressione. Fino ad ora siamo a un punto dove<br />
questo non è in realtà possibile ma non si sa mai. La realtà è che in un mercato, in una<br />
economia <strong>di</strong> mercato, e come esiste in tutta l’Europa, esisterà anche qui in Italia fra poco da<br />
quello che leggo, è anche nel senso che tutto il mondo <strong>di</strong>venta globale, il pericolo è che se<br />
uno non si aggiorna in questa maniera, se uno non si prepara e se una professione non ha<br />
una formazione adeguata, rimane debole, rimane debole nel senso che arrivano altri<br />
avvocati. Non c’è dubbio che ci sono avvocati, mettiamo inglesi, che non hanno questa<br />
formazione, che sono deboli, vuol <strong>di</strong>re che un cliente, mettiamo un cliente americano, una<br />
grossa <strong>di</strong>tta americana preferisce avere un avvocato americano, in Inghilterra. E così<br />
succederà anche qui in Italia, una grossa <strong>di</strong>tta multinazionale deciderà ma io non voglio un<br />
avvocato italiano, perché? quello non ha la formazione, io preferisco un avvocato inglese,<br />
o un avvocato americano che ha i <strong>di</strong>ritti, che deve avere i <strong>di</strong>ritti perché non ci sono più le<br />
stesse barriere alla professione come erano una volta, infatti sono escluse le barriere adesso<br />
sotto queste nuove regole europee, <strong>di</strong>rettive europee, e anche a livello internazionale, il Gatt,<br />
con tutti quei trattati internazionali. E così ci siamo resi conto che la concorrenza qui è<br />
proprio presente in tutto quello che si fa. Ma poi più importante che altro era questa idea<br />
della confidenza pubblica, public confidence, una delle cose che si sottovalutano perché alla<br />
fine dei conti sono i clienti che contano, noi siamo soltanto operativi ma è il cliente che<br />
conta, per quanto pensiamo che siamo importanti, non siamo importanti perché il cliente<br />
che paga, il cliente che soffre, il cliente che deve subire queste in<strong>di</strong>fferenze professionali. E<br />
poi ci sono le riforme, e questo purtroppo colleghi esiste in tutto il mondo, la regolazione<br />
delle professioni sono sempre sotto il mirino dell’esecutivo, e come io <strong>di</strong>co, ripeto, è meglio<br />
creare regolazioni volontariamente imposte, perché l’idea <strong>di</strong> avere regolazioni imposte da<br />
qualcun altro sono un po’ <strong>di</strong>sgustose.<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
Arrivano questi giovani avvocati all’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> del Bar Council, hanno già completato gli<br />
stu<strong>di</strong> accademici e hanno anche completato un anno <strong>di</strong> preparazione, un anno <strong>di</strong><br />
preparazione che una volta era teoria, però adesso è un corso <strong>di</strong> un anno basato su soggetti<br />
pratici. Si chiama adesso il Bar Educational Course (?), non so perché usano questo nome<br />
ma l’idea è che il corso non è un corso accademico, è un corso pratico. Allora lì già fanno<br />
un anno <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> su cose come l’etica, procedure, cose abbastanza pratiche per un giovane<br />
avvocato, e arrivano con questo livello minimo <strong>di</strong> conoscenza delle pratiche, delle<br />
procedure, delle usanze della professione, però prima <strong>di</strong> poter presentarsi in tribunale, da noi<br />
già <strong>di</strong> una storia infinita, da 100 anni mettiamo, c’era sempre un periodo <strong>di</strong> tirocinio. Il<br />
periodo <strong>di</strong> tirocinio era <strong>di</strong> do<strong>di</strong>ci mesi però nei secon<strong>di</strong> sei mesi il giovane avvocato poteva<br />
presentarsi in tribunale come avvocato. Però non esisteva mai un training, una preparazione<br />
per quelle prime volte che l’avvocato si presentava in Tribunale. Io mi ricordo quando ho<br />
cominciato, 20 anni fa, io sono arrivato in Tribunale per la prima volta, forse ero con il mio<br />
master, avevo visto un po’ come faceva lui, però il master era nelle corti superiori, io sono<br />
arrivato in questo primo tribunale, prima istanza, era un esperimento, adesso mi vengono<br />
i brivi<strong>di</strong> a pensare perché questo povero cliente chissà cosa pensava? quello pensava: questo<br />
giovane sì, avrà avuto qualche esperienza? Puoi immaginare se uno pensa a una situazione<br />
me<strong>di</strong>ca, mettiamo, uno si sottomette a un intervento chirurgico e questo è la prima volta che<br />
ti tocca, il me<strong>di</strong>co è una cosa spaventosa. Ma questo è quello che succedeva. Allora adesso<br />
con questo nuovo or<strong>di</strong>ne, queste nuove regole professionali questo giovane avvocato avrà<br />
fatto dei corsi obbligatori <strong>di</strong> Advocacy Training. Fra poco arrivo alla metodologia <strong>di</strong> questo<br />
traning, ma il training ti prepara appunto per questo momento, vuol <strong>di</strong>re che la prima volta<br />
che lui entra in un tribunale ha già avuto un’esperienza, anche se è un’esperienza finta,<br />
esperienza finta vuol <strong>di</strong>re che almeno ha avuto l’esperienza <strong>di</strong> poter presentare un caso, <strong>di</strong><br />
vedersi se stesso come svolgere il compito <strong>di</strong> avvocato in tribunale, ma più importante per<br />
noi è il fatto che l’avvocato ha avuto l’occasione, tramite questi corsi, <strong>di</strong> prepararsi come<br />
avvocato, non solo (advocacy da noi vuol <strong>di</strong>re eloquenza, non parlo solo <strong>di</strong> eloquenza) io<br />
parlo <strong>di</strong> tutto l’insieme dell’analisi, stu<strong>di</strong>o del caso, come presentarsi, quali elementi sono<br />
positivi, quali elementi sono negativi, tutte queste cose che vengono insieme in un processo<br />
da noi. E così i suoi sbagli uno spera, li ha già commessi durante questi exercises (?)<br />
ad<strong>di</strong>rittura ai giovani avvocati noi <strong>di</strong>ciamo sempre durante questi corsi “questo è il vostro<br />
momento per fare tutti gli sbagli che volete fare, è un momento <strong>di</strong> esperimento. E’ un<br />
esperimento, fateli pure, non avete vergogna perché qui è il momento <strong>di</strong> poter sfogarti con<br />
tutte le idee che avete.” E’ logico che poi dopo uno si rende conto che certi esperimenti non<br />
valgono la pena, specialmente quando hai un cliente che paga. In ogni modo, siamo arrivati<br />
al punto dove volevo spiegarvi un po’ come ci siamo organizzati, in questo momento vi ho<br />
spiegato che i primi tre anni i praticanti avvocati, all’inizio della professione, entro i tre anni<br />
devono completare 45 ore <strong>di</strong> professional development, lo chiamo CPD così capite tutto<br />
quello che <strong>di</strong>co, CPD, sono 45 <strong>di</strong> CPD obbligatorie, però <strong>di</strong> quelle 45 ore devono fare un<br />
minimo <strong>di</strong> 9 ore <strong>di</strong> advocacy training, minimo 9 ore. Allora sì uno si rende conto<br />
l’importanza dell’Advocacy training quando mette in confronto le altre ore. Nove ore <strong>di</strong><br />
advocacy training e un minimo <strong>di</strong> tre ore <strong>di</strong> etica. E dopo questi primi tre anni, quando<br />
hanno completato queste 45 ore, ricevono un certificato completo, sarebbe un complete<br />
certificate e <strong>di</strong> lì in poi devono fare 12 ore ogni anno, e tutti noi, dal più giovane al più<br />
anziano bisogna fare queste 12 ore <strong>di</strong> CPD. E’ logico che un avvocato con una certa<br />
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esperienza può guadagnarsi queste ore, presentando dei seminari, presentando corsi,<br />
ad<strong>di</strong>rittura cerchiamo <strong>di</strong> convincere gli anziani a partecipare, perché guadagnano due ore<br />
ogni ora che fanno. Ad esempio se presentano una lezione <strong>di</strong> un’ora guadagnano due ore<br />
perché la presentano.<br />
Ma il compito dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> è quello <strong>di</strong> mantenere gli standard <strong>di</strong> questi corsi, per la<br />
maggior parte l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> stesso non fa i corsi però li delega all’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> regionale, li chiamano<br />
circuiti da noi, .... è uno dei circuiti <strong>di</strong> cui faccio parte, e i circuiti sono or<strong>di</strong>ni regionali. Gli<br />
or<strong>di</strong>ni regionali preparano e creano questi corsi per i membri, per i soci <strong>di</strong> questo or<strong>di</strong>ne.<br />
In più sono i famosi ... Cours, sarebbero i collegi <strong>degli</strong> avvocati a Londra, sono 4 collegi,<br />
anche loro fanno la loro parte e offrono questi corsi e in più, al <strong>di</strong> fuori della professione<br />
stessa, ci sono dei privati che offrono questi corsi, collegi, privati, organizzazioni, però tutti<br />
questi corsi devono essere accre<strong>di</strong>tati, accre<strong>di</strong>tati dall’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> stesso per avere valore, se non<br />
sono accre<strong>di</strong>tati allora non possono tenere queste ore. Infatti ho spiegato prima che 12 ore<br />
sono le ore che devono fare tutti gli avvocati, <strong>di</strong> quelle 12 ore almeno 9 devono essere<br />
accre<strong>di</strong>tate, c’è tutto un ufficio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> stesso, consisterà, non so, <strong>di</strong> 4-5 persone, che<br />
ha l’obbligo <strong>di</strong> non solo mantenere un registro <strong>di</strong> tutti questi corsi, però anche <strong>di</strong> valutare<br />
i corsi e accre<strong>di</strong>tarli. Come vedete non è una cosa semplice <strong>di</strong> <strong>di</strong>re an<strong>di</strong>amo e facciamo queste<br />
cose, tutto viene risolto, ci vuole una <strong>di</strong>sciplina, ci vuole una <strong>di</strong>sciplina professionale, ci<br />
vuole un’organizzazione professionale, in modo da mettere insieme qualcosa che viene<br />
accre<strong>di</strong>tata, così che quando questi famosi politici dell’esecutivo vengono a <strong>di</strong>re “cosa fate<br />
voialtri?” possiamo <strong>di</strong>mostrare precisamente quello che si fa, e ad<strong>di</strong>rittura abbiamo anche<br />
consulenti esterni che ogni anno fanno un sistema <strong>di</strong> modulation, che vengono a controllare<br />
il livello dei corsi, se sono a un livello adeguato al compito che cercano <strong>di</strong> ottenere.<br />
Volevo solo <strong>di</strong>rvi che <strong>di</strong> tutti i corsi come vedete l’Advocacy training è uno dei corsi più<br />
importanti, però ce ne sono altri, ci sono per esempio corsi sull’etica, particolarmente<br />
sull’etica dove sempre in questo sistema che vi ha spiegato Paolo, questa è la metodologia.<br />
Il problema <strong>di</strong> cui ci siamo resi conto tanti anni fa era che l’avvocato è resistente, un avvocato<br />
che ha già avuto un paio <strong>di</strong> esperienze come avvocato rimane sempre un po’ resistente<br />
all’idea <strong>di</strong> dover tornare a stu<strong>di</strong>are, non so perché, per noi esiste questa resistenza. L’avvocato<br />
<strong>di</strong>ce “io gli stu<strong>di</strong> li ho già fatti, perché devo continuare a stu<strong>di</strong>are, io voglio fare l’avvocato”.<br />
E’ per questo che il professor Hanton, che infatti ha ottenuto l’idea del Mita, gli americani<br />
come tutto sono sempre i primi a fare queste cose, il professor Hanton ha creato questo<br />
stu<strong>di</strong>o su questa metodologia. Questa metodologia è particolarmente adatta per gli avvocati<br />
perché cerca <strong>di</strong> dare all’avvocato non solo l’idea del training ma dà anche sfogo ai suoi talenti,<br />
non cerchiamo <strong>di</strong> creare dei clan, non vogliamo avere tutti gli avvocati in squadra come i<br />
tuoi colleghi procuratori cinesi della repubblica, che Paolo lo so, conosce bene, dove si<br />
mettono in uniforme. No, l’idea è che ognuno deve trovarsi il suo sistema <strong>di</strong> presentazione,<br />
<strong>di</strong> preparazione e cerchiamo sempre <strong>di</strong> convincere gli studenti che non è una questione <strong>di</strong><br />
imparare come fare l’avvocato ma è una questione <strong>di</strong> evolversi come avvocato, usando le<br />
esperienze <strong>di</strong> uno che ha più esperienza. Fra i tanti altri corsi un altro corso che è molto<br />
importante per nuovi praticanti è il corso che fanno su Forensic Accounting, questo sarebbe<br />
sulla contabilità forense. Ci siamo resi conto che nella preparazione <strong>di</strong> tanti avvocati l’idea<br />
<strong>di</strong> contabilità proprio non esiste perché non fa parte dei corsi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, non fa parte del loro<br />
training, loro hanno cercato <strong>di</strong> creare questi corsi dove purtroppo sono abbastanza<br />
importanti nella vita <strong>di</strong> un avvocato, sapere gestire accounting. Perché? Perché esiste anche<br />
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nel processo stesso, sia nel civile sia nel penale, è logico che nel civile la contabilità è<br />
essenziale, capire un po’ i danni, interessi e tutte queste cose. Questo è un altro tipo <strong>di</strong> corso,<br />
e poi come vi ho spiegato, ci sono tanti altri corsi, per lo più sono corsi tra<strong>di</strong>zionali, nel senso<br />
che c’è un seminar o un work shop dove vengono presentati dei <strong>di</strong>scorsi e poi elaborati con<br />
<strong>di</strong>scussioni, con piccoli interventi e così via.<br />
Vi devo <strong>di</strong>re che tutta la professione è coinvolta in questo tipo <strong>di</strong> training. Per esempio<br />
nello stu<strong>di</strong>o dove sono io, siamo in 70 in tutto, ogni anno abbiamo sei praticanti, sei peoples,<br />
con noi, ogni anno c’è questo interim e noi stessi facciamo dei corsi particolari per questi<br />
giovani, dove tutti noi in stu<strong>di</strong>o ci offriamo per fare questi corsi. Ad<strong>di</strong>rittura certi stu<strong>di</strong> si<br />
mettono insieme per fare delle cose insieme. E comincia a quel livello lì, lo stu<strong>di</strong>o stesso offre<br />
questi corsi, noi ad<strong>di</strong>rittura abbiamo un consulente esterno che viene per tante ore, lo<br />
paghiamo come consulente, è un consulente esperto sul training e lui si crea i corsi e noi li<br />
presentiamo. E questo viene validato come corso dal Bar Council, così che i nostri praticanti<br />
possono <strong>di</strong>re sì abbiamo fatto 4 ore <strong>di</strong> così così così<br />
Come vi ho già spiegato poi a livello del collegio <strong>di</strong> avvocati ci sono altri tipi <strong>di</strong> corsi a<br />
livello dell’or<strong>di</strong>ne regionale, e poi sono tutti privati. E’ interessante anche vedere un po’<br />
come si è svolto tutto questo training, perché ad<strong>di</strong>rittura non esistono solo questi tipi <strong>di</strong><br />
seminari, questi tipi <strong>di</strong> corsi ma ad<strong>di</strong>rittura ci sono anche tramite internet, dove uno può<br />
seguire dei corsi usando l’internet, offerto dal Bar Council, dove uno registra quando apre<br />
e così viene registrato il fatto che tu hai visto una presentazione per un’ora, così ad<strong>di</strong>rittura<br />
non occorre neanche lasciare la scrivania per stare in stu<strong>di</strong>o ... Adesso voglio parlare un po’<br />
su questo tema <strong>di</strong> Advocacy. Se possiamo concentrarci un po’ sull’advovacy perché da noi<br />
è logico che è molto importante perché come sapete abbiamo un sistema accusatorio, la<br />
tra<strong>di</strong>zione vostra è <strong>di</strong>versa, inquisitoriale, però vi devo <strong>di</strong>re l’or<strong>di</strong>ne <strong>degli</strong> avvocati ha<br />
presentato questi corsi, abbiamo presentato questa idea della metodologia che seguiamo in<br />
Inghilterra in tutte le parti del mondo, anche in giuris<strong>di</strong>zioni dove esiste un sistema<br />
inquisitoriale. Perché? Perché ci siamo resi conto che la capacità che viene esposta in questi<br />
corsi è una capacità universale, qualsiasi bravo avvocato moderno, in qualsiasi giuris<strong>di</strong>zione<br />
deve avere queste abilità secondo noi, queste capacità, la capacità <strong>di</strong> persuadere oralmente,<br />
comunicare oralmente, l’abilità <strong>di</strong> persuadere o comunicare per iscritto, presentare un<br />
argomento per iscritto è una capacità, <strong>di</strong> poter creare delle analisi, fattuale e anche legale sul<br />
<strong>di</strong>ritto, creare queste analisi cogenti. Questa è una capacità particolare <strong>di</strong> un buon avvocato,<br />
l’abilità <strong>di</strong> poter sviluppare un argomento, un argomento si <strong>di</strong>ce in inglese rising argoment,<br />
motivato, un argomento motivato. Questa è una abilità, e poi l’abilità nostra, particolare, nel<br />
nostro sistema, anche qui in Italia <strong>di</strong> presentare queste prove sia per iscritto sia oralmente<br />
e presentarle e persuadere. E’ logico che qui si parla adesso del famoso <strong>di</strong>ritto inglese dove<br />
c’è l’examination .... il cross examination, le domande, controdomande, ri-examination. No,<br />
come si fa, esistono anche qui le stesse regole e esistono in altre parti del mondo. E’ logico<br />
che tutte queste abilità, e questa è l’altra cosa <strong>di</strong> un grande avvocato moderno, è che vengono<br />
presentate in qualsiasi momento durante un processo al più alto livello etico. Come ha<br />
parlato l’avvocato Iorio, l’etica è in<strong>di</strong>spensabile nella nostra professione, se non esiste l’etica<br />
purtroppo non siamo più avvocati.<br />
Volevo <strong>di</strong>re un’altra cosa, una cosa importante, che l’avvocato Iorio ha accennato,<br />
quando noi presentiamo questi corsi <strong>di</strong>amo sempre un invito ai giu<strong>di</strong>ci, perché i giu<strong>di</strong>ci un<br />
po’ perché da noi esiste questo legame fra il giu<strong>di</strong>ce e l’avvocato perché i giu<strong>di</strong>ci da noi non<br />
sono giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> carriera, sono giu<strong>di</strong>ci che vengono scelti dopo tanti anni <strong>di</strong> professione,<br />
allora già esiste quel collegamento, però da un punto <strong>di</strong> vista puramente tecnico l’importan-<br />
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za del giu<strong>di</strong>ce è che il giu<strong>di</strong>ce è quello che riceve l’argomento dell’avvocato. E chi altro può<br />
essere in una posizione migliore <strong>di</strong> poter aiutare un giovane avvocato a presentare il suo caso?<br />
E’ il giu<strong>di</strong>ce, il giu<strong>di</strong>ce che deve ricevere queste informazioni. E così noi cerchiamo sempre<br />
<strong>di</strong> coinvolgere i giu<strong>di</strong>ci, però devo <strong>di</strong>re una cosa importantissima a Paolo qui in questo<br />
momento: questo sistema non può funzionare senonché tutti quelli che partecipano come,<br />
non voglio usare maestro perché non è un maestro, da noi si chiama “formatore”, usiamo<br />
la parola formatore, chiunque si presenta come formatore a questi corsi deve avere una<br />
preparazione come formatore, perché non tutti gli avvocati sono bravi formatori e non tutti<br />
i formatori sono bravi avvocati. E’ un talento, lo <strong>di</strong>co sinceramente, perché ho dovuto farlo<br />
anche io, non tutti lo possono fare, anche i più bravi avvocati se non hanno questa abilità<br />
<strong>di</strong> poter promuovere l’idea dell’advocacy, purtroppo è inutile perché, come <strong>di</strong>co, il sistema<br />
è basato sul fatto che non è una critica dell’in<strong>di</strong>viduo, non deve essere una critica<br />
dell’in<strong>di</strong>viduo, ad<strong>di</strong>rittura deve essere positivo, nel senso che deve incoraggiare l’in<strong>di</strong>viduo<br />
a partecipare innanzitutto in questo <strong>di</strong>alogo molto ristretto, uno non scappa perché ognuno<br />
deve fare la sua parte, e così bisogna essere molto positivi, però l’idea è che non vuoi creare<br />
un ambiente dove l’in<strong>di</strong>viduo, un praticante, si sente criticato. La critica deve essere positiva,<br />
la critica deve cercare <strong>di</strong> evolvere da questo giovane, evolvere da lui, da lui stesso l’abilità e<br />
la capacità <strong>di</strong> poter fare l’avvocato. E’ per questo che è importante capire che il formatore<br />
deve essere una persona adatta.<br />
Comincia tipicamente il corso, come vedete, Paolo ha cercato <strong>di</strong> spiegarvi un po’, una<br />
cosa schematica, i corsi sono vari perché, come <strong>di</strong>ce l’avvocato possono essere un full<br />
immersion come facciamo noi ogni anno, questo sarebbe l’or<strong>di</strong>ne regionale che fa questo<br />
corso, è un corso collegiale si può <strong>di</strong>re perché tutti devono stare lì, tutti in collegio per una<br />
settimana, tutti sono insieme, mangiano insieme, sono lì in collegio insieme, fanno questi<br />
corsi. Però ci sono anche dei corsi che durano due giorni per esempio, venerdì sera, il sabato,<br />
sono più abbreviati, ma tutti questi corsi seguono questa metodologia, è logico che arrivano<br />
al corso, normalmente noi invitiamo qualcuno importante a parlare, parlare della professione<br />
stessa, <strong>degli</strong> elementi della professione, però il primo work shop, il primo momento<br />
importante sarebbe questa case analysis. Il case analysis è un momento molto importante<br />
nella formazione <strong>di</strong> un avvocato che forse noi che abbiamo già tanti anni <strong>di</strong> esperienza ci<br />
siamo <strong>di</strong>menticati <strong>di</strong> quei primi casi, quando uno riceve il primo fascicolo che deve cercare<br />
<strong>di</strong> capire un poco <strong>di</strong> cosa si tratta questo processo, cercare <strong>di</strong> capire quali sono i punti<br />
importanti, quali i meno importanti. Questo viene presentato in un certo stile dove ognuno<br />
che partecipa deve contribuire a questo <strong>di</strong>battito per vedere quali sono i punti positivi, quali<br />
sono i negativi e così creare lo stu<strong>di</strong>o del caso, così che prima che entrano dentro in questi<br />
piccoli gruppi tutti hanno già nella loro mente l’idea <strong>di</strong> quello che si tratta, mettiamo un<br />
processo penale, sia quelli che devono fare la parte del pubblico ministero sia quelli che<br />
devono fare la parte del <strong>di</strong>fensore, già c’è questo stu<strong>di</strong>o del caso, e questo dura forse un’ora.<br />
E’ interessante vedere come viene fatto perché l’idea è che il formatore deve soltanto<br />
incoraggiare gli studenti, non deve dare la risposta, ad<strong>di</strong>rittura deve stare zitto però deve<br />
incoraggiare tutti a descrivere quali sono i punti positivi, quali i negativi.<br />
Arriviamo a questo momento dove gli avvocati si devono presentare in questi piccoli<br />
gruppi. L’idea lì è che si usa questa frase in inglese, adesso non so se si traduce bene ma<br />
learning by doing si <strong>di</strong>ce in inglese, imparare facendo. Ognuno deve fare una parte, deve<br />
presentarsi per quei 6 o 7 minuti, nella presenza <strong>di</strong> 5, 6, 7 altri, con il formatore. E’ logico<br />
che questo può durare 5 minuti, può durare 7 minuti ma il formatore dà l’opportunità a<br />
questo giovane avvocato, l’opportunità <strong>di</strong> svolgere un po’ l’argomento sia sul case opening,<br />
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sarebbe la presentazione del caso, o un altro esercizio, crossing examination, delle domande<br />
e controdomande, tipicamente dà 6-7 minuti per dare la change <strong>di</strong> svolgere un po’ la sua<br />
performance. Ad un certo punto quando il formatore ha capito o ha in<strong>di</strong>viduato un punto<br />
critico, un punto sul quale vuole in<strong>di</strong>rizzare l’avvocato, allora lo ferma, e a questo punto<br />
segue questa metodologia, che sembra un po’ strana, sembra un po’ artificiale però quando<br />
uno entra in questo giro uno capisce, è una cosa molto positiva, innanzitutto gli dà l’idea<br />
<strong>di</strong> cosa è il punto che vuole in<strong>di</strong>rizzare, si chiama head line, tipicamente <strong>di</strong>ce io vorrei parlarti<br />
<strong>di</strong> un tema, io voglio parlare per esempio sul tema del traffico <strong>di</strong> Roma. E quello ti guarda,<br />
<strong>di</strong>ce “è impazzito questo formatore”, poi fa il play black, questo è importante, il play black<br />
è quando il formatore mostra allo studente quello che ha detto, e questo è importante perché<br />
qualsiasi formatore deve essere <strong>di</strong>sposto a fare una nota, una nota molto precisa, non delle<br />
risposte che vengono fatte dai testimoni ma delle domande stesse fatte dallo studente. Così<br />
puoi fare un play black e così il formatore può <strong>di</strong>re: guarda durante il tuo intervento <strong>di</strong> 5-<br />
6 minuti, tu hai fatto queste domande, gli hai domandato questo, gli hai domandato <strong>di</strong><br />
quell’altro, allora già in quel momento lo studente arriva a capire che queste domande erano<br />
<strong>di</strong> tutte le parti, e così già l’head line si rende conto. A questo punto il formatore spiega il<br />
remedy, il remedy sarebbe come rime<strong>di</strong>are a queste cose. Allora spiega e <strong>di</strong>ce, il remedy<br />
sarebbe <strong>di</strong> avere più chiara l’idea <strong>di</strong> dove parti su questo tema, <strong>di</strong> avere le domande, un esame<br />
per esempio incrociato, crossing examination, che abbia bene l’idea <strong>di</strong> dove è il tema, dove<br />
segue il ragionamento. E poi a questo punto <strong>di</strong>venta un po’ più <strong>di</strong>fficile per il formatore,<br />
perché a questo momento l’idea della metodologia è che il formatore con la sua esperienza<br />
deve <strong>di</strong>mostrare, deve fare una demonstration, allora questo <strong>di</strong>venta qualche volta un po’<br />
imbarazzante per il formatore perché a quel momento si deve rendere conto che lui deve<br />
<strong>di</strong>mostrare come si fa. Per la maggior parte, e non è <strong>di</strong>fficile, quando uno fa una<br />
demonstration, sempre con lo stesso testimone <strong>di</strong>ce, allora così così così .... A questo punto<br />
si rivolge allo studente e <strong>di</strong>ce prova <strong>di</strong> nuovo. E così lo studente prova <strong>di</strong> nuovo. E anche<br />
se sbaglia non importa, anche se sbaglia <strong>di</strong> nuovo, non importa perché? Perché l’idea è che<br />
con quell’head line, con quel tema, con questo intervento positivo lo studente sicuramente<br />
si ricorda su questo tema. Si <strong>di</strong>ce sempre a tutti i formatori che l’importante è che devono<br />
portarsi via un’idea solo, innanzitutto perché un’idea è già tanto portarsi via, ma anche<br />
perché in questa sezione, con 5-6 altri colleghi, ci saranno 5-6 altre idee da portarsi via.<br />
Questa sarebbe la base <strong>di</strong> questa metodologia, è una tecnica, in più c’è questo, se uno vuole,<br />
e noi lo facciamo a Oxford, c’è questa idea che lo studente stesso in questo momento si porta<br />
via la cassetta, perché viene registrato, ognuno ha la sua piccola cassetta, che viene registrato<br />
tutto il suo comportamento durante queste settimane, comportamento forense devo <strong>di</strong>re,<br />
non privato, allora va via in un’altra stanza dove se vuole può vedersi da solo, se non vuole<br />
può avere l’assistenza <strong>di</strong> qualcun altro che gli può spiegare cose personali, come un avvocato,<br />
questioni <strong>di</strong> stile più che altro, che non sono questioni professionali ma sono questioni <strong>di</strong><br />
stile. Questa la metodologia. E’ logico che questa metodologia <strong>di</strong>pende innanzitutto sui<br />
materiali stessi, l’avvocato vi ha spiegato che noi usiamo dei processi finti, però processi<br />
realistici per i giovani, quando facciamo dei corsi più avanzati, perché facciamo dei corsi più<br />
avanzati per avvocati con 7-10 anni <strong>di</strong> esperienza, e lì <strong>di</strong>venta una cosa un po’ più complicata<br />
perché per esempio usiamo esperti, è già un’altra tecnica, si parla <strong>di</strong> un altro livello <strong>di</strong><br />
preparazione quando abbiamo <strong>degli</strong> esperti sia me<strong>di</strong>ci sia esperti commercialisti e così via.<br />
Come vedete questo tipo <strong>di</strong> training <strong>di</strong>pende quasi assolutamente dall’intervento <strong>di</strong> altri<br />
avvocati, avvocati con esperienza, ma avvocati che hanno anche avuto un certo livello <strong>di</strong><br />
formazione sul training. Lo <strong>di</strong>co sempre a tutti quelli a cui parlo in giro per il mondo su<br />
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queste questioni che è inutile che, un avvocato inglese mettiamo, viene qui in Italia e cerca<br />
<strong>di</strong> fare un training <strong>di</strong> questo tipo. Perché? Perché non ha senso, il training deve essere fatto<br />
tra avvocati italiani, per avvocati italiani, basandosi su un sistema italiano. Abbiamo avuto<br />
delle esperienze molto interessanti in In<strong>di</strong>a, perché in In<strong>di</strong>a abbiamo una tra<strong>di</strong>zione molto<br />
molto simile, nel senso che abbiamo un sistema orale, abbiamo procedure quasi uguali. Lì<br />
abbiamo trovato questo problema, che gli avvocati in<strong>di</strong>ani volevano essere avvocati inglesi.<br />
Noi abbiamo cercato <strong>di</strong> convincere questi colleghi che è inutile perché l’avvocato inglese<br />
ormai non fa parte del sistema in<strong>di</strong>ano, sono i tribunali in<strong>di</strong>ani che meritano un buon<br />
avvocato in<strong>di</strong>ano. E così man mano li abbiamo convinti che devono crearsi un gruppo <strong>di</strong><br />
informatori, lo hanno fatto. Sì non è una cosa che uno può creare istantaneamente, però<br />
cominciamo con un gruppo <strong>di</strong> 20 avvocati <strong>di</strong>sposti a fare questo tipo <strong>di</strong> training, che si<br />
offrono come formatori, non necessariamente avvocati con tanta esperienza ma avvocati<br />
con una certa esperienza. E’ interessante questo fatto anche che abbiamo notato che sono<br />
avvocati con esperienza però più giovani che sono <strong>di</strong>sposti a far parte <strong>di</strong> questi, gli avvocati<br />
più anziani purtroppo si sentono forse un po’ allontanati dai giovani, forse hanno ragione<br />
perché abbiamo notato che tanti avvocati giovani anche da noi hanno un certo senso <strong>di</strong><br />
riservatezza <strong>di</strong> fronte a un giu<strong>di</strong>ce, però cerchiamo sempre <strong>di</strong> creare un bilancio <strong>di</strong> formatori,<br />
<strong>di</strong> non avere solo giu<strong>di</strong>ci o anziani ma <strong>di</strong> avere un mix, una miscela <strong>di</strong> tutte le capacità.<br />
Il messaggio importante che dovete creare voi altri stessi tramite l’or<strong>di</strong>ne, tramite un<br />
sistema <strong>di</strong> “prova e sbagli”, dovete trovare un sistema in cui potete creare un gruppo <strong>di</strong><br />
avvocati che sono <strong>di</strong>sposti, è logico che dovete avere tanti avvocati <strong>di</strong>sposti a fare questo<br />
perché ci siamo resi conto che non si può sempre usare gli stessi avvocati, perché già hanno<br />
la loro professione e <strong>di</strong>venta una cosa <strong>di</strong>fficile sempre domandare agli stessi avvocati <strong>di</strong> fare<br />
il training continuo, e da noi c’è bisogno <strong>di</strong> fare questo training, come vi ho spiegato, con<br />
tante ore per completare gli studenti.<br />
Moderatore<br />
Ve<strong>di</strong>amo un po’ cosa ne pensa Charlotte Oliver, solicitor<br />
Del Fabbro<br />
Devo <strong>di</strong>re Paolo che i solicitor prima <strong>di</strong> noi si sono resi conto della necessità, un po’<br />
perché hanno il contatto <strong>di</strong>retto col cliente.<br />
Moderatore<br />
Infatti. Ora è avvocato ed è iscritto a Roma.<br />
Charlotte Oliver<br />
Sono molto orgogliosa che Paolo mi ha invitato a parlare oggi. Avevo preparato questo<br />
<strong>di</strong>scorso in inglese, mi ha detto oggi che devo parlare in italiano, spero che non perdo l’ironia<br />
inglese che volevo mettere nel mio <strong>di</strong>scorso nella traduzione.<br />
Io sono solicitor, sono qualificata 94 come solicitor <strong>di</strong> Inghilterra e Galles, dal 2001 sono<br />
anche avvocato iscritto all’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma. Mi sono iscritta grazie all’aiuto<br />
<strong>di</strong> Paolo Iorio che ho conosciuto il primo anno che sono venuta in Italia. Devo <strong>di</strong>re che<br />
l’iscrizione è stata la mia prima esperienza del sistema italiano, ogni anno sto sempre<br />
scoprendo nuove cose. Sono andata all’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> con la nuova legge 2001,<br />
<strong>di</strong>cendo “io sono un solicitor avvocato europeo, ho <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> iscrivermi qui perché io voglio<br />
esercitare la professione in Italia”. Questa vostra legge del 2001 era basata sul regolamento<br />
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98 per il libero movimento della professione in Europa. Questa legge è del febbraio 2001,<br />
io a ottobre-novembre 2001 sono andata all’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, la prima cosa che mi hanno detto “deve<br />
andare alla Sapienza a tradurre la laurea”. Sono andata alla Sapienza e mi hanno mandato<br />
in<strong>di</strong>etro, la seconda volta sono andata a parlare con il funzionario dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, mi hanno<br />
detto “no, devi essere residente tre anni in Italia”. Allora davanti a me avevo la legge, il<br />
regolamento, dal mio allenamento e il mio comportamento avevo imparato come solicitor<br />
<strong>di</strong> combattere, <strong>di</strong> non perdere, volevo far vedere, a quel punto non parlavo neanche molto<br />
bene l’italiano, volevo far vedere questo regolamento, questa legge, e lui mi ha risposto<br />
“mamma mia, Madonna!”. Era veramente scioccato, dopo ho parlato con Paolo Iorio e lui<br />
ha detto “allora ti riaccompagno, riproviamo”. Appena lui ha visto Paolo ha detto “ma certo,<br />
non c’è problema, la iscriviamo subito”.<br />
Dopo ho fatto il giuramento davanti alla Corte d’Appello e anche loro hanno detto “Ma<br />
lei non si è laureata in Italia. Come mai lei è qui?” ho spiegato questo nuovo regolamento,<br />
la legge, “siamo molto contenti”, allora ho fatto il giuramento. Adesso esercito proprio come<br />
avvocato a Roma, e tutti mi chiedono “ma allora c’era qualche esame? hai imparato la legge<br />
italiana?” Devo <strong>di</strong>re no, devo sempre subito soprattutto ai clienti “sono solicitor, ho fatto<br />
anni <strong>di</strong> lavoro in Inghilterra e adesso sto imparando <strong>di</strong>ritto italiano, e devo <strong>di</strong>re che il mio<br />
campo è soprattutto <strong>di</strong>ritto privato internazionale, <strong>di</strong>ritto commerciale internazionale,<br />
quin<strong>di</strong> i cross ... work che coinvolge spesso Inghilterra, Italia, Stati Uniti.<br />
Una breve introduzione <strong>di</strong> chi sono. Solicitor che vuol <strong>di</strong>re? Io devo partire dal punto<br />
<strong>di</strong> vista che voi non capite la <strong>di</strong>fferenza tra solicitor e barrister, al momento della laurea in<br />
Inghilterra uno deve scegliere quale strada, spesso viene detto che solicitor è inferiore del<br />
barrister, prima <strong>di</strong>venti solicitor e poi barrister. No, ci sono strade <strong>di</strong>verse, scegli secondo il<br />
tuo carattere, secondo il tipo <strong>di</strong> lavoro che vuoi fare, barrister forse è uno che vuole andare<br />
in questo teatro <strong>di</strong> tribunale, ha molta capacità <strong>di</strong> parlare, ama questo modo <strong>di</strong> lavorare,<br />
invece il solicitor è uno che vuole più lavorare con i clienti, seguire le pratiche nello stu<strong>di</strong>o.<br />
Ci sono vari motivi, io ho scelto il solicitor perché già da cinque anni prima <strong>di</strong> andare alla<br />
Law School, ho lavorato in un centro <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto in Inghilterra, in un quartiere <strong>di</strong> Londra<br />
molto povero dove venivano tante persone che non avevano <strong>di</strong>ritto all’accesso a un avvocato<br />
per motivi economici. Quin<strong>di</strong> ho imparato a seguire tante tante pratiche, con tanti casi<br />
importanti e urgenti, tipo <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> emigrazione, <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> lavoro, e ho cominciato la mia<br />
prima esperienza <strong>di</strong> advocacy, era davanti il Tribunale ... E poi sono andata alla Law School,<br />
un anno <strong>di</strong> pratica sui vari campi: <strong>di</strong>ritto civile, penale, compraven<strong>di</strong>ta, <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> famiglia,<br />
però proprio la pratica, come fai un <strong>di</strong>vorzio, come ven<strong>di</strong> una casa, in un anno <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> molto<br />
intensivi fai questo, dopo fai due anni <strong>di</strong> pratica come training solicitor. Già nella Law<br />
School, questo era il 92-93, adesso alla Law School penso che il training è molto più mirato<br />
ad advocacy, contiene proprio una parte del corso <strong>di</strong> advocacy. E poi durante il training<br />
contract dello stesso ... specifica che il training solicitor fanno una parte <strong>di</strong> advocacy, che<br />
imparano i principi <strong>di</strong> advocacy, come presentarsi alle persone, non solo al tribunale, ai<br />
clienti, alla controparte, ai vostri colleghi. Principi che per un bravo avvocato sono<br />
in<strong>di</strong>spensabili.<br />
Per esempio, qui ho scritto in inglese, skill of comunication, comunicazione, techniques<br />
of examination, l’etica ovviamente, e poi andando più profondamente come preparare,<br />
strutturare un caso per un cliente, gli obiettivi, l’identificazione delle finalità, <strong>di</strong> poter fare<br />
un bel <strong>sommario</strong> del caso, subito. Quando ero praticante il mio capo, molto famoso, adesso<br />
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ha quasi 80 anni, mi ha detto “Charlotte tutti i punti <strong>di</strong> un caso possono essere scritti [...]<br />
[CASSETTA N. 2] .. <strong>di</strong> imparare come dare questo <strong>sommario</strong> a un cliente, sia scritto sia<br />
oralmente. Volevo <strong>di</strong>re che pure è interessante cosa vuol <strong>di</strong>re parola “solicitor”, da dove<br />
viene? Viene dal latino, e poi dall’italiano “sollecitare”, noi siamo avvocati con titoli <strong>di</strong>versi,<br />
solicitor barrister, però facciamo lo stesso lavoro, solicitor per qualche motivo è basato su<br />
questa parola “to solicit” (sollecitare) “to encourage”, “to play” “to persuade”, perché questo<br />
in Inghilterra, tornando al fatto che ha detto Oscar, del fatto che il nostro sistema è<br />
accusatorio invece <strong>di</strong> inquisitorio. Una cosa molto interessante che ho letto ultimamente,<br />
avete mai pensato che il sistema <strong>di</strong> common law, il processo nel sistema <strong>di</strong> common law non<br />
è un’inchiesta mirata a scoprire la verità, certe volte non scopriamo la verità, gli ultimi sei<br />
anni in Inghilterra facevo penalista, il mio lavoro non era <strong>di</strong> aiutare i tribunali a scoprire la<br />
verità, era <strong>di</strong> mettere la mia opinione davanti ai tribunale, <strong>di</strong> sollecitare come solicitor il<br />
tribunale ad accettare la mia opinione, anche se non era quella giusta, anche se il mio cliente<br />
era un bugiardo, se era colpevole. Infatti in Inghilterra tutti mi chiedono “perché fa questo<br />
lavoro? Che fai nel caso che tu sai che questa persona è colpevole”, e tu rispon<strong>di</strong> con una<br />
lunga serie <strong>di</strong> risposte “perché io credo molto nei <strong>di</strong>ritti umani, nel <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> avere un buon<br />
avvocato, una buona <strong>di</strong>fesa”.<br />
L’avvocato capo dello stu<strong>di</strong>o dove facevo penalista ha detto alla fine “sì, me lo chiedono<br />
sempre anche a me, io <strong>di</strong>co solo è il mio lavoro”. Il mio lavoro, ero e sono orgogliosa <strong>di</strong> avere<br />
questo lavoro, <strong>di</strong> essere più brava possibile per il cliente. Il mio lavoro come penalista ha<br />
questi principi <strong>di</strong> essere un solicitor, <strong>di</strong> sollecitare nel mio sistema era sempre dall’inizio <strong>di</strong><br />
provare a combattere, <strong>di</strong> mettere il mio punto <strong>di</strong> vista. Io come penalista ero pure duty<br />
solicitor, che sarebbe <strong>di</strong> ufficio, però pure nei commissariati perché da noi l’interrogatorio<br />
viene fatto subito dopo l’arresto in molti casi, anche <strong>di</strong> notte. Quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> notte venivo<br />
chiamata al commissariato, e appena sono entrata al commissariato il mio lavoro cominciava,<br />
anche alle due <strong>di</strong> notte dovevo subito scoprire dalla polizia che cosa aveva detto il cliente<br />
nel momento che è stato arrestato, anche le sue parole formano la prova contro <strong>di</strong> lui in<br />
futuro. Dovevo decidere nell’interrogatorio se era necessario consigliare ai clienti <strong>di</strong> parlare<br />
o non parlare, perché the wright of silence è una cosa fondamentale del nostro sistema, che<br />
poi piano piano lo hanno <strong>di</strong>strutto, dal 94 in poi se non rispon<strong>di</strong> alle domande fatte dalla<br />
Polizia, o alle domande del tribunale è un rischio, il giu<strong>di</strong>ce può anche <strong>di</strong>re alla fine del<br />
processo, c’è il rischio che il giurato può prendere questa come parte dell’evidenza della<br />
prova contro <strong>di</strong> lui. Quin<strong>di</strong> sempre combattendo. Scusate se sto parlando molto del vostro<br />
principio <strong>di</strong> advocacy, però questa per me è tutta advocacy, l’arte <strong>di</strong> combattere e <strong>di</strong> farlo<br />
molto bene, in maniera molto professionale. Dopo il commissariato i solicitor hanno il<br />
<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> parlare nei ... inferiori, cioè Magistraty School, dove tutti i casi penali cominciano,<br />
e adesso da qualche anno i solicitor possono pure fare il training e <strong>di</strong>ventare solicitor<br />
advocate, quin<strong>di</strong> quasi al pari <strong>di</strong> barrister. Io conosco solicitor adesso che fanno processi<br />
complicati <strong>di</strong> casi <strong>di</strong> omici<strong>di</strong>o. Grazie a questo sviluppo anche che ha detto Oscar che hanno<br />
pensato veramente deve essere la formazione dell’advocate, quin<strong>di</strong> i training courses che si<br />
svolgono adesso sono molto dettagliati. Quin<strong>di</strong> io andavo quasi ogni mattina per qualche<br />
anno a Magistraty School (?) dovevo chiedere al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> liberare, <strong>di</strong> dare la libertà<br />
provvisoria il cliente, o se un cliente si è detto colpevole a qualcosa, subito il giu<strong>di</strong>ce voleva<br />
sapere i fatti suoi per dare la pena, e poi nello stesso momento usando questi .... al procuratore<br />
.... sia dall’ufficio, per telefono, per lettera, sia nel tribunale parlando quella mattina,<br />
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provando a sollecitare loro <strong>di</strong> accettare la tua opinione, forse <strong>di</strong> .... fermare il caso. Quin<strong>di</strong><br />
quello era un po’ il mio lavoro <strong>di</strong> solicitor, è importante per me perché i clienti decidono<br />
quali sono gli avvocati bravi e quali sono gli avvocati che non sanno fare il lavoro. Ci sono<br />
anche clienti che sono solo interessati affinché porti le sigarette a loro quando sono in<br />
carcere.<br />
Quin<strong>di</strong> devi imparare ad essere imparziale, professionale, tutto il momento del tuo<br />
lavoro.<br />
C’è il solicitor advocacy .... Society che è mirato a, i solicitor adesso che fanno solicitor<br />
advocate, che hanno high wrigth au<strong>di</strong>ence nel Crime Court (?), c’è una clausola in questo<br />
co<strong>di</strong>ce che <strong>di</strong>ce per esempio, advocate must .... Quin<strong>di</strong> io do’ tanto sostegno alle cose che<br />
hanno detto i miei colleghi, questa è una cosa fondamentale che ovviamente vedo che manca<br />
ai miei colleghi italiani, quello che ho conosciuto in questi pochi anni che ho lavorato qui,<br />
sono principi che puoi approfon<strong>di</strong>re molto, ci sono principi che non penso che sono stati<br />
descritti qui oggi, per esempio altri principi come si veste è importante, in Inghilterra siamo<br />
molto molto più formali in Tribunale come ci vestiamo, venti anni fa non era possibile per<br />
le donne <strong>di</strong> mettere i pantaloni, altrimenti i giu<strong>di</strong>ci ci facevano caso, adesso è più liberale,<br />
però è importante. La prima volta che sono andata in tribunale a Roma, era una u<strong>di</strong>enza<br />
piccola in Corte Civile, sono andata vestita tutta nera, il mio tailleur favorito, e aspettavo<br />
un collega che arrivava, vedevo tutti gli avvocati che entravano, pensavo forse non sono tutti<br />
avvocati, però poi ho visto, io sapevo quel giorno che nelle u<strong>di</strong>enze è molto più informale,<br />
anche nelle aule dove è il giu<strong>di</strong>ce. Ho avuto pure commenti interessanti, non so se vi<br />
ricordate la bomba a Londra l’anno scorso, uno dei terroristi è scappato a Roma, l’hanno<br />
arrestato a Roma, l’avvocato della <strong>di</strong>fesa quel giorno, che lo ha preso al commissariato, tutti<br />
i miei amici in Inghilterra hanno detto “hai visto in televisione, quella modella, quell’attrice?”<br />
Lei era il mio avvocato, io mi ricordo, era estate, aveva la canottiera. Questa è una cosa<br />
shock per noi. C’è chi pensa che è importante o no, però ovviamente il co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> come ci<br />
si veste è importante per un effetto visuale al cliente e al giu<strong>di</strong>ce. Come si entra ed esce dal<br />
tribunale è una cosa che si impara, in Inghilterra entri nel tribunale se non inchini la testa<br />
al giu<strong>di</strong>ce o al magistrato possono vederti, fanno caso a questo. Il rispetto per il tribunale è<br />
molto importante, l’immagine <strong>di</strong> quando hai una controparte nel tribunale, anche se è il tuo<br />
migliore amico fuori del tribunale, non devi sembrare troppo amichevole, devi avere<br />
un’apparenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza se no possono <strong>di</strong>re ma questo non è sincero.<br />
Un’altra cosa visuale ovviamente è il contatto con gli occhi, con il magistrato, il giu<strong>di</strong>ce,<br />
è anche importante per te sapere come sta andando il caso, un controllo su tutti i segnali che<br />
dai, non devi sembrare troppo sorpresa quando la controparte ... non devi sembrare troppo<br />
preoccupata, non devi sembrare troppo ansiosa se è possibile. C’è sempre la prima volta per<br />
tutti noi, pure io come praticante solicitor sono andata al Magistraty School una mattina per<br />
la prima volta con una pratica, con una cosa semplicissima da fare: da fissare una data per<br />
un processo, però sono riuscita a sbagliare, e quando il magistrato mi ha chiesto “ma quanti<br />
testimoni allora saranno per la <strong>di</strong>fesa?” io ho detto “cinque per la <strong>di</strong>fesa e sei per il<br />
procuratore”, il procuratore si è girato dopo <strong>di</strong> che ha parlato dei miei testimoni, e il<br />
magistrato ho visto che guardava dove era scritto il mio nome, ovviamente pensava ma chi<br />
è questa. Ovviamente all’inizio sarai ansiosa però se puoi non <strong>di</strong>mostrarlo o non <strong>di</strong>re le cose<br />
che non devi <strong>di</strong>re è meglio.<br />
Un’altra cosa finale che volevo <strong>di</strong>re, l’importanza d’essere puntuale. E’ essenziale,<br />
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all’inizio <strong>di</strong> questo convegno noi due avvocati inglesi stavamo qui ansiosi “ma perché non<br />
è cominciato alle tre?”.<br />
L’ultima cosa da ricordarsi è che a nessuno piacciono gli avvocati, noi siamo una<br />
professione da anni trattata con non tanto rispetto dal pubblico, pensano che guadagniamo<br />
troppo e che non facciamo nulla. Quin<strong>di</strong> devi provare, ogni cosa che fai, a cambiare l’idea<br />
<strong>di</strong> questo, nel tribunale anche quando parli non usare termini troppo <strong>di</strong>fficili, usare termini<br />
semplici e che sono chiari e presenti in modo migliore il tuo caso.<br />
Il mio momento migliore come avvocato in Inghilterra è quando il giu<strong>di</strong>ce dopo che io<br />
ho esaminato un testimone si è congratulato con me, ha detto “complimenti, lo ha fatto in<br />
modo stupendo”. Spero che un giorno avrò la stessa sod<strong>di</strong>sfazione qui in Italia.<br />
Moderatore<br />
Io ringrazio i colleghi, ci hanno aperto, perlomeno a me hanno aperto nuovi orizzonti.<br />
Molte delle cose che hanno detto appartengono alla nostra stessa esperienza, si tratta adesso<br />
<strong>di</strong> razionalizzare, <strong>di</strong> trasformare quello che è in termini più scientifici se è possibile o<br />
comunque più organizzati. Tutti noi abbiamo avuto un maestro. Abbiamo avuto un maestro<br />
che abbiamo seguito con molta attenzione, che ci ha insegnato a fare gli avvocati, ma a farli<br />
veramente. Io ricordo che il mio maestro, il professor Sabatini, dopo qualche giorno mi <strong>di</strong>sse<br />
che tu abbia stu<strong>di</strong>ato mi pare che sia abbastanza probabile da quello che <strong>di</strong>ci, adesso si tratta<br />
<strong>di</strong> fare l’avvocato, che è una cosa totalmente <strong>di</strong>versa. E quin<strong>di</strong> mi consigliò <strong>di</strong> ricominciare<br />
da capo seguendo, ascoltando e facendo il più possibile il <strong>di</strong>fensore <strong>di</strong> ufficio. A quei tempi<br />
si andava in aula e si veniva nominati <strong>di</strong>fensori d’ufficio, oppure anche pubblici ministeri,<br />
erano due funzioni intercambiabili che si assumevano all’improvviso. Mi ha detto tu vai<br />
nelle aule, fai il pubblico ministero o il <strong>di</strong>fensore d’ufficio e ci rive<strong>di</strong>amo qui fra sei mesi,<br />
meglio ancora se fra un anno. Io, come laureato con 110 e lode, l’ho presa come un’offesa,<br />
come una cosa terribile, il fallimento della mia vita, poi invece ho capito che in aula<br />
realizzavo quella esperienza <strong>di</strong> carattere pratico che noi dovremmo, insieme a Paolo,<br />
realizzare attraverso questi corsi che sono qualche cosa <strong>di</strong> altrettanto pratico ma <strong>di</strong>cevo <strong>di</strong><br />
molto più razionale, anche perché trovare oggi un maestro capace <strong>di</strong> insegnare ma che abbia<br />
voglia <strong>di</strong> farlo, <strong>di</strong>venta sempre più <strong>di</strong>fficile. Noi abbiamo al consiglio dell’or<strong>di</strong>ne elenchi <strong>di</strong><br />
giovani che vengono e ci chiedono <strong>di</strong> essere sistemati nello stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> qualcuno che abbia<br />
queste capacità. E’ pressoché impossibile perché noi abbiamo superato a Roma il numero<br />
<strong>di</strong> 20 mila iscritti qualche giorno fa. Questo significa che essendosi <strong>di</strong>latato enormemente<br />
il numero <strong>degli</strong> avvocati e ancora più <strong>di</strong>fficile per i nuovi arrivati trovare una sistemazione.<br />
Era un piccolo mondo, a noi sembrava ovviamente che l’albo <strong>degli</strong> avvocati <strong>di</strong> Roma, che<br />
raggiungeva forse i 3-4 mila fosse spropositato, però era in effetti un piccolo mondo nel quale<br />
ciascuno <strong>di</strong> noi finiva con l’avere un maestro. Questo non è più possibile. Come sopperire?<br />
Come <strong>di</strong>ceva giustamente Charlotte e come <strong>di</strong>ceva il collega, mettendo al posto del maestro,<br />
che non c’è o che <strong>di</strong>fficilmente si trova, un consiglio dell’or<strong>di</strong>ne che non si limiti a fare quello<br />
che già è molto importante perché lo facciamo ogni giorno (corsi, conferenze, <strong>di</strong>battiti) ma<br />
che insegni attraverso la simulazione a fare gli avvocati proprio nella pratica, perché fare<br />
l’avvocato significa andare in aula, vestiti a una certa maniera, avere un comportamento<br />
adeguato nei confronti <strong>degli</strong> altri e sapersi comportare non sulla pelle del cliente, il cliente<br />
non può essere una cavia, i primi clienti che vanno dall’avvocato e non sanno che l’avvocato<br />
è alle prime armi, rischiano <strong>di</strong> essere delle cavie predestinate poi soprattutto nel processo<br />
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accusatorio nel quale, come suol <strong>di</strong>rsi, non si cerca la verità ma veramente vince il migliore,<br />
veramente vince chi riesce a provare la propria tesi. Il contrasto tra pubblico ministero e<br />
avvocato è un contrasto spietato nel quale emerge colui il quale riesce a corroborare la<br />
propria tesi in termini pratici e non soltanto con parole, magari anche eloquenti, molto<br />
eloquenti, come avveniva in passato.<br />
Per superare questa <strong>di</strong>fficoltà, che poi è una <strong>di</strong>fficoltà per l’avvocato ma soprattutto per<br />
il cliente, io credo che la fase <strong>di</strong> passaggio possa essere questa. Noi qualche cosa in termini<br />
molto approssimativi abbiamo visto nel corso per esempio della scuola forense o dei<br />
<strong>di</strong>fensori <strong>di</strong> ufficio, si è tentato o si è fatto una simulazione <strong>di</strong> u<strong>di</strong>enza preliminare, <strong>di</strong> esame<br />
dei testimoni, <strong>di</strong> controesame, però non in termini organizzati, erano esperienze spora<strong>di</strong>che<br />
che hanno compiuto il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, coloro i quali ne hanno fatto uso, ma come<br />
se fosse qualche cosa <strong>di</strong> più, qualche cosa dovuta all’inventiva del docente, qualche cosa <strong>di</strong><br />
originale. Oggi si scopre invece che all’estero quello che per noi era originale, eccezionale<br />
ed accessorio, può e deve essere proprio l’oggetto <strong>di</strong> un corso specifico nel quale l’aula del<br />
consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, o un’aula come questa messa a <strong>di</strong>sposizione della Cassa <strong>di</strong>venta per<br />
un attimo, per un’ora, per un certo periodo <strong>di</strong> tempo l’aula della giustizia, un’aula <strong>di</strong> giustizia<br />
nella quale un avvocato fa il pubblico ministero, l’altro avvocato fa il mestiere o esercita la<br />
funzione del <strong>di</strong>fensore, ed entrambi poi si vedono allo specchio attraverso la rivisitazione<br />
<strong>di</strong> una cassetta per scoprire gli errori commessi, anche con l’aiuto <strong>di</strong> un tutor oppure <strong>di</strong> quel<br />
maestro che messo a <strong>di</strong>sposizione del consiglio dell’or<strong>di</strong>ne o da chi è delegato come potrebbe<br />
essere, e credo che sarà Paolo, potresti essere anche tu che ti occupi dei <strong>di</strong>ritti internazionali<br />
da moltissimo tempo. Io credo, adesso io questo non lo <strong>di</strong>co per compiacere, riferirò al<br />
consiglio una cosa che è profondamente vera, sapevo, immaginavo, avevo capito ma oggi<br />
ho colto, come credo sia capitato a qualcuno <strong>di</strong> voi, l’importanza <strong>di</strong> una cosa <strong>di</strong> questo<br />
genere, non è un passaggio voluttuario, noi dobbiamo farlo, anche perché il nuovo co<strong>di</strong>ce<br />
deontologico approvato il 5 <strong>di</strong> gennaio <strong>di</strong> quest’anno dal consiglio nazionale forense, ha<br />
trasformato l’obbligo all’aggiornamento in un dovere, in un dovere sul quale il consiglio<br />
dell’or<strong>di</strong>ne ogni tre anni dovrebbe esercitare un controllo, il che significa anche che gli<br />
avvocati, non i giovani avvocati, gli avvocati dovrebbero accumulare un certo numero <strong>di</strong><br />
cre<strong>di</strong>ti è tutto da vedere ancora, un certo numero <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti che ne legittimino la permanenza<br />
nell’albo, o quantomeno li esonerino da un giu<strong>di</strong>ce negativo sul piano deontologico. Se la<br />
posta in ballo è questa, che i colleghi hanno un dovere, ma il consiglio dell’or<strong>di</strong>ne ancora<br />
più imponente e più cogente <strong>di</strong> aiutarli ad essere a livello, allora io credo che si debba passare<br />
attraverso questa esperienza. Siamo andati a colpi <strong>di</strong> tentativi, voglio <strong>di</strong>re tra l’altro anche<br />
per acquisire dei meriti perché non si può neanche pensare o ammettere che noi siamo tabula<br />
rasa, perché questo non è. Abbiamo stu<strong>di</strong>ato per un anno con i magistrati, un protocollo<br />
d’intesa, e tu lo sai perfettamente, e io adesso voglio pubblicarlo sul sito perché ho<br />
l’impressione che molti non lo conoscano, soprattutto i magistrati che farebbero bene a<br />
stamparselo in mente perché ci sono doveri per gli avvocati ma ci sono obblighi anche per<br />
loro, un protocollo d’intesa che proprio <strong>di</strong>ceva quello che riferiva Charlotte, tutto il mondo<br />
è paese: l’abbigliamento, l’orario, la puntualità che vale per noi e per loro, le fasce d’orario.<br />
Non è più possibile che un avvocato, peggio ancora un citta<strong>di</strong>no, vada alle nove per sentirsi<br />
<strong>di</strong>re alle cinque del pomeriggio che il processo non si farà, non è possibile che accada quello<br />
che accade ogni giorno, il che è una umiliazione per entrambi che un avvocato arrivi<br />
preparato, carico <strong>di</strong> preoccupazione a qualunque età, perché a qualunque età si arriva al<br />
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processo in uno stato <strong>di</strong> grande preoccupazione, <strong>di</strong>ssimulata perché, hai ragione tu, bisogna<br />
far finta <strong>di</strong> essere sereni ma nel proprio animo siamo tutti molto preoccupati, per sentirsi <strong>di</strong>re,<br />
come a me è capitato tre giorni fa, il giu<strong>di</strong>ce a latere è da cinque giorni a Parigi per un<br />
convegno. Questo non può accadere e non deve accadere, perché io personalmente avevo<br />
altri impegni, ho trascorso una notte insonne, come capita, ripeto, a qualunque età, e non<br />
è giusto, questo vale per l’avvocato, vale per il cliente che pensa che quello sia il giorno più<br />
importante della sua esistenza, soprattutto quando si tratti <strong>di</strong> processi particolarmente gravi,<br />
nel mio caso erano stati chiesti 8 anni <strong>di</strong> galera, non è giusto. Allora voglio <strong>di</strong>re le regole<br />
valgono per noi, valgono per i magistrati, valgono per tutti. Noi non possiamo imporre nulla<br />
ai magistrati, dobbiamo fare in modo che i magistrati e i citta<strong>di</strong>ni e chiunque sappiano che<br />
ce le siamo date le regole, abbiamo acquisito una conoscenza, abbiamo fatto <strong>di</strong> tutto per<br />
migliorarci. Questo proprio per respingere al mittente tutto quello che si <strong>di</strong>ce dell’avvocato,<br />
anche qui tutto il mondo è paese, hai ragione, vi sono dei miti, vi sono dei giu<strong>di</strong>zi<br />
approssimativi secondo i quali l’avvocato da una parte è un collaboratore della delinquenza,<br />
colui il quale specula sulle malefatte <strong>degli</strong> altri, dall’altra poi è colui il quale è il favoreggiatore<br />
<strong>di</strong> coloro i quali commettono dei crimini, ciò nonostante invece, chissà perché, come<br />
avviene in tutti i paesi civili, hanno comunque <strong>di</strong>ritto ad essere <strong>di</strong>fesi. Per guadagnarci questa<br />
stima che si tenta <strong>di</strong> eliminare o <strong>di</strong> ridurre noi possiamo fare soltanto questo: migliorarci.<br />
Allora io per concludere vi ringrazio moltissimo perché a me avete dato uno stimolo a poi<br />
fare il mio dovere in un modo migliore <strong>di</strong> quanto non sia avvenuto finora, deliberando in<br />
consiglio la necessità <strong>di</strong> farli questi corsi, pubblicando su “Temi romana” che è la nostra<br />
rivista, i vostri interventi che vi prego <strong>di</strong> dare a Paolo, in qualche maniera <strong>di</strong> farli pervenire<br />
e pubblicizzando questa che dalla scarsità <strong>di</strong> presenze ritengo non sia stato percepito nella<br />
dovuta maniera come un passaggio obbligato e non un modo come arricchirsi oppure<br />
passare il tempo ma non del tutto necessario. Fino a quando c’erano i maestri, fino a quando<br />
c’erano le scuole, sia pure artigianali, forse avremmo potuto, si poteva evitare tutto questo.<br />
Oggi non è più possibile. Noi rimanevamo a volte fino a mezzanotte, all’una <strong>di</strong> notte, dopo<br />
che si era completato il <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, <strong>di</strong> lavoro, lavoro quoti<strong>di</strong>ano, per il gusto <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>scutere gli argomenti, per il gusto <strong>di</strong> confrontarci su quello che avevamo fatto o avremmo<br />
fatto il giorno dopo, questo purtroppo non c’è più, i maestri non ci sono o se ci sono non<br />
hanno, nella maggior parte dei casi, nè voglia né tempo <strong>di</strong> rimanere fino all’una <strong>di</strong> notte a<br />
insegnare ai propri clienti perché hanno altro da fare probabilmente, anche per la pressione<br />
della vita <strong>di</strong> oggi che certamente è molto più veloce <strong>di</strong> quanto non fosse quella che era una<br />
vita rallentata, e probabilmente, adesso è inutile esprimersi in termini <strong>di</strong> nostalgia ma era<br />
probabilmente più vivibile sul piano umano e anche sul piano professionale. Io assumo<br />
questo impegno, purché naturalmente Paolo vi provve<strong>di</strong>ate <strong>di</strong> un certo numero <strong>di</strong> colleghi<br />
<strong>di</strong>sponibili, perché come <strong>di</strong>ceva giustamente Oscar, non puoi pensare che <strong>degli</strong> avvocati si<br />
blocchino per esercitare questa funzione. Siamo 20 mila, su 20 mila troveremo sicuramente<br />
persone che si sentiranno a mio avviso anche un po’ onorati <strong>di</strong> contribuire a questo<br />
miglioramento dell’avvocatura. Grazie.<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
ASPETTI DEONTOLOGICI ALLA LUCE<br />
DELLE NUOVE DETERMINAZIONI NORMATIVE<br />
Convegno<br />
GOVERNANCE E PUBBLICITA’ DEGLI AVVOCATI:<br />
ESPERIENZE INTERNAZIONALI A CONFRONTO<br />
Venerdì 20 aprile<br />
Giulio Prosperetti<br />
Non siamo numerosi perché evidentemente la governance è in concorrenza con il mare<br />
con questa giornata estiva, ma l’interesse per questo incontro va al <strong>di</strong> là delle presenze giacché<br />
il Consiglio Nazionale Forense pubblicherà gli atti nella sua Rassegna. Anche da molti<br />
colleghi, sia del Foro sia dell’Università, ho avuto affermazioni <strong>di</strong> interesse per cui questi atti<br />
saranno letti poi con grande attenzione da un vasto pubblico, tutto interessato a questo tema.<br />
Noi abbiamo scelto <strong>di</strong> parlare <strong>di</strong> pubblicità pensando che questo è il momento finale del<br />
problema, ma poi mi soffermerò un po’ su questo concetto nella introduzione che farò dopo<br />
il saluto del nostro presidente del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> avv. Sandro Cassiani.<br />
Avv. Sandro Cassiani<br />
Io ringrazio Giulio Prosperetti, Goffredo Barbantini, Corrado De Martini, Antonio<br />
Manca Graziadei e naturalmente tutti i componenti la commissione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto internazionale,<br />
non tanto e soltanto per avere comunque organizzato un convegno, che contribuisce<br />
sempre al miglioramento e all’approfon<strong>di</strong>mento, ma per aver scelto un tema che da circa un<br />
anno, credo <strong>di</strong> non essere smentito, costituisce la problematica intorno alla quale si agitano,<br />
oppure <strong>di</strong>scutono gli avvocati. Qualcuno è sceso in campo, ad<strong>di</strong>rittura proprio intendo sulle<br />
piazze, altri ne hanno <strong>di</strong>scusso, ma prima <strong>di</strong> arrivare a una conclusione forse era proprio il caso,<br />
era proprio opportuno sentire che cosa avviene negli altri paesi, altrimenti c’è il rischio,<br />
esagerando poi, <strong>di</strong> lasciarsi prendere da una sorta <strong>di</strong> eccesso <strong>di</strong> preoccupazione per raggiungere<br />
poi risultati che potrebbero anche essere un po’ provinciali. Chi vi parla è molto preoccupato,<br />
io non voglio adesso fare la parte <strong>di</strong> colui il quale, siccome introduce un <strong>di</strong>scorso sull’argomento<br />
in ambito internazionale, <strong>di</strong>mentica le proprie posizioni. Io personalmente, saranno i capelli<br />
bianchi caro Goffredo, ho avuto al sensazione in quest’anno quasi <strong>di</strong> un cambiamento <strong>di</strong><br />
cultura intorno all’avvocato. E mi sono da una parte preoccupato, dall’altra meravigliato, per<br />
certe smagliature che come sempre capita basta aprire un varco poi, cominciano a delinearsi<br />
<strong>di</strong>ventando quasi abituali. Noi abbiamo ricevuto, Rosa Ierar<strong>di</strong>, Giulio, i consiglieri che sono<br />
presenti lo sanno, abbiamo ricevuto già una serie <strong>di</strong> richieste <strong>di</strong> pareri in tema <strong>di</strong> pubblicità.<br />
Fino a qualche anno fa, ma non tanti anni fa, un anno, un anno e mezzo fa, li avremmo cestinati<br />
dopo esserci chiesto se non ci fosse materia <strong>di</strong> carattere o <strong>di</strong> natura deontologica. Oggi invece<br />
ci dobbiamo inchinare <strong>di</strong> fronte alle leggi, alle norme, ci mancherebbe altro, al nuovo co<strong>di</strong>ce<br />
deontologico cercando, se ci è consentito, io credo che ci sia consentito in quanto ci è<br />
doveroso, <strong>di</strong> limitare se è possibile i danni.<br />
Per <strong>di</strong>re qualcosa che potrebbe apparire spiritoso, e non lo è, posso io affiggere un<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
manifesto sulla mia automobile <strong>di</strong> pubblicità del mio stu<strong>di</strong>o? Posso io inoltrare questa<br />
domanda agli enti nella quale – non sto raccontando cose non vere, sono cose documentate<br />
in consiglio - enuncio le mie capacità e i prezzi che pratico? Posso io, a somiglianza <strong>di</strong> quanto<br />
pare sia avvenuto al nord, aprire un negozio che si chiami “La bottega del <strong>di</strong>ritto” e vendere<br />
pareri a poco prezzo? Queste sono le cose <strong>di</strong> fronte alle quali. E allora un attimo <strong>di</strong> riflessione<br />
per sapere quali sono i limiti che si pongono a una problematica <strong>di</strong> questo genere che è<br />
connessa poi, in ultima analisi, anche alla possibilità <strong>di</strong> accesso alla professione e alla<br />
possibilità in qualche maniera <strong>di</strong> farsi valere nell’ambito della medesima che ha sempre<br />
costituito e costituisce un grosso problema, non fosse altro che per il numero. Non<br />
<strong>di</strong>mentichiamo che agli ultimi esami da avvocato si sono presentati circa 6.000 can<strong>di</strong>dati;<br />
non ci <strong>di</strong>mentichiamo che a Roma abbiamo superato i 20 mila. E allora voglio <strong>di</strong>re il pericolo<br />
qual è? Che allargando troppo le maglie si arrivi poi ad accettare una sorta <strong>di</strong> giungla nella<br />
quale valgono propriamente le leggi della giungla nella quale vince notoriamente il più forte,<br />
il più capace, il più aggressivo. Io credo che questo non possa essere, allora sentiamo, io con<br />
religioso silenzio e soprattutto con moltissimo interesse anche per la mia funzione, che cosa<br />
avviene all’estero, quali sono i limiti oltre i quali si incide sulla <strong>di</strong>gnità dell’avvocato, entro<br />
i quali invece il concetto <strong>di</strong> concorrenza può essere accettato, e fino a che punto la nostra<br />
idea della concorrenza fatta <strong>di</strong> capacità reali e <strong>di</strong>mostrate sul campo, cioè nelle aule e<br />
attraverso gli atti giu<strong>di</strong>ziari, abbia ancora un qualche fondamento. Non è che sto parlando<br />
<strong>di</strong> quello a cui credevano i nostri genitori, sto parlando delle cose alle quali credevamo fino<br />
all’altro ieri. Oggi il concetto <strong>di</strong> liberalizzazione ci ha portato verso nuovi orizzonti. Io<br />
ringrazio il collega G. Moore, il collega Bernard Vatier, Rupert Wolfe e l’avvocato Panova<br />
che ancora non è arrivato. Ringrazio molto e ringrazio soprattutto voi che siete presenti con<br />
la voglia e il desiderio <strong>di</strong> ascoltare. Mi <strong>di</strong>spiace, un tema <strong>di</strong> questo genere, caro Goffredo,<br />
avrebbe dovuto rendere insufficiente anche la nostra aula, perché in piazza, nelle assemblee<br />
nelle quali a volte con un eccesso <strong>di</strong> calore che è stato criticato, abbiamo <strong>di</strong>scusso <strong>di</strong> questo,<br />
ci siamo ribellati alla c.d. legge Bersani e a quello che consegue, eravamo migliaia e migliaia,<br />
non voglio credere che gli avvocati non abbiano interesse al problema voglio invece pensare<br />
che gli avvocati attendano poi <strong>di</strong> leggere queste relazioni come avverrà sul nostro Temi<br />
Romana, che probabilmente è anche più comodo perché consente una maggiore me<strong>di</strong>tazione.<br />
Vi ringrazio moltissimo, riferirete voi ai vostri colleghi quanto sentirete oggi, credo che<br />
questo servirà a iniziare una nuova <strong>di</strong>scussione, forse più pacata e <strong>di</strong> più ampio raggio.<br />
Grazie.<br />
Giulio Prosperetti<br />
Ringrazio il presidente Cassiani. Devo <strong>di</strong>re che il presidente Alpa, del Consiglio<br />
Nazionale Forense non può essere con noi per un altro impegno, porterà il saluto del<br />
Consiglio Nazionale Forense l’avvocato Carlo Martuccelli, che però anche ci raggiungerà,<br />
anche lui aveva un altro impegno e ci raggiungerà nel corso dei lavori. Il Presidente della<br />
Cassa Nazionale <strong>di</strong> Previdenza Forense, avvocato Scucozza, anche ha avuto un impegno<br />
improvviso e saluta tutti, si scusa <strong>di</strong> non essere qui con noi.<br />
Il mio compito è solo quello <strong>di</strong> fare una breve introduzione ai lavori. Non voglio portare<br />
via tempo perché l’interesse è quello <strong>di</strong> ascoltare oltre ai colleghi Graziadei e De Martini<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
soprattutto i colleghi che ci hanno raggiunto dall’estero per portarci queste esperienze che<br />
a noi premono molto.<br />
Perché ci preme conoscere come funziona il meccanismo all’estero? Perché il Consiglio<br />
Nazionale Forense posso <strong>di</strong>re che ha fatto una scelta un po’ pilatesca, nel senso che si è limitato<br />
a <strong>di</strong>re che chi deve dare informazioni sulla propria attività deve in<strong>di</strong>care tutta una serie <strong>di</strong> elementi,<br />
quin<strong>di</strong> il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> a cui appartiene, la sede <strong>di</strong> esercizio, il titolo professionale, i titoli<br />
accademici eccetera, invertendo quello che era il vecchio co<strong>di</strong>ce deontologico, poi vecchio non<br />
tanto perché datava soltanto <strong>di</strong> un anno, il quale <strong>di</strong>ceva che solo questa poteva essere la<br />
informazione data. Invece adesso quello che era un limite <strong>di</strong>venta un onere, cioè chi vuole dare<br />
una informazione (non si <strong>di</strong>ce quale) deve in più dare questi elementi. Ecco che allora abbiamo<br />
un po’ una fattispecie in bianco, nel senso che dovrà essere proprio la deontologia a fissare i limiti<br />
<strong>di</strong> quello che si può fare o meno, e dovremmo un po’ ricorrere a una sorta <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico<br />
internazionale per riuscire a delineare quelli che sono gli elementi <strong>di</strong>scretivi tra quello che è<br />
deontologicamente corretto e quello che corretto non è.<br />
Il problema per gli avvocati, rispetto ad altre professioni, secondo me si pone in maniera<br />
assolutamente peculiare. Perché a mio avviso non esiste altra attività professionale che abbia<br />
un vincolo fiduciario così stretto, così cogente come quello che lega l’avvocato al suo cliente.<br />
Si può <strong>di</strong>re il me<strong>di</strong>co, ma vedete già il me<strong>di</strong>co è <strong>di</strong>verso, perché nel me<strong>di</strong>co si cerca la<br />
professionalità, la me<strong>di</strong>cina, la chirurgia si articolano secondo protocolli collaudati, quin<strong>di</strong><br />
in fondo uno cerca una buona esecuzione rispetto alla cura o all’operazione che deve<br />
intraprendere.<br />
Ma solo l’avvocato esercita la fantasia nell’aggre<strong>di</strong>re un problema legale. E rispetto a<br />
quello che è un’operazione <strong>di</strong> fantasia non c’è protocollo che tenga, è soltanto la fiducia nelle<br />
capacità che ha un legale <strong>di</strong> trovare il bandolo della matassa <strong>di</strong> una questione che può indurre<br />
il cliente a scegliere un avvocato invece <strong>di</strong> un altro. Questo rapporto fiduciario in realtà non<br />
è coltivato. Perché? Perché la tra<strong>di</strong>zione era quella <strong>di</strong> avvocati noti nel Foro, cosa che ancora<br />
funziona nei piccoli centri, ma a me si stringe il cuore quando sento persone che chiamano<br />
il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> chiedendo un avvocato esperto in acque pubbliche, in amministrativo,<br />
in <strong>di</strong>ritto penale militare, in locazioni o quant’altro, e la risposta dell’operatore è gli<br />
avvocati <strong>di</strong> Roma sono 19 mila, c’è un albo, ne scelga uno, non possiamo dargli in<strong>di</strong>cazioni.<br />
La battaglia che giustamente il movimento forense fa nei confronti <strong>di</strong> una liberalizzazione<br />
sfrenata, trova il limite in una situazione non sostenibile, per cui chi chiede giustizia<br />
spesso si rivolge all’amico conosciuto al bar soltanto perché è simpatico e non c’è un<br />
rapporto che si costruisca in questo mix tra fiducia per la persona e fiducia per la capacità<br />
professionale. Ecco secondo me la regolamentazione <strong>di</strong> questa materia dovrebbe proprio<br />
portare a integrare la fiducia nella persona con la fiducia nella capacità professionale, perché<br />
purtroppo conosciamo <strong>degli</strong> avvocati bravissimi, intelligentissimi ma magari che non hanno<br />
molti scrupoli e quin<strong>di</strong> spesso chi lo sceglie sulla base della propria capacità non sa poi, non<br />
ha elementi per invece valutare la personalità complessiva morale della persona.<br />
Ecco su questa base all’ultimo congresso nazionale forense io mi sono permesso <strong>di</strong><br />
avanzare una proposta che è in fase <strong>di</strong> <strong>di</strong>scussione, sia al consiglio nazionale forense sia nel<br />
nostro <strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma, rispetto alla possibilità <strong>di</strong> mettere su internet, in un sito, dei curricula<br />
impostati in maniera tale che non ci siano soltanto i dati appunto commendevoli dei titoli<br />
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<strong>di</strong> specializzazione o dei titoli accademici, delle materie prevalentemente trattate ma vi siano<br />
anche elementi che possano indurre il cliente a fare una scelta me<strong>di</strong>tata. Per esempio l’aver<br />
fatto un’esperienza scoutistica può essere un motivo preferenziale a parità <strong>di</strong> capacità<br />
professionali per chi vuole, io voglio un avvocato esperto <strong>di</strong> acque pubbliche che abbia fatto<br />
anche lo scout. Allora con un data base impostato con curricula standar<strong>di</strong>zzati è possibile<br />
arrivare a scegliere una persona che abbia determinate caratteristiche, che quin<strong>di</strong> con<strong>di</strong>vida<br />
una serie <strong>di</strong> esperienze, che sia capace <strong>di</strong> portare al cliente un apporto non soltanto<br />
meramente tecnico ma anche <strong>di</strong> consiglio rispetto a quella che è la sua situazione.<br />
Io ho consigliato nella mia esperienza ormai lunga, ultratrentacinquennale <strong>di</strong> avvocato<br />
tanta gente a non fare causa, ma sono sicuro che altri colleghi avrebbero con piacere accettato<br />
quei mandati. Ecco che quin<strong>di</strong> il problema fiduciario già dal momento genetico si pone.<br />
Quin<strong>di</strong> la pubblicità può essere a mio avviso surrogata da un sistema <strong>di</strong> informazioni più<br />
completo <strong>di</strong> quello che normalmente si intende. Noi credo che in Italia siamo proprio a<br />
livello <strong>di</strong> maggiore in<strong>di</strong>fferenziazione, so che per esempio nell’albo francese la specialità<br />
amministrativa, civile eccetera viene in qualche maniera evidenziata nell’albo.<br />
Come <strong>di</strong>cevamo la gamma <strong>di</strong> situazioni che possono essere considerate consone alla<br />
deontologia professionale o no è tutta da inventare. Un mio collega mi <strong>di</strong>ceva che un<br />
giornale <strong>di</strong> Roma l’aveva contatto per <strong>di</strong>rgli “guar<strong>di</strong> se vuole fare un’inserzione noi stiamo<br />
facendo una campagna per la pubblicità <strong>degli</strong> avvocati”. Ma vi sono tante situazioni, esiste<br />
ormai in realtà un marketing del sistema dell’assistenza legale che passa per i gran<strong>di</strong> stu<strong>di</strong><br />
internazionali. Il marchio che determinati stu<strong>di</strong> riescono, sono riusciti ad imporre è frutto<br />
<strong>di</strong> una attenta opera <strong>di</strong> marketing, fatta <strong>di</strong> convegni, <strong>di</strong> news letters ai clienti, <strong>di</strong> informative,<br />
<strong>di</strong> rapporti, <strong>di</strong> public relations, tutti mirati in maniera scientifica per acquisire mandati<br />
professionali.<br />
Rispetto a queste situazioni, che ormai sono consolidate da più <strong>di</strong> 20 anni nel nostro<br />
paese, non c’è stata nessuna presa <strong>di</strong> posizione <strong>degli</strong> or<strong>di</strong>ni professionali, io per quanto abbia<br />
cercato non ho trovato nessuna decisione sanzionatoria nei confronti <strong>di</strong> questi comportamenti,<br />
che per la verità, anche rispetto al vecchio co<strong>di</strong>ce deontologico, erano in gran parte<br />
ammissibili. Ma quello che forse non era ammissibile era la scientificità con la quale queste<br />
tecniche venivano condotte. Quin<strong>di</strong> noi siamo oggi <strong>di</strong> fronte a una situazione che da<br />
qualcuno viene chiamata <strong>di</strong> sprovincializzazione dell’approccio professionale, perché il<br />
grande stu<strong>di</strong>o che richiede investimenti poi deve far girare la macchina e non si può affidare<br />
a un passa-parola rispetto a quello che può essere il retaggio <strong>di</strong> clientela che riesce ad<br />
acquisire.<br />
Quin<strong>di</strong> noi <strong>di</strong>cevamo che la pubblicità è esponenziale della governance del sistema<br />
perché è il punto finale. Allora nel momento in cui un avvocato pubblica su un giornale quali<br />
sono i suoi onorari, le sue richieste <strong>di</strong> servizio e quali sono le sue tariffe, ecco che a questo<br />
punto viene in forse tutto il sistema. E un sistema che sta avendo un grande cambiamento,<br />
perché noi ormai siamo destinati a passare da un sistema <strong>di</strong> tabelle, per cui chi si rivolge a<br />
un avvocato non sa quanto pagherà, considerato che si può arrivare fino al quadruplo della<br />
tariffa, e considerato il minimo e il massimo <strong>di</strong> ogni scaglione, uno può arrivare a chiedere<br />
fino a 12 volte l’importo minimo. Quin<strong>di</strong> capite che c’è, uno può chiedere mille euro o<br />
do<strong>di</strong>cimila, il cliente lo saprà solo dopo. Quin<strong>di</strong> questo è indubbiamente un elemento che<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
<strong>di</strong>fficilmente si combina con un mercato, con un sano mercato dei servizi legali.<br />
Troppo spesso ve<strong>di</strong>amo anche al Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> parcelle fatte in maniera punitiva<br />
al cliente che in malo modo ha tolto il mandato all’avvocato, viene fatta una parcella che<br />
è forse il triplo <strong>di</strong> quella che in un rapporto normale l’avvocato avrebbe fatto al cliente.<br />
Tutto questo indubbiamente crea delle situazioni che non sono possibili. Quin<strong>di</strong> io<br />
credo che la prima trasformazione che noi avremo sarà quella <strong>di</strong> avere dei contratti standard<br />
con i quali il cliente riesce ad avere un minimo <strong>di</strong> garanzia rispetto a quelle che sono le pretese<br />
dell’avvocato.<br />
Quin<strong>di</strong> io ho buttato un po’ <strong>di</strong> argomenti sul tappeto, sperando <strong>di</strong> accendere un <strong>di</strong>battito<br />
anche tra i nostri relatori.<br />
Io darei la parola al collega Manca Graziadei che viene a illustrare tecnicamente qual è<br />
l’attuale situazione italiana. Grazie.<br />
Manca Graziadei<br />
Da noi le cose sono cambiate in maniera molto rapida, la pubblicità è proprio il settore<br />
dove necessariamente, in relazione al decreto Bersani, c’è stata questa novità perché il<br />
decreto Bersani prevedeva, tra le altre cose, <strong>di</strong> abolire questo <strong>di</strong>vieto, io ve lo leggo perché<br />
forse è la cosa più semplice anche proprio leggere le norme, abolire questo <strong>di</strong>vieto anche<br />
parziale <strong>di</strong> svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le<br />
caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni,<br />
secondo criteri <strong>di</strong> trasparenza e veri<strong>di</strong>cità del messaggio, il cui rispetto è verificato dall’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>.<br />
Questo decreto Bersani noi lo conosciamo, per i nostri amici stranieri è un decreto che<br />
è intervenuto a luglio dell’anno scorso e che ha appunto eliminato fra le altre cose questo<br />
<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> pubblicità che era considerato come un dogma della nostra professione, seppure<br />
poi, come è stato già detto, <strong>di</strong> fatto esistevano delle forme <strong>di</strong> informazione o pubblicità<br />
informativa che comunque permettevano una serie <strong>di</strong> attività. Quin<strong>di</strong> tolto questo <strong>di</strong>vieto<br />
il decreto Bersani prevedeva peraltro che il Consiglio Nazionale forense dovesse poi<br />
intervenire per regolamentare, da un punto <strong>di</strong> vista deontologico, la materia. Il consiglio<br />
nazionale forense lo ha fatto , l’avvocato Martucelli, che credo ci raggiungerà più tar<strong>di</strong>, è uno<br />
dei principali contributori a questa attività, lo ha fatto all’inizio <strong>di</strong> quest’anno. Anche qui<br />
io il mio intervento sarà breve, però preferisco leggere alcune norme, siccome sono delle<br />
norme anche nuove, che molti magari poi non conoscono, quin<strong>di</strong> in sintesi però preferisco<br />
leggere poi farò un breve commento.<br />
Ci sono adesso due articoli che sono l’articolo 17 e l’articolo 17 bis del co<strong>di</strong>ce<br />
deontologico forense, che io appunto mi accingo a leggere:<br />
l’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale, quin<strong>di</strong> può dare<br />
informazioni. Il contenuto e la forma delle informazioni devono essere coerenti con la<br />
finalità della tutela dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri <strong>di</strong> trasparenza e<br />
veri<strong>di</strong>cità il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>.<br />
Poi prosegue:<br />
Quanto al contenuto l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non<br />
può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L’avvocato non<br />
può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti ancorché questi vi consentano.<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
Questa penso sia una norma abbastanza importante che ancora, perché in altri paesi<br />
invece questo non avviene, lo menziono per questo motivo. Quin<strong>di</strong> da questo punto <strong>di</strong> vista<br />
c’è ancora questo assoluto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> utilizzare i propri clienti per farsi pubblicità, in sostanza<br />
questo poi sarebbe.<br />
Quanto alla forma, modalità l’informazione deve rispettare <strong>di</strong>gnità e decoro delle professioni. In<br />
ogni caso l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole elogiativo e<br />
comparativo, quin<strong>di</strong> c’è questo limite in ogni caso questa informazione non può essere mai pubblicità<br />
ingannevole elogiativa o anche comparativa. Quin<strong>di</strong> io non posso <strong>di</strong>re io ho vinto <strong>di</strong>eci cause,<br />
Giulio ne ha vinte nove, Giulio Prosperetti, non posso fare questo confronto, non sarebbe<br />
vero naturalmente però lo potrei anche <strong>di</strong>re, non lo posso <strong>di</strong>re.<br />
Poi continua:<br />
Sono consentite (e quin<strong>di</strong> queste sono le due specifiche che sono rimaste, poi ve<strong>di</strong>amo<br />
quelle che hanno tolto) a fini non lucrativi l’organizzazione e la sponsorizzazione <strong>di</strong> seminari <strong>di</strong><br />
stu<strong>di</strong>, <strong>di</strong> corsi <strong>di</strong> formazione professionale e <strong>di</strong> convegni in <strong>di</strong>scipline attinenti alla professione forense<br />
da parte <strong>di</strong> avvocati o <strong>di</strong> società o <strong>di</strong> associazioni <strong>di</strong> avvocati. Quin<strong>di</strong> organizzazione, convegni,<br />
seminari, sono esplicitamente consentite queste attività.<br />
E poi ancora esplicitamente consentita è l’in<strong>di</strong>cazione del nome <strong>di</strong> un avvocato defunto,<br />
cosiddetto fondatore dello stu<strong>di</strong>o, comunque qualcuno che è stato molto importante nello<br />
stu<strong>di</strong>o che quin<strong>di</strong> può avere ancora un grosso peso da un punto <strong>di</strong> vista dell’avviamento<br />
professionale, purché il professionista lo abbia espressamente previsto. Questo è l’articolo<br />
17. Prima <strong>di</strong> passare al 17 bis, da questo articolo 17 rispetto al precedente testo <strong>di</strong> un anno<br />
prima, circa, sono scomparsi due commi che sono molto importanti anche perché sono stati<br />
<strong>di</strong>scussi dal CNF, e tra cui alcuni colleghi tra cui l’avvocato Martuccelli era contrario tra<br />
l’altro. Per esempio è scomparso questo secondo comma del vecchio articolo 17 bis che <strong>di</strong>ce<br />
che è vietato offrire sia <strong>di</strong>rettamente che per interposta persona le proprie prestazioni<br />
professionali al domicilio <strong>degli</strong> utenti, quin<strong>di</strong> mandare una lettera. Diciamo che è<br />
scomparso il comma poi ve<strong>di</strong>amo le conseguenze.<br />
E’ vietato offrire sia <strong>di</strong>rettamente che per interposta persona le proprie prestazioni<br />
professionali al domicilio <strong>degli</strong> utenti, nei luoghi <strong>di</strong> lavoro, <strong>di</strong> riposo, <strong>di</strong> svago, in generale<br />
i luoghi pubblici. E poi il secondo che è scomparso <strong>di</strong>ce: è altresì vietato all’avvocato offrire<br />
senza essere richiesto una prestazione personalizzata, e cioè rivolta a una persona determinata per uno<br />
specifico affare. Quin<strong>di</strong> questa qui è proprio una pubblicità <strong>di</strong>retta a uno specifico soggetto,<br />
una società che fa una certa attività, io sono uno specialista <strong>di</strong> quella tua attività e quin<strong>di</strong><br />
fammi lavorare per ché io sono ...<br />
Quin<strong>di</strong> questo qui è il nuovo articolo 17. Poi c’è appunto il 17 bis che <strong>di</strong>ce l’avvocato<br />
che intende dare informazione, quin<strong>di</strong> se tu vuoi dare informazioni come minimo devi<br />
in<strong>di</strong>care, quin<strong>di</strong> c’è una serie <strong>di</strong> requisiti che sono io requisiti minimi che se tu dai<br />
informazioni devi utilizzare, quin<strong>di</strong> qui non è una facoltà è un onore, se tu dai informazioni<br />
devi utilizzare. Denominazione dello stu<strong>di</strong>o, in<strong>di</strong>cazione nominativi professionisti che lo<br />
compongono, consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> presso quale è iscritto, la sede principale, i fax, numeri<br />
telefonici, se<strong>di</strong> secondarie, recapiti, breve parentesi, alcune <strong>di</strong> queste in<strong>di</strong>cazioni sono anche<br />
poi collegate con una <strong>di</strong>rettiva comunitaria della fine del 2006 che proprio per tutti i servizi<br />
impone una serie <strong>di</strong> informazioni. Il titolo professionale che consente all’avvocato straniero<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
l’esercizio in Italia, che consente all’avvocato italiano l’esercizio all’estero della professione<br />
<strong>di</strong> avvocati in conformità delle <strong>di</strong>rettive comunitarie. Quin<strong>di</strong> questi sono i requisiti<br />
obbligatori <strong>di</strong>ciamo della comunicazione. Poi ci sono invece i requisiti facoltativi. Può<br />
in<strong>di</strong>care: titoli accademici, <strong>di</strong>plomi <strong>di</strong> specializzazione, abilitazione a esercitare davanti<br />
giuris<strong>di</strong>zioni superiori, settori <strong>di</strong> esercizio dell’attività professionale, lingue conosciute, logo<br />
dello stu<strong>di</strong>o, gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale, che<br />
penso sia anche una cosa utile, l’eventuale certificazione <strong>di</strong> qualità dello stu<strong>di</strong>o. E qui poi<br />
c’è tutta una specifica che questa certificazione deve essere poi in qualche convalidata<br />
dall’or<strong>di</strong>ne, perché potrebbe essere una certificazione <strong>di</strong> qualità poi <strong>di</strong> dubbia vali<strong>di</strong>tà.<br />
Poi conclude: l’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web (quin<strong>di</strong> c’è anche<br />
proprio una specifica) condomini propri e <strong>di</strong>rettamente riconducibili a sé, allo stu<strong>di</strong>o legale<br />
o alla società <strong>di</strong> avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione al Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
<strong>di</strong> appartenenza, quin<strong>di</strong> qui c’è una previa comunicazione, e quin<strong>di</strong> si presume che il<br />
Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> avrà molto da fare a navigare su questi siti per verificare che, questo<br />
sarà un grosso lavoro che dovrete, anche perché sappiamo che lì succede <strong>di</strong> tutto, su internet<br />
succede <strong>di</strong> tutto.<br />
Poi il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve in<strong>di</strong>care i dati<br />
previsti dal primo comma. Il sito non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari,<br />
è vietato inserire nel proprio sito pubblicità altrui chiaramente, eccetera eccetera. Quin<strong>di</strong><br />
questa qui è l’essenza della <strong>di</strong>sciplina sulla pubblicità. Poi giustamente, come <strong>di</strong>ceva il collega<br />
Prosperetti, c’è questo articolo 19, il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> accaparramento della clientela, che è rimasto,<br />
che comunque resta un limite perché siccome poi la finalità della pubblicità è quella <strong>di</strong><br />
procurarsi clientela, è chiaro che il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> accaparramento della clientela pone un limite<br />
alla finalità stessa della pubblicità e quin<strong>di</strong> poi <strong>di</strong> fatto alla pubblicità. E qui c’è infatti questo<br />
punto 2 che è un po’ più sintetizzato, comunque <strong>di</strong>ce: è vietato offrire sia <strong>di</strong>rettamente che<br />
per interposta persona le proprie prestazioni professionali al domicilio <strong>degli</strong> utenti eccetera<br />
eccetera, quin<strong>di</strong> è uscito da una parte ed è entrato dall’altra, e anche quello della prestazione<br />
personalizzata è stato poi reinserito. Questo è il quadro attuale.<br />
Su questo quadro vorrei <strong>di</strong>re due cose: uno è che c’è una posizione molto interessante<br />
della Camera Penale proprio su questo tema, perché la Camera Penale da molti anni, i<br />
penalisti che sono un certo numero ma sicuramente una minoranza rispetto poi agli avvocati<br />
italiani, penso saranno forse un 5%, un 10%, però avendo una professione molto più, io la<br />
definirei molto più specifica nel senso che è una professione che trova una certa omogeneità<br />
tra l’uno e l’altro, mentre invece io <strong>di</strong>co oggi ci sono 100 <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> avvocati, perché c’è<br />
l’avvocato che vuole fare un’attività molto semplice, senza rischiare, vuole scrivere dei<br />
contratti, vuole prendere dei sol<strong>di</strong> tutti i mesi, vorrebbe al limite essere un <strong>di</strong>pendente e c’è<br />
invece ... I penalisti sono una classe abbastanza omogenea all’interno della categoria, e<br />
hanno delle finalità da questo punto <strong>di</strong> vista molto specifiche, che è quello <strong>di</strong> un’assistenza<br />
in giu<strong>di</strong>zio altamente qualificata, perché chiaramente essendo in gioco la libertà della<br />
persona e in generale <strong>di</strong>ritti molto importanti della persona, è chiaro che per loro la capacità<br />
professionale a fare una singola attività, che è quella <strong>di</strong> <strong>di</strong>fendere bene il loro cliente è<br />
fondamentale.<br />
Quin<strong>di</strong> loro criticano questo co<strong>di</strong>ce deontologico perché secondo loro da un certo punto<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
<strong>di</strong> vista è troppo restrittivo, perché per esempio sulle specializzazioni loro vorrebbero avere<br />
molto più spazio, cioè loro <strong>di</strong>cono ci vorrebbe più spazio per le specializzazioni, perché le<br />
specializzazioni sono importanti, perché denotano poi uno dei criteri per cui poi viene<br />
scelto, <strong>di</strong>ceva giustamente il collega Prosperetti c’è la persona ma c’è anche poi la<br />
specializzazione. E quin<strong>di</strong> ci vorrebbe da un lato maggiore spazio alla pubblicità delle<br />
specializzazioni, certo tutto questo poi dovrebbe avvenire in una nuova, dall’altra però loro<br />
<strong>di</strong>cono non va bene che queste specializzazioni attualmente ognuno se le possa inventare,<br />
perché se io <strong>di</strong>co sì, io prevalentemente, oggi <strong>di</strong>co che prevalentemente mi occupo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />
del lavoro, domani <strong>di</strong>co che prevalentemente mi occupo, ma chi è che controlla che questo<br />
prevalentemente sia in realtà ... Quin<strong>di</strong> loro <strong>di</strong>cono questo non va bene, non posso <strong>di</strong>re io<br />
mi occupo prevalentemente <strong>di</strong> penale, perché se io mi occupo <strong>di</strong> penale ci vuole qualcuno<br />
che mi certifichi che io effettivamente sono un avvocato specializzato, e magari sono<br />
specializzato in <strong>di</strong>ritto penale tributario. Quin<strong>di</strong> loro <strong>di</strong>cono ci vuole anche qualcuno che<br />
verifichi e, per esempio le associazioni che sono le associazioni come la camera penale ma<br />
anche altre, come l’associazione <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> famiglia, hanno una competenza nella formazione<br />
professionale e quin<strong>di</strong> loro possono dare anche questo tipo <strong>di</strong> qualifica, e a quel punto però<br />
l’avvocato deve potersi <strong>di</strong>stinguere dagli altri avvocati. I penalisti arrivano al punto <strong>di</strong> <strong>di</strong>re<br />
che loro vorrebbero ad<strong>di</strong>rittura nell’albo un elenco separato dei penalisti che in<strong>di</strong>chi<br />
appunto, quando chiama il cliente al Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma, <strong>di</strong>ce io vorrei un<br />
avvocato, la risposta è sì, c’è un elenco. Lei cosa vuole un penalista tributario? C’è un elenco<br />
in cui lei potrà ricavare che i penalisti tributari sono magari 12, o 18, o 27, ma non 19 mila.<br />
Quin<strong>di</strong> da questo punto <strong>di</strong> vista la camera penale ...<br />
Questo mi porta alle mie brevissime considerazioni su questa situazione. Io credo<br />
appunto che oggi ci siano cento mo<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi <strong>di</strong> fare l’avvocato. Quin<strong>di</strong> la pubblicità<br />
interviene nel momento in cui deve essere possibile per la collettività, per il cliente, sapere<br />
a chi si rivolge. Quin<strong>di</strong> in effetti è un punto fondamentale. Io sono tra quelli che ritengono<br />
per esempio che l’attività <strong>di</strong> consulenza legale dovrebbe essere libera. Faccio un esempio per<br />
capire il mio concetto. Secondo l’avvocato Cassiani e anche secondo altri no, comunque.<br />
Dico questo per <strong>di</strong>re: che se l’attività <strong>di</strong> consulenza legale è libera, e quin<strong>di</strong> faccio questo<br />
esempio per far capire il concetto, e quin<strong>di</strong> l’importanza della comunicazione è <strong>di</strong> che cosa<br />
comunico e a chi lo comunico e come lo comunico. Il cliente può <strong>di</strong>re: io posso andare dal<br />
mio portiere a farmi dare un consiglio legale oppure posso andare dall’avvocato, oppure<br />
posso andare dal commercialista. A questo punto quando però sceglie <strong>di</strong> andare dall’avvocato,<br />
lui deve sapere, il cliente, che va dall’avvocato perché andare dall’avvocato comporta<br />
una serie <strong>di</strong> conseguenze, che dovrebbero essere delle conseguenze che gli danno una<br />
maggiore garanzia <strong>di</strong> qualità. Quin<strong>di</strong> il titolo <strong>di</strong> avvocato, ma tutte gli altri titoli, le<br />
specializzazioni (vogliamo chiamarle così?) l’avvocato cassazionista, il penalista, devono<br />
<strong>di</strong>ventare – a mio parere – delle <strong>di</strong>stinzioni <strong>di</strong> qualità, nel senso che se io mi denomino come<br />
avvocato <strong>di</strong> un certo tipo devo poi arrivare a quella possibilità avendo superato una serie <strong>di</strong><br />
paletti che sono <strong>di</strong> educazione, <strong>di</strong> formazione, al limite anche <strong>di</strong> esami perché non è detto<br />
che non ci debba essere il rinnovo annuale o biennale, come succede in tanti paesi, del nostro<br />
certificato <strong>di</strong> abilitazione, e potrebbe anche essere poi questo concetto ribaltato su certi tipi,<br />
cioè se io sono avvocato penalista tributario ogni due anni mi devo sottoporre a un qualcosa.<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
Superato questo poi però l’utilizzazione <strong>di</strong> questo titolo non solo non è negativa, come<br />
giustamente anche afferma, ma è positiva perché a quel punto <strong>di</strong>venta un qualcosa che<br />
garantisce l’utente rispetto alla comunicazione. Questo per <strong>di</strong>re che l’importanza della<br />
comunicazione è che poi corrisponda a un dato che sia veritiero e che sia reale. Quin<strong>di</strong> non<br />
è tanto secondo me il problema <strong>di</strong> come lo comunichi o a chi lo comunichi, il problema è<br />
che fondamentalmente il sistema, il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, questi nuovi enti <strong>di</strong> certificazione,<br />
la formazione, dovranno fare in modo che prima l’avvocato sia qualificato, perché oggi<br />
il problema è che anche l’avvocato non è poi appunto qualificato come avvocato, e poi che<br />
sia qualificato come avvocato nelle varie specializzazioni. Quin<strong>di</strong> se questo sistema viene<br />
ben organizzato, a quel punto il problema della pubblicità non <strong>di</strong>co che si smonta ma<br />
<strong>di</strong>venta un problema a questo punto <strong>di</strong> abuso, certo quello che va lì a fare il filmato, perché<br />
potremmo anche fare dei filmati in cui c’è la moglie che litiga col marito, il marito che prende<br />
la pistola, io li ho visti negli Stati Uniti, e <strong>di</strong>ce che poi c’è il flash, “prima <strong>di</strong> sparare chiama<br />
l’avvocato”. Questo è chiaramente un qualcosa che va al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> una pubblicità, pubblicità<br />
e progresso, potrebbe essere una informazione pubblicitaria. Quin<strong>di</strong> questo semplicemente<br />
per <strong>di</strong>re e concludo che io non vedo il problema della pubblicità in quanto tale come un<br />
problema fondamentale, purché ci sia <strong>di</strong>etro la comunicazione <strong>di</strong> quello che appunto viene<br />
utilizzato, ci siano dei dati che siano certi, verificabili e a quel punto <strong>di</strong>venta un plus per<br />
l’utenza che comunque deve poter essere messa in grado <strong>di</strong> decidere da chi andare, cosa<br />
molto <strong>di</strong>fficile in un ambito <strong>di</strong>, appunto a Roma, ventimila avvocati. Oggi il problema è che<br />
non sai con chi ti metti. Quin<strong>di</strong> il problema esiste veramente. L’ultima cosa che volevo <strong>di</strong>re,<br />
non è neanche vero perché poi ci sono queste critiche, ah la pubblicità favorisce i gran<strong>di</strong>, non<br />
è vero perché fare pubblicità su internet per esempio non costa quasi nulla, è un sito web.<br />
Quin<strong>di</strong> non possiamo neanche poi <strong>di</strong>fenderci in maniera un po’, io uso una parola un po’<br />
pesante, retrograda <strong>di</strong>cendo la pubblicità fa male perché in realtà favorisce solamente gli imperialisti,<br />
i grossi stu<strong>di</strong>. No, non è vero, in realtà rendersi noto per un giovane avvocato che non<br />
ha altri strumenti perché magari non è il figlio <strong>di</strong> quell’altro, il nipote <strong>di</strong> quell’altro eccetera,<br />
in realtà può essere uno strumento molto utile e anche efficace, e anche a poco costo,<br />
l’importante è che poi quello che comunica sia un qualcosa che sia – ripeto – un dato<br />
verificabile, certo e <strong>di</strong> interesse per il cliente. Grazie.<br />
Presidente<br />
Grazie Antonio, sei stato chiarissimo e soprattutto hai rispettato i tempi, in maniera tale<br />
che possiamo dare la parola a Corrado De Martini e poi dopo l’intervento dell’avvocato De<br />
Martini ci sarà un coffee break.<br />
Corrado de Martini<br />
Grazie presidente. Io dovrei parlarvi della legislazione comunitaria, che in realtà sono<br />
poche righe in fondo a una <strong>di</strong>rettiva come legislazione. Ci sono invece molti documenti<br />
comunitari, molti documenti dell’Unione Europea che riguardano il problema della<br />
pubblicità e il problema della <strong>di</strong>sciplina della professione <strong>di</strong> avvocato. Però prima <strong>di</strong><br />
guardarli in fondo e per capire per quale ragione l’Unione ce l’ha così tanto con gli avvocati,<br />
che poi detto fra parentesi non è un fatto europeo, è un fatto assolutamente mon<strong>di</strong>ale: in<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
tutto il mondo – ivi compresi gli Stati Uniti – c’è una straor<strong>di</strong>naria attenzione alla professione<br />
<strong>di</strong> avvocato e un tentativo <strong>di</strong> cambiarne regole tra<strong>di</strong>zionali e secolari. Io mi sono domandato<br />
perché succede questo, perché in fondo andare a guardare le bucce della professione <strong>degli</strong><br />
avvocati. E la risposta che mi sono dato (ve la comunico poi non so se troverò consensi) è<br />
che l’avvocato è un personaggio deviante rispetto alla società nella quale viviamo che ha<br />
come valori <strong>di</strong> riferimento la concorrenza e il mercato. Gli avvocati hanno valori <strong>di</strong>versi. Gli<br />
avvocati, anche se non se ne rendono conto, perché molti <strong>di</strong> noi molto spesso non ci<br />
ren<strong>di</strong>amo conto del fatto che siamo portatori <strong>di</strong> valori che non sono quelli del denaro e<br />
dell’utile, noi abbiamo nel nostro DNA la <strong>di</strong>fesa <strong>degli</strong> imputati, ma la <strong>di</strong>fesa <strong>degli</strong> interessi<br />
del singolo. E questa (la <strong>di</strong>fesa <strong>degli</strong> interessi del singolo) è il fondamento del giusto processo.<br />
Noi siamo portatori <strong>di</strong> una istanza <strong>di</strong> giusto processo, e il giusto processo è uno dei pilastri<br />
dello stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto. Sembrerà retorica ma non è retorica, e vedremo che questo sfondo, che<br />
non viene mai esattamente affrontato, invece lo si trova costantemente nei documenti<br />
dell’Unione Europea. Ve ne <strong>di</strong>co subito uno. C’è una risoluzione del Parlamento Europeo<br />
del marzo 2006 che molti conoscono, in cui si riconosce che sono valori fondamentali <strong>di</strong><br />
interesse pubblico l’in<strong>di</strong>pendenza dell’avvocato, il segreto professionale e l’assenza dei<br />
conflitti <strong>di</strong> interessi, il <strong>di</strong>vieto dei conflitti <strong>di</strong> interessi. E che l’attività dell’avvocato tocca il<br />
campo, l’ambito delle libertà della sicurezza, della giustizia e la <strong>di</strong>fesa dello stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto.<br />
Nella stessa risoluzione si afferma che l’avvocato ha un ruolo cruciale in una società<br />
democratica per garantire il rispetto dei <strong>di</strong>ritti fondamentali e dello stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto.<br />
Vedete non è una riven<strong>di</strong>cazione corporativa, è un dato <strong>di</strong> fatto. Perché? Perché c’è – ha<br />
ragione Giulio Prosperetti – c’è un afflato <strong>di</strong>verso tra l’avvocato e il suo cliente <strong>di</strong>verso da<br />
quello che c’è fra qualsiasi prestatore <strong>di</strong> servizi e il proprio cliente.<br />
L’approccio della Commissione, che data ormai da qualche anno, l’approccio della<br />
Commissione per regolamentare ... data da qualche anno, ed è un approccio come sapete<br />
tutti puramente mercantilistico, ciò che conta è la concorrenza perché? Non perché si deve<br />
avere concorrenza, ma perché concorrenza significa abbattimento dei costi e quin<strong>di</strong> un<br />
vantaggio per il consumatore. Questo sarebbe il principio.<br />
Però <strong>di</strong>ceva bene Giulio Prosperetti, nel rapporto tra avvocato e cliente non c’è soltanto<br />
una prestazione <strong>di</strong> servizi, noi non ren<strong>di</strong>amo soltanto un parere che ha un valore economico,<br />
o una serie <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa in giu<strong>di</strong>zio che hanno un valore economico, a parte il fatto<br />
che ... Parentesi: questa è una osservazione molto risalente, dare un valore economico<br />
all’attività intellettuale è praticamente impossibile, lo <strong>di</strong>ceva Seneca. Voi sapete perché i<br />
compensi <strong>degli</strong> avvocati si chiamano onorari? Seneca sosteneva che si chiamano onorari<br />
perché una attività intellettuale <strong>di</strong> quel genere non è compensabile, e che quin<strong>di</strong> l’onorario<br />
è un regalo, una sorta <strong>di</strong> compenso che non può essere commisurato al costo. L’avvocato<br />
non fa frigoriferi, per fare un frigorifero che si può vendere a 300 euro servono 250 euro,<br />
perché bisogna assemblare dei dati, ci sono delle ore <strong>di</strong> lavoro e così via. L’attività<br />
dell’avvocato non è niente <strong>di</strong> tutto questo, come fate a commisurare il valore <strong>di</strong> una<br />
comparsa conclusionale, che la causa abbia valore <strong>di</strong>eci o <strong>di</strong>ecimila euro, l’impegno che<br />
l’avvocato mette nel fare la comparsa conclusionale è identico. Come fate a <strong>di</strong>re che quella<br />
comparsa deve essere compensata con 500 euro piuttosto che 5.000? Non c’è un parametro.<br />
E in effetti, per quello che ne so io, per chi è avvocato a pieno titolo, il compenso quando<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
si fa una cosa, quando si svolge un’attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa il compenso è l’ultimo dei pensieri. Se<br />
abbiamo un termine che scade il nostro problema è che dobbiamo rispettare il termine, non<br />
quanto ci renderà questa attività che stiamo per fare. E guardate che questa specialità del<br />
rapporto tra l’avvocato e il cliente non è soltanto <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne morale, è anche riconosciuta da<br />
specifiche norme. Vi faccio un solo esempio: se con il vostro cliente vi trovate in contrasto<br />
su iniziative da prendere nel corso del processo voi avete il dovere, ciascun avvocato ha il<br />
dovere <strong>di</strong> lasciare il proprio cliente perché non è possibile condurre un processo in contrasto<br />
con il proprio cliente. Ma se si lascia il processo non lo si può lasciare dalla mattina alla sera,<br />
abbiamo un obbligo <strong>di</strong> continuare ad assisterlo nonostante il contrasto fintanto che non<br />
veniamo sostituiti. Lo <strong>di</strong>ce il co<strong>di</strong>ce. Quin<strong>di</strong> questa specialità, voglio <strong>di</strong>re voi pensate che un<br />
idraulico, se si trova in contrasto sul costo della sua prestazione sia tenuto a proteggervi<br />
dall’invasione dell’acqua? Sicuramente no. C’è una specialità, c’è qualcosa <strong>di</strong> più nel<br />
rapporto tra avvocato e cliente. E questo qualcosa <strong>di</strong> più è qualcosa che si trova nei<br />
documenti, nei documenti legislativi italiani come nei documenti della Comunità. Certo il<br />
panorama mon<strong>di</strong>ale dei gran<strong>di</strong> stu<strong>di</strong> con 500 avvocati crea qualche problema da questo<br />
punto <strong>di</strong> vista, perché si rischia in quelle situazioni <strong>di</strong> avere un rapporto tra cliente e avvocato<br />
che non è più un rapporto così strettamente fiduciario, e forse un pochino la prestazione si<br />
spersonalizza, e forse in quelle occasioni, in quelle situazioni è più comprensibile che la<br />
commissione, l’Unione Europea in genere, parta dal principio che l’attività dell’avvocato è<br />
una attività <strong>di</strong> impresa. La posizione dell’Unione Europea sull’attività <strong>di</strong> impresa è molto<br />
singolare devo <strong>di</strong>re, parte dall’articolo 81 del Trattato <strong>di</strong> Roma e secondo la giurisprudenza<br />
costante della Corte <strong>di</strong> Giustizia, la nozione <strong>di</strong> impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti<br />
un’attività economica, qualsiasi entità, a prescindere dallo status giuri<strong>di</strong>co <strong>di</strong> detta entità e<br />
delle sue modalità <strong>di</strong> finanziamento. Sostanzialmente secondo la giurisprudenza della Corte<br />
<strong>di</strong> Giustizia, qualsiasi attività economica che non sia una attività pubblica o <strong>di</strong>rettamente<br />
attribuibile allo Stato, e che non sia un’attività <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>pendente, è attività d’impresa. E<br />
allora con questo tipo <strong>di</strong> informazione, con questo tipo <strong>di</strong> partenza, cioè che l’avvocato è<br />
comunque un impren<strong>di</strong>tore, è ovvio che poi gli si applicano e si richieda che applichi nella<br />
sua attività quoti<strong>di</strong>ana tutte le norme che regolano l’attività <strong>di</strong> impresa, ivi compreso<br />
naturalmente il rispetto della concorrenza e, dal punto <strong>di</strong> vista della <strong>di</strong>rezione per la<br />
concorrenza dell’Unione, anche che si tenti <strong>di</strong> ridurre, <strong>di</strong> ampliare, <strong>di</strong> aumentare gli spazi<br />
<strong>di</strong> concorrenza con tutti i mezzi possibili e sicuramente da questo punto <strong>di</strong> vista la pubblicità<br />
è uno strumento, non si può negare che la pubblicità abbia una funzione specifica<br />
nell’ambito del mercato e nei rapporti <strong>di</strong> concorrenza tra imprese. Però vedete, questi sono<br />
i punti <strong>di</strong> partenza e questi sarebbero gli agganci forti, teorici, dopo <strong>di</strong> che però negli stessi<br />
documenti della comunità ci sono, non solo il Parlamento, ma anche documenti della stessa<br />
commissione, della stessa <strong>di</strong>rezione generale della concorrenza, ci sono delle affermazioni<br />
che sono totalmente contrastanti, è come se l’Unione avesse un atteggiamento schizofrenico<br />
rispetto alla professione <strong>di</strong> avvocato, in un qualche modo l’ottica cambiasse continuamente,<br />
è come se fosse sempre un pochino fuori fuoco. Fra che cosa? Fra due mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> concepire la<br />
professione dell’avvocato: quella dell’impren<strong>di</strong>tore e quella invece <strong>di</strong> una professione<br />
liberale che è fondamento dello stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto perché c’è questo rapporto singolare con il<br />
cliente. L’unica norma vera e propria che <strong>di</strong>sciplina (specificatamente poi) la pubblicità <strong>degli</strong><br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
avvocati è una <strong>di</strong>rettiva del 2000, la <strong>di</strong>rettiva n. 31, in cui si dettano alcune norme sui servizi,<br />
sulle informazioni che si possono dare e così via, e c’è una norma specifica che riguarda le<br />
professioni regolamentate. E questa norma invece <strong>di</strong> ampliare mette una serie <strong>di</strong> paletti<br />
molto rigi<strong>di</strong>, perché <strong>di</strong>ce che gli stati membri possono consentire la pubblicità nel rispetto<br />
delle regole professionali relative in particolare all’in<strong>di</strong>pendenza, alla <strong>di</strong>gnità, all’onore della<br />
professione, al segreto professionale, alla lealtà verso clienti e colleghi.<br />
Scusate, onore, <strong>di</strong>gnità, lealtà, ma queste fanno parte delle caratteristiche <strong>di</strong> una impresa?<br />
Mi pare <strong>di</strong> no. Queste sono cose che non hanno niente a che fare con l’impresa.<br />
La stessa norma poi attribuisce ai consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, alle associazioni libere fra<br />
avvocati, un potere e una funzione molto forte rispetto alle norme deontologiche che<br />
devono regolare appunto la pubblicità. Quin<strong>di</strong> c’è sempre questa, nei documenti della<br />
Comunità, dell’Unione, torna sempre un pochino fuori quest’altro aspetto per cui l’avvocato<br />
non è soltanto un impren<strong>di</strong>tore, non è soltanto un agente del mercato, è qualcosa <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>verso.<br />
E in questo quadro si colloca anche la questione <strong>degli</strong> Or<strong>di</strong>ni, perché gli Or<strong>di</strong>ni<br />
sicuramente sono un vincolo, un limite alla libera concorrenza. Però vedete, appunto la<br />
<strong>di</strong>rettiva 31. La <strong>di</strong>rettiva 31 <strong>di</strong>ce che è fatta salva l’autonomia delle organizzazioni<br />
professionali e che compete proprio a queste organizzazioni professionali elaborare il co<strong>di</strong>ce<br />
<strong>di</strong> condotta a livello comunitario, per la pubblicità. E che la commissione, nel <strong>di</strong>sciplinare<br />
le professioni intellettuali deve tenere in debito conto i co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> condotta applicabili in<br />
stretta cooperazione con le organizzazioni professionali pertinenti. Ancora una volta c’è<br />
quest’altro aspetto che conta, che deve contare, ma non è soltanto, c’è poi anche il<br />
Parlamento europeo, nella risoluzione che vi <strong>di</strong>cevo prima del marzo 2006, anche qui c’è<br />
un richiamo specifico ai principi <strong>di</strong> base stabiliti dall’ONU per l’attività <strong>di</strong> avvocato in cui<br />
si <strong>di</strong>ce che le associazioni professionali <strong>di</strong> avvocato hanno un ruolo cruciale per quello che<br />
concerne il rispetto delle norme <strong>di</strong> legge, la deontologia e la <strong>di</strong>fesa dei membri <strong>di</strong> questa<br />
associazione. E ancora nella stessa risoluzione si sottolinea la funzione <strong>degli</strong> or<strong>di</strong>ni<br />
professionali, delle organizzazioni professionali <strong>degli</strong> avvocati in genere nello stabilire le<br />
regole deontologiche che devono regolare e <strong>di</strong>sciplinare l’attività dell’avvocato.<br />
Però questo è il lato che ci piace, se vogliamo, però negli stessi documenti della<br />
Comunità, e soprattutto nella giurisprudenza della Corte, perché sono ormai molte le<br />
sentenze che riguardano l’attività <strong>degli</strong> avvocati, c’è un allarme molto netto, gli or<strong>di</strong>ni<br />
professionali o le associazioni professionali sono tendenzialmente e potenzialmente un<br />
cartello restrittivo della concorrenza. Lo si <strong>di</strong>ce chiaramente nelle sentenze, ve le posso<br />
citare, le sentenze italiane che riguardano avvocati italiani, Arduino e Mauri, Cipolla anche,<br />
è molto netta questa cosa, gli or<strong>di</strong>ni potenzialmente sono restrittivi, siccome sono associazioni<br />
<strong>di</strong> imprese, essendo gli avvocati imprese, gli Or<strong>di</strong>ni sono associazioni <strong>di</strong> imprese, e le<br />
associazioni <strong>di</strong> imprese sono tendenzialmente <strong>degli</strong> organismi che sono restrittivi della<br />
concorrenza.<br />
Questa è la preoccupazione <strong>di</strong> fondo della <strong>di</strong>rezione generale per la concorrenza, perché<br />
è pacifico per tutte quelle sentenze che gli or<strong>di</strong>ni sono associazioni <strong>di</strong> imprese e che le<br />
associazioni <strong>di</strong> imprese, essendo potenzialmente fonte <strong>di</strong> restrizione della libera concorrenza<br />
sono accettabili soltanto laddove ci sia una copertura dello Stato. Ricordatevi che nella<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
sentenza Arduino, dove si parlava <strong>di</strong> tariffe, nella sentenza Arduino le tariffe italiane sono<br />
state considerate legittime perché? Perché queste tariffe, sia pure elaborate dal Consiglio<br />
Nazionale Forense, cioè dagli or<strong>di</strong>ni italiani, avevano però l’avallo del ministro e non<br />
sarebbero state efficaci senza l’avallo del ministro. Quin<strong>di</strong> – <strong>di</strong>ce la Corte – soltanto il timbro<br />
che gli mette il ministro le rende legittime, altrimenti sarebbero illegittime perché sarebbero<br />
provenienti da un cartello <strong>di</strong> imprese e per principio questo tipo <strong>di</strong> formazione delle norme<br />
fa nascer delle norme che sono restrittive della concorrenza.<br />
La pubblicità in sé e per sé. Io molti anni fa, la prima volta che ho visitato l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong><br />
Parigi come segretario della Conferenza, sono stato colpito fra le altre cose, da una cosa in<br />
particolare, che mi <strong>di</strong>cevano i miei colleghi coetanei all’epoca, l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Parigi vietava che<br />
si installassero delle targhe sui portoni all’esterno dei palazzi, cioè la notizia che in un certo<br />
palazzo c’era uno stu<strong>di</strong>o legale era una notizia riservata. E installare una targa era<br />
un’infrazione <strong>di</strong>sciplinare. Oggi è un po’ <strong>di</strong>verso mi pare, oggi nel linguaggio dell’Unione,<br />
della Comunità, c’è un luogo comune ricorrente: la simmetria dell’informazione, l’avvocato<br />
sa troppe cose e il cliente ne sa troppo poche, il cliente non è in grado <strong>di</strong> valutare se l’avvocato<br />
è preparato, se è qualificato, che razza <strong>di</strong> personaggio è, mentre l’avvocato sa troppo e quin<strong>di</strong><br />
bisogna correggere questa cosa.<br />
Ma io un’osservazione su questo idolo della simmetria dell’informazione la vorrei fare,<br />
nel senso che a me pare che la pubblicità non si rivolge tanto al cliente privato, si rivolge alle<br />
gran<strong>di</strong> imprese, perché è lì che ha un senso, ha un senso per i gran<strong>di</strong> stu<strong>di</strong> nei confronti delle<br />
gran<strong>di</strong> imprese. Certamente io non credo che la pubblicità sia rivolta al singolo privato, certo<br />
potremmo avere anche qui, come mi è capitato recentemente a New York, <strong>di</strong> vedere su una<br />
finestra DIVORZIO 100 DOLLARI, è vero, ma non credo che questo tipo <strong>di</strong> pubblicità attiri<br />
effettivamente clientela. Credo invece che una pubblicità efficiente sia quella che possono fare<br />
i gran<strong>di</strong> stu<strong>di</strong> nei confronti dei grossi cliente, delle banche, delle società <strong>di</strong> assicurazione, delle<br />
gran<strong>di</strong> imprese in genere. Ma le gran<strong>di</strong> imprese in genere certamente non soffrono <strong>di</strong> una<br />
asimmetria dell’informazione. Quin<strong>di</strong> mi pare che il concetto sia utilizzato male. Comunque<br />
la Comunità, l’Unione ci impone <strong>di</strong> liberalizzare la pubblicità. Non ce lo impone con norme<br />
specifiche, cioè non ci sono <strong>di</strong>rettive che impongono agli stati e neanche regolamenti che<br />
impongono agli stati membri <strong>di</strong> liberalizzare la pubblicità. Però in tutti i documenti della<br />
<strong>di</strong>rezione per la concorrenza questo è uno dei punti fondamentali, è uno dei punti su cui la<br />
<strong>di</strong>rezione della concorrenza ha fatto un check in tutti i paesi dell’Unione, andando a guardare<br />
quali erano le singole norme e ha fatto anche una graduatoria dei paesi che sono più bravi, che<br />
sarebbero quelli che hanno meno regole e meno restrizioni. E anche nella <strong>di</strong>rettiva, questa<br />
<strong>di</strong>rettiva del 2000 non impone <strong>di</strong> liberalizzare la pubblicità ma certamente prevede che questo<br />
debba essere fatto. Però in questa <strong>di</strong>rettiva si parla <strong>di</strong> pubblicità <strong>degli</strong> avvocati ma con tutti quei<br />
<strong>di</strong>stinguo e quei paletti, il rispetto dell’in<strong>di</strong>pendenza dell’onore, della <strong>di</strong>gnità, della professione<br />
e così via. Quin<strong>di</strong> nei documenti ufficiali, che sono legislazione vera e propria, c’è molta<br />
attenzione a tutto quel lato della professione <strong>di</strong> avvocato che è un po’, che non c’entra niente<br />
con l’attività <strong>di</strong> impresa.<br />
Del co<strong>di</strong>ce deontologico vi hanno già parlato, del nuovo co<strong>di</strong>ce deontologico e le nuove<br />
norme, ci sono dei paletti in questo co<strong>di</strong>ce deontologico perché è vietata la pubblicità<br />
comparativa, è vietata la pubblicità elogiativa, è vietato, come vi è stato detto, vantarsi dei<br />
propri clienti. Questo è molto importante, come <strong>di</strong>ceva giustamente Manca Graziadei, perché<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
se vi capita tra le mani i depliant pubblicitari dei gran<strong>di</strong> stu<strong>di</strong> internazionali, una delle prime<br />
cose che trovate è l’elenco <strong>di</strong> tutti i clienti in giro per il mondo. E del resto è logico, quale miglior<br />
referenza quella <strong>di</strong> <strong>di</strong>re “io assisto la Fiat, la Banca d’Italia” e così via. Questa è la migliore delle<br />
referenze per un avvocato. Secondo il Consiglio Nazionale Forense questa cosa non si può fare,<br />
e non si può fare perché? Non si può fare perché è una violazione del segreto professionale,<br />
molto semplicemente, nient’altro che per questo.<br />
Secondo me la <strong>di</strong>sciplina che ha dettato il Consiglio Nazionale Forense è accettabile, ha<br />
detto: va bene, accettiamo un certo qual grado <strong>di</strong> concorrenza, accettiamo la pubblicità, questa<br />
deve essere ristretta entro certi limiti, cioè dei limiti li deve avere, e quelli che ha dettato il<br />
Consiglio Nazionale Forense secondo me sono ragionevoli e legittimi.<br />
Restano due problemi: il primo riguarda <strong>di</strong>rettamente i consigli dell’or<strong>di</strong>ne, perché il<br />
rispetto <strong>di</strong> queste regole deontologiche è affidato al Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>. Ora noi siamo<br />
abituati a pensare, in Italia siamo abituati a un controllo del contenuto della pubblicità che è<br />
un controllo estremamente rapido ed estremamente efficace, che è il Giurì <strong>di</strong> auto<strong>di</strong>sciplina<br />
pubblicitaria. Quello interviene nel giro <strong>di</strong> 2-3-4 giorni. Io non vorrei che i Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
avessero, rispetto al controllo dei messaggi pubblicitari lo stesso tipo <strong>di</strong> efficienza che hanno<br />
attualmente, nel senso che nelle gran<strong>di</strong> città io mi immagino che un controllo in 3-4 giorni sia<br />
assolutamente impossibile, impensabile. E allora abbiamo dei problemi da questo punto <strong>di</strong><br />
vista, perché rischiamo <strong>di</strong> essere inondati da messaggi pubblicitari comparativi, aggressivi, con<br />
i nomi dei clienti e <strong>di</strong> tenerceli lì per mesi. L’effetto l’avranno già avuto. Poi c’è un altro rischio,<br />
immaginate che qualcuno faccia della pubblicità, un qualche collega faccia della pubblicità<br />
citando i nomi dei propri clienti. Interviene il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, commina una sanzione,<br />
il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> non ha il potere che ha il Giurì, che è un potere contrattuale nei<br />
confronti delle testate e dei me<strong>di</strong>a in genere. Il Giurì interviene e la decisione del Giurì è<br />
automaticamente eseguita da tutti i giornali, da tutte le televisioni, da tutte le ra<strong>di</strong>o. I Consigli<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> hanno questo potere? Non mi pare.<br />
Ma comunque, viene sanzionata, immagino che chi ha fatto la pubblicità voglia resistere<br />
e dove può andare, è una attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico, è una attività amministrativa, an<strong>di</strong>amo<br />
davanti al Tar? an<strong>di</strong>amo davanti al giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario? Non lo so, non voglio entrare nel<br />
dettaglio, mi interessa invece segnalare un problema.<br />
Secondo la giurisprudenza della Corte <strong>di</strong> Giustizia della Comunità le regole deontologiche<br />
restrittive della concorrenza possono essere <strong>di</strong>sapplicate dal giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario. Questa è stata<br />
l’ultima sentenza <strong>di</strong> questo genere, una sentenza <strong>di</strong> un paio <strong>di</strong> anni fa, la sentenza CIF,<br />
Consorzio Italiano Fiammiferario, o una cosa del genere. Disapplicata dal giu<strong>di</strong>ce. E queste<br />
clausole deontologiche che violano i <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong> concorrenza, i <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong> restrizione <strong>di</strong><br />
concorrenza sono <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto nulle. Allora bellissimo il co<strong>di</strong>ce deontologico del Consiglio<br />
Nazionale Forense, ma come facciamo ad applicarlo? E in quanto tempo e con quale efficacia?<br />
Grazie.<br />
Presidente<br />
Ringrazio a nome <strong>di</strong> tutti l’avvocato De Martini per questa relazione così densa, che ha<br />
messo in luce in maniera brillante tutte le antinomie che sono all’interno <strong>di</strong> questa frammentata<br />
materia. Speriamo che con il contributo anche dei nostri ospiti stranieri riusciamo alla fine<br />
ad avere un quadro generale che poi potremmo offrire per le scelte future.<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
Presidente<br />
E’ con molto piacere che prego l’avvocato Moore, che è stato presidente del Consiglio<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> New York <strong>di</strong> iniziare la sua relazione.<br />
INTERVENTO AVVOCATO MOORE IN INGLESE<br />
Presidente<br />
Ringrazio molto l’avvocato Moore per questa brillantissima esposizione, anche per gli<br />
esempi che ci ha dato <strong>di</strong> pubblicità. Certo è un mondo molto <strong>di</strong>verso dal nostro e mentre<br />
noi dobbiamo trovare un sistema <strong>di</strong> flessibilizzazione della nostra categoria, che sono così<br />
rigide appunto, ricordava prima l’avvocato De Martini che in Francia non si poteva mettere<br />
neanche la targa fuori il portone. Invece in America, come ci ha spiegato l’avvocato Moore,<br />
hanno il problema opposto a questo punto. Io ero negli Stati Uniti nel 77 quando ci fu questa<br />
pronuncia della Corte Suprema, e ricordo il New York Times che uscì il giorno dopo con<br />
un allegato <strong>di</strong> centinaia <strong>di</strong> pagine nelle quali c’erano le pubblicità già pronte <strong>di</strong> tutti gli<br />
avvocati dei principali stu<strong>di</strong> <strong>degli</strong> Stati Uniti. Forse abbiamo anche spazio per una o due<br />
domande, chi vuole proporre dei quesiti. Magari facciamo alla fine un giro <strong>di</strong> domande.<br />
Nel frattempo ci ha raggiunto l’avvocato Carlo Martuccelli, che è il rappresentante del<br />
Lazio al Consiglio Nazionale Forense e che è stato delegato dal Presidente Alpa <strong>di</strong> portare<br />
il saluto del Consiglio Nazionale Forense.<br />
Avv. Carlo Martuccelli<br />
Io chiedo scusa per essere intervenuto soltanto adesso, ma un altro impegno mi ha tenuto<br />
lontano da qui, non molto lontano da qui ma comunque non in questa sala. A nome del<br />
Consiglio Nazionale Forense e del Presidente porgo il saluto più cor<strong>di</strong>ale ai presenti e<br />
l’apprezzamento per l’organizzazione <strong>di</strong> questo incontro da parte del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
<strong>di</strong> Roma, incontro che si colloca in un momento particolare per l’argomento del quale si sta<br />
trattando. Argomento al quale dobbiamo essere sensibili tutti, e al quale è sensibile in modo<br />
particolare il Consiglio Nazionale Forense. Certo il mondo è cambiato, il mondo forense è<br />
cambiato, se noi pensiamo che il nostro co<strong>di</strong>ce deontologico vietava ad<strong>di</strong>rittura il fornire<br />
informazioni da parte dell’avvocato, fino al 1999, quin<strong>di</strong> fino a pochi anni fa, soltanto nel 99<br />
è cambiato il co<strong>di</strong>ce deontologico forense e ha previsto invece la possibilità dell’informazione.<br />
Informazione che via via poi, con gli ulteriori cambiamenti, si è allargata, quin<strong>di</strong> oggi si<br />
consente all’avvocato italiano <strong>di</strong> dare le informazioni più ampie possibili sulla propria attività.<br />
Questo ai fini proprio <strong>di</strong> informare colui il quale ha bisogno <strong>di</strong> rivolgersi a un avvocato.<br />
Il problema <strong>di</strong> fondo che si pone per noi, per la nostra tra<strong>di</strong>zione, per il nostro mondo,<br />
è quello proprio della <strong>di</strong>stinzione tra pubblicità e informazione. Noi abbiamo sempre<br />
ritenuto e continuiamo a ritenere al Consiglio Nazionale Forense che in realtà si debba<br />
parlare solo ed esclusivamente <strong>di</strong> informazione, sia pure nella forma più ampia possibile, che<br />
non <strong>di</strong> pubblicità, proprio perché siamo convinti che la pubblicità poi ha in sé quei pericoli<br />
dei quali oltretutto abbiamo preso atto ascoltando il collega che mi ha preceduto. Che nel<br />
nostro paese poi <strong>di</strong> pericoli che questa pubblicità <strong>di</strong>venti non veritiera, <strong>di</strong>venti ingannevole,<br />
<strong>di</strong>venti comparativa, e quin<strong>di</strong> con tutte le negatività che la pubblicità si porta appresso, è<br />
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300<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
facile immaginarlo. Proprio per questo pericolo noi del Consiglio Nazionale Forense<br />
riteniamo che parlare <strong>di</strong> pubblicità per gli avvocati sia assai pericoloso. Ed allora contenendo<br />
invece nella forma dell’informazione, sia pure la più ampia possibile, il problema si possa<br />
risolvere in questo modo. Quale è lo scopo che si deve perseguire? Quello <strong>di</strong> consentire ai<br />
soggetti che ne abbiano bisogno <strong>di</strong> scegliere un avvocato e <strong>di</strong> scegliere il meglio. Per fare<br />
questo non c’è bisogno della pubblicità, è sufficiente che si <strong>di</strong>a, ripeto, le informazioni<br />
possibili e in questo, quando l’avvocato ha la possibilità <strong>di</strong> esporre i titoli che ha conseguito,<br />
le materie nelle quali esercita, la organizzazione del proprio stu<strong>di</strong>o, quin<strong>di</strong> le informazioni<br />
più ampie possibili noi riteniamo che questo sia sufficiente soprattutto nel rispetto della<br />
tra<strong>di</strong>zione del nostro mondo che ci obbliga, a nostro avviso, ad evitare <strong>di</strong> allargare anche alla<br />
pubblicità. Questa è la posizione del Consiglio Nazionale Forense.<br />
Certo siamo lieti <strong>di</strong> ascoltare le altre posizioni e soprattutto quanto avviene negli altri<br />
paesi perché non è escluso che nel futuro dall’informazione si possa anche da noi passare<br />
alla pubblicità e quin<strong>di</strong> conoscere questi altri mon<strong>di</strong> è sempre utile per potersi, se non<br />
adeguare quantomeno cercare <strong>di</strong> evitare che si arrivi a delle conseguenze eccessive quali oggi<br />
purtroppo si sentono. Con questo io ritengo <strong>di</strong> aver detto quanto necessario, ascolterò con<br />
piacere quanto ancora sarà detto e comunque il successo della manifestazione, <strong>di</strong> queste<br />
manifestazioni non deve essere valutato in base alle presenze ma in base ai contenuti, e i<br />
contenuti mi sembrano particolarmente importanti e soprattutto per questo io ringrazio il<br />
Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma per aver organizzato questa manifestazione nella certezza<br />
che in futuro ce ne saranno delle altre, sempre idonee a consentire <strong>di</strong> noi <strong>di</strong> crearsi un modo<br />
<strong>di</strong> recepire quanto <strong>di</strong> meglio ci possa essere sempre per il miglioramento della funzione<br />
dell’avvocato e della qualità del prodotto, si <strong>di</strong>ce oggi, che si possa dare anche da parte<br />
dell’Avvocatura. Complimenti e grazie.<br />
Presidente<br />
Grazie Carlo per questa tua messa a punto <strong>di</strong> quello che è lo stato dell’arte nel nostro<br />
or<strong>di</strong>namento e soprattutto per queste prospettive <strong>di</strong> ampliamento che ci <strong>di</strong>ci, che quin<strong>di</strong><br />
vuol <strong>di</strong>re che all’interno del CNF qualcosa sta bollendo.<br />
Pregherei <strong>di</strong> prendere la parola all’avvocato Bernard Vatier, che è stato presidente della<br />
Commissione dei Consigli <strong>degli</strong> Or<strong>di</strong>ni europei che ci parlerà <strong>di</strong> alcune peculiarità del<br />
sistema francese.<br />
INTERVENTO BERNARD VATIER (IN FRANCESE)<br />
Presidente<br />
Ringrazio Bernard Vatier per questa bella relazione, per questa panoramica. Molto<br />
giustamente il collega ha acquisito il dossier, ve<strong>di</strong>amo se ispirandoci a questo possiamo fare<br />
anche noi qualche cosa. Mi sembra che in definitiva l’esperienza francese, pur nascendo da<br />
una rigi<strong>di</strong>tà ad<strong>di</strong>rittura maggiore <strong>di</strong> quella italiana, si sia però evoluta in senso più liberale<br />
che non la situazione italiana.<br />
Vorrei chiedere poi, magari se ci sarà spazio per un chiarimento, perché mi lascia un po’<br />
perplesso il fatto che secondo Vatier non sia giusto dare pubblicità alle class action, perché<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
le class action <strong>di</strong> cui noi aspettando una legge, hanno in sé anche un valore sociale molto<br />
rilevante. Quin<strong>di</strong> certo è molto delicato stabilire quali sono i limiti <strong>di</strong> pubblicità della class<br />
action, in Francia hanno le azioni collettive che possono essere pubblicizzate soltanto in<br />
riviste specializzate o simili, ma il problema del rapporto tra pubblicità e class action mi<br />
sembra un problema cruciale, perché non ci può essere class action senza pubblicità. E’ vero<br />
che le proposte che stiamo vedendo passano per le associazioni dei consumatori e quin<strong>di</strong><br />
questo eviterebbe il problema <strong>di</strong> un ricorso alla pubblicità, però io e non solo io, molti sono<br />
molto perplessi sull’idea <strong>di</strong> dare un monopolio alle associazioni dei consumatori in materia<br />
<strong>di</strong> class action, perché queste associazioni rischiano poi <strong>di</strong> trattare in maniera verticistica e<br />
con accor<strong>di</strong> forse non trasparenti quello che invece la pluralità, tutta la platea <strong>degli</strong> avvocati,<br />
se non altro per il loro immenso numero, può garantire in maniera ... più significa e più<br />
trasparente. Se poi avremo ancora qualche minuto pregherei poi Bernard Vatier <strong>di</strong> tornare<br />
su questo tema. Volevo presentarvi l’avvocato Ruper Wolfe, che anche lui è stato presidente<br />
della CCBE, ed è attualmente vice presidente dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>Avvocati</strong> Austriaco.<br />
Ruper Wolfe<br />
Care colleghe e colleghi, sono lieto e molto onorato dell’invito. Grazie. Per far sì che<br />
nessuno <strong>di</strong> voi si addormenti vorrei presentare la mia relazione in modo molto compresso,<br />
visto anche l’orario, e in modo un po’ polemico. La mia relazione sarà sud<strong>di</strong>visa in tre<br />
capitoli.<br />
CAPITOLO 1: L’INVITO AL VIAGGIO INSIEME.<br />
capitolo 2: non avere paura<br />
capitolo 2: buongiorno, siamo nel terzo millennio.<br />
Posso garantirvi che ciascun capitolo sarà più breve del capitolo precedente.<br />
L’INVITO AL VIAGGIO INSIEME. Vi invito ad andare con me a Berlino. Pren<strong>di</strong>amo il volo<br />
Rayan Air. Ho letto sulla pubblicità, prima <strong>di</strong> prenotare i biglietti, che il biglietto costa un<br />
euro, non potevo leggere perché era a stampatura illeggibile, che oltre a questo prezzo del<br />
biglietto si aggiungono le tasse <strong>di</strong> aeroporto nella misura <strong>di</strong> 50 euro. Va bene. Arriviamo a<br />
Berlino, an<strong>di</strong>amo a visitare il collega Pinco Pallino dello stu<strong>di</strong>o X <strong>di</strong> Berlino. Pinco Pallino<br />
in Germania si chiama Max Huber. Lo stu<strong>di</strong>o consta <strong>di</strong> sei avvocati. Si è appena organizzato<br />
nella forma <strong>di</strong> società per azioni. Max sta insieme ai suoi colleghi per <strong>di</strong>scutere la nuova<br />
strategia pubblicitaria dello stu<strong>di</strong>o. Hanno deciso <strong>di</strong> spendere quest’anno il 15% del giro<br />
d’affari dello stu<strong>di</strong>o. Max ha deciso, lui è il socio più anziano, ha deciso <strong>di</strong> comprarsi, lungo<br />
le ban<strong>di</strong>ere dello sta<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Campo <strong>di</strong> calcio a Berlino spazio pubblicitario per il suo stu<strong>di</strong>o.<br />
L’anno precedente lo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Max Huber ha comprato su una decina <strong>di</strong> taxi a Berlino spazio<br />
pubblicitario all’esterno dei taxi. Nello stu<strong>di</strong>o c’è un collega assai giovane, che mira ad<br />
allargare il cerchio della propria clientela perché ha appena iniziato. Lui ha deciso <strong>di</strong> fare la<br />
sua pubblicità <strong>di</strong>cendo: prima consulenza legale 19 euro. C’è un altro collega dello stu<strong>di</strong>o<br />
che ha deciso, in quanto lui lavora molto nel campo immobiliare, <strong>di</strong> pubblicizzare il patto<br />
<strong>di</strong> quota litis. Lui si occupa <strong>di</strong> questioni <strong>di</strong> restituzione, ed ha proposto una campagna<br />
pubblicitaria <strong>di</strong>cendo faccio <strong>di</strong>ventare il vostro problema il mio caso. Questo sarà lo slogan<br />
dell’altro collega, e ne prende il 33% nel caso <strong>di</strong> successo, nel caso <strong>di</strong> una soccombenza però<br />
il cliente paga niente, zero, neanche il contributo unitario, neanche le marche da bollo.<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
Tutto ciò è lecito, tutto ciò è <strong>di</strong>ventato lecito in Germania, perché la Corte Costituzionale<br />
tedesca ha deciso in vari casi che un <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> pubblicizzare servizi, tra <strong>di</strong> loro servizi<br />
legali, è contrario all’articolo 12 della Costituzione tedesca, che sarebbe la libertà <strong>di</strong> esercitare<br />
una qualsiasi professione.<br />
Sembra che i funzionari dell’avvocatura abbiamo un po’ perso la guida della nave<br />
denominata “avvocatura”, in quanto si vede sempre <strong>di</strong> più terzi che decidono sulla leicità<br />
o illeicità delle regole professionali, sono le autorità regolanti dei vari paesi, sono le corti<br />
costituzionali oppure anche la Corte <strong>di</strong> Giustizia Europea.<br />
Vorrei – e questo è più un desiderio -che la professione <strong>di</strong>venti <strong>di</strong> nuovo pro-attiva e<br />
<strong>di</strong>venti il capitano della barca. In Germania, dopo questa decisione della Corte Costituzionale<br />
il Parlamento dell’Avvocatura a febbraio 2005 si è radunato per adattare le regole<br />
professionali alla realtà decisa dalla Corte Costituzionale. La situazione oggi come oggi è tale<br />
che l’avvocatura non soggiace ad altre regole come le altre professioni. Dobbiamo però badar<br />
bene che ci sono leggi che regolano la concorrenza sleale e il comportamento illecito anche<br />
per quanto concerne la pubblicità, ed è chiaro che queste regole si applicano anche alla<br />
professione dell’avvocato.<br />
Pren<strong>di</strong>amo un altro volo. An<strong>di</strong>amo da Berlino a Vienna. In Austria la situazione è un po’<br />
più temuta, un po’ più mite, perché il paese è piccolo, ci sono non 130 mila avvocati come<br />
in Germania ma 5.000 avvocati per 8 milioni <strong>di</strong> abitanti. In Austria la <strong>di</strong>scussione è iniziata,<br />
la <strong>di</strong>scussione al riguardo <strong>di</strong> <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong>co tra<strong>di</strong>zionali come per esempio il <strong>di</strong>vieto del patto<br />
<strong>di</strong> quota litis, il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> associarsi nella forma <strong>di</strong> una società per azioni, il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> far<br />
entrare nella associazione professionale estranei, quin<strong>di</strong> non avvocati. Ne è nata una forte<br />
<strong>di</strong>scussione per quanto riguarda però la pubblicità abbiamo liberalizzato già nel 1990, in vari<br />
passi graduali, la pubblicità. Il primo passo <strong>di</strong> apertura è stato che abbiamo permesso ai<br />
colleghi <strong>di</strong> far pubblicità dei propri servizi in tutti i me<strong>di</strong>a <strong>di</strong>sponibili, tranne i mass-me<strong>di</strong>a,<br />
quin<strong>di</strong> escludendo ra<strong>di</strong>o, televisione e cinema. Non so per quale ragione per essere sincero.<br />
Questo <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> inserire i mass me<strong>di</strong>a è poi caduto cinque anni fa, la realtà però è che<br />
si vede pubblicità da parte dell’avvocatura in Austria, sopratutto sui giornali, siti, web,<br />
depliant, new letter eccetera però non si vede mai pubblicità nei mass me<strong>di</strong>a perché è costosa.<br />
E’ costosa e - questo è il mio convincimento personale – ha poco plusvalore per lo stu<strong>di</strong>o.<br />
Posso però <strong>di</strong>re che anche in Austria la pubblicità è libera salvo che resti veritiera e che la<br />
pubblicità rispetti le regole contro la concorrenza sleale.<br />
Non abbiamo paura, NON AVERE PAURA il secondo capitolo. La professione si vede sempre<br />
<strong>di</strong> più esposta ad attacchi si può <strong>di</strong>re oppure movimenti <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> cambiamento delle<br />
regole professionali. Dobbiamo badar bene <strong>di</strong> non reagire con un certo automatismo<br />
<strong>di</strong>cendo no automaticamente a tutte le novità che vengono proposte. Io personalmente sono<br />
convinto che il patto <strong>di</strong> quota litis al giorno <strong>di</strong> oggi può essere nell’interesse del pubblico,<br />
può essere giustificato e può aprire per tanti clienti l’accesso alla giustizia. Sottostà<br />
certamente alle altre regole che esistono nell’ambito del regolamento austriaco, come per<br />
esempio regole contro, non so la parola italiana, quando si chiede molto <strong>di</strong> più <strong>di</strong><br />
controprestazione, ci deve essere una certa proporzione.<br />
La <strong>di</strong>scussione in Austria non è finita, continuerà. Devo però che la me<strong>di</strong>a dei colleghi<br />
in Austria sta intorno a 40 anni, la me<strong>di</strong>a della professione. I colleghi chiedono certe riforme,<br />
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però anche i giovani rispettano l’attività <strong>degli</strong> or<strong>di</strong>ni in Austria, se hanno un plusvalore da<br />
queste attività.<br />
Il terzo capitolo sarebbe BUONGIORNO SIAMO NEL TERZO MILLENNIO, ed è quasi la conclusione.<br />
Il collega Max Huber <strong>di</strong> Austria si vede costretto a pagare ogni anno contributi<br />
all’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, più il contributo cassa pensione, più contributo per il praticante, più il<br />
contributo assicurazione contro i rischi professionali, per un importo complessivo <strong>di</strong> 17 mila<br />
euro l’anno. Il collega Max Huber <strong>di</strong> Vienna si è ammalato, e stava via dallo stu<strong>di</strong>o per tre<br />
settimane. Non ha potuto inoltrare il prezzo <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta che giaceva sul conto<br />
fiduciario al suo cliente, il ven<strong>di</strong>tore, il cliente lo denuncia, il consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> gli dà<br />
delle botte. Il collega Max Huber <strong>di</strong> Vienna vede il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> come un’autorità<br />
che incassa, vuole sol<strong>di</strong> e dà delle botte, e poco dà per servire all’insieme <strong>degli</strong> avvocati. Là<br />
sono convinto che siamo noi funzionari dei Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> che dobbiamo aiutare che<br />
la professione <strong>di</strong>venti una professione moderna, una del terzo millennio che gli Or<strong>di</strong>ni<br />
danno più servizi ai propri membri, presentano molto <strong>di</strong> più gli interessi dell’avvocatura, si<br />
mettano <strong>di</strong> nuovo alla guida della barca denominata avvocatura. Concludo che vorrei che<br />
noi tutti viaggiassimo insieme senza avere paura in questo terzo millennio. Grazie.<br />
Presidente<br />
Credo che dobbiamo tutti ringraziare l’avvocato Wolfe anche per aver parlato uno<br />
splen<strong>di</strong>do italiano. Questo ci fa molto piacere. Non solo: per averci dato questa prospettiva,<br />
perché possiamo <strong>di</strong>re che è andato un po’ fuori dal coro <strong>di</strong> un certo tra<strong>di</strong>zionalismo che<br />
invece serpeggiava negli interventi precedenti. Quin<strong>di</strong> dà l’idea <strong>di</strong> quello che può essere un<br />
approccio equilibrato a una evoluzione che veda appunto il servizio legale pubblicizzato in<br />
maniera idonea.<br />
L’ultima relazione è della nostra collega Panova che è iscritta all’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma, pur<br />
essendo avvocato anche del Foro <strong>di</strong> Sophia. Lei quin<strong>di</strong> ha questa duplice veste e ha una<br />
competenza del sistema dei paesi dell’est europeo in generale.<br />
Panova<br />
Cercherò <strong>di</strong> essere sintetica. Il mio intervento riguarda il problema della pubblicità in<br />
Bulgaria, cioè il mio paese <strong>di</strong> origine, e dell’est europeo in generale. Ho preso <strong>degli</strong> esempi<br />
che penso saranno interessanti, soprattutto dalla Russia. Anzitutto vorrei fare un passo<br />
in<strong>di</strong>etro, in quanto non so quanti <strong>di</strong> voi conoscono la realtà dei paesi dell’est. La Bulgaria<br />
come sapete è stato un paese dell’area socialista fino a poco tempo fa, praticamente fino a<br />
15 anni fa, quando non ero ancora avvocato ma praticamente la classe forense rientrava nel<br />
c.d. controllo dello Stato. Durante il periodo socialista, infatti sembra strano ma la<br />
professione forense era completamente controllata dallo Stato al punto da non avere una<br />
normativa forense, <strong>di</strong> non avere delle regole specifiche fino praticamente l’inizio <strong>degli</strong> anni<br />
90 quando il regime è cambiato e la professione è <strong>di</strong>ventata una professione libera. Per fare<br />
un esempio: ai tempi socialisti lo Stato pre<strong>di</strong>sponeva dei locali agli avvocati, praticamente<br />
gli avvocati erano pochissimi, c’era in Bulgaria un numero chiuso dei posti <strong>di</strong> avvocato, come<br />
numero chiuso <strong>di</strong> studenti universitari <strong>di</strong> giurisprudenza, e lo Stato dava questi locali, queste<br />
stanze <strong>di</strong> solito in un palazzo, come a Sophia, al centro <strong>di</strong> Sophia davanti al Tribunale dove<br />
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ciascuno aveva la propria stanza. Non si poteva fare la pubblicità naturalmente, si poteva<br />
mettere solo il nome davanti la porta e praticamente era una continuità <strong>di</strong> corridoi, <strong>di</strong> stanze<br />
<strong>di</strong> avvocati senza una minima <strong>di</strong>stinzione tra specializzazioni, una <strong>di</strong>stinzione tra <strong>di</strong> loro.<br />
Praticamente lì c’erano <strong>degli</strong> altri problemi e nessuno si poneva il problema della<br />
pubblicità in quanto era assai costante e opprimente. A metà <strong>degli</strong> anni 90 praticamente con<br />
la emanazione della legge forense, qualcosa cambiò nella professione perché agli avvocati<br />
praticamente è stata, <strong>di</strong>ciamo restituita, perché penso che anche prima del regime socialista<br />
la situazione era ben <strong>di</strong>versa, è stata restituita <strong>di</strong>gnità professionale, personale e <strong>di</strong> categoria<br />
che fino allora, secondo me, mancava.<br />
Poi con le prime elezioni democratiche dei colleghi avvocati sono <strong>di</strong>ventati deputati, altri<br />
<strong>di</strong>vennero ricchi, altri famosi, cioè praticamente con il retaggio del regime socialista la figura<br />
dell’avvocato raggiunse quella del giu<strong>di</strong>ce. La legge forense praticamente ha cominciare a<br />
dare delle possibilità, è stato inserito un articolo, il 17, il quale in qualche maniera già dava<br />
la possibilità agli avvocati <strong>di</strong> mettere almeno la targa davanti lo stu<strong>di</strong>o, cioè in senso molto<br />
restrittivo ma comunque la pubblicità in qualche maniera era consentita. Comunque il<br />
controllo dello Stato continuava, per fare un esempio che ha fatto ridere molti colleghi<br />
italiani, per esempio il Bulgaria le deleghe per le cause, ancora ad oggi, sono contenute in<br />
un blocco con pagine numerate, blocchetto vi<strong>di</strong>mato dagli Or<strong>di</strong>ni <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong>, così<br />
praticamente l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> ha il controllo totale sull’attività dell’avvocato, sulle cause che segue<br />
anche perché anche gli stessi onorari sono scritti dentro questa delega.<br />
La situazione solo nel 2005 è cambiata. Cercherò <strong>di</strong> essere sintetica, anche perché la<br />
Bulgaria, essendo già <strong>di</strong>ventato un paese comunitario, le norme sono <strong>di</strong>ventate quelle<br />
comunitarie, cioè la normativa è abbastanza simile a quella italiana. Nel 2005 è stato<br />
emanato per la prima volta nella storia dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Sophia, <strong>degli</strong> or<strong>di</strong>ni bulgari ma<br />
comunque anche quello <strong>di</strong> Sophia, emanato un co<strong>di</strong>ce deontologico, il quale praticamente<br />
ha permesso la pubblicità <strong>degli</strong> avvocati con tutti i mezzi, compresi anche la tv, la ra<strong>di</strong>o,<br />
l’internet, ma mettendo certi limiti nelle informazioni che possono essere inserite. Cioè il<br />
co<strong>di</strong>ce deontologico non <strong>di</strong>ce le informazioni che possono essere inserite ma quelle che non<br />
possono. L’avvocato per esempio non potrebbe <strong>di</strong>re <strong>di</strong> essere specialista in qualche maniera;<br />
non può fornire delle informazioni ingannevoli, e come <strong>di</strong>ce il co<strong>di</strong>ce non può fornire delle<br />
informazioni oggettivamente non verificabili. Non gli è concessa la pubblicità comparativa;<br />
non gli è permesso <strong>di</strong> criticare le tariffe <strong>degli</strong> altri colleghi né <strong>di</strong> <strong>di</strong>fendere le proprie; non può<br />
far risaltare le singole vittorie nelle cause né <strong>di</strong>re i nomi dei clienti, né specificare le<br />
percentuali delle cause vinte. All’avvocato dunque è consentito praticamente <strong>di</strong> inserire solo<br />
i dati del proprio stu<strong>di</strong>o, in<strong>di</strong>care i nomi, in<strong>di</strong>rizzi, i numeri <strong>di</strong> telefono nonché i dati relativi<br />
alla propria formazione professionale, anche le lingue conosciute, questo l’ho verificato in<br />
vari siti internet.<br />
Poi c’è un altro fenomeno, <strong>di</strong> solito quando si approva una normativa poi rapidamente<br />
cominciano a spuntare dei nuovi fenomeni, cioè i colleghi si inventano <strong>di</strong>verse soluzioni.<br />
Praticamente gli avvocati bulgari hanno cominciato ad utilizzare la rete internet per dare<br />
delle consulenze. Ho visto <strong>di</strong>versi siti web <strong>di</strong> avvocati che praticamente proponevano queste<br />
consulenze con pagamento tramite la carta <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, secondo me una tale prassi non<br />
dovrebbe essere consentita, è ai margini del consentito della normativa ma secondo me il<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
problema è che il controllo manca, anche se ci sono le regole ma manca il controllo<br />
praticamente credo che ci sono abbastanza problemi.<br />
Io passerei subito agli esempi della Russia e con questo vorrei finire. In Russia la<br />
situazione è interessante, ho visto un parere del presidente del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong><br />
Mosca proprio sul problema della pubblicità il quale praticamente <strong>di</strong>ceva che non è<br />
consentita in Russia la pubblicità effettuata tramite la televisione, la ra<strong>di</strong>o, e gli avvocati non<br />
possono rilasciare delle interviste, che è considerata pubblicità dall’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Mosca, anche<br />
se qua in Italia ci sono parecchi avvocati che fanno a gara per farsi vedere in televisione. E<br />
c’è un altro aspetto interessante in Russia che praticamente pare che adesso è <strong>di</strong> moda, il<br />
Presidente dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Mosca <strong>di</strong>ceva che gli avvocati moscoviti per aggirare le strette<br />
maglie della normativa forense, e per poter comunque mettere in risalto la propria qualità,<br />
si sono inventati <strong>di</strong> battezzare i propri stu<strong>di</strong> legali con dei nomi <strong>di</strong> fantasia.<br />
Per esempio c’è uno stu<strong>di</strong>o a Mosca che si chiama LE STELLE DEL FORO, tradotto, ce n’è un<br />
altro che si chiama LE STELLE DEL CREMLINO, praticamente in russo questo suona i migliori<br />
avvocati del foro, qualcosa del genere.<br />
Poi ci sono altri stu<strong>di</strong> invece, che lui stava citando, le quali denominazioni praticamente<br />
suscitano un certo timore nei clienti, per esempio c’è uno stu<strong>di</strong>o che si chiama AMMINISTRA-<br />
TORI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DELLA FEDERAZIONE RUSSA. Ce ne è un altro che si chiama<br />
invece, uno stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> avvocati penalisti, INTERPOL CRIMINAL CENTER. Lui aveva denunciato<br />
questo fenomeno perché poi, essendo tanti gli avvocati <strong>di</strong> Mosca, <strong>di</strong>ceva noi non possiamo<br />
in realtà controllarli questi stu<strong>di</strong> e quando li trovano su internet qualcuno li denuncia<br />
prendono i provve<strong>di</strong>menti.<br />
Poi ho stu<strong>di</strong>ato la questione della Romania, la cosa strana che ho notato è che sia in<br />
Romania sia in Slovenia, anche se sono già paesi comunitari, c’è una restrizione, cioè la<br />
Bulgaria per esempio è molto più permissiva in or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> pubblicità. Questi paesi invece non<br />
hanno approvato le normative, non hanno liberalizzato le pubblicità <strong>degli</strong> avvocati e<br />
ad<strong>di</strong>rittura gli avvocati possono fornire solo i dati che sono trascritti presso l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong><br />
<strong>Avvocati</strong>, cioè i nomi, i telefoni e nient’altro.<br />
Un’altra questione che stavo pensando, perché io essendo iscritta in entrambi gli Or<strong>di</strong>ni,<br />
io ho il sito web del mio stu<strong>di</strong>o, il quale ho verificato che risponde alla normativa italiana<br />
ma non risponde a quella bulgara. Adesso stavo pensando come conciliare entrambi i<br />
problemi.<br />
Presidente<br />
Che a nessuno venga in mente <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffondere questa idea delle stelle dei Sette Colli se no.<br />
Ringraziamo Panova che con pochi flash ci ha fatto capire perfettamente lo stato dell’arte<br />
nei paesi dell’est. Veramente grazie per questa esposizione così fresca e brillante. Se non siete<br />
troppo stanchi io qualche curiosità, qualche domanda la vorrei fare, in particolare volevo<br />
invitare il collega Vatier su quello che <strong>di</strong>cevo prima, sul problema delle class action. Se lui<br />
non ritiene che al <strong>di</strong> là della pace sociale le class action hanno esse stesse un valore sociale<br />
perché è l’avvocato che si fa pala<strong>di</strong>no <strong>di</strong> una grande questione che il singolo non ha gli<br />
strumenti per affrontare ma che unendo delle forze collettive riesce in qualche maniera a<br />
portarlo avanti. Certo questa è una attività conflittogena, però che ha forse un grosso valore.<br />
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306<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
Se si può trovare una compatibilità tra la pace sociale e la tutela dei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>ffusi.<br />
RISPOSTA VATIER (IN FRANCESE)<br />
Presidente<br />
Molte grazie, è stato chiarissimo. Forse l’avvocato Wolfe può <strong>di</strong>rci qualche cosa su questo<br />
profilo in Germania.<br />
Wolfe<br />
Io vorrei aggiungere soltanto una informazione che magari è <strong>di</strong> interesse, che abbiamo<br />
una proposta <strong>di</strong> legge che stiamo attualmente <strong>di</strong>scutendo per quanto riguarda la class action<br />
che non prevede l’intervento delle organizzazioni che proteggono i consumatori ma prevede<br />
la rappresentanza mandataria da parte <strong>di</strong> un avvocato e che il gruppo <strong>degli</strong> attori <strong>di</strong> questa<br />
azione class o mass si scelgono un rappresentante democraticamente eletto che deve essere<br />
un avvocato ma non lo stesso che <strong>di</strong>fende e rappresenta, ed è una soluzione che mi pare<br />
attraente perché crea l’intervento, crea nuovo lavoro per i colleghi.<br />
Presidente<br />
L’avvocato Moore ci dà un flash anche lui sulle class action negli States e poi<br />
conclu<strong>di</strong>amo.<br />
RISPOSTA MOORE (IN INGLESE)<br />
Presidente<br />
Abbiamo lavorato molto bene, mi pare che le relazioni sono state tutte molto interessanti.<br />
Mi hanno detto gli uffici del CNF che si potrebbe fare la pubblicazione sulla rassegna del<br />
CNF, perché mi sembra un materiale questo molto prezioso che è bene che possa servire per<br />
<strong>di</strong>battito per tutti.<br />
* * *<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
LE PROVI CIVILI<br />
Convegno del 17 aprile 2007<br />
1) Disciplina a formazione progressiva<br />
L’Italia è stata il primo Paese in Europa a dotarsi <strong>di</strong> una <strong>di</strong>sciplina in materia <strong>di</strong><br />
documento informatico e firma <strong>di</strong>gitale, con l’adozione dei primi provve<strong>di</strong>menti normativi<br />
in merito alla attività della pubblica amministrazione (v. art. 15, II c., L. n. 59/1997, nonché<br />
il successivo regolamento contenuto nel D.P.R. n. 513/1997, il regolamento tecnico 8<br />
febbraio 1999).<br />
Il D.P.R. 28 <strong>di</strong>cembre 2000, n. 445 ha abrogato il D.P.R. 20.11.1997, n. 513 ed è stato<br />
successivamente mo<strong>di</strong>ficato con il d.lgs. 23.01.2002, n. 10 che ha recepito la <strong>di</strong>rettiva<br />
comunitaria 1999/93/CE e con il d.p.r. 7.4.2003 n. 137.<br />
Alla <strong>di</strong>rettiva comunitaria appena citata (nata dall’esigenza <strong>di</strong> garantire la sicurezza e<br />
l’affidabilità sia dei rapporti commerciali sia delle comunicazioni elettroniche, che possono<br />
essere raggiunte solo infondendo fiducia nelle firme elettroniche e nei servizi ad esse<br />
connessi che consentono l’autenticazione dei dati) ha fatto seguito la <strong>di</strong>rettiva 2000/31/CE<br />
“sul commercio elettronico”.<br />
1.1) Il Co<strong>di</strong>ce dell’amministrazione <strong>di</strong>gitale approvato con D.Lgs. 07.03.2005, n. 82,<br />
in vigore dal 1° gennaio 2006 e successivamente mo<strong>di</strong>ficato con d. lgs. 04.04.2006, n. 159<br />
in vigore dal 14.05.2006, ha dettato norme <strong>di</strong> rior<strong>di</strong>no in materia, in particolar modo con<br />
riferimento al regime <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà ed efficacia sostanziale del documento informatico ed alla<br />
sua efficacia probatoria.<br />
L’art. 2 del Co<strong>di</strong>ce dell’amministrazione <strong>di</strong>gitale stabilisce che “le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al capo<br />
II concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture,<br />
le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al capo III, relative alla formazione, gestione, alla conservazione, nonché le<br />
<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al capo IV relative alla trasmissione dei documenti informatici si applicano anche<br />
ai privati ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445".<br />
2) Definizione del documento informatico<br />
Il Co<strong>di</strong>ce dell’amministrazione <strong>di</strong>gitale definisce il documento informatico come: “la<br />
rappresentazione informatica <strong>di</strong> atti, fatti o dati giuri<strong>di</strong>camente rilevanti” (v. art. 1, lettera p,<br />
d.lgs. n. 82/2005 cit.).<br />
Il termine “documento” rimanda etimologicamente ad un contenuto informativo,<br />
conoscitivo, da trasmettere ad altri: “docere”, attuare la rappresentazione <strong>di</strong> un fatto, che a<br />
sua volta presuppone una tecnica <strong>di</strong> manifestazione e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> comunicazione.<br />
E’ quin<strong>di</strong> d’obbligo ricordare la definizione carneluttiana <strong>di</strong> documento quale opera<br />
dell’ingegno umano tendente a conservare e fornire ad altri la conoscenza.<br />
Il termine “informatica”, invece, in<strong>di</strong>ca una tecnica che consente il trattamento<br />
automatico <strong>di</strong> qualunque informazione o dato grazie all’espe<strong>di</strong>ente <strong>di</strong> esprimere quelle<br />
informazioni attraverso i valori <strong>di</strong> un linguaggio simbolico estremamente elementare,<br />
caratterizzato dal ricorso all’alternativa fra due simboli organizzati in sequenze variamente<br />
composte (positivo e negativo, zero e uno, luce e buio, si e no, etc.), tecnica <strong>di</strong> espressione<br />
detta linguaggio binario, le cui unità elementari sono dette bit (crasi per binary <strong>di</strong>git, unità<br />
binaria). I sistemi informatici permettono, tramite i relativi programmi (software), l’elaborazione<br />
automatica dei nessi tra le informazioni espresse tramite il sistema binario, utilizzando<br />
un apparato materiale (hardware).<br />
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308<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
La peculiarità del documento informatico non sta solo nelle caratteristiche del supporto<br />
materiale, ma nella natura dei segni che il supporto materiale reca su <strong>di</strong> sé.<br />
Documento informatico può essere definito quin<strong>di</strong> non solo un testo, ma anche un<br />
suono, o più suoni, una o più immagini o tutti questi elementi insieme (per alcuni documento<br />
informatico multime<strong>di</strong>ale), come pure una serie <strong>di</strong> dati intelligibili soltanto attraverso l’elaboratore.<br />
2.1) Introduzione alla <strong>di</strong>sciplina del documento informatico<br />
Il sistema tra<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong> imputazione delle <strong>di</strong>chiarazioni documentate è costituito dalla<br />
sottoscrizione, cioè dalla apposizione <strong>di</strong> proprio pugno (autografa) sul documento ed in<br />
calce alla <strong>di</strong>chiarazione documentata, del nome anagrafico completo del suo autore.<br />
La scienza, come abbiamo visto, ha portato a smaterializzare la scrittura e a togliere<br />
sostanza al segno grafico, così che vi sono molti altri mo<strong>di</strong> per cogliere l’espressione del<br />
pensiero e per conservarla.<br />
La volontà, infatti, trova il veicolo, per esprimersi, nella forma, che può essere verbale,<br />
scritta, <strong>di</strong>gitale, elettronica. In quanto “fatto espressivo”, la forma è libera; però è oggetto <strong>di</strong><br />
limitazioni quando un determinato tipo <strong>di</strong> forma è richiesto dalla legge, o per volontà delle<br />
parti, a pena <strong>di</strong> nullità dell’atto.<br />
Il co<strong>di</strong>ce dell’amministrazione <strong>di</strong>gitale ha cura <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare la vali<strong>di</strong>tà ed efficacia del<br />
documento informatico, facendo sempre riferimento alla <strong>di</strong>sciplina della tra<strong>di</strong>zionale forma<br />
scritta, per equipararne o meno gli effetti in <strong>di</strong>pendenza del tipo <strong>di</strong> firma elettronica ad esso<br />
apposta (questa impostazione è stata già criticata, ritenendosi da alcuni autori che la materia<br />
richiedesse un inquadramento a parte, in sé e per sé considerato).<br />
2.2) Le firme elettroniche<br />
Esaminiamo, quin<strong>di</strong>, preliminarmente, quali tipi <strong>di</strong> firma elettronica possono essere<br />
apposti al documento informatico.<br />
L’art. 1 del Co<strong>di</strong>ce dell’amministrazione <strong>di</strong>gitale, così definisce al punto q) la firma<br />
elettronica: “l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione<br />
logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo <strong>di</strong> identificazione informatica”.<br />
Spetta all’interprete <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare quali siano nella realtà le firme elettroniche c.d.<br />
semplici o deboli. Ad esempio potrebbero essere ritenute tali, come vedremo, l’uso <strong>di</strong> una<br />
parola chiave, o <strong>di</strong> un nome utente per la formazione <strong>di</strong> un documento.<br />
Il medesimo articolo 1, alla lettera r) stabilisce che la firma elettronica qualificata è “la<br />
firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca<br />
al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata<br />
ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire <strong>di</strong> rilevare se i dati stessi siano stati successivamente<br />
mo<strong>di</strong>ficati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzato me<strong>di</strong>ante un <strong>di</strong>spositivo sicuro per<br />
la creazione della firma”.<br />
L’unico tipo <strong>di</strong> firma elettronica qualificata attualmente espressamente <strong>di</strong>sciplinato<br />
dall’or<strong>di</strong>namento è la firma <strong>di</strong>gitale.<br />
La lettera s) dell’art. 1 definisce la firma <strong>di</strong>gitale come “un particolare tipo <strong>di</strong> firma elettronica<br />
qualificata basata su un sistema <strong>di</strong> chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro,<br />
che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,<br />
rispettivamente, <strong>di</strong> rendere manifesta e <strong>di</strong> verificare la provenienza e l’integrità <strong>di</strong> un documento<br />
informatico o <strong>di</strong> un insieme <strong>di</strong> documenti informatici”.<br />
L’art. 24, poi, in<strong>di</strong>ca i requisiti della firma <strong>di</strong>gitale, precisando: “la firma <strong>di</strong>gitale deve<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme <strong>di</strong> documenti cui è<br />
apposta o associata.<br />
L’apposizione <strong>di</strong> firma <strong>di</strong>gitale integra e sostituisce l’apposizione <strong>di</strong> sigilli, punzoni,<br />
timbri, contrassegni e marchi <strong>di</strong> qualsiasi genere e ad ogni fine previsto dalla normativa<br />
vigente.<br />
Per la generazione della firma <strong>di</strong>gitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al<br />
momento della sottoscrizione, non risulti scaduto <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà ovvero non risulti revocato o<br />
sospeso.<br />
Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite<br />
ai sensi dell’art. 71, la vali<strong>di</strong>tà del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del<br />
titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d’uso.”<br />
L’art. 25 del Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>sciplina la firma autenticata: “ si ha per riconosciuta, ai sensi dell’art.<br />
2703 del co<strong>di</strong>ce civile, la firma <strong>di</strong>gitale o altro tipo <strong>di</strong> firma elettronica qualificata autenticata dal<br />
notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.<br />
L’autenticazione della firma <strong>di</strong>gitale o <strong>di</strong> altro tipo <strong>di</strong> firma elettronica qualificata<br />
consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua<br />
presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della vali<strong>di</strong>tà del<br />
certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto<br />
con l’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co.<br />
L’apposizione <strong>di</strong> firma <strong>di</strong>gitale o <strong>di</strong> altro tipo <strong>di</strong> firma elettronica qualificata da parte del pubblico<br />
ufficiale ha l’efficacia <strong>di</strong> cui all’art. 24, comma 2. (…)”<br />
2.3) Vale la pena <strong>di</strong> menzionare anche la circostanza che la legge prevede anche un<br />
meccanismo per la validazione temporale del documento, per far sì che la data e l’ora <strong>di</strong><br />
formazione del documento siano certi ed opponibili ai terzi.<br />
2.4) La legge <strong>di</strong>sciplina il documento informatico sotto il profilo della vali<strong>di</strong>tà e rilevanza<br />
giuri<strong>di</strong>ca da un lato, e sotto il profilo dell’efficacia probatoria dall’altro, sempre facendo<br />
riferimento alla presenza o meno della firma ed al tipo <strong>di</strong> firma apposta.<br />
2.4.1) Rilevanza giuri<strong>di</strong>ca del documento informatico<br />
L’art. 20 del Co<strong>di</strong>ce dell’amministrazione <strong>di</strong>gitale stabilisce, al comma 1, che “il<br />
documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione<br />
con strumenti telematici conformi alle regole tecniche <strong>di</strong> cui all’art. 71 sono vali<strong>di</strong> e rilevanti agli<br />
effetti <strong>di</strong> legge, ai sensi delle <strong>di</strong>sposizioni del presente co<strong>di</strong>ce.”<br />
A) La legge stabilisce che il documento informatico con firma <strong>di</strong>gitale o firma elettronica<br />
qualificata, sod<strong>di</strong>sfa “comunque” il requisito della forma scritta, senza che sia necessaria la<br />
valutazione del Giu<strong>di</strong>ce.<br />
Infatti, il secondo comma dello stesso articolo 20 <strong>di</strong>spone che: “il documento informatico<br />
sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma <strong>di</strong>gitale, formato nel rispetto delle regole<br />
tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71, che garantiscono l’identificabilità dell’autore, l’integrità e<br />
l’immo<strong>di</strong>ficabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> firma ai sensi<br />
dell’art. 21, comma 2, e sod<strong>di</strong>sfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto<br />
pena <strong>di</strong> nullità, dall’art. 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del co<strong>di</strong>ce civile”.<br />
Per quanto riguarda la presunzione <strong>di</strong> riconducibilità al titolare del <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> firma,<br />
si rinvia, come fa la norma, a quanto si <strong>di</strong>rà in seguito in or<strong>di</strong>ne alla efficacia probatoria<br />
prevista dall’art. 21.<br />
Per quanto riguarda l’esclusione del n. 13) dell’art. 1350 c.c., c’è da chiedersi se tra “gli<br />
altri atti in<strong>di</strong>cati dalla legge”, rimangano esclusi tutti i casi espressamente <strong>di</strong>sciplinati dal co<strong>di</strong>ce<br />
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310<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
civile, quali, ad esempio, il patto <strong>di</strong> prova ex art. 2096 c.c., la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà ex art. 1543<br />
c.c., la cessione dei beni ai cre<strong>di</strong>tori, ex art. 1978 c.c. etc., ovvero se essi siano compresi nella<br />
<strong>di</strong>sposizione in questione, atteso il suo <strong>di</strong>sposto: “sod<strong>di</strong>sfa comunque il requisito della forma<br />
scritta, anche …”. In tale ultima ipotesi rimane problematico il motivo dell’esplicita<br />
in<strong>di</strong>cazione dei numeri da 1) a 12) del 1350 c.c. Il termine “comunque” può ritenersi, invece,<br />
riferito al comma 1, per escludere che sia necessaria l’indagine lì in<strong>di</strong>cata, da parte del giu<strong>di</strong>ce.<br />
La <strong>di</strong>sposizione in esame va, quin<strong>di</strong>, correlata con tutti quei casi in cui è richiesta la forma<br />
ad substantiam, e cioè sinteticamente e per categorie, quando la forma è richiesta a pena <strong>di</strong><br />
nullità: 1) per la favorevole combinazione <strong>di</strong> 3 variabili, ossia natura del <strong>di</strong>ritto, contratto<br />
ad effetti reali, oggetto beni immobili; 2) per la natura del vincolo (es. negozi astratti che<br />
prescindono dalla causa che si ritiene sostituita, appunto, dalla forma, negozi familiari,<br />
vincolo societario), o per la gravità dell’impegno (locazioni e donazioni); 3) per la funzione<br />
del negozio (contratti prodromici, preliminare, mandato, opzione, patto <strong>di</strong> preferenza e<br />
negozi <strong>di</strong> secondo grado, riesame, revisione, conferma).<br />
B) Secondo il comma 1 bis, dello stesso art. 20: “l’idoneità del documento informatico a<br />
sod<strong>di</strong>sfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giu<strong>di</strong>zio, tenuto conto delle sue<br />
caratteristiche oggettive <strong>di</strong> qualità, sicurezza, integrità ed immo<strong>di</strong>ficabilità, fermo restando quanto<br />
<strong>di</strong>sposto dal comma 2".<br />
Quando l’oggetto <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>zio sia, quin<strong>di</strong>, ad esempio, la vali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> un contratto per<br />
il quale è prevista la forma scritta ad substantiam, ed occorra stabilire se un documento<br />
informatico privo <strong>di</strong> firma, o firmato con firma elettronica semplice, sia idoneo a sod<strong>di</strong>sfare<br />
il requisito della forma scritta, l’oggetto dell’indagine sarà un requisito oggettivo, cioè un<br />
certo grado <strong>di</strong> sicurezza, integrità ed immo<strong>di</strong>ficabilità del documento, la riconoscibilità delle<br />
alterazioni, e ciò analogamente a quanto avviene per il tra<strong>di</strong>zionale documento sottoscritto,<br />
che consente <strong>di</strong> riconoscere cancellature, abrasioni, annotazioni, glosse, etc. Anche per il<br />
documento informatico, il legislatore ha voluto raggiungere il fine <strong>di</strong> cristallizzare nel tempo<br />
determinati atti o fatti.<br />
Peraltro, nel suo sindacato il Giu<strong>di</strong>ce dovrà tener conto delle regole stabilite dall’art. 71,<br />
che rinvia a decreti del P.d.C.M.<br />
Il documento informatico, quin<strong>di</strong>, sod<strong>di</strong>sfa il requisito legale della forma scritta se il<br />
contenuto non è alterabile o se le alterazioni sono riconoscibili.<br />
3) Efficacia probatoria del documento informatico<br />
Come noto a tutti, la forma può essere imposta dalla legge per la vali<strong>di</strong>tà dell’atto o per<br />
la prova <strong>di</strong> esso. In questo secondo caso ci si riferisce alla forma della prova e non alla forma<br />
dell’atto. Dunque quando <strong>di</strong>ciamo che la transazione deve essere provata per iscritto,<br />
vogliamo <strong>di</strong>re che la prova della transazione si può dare fornendo <strong>di</strong>chiarazioni scritte dei<br />
contraenti.<br />
Peraltro, anche se la prova <strong>di</strong> un atto viene data per iscritto tramite, ad esempio, la<br />
confessione, la quietanza, il riconoscimento, l’atto informe rimane tale.<br />
Laddove, comunque, la forma sia richiesta per la vali<strong>di</strong>tà dell’atto, la stessa è richiesta<br />
anche per la prova.<br />
3.1) L’art. 23 del Co<strong>di</strong>ce, “copie <strong>di</strong> atti e documenti informatici”, al I comma stabilisce:<br />
“all’art. 2712 del co<strong>di</strong>ce civile dopo le parole “riproduzioni fotografiche” è inserita la seguente<br />
“informatiche”.<br />
Dunque, nell’ipotesi <strong>di</strong> documento in forma informatica per così <strong>di</strong>re “puro e semplice”,<br />
si prescinde da qualsivoglia tecnica <strong>di</strong> sottoscrizione: esso rileva in quanto tale, nella sua<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
oggettività (nel senso <strong>di</strong> mera rappresentazione <strong>di</strong> un fatto, <strong>di</strong> un atto, <strong>di</strong> un dato), e quin<strong>di</strong><br />
“fa piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale è prodotto non ne<br />
<strong>di</strong>sconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.<br />
Non mi soffermo su questo punto già esaminato dal collega Silvestri, limitandomi a<br />
richiamare la sentenza della Cassazione n. 11445/2001 ed a sottolineare che, in virtù della<br />
<strong>di</strong>sposizione sopra richiamata, il documento informatico privo <strong>di</strong> sottoscrizione può<br />
acquistare valore probatorio solo se nel giu<strong>di</strong>zio si è instaurato il contrad<strong>di</strong>ttorio e, quin<strong>di</strong>,<br />
non è ritenuto utilizzabile nei proce<strong>di</strong>menti a contrad<strong>di</strong>ttorio c.d. <strong>di</strong>fferito, quale il<br />
proce<strong>di</strong>mento monitorio.<br />
3.2) Il comma 1 dell’art. 21 “valore probatorio del documento informatico sottoscritto”<br />
stabilisce: “Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è<br />
liberamente valutabile in giu<strong>di</strong>zio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive <strong>di</strong> qualità, sicurezza,<br />
integrità e immo<strong>di</strong>ficabilità”.<br />
Poiché esistono molte tipologie <strong>di</strong> firma elettronica semplice, gli utilizzatori <strong>di</strong> questo<br />
tipo <strong>di</strong> firme non potranno conoscerne con certezza preventivamente gli effetti sotto il<br />
profilo probatorio.<br />
Il documento informatico in questione, comunque, anche nel giu<strong>di</strong>zio or<strong>di</strong>nario, deve<br />
essere preliminarmente valutato dal giu<strong>di</strong>ce: nell’ambito <strong>di</strong> detta valutazione la parte contro<br />
la quale il documento è prodotto può assumere che esso sia stato formato abusivamente o<br />
è stato alterato, allegando e provando l’abuso. Il tutto nell’ambito <strong>di</strong> un normale incidente<br />
probatorio che ha per oggetto l’utilizzabilità della prova, non ritenendosi necessario<br />
l’espresso <strong>di</strong>sconoscimento <strong>di</strong>sciplinato dall’art. 214 c.p.c.<br />
E’ stato correttamente osservato che questa è una prova documentale <strong>di</strong> nuovo genere.<br />
3.3) Il comma 2 del medesimo art. 21 stabilisce: “il documento informatico, sottoscritto con<br />
firma <strong>di</strong>gitale o con altro tipo <strong>di</strong> firma elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del<br />
co<strong>di</strong>ce civile. L’utilizzo del <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi <strong>di</strong>a<br />
prova contraria.”<br />
Si è verificata, quin<strong>di</strong>, la espressa equiparazione del documento sottoscritto con firma<br />
<strong>di</strong>gitale o firma elettronica qualificata, alla scrittura privata.<br />
Occorre, però, rilevare che, in realtà, con riferimento all’eventuale giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> verificazione,<br />
instauratosi a seguito del <strong>di</strong>sconoscimento, il comma 2 dell’art. 21 detta un’inversione<br />
dell’onere della prova.<br />
Infatti, mentre colui contro il quale è esibita in giu<strong>di</strong>zio una falsa scrittura cartacea può<br />
limitarsi a <strong>di</strong>sconoscere la propria firma generando in capo alla controparte che intenda<br />
avvalersene l’onere <strong>di</strong> promuovere lo speciale proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> verificazione, colui contro<br />
il quale venga esibito in giu<strong>di</strong>zio un falso documento informatico sottoscritto con firma<br />
<strong>di</strong>gitale, oltre a <strong>di</strong>sconoscere la propria firma, deve anche fornire le prove della sua falsità,<br />
con un’inversione dell’onere della prova.<br />
Tale impostazione è stata criticata, perché ingiustificata, sia dalla dottrina, sia dal<br />
Consiglio <strong>di</strong> Stato nel parere 7 febbraio 2005.<br />
* * *<br />
Contestazioni e <strong>di</strong>sconoscimento, casistica delle possibili contraffazioni<br />
I primi commentatori della normativa vigente ritengono quasi all’unanimità che sia<br />
possibile il <strong>di</strong>sconoscimento ai sensi dell’art. 214 c.p.c. del documento informatico<br />
sottoscritto con firma <strong>di</strong>gitale o con firma elettronica qualificata.<br />
La questione investe, però, il punto se oggetto del <strong>di</strong>sconoscimento sia non solo la firma<br />
o la scrittura in concreto, ma l’effettivo utilizzo del <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> firma da parte del titolare.<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 311<br />
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312<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
I casi che possono verificarsi, dunque, sono stati sino ad oggi identificati, a titolo<br />
meramente esemplificativo, nei seguenti.<br />
1. Patologia della titolarità<br />
Certificazione della chiave pubblica compiuta in<strong>di</strong>cando un nome altrui o un nome<br />
immaginario: la legge attribuisce al certificatore, se non prova <strong>di</strong> aver agito senza colpa o<br />
dolo, la responsabilità del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento<br />
sull’esattezza e sulla completezza delle informazioni necessarie alla verifica della firma in<br />
esso contenute alla data del rilascio e sulla completezza rispetto ai requisiti fissati per i<br />
certificati qualificati, sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario<br />
detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma<br />
riportati o identificati nel certificato.<br />
2. Patologia della circolazione<br />
Compromessa l’esclusività del controllo sull’impiego <strong>di</strong> chiavi <strong>di</strong> firma validamente<br />
attribuite. Installazione <strong>di</strong> software destinati ad attivarsi in occasione dell’impiego del<br />
<strong>di</strong>spositivo personale per l’utilizzo della firma <strong>di</strong>gitale. In questo caso è necessaria l’ispezione<br />
del computer tramite il quale il titolare ha apposto almeno una firma vera.<br />
3. Vulnerabilità della crittanalisi<br />
Anche se allo stato delle tecniche per decifrare un documento criptato non può che<br />
procedersi per tentativi, non può escludersi che detti tentativi possano portare alla forzatura<br />
del sistema, come pure non può escludersi che nel tempo possa inventarsi un sistema per<br />
forzare una coppia <strong>di</strong> chiavi asimmetriche. Proprio per questo è stabilito che la coppia <strong>di</strong><br />
chiavi ha vali<strong>di</strong>tà limitata non superiore a tre anni.<br />
4. Sottrazione del <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> firma e della parola chiave<br />
Obblighi del titolare: è tenuto ad assicurare la custo<strong>di</strong>a del <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> firma e ad<br />
adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitar danno ad altri; è altresì<br />
tenuto ad utilizzare personalmente il <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> firma.<br />
Nel caso <strong>di</strong> sottrazione, quin<strong>di</strong>, è necessario richiedere la sospensione o la revoca del<br />
certificato.<br />
L’apposizione ad un documento informatico <strong>di</strong> una firma <strong>di</strong>gitale o <strong>di</strong> una altro tipo <strong>di</strong><br />
firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso<br />
equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno<br />
effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante o chi richiede la sospensione,<br />
non <strong>di</strong>mostri che essa era già a conoscenza <strong>di</strong> tutte le parti interessate.<br />
5. Sulla contraffazione: ove non fosse possibile far trasparire, tramite i più sofisticati<br />
sistemi informatici, un vizio del corretto funzionamento dell’applicazione delle due chiavi,<br />
ne conseguirebbe che il documento informatico sarebbe frutto <strong>di</strong> un falso irriconoscibile e,<br />
dunque, imputabile all’apparente sottoscrittore così come avviene per la firma falsificata dal<br />
più abile dei contraffattori, che esce indenne dalla procedura <strong>di</strong> comparazione.<br />
6. Sull’abuso: Buona fede, principio della tutela dell’affidamento incolpevole del<br />
destinatario del documento informatico e colpa del soggetto cui viene opposta l’apparenza<br />
sono i criteri guida anche nell’ambito dei documenti informatici sottoscritti con firma<br />
<strong>di</strong>gitale sotto nome altrui.<br />
* * *<br />
Come rilevato in precedenza, e come affermato dal Consiglio <strong>di</strong> Stato nel parere espresso<br />
il 7 febbraio 2005: “ il meccanismo introdotto della presunzione della riconducibilità dell’utilizzo del<br />
<strong>di</strong>spositivo della firma al titolare, salvo che sia data prova contraria, indebolisce la suddetta<br />
equiparazione (del documento sottoscritto con firma <strong>di</strong>gitale alla scrittura privata n.d.r.) e<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
genera il dubbio che la fiducia nell’atto informatico, che in questi anni è andata <strong>di</strong>ffondendosi, possa<br />
notevolmente ridursi. Sarebbe almeno opportuno in<strong>di</strong>viduare il tipo <strong>di</strong> prova che consente il <strong>di</strong>sconoscimento<br />
secondo un criterio <strong>di</strong> responsabilità nella conservazione e nell’utilizzo della chiave privata.”<br />
Ed inoltre, sembrano rilevanti le seguenti osservazioni: “Da un lato sembra giusto superare i<br />
vecchi concetti <strong>di</strong> falso, strettamente legati al principio <strong>di</strong> paternità della firma e non a quello <strong>di</strong><br />
responsabilità per la firma; dall’altro occorre fare assoluta chiarezza sulle ipotesi in cui è consentito<br />
<strong>di</strong>mostrare l’assenza <strong>di</strong> responsabilità (per esempio, errore, violenza, dolo, abuso del mandato,<br />
contrarietà a patti interni, abusivo riempimento da parte <strong>di</strong> colui che aveva la legittimazione). Basti<br />
osservare che la dottrina più accre<strong>di</strong>tata, richiamando i principi <strong>di</strong> autoresponsabilità, affidamento,<br />
apparenza, rappresentanza, certezza dei rapporti, ha limitato alle sole ipotesi <strong>di</strong> violenza e <strong>di</strong> dolo la<br />
possibilità <strong>di</strong> fare valere i vizi della volontà, escludendo per esempio l’errore, così come la violazione<br />
<strong>di</strong> patti interni, salva l’ipotesi della conoscenza o riconoscibilità da parte del terzo contraente “<br />
* * *<br />
Documento informatico, fax e telex e trasmissione a <strong>di</strong>stanza<br />
La maggior parte della dottrina ritiene erroneo annoverare il fax ed il telex tra i documenti<br />
nuovi, trattandosi, invece, <strong>di</strong> strumenti <strong>di</strong> trasmissione a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> documenti formati<br />
altrove, fattispecie peraltro non ignota al nostro co<strong>di</strong>ce che già negli anni quaranta<br />
<strong>di</strong>sciplinava il telegramma.<br />
Il fenomeno del documento informatico presenta, peraltro, un connotato del tutto<br />
<strong>di</strong>fferente rispetto al detto meccanismo <strong>di</strong> trasmissione a <strong>di</strong>stanza a mezzo fax, quasi in<br />
tempo reale, <strong>di</strong> un documento che preesiste alla trasmissione stessa, attraverso i nuovi<br />
apparati elettronici, per cui ciò che perviene è una copia <strong>di</strong> quel documento.<br />
Diversamente, infatti, accade per il documento informatico: la trasmissione, lo scambio<br />
dei documenti informatici avviene da un apparato all’altro, in modo tale che il documento<br />
viene creato e <strong>di</strong>rettamente incorporato dalla memoria fissa <strong>di</strong> un elaboratore elettronico<br />
attraverso la scomposizione e la successiva ricomposizione <strong>degli</strong> impulsi elettronici che lo<br />
formano, ma sempre in originale, quin<strong>di</strong> non attraverso un meccanismo analogico, ma<br />
<strong>di</strong>gitale.<br />
Nel caso del telefax, quin<strong>di</strong>, il documento originale che viene trasmesso rimane sempre<br />
nel possesso <strong>di</strong> chi ha effettuato la trasmissione, pertanto sotto questo profilo le questioni<br />
investono la conformità del fac-simile all’originale.<br />
Il documento teletrasmesso può anche essere sottoscritto. Si tratta, qui <strong>di</strong> sottoscrizione<br />
autografa, a <strong>di</strong>fferenza del documento informatico nel quale la funzione della firma viene,<br />
come visto, assolta da un meccanismo che nulla ha a che vedere con la sottoscrizione<br />
manuale.<br />
Secondo Verde, la <strong>di</strong>sciplina del telegramma e del fax “non riguarda una prova documentale<br />
<strong>di</strong>versa, ma regola in modo specifico un caso particolare <strong>di</strong> efficacia probatoria <strong>di</strong> copia <strong>di</strong> atti e<br />
documenti” da ricondursi nell’alveo dell’art. 2719 c.c. e non, come altra parte della dottrina<br />
ritiene, in quello dell’art. 2712 c.c.<br />
In particolare si ritiene che se il destinatario intende utilizzare come prova la copia<br />
ricevuta, l’assenza della contestazione da parte del mittente farà assumere alla copia il valore<br />
<strong>di</strong> prova legale.<br />
La contestazione da parte del mittente, però, viene parificata al <strong>di</strong>sconoscimento <strong>di</strong><br />
scrittura privata, sul presupposto che la copia ripete la propria efficacia probatoria dall’originale.<br />
La posta elettronica certificata<br />
Strettamente connesso con quest’ultimo tema della trasmissione a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> atti o<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
documenti, è il tema della posta elettronica.<br />
L’e-mail può consistere in un documento informatico contenente esso stesso una<br />
<strong>di</strong>chiarazione, come tale sottoposta al regime del documento informatico; ma la posta<br />
elettronica è anche un mezzo <strong>di</strong> trasmissione e notificazione <strong>di</strong> atti o documenti informatici.<br />
L’art. 45 del Co<strong>di</strong>ce stabilisce al comma 2, che “il documento informatico trasmesso per via<br />
telematica si intende spe<strong>di</strong>to dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al<br />
destinatario se reso <strong>di</strong>sponibile all’in<strong>di</strong>rizzo elettronico da questi <strong>di</strong>chiarato, nella casella <strong>di</strong> posta<br />
elettronica del destinatario messa a <strong>di</strong>sposizione dal gestore”.<br />
L’art. 48, inoltre, <strong>di</strong>sciplina la posta elettronica certificata: “La trasmissione telematica <strong>di</strong><br />
comunicazioni che necessitano <strong>di</strong> una ricevuta <strong>di</strong> invio e <strong>di</strong> una ricevuta <strong>di</strong> consegna avviene me<strong>di</strong>ante<br />
la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11.02.2005, n. 68.<br />
La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata me<strong>di</strong>ante la<br />
posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per<br />
mezzo della posta.<br />
La data e l’ora <strong>di</strong> trasmissione del documento informatico trasmesso me<strong>di</strong>ante posta elettronica<br />
certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al D.P.R. 11.2.2005, n. 68 ed<br />
alle relative regole tecniche”. Come é noto, nell’ambito del <strong>di</strong>ritto processuale civile la L. n. 183/<br />
1993 prevede la possibilità per l’avvocato <strong>di</strong> trasmettere attraverso mezzi <strong>di</strong> telecomunicazione<br />
la copia <strong>di</strong> un atto del processo ad un altro avvocato.<br />
La legge 21.01.1994, n. 53 consente la possibilità <strong>di</strong> notificare gli atti civili, amministrativi<br />
e stragiu<strong>di</strong>ziale ad opera <strong>degli</strong> avvocati stessi.<br />
Il D. lgs. 5/2003 che ha introdotto il processo societario ha <strong>di</strong>sposto che la posta<br />
elettronica ed il fax siano mezzi idonei per la notificazione o la comunicazione <strong>degli</strong> atti.<br />
Analogamente, l’art. 170 c.p.c. è stato riformato per i processi iniziati dopo il 1 marzo<br />
2006, per effetto della L. 28 <strong>di</strong>cembre 2005, n. 263, con la previsione che “il giu<strong>di</strong>ce può<br />
autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giu<strong>di</strong>zio, che lo scambio o la comunicazione<br />
<strong>di</strong> cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica (…)”. Analoghe<br />
<strong>di</strong>sposizioni sono state introdotte nel co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile con riferimento alla<br />
notificazioni e comunicazioni delle or<strong>di</strong>nanze e <strong>degli</strong> atti del proce<strong>di</strong>mento.<br />
In tutti i casi è previsto il rispetto della “normativa, anche regolamentare, concernente la<br />
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi”.<br />
LA VALUTAZIONE DELLA PROVA IN CASSAZIONE<br />
Avv. Maria Cecilia Barbaria<br />
La sentenza, quale atto <strong>di</strong> composizione della lite, è il risultato <strong>di</strong> un processo<br />
giuris<strong>di</strong>zionale che si suole ricondurre al para<strong>di</strong>gma <strong>di</strong> logica formale del sillogismo<br />
aristotelico, per cui, premesse due proposizioni, una maggiore e l’altra minore, ne segue<br />
necessariamente la terza proposizione conclusiva.<br />
…la premessa maggiore, appunto costituita dalla norma giuri<strong>di</strong>ca, che si risolve in una<br />
cognizione e in un giu<strong>di</strong>zio de jure<br />
…la premessa minore, costituita dal fatto, che si risolve in una cognizione e in un giu<strong>di</strong>zio<br />
de facto<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
…la conclusione, costituita dagli effetti conseguenti alla sussunzione del fatto sotto la<br />
norma giuri<strong>di</strong>ca.<br />
Tale impostazione, tra<strong>di</strong>zionalmente accolta (alcune pronunce della Cassazione contengono<br />
un riferimento esplicito al sillogismo giu<strong>di</strong>ziale), è stata ed è oggetto <strong>di</strong> critica,<br />
ritenendosi (v. La logica del giu<strong>di</strong>ce e il suo controllo in Cassazione <strong>di</strong> Guido Calogero,<br />
filosofo e storico della filosofia) che la sussunzione del fatto sotto la norma, lungi dall’essere<br />
idealmente determinata da un para<strong>di</strong>gma <strong>di</strong> logica formale, è una delicata operazione <strong>di</strong> riconoscimento,<br />
per la quale occorre tutto quanto si <strong>di</strong>ce conoscenza delle cose, esperienza tecnico-giuri<strong>di</strong>ca,<br />
capacità ermeneutica, inten<strong>di</strong>mento della volontà del legislatore<br />
Al <strong>di</strong> là del <strong>di</strong>battito sul tema, certo si è che la sentenza, quale atto <strong>di</strong> composizione della<br />
lite, è costituita da tre momenti essenziali, che danno luogo a tre corrispondenti giu<strong>di</strong>zi, pure<br />
funzionalmente collegati e ricondotti ad unità: a) l’accertamento del fatto; b) l’accertamento<br />
della norma giuri<strong>di</strong>ca applicabile; c) l’accertamento delle conseguenze derivanti dal riferimento<br />
del fatto accertato alla norma giuri<strong>di</strong>ca, accertata come applicabile.<br />
Il primo dei tre momenti, costituisce appunto il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> fatto, volto ad accertare la<br />
vicenda concreta, portata all’esame del giu<strong>di</strong>ce.<br />
Tale accertamento è perseguito dal giu<strong>di</strong>ce non liberamente, ma attraverso e nell’osservanza<br />
<strong>di</strong> un insieme <strong>di</strong> strumenti <strong>di</strong> conoscenza dei fatti, che costituiscono il sistema<br />
probatorio.<br />
Quale sistema probatorio debba essere adottato è decisione rimessa al legislatore e la<br />
scelta del sistema adottabile, tra sistema volto alla ricerca della verità materiale e sistema volto<br />
alla ricerca della verità formale, non è scelta ideologica, ma rappresenta l’esito <strong>di</strong> complesse<br />
valutazioni, fortemente con<strong>di</strong>zionate da fattori storici, culturali, sociali e religiosi…: il<br />
nostro sistema probatorio ed i sistemi vigenti in altri paesi della Comunità europea sono<br />
<strong>di</strong>versi tra loro… il sistema probatorio <strong>degli</strong> or<strong>di</strong>namenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto civile (<strong>di</strong> civil law), quale<br />
il nostro, è <strong>di</strong>verso da quello <strong>degli</strong> or<strong>di</strong>namenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto comune (<strong>di</strong> common law), quale<br />
quello inglese.<br />
Il sistema probatorio del nostro or<strong>di</strong>namento è informato a quattro regole fondamentali:<br />
1) il principio dell’onere probatorio, <strong>di</strong> cui all’art. 2697 c.c.: chi vuol far valere un<br />
<strong>di</strong>ritto in giu<strong>di</strong>zio deve provarne i fatti costitutivi, chi contrasta quel <strong>di</strong>ritto deve provarne<br />
i fatti impe<strong>di</strong>tivi, mo<strong>di</strong>ficativi ed estintivi.<br />
principio in bianco... perché il suo contenuto deriva dalla fattispecie sostanziale e non<br />
da canoni processuali… la sua applicazione presuppone:<br />
a) l’identificazione del <strong>di</strong>ritto fatto valere in giu<strong>di</strong>zio;<br />
b) l’inquadramento del <strong>di</strong>ritto in una fattispecie legale;<br />
c) l’interpretazione della fattispecie legale per in<strong>di</strong>viduarne i fatti rilevanti… costitutivi,<br />
impe<strong>di</strong>tivi, estintivi e mo<strong>di</strong>ficativi.<br />
La <strong>di</strong>stinzione dei fatti rilevanti ai fini del giu<strong>di</strong>zio costituisce un problema: <strong>di</strong> facile<br />
soluzione quando quei fatti non siano contemporanei; <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile soluzione quando quei<br />
medesimi fatti siano contemporanei, si perfezionino nello stesso momento (si pensi alla<br />
<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> volontà ed al suo eventuale vizio… volontà e vizio sono contestuali, hanno<br />
pari forza causale sul piano <strong>degli</strong> effetti… deve ricorrersi quin<strong>di</strong> a criteri empirici, non ultimo<br />
quello della maggiore o minore <strong>di</strong>fficoltà per la parte <strong>di</strong> assolvere l’onere probatorio)<br />
principio bivalente… perché pone un onere soggettivo per le parti ed una regola <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio per<br />
il giu<strong>di</strong>ce, vietando il non liquet ed obbligando il giu<strong>di</strong>ce a pronunciarsi sul merito della<br />
controversia anche in <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> prova dei fatti allegati dalle parti (così come deve<br />
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316<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
pronunciarsi sulle questioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, anche in <strong>di</strong>fetto d’apposita norma che <strong>di</strong>sciplini il<br />
caso concreto, facendo ricorso all’analogia legis o juris, <strong>di</strong> cui all’art. 12, <strong>di</strong>sposizioni sulla<br />
legge in generale)<br />
2) il principio della non contestazione, ricavabile per via <strong>di</strong> astrazione dalle norme<br />
processuali, secondo cui, e sempre che si verta in tema <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili, i fatti affermati<br />
da una parte e non contestati dalla controparte non hanno bisogno <strong>di</strong> essere provati;<br />
principio –questo- <strong>di</strong> cui vanno ri<strong>di</strong>segnati la misura ed i limiti, a seguito delle novelle<br />
del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rito, introdotte dagli anni novanta (v. Cass. S.U. est. Evangelista n. 761/02…<br />
si pensi alle preclusioni introdotte dalla novella n. 353 del 1990 tra fase preparatoria ed<br />
istruttoria… alla presenza <strong>di</strong> oneri <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa, tra cui l’onere del convenuto <strong>di</strong> prendere<br />
posizione precisa sui fatti allegati dall’attore a fondamento della domanda, esplicitamente<br />
imposti dal dettato legislativo, nel più generale quadro <strong>di</strong> un processo scan<strong>di</strong>to da<br />
preclusioni e da <strong>di</strong>stinzione tra fase preparatoria e fase istruttoria… nel rito civile or<strong>di</strong>nario,<br />
antecedente alla novella, invece, oneri <strong>di</strong>fensivi siffatti non sono imposti, al contrario<br />
manifestandosi, nel quadro generale <strong>di</strong> un processo caratterizzato dalla sovrapposizione tra<br />
fase preparatoria e fase istruttoria, segni tutt’affatto contrari, che militano per la provvisorietà<br />
della non contestazione dei fatti posti dall’attore a fondamento della domanda).<br />
3) il principio della <strong>di</strong>sponibilità della prova, <strong>di</strong> cui all’art. 115 c.p.c.: salvi i casi<br />
previsti dalla legge (comportamento delle parti, interrogatorio libero, ispezione <strong>di</strong> persone<br />
o cose, richiesta informazione alla p.a., giuramento suppletorio ed estimatorio…), il giu<strong>di</strong>ce<br />
deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico<br />
ministero. Può tuttavia senza bisogno <strong>di</strong> prova porre a fondamento della decisione le<br />
nozioni <strong>di</strong> fatto (fatti notori, ossia acca<strong>di</strong>menti storicamente in<strong>di</strong>viduati) che rientrano nella<br />
comune esperienza;<br />
principio <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità delle prove, che, come chiarito dalla Suprema Corte, costituisce<br />
un vincolo per il giu<strong>di</strong>ce, il quale, al <strong>di</strong> là dei casi consentiti, non può provvedere d’ufficio<br />
all’acquisizione <strong>di</strong> prove non dedotte dalle parti e deve necessariamente provvedere sulle<br />
deduzioni istruttorie <strong>di</strong> parte, rilevanti per la decisione, laddove la rilevanza va valutata non<br />
per il probabile esito della prova offerta, ma per l’astratta influenza della stessa ai fini della<br />
decisione principio che si ricollega: a) al principio <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità della tutela giuris<strong>di</strong>zionale<br />
(artt. 2907 c.c. e 99 c.p.c.) per cui il titolare del <strong>di</strong>ritto sostanziale è arbitro <strong>di</strong> decidere se<br />
proporre o meno l’azione in giu<strong>di</strong>zio, e, dopo proposta, se continuarla o meno; b) al<br />
principio <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità del <strong>di</strong>ritto sostanziale<br />
4) il principio del libero convincimento <strong>di</strong> cui all’art. 116 c.p.c.: il giu<strong>di</strong>ce deve<br />
valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge <strong>di</strong>sponga<br />
altrimenti (le prove legali, laddove è il legislatore ad anteporre una valutazione delle prove,<br />
vincolante per il giu<strong>di</strong>ce: atto pubblico; scrittura privata; scritture contabili; riproduzioni<br />
meccaniche; confessione; giuramento…) e prudente apprezzamento non vuole <strong>di</strong>re arbitrio,<br />
né ricorso del giu<strong>di</strong>ce al proprio sapere privato, ma esercizio <strong>di</strong> attività logica e delle<br />
massime <strong>di</strong> comune esperienza (regole desunte da acca<strong>di</strong>menti, che si ripetono uniformemente<br />
e dalla cui osservazione vengono enucleati principi, che devono ritenersi vali<strong>di</strong> anche in casi<br />
analoghi futuri), che sono i criteri conoscitivi in forza dei quali si effettuano le illazioni, le<br />
deduzioni, le inferenze probatorie (si pensi alla valutazione delle <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> parte<br />
favorevoli al proprio interesse; alla valutazione della presenza <strong>di</strong> tracce <strong>di</strong> frenata nel luogo<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
in cui è avvenuto un incidente stradale…) vuol <strong>di</strong>re, altresì, valutazione totale della prova,<br />
per cui il giu<strong>di</strong>ce deve prendere in esame l’intero materiale probatorio raccolto; e ciò,<br />
secondo principio <strong>di</strong> cosiddetta acquisizione delle prove, per cui una volta ammessa ed<br />
espletata la prova, il suo risultato è acquisito al giu<strong>di</strong>zio e può essere valutato dal giu<strong>di</strong>ce<br />
anche contro la parte che l’ha chiesta.<br />
Ma qual è il concreto rapporto che l’art. 116 c.p.c. pone tra principio <strong>di</strong> libera valutazione<br />
delle prove e limite delle prove legali? … salvo che la legge <strong>di</strong>sponga altrimenti, il giu<strong>di</strong>ce<br />
deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento…: la presenza <strong>di</strong> prova legale<br />
esclude l’operatività del principio <strong>di</strong> libera valutazione?<br />
Per quanto la lettera dell’art. 116 c.p.c. lasci margine ad una <strong>di</strong>versa interpretazione, la<br />
giurisprudenza è fortemente orientata nel ritenere che il vincolo della prova legale non<br />
esclude ma limita l’ambito della libera valutazione delle prove, fatta eccezione per il<br />
giuramento, che preclude in modo assoluto ogni <strong>di</strong>versa valutazione del giu<strong>di</strong>ce: il giu<strong>di</strong>ce<br />
è sì tenuto ad assumere il fatto, come risulta dal mezzo <strong>di</strong> prova legale e con gli effetti che<br />
la legge vi ricollega, ma la valutazione <strong>di</strong> tale fatto, unitamente a quel che risulta acquisito<br />
aliunde, secondo principio <strong>di</strong> libera valutazione, è precluso soltanto se la prova legale<br />
esaurisca l’attività probatoria.<br />
Tale orientamento conferma l’opinione, <strong>di</strong> gran lunga prevalente anche in dottrina, del<br />
carattere eccezionale delle limitazioni raffigurate dalle prove legali, giacché il principio è<br />
quello della libera valutazione: con la conseguenza sul piano interpretativo (art. 14 <strong>di</strong>sp.<br />
Sulla legge in generale) che le regole <strong>di</strong> prova legale devono essere interpretate in modo<br />
tassativo e restrittivo.<br />
(Principio <strong>di</strong> prudente apprezzamento delle prove e salvaguar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> determinate ipotesi<br />
<strong>di</strong> prova legale, dunque: la scelta del nostro or<strong>di</strong>namento sembra collocarsi a mezza strada<br />
tra i contrapposti sistemi: tra il moderno sistema della libera valutazione e quello delle prove<br />
legali, dominante nel passato. E tale scelta pare destinata a protrarsi per lungo periodo, dal<br />
momento che la stessa e più recente riforma del 1990 non si è occupata del problema.<br />
La scelta <strong>di</strong> un sistema a mezza strada tra quelli contrapposti è il risultato <strong>di</strong> fattori<br />
stratificati nel tempo non del tutto decifrabili, e tra questi fattori indubbiamente si inserisce<br />
la maggiore o minore fiducia che si intende attribuire alla figura del giu<strong>di</strong>ce: maggiore per<br />
il sistema della libera valutazione, laddove è il giu<strong>di</strong>ce a valutare prudentemente le prove, e<br />
minore invece per quello delle prove legali, laddove è il legislatore ad anteporre una<br />
valutazione delle prove, vincolante per il giu<strong>di</strong>ce.<br />
…come la valutazione libera non equivale ad arbitrio del giu<strong>di</strong>ce, dovendo essere frutto<br />
<strong>di</strong> attività logica, per <strong>di</strong> più controllabile, così la prova legale non equivale ad arbitrio del<br />
legislatore, essendo per lo più frutto <strong>di</strong> regole <strong>di</strong> comune esperienza, che per l’elevato grado<br />
<strong>di</strong> atten<strong>di</strong>bilità si è ritenuto <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ficare.<br />
…il sistema della libera valutazione, proprio perché non vincolato a predeterminazioni<br />
<strong>di</strong> valori probatori, tende a ricercare la verità materiale ed è più compatibile con un processo<br />
caratterizzato dalla oralità e dalla imme<strong>di</strong>atezza, e relativo a <strong>di</strong>ritti in<strong>di</strong>sponibili; il sistema<br />
delle prove legali, invece, tende a ricercare la verità formale e privilegia esigenze <strong>di</strong> certezza,<br />
è più compatibile con un processo caratterizzato dalla scrittura e dalla me<strong>di</strong>atezza, e relativo<br />
a <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili)<br />
A queste regole fondamentali, cui è informato il nostro sistema probatorio, si accompagnano<br />
poi quelle relative all’acquisizione delle prove nel processo: le regole, appunto, che<br />
<strong>di</strong>sciplinano l’ammissione e l’assunzione dei mezzi <strong>di</strong> prova nel processo e che pure<br />
concorrono alla formazione del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> fatto, alla cognizione ed all’accertamento della<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
vicenda concreta, portata all’esame del giu<strong>di</strong>ce.<br />
Il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> fatto, dunque, non è un giu<strong>di</strong>zio libero … ma vincolato al rispetto <strong>di</strong><br />
determinate regole… al rispetto delle regole <strong>di</strong> acquisizione delle prove ed al rispetto delle<br />
regole <strong>di</strong> valutazione delle stesse prove… valutazione che anche quando non limitata dalla<br />
presenza <strong>di</strong> prove legali, il cui valore è predeterminato dal legislatore, deve essere operata<br />
prudentemente, ossia secondo logica e massime <strong>di</strong> comune esperienza.<br />
Quanto sin qui chiarito consente ora <strong>di</strong> affrontare il tema della valutazione delle prove<br />
in Cassazione, con ciò intendendosi le possibilità <strong>di</strong> sindacato della Corte <strong>di</strong> Cassazione<br />
riguardo alla valutazione delle prove, che sia stata data in sentenza dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito,<br />
nell’ambito dell’attività a lui riservata.<br />
Ebbene, il sindacato che alla Suprema Corte è attribuito in materia è sì sindacato <strong>di</strong><br />
legittimità, al pari <strong>degli</strong> altri configurati dall’art. 360 c.p.c., ma è sindacato per così <strong>di</strong>re<br />
in<strong>di</strong>retto, limitato –nei binari delle censure svolte in ricorso- alla verifica <strong>di</strong> idoneità astratta<br />
del proce<strong>di</strong>mento e dei criteri seguiti nell’analisi e nella prudente valutazione del materiale<br />
probatorio da parte del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito, cui soltanto è attribuito il compito <strong>di</strong> valutarlo,<br />
nel rispetto delle regole previste allo scopo, che attengono anche al momento della sua<br />
acquisizione nel processo.<br />
E’ sindacato <strong>di</strong> legittimità sul giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> fatto, è appunto sindacato <strong>di</strong> controllo –nei<br />
limiti delle censure svolte in ricorso- sul rispetto delle regole innanzi considerate, che il<br />
giu<strong>di</strong>ce è tenuto ad osservare nell’attività <strong>di</strong> acquisizione e <strong>di</strong> valutazione delle prove, al fine<br />
<strong>di</strong> pervenire all’accertamento della vicenda concreta, portata al suo esame.<br />
Il mancato rispetto <strong>di</strong> tali regole <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto do luogo, ovviamente, ad una violazione <strong>di</strong><br />
legge che, in quanto tale, è sindacabile dalla Corte <strong>di</strong> Cassazione, ma non è anche <strong>di</strong> per sé<br />
sufficiente, al fine dell’annullamento della pronuncia del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito.<br />
Perché la sentenza possa essere cassata, l’errore <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto nell’acquisizione o nella<br />
valutazione della prova deve essere rilevante ed è rilevante solo ove abbia avuto effettiva<br />
incidenza sul convincimento del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito, perché, altrimenti, non avendo avuto<br />
influenza sulla statuizione del giu<strong>di</strong>ce, non può invalidarla.<br />
Sotto questo profilo, l’errore <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto nell’acquisizione o nella valutazione della prova<br />
è omologo al vizio <strong>di</strong> motivazione, <strong>di</strong> cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., che rileva soltanto se riguarda<br />
un punto (ora fatto, d. lgs. n. 40/06) decisivo per il giu<strong>di</strong>zio.<br />
Ed è omologo al vizio <strong>di</strong> motivazione anche sotto altri profili, quali quello del dovuto<br />
arresto al rescindente della sentenza della Suprema Corte, che deve <strong>di</strong>sporre la reiterazione<br />
del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> fatto innanzi ad altro giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito, non potendo essa stessa provvedervi<br />
per suoi limiti istituzionali.<br />
Resta da precisare, e mi avvio alla conclusione, la qualificazione del vizio derivante dal<br />
mancato rispetto delle regole anzidette nell’acquisizione e nella valutazione delle prove: se<br />
vizio inquadrabile nell’ambito del n. 3 o del n. 4 dell’art. 360 c.p.c..<br />
Quanto alle regole relative alla valutazione delle prove, il vizio è tra<strong>di</strong>zionalmente<br />
inquadrato nell’ambito del n. 3 dell’art. 360 c.p.c..<br />
Quanto alle regole relative all’acquisizione delle prove nel processo, sorgono alcune<br />
perplessità: attesa la natura processuale, attribuita a tali regole, così da ricondurne la<br />
violazione nell’ambito del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., e, <strong>di</strong> contro, attesa la peculiarità dei motivi,<br />
<strong>di</strong> cui allo stesso n. 4 dell’art. 360 c.p.c., che tra<strong>di</strong>zionalmente si riferiscono a vizi ra<strong>di</strong>cali<br />
del rapporto processuale e/o della sentenza.<br />
Nella giurisprudenza della Suprema Corte la questione non risulta essere stata specificamente<br />
affrontata, forse per lo scarso valore finora attribuitole, atteso che normalmente i<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
motivi <strong>di</strong> ricorso sono formulati con riguardo ad entrambe le categorie <strong>di</strong> visi e che<br />
normalmente la violazione è affermata o negata dalla Suprema Corte senza riferimento<br />
esplicito all’una o all’altra categoria <strong>di</strong> vizi, precisandosi soltanto che la valutazione delle<br />
risultanze probatorie, operata dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito, si risolve in un apprezzamento <strong>di</strong> fatto<br />
che sfugge al sindacato della Corte <strong>di</strong> Cassazione, salvo che sussistano vizi <strong>di</strong> motivazione<br />
o siano violate le norme relative all’assunzione e all’efficacia della prova.<br />
Quanto l’ultima novella del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rito, <strong>di</strong> cui al d. lgs. n. 40/06 (art. 366-bis c.p.c.<br />
formulazione dei motivi e quesito <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto), in materia <strong>di</strong> ricorso per cassazione, inciderà<br />
sullo scarso valore finora attributo all’anzidetto inquadramento, è tutto da verificare.<br />
Prima <strong>di</strong> concludere, mi preme <strong>di</strong> sollecitare voi tutti a non cadere nell’errore in cui<br />
purtroppo non pochi cadono nella proposizione <strong>di</strong> ricorsi per cassazione, che solo<br />
formalmente prospettano la violazione <strong>di</strong> norme nella valutazione dei materiali probatori<br />
ad opera del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito, per risolversi invece in una sostanziale e, in sede <strong>di</strong> legittimità,<br />
non consentita richiesta <strong>di</strong> riesame del merito della controversia, attraverso una nuova e<br />
<strong>di</strong>versa valutazione <strong>di</strong> quei materiali.<br />
Non mi resta, quin<strong>di</strong>, come avvenuto in altra occasione d’incontro, che rivolgere a tutti<br />
un sincero augurio <strong>di</strong> buon lavoro e <strong>di</strong> buon stu<strong>di</strong>o, così che ciascuno acquisti il ruolo ed<br />
il prestigio che gli si ad<strong>di</strong>ce.<br />
LE PROVE ATIPICHE<br />
Francesco Paolo Fiore<br />
1) Per a - tipicità (alfa privativo) della prova si intende:<br />
a) da un lato, la vera e propria fonte probatoria del convincimento del giu<strong>di</strong>ce, che non sia<br />
prevista e <strong>di</strong>sciplinata da alcuna norma (si vedano, ad es.: lo scritto proveniente da terzi, <strong>di</strong><br />
per sé estraneo ai para<strong>di</strong>gmi tipici <strong>degli</strong> artt. 2699 (atto pubblico) – 2702 (efficacia della<br />
scrittura privata) c.c. e dell’art. 213 (richiesta <strong>di</strong> informazioni alla P.A.) c.p.c.; la consulenza<br />
tecnica o la perizia stragiu<strong>di</strong>ziale; la prova assunta od acquisita in altro giu<strong>di</strong>zio; e così via);<br />
b) dall’altro, il modo, il metodo o la forma dell’assunzione o dell’acquisizione <strong>di</strong> una prova,<br />
i quali <strong>di</strong>fferiscano ontologicamente dai proce<strong>di</strong>menti tipici, regolati dalla legge, o vi corrispondano<br />
solo in apparenza, non riproducendone gli essenziali requisiti <strong>di</strong> legittimità (si pensi,<br />
ad es., a un’ispezione non verbalizzata o ad una prova costituenda illegalmente formata, con<br />
una palese violazione del contrad<strong>di</strong>ttorio).<br />
Alla seconda ipotesi della illegittima formazione e della acquisizione (proce<strong>di</strong>mento<br />
atipico) viene – ovviamente - negata l’ammissibilità, coinvolgendola nelle medesime ragioni<br />
<strong>di</strong> rifiuto, che sanciscono l’inammissibilità, l’inefficacia o l’inutilizzabilità <strong>di</strong> una prova<br />
o formata, acquisita ed assunta.<br />
1.1) Nell’ambito del processo civile or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> cognizione, manca UNA NORMA<br />
testuale (per così <strong>di</strong>re, o, per converso, ), la quale<br />
espressamente preveda, oppure escluda, l’ammissibilità <strong>di</strong> qualsiasi ,<br />
non contemplato dalla legge.<br />
Al contrario, nel nuovo modello accusatorio del processo penale v’é una espressa norma<br />
<strong>di</strong> apertura, l’art. 189 c.p.p., che in positivo consente alle parti <strong>di</strong> richiedere (ed al giu<strong>di</strong>ce<br />
<strong>di</strong> ammettere, sentite le parti, anche con la fissazione <strong>di</strong> apposite modalità <strong>di</strong> assunzione) –<br />
una “prova non <strong>di</strong>sciplinata dalla legge”, se risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei<br />
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fatti e non pregiu<strong>di</strong>ca la “libertà morale” della persona.<br />
Siamo certamente <strong>di</strong> fronte ad un metodo <strong>di</strong> acquisizione “atipico” che dal processo<br />
penale si espande al processo civile <strong>di</strong> cognizione quando il processo penale si estingue ed<br />
il giu<strong>di</strong>ce civile (<strong>di</strong>nanzi al quale “prosegue” la lite dopo – per fare un esempio – una amnistia<br />
o la prescrizione del reato) può valutare – come argomenti <strong>di</strong> prova – le prove raccolte in quel<br />
processo (anche) con l’applicazione dell’art. 189 c.p.p.<br />
1.2) Ancora, l’art. 669–sexies c.p.c. per i proce<strong>di</strong>menti cautelari (art. 74 L. n. 353/1990)<br />
<strong>di</strong>spone che “il giu<strong>di</strong>ce... procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti <strong>di</strong> istruzione<br />
in<strong>di</strong>spensabili in relazione ai presupposti e fini del provve<strong>di</strong>mento richiesto”; e al II° comma<br />
prevede l’assunzione <strong>di</strong> “sommarie informazioni”.<br />
Si tratta chiaramente <strong>di</strong> fonti <strong>di</strong> prova strutturalmente e funzionalmente atipiche ,sia nei<br />
contenuti, sia nelle forme <strong>di</strong> acquisizione, che il giu<strong>di</strong>ce – soprattutto nei proce<strong>di</strong>menti a<br />
cognizione sommaria ed in quelli camerali, qualificati da marcate componenti inquisitorie<br />
– può assumere d’ufficio (dalle parti o da terzi), al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> qualsiasi precostituita formalità<br />
propria delle prove tipiche (e, soprattutto, al <strong>di</strong> fuori delle forme stabilite nel processo<br />
or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> cognizione per la prova testimoniale, cui tali informazioni sono parzialmente<br />
assimilabili).<br />
Da tener presente che spesso nel giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> cognizione successivo le prove restano<br />
quelle raccolte nel proce<strong>di</strong>mento cautelare.<br />
Anche l’art. 738, III comma, c.p.c. (in tema <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>menti in camera <strong>di</strong> consiglio)<br />
prevede che “il giu<strong>di</strong>ce può assumere sommarie informazioni”.<br />
1.3) Ora, come accennato, non esiste nel nostro processo civile una norma <strong>di</strong> “chiusura<br />
che imponga la tassatività del catalogo delle prove e dei mezzi <strong>di</strong> prova ammissibili.<br />
Al contrario, esistono chiare aperture per l’atipicità, sia in termini oggettivi ed ontologici,<br />
sia in termini modali. Nella prima prospettiva, si segnala subito la intrinseca atipicità<br />
dei (identificati anche come fatti secondari, come facta probantia o come<br />
in<strong>di</strong>zi) dalla cui comprovata e sussistenza il giu<strong>di</strong>ce può risalire, me<strong>di</strong>ante<br />
razionali argomentazioni ed inferenze induttive, alla sussistenza <strong>di</strong> un <br />
(factum probandum o fatto principale da provare), in forza delle ,<br />
non stabilite dalla legge, ma lasciate alla prudenza dello stesso giu<strong>di</strong>ce (artt. 2727 e 2729, 1°<br />
comma, c.c.) (v. Comoglio).<br />
1.4) Importantissimo, poi, l’art. 310, III° comma, c.p.c. il quale <strong>di</strong>spone che le prove<br />
raccolte nel processo successivamente <strong>di</strong>chiarato estinto sono valutate dal giu<strong>di</strong>ce (nel<br />
nuovo processo) a norma dell’art. 116, secondo comma, c.p.c. e, cioè, come “ARGOMENTI<br />
DI PROVA”.<br />
Prima <strong>di</strong> proseguire nella nostra analisi, ritengo sia opportuno chiarire la <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong><br />
valore tra gli “argomenti <strong>di</strong> prova” e le prove in senso tecnico, la quale risiede in qualcosa<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>verso dalla idoneità o meno <strong>degli</strong> argomenti <strong>di</strong> prova a fondare da soli il convincimento<br />
del giu<strong>di</strong>ce. Infatti, il carattere <strong>di</strong> probatio inferior <strong>degli</strong> argomenti <strong>di</strong> prova rispetto alle prove<br />
in senso tecnico va colto, non già in una loro minore efficacia legislativamente imposta in<br />
via <strong>di</strong> prova legale, bensì unicamente nella inidoneità <strong>degli</strong> argomenti <strong>di</strong> prova a giustificare<br />
da soli il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> superfluità <strong>di</strong> cui all’art. 209 c.p.c (“il giu<strong>di</strong>ce istruttore <strong>di</strong>chiara chiusa<br />
l’assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, <strong>di</strong>chiarata la decadenza <strong>di</strong> cui<br />
all’articolo precedente, non vi sono altri mezzi da assumere, oppure quando egli ravvisa<br />
superflua, per i risultati già raggiunti, la ulteriore assunzione”) e forse anche ex art. 187, I<br />
comma, c.p.c., (“il giu<strong>di</strong>ce istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione <strong>di</strong><br />
merito senza bisogno <strong>di</strong> assunzione dei mezzi <strong>di</strong> prova, rimette le parti davanti al collegio”)<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
a fronte della richiesta della parte <strong>di</strong> offrire, attraverso una prova in senso tecnico, la prova<br />
contraria (Chiarloni, Proto – Pisani).<br />
1.4.1) Abbiamo detto che le prove raccolte sono valutate dal giu<strong>di</strong>ce ai sensi dell’art. 116<br />
secondo comma c.p.c.. Da notare che il suddetto articolo – precisa Cass. n. 597 del 1991<br />
- riguardo soltanto le prove raccolte (e cioè a quelle orali, le ispezioni, le c.t.u., eccetera) e<br />
non a quelle documentali, in quanto le prime comportano un’attiva partecipazione del<br />
giu<strong>di</strong>ce che conferisce loro una garanzia che sopravvive all’estinzione del processo>.<br />
In ossequio al principio <strong>di</strong>spositivo, “in <strong>di</strong>fetto dell’istanza della parte interessata, il<br />
giu<strong>di</strong>ce non può trarre argomenti <strong>di</strong> prova dalle risultanze istruttorie del <strong>di</strong>verso proce<strong>di</strong>mento<br />
estinto, assumendole dai relativi fascicoli d’ufficio” (v. Cass. 6 agosto 2003, n. 11842).<br />
1.5) Proseguendo nell’analisi dei dati positivi, l’art. 50 c.p.c. <strong>di</strong>sciplina il “materiale<br />
probatorio acquisito da un giu<strong>di</strong>ce che ha <strong>di</strong>chiarato la propria incompetenza, con<br />
riferimento alla riassunzione della causa <strong>di</strong>nanzi al giu<strong>di</strong>ce competente”.<br />
Ebbene, gli atti istruttori mantengono la loro piena valenza probatoria e ciò per il<br />
principio dell’unità della giuris<strong>di</strong>zione, che presuppone la valida costituzione dell’intero<br />
proce<strong>di</strong>mento e, quin<strong>di</strong>, anche <strong>degli</strong> atti istruttori assunti davanti al giu<strong>di</strong>ce incompetente<br />
inizialmente a<strong>di</strong>to.<br />
1.6) Precisato sino ad ora su quali presupposti co<strong>di</strong>cistici è possibile supportare<br />
l’ammissibilità delle prove atipiche, occorre in<strong>di</strong>care come la giurisprudenza confermi<br />
l’esistenza <strong>di</strong> una vasta area <strong>di</strong> utilizzazione – con efficacia per lo più in<strong>di</strong>ziaria – <strong>di</strong> prove<br />
e <strong>di</strong> mezzi probatori non espressamente previsti e <strong>di</strong>sciplinati dalla legge: scritti <strong>di</strong> terzi,<br />
testimonianze rese in altri processi, c.t.u. svolta in altro giu<strong>di</strong>zio, c.t. stragiu<strong>di</strong>ziale, c.t. <strong>di</strong><br />
parte depositate nel processo, accertamento dei fatti raggiunto attraverso il sistema delle<br />
“informazioni” eccetera.<br />
Ancora, le nuove prove imposte dal progresso della scienza e della tecnica (le indagini<br />
ematologiche o del DNA, l’uso dell’autovelox per il controllo della velocità, l’etilometro per<br />
l’accertamento dello stato <strong>di</strong> ebrezza eccetera) (Ricci).<br />
A questo punto della mia breve analisi – e mi avvio alla conclusione – credo giovi<br />
riba<strong>di</strong>re come dottrina e giurisprudenza, in termini pressoché pacifici, attribuiscano valore<br />
o efficacia pressoché in<strong>di</strong>ziaria alle prove atipiche o innominate “liberamente apprezzabili”<br />
dal giu<strong>di</strong>ce, purché la loro cre<strong>di</strong>bilità od atten<strong>di</strong>bilità sia confortata in positivo da altri<br />
elementi <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio o, per converso, non sia smentita in negativo dal raffronto con altre<br />
risultanze del processo.<br />
1.6.1) Sempre che, sia ben chiaro, venga salvaguardato il rispetto <strong>di</strong> quei principi <strong>di</strong> rango<br />
costituzionale tesi ad assicurare un “giusto processo”:<br />
a) inviolabilità del contrad<strong>di</strong>ttorio;<br />
b) <strong>di</strong>ritto alla prova contraria;<br />
c) la necessità <strong>di</strong> una adeguata motivazione del giu<strong>di</strong>ce circa la particolare valutazione<br />
<strong>di</strong> dette prove atipiche;<br />
d) la assoluta inutilizzabilità delle prove formate od acquisite con mezzi illeciti,<br />
illegittimi o incostituzionali.<br />
2) Nel ringraziare tutti per la cortese attenzione prestata verso un tema non facile come<br />
quello che ho tentato, seppur brevemente, <strong>di</strong> tratteggiare, concludo rilevando che la “non<br />
chiusura” del legislatore verso le prove c.d. “atipiche” – <strong>di</strong> cui abbiamo detto poc’anzi –<br />
consente <strong>di</strong> utilizzare nel processo civile pressoché tutti gli strumenti concepibili dall’uomo,<br />
al fine <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare quell’ansia e quel bisogno <strong>di</strong> verità materiale <strong>di</strong> cui vi hanno riferito<br />
prima.<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
E in quest’ottica, allora, perché non fondare il convincimento in fatto sulla lettura <strong>di</strong> uno<br />
scritto <strong>di</strong> un prestigioso terzo (che so, <strong>di</strong> Indro Montanelli)?<br />
D’altronde, chiari sintomi <strong>di</strong> apertura verso il “nuovo” sono costituiti dall’art. 816 ter,<br />
II comma, c.p.c., entrato in vigore con il D.l.vo 2 febbraio 2006 n. 40, in materia <strong>di</strong><br />
proce<strong>di</strong>mento arbitrale, ove è data la possibilità agli arbitri <strong>di</strong> “assumere <strong>di</strong>rettamente presso<br />
<strong>di</strong> sé la testimonianza, ovvero deliberare <strong>di</strong> assumere la deposizione del testimone, ove questi<br />
vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresì deliberare <strong>di</strong> assumere la<br />
deposizione richiedendo al testimone <strong>di</strong> fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che<br />
essi stessi stabiliscono”.<br />
O, ancora, il nuovo <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge “Mastella”, approvato dal Consiglio dei Ministri<br />
del 16 marzo 2007, in base al quale, in funzione <strong>di</strong> pura accelerazione e semplificazione del<br />
processo, si prevede che, in alternativa alla prova delegata, si assuma la deposizione per<br />
iscritto del testimone, se le parti lo richiedono e la lite riguarda <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili.<br />
1) L’articolo 2712 c.c. e contestazione della parte<br />
2) La rivoluzionaria c.t.u. preventiva ex art. 696 bis c.p.c.<br />
Avv. Michele Pecorella<br />
Ringrazio anzitutto gli organizzatori, ed in particolare Carlo SILVETTI, della fiducia,<br />
spero ben riposta.<br />
Nel tema oggetto dell’incontro, “prove nuove e prove vecchie”, gli argomenti affidatimi<br />
presentano indubbiamente motivi riflessione, essendo caratterizzati entrambi, se pur sotto<br />
profili <strong>di</strong>versi, dall’attributo della “innovatività”: <strong>di</strong>fatti, ed in particolare, mentre l’art. 2712<br />
c.c. relativo alle “riproduzioni meccaniche” da acquisire in giu<strong>di</strong>zio rappresenta una norma, per<br />
così <strong>di</strong>re, “vecchia”, ma incontestabilmente sottoposta alla “novità” dei repentini ed incessanti<br />
mutamenti tecnologici, l’art. 696 bis c.p.c. rappresenta non solo una norma formalmente<br />
“nuova” (invero introdotta dal c.d. “decreto sulla competitività” convertito nella l. n. 80/2005),<br />
ma importa nel nostro or<strong>di</strong>namento un concetto indubbiamente “innovativo” <strong>di</strong> perizia, se<br />
pur –come spesso avviene e come vedremo- recepito dall’orientamento, per l’appunto più<br />
“innovativo”, della giurisprudenza.<br />
1) L’articolo 2712 c.c. e contestazione della parte<br />
1.a) Il contenuto testuale della norma<br />
E’ utile rammentare la testuale portata della norma (titolata “Le riproduzioni meccaniche”),<br />
che sembrerebbe (solo in apparenza) non comportare problemi interpretativi <strong>di</strong> rilevante<br />
entità:<br />
“Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in<br />
genere, ogni altra rappresentazione meccanica <strong>di</strong> fatti e <strong>di</strong> cose formano piena prova dei fatti e delle cose<br />
rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne <strong>di</strong>sconosce la conformità ai fatti o alle cose<br />
medesime”.<br />
1.b) La “ratio” della norma<br />
La <strong>di</strong>sposizione in esame, sin dalla sua origine, come esplicitamente anticipato anche<br />
nella Relazione al Co<strong>di</strong>ce Civile (che riporto nella mia relazione scritta a Vostra <strong>di</strong>sposizione),<br />
se pur con l’eccezione della locuzione “riproduzioni informatiche” recentemente e<br />
formalmente inserita dall’art. 23, co. I, D. L.vo n. 82/2005, a decorrere dal 1.1.2006 (pur se<br />
la giurisprudenza già riteneva integrata in tal senso la norma), con il significativo richiamo<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
ad “ogni altra rappresentazione meccanica” ha co<strong>di</strong>cizzato una “illuminata” apertura verso il<br />
progresso tecnologico, la quale consente, in tal modo, <strong>di</strong> ricondurvi agevolmente tutte le<br />
possibili riproduzioni magnetofoniche, videocinematografiche, <strong>di</strong>gitali, informatiche (si è<br />
detto, introdotte anche formalmente con decorrenza 1.1.2006) o telematiche, <strong>di</strong> cui si<br />
conoscano attualmente le tecniche più sofisticate e collaudate (non senza un’ulteriore<br />
potenziale apertura verso futuribili modalità <strong>di</strong> rappresentazione <strong>di</strong> fatti o <strong>di</strong> cose, sempre<br />
più progre<strong>di</strong>te, raffinate e complesse).<br />
Siamo in ambito <strong>di</strong> prove documentali (inserite infatti nel capo II, Titolo II, del libro IV<br />
del c.c., titolato testualmente “della prova documentale”), dunque precostituite al processo, ma<br />
<strong>di</strong> natura c.d. “rappresentativa” (VERDE), o meglio in tal caso “riproduttiva”, e dunque<br />
<strong>di</strong>fferenti dalle prove documentali per antonomasia, ossia dalle scritture private, <strong>di</strong> natura<br />
c.d. “<strong>di</strong>chiarativa”.<br />
1.b.1) In particolare, sulle <strong>di</strong>fferenze tra prova documentale “rappresentativa” e “<strong>di</strong>chiarativa”<br />
Come esemplarmente chiarito da VERDE, “non sempre il documento rappresenta una<br />
<strong>di</strong>chiarazione: può riprodurre immagini (fotografie), anche in movimento (riprese cinematografiche)<br />
o suoni (o altri dati sensibili). Anche in questo caso, il dato probante non è il documento ma il fatto<br />
rappresentato, il quale, proprio ai sensi dell’art. 2712 c.c. in esame, sarà utilizzabile ai fini della prova<br />
se la parte contro cui è stato prodotto non lo <strong>di</strong>sconosce”.<br />
Non può che conseguirne, allora, che il problema probatorio della scrittura è <strong>di</strong>verso da<br />
quello che pongono le riproduzioni: nel primo caso, senza la sottoscrizione, la scrittura non<br />
è formata, nel secondo caso la riproduzione, in caso <strong>di</strong> contestazione, continua ad esistere<br />
come tale, anche se ne è messa in dubbio la sua capacità rappresentativa. Ne consegue che<br />
l’utilizzabilità del dato probante, in questo caso, ha bisogno <strong>di</strong> conferme aliunde e che a tal<br />
fine sono utilizzabili tutte le prove che l’or<strong>di</strong>namento pone a <strong>di</strong>sposizione del giu<strong>di</strong>ce per<br />
accertare un fatto (nel nostro caso, l’autenticità della riproduzione e la sua capacità<br />
rappresentativa).<br />
1.b.2) Differenze con le riproduzioni e gli esperimenti endoprocessuali ex art. 261 c.p.c.<br />
Le riproduzioni previste dall’art. 2712 c.c. sono anche logicamente <strong>di</strong>stinte dalle<br />
“riproduzioni, copie ed esperimenti” <strong>di</strong> cui all’art. 261 c.p.c., non precostituite al processo come<br />
le prime, ed anzi “costituende” per antonomasia, venendo in essere per or<strong>di</strong>ne del Giu<strong>di</strong>ce.<br />
1.c) In particolare, sull’onere <strong>di</strong> contestazione: termini, modalità ed effetti<br />
L’efficacia probatoria (piena) delle riproduzioni meccaniche <strong>di</strong> cui all’art. 2712 c.c. è<br />
subor<strong>di</strong>nata, in ragione della loro formazione al <strong>di</strong> fuori del processo e senza le garanzie dello<br />
stesso, all’esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giu<strong>di</strong>zio,<br />
concretatesi nella non contestazione che i fatti, che tali riproduzioni tendono a provare,<br />
siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse.<br />
Il relativo “<strong>di</strong>sconoscimento”, pur non essendo, anche per unanime giurisprudenza,<br />
soggetto ai limiti ed alle modalità <strong>di</strong> cui all’art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere “chiaro,<br />
circostanziato ed esplicito”, dovendosi concretizzare nell’”allegazione <strong>di</strong> elementi attestanti la non<br />
corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (v. Cass. 4.2.2000, n. 1247): non è dunque<br />
sufficiente la mera affermazione <strong>di</strong> non riconducibilità della riproduzione alla realtà, come<br />
in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>sconoscimento ex art. 214 c.p.c., ma v’é un onere <strong>di</strong> allegazione, in sintonia con<br />
quanto previsto in via generale dall’art. 2697, II comma, cod. civ.; anche se l’onere della<br />
prova primario grava sulla parte che si vuole avvalere della riproduzione.<br />
Riteniamo che la <strong>di</strong>fferenza con il <strong>di</strong>sconoscimento delle scritture private non possa che<br />
derivare dalla <strong>di</strong>versa e rammentata natura della potenziale prova documentale che si<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
vorrebbe far acquisire al thema probandum (rappresentativa – riproduttiva da un lato e<br />
<strong>di</strong>chiarativa dall’altro), nel senso che una mera riproduzione della realtà, se pur <strong>di</strong>sconosciuta<br />
dalla controparte, non può esser acriticamente tralasciata dal Giu<strong>di</strong>cante ai fini dell’accertamento<br />
della verità.<br />
Quanto alla tempistica del <strong>di</strong>sconoscimento, pur ribadendo che, almeno formalmente,<br />
non si applica la rigida tempistica prevista per il <strong>di</strong>sconoscimento della scrittura privata (non<br />
essendovi in proposito alcuna normativa <strong>di</strong> raccordo), la giurisprudenza ha comunque<br />
ritenuto che l’attività <strong>di</strong>sconoscitiva deve avvenire nella prima u<strong>di</strong>enza o nella prima risposta<br />
successiva alla rituale acquisizione delle riproduzioni stesse, giacché un <strong>di</strong>sconoscimento<br />
tar<strong>di</strong>vo verrebbe ad alterare l’iter cadenzato ed or<strong>di</strong>nato delle fasi processuali, tanto più<br />
nell’attuale e novellato rito civile (art. 183 c.p.c.).<br />
1.d) La residuale efficacia probatoria delle riproduzioni <strong>di</strong>sconosciute<br />
Nonostante la norma non abbia previsto alcuna efficacia probatoria residuale alle<br />
riproduzioni <strong>di</strong>sconosciute, la giurisprudenza ne ammette pacificamente la rilevanza,<br />
ancora –e logicamente- in considerazione della natura rappresentativa-riproduttiva <strong>di</strong> tale<br />
potenziale prova documentale:<br />
Cass., sez. lav., 11-05-2005, n. 9884:<br />
“In or<strong>di</strong>ne all’assunta contestazione dei dati del sistema informatico, è da osservare preliminarmente<br />
che, per l’art. 2712 c.c., la contestazione esclude il pieno valore probatorio della riproduzione<br />
meccanica, ove abbia per oggetto il rapporto <strong>di</strong> corrispondenza fra la realtà storica e la riproduzione<br />
meccanica («la conformità» dei dati ai fatti ed alle cose rappresentate); ove la contestazione (con questo<br />
specifico contenuto) vi sia stata, la riproduzione, pur perdendo il suo pieno valore probatorio, conserva<br />
tuttavia il minor valore <strong>di</strong> un semplice elemento <strong>di</strong> prova, che può essere integrato da ulteriori elementi;<br />
l’accertamento della sussistenza e del contenuto della contestazione, avendo per oggetto fatti materiali,<br />
è funzione del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito e, ove sia esente da vizi logici, in sede <strong>di</strong> legittimità è insindacabile”.<br />
Sul significato <strong>di</strong> “elemento <strong>di</strong> prova” mi sembra opportuno, anzi doveroso, rimetterne<br />
l’analisi e le conseguenti valutazioni al contributo del Consigliere Paolo Fiore in tema <strong>di</strong><br />
“valutazione della prova”.<br />
Al più, in questa sede ci possiamo limitare ad osservare che nell’intenzione del legislatore<br />
non è ormai più presente la tendenza ad irrigi<strong>di</strong>re l’ammissione <strong>di</strong> determinati mezzi <strong>di</strong><br />
prova: ed invero, ove non ricorrano (per la protezione <strong>di</strong> interessi processuali od extraprocessuali<br />
superiori) specifici <strong>di</strong>vieti probatori, sembrerebbe prevalere comunque la finalità<br />
conservativa nei confronti dell’efficacia probatoria del documento (o, se si preferisce, si<br />
impone un favor per la sua utilizzabilità processuale), sia pur a livello meramente in<strong>di</strong>ziario,<br />
ma –analogamente al sistema <strong>di</strong> procedura penale ex art. 189 c.p.p.- l’ammissione, la sua<br />
idoneità ad accertare i fatti e le modalità della sua acquisizione vengono pur sempre rimesse<br />
al libero e sovrano apprezzamento del giu<strong>di</strong>ce, ai sensi dell’art. 116, co. I, c.p.c., soprattutto<br />
quando non sussistano garanzie precostituite <strong>di</strong> autenticità e/o <strong>di</strong> genuinità.<br />
Può risultare interessante, al riguardo, un breve cenno ai <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong> utilizzabilità<br />
processuale che gli artt. 266 / 271 c.p.p. prevedono nel processo penale per le intercettazioni<br />
<strong>di</strong> comunicazioni o <strong>di</strong> conversazioni (le quali sono inquadrate fra i mezzi <strong>di</strong> ricerca della<br />
prova) e che, comunque, non risultano espressamente recepiti dall’or<strong>di</strong>namento processuale<br />
civilistico.<br />
In particolare, secondo un principio ormai consolidato, le registrazioni su nastro<br />
magnetico <strong>di</strong> conversazioni telefoniche ben possono costituire “fonte <strong>di</strong> prova”, ai sensi<br />
dell’art. 2712 c.c. “se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la<br />
conversazione sia realmente avvenuta con il tenore risultante dal nastro” e sia uno <strong>degli</strong><br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
interlocutori della medesima, alla pari del soggetto che ha realizzato e fa valere nei suoi<br />
confronti la registrazione, giacchè all’ammissibilità della prova non sarebbe <strong>di</strong> ostacolo la<br />
norma penale (ex art. 615-bis c.p.), la quale “incrimina le debite interferenze da parte <strong>di</strong> terzi estranei<br />
alla conversazione, ma non ne vieta la riproduzione da parte del destinatario”.<br />
1.e) Ipotesi esemplificative <strong>di</strong> “riproduzioni meccaniche”<br />
Proprio in considerazione della rammentata clausola <strong>di</strong> “apertura” a nuove ipotesi<br />
inserita nella norma un’elencazione <strong>di</strong> fattispecie applicative non può che essere esemplificativa<br />
e non esaustiva; in questa sede, peraltro, per esigenze <strong>di</strong> tempo, mi limiterò ad<br />
affrontare succintamente le riproduzioni informatiche non formatesi, soprattutto sotto il<br />
profilo della relativa sottoscrizione, secondo la vigente <strong>di</strong>sciplina normativa (che ci illustrerà<br />
successivamente la Collega BARBARIA), rimandando alla relazione scritta l’esame, anche<br />
dei relativi precedenti giurisprudenziali, riguardante la c.d. velina (ormai in <strong>di</strong>suso), le copie<br />
fotostatiche (per le quali vale richiamare anche l’art. 2719 c.c., complementare in tal caso<br />
all’art. 2712 c.c.), le bollette telefoniche, i <strong>di</strong>schi cronotachigrafi, le riproduzioni fonografiche.<br />
1.e.1) In particolare, sulle riproduzioni informatiche<br />
La giurisprudenza, <strong>di</strong>rei consolidata, ritiene che i documenti informatici privi <strong>di</strong> firma<br />
<strong>di</strong>gitale vanno ricondotti tra le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni<br />
fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica <strong>di</strong> fatti e <strong>di</strong> cose, la cui<br />
efficacia probatoria è <strong>di</strong>sciplinata dall’art. 2712 c.c., con la conseguenza che, anche per essi,<br />
il <strong>di</strong>sconoscimento della loro conformità ai fatti rappresentati non ha gli stessi effetti del<br />
<strong>di</strong>sconoscimento della scrittura privata, previsto dall’art. 215, comma 2 c.p.c., perché,<br />
mentre quest’ultimo, in mancanza <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> verificazione e <strong>di</strong> esito positivo <strong>di</strong> questa,<br />
preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impe<strong>di</strong>sce che il giu<strong>di</strong>ce possa accertare<br />
la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi <strong>di</strong> prova, comprese le presunzioni<br />
(Cass. 6 settembre 2001 n. 11445, che nella specie ha confermato la decisione <strong>di</strong> merito, che<br />
ai sensi dell’art. 2712, e dell’art. 5 comma 2 D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513, aveva ritenuto<br />
provato il fatto costituente giusta causa <strong>di</strong> licenziamento <strong>di</strong> un esattore <strong>di</strong> casello autostradale<br />
sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico del datore <strong>di</strong> lavoro, pur contestati dal<br />
lavoratore).<br />
Sul punto è indubbiamente interessante un raccordo con il contributo della Collega<br />
BARBARIA, in quanto la giurisprudenza, attraverso la portata estensiva dell’art. 2712 c.c.,<br />
attribuisce potenziale rilevanza probatoria anche al documento informatico non pre<strong>di</strong>sposto<br />
e/o sottoscritto ai sensi <strong>di</strong> legge (ad esempio, e-mail e fax non inviate secondo la<br />
normativa vigente ai sensi dell’art. 17, co. II, D. lgs. n. 5/2003) al solito affidandosi al potere<br />
valutativo (e <strong>di</strong>screzionale) del Giu<strong>di</strong>ce, comunque censurabile anche ai sensi dell’art. 360,<br />
n. 5), c.p.c. (significativo l’esempio <strong>di</strong> VERDE al riguardo, e proprio in or<strong>di</strong>ne alla sentenza<br />
della Suprema Corte n. 11445/2001, la quale, si è visto, ha ratificato l’atten<strong>di</strong>bilità attribuita<br />
dal Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito alle risultanze del sistema informatico adottato dal datore <strong>di</strong> lavoro,<br />
si noti, peraltro, privato e non p.a.: si chiede VERDE, infatti, e se il datore <strong>di</strong> lavoro non fosse<br />
stato una grande azienda autostradale ma un modesto artigiano, che atten<strong>di</strong>bilità avrebbe<br />
avuto il proprio sistema informatico, verosimilmente, mi si passi il termine, “casareccio” ?<br />
In tal caso, sarebbe risultata determinante ai fini del convincimento del Giu<strong>di</strong>ce una<br />
circostanza, le <strong>di</strong>mensioni dell’azienda, estranea alle modalità <strong>di</strong> riproduzione meccanica;<br />
circostanza, questa, quanto meno opinabile, se pur anche in tal caso mi rimetto ed attendo<br />
le opportune osservazioni del Consigliere Fiore sulla metodologia <strong>di</strong> “valutazione delle<br />
prova”).<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
Concludendo, mi permetto <strong>di</strong> riba<strong>di</strong>re che nella casistica (non esaustiva) rammentata<br />
il <strong>di</strong>sconoscimento giu<strong>di</strong>ziale non implica automaticamente l’estromissione della<br />
potenziale fonte <strong>di</strong> prova dal giu<strong>di</strong>zio, affidando al Giu<strong>di</strong>ce il compito (delicatissimo)<br />
<strong>di</strong> attribuire il livello, più o meno elevato, <strong>di</strong> residua rilevanza probatoria alla riproduzione<br />
comunque prodotta ed acquisita in giu<strong>di</strong>zio, non risultando effettivamente un<br />
meccanismo <strong>di</strong> esclusione, anche formale, dal processo della riproduzione <strong>di</strong>sconosciuta.<br />
2) La rivoluzionaria c.t.u. preventiva ex art. 696 bis c.p.c.<br />
2.a) Il contenuto della norma e cenni “storici”<br />
In apertura, ed anche in tal caso, è senz’altro necessario riportare il dato testuale della<br />
norma in esame, titolata come è noto “consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione<br />
della lite”:<br />
“L’espletamento <strong>di</strong> una consulenza tecnica in via preventiva può essere richiesto anche al <strong>di</strong> fuori<br />
delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui al primo comma dell’art. 696, ai fini dell’accertamento e della relativa<br />
determinazione dei cre<strong>di</strong>ti, derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione <strong>di</strong> obbligazioni contrattuali<br />
o da fatto illecito. Il giu<strong>di</strong>ce procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente,<br />
prima <strong>di</strong> provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.<br />
Se le parti si sono conciliate si forma processo verbale della conciliazione.<br />
Il giu<strong>di</strong>ce attribuisce con decreto efficacia <strong>di</strong> titolo esecutivo al processo verbale, ai fini<br />
dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione <strong>di</strong> ipoteca giu<strong>di</strong>ziale.<br />
Il processo verbale è esente dall’imposta <strong>di</strong> registro.<br />
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal<br />
consulente sia acquisita agli atti del successivo giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> merito.<br />
Si applicano gli artt. da 191 a 197, in quanto compatibili”.<br />
Anche in tal caso per un cenno, per così <strong>di</strong>re “storiografico”, al concetto <strong>di</strong> consulenza<br />
tecnica in generale, mi riporto alla relazione a Vostra <strong>di</strong>sposizione.<br />
L’innovativo art. 696 bis c.p.c. ha delegato al perito non solo la “determinazione” dei<br />
cre<strong>di</strong>ti, ma anche (e persino, almeno nell’ottica previgente) il loro “accertamento”.<br />
2.b) Natura formalmente (e solo “apparentemente”) cautelare e sommaria del proce<strong>di</strong>mento<br />
ex art. 696 bis c.p.c.<br />
E’ significativa la collocazione dell’innovativa norma in esame, introdotta, come<br />
anticipato in apertura, dal c.d. “decreto sulla competitività” (convertito nella l. n. 80/2005),<br />
nella Sezione IV, de<strong>di</strong>cata ai proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> istruzione preventiva, nel Capo dunque (il III,<br />
del libro IV) riguardante i proce<strong>di</strong>menti cautelari.<br />
Ne consegue da una tale collocazione anzitutto la <strong>di</strong>stinzione con la c.t.u. prevista dal<br />
Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rito agli artt. 191 e ss. nella Sezione riguardante l’”istruzione probatoria” del<br />
processo <strong>di</strong> cognizione <strong>di</strong>sciplinato dal libro II e, per definizione, antitetico ai proce<strong>di</strong>menti<br />
cautelari.<br />
Sempre la collocazione e la numerazione stessa della norma (art. 696 bis c.p.c.)<br />
sembrerebbe in apparenza con<strong>di</strong>zionare essenzialmente la portata della <strong>di</strong>sposizione dalla<br />
precedente, l’art. 696 c.p.c. (riguardante l’”accertamento tecnico e l’ispezione giu<strong>di</strong>ziale”),<br />
sebbene il primo comma dell’art. 696 bis c.p.c. chiarisce imme<strong>di</strong>atamente e testualmente che<br />
l’espletamento <strong>di</strong> una tale consulenza tecnica “può essere richiesto anche al <strong>di</strong> fuori delle<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui al primo comma dell’art. 696 c.p.c.”.<br />
La conseguenza principale e <strong>di</strong>retta <strong>di</strong> una tale esplicita deroga non può che essere la<br />
mancanza della ricorrenza del c.d. “periculum in mora” (o meglio delle ragioni “d’urgenza” ai<br />
sensi dell’art. 696, co. I, c.p.c., se non proprio del pregiu<strong>di</strong>zio imminente ed irreparabile ex<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
art. 700 c.p.c.), al fine <strong>di</strong> potersi avvalere <strong>di</strong> tale innovativo strumento processuale e,<br />
pertanto, l’ovvia esclusione, quanto meno sostanziale se non proprio formale, <strong>di</strong> tale<br />
peculiare proce<strong>di</strong>mento da quelli cautelari.<br />
Ancora, in caso <strong>di</strong> mancata conciliazione e su istanza <strong>di</strong> parte, la relazione é utilizzabile<br />
nel successivo giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> merito, non esaurendo dunque tale accertamento la propria<br />
funzione in ambito <strong>sommario</strong> e preventivo rispetto al giu<strong>di</strong>zio a cognizione piena.<br />
2.c) Finalità della norma<br />
Il legislatore ha opportunamente co<strong>di</strong>ficato l’esigenza della parte non tanto <strong>di</strong> precostituirsi<br />
una prova prima del processo, quanto piuttosto <strong>di</strong> veder tutelato in maniera rapida ed<br />
effettiva il <strong>di</strong>ritto sostanziale leso.<br />
In altri termini, viene consentito l’accertamento del “quantum” (sia contrattuale che<br />
extracontrattuale), prescindendosi dall’”an”.<br />
VACCARELLA, che ha dato il nome alla Commissione che ha proposto anche<br />
l’introduzione <strong>di</strong> un tale strumento processuale, ha ritenuto che il fine <strong>di</strong> una tale<br />
innovazione fosse una “conciliazione giu<strong>di</strong>ziale favorita”: infatti, se il compito svolto dal c.t.u.<br />
“preventivo”, vale a <strong>di</strong>re “tentare ove possibile, la conciliazione della lite”, ha esito positivo, il<br />
Giu<strong>di</strong>ce conferisce ufficiosità all’accordo raggiunto, consacrandolo nel relativo verbale <strong>di</strong><br />
conciliazione. Il “favor” con il quale il legislatore guarda questo momento conciliativo è<br />
chiaramente testimoniato dal fatto che al verbale <strong>di</strong> conciliazione è attribuita la natura <strong>di</strong><br />
titolo esecutivo, idoneo, perciò, ad iniziare persino l’esecuzione in forma specifica <strong>di</strong> cui<br />
all’art. 2932 c.c. o la possibile iscrizione <strong>di</strong> ipoteca giu<strong>di</strong>ziale, il tutto con il beneficio<br />
dell’esenzione dall’imposta <strong>di</strong> registro.<br />
Nella relazione troverete anche lo stralcio della Presentazione dei lavori della suddetta<br />
Commissione per la riforma del processo civile, riguardante, al punto 52, il tema in esame.<br />
La formulazione dell’art. 696-bis c.p.c. lascia trasparire l’intenzione del legislatore <strong>di</strong><br />
attribuire all’istituto una duplice funzione, destinata a realizzarsi alternativamente: da un<br />
lato, e principalmente, la funzione <strong>di</strong> base <strong>di</strong> una possibile conciliazione; dall’altro, in caso<br />
<strong>di</strong> mancata conciliazione, e dunque in via subor<strong>di</strong>nata, la funzione <strong>di</strong> supporto istruttorio<br />
del successivo giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> merito.<br />
La prima delle due funzioni trova la sua ragion d’essere nel fatto che il contrasto tra le<br />
parti, sovente destinato a sfociare nella lite giu<strong>di</strong>ziaria, trae fondamento, nella maggioranza<br />
dei casi, dall’ignoranza dei dati <strong>di</strong> fatto necessari alla composizione della contesa. L’istituto<br />
in questione si ispira ad una <strong>di</strong>sposizione contemplata dall’or<strong>di</strong>namento processuale<br />
tedesco, quella appunto della c.d. “consulenza conciliativa”, la quale mira ad evitare l’instaurazione<br />
del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> cognizione or<strong>di</strong>naria attraverso lo svolgimento <strong>di</strong> un ben più rapido<br />
proce<strong>di</strong>mento, con ovvio intento deflattivo del contenzioso civile.<br />
Sebbene la conciliazione della lite costituisca lo scopo primario della norma, va rilevato<br />
che l’art. 696-bis c.p.c., intende altresì favorire l’espletamento <strong>di</strong> un atto istruttorio utile al<br />
successivo giu<strong>di</strong>zio in caso <strong>di</strong> mancata conciliazione, in modo da evitare che la consulenza<br />
effettuata ante causam si risolva in uno spreco <strong>di</strong> energie.<br />
La norma <strong>di</strong>stingue tre attività: l’accertamento (elemento innovativo), la determinazione<br />
quantificativa (già propria della “vecchia” peizia) ed il tentativo conciliativo (innovazione<br />
anch’essa, ma non assoluta, essendo già stata prevista una finalità conciliativa,<br />
francamente ignoro quanto in uso nella prassi, affidata alla c.t.u. contabile, ai sensi <strong>degli</strong> artt.<br />
198 e 199 c.p.c.).<br />
Se il predetto tentativo ha esito positivo, si è visto che al verbale <strong>di</strong> conciliazione viene<br />
dal Giu<strong>di</strong>ce attribuita efficacia esecutiva “privilegiata”, non nel senso <strong>di</strong> maggior ampiezza<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
<strong>degli</strong> altri titoli esecutivi previsti ex lege, ma in virtù della significativa, e già rammentata,<br />
esenzione dall’imposta <strong>di</strong> registro prevista dall’art. 696-bis, co. IV, c.p.c..<br />
2.d) Aspetti procedurali<br />
In via generale, non sembrerebbero configurabili particolari problemi sotto tale profilo:<br />
<strong>di</strong>fatti, in analogia con quanto previsto per l’art. 696 c.p.c. (anche ante novellam), l’istanza<br />
<strong>di</strong> c.t.u. preventiva va formalizzata con ricorso, in calce al quale il Giu<strong>di</strong>ce provvede con<br />
decreto alla fissazione dell’u<strong>di</strong>enza per il giuramento del c.t.u. (nominato con lo stesso<br />
ricorso) e la formulazione dei quesiti; ai fini della fondamentale instaurazione del contrad<strong>di</strong>ttorio,<br />
anche in questa fase (e tanto più in considerazione della funzione conciliativa<br />
sottesa a questo mezzo processuale), il ricorso, completo del decreto del Giu<strong>di</strong>ce, andrà<br />
notificato alla “controparte”.<br />
In astratto potrebbe apparire problematica l’eventuale proponibilità in corso <strong>di</strong> causa del<br />
ricorso ex art. 696 bis c.p.c..<br />
Difatti, almeno formalmente è prevista l’esperibilità solo in via preventiva (la portata<br />
testuale della norma e la sua collocazione non lascerebbero apparentemente dubbi al<br />
riguardo); indubbiamente, anche in considerazione delle notorie e spesso inaccettabili<br />
tempistiche del processo or<strong>di</strong>nario (anche in seguito alla recente novella, soprattutto nel caso<br />
del <strong>di</strong>fferimento d’ufficio della prima u<strong>di</strong>enza), la presentazione <strong>di</strong> un’istanza <strong>di</strong> consulenza<br />
preventiva in corso <strong>di</strong> causa (ad esempio, successivamente all’iscrizione a ruolo della causa),<br />
se pur forse in contrasto con la ratio della norma (almeno <strong>di</strong> quella preminente, finalizzata<br />
all’evitare il contenzioso e non ad abbreviarne la durata), indubbiamente fornirebbe un<br />
contatto molto più veloce con il Giu<strong>di</strong>ce e la controparte, se pur solo ai fini conciliativi.<br />
In ogni caso, concludendo sul punto, e mutuando una esemplificativa e chiara espressione<br />
della dottrina, mentre l’a.t.p. ex art. 696 c.p.c. è strumento che mira a costituire una<br />
prova “prima del processo” ed “in vista dell’inevitabile processo”, l’istituto <strong>di</strong>sciplinato dall’art.<br />
696-bis c.p.c. pare configurare una prova “in luogo del processo”.<br />
2.e) Casistica<br />
Come già segnalato, la recente emanazione della norma non ha consentito <strong>di</strong> rinvenire<br />
precedenti giurisprudenziali con le fonti or<strong>di</strong>narie; tuttavia, l’ambito <strong>di</strong> applicazione della<br />
<strong>di</strong>sposizione sembra potersi inquadrare tra quelle controversie in cui appaiono necessari<br />
accertamenti me<strong>di</strong>co legali (cause <strong>di</strong> responsabilità professionale, casi <strong>di</strong> c.d. “mobbing”,<br />
infortunistica stradale e comunque da fatto illecito) ovvero, ed ovviamente, accertamenti<br />
peritali in genere (infiltrazioni ed altri tipi <strong>di</strong> danni tra proprietà limitrofe, accertamento <strong>di</strong><br />
confini, ecc.), ma anche fattispecie in cui è in contestazione la quantificazione <strong>di</strong> un cre<strong>di</strong>to<br />
derivante da un titolo contrattuale, dunque non solo aquiliano (applicazione indebita <strong>di</strong><br />
interessi bancari, danno emergente e lucro cessante da inadempimento <strong>di</strong> un contratto<br />
preliminare o definitivo, ovvero anche ex art. 1337 c.c.).<br />
Francesco Silvestri<br />
LE PROVE COME STRUMENTO DI RICERCA<br />
1) Il tema della prova da sempre appassiona i logici, i matematici, i filosofi, gli scienziati<br />
e i giuristi <strong>di</strong> ogni branca (civilisti, penalisti, amministrativisti, tributaristi, avvocati rotali,<br />
operatori del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ogni paese, epoca e tendenza).<br />
Prima <strong>di</strong> parlare della prova giuri<strong>di</strong>ca, é opportuno riflettere un momento sul concetto<br />
<strong>di</strong> prova in assoluto che – come vedremo – ha non poche conseguenze sul come il legislatore<br />
<strong>di</strong> ogni epoca “organizza” quel particolare momento del processo costituito dall’assunzione<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
della prova.<br />
1.1) Partiamo dai processi del pensiero e dalla inferenza mici<strong>di</strong>ale della prova: ciò<br />
agevolerà, io credo, la comprensione del meccanismo dello strumento <strong>di</strong> comparazione<br />
costituito dalla prova (Carnelutti). “Occorre per la scelta un termine <strong>di</strong> confronto: qualche<br />
cosa che sia fuori dalle affermazioni delle parti. Conviene che il giu<strong>di</strong>ce faccia con le due<br />
<strong>di</strong>verse affermazioni delle parti quel che fa l’orafo col metallo per sapere se é prezioso:<br />
adoperi la pietra <strong>di</strong> paragone. Questa pietra <strong>di</strong> paragone é la prova.<br />
La parola stessa, per la significazione propria che ha nel nostro linguaggio, mostra questa<br />
funzione comparativa della prova. Il significato elementare del vocabolo attiene al controllo<br />
<strong>di</strong> una affermazione o del risultato <strong>di</strong> una operazione (si pensi alla prova della operazione<br />
aritmetica): prova é tutto ciò che serve al giu<strong>di</strong>ce per il controllo delle domande o delle<br />
affermazioni delle parti”.<br />
1.2) Si <strong>di</strong>ceva dei processi del pensiero; il pensiero é illimitato: possiamo pensare tutto<br />
e su tutto: quel che si trova fuori o al <strong>di</strong> là del pensiero é rigorosamente impensabile.<br />
Esso può produrre modelli <strong>di</strong> spazio-tempo limitati o infiniti, in espansione o in<br />
contrazione. Ci permette <strong>di</strong> articolare il ricordo e l’avvenire, anche se <strong>di</strong> rado riflettiamo sulla<br />
fragilità logica del tempo futuro.<br />
Possiamo, per breve tempo, trattenere il respiro: non v’é prova che possiamo trattenere<br />
il pensiero; così come é impossibile avere la prova – al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> noi stessi – dei nostri<br />
pensieri.<br />
Niente e nessuno può penetrare i miei pensieri in modo verificabile. Dire che un altro<br />
nel mio pensiero é solo una figura retorica. Posso nascondere completamente<br />
i miei pensieri.<br />
Nessun essere umano può pensare i miei pensieri per me.<br />
Ma, le interposizioni tra pensiero ed atto sono molteplici come la vita.<br />
Nessun pittore, per quanto capace, può trasferire appieno sulla tela la sua visione interna<br />
o quel che crede <strong>di</strong> vedere <strong>di</strong> fronte a sé. Perfino nella sua forma più rigorosa, la musica<br />
incorpora solo parzialmente il complesso <strong>di</strong> sentimenti, idee, relazioni astratte del suo<br />
compositore.<br />
<strong>di</strong>ce l’amante, l’uomo colpito dal dolore; ma anche il<br />
poeta e il filosofo.<br />
L’opera d’arte, per quanto sovrana, il progetto politico o militare, l’e<strong>di</strong>ficazione<br />
materiale, il co<strong>di</strong>ce giuri<strong>di</strong>co scendono a compromessi con l’ideale, con la finzione<br />
necessaria dell’assoluto.<br />
Le correlazioni fallite tra il pensiero e la sua realizzazione, tra ciò che abbiamo concepito<br />
e le realtà dell’esperienza, sono tali che non potremmo vivere senza speranza.<br />
1.3) Ora, queste correlazioni noi le stabiliamo con un proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> verificazione<br />
interno: con le PROVE, appunto (si pensi alle prove d’amore); documentali, testimoniali,<br />
logiche, sociali, ambientali (chi sono, dove sono e perché) che ci <strong>di</strong>mostrano quel che siamo<br />
e la lontananza da quel che abbiamo pensato.<br />
La c.d. prova giuri<strong>di</strong>ca é enormemente influenzata dalla prova logica e matematica,<br />
scientifica e dalla prova storica.<br />
1.3.1) La prova matematica<br />
SI INTENDE PER PROVA MATEMATICA IL RISULTATO DI UN PERCORSO<br />
RIGOROSAMENTE LOGICO SOSTENUTO PER DIMOSTRARE LA CONSISTENZA<br />
DELLA TESI ASSUNTA NEI CONFRONTI DELL’IPOTESI DATA<br />
ESEMPIO<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 329<br />
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330<br />
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
IPOTESI: A, B, C SONO NUMERI; A E’ UGUALE a B, E B E’ UGUALE a C<br />
TESI: DIMOSTRARE CHE A E’ UGUALE a C<br />
PROVA<br />
SE A E’ UGUALE a B ALLORA A–B E’ UGUALE a ZERO. SE B E’ UGUALE a C<br />
ANCHE B–C E’ UGUALE a ZERO, QUINDI A–B E’ UGUALE a B–C e SI SCRIVE A–<br />
B = B–C. MA B–C SI PUO’ ANCHE SCRIVERE C–B VISTO CHE SONO UGUALI E<br />
CHE LA LORO DIFFERENZA DA’ SEMPRE ZERO. A QUESTO PUNTO ANCHE A–<br />
B=C–B, PER CUI ELIDENDO DALL’EQUAZIONE – B SI HA IL RISULTATO: A=C.<br />
1.4) Kurt Gödel nel 1931 (aveva solo 25 anni) ha rivoluzionato lo stu<strong>di</strong>o della matematica<br />
con saggi che, non a caso, si chiamano
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
Godel ha, inoltre, <strong>di</strong>mostrato anche che la proprietà <strong>di</strong> una teoria <strong>di</strong> essere coerente è<br />
proprio una <strong>di</strong> quelle proposizioni “in deci<strong>di</strong>bili” <strong>di</strong> cui abbiamo parlato (seconda parte del<br />
teorema <strong>di</strong> Godel).<br />
Le conseguenze <strong>di</strong> tutto questo sembrano devastanti, non solo per ogni teoria logica, che<br />
non si può mai pretendere <strong>di</strong> essere vera/coerente (ve<strong>di</strong> ad esempio la pretesa <strong>di</strong> teorizzare<br />
tutta la matematica da parte <strong>degli</strong> assiomi <strong>di</strong> Hilbert, oppure la teoria <strong>degli</strong> insiemi <strong>di</strong><br />
Zermelo-Frenkel), ma per ogni “verità” scientifica. In realtà, tutto il nostro universo si basa<br />
su un car<strong>di</strong>ne fondamentale della fisica attuale delle particelle (quantistica), detto “principio<br />
<strong>di</strong> indeterminazione” (<strong>di</strong> Heisenberg) che afferma che “non è mai possibile conoscere con<br />
esattezza al medesimo istante la posizione e la velocità <strong>di</strong> una particella (elettrone, fotone,<br />
atomo che sia)”, ovvero se ne conosci la posizione non puoi sapere quale sia la sua velocità,<br />
oppure se ne conosci la velocità non puoi sapere dove sia! Poiché questo è vero (ammesso<br />
che questa parola abbia ancora un senso) per ogni particella fisica, ogni corpo/oggetto<br />
dell’universo è soggetto al principio <strong>di</strong> indeterminazione, e sembrerebbe essere tutto<br />
aleatorio, se non intervenisse in nostro soccorso, almeno (e per fortuna!) per gli oggetti<br />
macroscopici (ve<strong>di</strong> ad esempio la luna <strong>di</strong> Einstein: “..se mi giro a non guardarla, potrebbe<br />
non essere là) un effetto che possiamo definire <strong>di</strong> compensazione, che tende ad annullare,<br />
o quasi, le oscillazioni quantistiche dei miliar<strong>di</strong> delle particelle componenti l’oggetto. Per cui<br />
si può affermare che “grossolanamente” l’oggetto non è soggetto ad indeterminazione (la<br />
luna è ferma dov’è). Se applichiamo tutto questo a quanto abbiamo sinora detto, possiamo<br />
anche affermare che ogni teoria assiomatica/scientifica/logica/concettuale possa essere<br />
“grossolanamente” vera, consistente e completa, e <strong>di</strong> questo (noi fortunati mortali) dobbiamo<br />
e possiamo accontentarci: il mondo va così!<br />
(Capitolo del dr. Carlo Piacentini).<br />
1.4.2) La classe dei controfattuali – co<strong>di</strong>ficati grammaticalmente dalle proposizioni<br />
ipotetiche, al congiuntivo – é incommensurabile. Possiamo negare, trasmutare, <br />
persino ciò che é più ovvio, più saldamente stabilito.<br />
Da un punto <strong>di</strong> vista logico, la verità dell’enunciato é in<strong>di</strong>pendente dalla verità delle<br />
singole proposizioni che lo compongono (per es. “se Cesare non fosse stato assassinato, oggi<br />
Roma dominerebbe ancora il mondo”).<br />
Per essere un buon matematico non basta la logica, occorre anche immaginazione,<br />
intuizione, visione, ovvero tutte le qualità <strong>di</strong> un artista. Le <strong>di</strong>mostrazioni matematiche sono,<br />
<strong>di</strong> solito, l’ultimo passaggio <strong>di</strong> un complesso processo creativo, che ha molto dell’attività<br />
artistica. Talvolta la <strong>di</strong>mostrazione é necessaria per mantenere unita la struttura, un po’ come<br />
l’acciaio negli e<strong>di</strong>fici, ma altre volte, quando sei veramente riuscito a mettere tutto assieme,<br />
la <strong>di</strong>mostrazione <strong>di</strong>venta soltanto l’ultimo tocco <strong>di</strong> vernice alle pareti (Michael F. Atiyah).<br />
Quante affinità con il nostro mestieraccio! (v. Satta, De Marsico, Biamonti, Fornario,<br />
ecc.)<br />
1.5) Prova scientifica<br />
Si tratta <strong>di</strong> una procedura <strong>di</strong> accertamento della vali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> teorie, della utilità <strong>di</strong><br />
metodologie <strong>di</strong> indagine, della correttezza <strong>di</strong> risultati ottenuti, me<strong>di</strong>ante un metodo<br />
(scientifico) rigoroso <strong>di</strong> valutazione avente caratteristiche <strong>di</strong> riproducibilità nello spazio e nel<br />
tempo e che presenti significatività ed utilità per lo scopo che la prova stessa intende<br />
perseguire.<br />
Perché la prova possa essere definita scientifica il metodo <strong>di</strong> valutazione deve essere<br />
condotto secondo un percorso logico che comprende i seguenti passi:<br />
· osservazione dei dati oggettivi <strong>di</strong>sponibili;<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
· selezione, condotta da soggetto <strong>di</strong> provata esperienza, dei soli dati significativi;<br />
· impiego <strong>di</strong> leggi o teorie scientifiche applicabili al caso in oggetto;<br />
· valutazione finale come sintesi ragionata dei precedenti punti.<br />
(Capitolo del prof. Lucio Laurenti).<br />
1.5.1) La ricerca della “verità” attraverso la prova scientifica.<br />
La ricerca della verità attraverso la ricerca della “prova” ha spinto sempre più l’uomo ad<br />
affinare e sviluppare , teorie , tecniche , procedure e metodologie scientifiche sempre più<br />
rigorose, nell’intento <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare la vali<strong>di</strong>tà delle tesi sostenute, con la maggior certezza<br />
possibile.<br />
La certezza della prova scientifica è misurata dal limite della conoscenza.<br />
La conoscenza che si alimenta della scienza è in continua evoluzione e mai come oggi<br />
la scienza pone in <strong>di</strong>scussione se stessa e le teorie che sono stati i car<strong>di</strong>ni dello sviluppo del<br />
XX secolo. Ovvero il pensiero scientifico e le sue teorie sono una variabile continua che non<br />
ha mai valore assoluto, ma lo sono solo in relazione al sistema <strong>di</strong> riferimento. Ancora oggi<br />
non esiste una teoria scientifica univoca in grado <strong>di</strong> descrivere l’universo, ed ogni teoria è<br />
caratterizzata da un grado <strong>di</strong> approssimazione.<br />
Pertanto, la logica che governa gli stu<strong>di</strong> scientifici è ispirata da quella che Popper definiva<br />
“la precarietà delle teorie scientifiche”, qualificata dalla rapi<strong>di</strong>ssima evoluzione che nel<br />
tempo, ogni branca scientifica ed ogni metodologia subiscono costantemente, in contrapposizione<br />
con le regole del rito processuale, caratterizzato da una tendenziale stabilità.<br />
In questi anni <strong>di</strong> grande sviluppo tecnologico stiamo vivendo la più grande rivoluzione<br />
scientifica <strong>di</strong> tutti i tempi.<br />
La rivoluzione <strong>di</strong> cui stiamo parlando, iniziata negli anni trenta e ormai consolidata da<br />
continue verifiche, é conosciuta come la “Teoria della Meccanica Quantistica”. Le sue<br />
implicazioni nella tecnologia e nel nostro quoti<strong>di</strong>ano sono talmente sconvolgenti da<br />
risultare quasi incre<strong>di</strong>bili perfino per gli stessi scienziati che la concepirono.<br />
I fondamenti della meccanica quantistica possono essere (anche se in modo semplicistico)<br />
così riassunti:<br />
“ non esiste una realtà obbiettiva della materia ma solo una realtà <strong>di</strong> volta in volta creata<br />
dalle asserzioni dell’uomo”.<br />
La conclusione che si può trarre da questa teoria è che:<br />
“la realtà è tale solo se è presente l’uomo con le sue osservazioni, con i suoi esperimenti”.<br />
1.5.2) A <strong>di</strong>fferenza delle precedenti rivoluzioni scientifiche le quali avevano posto<br />
l’uomo ai margini dell’universo, la teoria quantistica riporta l’uomo (l’osservatore) al centro<br />
della scena. È dal rapporto tra mente e materia che si costruisce la realtà, ovvero molte sono<br />
le realtà possibili.<br />
Seppure fortemente avversa al suo apparire (lo stesso Einstein per manifestare la sua<br />
contrarietà arrivò a <strong>di</strong>re “Dio non gioca a da<strong>di</strong>”), la meccanica quantistica è oggi universalmente<br />
accettata ed è in grado <strong>di</strong> spiegare razionalmente molti misteri dell’universo.<br />
Il principio <strong>di</strong> indeterminazione postulato da Heisenberg che è alla base della meccanica<br />
quantistica, ha mutato l’e<strong>di</strong>ficio della scienza “tra<strong>di</strong>zionale” basata sulla dualità.<br />
Il presupposto alla base della fisica classica , che osservatore e osservato fossero entità<br />
<strong>di</strong>stinte, è definitivamente caduto. In sostanza è stato provato che non è possibile interagire<br />
con l’universo senza mo<strong>di</strong>ficarlo. Questa è la straor<strong>di</strong>naria novità introdotta dalla fisica<br />
quantistica , ovvero la <strong>di</strong>pendenza della realtà obiettiva del mondo atomico <strong>di</strong> cui è<br />
costituito tutto l’universo, rispetto alle scelte effettuate da colui che si trova davanti alla<br />
apparecchiatura <strong>di</strong> misura. Se ad esempio lo sperimentatore decide <strong>di</strong> rilevare la posizione<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
<strong>di</strong> una particella, questa “cesserà” <strong>di</strong> esistere nella <strong>di</strong>mensione velocità , e posizione, e<br />
parleremo solo <strong>di</strong> probabilità <strong>di</strong> localizzazione (principio <strong>di</strong> indeterminazione).<br />
1.5.3) I fisici si sono spinti così profondamente nell’analisi della materia e quin<strong>di</strong><br />
dell’energia, da rendersi conto della verità <strong>di</strong> ciò che avevano sempre negato: la inter<strong>di</strong>pendenza<br />
totale tra oggetto e soggetto.<br />
Esiste pertanto una relazione illimitata tra osservatore e osservato, ovvero la realtà si può<br />
mo<strong>di</strong>ficare nel momento in cui <strong>di</strong>viene oggetto <strong>di</strong> indagine.<br />
L’osservazione, lo stu<strong>di</strong>o, alterano dunque la natura del reale, ovvero l’universo ci appare<br />
tale perché lo osserviamo. Se non la osservassimo la natura dell’intera creazione sarebbe altra.<br />
La meccanica quantistica pone fine al sogno <strong>di</strong> un’intera civiltà scientifica che si è sempre<br />
basata sul fatto in<strong>di</strong>scusso che osservatore e osservato fossero realtà in<strong>di</strong>pendenti e che fosse<br />
possibile stu<strong>di</strong>are una realtà “esterna” senza alterarla.<br />
Le gran<strong>di</strong> rivoluzioni della scienza sono spesso seguite da sconvolgimenti in campo<br />
filosofico e sociale. Certamente si tratta <strong>di</strong> teorie e ogni teoria è migliorabile o sostituibile.<br />
Ora, lentamente ma inesorabilmente, la meccanica quantistica sta entrando nella nostra vita,<br />
mettendo in <strong>di</strong>scussione antiche certezze, facendoci considerare che molto spesso le realtà<br />
sono più <strong>di</strong> una e <strong>di</strong> questo bisogna tenere conto anche nel “metodo scientifico”, soprattutto<br />
quando viene assunto come prova.<br />
La ricerca scientifica non ha mai fine e non approda mai a verità ultime. Le leggi<br />
scientifiche frutto della ricerca descrivono spesso realtà parziali; la massa <strong>di</strong> un corpo, ad<br />
esempio nella meccanica classica è una costante, mentre nella meccanica relativistica è una<br />
grandezza che varia con la velocità dell’oggetto.<br />
Le due teorie si contrad<strong>di</strong>cono, anche se <strong>di</strong> poco, e le loro verità non sono mai state<br />
<strong>di</strong>mostrate con totale certezza, anche se la possibilità <strong>di</strong> avvicinarsi alla verità è molto alta.<br />
Ma anche nella meccanica quantistica dobbiamo parlare <strong>di</strong> probabilità.<br />
Una delle conseguenze rivoluzionarie della fisica quantistica è la mo<strong>di</strong>ficazione del<br />
principio causa/effetto.<br />
La fisica classica è deterministica: dato A, allora possiamo avere B. Una pallottola sparata<br />
contro una finestra manda sempre in frantumi i vetri.<br />
Su scala quantistica ciò è solo “probabilmente vero”: la maggior parte dei miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
particelle subatomiche che compongono la pallottola si scontrano con le particelle subatomiche<br />
del vetro, ma un certo numero va altrove e la traiettoria <strong>di</strong> ciascuna particella può<br />
essere prevista solo facendo appello alle leggi statistiche delle probabilità, e non a quelle <strong>di</strong><br />
causa/effetto.<br />
1.5.4) Quanto sopra esposto esaspera talvolta alcuni concetti base della teoria classica e<br />
<strong>di</strong> quella quantistica, all’unico scopo <strong>di</strong> farci riflettere che la “prova scientifica” può avere<br />
molti limiti e affinché la probabilità che si avvicini alla realtà <strong>di</strong>venti ragionevolmente alta,<br />
deve essere sempre ricercata nel modo più rigoroso possibile attraverso metodologie e<br />
protocolli sempre riproducibili.<br />
Il metodo scientifico utilizzato nella ricerca della prova non deve essere mai parziale ma<br />
devono sempre essere sviluppati tutti (poiché possono essere più <strong>di</strong> uno) i possibili protocolli<br />
<strong>di</strong> indagine chimico fisica, e le metodologie tecniche utilizzate devono essere rese pienamente<br />
atten<strong>di</strong>bili dal livello del sapere acquisito dalla comunità scientifica, nel tentativo <strong>di</strong> avere<br />
la maggior probabilità possibile <strong>di</strong> avvicinarsi alla verità.<br />
“La verità è figlia del tempo”, aveva detto Menandro l’Ateniese nelle sue sentenze. Ma<br />
purtroppo il fattore tempo richiesto dal metodo scientifico per il controllo e la sperimentazione,<br />
porta spesso a lavori parziali determinando clamorosi errori che si ripercuotono<br />
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pesantemente nell’andamento processuale, considerando che la scienza è prova fino a<br />
equivalente prova contraria.<br />
(I capitoli nn. 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 e 1.5.4, sono del dr. Davide Collini).<br />
1.5.5) PROVA FARMACEUTICA<br />
Possiamo definire come prova farmaceutica tutto l’insieme della documentazione sulla<br />
sperimentazione farmacologica che si deve presentare alle autorità sanitarie per convincerle<br />
a concedere l’autorizzazione alla registrazione, e quin<strong>di</strong> alla commercializzazione, <strong>di</strong> un<br />
nuovo farmaco.<br />
La sperimentazione <strong>degli</strong> effetti farmacologici <strong>di</strong> un farmaco si sviluppa attraverso<br />
<strong>di</strong>verse fasi finalizzate alla progressiva acquisizione <strong>degli</strong> elementi <strong>di</strong> valutazione concernenti<br />
l’efficacia e la tollerabilità del farmaco. Si <strong>di</strong>stinguono per lo meno due fasi principali:<br />
sperimentazione preclinica e sperimentazione clinica.<br />
SPERIMENTAZIONE PRECLINICA<br />
Il primo obiettivo della sperimentazione preclinica è quello <strong>di</strong> verificare che la<br />
molecola identificata possieda effettivamente le proprietà terapeutiche che le sono state<br />
attribuite sulla base <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> preliminari puramente teorici. A questo scopo vengono<br />
utilizzati i cosiddetti modelli sperimentali della malattia. Si tratta <strong>di</strong> sistemi biologici in cui<br />
vengono ricreate sperimentalmente le stesse caratteristiche della patologia: si possono usare<br />
colture <strong>di</strong> cellule fatte crescere in laboratorio, i cosiddetti modelli in vitro, oppure si può<br />
ricorrere agli animali da laboratorio - in questo caso si parla <strong>di</strong> modelli in vivo.<br />
Il secondo obiettivo della preclinica è quello <strong>di</strong> verificare la potenzialità del nuovo<br />
farmaco <strong>di</strong> indurre effetti tossici negli animali come per esempio provocare mutazioni<br />
genetiche, nuocere alla capacità riproduttiva dell’animale, oppure provocare danni ai vari<br />
organi esaminati. Queste prove effettuate su animali sono regolate da specifiche norme e<br />
linee guida che servono a tutelare sia gli animali utilizzati, sia la riproducibilità ed<br />
atten<strong>di</strong>bilità delle prove stesse.<br />
In pratica, la sperimentazione preclinica è il banco <strong>di</strong> prova del farmaco, superato il<br />
quale esso potrà procedere alla sperimentazione sull’uomo.<br />
SPERIMENTAZIONE CLINICA<br />
L’obiettivo <strong>degli</strong> stu<strong>di</strong> clinici è quello <strong>di</strong> verificare se e in che misura un nuovo farmaco<br />
sia efficace. Il più delle volte gli stu<strong>di</strong> clinici confrontano un nuovo approccio terapeutico<br />
con lo standard <strong>di</strong> cura già in uso. Perché la risposta sia sod<strong>di</strong>sfacente dal punto <strong>di</strong> vista<br />
scientifico, si procede a un confronto <strong>di</strong>retto, condotto in base a regole precise, su un gruppo<br />
omogeneo <strong>di</strong> pazienti, che vengono sottoposti in maniera del tutto casuale ad una o all’altra<br />
terapia.<br />
Giacché anche la suggestione <strong>di</strong> coloro che partecipano allo stu<strong>di</strong>o (pazienti e me<strong>di</strong>ci)<br />
rischia <strong>di</strong> avere un effetto sull’efficacia della cura e sull’interpretazione dei risultati, nella<br />
sperimentazione clinica si ricorre, ogni volta che è possibile, agli stu<strong>di</strong> detti “in cieco”. Ne<br />
esistono <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi tipi: è “cieco” lo stu<strong>di</strong>o in cui i pazienti non sanno se stanno assumendo<br />
la sostanza in stu<strong>di</strong>o o quella <strong>di</strong> confronto; è in “doppio cieco” lo stu<strong>di</strong>o nel quale non solo<br />
i pazienti ma anche i me<strong>di</strong>ci che somministrano il farmaco non sanno a quali pazienti è stata<br />
somministrata la molecola in sperimentazione.<br />
A tutela dei <strong>di</strong>ritti dei malati che prendono parte alla sperimentazione, la legge impone<br />
che ogni stu<strong>di</strong>o clinico sia prima approvato da un Comitato Etico, composto da persone <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>versa professionalità (me<strong>di</strong>ci, ricercatori, giuristi, filosofi, religiosi, ecc.). Il loro compito<br />
consiste nel verificare in via preliminare che le ricerche siano realizzate nel modo migliore<br />
e nell’interesse del malato. Nessuna sperimentazione può essere avviata senza il parere<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
favorevole del Comitato Etico. E’ comunque opportuno ricordare che l’uso <strong>di</strong> un nuovo<br />
farmaco nell’uomo è preceduto da anni <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> in laboratori <strong>di</strong> farmacologia e tossicologia.<br />
Gli stu<strong>di</strong> clinici vengono generalmente classificati in tre fasi successive:<br />
Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> fase I<br />
Sono i primi stu<strong>di</strong> condotti sull’uomo, su un piccolo numero <strong>di</strong> volontari sani (in genere<br />
poche decine). Lo scopo è quello <strong>di</strong> fornire una valutazione preliminare sulla sicurezza della<br />
sostanza e <strong>di</strong> confermare nell’uomo i dati ottenuti nella fase <strong>di</strong> ricerca preclinica, ovvero in<br />
laboratorio e sull’animale.<br />
Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> fase II<br />
Sono chiamati anche “stu<strong>di</strong> terapeutici pilota”. Il loro scopo è <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare l’attività e<br />
<strong>di</strong> valutare ulteriormente la sicurezza <strong>di</strong> un farmaco in pazienti affetti da una malattia o da<br />
una con<strong>di</strong>zione clinica per la quale il farmaco è proposto. Gli stu<strong>di</strong> vengono condotti su un<br />
numero limitato <strong>di</strong> pazienti (100-200) e spesso, in un momento successivo, anche in modo<br />
comparativo con un placebo (sostanza inattiva) o con un altro farmaco. In questa fase si<br />
decide anche la dose più efficace e meglio tollerata.<br />
Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> fase III<br />
Sono condotti su gruppi <strong>di</strong> pazienti più numerosi al fine <strong>di</strong> determinare il rapporto<br />
sicurezza/efficacia anche per cure prolungate nel tempo. Si indagano quin<strong>di</strong> le caratteristiche<br />
delle più frequenti reazioni avverse e <strong>degli</strong> effetti collaterali. In questa fase sono coinvolti<br />
in genere migliaia <strong>di</strong> pazienti in <strong>di</strong>versi Paesi.<br />
Sulla base delle “prove farmaceutiche” fornite dagli stu<strong>di</strong> condotti nella preclinica e nelle<br />
prime tre fasi della clinica, le autorità sanitarie internazionali e nazionali verificano sicurezza<br />
ed efficacia del nuovo farmaco e ne autorizzano l’immissione in commercio (registrazione).<br />
L’intero processo dall’inizio della sperimentazione alla registrazione dura generalmente<br />
circa 10-12 anni.<br />
(Il capitolo é opera del dr. Fabrizio Samaritani).<br />
1.6) Prova storica<br />
Nel secolo scorso autorevole dottrina affermava che:<br />
“Al pari dello storico il giu<strong>di</strong>ce ha <strong>di</strong> fronte a sé il fatto non come una realtà già esistente,<br />
ma come qualcosa da ricostruire. Gli strumenti dell’euristica, le accortezze dell’ermeneutica,<br />
l’esperienza del modo in cui <strong>di</strong> solito vanno le cose naturali ed umane e quin<strong>di</strong> l’attitu<strong>di</strong>ne<br />
a intuirne secondo verosimiglianza il corso quando ne siano noti solo alcuni elementi, sono<br />
armi comuni dello storico e del giu<strong>di</strong>ce, in tale processo parallelo delle loro intelligenze”<br />
(Calogero).<br />
In realtà, é un confronto fuorviante ove si intenda stabilire che il giu<strong>di</strong>ce é un ricercatore<br />
<strong>di</strong> verità al pari dello storico, e ciò per la semplice ragione che la ricerca del giu<strong>di</strong>ce avviene<br />
nell’ambito <strong>di</strong> un contesto (v. dopo, cap. n. 2.3) che é <strong>di</strong>verso da quello che caratterizza la<br />
ricerca dello storico.<br />
Può, quel raffronto, riuscire <strong>di</strong> qualche utilità se é utilizzato come una via per in<strong>di</strong>viduare<br />
se, quali e quante delle tecniche <strong>di</strong> ricerca dell’uno siano utilizzabili dall’altro.<br />
2) La ricerca della verità<br />
Tra<strong>di</strong>zionalmente la funzione della prova é stata ritenuta quella <strong>di</strong> scoprire la verità,<br />
dando origine ad un mito con conseguenze molto profonde.<br />
Nel senso della ricerca della verità si pronunciò tutta la dottrina del XIX secolo e anche<br />
buona parte <strong>di</strong> quella contemporanea: (Bonnier) Senza pretendere <strong>di</strong> porre<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
questioni metafisiche (la verità che si raggiunge con l’intelligenza), fisiche (la verità che<br />
colpisce i sensi), o storiche (la verità che altri ci narrano), possiamo <strong>di</strong>re che oggi é opinione<br />
comune che quell’aspirazione fosse troppo ambiziosa.<br />
2.1) Però, anche attualmente si contrappone uno schema <strong>di</strong> processo teso alla ricerca<br />
della verità materiale e un altro che si accontenta <strong>di</strong> una verità convenzionale; e si aggiunge<br />
che il primo modello é tipico <strong>di</strong> un’ideologia del processo per la quale lo Stato assume su<br />
<strong>di</strong> sé il compito <strong>di</strong> rendere giustizia sostanziale, mentre il secondo é uno schema cui fa ricorso<br />
lo Stato che, tramite il processo, mira ad assicurare la pace sociale.<br />
Rientrano nel primo modello i processi sovietici, tedeschi (Hitler), italiani dell’epoca<br />
fascista, e molto alla lontana, ed inteso cum grano salis, il processo del lavoro del 1973.<br />
2.2) Quanto al secondo modello <strong>di</strong> processo, lo stesso risponde alle concezioni<br />
prevalenti nel mondo occidentale: Ciò non vuol <strong>di</strong>re che non esista l’aspirazione a processi<br />
prospettandosi un ampio ventaglio <strong>di</strong> soluzioni che danno vita a <strong>di</strong>versi modelli<br />
<strong>di</strong> processi caratterizzati dalla <strong>di</strong>versa maniera <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare le modalità <strong>di</strong> accertamento dei<br />
fatti.<br />
Proprio dalla matematica (il c.d. teorema <strong>di</strong> Bayes, sul calcolo matematico al fine del<br />
giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> probabilità) é venuto l’ammonimento <strong>di</strong> chi ha ricordato come il processo deve<br />
essere comprensibile alla collettività per la quale deve servire.<br />
2.3) La necessità <strong>di</strong> rinunciare alla ricerca della verità emerge dalla semplice considerazione<br />
<strong>di</strong> alcune circostanze che sono connaturate con il processo civile (ricordate la <strong>di</strong>versità<br />
dell’indagine tra lo storico e il giu<strong>di</strong>ce? accennata al precedente cap. n. 1.6).<br />
(deduzione)<br />
¯<br />
a) i fatti non affermati almeno da una delle parti non esistono per il giu<strong>di</strong>ce, il quale non<br />
può andare alla ricerca <strong>degli</strong> stessi;<br />
(principio <strong>di</strong> non contestazione)<br />
¯<br />
b) i fatti affermati da entrambe le parti o affermati da una e ammessi dall’altra esistono<br />
per il giu<strong>di</strong>ce, il quale non può <strong>di</strong>sconoscerli nella sentenza;<br />
c) rispetto i fatti controversi occorre ricordare che l’attività probatoria non é investigativa,<br />
ma semplicemente <strong>di</strong> verifica; ne consegue che:<br />
2.3.1) in senso stretto, investigazione significa andare alla ricerca o alla scoperta <strong>di</strong> alcuni<br />
fatti sconosciuti ed é evidente che questo non é il presupposto del processo civile; in esso<br />
le parti hanno la facoltà esclusiva <strong>di</strong> affermare alcuni fatti e il giu<strong>di</strong>ce si limita a verificare<br />
l’esattezza <strong>di</strong> queste affermazioni, solo nel caso in cui esse siano state negate o contraddette.<br />
Soltanto rispetto ai fatti controversi occorre produrre la verifica o riprova.<br />
2.3.2) Gli elementi oggetto <strong>di</strong> verifica non sono stabiliti <strong>di</strong>screzionalmente dal giu<strong>di</strong>ce,<br />
ma sono in<strong>di</strong>cati dalle parti (che hanno il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> scegliere il mezzo <strong>di</strong> prova). In altri<br />
or<strong>di</strong>namenti giuri<strong>di</strong>ci, quelli basati su una concezione autoritaria del giu<strong>di</strong>ce, quest’ultimo<br />
può decidere senza istanza <strong>di</strong> parte l’adozione dei mezzi <strong>di</strong> prova.<br />
Il giu<strong>di</strong>ce può non ammettere un mezzo <strong>di</strong> prova proposto dalle parti, ma non può<br />
ammettere un mezzo <strong>di</strong> prova da esse non richiesto (v. però, artt. 421, 117, 118, 210, 257,<br />
II c., c.p.c.).<br />
2.3.3) L’attività <strong>di</strong> verifica si deve realizzare in conformità con il proce<strong>di</strong>mento previsto<br />
dalla legge, e non in altra forma.<br />
2.3.4) Nella verifica non si può utilizzare tutto, ossia non si possono sacrificare <strong>di</strong>ritti che<br />
si considerano superiori alla stessa verità, come appare chiaro nella illiceità della prova, che<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
non consente <strong>di</strong> utilizzare alcune conoscenze al fine <strong>di</strong> considerare provati determinati fatti.<br />
2.3.5) Regole legali <strong>di</strong> valutazione della prova<br />
3) Convincere il giu<strong>di</strong>ce<br />
Cosa ben <strong>di</strong>stinta é il convincimento psicologico del giu<strong>di</strong>ce (e qui l’avvocato deve essere<br />
magnetico, far trasparire quanto crede nelle ragioni del suo assistito), per il quale la prova é<br />
l’insieme <strong>di</strong> operazioni che servono a formare il suo convincimento su elementi processuali<br />
determinati. Abbandonata la pretesa <strong>di</strong> ottenere la verità, ossia la realtà oggettiva dei fatti,<br />
emerge la funzione <strong>di</strong> raggiungere un’altra realtà, anche se soggettiva: il convincimento del<br />
giu<strong>di</strong>ce.<br />
3.1) Vi sono molti sistemi legali <strong>di</strong> raccolta delle prove. Analizzando decenni della nostra<br />
scienza processual civilistica possiamo rilevare – senza tema <strong>di</strong> smentita - IL FALLIMENTO<br />
DEL PRINCIPIO DI IMMEDIATEZZA E L’ALLONTANAMENTO DEL GIUDICE<br />
CIVILE DALLA C.D. PROVA-ORALE RAPPRESENTATIVA (Chiovenda, L’oralità e la<br />
prova, “Riv. <strong>di</strong>r. proc.”, 1924).<br />
Affermare che il giu<strong>di</strong>ce del fatto é in grado <strong>di</strong> apprezzare convenientemente l’atten<strong>di</strong>bilità<br />
delle prove orali soltanto quando le assume <strong>di</strong> persona , perché così può<br />
valorizzare elementi come il tono della voce, l’espressione, la mimica dei<br />
<strong>di</strong>chiaranti, etc., é sicuramente un luogo comune della letteratura processualistica <strong>di</strong> ogni<br />
tempo, dal famoso rescritto dell’imperatore Adriano al passo <strong>di</strong> Mario Pagano. ( nelle varie oscenità<br />
<strong>degli</strong> interrogatori. Abbracciamo l’essere amato, teniamo ra le braccia il bambino adorato,<br />
l’amico più caro ci stringe la mano. Tuttavia, non abbiamo alcuna prova dei pensieri<br />
suscitati, registrati internamente in quel momento. Nell’unione erotica, la corrente del<br />
pensiero, <strong>di</strong> ciò che é intensamente immaginato, scorre molto spesso altrove. Internamente,<br />
facciamo l’amore con un altro. Dietro il sorriso adorante del bambino, dell’amico intimo,<br />
può esserci la verità della noia, dell’in<strong>di</strong>fferenza o perfino della repulsione. L’abilità <strong>di</strong><br />
mentire, <strong>di</strong> nascondere e <strong>di</strong> mettere in atto finzioni é organica alla nostra umanità. Le arti,<br />
il comportamento sociale, lo stesso linguaggio sarebbero impossibili senza <strong>di</strong> essa.<br />
3.3) Ma, allora perché insistere con le prove testimoniali? qui c’é il paradosso. Il nucleo<br />
inaccessibile della nostra singolarità, il più intimo, privato, impenetrabile dei nostri<br />
posse<strong>di</strong>menti é anche un luogo comune moltiplicato per miliar<strong>di</strong>. Benché espressi, detti o<br />
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
non detti, in forme lessicali, grammaticali e semantiche <strong>di</strong>verse, i nostri pensieri sono, in<br />
misura schiacciante, un universale umano, una proprietà comune. Sono stati pensati, sono<br />
pensati, saranno pensati milioni e milioni <strong>di</strong> volte da altri.<br />
Inaccessibilità, dunque, e comunanza; finzione e identità <strong>di</strong> pensiero.<br />
Impenetrabilità e reiterazione del nostro linguaggio, della nostra cultura, tempo ed<br />
ambiente. La prova, poi, verte non sul pensiero inteso come concepimento, ma sul pensiero<br />
tradotto in azione, che si é realizzato “materialmente” (un’opera, una organizzazione, un<br />
fatto).<br />
E’ comune, appartiene all’universale l’ideazione (pur così particolare) che ramifica in<br />
qualcosa <strong>di</strong> percepibile, <strong>di</strong> comprensibile, e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> riferibile.<br />
3.4) Forse se ne sta rendendo conto perfino il nostro legislatore che – con l’art. 22 D. Lgs.<br />
2 febbraio 2006 n. 40 – ha introdotto l’art. 816 ter c.p.c. per l’istruttoria probatoria nel<br />
proce<strong>di</strong>mento arbitrale (o forse no?):<br />
“Gli arbitri possono assumere <strong>di</strong>rettamente presso <strong>di</strong> sé la testimonianza, ovvero<br />
deliberare <strong>di</strong> assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua<br />
abitazione o nel suo ufficio: Possono altresì deliberare <strong>di</strong> assumere la deposizione richiedendo<br />
al testimone <strong>di</strong> fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono”<br />
(finora tutta la compatta giurisprudenza ha ritenuto le <strong>di</strong>chiarazioni dei terzi meri argomenti<br />
<strong>di</strong> prova).<br />
Per la tesi dell’incostituzionalità <strong>di</strong> tale norma, v. Rubino – Sammartano, “Il <strong>di</strong>ritto<br />
dell’arbitr.”, Padova, 2006, 766).<br />
L’umile abbandono della verità porta a definire la prova come l’attività processuale che<br />
tende a raggiungere la certezza del giu<strong>di</strong>ce rispetto agli elementi addotti dalle parti, certezza<br />
che, in alcuni casi, deriverà dal convincimento psicologico dello stesso giu<strong>di</strong>ce e, in altri,<br />
delle norme legali che fisseranno i fatti.<br />
Il giu<strong>di</strong>ce non può decidere , giacché la necessità <strong>di</strong> motivare la<br />
sentenza deve portarlo a spiegare in modo ragionato come sia giunto a formare il proprio<br />
convincimento partendo dai mezzi <strong>di</strong> prova assunti.<br />
Tutto ciò senza mai <strong>di</strong>menticare l’art. 2697 cod. civ. che ha la funzione <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re<br />
sentenze <strong>di</strong> non liquet, e costituisce una scelta <strong>di</strong> civiltà giuri<strong>di</strong>ca giacché si proibisce al<br />
giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> dare per esistenti fatti <strong>di</strong> cui non gli sia stata offerta prova piena e convincente.<br />
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Avv. Carlo Silvetti<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
IL NOSTRO MONDO<br />
ADUNANZA DEL 1° MARZO 2007<br />
- Il Consigliere Tesoriere Testa, anche in qualità <strong>di</strong> Coor<strong>di</strong>natore della Commissione<br />
per la responsabilità Civile, comunica <strong>di</strong> aver fatto inserire sul sito del Consiglio<br />
la <strong>di</strong>chiarazione del Ministro Bersani riportata sul quoti<strong>di</strong>ano “Il Messaggero” del<br />
giorno 19 febbraio 2007, a pag. 14, in particolare ove il Ministro della Repubblica<br />
afferma: “ ‘un esercito <strong>di</strong> professionisti si occupa dell’inutile contenzioso sugli<br />
incidenti stradali invece noi, ad esempio, gli proponiamo <strong>di</strong> certificare le pratiche per<br />
l’avvio <strong>di</strong> imprese nell’ambito della semplificazione della burocrazia. Bisogna<br />
abituarsi a portare le risorse umane e materiali là dove sono utili’.<br />
In tutti questi anni varie offese sono state, anche gratuite, proferite nei confronti<br />
dei professionisti forensi. Ora, l’epiteto ‘inutile’ è una nuova verità che propina<br />
l’attuale classe governativa. Il Signor Ministro, che vorrebbe eliminare il contenzioso<br />
<strong>di</strong> migliaia <strong>di</strong> pratiche ove si verte su <strong>di</strong>ritti costituzionalmente garantiti quali la<br />
salute, la proprietà, l’integrità patrimoniale dei citta<strong>di</strong>ni, ci propone un nuovo<br />
lavoro: certificare l’avvio delle nuove imprese, proprio in un momento che, come<br />
è noto, attività artigianali e piccole e me<strong>di</strong>e aziende chiudono per le eccessive<br />
vessazioni fiscali! Oltre trent’anni fa, in una capitale <strong>di</strong> uno Stato asiatico <strong>di</strong><br />
antichissima civiltà, andò al potere un’elite rivoluzionaria che decretò come inutili<br />
i lavori svolti fino a quel momento da intellettuali e impiegati della piccola e me<strong>di</strong>a<br />
borghesia (professori, impiegati <strong>di</strong> banca, funzionari statali, professionisti, artigiani)<br />
e or<strong>di</strong>nò agli stessi <strong>di</strong> andare a vivere e lavorare in aperta campagna, ove furono<br />
trasportati con forza, per incrementare la produzione agricola dello Stato. Se la<br />
filosofia politica alla base del pensiero del Signor Ministro è la stessa, i professionisti<br />
forensi possono <strong>di</strong>rsi fortunati perchè, invece che campi <strong>di</strong> lavoro agricolo forzato,<br />
l’attuale classe governativa italiana propone loro, d’imperio, un inesplorato, anche<br />
se improbabile, ramo <strong>di</strong> attività lavorativa! Scherzi a parte, l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> forense non si<br />
piegherà nè ai soprusi nè alle offese. Tenga conto il Ministro che, piuttosto, inutili<br />
sono le ore <strong>di</strong> fila davanti a Cancellerie deserte e blindate, nonchè gli anni, i lustri,<br />
<strong>di</strong> durata dei processi che una oculata Amministrazione della Giustizia potrebbe<br />
ridurre a tempi ragionevoli. I Colleghi romani reagiranno con <strong>di</strong>gnità e fermezza,<br />
con ulteriori forme <strong>di</strong> protesta, <strong>di</strong>mostrando, anche con il lavoro quoti<strong>di</strong>ano,<br />
l’insostituibile ruolo dell’Avvocatura nella vita civile della nostra Nazione.”<br />
Il Consigliere Tesoriere Testa chiede al Consiglio <strong>di</strong> prendere posizione con<br />
una nota <strong>di</strong> protesta.<br />
Il Consiglio approva e delega il Consigliere Tesoriere Testa.<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 339
340<br />
IL NOSTRO MONDO<br />
L’ABROGAZIONE DEL DIVIETO DI SVOLGERE PUBBLICITA’<br />
INFORMATIVA DA PARTE DEGLI AVVOCATI<br />
- Considerazioni generali -<br />
Il tema che abbiamo alla nostra attenzione va, necessariamente, inquadrato in<br />
quello più generale della deontologia professionale e dell’autogoverno della<br />
categoria, vale a <strong>di</strong>re della in<strong>di</strong>pendenza dalla professione forense.<br />
Trattasi, quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong> un valore fondante ed essenziale per il destino e per<br />
l’esistenza stessa della professione. Non serve illustrarlo perché è <strong>di</strong> imme<strong>di</strong>ata<br />
percezione e con<strong>di</strong>visione ove si rifletta che, <strong>di</strong>versamente, il controllo deontologico<br />
e il connesso esercizio del potere <strong>di</strong>sciplinare, comunque configurato finirebbe<br />
nella <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> terzi, con capacità, in ogni caso, repressiva necessariamente<br />
avente anche valore intimidante, ovviamente in via preventiva.<br />
Ne faccio un esempio storico e, quin<strong>di</strong>, tale da non coinvolgere l’attualità: “Gli<br />
statuti <strong>di</strong> Velletri” in tema <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> avvocato o procuratore testualmente, al cap.<br />
XLIII, dettava: “Un avvocato o procuratore non deve patrocinare o procurare che<br />
per una parte soltanto, e non per ambedue le parti litiganti nella stessa causa, sotto<br />
pena <strong>di</strong> cento libbre <strong>di</strong> provvigioni per ogni contravventore. … Qualunque<br />
avvocato poi o procuratore che si rendesse colpevole <strong>di</strong> ciò sarà espulso per un anno<br />
dalla città <strong>di</strong> Velletri e suo territorio dal Podestà o Giu<strong>di</strong>ce, sotto la pena suddetta<br />
da defalcarsi ad esso Podestà e Giu<strong>di</strong>ce in tempo <strong>di</strong> loro sindacazione”.<br />
Il potere <strong>di</strong>sciplinare spettava, quin<strong>di</strong> al Potestà e al giu<strong>di</strong>ce, e la pena era gravissima<br />
perché l’espulsione dalla città e dal suo territorio all’epoca rendeva se non impossibile,<br />
estremamente <strong>di</strong>fficile la sopravvivenza: gli Statuti furono promulgati nel 1544,<br />
ma si richiamano a precedenti della seconda metà del secolo XII.<br />
Sono convinto, anzi siamo convinti che nella nostra professione sia essenziale<br />
l’esercizio della stessa nella sua libertà, certa e garantita. Consegue che, se questo<br />
elemento manca, la professione forense viene colpita al cuore.<br />
Voglio fare qui una citazione anche se potrebbe apparire un po’ retorica.<br />
Ma la retorica è sempre da esorcizzare anche se è buona e giusta? Credo <strong>di</strong> no<br />
e, quin<strong>di</strong>, eccomi a Mario Pagano con il suo “Processo criminale”, e<strong>di</strong>tato in Napoli<br />
nel 1787, che in tema <strong>di</strong> libertà civile scriveva: “Né solo col fatto, ma con la potenza<br />
ezian<strong>di</strong>o <strong>di</strong> poterlo fare, ancora che non si arrechi violenza alcuna , offendesi la<br />
libertà. La sua delicatezza si è pur tale e tanta che ogni ombra l’offusca, ogni più lieve<br />
fiato l’aduggia. L’opinione sola <strong>di</strong> potere impunemente essere oppressi ci <strong>di</strong>spoglia<br />
della libera facoltà <strong>di</strong> valerci dei nostri <strong>di</strong>ritti. Il timore attacca la libertà nella sua<br />
sorgente stessa: è un veleno nel fonte infuso onde scaturisce il fiume; laddove<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
IL NOSTRO MONDO<br />
l’esterna forza impe<strong>di</strong>sce soltanto l’esercizio della libertà”.<br />
Pagano scriveva in relazione al processo penale e ai poteri che allora avevano i<br />
magistrati. Ora i tempi non sono più quelli e il nostro tema ha un territorio più<br />
limitato, ma per la libertà i principi non mutano e, pur con questa necessaria<br />
avvertenza, anche nel nostro caso non debbono essere mai <strong>di</strong>menticati.<br />
Dopo queste generali considerazioni, ritengo opportuno proseguire la “storia”<br />
della nostra categoria, ovviamente con sintesi estrema, per richiamare l’attenzione<br />
su come si sia pervenuti all’attuale sistema organizzativo e funzionale <strong>degli</strong> organi<br />
dell’avvocatura (Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> e Consiglio Nazionale Forense).<br />
La professione dall’epoca romana, con varie mutazioni, cesure e cadute anche<br />
ampie, è passata attraverso i secoli dal procuratore <strong>di</strong> epoca giustinianea e<br />
dall’advocatus della legge Cincia (204 a.C.) pervenendo anche ad un culmine <strong>di</strong><br />
cattiva fama con l’Azzecca-garbugli <strong>di</strong> manzoniana memoria.<br />
A nostro onore rammento, però, il rifiorire delle scienze giuri<strong>di</strong>che in varie<br />
scuole con prestigiosi giureconsulti, quali ad esempio Bartolo <strong>di</strong> Sassoferrato del<br />
secolo XIV, e la fama prestigiosa anche culturale <strong>degli</strong> avvocati che trovò in Francia<br />
le prime forme organizzative <strong>di</strong> gruppi con il nome <strong>di</strong> “Ordre” la cui fortuna, per<br />
alta e <strong>di</strong>ffusa reputazione, ne consentì l’estensione, appunto, come e con l’appellativo<br />
<strong>di</strong> “<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>” fino ai nostri giorni.<br />
Nello specifico, in Italia dopo l’Unità, con la legge n. 1938 del 1874 furono<br />
istituiti i “Collegi <strong>degli</strong> avvocati e procuratori” i quali avevano il potere <strong>di</strong> elezione<br />
dei Consigli <strong>degli</strong> Or<strong>di</strong>ni, così sancendo la rilevanza <strong>di</strong> interesse pubblico dell’attività<br />
professionale, con la necessità <strong>di</strong> garantire e tutelare il prestigio <strong>di</strong> chi la<br />
esercitava e <strong>degli</strong> organismi <strong>di</strong> rappresentanza.<br />
Ecco un breve e nominalistico cenno al periodo fascista che, con vari provve<strong>di</strong>menti,<br />
abolì gli Or<strong>di</strong>ni sostituendo ad essi i “Sindacati fascisti <strong>degli</strong> avvocati e<br />
procuratori”. Tralascio il dettaglio dei provve<strong>di</strong>menti che si susseguirono (per<br />
giungere al detto risultato conclusivo) e mi limito ad enunciarli: essi vanno dal 1926<br />
(L. n. 453, r.d. 747 e r.d. 1683) al 1933 r.d.l. n. 1578 e 1934 l. n. 36. Va detto che,<br />
con la legislazione del 1926, si ebbe la istituzione del Consiglio Superiore Forense<br />
che, per la prima volta, rappresentò la rilevanza nazionale della professione forense.<br />
Ancora oggi sopravvive l’intera regolamentazione del 1933 e 1934 con gli<br />
aggiustamenti necessitati dal ritorno alla democrazia e, quin<strong>di</strong>, la conseguente<br />
abolizione dei Sindacati fascisti <strong>degli</strong> avvocati (d.lgs.lgt. 369 del 1944) nonché la<br />
ricostituzione dei Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> e la trasformazione del Consiglio Superiore<br />
Forense nel Consiglio Nazionale Forense, il tutto su base democratica ed elettiva<br />
così come ora li conosciamo. A ciò si provvide con il d.lgs.lgt. 23 nov. 1944 n. 382<br />
che riguardava vari or<strong>di</strong>ni professionali e, al capo IV, nei cinque articoli finali<br />
estendeva le norme alle professioni <strong>di</strong> avvocati e procuratori “fino a quando non<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 341
342<br />
IL NOSTRO MONDO<br />
si sarà provveduto alla riforma dell’Or<strong>di</strong>namento forense, vale a <strong>di</strong>re che fino al<br />
2007 ancora nulla si è fatto e, come si <strong>di</strong>ce, “campa cavallo che l’erba cresce”.<br />
A nostro <strong>di</strong>sdoro va ascritto un robusto contributo a che il cavallo tirasse a<br />
campare, obliterando quello che intorno a noi succedeva negli altri Paesi. Ci siamo<br />
arroccati nella <strong>di</strong>fesa dell’esistente e in particolare gli Or<strong>di</strong>ni spesso hanno, si fa per<br />
<strong>di</strong>re, volenterosamente contribuito alla conservazione talora anche in antagonismo<br />
con lo slancio e le iniziative <strong>di</strong> innovazione delle libere associazioni forensi, dalle<br />
quali temevano la sottrazione <strong>di</strong> funzioni: specificamente per la rappresentanza,<br />
ignorandone la necessaria <strong>di</strong>stinzione tra quella obbligatoria, connessa a compiti<br />
pubblicistici, e quella volontaria relativa alle necessità <strong>di</strong> libera espressione della<br />
civile società.<br />
- IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE -<br />
E IL D.L. 4 LUGLIO 2006 N. 223,<br />
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI<br />
DALLA L. 4 AGOSTO 2006 N. 248.<br />
Il 17 aprile 1997, il Consiglio Nazionale Forense ebbe ad approvare il “Co<strong>di</strong>ce<br />
Deontologico Forense”. L’art. 17 <strong>di</strong> tale Co<strong>di</strong>ce vietava qualsiasi forma <strong>di</strong> pubblicità<br />
della attività professionale, consentendo soltanto “l’in<strong>di</strong>cazione… nei rapporti<br />
con i terzi <strong>di</strong> un proprio particolare ramo <strong>di</strong> attività o specializzazione”.<br />
Prima <strong>di</strong> questa normativa non vi era alcuna espressa <strong>di</strong>sposizione che vietasse<br />
la pubblicità dell’attività professionale. Si era, però, formato un <strong>di</strong>ffuso orientamento<br />
decisionale dei Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> e del C.N.F., che considerava la detta<br />
pubblicità contraria al prestigio della professione e al rapporto fiduciario che dalla<br />
stessa deriva.<br />
La casistica al riguardo è molto estesa e il Collega Remo Danovi cita alcune<br />
significative decisioni del C.N.F. nel suo testo “Co<strong>di</strong>ce Deontologico forense”<br />
Pirola 1986: il 31 <strong>di</strong>c. 1954 veniva comunicata la ra<strong>di</strong>azione ad un avvocato che<br />
persistentemente offriva prestazioni a mezzo <strong>di</strong> avvisi economici dei quoti<strong>di</strong>ani; il<br />
13 sett. 1956 – il 12 giugno 1957 – il 31ottobre 1963 – il 26 maggio 1966 furono<br />
emesse decisioni che sanzionavano la pubblicità. Il rilasciare interviste (fornendo<br />
proprie fotografie o anche senza fotografie) venne ritenuto illecito. Ugualmente<br />
<strong>di</strong>casi per l’apparizione in trasmissioni televisive consentendo che scorresse la<br />
scritta con l’in<strong>di</strong>cazione del proprio nome e in<strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o.<br />
Alla base <strong>di</strong> tale orientamento venivano posti gli artt. 12 e 17 n. 3 del R.D.L. n.<br />
1578del 1933: il primo articolo impone l’obbligo ai professionisti legali <strong>di</strong><br />
adempiere “al loro ministero con <strong>di</strong>gnità e con decoro, come si conviene all’altezza<br />
della funzione che sono chiamati ad esercitare nell’amministrazione della giustizia”;<br />
il secondo articolo stabilisce tra i requisiti per l’iscrizione all’Albo “la condotta<br />
specchiatissima e illibata”.<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
IL NOSTRO MONDO<br />
Vari commentatori, in verità, hanno pur sempre ritenuto in<strong>di</strong>spensabile una<br />
larga <strong>di</strong>ffusione della conoscenza delle proprie capacità professionali. In tal modo<br />
contrastavano l’orientamento rigoroso <strong>di</strong> cui si è detto, postulato anche con una<br />
terminologia enfatica che, come tale, si presta a una non <strong>di</strong>fficile ironia: è facile,<br />
infatti, annotare che uno specchio specchiatissimo appare come una ipotesi <strong>di</strong><br />
esagerata e impossibile perfezione, e l’illibata condotta approda, nel suo significato<br />
letterale, alla illibagione della stessa o alla sua virginale supposizione.<br />
Sta <strong>di</strong> fatto che ora abbiamo la legge che ha rimosso seccamente il <strong>di</strong>vieto<br />
dell’art. 17 del Co<strong>di</strong>ce deontologico forense e <strong>di</strong> qualunque norma che vieti anche<br />
parzialmente la pubblicità informativa.<br />
Più esattamente le norme che riguardano l’attiva forense, che qui rilevano, sono<br />
desumibili dall’art. 2 del D.L. 233/2006 e dalla L. <strong>di</strong> conversione n. 248 del 4 agosto<br />
2006. Eccola:<br />
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi<br />
professionali<br />
1. In conformità al principio comunitario <strong>di</strong> libera concorrenza ed a quello <strong>di</strong><br />
libertà <strong>di</strong> circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine <strong>di</strong> assicurare agli<br />
utenti un’effettiva facoltà <strong>di</strong> scelta nell’esercizio dei propri <strong>di</strong>ritti e <strong>di</strong> comparazione<br />
delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore del presente<br />
decreto sono abrogate le <strong>di</strong>sposizioni legislative e regolamentari che prevedono<br />
con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:<br />
a) l’obbligatorietà <strong>di</strong> tariffe fisse o minime ovvero il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> pattuire compensi<br />
parametrati al raggiungimento <strong>degli</strong> obiettivi perseguiti;<br />
b) il <strong>di</strong>vieto, anche parziale, <strong>di</strong> svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le<br />
specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il<br />
prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri <strong>di</strong> trasparenza e<br />
veri<strong>di</strong>cità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’or<strong>di</strong>ne;<br />
c) omissis;<br />
2 bis. All’art. 2233 del Co<strong>di</strong>ce Civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:<br />
“Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi fra gli avvocati e i<br />
praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.<br />
3. Le <strong>di</strong>sposizioni deontologiche e pattizie e i co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> auto<strong>di</strong>sciplina che<br />
contengono le prescrizioni <strong>di</strong> cui al comma 1 sono adeguate, anche con l’adozione<br />
<strong>di</strong> misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio<br />
2007. In caso <strong>di</strong> mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme<br />
in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.<br />
Da siffatte norme si ricava che:<br />
I<br />
al primo comma, le finalità <strong>di</strong>chiarate sono quelle <strong>di</strong> assicurare agli utenti<br />
un’effettiva facoltà <strong>di</strong> scelta nell’esercizio dei propri <strong>di</strong>ritti e <strong>di</strong> comparazione delle<br />
prestazioni offerte sul mercato.<br />
Non ce ne possiamo meravigliare per due ragioni, ciascuna esaustiva.<br />
La prima perché, nonostante sia ritenuta in contrasto con la nostra deontologia,<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 343
344<br />
IL NOSTRO MONDO<br />
la pubblicità dell’attività professionale era sempre ampiamente praticata pure con<br />
modalità talora più che indecorose; e le decisioni <strong>di</strong>sciplinari erano sempre per<br />
<strong>di</strong>fetto nella loro rincorsa ai casi anche perché il numero dei Consiglieri dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
(in costante e preoccupante fibrillazione elettorale) era ed è quanto mai inadeguato<br />
rispetto alla crescita del numero <strong>degli</strong> iscritti (ma <strong>di</strong> ciò si farà, subito dopo, maggior<br />
cenno).<br />
La seconda ragione è ironica ma non priva <strong>di</strong> concludenza per le auspicate<br />
finalità mercantili che possono riguardarci. Per altri e più ampi scopi fu ben spiegata<br />
e formulata da Hegel così: “Lo Stato, quale potere giu<strong>di</strong>ziario, tiene mercato con<br />
determinatezze che si chiamano crimini e gli sono ven<strong>di</strong>bili in cambio <strong>di</strong> altre<br />
determinatezze (le pene) ed il Co<strong>di</strong>ce penale è il listino dei prezzi correnti”. E come<br />
si sa, oso chiosare, nella nobile arte della mercatura se l’offerta supera la domanda<br />
si abbattono i prezzi; nel caso <strong>di</strong> specie si fanno i condoni o amnistie.<br />
II<br />
Alla lettera a) sono abrogate l’obbligatorietà delle tariffe fisse o minime e il<br />
<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> pattuire compensi parametrati al conseguimento <strong>degli</strong> obiettivi.<br />
E, quin<strong>di</strong>, senza più i minimi obbligatori delle tariffe è possibile il patto <strong>di</strong> quota<br />
lite.<br />
E’ chiaro che la <strong>di</strong>sposizione eccita le offerte mercantili e crea una <strong>di</strong>latazione<br />
del potenziale procacciamento-accaparramento <strong>di</strong> clientela, scopo connaturale o<br />
per lo meno, come <strong>di</strong>re, non spurio della pubblicità.<br />
Se poi si pensa che le innovazioni investono un numero quanto mai elevato<br />
(stavo per <strong>di</strong>re straripante) <strong>di</strong> iscritti agli albi, avremo possibili effetti moltiplicati.<br />
Ma <strong>di</strong> questa enfiagione dei nostri albi portiamo una fondamentale responsabilità<br />
se teniamo conto delle trasmigrazioni per gli esami in zone “climaticamente”<br />
più agevoli se non ad<strong>di</strong>rittura franche e la larghezza del numero dei promossi agli<br />
esami da quando abbiamo ottenuto la responsabilità e la <strong>di</strong>rezione delle Commissioni<br />
esaminatrici.<br />
Ve<strong>di</strong>amo in tal modo realizzate le con<strong>di</strong>zioni hegeliane per un buon mercato:<br />
sollecitazione dell’informazione pubblicitaria, sia pure sub specie informativa;<br />
aumento dell’offerta delle prestazioni, spinta dal gran numero <strong>degli</strong> offerenti;<br />
libertà <strong>di</strong> pattuire i compensi anche con la quota lite.<br />
Penso che non mancheranno nemmeno i possibili condoni sotto specie <strong>di</strong> una<br />
forte accelerazione al ribasso.<br />
Non resta che operare perché la nostra propensione alla dolce mercatura non<br />
travolga i limiti della <strong>di</strong>gnità e del decoro.<br />
Debbo <strong>di</strong>re che il Co<strong>di</strong>ce deontologico aggiornato dal C.N.F. ci si è messo<br />
d’impegno con una buona normativa che appresso esaminerò.<br />
III<br />
Alla lettera b) è abrogato il <strong>di</strong>vieto anche parziale <strong>di</strong> svolgere la pubblicità. Così<br />
la norma <strong>di</strong>spone seccamente, ma non con proprietà terminologica e concettuale.<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
IL NOSTRO MONDO<br />
Ed è <strong>di</strong> questo che dobbiamo maggiormente <strong>di</strong>re in collegamento con il n. 3<br />
dell’art. 2 del D.L. in esame e relativa L. <strong>di</strong> conversione.<br />
Innanzi tutto, l’abrogazione del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> svolgere pubblicità informativa è<br />
limitata a quella che riguarda i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche<br />
del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni<br />
secondo i criteri <strong>di</strong> trasparenza e veri<strong>di</strong>cità del messaggio il cui rispetto è verificato<br />
dall’or<strong>di</strong>ne.<br />
Consegue che vi è una pubblicità espressamente consentita e che ogni altro tipo<br />
<strong>di</strong> pubblicità è vietato; che quella consentita deve rispondere ai criteri <strong>di</strong> trasparenza<br />
e veri<strong>di</strong>cità del messaggio; che l’or<strong>di</strong>ne (leggi Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> con la seconda<br />
istanza del C.N.F.) deve verificare il rispetto <strong>di</strong> siffatti requisiti e, necessariamente,<br />
anche il merito della pubblicità.<br />
L’art. 2 bis è una mera conseguenza per il co<strong>di</strong>ce civile della lettera a) esaminata<br />
nel punto II. La <strong>di</strong>zione del comma precedente vietava, sotto pena <strong>di</strong> nullità, i patti<br />
tra avvocati e cliente – anche se per interposta persona – relativi ai beni oggetto delle<br />
controversie affidate al loro patrocinio. La nuova formulazione consente <strong>di</strong><br />
pattuire il compenso purché con forma scritta e, aggiungo, non in modo indegno<br />
e indecoroso.<br />
DISPOSIZIONI DEL CODICE FORENSE IN ADEGUAMENTO<br />
Il Co<strong>di</strong>ce Deontologico Forense, adottato dal C.N.F. il 17 aprile 1977, fu<br />
mo<strong>di</strong>ficato dal Consiglio Nazionale in tre sedute alle date del 16 ottobre 1999, 26<br />
ottobre 2002 e 27 gennaio 2006. Ora è stato adeguato alla legge del 4 agosto 2006<br />
n. 248.<br />
E’ stata questa l’occasione per affrontare ampiamente il tema supportati anche<br />
dalle in<strong>di</strong>cazioni della legge stessa e dal riconoscimento che la medesima attribuisce<br />
al Co<strong>di</strong>ce forense proprio con l’espressa previsione al n. 3, che ne <strong>di</strong>spone<br />
l’adeguamento e, in <strong>di</strong>fetto, la nullità delle norme in contrasto con la nuova legge.<br />
E questo riconoscimento legislativo del Co<strong>di</strong>ce Deontologico Forense non è<br />
poca cosa perché al riguardo il C.N.F. non ha (non aveva) formale potere che<br />
promanasse o che fosse in qualche modo avallato da norme statuali.<br />
Non a caso l’avveduto, intelligente e volenteroso collega Remo Danovi (al quale<br />
si deve la gran parte del merito) ha cura <strong>di</strong> avvertire in premessa del testo già citato,<br />
che per formulare il Co<strong>di</strong>ce Forense sarebbe bastato sintetizzare i comportamenti<br />
più comuni … (le) violazioni più ricorrenti”, tanto più che la Cassazione ha<br />
affermato che “la potestà <strong>di</strong>sciplinare è contenuta entro limiti precisi… dei precetti<br />
deontologici – i quali, anche se inespressi o espressi in forma generale, sono<br />
obiettivamente rilevabili dalla coscienza sociale e dall’etica professionale in un<br />
dato momento storico…”: Sez. Un. N. 3810 del 25 novembre 1974.<br />
Di modo che conclude, in premessa, Danovi “… la co<strong>di</strong>ficazione… deve essere<br />
considerata come un para<strong>di</strong>gma o modello per la migliore impostazione professionale”.<br />
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346<br />
IL NOSTRO MONDO<br />
E, quin<strong>di</strong>, nel Co<strong>di</strong>ce Forense, si hanno: l’art. 17 debitamente adeguato e il 17<br />
bis che fissa le modalità dell’informazione.<br />
L’art. 17:<br />
<strong>di</strong>chiara che l’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale,<br />
rispetto alla L. che abolisce il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> svolgere pubblicità informativa: è chiara<br />
la <strong>di</strong>fferenza poiché dare informazioni appare meno ampio e con spettro meno<br />
<strong>di</strong>ffuso rispetto alla pubblicità informativa.<br />
A mio avviso le due <strong>di</strong>zioni non sono in contrasto <strong>di</strong> principio, ma appaiono<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>verso rigore in<strong>di</strong>cativo (fucile a pallottola o a pallini; getto d’acqua o pioggia<br />
<strong>di</strong>ffusa).<br />
Sottolinea le finalità delle informazioni che devono ispirarsi all’affidamento<br />
della collettività e devono essere trasparenti e veritiere, ribadendo il potere <strong>di</strong><br />
verifica dei competenti Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>.<br />
· Stabilisce il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>vulgare le informazioni riservate o coperte dal<br />
segreto professionale, né si può fare il nome dei propri clienti, anche se questi ultimi<br />
vi consentano.<br />
· Per forma e modalità, l’informazione deve rispettare la <strong>di</strong>gnità e il decoro<br />
della professione.<br />
· In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità<br />
ingannevole, elogiativa, comparativa.<br />
· Consente, senza fini <strong>di</strong> lucro, l’organizzazione e sponsorizzazione <strong>di</strong> seminari<br />
<strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, <strong>di</strong> corsi <strong>di</strong> formazione professionale ,<strong>di</strong> convegni <strong>di</strong> avvocati,<br />
attinenti alla professione forense.<br />
· Consente l’in<strong>di</strong>cazione del nome <strong>di</strong> un avvocato defunto che abbia fatto<br />
parte dello stu<strong>di</strong>o e che abbia previsto espressamente siffatta in<strong>di</strong>cazione o ne abbia<br />
<strong>di</strong>sposto per testamento ovvero vi sia il consenso unanime dei soci.<br />
Con un sintetico giu<strong>di</strong>zio globale, al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> norme specifiche e, a mio parere,<br />
<strong>di</strong> dettaglio, è manifesto l’intento e il risultato <strong>di</strong> ben delineare la normativa,<br />
mantenendo fermo il principio del rigore così che viene evitato il pericolo <strong>di</strong><br />
sca<strong>di</strong>mento dell’attività professionale forense nella mercatura che è pur dolce (tale<br />
definibile rispetto agli “scambi” guerreschi tra popoli), ma che con la professione<br />
forense mal si accorda, specie se si aprisse, a pioggia <strong>di</strong>ffusa, la propensione a<br />
debordare. Propensione che, peraltro, è già presente nell’ormai spropositato corpo<br />
<strong>degli</strong> iscritti che nell’intero nostro Paese sfiora il numero <strong>di</strong> 200.000 iscritti, se non<br />
sbaglio, e nella sola Roma i 20.000: si pensi che l’intero Giappone con oltre 80<br />
milioni <strong>di</strong> abitanti ha proprio e in tutto 20.00 avvocati!<br />
Dell’armonica vita <strong>di</strong> questo grande numero <strong>di</strong> avvocati dovranno occuparsi i<br />
singoli Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> i quali non potranno non riferirsi ai principi deontologici<br />
(ovviamente in tema <strong>di</strong> informazione-pubblicità) sopra in<strong>di</strong>cati e, comunque,<br />
nel rispetto della <strong>di</strong>gnità e del decoro della professione: questo comporta la<br />
giusta sottolineatura e richiamo al noto art. 12 della lontana, ma vigente legislazione<br />
del 1933 e 1934.<br />
Opportunamente il Co<strong>di</strong>ce Forense ha obliterato il riferimento “all’altezza della<br />
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IL NOSTRO MONDO<br />
funzione che – gli avvocati – sono chiamati ad esercitare nell’amministrazione della<br />
giustizia”, <strong>di</strong> cui al già esaminato art. 12 della L. n. 36 del 1934, per non <strong>di</strong>re della<br />
specchiatissima e illibata condotta.<br />
Bastano, perché ben sufficienti, la <strong>di</strong>gnità e il decoro levandoci <strong>di</strong> torno gli<br />
orpelli e le ridondanze che, nel passato, ci hanno fatto parlare <strong>di</strong> “missione”<br />
dell’avvocato, così sacralizzando il termine “ministero” già tanto impegnativo<br />
usato, nell’art. 12 del R.D.L. 1578/1933, per in<strong>di</strong>care l’attività dell’avvocato.<br />
Questo perché, a mio parere, il missionario va in Africa a curare i lebbrosi e non<br />
si avvolge nella toga, né calca il tocco tricolore per esercitare un lavoro professionale<br />
che deve essere necessariamente competente, onesto, <strong>di</strong>gnitoso e decoroso anche<br />
quando non è strettamente e imme<strong>di</strong>atamente connesso con l’amministrazione<br />
della giustizia.<br />
L’art. 17 bis:<br />
fissa, nel dettaglio, le modalità dell’informazione (pubblicità) consentita che qui<br />
appare superfluo elencare.<br />
L’art. 18:<br />
in<strong>di</strong>ca i criteri <strong>di</strong> equilibrio e misura nel rilasciare interviste nel rispetto del dovere<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>screzione e riservatezza: ma quanti sono equilibrati nella materia? Opportuno<br />
il rigore, quin<strong>di</strong>, in proposito.<br />
L’art. 19:<br />
conferma e specifica il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> accaparramento <strong>di</strong> clientela che è la naturale<br />
inclinazione della pubblicità, rectius informazione.<br />
Va sottolineato che, per tutte le <strong>di</strong>sposizioni esaminate, l’intero territorio<br />
deontologico e <strong>di</strong>sciplinare, è soggetto ai poteri-doveri dei Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
competenti.<br />
Giova, però, ulteriormente sottolineare che l’attività dei Consigli è espressamente<br />
voluta dalla legge (art. 2 lett. B L. 248 del 2006) e dal Co<strong>di</strong>ce Deontologico<br />
Forense negli esaminati artt. 17, 17 bis, nonché 18.<br />
Mi chiedo se i Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, nella loro strutturazione attuale, siano<br />
adeguati a questi compiti che si aggiungono, in <strong>di</strong>latazione <strong>di</strong> oneri, a tutti quelli<br />
che, comunque, già hanno, come ad esempio: i pareri, la tenuta <strong>degli</strong> albi e relativi<br />
controlli, i proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>sciplinari, i doveri <strong>di</strong> rappresentanza e informazione<br />
ecc. ecc.?<br />
Ma non scherziamo!<br />
L’attività <strong>degli</strong> attuali Consigli è con<strong>di</strong>zionata e limitata duramente da due<br />
elementi <strong>di</strong> grande rilievo:<br />
il primo è che il numero dei componenti è assolutamente inadeguato, rispetto<br />
a quello <strong>degli</strong> iscritti e delle attività che questo comporta. Ad esempio: a Roma, con<br />
i famosi 20.000 iscritti, ci sono 15 Consiglieri, lo stesso numero <strong>di</strong> quando l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
romano aveva 1.500/3000 iscritti. E per gli altri Consigli la con<strong>di</strong>zione è analoga.<br />
Il secondo è che i Consiglieri sono in permanente fibrillazione elettorale per ché<br />
durano in carica solo due anni, dei quali il primo serve <strong>di</strong> rodaggio per l’attività, il<br />
secondo è <strong>di</strong> campagna elettorale, con tutto quel che segue.<br />
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348<br />
IL NOSTRO MONDO<br />
E’ proprio impossibile ottenere uno straccio <strong>di</strong> Decreto legge che almeno adegui<br />
il numero e la durata del mandato (ad es. un quadriennio non rinnovabile<br />
all’imme<strong>di</strong>ato, per più <strong>di</strong> una volta: così si evitano anche le incrostazioni, pur se<br />
involontarie, <strong>di</strong> potere, poiché <strong>di</strong> potere, appunto, anche si tratta).<br />
E perché non aggiungervi la costituzione delle Commissioni <strong>di</strong>strettuali <strong>di</strong>sciplinari<br />
o qualcosa <strong>di</strong> simile? Al limite, si preveda almeno la possibilità <strong>di</strong> procedere<br />
per sezioni interne sul modello della Cassazione.<br />
Il resto della Legge professionale aspetterà forse tanto quanto fino ad ora ho<br />
personalmente atteso, visto che ho cominciato ad occuparmene da quando era<br />
Guardasigilli l’On. Gonella!<br />
Desidero concludere con una riflessione ed esortazione che forse potranno<br />
essere messe a carico della mia età.<br />
Ed ecco: non credo che bastino le regole, per buone e anche dure che siano, per<br />
rendere vivo e operante il senso della <strong>di</strong>gnità e decoro professionale in un contesto<br />
<strong>di</strong> vigile deontologia.<br />
La cultura del “severamente vietato”, rispetto al semplice <strong>di</strong>vieto, espresso o<br />
tacito che sia, non ha mai dato buoni frutti. Anzi in<strong>di</strong>ca, con uno slittamento<br />
semantico, una per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> valore perché il “severamente vietato” può far supporre<br />
e quasi presuppone un <strong>di</strong>vieto non severo <strong>di</strong> cui si può non tener conto.<br />
Pertanto è alla nostra coscienza che bisogna fare appello. Parafrasando Unamuno<br />
oserei <strong>di</strong>re che la nostra professione è essenzialmente insicura e faticosa, ma,<br />
nell’esercitarla, occorre conservare una condotta appassionatamente buona,.<br />
Dico appassionatamente e mi sovviene Helvétius che intitola un capitolo del<br />
suo “De l’esprit” così: “Come si <strong>di</strong>venta sciocchi quando si cessa <strong>di</strong> essere<br />
appassionati”.<br />
E l’avvocato non può e non deve <strong>di</strong>ventare sciocco.<br />
20 marzo 2007<br />
Ennio Parrelli<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
IL NOSTRO MONDO<br />
Simposio gastronomico "De gustibus <strong>di</strong>sputandum<br />
est…Ars Coquinaria Iuri<strong>di</strong>ca"<br />
La III e<strong>di</strong>zione pubblica del Simposio gastronomico “De gustibus <strong>di</strong>sputandum est…Ars<br />
Coquinaria Iuri<strong>di</strong>ca”, ideato e organizzato dall’avv. Antonella Sotira , tenutasi la sera del<br />
04.06.2007 è stata ricca <strong>di</strong> sorprese. La più<br />
III Simposio<br />
Gastronomico<br />
de gustibus ...<strong>di</strong>sputandum est:<br />
Ars coquinaria iuri<strong>di</strong>ca<br />
Roma, 4 giugno 2007<br />
gra<strong>di</strong>ta è stata la partecipazione della Sig.ra<br />
Matilde Bran<strong>di</strong>, madrina della manifestazione.<br />
Insignita della carica <strong>di</strong> Presidente della Commissione<br />
Ufficiale <strong>di</strong> Degustazione, composta<br />
dal Presidente del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong><br />
<strong>Avvocati</strong> Alessandro Cassiani, l’avv. Sergio<br />
de Felice, il dott. Antonello Racanelli, il<br />
dott. Adelchi d’Ippolito, il criminologo Natale<br />
Fusaro, il Prof. Fabio Francario, il Prof. Tito<br />
Lucrezio Rizzo, il Prof. Stefano Bortone, il<br />
notaio Antonello Privitera, e tre professionisti<br />
super partes, tra cui il commercialista Marco<br />
Costantini, la Sig.ra Bran<strong>di</strong>, il cui voto valeva<br />
doppio, è stata l’ago della bilancia nel “fare<br />
giustizia” tra i concorrenti avvocati e magistrati.<br />
La gara ben articolata ha affidato alla Commisione<br />
Aestetica, tra i cui membri, oltre ad architetti,<br />
me<strong>di</strong>ci, commercialisti, in rappresentanza<br />
delle due squadre, vi erano il dott. Filippo<br />
Paone e l’avv. scrittore e saggista Massimiliano<br />
Kornmuller, il compito <strong>di</strong> valutare la mese en<br />
plate delle <strong>di</strong>verse portate e l’originalità del nomen<br />
<strong>di</strong> fantasia iuri<strong>di</strong>ca assegnato al piatto. Alla<br />
Commissione Contabile presieduta dall’avv.<br />
Luisa Melara, sotto l’alto controllo del Triunvirato De Iustitia Coquinaria, formato<br />
dall’avv. Antonio Conte, da un membro del CSM dott. Cosimo Ferri e dal notaio<br />
Massimo Saraceno, il conteggio dei voti e il controllo <strong>di</strong> legittimità. Ma<strong>di</strong>na della squadra<br />
<strong>degli</strong> avvocati la dott.ssa GianFederica Dito. Padrino della squadra dei magistrati l’avv.<br />
Luigi Di Majo.<br />
Un grande contributo all’organizzazione della serata è stato dato dagli avvocati Sergio<br />
De Felice, Angela Modafferi, Teresa Sotira.<br />
Sorprendenti per la vis creativa i nomen <strong>di</strong> fantasia giuri<strong>di</strong>ca dati ai piatti. Dall’”Affido<br />
con<strong>di</strong>viso: piccole fragole da tutelare immerse nel pan <strong>di</strong> spagna <strong>di</strong> genitori separati”,( dolce<br />
preparato dall’avv. Francesca Poalucci Storace e dall’avv. Bianca Terracciano) al “patteggiamento<br />
<strong>di</strong> peperoni e patate con beneficio <strong>di</strong> pomodoro”( contorno preparato dalla dott.ssa<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 349
350<br />
IL NOSTRO MONDO<br />
Maria Letiza Golfieri, sino al vincitore del Premio Frangipane “Fantasia Giuri<strong>di</strong>ca”:<br />
“Tiramisù canonico::da conservare humano modo” dell’avv. Mariaclara Ferrato, istituito dal<br />
conte Raffaele Frangipane, che nell’iniziativa ha coinvolto molti membri della nobiltà<br />
romana.<br />
Sorprendente anche la controversa vittoria della gara: Tre coppe sono andate ai<br />
magistrati, ma gli avvocati hanno vinto quattro premi ( il premio ARCHE’ “Sorriso<br />
giuri<strong>di</strong>co”, sorteggiato dall’avv. Giuseppina Bevivino. è stato vinto dall’avv. Francesco<br />
Storace). Il premio miglior antipasto per il “416 quarter: associazione a delinquere <strong>di</strong> stampo<br />
zucchinoso” (carpaccio <strong>di</strong> zucchine con pecorino sardo, mandorle e tartufo) è andato all’avv.<br />
Alessandra Calabrò; il premio miglior primo piatto: “summum ius summa cura” (sartù <strong>di</strong><br />
riso alla borbone) è andato alla dott.ssa Antonella Mazzei; il premio miglior secondo piatto<br />
“quid iudex inveniet in involtino? unam bufalam” (involtini <strong>di</strong> melanzane ripieni <strong>di</strong> carne e<br />
funghi) è andato alla dott.ssa Luigia Spinelli del Tribuna <strong>di</strong> Latina; il premio miglior<br />
contorno “comparsa <strong>di</strong> asparagi gratinati” è andato all’avv. Francesco Santini; il premio<br />
miglior dolce “babà extraor<strong>di</strong>nem con frutti civili” è andato alla dott.ssa Rosalba <strong>di</strong> Giulio.<br />
Forse come in tutte le gare fra campioni bisognerà “andare ai rigori”, anche in ragione<br />
della gustosità dei piatti preparati dagli altri concorrenti: la delicata “pappa enfiteutica al<br />
pomodoro” dell’avv. Alessandro Bove, la squisita “suilla in verde, arista <strong>di</strong> maiale con salsa<br />
<strong>di</strong> melanzane e basilico” dell’avv. Caterina Borelli, il delicato antispato della dott.ssa De<br />
Cecilia “notifica <strong>di</strong> uvetta ex art.161 C.p.p su letto <strong>di</strong> peperoni”, che hanno lasciato<br />
l’acquolina in bocca.<br />
In concomitanza con la giornata UNICEF, il simposio gastronomico, non è stato solo<br />
l’incontro tra professionisti schierati su fronti opposti ma accomunati dall’amore per la<br />
giustizia, ma una vera e propria gara <strong>di</strong> solidarietà “verso i più piccoli” assistiti dall’Associazione<br />
ARCHE’, a cui sono andati i proventi della serata.<br />
Antonio Conte<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
IL NOSTRO MONDO<br />
TRA TOGHE, SWING E DIRITTO. GRANDE SUCCESSO<br />
ALL’ACQUA SANTA PER LA SECONDA TAPPA<br />
DEL “BMW <strong>ROMA</strong> – CHALLENGE TOUR DI GOLF FORENSE”<br />
Sotto il Patrocinio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong><br />
Roma e <strong>di</strong> quello della Federazione Italiana Golf<br />
Lazio, il 2 giugno al Golf <strong>di</strong> Roma Acqua Santa, nella<br />
culla del golf italiano, si è <strong>di</strong>sputata la seconda tappa<br />
del “BMW Roma - Challenge Tour <strong>di</strong> Golf Forense”,<br />
manifestazione firmata ed organizzata dall’Avv. Nicola<br />
Colavita e de<strong>di</strong>cata ai professionisti che operano<br />
nel mondo del <strong>di</strong>ritto (avvocati, notai, magistrati e<br />
commercialisti).<br />
La competizione - che ha visto gareggiare oltre 140<br />
giocatore tra cui la splen<strong>di</strong>da Top Model Vanessa<br />
Kelly ed il Presidente della F.I.G. Lazio, Dott. Andrea<br />
Pischiutta - è stata vinta nella I^ categoria netto dalla<br />
coppia composta da Alberto Pelosi e Corrado Di<br />
Marco. La coppia composta dall’Avv. Grabau e dal<br />
Dott. Alfiero, si è imposta nella I^ categoria Lordo. Nella categoria La<strong>di</strong>es si è<br />
affermata la<br />
coppia composta<br />
dall’Avv.<br />
Livia Magrone<br />
Furlotti e Isabella<br />
Macchi <strong>di</strong><br />
Cellere, mentre<br />
in quella Seniores<br />
ha trionfato<br />
la coppia<br />
composta dall’Avv.<br />
Luigi<br />
Macchi <strong>di</strong> Cellere<br />
e Bianca<br />
Martini Crotti.<br />
(n.d.r.: per foto e filmati della gara visita il sito www.golfforense.com).<br />
La premiazione - alla quale ha assistito anche il Prof. Franco Chimenti,<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 351
352<br />
IL NOSTRO MONDO<br />
Presidente della F.I.G., la cui presenza ha certificato il successo e la bontà della<br />
manifestazione - è stata effettuata dal Presidente del circolo Avv. Alberto Federici,<br />
il quale ha premiato le coppie vincenti insieme al<br />
Vice Presidente della FIG Lazio, Dott. Carlo Scatena,<br />
all’Avv. Antonio Conte, Consigliere Segretario<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma ed al Dott.<br />
Clau<strong>di</strong>o Distefano, Amministratore Delegato <strong>di</strong><br />
BMW Roma.<br />
Molti i nomi illustri del mondo forense e non:<br />
oltre all’Avv. Giandomenico Magrone, vero e proprio<br />
Ambasciatore del Golf Forense, sono intervenuti<br />
alla manifestazione il delegato alla Cassa Forense<br />
Avv. Bruno Ricciotti, il consigliere “penalista”<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma Avv. Livia Rossi,<br />
l’Avv. Enrico Gamba, gli <strong>Avvocati</strong> golfisti Paolo<br />
Berruti, Paolo Vitali, l’Avv. Carlo Bonzano, l’ex<br />
presidente della Corte <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> Roma Dott.<br />
Sebastiano La Greca, l’Avv. Alessia Montani, “Testimonial” del Golf Forense, la<br />
bellissima giornalista <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>aset Susanna Galeazzi, il capo servizio del TG1 Attilio<br />
Romita.<br />
A fare gli onori <strong>di</strong> casa oltre all’Avv. Nicola Colavita e l’impren<strong>di</strong>tore Mauro<br />
Antonelli che con la sua attenta regia ha curato in maniera egregia e nei minimi<br />
particolari gli allestimenti della manifestazione.<br />
Appuntamento per la terza tappa del “BMW Roma – Challenge Tour <strong>di</strong> Golf<br />
Forense” il 29 settembre al Circolo Golf Club Marco Simone.<br />
a cura della Redazione<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
IL NOSTRO MONDO<br />
“BMW <strong>ROMA</strong> – 1° TROFEO DI BRIDGE FORENSE”<br />
Il mondo forense continua a <strong>di</strong>mostrare la propria <strong>di</strong>namicità. Sotto il duplice<br />
patrocinio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma e della Federazione Italiana Giuoco<br />
Bridge, il 16 e 17 giugno presso la Vigna dei Car<strong>di</strong>nali, si è <strong>di</strong>sputato il 1° Trofeo <strong>di</strong><br />
Bridge Forense, manifestazione organizzata dall’Avv. Nicola Colavita – già ideatore<br />
del Golf Forense - e de<strong>di</strong>cata ai professionisti che operano nel mondo del <strong>di</strong>ritto<br />
(avvocati, notai, magistrati e commercialisti).<br />
La competizione<br />
– a cui<br />
hanno preso<br />
parte ben 80<br />
giocatori - è<br />
stata vinta<br />
dalla coppia<br />
composta<br />
dall’Avv. Cristiano<br />
Mozzi<br />
e dal Dott.<br />
Andrea Riccioletti.<br />
La premiazione<br />
è stata<br />
effettuata dal<br />
Presidente dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma, l’Avv. Alessandro Cassiani e dall’Avv.<br />
Antonio Conte, Consigliere Segretario dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma.<br />
Tra gli ospiti del cocktail <strong>di</strong> fine gara anche l’Avv. Livia Rossi, altro Consigliere<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>.<br />
a cura della Redazione<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 353
354<br />
IL NOSTRO MONDO<br />
ALLEGATO ALL’INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE<br />
NELL’ASSEMBLEA GENERALE DELLA CORTE D’APPELLO DI <strong>ROMA</strong><br />
Roma, 27 gennaio 2007<br />
ATTIVITÀ DELLE PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALI<br />
DEL DISTRETTO NEL PERIODO 1° LUGLIO 2005 – 30 GIUGNO 2006.<br />
PREMESSA<br />
Anche quest’anno il panorama giu<strong>di</strong>ziario delle Procure del <strong>di</strong>stretto si caratterizza in<br />
negativo per due aspetti fondamentali.<br />
Nonostante il sod<strong>di</strong>sfacente impegno dei magistrati, del personale amministrativo e <strong>di</strong><br />
quello delle sezioni <strong>di</strong> Polizia Giu<strong>di</strong>ziaria, permangono infatti due gravi limiti al retto<br />
esercizio dell’attività giuris<strong>di</strong>zionale: la cronica carenza <strong>di</strong> risorse materiali e personali e la<br />
cronica lentezza nella definizione dei proce<strong>di</strong>menti.<br />
Quanto al primo aspetto, viene ovunque segnalata l’insufficienza delle strutture <strong>di</strong><br />
supporto materiale e, soprattutto, del personale amministrativo, che, anche per motivi <strong>di</strong><br />
bilancio, si va assottigliando, senza che si sia provveduto alla sostituzione <strong>degli</strong> elementi<br />
collocati a riposo o comunque non più <strong>di</strong>sponibili.<br />
Le suddette carenze sono rese ancor più significative dal proliferare delle incombenze<br />
processuali e formali.<br />
I numerosi adempimenti, frutto anche <strong>di</strong> ulteriori novelle processuali (anche per<br />
l’incidenza modesta dei riti alternativi, mai del tutto decollati) si traducono indubbiamente<br />
in una maggiore lentezza del percorso processuale, talvolta con la regressione del proce<strong>di</strong>mento,<br />
che frustra l’attività precedentemente espletata dalle Procure. Quanto sopra viene<br />
a collidere col principio della ragionevole durata, il cui opportuno ed atteso inserimento<br />
nell’art. 111 della Costituzione non ha ancora prodotto, anche per alcune <strong>di</strong>scrasie delle<br />
leggi or<strong>di</strong>narie, i risultati sperati.<br />
La stessa legge 31.7.2006 n. 241, <strong>di</strong> concessione dell’indulto, varata anche con intenti<br />
deflattivi, e della quale si <strong>di</strong>rà nella sede propria (paragrafo B), non ha avuto alcun riflesso<br />
pratico sull’economia dei giu<strong>di</strong>zi.<br />
A) CARATTERISTICHE DELLA CRIMINALITÀ NEL DISTRETTO E SUE<br />
LINEE DI TENDENZA.<br />
1. Quanto ai delitti oggettivamente e soggettivamente politici, alla Procura Roma il<br />
gruppo specializzato nei delitti contro la personalità dello Stato ha svolto, proseguendo le<br />
intense attività <strong>degli</strong> anni precedenti, una proficua opera <strong>di</strong> investigazione e <strong>di</strong> gestione<br />
processuale nel settore del contrasto ai fenomeni <strong>di</strong> terrorismo interno e <strong>di</strong> matrice<br />
fondamentalista islamica, questi ultimi acuiti dal perdurare della crisi irachena e dall’inasprirsi<br />
della situazione afgana.<br />
In particolare, nel proce<strong>di</strong>mento relativo alla strage per finalità <strong>di</strong> terrorismo compiuta<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
IL NOSTRO MONDO<br />
il 12.11.2003 in An Nassiryah, risultano identificati ed indagati personaggi <strong>di</strong> spicco della<br />
organizzazione terroristica coinvolta e si è svolto in Roma l’interrogatorio in videoconferenza<br />
<strong>di</strong> un detenuto che ha reso particolareggiate <strong>di</strong>chiarazioni confessorie, anche<br />
relativamente alla struttura dell’organizzazione.<br />
Importanti atti <strong>di</strong> indagine sono stati espletati anche nell’ambito del proce<strong>di</strong>mento<br />
relativo al sequestro <strong>di</strong> quattro citta<strong>di</strong>ni italiani commesso il 12.4.2004 e conclusosi con<br />
l’omici<strong>di</strong>o dell’ostaggio Quattrocchi Fabrizio, nel proce<strong>di</strong>mento relativo all’omici<strong>di</strong>o <strong>di</strong><br />
Nicola Calipari e ai fatti connessi, nel proce<strong>di</strong>mento relativo agli attacchi a stazioni<br />
metropolitane e ad un bus, avvenuti a Londra il 21.7.2005.<br />
Quanto alla organizzazione Brigate Rosse – Partito Comunista Combattente, sono stati<br />
definiti in primo grado i processi relativi ai militanti in<strong>di</strong>viduati ed arrestati; significativa è<br />
stata l’azione della Procura nei confronti <strong>degli</strong> ambienti anarco.-insurrezionalisti, in<br />
particolare l’attività <strong>di</strong> indagine denominata “Cervantes” (<strong>di</strong> rilievo l’attività compiuta per<br />
la ricerca della latitante Scrocco Rose Anne, <strong>di</strong> nazionalità statunitense ed italiana, arrestata<br />
il 16.1.2006 ad Amsterdam e poi ristretta a Rebibbia).<br />
Numerosi proce<strong>di</strong>menti sono stati aperti per delitti in danno <strong>di</strong> connazionali, in<br />
relazione ad atti terroristici posti in essere in Iraq, Egitto ed Afghanistan.<br />
E’ stata concretizzata la realizzazione <strong>di</strong> una banca dati centralizzata a livello <strong>di</strong>strettuale.<br />
2. Infiltrazioni mafiose, specialmente nei settori <strong>degli</strong> appalti, della droga e delle<br />
estorsioni, persistono, oltre che a Roma, nel Lazio meri<strong>di</strong>onale e, in particolare, nella<br />
provincia <strong>di</strong> Latina, oltre che sulla parte del litorale laziale e territori contigui rientranti nel<br />
circondario <strong>di</strong> Velletri (Anzio, Nettuno, Ardea e Pomezia); sono state applicate numerose<br />
misure <strong>di</strong> prevenzione personale e sono in corso complesse istruttorie per misure patrimoniali.<br />
3. Quanto ai reati contro la pubblica amministrazione, si mantiene elevato nel<br />
<strong>di</strong>stretto il numero dei proce<strong>di</strong>menti, ma viene segnalato dalla Procura <strong>di</strong> Roma un<br />
decremento delle notizie <strong>di</strong> reato a carico <strong>di</strong> “noti”, che riguarda particolarmente i reati <strong>di</strong><br />
cui agli artt. 316 e 322 del c.p..<br />
4. Fra i reati <strong>di</strong> maggiore allarme sociale stabile è il numero <strong>degli</strong> omici<strong>di</strong> volontari e<br />
costante appare, specie nel Lazio meri<strong>di</strong>onale, il dato relativo alle estorsioni e alle rapine,<br />
segnatamente in danno <strong>di</strong> tir, banche e gioiellerie: in aumento le rapine nel territorio <strong>di</strong><br />
Latina.<br />
Sempre preoccupante è il fenomeno dello spaccio <strong>di</strong> stupefacenti, <strong>di</strong>ffuso in tutto il<br />
territorio del <strong>di</strong>stretto.<br />
La piazza romana continua a rivelarsi l’epicentro <strong>di</strong> organizzazioni particolarmente<br />
efficienti, in grado <strong>di</strong> movimentare ingenti quantitativi destinati sia al mercato locale che a<br />
quello <strong>di</strong> altre zone e regioni.<br />
Tutte le indagini rivelano la presenza <strong>di</strong> organizzazioni dotate <strong>di</strong> una <strong>di</strong>screta stabilità,<br />
sia a livello <strong>di</strong> spaccio locale (in quartieri o aree delimitate), sia a livello <strong>di</strong> fascia interme<strong>di</strong>a<br />
(in grado <strong>di</strong> interagire con i canali <strong>di</strong> approvvigionamento all’estero).<br />
Si registra, altresì, con particolare intensità, sia nel territorio romano che nelle zone del<br />
sud del Lazio, la presenza <strong>di</strong> relazioni stabili <strong>di</strong> interscambio tra le organizzazioni autoctone<br />
e quelle, il più delle volte coincidenti con organizzazioni camorristiche, operanti nelle aree<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 355
356<br />
IL NOSTRO MONDO<br />
de napoletano e del casertano, nel solco <strong>di</strong> una tra<strong>di</strong>zione mai interrotta ed anzi attualmente<br />
particolarmente attiva, con alcuni canali <strong>di</strong> collegamento anche con compagini criminali<br />
operanti in Calabria.<br />
Tratto ricorrente è infine la notevole capacità <strong>di</strong> interlocuzione con aggregati criminali<br />
stranieri (importazione dalla Spagna-Marocco, dall’area Balcanica, dal Sudamerica, dai paesi<br />
africani, dall’Olanda, dal Regno Unito, dall’In<strong>di</strong>a, dal sud-est Asiatico): i traffici si avvalgono<br />
principalmente <strong>di</strong> una vasta rete <strong>di</strong> corrieri ovulatori o trasportatori, con preponderante<br />
contributo <strong>di</strong> soggetti nigeriani e con soli<strong>di</strong> appoggi <strong>di</strong> trafficanti italiani.<br />
5. Rilevante è il numero dei reati commessi da citta<strong>di</strong>ni stranieri, in particolare<br />
extracomunitari: si tratta spesso <strong>di</strong> clandestini, facile preda delle organizzazioni criminali,<br />
nelle quali vengono prontamente arruolati.<br />
Gli stranieri si sono anche resi responsabili <strong>di</strong> omici<strong>di</strong> e rapine (spesso in danno <strong>di</strong> altri<br />
citta<strong>di</strong>ni stranieri).<br />
A Roma risultano iscritti 24.287 proce<strong>di</strong>menti penali per reati commessi da citta<strong>di</strong>ni<br />
extracomunitari contro i 19.475 proce<strong>di</strong>menti del periodo precedente.<br />
Rilevante è l’aumento, rispetto al periodo precedente, dei proce<strong>di</strong>menti per violazione<br />
dell’art. 14, co. 5 ter del D.L.vo n. 286 del 1998 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni (inottemperanza<br />
al provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> espulsione), relativo a persone arrestate e giu<strong>di</strong>cate in <strong>di</strong>rettissima (da<br />
1.648 a 4.023).<br />
Nel <strong>di</strong>stretto è in aumento il numero delle informative pervenute per violazioni varie<br />
della legge sull’immigrazione, stabile quello relativo al favoreggiamento dell’immigrazione<br />
clandestina.<br />
6. Quasi tutte le Procure riferiscono che i reati <strong>di</strong> violenza sessuale e pedofilia sono<br />
in aumento (ivi compreso il recente fenomeno delle violazioni via Internet).<br />
Gli uffici requirenti si vanno ormai attestando sulla sistematica utilizzazione dello<br />
strumento dell’au<strong>di</strong>zione protetta nel corso dell’incidente probatorio delle vittime ed in<br />
particolare, dei minori e dei soggetti deboli (art. 392, co 1 bis c.p.p.).<br />
Appaiono sempre più necessari, fin dalla fase delle indagini preliminari, l’esigenza della<br />
specializzazione dei magistrati nella materia; il ricorso all’apporto ed all’ausilio <strong>degli</strong> esperti<br />
<strong>di</strong> scienze umane; lo stretto coor<strong>di</strong>namento fra le Procure or<strong>di</strong>narie e la Procura per i<br />
Minorenni, sia relativamente ai casi <strong>di</strong> concorso <strong>di</strong> maggiorenni e minorenni nello stesso<br />
delitto <strong>di</strong> violenza sessuale, sia nel caso <strong>di</strong> reato commesso in danno <strong>di</strong> minori o nell’ambito<br />
della stessa famiglia.<br />
7. Quanto agli omici<strong>di</strong> colposi commessi con violazione delle norme sugli infortuni<br />
sul lavoro, il fenomeno permane consistente in tutto il <strong>di</strong>stretto, talvolta in imprese piccole<br />
con manodopera in nero, ma anche rispetto ai gran<strong>di</strong> lavori.<br />
La Procura <strong>di</strong> Roma segnala una perdurante inadeguatezza del livello <strong>di</strong> tutela, dal<br />
momento che si registrano ancora in quel territorio una ventina <strong>di</strong> infortuni mortali ogni<br />
anno, la maggior parte dei quali nelle attività e<strong>di</strong>li, soprattutto per cadute dall’alto, ma anche<br />
per folgorazione (ciò anche a causa del lavoro nero e dell’utilizzazione <strong>di</strong> manodopera non<br />
adeguatamente formata).<br />
Nell’ultimo anno, a fronte <strong>di</strong> circa 4.000 ispezioni attivate dalle ASL nei cantieri, sono<br />
state elevati a Roma circa 3.000 verbali e sono stati avviati, nonostante l’esiguità del personale<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
IL NOSTRO MONDO<br />
tecnico, oltre 5.500 proce<strong>di</strong>menti penali relativi a circa 15.000 violazioni delle norme sulla<br />
sicurezza ed igiene del lavoro. Segno evidente <strong>di</strong> una forte illegalità <strong>di</strong>ffusa, per contrastare<br />
la quale sarebbero opportune anche e soprattutto iniziative <strong>di</strong> tipo preventivo, <strong>di</strong> formazione<br />
e <strong>di</strong> sensibilizzazione dei lavoratori.<br />
8. In materia <strong>di</strong> tutela dell’ambiente e del territorio nonché e<strong>di</strong>lizia ed urbanistica,<br />
va segnalata l’interferenza dei condoni e<strong>di</strong>lizi, che ha favorito sostanzialmente una percezione<br />
<strong>di</strong> impunità (alcune amministrazioni comunali sono ancora impegnate nell’istruttoria<br />
delle pratiche del 1994), anche per l’inerzia e l’inefficienza delle autorità preposte.<br />
L’attività <strong>di</strong> abusivismo e<strong>di</strong>lizio e <strong>di</strong> illecita trasformazione del territorio anche quest’anno<br />
ha avuto in Roma <strong>di</strong>ffusione sia nelle zone periferiche, attraverso la realizzazione <strong>di</strong><br />
nuove costruzioni, sia nelle zone ver<strong>di</strong> <strong>di</strong> particolare rilievo ambientale, gravate da vincoli<br />
e comprese nei parchi e nelle riserve regionali, nonché su immobili preesistenti, ubicati<br />
spesso nelle parti più pregiate del centro storico della città o imme<strong>di</strong>atamente a<strong>di</strong>acenti,<br />
tramite interventi tesi a stravolgere le strutture preesistenti e a mo<strong>di</strong>ficare le destinazioni<br />
d’uso originarie dei manufatti.<br />
Tali illecite attività sono spesso accompagnate da ulteriori condotte criminose <strong>di</strong><br />
falsificazione della documentazione presentata a corredo delle richieste dei necessari titoli<br />
abilitativi.<br />
La proficua collaborazione con gli organi <strong>di</strong> Polizia Giu<strong>di</strong>ziaria e con gli organi centrali<br />
dell’amministrazione comunale, cui deve darsi atto <strong>di</strong> un’aumentata attenzione al fenomeno<br />
dell’abusivismo, ha peraltro consentito, nel periodo in esame, sia un tempestivo<br />
intervento in via amministrativa, con la demolizione <strong>di</strong> alcune opere, sia una rilevante<br />
<strong>di</strong>minuzione dei reati e<strong>di</strong>lizi rispetto al precedete periodo (da 2.433 a 3.170).<br />
La Procura <strong>di</strong> Frosinone ha avviato un’indagine sul grave fenomeno dell’inquinamento<br />
del fiume Sacco che è tuttora in corso; quella <strong>di</strong> Tivoli è estremamente attiva nel<br />
perseguimento delle violazioni urbanistiche e <strong>di</strong> quelle afferenti ai parchi e alle aree<br />
archeologiche e ai numerosi abusi e<strong>di</strong>lizi ivi perpetrati, quelle <strong>di</strong> Viterbo e Cassino hanno<br />
avviato importanti indagini su <strong>di</strong>scariche abusive, fenomeno quest’ultimo particolarmente<br />
preoccupante, per la sempre più incombente problematica dello smaltimento dei rifiuti.<br />
9. Quanto ai reati contro l’incolumità pubblica e la salute sono tuttora in corso da<br />
parte della Procura <strong>di</strong> Frosinone, come già si è detto, delicate indagini preliminari sull’inquinamento<br />
delle acque del fiume Sacco; numerose altre Procure del <strong>di</strong>stretto hanno in corso<br />
proce<strong>di</strong>menti per la tutela delle acque dall’inquinamento e in materia <strong>di</strong> rifiuti; nel<br />
circondario <strong>di</strong> Latina il NAS fronteggia efficacemente il fenomeno dell’adulterazione delle<br />
sostanze alimentari.<br />
La Procura <strong>di</strong> Roma lamenta la <strong>di</strong>minuzione della quantità e della qualità dei controlli<br />
relativi all’accertamento delle violazioni delle norme <strong>di</strong> tutela ambientale e della salute<br />
pubblica: ciò è in parte dovuto alle carenze dell’apparato tecnico preposto, istituzionalmente,<br />
a tale controllo, ma anche alle continue e notevoli oscillazioni normative, culminate nel<br />
testo unico ambientale (D.lgs. del 2006), che presenta qualche aspetto <strong>di</strong> non linearità.<br />
10. Le mo<strong>di</strong>fiche legislative in materia <strong>di</strong> reati societari hanno portato ad un rallentamento<br />
dell’attività <strong>di</strong> indagine e al rischio prescrizione. Bancarotta e fallimenti restano<br />
comunque stabili, mentre preoccupante e in aumento in alcune zone è il fenomeno<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 357
358<br />
IL NOSTRO MONDO<br />
dell’usura, anche grazie al proliferare sul territorio delle c.d. società finanziarie.<br />
La Procura <strong>di</strong> Roma segnala che, nonostante il numero delle denunce e dei proce<strong>di</strong>menti<br />
pendenti per il reato <strong>di</strong> usura si sia mantenuto sostanzialmente inalterato rispetto agli anni<br />
precedenti, il fenomeno è tuttora sommerso, nel senso che il numero delle denunce è <strong>di</strong> gran<br />
lunga inferiore alla sua reale <strong>di</strong>ffusione: le ragioni sono <strong>di</strong>verse e vanno dalla necessità <strong>di</strong> non<br />
perdere l’ultimo canale <strong>di</strong> finanziamento alle minacce che provengono dagli ambienti<br />
criminali, che spesso gestiscono l’attività usuraria, essendo la stessa uno dei veicoli attraverso<br />
cui avviene il riciclaggio del denaro.<br />
Va comunque ricordato che ulteriori, rilevanti mo<strong>di</strong>fiche legislative sono intervenute,<br />
nell’anno trascorso, nella materia societaria, fallimentare e della tutela dei mercati finanziari,<br />
sull’onda dei clamorosi <strong>di</strong>ssesti <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> gruppi aziendali (es. Parmalat e Cirio): la legge<br />
28.12.2005 n. 262 (cd. tutela del risparmio) e il D. L.vo 9.1.2006 n. 5, <strong>di</strong> riforma della legge<br />
fallimentare.<br />
Quanto alle indagini condotte dalla Procura i Roma vanno ricordati, tra gli altri, il<br />
proce<strong>di</strong>mento relativo alla cd. “scalata” al Corriere della Sera, che ha portato all’adozione<br />
<strong>di</strong> misure cautelari personali e all’emissione <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> sequestro <strong>di</strong> titoli e <strong>di</strong><br />
ingenti somme <strong>di</strong> denaro, e il proce<strong>di</strong>mento relativo all’ipotesi <strong>di</strong> estorsione ed aggiotaggio<br />
su azioni della S.S. Lazio.<br />
Il Procuratore <strong>di</strong> Frosinone segnala in quel territorio l’aggravarsi del fenomeno dell’usura,<br />
con coinvolgimento anche <strong>di</strong> persone note in ambito citta<strong>di</strong>no, informando che<br />
quell’Ufficio ha promosso, con buoni risultati, uno stretto collegamento con l’Ufficio<br />
prefettizio che <strong>di</strong>rige il fondo anti-usura.<br />
Il Procuratore <strong>di</strong> Latina, fortemente impegnato nelle indagini sul sempre più preoccupante<br />
fenomeno dell’usura, ha continuato il proficuo lavoro <strong>di</strong> collaborazione con la<br />
sezione <strong>di</strong> P.G. della Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanza, con i vari coman<strong>di</strong> dello stesso Corpo <strong>di</strong>slocati sul<br />
territorio e con alcuni curatori, per il monitoraggio precoce dei fallimenti, al fine <strong>di</strong> tutelare<br />
i cre<strong>di</strong>tori (nel sud pontino il fenomeno è oggetto <strong>di</strong> particolare attenzione, data la sua<br />
connessione con la criminalità economico-finanziaria).<br />
11. E’ generalmente giu<strong>di</strong>cato efficace il nuovo sistema sanzionatorio in materia<br />
tributaria.<br />
12. Soprattutto nel Lazio meri<strong>di</strong>onale vengono segnalate iscrizioni relative ai reati<br />
concernenti le fro<strong>di</strong> comunitarie.<br />
13. Viene in genere segnalato in notevole aumento, anche per i proce<strong>di</strong>menti a carico <strong>di</strong><br />
ignoti, il fenomeno della criminalità informatica.<br />
B) ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO ESECUZIONE<br />
E DEI TRIBUNALI E UFFICI DI SORVEGLIANZA.<br />
SITUAZIONE DELLE CARCERI NEL DISTRETTO.<br />
APPLICAZIONE DELLA LEGGE 31 LUGLIO 2006 N. 241 (INDULTO).<br />
Va riba<strong>di</strong>to nella materia quanto già sottolineato negli anni scorsi: la legge 27.5.1998 n.<br />
165 (c.d. legge Simeone) ha posto definitivamente in crisi la pena, dal momento che<br />
l’esecuzione per residui <strong>di</strong> pena fino a tre o quattro anni nei casi in<strong>di</strong>cati dall’art. 656 c.p.p.<br />
(fatta, ovviamente, eccezione per i reati <strong>di</strong> cui all’art. 4 bis dell’or<strong>di</strong>namento penitenziario),<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
IL NOSTRO MONDO<br />
si protrae sino alla decisione del Tribunale <strong>di</strong> Sorveglianza, con una <strong>di</strong>lazione temporale non<br />
trascurabile, atteso il carico <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> quell’organo.<br />
Ne deriva la palese violazione del principio <strong>di</strong> ragionevole durata, incontestabilmente<br />
applicabile anche al proce<strong>di</strong>mento esecutivo, che attua nel concreto la giuris<strong>di</strong>zione.<br />
Rilevante corollario è costituito da una sorta <strong>di</strong> formazione progressiva del giu<strong>di</strong>cato, in<br />
base alla quale l’irrevocabilità della sentenza <strong>di</strong> condanna non ne comporta la esecutività:<br />
dopo la presentazione dell’istanza volta ad ottenere una misura alternativa, il giu<strong>di</strong>cato si<br />
formerà soltanto dopo che il tribunale <strong>di</strong> Sorveglianza avrà deciso quale sia la pena<br />
concretamente da erogare (si pensi che ciò avviene nella maggior parte – circa 80% - delle<br />
sentenze <strong>di</strong> condanna).<br />
Quanto al lasso <strong>di</strong> tempo che intercorre tra il passaggio in giu<strong>di</strong>cato delle sentenze e<br />
l’emissione dell’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> esecuzione ex art. 656 c.p.p., gli uffici esecuzione della Procura<br />
Generale e delle Procure del <strong>di</strong>stretto emettono generalmente in tempo reale l’or<strong>di</strong>ne che<br />
comporta la cattura del condannato e non oltre i due tre mesi l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> esecuzione con<br />
contestuale decreto <strong>di</strong> sospensione ai sensi della legge Simeone.<br />
La legge 19.12.2002 n. 277 ha dato buona prova: saggia si è rivelata l’attribuzione al<br />
magistrato <strong>di</strong> Sorveglianza, senza alcuna formalità e senza la presenza delle parti, della<br />
potestà <strong>di</strong> riconoscere ed attuare il <strong>di</strong>ritto alla riduzione della pena prevista dall’art. 54<br />
dell’O.P., salvo eventuale reclamo all’organo collegiale (Tribunale <strong>di</strong> Sorveglianza).<br />
Quanto all’annoso problema delle demolizioni (in parte paralizzate dalle numerose<br />
domande <strong>di</strong> condono pendenti), da un lato le Procure hanno stipulato convenzioni con<br />
<strong>di</strong>tte specializzate, dall’altro dell’imminente esecuzione viene informata anche l’autorità<br />
amministrativa (comunale e regionale), sia per conoscere se sono state esercitare le potestà<br />
che la legge ad essa riserva, sia per “responsabilizzarla” sotto il duplice profilo della<br />
responsabilità penale (art. 328 C.P.) e <strong>di</strong> quella contabile.<br />
Nel <strong>di</strong>stretto sono operanti 14 istituti <strong>di</strong> pena, alcuni caratterizzati per un notevole<br />
impegno trattamentale, nei quali viene particolarmente curato l’aspetto della sicurezza.<br />
Per quel che riguarda la popolazione detenuta, si segnala che al 31.7.2006, prima<br />
dell’applicazione della legge n. 241 del 2006, <strong>di</strong> concessione dell’indulto, negli istituti <strong>di</strong><br />
pena del <strong>di</strong>stretto erano presenti n. 5.989 detenuti (5.509 uomini e 480 donne): dopo<br />
l’indulto, alla data del 31.8.2006, erano presenti n. 3.873 detenuti (3.553 uomini e 320<br />
donne).<br />
Alla data del 7.11.2006 il dato risultava in aumento (3.813 presenze <strong>di</strong> cui 3.537 uomini<br />
e 276 donne).<br />
Ne <strong>di</strong>scende che il Provve<strong>di</strong>torato Regionale deve ancor oggi far fronte al problema del<br />
sovraffollamento della Casa Circondariale <strong>di</strong> Regina Coeli (per assicurare con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
vivibilità si procede perio<strong>di</strong>camente al trasferimento <strong>di</strong> detenuti negli altri istituti del<br />
<strong>di</strong>stretto).<br />
L’attività <strong>di</strong> costante collegamento operata nei confronti dell’Assessorato della Sanità<br />
della Regione Lazio ha portato alla realizzazione <strong>di</strong> reparti detentivi presso gli ospedali<br />
Pertini <strong>di</strong> Roma e Belcolle <strong>di</strong> Viterbo.<br />
La recente legge 31 luglio 2006 n. 241 (emanata peraltro oltre il 30 giugno 2006 e pertanto<br />
al <strong>di</strong> fuori del periodo <strong>di</strong> interesse), che ha impegnato la Procura Generale e le Procure del<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 359
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IL NOSTRO MONDO<br />
Distretto in un rilevante sforzo organizzativo e ha comportato per tutti gli uffici requirenti<br />
un notevole aggravio <strong>di</strong> lavoro, per la necessità <strong>di</strong> provvedere in tempi stretti subito dopo<br />
la pubblicazione del provve<strong>di</strong>mento sulla Gazzetta ufficiale, non ha avuto alcun riflesso<br />
pratico sull’economia dei giu<strong>di</strong>zi. Tutti i proce<strong>di</strong>menti, nessuno escluso, devono essere<br />
“lavorati” : nella fase <strong>di</strong> cognizione si perviene comunque ad una sentenza nella quale viene<br />
quasi sempre rimandata alla fase dell’esecuzione la quantificazione della pena totalmente<br />
o parzialmente condonata, mentre in executivis le Procure, dopo aver provveduto alle<br />
scarcerazioni provvisorie ex art. 672, 3° comma c.p.p., hanno investito i Tribunali o la Corte<br />
per la declaratoria dell’indulto; unico riflesso positivo è quello sul Tribunale <strong>di</strong> Sorveglianza,<br />
che sta rinviando a nuovo ruolo numerosi proce<strong>di</strong>menti in attesa <strong>di</strong> dette declaratorie,<br />
all’esito delle quali potrà essere emessa pronuncia <strong>di</strong> non luogo a provvedere. D’altra parte<br />
il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> indulto può provocare effetti paradossali: proprio la prospettiva <strong>di</strong> poter<br />
fruire del condono totale o parziale delle pene spinge gli imputati e i <strong>di</strong>fensori ad allungare<br />
i tempi dei proce<strong>di</strong>menti, evitando <strong>di</strong> accedere a patteggiamenti o giu<strong>di</strong>zi abbreviati e<br />
incrementando il ricorso alle impugnazioni, con ricadute negative sull’economia dei giu<strong>di</strong>zi.<br />
L’unico dato rilevante appare in conclusione quello delle liberazioni provvisorie, ovvero<br />
delle cessazioni delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative ai sensi dell’art. 672,<br />
comma 3 c.p.p., da parte delle Procure che curano l’esecuzione delle sentenze <strong>di</strong> condanna,<br />
prima del provve<strong>di</strong>mento definitivo della Corte o dei Tribunali.<br />
C) RICOGNIZIONE DEGLI ASPETTI OPERATIVI E DEI RISULTATI APPLI-<br />
CATIVI INDOTTI DAL CODICE DI PROCEDURA PENALE<br />
1. Non sono pervenute notizie significative sull’incidenza dell’attuale regime della<br />
connessione sulla durata dei processi.<br />
2. Il necessario ricorso alle intercettazioni telefoniche ed ambientali è stato in genere<br />
limitato alle fattispecie più rilevanti, soprattutto al fine <strong>di</strong> contenere i costi dei servizi.<br />
Emblematico è l’esempio – oltre che della Procura <strong>di</strong> Roma - <strong>di</strong> una piccola Procura,<br />
quella <strong>di</strong> Rieti, la quale, con notevole risparmio per l’erario, ha opportunamente istituito<br />
un’unica sala <strong>di</strong> ascolto informatizzata, capace <strong>di</strong> coprire 99 linee, con l’intervento <strong>di</strong> un solo<br />
operatore; tutte le altre Procure, come si è detto, si sono mosse nella linea dell’ottimizzazione<br />
del rapporto costi-benefici.<br />
3. Limitato è il numero dei proce<strong>di</strong>menti nei quali è intervenuta richiesta <strong>di</strong> proroga del<br />
termine per le indagini preliminari: le percentuali sono assai modeste e si attestano, quasi<br />
in tutti i circondari, intorno all’1-3%. Se ne deduce che gli istituti processuali attualmente<br />
vigenti consentono <strong>di</strong> definire le indagini nei termini fisiologici previsti dall’art. 405 n. 2<br />
c.p.p.<br />
4. L’attribuzione della competenza penale al Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Pace ha certamente avuto, nel<br />
circondario <strong>di</strong> Roma, un effetto deflattivo sul numero dei proce<strong>di</strong>menti penali <strong>di</strong> competenza<br />
del Tribunale Or<strong>di</strong>nario, attestandosi sui circa 9.000 proce<strong>di</strong>menti all’anno.<br />
Occorre tuttavia rilevare che i dati statistici evidenziano una ulteriore flessione nella<br />
produttività dell’Ufficio del Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Pace, a fronte dell’andamento costante dell’Ufficio<br />
requirente.<br />
Nel periodo <strong>di</strong> riferimento sono state infatti inoltrate n. 3193 richieste <strong>di</strong> fissazione <strong>di</strong><br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
IL NOSTRO MONDO<br />
u<strong>di</strong>enza, mentre risultano emesse solo 1.980 sentenze, il che ha determinato un arretrato che<br />
va ad aggiungersi a quello già notevole dell’anno precedente (2.129 sentenze, a fronte del<br />
4.744 richieste <strong>di</strong> fissazione <strong>di</strong> u<strong>di</strong>enza).<br />
Viene anche segnalata dalla Procura <strong>di</strong> Roma una forte <strong>di</strong>somogeneità <strong>degli</strong> orientamenti<br />
giurisprudenziali in sede <strong>di</strong>battimentale, specialmente con riferimento alle questioni<br />
processuali.<br />
Quanto alla Procura, viene segnalato un andamento positivo e in linea <strong>di</strong> continuità con<br />
il periodo <strong>di</strong> rilevazione precedente, nonostante il protrarsi delle <strong>di</strong>fficoltà determinate dalla<br />
note carenze <strong>di</strong> personale e <strong>di</strong> polizia giu<strong>di</strong>ziaria, nonché dalle ulteriori incombenze <strong>di</strong>sposte<br />
dal D.L. n. 144 del 2005, noto come decreto anti-terrorismo, che ha trasferito all’Ufficio della<br />
Procura le competenze precedentemente devolute alla Polizia Giu<strong>di</strong>ziaria sia in materia <strong>di</strong><br />
citazione a giu<strong>di</strong>zio che <strong>di</strong> rappresentanza del P.M. in u<strong>di</strong>enza.<br />
5. Quanto alle misure cautelari personali, non sono emerse problematiche <strong>di</strong> particolare<br />
rilievo.<br />
La percentuale <strong>di</strong> accoglimento delle richieste <strong>di</strong> applicazione della custo<strong>di</strong>a cautelare è<br />
stata in genere molto alta e si è collocata intorno ad una cifra che oscilla dal 75% al 90%.<br />
Nella quasi totalità i provve<strong>di</strong>menti hanno superato il vaglio del Tribunale del Riesame,<br />
che talvolta ha <strong>di</strong>chiarato la per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> efficacia della misura per ragioni connesse ad<br />
adempimenti <strong>di</strong> cancelleria: in tali casi è stata rinnovata la richiesta <strong>di</strong> misure.<br />
6. Quanto alle indagini <strong>di</strong>fensive viene segnalato lo scarso ricorso alla nuova figura,<br />
utilizzata spora<strong>di</strong>camente solo rispetto a particolari reati, talvolta solo da parte <strong>degli</strong> indagati<br />
più abbienti.<br />
Scarsa <strong>di</strong>sponibilità del Foro verso la <strong>di</strong>fesa d’ufficio viene qua e là evidenziata, mentre<br />
per il patrocinio a spese dello Stato, a fronte <strong>di</strong> un certo aumento <strong>di</strong> richieste, specialmente<br />
da parte <strong>di</strong> imputati extracomunitari, viene sottolineata l’opportunità <strong>di</strong> una più profonda<br />
verifica delle con<strong>di</strong>zioni economiche del richiedente, onde evitare ingiustificati danni<br />
all’erario.<br />
7. E’ ormai da tempo a regime la nuova <strong>di</strong>sciplina sulla acquisizione <strong>di</strong> prove all’estero<br />
e sulla loro utilizzazione (legge 5.10.2001 n. 367): non vengono segnalati problemi<br />
particolari relativi alla sua applicazione, né in punto <strong>di</strong> <strong>di</strong>latazione della durata dei processi,<br />
né in punto <strong>di</strong> vanificazione <strong>di</strong> pregresse attività <strong>di</strong> indagine.<br />
8. E’ tuttora esiguo, e comunque non rispondente alle aspettative del legislatore del 1988,<br />
il ricorso ai riti alternativi, inizialmente concepito come forte strumento deflattivo rispetto<br />
al rito or<strong>di</strong>nario, al quale si sarebbe dovuto pervenire solo in ipotesi limitate.<br />
La modesta incidenza dei riti alternativi opera in particolare per il patteggiamento (art.<br />
444 c.p.p.), ma anche per l’abbreviato: riguardo a quest’ultimo rito va poi sottolineato che<br />
le recenti mo<strong>di</strong>fiche legislative e, in particolare, l’introduzione del giu<strong>di</strong>zio abbreviato<br />
con<strong>di</strong>zionato, hanno notevolmente aggravato il carico <strong>di</strong> lavoro del GUP, con inevitabile<br />
<strong>di</strong>latazione dei tempi dell’u<strong>di</strong>enza preliminare, che va sempre più qualificandosi come un<br />
vero e proprio <strong>di</strong>battimento anticipato.<br />
9. In genere sod<strong>di</strong>sfacenti sono stati i rapporti dell’ufficio del Pubblico Ministero con la<br />
polizia giu<strong>di</strong>ziaria e in particolare con le sezioni <strong>di</strong> polizia giu<strong>di</strong>ziaria.<br />
L’organico delle sezioni è quasi ovunque adeguato (sia pure al limite minimo della<br />
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362<br />
IL NOSTRO MONDO<br />
sufficienza), salvo problemi attinenti alle attrezzature tecniche; buona la professionalità<br />
me<strong>di</strong>a dei componenti e stretta la collaborazione fra i magistrati requirenti e i componenti<br />
della sezione, talvolta sulla base <strong>di</strong> opportuni or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> servizio. Il cosiddetto pacchetto<br />
antiterrorismo (legge 31.7.2005 n. 155, art. 17), sottraendo gli ufficiali <strong>di</strong> polizia giu<strong>di</strong>ziaria<br />
ai compiti <strong>di</strong> notifica e <strong>di</strong> rappresentanza del p.m. davanti al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> pace e in u<strong>di</strong>enza,<br />
è stata oggetto <strong>di</strong> valutazioni negative, per il grave appesantimento del carico <strong>di</strong> lavoro in<br />
quei settori, anche se viene per lo più apprezzata la restituzione ai compiti <strong>di</strong> istituto dei<br />
componenti le sezioni: e ciò nonostante le obiettive carenze negli organici <strong>degli</strong> ufficiali<br />
giu<strong>di</strong>ziari e dei vice procuratori onorari (è partita la sperimentazione dell’utilizzo dei laureati<br />
in giurisprudenza frequentanti il secondo anno delle scuole <strong>di</strong> specializzazione).<br />
10. La partecipazione <strong>di</strong> magistrati non togati alle u<strong>di</strong>enze monocratiche con funzioni<br />
<strong>di</strong> pubblico ministero è stata in genere elevata.<br />
Va anche qui ricordato il negativo effetto pratico della legge del 31.7.2005 n. 155 (c.d.<br />
antiterrorismo), che ha fatto venir meno l’apporto <strong>degli</strong> ufficiali <strong>di</strong> polizia giu<strong>di</strong>ziaria nelle<br />
u<strong>di</strong>enze, con conseguente aggravio dei compiti dei magistrati onorari requirenti.<br />
11. La maggiore novità nella materia dei rapporti giuris<strong>di</strong>zionali con le autorità straniere,<br />
regolata dal libro XI del Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Procedura penale e dalle convenzioni internazionali, è<br />
rappresentata dall’introduzione del mandato d’arresto europeo.<br />
L’istituto, destinato a sostituire l’estra<strong>di</strong>zione nei paesi dell’Unione europea, costituisce<br />
un ulteriore passo verso la piena realizzazione <strong>di</strong> uno spazio giu<strong>di</strong>ziario europeo e trova il<br />
suo fondamento nel mutuo riconoscimento delle decisioni giu<strong>di</strong>ziarie.<br />
La legge 22.4.2005 n. 69, che ha dato attuazione alla decisione quadro istituendo la nuova<br />
figura, è troppo recente perché si possano trarre conclusioni sulla sua operatività.<br />
Tuttavia, considerato che una delle finalità più rilevanti dell’istituto era rappresentato<br />
dall’abbattimento dei tempi della consegna delle persone ricercate (circa 18 mesi con<br />
l’estra<strong>di</strong>zione), gli effetti appaiono già positivi: basti pensare che nel caso del terrorista<br />
sospettato dalle autorità britanniche <strong>di</strong> aver partecipato agli attentati alla metropolitana <strong>di</strong><br />
Londra del 7 luglio 2005, soggetto richiesto in consegna appunto con il mandato d’arresto<br />
europeo, la consegna stessa ha potuto avere luogo in circa 90 giorni, periodo comprensivo<br />
anche del ricorso per Cassazione avanzato dall’interessato avverso la decisione della Corte<br />
<strong>di</strong> Appello (nel giu<strong>di</strong>zio è intervenuto un rappresentante del Regno Unito).<br />
Al fine <strong>di</strong> consentire una applicazione piena e uniforme della nuova normativa, questa<br />
Procura Generale ha provveduto a <strong>di</strong>ramare circolari e note <strong>di</strong> orientamento alle Procure<br />
della Repubblica del <strong>di</strong>stretto; va altresì posta in rilievo l’iniziativa <strong>di</strong> inserire nel sito della<br />
Corte <strong>di</strong> Appello (www.giustizia.lazio.it) una rubrica curata e continuamente aggiornata<br />
dalla Procura Generale, de<strong>di</strong>cata al mandato d’arresto europeo, con informazioni, in<strong>di</strong>cazioni<br />
e documentazione per la pratica applicazione del nuovo istituto.<br />
D) GIUSTIZIA MINORILE<br />
1. Sod<strong>di</strong>sfacente è stato il funzionamento della giustizia minorile (sia civile che<br />
penale), per il consueto impegno dei magistrati specializzati del <strong>di</strong>stretto: l’attività dei<br />
magistrati addetti al Tribunale per i Minorenni ed alla Procura della Repubblica presso detto<br />
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IL NOSTRO MONDO<br />
Tribunale ha consentito il raggiungimento <strong>di</strong> risultati sod<strong>di</strong>sfacenti, anche sotto il profilo<br />
della produttività. Positivi anche i risultati raggiunti dalla Sezione Persona e Famiglia della<br />
Corte <strong>di</strong> Appello.<br />
Come già segnalato negli anni precedenti, permangono numerose carenze normative<br />
nella materia minorile: manca un sistema <strong>di</strong> “pene minorili”, manca un or<strong>di</strong>namento<br />
penitenziario speciale per i minorenni, manca un proce<strong>di</strong>mento civile adeguato, in specie<br />
sotto il profilo del contrad<strong>di</strong>ttorio e delle garanzie <strong>di</strong>fensive, manca una idonea <strong>di</strong>sciplina<br />
della competenza amministrativa dei tribunali minorili, permane la debolezza del sistema<br />
<strong>di</strong> protezione dei minori, per scarsità <strong>di</strong> personale educativo e <strong>di</strong> strutture <strong>di</strong> accoglienza,<br />
particolarmente per i minori affetti da problemi psichici o evidenzianti gravi sintomi <strong>di</strong><br />
devianza.<br />
Deve nuovamente segnalarsi la mancata entrata in vigore della parte processuale della<br />
legge n. 149 del 2001, ulteriormente prorogata fino al 30.6.2007. Già l’anno scorso si era<br />
segnalato che appare improcrastinabile la soluzione legislativa del problema della <strong>di</strong>fesa<br />
d’ufficio nei proce<strong>di</strong>menti civili minorili che è pregiu<strong>di</strong>ziale alla piena applicazione della<br />
legge.<br />
2. L’organico dei magistrati minorili addetti al Tribunale è allo stato incompleto ed<br />
è appena sufficiente a far fronte al carico <strong>di</strong> lavoro corrente: risultano inoltre scoperti ben<br />
12 posti su un organico <strong>di</strong> 66 <strong>di</strong> personale amministrativo presso il Tribunale per i<br />
Minorenni.<br />
3. E’ buono l’apporto, in termini <strong>di</strong> qualità ed efficienza, dei servizi <strong>di</strong> assistenza<br />
sociale, la cui collaborazione è fondamentale per una efficace tutela dei minori e per fornire<br />
elementi <strong>di</strong> conoscenza al magistrato; positiva è la creazione, su iniziativa della Regione e<br />
della Presidenza del Tribunale per i Minorenni, <strong>di</strong> equipes integrate sul territorio.<br />
In taluni Comuni, specialmente in quelli <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni, i servizi sociali sono<br />
peraltro gravemente sotto<strong>di</strong>mensionati (o ad<strong>di</strong>rittura part-time o assenti).<br />
4. Quanto alle adozioni, in lieve aumento è il numero delle segnalazione <strong>di</strong> presumibile<br />
stato <strong>di</strong> abbandono (192 contro le 170 dell’anno precedente), mentre sostanzialmente<br />
costanti appaiono le <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> adattabilità (99 contro 104).<br />
In aumento le <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità alle adozioni nazionali (1.340 contro 1.244),<br />
<strong>di</strong>minuite le richieste <strong>di</strong> idoneità alla adozione internazionale (906 contro 922).<br />
Il numero delle pronunce <strong>di</strong> adozione nazionale (107) e <strong>di</strong> adozione <strong>di</strong> minori stranieri<br />
(221) <strong>di</strong>mostra tuttavia come le domande continuino ad essere esorbitanti rispetto alle<br />
concrete possibilità <strong>di</strong> accoglimento.<br />
Rimane limitato il numero <strong>di</strong> adozioni in casi particolari ai sensi dell’art. 44 delle legge<br />
sull’adozione (in totale 76).<br />
I proce<strong>di</strong>menti in materia <strong>di</strong> sottrazione internazionale <strong>di</strong> minori e <strong>di</strong> violazione dei<br />
<strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> visita ai sensi della convenzione dell’Aja sono stati 18.<br />
In continua crescita risultano i proce<strong>di</strong>menti civili in materia <strong>di</strong> potestà genitoriale<br />
(artt. 330 e seg. C.C.), tanto da assumere rilievo numericamente preponderante (1.623 sono<br />
in proce<strong>di</strong>menti sopravvenuti nel corso dell’anno presso il Tribunale per i Minorenni, che<br />
riguardano casi <strong>di</strong> cattivo esercizio della potestà e <strong>di</strong> comportamenti pregiu<strong>di</strong>zievoli nei<br />
confronti dei figli, con richiesta <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti ablativi o limitativi della potestà<br />
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IL NOSTRO MONDO<br />
genitoriale).<br />
Il fenomeno dell’abuso all’infanzia, sia che si tratti <strong>di</strong> abuso materiale sia che si tratti <strong>di</strong><br />
abuso psicologico, appare quin<strong>di</strong> nel <strong>di</strong>stretto assai consistente.<br />
Va infine ricordato che importanti innovazioni sono state introdotte, sia sul piano<br />
sostanziale che su quelli processuale, dalla legge 8.2.2006 n. 54, sull’affidamento con<strong>di</strong>viso<br />
dei figli, legittimi o naturali: è preve<strong>di</strong>bile un incremento <strong>degli</strong> affari presso il Tribunale per<br />
i Minorenni rispetto alla competenza in materia <strong>di</strong> affidamento dei figli naturali, con<br />
verosimile estensione anche agli aspetti economici, questione finora riservata alla competenza<br />
del Tribunale Or<strong>di</strong>nario.<br />
Si verificato inoltre un notevole aggravio del lavoro della Sezione Persona e Famiglia della<br />
Corte <strong>di</strong> Appello, in conseguenza della reclamabilità imme<strong>di</strong>ata davanti al giu<strong>di</strong>ce superiore<br />
(introdotta dall’art. 2 della legge n. 54 del 2006) dei provve<strong>di</strong>menti provvisori ed urgenti<br />
emessi dal Presidente del Tribunale in sede <strong>di</strong> separazione o <strong>di</strong>vorzio, con relativa <strong>di</strong>latazione<br />
dei tempi <strong>di</strong> definizione <strong>di</strong> tali giu<strong>di</strong>zi.<br />
5. Quanto alle linee <strong>di</strong> tendenza della criminalità minorile, si rileva in via generale<br />
una lieve <strong>di</strong>minuzione dei proce<strong>di</strong>menti penali e dei minori che delinquono (-2,53%).<br />
Tuttavia tale <strong>di</strong>minuzione non riguarda la gran parte dei delitti <strong>di</strong> maggiore allarme sociale.<br />
Si nota infatti, la preoccupante presenza dei delitti <strong>di</strong> omici<strong>di</strong>o (3 casi per la prima volta dopo<br />
quattro anni ) nonché il sensibile aumento dei delitti <strong>di</strong> rapina, violenza sessuale ed omici<strong>di</strong>o<br />
colposo.<br />
Prevalgono i reati contro il patrimonio (70,57%); fra i reati più gravi, tutti in significativo<br />
aumento, l’omici<strong>di</strong>o (3 casi), il tentato omici<strong>di</strong>o (13), l’estorsione (29), la violenza sessuale<br />
(53), la rapina consumata e tentata (274), lo spaccio <strong>di</strong> sostante stupefacenti (333).<br />
Il numero globale dei minori denunciati è stato <strong>di</strong> 5.307, <strong>di</strong> cui 3.750 maschi e 1.557<br />
femmine, 2.371 italiani e 2.936 stranieri (questi ultimi costituiscono 55,32%).<br />
Un elemento particolarmente significativo è costituito dal consistente numero <strong>di</strong> minori<br />
non imputabili, italiani e stranieri infra-quattor<strong>di</strong>cenni denunciati: 1.339 (1.2.12 nel periodo<br />
precedente) <strong>di</strong> cui ben 1.079 (1.009) stranieri e ben 1.056 (997) appartenenti all’area del<br />
noma<strong>di</strong>smo, dal che può desumersi il sempre più precoce ingresso dei minori <strong>di</strong> nazionalità<br />
straniera, spesso inseriti in famiglie criminogene nell’area della devianza.<br />
Non appare opportuno un decentramento della giustizia penale minorile, essendo<br />
pienamente razionale ed efficace l’attuale <strong>di</strong>stribuzione a livello <strong>di</strong>strettuale dei Tribunali<br />
per i Minorenni.<br />
Quanto alle iniziative <strong>di</strong> recupero e al reinserimento dei minori interessati da proce<strong>di</strong>menti<br />
penali, talvolta i progetti <strong>di</strong> messa alla prova, elaborati dai servizi e recepiti dal giu<strong>di</strong>ce<br />
minorile, appaiono ripetitivi e insufficienti allo scopo, mentre permangono le note carenze<br />
<strong>di</strong> strutture idonee ad accogliere i minori dopo l’espiazione della pena o in genere i ragazzi<br />
<strong>di</strong>fficili o devianti, il che rende <strong>di</strong>fficile il definitivo recupero sociale.<br />
IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA<br />
Salvatore Vecchione<br />
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IL NOSTRO MONDO<br />
IL DANNO DA NON RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO<br />
L’EQUA RIPARAZIONE<br />
ASPETTI ED EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE<br />
DELLA C.D.: LEGGE PINTO<br />
Il 20 <strong>di</strong>cembre 2006 nel Locale Nanà in Piazza Mazzini a Roma, si è tenuto un<br />
incontro sul tema PROCESSI ED ORDINI FORENSI “MASTELLIZZATI” – L’AP-<br />
PLICAZIONE DELLA C.D. LEGGE PINTO PER LA DIFESA DELLA PROFESSIO-<br />
NE E DEI DIRITTI UMANI organizzato dall’AGIFOR – Associazione Giovanile<br />
Forense.<br />
Ha <strong>di</strong>retto l’incontro il Presidente dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma, Avv.<br />
Alessandro Cassini ed il Consigliere Tesoriere dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma,<br />
Avv. Carlo Testa.<br />
Nel corso della serata sono state affrontate e <strong>di</strong>battute varie problematiche inerenti<br />
i <strong>di</strong>sagi della professione forense determinati dal cattivo funzionamento dell’apparato<br />
giu<strong>di</strong>ziario e dagli ultimi noti interventi del legislatore che tendono a minare alla<br />
ra<strong>di</strong>ce il valore e la <strong>di</strong>gnità dell’attività <strong>degli</strong> avvocati e, quin<strong>di</strong>, dei <strong>di</strong>ritti umani.<br />
L’Avv. Cristiana Consalvi, membro del Direttivo A.Gi.For e della Commissione<br />
Giovani dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma, ha presentato e relazionato l’interessante<br />
libro scritto dall’Avv. Carlo Recchia: “IL DANNO DA NON RAGIONEVOLE<br />
DURATA DEL PROCESSO ED EQUA RIPARAZIONE” – E<strong>di</strong>zioni Giuffrè – (Collana<br />
Fatto e Diritto curata e curata dal Prof. Paolo Cendon), libro che, attraverso<br />
un’approfon<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>samina della legge n. 89 del 24.3.2001, c.d.: Legge Pinto, nella sua<br />
applicazione, fornisce un valido, efficace ed aggiornato supporto per l’operatore.<br />
L’Avv. Recchia ricostruisce, infatti, la genesi della Legge Pinto attraverso un<br />
approfon<strong>di</strong>to excursus sull’evoluzione del <strong>di</strong>ritto ad una ragionevole durata del<br />
processo.<br />
Il <strong>di</strong>ritto ad un processo <strong>di</strong> durata ragionevole, ossia a che la propria causa sia<br />
esaminata equamente ed entro un termine ragionevole è sancito nell’art 6 della<br />
Convenzione per la salvaguar<strong>di</strong>a dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,<br />
firmata a Roma il 4.11.50 (da tutti gli Stati membri dell’ allora Consiglio d’Europa)<br />
ed è stata ratificata in Italia con legge 4.8.55 n.848.<br />
L’Articolo 6 della Convenzione suona: “Ogni persona ha <strong>di</strong>ritto a che la sua causa<br />
sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un<br />
tribunale in<strong>di</strong>pendente e parziale...omissis”.<br />
Tra i <strong>di</strong>ritti elencati nel primo titolo della convenzione accanto al <strong>di</strong>ritto alla vita<br />
(art.2), alla libertà e alla sicurezza (art.5), alla libertà <strong>di</strong> pensiero (art.10) viene, quin<strong>di</strong>,<br />
menzionato il <strong>di</strong>ritto ad un equo processo entro un termine ragionevole nell’art.6. La<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 365
366<br />
IL NOSTRO MONDO<br />
Convenzione volle, infatti, riconoscere a tale <strong>di</strong>ritto pari valore e <strong>di</strong>gnità del <strong>di</strong>ritto alla<br />
vita, alla libertà, alla sicurezza etc., enumerandolo tra i <strong>di</strong>ritti fondamentali della<br />
persona.<br />
Quale “strumento” <strong>di</strong> garanzia venne istituita la Corte Europea dei Diritti<br />
dell’Uomo (C.E.D.U.) a cui sia gli stati contraenti, sia le persone e i gruppi <strong>di</strong> privati<br />
possono fare ricorso tutte le volte in cui ritengano violati i <strong>di</strong>ritti sanciti nella<br />
convenzione o nei suoi protocolli.<br />
Ai sensi dell’art.41 della convenzione infatti “in caso <strong>di</strong> accertata violazione della<br />
convenzione e dei suoi protocolli, e se il <strong>di</strong>ritto interno dell’alta parte contraente non<br />
permette se non in modo imperfetto <strong>di</strong> rimuovere le conseguenze <strong>di</strong> tale violazione,<br />
la corte accorda, se dal caso, un’equa sod<strong>di</strong>sfazione alla parte lesa.”<br />
Sono stati proprio i citta<strong>di</strong>ni italiani ad avere a<strong>di</strong>to in numero sempre maggiore la<br />
Corte Europea per i <strong>di</strong>ritti dell’uomo con sede a Strasburgo, lamentando la violazione<br />
al <strong>di</strong>ritto ad una durata ragionevole del processo. Tanto che in seno al Comitato dei<br />
Ministri del Consiglio d’Europa si è parlato proprio del c.d.: problema italiano.<br />
Finalmente – grazie anche a vigorose pressioni del Consiglio d’Europa - il<br />
Parlamento italiano, con la promulgazione della legge n.89 del 24.3.01 c.d. Legge<br />
Pinto, ha introdotto la possibilità <strong>di</strong> ricorrere al giu<strong>di</strong>ce italiano (nella specie la corte<br />
<strong>di</strong> appello) per ottenere un equa riparazione dei danni derivanti da processi civili,<br />
penali e amministrativi <strong>di</strong> durata eccessiva.<br />
In verità un primo passo verso il pieno riconoscimento del <strong>di</strong>ritto ad un processo<br />
<strong>di</strong> durata ragionevole era stato fatto due anni prima con la legge costituzionale n.2 del<br />
23.11.1999, <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica dell’art. 111 Cost. che – nella nuova formulazione –<br />
recependo il contenuto dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguar<strong>di</strong>a dei<br />
<strong>di</strong>ritti dell’uomo ha sancito: “ ogni processo si svolge nel contrad<strong>di</strong>ttorio tra le parti,<br />
in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> parità davanti ad un giu<strong>di</strong>ce terzo ed imparziale, la legge ne assicura<br />
la ragionevole durata”<br />
Il <strong>di</strong>ritto ad avere un processo equo e <strong>di</strong> durata ragionevole costituisce un vero e<br />
proprio <strong>di</strong>ritto soggettivo a copertura costituzionale, fondamentale della persona,<br />
garantito sia a livello nazionale che europeo e già riconosciuto dalla nostra Costituzione<br />
implicitamente dagli artt. 24, 10 e 2, nonché espressamente dall’art. 111 (come<br />
mo<strong>di</strong>ficato con legge del 1999) che integra l’art. 6 della Convenzione Europea.<br />
Prima della Legge Pinto l’equa riparazione per non ragionevole durata del<br />
processo era un istituto pressoché sconosciuto per il nostro or<strong>di</strong>namento, mentre<br />
sussiste una ricca e copiosa giurisprudenza della Corte Europea dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo<br />
che ha definito nel corso <strong>degli</strong> anni il significato <strong>di</strong> “equo processo” ed i criteri in base<br />
ai quali è possibile stabilire se un processo abbia avuto o meno “durata ragionevole”.<br />
Il libro dell’Avv. Recchia ha il merito <strong>di</strong> ripercorrere sistematicamente l’evoluzione<br />
della legge Pinto, dalla sua entrata in vigore ad oggi, attraverso l’analisi della<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
IL NOSTRO MONDO<br />
giurisprudenza sia della corte <strong>di</strong> Strasburgo, sia del giu<strong>di</strong>ce nazionale e, in particolare,<br />
<strong>di</strong> quello <strong>di</strong> legittimità fornendo, così, un quadro completo della materia.<br />
E’ opportuno segnalare che nonostante la c.d.: Legge Pinto (art. 2) riman<strong>di</strong><br />
espressamente all’art. 6 della Convenzione e, quin<strong>di</strong>, ai principi interpretativi e<br />
parametri elaborati in seno alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in or<strong>di</strong>ne alla<br />
riparazione del danno da processo irragionevolmente lungo, il giu<strong>di</strong>ce nazionale si è<br />
<strong>di</strong>scostato più volte da tali principi (ad esempio: nel definire i parametri cronologici<br />
della durata un processo; oppure per determinare la somma da liquidarsi per ogni anno<br />
<strong>di</strong> ritardo • 1000-1500-2000 a seconda della situazione giuri<strong>di</strong>ca in gioco; nel limitare<br />
la riparazione del danno morale- pecunia doloris per gli enti collettivi e società, nel<br />
richiedere la prova del danno non patrimoniale etc.).<br />
Nel libro traspare spesso, con tono pacatamente polemico, questa tendenza del<br />
giu<strong>di</strong>ce nazionale, rispetto al giu<strong>di</strong>ce europeo, <strong>di</strong> dare un’interpretazione più “libera”<br />
del <strong>di</strong>ritto ad un processo ragionevolmente lungo per restringere e limitare (sia<br />
qualitativamente che quantitativamente) le riparazioni del danno derivante dalla non<br />
ragionevole durata del processo.<br />
Tale tendenza non è, infatti, meramente teorica ed ha determinato in concreto,<br />
sopratutto nel corso <strong>degli</strong> ultimi anni, come conseguenza che un cospicuo numero <strong>di</strong><br />
ricorsi venissero presentati o <strong>di</strong>rettamente o dopo il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> merito, dal citta<strong>di</strong>no<br />
italiano davanti alla Corte <strong>di</strong> Strasburgo proprio in virtù dell’art. 35 della Convenzione<br />
(insufficiente tutela) che stabilisce che la Corte Europea può procedere all’esame<br />
<strong>di</strong> un ricorso tutte le volte in cui il citta<strong>di</strong>no abbia subito un pregiu<strong>di</strong>zio e “il ricorso<br />
non sia stato debitamente esaminato dal Tribunale nazionale”. L’Autore del libro<br />
parla in questa ipotesi <strong>di</strong>: revisio per saltum transanazionale : espressione che<br />
descrive perfettamente il fenomeno.<br />
Per porre rime<strong>di</strong>o a questa sorta <strong>di</strong> emigrazione delle cause è intervenuta <strong>di</strong> recente<br />
la Suprema Corte <strong>di</strong> Cassazione con quattro sentenze consecutive dello stesso giorno<br />
ed una <strong>di</strong> poco successiva (1338.1339,1340 e 1341 del 26.1.04- e la n.8568 del 23.4.05<br />
) attraverso le quali è stato affermato, in via generale, il precetto in base al quale il<br />
Giu<strong>di</strong>ce Territoriale si deve conformare nel suo operato ai criteri ed ai principi<br />
elaborati negli anni dalla Corte <strong>di</strong> Strasburgo e ciò in virtù ed in ossequio all’art. 2<br />
Legge Pinto, che espressamente si richiama all’art. 6 della Convenzione: “Chi ha<br />
subito un danno patrimoniale e non patrimoniale per effetto <strong>di</strong> violazione della<br />
Convenzione per la salvaguar<strong>di</strong>a dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,<br />
ratificata ai sensi della L. 4.8.55 sotto il profilo del mancato rispetto del termine<br />
ragionevole <strong>di</strong> cui all’ art, 6 paragrafo 1 della Convenzione, ha <strong>di</strong>ritto ad un equo<br />
indennizzo” (art. 2 L.P.).<br />
Diversamente, infatti, si incorre in violazione <strong>di</strong> legge e, quin<strong>di</strong>, il decreto della<br />
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368<br />
IL NOSTRO MONDO<br />
Corte Territoriale è censurabile davanti alla Suprema Corte <strong>di</strong> Cassazione per<br />
violazione <strong>di</strong> legge e, in particolare, violazione dell’art. 2 L. Pinto e dell’art. 6 della<br />
Convenzione.<br />
A seguito delle sentenze poco sopra richiamate (1338,1339,1340 e 1341 del 2004)<br />
si può affermare che oggi i criteri elaborati dalla C.E.D.U., per la definizione e per<br />
l’in<strong>di</strong>viduazione del processo irragionevolmente lungo e, quin<strong>di</strong>, meritevole <strong>di</strong><br />
riparazione del danno, sono ormai consolidati e, in particolare possono essere<br />
sinteticamente enumerati nel seguente modo: La durata del processo (elemento<br />
temporale): ovvero il tempo occorso per definire la vicenda processuale. La Corte<br />
Europea ha definito <strong>degli</strong> standard (3 anni- 2 anni e 7 mesi). In realtà la stessa Corte<br />
<strong>di</strong> Cassazione <strong>di</strong> recente ha stabilito che il termine può variare a seconda dei casi. Il<br />
computo della durata del tempo del processo per quanto riguarda l’inizio della<br />
decorrenza del termine se, trattasi <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>mento civile, si fa riferimento all’atto <strong>di</strong><br />
citazione o al ricorso, mentre il termine finale può essere qualsivoglia provve<strong>di</strong>mento<br />
che definisce il giu<strong>di</strong>zio, non solo quin<strong>di</strong> la sentenza passata in giu<strong>di</strong>cato, ma anche<br />
– ad esempio – una transazione stragiu<strong>di</strong>ziale. In materia penale l’inizio del giu<strong>di</strong>zio<br />
non corrisponde alla nozione tecnica ovvero al rinvio a giu<strong>di</strong>zio, ma con il primo atto<br />
che ha “ripercussioni importanti nella vita del privato” e, quin<strong>di</strong>, anche un interrogatorio<br />
per acquisire informazioni. Il termine finale può essere, invece, solo la<br />
sentenza.<br />
Il calcolo del tempo prevede che una volta in<strong>di</strong>viduato l’intero arco temporale del<br />
processo, il giu<strong>di</strong>ce dell’equa riparazione deve fare una selezione tra i segmenti<br />
temporali riferibili alle parti e quelli riferibili al giu<strong>di</strong>ce, sottraendo i primi dalla durata<br />
complessiva del processo.<br />
Ciò che risulta da tale sottrazione costituisce il tempo complessivo imputabile al<br />
giu<strong>di</strong>ce o, più in generale, alla macchina giustizia. Il comportamento processuale<br />
(elemento comportamentale) La Corte ha stabilito che non è sufficiente che un<br />
processo si sia protratto oltre un termine ragionevole per ottenere sic et simpliciter la<br />
riparazione del danno. Occorre infatti che le parti non abbiano contribuito con il loro<br />
comportamento ad allungare il processo, non deve, in sostanza, sussistere il concorso<br />
nel fatto del danneggiato. La Corte chiede cioè che le parti si siano comportate<br />
<strong>di</strong>ligentemente. Naturalmente l’attività <strong>di</strong>fensiva che si esplica attraverso comportamenti<br />
– ovviamente processuali – <strong>di</strong>latatori non può essere riferita alla parte la quale<br />
deve – in ogni caso – potere esperire tutti i mezzi <strong>di</strong>fensivi che gli sono consentiti (es.<br />
chiede legittimi rinvii per conseguire prescrizione del reato). La complessità del caso<br />
Questo terzo parametro costituisce un esimente solo per il giu<strong>di</strong>ce (rectius: per<br />
l’apparato giu<strong>di</strong>ziario) e ricorre tutte le volte in cui il caso trattato si presenta<br />
particolarmente ed eccezionalmente complesso sia, ad esempio, per il numero <strong>degli</strong><br />
imputati ad esempio, ovvero per il la copiosità e varietà del materiale probatorio da<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
IL NOSTRO MONDO<br />
esaminare e va valutato in concreto. 4Un altro parametro elaborato a Strasburgo, ma<br />
ancora non accolto dal giu<strong>di</strong>ce nazionale è costituito dai c.d. interessi in gioco ovvero<br />
status e <strong>di</strong>ritti che sono coinvolti.<br />
I suddetti elementi vanno valutati unitamente, e non quin<strong>di</strong>, alternativamente, al<br />
fine <strong>di</strong> stabilire se un processo sia o meno ragionevolmente lungo ai fini della<br />
riparazione del danno.<br />
Il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> equa riparazione in base alla c.d.: Legge Pinto non costituisce<br />
un atto <strong>di</strong> sfiducia nei confronti del Giu<strong>di</strong>ce e, infatti, prescinde totalmente dall’in<strong>di</strong>viduazione<br />
e dall’accertamento <strong>di</strong> una qualsivoglia responsabilità (con connesso<br />
risarcimento), in termini <strong>di</strong> colpa o dolo, del magistrato nello svolgimento della sua<br />
funzione: sussiste in tale ipotesi, come noto, il rime<strong>di</strong>o apprestato dalla L. 117/88 .<br />
Anche se i Decreti vanno trasmessi alla Corte dei Conti per valutare su eventuali<br />
responsabilità nella causazione della non ragionevole durata.<br />
La domanda <strong>di</strong> riparazione va proposta con ricorso (Art. 3 L.P.) davanti alla Corte<br />
<strong>di</strong> Appello competente in<strong>di</strong>viduata ex art. 11 c.p.p., regola non applicabile quando si<br />
impugnano proce<strong>di</strong>menti svolti davanti a giu<strong>di</strong>ci non or<strong>di</strong>nari (giu<strong>di</strong>zi TAR e Corte<br />
dei Conti). Entro sei mesi dalla definizione del proce<strong>di</strong>mento (ma può essere anche<br />
promosso a causa non terminata).<br />
Il rito è camerale e si conclude con decreto motivato imme<strong>di</strong>atamente esecutivo<br />
che può essere impugnato davanti alla Corte <strong>di</strong> Cassazione.<br />
Legittimati attivi sono - anche a seguito delle più recenti sentenze della Cassazione<br />
- sia le persone fisiche, che giuri<strong>di</strong>che ed i c.d.: enti collettivi.<br />
Legittimati passivi sono: per danni da irragionevole durata <strong>di</strong> un processo or<strong>di</strong>nario<br />
(civile o penale) il Ministro <strong>di</strong> Grazia e Giustizia, per un processo militare il<br />
Ministro della Difesa, negli altri casi il Presidente del Consiglio dei Ministri, per i<br />
proce<strong>di</strong>menti tributari (limitatamente a quelli impugnabili: es. rimborso tributi) il<br />
Ministero della Finanza.<br />
Con riferimento al danno riparabile il libro dell’Avvocato Recchia contiene un<br />
approfon<strong>di</strong>to ed interessante excursus sull’evoluzione giurisprudenziale in or<strong>di</strong>ne<br />
alla prova del danno risarcibile <strong>di</strong> cui all’art. 6 Convenzione e, in particolare,<br />
attraverso l’esame delle sentenze più significative, dall’entrata in vigore della Legge<br />
Pinto a quelle più recenti, si passa da una tesi marcatamente restrittiva della<br />
risarcibilità, ad una più ampia e, invero, più conforme ai canoni interpretativi dettati<br />
dalla Corte <strong>di</strong> Strasburgo.<br />
Infatti, la prima giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità riteneva che, in tema <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zi per<br />
equa riprazione, il danno morale in senso lato o non patrimoniale, dovesse essere<br />
allegato e provato. Il che poneva il danneggiato davanti ad una classica probatio<br />
<strong>di</strong>abolica essendo davvero ardua la <strong>di</strong>mostrazione <strong>di</strong> stress e sofferenze che non<br />
producano evidenti patologie invalidanti.<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 369
IL NOSTRO MONDO<br />
Questa tesi prendeva le mosse dalla concezione secondo la quale il <strong>di</strong>ritto ad una<br />
ragionevole durata del processo non fosse un <strong>di</strong>ritto della persona e, quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong> rango<br />
costituzionale, in quanto troverebbe la sua fonte nella legge or<strong>di</strong>naria.<br />
Successivamente, per temperare tale tesi si affermava (cfr: sentenze Cass. Civ.:<br />
2130/03 – 5664/03) che era sufficiente fornire la prova del danno morale anche per<br />
via presuntiva considerato che costituisce una comune ed elementare nozione <strong>di</strong><br />
psicologia il fatto che la pendenza <strong>di</strong> un processo penale, civile o amministrativo,<br />
produca nell’uomo me<strong>di</strong>o - sulla base dell’id quod plerumque acci<strong>di</strong>t – situazioni <strong>di</strong><br />
stress, ansia, panico etc.. sofferenze psichiche appartenenti alla pura economia<br />
dell’interiorità, non esteriorizzate o esteriorizzabili.<br />
In questa <strong>di</strong>rezione la Corte <strong>di</strong> Cassazione, con la nota sentenza del 5.8.04 n. 15093,<br />
afferma il principio in base al quale la prova del danno non patrimoniale è in re ipsa<br />
“nel senso che provata la sussistenza della violazione, ciò comporta nella normalità<br />
dei casi, anche la prova che essa abbia prodotto conseguenze non patrimoniali in<br />
danno della parte processuale”<br />
E la Corte <strong>di</strong> Cassazione, con la nota sentenza successiva n.3396 del 18.2.05 ha<br />
riconosciuto anche per gli enti collettivi e le persone giuri<strong>di</strong>che la riparazione del<br />
danno non patrimoniale, atteso che: “ i <strong>di</strong>sagi ed i turbamenti <strong>di</strong> carattere psicologico<br />
che la lesione <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>ritto normalmente provoca …” ben possono investire anche<br />
“le persone preposte alla gestione dell’ente ad ai suoi membri”.<br />
Invero la sopra evidenziata tendenza dei Giu<strong>di</strong>ci nazionali a non conformarsi ai<br />
principi interpretativi ed agli standard fissati dalla Corte Europea dei Diritti Umani<br />
ha avuto, sul piano pratico, l’effetto <strong>di</strong> incrementare a <strong>di</strong>smisura nel corso <strong>degli</strong> anni<br />
il numero dei giu<strong>di</strong>zi promossi in via <strong>di</strong>retta alla Corte <strong>di</strong> Strasburgo; In sostanza si<br />
rinunciava al ricorso in Cassazione per ottenere una censura del decreto della Corte<br />
<strong>di</strong> Appello ritenuto meritevole <strong>di</strong> revisione proponendo subito l’ impugnativa <strong>di</strong>rettamente<br />
alla Corte Europea e questa prassi costituisce una vera e propria violazione<br />
dell’art. 35 Convenzione che prevede espressamente che non si possa fare ricorso alla<br />
Corte Europea, se non dopo avere esperito tutti i rime<strong>di</strong> previsti dall’or<strong>di</strong>namento<br />
interno (c.d.: principio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà).<br />
Poiché i citta<strong>di</strong>ni dei vari Paesi contraenti (ma soprattutto italiani) lamentavano il<br />
più delle volte, davanti al Giu<strong>di</strong>ce europeo, la mancata applicazione – da parte del<br />
Giu<strong>di</strong>ce nazionale - dei principi dettati dalla Giurisprudenza europea, e in particolare,<br />
il mancato riconoscimento del danno morale, la Corte <strong>di</strong> Strasburgo, per prassi<br />
riteneva ricevibile i ricorsi tutte le volte in cui accertava la insufficiente tutela. In tali<br />
casi, infatti, la Corte Europea può procedere all’esame <strong>di</strong> un ricorso tutte le volte in<br />
cui il citta<strong>di</strong>no abbia subito un pregiu<strong>di</strong>zio e il “ricorso non sia stato debitamente<br />
esaminato dal Tribunale nazionale”.(art.35).<br />
Il problema si è posto in modo concreto anche e, soprattutto, con riferimento al<br />
370<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
IL NOSTRO MONDO<br />
<strong>di</strong>verso criterio <strong>di</strong> quantificazione del danno adottato dal Giu<strong>di</strong>ce nazionale rispetto<br />
a quello applicato dal Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Strasburgo. Si ricorreva spesso alla Corte Europea<br />
proprio perché i criteri che applicava consentivano una maggiore e più generosa<br />
quantificazione del danno.<br />
Invero negli ultimi anni il Giu<strong>di</strong>ce nazionale si è attenuto maggiormente ai criteri<br />
interpretativi ed agli standard dettati dalla Corte Europea Diritti Umani, conformandosi<br />
ai suoi parametri anche sotto l’aspetto quantitativo e riconoscendo tra • 1.000<br />
fino ad • 2.000 per ogni anno <strong>di</strong> ritardo a seconda delle situazioni giuri<strong>di</strong>che soggettive<br />
in gioco.<br />
Tuttavia vi è ancora una incisiva <strong>di</strong>fferenza: il Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Strasburgo liquida le<br />
predette somme per ogni anno <strong>di</strong> durata del processo, mentre le Corti nazionali,<br />
attenendosi alla lettera della Legge Pinto, continuano a considerare ancora il solo<br />
periodo eccedente la ragionevole durata, con evidente e conseguente riduzione<br />
dell’entità della liquidazione del danno.<br />
La Corte Europea infatti, una volta accertato che un proce<strong>di</strong>mento è irragionevolmente<br />
lungo, procede a quantificare il danno tenendo conto dell’intera durata del<br />
processo (ad esempio quantifica in • 1.000,00 il danno per ogni anno <strong>di</strong> un processo<br />
irragionevolmente durato sei anni (invece <strong>di</strong> tre) e quin<strong>di</strong> l’importo complessivo<br />
liquidato è pari a • 6.000.<br />
Secondo la legge Pinto, invece, il criterio <strong>di</strong> liquidazione è <strong>di</strong>verso e meno<br />
satisfattivo considerato che l’art. 2 prevede espressamente che “Il giu<strong>di</strong>ce determina<br />
la riparazione a norma dell’art. 2056 c.c. osservando le seguenti <strong>di</strong>sposizioni: a)<br />
rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole <strong>di</strong><br />
cui al comma uno”. Con lo stesso esempio <strong>di</strong> cui sopra si arriva alla liquidazione <strong>di</strong><br />
solo la metà ovvero del periodo eccedente la ragionevole durata (3 anni), cioè • 3.000.<br />
Ci si augura per il futuro che anche le Corti italiane, siano più sensibili e, quin<strong>di</strong>,<br />
più generose nella liquidazione del danno per violazione al <strong>di</strong>ritto soggettivo e proprio<br />
della persona, costituzionalmente protetto, a che ogni persona veda trattata la propria<br />
causa equamente ed in tempi ragionevoli.<br />
Avv. Cristiana Consalvi (Direttivo A.Gi.For – Commissione Giovani <strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong><br />
<strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma).<br />
Avv. Cristiana Consalvi<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 371
372<br />
IL NOSTRO MONDO<br />
NASCE LA CAMERA ARBITRALE<br />
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI <strong>ROMA</strong><br />
Il processo civile italiano somiglia sempre <strong>di</strong> più ad un <strong>di</strong>nosauro, sopravvissuto<br />
miracolosamente all’impatto del meteorite, che si aggira smarrito in un mondo<br />
<strong>di</strong>verso dal suo, un mondo nel quale non si riconosce.<br />
Nonostante le ripetute novelle succedutesi dal 1940 ad oggi, l’impianto formalistico<br />
e le cadenze temporali del sistema processuale <strong>di</strong> questo Paese non sono<br />
cambiate, anzi si sono per certi aspetti aggravate risultando oggi lontanissime dalle<br />
esigenze dell’economia <strong>degli</strong> scambi della società contemporanea caratterizzata da<br />
tempi sempre più veloci.<br />
La situazione, da tempo insostenibile, si va aggravando ogni giorno <strong>di</strong> più per<br />
la insufficienza delle risorse umane e finanziarie che l’esecutivo, <strong>di</strong> qualunque<br />
colore politico, rifiuta <strong>di</strong> fornire alla giustizia civile.<br />
Perfino Draghi, Governatore della Banca d’Italia, nella sua relazione <strong>di</strong> fine<br />
maggio ha denunciato, evento senza precedenti, gli effetti <strong>di</strong>sastrosi delle carenze<br />
della giustizia civile sullo sviluppo del Paese.<br />
Vede dunque opportunamente la luce, dopo breve gestazione, la Camera<br />
Arbitrale dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma; un nuovo e prezioso strumento per<br />
la soluzione delle controversie che si colloca nella linea delle ADR (Alternative<br />
Dispute Resolutions” – arbitrati, conciliazioni – <strong>di</strong> derivazione anglosassone ormai<br />
largamente praticate non solo quale rime<strong>di</strong>o all’inefficienza del sistema giu<strong>di</strong>ziario<br />
ma quale strumento <strong>di</strong> soluzione dei conflitti adeguato alle esigenze e ai tempi della<br />
economia contemporanea e in genere della <strong>di</strong>namica sociale ormai incompatibili<br />
con quelli della giustizia or<strong>di</strong>naria.<br />
Si tratta inoltre <strong>di</strong> una iniziativa per un verso dovuta, per altro verso in<strong>di</strong>fferibile:<br />
dovuta in quanto, come è noto, l’Unione Europea da tempo ha segnalato e<br />
raccomandato l’adozione <strong>di</strong> strumenti per la soluzione stragiu<strong>di</strong>ziale delle controversie,<br />
in<strong>di</strong>fferibile perché si moltiplicano ormai le Camere Arbitrali e gli Organismi<br />
<strong>di</strong> Conciliazione segnatamente dopo le mo<strong>di</strong>fiche alla <strong>di</strong>sciplina dell’Arbitrato<br />
introdotte dal D. lgs. 2.02.2006 n. 40 e l’introduzione delle procedure <strong>di</strong> conciliazione<br />
e arbitrato nelle materie <strong>di</strong> cui ai titoli V e VI del D. lgs. n. 5/03 seguito dal<br />
D.M. n. 222/04 recante i criteri e le modalità <strong>di</strong> iscrizione <strong>degli</strong> Organismi <strong>di</strong><br />
Conciliazione.<br />
Senza parlare <strong>di</strong> iniziative già da tempo in essere quali le Camere Arbitrali<br />
istituite con L. 580/93 operanti attraverso la fitta rete delle Camere <strong>di</strong> Commercio.<br />
In Italia complessivamente il fenomeno dell’arbitrato e della conciliazione,<br />
entrambi riconducibili allo schema delle ADR, ha avuto già concrete e rilevanti<br />
attuazioni, basti pensare alla procedure attivate presso Telecom, all’Ombudsman<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
IL NOSTRO MONDO<br />
bancario, alla Camera Arbitrale in Agricoltura, alla Camera dei Lavori Pubblici e,<br />
largamente popolare per recenti vicende sportive, alla Camera <strong>di</strong> Conciliazione per<br />
lo Sport; senza parlare delle procedure <strong>di</strong> conciliazione nella contrattazione<br />
collettiva del lavoro pubblico e privato, delle molteplici iniziative <strong>di</strong> uguale oggetto<br />
a livelli locali.<br />
A livello europeo basti ricordare poi la Cour Européenne d’Arbitrage, la<br />
International Chamber of Commerce <strong>di</strong> Parigi.<br />
Si tratta insomma <strong>di</strong> una esigenza imposta dall’attualità rispetto alla quale<br />
l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> Forense rischiava <strong>di</strong> rimanere escluso pur essendo in grado <strong>di</strong> offrire un<br />
servizio <strong>di</strong> alto livello e <strong>di</strong> in<strong>di</strong>scutibile pregio.<br />
Di più, le ADR promosse dal Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> non sottrarranno agli<br />
<strong>Avvocati</strong> occasioni <strong>di</strong> lavoro ma al contrario ne <strong>di</strong>lateranno gli spazi e le specificità<br />
professionali sia quali arbitri sia quali conciliatori sia quali <strong>di</strong>fensori e/o consulenti<br />
delle parti nelle procedure <strong>di</strong> ADR.<br />
Di qui l’esigenza che gli stessi Colleghi si rendano promotori, già nella fase <strong>di</strong><br />
consulenza e assistenza contrattuale, dell’inserimento nei contratti <strong>di</strong> clausole<br />
compromissorie o della stipula <strong>di</strong> compromessi per arbitrato amministrato secondo<br />
il regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
<strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma.<br />
Per quanto necessario il regolamento e i formulari sono attingibili sul sito del<br />
Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma.<br />
Avv. Giorgio della Valle<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 373
NECROLOGI<br />
374<br />
IL NOSTRO MONDO<br />
IN RICORDO DI CARLO FORNARIO<br />
Breve riassunto delle parole pronunciate al Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> il 14/6/06<br />
Avevo preparato una scaletta; purtroppo i miei occhi non mi permettono <strong>di</strong> leggere,<br />
quin<strong>di</strong> mi affido alla memoria che mi è rimasta e all’improvvisazione.<br />
Accennerò il ricordo <strong>di</strong> Carlo Fornario sotto tre aspetti: l’amico, l’avvocato e l’uomo.<br />
a. I miei rapporti <strong>di</strong> amicizia non hanno data d’inizio. Ed è stato un sentimento vero,<br />
sincero e palese. Avevamo due caratteri tutt’affatto <strong>di</strong>versi – sempre sereno e tranquillo lui,<br />
io quasi sempre intransigente su alcuni punti e spesso reattivo – ma ci ha sempre unito<br />
l’identità e il rispetto <strong>di</strong> certi fondamentali valori che non possono non essere comuni a chi<br />
crede nella solidarietà umana, oltre la profonda stima reciproca. Malato, nella impossibilità<br />
<strong>di</strong> presenziare le u<strong>di</strong>enze del Tribunale, mi chiamò per pregarmi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scutere in Cassazione<br />
un suo ricorso, il che mi <strong>di</strong>mostrò ancora una volta la fiducia che egli aveva in me. Se mal<br />
non ricordo, la causa andò male (certamente per mia colpa perché Carlo aveva scritto<br />
un’ottima <strong>di</strong>fesa!).<br />
b. Come avvocato non posso non ricordarne, oltre la conoscenza della legge, lo stu<strong>di</strong>o<br />
attento della specie <strong>di</strong> fatto e la chiarezza con la quale esponeva le sue tesi davanti ai giu<strong>di</strong>ci,<br />
sempre con grande tranquillità. Lavoratore indefesso; so che dormiva poco e, specialmente<br />
quando ricopriva la carica – che tenne a lungo – <strong>di</strong> Presidente del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong><br />
Roma stu<strong>di</strong>ava i fascicoli alle luci dell’alba.<br />
c. Ma il ricordo <strong>di</strong> Carlo riguarda soprattutto l’uomo, la sua modestia, la sua umiltà, il<br />
suo equilibrio, virtù queste proprie <strong>di</strong> chi sa <strong>di</strong> valere. Negli anni in cui feci parte del<br />
Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma che egli presiedeva con grande <strong>di</strong>ligenza, prestigio e<br />
passione, non posso <strong>di</strong>menticare quando il mio fervore nella trattazione <strong>di</strong> problemi,<br />
specialmente deontologici, portava al <strong>di</strong>ssenso con qualche collega Carlo interveniva con<br />
calma e saggezza. Solo una volta, quando forse io ero andato oltre un certo limite, egli<br />
fermamente ma anche affettuosamente mi <strong>di</strong>sse: Enrico adesso basta. La personalità<br />
dell’uomo era completata dall’amore per la musica lirica e sinfonica che egli pre<strong>di</strong>ligeva,<br />
forse, più del <strong>di</strong>ritto.<br />
Credo <strong>di</strong> aver detto <strong>di</strong> Carlo Fornario quello che l’animo mi ha dettato.<br />
Avv. Enrico Biamonti<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
IL NOSTRO MONDO<br />
Prof. Avv. Adelmo Manna<br />
DISCORSO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DELL’AVV. GABRIELLA NICCOLAJ<br />
13 <strong>di</strong>cembre 2005 - Aula <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> del Palazzo <strong>di</strong> Giustizia<br />
Piazza Cavour <strong>di</strong> Roma<br />
Sono profondamente grato all’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma, ed in particolare al suo<br />
Presidente, Avv. Alessandro Cassiani, alla Camera Penale <strong>di</strong> Roma ed al suo Presidente, Avv.<br />
Renato Borzone, per avere indetto questa cerimonia commemorativa in onore <strong>di</strong> mia madre,<br />
Avv. Gabriella Niccolaj.<br />
Sono altresì sinceramente grato a tutti gli intervenuti, che con la loro presenza hanno voluto<br />
onorare la memoria <strong>di</strong> mia madre, e soprattutto ringrazio i Conss. Paolo Colella ed Adelchi<br />
d’Ippolito, del Tribunale penale <strong>di</strong> Roma, per le belle parole con le quali hanno voluto ricordare<br />
mia madre, nei loro interventi.<br />
Il fatto che questa commemorazione si svolga nell’Aula <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> del Palazzo <strong>di</strong><br />
Giustizia <strong>di</strong> Roma è significativa.<br />
In quest’Aula infatti, in epoca fascista, si svolgevano i processi innanzi al Tribunale Speciale<br />
per la <strong>di</strong>fesa dello Stato, tra i quali ricor<strong>di</strong>amo, tra l’altro, e non solo per l’importanza ed il calibro<br />
morale e politico <strong>degli</strong> imputati, il c.d. ‘processone’, a carico <strong>di</strong> Gramsci, Terracini, ed altri<br />
esponenti della vita politica del Paese, <strong>di</strong> assoluto rilievo.<br />
In quel processo mio nonno, Avv. On. Adelmo Niccolaj, <strong>di</strong>fendeva uno <strong>degli</strong> imputati, come<br />
sempre devoto alla causa del garantismo in<strong>di</strong>viduale e dell’ideologia socialista.<br />
Ed è proprio lungo il crinale delle più alte idee socialiste che si <strong>di</strong>pana il ‘filo rosso’ che unisce<br />
mia madre a suo padre, l’Avv. On. Adelmo Niccolaj.<br />
Erano infatti entrambi strenui sostenitori delle idee socialiste, proprie <strong>di</strong> un socialismo <strong>di</strong> tipo<br />
non già marxista-ortodosso, dalla matrice principalmente economico-massimalista, ma <strong>di</strong><br />
ascendenza, invece, soreliana, nel quale quin<strong>di</strong> prevalente era la componente lato sensu’giuri<strong>di</strong>ca’,<br />
intesa quale affermazione della eguaglianza giuri<strong>di</strong>co-sociale <strong>di</strong> tutte le persone, in<strong>di</strong>pendentemente<br />
dagli status e dalle con<strong>di</strong>zioni socio-economico-culturali loro proprie, nella prospettiva<br />
(ispiratrice del principio <strong>di</strong> cui al capoverso dell’art. 3 Cost.) <strong>di</strong> un superamento delle <strong>di</strong>suguaglianze<br />
che caratterizzano la società moderna, dal suo nascere.<br />
Tale concezione del socialismo, cui mia madre (come già suo padre) è stata sempre fedele,<br />
si fonda in primo luogo essenzialmente sulla sinergia funzionale che lega i valori della libertà e<br />
dell’eguaglianza, secondo una prospettiva <strong>di</strong> ascendenza illuministica che assegna ai <strong>di</strong>ritti<br />
fondamentali della persona ed all’eguaglianza delle persone nel <strong>di</strong>ritto e <strong>di</strong> fronte ad esso il ruolo<br />
primario nella costruzione della società, rappresentando essi stessi ad un tempo il fine ultimo<br />
dello Stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto ed il criterio <strong>di</strong> legittimazione esterna del potere statuale.<br />
In tale prospettiva, sempre cara a mia madre, gioca un ruolo fondamentale il <strong>di</strong>ritto alla<br />
<strong>di</strong>fesa, inteso quale <strong>di</strong>ritto fondamentale ed inviolabile della persona, presupposto per la tutela<br />
del citta<strong>di</strong>no rispetto a possibili’abusi del <strong>di</strong>ritto’, con<strong>di</strong>tio sine qua non della garanzia <strong>di</strong> un corretto<br />
esercizio del potere e del <strong>di</strong>ritto nel contesto dei rapporti tra citta<strong>di</strong>no e Stato; come del resto<br />
sancito dall’art. 24 Cost., dall’art. 6 della Carta europea dei <strong>di</strong>ritti dell’Uomo, dall’art. 9 della<br />
Carta <strong>di</strong> Nizza, ora trasfusa nella Costituzione Europea.<br />
Ed è con lo spirito della più strenua fedeltà a questa finalità in<strong>di</strong>vidual-garantista del <strong>di</strong>ritto<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa, inteso quale <strong>di</strong>ritto fondamentale ed inviolabile della persona, che mia madre ha svolto<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 375
376<br />
IL NOSTRO MONDO<br />
il suo ruolo <strong>di</strong> avvocato, ricoprendo peraltro incarichi <strong>di</strong> assoluto rilievo, tra i quali in particolare<br />
quello <strong>di</strong> Consigliere tesoriere dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma, dal 1962 al 1971; quello <strong>di</strong><br />
Tesoriere della Camera Penale <strong>di</strong> Roma (nel 1966, sotto la Presidenza dell’Avv. Nicola Ma<strong>di</strong>a,<br />
con il Segretariato dell’Avv. Pietro d’Ovi<strong>di</strong>o), facendo peraltro parte del Consiglio Direttivo<br />
della medesima Camera Penale per molti anni e contribuendo in maniera determinante alla<br />
nascita <strong>di</strong> quell’ente <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento <strong>di</strong> estrema rilevanza che è l’Unione delle Camere Penali.<br />
L’assoluta rilevanza <strong>degli</strong> incarichi svolti da mia madre appare del resto <strong>di</strong> spessore ancora<br />
maggiore ove si consideri come, nei primi anni sessanta, l’accesso alle donne alle professioni<br />
forensi fosse notevolmente limitato e tendenzialmente ostacolato da pregiu<strong>di</strong>zi sessisti e<br />
culturali.<br />
Mia madre fu infatti tra le prime donne in Italia ad occuparsi della giustizia penale, favorendo<br />
ed impegnandosi a fondo per il riconoscimento alle donne dei <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso alla magistratura.<br />
E’ stata peraltro attiva partecipante all’Unione delle Donne Giuriste, sostenendo come la<br />
lotta per l’eguaglianza delle persone non possa prescindere dal riconoscimento della parità dei<br />
<strong>di</strong>ritti e delle libertà ad ambo i sessi, ed evidenziando come il <strong>di</strong>ritto rappresenti il terreno<br />
essenziale per l’affermazione <strong>di</strong> questi principi.<br />
Nel 1986 ha svolto un ruolo <strong>di</strong> notevole rilevanza quale socio fondatore e componente del<br />
Collegio dei Probiviri (dal 1986 al 1992) dell’Associazione ‘Consulta per la Giustizia Europea dei<br />
Diritti dell’uomo’, Associazione avente per scopo principale quello <strong>di</strong> “<strong>di</strong>ffondere negli enti<br />
associati la conoscenza dei <strong>di</strong>ritti umani e dei relativi strumenti <strong>di</strong> tutela giuris<strong>di</strong>zionale davanti<br />
alla magistratura italiana ed altri organi internazionali competenti ed in particolare davanti agli<br />
organi giuris<strong>di</strong>zionali <strong>di</strong> Strasburgo (Commissione europea e Corte europea dei Diritti dell’Uomo),<br />
in forza della legge italiana del 4 agosto 1955, n. 848, che ha recepito nel nostro<br />
or<strong>di</strong>namento nazionale la Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo ed in particolare dell’art.<br />
25 della stessa Convenzione che, dall’1 agosto 1973 anche in Italia, consente il ricorso <strong>di</strong> ogni<br />
persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo <strong>di</strong> privati che pretenda <strong>di</strong> essere<br />
vittima <strong>di</strong> una violazione da parte dello Stato italiano dei <strong>di</strong>ritti riconosciuti dalla citata<br />
Convenzione”.<br />
L’avv. Gabriella Niccolaj è stata inoltre socia fondatrice e Presidente del Lions Club Roma<br />
‘Augustus’, partecipando attivamente alla vita dell’Associazione.<br />
Dei suoi oltre cinquant’anni <strong>di</strong> professione io ricordo, per delicatezza della materia trattata,<br />
nonché per il ruolo <strong>di</strong> assoluto rilievo che ivi ebbe mia madre, uno <strong>degli</strong> ultimi processi che<br />
abbiamo svolto insieme, il processo Fronteddu, vertente su un caso <strong>di</strong> maltrattamenti in famiglia,<br />
commessi dalla madre della vittima in concorso con suo cognato (padre della bambina).<br />
Questo processo ha rappresentato un’occasione <strong>di</strong> strenuo scontro non soltanto tra due<br />
donne dalla personalità estremamente forte e determinata (mia madre da un lato ed il Pubblico<br />
Ministero dall’altro, la Dr.ssa Lina Cusano), ma anche e soprattutto tra due interpretazioni del<br />
ruolo della donna e della finalità stessa del <strong>di</strong>ritto penale, nella sua perenne tensione tra istanze<br />
in<strong>di</strong>vidualgarantiste da un lato ed esigenze social<strong>di</strong>fensive e generalpreventive dall’altro.<br />
Concluderei questo mio breve intervento parafrasando le parole che il Prof. Giorgio<br />
Marinucci utilizzò per uno dei miei due Maestri (l’altro è il Prof. Giuliano Vassalli), Prof. Franco<br />
Bricola, in occasione della sua commemorazione.<br />
Non potrei infatti descrivere mia madre con parole <strong>di</strong>verse da queste: una donna piccola,<br />
fisicamente minuta; modesta perché mai ha <strong>di</strong>mostrato la consapevolezza della sua levatura,<br />
morale, professionale, giuri<strong>di</strong>ca; grande, come spero <strong>di</strong> avere illustrato con le mie parole.<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
IL NOSTRO MONDO<br />
Abbiamo ricevuto numerose lettere <strong>di</strong> solidarietà da parte <strong>di</strong> tutti i Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
<strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> italiani e Istituzioni sulla grave iniziativa del Ministro <strong>di</strong> Giustizia <strong>di</strong><br />
sfrattarci dalla nostra sede storica del Palazzo <strong>di</strong> Giustizia <strong>di</strong> Roma che portiamo a<br />
conoscenza <strong>di</strong> tutti i Colleghi.<br />
Nota <strong>di</strong> Redazione<br />
SFRATTO DALLA STORICA SEDE<br />
La solidarietà da parte <strong>di</strong> tutti i Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> italiani<br />
che insorgono contro l’assurda decisione <strong>di</strong> sfrattare<br />
dal “Palazzaccio” <strong>di</strong> Roma il nostro Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
Consiglio dell'<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Bari<br />
Estratto del verbale della seduta del 24 gennaio 2007<br />
Omissis<br />
Punto n. 2 all’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> del Giorno<br />
(Comunicazioni del Presidente, Segretario e Tesoriere)<br />
Il Consiglio, delibera <strong>di</strong> integrare il precedente verbale esprimendo la solidarietà al Consiglio<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma per il preannunciato “sfratto” dalla sede in piazza Cavour, altresì il proprio<br />
<strong>di</strong>sappunto per l’improvvida iniziativa che <strong>di</strong>mostra la insensibilità verso la Avvocatura tutta.<br />
Omissis<br />
E’ copia conforme all’originale<br />
Bari, 5 febbraio 2007<br />
Il Consigliere Segretario<br />
Avv. Giovanni Schiavoni<br />
Consiglio dell'<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Bologna<br />
Estratto dal libro dei verbali del Consiglio <strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Bologna<br />
Adunanza del 26 febbraio 2007<br />
Omissis<br />
3) COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA<br />
Omissis<br />
L’anno 2007, e questo giorno <strong>di</strong> lunedì 26 del mese <strong>di</strong> febbraio, alle ore 15.30 si è riunito<br />
nella sua Sede il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong>, presenti gli <strong>Avvocati</strong>:<br />
STRAZZIARI LUCIO PRESIDENTE – CALLEGARO SANDRO Segretario f.f. – ATTI<br />
ANNALISA – BERTI ARNOALDI VELI GIOVANNI – CLAUSI-SCHETTINI GUIDO –<br />
CRISTONI CLAUDIO – MASE’ DARI FLAVIA – PACIFICO FAUSTO SERGIO – SPINZO<br />
ANTONIO – ZAMBELLI TIZIANA<br />
Omissis<br />
3) COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA<br />
Omissis<br />
4) Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla nota 21 <strong>di</strong>cembre 2006, con cui il Presidente<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> Forense <strong>di</strong> Roma, avv. Alessandro Cassiani, segnala che il Ministro della Giustizia,<br />
on. Clemente Mastella, su iniziativa del Presidente dott. Marvulli, intende emettere un decreto<br />
con il quale verrebbe <strong>di</strong>sposto il rilascio dei locali <strong>di</strong> Piazza Cavour a Roma, nei quali ha sede,<br />
da oltre cento anni, il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> Forense <strong>di</strong> Roma.<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 377
378<br />
IL NOSTRO MONDO<br />
All’esito del riferimento,<br />
IL CONSIGLIO<br />
- ritenuto che tale iniziativa, ove attuata, finirebbe per rappresentare inaccettabile delegittimazione<br />
della Avvocatura del Foro <strong>di</strong> Roma, il cui Consiglio trova da sempre collocazione<br />
nell’e<strong>di</strong>ficio ove ha sede la più alta Autorità Giu<strong>di</strong>ziaria, nel pieno riconoscimento della classe<br />
forense quale componente fondamentale della giuris<strong>di</strong>zione;<br />
MANIFESTA<br />
contrarietà e sorpresa per tale iniziativa, ed<br />
ESPRIME<br />
piena solidarietà al Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> Forense <strong>di</strong> Roma, e a tutti i Colleghi del detto Foro, e<br />
SOLLECITA<br />
tutte le Autorità preposte ad intervenire per evitare che possa avere attuazione la detta iniziativa<br />
che pregiu<strong>di</strong>cherebbe non solo l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> Forense <strong>di</strong> Roma, ma l’intera Avvocatura Italiana.<br />
Omissis<br />
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE<br />
F.to Avv. Sandro Callegaro F.to Avv. Lucio Strazziari<br />
Consiglio dell'<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Bolzano<br />
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 19.01.2007<br />
IL CONSIGLIO<br />
(omissis da 1 a 51)<br />
52) Il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Bolzano, vista la nota del Presidente del<br />
Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma, Avv. Alessandro Cassiani, con la quale è stata<br />
segnalata la fondata preoccupazione che per iniziativa del Ministero <strong>di</strong> Giustizia venga meno<br />
la <strong>di</strong>sponibilità dei locali in uso al Consiglio presso la sede della Suprema Corte <strong>di</strong> Cassazione;<br />
considerato che da ben 100 anni tali uffici sono simbolo <strong>di</strong> riferimento non solo per l’Avvocatura<br />
romana ma per tutta l’Avvocatura italiana, che l’ubicazione <strong>degli</strong> uffici dell’or<strong>di</strong>ne nella<br />
stessa sede dell’Alta Magistratura costituisce il dovuto riconoscimento, formale e sostanziale,<br />
del ruolo svolto dall’Avvocatura;<br />
delibera<br />
<strong>di</strong> esprimere piena ed assoluta solidarietà al Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma ed ai Colleghi tutti<br />
<strong>di</strong> quell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, e, contestato comunque il metodo adottato, auspica un pronto ripensamento.<br />
(omissis)<br />
Il Consigliere Segretario Il Presidente<br />
f.to avv. Maria Carmela CARRIERE f.to avv. Peter PLATTER<br />
Consiglio dell'<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Cagliari<br />
Caro Alessandro,<br />
Ti comunico che il Consiglio, nella seduta dell’8 gennaio scorso, ha deliberato<br />
all’unanimità <strong>di</strong> esprimere incon<strong>di</strong>zionata solidarietà all’intera Avvocatura Romana invitando,<br />
per il Tuo tramite, il Ministro a recedere dall’improvvida iniziativa <strong>di</strong> sottrarre al Consiglio<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> i locali siti presso la Suprema Corte <strong>di</strong> Cassazione.<br />
Questo Consiglio ha rilevato, a riguardo, che la sede del C.O.A. <strong>di</strong> Roma presso i suddetti<br />
locali ha un insostituibile valore, non soltanto simbolico, riferito al ruolo dall’Avvocatura<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
IL NOSTRO MONDO<br />
nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, e costituisce altresì un punto <strong>di</strong> riferimento per<br />
l’Avvocatura Italiana tutta.<br />
Con affetto e stima.<br />
Il Presidente<br />
(Avv. Ettore Atzori)<br />
Consiglio dell'<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Castrovillari<br />
L’anno 2007, il giorno 23 del mese <strong>di</strong> gennaio, alle ore 16:00, si è riunito il Consiglio<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> Forense con l’intervento dei sigg. avvocati:<br />
Avv. Mario Rosa Presidente, Avv. Maria Teresa Vincenzi Consigliere Segretario, Avv.<br />
Elio Stabile Consigliere Tesoriere, e i Consiglieri: Avv. Alfredo Ceccherini, Avv. Alessandro<br />
Ferrara, Avv. Francesco Paolo Gallo, Avv. Loredana Ferraina, Avv. Gaetano M.<br />
Bloise, Avv. Giorgio Pisani<br />
OMISSIS<br />
Il Consiglio<br />
letta la comunicazione n. 971 del 15/01/2007, del Presidente dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma, relativa alla<br />
preannunciata intenzione da parte del Ministro della Giustizia <strong>di</strong> far venir meno la <strong>di</strong>sponibilità<br />
dei locali in uso al Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma all’interno della sede della<br />
Corte <strong>di</strong> Cassazione, ove ha sede da oltre 100 anni;<br />
considerato<br />
che la presenza dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> romano nel Palazzo della Suprema Corte è da sempre punto <strong>di</strong><br />
riferimento <strong>di</strong> tutta l’Avvocatura italiana e che l’ubicazione dei detti uffici nel Palazzo <strong>di</strong><br />
Giustizia costituisce il dovuto riconoscimento, formale e sostanziale, del ruolo svolto dall’Avvocatura;<br />
all’unanimità<br />
delibera<br />
<strong>di</strong> esprimere fermo <strong>di</strong>ssenso e contrarietà per l’inopportuna riferita iniziativa, nonché la propria<br />
solidarietà nei confronti del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma, con l’auspicio <strong>di</strong> un imme<strong>di</strong>ato<br />
ripensamento.<br />
f.to Il Consigliere Segretario f.to Il Presidente<br />
Avv. Maria Teresa Vincenzi Avv. Mario Rosa<br />
Consiglio dell'<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Gorizia<br />
ESTRATTO DEL VERBALE N. 3<br />
del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Gorizia del giorno 7 febbraio 2007.<br />
Sono presenti gli avv.ti: GARLATTI Bruno, MULITSCH Paolo, RUSSO Alfredo, MACO-<br />
RATTI Piero e CAVALLO Stefano.<br />
OMISSIS<br />
Presiede l’avv. Bruno Garlatti e verbalizza l’avv. Paolo Mulitsch.<br />
OMISSIS<br />
Il Consiglio,<br />
- sentita la relazione del Presidente,<br />
- letta la nota del 21 aprile 2006, con la quale il Presidente del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong><br />
<strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma, avv. Alessandro Cassiani, ha comunicato che, su iniziativa del<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 379
380<br />
IL NOSTRO MONDO<br />
Primo presidente della Corte <strong>di</strong> Cassazione, il Ministro della Giustizia, on. Clemente<br />
Mastella sta per emanare un decreto con or<strong>di</strong>ne a detto Consiglio, <strong>di</strong> rilasciare i locali,<br />
siti nel Palazzo <strong>di</strong> Giustizia <strong>di</strong> Piazza Cavour, ove è la sede del Consiglio da oltre 100<br />
anni,<br />
- rilevato che la naturale sede del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma non può che essere quella<br />
attuale, nel palazzo <strong>di</strong> Giustizia <strong>di</strong> Piazza Cavour, che rappresenta un punto <strong>di</strong><br />
riferimento per gli <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> tutta Italia;<br />
- ritenuto che la minaccia <strong>di</strong> “sfratto” da parte del Primo Presidente della Corte <strong>di</strong><br />
Cassazione e del Ministro della Giustizia rappresenta un inau<strong>di</strong>to atto <strong>di</strong> autorità, che<br />
viene a mortificare non solo l’Avvocatura Romana ma la intera Avvocatura Italiana;<br />
delibera<br />
<strong>di</strong> esprimere lo sdegno e la in<strong>di</strong>gnazione della classe forense <strong>di</strong> Gorizia per la iniziativa del<br />
Primo Presidente della Corte <strong>di</strong> Cassazione e per il paventato intervento del Ministro della<br />
Giustizia,<br />
auspica<br />
l’intervento del Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera e del Senato, del<br />
Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Regione Lazio, della Provincia<br />
e del Sindaco <strong>di</strong> Roma, del Presidente del Consiglio Nazionale Forense e <strong>di</strong> tutti gli Or<strong>di</strong>ni<br />
Forensi d’Italia, allo scopo <strong>di</strong> evitare che il minacciato provve<strong>di</strong>mento venga posto in<br />
essere,<br />
invita<br />
il Presidente del Consiglio Nazionale Forense e tutti i Presidenti <strong>degli</strong> Or<strong>di</strong>ni Forensi <strong>di</strong><br />
Italia ad adottare le più opportune iniziative, per impe<strong>di</strong>re che venga ulteriormente<br />
mortificata la <strong>di</strong>gnità dell’intera Avvocatura, già ampiamente mortificata da tutti i recenti<br />
provve<strong>di</strong>menti legislativi.<br />
OMISSIS<br />
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE DELL’ORDINE<br />
(avv. Paolo Mulitsch) (avv. Bruno Garlatti)<br />
Consiglio dell'<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Latina<br />
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/02/2007<br />
OMISSIS<br />
Sul VII° punto all’o.d.g.<br />
OMISSIS<br />
il Consiglio, vista la nota del 21/12/2006 del Presidente del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong><br />
<strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma, Avv. Alessandro Cassiani, con la quale si segnala la preoccupazione che<br />
venga meno la <strong>di</strong>sponibilità dei locali <strong>di</strong> Piazza Cavour – Roma presso la sede della Suprema<br />
Corte <strong>di</strong> Cassazione, ove ha sede il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma da oltre 100 anni;<br />
UDITA<br />
la relazione del Presidente;<br />
RITENUTO<br />
che la presenza del detto Consiglio nella storica sede rappresenta un riconoscimento e<br />
riferimento non solo per l’Avvocatura romana, ma per tutta l’Avvocatura italiana;<br />
MANIFESTA<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
IL NOSTRO MONDO<br />
la propria contrarietà ed in<strong>di</strong>gnazione per l’iniziativa adottata;<br />
ESPRIME<br />
profonda e sentita solidarietà al Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma;<br />
SOLLECITA<br />
l’intervento autorevole da parte delle Istituzioni della Repubblica e <strong>degli</strong> Organismi Nazionali<br />
Istituzionali e Politici della Avvocatura;<br />
INVITA<br />
il Presidente della Corte <strong>di</strong> Cassazione a desistere dalla in<strong>di</strong>cata iniziativa tesa ad allontanare<br />
il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> dalla sua naturale e storica sede<br />
DICHIARA<br />
la <strong>di</strong>sponibilità a fornire sostegno in ogni sede.<br />
Latina, 13 febbraio 2007<br />
Il Consigliere Segretario Il Presidente<br />
Avv. Giovanni Lauretti Avv. Giovanni Malinconico<br />
Consiglio dell'<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Messina<br />
L’anno duemilaesette, il giorno 24 del mese <strong>di</strong> gennaio, alle ore 16,00 in Messina, nei soliti<br />
locali, si è riunito il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Messina con l’intervento dei<br />
signori:<br />
omissis<br />
Il Presidente dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma, con lettere pervenute il 19.01.07 prot.<br />
n. 291 e il 29.12.06, prot. n. 4550, ha denunziato il rischio che l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma<br />
sia “sfrattato” dalla storica sede del Palazzo Cavour.<br />
Il Consiglio delibera <strong>di</strong> esprimere la propria contrarietà e <strong>di</strong>ssenso per l’iniziativa certamente<br />
inopportuna, ingiustificata ed offensiva per l’intera Avvocatura; auspica che il Ministro della<br />
Giustizia non emetta l’annunciato decreto; invita tutte le Autorità competenti ad intervenire in<br />
favore dell’Avvocatura romana alla quale esprime solidarietà, con<strong>di</strong>videndone tutte le iniziative<br />
<strong>di</strong> contrasto che saranno assunte.<br />
Omissis<br />
Il Consigliere Segretario f.f. Il Presidente<br />
f.to avv. Vincenzo Ciraolo f.to avv. Francesco Marullo <strong>di</strong> Condojanni<br />
Consiglio dell'<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Pistoia<br />
Riunione consiliare del 26 gennaio 2007<br />
Omissis<br />
“Il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Pistoia all’unanimità<br />
LETTA<br />
la nota del 21/12/06 e del 15/1/07 del Presidente del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong><br />
Roma, avv. Alessandro Cassiani, il quale comunica che, su iniziativa del Primo Presidente della<br />
Corte <strong>di</strong> Cassazione, dott. Marvulli, il Ministro della Giustizia, On. Clemente Mastella, sarebbe<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 381
382<br />
IL NOSTRO MONDO<br />
in procinto <strong>di</strong> sottoscrivere un decreto che <strong>di</strong>spone il rilascio, da parte del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
<strong>di</strong> Roma, dei locali <strong>di</strong> Piazza Cavour – Roma presso il Palazzo <strong>di</strong> Giustizia, ove lo stesso ha sede<br />
da oltre 100 anni;<br />
MANIFESTA<br />
Sorpresa per una iniziativa che appare inopportuna e in contrasto con gli interessi, la <strong>di</strong>gnità<br />
<strong>degli</strong> avvocati <strong>di</strong> Roma e dell’intera avvocatura<br />
SOLLECITA<br />
l’autorevole intervento <strong>di</strong> tutte le Autorità preposte, per evitare che venga posto in essere un atto<br />
che punirebbe non solo l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma ma l’intera Avvocatura Italiana”.<br />
Omissis<br />
Il Consigliere Segretario Il Presidente<br />
Avv. Giuseppe Alibran<strong>di</strong> avv. Giancarlo Bellizzi<br />
Consiglio dell'<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Potenza<br />
Il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Potenza, nella riunione consiliare del 25 gennaio<br />
2007,<br />
letta la nota del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma del 21.12.2006 con la quale si<br />
lamenta l’imminente emanazione <strong>di</strong> un decreto ministeriale che dovrebbe <strong>di</strong>sporre il rilascio da<br />
parte del Consiglio <strong>di</strong> Roma della sede <strong>di</strong> Via Cavour,<br />
ha deliberato<br />
<strong>di</strong> manifestare il proprio <strong>di</strong>ssenso per l’improvvida iniziativa e <strong>di</strong> esprimere solidarietà agli<br />
<strong>Avvocati</strong> del Foro <strong>di</strong> Roma;<br />
e <strong>di</strong> sollecitare<br />
l’intervento <strong>di</strong> tutte le autorità preposte perché impe<strong>di</strong>scano l’emissione dell’annunziato<br />
decreto.<br />
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE<br />
Avv. Enzo Sarli Avv. Michele Valente<br />
Consiglio dell'<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Reggio Emilia<br />
L’anno 2007 e questo giorno 29 del mese <strong>di</strong> gennaio alle ore 15.00 presso la sede del Consiglio<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> sono presenti:<br />
PRESIDENTE Avv. Eugenio Chierici<br />
SEGRETARIO Avv. Tiziana Ficarelli<br />
TESORIERE Avv. Alessandro Verona<br />
Consiglieri Avv.ti: CARMELO CATALIOTTI, RAFFAELE COLUCCIO, CECILIA BARIL-<br />
LI, LUIGI ALBERTINI, DOMENICO NORIS BUCCH, ENRICA SASSI, BENSO TIRELLI,<br />
MONICA RANELLUCCI, BRUNO PEZZAROSSI<br />
Assenti giustificati: AVV. MARIO BURANI, STEFANO COSCI, BRUNELLA BERTANI<br />
Omissis<br />
MANIFESTAZIONE DI SOLIDARIETA’ ALL’ORDINE<br />
DEGLI AVVOCATI DI <strong>ROMA</strong><br />
Il Consiglio,<br />
letta<br />
la nota del 21.12.2006 del Presidente del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma, avv.<br />
Alessandro Cassiani, il quale lamenta che, su iniziativa del Presidente dott. Marvulli, il Ministro<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
IL NOSTRO MONDO<br />
della Giustizia, On. Clemente Mastella, è in procinto <strong>di</strong> sottoscrivere un decreto che <strong>di</strong>spone il<br />
rilascio, da parte del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma, dei locali <strong>di</strong> Piazza Cavour – Roma presso<br />
il Palazzo <strong>di</strong> Giustizia, ove lo stesso ha sede da oltre 100 anni;<br />
manifesta<br />
<strong>di</strong>sappunto per una iniziativa inopportuna e ingiustificata.<br />
Sollecita<br />
l’autorevole intervento <strong>di</strong> tutte le Autorità preposte, per evitare che venga posto in essere un atto<br />
che punisce indebitamente non solo l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma, ma l’intera Avvocatura Italiana.<br />
Omissis<br />
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO<br />
f.to Avv. Eugenio Chierici f.to Avv. Tiziana Ficarelli<br />
Consiglio dell'<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Spoleto<br />
Il giorno cinque del mese <strong>di</strong> febbraio dell’anno duemilasette si è riunito il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
<strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Spoleto, per deliberare sui seguenti punti all’or<strong>di</strong>ne del giorno:<br />
- OMISSIS -<br />
SOLIDARIETA’ AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI <strong>ROMA</strong><br />
Il Consiglio, ESAMINATA la nota con cui il collega Alessandro Cassiani, nella sua qualità <strong>di</strong><br />
Presidente dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma, segnala il concreto ed imminente pericolo che<br />
il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma venga “sfrattato” dalla storica e prestigiosa<br />
sede <strong>di</strong> Piazza Cavour; RILEVATO che vicende <strong>di</strong> questo tipo, per lo stravolgimento che<br />
verrebbero a determinare devono essere innanzitutto accuratamente ponderate e <strong>di</strong>scusse,<br />
tenendo conto delle esigenze <strong>di</strong> tutti i soggetti coinvolti; RILEVATO altresì che la presenza<br />
dell’or<strong>di</strong>ne <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma nella sede <strong>di</strong> Piazza Cavour costituisce da sempre punto <strong>di</strong><br />
riferimento dell’intera Avvocatura italiana e simbolo del ruolo essenziale ed imprescin<strong>di</strong>bile<br />
che l’Avvocatura stessa deve ricoprire nella amministrazione della Giustizia e del riconoscimento<br />
che ad essa è dovuto da parte delle Istituzioni; DELIBERA, all’unanimità, <strong>di</strong> esprimere<br />
piena e motivata solidarietà al Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma, auspicando al<br />
riguardo un pronto ripensamento.<br />
- OMISSIS -<br />
Del chè il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.<br />
Il Presidente Il Segretario<br />
F.to Paolo Feliziani F.to Maria Letizia Angelini Paroli<br />
Consiglio dell'<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Tolmezzo<br />
Verbale <strong>di</strong> adunanza del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Tolmezzo in data 21 febbraio<br />
2007 alle ore 11.00.<br />
Sono presenti i Signori:<br />
Avv. Silvio Beorchia Presidente, Avv. Piero Cella Consigliere Segretario, Avv. Francesco<br />
Marcolini Consigliere Tesoriere, e i Consiglieri Avv. Barbara Comparetti, Avv. Francesco<br />
Vespasiano, Avv. Daniela Cattarino, Avv. Giunio Pedrazzoli<br />
Il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>,<br />
Letta la nota in data 21 <strong>di</strong>cembre 2006 del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma;<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 383
384<br />
IL NOSTRO MONDO<br />
Preso atto che il primo Presidente ed il V. Presidente della Corte <strong>di</strong> Cassazione hanno espresso<br />
la volontà <strong>di</strong> “sfrattare” il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma dal Palazzo <strong>di</strong> Piazza<br />
Cavour;<br />
Considerato che il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma ivi ha la storica sede da oltre cento anni;<br />
che il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> è un’Istituzione rappresentativa dell’Avvocatura,<br />
vale a <strong>di</strong>re <strong>di</strong> una parte essenziale ed imprescin<strong>di</strong>bile per l’amministrazione della Giustizia;<br />
ritenuto che non vi sono plausibili motivi per allontanare il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> privilegiando<br />
la permanenza <strong>di</strong> Enti, ivi allocati, non funzionali rispetto all’attività giu<strong>di</strong>ziaria;<br />
ESPRIME<br />
Profonda solidarietà al Consiglio dell’or<strong>di</strong>ne <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma e si associa alla protesta<br />
avanzata e<br />
DICHIARA<br />
La <strong>di</strong>sponibilità a fornire sostegno in ogni sede.<br />
Il Presidente Il Consigliere Segretario<br />
Avv. Silvio Beorchia avv. Piero Cella<br />
Consiglio dell'<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Trani<br />
Delibera 8/2/2007 n. 1530<br />
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI<br />
nella seduta dell’8/2/2007, all’unanimità, delibera quanto segue:<br />
LETTE<br />
le note del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma del 28/12/2006, prot. 3066/06, e del<br />
18/1/2007, prot. 174/07, con le quali si segnala la fondata preoccupazione che l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma<br />
venga privato della sua sede, storicamente risalente ad oltre cento anni, presso il Palazzo della<br />
Corte Suprema <strong>di</strong> Cassazione a Piazza Cavour, a seguito della iniziativa della Presidenza della<br />
Corte <strong>di</strong> Cassazione e della paventata adesione del Ministro della Giustizia,<br />
CONSIDERATO<br />
che la sede dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma nel palazzo della Corte Suprema <strong>di</strong> Cassazione costituisce<br />
punto <strong>di</strong> riferimento, sia ideale che funzionale, non solo per l’Avvocatura romana ma per tutta<br />
l’Avvocatura italiana,<br />
ESPRIME<br />
sconcerto e vibrata protesta verso l’ingiustificata iniziativa e piena solidarietà al Consiglio<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma e a tutta l’Avvocatura romana,<br />
AUSPICA<br />
il pronto intervento delle Autorità istituzionali e politiche sia dello Stato che dell’Avvocatura<br />
per evitare che la paventata eliminazione della sede abbia luogo,<br />
DISPONE<br />
l’invio <strong>di</strong> copia della presente delibera al Presidente della Repubblica, al Presidente del<br />
Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Presidente della Corte <strong>di</strong> Cassazione, al<br />
Presidente del Consiglio Nazionale Forense, al Presidente della Cassa Forense, al Presidente<br />
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, al Presidente del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma, a<br />
tutti i Presidenti <strong>degli</strong> Or<strong>di</strong>ni nazionali ed ai Presidenti delle Associazioni Nazionali Forensi.<br />
F.to Il Consigliere Segretario F.to Il Presidente<br />
avv. Salvatore Pasqua<strong>di</strong>bisceglie avv. Bruno Pietro Logoluso<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
IL NOSTRO MONDO<br />
Consiglio dell'<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Velletri<br />
OMISSIS<br />
Il Presidente riferisce della missiva dal Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma con la<br />
quale si porta a conoscenza che è stata proposta la loro estromissione da Piazza Cavour.<br />
Il Consiglio<br />
dopo ampia <strong>di</strong>scussione all’unanimità delibera <strong>di</strong> approvare il seguente documento:<br />
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VELLETRI<br />
Letta<br />
La comunicazione inviata il 21.12.2006 dal Presidente dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma<br />
Avv. Alessandro Cassiani, con la quale segnala il paventato “sfratto” del Consiglio dalla sua<br />
naturale sede <strong>di</strong> Piazza Cavour;<br />
rilevato<br />
che la sede del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma è ubicata da oltre un secolo nei<br />
locali <strong>di</strong> Piazza Cavour;<br />
ritenuto<br />
che il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> è istituzione rappresentativa dell’Avvocatura ed in<br />
particolare il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma può e deve ritenersi punto <strong>di</strong> riferimento dell’intera<br />
Avvocatura italiana;<br />
ritenuto, infine<br />
che l’eventuale accoglimento della richiesta avanzata dal Presidente della Suprema Corte,<br />
determinerebbe notevoli <strong>di</strong>sagi all’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> capitolino e, quin<strong>di</strong>, ad un soggetto coessenziale per<br />
il corretto esercizio della Giuris<strong>di</strong>zione;<br />
esprime<br />
la solidarietà dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Velletri al Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong><br />
Roma ed ai colleghi tutti esercenti in quel Foro, invitando il Presidente della Corte <strong>di</strong> Cassazione<br />
a desistere da ogni iniziativa finalizzata ad estromettere il COA <strong>di</strong> Roma dalla sua naturale sede<br />
istituzionale.<br />
Il Segretario Il Presidente<br />
Avv. Raffaele Marchetti Avv. Giuseppe Perica<br />
Consiglio dell'<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Vicenza<br />
Il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Vicenza, nella seduta del 24/01/2007,<br />
LETTA<br />
la nota del 21.12.2006 del Presidente del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma, Avv.<br />
Alessandro Cassiani, il quale lamenta che, su iniziativa del Presidente della Corte <strong>di</strong> Cassazione,<br />
Dott. Marvulli, il Ministro della Giustizia, On.le Clemente Mastella è in procinto <strong>di</strong> sottoscrivere<br />
un decreto che <strong>di</strong>spone il rilascio, da parte del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma, dei locali<br />
<strong>di</strong> Piazza Cavour – Roma, presso il Palazzo <strong>di</strong> Giustizia, ove lo stesso ha sede da “oltre 100<br />
anni”;<br />
CONSIDERATO<br />
che il paventato “sfratto” è gravemente lesivo <strong>degli</strong> interessi e della <strong>di</strong>gnità dell’intera<br />
Avvocatura;<br />
considerato altresì che la presenza del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> e dei suoi uffici<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 385
386<br />
IL NOSTRO MONDO<br />
presso il “Palazzaccio” <strong>di</strong> Piazza Cavour a Roma costituisce un prezioso ed irrinunziabile<br />
punto <strong>di</strong> riferimento per tutti gli <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> altri <strong>di</strong>stretti d’Italia che ivi si recano per<br />
svolgere l’attività <strong>di</strong>fensiva avanti alla Suprema Corte;<br />
DELIBERA<br />
<strong>di</strong> manifestare il proprio sdegno e la propria contrarietà avverso l’improvvida iniziativa<br />
adottata dal Presidente Marvulli e per il paventato intervento adesivo del Ministero della<br />
Giustizia;<br />
SOLLECITA<br />
l’autorevole intervento del Capo dello Stato, dei Presidenti <strong>di</strong> Camera e Senato, del<br />
Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, del<br />
Presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, dei Presidenti dei Consigli <strong>degli</strong><br />
Or<strong>di</strong>ni <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> per evitare che venga adottato il mortificante provve<strong>di</strong>mento in<br />
questione;<br />
INVITA<br />
il Presidente del Consiglio Nazionale forense, i Presidenti <strong>degli</strong> Or<strong>di</strong>ni <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> ed<br />
il Presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura ad adottare ogni opportuna iniziativa<br />
al riguardo.<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
COMUNICAZIONI E NOTIZIE<br />
Lettere del Pres. Avv. CASSIANI Alessandro<br />
in<strong>di</strong>rizzate al Dott. SCOTTI Luigi e all’Avv. LI<br />
GOTTI Luigi in merito a due telegrammi inviati<br />
il 7 febbraio 2007 e il 13 febbraio 2007<br />
all’On. MASTELLA Clemente.<br />
Roma, 7 febbraio 2007<br />
Preg.mo Signor<br />
Presidente Luigi Scotti<br />
Sottosegretario al Ministero della Giustizia<br />
Ministero della Giustizia<br />
Via Arenula, 71<br />
00186 – <strong>ROMA</strong><br />
Egregio Presidente,<br />
Le invio copia <strong>di</strong> un telegramma trasmesso<br />
al Ministro Mastella.<br />
La situazione non richiede commenti.<br />
Memore <strong>di</strong> quanto ha tentato <strong>di</strong> fare in<br />
passato e della profonda conoscenza dei problemi<br />
che affliggono gli Operatori della Giustizia,<br />
confido in un Suo autorevole intervento.<br />
In attesa, La ringrazio anticipatamente e<br />
Le invio il mio più sincero saluto.<br />
Suo<br />
Alessandro Cassiani<br />
Preg.mo Signor.<br />
Avv. Luigi Li Gotti<br />
Sottosegretario al Ministero della Giustizia<br />
Ministero della Giustizia<br />
Via Arenula, 71<br />
00186 – <strong>ROMA</strong><br />
Caro Luigi, Ti rimetto copia <strong>di</strong> un telegramma<br />
che ho inviato al Ministro Mastella.<br />
Sono certo che vorrai intervenire autorevolmente<br />
e tempestivamente.<br />
Conosco infatti il Tuo attaccamento all’Avvocatura<br />
e la Tua conoscenza dei problemi<br />
che l’affliggono.<br />
Resto in attesa <strong>di</strong> un Tuo cenno e intanto<br />
Ti invio il mio più affettuoso saluto.<br />
Tuo<br />
Alessandro Cassiani<br />
Allegato<br />
Telegramma n. 58/A del 7 febbraio 2007<br />
All’On. Clemente Mastella<br />
Ministro della Giustizia<br />
Via Arenula, 71<br />
00186 – <strong>ROMA</strong><br />
Signor Ministro,<br />
a Roma la Giustizia Civile è paralizzata.<br />
Irrisolti problemi che investono Personale<br />
e strutture inadeguate, sono la causa <strong>di</strong><br />
riven<strong>di</strong>cazioni che <strong>di</strong> fatto penalizzano i citta<strong>di</strong>ni<br />
e gli <strong>Avvocati</strong> i quali non possono più<br />
assicurare l’esercizio del Diritto <strong>di</strong> Difesa,<br />
previsto come inviolabile dalla Costituzione.<br />
File interminabili <strong>di</strong> Operatori occupano<br />
i corridoi <strong>degli</strong> Uffici Giu<strong>di</strong>ziari in attesa <strong>di</strong><br />
poter accedere alle Cancellerie.<br />
Tale insostenibile situazione è ormai esplosiva<br />
ed esige un Suo imme<strong>di</strong>ato intervento.<br />
E’ ora <strong>di</strong> affrontare problematiche che da<br />
troppi anni attendono una risposta!<br />
Auspico che questo mio appello non resti,<br />
come è avvenuto in passato, inascoltato.<br />
Chiedo <strong>di</strong> poterLa incontrare nelle prossime<br />
ore insieme ai Rappresentanti delle altre<br />
categorie interessate.<br />
In attesa <strong>di</strong> un cesso <strong>di</strong> risposta anche<br />
telefonico, le invio i miei più cor<strong>di</strong>ali saluti.<br />
Roma, 13 febbraio 2007<br />
Alessandro Cassiani<br />
Preg.mo Signor<br />
Presidente Luigi Scotti<br />
Sottosegretario al Ministero della Giustizia<br />
Ministero della Giustizia<br />
Via Arenula, 71<br />
00186 – <strong>ROMA</strong><br />
Egregio Presidente,<br />
Le rimetto copia <strong>di</strong> un telegramma trasmesso<br />
oggi al Signor Ministro.<br />
Mi appello alla Sua conoscenza dei problemi<br />
e La prego <strong>di</strong> intervenire.<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 387<br />
05_comunicazioni e notizie.pmd 387<br />
22/06/2007, 11:30
Colgo l’occasione per ringraziarLa e Le<br />
invio il mio più cor<strong>di</strong>ale saluto.<br />
Suo,<br />
Alessandro Cassiani<br />
Allegato<br />
Telegramma n. 121GA del 13 febbraio 2007<br />
All’On. Clemente Mastella<br />
Ministro della Giustizia<br />
Via Arenula, 71<br />
00186 – <strong>ROMA</strong><br />
Signor Ministro,<br />
nell’ambito delle iniziative <strong>di</strong> protesta<br />
del Personale <strong>di</strong> Cancelleria in servizio presso<br />
il Tribunale Civile <strong>di</strong> Roma, venerdì 9<br />
febbraio 2007 è stata indetta un’assemblea a<br />
seguito della quale sono state chiuse tutte le<br />
cancellerie senza che fosse costituito alcun<br />
presi<strong>di</strong>o d’emergenza. Soltanto verso le ore<br />
12, dopo le vibranti proteste <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong>,<br />
sono stati aperti due uffici presso la Sezione<br />
Fallimentare e presso il Giu<strong>di</strong>ce Tutelare.<br />
Le conseguenze <strong>di</strong> quanto avvenuto sono<br />
particolarmente gravi atteso che gli <strong>Avvocati</strong><br />
si sono trovati nella materiale impossibilità<br />
<strong>di</strong> espletare gli adempimenti così detti “ultimo<br />
giorno” con relativo maturarsi <strong>di</strong> decadenze<br />
e preclusioni in danno dei Citta<strong>di</strong>ni.<br />
Considerate l’estrema gravità ed eccezionalità<br />
della situazione, ritengo urgente e<br />
in<strong>di</strong>spensabile che Lei intervenga con un<br />
decreto <strong>di</strong> rimessione in termini per le scadenze<br />
e le preclusioni maturate nonché <strong>di</strong><br />
sospensione dei termini fino alla cessazione<br />
dell’agitazione con riferimento ai proce<strong>di</strong>menti<br />
civili pendenti innanzi al Tribunale<br />
Civile <strong>di</strong> Roma.<br />
Interpretando il pensiero <strong>di</strong> tutti gli iscritti,<br />
resto in ansiosa attesa.<br />
Intanto, Le invio cor<strong>di</strong>ali saluti.<br />
388<br />
COMUNICAZIONI E NOTIZIE<br />
Alessandro Cassiani<br />
Presidente <strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>Avvocati</strong> Roma<br />
ESTRATTO DAL VERBALE<br />
DELL’ADUNANZA DEL 15 MARZO 2007<br />
(omissis)<br />
- Il Consigliere Cerè riferisce al Consiglio<br />
che in data 24 febbraio 2007 si è svolta la gara<br />
<strong>di</strong> sci organizzata dallo Sci Club <strong>Avvocati</strong><br />
Romani e patrocinata dal Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
che ha visto la partecipazione <strong>di</strong> numerosi<br />
avvocati. Si trascrivono <strong>di</strong> seguito gli<br />
or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> arrivo delle varie categorie:<br />
Baby Sprint - 1) Alessandro Pesce<br />
(1.09,74; 2) Umberto Cirilli (1.13,61); 3)<br />
Vanda Cirilli (1.17,98).<br />
Dame – 1) Marina Dominech (1.06,90);<br />
Gina Fratta (1.13,16); 3) Cinzia De Micheli<br />
(1.21,59).<br />
Seniores Femminili – 1) Virginia Garrafa<br />
(52,10); 2) Gaia Gelera (57,81); 3) Irma Conti<br />
(59,26).<br />
Pionieri – 1) Giorgio Gelera (1.16,09); 2)<br />
Andrea Nascani (1.20,60).<br />
Veterani – 1) Carlo Alfredo Rotili (56,00);<br />
2) Andrea Lapponi (1.10,40).<br />
Amatori – 1) Fabio Cirilli (51,27); 2)<br />
Francesco Storace (51,60); 3) Andrea Galante<br />
(55,02); 4) Stefano Piras (56,66); 5) Giuseppe<br />
Catinelli (56,67); 6) Francesco Cantone<br />
(56,76); 7) Ennio Sciamanna (1.03.46); 8)<br />
Roberto Catucci (1.05,29); 9) Clau<strong>di</strong>o Macioci<br />
(1.07,77); 10) Fabrizio Gizzi (1.21,47).<br />
Seniores Maschili – 1) Andrea De Amicis<br />
(50,58); 2) Alessandro De Angelis (50,67); 3)<br />
Stefano Sabatino (52,04); 4) Giammichele<br />
Cortese (53,53); 5) Carlo Santoro (54,49); 6)<br />
Pietro Rossi (54,52); 7) Francesco Cherra<br />
(54,86); 8) Giovanni Fontana (55,06); 9)<br />
Matteo Padellaro (55,71); 10) Stefano Bona<br />
(56,08).<br />
Il Consiglio ne prende atto e si congratula<br />
con tutti i partecipanti.<br />
E’ estratto conforme all’originale.<br />
Roma, 23 marzo 2007<br />
Il Consigliere Segretario<br />
(Avv. Antonio Conte)<br />
05_comunicazioni e notizie.pmd 388<br />
22/06/2007, 11:30<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
ESTRATTO DAL VERBALE<br />
DELL’ADUNANZA DEL 15 MARZO 2007<br />
(omissis)<br />
- Il Consigliere Cerè comunica che dal 6<br />
al 10 marzo 2007 a Piancavallo si sono svolte<br />
le gare <strong>di</strong> sci: slalom speciale, slalom gigante,<br />
fondo e slalom parallelo a squadre. Gli <strong>Avvocati</strong><br />
del Foro <strong>di</strong> Roma si sono classificati,<br />
al termine delle gare, al secondo posto dopo<br />
gli <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Vicenza e prima <strong>di</strong> quelli <strong>di</strong><br />
Pordenone, Verona e Bolzano. In particolare<br />
l’Avv. Giorgio Gelera si è classificato al<br />
terzo posto dei master B7; l’Avv. Cesare<br />
Berti si è classificato al secondo posto dei<br />
master B9; l’Avv. Simona De Angelis si è<br />
COMUNICAZIONI E NOTIZIE<br />
classificata al primo posto dei master C2;<br />
l’Avv. Irma Conti si è classificata al secondo<br />
posto dei master C1; l’Avv. Lucilla Berti si è<br />
classificata al quinto posto dei master C1;<br />
l’Avv. Piero Orlando si è classificato al quinto<br />
posto del master A2; l’Avv. Alessandro<br />
De Angelis si è classificato al terzo posto del<br />
master A2; l’Avv. Luca Sabelli si è classificato<br />
al primo posto del master A4.<br />
Il Consiglio ne prende atto e si congratula<br />
con tutti i partecipanti.<br />
E’ estratto conforme all’originale.<br />
Roma, 23 marzo 2007<br />
Il Consigliere Segretario<br />
(Avv. Antonio Conte)<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 389<br />
05_comunicazioni e notizie.pmd 389<br />
22/06/2007, 11:30
ADUNANZA DEL 29 MARZO 2007<br />
390<br />
COMUNICAZIONI E NOTIZIE<br />
Approvazione mo<strong>di</strong>fiche al Regolamento in attuazione della legge 241/90<br />
- Il Presidente riferisce sulla comunicazione pervenuta il 27 marzo 2007 dall’Avv. Paolo<br />
Berruti con la quale, a seguito dell’incarico ricevuto dal Consiglio il 15 febbraio 2007 <strong>di</strong><br />
revisione del Regolamento <strong>di</strong> attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 nella parte relativa<br />
all’accesso <strong>degli</strong> interessati agli atti del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare, propone alcune mo<strong>di</strong>fiche<br />
ad integrazione del suddetto Regolamento sul “Diritto <strong>di</strong> accesso” e sulla “Entrata in vigore”:<br />
“- pag. 6, sub “Diritto <strong>di</strong> accesso” (rigo sesto) “...(per i quali l’accesso è consentito solo<br />
all’incolpato, al Pubblico Ministero ed alla parte esponente)...”;<br />
- pag. 6, sub “Diritto <strong>di</strong> accesso” (rigo quarto) va eliminato il riferimento all’abrogato art.<br />
8 del D.P.R. n. 352/1992, sostituendolo con “e del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184”;<br />
- pag. 7 dopo il terzo rigo va aggiunto: “Nei proce<strong>di</strong>menti attinenti alle materie suin<strong>di</strong>cate<br />
è, comunque, escluso l’accesso informale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 184/2006 ed è ammesso<br />
il solo accesso formale, come <strong>di</strong>sciplinato dall’art. 6 dell’anzidetto D.P.R. n. 184/2006.<br />
Copia dell’istanza <strong>di</strong> accesso è inviata, me<strong>di</strong>ante raccomandata con avviso <strong>di</strong> ricevimento,<br />
dal funzionario responsabile del proce<strong>di</strong>mento al soggetto controinteressato, il quale può<br />
presentare -entro <strong>di</strong>eci giorni dalla ricezione <strong>di</strong> detta comunicazione- motivata opposizione alla<br />
richiesta <strong>di</strong> accesso; decorso tale termine l’ufficio competente provvede sulla richiesta <strong>di</strong><br />
accesso, accertata la ricezione della comunicazione predetta”;<br />
- pag. 7 sub “Entrata in vigore” il primo periodo va sostituito con “Il presente<br />
Regolamento sostituisce il precedente Regolamento adottato dal Consiglio il 7 aprile 2005 ed<br />
entrerà in vigore il 30 marzo 2007”.<br />
Il Consiglio approva le mo<strong>di</strong>fiche così come proposte dall’Avv. Paolo Berruti al regolamento<br />
approvato dal Consiglio nell’adunanza del 17 settembre 1992 e mo<strong>di</strong>ficato nella successiva<br />
adunanza del 7 aprile 2005, che <strong>di</strong> seguito si riporta integralmente nella versione aggiornata.<br />
PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.241<br />
Procedure <strong>di</strong> rilievo <strong>di</strong>sciplinare<br />
1.- Le questioni <strong>di</strong> rilievo <strong>di</strong>sciplinare, delle quali si sia avuta conoscenza <strong>di</strong>retta o tramite<br />
atti trasmessi al Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, formano oggetto <strong>di</strong> procedura preliminare <strong>di</strong>retta ad<br />
accertare i fatti fondamentali ai fin della loro valutazione da parte del Consiglio.<br />
2.- L’esame e gli accertamenti relativi alle questioni <strong>di</strong> cui al punto 1 sono delegati ai singoli<br />
Consiglieri con esclusione del Presidente e del Segretario secondo criteri assolutamente<br />
oggettivi; in particolare ai Consiglieri verranno assegnate secondo l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> anzianità le<br />
pratiche seguendo l’or<strong>di</strong>ne della loro numerazione. Tale criterio può essere derogato solo in<br />
base a determinazione motivata del Presidente e ratificata dal Consiglio ove si ritenga che una<br />
determinata pratica debba essere assegnata ad un determinato Consigliere per ragioni attinenti<br />
all’oggetto della pratica o alla specifica competenza professionale del Consigliere; in questo<br />
caso la pratica e il Consigliere al quale viene assegnata vengono “saltati” ai fin della progressiva<br />
assegnazione delle pratiche secondo il criterio generale.<br />
3.- Il Consigliere delegato comunica l’oggetto della pratica al professionista interessato, al<br />
quale chiede i necessari chiarimenti, e compie tutti gli atti necessari per la delibazione della<br />
pratica; il Consigliere delegato assume la posizione <strong>di</strong> “responsabile del proce<strong>di</strong>mento” ai sensi<br />
dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed esercita i poteri e le funzioni <strong>di</strong> cui all’art. 6 della<br />
05_comunicazioni e notizie.pmd 390<br />
22/06/2007, 11:30<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
COMUNICAZIONI E NOTIZIE<br />
stessa legge.<br />
4.- La comunicazione dell’oggetto della pratica al professionista interessato è fatta ai sensi<br />
dell’art. 7 della legge n. 241/1990 con le forme <strong>di</strong> cui all’art. 8 ai fini dell’esercizio delle facoltà<br />
<strong>di</strong> cui all’art. 10 della stessa legge. Il carattere personale del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare e la<br />
specifica attinenza del proce<strong>di</strong>mento al professionista interessato portano ad escludere la<br />
possibilità <strong>di</strong> intervento nel proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> altri soggetti: tale esclusione vale anche nei<br />
confronti <strong>di</strong> chi abbia eventualmente portato a conoscenza il fatto con un esposto, soggetto che<br />
nella procedura <strong>di</strong>sciplinare <strong>di</strong> carattere preliminare può essere soltanto sentito nell’ambito<br />
<strong>degli</strong> accertamenti istruttori <strong>di</strong> cui al precedente comma.<br />
5.- Il Consigliere delegato riferisce dell’esito delle indagini al Presidente o ad altro<br />
Consigliere delegato dal Presidente secondo turni predeterrninati e provvede a presentare,<br />
almeno <strong>di</strong>eci giorni prima della data fissata per la seduta consiliare, proposta motivata <strong>di</strong><br />
archiviazione o <strong>di</strong> apertura <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare, in modo che il Consiglio possa<br />
provvedere entro novanta giorni dalla data <strong>di</strong> inizio della procedura preliminare (data da<br />
identificare con la conoscenza della questione da parte del Consiglio). Ove, a seguito dell’esame<br />
del Consiglio, si manifesti la necessità o l’opportunità <strong>di</strong> un ulteriore approfon<strong>di</strong>mento delle<br />
indagini, la pratica viene riassegnata allo stesso Consigliere delegato ai sensi del precedente<br />
punto 2 per lo svolgimento delle operazioni <strong>di</strong> cui al punto 3; in questo caso il termine per<br />
l’adozione delle relative determinazioni è prorogato <strong>di</strong> novanta giorni e la pratica viene<br />
presentata al Consiglio per le relative determinazioni ai sensi <strong>di</strong> quanto previsto nella prima<br />
parte <strong>di</strong> questo punto 5.<br />
6.- Le determinazioni del Consiglio in or<strong>di</strong>ne all’archiviazione della procedura o all’apertura<br />
<strong>di</strong> proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare sono succintamente motivate e vengono comunicate al professionista<br />
interessato. Dell’archiviazione viene, altresì, data notizia all’esponente.<br />
7.- In caso <strong>di</strong> apertura del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare questo si svolge secondo le modalità<br />
previste dalle norme vigenti, assumendo il Consigliere delegato ai sensi del punto 2 la funzione<br />
<strong>di</strong> istruttore; il Consigliere istruttore, nel più breve tempo possibile, compie gli atti istruttori<br />
eventualmente necessari e, previa in<strong>di</strong>viduazione dei testimoni dei quali è opportuna l’au<strong>di</strong>zione,<br />
chiede che il Presidente provveda alla fissazione della data per la trattazione ed alla<br />
designazione del Consigliere relatore tenuto conto dell’oggetto del proce<strong>di</strong>mento e delle<br />
specifiche competenze dei Consiglieri.<br />
8.- La trattazione del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare avviene normalmente in un’unica riunione,<br />
previa au<strong>di</strong>zione dell’interessato che ha la facoltà <strong>di</strong> farsi assistere da non più <strong>di</strong> due <strong>di</strong>fensori<br />
iscritti nell’Albo <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> dello stesso <strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> o <strong>di</strong> altro <strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>; è in linea <strong>di</strong> massima<br />
escluso ogni rinvio della trattazione, salvo il caso <strong>di</strong> assoluta e comprovata impossibilità <strong>di</strong> essere<br />
presente dell’incolpato o del suo <strong>di</strong>fensore o <strong>di</strong> esigenze istruttorie. Nel caso <strong>di</strong> rinvio della<br />
trattazione questo è <strong>di</strong>sposto per una adunanza prossima, ferma restando la designazione del<br />
Consigliere relatore; ove il rinvio sia <strong>di</strong>sposto in presenza dell’incolpato o del <strong>di</strong>fensore e dei<br />
testimoni già citati, questo tiene luogo della notificazione del relativo avviso.<br />
9.- Le riunioni del Consiglio, nelle quali vengono trattate questioni <strong>di</strong>sciplinari, non sono<br />
pubbliche.<br />
10.- Le decisioni dei proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>sciplinari, redatte ai sensi dell’art. 51 R.D. n. 37 del 22<br />
gennaio 1934 e succintamente motivate, sono depositate, unitamente alla motivazione, nel<br />
termine <strong>di</strong> sessanta giorni dalla pronuncia negli Uffici <strong>di</strong> Segreteria dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> e vengono<br />
notificate nei mo<strong>di</strong> e nei termini dell’art. 50 del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933.<br />
Iscrizioni e cancellazioni<br />
Le procedure <strong>di</strong> iscrizione e cancellazione si svolgono secondo le modalità previste dalle<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 391<br />
05_comunicazioni e notizie.pmd 391<br />
22/06/2007, 11:30
392<br />
COMUNICAZIONI E NOTIZIE<br />
norme vigenti, osservando altresì le seguenti regole procedurali e sostanziali:<br />
a) all’atto dell’inizio del proce<strong>di</strong>mento si provvede alla sua assegnazione ad un Consigliere<br />
delegato per i relativi adempimenti; l’assegnazione può essere fatta globalmente con riferimento<br />
alle procedure che dovranno svolgersi in un determinato periodo;<br />
b) il Consigliere delegato assume la posizione <strong>di</strong> “responsabile del proce<strong>di</strong>mento” ai sensi<br />
dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed esercita i poteri e le funzioni <strong>di</strong> cui all’art. 6 della<br />
stessa legge;<br />
c) le comunicazioni che devono essere fatte ai professionisti interessati (nel caso <strong>di</strong><br />
procedure <strong>di</strong> cancellazione) dovranno osservare le forme <strong>di</strong> cui all’art. 8 della legge n. 241/1990<br />
ai fini dell’esercizio delle facoltà <strong>di</strong> cui all’art. 10 della stessa legge;<br />
d) il Consigliere delegato riferisce al Consiglio nel più breve termine possibile al fine<br />
dell’adozione delle relative determinazioni;<br />
e) relativamente alle procedure <strong>di</strong> iscrizione il Consiglio, prima della formale adozione <strong>di</strong><br />
un provve<strong>di</strong>mento negativo, <strong>di</strong>spone tempestivamente la convocazione dell’interessato per<br />
comunicargli i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza; entro il termine <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci giorni<br />
dalla comparizione avanti al Consiglio l’interessato può presentare osservazioni scritte,<br />
eventualmente corredate da documenti. La convocazione dell’interessato interrompe i termini<br />
per concludere il proce<strong>di</strong>mento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data <strong>di</strong> presentazione<br />
delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine a tal fine assegnato<br />
all’istante.<br />
f) le deliberazioni <strong>di</strong> rigetto <strong>di</strong> domanda <strong>di</strong> iscrizione, <strong>di</strong> cancellazione <strong>di</strong> professionisti e <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>niego del rilascio <strong>di</strong> attestati <strong>di</strong> compiuta pratica, succintamente motivate, sono depositate<br />
negli Uffici <strong>di</strong> Segreteria dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> entro venti giorni dalla pronuncia e vengono notificate<br />
nei mo<strong>di</strong> e nei termini dell’art . 37 R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933.<br />
Pareri su note <strong>di</strong> onorari<br />
1.- Il Consigliere Segretario provvede ad assegnare per l’istruttoria le richieste <strong>di</strong> pareti su<br />
note <strong>di</strong> onorari ai singoli Consiglieri secondo il criterio <strong>di</strong> cui al punto 2 delle procedure <strong>di</strong><br />
rilievo <strong>di</strong>sciplinare. Per le richieste <strong>di</strong> pareri su note <strong>di</strong> onorari <strong>di</strong> valore superiore a E. 50.000,00<br />
l’istruttoria è affidata a due Consiglieri, secondo gli stessi criteri.<br />
2.- Il Consigliere delegato assume la posizione <strong>di</strong> “responsabile del proce<strong>di</strong>mento” ai sensi<br />
dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed esercita i poteri e le funzioni <strong>di</strong> cui all’art. 6 della<br />
stessa legge.<br />
3.- Il Consigliere delegato riferisce -ove necessario anche per scritto- al Consiglio con la<br />
massima sollecitu<strong>di</strong>ne. Ove, peraltro, dalla pratica non risulti l’atto <strong>di</strong> conferimento del<br />
mandato professionale o si manifestino esigenze dì particolari approfon<strong>di</strong>menti, la richiesta<br />
viene comunicata in copia al cliente per metterlo nella con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> controdedurre; in questo<br />
caso il Consigliere delegato riferisce al Consiglio dopo la ricezione delle deduzioni del cliente<br />
e <strong>degli</strong> eventuali ulteriori accertamenti o, nel caso <strong>di</strong> mancanza <strong>di</strong> deduzioni, dopo trenta giorni<br />
dall’invio della comunicazione al cliente (data della raccomandata).<br />
4.- I provve<strong>di</strong>menti relativi alle richieste <strong>di</strong> pareri su note <strong>di</strong> onorari <strong>di</strong> valore superiore a E.<br />
100.000,00 sono adottati previa au<strong>di</strong>zione del professionista interessato avanti al Consiglio; a<br />
tal fine i Consiglieri delegati, non appena ricevuta in assegnazione la pratica, <strong>di</strong>spongono la<br />
convocazione del professionista per la prima adunanza utile del Consiglio, compatibilmente<br />
con il ruolo <strong>degli</strong> affari già in trattazione. Nell’adunanza stabilita i Consiglieri delegati svolgono<br />
la relazione illustrativa della pratica e richiedono al professionista i chiarimenti che abbiano a<br />
rendersi necessari; ove emerga l’esigenza <strong>di</strong> particolari approfon<strong>di</strong>menti può essere assegnato<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
COMUNICAZIONI E NOTIZIE<br />
al professionista un termine, non superiore a trenta giorni, per la produzione <strong>di</strong> documentazione<br />
e <strong>di</strong> note illustrative.<br />
5.- Le valutazioni in or<strong>di</strong>ne alle richieste sono adottate entro trenta giorni dalla data della<br />
presentazione della richiesta o dal momento in cui essa può essere presentata al Consiglio ai<br />
sensi del precedente punto 3. Ove si manifesti l’opportunità <strong>di</strong> ulteriori indagini istruttorie il<br />
Consiglio ne incarica il Consigliere delegato; in questo caso il termine per l’emissione del parere<br />
è prorogato <strong>di</strong> sessanta giorni. Per i proce<strong>di</strong>menti ai sensi del precedente punto 4 il termine per<br />
l’emissione del parere è <strong>di</strong> trenta giorni dalla data dell’au<strong>di</strong>zione del professionista interessato<br />
avanti al Consiglio ovvero, in caso <strong>di</strong> assegnazione del successivo termine per la produzione<br />
<strong>di</strong> documentazione e note, dalla data <strong>di</strong> scadenza <strong>di</strong> quest’ultimo.<br />
6.- Ove il parere non possa essere espresso nei termini richiesti dal professionista interessato,<br />
il Consigliere delegato, prima dell’adozione da parte del Consiglio <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento, in<br />
tutto o in parte negativo, convoca tempestivamente l’istante per comunicargli i motivi che<br />
ostano all’accoglimento dell’istanza; entro <strong>di</strong>eci giorni dalla comparizione l’istante può<br />
presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documentazione. La convocazione<br />
del professionista interessato interrompe i termini per concludere il proce<strong>di</strong>mento, che iniziano<br />
nuovamente a decorrere dalla data <strong>di</strong> presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla<br />
scadenza del termine a tal fine assegnato.<br />
7.- Le determinazioni in or<strong>di</strong>ne alle richieste <strong>di</strong> parere sono succintamente motivate. Alle<br />
parti interessate può essere rilasciata copia della richiesta del professionista, della determinazione<br />
del Consiglio e della documentazione esibita, ove ancora esistente agli atti dell’ufficio, salvi<br />
i limiti <strong>di</strong> cui all’art. 8, quinto comma, D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.<br />
Conciliazioni<br />
Ove su richiesta <strong>di</strong> una delle parti interessate o a seguito <strong>di</strong> determinazione del Consiglio<br />
si debba procedere ad un tentativo <strong>di</strong> conciliazione tra le parti, la relativa procedura viene svolta<br />
dal Consigliere all’uopo delegato; in questo caso il termine per l’emissione del parere,<br />
eventualmente richiesto, rimane sospeso fino all’esaurimento della procedura <strong>di</strong> conciliazione,<br />
salvo che una delle parti non richieda <strong>di</strong> rimettere la questione al Consiglio per la valutazione<br />
della richiesta <strong>di</strong> parere.<br />
Tentativi <strong>di</strong> conciliazione ai sensi dell’art. 22.II del Co<strong>di</strong>ce Deontologico Forense<br />
1.- Il Consigliere Segretario provvede ad assegnare le questioni concernenti le comunicazioni<br />
dei <strong>di</strong>fensori ai sensi dell’art. 22.II del Co<strong>di</strong>ce Deontologico Forense ai singoli Consiglieri<br />
secondo il criterio <strong>di</strong> cui al punto 2 delle procedure <strong>di</strong> rilievo <strong>di</strong>sciplinare.<br />
2.- Il Consigliere delegato <strong>di</strong>spone, nel più breve tempo possibile, la convocazione delle<br />
parti interessate e compie tutti gli atti necessari per l’esperimento del tentativo <strong>di</strong> conciliazione,<br />
in modo che la procedura possa concludersi entro trenta giorni dalla data in cui la comunicazione<br />
<strong>di</strong> cui al precedente punto 1 è pervenuta al Consiglio, salvo il caso <strong>di</strong> cui al successivo<br />
punto 3; il Consigliere delegato assume la posizione <strong>di</strong> “responsabile del proce<strong>di</strong>mento” ai sensi<br />
dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed esercita le funzioni previste dall’art. 6 della stessa<br />
legge.<br />
3.- Nella data fissata per la comparizione delle parti il Consigliere delegato esperisce il<br />
tentativo <strong>di</strong> conciliazione; a richiesta <strong>degli</strong> interessati, ove si rendano necessari od opportuni<br />
approfon<strong>di</strong>menti della questione finalizzati alla conciliazione, il Consigliere delegato fissa la<br />
data <strong>di</strong> una nuova comparizione non oltre i trenta giorni successivi.<br />
4.- Quando le parti interessate si conciliano, il Consigliere delegato re<strong>di</strong>ge il processo verbale<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 393<br />
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394<br />
COMUNICAZIONI E NOTIZIE<br />
<strong>di</strong> comparizione, nel quale viene dato atto delle con<strong>di</strong>zioni e dei termini sostanziali dell’intervenuto<br />
accordo, nonché delle modalità della sua esecuzione. Ove, al contrario, il tentativo <strong>di</strong><br />
conciliazione non sortisca esito positivo, il processo verbale <strong>di</strong> comparizione delle parti<br />
interessate dà semplicemente atto della loro presenza avanti al Consigliere delegato ai fini<br />
dell’attestazione <strong>di</strong> esperimento della procedura ai sensi dell’art. 22 del Co<strong>di</strong>ce Deontologico<br />
Forense.<br />
Disposizioni <strong>di</strong> carattere generale<br />
Ai termini per gli adempimenti <strong>di</strong> competenza del Consiglio o <strong>di</strong> singoli Consiglieri previsti<br />
nei precedenti capi si applica la sospensione nel periodo feriale secondo le modalità vigenti per<br />
i termini processuali.<br />
Diritto <strong>di</strong> accesso<br />
Salvo quanto stabilito nel presente regolamento l’accesso ai documenti ai sensi dell’art. 22<br />
della legge 7 agosto 1990, n. 241 è escluso, ai sensi del secondo e quarto comma dell’art. 24 della<br />
stessa legge e del D.P.R. 12 aprile 2006 n.184 per tutti gli atti dei proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>sciplinari, anche<br />
per le fasi preliminari (per i quali l’accesso è consentito solo all’incolpato, al Pubblico Ministero<br />
e alla parte esponente), e delle procedure <strong>di</strong> assistenza (per le quali l’accesso è consentito solo<br />
all’assistito), delle procedure relative a note <strong>di</strong> onorari ed a pratiche <strong>di</strong> conciliazione (per le quali<br />
l’accesso è consentito solo alle parti <strong>di</strong>rettamente interessate), delle procedure <strong>di</strong> conciliazione<br />
ai sensi <strong>degli</strong> artt. 14, comma 1 lettera f) del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 e 22 del Co<strong>di</strong>ce<br />
Deontologico Forense (per le quali l’accesso è consentito solo alle parti <strong>di</strong>rettamente interessate<br />
ed è limitato alla <strong>di</strong>sponibilità del solo processo verbale <strong>di</strong> comparizione <strong>degli</strong> interessati avanti<br />
al Consigliere delegato).<br />
Nei proce<strong>di</strong>menti attinenti alle materie suin<strong>di</strong>cate è, comunque, escluso l’accesso informale<br />
ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n.184/2006 ed è ammesso il solo accesso formale, come <strong>di</strong>sciplinato<br />
dall’art. 6 dell’anzidetto D.P.R. 184/2006.<br />
Copia dell’istanza <strong>di</strong> accesso è inviata, me<strong>di</strong>ante raccomandata con avviso <strong>di</strong> ricevimento,<br />
dal funzionario responsabile del proce<strong>di</strong>mento al soggetto controinteressato, il quale può<br />
presentare -entro <strong>di</strong>eci giorni dalla ricezione <strong>di</strong> detta comunicazione- motivata opposizione alla<br />
richiesta <strong>di</strong> accesso; decorso tale termine l’ufficio competente provvede sulla richiesta <strong>di</strong><br />
accesso, accertata la ricezione della comunicazione predetta.<br />
Entrata in vigore<br />
Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento adottato dal Consiglio il 7<br />
aprile 2005 ed entrerà in vigore il 30 marzo 2007.<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
PARERI DEONTOLOGICI<br />
Adunanza del 1° marzo 2007<br />
Il Consiglio<br />
- Vista la richiesta <strong>di</strong> parere presentato in data 27 <strong>di</strong>cembre 2006 dall’Avv. (omissis) e<br />
dall’Avv. (omissis) con la quale si chiede se sia conforme ai dettami deontologici il<br />
comportamento <strong>di</strong> un avvocato il quale, già <strong>di</strong>fensore <strong>di</strong> una parte in un giu<strong>di</strong>zio penale,<br />
assuma anche la <strong>di</strong>fesa <strong>di</strong> altra parte in potenziale conflitto <strong>di</strong> interessi con la prima e<br />
mantenga l’incarico professionale anche dopo la revoca del mandato da parte dell’assistito<br />
inizialmente <strong>di</strong>feso;<br />
- U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />
- Considerato che<br />
- l’art.37 co<strong>di</strong>ce deontologico forense prevede che sussistano ipotesi <strong>di</strong> conflitto <strong>di</strong><br />
interessi in tre casi:<br />
1) quando l’espletamento <strong>di</strong> un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle<br />
informazioni fornite da altro assistito;<br />
2) quando la conoscenza <strong>degli</strong> affari <strong>di</strong> una parte possa avvantaggiare ingiustamente un<br />
altro assistito;<br />
3) quando lo svolgimento <strong>di</strong> al cui precedente mandato limiti l’in<strong>di</strong>pendenza dell’avvocato<br />
nello svolgimento <strong>di</strong> un nuovo incarico.<br />
Nella fattispecie, stando al resoconto dei richiedenti, potrebbero astrattamente configurarsi<br />
le ipotesi <strong>di</strong> cui ai numeri 1) e 2).<br />
Peraltro, al <strong>di</strong> là della forte conflittualità venutasi a creare tra l’avvocato e l’assistito che<br />
ha poi revocato il mandato, che potrebbe comportare motivo <strong>di</strong> opportunità dall’astenersi<br />
a portare avanti la <strong>di</strong>fesa del coimputato nello stesso processo, non risulta provata, allo stato,<br />
la sussistenza <strong>di</strong> concreti elementi idonei ad integrare le ipotesi <strong>di</strong> conflitto <strong>di</strong> cui alla citata<br />
norma.<br />
Tale valutazione non può dunque che essere rimessa al professionista, unico soggetto a<br />
conoscenza delle circostanze <strong>di</strong> fatto che sottendono alla fattispecie.<br />
* * *<br />
Adunanza dell’8 marzo 2007<br />
- Vista la richiesta avanzata dall’Avv. (omissis) in or<strong>di</strong>ne alla possibilità <strong>di</strong> entrare a far<br />
parte o costituire un’associazione professionale da parte <strong>di</strong> Docente Universitario a tempo<br />
pieno;<br />
Il Consiglio<br />
- U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />
premesso<br />
- che l’attività <strong>di</strong> esercizio della professione forense, può essere svolta dal singolo<br />
professionista avvocato, iscritto all’Albo professionale, sia in forma singola che in forma<br />
associata ad altri colleghi, aventi gli stessi requisiti previsti ex lege, al fine <strong>di</strong> provvedere al<br />
mandato professionale o alla prestazione d’opera professionale, <strong>di</strong>versa cosa appare quella<br />
sommariamente in<strong>di</strong>cata nella richiesta <strong>di</strong> parere, ove <strong>di</strong> fatto si chiede una sorta <strong>di</strong> avallo<br />
o benestare alla partecipazione <strong>di</strong> un docente universitario a tempo pieno in un’associazione<br />
professionale, seppur nei limiti previsti dalla seconda parte dell’art. 11 del D.P.R. n. 382/<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 395
396<br />
PARERI DEONTOLOGICI<br />
1980 e mo<strong>di</strong>ficato dalla Legge 18 marzo 1989 n. 118 e cioè <strong>di</strong> ..”partecipare alla associazione<br />
professionale limitando il proprio esercizio professionale alla sola attività <strong>di</strong> ‘consulenza’ in<br />
favore <strong>di</strong> Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici, Organismi etc.”;<br />
- che, l’istante richiamava una precedente decisione <strong>di</strong> questo Consiglio del 6 luglio 1998<br />
in senso positivo senza allegare copia;<br />
ritenuto<br />
- che l’attività professionale svolta dai partecipanti all’associazione professionale, a<br />
prescindere dal regolamento interno imposto o autoimposto dagli stessi professionisti che<br />
ne fanno parte, è del tutto paritaria ed uguale a quella svolta dal singolo avvocato, sia in sede<br />
giu<strong>di</strong>ziale che stragiu<strong>di</strong>ziale con i relativi aspetti fiscali derivanti a seguito della retribuzione<br />
dei compensi;<br />
- che, la norma richiamata intende <strong>di</strong>fferenziare l’attività professionale autonoma da<br />
quella <strong>di</strong>pendente ed esclusiva in favore anche <strong>di</strong> un Ente, Università e quant’altro,<br />
escludendo ogni e qualsiasi tipo <strong>di</strong> fattispecie ibrida o attività multiforme, lasciando, nella<br />
seconda parte del testo, la possibilità all’interessato <strong>di</strong> svolgere alcune attività <strong>di</strong> consulenza<br />
limitatamente in favore della Pubblica Amministrazione o Enti similari, rimarcando, però,<br />
ancora una volta la <strong>di</strong>fferenziazione con il professionista autonomo.<br />
Premesso quanto sopra<br />
esprime parere<br />
nel senso <strong>di</strong> ritenere incompatibile la partecipazione del docente a tempo pieno alla<br />
formazione e/o costituzione <strong>di</strong> un’associazione professionale.<br />
* * *<br />
- Vista la richiesta <strong>di</strong> parere deontologico presentata dall’Avv. (omissis), con la quale<br />
veniva avanzata richiesta volta a conoscere se un avvocato -in ragione della ormai prevista<br />
dei “promotori” assicurativi <strong>di</strong> essere iscritti all’interno del Registro interme<strong>di</strong>ari assicurativi<br />
e riassicurativi- anche ove l’attività sia svolta come “segnalatore occasionale”;<br />
Considerato<br />
- che l’art. 10 del Co<strong>di</strong>ce Deontologico forense equipara la professione o comunque<br />
l’attività <strong>di</strong> collaboratore con una impresa <strong>di</strong> agenti assicurativi è equipollente ed assimilabile<br />
ad altre attività <strong>di</strong> interme<strong>di</strong>azione finanziaria;<br />
- che nel caso <strong>di</strong> iscrizione dell’avvocato al Registro <strong>degli</strong> interme<strong>di</strong>ari assicurativi e<br />
riassicurativi sulla base <strong>di</strong> quanto previsto dalla parte 3 Leg.att. ISVAP n. 5 del 2006, si<br />
verrebbe a creare una situazione <strong>di</strong> incompatibilità sempre ai sensi <strong>degli</strong> artt. 10 e 16 del<br />
Co<strong>di</strong>ce Deontologico forense;<br />
Il Consiglio<br />
- U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />
esprime parere<br />
negativo circa la compatibilità tra l’iscrizione all’Albo <strong>Avvocati</strong> e l’iscrizione al nuovo<br />
Registro <strong>degli</strong> interme<strong>di</strong>ari assicurativi.<br />
* * *<br />
- L’Avv. (omissis) rappresenta al Consiglio, chiedendone un parere d’or<strong>di</strong>ne deontologico,<br />
un caso, che <strong>di</strong>rettamente lo concerne e i cui termini possono così riassumersi sulla<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
PARERI DEONTOLOGICI<br />
scorta <strong>di</strong> quanto da lui specificato: a) è stato nominato <strong>di</strong>fensore <strong>di</strong> fiducia da A, persona<br />
raggiunta da avviso <strong>di</strong> garanzia per una ipotesi <strong>di</strong> reato associativo; b) il P.M. ha delegato<br />
l’interrogatorio alla Polizia giu<strong>di</strong>ziaria; c) nel corso dell’espletamento i verbalizzanti, dopo<br />
aver chiesto ed ottenuto informazioni concernenti l’oggetto dell’indagine, hanno rivolto<br />
all’indagato domande relative ad altro argomento, concettualmente e processualmente<br />
<strong>di</strong>stinto ed autonomo, riguardante il possibile coinvolgimento <strong>di</strong> B, funzionario <strong>di</strong> P.S., in<br />
un’asserita ipotesi <strong>di</strong> corruzione passiva per atti contrari ai doveri d’ufficio; d) A ha risposto<br />
a quanto chiestogli; e) si dà peraltro il caso che esso Avv. (omissis), presente all’interrogatorio<br />
nell’espletamento del mandato ricevuto, assista fiduciariamente lo stesso B in altri proce<strong>di</strong>menti,<br />
anch’essi senza relazione <strong>di</strong> sorta né, ovviamente, con quello <strong>di</strong> cui all’interrogatorio<br />
come sopra delegato né con la vicenda inerente alla sipposta corruzione; f) esso Avv.<br />
(omissis), terminato l’esame e avvertita la singolarità della situazione venutasi a creare, ha<br />
innanzitutto chiesto la secretazione dell’atto per poi, dopo aver fatto presente al cliente le<br />
ragioni che gli imponevano la rinuncia al mandato conferitogli, recatosi dal P.M. per ivi darvi<br />
veste formale non senza spiegarne verbalmente le motivazioni.<br />
Domanda, l’Avv. (omissis), se vi siano le ragioni ostative all’assunzione della <strong>di</strong>fesa <strong>di</strong> B<br />
qualora gliene venga fatta richiesta da parte dell’interessato, una volta che dovesse essere<br />
instaurato proce<strong>di</strong>mento penale nei confronti <strong>di</strong> costui per la cennata implicazione in quel<br />
delitto <strong>di</strong> corruzione rispetto al quale A potrebbe d’altra parte assumere, con notevole<br />
probabilità, la veste <strong>di</strong> testimone a seguito <strong>di</strong> quanto come sopra riferito ai verbalizzanti.<br />
Premesso quanto sopra si osserva:<br />
la possibile ostativa potrebbe al limite <strong>di</strong>scendere dal <strong>di</strong>sposto dell’art.37 del co<strong>di</strong>ce<br />
deontologico che sancisce il dovere dell’avvocato <strong>di</strong> astenersi dalla prestazione professionale<br />
in caso <strong>di</strong> sussistenza <strong>di</strong> un conflitto <strong>di</strong> interessi con il proprio assistito.<br />
Senonché, nessuna delle tre ipotesi previste al punto 1 della normativa in questione -le<br />
uniche in astratto concepibili- è ravvisabile nella specie descritta.<br />
Non la prima (espletamento <strong>di</strong> un nuovo mandato che determini la violazione del<br />
segreto sulle informazioni fornite da altro assistito), perchè non risulta in nessun modo che<br />
A abbia comunque confidato all’Avv. (omissis) informazioni o notizie <strong>di</strong> qualsivoglia natura<br />
relative alla vicenda che potrebbe vedere implicato B e perché quanto dallo stesso A riferito<br />
a tal proposito in sede <strong>di</strong> interrogatorio è stato, com’è ovvio, debitamente verbalizzato e<br />
costituisce parte integrale ed ufficiale dell’incarto, come tale conoscibile da qualsivoglia<br />
<strong>di</strong>fensore a sensi <strong>di</strong> legge.<br />
Non la seconda (conoscenza <strong>di</strong> affari <strong>di</strong> una parte che possa avvantaggiare ingiustamente<br />
altro assistito), perchè manifestamente estranea all’ipotesi de qua.<br />
Non la terza (svolgimento <strong>di</strong> un precedente mandato che limiti l’in<strong>di</strong>pendenza dell’avvocato<br />
nello svolgimento <strong>di</strong> un nuovo incarico), perchè nessun con<strong>di</strong>zionamento sembra<br />
poter conseguire dall’avere appreso, assistendo all’interrogatorio <strong>di</strong> A, quanto da lui riferito<br />
a seguito <strong>di</strong> domande estranee al suo preciso oggetto, rivoltegli su iniziativa dei verbalizzanti<br />
e da costoro debitamente documentate, unitamente alle risposte, in funzione dei successivi<br />
sviluppi processuali, non rilevando sotto il profilo deontologico eventuali situazioni <strong>di</strong><br />
personale <strong>di</strong>sagio del professionista, in quanto tali rimesse alla sua esclusiva ed incensurabile<br />
valutazione.<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 397
398<br />
PARERI DEONTOLOGICI<br />
E’ appena il caso <strong>di</strong> soggiungere, da ultimo, che non si verte neppure in una possibile<br />
assunzione <strong>di</strong>vietata <strong>di</strong> incarico contro un ex-cliente (art.51 del co<strong>di</strong>ce cit.), innanzitutto<br />
perchè, all’evidenza, l’eventuale futura assistenza <strong>di</strong> B non significa ricevere un mandato da<br />
espletare contro A, allo stato semplice testimone e non già parte, e poi perchè, come già<br />
osservato, non si è in presenza dell’utilizzazione <strong>di</strong> notizie acquisite in ragione del rapporto<br />
professionale esauritosi.<br />
Il Consiglio<br />
- U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />
esprime parere<br />
nel senso che non sussistano, allo stato, ragioni ostative all’eventuale assunzione della <strong>di</strong>fesa<br />
<strong>di</strong> B nel proce<strong>di</strong>mento penale che dovesse instaurarsi a seguito dei fatti come sopra narrati.<br />
* * *<br />
- L’Avv. (omissis) del Foro <strong>di</strong> Roma chiede per scrupolo professionale se può depositare<br />
-in un giu<strong>di</strong>zio civile la proposta transattiva- inoltratagli via fax il 2 maggio 2006 dal Collega<br />
Avv. (omissis) per conto dei suoi assistiti e già perfezionata con la sua accettazione e quella<br />
<strong>di</strong> questi ultimi.<br />
Il Consiglio<br />
- U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />
- ritenuto che il quesito attiene ad una fattispecie concreta per la quale vi è in corso un<br />
giu<strong>di</strong>zio;<br />
- rilevato che non è possibile un opinamento relativo a questioni in or<strong>di</strong>ne alla cui<br />
valutazione il Consiglio potrebbe essere investito in altra sede;<br />
<strong>di</strong>chiara<br />
inammissibile la domanda.<br />
* * *<br />
- Letta la richiesta dell’Avv. (omissis) e dei Dott.ri (omissis) del 24 febbraio 2007,<br />
finalizzata ad ottenere parere deontologico in or<strong>di</strong>ne alla possibilità o meno <strong>di</strong> poter<br />
collaborare a titolo gratuito, con la Soc. (omissis) a r.l. che lo avevano contattato al fine <strong>di</strong><br />
commissionargli la redazione e/o commento <strong>di</strong> articoli <strong>di</strong> natura legale che verranno<br />
pubblicati sul perio<strong>di</strong>co “(omissis)”;<br />
Il Consiglio<br />
- U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />
- rilevato che l’attività <strong>di</strong> consulenza così come rappresentata nel quesito formulato non<br />
appare in contrasto con le norme del Co<strong>di</strong>ce Deontologico forense così come recentemente<br />
mo<strong>di</strong>ficato<br />
esprime parere<br />
nel senso <strong>di</strong> non ritenere sussistenti elementi ostativi all’assunzione dell’incarico.<br />
* * *<br />
Il Consiglio<br />
- Vista la richiesta <strong>di</strong> parere deontologico presentata in data 2 febbraio 2007 dall’Avvocato<br />
(omissis) circa la possibilità per tre professionisti che con<strong>di</strong>vidono la locazione e<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
PARERI DEONTOLOGICI<br />
gestione dello stu<strong>di</strong>o, senza essere associati, <strong>di</strong> adottare una carta intestata comune che<br />
esponga un logo grafico dello stu<strong>di</strong>o accompagnato dai nomi e recapiti dei professionisti<br />
stessi, nonchè circa la possibilità <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care una domiciliazione dello stu<strong>di</strong>o in Milano ed<br />
infine circa la possibilità <strong>di</strong> inserire questi stessi dati nel sito web in corso <strong>di</strong> elaborazione;<br />
- U<strong>di</strong>ta la relazione dei Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione<br />
Deontologica;<br />
rilevato<br />
- che quanto richiesto dall’Avv. (omissis) non appare in contrasto con il <strong>di</strong>sposto dell’art.<br />
17 bis del Co<strong>di</strong>ce Deontologico forense così come recentemente mo<strong>di</strong>ficato;<br />
- che, in particolare, è necessario che nella carta intestata risultino nominativi e recapiti<br />
dei singoli professionisti;<br />
- che è consentito in<strong>di</strong>care il logo dello stu<strong>di</strong>o e gli eventuali recapiti secondari;<br />
- che gli stessi dati devono essere riportati nel sito web della cui forma e del cui contenuto<br />
dovrà peraltro essere data previa comunicazione al Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> e ciò ai sensi della<br />
citata norma<br />
esprime parere<br />
nel senso <strong>di</strong> non ravvisare elementi ostativi in or<strong>di</strong>ne alla richiesta così come formulata.<br />
* * *<br />
Adunanza del 15 marzo 2007<br />
- Vista la richiesta <strong>di</strong> parere deontologico presentata dall’Avv. (omissis) in data 16 gennaio<br />
2007;<br />
premesso<br />
che il quesito attiene alla producibilità in giu<strong>di</strong>zio della corrispondenza -scambiata tra il<br />
legale della Società successivamente <strong>di</strong>chiarata fallita e il legale della Società cre<strong>di</strong>trice da<br />
convenire nel giu<strong>di</strong>zio per revocatoria fallimentare, <strong>di</strong>versi sia da quello nominato Curatore<br />
sia da quello incaricato della curatela <strong>di</strong> promuovere l’azione giu<strong>di</strong>ziale- classificata “riservata<br />
personale” o “confidenziale” e contenente la rappresentazione dello stato <strong>di</strong> decozione della<br />
Società, la proposta transattiva delle obbligazioni intercorrenti, nonchè la scientia decotionis<br />
da parte del cre<strong>di</strong>tore;<br />
considerato<br />
che l’art. 28 del Co<strong>di</strong>ce Deontologico forense, com’è noto, vieta la producibilità in giu<strong>di</strong>zio<br />
della corrispondenza intercorsa tra colleghi qualificata “riservata personale” o comunque<br />
contenente proposte transattive;<br />
che il fondamento della norma poggia, fondamentalmente, su due principi: 1) da un lato<br />
l’avvocato, oltre ad essere il <strong>di</strong>fensore sul piano tecnico giuri<strong>di</strong>co, è anche arbitro della<br />
conduzione della lite e dunque della possibilità <strong>di</strong> conciliazione della stessa; 2) dall’altro egli<br />
deve mantenere una posizione <strong>di</strong> terzietà rispetto alla lite e non deve identificarsi con la parte<br />
in causa;<br />
che, sulla base <strong>di</strong> tali principi, l’obbligo della riservatezza della corrispondenza intercorsa<br />
tra colleghi consente ai patroni delle parti <strong>di</strong> svolgere la loro funzione al riparo da ritorsioni<br />
<strong>di</strong> proposte conciliative, ammissioni o consapevolezze <strong>di</strong> torti laddove, in assenza <strong>di</strong> tale<br />
principio, i patroni stessi sarebbero indotti a non far ricorso agli atti scritti con il conseguente<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 399
400<br />
PARERI DEONTOLOGICI<br />
venir meno <strong>di</strong> iniziative conciliative e dunque con mortificazione dei principi <strong>di</strong> collaborazione<br />
che sono alla base dell’attività legale;<br />
che, dunque, sulla base <strong>di</strong> quanto sopra esposto, il principio della riservatezza della<br />
corrispondenza <strong>di</strong> cui alla citata norma è rivolto ai legali che assistono parti contrapposte in<br />
giu<strong>di</strong>zio e non è esteso a soggetti <strong>di</strong>versi cosicchè, per esempio, non possono ritenersi<br />
riservate le lettere scambiate tra una parte e il patrono della parte avversa;<br />
che, nella fattispecie <strong>di</strong> cui al quesito, si verte in tema <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> revocatoria<br />
fallimentare ove, obiettivo principale è quello dell’accertamento dello stato <strong>di</strong> decozione del<br />
debitore, nel mentre la corrispondenza che dovrebbe essere prodotta è relativa ad una fase<br />
precedente ed estranea a detto giu<strong>di</strong>zio ed è intercorsa tra i legali -quello del cre<strong>di</strong>tore e quello<br />
del debitore- che in quel momento tentavano <strong>di</strong> comporre una controversia;<br />
che il Curatore fallimentare -ancorchè avvocato- è un Pubblico Ufficiale incaricato <strong>di</strong><br />
ricostruire l’attivo e il passivo dell’azienda fallita attraverso tutti gli elementi pervenuti nella<br />
sua <strong>di</strong>sponibilità;<br />
che l’avvocato della curatela fallimentare è soggetto terzo rispetto alle trattative precedentemente<br />
intercorse tra i legali delle parti;<br />
che, peraltro, gli avvocati delle parti, confidando sul principio del dovere della riservatezza<br />
e del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> produzione in giu<strong>di</strong>zio della corrispondenza, potrebbero -nella<br />
corrispondenza stessa- aver fatto cenno a dettagli che, se rivelati, potrebbero essere<br />
pregiu<strong>di</strong>zievoli agli interessi dei propri assistiti;<br />
che, dunque, il quesito va risolto con riferimento alla fattispecie concreta;<br />
che, peraltro, non è dato a questo Consiglio esprimersi su fattispecie in or<strong>di</strong>ne alle quali<br />
potrebbe in futuro essere investito per valutazioni <strong>di</strong> natura <strong>di</strong>sciplinare;<br />
premesso quanto sopra<br />
Il Consiglio<br />
- U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />
ritiene<br />
la questione risolvibile sulla base <strong>degli</strong> elementi <strong>di</strong> fatto relativi al caso concreto la cui<br />
valutazione non può che essere rimessa ai soggetti interessati.<br />
* * *<br />
- Vista la richiesta <strong>di</strong> parere deontologico presentata dagli Avv.ti (omissis) con la quale<br />
chiedono se il patto stipulato fra avvocato e cliente che preveda un compenso inferiore al<br />
minimo tariffario, possa risultare in contrasto con gli artt. 5 e 43 secondo comma Co<strong>di</strong>ce<br />
Deontologico forense, nonchè possa ledere la <strong>di</strong>gnità dell’avvocato e <strong>di</strong>scostarsi dall’art. 36<br />
della Costituzione.<br />
Il Consiglio<br />
U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />
osserva<br />
alla luce <strong>di</strong> quanto <strong>di</strong>sposto dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223, così come convertito, che prevede<br />
-tra l’altro- l’obbligo dell’adeguamento della <strong>di</strong>sciplina deontologica al nuovo testo <strong>di</strong> legge<br />
entro il 1° gennaio 2007, il testo dell’art. 43 del Co<strong>di</strong>ce Deontologico forense relativo alle<br />
“richieste <strong>di</strong> pagamento” è stato mo<strong>di</strong>ficato nella seduta del 18 gennaio 2007 dal Consiglio<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
PARERI DEONTOLOGICI<br />
Nazionale Forense.<br />
Il testo riformato ha soppresso il IV canone complementare della citata norma, che<br />
consentiva <strong>di</strong> concordare onorari forfettari purchè non derogassero dai minimi <strong>di</strong> tariffa, ed<br />
ha sancito, al II canone complementare, il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> richiedere compensi manifestamente<br />
sproporzionati all’attività svolta.<br />
Tale ultima <strong>di</strong>sposizione era già prevista nel testo previgente con riferimento, peraltro,<br />
ai soli compensi manifestamente eccessivi.<br />
L’abrogazione <strong>di</strong> tale esplicito riferimento, comporta l’estensione del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> richiesta<br />
<strong>di</strong> compensi sproporzionati anche a quelli troppo contenuti rispetto all’attività svolta.<br />
Ciò in quanto, seppur non più vincolato a minimi tariffari inderogabili alla luce della<br />
recente riforma legislativa, l’avvocato è pur sempre tenuto al rispetto dei doveri <strong>di</strong> <strong>di</strong>gnità<br />
e decoro che sottendono all’esercizio della professione forense.<br />
In assenza <strong>di</strong> un criterio oggettivo, sarà dunque il professionista stesso che, caso per caso,<br />
dovrà concordare con il cliente compensi che -seppur inferiori agli abrogati minimi tariffaridovranno<br />
essere, rispetto all’attività svolta, <strong>di</strong> entità tale da garantire il rispetto dei succitati<br />
principi.<br />
* * *<br />
- L’Avv. (omissis) ha chiesto un parere circa la possibilità <strong>di</strong> <strong>di</strong>fendere la moglie <strong>di</strong> un suo<br />
ex-cliente (marito) nel proce<strong>di</strong>mento per separazione giu<strong>di</strong>ziale, attesa la natura riguardante<br />
la vertenza precedente, relativa a risarcimento <strong>di</strong> danni derivati da incidente stradale<br />
verificatosi nell’anno 2006 e conclusasi in via stragiu<strong>di</strong>ziale nel corso dello stesso anno.<br />
Il Consiglio<br />
U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />
premesso<br />
che l’art. 51 del Co<strong>di</strong>ce Deontologico forense prevede che si possa assumere l’incarico<br />
professionale nei confronti <strong>di</strong> un ex cliente solo quando sia trascorso almeno un biennio<br />
dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a<br />
quello espletato in precedenza;<br />
che le due dette con<strong>di</strong>zioni devono dunque sussistere congiuntamente e non alternativamente;<br />
che nella fattispecie <strong>di</strong> cui al quesito <strong>di</strong>fetta il requisito del lasso temporale trascorso<br />
esprime parere<br />
nel senso che non sia ammissibile, allo stato, l’assunzione dell’incarico professionale contro<br />
l’ex cliente.<br />
* * *<br />
- Vista la richiesta <strong>di</strong> parere deontologico presentata in data 20 febbraio 2007 dall’Avv.<br />
(omissis) in or<strong>di</strong>ne alla possibilità <strong>di</strong> pubblicizzare il proprio stu<strong>di</strong>o figurando tra gli sponsors<br />
<strong>di</strong> un teatro <strong>di</strong> quartiere <strong>di</strong> Roma;<br />
Il Consiglio<br />
U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />
osserva<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 401
402<br />
PARERI DEONTOLOGICI<br />
l’art. 2 della legge n. 248 del 4 agosto 2006 ha rimosso il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> svolgere pubblicità<br />
informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio<br />
offerto, nonchè i costi complessivi delle prestazioni precisando, peraltro, che il messaggio<br />
deve rispettare criteri <strong>di</strong> trasparenza e veri<strong>di</strong>cità il cui controllo è affidato all’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
professionale.<br />
Va osservato che la nuova <strong>di</strong>sciplina ha rimosso un <strong>di</strong>vieto, quanto ai contenuti, che era<br />
già stato ampiamente soppresso dalla precedente riforma del Co<strong>di</strong>ce Deontologico -articoli<br />
17 e 17 bis- approvata nella seduta del 27 gennaio 2006 del Consiglio Nazionale Forense.<br />
La riforma in questione, infatti, già consentiva <strong>di</strong> dare informazione sui titoli conseguiti e<br />
sui <strong>di</strong>plomi <strong>di</strong> specializzazione.<br />
La norma legislativa ha invece effettivamente innovato, ammettendo la pubblicità<br />
informativa sulle caratteristiche del servizio offerto e sui costi delle prestazioni, pur<br />
prevedendo che il relativo messaggio sia sottoposto al controllo dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> professionale.<br />
Le mo<strong>di</strong>fiche apportate al Co<strong>di</strong>ce Deontologico Forense nella seduta del 18 gennaio<br />
2007 alla luce della nuova normativa, hanno dunque conseguentemente riguardato -tra<br />
l’altro- il testo dell’art. 17 prevedendo che il contenuto e la forma dell’informazione debbano<br />
essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e che debbano<br />
rispondere ai criteri <strong>di</strong> trasparenza e veri<strong>di</strong>cità. L’informazione stessa, inoltre, non dovrà<br />
assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.<br />
Quanto ai mezzi <strong>di</strong> informazione consentiti essi sono previsti dall’art. 17 bis che, nella<br />
nuova formulazione, ha eliminato le limitazioni concernenti i mezzi e gli strumenti<br />
utilizzabili fermo restando, ovviamente, che questi dovranno essere adeguati al decoro della<br />
professione.<br />
I doveri <strong>di</strong> probità, <strong>di</strong>gnità e decoro costituiscono infatti il car<strong>di</strong>ne su cui poggia la<br />
professione forense e non hanno costituito oggetto <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica alcuna.<br />
Venendo più specificamente all’oggetto del quesito proposto va osservato come l’attività<br />
rappresentata attenga, non tanto all’informazione quanto alla sponsorizzazione. A tal<br />
proposito va rilevato come l’art. 17 Co<strong>di</strong>ce Deontologico forense consenta esclusivamente<br />
la sponsorizzazione <strong>di</strong> “... seminari <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, corsi <strong>di</strong> formazione professionale e <strong>di</strong> convegni<br />
in <strong>di</strong>scipline attinenti alla professione forense”. Ciò ben si comprende se sol si tenga presente<br />
che il fine ultimo per cui si consente la “pubblicità” è pur sempre quello <strong>di</strong> informare l’utenza<br />
in or<strong>di</strong>ne al servizio e alla qualità dell’attività professionale svolta dall’avvocato e non, al<br />
contrario, quello <strong>di</strong> un ritorno <strong>di</strong> natura commerciale da parte dell’avvocato stesso.<br />
Per quanto sopra esposto<br />
esprime parere<br />
nel senso <strong>di</strong> ritenere non conforme alle norme deontologiche vigenti l’attività rappresentata<br />
nel quesito.<br />
* * *<br />
Il Consiglio<br />
- Vista la richiesta presentata in data 22 febbraio 2007 dalla Dott.ssa (omissis) in or<strong>di</strong>ne<br />
alla possibilità <strong>di</strong> ottenere un nulla osta al patrocinio innanzi ad un Tribunale facente parte<br />
<strong>di</strong> un <strong>di</strong>stretto <strong>di</strong>verso da quello in cui è ricompreso l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> presso il quale la suddetta -<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
PARERI DEONTOLOGICI<br />
praticante abilitata- risulta iscritta;<br />
- U<strong>di</strong>ta la relazione dei Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione<br />
Deontologica;<br />
- considerato che l’art. 1 co. 2 della legge 24 luglio 1985 n. 406 non prevede eccezioni<br />
<strong>di</strong> sorta e che, in particolare, nessuna <strong>di</strong>sposizione normativa prevede la possibilità del<br />
rilascio <strong>di</strong> nulla osta che deroghino alla norma stessa;<br />
<strong>di</strong>chiara<br />
inammissibile la domanda.<br />
* * *<br />
- Vista la richiesta <strong>di</strong> parere deontologico pervenuta in data 23 gennaio 2007 (e meglio<br />
specificata in data 8 febbraio 2007) dall’Avv. (omissis), in or<strong>di</strong>ne alla possibilità <strong>di</strong><br />
pubblicizzare il proprio stu<strong>di</strong>o legale su un’autovettura Smart;<br />
Il Consiglio<br />
U<strong>di</strong>ta la relazione dei Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione<br />
Deontologica;<br />
osserva<br />
l’art. 2 della legge n. 248 del 4 agosto 2006 ha rimosso il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> svolgere pubblicità<br />
informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio<br />
offerto, nonchè i costi complessivi delle prestazioni precisando, peraltro, che il messaggio<br />
deve rispettare criteri <strong>di</strong> trasparenza e veri<strong>di</strong>cità il cui controllo è affidato all’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
professionale.<br />
Va osservato che la nuova <strong>di</strong>sciplina ha rimosso un <strong>di</strong>vieto, quanto ai contenuti, che era<br />
già stato ampiamente soppresso dalla precedente riforma del Co<strong>di</strong>ce Deontologico -artt. 17<br />
e 17 bis- approvata nella seduta del 27 gennaio 2006 del Consiglio Nazionale Forense. La<br />
riforma in questione, infatti, già consentiva <strong>di</strong> dare informazione sui titoli conseguiti e sui<br />
<strong>di</strong>plomi <strong>di</strong> specializzazione.<br />
La norma legislativa ha invece effettivamente innovato, ammettendo la pubblicità<br />
informativa sulle caratteristiche del servizio offerto e sui costi delle prestazioni, pur<br />
prevedendo che il relativo messaggio sia sottoposto al controllo dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> professionale.<br />
Le mo<strong>di</strong>fiche apportate al Co<strong>di</strong>ce Deontologico Forense nella seduta del 18 gennaio<br />
2007 alla luce della nuova normativa, hanno dunque conseguentemente riguardato -tra<br />
l’altro- il testo dell’art. 17 prevedendo che il contenuto e la forma dell’informazione debbano<br />
essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e che debbano<br />
rispondere ai criteri <strong>di</strong> trasparenza e veri<strong>di</strong>cità. L’informazione stessa, inoltre, non dovrà<br />
assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.<br />
Quanto ai mezzi <strong>di</strong> informazione consentiti essi sono previsti dall’art. 17 bis del Co<strong>di</strong>ce<br />
Deontologico Forense che, nella nuova formulazione, ha eliminato le limitazioni concernenti<br />
i mezzi e gli strumenti utilizzabili fermo restando, ovviamente, che questi dovranno<br />
essere adeguati al decoro della professione.<br />
I doveri <strong>di</strong> probità, <strong>di</strong>gnità e decoro costituiscono infatti il car<strong>di</strong>ne su cui poggia la<br />
professione forense e non hanno costituito oggetto <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica alcuna.<br />
Venendo più specificamente all’oggetto del quesito proposto, va osservato come, se<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 403
404<br />
PARERI DEONTOLOGICI<br />
quanto al contenuto, il messaggio pubblicitario possa essere ritenuto conforme alla vigente<br />
normativa deontologica, altrettanto non possa <strong>di</strong>rsi quanto alla forma e alle modalità <strong>di</strong><br />
informazione che si intendono utilizzare.<br />
L’apposizione <strong>di</strong> scritte sugli sportelli -o su altra parte- <strong>di</strong> un’autovettura- è infatti<br />
strumento proprio della pubblicità commerciale e non appare conforme ai principi <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>gnità e decoro della professione forense.<br />
* * *<br />
- Con istanza del 6 marzo 2007 l’Avv. (omissis), premesso <strong>di</strong> aver assistito nel 2005 una<br />
coppia in sede <strong>di</strong> <strong>di</strong>vorzio congiunto e che nel corrente anno l’ex marito si è rivolto ad altro<br />
<strong>di</strong>fensore per chiedere la mo<strong>di</strong>fica delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>vorzili sia in tema <strong>di</strong> affidamento, sia<br />
in or<strong>di</strong>ne agli aspetti patrimoniali, attesa la <strong>di</strong>sponibilità dello stesso a concedere liberatoria<br />
all’Avv. (omissis) per assumere la <strong>di</strong>fesa della moglie come gra<strong>di</strong>to da quest’ultima, chiede<br />
se, in ultima ipotesi, sussista ugualmente una situazione <strong>di</strong> incompatibilità;<br />
Il Consiglio<br />
U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />
osserva<br />
l’art. 51, I canone complementare del Co<strong>di</strong>ce Deontologico forense, sancisce il <strong>di</strong>vieto -per<br />
l’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari- dal prestare<br />
la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore <strong>di</strong> uno <strong>di</strong> essi; per<br />
giunta, nel caso <strong>di</strong> specie, l’oggetto del giu<strong>di</strong>zio per cui il richiedente dovrebbe assumere il<br />
mandato nei confronti dell’ex cliente, è strettamente connesso al mandato espletato in<br />
precedenza (anche) in favore del predetto.<br />
Da ciò potrebbe conseguire la possibilità, per l’avvocato, <strong>di</strong> utilizzare nel nuovo giu<strong>di</strong>zio,<br />
contro l’ex assistito, notizie apprese in occasione dell’espletamento del precedente incarico<br />
con conseguente violazione dei doveri <strong>di</strong> cui all’art. 9 Co<strong>di</strong>ce deontologico forense.<br />
Nè la liberatoria, che si assume concessa dall’ex cliente, appare idonea a superare il citato<br />
<strong>di</strong>vieto attesa l’impossibilità <strong>di</strong> valutare ex ante lo sviluppo e le problematiche connesse al<br />
giu<strong>di</strong>zio che ci si accinge ad intraprendere.<br />
* * *<br />
- Vista la richiesta <strong>di</strong> parere deontologico presentata in data 9 marzo 2007 dall’Avv.<br />
(omissis) relativa alla possibilità <strong>di</strong> informare il pubblico circa la propria attività professionale<br />
attraverso il recapito <strong>di</strong> lettere nelle cassette della posta <strong>di</strong> privati e/o aziende;<br />
Il Consiglio<br />
U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />
osserva<br />
l’art. 2 della legge n. 248 del 4 agosto 2006 ha rimosso il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> svolgere pubblicità<br />
informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio<br />
offerto, nonchè i costi complessivi delle prestazioni precisando, peraltro, che il messaggio<br />
deve rispettare criteri <strong>di</strong> trasparenza e veri<strong>di</strong>cità il cui controllo è affidato all’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
professionale.<br />
Va osservato che la nuova <strong>di</strong>sciplina ha rimosso un <strong>di</strong>vieto, quanto ai contenuti, che era<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
PARERI DEONTOLOGICI<br />
già stato ampiamente soppresso dalla precedente riforma del Co<strong>di</strong>ce Deontologico -artt. 17<br />
e 17 bis- approvata nella seduta del 27 gennaio 2006 del Consiglio Nazionale Forense. La<br />
riforma in questione, infatti, già consentiva <strong>di</strong> dare informazione sui titoli conseguiti e sui<br />
<strong>di</strong>plomi <strong>di</strong> specializzazione.<br />
La norma legislativa ha invece effettivamente innovato, ammettendo la pubblicità<br />
informativa sulle caratteristiche del servizio offerto e sui costi delle prestazioni, pur<br />
prevedendo che il relativo messaggio sia sottoposto al controllo dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> professionale.<br />
Le mo<strong>di</strong>fiche apportate al Co<strong>di</strong>ce Deontologico Forense nella seduta del 18 gennaio<br />
2007 alla luce della nuova normativa, hanno dunque conseguentemente riguardato -tra<br />
l’altro- il testo dell’art. 17 prevedendo che il contenuto e la forma dell’informazione debbano<br />
essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e che debbano<br />
rispondere ai criteri <strong>di</strong> trasparenza e veri<strong>di</strong>cità. L’informazione stessa, inoltre, non dovrà<br />
assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.<br />
Quanto ai mezzi <strong>di</strong> informazione consentiti essi sono previsti dall’art. 17 bis che, nella<br />
nuova formulazione, ha eliminato le limitazioni concernenti i mezzi e gli strumenti<br />
utilizzabili fermo restando, ovviamente, che questi dovranno essere adeguati al decoro della<br />
professione.<br />
I doveri <strong>di</strong> probità, <strong>di</strong>gnità e decoro costituiscono infatti il car<strong>di</strong>ne su cui poggia la<br />
professione forense e non hanno costituito oggetto <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica alcuna.<br />
Venendo più specificamente all’oggetto del quesito proposto, va osservato come lo stesso<br />
non attenga tanto al contenuto del messaggio informativo sulle caratteristiche dell’attività<br />
professionale offerta quanto alla possibilità <strong>di</strong> acquisire, tramite il messaggio stesso, nuova<br />
clientela.<br />
A tale proposito va osservato che il Co<strong>di</strong>ce Deontologico, così come riformato, ha<br />
spostato il canone II della precedente formulazione dell’art. 17 (che prevede il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong><br />
offrire, sia <strong>di</strong>rettamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al<br />
domicilio <strong>degli</strong> utenti, nei luoghi <strong>di</strong> lavoro, <strong>di</strong> riposo, <strong>di</strong> svago e, in generale, in luoghi<br />
pubblici o aperti al pubblico) inserendolo nell’art. 19 che concerne il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> accaparramento<br />
della clientela.<br />
Non va dunque confusa la possibilità <strong>di</strong> fornire informazioni sulla propria attività<br />
professionale con quella <strong>di</strong> offrire le proprie prestazioni in luoghi collettivi e/o ad una<br />
moltitu<strong>di</strong>ne in<strong>di</strong>scriminata <strong>di</strong> soggetti.<br />
Quanto alle modalità e alla forma dell’informazione, va osservato che il recapito <strong>di</strong><br />
corrispondenza a soggetti indeterminati attraverso l’inserimento <strong>di</strong> lettere nella cassetta della<br />
posta, appare strumento proprio della pubblicità commerciale e come tale non conforme ai<br />
principi <strong>di</strong> <strong>di</strong>gnità e decoro della professione forense.<br />
* * *<br />
- Vista la richiesta <strong>di</strong> parere deontologico presentata in data 9 marzo 2007 dall’Avv.<br />
(omissis) relativa alla possibilità <strong>di</strong> informare il pubblico circa la propria attività professionale<br />
attraverso il recapito <strong>di</strong> lettere nelle cassette della posta <strong>di</strong> privati e/o aziende;<br />
Il Consiglio<br />
U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 405
406<br />
PARERI DEONTOLOGICI<br />
osserva<br />
l’art. 2 della legge n. 248 del 4 agosto 2006 ha rimosso il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> svolgere pubblicità<br />
informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio<br />
offerto, nonchè i costi complessivi delle prestazioni precisando, peraltro, che il messaggio<br />
deve rispettare criteri <strong>di</strong> trasparenza e veri<strong>di</strong>cità il cui controllo è affidato all’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
professionale.<br />
Va osservato che la nuova <strong>di</strong>sciplina ha rimosso un <strong>di</strong>vieto, quanto ai contenuti, che era<br />
già stato ampiamente soppresso dalla precedente riforma del Co<strong>di</strong>ce Deontologico -artt. 17<br />
e 17 bis- approvata nella seduta del 27 gennaio 2006 del Consiglio Nazionale Forense. La<br />
riforma in questione, infatti, già consentiva <strong>di</strong> dare informazione sui titoli conseguiti e sui<br />
<strong>di</strong>plomi <strong>di</strong> specializzazione.<br />
La norma legislativa ha invece effettivamente innovato, ammettendo la pubblicità<br />
informativa sulle caratteristiche del servizio offerto e sui costi delle prestazioni, pur<br />
prevedendo che il relativo messaggio sia sottoposto al controllo dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> professionale.<br />
Le mo<strong>di</strong>fiche apportate al Co<strong>di</strong>ce Deontologico Forense nella seduta del 18 gennaio<br />
2007 alla luce della nuova normativa, hanno dunque conseguentemente riguardato -tra<br />
l’altro- il testo dell’art. 17 prevedendo che il contenuto e la forma dell’informazione debbano<br />
essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e che debbano<br />
rispondere ai criteri <strong>di</strong> trasparenza e veri<strong>di</strong>cità. L’informazione stessa, inoltre, non dovrà<br />
assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.<br />
Quanto ai mezzi <strong>di</strong> informazione consentiti essi sono previsti dall’art. 17 bis che, nella<br />
nuova formulazione, ha eliminato le limitazioni concernenti i mezzi e gli strumenti<br />
utilizzabili fermo restando, ovviamente, che questi dovranno essere adeguati al decoro della<br />
professione.<br />
I doveri <strong>di</strong> probità, <strong>di</strong>gnità e decoro costituiscono infatti il car<strong>di</strong>ne su cui poggia la<br />
professione forense e non hanno costituito oggetto <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica alcuna.<br />
Venendo più specificamente all’oggetto del quesito proposto, va osservato come lo stesso<br />
non attenga tanto al contenuto del messaggio informativo sulle caratteristiche dell’attività<br />
professionale offerta quanto alla possibilità <strong>di</strong> acquisire, tramite il messaggio stesso, nuova<br />
clientela.<br />
A tale proposito va osservato che il Co<strong>di</strong>ce Deontologico, così come riformato, ha<br />
spostato il canone II della precedente formulazione dell’art. 17 (che prevede il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong><br />
offrire, sia <strong>di</strong>rettamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al<br />
domicilio <strong>degli</strong> utenti, nei luoghi <strong>di</strong> lavoro, <strong>di</strong> riposo, <strong>di</strong> svago e, in generale, in luoghi<br />
pubblici o aperti al pubblico) inserendolo nell’art. 19 che concerne il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> accaparramento<br />
della clientela.<br />
Non va dunque confusa la possibilità <strong>di</strong> fornire informazioni sulla propria attività<br />
professionale con quella <strong>di</strong> offrire le proprie prestazioni in luoghi collettivi e/o ad una<br />
moltitu<strong>di</strong>ne in<strong>di</strong>scriminata <strong>di</strong> soggetti.<br />
Quanto alle modalità e alla forma dell’informazione, va osservato che il recapito <strong>di</strong><br />
corrispondenza a soggetti indeterminati attraverso l’inserimento <strong>di</strong> lettere nella cassetta della<br />
posta, appare strumento proprio della pubblicità commerciale e come tale non conforme ai<br />
principi <strong>di</strong> <strong>di</strong>gnità e decoro della professione forense.<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
PARERI DEONTOLOGICI<br />
Adunanza del 22 marzo 2007<br />
L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta <strong>di</strong> parere in or<strong>di</strong>ne alla possibilità <strong>di</strong> eseguire<br />
notificazione a mezzo del servizio postale <strong>di</strong> contratti <strong>di</strong> finanziamenti, cessioni del quinto<br />
dello stipen<strong>di</strong>o, previa procura speciale notarile da allegare agli atti da notificare.<br />
Il Consiglio<br />
- U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />
- Attesa l’inconferenza dell’argomento in merito al Co<strong>di</strong>ce Deontologico forense e<br />
l’inopportunità <strong>di</strong> esprimere qualsiasi parere preventivo;<br />
<strong>di</strong>chiara<br />
inammissibile la richiesta così come formulata.<br />
* * *<br />
Gli <strong>Avvocati</strong> (omissis) con istanza del 20 marzo 2007 chiedevano chiarimenti in or<strong>di</strong>ne<br />
all’interpretazione dell’art. 85 c.p.c. avendo ricevuto una revoca <strong>di</strong> incarico da parte <strong>di</strong> un<br />
loro cliente per il quale curavano molteplici proce<strong>di</strong>menti.<br />
In particolare chiedevano se fosse sufficiente una revoca per tutti i proce<strong>di</strong>menti<br />
pendenti oppure una revoca specificamente identificativa per ogni vertenza <strong>di</strong> riferimento.<br />
Chiedevano inoltre quale fosse la <strong>di</strong>fferenza tra la revoca <strong>di</strong> una singola procura speciale<br />
e la revoca <strong>di</strong> una procura generale alle liti.<br />
Il Consiglio<br />
- U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />
osserva<br />
- per quanto riguarda il primo aspetto non vi è dubbio che, in<strong>di</strong>pendentemente dal<br />
numero, ogni mandato è stato conferito, nella fattispecie in<strong>di</strong>cata, con una procura specifica,<br />
la quale, in modo altrettanto specifico, dovrà essere revocata non potendosi considerare<br />
valida ed efficace, a tal fine, una generica revoca.<br />
E’ appena il caso <strong>di</strong> ricordare che la procura viene conferita ed il rapporto nasce<br />
sull’intuitus personae riferito alla singola fattispecie e conseguentemente nello stesso modo<br />
deve cessare;<br />
- per quanto riguarda il secondo aspetto va rilevato che mentre la singola procura speciale<br />
è riferita ad una ipotesi specifica, la procura generale alle liti viene invece conferita al<br />
procuratore per consentire al medesimo, in ovvio accordo con la mandante, <strong>di</strong> agire<br />
<strong>di</strong>rettamente per suo conto senza il conferimento, <strong>di</strong> volta in volta, <strong>di</strong> un singolo mandato.<br />
Per tale motivo l’eventuale revoca <strong>di</strong> una procura generale alle liti annulla in toto la<br />
rappresentatività del procuratore facendolo decadere da ogni attività su tale presupposto<br />
intrapresa.<br />
* * *<br />
L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta <strong>di</strong> parere in merito alla possibilità <strong>di</strong> eseguire le<br />
notifiche dei contratti, conclusi con la clientela e riguardanti erogazione <strong>di</strong> prestiti contro<br />
cessione del quinto dello stipen<strong>di</strong>o ed operazioni assimilate, alle amministrazioni datrici <strong>di</strong><br />
lavoro ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 180/50.<br />
All’uopo l’Avv. (omissis) fa presente <strong>di</strong> essere abilitato dal Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> dal 13<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 407
408<br />
PARERI DEONTOLOGICI<br />
aprile 2000 (14/2000 Not.) ad effettuare tali notifiche a mezzo servizio postale.<br />
Il Consiglio<br />
- U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />
- Vista la inconferenza dell’argomento in merito al Co<strong>di</strong>ce Deontologico forense<br />
<strong>di</strong>chiara<br />
inammissibile la richiesta così come formulata.<br />
* * *<br />
Adunanza del 5 aprile 2007<br />
L’Avv. (omissis), con istanza del 21 marzo 2007, ha chiesto un parere deontologico in<br />
merito al comportamento da adottare in relazione alla nomina <strong>di</strong> <strong>di</strong>fensore d’ufficio, in<br />
presenza <strong>di</strong> altra nomina <strong>di</strong> fiducia già conferita dall’interessato.<br />
Il Consiglio<br />
- U<strong>di</strong>to il Consigliere Rossi, anche a nome del Consigliere Testa oggi assente, quali<br />
coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />
- Visto l’art. 23 sub III del Co<strong>di</strong>ce Deontologico forense, con il quale si stabilisce che il<br />
<strong>di</strong>fensore <strong>di</strong> fiducia “è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega,<br />
già nominato d’ufficio, il mandato ricevuto”;<br />
- Considerato che tale adempimento è stato esperito, ancorchè con semplice comunicazione<br />
via telefono, a seguito <strong>di</strong> invito trasmesso via fax dall’avvocato nominato d’ufficio;<br />
ritiene<br />
che siano state rispettate le con<strong>di</strong>zioni deontologiche richiamate a tal proposito.<br />
* * *<br />
Adunanza del 26 aprile 2007<br />
- L’Avv. (omissis), con istanza pervenuta il 19 marzo 2007, ha chiesto al Consiglio <strong>di</strong><br />
essere autorizzato a rinunciare ad una <strong>di</strong>fesa d’ufficio o quantomeno <strong>di</strong> esserne esonerato<br />
con contestuale nomina <strong>di</strong> altro collega iscritto nell’elenco.<br />
Dopo avere riferito circa l’attività da lui <strong>di</strong>ligentemente spiegata nella veste anzidetta,<br />
adduce, a sostegno, il contegno irriguardoso dell’assistita così come manifestatosi nell’unica<br />
comunicazione, peraltro solo telefonica, avuta con costei tramite il Carabiniere <strong>di</strong> servizio<br />
(“io non voglio fare niente, io non la conosco nemmeno, ma lei chi è, ecc.”), cessata per <strong>di</strong><br />
più con la deliberata interruzione del colloquio da parte della stessa.<br />
Aggiunge, in particolare, che detto contegno comporta oltretutto l’impossibilità <strong>di</strong><br />
pre<strong>di</strong>sporre una informata e adeguata linea <strong>di</strong>fensiva nel corso del proce<strong>di</strong>mento tuttora in<br />
fase <strong>di</strong> indagini preliminari a seguito della reiezione <strong>di</strong> una domanda <strong>di</strong> archiviazione.<br />
La richiesta è stata trasmessa alla Commissione Deontologica stante il suo ritenuto<br />
profilo deontologico.<br />
Il Consiglio<br />
- U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />
osserva<br />
in proposito, che il <strong>di</strong>fensore d’ufficio ha certamente l’obbligo <strong>di</strong> prestare il patrocinio e che<br />
la sua sostituzione può avere luogo solo per giustificato motivo (art. 97 co. V c.p.p.), il quale<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
PARERI DEONTOLOGICI<br />
ultimo non può peraltro intendersi limitato alle sole ipotesi <strong>di</strong> incompatibilità <strong>di</strong>sciplinate<br />
dall’art. 106 stesso Co<strong>di</strong>ce, dovendosi invece ritenere esteso a quelle situazioni che rendano<br />
impossibile la prestazione medesima.<br />
E’ da ritenere che rientri tra queste, oltre ovviamente l’impossibilità d’or<strong>di</strong>ne fisiopsichico<br />
per infermità o comunque sensibile <strong>di</strong>sagio comportamentale, quella conseguente<br />
al venire meno delle con<strong>di</strong>zioni minime che consentano all’avvocato <strong>di</strong> esercitare l’ufficio<br />
demandatogli nel rispetto della <strong>di</strong>gnità personale che è suo dovere tutelare e che è principio<br />
scritto a chiare lettere nelle tavole fondamentali della professione (artt. 12 e 38 R.D.L. 27<br />
novembre 1933 n. 1578; art. 5 del Co<strong>di</strong>ce Deontologico).<br />
L’esonero dall’obbligo della prestazione in presenza <strong>di</strong> uno dei testè cennati motivi <strong>di</strong><br />
giustificazione postula peraltro, da un lato, la richiesta <strong>di</strong> sostituzione da rivolgere al giu<strong>di</strong>ce<br />
procedente e, dall’altro, il dovere <strong>di</strong> perseverare nella <strong>di</strong>fesa finchè alla sostituzione stessa<br />
non si sia provveduto e non sia trascorso il termine eventualmente concesso al subentrante<br />
ex art. 108 c.p.p.<br />
A tanto dovranno pertanto uniformarsi i colleghi <strong>di</strong>fensori d’ufficio che versino<br />
effettivamente nelle situazioni sopra descritte.<br />
* * *<br />
- L’Avv. (omissis), con richiesta pervenuta il 30 marzo 2007, riferendosi ad una vertenza<br />
fra coniugi, premette che, avendo ricevuto mandato dalla moglie <strong>di</strong> ad<strong>di</strong>venire ad una<br />
separazione consensuale, ha avuto un unico contatto con il marito allorquando lo stesso si<br />
è recato presso il suo stu<strong>di</strong>o per esaminare e quin<strong>di</strong> sottoscrivere il relativo ricorso le cui<br />
con<strong>di</strong>zioni erano già state previamente, laboriosamente e personalmente concordate dagli<br />
interessati.<br />
Fa presente peraltro che lo stesso marito non si è presentato all’u<strong>di</strong>enza presidenziale,<br />
come del resto preannunciatogli il giorno prima dai figli della coppia.<br />
Con la predetta istanza chiede se vi siano cause ostative d’or<strong>di</strong>ne deontologico all’eventuale<br />
accettazione del mandato ad assistere la moglie nel giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> separazione contenziosa<br />
che la stessa intende intraprendere.<br />
Il Consiglio<br />
- U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />
osserva<br />
- che il vigente art. 51 del Co<strong>di</strong>ce Deontologico Forense, in tema <strong>di</strong> conflitto <strong>di</strong> interessi<br />
e più specificamente nell’argomento in questione, stabilisce che “l’avvocato che abbia<br />
assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare la<br />
propria assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore <strong>di</strong> uno <strong>di</strong> essi”.<br />
La nozione <strong>di</strong> “assistenza congiunta” presuppone, naturalmente, l’espletamento, da<br />
parte del comune avvocato, <strong>di</strong> un’opera professionale che dell’assistenza medesima rivesta<br />
le caratteristiche cui certo non sono alieni consigli, suggerimenti, rielaborazioni <strong>di</strong> testi<br />
concordati altrove, ecc.<br />
Se dunque una semplice firma apposta, sia pur previo semplice controllo della conformità<br />
a quanto altrove stabilito, dell’atto pre<strong>di</strong>sposto dal legale, può non rientrare nella<br />
nozione surriferita, è peraltro evidente che sarà solo quest’ultimo a potersi e doversi regolare<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 409
410<br />
PARERI DEONTOLOGICI<br />
in proposito sulla scorta <strong>di</strong> quanto a sua <strong>di</strong>retta ed esclusiva conoscenza, accettando il<br />
mandato propostogli se consapevole <strong>di</strong> non avere comunque interferito nella decisione del<br />
marito <strong>di</strong> apporre la propria sottoscrizione al ricorso ovvero, al contrario, astenendosene ove<br />
<strong>di</strong>verso sia stato il suo contegno.<br />
Vengono in tal modo salvaguardati sia la libera autodeterminazione del professionista e<br />
sia la correlativa libertà dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, eventualmente chiamato a valutarne il comportamento<br />
in effetti osservato.<br />
* * *<br />
- L’Avv. (omissis), con istanza pervenuta il 4 aprile 2007, chiede il parere del Consiglio<br />
in or<strong>di</strong>ne alla liceità deontologica dell’eventuale menzione, da parte sua e nel corpo <strong>di</strong> un<br />
ricorso per ingiunzione o -in alternativa- <strong>di</strong> un atto <strong>di</strong> citazione, <strong>di</strong> due scritture espressamente<br />
qualificate <strong>di</strong> natura riservata e confidenziale.<br />
Riferisce, va chiarito per la precisione, che <strong>di</strong> dette scritture egli ha avuto conoscenza<br />
avendo assistito un proprio cliente in una controversia stragiu<strong>di</strong>ziale concernente cessione<br />
<strong>di</strong> quote <strong>di</strong> una società quotata in borsa e che, in detta sede, le parti hanno per l’appunto<br />
sottoscritto le due scritture anzidette con l’intesa che mai le stesse avrebbero dovuto essere<br />
“portate all’attenzione” dell’Autorità Giu<strong>di</strong>ziaria, stante anche la contemporanea pendenza<br />
<strong>di</strong> processi penali nei quali erano ambedue coinvolte.<br />
Motiva la propria richiesta avendo in prospettiva l’intenzione <strong>di</strong> a<strong>di</strong>re l’Autorità<br />
Giu<strong>di</strong>ziaria per conseguire il sod<strong>di</strong>sfacimento <strong>degli</strong> onorari spettantigli, rimasti invece<br />
insoluti e, intendendo previamente conoscere, paventando una possibile responsabilità<br />
<strong>di</strong>sciplinare, per violazione del segreto professionale, quale sia, in proposito, “l’orientamento<br />
della Commissione Deontologica”.<br />
Ciò premesso, va innanzitutto chiarito che non rientra tra le funzioni della Commissione<br />
Deontologica, nè del Consiglio, il rilascio <strong>di</strong> una qualsivoglia sorta <strong>di</strong> nulla-osta<br />
preventivo relativo a quel contegno che il singolo legale intenda, in ipotesi, osservare nella<br />
situazione concreta da lui prospettata, dovendo la stessa, per contro, esprimersi per esclusiva<br />
generalità <strong>di</strong> enunciazioni e con stretto riferimento al ritenuto ambito <strong>di</strong> applicazione della<br />
normativa cui è preposta.<br />
Il Consiglio<br />
- U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />
- Trascorrendo pertanto al principio che regola la materia e chiarito, per l’esattezza, che<br />
non tanto tratterebbesi, nella specie, <strong>di</strong> violazione del segreto professionale quanto invece<br />
<strong>di</strong> contegno incidente nella categoria <strong>degli</strong> atti e documenti intercorsi tra le parti e i rispettivi<br />
legali cui sia stato impresso il sigillo della riservatezza. E’ da ritenere non corretto il<br />
comportamento dell’avvocato che, ancorchè non producendo in giu<strong>di</strong>zio atti e documenti<br />
intercorsi tra le parti, agli stessi faccia riferimento me<strong>di</strong>ante richiamo del loro contenuto<br />
ovvero loro menzione.<br />
L’art. 28 del Co<strong>di</strong>ce Deontologico, benchè attinente al <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> produrre la corrispondenza<br />
riservata scambiata con il collega e inserito proprio perciò nel Titolo II relativo per<br />
l’appunto ai “rapporti con i colleghi”, è da ritenere infatti che abbia portata <strong>di</strong> maggior<br />
respiro, non potendo non riguardare altresì e a maggior ragione, per manifesti rilievi d’or<strong>di</strong>ne<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
PARERI DEONTOLOGICI<br />
logico e sistematico, le scritture confidenziali e riservate alla cui stesura e approvazione si sia<br />
pervenuti a seguito <strong>di</strong> elaborazione congiunta delle parti assistite dai rispettivi legali che<br />
dunque, avendovi contribuito, sono astretti alle stesse regole <strong>di</strong> <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> produzione in<br />
giu<strong>di</strong>zio e, del pari, <strong>di</strong> specifica menzione (non per nulla l’art. 28 cit., al suo primo comma,<br />
parla <strong>di</strong> lettere riservate che “non possono essere prodotte o riferite in giu<strong>di</strong>zio”).<br />
Maggiore e intuitiva cogenza assume il <strong>di</strong>vieto qualora, come prospettato nella richiesta,<br />
le scritture possano avere attinenza con contigue pendenze penali tra le stesse parti.<br />
* * *<br />
- L’Avv. (omissis), con istanza depositata il 12 aprile 2007, essendo stata invitata<br />
dall’(omissis) ad impegnarsi per qualche mese, in territorio estero -in<strong>di</strong>ca (omissis) quale<br />
possibile assegnazione- nell’espletamento <strong>di</strong> consulenze propriamente <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto internazionale<br />
e più specificamente attinenti alla tutela dei <strong>di</strong>ritti umani, fa presente che si tratterebbe<br />
<strong>di</strong> incarico non retribuito e per il quale le verrebbe corrisposta una sola <strong>di</strong>aria per sopperire<br />
alle spese <strong>di</strong> sussistenza da sostenere nel singolo Paese <strong>di</strong> destinazione, con esclusione<br />
pertanto <strong>di</strong> qualsivoglia necessità <strong>di</strong> fatturazione, e chiarisce, sotto il profilo della qualificazione<br />
giuri<strong>di</strong>ca del rapporto da istituirsi, che si verterebbe in un’ipotesi <strong>di</strong> <strong>di</strong>stacco da parte<br />
<strong>di</strong> uno Stato, quale l’Italia, membro dell’Organizzazione in questione, <strong>di</strong> propri funzionari<br />
e anche, come nella specie, <strong>di</strong> professionisti presso le Missioni in Paesi in cosiddetta via <strong>di</strong><br />
sviluppo.<br />
Si domanda se possa incorrere, qualora accettasse, in incompatibilità con i doveri<br />
<strong>di</strong>scendenti dall’iscrizione nell’Albo, con conseguenti riflessi sulla prosecuzione dell’attività<br />
professionale una volta cessato l’incarico medesimo, e chiede in proposito il parere del<br />
Consiglio.<br />
Il Consiglio<br />
- U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />
ritiene<br />
che nulla osti alla prestazione, da parte <strong>di</strong> un avvocato, del tipo <strong>di</strong> attività delineato nella<br />
richiesta.<br />
Essa si inquadra nell’ambito <strong>di</strong> una <strong>di</strong> quelle organizzazioni internazionali volte a<br />
favorire l’instaurazione <strong>di</strong> un or<strong>di</strong>namento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni e<br />
<strong>di</strong> cui la Costituzione della Repubblica, al suo articolo 11, fa specifico riconoscimento.<br />
Sembra quin<strong>di</strong> doversi escludere, già in base a questa considerazione, che possa ravvisarsi<br />
un’infrazione al dovere <strong>di</strong> in<strong>di</strong>pendenza sancito dall’art. 10 del Co<strong>di</strong>ce Deontologico<br />
Forense, cui va aggiunta quella ulteriore, desunta dalla circoscritta temporaneità del <strong>di</strong>stacco,<br />
che non consente <strong>di</strong> ravvisare un’incisione negativa sul requisito della residenza dell’avvocato<br />
nella circoscrizione del Tribunale ove è iscritto (art. 10 della Legge Professionale).<br />
L’asserita gratuità dell’incarico consente poi <strong>di</strong> argomentare conclusivamente col riba<strong>di</strong>re,<br />
anche sotto tale profilo, l’esclusione della violazione del cennato dovere <strong>di</strong> in<strong>di</strong>pendenza.<br />
* * *<br />
- Lo Stu<strong>di</strong>o Legale (omissis), con istanza depositata il 28 marzo 2007, ha sottoposto<br />
all’attenzione del Consiglio, tramite l’Avv. (omissis) suo componente, il testo del bando <strong>di</strong><br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 411
412<br />
PARERI DEONTOLOGICI<br />
concorso, riservato a giovani laureati in giurisprudenza, avente ad oggetto l’attribuzione <strong>di</strong><br />
due borse <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o e specializzazione post-laurea presso una Università <strong>degli</strong> Stati Uniti<br />
d’America per il solo anno accademico 2007-2008, dell’importo massimo <strong>di</strong> euro (omissis)<br />
ciascuna.<br />
Il Consiglio<br />
- U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />
- chiamato a pronunciarsi in proposito, esprime parere favorevole.<br />
Contribuisce certamente all’adempimento del dovere <strong>di</strong> aggiornamento professionale<br />
sancito per ogni singolo avvocato dall’art. 13 del Co<strong>di</strong>ce Deontologico Forense, l’organizzazione<br />
e la sponsorizzazione -ai sensi del susseguente art. 17 e a cura <strong>di</strong> avvocati terzi nonchè<br />
<strong>di</strong> società e/o associazioni <strong>di</strong> avvocati- <strong>di</strong> seminari <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, corsi <strong>di</strong> formazione professionale<br />
e convegni in <strong>di</strong>scipline attinenti alla professione forense.<br />
L’in<strong>di</strong>zione, come nella specie, <strong>di</strong> un bando <strong>di</strong> concorso con conseguente attribuzione<br />
<strong>di</strong> borse <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o obbe<strong>di</strong>sce alle stesse finalità culturali, ove si consideri che essa è finalizzata<br />
al conseguimento del master in materie giuri<strong>di</strong>che oltre che all’espletamento <strong>di</strong> una ricerca,<br />
da effettuarsi nel periodo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, in tema <strong>di</strong> “attività dell’impresa e tutela <strong>degli</strong> investitori”<br />
e alla redazione <strong>di</strong> una tesi su un argomento prefisso dallo Stu<strong>di</strong>o richiedente sulla scorta<br />
della consulenza richiesta, in unione a suoi esponenti, ad un Comitato Scientifico <strong>di</strong> docenti<br />
universitari in <strong>di</strong>scipline giuri<strong>di</strong>che, economiche e finanziarie.<br />
D’altra parte, la previsione, quali requisiti per la partecipazione al concorso, dell’età<br />
massima inferiore al compimento del 29° anno <strong>di</strong> età, <strong>di</strong> una votazione <strong>di</strong> laurea non<br />
inferiore a 107/110 e -in alternativa- a votazioni equiparabili a seconda della normativa<br />
applicabile e, infine, dell’ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, depongono<br />
ulteriormente a favore della serietà dell’in<strong>di</strong>zione medesima e del suo opportuno ancoramento<br />
allo scopo pratico perseguito, che è quello <strong>di</strong> consentire a giovani meritevoli <strong>di</strong><br />
arricchire il proprio patrimonio culturale, meta assai probabilmente non attingibile senza il<br />
forte sostegno finanziario loro concesso, me<strong>di</strong>ante l’approfon<strong>di</strong>ta conoscenza sul posto <strong>di</strong><br />
esperienze teorico-pratiche <strong>di</strong> primaria importanza sia in ambito internazionale che nei suoi<br />
riflessi sul <strong>di</strong>ritto interno e <strong>di</strong> aprire loro prospettive concrete <strong>di</strong> avviamento professionale.<br />
Positivo apprezzamento va riservato, da ultimo, alla clausola che non consente <strong>di</strong><br />
partecipare al concorso ai laureati che abbiano in atto, dal momento della presentazione<br />
della domanda fino al termine del corso, un qualsiasi rapporto <strong>di</strong> collaborazione professionale<br />
con lo stesso Stu<strong>di</strong>o Legale (omissis).<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
EXTRAVAGANTES<br />
SUL CALENDARIO <strong>ROMA</strong>NO<br />
Ai re Romolo e Numa viene attribuito anche il merito <strong>di</strong> aver introdotto il calendarium, perciò<br />
detto anche romuleo o numano, quale utile strumento per l’esercizio del potere politico-religioso<br />
fondato sulle cerimonie religiose comunque connesse alla vita civile <strong>di</strong>stinta in <strong>di</strong>es fasti e nec fasti<br />
in cui secondo, o meno, il favore delle <strong>di</strong>vinità erano permesse o vietate certune attività.<br />
In origine constava <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci mesi ed iniziava dal mese <strong>di</strong> marzo, quando la natura irrompe con<br />
tutto il suo vigore; e fu detto lunare in quanto regolato sull’intervallo tra due novilunii, pari al<br />
cosiddetto mese lunare, quanto il corso della rivoluzione completa della Luna intorno alla Terra<br />
( da non confondere con la rotazione , sul proprio asse).<br />
Dal VI sec. a.C. <strong>di</strong>venne lunisolare in cui le fasi della Luna o lunazioni erano rapportate al moto<br />
del Sole, le due entità cosmiche più importanti che dalle origini quoti<strong>di</strong>anamente sempre allo stesso<br />
modo ripetono i fenomeni contrassegnati rispettivamente dall’alba e dal tramonto, dalle lunazioni<br />
e fasi lunari che si susseguono ogni mese sino<strong>di</strong>co <strong>di</strong> circa 29 giorni con : - Luna nuova o novilunio,<br />
quando la Luna è in congiunzione, ossia dalla stessa parte del Sole rispetto alla Terra, per cui il suo<br />
emisfero risulta oscurato;- Luna piena o plenilunio quando invece la Luna si trova in opposizione,<br />
cioè dalla parte opposta del Sole rispetto alla Terra per cui risulta ben visibile la sua parte<br />
illuminata. Tra queste due posizioni ve ne sono talune peculiari in corrispondenza delle fasi dette<br />
del primo quarto e dell’ ultimo quarto in cui l’emisfero lunare, illuminato dal Sole, è visto dalla<br />
Terra soltanto a metà. Si <strong>di</strong>ce allora che la Terra, il Sole e la Luna sono in quadratura, cioè ai vertici<br />
<strong>di</strong> un triangolo rettangolo ideale, con la Terra dalla parte dell’angolo retto. Da queste fasi<br />
principali, che sono separate da intervalli <strong>di</strong> 7g9h11m ( durata del mese sino<strong>di</strong>co <strong>di</strong>viso quattro ...la<br />
settimana ), si hanno poi tutte le possibili con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> illuminazione interme<strong>di</strong>e.<br />
Ora bisogna fare alcune considerazioni <strong>di</strong> natura astronomica: a ) la durata dell’anno solare<br />
( o tropico ) dovuto al moto <strong>di</strong> rivoluzione della Terra intorno al Sole è <strong>di</strong> circa 365 giorni, 5h, 48m,<br />
46 s e quin<strong>di</strong> non coincide con l’anno civile stabilito in 365 giorni interi e tale <strong>di</strong>fferenza è<br />
all’origine ancora oggi della <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> elaborare un calendario perfetto; b ) il mese sino<strong>di</strong>co è<br />
pari a 29g 12h44m3s e corrisponde alla rivoluzione della Luna intorno alla Terra riferita<br />
all’allineamento Terra-Sole-Luna ( mentre, com’ è noto, il più preciso mese sidereo <strong>di</strong> 27g7h43m12s<br />
ha come riferimento una stella della Sfera o volta celeste ).<br />
I Romani in un primo momento avevano stabilito la durata dell’anno in 355 giorni sud<strong>di</strong>visi<br />
in 12 mesi lunari <strong>di</strong> 29 giorni circa e <strong>di</strong> conseguenza, tenuto conto dei precedenti punti a ) e b<br />
), si rendeva necessaria una correzione, come del resto avviene ancora oggi, per riallineare l’anno<br />
civile con l’anno solare. Cosa che avveniva ogni due anni ad opera dei Pontefici che, secondo i loro<br />
calcoli, compensavano col mese intercalare detto mercedonius i 22 – 23 giorni mancanti,<br />
inserendoli dopo il 23 Febbraio, correggendo così il calendario che era in<strong>di</strong>etro <strong>di</strong> circa 11 giorni<br />
l’anno rispetto all’anno solare.<br />
Anche nelle varie città-stato della Grecia, ancorchè in Roma, furono adottati vari calendari<br />
prima lunari e successivamente lunisolari dotati <strong>di</strong> ingegnosi sistemi per fissare le date e<br />
compensare lo scarto per <strong>di</strong>fetto tra l’anno solare e l’anno civile. Celebre è il calendario ateniese;<br />
l’anno attico dell’epoca <strong>di</strong> Solone, ad esempio, iniziava nella seconda metà del mese Ecatombeone<br />
( Luglio ) dopo il solstizio d’estate. Tre deca<strong>di</strong> formavano il mese all’inizio contrassegnato dalla<br />
luna nuova. Tuttora sono lunari i calendari Ebraico e Musulmano.<br />
Dal 153 a.C. l’anno ebbe inizio il 1° Gennaio, in propizia coincidenza all’inse<strong>di</strong>amento dei<br />
Consoli, e i mesi da <strong>di</strong>eci, con l’aggiunta <strong>di</strong> Ianuarius e Februarius, furono portati a do<strong>di</strong>ci.<br />
La stessa etimologia dei mesi è ispirata alle <strong>di</strong>vinità e alle festività sacre ricorrenti nel periodo<br />
e correlate alle varie fasi e cicli del mondo agricolo-pastorale <strong>di</strong> allora:<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 413
414<br />
EXTRAVAGANTES<br />
Ianuarius, sacro a Ianus, Giano, <strong>di</strong>vinità agreste a protezione delle porte della città ( ianua )<br />
e dei confini tra i fon<strong>di</strong>; Februarius , mese dei Februa ossia delle purificazioni; Martius, a Marte,<br />
<strong>di</strong>vinità in origine agricola poi guerriera; Aprilis, sacro a Venere, e Maius a Maia, dea della<br />
vegetazione; quin<strong>di</strong> Iunius, sacro a Giunone, dea della prosperità e della famiglia ; seguono<br />
Quintilis e Sextilis, cioè il quinto e il sesto mese,che in età imperiale, <strong>di</strong>vennero, rispettivamente,<br />
Iulius, in onore <strong>di</strong> Giulio Cesare, e Augustus, in onore <strong>di</strong> Augusto imperatore; infine, September,<br />
il 7° mese; ultimi, October, l’8°; November e December, rispettivamente il 9° e il 10° . All’origine<br />
essi erano aggettivi e quin<strong>di</strong> venivano uniti al sostantivo mensis; successivamente <strong>di</strong>vennero meri<br />
sostantivi.<br />
Nel 45 a.C. Giulio Cesare, avvalendosi dell’opera dell’astronomo Sosigene <strong>di</strong> Alessandria,<br />
introdusse il calendario solare, che da lui prese il nome <strong>di</strong> giuliano, soppresse il mercedonius e<br />
aumentò il numero <strong>di</strong> giorni a 365, stabilendo 31 giorni per i mesi <strong>di</strong> Marzo, Maggio, Luglio e<br />
Ottobre; aggiunse inoltre due giorni ai mesi <strong>di</strong> Gennaio, Agosto, Dicembre, che <strong>di</strong>vennero <strong>di</strong> 31;<br />
un giorno ad Aprile, Giugno e Settembre, <strong>di</strong> 30; Febbraio <strong>di</strong> 28.<br />
L’anno solare fu approssimato a 365 giorni e 6 ore, mentre l’anno civile era, e tuttora, <strong>di</strong> 365<br />
giorni; le sei ore in <strong>di</strong>fetto per anno in un quadriennio comportavano quin<strong>di</strong> la <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> un<br />
giorno che nel prosieguo si sarebbe accumulata. Per eliminare l’inconveniente ogni quattro anni,<br />
tra il 23 e il 24 Febbraio, il Pontefice intercalava un giorno, il bissexto kalendas Martias, da cui<br />
il nome <strong>di</strong> bisestile dato appunto all’anno che risultava così <strong>di</strong> 366 giorni ( e pertanto comportava<br />
necessariamente la mo<strong>di</strong>fica delle date, dai termini or<strong>di</strong>nari, nelle seguenti: 24 = ante <strong>di</strong>em bis VI<br />
Kalendas Martias ( abbr. a.d. bis VI Kal. Mar. ); 25 = a.d. VI Kal. Mar. ; 26 = a.d. V Kal. Mar.;<br />
27 = a.d. IV Kal. Mar.; 28 = a.d. III Kal. Mar.; 29 = pri<strong>di</strong>e Kal. Mar.). Il calendarium giuliano<br />
trovò definitiva applicazione soltanto dall’8 d.C. per or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> Augusto ed è rimasto pressochè in<br />
vigore per la Chiesa ortodossa fino ai nostri giorni.<br />
L’elemento lunare- che aveva regolato i tempi remoti - rimase sistematicamente anche nei<br />
calendari successivi, con il mese sempre contrassegnato da tre giorni fissi corrispondenti ad<br />
altrettanti fasi della luna: al novilunio le Kalendae, il 1° <strong>di</strong> ogni mese, dal greco kaléò e latino calo,<br />
calare, cioè il chiamare a raccolta / convocare il populus da parte del Pontefice sul colle Palatino<br />
presso il tempio <strong>di</strong> Giunone Moneta, cui il <strong>di</strong>es era de<strong>di</strong>cato, per annunciargli le festività religiose<br />
e il principio del mese con la formula “Dies te quinque ( vel septem ) calo, Iuno Covella (Novella<br />
)”, ripetuta cinque o sette volte a seconda dei giorni mancanti alle nonae, determinando così anche<br />
le I<strong>di</strong> . E da Kalendae, dapprincipio riferito soltanto al primo giorno del mese, si passò a<br />
calendarium per in<strong>di</strong>care l’intero intervallo annuale quantunque si ritiene, invero, che tale termine<br />
fosse piuttosto riferito al particolare registro, una sorta <strong>di</strong> scadenziario, tenuto dal liberto, ove<br />
erano annotati le somme o beni fungibili in deposito o a prestito coi relativi interessi , foenus o<br />
fenus, quale corrispettivo per il loro uso, le usurae, che giusto si scontavano alle calende, ossia il<br />
primo del mese.<br />
Al I° quarto <strong>di</strong> luna, il 5 del mese, corrispondevano le Nonae, cioè il nono giorno antecedente<br />
le I<strong>di</strong>, le quali in coincidenza del plenilunio cadevano <strong>di</strong> conseguenza il 13. Il significato <strong>di</strong> idus<br />
è incerto e forse etrusco e probabilmente in<strong>di</strong>cava la luminosità dovuta al plenilunio oppure la<br />
<strong>di</strong>visione del mese in due parti quando la luna da crescente <strong>di</strong>venta calante. Certo era <strong>di</strong>es sacro<br />
a Giove tant’è che per l’occasione, il più importante tra i Flamines majores, il Flamen Dialis<br />
addetto al suo culto gli sacrificava una pecora bianca detta appunto ovis idulis.<br />
Da queste date i Romani determinavano anche gli altri giorni aggiungendo Pri<strong>di</strong>e o Postri<strong>di</strong>e<br />
per in<strong>di</strong>care rispettivamente il giorno precedente o successivo alle suddette date ; se interme<strong>di</strong>o,<br />
si contavano, invece, tanti giorni – inclusi il <strong>di</strong>es a quo quanto il <strong>di</strong>es ad quem - occorrenti alle<br />
successive kalendas vel Nonas vel Idos.<br />
Nei mesi <strong>di</strong> Marzo, Maggio, Luglio e Ottobre le nonae cadevano il 7; mentre le I<strong>di</strong> il 15.<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
EXTRAVAGANTES<br />
La giornata era <strong>di</strong>visa in giorno e notte rispettivamente scan<strong>di</strong>te dalle Horae e dalle Vigiliae<br />
per complessive ventiquattro ore: la notte, dalle sei della sera alle sei del mattino, <strong>di</strong>vise in<br />
quattro parti <strong>di</strong> tre ore ciascuna dette vigiliae dai turni <strong>di</strong> guar<strong>di</strong>a che dall’uso militare passò nella<br />
vita civile. Il giorno era invece <strong>di</strong>viso in do<strong>di</strong>ci horae, numerate dalla prima, le sei del mattino, alla<br />
do<strong>di</strong>cesima, le <strong>di</strong>ciotto <strong>di</strong> sera.<br />
Gli anni, poi, venivano in<strong>di</strong>cati ab urbe con<strong>di</strong>ta o ricorrendo all’eponimia dei Consoli in carica.<br />
Ne risulta una raccolta frammentata ma or<strong>di</strong>nata nei fasti consulari e capitolini gelosamente<br />
custo<strong>di</strong>ti dai Pontefici . Con l’era cristiana si usò la locuzione ante e post Cristum natum, così come<br />
sostituita nel VI sec. d.C. dal monaco Dionigi l’Exiguus a ab incarnatione Domini in uso dall’era<br />
<strong>di</strong> Diocleziano. Infine, il calendario gregoriano del Pontefice Gregorio XIII ( 1572 – 1585 ), tuttora<br />
in vigore, altro non è che un calendario giuliano mo<strong>di</strong>ficato da una peculiare commisione tra cui<br />
si <strong>di</strong>stinsero il me<strong>di</strong>co calabrese <strong>di</strong> Cirò, Luigi Giglio, e il tedesco Critoforo Clavio. Se fosse<br />
continuato il calendario giuliano, coi ritar<strong>di</strong> accumulati, la Pasqua sarebbe infatti stata celebrata<br />
in estate. Furono apportate pertanto le seguenti innovazioni: a ) le settimane, in cui si <strong>di</strong>vidono i<br />
mesi, <strong>di</strong> durata quasi uguali alle fasi lunari, con la lunghezza me<strong>di</strong>a dell’anno civile prossima a<br />
quella dell’anno tropico per correggere lo scarto in <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> 11 minuti e 14 secon<strong>di</strong> che già nel<br />
XVI secolo avrebbe fatto anticipare all’11 Marzo la data dell’equinozio <strong>di</strong> primavera del 21;<br />
b ) l’ eliminazione dei 10 giorni <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenza tra l’anno civile ( o calanderiale ) e l’anno solare<br />
ricorrendo all’artificio <strong>di</strong> saltare <strong>di</strong>rettamente dal 4 Ottobre 1582 al 15 Ottobre 1582;<br />
c ) per l’avvenire, gli anni secolari sarebbero stati considerati bisestili soltanto quelli in cui il<br />
gruppo <strong>di</strong> cifre precedenti i due zeri è <strong>di</strong>visibile per quattro.<br />
Da tempo si sta pensando ad un calendario universale con l’anno <strong>di</strong>viso in 52 settimane e 4<br />
trimestri <strong>di</strong> 91 giorni, composti da tre mesi rispettivamente <strong>di</strong> 31, 30 e 30 giorni con inizio del<br />
trimestre la domenica ( restano fuori 1 o 2 giorni l’anno se bisestile ) . In tal modo l’anno e ciascun<br />
trimestre inizierebbe sempre <strong>di</strong> domenica evitando gli artificiosi computi del ciclo settimanale<br />
dovuti alla <strong>di</strong>versa lunghezza dei mesi. Ma sul punto ci sono ancora <strong>di</strong>fficoltà e resistenze da parte<br />
delle varie religioni <strong>di</strong>verse dalla cattolica, quali l’ebraica e musulmana.<br />
Roma, 22 Maggio 2007<br />
Avv. Domenico Giustiniani<br />
HABEMUS STATUTUM<br />
1) Quel quarantotto del 1848<br />
2) Una proposta <strong>di</strong> lettura <strong>di</strong> una costituzione <strong>di</strong>menticata<br />
3) Il nodo politico dell’art. 5 ( 25 Luglio 1943 ) e il fragoroso risveglio <strong>di</strong> una costituzione<br />
1) Tutto sarebbe cambiato, niente sarebbe stato più come prima.<br />
Questo era il comune proposito dei rappresentanti del Terzo Stato riunitisi nella Sala della<br />
Pallacorda, i quali giurarono (20 Giugno 1789) <strong>di</strong> non separarsi mai “fino a che non si fosse data<br />
e affermata su solide basi la costituzione del regno” secondo la formula adottata da Bailly, il<br />
presidente dell’assemblea “sfrattata” da Versailles per volere <strong>di</strong> Luigi XVI.<br />
Il nuovo e auspicato regime politico avrebbe portato 1 alla nascita <strong>di</strong> una monarchia non più<br />
assoluta, bensì costituzionale, limited, per usare le parole <strong>di</strong> A. Hamilton 2<br />
Sessant’anni più tar<strong>di</strong>, in quel quarantotto del nostro 1848 risorgimentale, quella promessa<br />
solenne era ancora valida, anzi era stata fatta propria anche dai patrioti italiani e Carlo Alberto<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 415
416<br />
EXTRAVAGANTES<br />
<strong>di</strong> Savoia, re <strong>di</strong> Sardegna (1831-1848), sapeva che, una volta terminati i lavori per la redazione<br />
dello Statuto ad opera dei suoi Ministri riunitisi sotto la sua presidenza, sarebbe iniziato per il<br />
Piemonte un nuovo corso istituzionale <strong>di</strong> stampo liberale, con l’abbandono definitivo del ruolo<br />
della Corona quale autorità accentratrice dei tre poteri costituzionali, come notoriamente<br />
teorizzati da Montesquieu.<br />
La concessione in data 4 Marzo 1848 dello Statuto Albertino, entrato in vigore l’8 Maggio<br />
dello stesso anno, a far tempo dal giorno della prima riunione delle Camere subalpine,<br />
rappresenta un punto <strong>di</strong> netta cesura con l’or<strong>di</strong>namento politico dell’antico regime sabaudo <strong>di</strong><br />
stampo assolutista, come restaurato con un forte senso anacronistico durante i lavori del<br />
Congresso <strong>di</strong> Vienna (1814-1815) dalle potenze europee, che avevano sconfitto la Francia<br />
napoleonica, la quale aveva tra<strong>di</strong>to le conquiste della Rivoluzione.<br />
Lo Statuto 3 , costituzione ottriata emanata da Carlo Alberto, basata su un solido pactum<br />
unionis tra la Corona e la emergente classe borghese, vivrà gli iniziali momenti <strong>di</strong> gloria<br />
piemontesi durante la Prima Guerra <strong>di</strong> In<strong>di</strong>pendenza e resterà in vigore all’indomani della<br />
sconfitta sabauda ad opera dell’Impero <strong>degli</strong> Asburgo.<br />
In seguito, con la proclamazione dell’Unità <strong>di</strong> Italia, lo Statuto sarà elevato al rango <strong>di</strong> legge<br />
fondamentale per i territori <strong>degli</strong> stati regionali annessi per via plebiscitaria.<br />
L’auctoritas metagiuri<strong>di</strong>ca e il significato delle conquiste liberali dello Statuto, ben <strong>di</strong> più del<br />
posto dallo stesso occupato nella gerarchia delle fonti 4 , contribuiranno alla nascita <strong>di</strong> una sistema<br />
coeso dal punto <strong>di</strong> vista politico e sociale, in un’Italia ancora profondamente malata <strong>di</strong> un<br />
campanilismo dalle profonde ra<strong>di</strong>ci basso-me<strong>di</strong>evali, nella quale, all’indomani del 1861,<br />
continuavano a circolare le valute <strong>degli</strong> stati preunitari nelle transazioni commerciali più<br />
comuni.<br />
La scelta <strong>di</strong> denominare la legge fondamentale del regno statuto e non costituzione<br />
allontanava sicuramente l’eco rivoluzionario francese, ancora vivo in un Piemonte da sempre<br />
vicino alle vicende politiche interne transalpine e si presentava parimenti per forma juris più<br />
vicina a una tra<strong>di</strong>zionale fonte giuri<strong>di</strong>ca italiana del Basso Me<strong>di</strong>oevo, lo statuto comunale 5 , il più<br />
delle volte espressione politica <strong>di</strong> una conjuratio.<br />
Lo Statuto presentava un tessuto normativo basato su una <strong>di</strong>stribuzione dei tre poteri<br />
costituzionali, anche se tra quest’ultimi solo grazie a constitutional conventions <strong>di</strong> natura<br />
extragiuri<strong>di</strong>ca si affermerà quel sistema <strong>di</strong> bilanciamenti proprio della forma parlamentare.<br />
Da principio, infatti, “al re sono attribuiti poteri forti” 6 ; egli detiene in toto il potere esecutivo<br />
(art.5) e rappresenta uno dei tre rami del potere legislativo, che <strong>di</strong>vide con la Camera dei Deputati<br />
e il Senato del Regno (art.3), in ossequio al principio anglosassone the King in Parliament.<br />
Inoltre “la Giustizia emana dal Re”, quasi si trattasse <strong>di</strong> un fascio <strong>di</strong> raggi <strong>di</strong> luce, che si<br />
<strong>di</strong>spiegano dalla sua persona; donde il potere giuris<strong>di</strong>zionale non godeva, secondo la lettera dello<br />
Statuto, <strong>di</strong> guarentigie apprezzabili, anzi con l’andare del tempo <strong>di</strong>verrà un apparato alle strette<br />
<strong>di</strong>pendenze <strong>di</strong> quello esecutivo.<br />
Quest’ultimo non conosce inizialmente al suo vertice politico la natura collegiale del<br />
Governo, in quanto “il Re nomina e revoca i suoi Ministri”, uti singuli secondo il laconico dettato<br />
dell’ art. 65, né la persona del Presidente del Consiglio, figura che solo de facto entrerà nel<br />
panorama costituzionale statutario.<br />
Infine va inoltre ricordata la <strong>di</strong>ffusa opinione per cui lo Statuto si presentava come un<br />
documento flessibile (seppur in origine rigido), in quanto non prevedeva procedure aggravate<br />
per la sua revisione 7 .<br />
2) La flessibilità:ecco l’atavica colpa dello Statuto, a volte spora<strong>di</strong>camente ricordata nel corso<br />
<strong>degli</strong> stu<strong>di</strong> universitari istituzionali, per esaltare, in sede <strong>di</strong> confronto con la nostra costituzione<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
EXTRAVAGANTES<br />
del 1948, il carattere rigido <strong>di</strong> quest’ultimo documento.<br />
Invero si ricor<strong>di</strong> come anche la costituzione inglese in senso sostanziale si presenti<br />
storicamente flessibile; ciononostante il paese d’oltremanica 8 ha conosciuto la limitazione del<br />
potere assoluto della Corona già agli inizi del secolo XIII, con la nascita, in epoca moderna, della<br />
forma <strong>di</strong> governo parlamentare, evidenziando la sua aspirazione a presentarsi come uno stato<br />
liberale ante litteram, prima che questo si cristallizzasse sul continente nel corso del secolo XIX.<br />
Al <strong>di</strong> là della flessibilità giuri<strong>di</strong>ca della costituzione inglese, si osserva come quest’ultima sia<br />
politicamente rigida (al pari dello Statuto), così da non permettere de facto che nessun potere si<br />
muova al <strong>di</strong> fuori dei propri limiti secolarmente delineati.<br />
Tale evoluzione è poi dovuta principalmente alle già richiamate constitutional conventions,<br />
regole extragiuri<strong>di</strong>che <strong>di</strong> natura politica, che certo non hanno nella flessibilità un limite, bensì<br />
un presupposto per la loro pacifica osservanza 9 .<br />
In proposito si propone <strong>di</strong> accantonare la <strong>di</strong>atriba rigi<strong>di</strong>tà-flessibilità della carta ottriata<br />
quarantottina, per optare in favore della sua natura elastica, come evidenziato dal Rossi, e cioè<br />
della idoneità <strong>di</strong> tale documento ad adattarsi “alle variabili necessità dei tempi e delle<br />
circostanze, perché le sue formule sintetiche e generiche lasciano largo margine al loro sviluppo<br />
ed integrazione, me<strong>di</strong>ante leggi costituzionali particolari, consuetu<strong>di</strong>ni e interpretazioni varie<br />
10 ”.<br />
Del resto lo Statuto, seppur mostrandosi giuri<strong>di</strong>camente flessibile anche nei suoi primi anni<br />
<strong>di</strong> vigenza, presentava come rigida la sua auctoritas politica, quale summa <strong>di</strong> valori sui quali<br />
doveva fondarsi prima il Piemonte del nuovo corso costituzionale e poi il frammentato stato<br />
unitario.<br />
Inoltre l’esperienza istituzionale statutaria può considerarsi un vera fonte <strong>di</strong> insegnamenti<br />
politici anche per il nostro attuale sistema costituzionale.<br />
La prima forma <strong>di</strong> governo parlamentare 11 vide infatti la luce nel nostro paese sotto il vigore<br />
dello Statuto ed ebbe ad evolversi al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> ogni precetto contenuto in quel documento e il nostro<br />
or<strong>di</strong>namento vigente fa <strong>di</strong> certo proprio il corso costituzionale presente nel c.d. sessantennio<br />
liberale unitario (1861-1922).<br />
In tema <strong>di</strong> Bill of Rights si osserva poi come molte libertà siano riconosciute dalla nostra<br />
costituzione del 1948 quali delineatesi sotto il vigore dello Statuto 12 .<br />
Quest’ultimo merita <strong>di</strong> essere stu<strong>di</strong>ato e approfon<strong>di</strong>to ancora oggi, anche nell’ambito <strong>di</strong> uno<br />
stu<strong>di</strong>o comparatistico, quale punto <strong>di</strong> contatto tra la tra<strong>di</strong>zione giuri<strong>di</strong>ca continentale e quella <strong>di</strong><br />
common law.<br />
Le parole del Cavour sulle pagine del Risorgimento 13 del 10 Marzo 1848, pur prive <strong>di</strong> eccessivo<br />
entusiasmo politico per la concessione sovrana, mostrano come lo Statuto, influenzato apertis<br />
verbis dai principi politici in nuce liberali dell’or<strong>di</strong>namento francese, pur restaurato, rappresentasse<br />
un punto <strong>di</strong> inizio per un nuovo corso istituzionale <strong>di</strong> stampo parlamentare in senso razionalizzato<br />
secondo la tra<strong>di</strong>zione pubblicistica inglese, nel quale la assemblea elettiva si poneva al centro<br />
dell’or<strong>di</strong>namento costituzionale e godeva <strong>di</strong> un mai spento e sopito potere costituente, da<br />
esercitarsi nelle forme della legislazione or<strong>di</strong>naria.<br />
È del resto ben noto come il futuro Capo <strong>di</strong> Governo della prima Italia unita non nascondesse<br />
una profonda ammirazione per il sistema politico dell’Inghilterra, nonché per l’inclinazione<br />
liberale e liberista <strong>di</strong> tale nazione.<br />
Del resto lo Statuto recepiva (art. 10) 14 inoltre una manifestazione del fondamentale principio<br />
anglosassone no taxation without representation.<br />
3) Non si può <strong>di</strong> certo negare che lo Statuto, già nel periodo della Destra storica (1861-1876),<br />
si sia visto spogliare del suo carattere rigido in senso giuri<strong>di</strong>co, “trafitto” da leggi or<strong>di</strong>narie 15 , tese<br />
con noncuranza e irriverenza a emendarlo, o da semplici prassi parlamentari 16 .<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 417
418<br />
EXTRAVAGANTES<br />
Il carattere rigido tornerà a caratterizzare lo Statuto per mano del Fascismo, la forza politica che<br />
più <strong>di</strong> ogni altra ha tentato <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficarlo profondamente, senza mai formalmente abrogarlo in toto<br />
per motivi <strong>di</strong> opportunità politica 17 .<br />
Del resto la lex legum, lo Statuto, “non c’è più” e non rimane <strong>di</strong> esso nient’altro che un Santo<br />
Sepolcro vuoto 18 , davanti al quale è inutile porsi <strong>di</strong> guar<strong>di</strong>a.<br />
Ma questa costituzione dormiente durante il ventennio avrà modo <strong>di</strong> risvegliarsi in modo assai<br />
fragoroso la mattina del 25 Luglio 1943; Vittorio Emanuele III, infatti, si muove politicamente non<br />
tanto sulla base del voto del Gran Consiglio, che la notte precedente aveva sfiduciato Mussolini,<br />
ma secondo il chiaro dettato dell’art. 5 19 dello Statuto, che attribuiva in toto il potere esecutivo alla<br />
sua persona; il Duce non era che uno dei suoi Ministri, che egli poteva nominare e revocare ad<br />
libitum ai sensi dell’art. 65 della carta albertina.<br />
La lettera dello Statuto è dunque restaurata nel suo originario vigore quarantottino quasi<br />
cent’anni dopo e si presenta più che mai viva e attuale in articulo mortis, permettendo un “colpo”<br />
<strong>di</strong> stato monarchico.<br />
I fatti che seguono risultano a tutti ben noti; la <strong>di</strong>archia, ovvero la scomoda coabitazione del<br />
Fascismo e della Corona nell’alveo dello stato totalitario, ormai logora da anni, si scioglierà quella<br />
mattina d’estate.<br />
L’interregno (1943-1946) che porterà al referendum del 2 Giugno 1946 sarà retto dalla c.d.<br />
costituzione provvisoria, per usare le parole <strong>di</strong> Calamandrei, costituita dai tre decreti legislativi<br />
luogotenenziali (nn. 151/1944, 146/1945 e 98/1946).<br />
L’auctoritas dello Statuto aveva dunque legittimato un punto <strong>di</strong> cesura costituzionale, nel quale<br />
la Corona si scopriva politicamente, per vedersi riconosciute le sue prerogative istituzionali in<br />
un’ottica neosonniniana, ovvero ancorata ad una interpretazione letterale e non evolutiva della lex<br />
legum del 1848.<br />
Rimangono l’auspicio e la speranza che oggi l’interesse per lo stu<strong>di</strong>o dello Statuto Albertino<br />
non si arresti nell’ambito della archeologia giuri<strong>di</strong>ca o <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusi pregiu<strong>di</strong>zi, ma si comprenda, come<br />
si è cercato <strong>di</strong> illustrare in queste pur sommarie considerazioni, quanto il nostro attuale<br />
or<strong>di</strong>namento politico sia tributario <strong>di</strong> tale costituzione e della esperienza istituzionale, che l’ha<br />
cottrad<strong>di</strong>stinta, in un’ottica <strong>di</strong> continuità.<br />
Conoscere le ra<strong>di</strong>ci delle nostre libertà <strong>di</strong> ogni giorno le rende politicamente “rigide” nel<br />
profondo <strong>di</strong> ciascuno <strong>di</strong> noi e ci spinge a preservarle con più fermezza, non dandole mai per<br />
scontate.<br />
Dott. Fernando De Angelis<br />
Link Campus University of Malta<br />
NOTE<br />
1 In data 8 Febbraio 1848 Carlo Alberto aveva fatto pubblicare un proclama costituzionale con il quale venivano<br />
adottate, come si legge nel preambolo, “le seguenti basi <strong>di</strong> uno Statuto fondamentale per istabilire nei Nostri Stati<br />
un compiuto sistema <strong>di</strong> governo rappresentativo”.<br />
Il re “Magnanimo” aveva già in precedenza avviato un lento e progressivo ammodernamento dello stato sabaudo,<br />
facendosi promotore <strong>di</strong> un ampio intervento <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> ispirazione napoleonica, nonché introducendo, tra<br />
il 1847 e il 1848, un sistema rappresentativo, seppur a suffragio assai ristretto, a livello provinciale e comunale,<br />
permettendo inoltre uno moderato esercizio della libertà <strong>di</strong> stampa e eliminando, in base alla lettera patente del 18<br />
Febbraio 1848, ogni <strong>di</strong>stinzione giuri<strong>di</strong>ca per motivi <strong>di</strong><br />
or<strong>di</strong>ne religioso.<br />
Lo stesso Carlo Alberto, da reggente del Regno <strong>di</strong> Sardegna, aveva concesso nel Marzo 1821 la costituzione <strong>di</strong><br />
Ca<strong>di</strong>ce del 1812, la prima carta ottocentesca a definirsi “liberale”, punto <strong>di</strong> unione del costituzionalismo britannico<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
EXTRAVAGANTES<br />
nel mar Me<strong>di</strong>terraneo e della c.d.<br />
constitucion historica<br />
spagnola.<br />
2 Sul tema della limited constitution si rimanda al saggio n. 78 in“Federalist Papers” (1787-88).<br />
3 In molte parti fedele traduzione delle costituzioni francesi del 1791 e del 1814 (come novellata nel 1830).<br />
4 L’art. 1 delle c.d. Preleggi del 1942 annovera quali prime nella gerarchia delle fonti le leggi, non facendo menzione<br />
dello Statuto Albertino (al tempo ancora formalmente vigente) o <strong>di</strong> altro documento <strong>di</strong> natura costituzionale.<br />
5 Oggi con il termine statuto si in<strong>di</strong>ca la norma fondante per il funzionamento delle Regioni e dei c.d. enti locali,<br />
quali regolati dal T.U. <strong>di</strong> cui al D.lvo 267/2000.<br />
6 R. Martucci, Storia costituzionale italiana, pagg. 45 ss., Carocci, Roma, 2002.<br />
7 A contrario vengono comunemente considerate rigide le costituzioni, come quella italiana del 1948, che<br />
pre<strong>di</strong>spongano un iter più aggravato per la loro mo<strong>di</strong>fica rispetto a quello legislativo or<strong>di</strong>nario (ex plurimis v. C.<br />
Esposito, La vali<strong>di</strong>tà delle leggi (1934), pag. 164, Giuffrè, Milano, 1964; <strong>di</strong>versamente A. Pace, Potere<br />
costituente, Rigi<strong>di</strong>tà costituzionale, Autovincoli legislativi, pagg. 1 ss., Cedam, Padova, 1997).<br />
8 Eppure, paradossalmente le prime costituzioni rigide scritte, i “Fundamental Orders“ dei coloni americani del<br />
Connecticut (1638) e l’ “Instrument of Government” promulgato da Cromwell nel 1653, nascono in un ambiente<br />
politico inglese <strong>di</strong> spirito protestante.<br />
9 Le conventions o consuetu<strong>di</strong>ni costituzionali si presentano come fonti integratrici della nostra costituzione in<br />
senso sostanziale, seppur prive <strong>di</strong> carattere giuri<strong>di</strong>co. Si configurano quali prassi o accor<strong>di</strong> taciti tra i vari organi<br />
costituzionali interessati, la cui vali<strong>di</strong>tà risulta legata alla clausola rebus sic stantibus: in tal senso si rimanda al<br />
<strong>di</strong>sposto dell’art 88/1 della nostra Carta, per cui il Capo dello Sato “può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le<br />
Camere o una sola <strong>di</strong> esse”.<br />
La facoltà presidenziale si presenta <strong>di</strong> pronta comprensione; in realtà la casistica in cui dovesse risultare opportuno<br />
esercitarla, è <strong>di</strong>sciplinata dalle suddette fonti <strong>di</strong> natura prettamente politica (ad esempio allorché l’organo esecutivo<br />
goda <strong>di</strong> un instabile rapporto fiduciario con uno dei due rami parlamentari).<br />
10 In La “elasticità” dello Statuto Albertino (1939) in Scritti vari <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico, vol. VI, Giuffrè, Milano, pag.<br />
11, 1941.<br />
11 La medesima “selvaggia” forma <strong>di</strong> governo, che trae origine dal primo Trasformismo, quale delineatosi sotto<br />
Depretis, risulta caratterizzata da una forte instabilità dell’organo politico esecutivo e ha contrassegnato tutto il<br />
periodo della c. d. “Prima Repubblica”.<br />
12 Si pensi alla libertà <strong>di</strong> riunione, quale ad oggi costituzionalmente prevista (art. 17), che può essere esercitata<br />
pacificatamene e senz’armi, come <strong>di</strong>sposto già nella formulazione statutaria (art. 32) e in quella della costituzione<br />
belga del 1831 (art. 19).<br />
13 In Tutti gli scritti <strong>di</strong> Camillo Cavour, a cura <strong>di</strong> Piscedda e G.Talamo, vol. III, Centro Stu<strong>di</strong> Piemontesi, Torino,<br />
pag. 1115, 1976.<br />
14 “(…) ogni legge <strong>di</strong> imposizione <strong>di</strong> tributi, o <strong>di</strong> approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata<br />
prima alla Camera dei Deputati”.<br />
15 Ex plurimis la l. 3204/1876, che trasformò “la milizia comunale”, prevista dall’art. 76 dello Statuto, in “milizia<br />
territoriale” facente parte della “forza armata governativa” o le leggi attributive dei pieni poteri al Governo del Re<br />
in occasione delle tre guerre risorgimentali (l. 759/1848, 3345/1959 e 2872/1966), approvate in chiara violazione<br />
del dettato costituzionale statutario.<br />
16 Come quella <strong>di</strong> non <strong>di</strong>scutere e <strong>di</strong> non approvare i co<strong>di</strong>ci articolo per articolo ex art. 55/2 dello Statuto, ma <strong>di</strong><br />
autorizzarne con legge la pubblicazione me<strong>di</strong>ante decreto reale, previo parere delle commissioni parlamentari.<br />
17 Del resto le esperienze tese a re<strong>di</strong>gere una costituzione unidocumentale fascista erano naufragate negli anni 1924-<br />
25, nonostante gli approfon<strong>di</strong>ti lavori preparatori della Commissione dei “Quin<strong>di</strong>ci” e <strong>di</strong> quella dei “Diciotto<br />
Soloni”.<br />
La Carta del Lavoro e le altri leggi fascistissime, come quella (n. 100/1926) sui poteri del Governo, rappresentano<br />
la normativa costituzionale in senso sostanziale del regime.<br />
Da ultimo l’art. 12 della legge sul Gran Consiglio del Fascismo (n. 2693/1928) introdusse un<br />
iter parlamentare aggravato per le leggi che riguardassero “questioni aventi carattere costituzionale”, ripristinando<br />
la natura rigida dello Statuto.<br />
18 Per usare le parole pronunciate nel <strong>di</strong>scorso del capo del Fascismo al Senato in data 12 Maggio 1928, Per la<br />
riforma della Costituzione v. amplius in Opera Omnia <strong>di</strong> Benito Mussolini, a cura <strong>di</strong> E. e D. Susmel, vol. XXIII,<br />
pag. 147, La Fenice, Firenze, 1956.<br />
19 V. anche art. 13 della Carta costituzionale francese del 1814.<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 419
420<br />
EXTRAVAGANTES<br />
PHILOGHELOS<br />
Una sconfitta ineluttabile<br />
Un giovane aveva fatto causa al padre per il riconoscimento <strong>di</strong> un suo cre<strong>di</strong>to, consistente<br />
in una piccola somma <strong>di</strong> denaro.<br />
I due furono portati avanti a Pittaco, uno dei sette saggi della Grecia.<br />
Pittaco si rivolse al giovane e gli <strong>di</strong>sse: “Senti, se tu perderai la causa sarai condannato ma<br />
se la vincerai, meriteresti ugualmente <strong>di</strong> essere condannato”.<br />
La ricchezza non è sinonimo <strong>di</strong> capacità<br />
Platone era contrario all’usanza in vigore ad Atene <strong>di</strong> dare le magistrature ai signori più<br />
ricchi della città.<br />
Soleva <strong>di</strong>re che ciò era come se si affidasse il comando della nave al passeggero più ricco.<br />
Vivere in armonia ha grande peso<br />
Il console romano Publio Rutilio era un uomo molto grasso.<br />
Un giorno assistette ad una accesa <strong>di</strong>sputa tra alcuni concitta<strong>di</strong>ni che litigavano tra loro,<br />
probabilmente per motivi politici.<br />
Cercò inutilmente <strong>di</strong> riportarli alla calma e alla fine li convinse <strong>di</strong>cendo: “Amici miei, come<br />
voi vedete, io sono un uomo molto grasso. Mia moglie è più grassa <strong>di</strong> me, eppure quando<br />
an<strong>di</strong>amo d’accordo, un piccolo lettuccio basta per tutti e due, mentre quando litighiamo tutta<br />
la casa ci sembra piccola e non ci basta più”. (da Ateneo)<br />
La adulazione paga sempre<br />
A Ugo <strong>di</strong> Tiberiade, fatto prigioniero durante la terza crociata, fu concesso dal sala<strong>di</strong>no,<br />
grande sultano d’Egitto e Siria, un anno <strong>di</strong> tempo per procurarsi la somma necessaria per il<br />
riscatto.<br />
Il sala<strong>di</strong>no gli <strong>di</strong>sse: “non vi sarà certamente un cristiano più prode <strong>di</strong> te che non sia <strong>di</strong>sposto<br />
ad aiutarti, anzi si affretterà a farlo”.<br />
Rispose Ugo <strong>di</strong> Tiberiade: “Non conosco tra i cristiani alcuno che sia più prode <strong>di</strong> Voi e<br />
pertanto permettetemi che cominci da Voi a chiedere un aiuto economico”.<br />
Il sala<strong>di</strong>no, allora generosamente gli condonò metà della somma richiesta per il riscatto.<br />
Giustizia casalinga<br />
Alcuni mercanti avevano acquistato da Plinio il giovane, l’uva delle sue ville, sperando <strong>di</strong><br />
rivenderla per fare un giusto guadagno. Plinio fu irremovibile e non concesse loro alcuno<br />
sconto, per cui i mercanti se ne andarono delusi, pagando tuttavia la somma richiesta.<br />
Plinio ci ripensò e richiamò i mercanti, restituendo parte della somma ricevuta, <strong>di</strong>cendo<br />
loro: “sono stato per tanti anni pretore ed ho reso giustizia in pubblico;<br />
Mi piace ora rendere giustizia anche a casa mia e in privato”.<br />
a cura <strong>di</strong> Giovanni Cipollone<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
RAPPORTI INTERNAZIONALI<br />
Adunanza del 1° marzo 2007<br />
AUDIZIONE AVV. ENRICO SCOCCINI - RELAZIONE SULLA<br />
CONFERENZA DI VIENNA DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE D’EUROPA<br />
- Viene ammesso in Aula l’Avv. Enrico Scoccini il quale svolge una relazione sulla<br />
Conferenza <strong>di</strong> Vienna del 16 febbraio 2007, che integralmente si trascrive: “Si è tenuta a<br />
Vienna, il 16 febbraio 2007 la trentacinquesima Conferenza dei Presidenti dei Consigli<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> e delle Associazioni europee <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong>. Per il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong><br />
Roma il Presidente Cassiani ha delegato l’Avv. Enrico Scoccini. La Conferenza è un<br />
appuntamento annuale importante, in quanto ciascuna delegazione nazionale <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong><br />
riferisce sull’attività svolta, sulle iniziative e sugli obiettivi che intende conseguire,<br />
consentendo quin<strong>di</strong> uno scambio utile <strong>di</strong> informazioni, esperienze e valutazioni sullo stato<br />
della professione forense. In un momento in cui l’attività professionale dell’avvocato ha<br />
subito e sta subendo profonde trasformazioni, anche per effetto <strong>di</strong> interventi normativi del<br />
legislatore comunitario, l’incontro <strong>di</strong> Vienna è stato particolarmente utile per cogliere i<br />
termini dell’attuale <strong>di</strong>battito sullo stato e sulle prospettive della professione legale in generale<br />
e forense in particolare. I temi sono ricorrenti e le problematiche per la gran parte comuni,<br />
pur nella <strong>di</strong>versità <strong>di</strong> soluzioni che ad esse vengono proposte, a <strong>di</strong>mostrazione <strong>di</strong> una<br />
situazione comune a tutti i Paesi europei, comunitari e non, <strong>di</strong> profondo cambiamento del<br />
quadro normativo ed istituzionale attinente la professione legale in relazione ad un mutato<br />
quadro economico, sociale e <strong>di</strong> mercato in cui i servizi legali vengono offerti e richiesti. Per<br />
l’Italia era presente il Presidente del Consiglio Nazionale Forense Guido Alpa, il quale ha<br />
riferito sulle ultime vicende legislative introdotte nel nostro Paese dal noto decreto Bersani<br />
<strong>di</strong> agosto, sui suoi contenuti e sulla posizione fortemente critica del mondo forense nei<br />
confronti <strong>di</strong> tale intervento legislativo. Ha pure riferito sulle iniziative che il Consiglio<br />
Nazionale Forense ha assunto per migliorare la situazione <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> italiani, quale la<br />
realizzazione <strong>di</strong> un network informatico tra tutti gli <strong>Avvocati</strong> italiani, per facilitare la<br />
<strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> notizie, lavori, informazioni, e a crescere la qualità dei servizi legali in uno<br />
scenario <strong>di</strong> maggiore concorrenza e competitività. In tale quadro vanno pure collocate le<br />
iniziative <strong>di</strong> offrire il servizio <strong>di</strong> firma <strong>di</strong>gitale certificata agli <strong>Avvocati</strong>, e i contributi per i test<br />
<strong>di</strong> funzionamento del nuovo processo civile telematico.<br />
Anche in Inghilterra e Galles, sono in corso mo<strong>di</strong>fiche legislative per quanto attiene i<br />
servizi legali, essendo stato redatto un primo <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge (il legal service bill del 24<br />
novembre 2006), rispetto al quale la Law Society ha costantemente interloquito con il<br />
Governo e con il Parlamento (attualmente è all’esame della Camera dei Lords). Il <strong>di</strong>segno<br />
<strong>di</strong> legge recepisce molte delle in<strong>di</strong>cazioni fornite dalla Commissione presieduta da Sir David<br />
Clementi, istituita nel <strong>di</strong>cembre 2004, i cui punti fondamentali erano: lo svolgimento della<br />
professione legale deve avvenire sotto la sorveglianza <strong>di</strong> un nuovo Consiglio dei servizi legali<br />
(Legal services Board); la separazione tra funzioni <strong>di</strong> rappresentanza e funzioni <strong>di</strong> controllo<br />
all’interno del corpo professionale; l’istituzione <strong>di</strong> un ufficio <strong>di</strong> risarcimenti contro gli errori<br />
<strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> nei confronti dei consumatori; la partecipazione <strong>di</strong> non <strong>Avvocati</strong> (nonsolicitors)<br />
a società <strong>di</strong> <strong>Avvocati</strong> (Law Firms). La Law Society è sostanzialmente favorevole al<br />
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422<br />
RAPPORTI INTERNAZIONALI<br />
<strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge governativo, che ritiene idonea alle esigenze attuali della professione legale,<br />
anche se riven<strong>di</strong>ca la propria autonomia per quanto attiene alla <strong>di</strong>sciplina complessiva della<br />
professione legale, compresi i rapporti tra avvocati e non avvocati, lasciando al Legal Services<br />
Board il compito <strong>di</strong> intervento solo quando le regole dettate dalla Law Society non hanno<br />
<strong>di</strong>mostrato la loro insufficienza.<br />
La Scozia, sulla scia delle commissioni Clementi, ha pure mo<strong>di</strong>ficato, in parte, la propria<br />
legislazione sulla professione legale, costituendo un organo per la risoluzione delle controversie<br />
tra clienti e avvocati. La Law Society scozzese ha avuto un atteggiamento <strong>di</strong> riserva nei<br />
confronti del nuovo organismo, anche in relazione al fatto che nella versione originale del<br />
testo legislativo non era previsto appello contro le sue decisioni. Con la mo<strong>di</strong>fica del<br />
<strong>di</strong>cembre 2006 è stata introdotta la possibilità <strong>di</strong> appello al Tribunale Or<strong>di</strong>nario, la Law<br />
Society è stata un interlocutore costante in tutte le mo<strong>di</strong>fiche legislative introdotte dal<br />
Parlamento scozzese in tema <strong>di</strong> professione legale, anche per quanto attiene all’introduzione<br />
<strong>di</strong> norme sulla limitazione delle spese legali nei processi penali, rispetto alle quali, a fronte<br />
<strong>di</strong> una posizione <strong>di</strong> totale contestazione da parte della Law Society, l’esecutivo della Scozia<br />
ha profondamente mo<strong>di</strong>ficato la propria posizione iniziale. La Law Society svolge un ruolo<br />
molto importante anche nella formazione professionale <strong>degli</strong> avvocati scozzesi, in un’ottica<br />
<strong>di</strong> aumento della qualità dei servizi.<br />
Anche la Spagna, tra i gran<strong>di</strong> Paesi europei, ha in corso una mo<strong>di</strong>fica al proprio sistema<br />
normativo della professione legale. Il 31 ottobre 2006 è stata pubblicata la legge sull’accesso<br />
alla professione legale. E’ una legge molto attesa dall’avvocatura spagnola, in quanto la<br />
Spagna era l’unico Paese europeo del tutto privo <strong>di</strong> una specifica <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> accesso alle<br />
professioni legali. La nuova legge prevede una lunga vacatio legis <strong>di</strong> 5 anni, durante i quali<br />
sia le Scuole legali che le Università svolgeranno dei corsi per la preparazione all’esame finale.<br />
Anche la Spagna ha in via <strong>di</strong> approvazione una legge sulle società tra professionisti, comprese<br />
quelle tra avvocati, che possono avere soci non professionisti fino ad un quarto del capitale<br />
sociale. E’ pure da segnalare, per quanto riguarda la Spagna, il decreto reale del novembre<br />
2006, che introduce un particolare rapporto <strong>di</strong> lavoro, per gli avvocati che lavorano nei<br />
gran<strong>di</strong> stu<strong>di</strong> legali e che ricevono una retribuzione per il loro lavoro. La nuova <strong>di</strong>sciplina<br />
stabilisce i <strong>di</strong>ritti e i doveri <strong>di</strong> tali professionisti, la loro in<strong>di</strong>pendenza, il particolare rapporto<br />
fiduciario con i titolari dello stu<strong>di</strong>o, ed altri interessanti profili che dovrebbero essere presi<br />
in considerazione anche nel nostro Paese, ad avviso <strong>di</strong> chi scrive. Anche la Spagna, ha avviato<br />
un importante programma <strong>di</strong> informatizzazione dell’attività legale, mettendo a <strong>di</strong>sposizione<br />
<strong>degli</strong> avvocati spagnoli strumenti informatici, quali la firma elettronica certificata, servizi <strong>di</strong><br />
gestione delle e-mail, accesso alla consultazione <strong>di</strong> banche dati esterne e servizi connessi,<br />
quali ad esempio, il deposito <strong>di</strong> documenti processuali nei giu<strong>di</strong>zi (solo in alcune Corti, ma<br />
a breve esteso a tutti i Tribunali), servizi <strong>di</strong> notificazione, ed altre banche dati <strong>di</strong> uso frequente<br />
per i professionisti.<br />
Minori novità per la Francia, che ha introdotto <strong>di</strong> recente la società tra avvocati, aperta<br />
anche a non avvocati, entro limiti ben determinati. L’Avvocatura <strong>di</strong> Francia ha poi condotto<br />
una forte opposizione alla legge che ha introdotto in Francia la <strong>di</strong>rettiva comunitaria sul<br />
riciclaggio <strong>di</strong> denaro illecito, impugnando la legge innanzi al Consiglio <strong>di</strong> Stato e quin<strong>di</strong><br />
chiedendo che la questione fosse rimessa alla Corte <strong>di</strong> Giustizia Europea.<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
RAPPORTI INTERNAZIONALI<br />
Interessanti anche le novità sul fronte dei nuovi Paesi entrati nell’Unione Europea. La<br />
Polonia nel 2005 ha introdotto una legislazione <strong>di</strong> totale liberalizzazione della professione<br />
legale, consentendone l’esercizio senza l’esercizio della pratica nel superamento <strong>di</strong> esame.<br />
Contro tale legislazione hanno ricorso gli avvocati polacchi alla Corte Costituzionale, la<br />
quale ha <strong>di</strong>chiarato incostituzionale la legge nella parte in cui limita il potere <strong>di</strong> autoregolamentazione<br />
dei corpi professionali. La mo<strong>di</strong>fica legislativa approntata dal Parlamento nel<br />
gennaio 2007, non supera le critiche dell’Avvocatura polacca, in quanto ancora eccessivamente<br />
aperta all’accesso della professione, senza alcun serio controllo sulla preparazione<br />
professionale <strong>di</strong> coloro che si iscrivono nelle liste <strong>degli</strong> avvocati. Nè meno contestata è la<br />
<strong>di</strong>sciplina sulla deontologia professionale e sulla responsabilità, rimessa non ad un organo<br />
interno all’Avvocatura, ma <strong>di</strong>rettamente ai Tribunali or<strong>di</strong>nari. Contro tale <strong>di</strong>sciplina<br />
l’Avvocatura polacca ha chiesto l’intervento <strong>degli</strong> organismi internazionali, quali la CCBE,<br />
l’IBA, l’UIA, i quali sono intervenuti presso il Ministro della Giustizia, per chiedere una<br />
mo<strong>di</strong>fica al <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge, tuttora in <strong>di</strong>scussione al Parlamento, che sta esaminando la<br />
riforma delle procedure penali e civili. L’atteggiamento del governo polacco è in generale<br />
fortemente negativo nei confronti dei tra<strong>di</strong>zionali principi <strong>di</strong> autonomia, in<strong>di</strong>pendenza<br />
dell’Avvocatura, tentando, con ripetuti provve<strong>di</strong>menti legislativi <strong>di</strong> limitare la riservatezza<br />
professionale nei rapporti tra cliente e avvocato, limitando l’importo massimo delle spese<br />
legali, introducendo la figura professionale del “consulente legale”, assolutamente libera da<br />
ogni qualsiasi <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> accesso, controllo, ecc.<br />
Infine, nella breve carrellata sulla situazione della professione legale in Europa, è da<br />
segnalare la novità legislativa in Romania, la quale pure ha approvato nuove leggi sulla<br />
professione forense, introducendo la società a responsabilità limitata per l’esercizio della<br />
professione, una nuova <strong>di</strong>sciplina dei rapporti tra cliente ed avvocato al fine <strong>di</strong> evitare<br />
possibili conflitti <strong>di</strong> interesse; nuove regole deontologiche tra avvocati per assicurare una<br />
concorrenza leale, compresa la <strong>di</strong>sciplina della pubblicità <strong>degli</strong> stu<strong>di</strong>. Inoltre è stata<br />
introdotta una <strong>di</strong>sciplina dell’attività fiduciaria che possono svolgere gli avvocati, in<br />
particolare quali depositari <strong>di</strong> somma <strong>di</strong> denaro; nell’ambito <strong>di</strong> procedure giu<strong>di</strong>ziarie o<br />
liquidatorie, gestione <strong>di</strong> valori finanziari o beni per conto del cliente. Naturalmente la nuova<br />
<strong>di</strong>sciplina prevede norme <strong>di</strong>rette a tutelare il cliente, per quanto attiene alla separazione dei<br />
patrimoni, all’informazione, ecc.<br />
Alla Conferenza <strong>di</strong> Vienna hanno poi partecipato i Presidenti delle maggiori Associazioni<br />
internazionali <strong>di</strong> avvocati, quali la CCBE, l’IBA e l’UIA, i quali hanno espresso le<br />
rispettive posizioni sulle questioni che oggi, a livello non solo europeo, riguardano la<br />
professione forense della quale, è, in sintesi, da <strong>di</strong>re, non sembra emergere con chiarezza un<br />
nuovo e chiaro modello <strong>di</strong> avvocato, oscillando, e le esperienze sopra riportate ne sono una<br />
sintetica testimonianza, tra il modello tra<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong> avvocato come delineato nei co<strong>di</strong>ci e<br />
nella normativa della prima metà del secolo scorso, e un modello alternativo <strong>di</strong> avvocato<br />
impren<strong>di</strong>tore, ancora non delineato con esattezza nei suoi contenuti e forme.”<br />
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SEGNALAZIONI E RECENSIONI<br />
RECENSIONI<br />
RECENSIONI<br />
IL DIRITTO COMPARATO DOPO LA RIFORMA<br />
Francesco DE FRANCHIS, Milano, 2006, Giuffré<br />
Ad iniziativa dell’ufficio stu<strong>di</strong> del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma, questo<br />
libro è stato presentato il 16 gennaio presso la sede della Cassa Nazionale Forense da Alessandro<br />
Cassiani, Maurizio de Tilla, Giovanni Cipollone, Titta Mazzuca, Carlo Martuccelli e dai prof.<br />
Guido Alpa e Paolo Spada. Ecco un saggio il cui titolo, alquanto riduttivo, nasconde in realtà<br />
una sorprendente miniera <strong>di</strong> stimoli intellettuali, <strong>di</strong> richiami storici, <strong>di</strong> collegamenti che <strong>di</strong><br />
solito sfuggono anche all’osservatore attento che si accosti al fenomeno giuri<strong>di</strong>co.<br />
Dalla storia, alla teoria generale del <strong>di</strong>ritto, alla filosofia, all’economia alla politica, alla<br />
morale, l’autore si presenta con un testo oltremodo gradevole che, per fare solo alcuni nomi,<br />
da Edward Coke a James Ma<strong>di</strong>son a Thomas Jefferson a Franz Kafka a Gaetano Salvemini a<br />
Giuseppe Maranini a Piero Calamandrei e Tullio Ascarelli accompagnano il lettore in un lungo<br />
viaggio pieno <strong>di</strong> scoperte. Ma forse l’aspetto saliente <strong>di</strong> questo insolito saggio consiste nel<br />
prospettare e insistere sulla natura inter<strong>di</strong>sciplinare del fenomeno giuri<strong>di</strong>co in una società<br />
complessa come quella in cui viviamo.<br />
La riforma alla quale allude il titolo non è quella luterana (<strong>di</strong> cui peraltro pure si parla), ma<br />
quella, più modesta, dei corsi universitari italiani, definita anche della cosiddetta laurea breve<br />
(cosiddetto 3+2), poi, a sua volta, superata da una successiva riforma che introduce la<br />
cosiddetta laurea magistrale (o laurea lunga) in giurisprudenza (1+4). Premessa <strong>di</strong> un <strong>di</strong>scorso<br />
ben più ampio, resta il fatto che l’assetto <strong>degli</strong> stu<strong>di</strong> universitari assume una importanza<br />
innegabile perché è dalla università che escono sia gli operatori del <strong>di</strong>ritto, sia gli stu<strong>di</strong>osi <strong>di</strong> esso.<br />
Per quanto attiene in particolare a noi avvocati, il libro de<strong>di</strong>ca un capitolo <strong>di</strong> particolare<br />
interesse al tema del rapporto tra <strong>di</strong>ritto e processo insistendo sul concetto <strong>di</strong> fondo della<br />
funzione della giuris<strong>di</strong>zione quale garante dello Stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto; senza una adeguata giuris<strong>di</strong>zione,<br />
egli soggiunge, una società dell’Occidente ritorna allo stato <strong>di</strong> natura. Ma l’autore si<br />
precipita a precisare anche che <strong>di</strong>ritto non è solo quello che promana dalle aule <strong>di</strong> giustizia;<br />
come, per fare solo un esempio, nel caso <strong>di</strong> milioni <strong>di</strong> contratti spontaneamente osservati, il<br />
che non li fa meno regolati dal <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> quanto lo siano dei contratti <strong>di</strong> cui si occupa una<br />
sentenza.<br />
L’autore mette in dubbio la adeguatezza delle riforme universitarie adottate fin qui<br />
propugnando una <strong>di</strong>versa <strong>di</strong>dattica e, per non pochi versi, anche una <strong>di</strong>versa, più avanzata,<br />
scienza giuri<strong>di</strong>ca. Per Francesco de Franchis lo stu<strong>di</strong>o del <strong>di</strong>ritto non può più consistere<br />
nell’anatomia delle strutture giuri<strong>di</strong>che, ma deve abbracciare la fisiologia del <strong>di</strong>ritto nelle sue<br />
implicazioni politiche, economiche ed etiche. E qui – tema sostanzialmente negletto dalla<br />
nostra <strong>di</strong>dattica – egli insiste sul ruolo centrale che l’interpretazione occupa nella vita del<br />
<strong>di</strong>ritto; ma, egli domanda, come si fa ad interpretare il <strong>di</strong>ritto, quando si trascura la costituzione,<br />
ossia la pietra miliare dalla quale dovrebbe partire e ritornare ogni <strong>di</strong>scorso sul <strong>di</strong>ritto? Ecco,<br />
data la notevole vastità <strong>degli</strong> interessi dell’autore e i collegamenti che egli fa intravedere al<br />
lettore, sembra quasi <strong>di</strong> assistere ad una giostra pirotecnica che spesso minaccia <strong>di</strong> abbagliare<br />
424<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
SEGNALAZIONI E RECENSIONI<br />
il lettore e sviarlo lungo i tanti rivoli in cui il <strong>di</strong>ritto si scioglie.<br />
Ma Francesco de Franchis non finisce come l’appren<strong>di</strong>sta stregone, perché pur avendo<br />
evocato un vasto mare <strong>di</strong> immagini, riesce a tenere dritta la barra della sua barca e a condurla<br />
in porto con un’opera che insolitamente riesce a fare del <strong>di</strong>ritto ad<strong>di</strong>rittura una lettura<br />
<strong>di</strong>vertente. Parafrasando Werner Sombart, noto sociologo tedesco, egli afferma che le idee<br />
giuri<strong>di</strong>che sono come le perle: ossia che per tenerle assieme esse abbisognano <strong>di</strong> un filo, e che<br />
spetta allo stu<strong>di</strong>oso avvertito <strong>di</strong> mostrarlo al lettore.<br />
Alla ricerca <strong>di</strong> un nuovo modo <strong>di</strong> comunicare col lettore, Francesco de Franchis sconvolge<br />
la convenzionale rappresentazione del <strong>di</strong>ritto adottando un <strong>di</strong>verso stile ed un linguaggio<br />
drammatizzante che riflette il lato politico-passionale della materia. Sì, perché per de Franchis<br />
il <strong>di</strong>ritto è anche passione. Il libro si snoda in un saggio molto originale che offre un insolito<br />
spaccato su una pratica <strong>di</strong>dattica che ha ormai ridotto lo stu<strong>di</strong>o del <strong>di</strong>ritto ad uno spezzatino<br />
senza né capo né coda.<br />
Come si spiega che negli Stati Uniti perfino i bambini delle elementari conoscono gli<br />
articoli più importanti della costituzione, mentre da noi la materia del <strong>di</strong>ritto è riservata agli<br />
specialisti che ne fanno un polpettone in<strong>di</strong>geribile per chiunque vi si accosti, studente o<br />
semplice curioso che sia? Perché il dovere <strong>di</strong> farsi capire dalla gente non è sentito dai nostri<br />
giuristi? Eppure il <strong>di</strong>ritto è la parte caratterizzante dell’Occidente: senza <strong>di</strong>ritto l’Occidente<br />
non esiste neanche. Secondo de Franchis, in una situazione in cui nelle nostre università i libri<br />
<strong>di</strong> testo sono quasi l’unico strumento <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento, in cui, insomma, da noi il <strong>di</strong>ritto si<br />
stu<strong>di</strong>a a casa, urgono <strong>di</strong>versi libri <strong>di</strong> testo che annullino quella separatezza tra <strong>di</strong>ritto, politica,<br />
economia e morale che si frappone alla conoscenza <strong>di</strong> una parte fondamentale della vita<br />
quoti<strong>di</strong>ana, ossia le leggi, le regole e i principi che ci governano o dovrebbero governarci.<br />
Egli rileva che la politica si traduce quasi sempre in formule giuri<strong>di</strong>che: educare quin<strong>di</strong> la<br />
gente al <strong>di</strong>ritto significa anche, per molti versi, educarla alla politica. Per de Franchis non esiste<br />
neutralità del sapere giuri<strong>di</strong>co, e tantomeno del sapere in genere, ed è quin<strong>di</strong> essenziale lasciar<br />
intendere ai ragazzi e a chiunque si voglia accostare al <strong>di</strong>ritto quali sono le forze politiche,<br />
economiche e morali che presiedono alla confezione delle leggi.<br />
Contrariamente alla usuale <strong>di</strong>fficoltà dei testi giuri<strong>di</strong>ci, questo è invece leggibilissimo,<br />
accessibile non solo a una matricola ma anche a qualsiasi persona <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a cultura, non<br />
specialista, che sia curiosa <strong>di</strong> indagare un fenomeno sociale tanto importante. Facciamo un<br />
esempio: amnistia.<br />
Contrasta o no con il senso elementare <strong>di</strong> giustizia?, o, in un linguaggio colto, con lo stato<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto?: è giusta nei confronti delle vittime dei reati? Non è essa in contrasto con il principio<br />
che la legge è uguale per tutti? Il rapporto tra Politica e Diritto non è <strong>di</strong> face definizione; ma<br />
come mai possono esserci buone leggi se la politica fallisce? Ecco un libro che, nonostante<br />
talune sue esasperazioni, infonde nel lettore, in definitiva, una nota <strong>di</strong> ottimismo: la società<br />
complessa non può fare a meno dei giuristi ma questi ultimi devono inventarsi un nuovo ruolo<br />
e non arretrare <strong>di</strong> fronte alle loro responsabilità nascondendosi <strong>di</strong>etro il camice dello<br />
scienziato, consapevoli invece delle loro responsabilità nella società complessa. Come <strong>di</strong>ce il<br />
suo autore, si tratta <strong>di</strong> un libro “per gran<strong>di</strong> e piccini” al quale si augura il successo che merita.<br />
Alessandro Cassiani<br />
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SEGNALAZIONI E RECENSIONI<br />
L’INVALIDITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO E L’EQUO<br />
INDENNIZZO NEL PUBBLICO IMPIEGO<br />
FERRARI Gennaro, Milano, Giuffrè, 2007, pagg. 286, euro 20,00.<br />
Nell’ambito della Collana “Teoria e pratica del <strong>di</strong>ritto – Sezione IV – Diritto amministrativo”,<br />
e<strong>di</strong>ta dalla Casa Giuffrè, viene pubblicata la terza e<strong>di</strong>zione interamente riveduta e aggiornata<br />
del volume “L’invali<strong>di</strong>tà per causa <strong>di</strong> servizio e l’equo indennizzo nel pubblico impiego” del dott.<br />
Gennaro Ferrari, Presidente <strong>di</strong> Sezione del Consiglio <strong>di</strong> Stato.<br />
Il volume costituisce una e<strong>di</strong>zione completamente nuova del testo già pubblicato a cura<br />
dello stesso Autore: tale rie<strong>di</strong>zione si è resa necessaria dovendosi procedere ad una completa<br />
ricostruzione dell’istituto dopo le ra<strong>di</strong>cali riforme che <strong>di</strong> esso ha realizzato il D.P.R. 29<br />
ottobre 2004, n. 461, che ha proceduto ad una <strong>di</strong>sciplina unitaria dell’istituto sotto il profilo<br />
sia sostanziale che proce<strong>di</strong>mentale e ad una ridefinizione della competenza <strong>degli</strong> organi dal<br />
punto <strong>di</strong> vista sia <strong>di</strong>agnostico sia decisionale. Il testo affronta, quin<strong>di</strong>, tutta la problematica<br />
propria dell’istituto e, premessa la trattazione fondamentale <strong>degli</strong> istituti dell’invali<strong>di</strong>tà per<br />
causa <strong>di</strong> servizio e dell’equo indennizzo a favore dei pubblici <strong>di</strong>pendenti, esamina approfon<strong>di</strong>tamente<br />
i proce<strong>di</strong>menti amministrativi per l’accertamento della <strong>di</strong>pendenza dell’infermità<br />
da causa <strong>di</strong> servizio e per la liquidazione dell’equo indennizzo, fornendo poi all’interprete<br />
le linee essenziali per la tutela giuris<strong>di</strong>zionale anche in relazione alla problematica del riparto<br />
<strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione tra Giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario e Giu<strong>di</strong>ce amministrativo; il volume è corredato <strong>di</strong><br />
un’appen<strong>di</strong>ce legislativa, che riporta tra l’altro il testo completo del D.P.R. 29 ottobre 2001,<br />
n. 461, ed è arricchito nella trattazione dal sistematico e puntuale richiamo alle soluzioni<br />
date dalla giurisprudenza agli innumerevoli problemi insorti in sede applicativa (problematiche<br />
ancora oggi <strong>di</strong> fondamentale rilievo, in quanto il D.P.R. n. 461/2001, considerata la<br />
propria finalità sintetizzatrice del vario materiale legislativo e regolamentare precedentemente<br />
emanato, dovrà anche in futuro essere costantemente integrato dall’intervento<br />
interpretativo e chiarificatore in sede giurisprudenziale).<br />
L’opera è, quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong> eminente rilievo pratico e <strong>di</strong> sicura utilità per gli <strong>Avvocati</strong> e per tutti<br />
gli operatori, ai quali se ne raccomanda la consultazione per essere aiutati nella trattazione<br />
delle questioni in sede amministrativa e contenziosa.<br />
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Prof. Avv. Filippo Lubrano<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
RIFORMA DELLE PROFESSIONI<br />
Cari Colleghi e Cari Amici,<br />
ritengo utile trasmetterVi il testo della au<strong>di</strong>zione che il Presidente della Autorità Garante della<br />
Concorrenza e del Mercato, prof. Antonio Catricalà, ha reso avanti le Commissioni riunite Giustizia<br />
e Attività produttive della Camera dei deputati in data 8 marzo u.s. e ai cui dubbi ho risposto nella<br />
relazione <strong>di</strong> apertura dell’Anno C.N.F. che il Consiglio celebrerà il prossimo 14 marzo, e che sarà mia<br />
cura inviarVi.<br />
Au<strong>di</strong>zione del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del<br />
mercato, Antonio Catricalà, presso le Commissioni riunite II (Giustizia) e X<br />
(Attività produttive) della Camera dei Deputati – 8 marzo 2007 – nell’ambito<br />
dell’indagine conoscitiva sulla riforma delle professioni.<br />
Onorevoli Presidenti, onorevoli Deputati,<br />
l’Autorità, che presiedo, è grata a codeste Commissioni riunite per averle dato la<br />
possibilità <strong>di</strong> esprimere la propria posizione in merito alla riforma delle professioni. Intendo<br />
assolvere a tale compito, formulando alcune linee <strong>di</strong> intervento che potrebbero costituire<br />
una base <strong>di</strong> riflessione per un <strong>di</strong>segno organico <strong>di</strong> riforma delle professioni, dopo aver<br />
chiarito le ragioni che consigliano un simile intervento. Infine, saranno svolte alcune prime<br />
osservazioni in merito al <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge governativo AC 2160.<br />
Contesto e problematiche.<br />
Si è <strong>di</strong>ffusa ormai un’ampia consapevolezza, a livello <strong>di</strong> analisi tecnica, della necessità per<br />
l’Italia <strong>di</strong> promuovere un riforma della regolazione volta ad eliminare quegli ostacoli che<br />
ingiustificatamente frenano lo sviluppo complessivo del Paese, particolarmente nel settore<br />
delle professioni.<br />
E’ dal 1997, con l’approvazione dell’Indagine Conoscitiva sul settore <strong>degli</strong> Or<strong>di</strong>ni Professionali,<br />
che l’Autorità si era espressa in favore <strong>di</strong> una riforma, rappresentando gli evidenti<br />
benefici che ne deriverebbero alla collettività, in termini <strong>di</strong> riduzione dei costi e <strong>di</strong><br />
trasparenza delle regole.<br />
Ad analoghe conclusioni sono giunti gli stu<strong>di</strong> delle più autorevoli organizzazioni per la<br />
cooperazione economica a livello internazionale e mon<strong>di</strong>ale. Ne sono eloquente testimonianza<br />
le in<strong>di</strong>cazioni del Fondo Monetario Internazionale, che nel rapporto sulla situazione<br />
italiana del 2 novembre 2005, ha chiaramente stigmatizzato le criticità regolatorie che<br />
impe<strong>di</strong>scono lo sviluppo <strong>di</strong> efficienti mercati nel settore dei servizi professionali, con danno<br />
grave per l’economia intera del Paese. Nello stessa <strong>di</strong>rezione vanno le osservazioni dell’OC-<br />
SE nel rapporto sull’Italia del 2005, che vede una delle cause della debolezza economica del<br />
Paese proprio nelle inefficienze dei mercati delle professioni, in quanto regolati in maniera<br />
eccessivamente protezionistica.<br />
La Commissione europea, dal canto suo, nella Relazione sulla concorrenza nei servizi<br />
professionali1 ha analizzato le limitazioni alla concorrenza che caratterizzano la regolamentazione<br />
dei servizi professionali negli Stati membri e ha messo in evidenza che esse derivano,<br />
in particolare, dalla fissazione o raccomandazione dei prezzi, dalle restrizioni all’accesso alla<br />
professione e all’attività pubblicitaria, dai regimi <strong>di</strong> riserva previsti per talune attività, dalle<br />
regolamentazioni inerenti l’organizzazione e la struttura aziendale dell’attività.<br />
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428<br />
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Nella Relazione citata, pur riconoscendo le peculiarità dei servizi professionali, la<br />
Commissione ha, tuttavia, auspicato che la revisione complessiva della regolamentazione<br />
dei singoli Stati membri in materia <strong>di</strong> servizi professionali avvenga possibilmente coinvolgendo<br />
gli stessi professionisti. In particolare, la Commissione ha in<strong>di</strong>cato un percorso volto<br />
a verificare l’effettiva funzionalità della regolazione dei servizi professionali alla tutela <strong>degli</strong><br />
interessi <strong>degli</strong> utenti, me<strong>di</strong>ante l’applicazione alle stesse <strong>di</strong> un test <strong>di</strong> proporzionalità. La<br />
stessa Commissione ha esaminato, nel corso del 2004 e del 2005, la necessità, proporzionalità<br />
e giustificazione della <strong>di</strong>sciplina del settore nell’ambito <strong>di</strong> incontri con le autorità<br />
nazionali <strong>di</strong> regolamentazione, con le associazioni europee <strong>degli</strong> organismi professionali e<br />
con le organizzazioni dei consumatori, invitando le autorità nazionali garanti della<br />
concorrenza a fare altrettanto. Infine, la Commissione europea nella Comunicazione su I<br />
servizi professionali - Proseguire la riforma, del 5 settembre 2005 ha riscontrato che i Paesi che<br />
hanno compiuto i maggiori sforzi in termini <strong>di</strong> liberalizzazione sono quelli in cui i legislatori<br />
hanno lavorato a stretto contatto con le autorità antitrust nazionali o, comunque, hanno<br />
tenuto conto delle analisi svolte da tali autorità sulle restrizioni vigenti.<br />
Non solo gli organi tecnici sopra citati hanno manifestato simili orientamenti. Da<br />
ultimo, il 12 ottobre 2006 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione (A6-0272/<br />
2006), sul seguito alla relazione sulla concorrenza nei servizi professionali, nella quale si<br />
riba<strong>di</strong>sce l’importanza dei servizi al fine <strong>di</strong> promuovere la competitività dell’economia<br />
europea e la necessità che le riforme da attuare nell’ambito della strategia <strong>di</strong> Lisbona<br />
includano i servizi professionali in quanto settore chiave dell’economia europea.<br />
In particolare, il Parlamento europeo ha riba<strong>di</strong>to la pregiu<strong>di</strong>ziale necessità <strong>di</strong> garantire<br />
anche nel settore nel settore delle libere professioni, la piena applicazione delle norme del<br />
Trattato CE in materia <strong>di</strong> tutela della concorrenza e <strong>di</strong> mercato interno. Poi più in dettaglio<br />
ha invitato gli Stati membri a garantire accesso e mobilità nell’ambito dei servizi professionali<br />
e ad agevolare il passaggio dalla formazione universitaria e post-universitaria alle<br />
professioni; ha sottolineato la necessità <strong>di</strong> porre fine alle regolamentazioni speciali nel<br />
campo della pubblicità, limitandole in futuro a casi eccezionali debitamente giustificati, per<br />
consentire ai professionisti <strong>di</strong> fornire agli utenti informazioni sulle loro qualifiche e<br />
specializzazioni professionali e sui servizi da essi offerti; ha poi ritenuto importante<br />
rafforzare gli standard etici e la protezione dei consumatori nell’ambito dei servizi professionali;<br />
ha, infine, considerato che l’obbligatorietà <strong>di</strong> tariffe fisse o minime e il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong><br />
contrattare compensi legati al risultato raggiunto potrebbero costituire un ostacolo per la<br />
qualità dei servizi e la concorrenza ed invita gli Stati membri ad adottare misure meno<br />
restrittive e più adeguate al rispetto dei princîpi <strong>di</strong> non <strong>di</strong>scriminazione, necessità e<br />
proporzionalità.<br />
In questo contesto, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel biennio 2004/<br />
2005, aderendo all’invito della Commissione europea, ha promosso incontri con i rappresentanti<br />
<strong>di</strong> alcuni or<strong>di</strong>ni professionali volti ad analizzare le restrizioni della concorrenza che<br />
ancora caratterizzano il settore delle professioni intellettuali.<br />
L’attività svolta ha evidenziato che in Italia l’applicazione dei principi <strong>di</strong> concorrenza ai<br />
servizi professionali è ancora vista con <strong>di</strong>ffidenza non solo da parte <strong>di</strong> alcune categorie <strong>di</strong><br />
professionisti, ma anche dalle stesse autorità <strong>di</strong> regolamentazione. Si fatica, tuttora, a<br />
considerare l’attività professionale come attività d’impresa ed è, in ultima analisi, per tale<br />
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
motivo che nel nostro Paese una riforma strutturale delle professioni stenta a decollare.<br />
Degno <strong>di</strong> nota è il recente intervento della legge 4 agosto 2006, n. 248, <strong>di</strong> conversione<br />
del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani), che ha introdotto misure <strong>di</strong> promozione<br />
della concorrenza nel settore delle professioni.<br />
La legge si ispira <strong>di</strong>chiaratamente, tra l’altro, alle in<strong>di</strong>cazioni della Commissione europea<br />
ed alle segnalazioni <strong>di</strong> questa Autorità e stabilisce interventi rilevanti. In particolare<br />
all’articolo 2 prescrive l’abrogazione delle <strong>di</strong>sposizioni legislative e regolamentari che<br />
prevedono l’obbligatorietà <strong>di</strong> tariffe fisse o minime, nonché il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> pattuire compensi<br />
parametrati al raggiungimento <strong>degli</strong> obiettivi perseguiti; l’abrogazione del <strong>di</strong>vieto, anche<br />
parziale, <strong>di</strong> svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le<br />
caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni e<br />
stabilisce che la pubblicità <strong>di</strong> attività professionali deve essere informata a criteri <strong>di</strong><br />
trasparenza e veri<strong>di</strong>cità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’or<strong>di</strong>ne.<br />
Si prevede, inoltre, l’abrogazione del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> fornire all’utenza servizi professionali <strong>di</strong><br />
tipo inter<strong>di</strong>sciplinare da parte <strong>di</strong> società <strong>di</strong> persone o associazioni tra professionisti,<br />
stabilendo che “l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo”,<br />
che “il medesimo professionista non può partecipare a più <strong>di</strong> una società” e che “la<br />
specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente in<strong>di</strong>cati,<br />
sotto la propria personale responsabilità.<br />
Viene <strong>di</strong>sposto, infine, che le <strong>di</strong>sposizioni deontologiche e pattizie e i co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong><br />
auto<strong>di</strong>sciplina che contengono le limitazioni alla concorrenza ora richiamate devono essere<br />
adeguate al nuovo contesto normativo entro il 1° gennaio 2007. In caso <strong>di</strong> mancato<br />
adeguamento, a decorrere dalla medesima data, le norme deontologiche e pattizie in<br />
contrasto con quanto previsto dal decreto sono in ogni caso nulle. 6.<br />
Nel periodo successivo all’emanazione del decreto Bersani, alcuni organismi rappresentativi<br />
dei professionisti hanno assunto decisioni volte ad interpretare in senso restrittivo le<br />
<strong>di</strong>sposizioni sulle professioni contenute nel decreto anzidetto. Inoltre, lo stesso legislatore<br />
non è sembrato molto coerente nel momento in cui con D. Lgs. 1° agosto 2006 n. 349,<br />
successivamente all’entrata in vigore del decreto Bersani, ha mo<strong>di</strong>ficato la legge notarile<br />
n.89/1913, nella parte relativa alla definizione <strong>degli</strong> onorari, in senso non coerente con il<br />
decreto. Sono poi pervenute all’Autorità segnalazioni <strong>di</strong> singoli professionisti relative a<br />
comportamenti <strong>di</strong> alcuni organismi professionali tesi a precludere ai propri iscritti l’opportunità<br />
<strong>di</strong> avvalersi delle leve concorrenziali previste nel decreto Bersani.<br />
Allo scopo <strong>di</strong> verificare lo stato del recepimento delle norme pro-concorrenziali sopra<br />
richiamati, l’Autorità, nell’adunanza del 18 gennaio 2007, ha deliberato l’apertura <strong>di</strong><br />
un’indagine conoscitiva. Tale indagine è volta a verificare l’atteggiamento <strong>degli</strong> or<strong>di</strong>ni in<br />
relazione: all’obbligatorietà <strong>di</strong> tariffe fisse o delle tariffe minime; al <strong>di</strong>vieto dei c.d. patti <strong>di</strong><br />
quota lite; al <strong>di</strong>vieto, anche parziale, <strong>di</strong> svolgere pubblicità informativa; al <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong><br />
costituire società inter<strong>di</strong>sciplinari tra professionisti.<br />
Considerata l’ampiezza dei soggetti destinatari <strong>di</strong> tale obbligo <strong>di</strong> adeguamento dei<br />
rispettivi co<strong>di</strong>ci deontologici, allo stato, l’Autorità ha ritenuto opportuno svolgere l’attività<br />
<strong>di</strong> indagine con particolare riguardo agli or<strong>di</strong>ni ed ai collegi rappresentativi delle professioni<br />
<strong>di</strong> architetto, avvocato, commercialista e ragioniere, consulente del lavoro, farmacista,<br />
geologo, geometra, giornalista e pubblicista, ingegnere, me<strong>di</strong>co e odontoiatra, notaio, perito<br />
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430<br />
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
industriale e psicologo.<br />
L’indagine è attualmente in corso e delle informazioni acquisite si darà conto nel<br />
prosieguo, in relazione alle specifiche tematiche trattate nell’illustrazione <strong>di</strong> linee generali<br />
<strong>di</strong> riforma.<br />
…<br />
Linee <strong>di</strong> riforma<br />
Si è consapevoli del fatto che la materia è particolarmente complessa per gli importanti<br />
interessi pubblici che sono ad essa connessi. Ma proprio per tale ragione, si ritiene che<br />
l’apporto <strong>di</strong> un’autorità tecnica in sede <strong>di</strong>battito politico possa essere più utile se formulato<br />
con la maggiore chiarezza possibile e senza ambiguità, in modo da rendere inequivocabilmente<br />
la logica che dovrebbe guidare, dal punto <strong>di</strong> vista dell’efficienza, l’intervento<br />
normativo. Naturalmente, spetterà a codesto Parlamento la doverosa ricerca <strong>di</strong> un punto <strong>di</strong><br />
equilibrio tra le esigenze del corretto funzionamento del mercato e gli altri interessi pubblici<br />
interferenti, ritenuti meritevoli <strong>di</strong> tutela.<br />
Occorre chiarire che l’approccio che si suggerisce non intende certo mettere in <strong>di</strong>scussione<br />
l’esistenza e l’importanza del ruolo svolto dalle professioni ed in particolare le<br />
professioni liberali e che le regole della concorrenza non possono essere ritenute incompatibili<br />
con l’esistenza delle libere professioni o <strong>degli</strong> or<strong>di</strong>ni, ma possono costituire, per contro,<br />
uno strumento per favorire un continuo rinnovamento del settore. Si ha, infatti, piena<br />
consapevolezza <strong>degli</strong> interessi fondamentali del singolo e della collettività che sono spesso<br />
collegati ai servizi professionali, nonché del fatto che alcune attività professionali contribuiscono<br />
alla <strong>di</strong>ffusione dell’innovazione scientifica e tecnologica nell’interesse della competitività<br />
del Paese.<br />
Si ritiene, tuttavia, che i principi <strong>di</strong> concorrenza possano essere applicati in modo<br />
compatibile con le esigenze <strong>di</strong> protezione sociale e <strong>di</strong> tutela <strong>degli</strong> interessi pubblici che<br />
devono essere garantite dalla regolazione dei servizi professionali.<br />
Si tratta, in sostanza <strong>di</strong> superare quelle criticità già segnalate sia dagli organismi<br />
internazionali, sia dall’Autorità garante nella “Relazione sull’attività svolta nel biennio<br />
2004/2005 per la promozione della liberalizzazione dei servizi professionali”.<br />
Sul piano metodologico sarebbe opportuno un approccio generale che si riferisca a tutti<br />
i servizi professionali, in quanto interventi limitati ad alcune categorie soltanto rischiano <strong>di</strong><br />
non avere l’impatto benefico desiderato sull’economia del Paese. L’esito della vicenda<br />
relativa alla <strong>di</strong>rettiva Bolkestein, che nel corso del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> approvazione è stata via<br />
via depotenziata con la previsione <strong>di</strong> una serie lunghissima <strong>di</strong> eccezioni, sta lì a <strong>di</strong>mostrare<br />
l’importanza <strong>di</strong> un processo decisionale <strong>di</strong> riforma graduale, me<strong>di</strong>tato, ma anche tendenzialmente<br />
generale.<br />
Per tale ragione, appare sconsigliabile avventurarsi in definizioni legislative dei servizi<br />
professionali, che allo stato, infatti, non esistono. Sembra più opportuno riferirsi semplicemente<br />
al concetto <strong>di</strong> servizio, secondo la accezione residuale propria dell’acquis communautaire,<br />
cioè una prestazione <strong>di</strong> rilievo economico che non rientra nella nozione <strong>di</strong> merce o <strong>di</strong><br />
capitale.<br />
Vista la complessità tecnica e politica <strong>di</strong> un’opera <strong>di</strong> riforma generale delle professioni,<br />
sarebbe opportuno procedere secondo un percorso normativo graduale, che definisca in una<br />
legge <strong>di</strong> delega i principi e i criteri cui deve essere ispirata la regolazione dei servizi<br />
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
professionali e incida <strong>di</strong>rettamente solo su quegli aspetti maggiormente restrittivi del buon<br />
funzionamento del mercato, non assistiti da valide giustificazioni <strong>di</strong> interesse generale. Al<br />
livello della legislazione delegante spetterebbe, in sostanza, <strong>di</strong> definire quel minimum <strong>di</strong><br />
regole per il buon funzionamento dei mercati dei servizi, i criteri per lo svolgimento <strong>di</strong><br />
un’accurata regulation review e per la pre<strong>di</strong>sposizione della conseguente e coerente regolazione<br />
efficiente del settore.<br />
Alla fonte delegata spetterebbe, dopo un’attenta analisi della situazione normativa<br />
vigente e delle reali <strong>di</strong>namiche economiche, la <strong>di</strong>sciplina concreta <strong>di</strong> quegli aspetti più<br />
particolari delle <strong>di</strong>verse attività professionali. Segnatamente, in questa fase, sulla base dei<br />
criteri stabiliti nella legge delega si dovrebbero in<strong>di</strong>viduare gli interessi generali da tutelare<br />
e gli strumenti più idonei e proporzionati da utilizzare, in relazione alle singole professioni.<br />
A tale scopo, si potrebbe pensare <strong>di</strong> istituire una Commissione tecnica, composta oltre<br />
che dai rappresentati dei Ministeri competenti ed eventualmente se sarà ritenuto opportuno<br />
da rappresentanti <strong>di</strong> questa Autorità, anche dai rappresentati delle professioni. Ciò potrebbe<br />
costituire un valido ausilio al legislatore governativo delegato e consentire una riforma<br />
maggiormente con<strong>di</strong>visa.<br />
L’intervento che si ipotizza avrebbe la funzione <strong>di</strong> predeterminare un contenuto minimo<br />
<strong>di</strong> regolazione che sia più coerente con un’economia <strong>di</strong> “mercato aperta ed in libera<br />
concorrenza” (art.4 del Trattato CE). Si tratterebbe, dunque, non tanto <strong>di</strong> una legge generale,<br />
quanto <strong>di</strong> una legge <strong>di</strong> principi <strong>di</strong> applicazione generale che inciderebbe su quegli aspetti più<br />
rilevanti, dal punto <strong>di</strong> vista dell’efficienza, che sono presenti nelle varie <strong>di</strong>scipline settoriali,<br />
le quali dunque potrebbero restare in vigore per le parti non incompatibili.<br />
Il principio <strong>di</strong> fondo cui l’intervento regolatorio dovrebbe ispirarsi è quello secondo cui<br />
le normali <strong>di</strong>namiche <strong>di</strong> mercato, lasciate libere <strong>di</strong> agire, riescono meglio <strong>degli</strong> interventi del<br />
pubblico potere a selezionare i servizi nella quantità, qualità e gamma ritenuti più adeguati<br />
dagli utenti. Tale processo <strong>di</strong> liberalizzazione avrebbe lo scopo <strong>di</strong> rendere più efficienti i<br />
mercati dei servizi, con vantaggio per l’economia generale del Paese. Tuttavia, siccome in<br />
pratica possono esserci delle situazioni in cui il mercato non è in grado <strong>di</strong> raggiungere<br />
spontaneamente gli esiti <strong>di</strong> efficienza in<strong>di</strong>cati o, comunque, quegli esiti che fossero<br />
socialmente auspicabili, si prevede la possibilità <strong>di</strong> interventi regolatori, i quali però<br />
dovranno essere attentamente sagomati in relazione alle date circostanze, secondo criteri <strong>di</strong><br />
adeguatezza e proporzionalità.<br />
Per chiarezza espositiva si affronteranno partitamente le singole tematiche.<br />
Accesso alle professioni<br />
Sarebbe opportuno affermare la regola generale per cui l’accesso ad una professione e,<br />
dunque, la possibilità <strong>di</strong> prestare i relativi servizi, sono liberi in linea <strong>di</strong> principio, salve le<br />
ipotesi in cui <strong>di</strong>mostrate esigenze <strong>di</strong> tutela <strong>di</strong> interessi generali richiedano che siano stabiliti<br />
particolari requisiti <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne morale e/o tecnico. L’opportunità <strong>di</strong> inserire tali requisiti, ad<br />
opera del legislatore delegato e solo dopo le analisi che si stanno descrivendo, dovrebbe<br />
essere valutata alla luce <strong>di</strong> effettive e <strong>di</strong>mostrate esigenze <strong>di</strong> interesse generale, non altrimenti<br />
perseguibili. A tale scopo, si potrebbe ipotizzare la necessità <strong>di</strong> una valutazione <strong>di</strong><br />
adeguatezza e proporzionalità che prenda in considerazione anche la c.d. ipotesi zero, cioè<br />
l’eventualità <strong>di</strong> non imporre, in relazione a determinati servizi, l’obbligatorietà <strong>di</strong> alcun<br />
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432<br />
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
requisito, lasciando la selezione dei professionisti migliori alle normali <strong>di</strong>namiche <strong>di</strong><br />
mercato e la tutela <strong>degli</strong> utenti e dei consumatori alle or<strong>di</strong>narie regole in tema <strong>di</strong><br />
responsabilità contrattuale.<br />
Nell’ottica <strong>di</strong> favorire l’accesso, si dovrebbe prevedere una graduazione nei requisiti che<br />
possono essere richiesti che va dalle ipotesi meno restrittive a quelle più restrittive, da<br />
scegliere in relazione alle specifiche esigenze <strong>di</strong> tutela che si manifestano. Si potrebbe, ad<br />
esempio, pensare all’istituzione <strong>di</strong> corsi scolastici ed universitari che consentano <strong>di</strong> conseguire<br />
<strong>di</strong>rettamente l’abilitazione e la possibilità <strong>di</strong> imporre l’esame <strong>di</strong> Stato, preceduto o non<br />
dal tirocinio, a seconda delle circostanze. Il periodo <strong>di</strong> tirocinio dovrebbe essere proporzionato<br />
alle esigenze <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento pratico delle <strong>di</strong>verse professioni e dovrebbe poter essere<br />
svolto, non solo presso il professionista, ma anche presso strutture, pubbliche e private, che<br />
svolgano la stessa attività e, se possibile,<br />
nell’ambito <strong>degli</strong> stessi corsi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o.<br />
Sarebbe sempre necessario stabilire una norma volta a garantire esplicitamente che gli<br />
or<strong>di</strong>ni non con<strong>di</strong>zionino i giu<strong>di</strong>zi cui è subor<strong>di</strong>nato l’accesso dei nuovi entranti.<br />
Una delle più gravi restrizioni esistenti nell’attuale <strong>di</strong>sciplina delle professioni è la<br />
limitazione numerica <strong>degli</strong> accessi prevista per alcune professioni (notai e farmacisti titolari).<br />
Sarebbe opportuno prendere in seria considerazione l’eventualità <strong>di</strong> eliminare tali<br />
restrizioni, la cui esistenza, come attualmente <strong>di</strong>sciplinata, non sembra funzionale alla<br />
protezione <strong>di</strong> alcun interesse generale. Nello stesso tempo ci si dovrebbe fare carico <strong>di</strong><br />
risolvere gli eventuali problemi che potrebbero derivare da tale eliminazione in termini <strong>di</strong><br />
non raggiungimento in certe specifiche aree dei livelli ritenuti essenziali con riferimento a<br />
prestazioni concernenti <strong>di</strong>ritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio<br />
nazionale (art.117, comma 2, lett.m, della Costituzione). A tale scopo si può pensare <strong>di</strong><br />
istituire un meccanismo in virtù del quale il Governo nazionale fissa con decreto delegato<br />
il livello del servizio ritenuto essenziale e l’amministrazione competente, che può essere<br />
<strong>di</strong>versa a seconda delle professioni implicate, è chiamata a verificare sul campo se detto<br />
livello è raggiunto a seguito del normale svolgersi delle <strong>di</strong>namiche <strong>di</strong> mercato. Nel caso in<br />
cui si accerti che in particolare zone detti livelli non sono raggiunti, allora è stabilito che siano<br />
in<strong>di</strong>viduati <strong>di</strong> volta in volta i rime<strong>di</strong>, tra cui si contemplano interventi pubblici <strong>di</strong>retti o<br />
l’imposizione <strong>di</strong> oneri <strong>di</strong> servizio pubblico, da selezionare me<strong>di</strong>ante criteri <strong>di</strong> adeguatezza<br />
e proporzionalità.<br />
In ogni caso, per chi svolge funzioni pubbliche come i notai, sarebbe comunque<br />
necessario ed improcrastinabile un intervento volto quanto meno a fare in modo che tutti<br />
i posti già previsti dalla attuale normativa siano coperti. Risulta, infatti, che su 5320 previsti<br />
dalle tabelle attuali siano in servizio soltanto 4650 notai. Un’effettiva annualità dei concorsi,<br />
la cui durata dovrebbe essere ra<strong>di</strong>calmente limitata, aiuterebbe a questo scopo. Sarebbe poi<br />
opportuno che la <strong>di</strong>stribuzione delle se<strong>di</strong> sul territorio potesse seguire le logiche del mercato<br />
libero. Ciò garantirebbe una tendenziale migliore <strong>di</strong>stribuzione dei notai sull’intero<br />
territorio nazionale, <strong>di</strong>versamente da ciò che accade oggi. Nelle zone in cui, nonostante ciò,<br />
si verificasse un’effettiva deficienza del servizio si potrebbe puntualmente intervenire nel<br />
senso sopra proposto.<br />
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
Regime delle esclusive<br />
La questione della riserva <strong>di</strong> attività costituisce un altro grave ostacolo al funzionamento<br />
dei mercati. Se non adeguatamente limitate rischiano ritradursi in una protezione per i<br />
professionisti titolari, con danno per i consumatori ed il mercato.<br />
Sarebbe, quin<strong>di</strong>, opportuno affermare la regola per cui l’attribuzione <strong>di</strong> riserve <strong>di</strong> attività<br />
e la loro puntuale estensione dovrebbero sempre essere giustificate da esigenze <strong>di</strong> tutela <strong>degli</strong><br />
utenti del servizio, che non possono essere sod<strong>di</strong>sfatte altrimenti che con l’istituzione della<br />
riserva stessa. A tale scopo, si potrebbe prendere in considerazione la possibilità <strong>di</strong> prevedere<br />
un processo <strong>di</strong> riesame <strong>di</strong> tutte le riserve attualmente previste dalla legislazione vigente volto<br />
a verificare la loro obiettiva giustificazione. L’esito <strong>di</strong> tale processo <strong>di</strong> regulation review può<br />
essere: la loro eliminazione, se non saranno ritenute giustificate, oppure, in caso contrario,<br />
si dovrà verificare la possibilità almeno <strong>di</strong> ampliare il novero dei professionisti abilitati,<br />
facendo riferimento a quelli dotati <strong>di</strong> competenze analoghe (si pensi, ad esempio, ad alcune<br />
esclusive dei notai, che potrebbero essere aperte anche agli avvocati o, anche, ai commercialisti).<br />
Si potrebbero fissare normativamente due criteri, da utilizzare congiuntamente, per<br />
valutare la giustificazione <strong>di</strong> una riserva: uno positivo ed uno negativo. In base al primo, la<br />
riserva può essere giustificata solo se appare l’unico modo per evitare un danno all’utente del<br />
servizio in parola. Ciò si verificherà essenzialmente con riferimento ai servizi per i quali si<br />
possono determinare rilevanti costi sociali in caso <strong>di</strong> inadeguata erogazione della prestazione<br />
e che, nel contempo, risultano caratterizzati da un’elevata complessità delle prestazioni che<br />
impe<strong>di</strong>sce agli utenti <strong>di</strong> valutare, anche ex post, la qualità del medesimo e la congruità dei<br />
prezzi praticati. E dunque, quando si possa prevedere che le or<strong>di</strong>narie regole <strong>di</strong> responsabilità<br />
contrattuale risultino assolutamente inefficaci per tutelare gli interessi <strong>degli</strong> utenti e<br />
consumatori.<br />
Il secondo criterio dovrebbe chiarire invece quando non possono essere giustificate le<br />
riserve e cioè, quando, l’attività in parola può essere adeguatamente sostituita dall’attività <strong>di</strong><br />
appositi uffici pubblici (un esempio evidente è la certificazione dei passaggi <strong>di</strong> proprietà <strong>degli</strong><br />
immobili) o possa essere adeguatamente svolta anche da altri professionisti, rispetto a quelli<br />
attualmente abilitati.<br />
Or<strong>di</strong>ni ed albi<br />
L’apparato or<strong>di</strong>nistico, con le sue funzioni <strong>di</strong> stabile vigilanza sull’attività del professionista,<br />
costituisce una misura <strong>di</strong> controllo pubblico delle attività private incisiva, che deve<br />
dunque essere giustificata da particolari esigenze <strong>di</strong> tutela, che sarebbe opportuno definire<br />
nominativamente, in sede legislativa. Si potrebbe pensare, ad esempio, alla tutela della<br />
salute, al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa, alla certezza dei negozi, alla sicurezza <strong>degli</strong> impianti e delle<br />
costruzioni.<br />
Sarebbe, dunque, opportuno promuovere un’attività <strong>di</strong> verifica dell’attuale assetto, volta<br />
a censire la situazione attuale, mantenere tali particolari istituzioni soltanto nei casi in cui<br />
in cui esse siano effettivamente giustificati da interessi generali e <strong>di</strong>sporne l’eliminazione<br />
quando tale giustificazione non fosse in concreto rinvenibile.<br />
In mancanza dell’incidenza sugli interessi così puntualmente in<strong>di</strong>cati, non sembra che<br />
l’attività professionale esiga un controllo stabile e pervasivo quale quello apprestato dagli<br />
or<strong>di</strong>ni, con i connessi costi <strong>di</strong> gestione che gravano i prima battuta sugli stessi iscritti, ma,<br />
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434<br />
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
in ultima istanza, inevitabilmente sulla collettività.<br />
Poiché storicamente gli or<strong>di</strong>ni nascono come espressione autonoma delle varie corporazioni<br />
e successivamente si vedono spesso affidate competenze regolatorie autoritative in<br />
or<strong>di</strong>ne alla stessa professione, il rischio alto che resta è quello <strong>di</strong> un esercizio del potere<br />
nell’interesse proprio della categoria, anziché nell’interesse generale. Tale rischio potrebbe<br />
essere neutralizzato ipotizzando le seguenti cautele.<br />
a) Ri<strong>di</strong>segnare i compiti <strong>degli</strong> or<strong>di</strong>ni che si dovrebbero incentrare sulla tutela dell’affidamento<br />
dei terzi, della correttezza nello svolgimento della prestazione professionale e<br />
sull’aggiornamento professionale. Tali attività dovrebbero poi essere svolte in modo non<br />
<strong>di</strong>storsivo, come sembra invece stia accadendo in molti casi nei quali, dopo avere imposto<br />
ai propri iscritti <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare l’aggiornamento me<strong>di</strong>ante il raggiungimento <strong>di</strong> un certo<br />
numero <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti formativi, l’or<strong>di</strong>ne stabilisce che questi possono essere acquisti esclusivamente<br />
me<strong>di</strong>ante la partecipazione ad attività svolte da Fondazioni, loro emanazione, il cui<br />
scopo statutario è appunto l’offerta <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti formativi. Tali realtà pongono problemi sotto<br />
il profilo della concorrenza, atteso che si rischia <strong>di</strong> assistere, nei fatti, alla creazione <strong>di</strong> nuove<br />
riserve <strong>di</strong> attività, decise dagli stessi or<strong>di</strong>ni.<br />
b) Sarebbe opportuno che gli organi <strong>di</strong> governo <strong>degli</strong> or<strong>di</strong>ni non siano più espressione<br />
esclusiva <strong>degli</strong> appartenenti ma siano composti in prevalenza da soggetti che rappresentino<br />
effettivamente interessi pubblici, da in<strong>di</strong>viduare tra appartenenti all’amministrazione vigilante<br />
e tra rappresentanti delle associazioni <strong>di</strong> consumatori;<br />
c) I co<strong>di</strong>ci deontologici dovrebbero limitarsi a contenere norme <strong>di</strong> tipo etico a garanzia,<br />
da un lato, <strong>di</strong> un elevato livello <strong>di</strong> tutela <strong>degli</strong> interessi dell’utente della professione, e<br />
dall’altro, a garanzia della libertà, autonomia e coscienza del professionista. Essi non<br />
dovrebbero mai riguardare questioni relative al comportamento economico <strong>degli</strong> stessi<br />
professionisti nella loro offerta <strong>di</strong> servizi sul mercato.<br />
d) Si dovrebbe prevedere che i controlli sugli iscritti possano essere attivati e sollecitati,<br />
secondo procedure da definire nel dettaglio in sede <strong>di</strong> legislazione delegata, anche dalla<br />
pubblica amministrazione vigilante, evitando con ciò la possibilità che gli illeciti <strong>di</strong>sciplinari<br />
restino coperti nell’interesse della categoria.<br />
Nelle professioni per le quali, a seguito dell’attività <strong>di</strong> verifica svolta secondo i criteri<br />
in<strong>di</strong>cati, si fosse giunti alla conclusione che l’or<strong>di</strong>ne non sia necessario, secondo un criterio<br />
<strong>di</strong> proporzionalità, potrebbe prevedersi l’istituzione o il mantenimento <strong>di</strong> albi, tenuti<br />
dall’amministrazione vigilante, che provvederebbe al controllo sugli iscritti, anche su istanza<br />
<strong>degli</strong> utenti lesi, attraverso procedure amministrative contenziose. Salvi sempre gli or<strong>di</strong>nari<br />
rime<strong>di</strong> civilistici.<br />
Libere associazioni <strong>di</strong> professionisti<br />
Con riguardo alla domanda <strong>di</strong> regolamentazione espressa dalle professioni non rappresentate<br />
da or<strong>di</strong>ni, si ritiene con<strong>di</strong>visibile la richiesta <strong>di</strong> una certificazione (che conferisca una sorta<br />
<strong>di</strong> marchio <strong>di</strong> qualità); tuttavia ciò non deve condurre all’istituzione <strong>di</strong> nuovi albi e or<strong>di</strong>ni o,<br />
comunque, all’introduzione <strong>di</strong> modalità selettive e limitative simili a quelle previste per le<br />
professioni protette.<br />
L’esercizio <strong>di</strong> una professione infatti dovrebbe essere in linea <strong>di</strong> principio, libero e,<br />
pertanto, le limitazioni poste dal legislatore all’esercizio <strong>di</strong> tale attività dovrebbero assumere<br />
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carattere eccezionale e trovare una giustificazione nella particolare rilevanza dell’attività svolta.<br />
Tali esigenze <strong>di</strong> carattere generale non appaiono sempre ricorrere per le stesse professioni<br />
protette e risultano quin<strong>di</strong> <strong>di</strong>fficilmente riscontrabili per le professioni c.d. emergenti.<br />
Pertanto, l’Autorità è dell’avviso che, anche ove oggetto <strong>di</strong> riconoscimento, le associazioni<br />
delle professioni non regolamentate dovrebbero prevedere l’adesione volontaria. L’associazione<br />
potrebbe comunque pre<strong>di</strong>sporre sistemi <strong>di</strong> verifica del possesso e mantenimento <strong>di</strong><br />
predeterminati requisiti <strong>di</strong> competenza e professionalità da parte <strong>degli</strong> iscritti, nonché del<br />
rispetto <strong>di</strong> regole <strong>di</strong> condotta professionale, purché finalizzate alla realizzazione dell’obiettivo<br />
<strong>di</strong> garantire la qualità delle prestazioni. In questo senso, l’iscrizione all’associazione garantirebbe<br />
al professionista l’acquisizione <strong>di</strong> una certificazione <strong>di</strong> qualità.<br />
In altri termini, il modello descritto si basa sul riconoscimento <strong>di</strong> un certo titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o<br />
che abilita alla professione e sul riconoscimento <strong>di</strong> associazioni che garantiscono la formazione<br />
dei propri iscritti e il rispetto, da parte <strong>degli</strong> stessi, <strong>di</strong> alcune regole deontologiche essenziali.<br />
Un sistema siffatto si presta a conciliare le esigenze <strong>di</strong> coloro che aspirano ad appartenere ad<br />
una categoria pubblicamente riconosciuta, senza precludere l’esercizio della medesima attività<br />
a coloro che non hanno le medesime aspirazioni, nel contempo garantendo ai consumatori<br />
la libertà <strong>di</strong> poter eventualmente scegliere tra servizi <strong>di</strong> qualità <strong>di</strong>fferente cui, verosimilmente,<br />
corrispondono prezzi <strong>di</strong>fferenti.<br />
Libera determinazione dei corrispettivi nei servizi professionali<br />
Anche con riferimento alle professioni non vi sono ragioni per le quali non si debba<br />
applicare la regola, fondamentale <strong>di</strong> un’economia <strong>di</strong> mercato efficiente, che esige che il prezzo<br />
dei servizi sia stabilito d’intesa tra le parti.<br />
Allo scopo <strong>di</strong> tutelare i consumatori in date circostanze, è possibile ammettere l’unica<br />
eccezione delle tariffe massime.<br />
Su tali aspetti è intervenuta la legge 4 agosto 2006, n. 248, <strong>di</strong> conversione del d.l. 4 luglio<br />
2006, n. 223 che ha previsto l’abrogazione delle <strong>di</strong>sposizioni legislative e regolamentari che<br />
prevedono l’obbligatorietà <strong>di</strong> tariffe fisse o minime, nonché il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> pattuire compensi<br />
parametrati al raggiungimento <strong>degli</strong> obiettivi perseguiti. Il medesimo intervento normativo ha<br />
dato termine fino al 1 gennaio 2007 per adeguare le <strong>di</strong>sposizioni deontologiche pattizie e i<br />
co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> auto<strong>di</strong>sciplina.<br />
Da un primissimo esame delle informazioni ad oggi raccolte nell’ambito dell’Indagine<br />
conoscitiva, il quadro che emerge non è confortante. Molti or<strong>di</strong>ni infatti hanno mantenuto<br />
nei propri co<strong>di</strong>ci deontologici <strong>di</strong>sposizioni intese a limitare i comportamenti economici dei<br />
professionisti, in termini <strong>di</strong> prezzi offerti e <strong>di</strong> promozione della propria attività. Permangono<br />
inoltre previsioni <strong>di</strong> carattere generale, <strong>di</strong> norma nelle sezioni dei co<strong>di</strong>ci che <strong>di</strong>sciplinano i<br />
rapporti tra colleghi (ad esempio, il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> accaparramento <strong>di</strong> clientela nel co<strong>di</strong>ce<br />
forense), da cui traspare un’accezione negativa della concorrenza, spesso considerata un<br />
<strong>di</strong>svalore e non uno strumento in<strong>di</strong>spensabile per garantire il rinnovamento del settore.<br />
In particolare emerge un uso improprio della nozione <strong>di</strong> decoro della professione, che<br />
<strong>di</strong>viene il veicolo per reintrodurre limitazioni alla concorrenza che il legislatore ha inteso<br />
eliminare. Così viene ritenuto indecoroso il mancato rispetto dei minimi tariffari, l’utilizzo<br />
<strong>di</strong> alcuni mezzi <strong>di</strong> comunicazione, il ricorso alla pubblicità comparativa, ecc. (cfr. la circolare<br />
del CNF del settembre 2006 incentrata sulla <strong>di</strong>versa valutazione dei comportamenti <strong>di</strong><br />
prezzo e <strong>di</strong> promozione pubblicitaria <strong>degli</strong> avvocati a seconda se esaminati alla luce delle<br />
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previsioni <strong>di</strong> legge o <strong>di</strong> quelle deontologiche).<br />
La nozione <strong>di</strong> decoro dovrebbe invece essere utilizzata per imporre regole volte alla<br />
salvaguar<strong>di</strong>a dell’etica professionale, come si è chiarito parlando <strong>degli</strong> or<strong>di</strong>ni.<br />
L’Autorità è consapevole che lo stesso co<strong>di</strong>ce civile, all’art. 2233, stabilisce che i<br />
compensi dei professionisti debbano essere commisurati al decoro della professione (oltre<br />
che all’importanza dell’opera). Si ritiene tuttavia che questa <strong>di</strong>sposizione non possa essere<br />
invocata per reintrodurre l’obbligatorietà dei minimi tariffari o limitazioni alla pubblicità<br />
professionale che il decreto Bersani ha invece inteso abrogare. Sul punto, pertanto, sarebbe<br />
opportuno un intervento del legislatore volto ad evitare che ,tramite la nozione <strong>di</strong> decoro,<br />
venga surrettiziamente reintrodotto quanto il legislatore ha deciso <strong>di</strong> eliminare dagli<br />
or<strong>di</strong>namenti professionali.<br />
Anche in questo caso poi, si potrebbe pensare ad un meccanismo <strong>di</strong> riesame dei<br />
proce<strong>di</strong>menti tariffari esistenti volto ad adeguarli alla prescrizione <strong>di</strong> stabilire solo tariffe<br />
massime e solo nei casi in cui se ne registri l’effettiva esigenza per la tutela dei consumatori,<br />
da cui andrebbe <strong>di</strong>stinta la posizione delle imprese, cioè <strong>di</strong> chi si avvale dei servizi<br />
professionali non per sue esigenze personali, ma nell’ambito della propria attività economica.<br />
In quest’ultimo caso potrebbe non essere ritenuto necessario imporre un sistema <strong>di</strong> tariffe<br />
massime.<br />
La tariffa, quando giustificata per queste ragioni, dovrebbe poi essere concretamente<br />
stabilita in modo più trasparente e imme<strong>di</strong>atamente percepibile per il consumatore,<br />
specialmente con riferimento agli atti standar<strong>di</strong>zzati (ad esempio, può interessare quanto<br />
costa un <strong>di</strong>vorzio nel suo complesso, a seconda delle tipologie che statisticamente ricorrono<br />
con più frequenza, piuttosto che sapere i prezzi delle singole attività in cui può teoricamente<br />
essere frazionato l’esercizio della attività legale).<br />
Si potrebbe ritenere poi utile che nei proce<strong>di</strong>menti tariffari possano partecipare anche<br />
associazioni dei consumatori così da arricchire il quadro cognitivo dell’amministrazione<br />
decidente.<br />
Pubblicità dei servizi professionali<br />
I <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong> pubblicità presenti per molte professioni non appaiono giustificati dalla<br />
necessità <strong>di</strong> tutela <strong>di</strong> alcun interesse generale. Né, d’altro canto, la tutela del decoro della<br />
professione, come già notato, appare un’esigenza tale da giustificare quello che nei fatti è un<br />
grave ostacolo all’attività economica dei professionisti, specie dei nuovi entranti nel mercato<br />
che sono quelli che stimolano più efficacemente la concorrenza, e un grave limite alla<br />
informazione dei consumatori. Del resto sarà lo stesso mercato, se ciò risponderà ad esigenze<br />
dei consumatori effettivamente avvertite, che valuterà l’affidabilità del professionista anche<br />
in relazione alle forme ed ai contenuti della pubblicità dal medesimo <strong>di</strong>ffusa. Auspicabile<br />
sarebbe dunque prevedere la generale liceità della pubblicità, naturalmente nei limiti <strong>di</strong><br />
quanto consentito dalle vigenti normative comunitarie e nazionali a tutela del consumatore.<br />
Il recente intervento legislativo, si limita a consentire la pubblicità informativa, prevedendo<br />
che gli or<strong>di</strong>ni ne verifichino trasparenza e pubblicità.<br />
Dall’indagine risulta che tale intervento è stato da alcuni or<strong>di</strong>ni limitato nella ratio e<br />
nell’ambito <strong>di</strong> applicazione. In particolare, è comune a molti dei co<strong>di</strong>ci deontologici oggetto<br />
<strong>di</strong> esame nell’Indagine conoscitiva la previsione secondo cui il professionista è tenuto ad<br />
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ottenere la previa autorizzazione dell’or<strong>di</strong>ne per le proprie iniziative pubblicitarie (ad<br />
esempio, il co<strong>di</strong>ce dei farmacisti), altri co<strong>di</strong>ci prevedono invece la preventiva comunicazione<br />
(quello <strong>degli</strong> avvocati e dei commercialisti). Invero, il decreto Bersani postula un’attività<br />
<strong>degli</strong> or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> verifica ex post della trasparenza e veri<strong>di</strong>cità dei messaggi <strong>di</strong>ffusi dai<br />
professionisti, ma non <strong>di</strong> autorizzarne la <strong>di</strong>ffusione ex ante.<br />
Alla luce <strong>di</strong> tali evidenze, allora la proposta <strong>di</strong> intervento legislativo volto a <strong>di</strong>chiarare<br />
incontrovertibilmente la generale liceità della pubblicità, nei limiti <strong>di</strong> quanto consentito<br />
dalle vigenti normative comunitarie e nazionali a tutela del consumatore, può costituire uno<br />
strumento utile per superare tali resistenze.<br />
Società tra professionisti<br />
E’ uno strumento idoneo a potenziare l’attività dei professionisti, nell’attuale contesto<br />
<strong>di</strong> globalizzazione specie nella fornitura <strong>di</strong> particolari servizi, quali la consulenza legale,<br />
societaria, contabile, fiscale, progettuale, solo per fare qualche esempio, senza con ciò far<br />
venire meno le garanzie connesse alla precisa imputabilità personale <strong>degli</strong> atti necessari alla<br />
prestazione del relativo servizio.<br />
In materia <strong>di</strong> organizzazione dell’attività professionale, il decreto Bersani consente le<br />
società multi<strong>di</strong>sciplinari. Si tratta <strong>di</strong> un’importante presa d’atto delle evoluzioni che negli<br />
ultimi anni stanno interessando il settore dei servizi professionali. E’ un fatto l’aumento<br />
crescente della domanda <strong>di</strong> servizi professionali proveniente dalle imprese, le quali necessitano<br />
non solo <strong>di</strong> servizi specializzati ma spesso anche <strong>di</strong> approcci <strong>di</strong> tipo inter<strong>di</strong>sciplinare.<br />
Rispetto ad una domanda così articolata anche l’offerta <strong>di</strong> servizi professionali è <strong>di</strong>venuta<br />
più articolata: accanto ai soggetti che esercitano la professione in forma in<strong>di</strong>viduale<br />
(rivolgendosi a una clientela consolidata), ve ne sono altri che investono su conoscenze<br />
specialistiche (e, quin<strong>di</strong>, si collocano in particolari nicchie <strong>di</strong> mercato) ed altri ancora che si<br />
orientano verso servizi più elaborati (così necessitando <strong>di</strong> un’organizzazione più complessa<br />
e <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni più ampie).<br />
In un siffatto scenario definire a priori gli assetti organizzativi e <strong>di</strong>mensionali nell’erogazione<br />
dei servizi professionali rischia <strong>di</strong> ostacolare i professionisti che intendono rispondere<br />
alla domanda nel modo più adeguato. Basti pensare, nel campo dei servizi legali, che stu<strong>di</strong><br />
e società estere hanno potuto espandersi in altri Paesi proprio in ragione <strong>di</strong> regolamentazioni<br />
meno restrittive. Il che, peraltro, <strong>di</strong>mostra che i professionisti sempre meno possono<br />
prescindere dalla concorrenza estera.<br />
Il decreto Bersani appare far salvi i principi della personalità della prestazione e della<br />
responsabilità <strong>di</strong>retta ed in<strong>di</strong>viduale del professionista.<br />
Sul punto, si può valutare la possibilità <strong>di</strong> interpretate tali principi alla luce dell’evoluzione<br />
del settore, al fine <strong>di</strong> ricondurli non tanto all’obbligo del professionista <strong>di</strong> eseguire<br />
<strong>di</strong>rettamente la prestazione, ma facendone piuttosto derivare l’obbligo per il professionista<br />
medesimo <strong>di</strong> assumere la <strong>di</strong>rezione e la responsabilità dell’erogazione del servizio. In tal<br />
modo, potrebbe essere consentita la partecipazione alle società <strong>di</strong> professionisti anche a<br />
soggetti che non prestano il servizio. Simili soluzioni non farebbero venir meno la vigilanza<br />
dell’or<strong>di</strong>ne sul professionista che opera all’interno della società, nella misura in cui si<br />
consentisse la partecipazione <strong>di</strong> soci <strong>di</strong> capitale in misura limitata, prevedendo che la<br />
maggioranza del capitale sociale e dei voti sia comunque detenuta dai professionisti che<br />
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esercitano la professione all’interno della società.<br />
Prime osservazioni in merito al <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge n. AC 2160.<br />
Alla luce delle considerazioni svolte, si espongono alcune considerazioni in merito al<br />
<strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge governativo, al vostro esame.<br />
E’ sicuramente un intervento per molti aspetti innovativo. Tra questi si possono<br />
segnalare: il richiamo ai principi <strong>di</strong> concorrenza e alla previsione al parere dell’Autorità sui<br />
decreti delegati, il compito <strong>degli</strong> or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> vigilare sul rispetto della concorrenza, la previsione<br />
massima del tirocinio obbligatorio solo per le professioni <strong>di</strong> interesse generale (12 mesi); la<br />
prescrizione che nelle commissioni giu<strong>di</strong>catrici dell’esame <strong>di</strong> abilitazione i rappresentanti<br />
dell’or<strong>di</strong>ne non siano presenti in posizione maggioritaria e garantiscano forme <strong>di</strong> in<strong>di</strong>pendenza<br />
<strong>degli</strong> organismi che esercitano il potere <strong>di</strong>sciplinare.<br />
Vi sono tuttavia alcune ombre, che si segnalano a titolo <strong>di</strong> esempio.<br />
In merito alla riorganizzazione delle attività riservate, vista la <strong>di</strong>stinzione tra professioni<br />
intellettuali <strong>di</strong> interesse generale, che giustificherebbero le restrizioni all’accesso e le riserve<br />
<strong>di</strong> attività, e professioni intellettuali tout court si dovrebbe in<strong>di</strong>viduare e chiarire che cosa si<br />
intende per “interesse generale”. In altri termini il legislatore delegante dovrebbe in<strong>di</strong>care<br />
puntuali criteri per l’in<strong>di</strong>viduazione delle professioni il cui esercizio riguarda interessi <strong>di</strong><br />
carattere generale, al fine <strong>di</strong> giustificare la presenza <strong>di</strong> riserve solo nei casi in cui il servizio<br />
professionale, se mal erogato, si presta ad incidere negativamente su detti interessi generali.<br />
In tal modo si eviterebbe che in sede <strong>di</strong> delega vengano fatte rientrare nella nozione <strong>di</strong><br />
professione <strong>di</strong> interesse generale un numero eccessivo <strong>di</strong> professioni. Nella medesima<br />
prospettiva, anche le <strong>di</strong>sposizioni che prevedono la costituzione <strong>di</strong> sezioni <strong>degli</strong> or<strong>di</strong>ni, albi<br />
o professioni (art. 4, lett. a, art. 5, comma 1, lett. a, art. 5, comma 2, lett. b) destano alcune<br />
perplessità secondo una prospettiva <strong>di</strong> efficiente funzionamento del mercato e necessitano<br />
<strong>di</strong> un chiarimento, in quanto possono essere strumenti utilizzati per creare attività riservate<br />
a favore dei rispettivi iscritti e, quin<strong>di</strong>, sottratte alla concorrenza.<br />
Ancora, in tema <strong>di</strong> associazioni (art. 8) sarebbe auspicabile un ripensamento sul punto<br />
che permetta a tutte le associazioni <strong>di</strong> professionisti e non solo a quelle riconosciute ai sensi<br />
<strong>di</strong> tale <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> rilasciare attestazioni particolari.<br />
In tema <strong>di</strong> pubblicità, il <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge in esame prevede che i decreti legislativi<br />
consentano la <strong>di</strong>ffusione della pubblicità informativa: poiché il decreto Bersani ha abrogato<br />
tutte le norme regolamentari, deontologiche e pattizie che vietano la pubblicità informativa,<br />
tale previsione rischia <strong>di</strong> essere un passo in<strong>di</strong>etro, invece che in avanti, circa la liberalizzazione<br />
<strong>di</strong> tale aspetto. Inoltre, appare auspicabile eliminare il riferimento alla “trasparenza”<br />
e “veri<strong>di</strong>cità” cui dovrebbe essere improntata la pubblicità dei professionisti (art. 3 lett. l), sia<br />
per la ridondanza <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>sposizione a fronte <strong>di</strong> una <strong>di</strong>sciplina oramai consolidata in materia<br />
<strong>di</strong> pubblicità ingannevole e sia perché essa potrebbe fare erroneamente ritenere agli or<strong>di</strong>ni<br />
<strong>di</strong> potere o dovere controllare, ad<strong>di</strong>rittura in via preventiva, la pubblicità <strong>degli</strong> iscritti sotto<br />
i due profili della trasparenza e della veri<strong>di</strong>cità (come molto or<strong>di</strong>ni hanno già previsto).<br />
Infine, si osserva che, con riguardo ai poteri <strong>di</strong>sciplinari si richiama la nozione <strong>di</strong><br />
“cre<strong>di</strong>bilità” e “decoro” (“comportamenti contrari alla cre<strong>di</strong>bilità e al decoro della professione” (art.<br />
7, lett. f); con riferimento alla <strong>di</strong>sciplina dei co<strong>di</strong>ci deontologici si afferma che essi devono<br />
“garantire la cre<strong>di</strong>bilità della professione” (art. 7, lett. a). Sarebbe opportuno che la legge<br />
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in<strong>di</strong>viduasse un contenuto minimo <strong>di</strong> tali due concetti indeterminati, al fine <strong>di</strong> delimitarne<br />
l’ambito <strong>di</strong> applicazione e <strong>di</strong> non permetterne un uso improprio teso a reintrodurre<br />
limitazioni ai comportamenti concorrenziali. Contenuto che deve essere relativo ai principi<br />
dell’etica professionale, come sopra in<strong>di</strong>cato.<br />
Cari Colleghi e Cari Amici,<br />
il Consiglio nazionale forense, nella seduta amministrativa del 14 <strong>di</strong>cembre scorso, ha preso atto<br />
dello schema <strong>di</strong> “ Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giu<strong>di</strong>ziari “, redatto ai sensi<br />
<strong>degli</strong> artt. 20 e 21 del Co<strong>di</strong>ce in materia <strong>di</strong> protezione dei dati personali, che allego alla presente perché<br />
i Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> lo adottino come previsto entro il 31 <strong>di</strong>cembre prossimo, salvo proroghe<br />
dell’ultima ora.<br />
REGOLAMENTO<br />
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI<br />
SENSIBILI E GIUDIZIARI IN ATTUAZIONE DEL D.Lg. 196/2003<br />
Il …………….<br />
PREMESSO CHE :<br />
- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196<br />
(“Co<strong>di</strong>ce in materia <strong>di</strong> protezione dei dati personali”) stabiliscono che nei casi in cui una<br />
<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> legge specifichi la finalità <strong>di</strong> rilevante interesse pubblico, ma non i tipi <strong>di</strong> dati<br />
sensibili e giu<strong>di</strong>ziari trattabili ed i tipi <strong>di</strong> operazioni su questi eseguibili, il trattamento è<br />
consentito solo in riferimento a quei tipi <strong>di</strong> dati e <strong>di</strong> operazioni identificati e resi pubblici<br />
a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità<br />
perseguite nei singoli casi;<br />
- il medesimo articolo 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere<br />
effettuata nel rispetto dei principi <strong>di</strong> cui all’articolo 22 del citato Co<strong>di</strong>ce, in particolare,<br />
assicurando che i soggetti pubblici:<br />
a) trattino i soli dati sensibili e giu<strong>di</strong>ziari in<strong>di</strong>spensabili per le relative attività istituzionali<br />
che non possono essere adempiute, caso per caso, me<strong>di</strong>ante il trattamento <strong>di</strong> dati anonimi<br />
o <strong>di</strong> dati personali <strong>di</strong> natura <strong>di</strong>versa;<br />
b) raccolgano detti dati, <strong>di</strong> regola, presso l’interessato;<br />
c) verifichino perio<strong>di</strong>camente l’esattezza, l’aggiornamento dei dati sensibili e giu<strong>di</strong>ziari,<br />
nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed in<strong>di</strong>spensabilità rispetto alle<br />
finalità perseguite nei singoli casi;<br />
d) trattino i dati sensibili e giu<strong>di</strong>ziari contenuti in elenchi, registri o banche <strong>di</strong> dati, tenuti<br />
con l’ausilio <strong>di</strong> strumenti elettronici, con tecniche <strong>di</strong> cifratura o me<strong>di</strong>ante l’utilizzazione <strong>di</strong><br />
co<strong>di</strong>ci identificativi o <strong>di</strong> altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche<br />
a chi è autorizzato ad accedervi;<br />
e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato <strong>di</strong> salute e la vita sessuale separatamente da<br />
altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;<br />
- sempre ai sensi del citato articolo 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con<br />
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atto <strong>di</strong> natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi<br />
dell’articolo 154, comma 1, lettera g);<br />
- l’articolo 20, comma 4, del Co<strong>di</strong>ce, prevede che l’identificazione <strong>di</strong> cui sopra venga<br />
aggiornata e integrata perio<strong>di</strong>camente;<br />
VISTE le restanti <strong>di</strong>sposizioni del Co<strong>di</strong>ce;<br />
CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l’interessato<br />
le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente me<strong>di</strong>ante siti web, o volte a<br />
definire in forma completamente automatizzata profili o personalità <strong>di</strong> interessati, le<br />
interconnessioni e i raffronti tra banche <strong>di</strong> dati gestite da <strong>di</strong>versi titolari, oppure con altre<br />
informazioni sensibili e giu<strong>di</strong>ziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché<br />
la comunicazione e la <strong>di</strong>ffusione;<br />
RITENUTO necessario in<strong>di</strong>care analiticamente nelle schede allegate, con riferimento<br />
alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l’interessato,<br />
quelle effettuate da ciascun Consiglio/Collegio ed in particolare le operazioni <strong>di</strong><br />
comunicazione a terzi e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione;<br />
RITENUTO altresì <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care sinteticamente anche le operazioni or<strong>di</strong>narie che ciascun<br />
Consiglio/Collegio deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità <strong>di</strong> rilevante<br />
interesse pubblico in<strong>di</strong>viduate per legge (operazioni <strong>di</strong> raccolta, registrazione, organizzazione,<br />
conservazione, consultazione, elaborazione, mo<strong>di</strong>ficazione, selezione, estrazione, utilizzo,<br />
blocco, cancellazione e <strong>di</strong>struzione);<br />
CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti <strong>di</strong> cui al presente<br />
regolamento è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall’articolo 22<br />
del Co<strong>di</strong>ce, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e in<strong>di</strong>spensabilità dei<br />
dati sensibili e giu<strong>di</strong>ziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all’in<strong>di</strong>spensabilità delle<br />
predette operazioni per il perseguimento delle finalità <strong>di</strong> rilevante interesse pubblico<br />
in<strong>di</strong>viduate per legge, nonché all’esistenza <strong>di</strong> fonti normative idonee a rendere lecite le<br />
medesime operazioni o, ove richiesta, all’in<strong>di</strong>cazione scritta dei motivi;<br />
VISTO il provve<strong>di</strong>mento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30<br />
giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);<br />
VISTA l’autorizzazione generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 7/<br />
05 relativa al trattamento dei dati a carattere giu<strong>di</strong>ziario;<br />
ACQUISITO in data …………….. il parere del Garante per la protezione dei dati<br />
personali ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno<br />
2003, n. 196;<br />
CONSIDERATA la necessità <strong>di</strong> dare a detto regolamento la più ampia <strong>di</strong>ffusione<br />
nell’ambito della categoria attraverso la pubblicazione anche nel sito Internet <strong>di</strong> ciascun<br />
Consiglio/Collegio;<br />
RILEVATO che il presente atto non comporta impegno <strong>di</strong> spesa e pertanto non ha<br />
rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per<br />
la sua <strong>di</strong>ffusione.<br />
DELIBERA <strong>di</strong> adottare il seguente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e<br />
giu<strong>di</strong>ziari ai sensi del Co<strong>di</strong>ce in materia <strong>di</strong> protezione dei dati personali:<br />
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ARTICOLO 1<br />
Oggetto del Regolamento<br />
Il presente Regolamento in attuazione del D.Lg. 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi<br />
<strong>di</strong> dati sensibili e giu<strong>di</strong>ziari e le operazioni eseguibili da parte <strong>di</strong> ciascun Consiglio/Collegio<br />
nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.<br />
ARTICOLO 2<br />
In<strong>di</strong>viduazione dei tipi <strong>di</strong> dati e <strong>di</strong> operazioni eseguibili<br />
In attuazione delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lg.<br />
30 giugno 2003, n. 196, gli allegati che formano parte integrante del presente Regolamento,<br />
contrad<strong>di</strong>stinti dai numeri da 1 a 6, identificano i tipi <strong>di</strong> dati sensibili e giu<strong>di</strong>ziari per cui è<br />
consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle<br />
specifiche finalità <strong>di</strong> rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente<br />
elencate nel D.Lg. n. 196/2003.<br />
I dati sensibili e giu<strong>di</strong>ziari in<strong>di</strong>viduati dal presente Regolamento sono trattati previa<br />
verifica della loro pertinenza, completezza e in<strong>di</strong>spensabilità rispetto alle finalità perseguite<br />
nei singoli casi.<br />
Le operazioni <strong>di</strong> comunicazione e <strong>di</strong>ffusione in<strong>di</strong>viduate nel presente regolamento sono<br />
ammesse soltanto se in<strong>di</strong>spensabili allo svolgimento <strong>degli</strong> obblighi o compiti <strong>di</strong> volta in<br />
volta in<strong>di</strong>cati, per il perseguimento delle rilevanti finalità <strong>di</strong> interesse pubblico specificate e<br />
nel rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni rilevanti in materia <strong>di</strong> protezione dei dati personali, nonché<br />
<strong>degli</strong> altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.<br />
Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della <strong>di</strong>sciplina rilevante in materia <strong>di</strong><br />
trattamento dei dati personali (articoli 11 e 22, comma 5, del D.Lg. n. 196/2003).<br />
ARTICOLO 3<br />
Riferimenti normativi<br />
Al fine <strong>di</strong> una maggiore semplificazione e leggibilità del presente Regolamento, le<br />
<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge citate negli articoli che seguono, si intendono come recanti le successive<br />
mo<strong>di</strong>fiche e integrazioni.<br />
ARTICOLO 4<br />
Articolazione del Regolamento<br />
Il presente Regolamento in<strong>di</strong>vidua i tipi <strong>di</strong> dati trattati e le operazioni eseguite da ciascun<br />
Consiglio/Collegio, seguendo l’elenco della seguente tabella:<br />
N° allegato Denominazione del trattamento<br />
1 Gestione delle risorse umane impiegate a vario titolo presso<br />
il Consiglio/Collegio Nazionale o Territoriale<br />
2 Gestione e tenuta dell’Albo [e dei Registri, Elenchi <strong>degli</strong><br />
(inserire tipologia iscritti ed inserire specificità della<br />
professione)]; organizzazione e gestione <strong>degli</strong> esami <strong>di</strong> Stato<br />
3 Gestione dei dati in materia <strong>di</strong>sciplinare, sia in funzione<br />
amministrativa che giuris<strong>di</strong>zionale<br />
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442<br />
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
4 Gestione componenti <strong>degli</strong> organi elettivi e materia elettorale 5<br />
Attività <strong>di</strong> formazione obbligatoria e/o facoltativa <strong>degli</strong><br />
iscritti e gestione delle iscrizioni<br />
6 Gestione del contenzioso giu<strong>di</strong>ziale, stragiu<strong>di</strong>ziale e attività<br />
<strong>di</strong> consulenza<br />
ARTICOLO 5<br />
Norma <strong>di</strong> chiusura<br />
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua delibera <strong>di</strong> adozione e,<br />
a norma dell’articolo 20 D.Lg. 196/2003, comma 4, è aggiornato ed integrato perio<strong>di</strong>camente,<br />
adottando adeguate forme <strong>di</strong> pubblicità.<br />
Roma ..... 2006<br />
Il Segretario Il Presidente<br />
REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI Allegato n. 1<br />
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO<br />
Gestione delle risorse umane impiegate a vario titolo presso il Consiglio/Collegio<br />
Nazionale o Territoriale<br />
FONTE NORMATIVA<br />
- CCNL relativo al Personale del comparto <strong>degli</strong> Enti pubblici non economici;<br />
- CCNL relativo al Personale <strong>di</strong>rigente del comparto;<br />
- Legge istitutiva del Consiglio/Collegio Nazionale o Territoriale ed eventuali norme<br />
integrative e regolamentari concernenti il rapporto <strong>di</strong> lavoro;<br />
- Artt. 409 e ss. c.p.c. (Controversie in<strong>di</strong>viduali <strong>di</strong> lavoro – Tentativi obbligatori <strong>di</strong><br />
conciliazione);<br />
- D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche<br />
amministrazioni);<br />
- Legge 241/1990;<br />
- D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Regolamento recante <strong>di</strong>sciplina in materia <strong>di</strong> accesso ai<br />
documenti amministrativi;<br />
- L. 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione<br />
delle Comunità Ebraiche Italiane);<br />
- Co<strong>di</strong>ce civile (artt. 2094-2134);<br />
- D.P.R. 30.06.1965, n. 1124; (Testo unico delle <strong>di</strong>sposizioni per l’assicurazione<br />
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);<br />
- L. 20.05.1970, n. 300; Norme sulla tutela della libertà e <strong>di</strong>gnità dei lavoratori, della<br />
libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi <strong>di</strong> lavoro e norme sul collocamento.<br />
(Statuto dei Lavoratori);<br />
- L. 24.05.1970, n. 336; Norme a favore dei <strong>di</strong>pendenti civili dello Stato ed Enti pubblici<br />
ex combattenti ed assimilati;<br />
- L. 7.02.1990, n. 19; (Mo<strong>di</strong>fiche in tema <strong>di</strong> circostanze, sospensione con<strong>di</strong>zionale della<br />
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
pena e destituzione dei pubblici <strong>di</strong>pendenti)<br />
- D.Lg. 19.09.1994, n. 626; (Attuazione delle <strong>di</strong>rettive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/<br />
655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti<br />
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo <strong>di</strong> lavoro);<br />
- D.P.R. 31-8-1999 n. 394 Regolamento recante norme <strong>di</strong> attuazione del testo unico delle<br />
<strong>di</strong>sposizioni concernenti la <strong>di</strong>sciplina dell’immigrazione e norme sulla con<strong>di</strong>zione dello<br />
straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.Lg. 25 luglio 1998, n. 286;<br />
- L. 12.03.1999, n. 68 (Norme per il <strong>di</strong>ritto al lavoro dei <strong>di</strong>sabili.);<br />
- L. 8.03.2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per<br />
il <strong>di</strong>ritto alla cura e alla formazione e per il coor<strong>di</strong>namento dei tempi delle città.);<br />
- D.Llgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’or<strong>di</strong>namento <strong>degli</strong> enti locali);<br />
- D.Lg. 30.03.2001 n. 165 (Norme generali sull’or<strong>di</strong>namento del lavoro alle <strong>di</strong>pendenze<br />
delle amministrazioni pubbliche);<br />
- D.Lg. 26.03.2001, n. 151 (Testo unico delle <strong>di</strong>sposizioni legislative in materia <strong>di</strong> tutela<br />
e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000,<br />
n. 53);<br />
- L. 6.03.2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale);<br />
- D.Lg. 15.08.1991, n. 277; (Attuazione delle <strong>di</strong>rettive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE,<br />
n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia <strong>di</strong> protezione dei lavoratori<br />
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro,<br />
a norma dell’art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.);<br />
- L. 27 marzo 2001 n. 97 (Norme sul rapporto tra proce<strong>di</strong>mento penale e proce<strong>di</strong>mento<br />
<strong>di</strong>sciplinare ed effetti del giu<strong>di</strong>cato nei confronti dei <strong>di</strong>pendenti delle Pubbliche Amministrazioni);<br />
- L. 14.04.1982, n. 164; (Norme in materia <strong>di</strong> rettificazione <strong>di</strong> attribuzione <strong>di</strong> sesso.);<br />
- L. 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i <strong>di</strong>ritti<br />
delle persone han<strong>di</strong>cappate;<br />
- D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione del proce<strong>di</strong>mento<br />
per il riconoscimento della <strong>di</strong>pendenza delle infermità da causa <strong>di</strong> servizio, per la<br />
concessione della pensione privilegiata, or<strong>di</strong>naria e dell’equo indennizzo, nonché per il<br />
funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate or<strong>di</strong>narie);<br />
- D.Lg. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia <strong>di</strong> occupazione<br />
e mercato del lavoro, <strong>di</strong> cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30 ).<br />
- D.Lg. 8 aprile 2003, n. 66 “Attuazione della <strong>di</strong>rettiva 93/104/CE e della <strong>di</strong>rettiva 2000/<br />
34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario <strong>di</strong> lavoro;<br />
- D.Lg. 7 marzo 2005 n. 82 (Co<strong>di</strong>ce dell’amministrazione <strong>di</strong>gitale) come integrato e<br />
mo<strong>di</strong>ficato dal D.Lg. 4 aprile 2006 n. 159;<br />
- D.P.R. 28 <strong>di</strong>cembre 2000 n. 445 (testo unico delle <strong>di</strong>sposizioni legislative regolamentari<br />
in materia <strong>di</strong> documentazione amministrativa);<br />
- D.P.C.M. n. 325/88 procedure per l’”attuazione del principio <strong>di</strong> mobilità” nell’ambito<br />
delle pubbliche amministrazioni;<br />
- Art. 653 c.p.p. Efficacia della sentenza penale nel giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong>sciplinare.<br />
[ *Le fonti sopra in<strong>di</strong>cate si intendono comprensive delle successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni]<br />
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444<br />
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
RILEVANTI FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO<br />
Sono contenute nei seguenti articoli del Co<strong>di</strong>ce in materia <strong>di</strong> protezione dei dati<br />
personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):<br />
- ART. 112;<br />
- ART 68.<br />
TIPI DI DATI TRATTATI<br />
Dati sensibili e giu<strong>di</strong>ziari concernenti:<br />
- lo stato <strong>di</strong> salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche<br />
ai familiari, terapie in corso;<br />
- origine etnica;<br />
- convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e <strong>di</strong> altro genere;<br />
- vita sessuale soltanto in relazione ad una eventuale rettificazione <strong>di</strong> attribuzione <strong>di</strong><br />
sesso;<br />
- dati <strong>di</strong> carattere giu<strong>di</strong>ziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).<br />
OPERAZIONI ESEGUITE<br />
Trattamento “or<strong>di</strong>nario” dei dati, in particolare:<br />
Raccolta: presso gli interessati e presso terzi<br />
Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate<br />
Particolari forme <strong>di</strong> trattamento:<br />
Comunicazioni dei dati a:<br />
a) organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali<br />
relativamente ai <strong>di</strong>pendenti che hanno rilasciato delega;<br />
b) enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali <strong>di</strong> pubblica sicurezza a fini<br />
assistenziali e previdenziali, nonché per rilevazione <strong>di</strong> eventuali patologie o infortuni sul<br />
lavoro;<br />
c) compagnie <strong>di</strong> assicurazioni su richiesta dell’interessato o qualora sia previsto dal<br />
contratto <strong>di</strong> assicurazione:<br />
d) Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi<br />
per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (D.lg. n. 165/2001);<br />
e) uffici competenti per il collocamento obbligatorio, relativamente ai dati anagrafici<br />
<strong>degli</strong> assunti appartenenti alle “categorie protette”;<br />
f) strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (CCNL relativo al Personale del<br />
comparto <strong>degli</strong> Enti pubblici non economici);<br />
g) enti <strong>di</strong> appartenenza dei lavoratori comandati in entrata e in uscita (per definire il<br />
trattamento retributivo del <strong>di</strong>pendente);<br />
h) Ministero economia e finanze nel caso in cui l’ente svolga funzioni <strong>di</strong> centro assistenza<br />
fiscale (ai sensi dell’art. 17 del D.M. 31.05.1999, n. 164 e nel rispetto dell’art. 12 bis del D.P.R.<br />
29.09.1973, n. 600);<br />
i) enti competenti in materia <strong>di</strong> igiene e sicurezza nei luoghi <strong>di</strong> lavoro<br />
j) strutture sanitarie competenti per visite fiscali e Me<strong>di</strong>co competente (D.Lg. n. 626/94).<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
k) Soggetti pubblici e privati ai quali, ai sensi delle leggi regionali/provinciali, viene<br />
affidato il servizio <strong>di</strong> formazione del personale (le comunicazioni contengono dati sensibili<br />
soltanto nel caso in cui tali servizi siano rivolti a particolari categorie <strong>di</strong> lavoratori, ad es.<br />
<strong>di</strong>sabili);<br />
l) Autorità giu<strong>di</strong>ziaria (C.P. e C.P.P.);<br />
m) Collegio <strong>di</strong> conciliazione <strong>di</strong> cui all’art. 66 del D.Lg. 165/2001.<br />
Descrizione del trattamento<br />
Sono <strong>di</strong> seguito descritte le principali caratteristiche:<br />
- dati inerenti lo stato <strong>di</strong> salute per esigenze <strong>di</strong>: gestione delle risorse umane verifica<br />
dell’attitu<strong>di</strong>ne a determinati lavori, idoneità al servizio, assunzioni del personale appartenente<br />
alle c.d. categorie protette, avviamento al lavoro <strong>degli</strong> inabili, maternità, igiene e<br />
sicurezza sul luogo <strong>di</strong> lavoro, equo indennizzo, causa <strong>di</strong> servizio, svolgimento <strong>di</strong> pratiche<br />
assicurative e previdenziali obbligatori e contrattuali, trattamenti assistenziali, riscatti e<br />
ricongiunzioni previdenziali, denunce <strong>di</strong> infortunio e/o sinistro, fruizione <strong>di</strong> particolari<br />
esenzioni o permessi lavorativi per il personale <strong>di</strong>pendente, collegati a particolari con<strong>di</strong>zioni<br />
<strong>di</strong> salute dei <strong>di</strong>pendenti o dei loro familiari;<br />
- dati inerenti lo stato <strong>di</strong> salute dei <strong>di</strong>pendenti e dei loro familiari acquisiti ai fini<br />
dell’assistenza fiscale e dell’erogazione dei benefici socio assistenziali contrattualmente<br />
previsti;<br />
- dati idonei a rilevare l’adesione a sindacati o ad organizzazioni <strong>di</strong> carattere sindacale per<br />
gli adempimenti connessi al versamento delle quote <strong>di</strong> iscrizione o all’esercizio dei <strong>di</strong>ritti<br />
sindacali;<br />
- dati idonei a rilevare le opinioni politiche o le convinzioni religiose o l’adesione a partiti<br />
politici, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale<br />
per esigenze connesse alle elezioni ed al riconoscimento <strong>di</strong> permessi (anche per particolari<br />
festività e ban<strong>di</strong> <strong>di</strong> concorso), aspettative;<br />
- dati relativi alle convinzioni filosofiche o d’altro genere (obiezione <strong>di</strong> coscienza, dati<br />
<strong>di</strong> archivio);<br />
- dati idonei a rivelare l’origine etnica ai fini concessione dei benefici previsti dalla legge;<br />
- dati sensibili e giu<strong>di</strong>ziari che rilevano nell’ambito <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>sciplinari a carico<br />
del personale e, in generale, nei giu<strong>di</strong>zi pendenti <strong>di</strong> fronte a tutte le giuris<strong>di</strong>zioni che<br />
coinvolgono docenti, <strong>di</strong>pendenti, collaboratori esterni. Inoltre nelle memorie scritte<br />
depositate dall’Amministrazione presso il Collegio <strong>di</strong> conciliazione, possono essere contenuti<br />
dati sensibili e giu<strong>di</strong>ziari nella misura in cui ciò sia strettamente in<strong>di</strong>spensabile ai fini<br />
dell’esperimento del tentativo <strong>di</strong> conciliazione.<br />
REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI Allegato n. 2<br />
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO<br />
Gestione e tenuta dell’Albo [e dei Registri, Elenchi <strong>degli</strong> (inserire tipologia iscritti ed<br />
inserire specificità della professione)]; organizzazione e gestione <strong>degli</strong> esami <strong>di</strong> Stato<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 445<br />
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446<br />
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
FONTE NORMATIVA<br />
- Legge istitutiva del Consiglio/Collegio Nazionale o Territoriale ed eventuali norme<br />
integrative e regolamentari in senso stretto nonché eventuali norme speciali in materia <strong>di</strong><br />
iscrizione all’Albo e/o Registro e/o Elenchi ove previsti;<br />
- D.Lg. 27 gennaio 1992 n.115 (Attuazione della <strong>di</strong>rettiva 89/48/CEE relativa ad un<br />
sistema generale <strong>di</strong> riconoscimento dei <strong>di</strong>plomi <strong>di</strong> istruzione superiore che sanzionano<br />
formazioni professionali <strong>di</strong> una durata minima <strong>di</strong> tre anni); D.Lg. 2 maggio 1994 n. 319<br />
(Attuazione della <strong>di</strong>rettiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale <strong>di</strong> riconoscimento<br />
della formazione professionale che integra la <strong>di</strong>rettiva 89/48/CEE.). D.Lg. 25 luglio<br />
1998 n. 286 (testo unico delle <strong>di</strong>sposizioni concernenti la <strong>di</strong>sciplina dell’immigrazione e<br />
norme sulla con<strong>di</strong>zione dello straniero). Art. 49 D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (Regolamento<br />
recante norme <strong>di</strong> attuazione del testo unico delle <strong>di</strong>sposizioni concernenti la <strong>di</strong>sciplina<br />
dell’immigrazione e norme sulla con<strong>di</strong>zione dello straniero, a norma dell’art. 1 comma 6,<br />
del D.Lg. 25 luglio 1998 n. 286). L. 26 <strong>di</strong>cembre 1981 n. 763 (normativa organica per i<br />
profughi).<br />
- Articoli 19 e 30 c.p. (Inter<strong>di</strong>zione dall’esercizio della professione)<br />
- Art. 348 c.p. (Abusivo esercizio <strong>di</strong> una professione)<br />
- Art. 622 c.p. (Rivelazione <strong>di</strong> segreto professionale)<br />
- Art. 653 c.p.p. (Efficacia della sentenza penale nel giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong>sciplinare)<br />
- L.27 marzo 2001 n°97 (Norme sul rapporto tra proce<strong>di</strong>mento penale e proce<strong>di</strong>mento<br />
<strong>di</strong>sciplinare ed effetti del giu<strong>di</strong>cato nei confronti dei <strong>di</strong>pendenti delle Pubbliche Amministrazioni);<br />
- D.Lg. 7 marzo 2005 n. 82 (Co<strong>di</strong>ce dell’amministrazione <strong>di</strong>gitale) come integrato e<br />
mo<strong>di</strong>ficato dal D.Lgs 4 aprile 2006 n. 159<br />
- D.Lg. 9 gennaio 2006 n. 5 (riforma organica delle procedure concorsuali)<br />
- 5 D.P.R. 28 <strong>di</strong>cembre 2000 n. 445 (testo unico delle <strong>di</strong>sposizioni legislative regolamentari<br />
in materia <strong>di</strong> documentazione amministrativa)<br />
- L. 21 <strong>di</strong>cembre 1999 n. 526 Disposizioni per l’adempimento <strong>di</strong> obblighi derivanti<br />
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 Art. 16<br />
(Norme in materia <strong>di</strong> domicilio professionale).<br />
[ *Le fonti sopra in<strong>di</strong>cate si intendono comprensive delle successive mo<strong>di</strong>ficazioni]<br />
RILEVANTI FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO<br />
Sono contenute nei seguenti articoli del Co<strong>di</strong>ce in materia <strong>di</strong> protezione dei dati<br />
personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):<br />
-ART. 68<br />
-ART. 112 comma 2 lett f).<br />
TIPI DI DATI TRATTATI<br />
Dati sensibili e giu<strong>di</strong>ziari concernenti:<br />
- lo stato <strong>di</strong> salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche<br />
ai familiari, terapie in corso;<br />
- vita sessuale soltanto in relazione ad una eventuale rettificazione <strong>di</strong> attribuzione <strong>di</strong><br />
sesso;<br />
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22/06/2007, 11:39<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
- dati <strong>di</strong> carattere giu<strong>di</strong>ziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).<br />
OPERAZIONI ESEGUITE<br />
Trattamento “or<strong>di</strong>nario” dei dati, in particolare:<br />
Raccolta: presso gli interessati e presso terzi<br />
Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate<br />
Particolari forme <strong>di</strong> trattamento:<br />
Comunicazioni a:<br />
a) Consiglio/Collegio Nazionale o Territoriale per i provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> competenza;<br />
b) Consigli/Collegi Nazionali e/o territoriali <strong>di</strong> altre Professioni presso i quali l’interessato<br />
svolga determinate funzioni, ove in<strong>di</strong>spensabile;<br />
c) Istituto pubblico e/o privato previdenziale <strong>di</strong> competenza;<br />
d) Uffici Giu<strong>di</strong>ziari competenti.<br />
Descrizione del trattamento<br />
1. Gestione e tenuta dell’Albo<br />
Sono <strong>di</strong> seguito descritte le principali caratteristiche:<br />
- dati sensibili concernenti la vita sessuale soltanto in relazione ad una eventuale<br />
rettificazione <strong>di</strong> attribuzione <strong>di</strong> sesso, ai fini della rettifica da parte del Consiglio/Collegio<br />
dei dati contenuti per legge nell’albo, elenco o registro<br />
- dati giu<strong>di</strong>ziari, rilevanti nella gestione e tenuta dell’albo, elenco o registro; tali dati<br />
vengono acquisiti al momento della presentazione delle domande <strong>di</strong> iscrizione agli albi,<br />
elenchi e registri e vengono poi esaminati ed aggiornati al fine <strong>di</strong> verificare l’esistenza e la<br />
permanenza dei requisiti richiesti. I dati giu<strong>di</strong>ziari possono rilevare ai fini della cancellazione<br />
dell’iscritto all’Albo o al Registro o Elenco e ai fini dell’adozione dei provve<strong>di</strong>menti<br />
<strong>di</strong>sciplinari da parte del Consiglio/Collegio o sanzioni penali da parte dell’Autorità<br />
giu<strong>di</strong>ziaria, che si riflettono sull’attività <strong>di</strong> gestione e tenuta dell’Albo da parte del Consiglio/<br />
Collegio.<br />
- dati sensibili relativi allo stato <strong>di</strong> salute <strong>degli</strong> iscritti all’Albo, Registro o Elenco.<br />
2. Organizzazione e gestione <strong>degli</strong> esami <strong>di</strong> Stato<br />
Sono <strong>di</strong> seguito descritte le principali caratteristiche:<br />
- dati sensibili relativi allo stato <strong>di</strong> salute e giu<strong>di</strong>ziari dei can<strong>di</strong>dati al fine <strong>di</strong> consentire<br />
la partecipazione all’esame e l’eventuale pre<strong>di</strong>sposizione dell’ausilio richiesto, ai sensi della<br />
L. 104/1992.<br />
REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI Allegato n. 3<br />
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO<br />
Gestione dei dati in materia <strong>di</strong>sciplinare <strong>degli</strong> iscritti sia in funzione amministrativa che<br />
giuris<strong>di</strong>zionale.<br />
FONTE NORMATIVA<br />
- Legge istitutiva del Consiglio/Collegio Nazionale o Territoriale ed eventuali norme<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 447<br />
10_consiglio nazionale forense.pmd 447<br />
22/06/2007, 11:39
448<br />
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
integrative e regolamentari in senso stretto nonché eventuali norme speciali in materia<br />
<strong>di</strong>sciplinare e <strong>di</strong> iscrizione <strong>di</strong> cancellazione dagli Elenchi dall’Albo e dal Registro e in materia<br />
elettorale, sia in funzione amministrativa che giuris<strong>di</strong>zionale;<br />
- Co<strong>di</strong>ce deontologico professionale<br />
- Co<strong>di</strong>ce penale,con particolare riferimento agli articoli 19 e 30 c.p. (Inter<strong>di</strong>zione<br />
dall’esercizio della professione; art. 348 c.p. (Abusivo esercizio <strong>di</strong> una professione); Art. 622<br />
c.p. (Rivelazione <strong>di</strong> segreto professionale); Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Procedura Penale, con particolare<br />
riferimento all’art. 653 c.p.p. (Efficacia della sentenza penale nel giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong>sciplinare);<br />
- Co<strong>di</strong>ce Civile e Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Procedura Civile;<br />
- L.27 marzo 2001 n°97 (Norme sul rapporto tra proce<strong>di</strong>mento penale e proce<strong>di</strong>mento<br />
<strong>di</strong>sciplinare ed effetti del giu<strong>di</strong>cato nei confronti dei <strong>di</strong>pendenti delle Pubbliche Amministrazioni);<br />
[ *Le fonti sopra in<strong>di</strong>cate si intendono comprensive delle successive mo<strong>di</strong>ficazioni]<br />
RILEVANTI FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO<br />
Sono contenute nei seguenti articoli del Co<strong>di</strong>ce in materia <strong>di</strong> protezione dei dati<br />
personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):<br />
- ART. 67;<br />
- ART. 68;<br />
- ART. 71.<br />
TIPI DI DATI TRATTATI<br />
Dati sensibili e giu<strong>di</strong>ziari concernenti:<br />
- lo stato <strong>di</strong> salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche<br />
a terzi, terapie in corso;<br />
- convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e <strong>di</strong> altro genere;<br />
- vita sessuale soltanto in relazione all’oggetto d’incolpazione dell’iscritto;<br />
- dati <strong>di</strong> carattere giu<strong>di</strong>ziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).<br />
OPERAZIONI ESEGUITE<br />
Trattamento “or<strong>di</strong>nario” dei dati, in particolare:<br />
Raccolta: presso gli interessati e presso terzi<br />
Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate<br />
Particolari forme <strong>di</strong> trattamento:<br />
Comunicazioni a:<br />
a) Consiglio/Collegio Nazionale o Territoriale per i provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> competenza;<br />
b) Consigli/Collegi Nazionali e/o territoriali <strong>di</strong> altre Professioni presso i quali l’interessato<br />
svolga determinate funzioni, ove in<strong>di</strong>spensabile;<br />
c) Uffici Giu<strong>di</strong>ziari competenti.<br />
Descrizione del trattamento<br />
Nell’esercizio dell’attività del Consiglio/Collegio amministrativa o giuris<strong>di</strong>zionale volta<br />
ad accertare la commissione <strong>di</strong> un illecito deontologico da parte dell’iscritto e nell’attività<br />
10_consiglio nazionale forense.pmd 448<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
<strong>di</strong> irrogazione delle relative sanzioni <strong>di</strong>sciplinari, il Consiglio/Collegio può acquisire<br />
dall’interessato, da enti pubblici, dagli uffici giu<strong>di</strong>ziari o da terzi dati sensibili e giu<strong>di</strong>ziari del<br />
soggetto sottoposto a proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare o <strong>di</strong> terzi.<br />
REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI Allegato n. 4<br />
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO<br />
Gestione componenti <strong>degli</strong> organi elettivi e materia elettorale<br />
FONTE NORMATIVA<br />
Legge istitutiva del Consiglio/Collegio Nazionale o Territoriale ed eventuali norme<br />
integrative e regolamentari in senso stretto nonché eventuali norme speciali in materia <strong>di</strong><br />
amministrazione e contabilità dei Consigli <strong>degli</strong> Or<strong>di</strong>ni e Collegi e sulle Commissioni<br />
interne professionali – ove previste.<br />
[ *Le fonti sopra in<strong>di</strong>cate si intendono comprensive delle successive mo<strong>di</strong>ficazioni]<br />
RILEVANTI FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO<br />
Sono contenute nel seguente articolo del Co<strong>di</strong>ce in materia <strong>di</strong> protezione dei dati<br />
personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):<br />
ART. 65.<br />
TIPI DI DATI TRATTATI<br />
Dati sensibili e giu<strong>di</strong>ziari concernenti:<br />
- lo stato <strong>di</strong> salute;<br />
- convinzioni politiche e sindacali;<br />
- dati <strong>di</strong> carattere giu<strong>di</strong>ziario (art. 4, comma 1, lett. e) D. Lg. 30.06.2003 n. 196)<br />
OPERAZIONI ESEGUITE<br />
Trattamento “or<strong>di</strong>nario” dei dati, in particolare:<br />
Raccolta: presso gli interessati e presso terzi<br />
Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate<br />
Particolari forme <strong>di</strong> trattamento:<br />
Diffusione: limitatamente ai risultati elettorali.<br />
Descrizione del trattamento<br />
Il trattamento concerne i dati in<strong>di</strong>spensabili allo svolgimento delle elezioni e alla gestione<br />
dei componenti <strong>degli</strong> organi elettivi dei componenti <strong>degli</strong> organi del Consiglio/Collegio,<br />
anche in relazione anche l’applicazione dei vari istituti previsti dalla normativa <strong>di</strong> riferimento<br />
(gestione economica ed organizzativa).<br />
REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI Allegato n. 5<br />
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO<br />
Attività <strong>di</strong> formazione obbligatoria e/o facoltativa <strong>degli</strong> iscritti e gestione delle iscrizioni<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 449<br />
10_consiglio nazionale forense.pmd 449<br />
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450<br />
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
FONTE NORMATIVA<br />
- Legge istitutiva del Consiglio/Collegio ed eventuali norme integrative, anche regolamentari,<br />
in materia <strong>di</strong> iscrizione all’Albo e/o Registro o Elenco;<br />
- norme inerenti i proce<strong>di</strong>menti per la tenuta dell’Albo e del Registro o Elenco – ove<br />
previste;<br />
- norme recanti <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica dello status <strong>di</strong> iscritto all’Albo e/o<br />
Registro o Elenco;<br />
- Eventuali norme specifiche sulla formazione obbligatoria per gli iscritti al Consiglio/<br />
Collegio<br />
[ *Le fonti sopra in<strong>di</strong>cate si intendono comprensive delle successive mo<strong>di</strong>ficazioni]<br />
RILEVANTI FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO<br />
Sono contenute nei seguenti articoli del Co<strong>di</strong>ce in materia <strong>di</strong> protezione dei dati<br />
personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):<br />
-ART. 68 comma 2 lett. e);<br />
-ART. 86 comma 1 lett. c);<br />
-ART. 95.<br />
TIPI DI DATI TRATTATI<br />
Dati sensibili e giu<strong>di</strong>ziari concernenti:<br />
- lo stato <strong>di</strong> salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche<br />
ai familiari, terapie in corso;<br />
- dati idonei a rivelare le opinioni politiche o l’adesione a partiti, associazioni od<br />
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale;<br />
- dati <strong>di</strong> carattere giu<strong>di</strong>ziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).<br />
OPERAZIONI ESEGUITE<br />
Trattamento “or<strong>di</strong>nario” dei dati, in particolare:<br />
Raccolta: presso gli interessati e presso terzi<br />
Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate<br />
Particolari forme <strong>di</strong> trattamento:<br />
Comunicazioni a:<br />
a) Consigli/Collegi professionali,<br />
b) Scuole <strong>di</strong> aggiornamento professionale;<br />
c) Scuole <strong>di</strong> formazione;<br />
d) Gestori strutture immobiliari<br />
ove in<strong>di</strong>spensabile, per aderire a specifiche richieste <strong>degli</strong> interessati o riconoscere loro<br />
benefici.<br />
Descrizione del Trattamento<br />
Sono <strong>di</strong> seguito descritte le principali caratteristiche:<br />
- dati sulla salute relativi agli iscritti all’Albo e/o al Registro e/o Elenco <strong>di</strong>versamente abili,<br />
ove in<strong>di</strong>spensabile, per aderire a specifiche richieste <strong>degli</strong> interessati o riconoscere loro<br />
10_consiglio nazionale forense.pmd 450<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
benefici (es. per il superamento delle barriere architettoniche per giungere alle aule <strong>di</strong><br />
lezione);<br />
- dati sulla salute e giu<strong>di</strong>ziari anche ai fini <strong>di</strong> un eventuale controllo sulle autocertificazioni<br />
e <strong>di</strong> eventuali esoneri dal versamento delle quote <strong>di</strong> iscrizione, per la frequenza delle<br />
lezioni, nonché per la fruizione <strong>di</strong> eventuali agevolazioni previste dalla legge;<br />
- dati idonei a rivelare le opinioni politiche o l’adesione a partiti, associazioni od<br />
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale per esigenze connesse allo<br />
svolgimento dei calendari delle lezioni.<br />
REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI Allegato n. 6<br />
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO<br />
Gestione del contenzioso giu<strong>di</strong>ziale, stragiu<strong>di</strong>ziale e attività <strong>di</strong> consulenza<br />
Attività: gestione del contenzioso per finalità <strong>di</strong> azione e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa dell’Ente in sede<br />
amministrativa, <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione or<strong>di</strong>naria, <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione amministrativa o contabile<br />
nonché in sede stragiu<strong>di</strong>ziale e per consulenza o per accertamento resa nel rispetto dei<br />
compiti istituzionali ad Enti pubblici e privati.<br />
FONTE NORMATIVA<br />
- Legge istitutiva del Consiglio/Collegio ed eventuali norme integrative, anche regolamentari,<br />
in materia <strong>di</strong> iscrizione all’Albo e/o Registro;<br />
- Co<strong>di</strong>ce Civile; Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Procedura Civile;<br />
- Co<strong>di</strong>ce Penale; Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Procedura Penale;<br />
- R.D. 642/1907 (Regolamento per la procedura innanzi alle sezioni giuris<strong>di</strong>zionali del<br />
Consiglio <strong>di</strong> Stato); R.D. 1054/1924 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio<br />
<strong>di</strong> Stato);<br />
- R.D. 1038/1933 (Approvazione del Regolamento <strong>di</strong> procedura per i giu<strong>di</strong>zi innanzi alla<br />
Corte dei Conti); D.P.R. 3/1957 (Testo unico delle <strong>di</strong>sposizioni concernenti lo statuto <strong>degli</strong><br />
impiegati civili dello Stato);<br />
- L. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e <strong>di</strong>gnità dei lavoratori, della libertà<br />
sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi <strong>di</strong> lavoro e norme sul collocamento);<br />
- L. 336/1970 (Norme a favore dei <strong>di</strong>pendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex<br />
combattenti ed assimilati);<br />
- L. 1034/1971 (Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali);<br />
- L. 689/81 (Mo<strong>di</strong>fiche al sistema penale);<br />
- D.Lg. 285/1992 (Co<strong>di</strong>ce della Strada);<br />
- D.Lg. 546/1992 (Disposizioni sul Processo Tributario);<br />
- D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche<br />
amministrazioni);<br />
- L. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare);<br />
- D.M. 187/1997 (Regolamento recante modalità applicative delle <strong>di</strong>sposizioni contenute<br />
all’articolo 2, comma 12, della L. 8 Agosto 1995 n. 335, concernenti l’attribuzione della<br />
pensione <strong>di</strong> inabilità ai <strong>di</strong>pendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme <strong>di</strong><br />
previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria);<br />
- D.P.R. 260/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei proce<strong>di</strong>menti<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 451<br />
10_consiglio nazionale forense.pmd 451<br />
22/06/2007, 11:39
452<br />
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
<strong>di</strong> esecuzione delle decisioni <strong>di</strong> condanna e risarcimento <strong>di</strong> danno erariale, a norma dell’art.<br />
20, comma 8, della L. 15.03.1997 n. 59);<br />
- L. 205/2000 (Disposizioni in materia <strong>di</strong> giustizia amministrativa);<br />
- D.Lg. 445/2000 (Testo unico delle <strong>di</strong>sposizioni legislative e regolamentari in materia<br />
<strong>di</strong> documentazione amministrativa);<br />
- L. 241/1990 (Nuove norme sul proce<strong>di</strong>mento amministrativo);<br />
- D.Lg. 165/2001 (Norme generali sull’or<strong>di</strong>namento del lavoro alle <strong>di</strong>pendenze delle<br />
Pubbliche Amministrazioni);<br />
- D.P.R. 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei proce<strong>di</strong>menti per il<br />
riconoscimento della <strong>di</strong>pendenza delle infermità da causa <strong>di</strong> servizio, per la concessione<br />
della pensione privilegiata or<strong>di</strong>naria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento<br />
e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate or<strong>di</strong>narie);<br />
- D.M. 31 gennaio 2001 (Proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> riscossione dei cre<strong>di</strong>ti conseguenti a decisioni<br />
<strong>di</strong> condanna della Corte dei Conti a carico dei responsabili per danno erariale in attuazione<br />
dell’art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 260);<br />
- C.C.N.L. vigenti relativo al Personale del comparto <strong>degli</strong> Enti pubblici non economici;<br />
[ *Le fonti sopra in<strong>di</strong>cate si intendono comprensive delle successive mo<strong>di</strong>ficazioni]<br />
RILEVANTI FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO<br />
Sono contenute nei seguenti articoli del Co<strong>di</strong>ce in materia <strong>di</strong> protezione dei dati<br />
personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196):<br />
-ART. 71<br />
-ART. 67.<br />
TIPI DI DATI TRATTATI<br />
Dati sensibili e giu<strong>di</strong>ziari concernenti:<br />
- lo stato <strong>di</strong> salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche<br />
ai familiari, terapie in corso;<br />
- origine etnica;<br />
- convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e <strong>di</strong> altro genere;<br />
- vita sessuale;<br />
- dati <strong>di</strong> carattere giu<strong>di</strong>ziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).<br />
OPERAZIONI ESEGUITE<br />
Trattamento “or<strong>di</strong>nario” dei dati, in particolare:<br />
Raccolta: presso gli interessati e presso terzi<br />
Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate<br />
Particolari forme <strong>di</strong> trattamento:<br />
Comunicazioni a:<br />
a) Avvocatura <strong>di</strong>strettuale e generale dello Stato, ai fini della gestione del contenzioso<br />
giuris<strong>di</strong>zionale;<br />
b) Autorità giuris<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong> qualsiasi or<strong>di</strong>ne e funzione, arbitri, Amministrazioni<br />
interessate o controinteressate nei vari contenziosi anche ai fini della gestione dei ricorsi<br />
10_consiglio nazionale forense.pmd 452<br />
22/06/2007, 11:39<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
straor<strong>di</strong>nari al Presidente della Repubblica, Organi <strong>di</strong> Polizia giu<strong>di</strong>ziaria, Commissioni<br />
Tributarie, Uffici Provinciali del Lavoro ai fini del tentativo obbligatorio <strong>di</strong> conciliazione,<br />
Corte dei Conti, Consiglio <strong>di</strong> Stato in sede consultiva;<br />
c) Liberi professionisti, ai fini <strong>di</strong> patrocinio o <strong>di</strong> consulenza, compresi quelli <strong>di</strong><br />
controparte quando dovuto;<br />
d) Compagnie <strong>di</strong> assicurazione, in caso <strong>di</strong> polizze assicurative che prevedano tali<br />
comunicazioni;<br />
e) Altri Consigli/Collegi professionali, Organizzazioni sindacali, Enti previdenziali e<br />
assicurativi coinvolti nel contenzioso.<br />
Descrizione del trattamento<br />
Il trattamento dei dati sensibili e giu<strong>di</strong>ziari è effettuato nella misura in cui ciò sia<br />
in<strong>di</strong>spensabile per fornire ai <strong>di</strong>fensori e all’Autorità giu<strong>di</strong>ziaria gli elementi necessari per la<br />
tutela <strong>degli</strong> interessi della <strong>di</strong>fesa in sede giu<strong>di</strong>ziaria e stragiu<strong>di</strong>ziale ovvero per istruire la<br />
pratica relativa ad un ricorso straor<strong>di</strong>nario al Capo dello Stato. Dietro richiesta dell’Autorità<br />
giu<strong>di</strong>ziaria possono essere forniti dati sensibili e giu<strong>di</strong>ziari <strong>di</strong> cui sia in possesso il Consiglio/<br />
Collegio.<br />
Per incarico del Vice Presidente del Consiglio Nazionale Forense, avv.<br />
Pierluigi Tirale, si trasmette il testo del REGOLAMENTO PER LA<br />
FORMAZIONE PERMANENTE che il C.N.F. ha definitivamente<br />
approvato nella seduta amministrativa del 18 gennaio 2007.<br />
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
considerato<br />
·) che al Consiglio Nazionale Forense e ai Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> è affidato<br />
il compito <strong>di</strong> tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e quello <strong>di</strong><br />
garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti, nell’interesse della collettività;<br />
·) che al Consiglio Nazionale Forense è attribuito dall’or<strong>di</strong>namento professionale il<br />
potere <strong>di</strong> determinare i principi della deontologia professionale e le sue deliberazioni<br />
costituiscono regolamenti adottati in forza <strong>di</strong> un autonomo potere che ripete la sua<br />
<strong>di</strong>sciplina da leggi speciali, in conformità dell’art. 3 delle <strong>di</strong>sposizioni sulla legge in generale;<br />
·) che è dovere dell’avvocato svolgere la propria attività professionale nel rispetto dei<br />
principi imposti dall’appartenenza alle organizzazioni professionali comunitarie e <strong>di</strong> quelli<br />
stabiliti dall’or<strong>di</strong>namento interno, nonché dei principi in<strong>di</strong>viduati dal co<strong>di</strong>ce deontologico<br />
forense;<br />
·) che, in particolare, il preambolo del co<strong>di</strong>ce deontologico forense affida all’avvocato il<br />
compito <strong>di</strong> tutelare i <strong>di</strong>ritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi<br />
e contribuendo, in tal modo, all’attuazione dell’or<strong>di</strong>namento per i fini della giustizia;<br />
·) che l’art. 12 del Co<strong>di</strong>ce deontologico forense impone all’avvocato il dovere <strong>di</strong><br />
competenza;<br />
·) che l’art. 13 del Co<strong>di</strong>ce deontologico forense <strong>di</strong>spone: ««È dovere dell’avvocato curare<br />
costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 453<br />
10_consiglio nazionale forense.pmd 453<br />
22/06/2007, 11:39
454<br />
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività.<br />
I. L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo stu<strong>di</strong>o in<strong>di</strong>viduale e la<br />
partecipazione a iniziative culturali in campo giuri<strong>di</strong>co e forense.<br />
II. E’ dovere deontologico dell’avvocato quello <strong>di</strong> rispettare i regolamenti del Consiglio nazionale<br />
forense e del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi»;<br />
·) che l’esercizio della funzione <strong>di</strong> avvocato, stante la continua produzione normativa<br />
e il progressivo affinarsi dei canoni <strong>di</strong> interpretazione del <strong>di</strong>ritto, impone la necessità <strong>di</strong> un<br />
costante aggiornamento, al fine <strong>di</strong> assicurare la più elevata qualità della prestazione<br />
professionale;<br />
HA APPROVATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO<br />
Articolo 1<br />
Formazione professionale continua<br />
Tutti gli avvocati iscritti all’Albo hanno l’obbligo deontologico <strong>di</strong> mantenere e migliorare<br />
la propria preparazione professionale, curandone l’aggiornamento.<br />
A tal fine, essi hanno il dovere <strong>di</strong> partecipare alle attività <strong>di</strong> formazione professionale<br />
continua <strong>di</strong>sciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi in<strong>di</strong>cate.<br />
Con l’espressione “formazione professionale continua” si intende ogni attività <strong>di</strong><br />
aggiornamento, accrescimento e approfon<strong>di</strong>mento delle conoscenze e delle competenze<br />
professionali, me<strong>di</strong>ante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuri<strong>di</strong>co e forense.<br />
Articolo 2<br />
Durata e contenuto dell’obbligo<br />
L’obbligo <strong>di</strong> formazione decorre dalla data <strong>di</strong> iscrizione all’albo.<br />
L’anno formativo coincide con quello solare.<br />
Il periodo <strong>di</strong> valutazione della formazione continua ha durata triennale.<br />
L’unità <strong>di</strong> misura della formazione continua è il “cre<strong>di</strong>to formativo”.<br />
Ai fini dell’assolvimento <strong>degli</strong> obblighi <strong>di</strong> cui all’art. 1, ogni iscritto deve conseguire nel<br />
triennio almeno n. 90 cre<strong>di</strong>ti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri in<strong>di</strong>cati nei<br />
successivi artt. 3 e 4, <strong>di</strong> cui almeno n. 20 cre<strong>di</strong>ti formativi debbono essere conseguiti in ogni<br />
singolo anno formativo.<br />
Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione<br />
ai settori <strong>di</strong> attività professionale esercitata, nell’ambito <strong>di</strong> quelle in<strong>di</strong>cate ai successivi articoli<br />
3 e 4, ma almeno n.5 cre<strong>di</strong>ti formativi annuali devono derivare da attività ed eventi formativi<br />
aventi ad oggetto l’or<strong>di</strong>namento professionale e la deontologia.<br />
La verifica dell’adempimento del dovere <strong>di</strong> formazione continua è esercitata dai Consigli<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> con le modalità previste dal successivo art. 8.<br />
L’adempimento dell’obbligo formativo costituisce presupposto per l’in<strong>di</strong>cazione del<br />
settore <strong>di</strong> attività prevalente ai sensi dell’art. 17 bis del co<strong>di</strong>ce deontologico.<br />
Articolo 3<br />
Eventi formativi<br />
Integra assolvimento <strong>degli</strong> obblighi <strong>di</strong> formazione professionale continua la partecipazione<br />
effettiva agli eventi <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cati, promossi, organizzati, o accre<strong>di</strong>tati anche<br />
10_consiglio nazionale forense.pmd 454<br />
22/06/2007, 11:39<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
stabilmente dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> e dalla Cassa<br />
Nazionale <strong>di</strong> previdenza forense:<br />
a) corsi <strong>di</strong> aggiornamento e masters, anche eseguiti con modalità telematiche nei limiti in<br />
cui sia possibile il controllo della partecipazione;<br />
b) seminari, convegni, giornate <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o e tavole rotonde;<br />
c) commissioni <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, gruppi <strong>di</strong> lavoro istituiti dagli organismi sopra elencati o da<br />
organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;<br />
d) gli altri eventi in<strong>di</strong>viduati dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>.<br />
La partecipazione agli eventi formativi sopra in<strong>di</strong>cati attribuisce n. 3 cre<strong>di</strong>ti formativi per<br />
ogni metà giornata <strong>di</strong> partecipazione, con il limite massimo <strong>di</strong> n. 9 cre<strong>di</strong>ti per la partecipazione<br />
ad ogni singolo evento formativo.<br />
La partecipazione agli eventi <strong>di</strong> cui alle lettere a) e b) promossi od organizzati da altri enti,<br />
istituzioni, associazioni forensi od organismi pubblici o privati dà luogo al conseguimento<br />
dei medesimi cre<strong>di</strong>ti formativi, ove gli eventi stessi siano stati preventivamente accre<strong>di</strong>tati<br />
dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>.<br />
L’accre<strong>di</strong>tamento viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell’evento formativo,<br />
nonché gli argomenti trattati.<br />
Articolo 4<br />
Attività formative<br />
Integra assolvimento <strong>degli</strong> obblighi <strong>di</strong> formazione professionale continua lo svolgimento<br />
delle attività <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cate:<br />
a) relazioni o lezioni negli eventi formativi <strong>di</strong> cui alle lettere a) e b) dell’art. 3, ovvero nelle<br />
scuole forensi o nelle scuole <strong>di</strong> specializzazione per le professioni legali;<br />
b) pubblicazioni in materia giuri<strong>di</strong>ca su riviste specializzate a <strong>di</strong>ffusione nazionale,<br />
ovvero pubblicazioni <strong>di</strong> libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su<br />
argomenti giuri<strong>di</strong>ci;<br />
c) docenze in materie giuri<strong>di</strong>che in Università, in istituti universitari ed enti equiparati;<br />
d) partecipazione alle commissioni per gli esami <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> avvocato.<br />
Il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> attribuisce i cre<strong>di</strong>ti formativi per le attività sopra in<strong>di</strong>cate, tenuto<br />
conto della natura della attività svolta e dell’impegno dalla stessa richiesto, con il limite<br />
massimo <strong>di</strong> n. 6 cre<strong>di</strong>ti per le attività <strong>di</strong> cui alla lettera a), <strong>di</strong> n. 6 cre<strong>di</strong>ti per le attività <strong>di</strong> cui<br />
alla lettera b), <strong>di</strong> n. 15 cre<strong>di</strong>ti per le attività <strong>di</strong> cui alla lettera c) e <strong>di</strong> n. 12 cre<strong>di</strong>ti per le attività<br />
<strong>di</strong> cui alla lettera d).<br />
Articolo 5<br />
Esoneri<br />
Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie <strong>di</strong> insegnamento, i<br />
docenti universitari <strong>di</strong> ruolo, <strong>di</strong> prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico <strong>di</strong><br />
insegnamento.<br />
Il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente,<br />
per gravi motivi, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa.<br />
Nei casi <strong>di</strong>:<br />
– maternità<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 455<br />
10_consiglio nazionale forense.pmd 455<br />
22/06/2007, 11:39
456<br />
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
– grave malattia o infortunio<br />
– interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale<br />
– altre ipotesi in<strong>di</strong>cate dal Consiglio Nazionale Forense<br />
l’esonero può essere accordato limitatamente al periodo in cui l’impe<strong>di</strong>mento si verifica.<br />
All’esonero consegue la riduzione dei cre<strong>di</strong>ti formativi da acquisire nel corso del triennio,<br />
proporzionalmente alla durata dell’esonero.<br />
Articolo 6<br />
Adempimenti <strong>degli</strong> iscritti e inosservanza dell’obbligo formativo<br />
Ciascun iscritto deve depositare, a richiesta del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> al quale è iscritto,<br />
una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell’anno precedente,<br />
in<strong>di</strong>cando gli eventi formativi seguiti e documentando le attività formative svolte.<br />
Costituisce illecito <strong>di</strong>sciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la<br />
mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.<br />
La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.<br />
Articolo 7<br />
Attività del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
Ciascun Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> dà attuazione alle attività <strong>di</strong> formazione professionale e<br />
vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte <strong>degli</strong> iscritti nei mo<strong>di</strong> e con<br />
i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio <strong>degli</strong> attestati <strong>di</strong> partecipazione<br />
agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio.<br />
In particolare, i Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, entro il 30 novembre <strong>di</strong> ogni anno, pre<strong>di</strong>spongono,<br />
anche <strong>di</strong> concerto tra loro, un programma <strong>degli</strong> eventi formativi che intendono<br />
organizzare nel corso dell’anno solare successivo, in<strong>di</strong>cando i cre<strong>di</strong>ti formativi attribuiti per<br />
la partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti eventi<br />
formativi aventi ad oggetto l’or<strong>di</strong>namento professionale e la deontologia.<br />
I Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> realizzano il programma, anche <strong>di</strong> concerto con altri Consigli<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> e favoriscono, ove possibile, la formazione gratuita, utilizzando risorse proprie<br />
o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o<br />
privati per la partecipazione agli eventi formativi.<br />
Entro il 30 novembre <strong>di</strong> ogni anno, i Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> sono tenuti a comunicare al<br />
Consiglio Nazionale Forense una relazione che illustri il programma formativo dell’anno<br />
solare successivo e in<strong>di</strong>chi i criteri e le finalità cui il Consiglio si è attenuto nella<br />
pre<strong>di</strong>sposizione del programma stesso.<br />
Articolo 8<br />
Controlli del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
Il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> verifica l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte<br />
<strong>degli</strong> iscritti, secondo le modalità che dovranno ssere contenute nella relazione illustrativa<br />
del programma formativo, <strong>di</strong> cui al precedente art. 7, attribuendo agli eventi e alle attività<br />
formative documentate i cre<strong>di</strong>ti formativi secondo i criteri in<strong>di</strong>cati dagli artt. 3 e 4.<br />
Ai fini della verifica, il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> può chiedere all’iscritto e ai soggetti che<br />
hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia<br />
depositata entro il termine <strong>di</strong> giorni 20 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce cre<strong>di</strong>ti<br />
formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.<br />
Per lo svolgimento <strong>di</strong> tali attività, il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> può avvalersi <strong>di</strong> apposita<br />
commissione, costituita anche da avvocati esterni al Consiglio. Ove il Consiglio si sia avvalso<br />
<strong>di</strong> tale facoltà, il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere <strong>di</strong>satteso<br />
dal Consiglio con deliberazione motivata.<br />
Articolo 9<br />
Attribuzioni del Consiglio Nazionale Forense<br />
Il Consiglio Nazionale Forense promuove ed in<strong>di</strong>rizza lo svolgimento della formazione<br />
professionale continua, in<strong>di</strong>viduandone i nuovi settori <strong>di</strong> sviluppo e favorisce l’ampliamento<br />
dell’offerta formativa, anche organizzando <strong>di</strong>rettamente, o per il tramite della Fondazione<br />
dell’Avvocatura Italiana e del Centro per la Formazione, eventi formativi.<br />
Il Consiglio Nazionale Forense, anche avvalendosi della Fondazione dell’Avvocatura<br />
Italiana e del Centro per la Formazione, assiste i Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> nella pre<strong>di</strong>sposizione<br />
e nell’attuazione dei programmi formativi e vigila sull’adempimento da parte dei Consigli<br />
delle incombenze ad essi affidate.<br />
Il Consiglio Nazionale Forense valuta le relazioni trasmesse dai Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> a<br />
norma del precedente art. 7, esprimendo il proprio parere sull’adeguatezza dei programmi<br />
formativi organizzati dai Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, eventualmente in<strong>di</strong>cando le mo<strong>di</strong>fiche che<br />
vi debbano essere apportate, con l’obiettivo <strong>di</strong> assicurare l’effettività e l’uniformità delle<br />
formazione continua.<br />
Il parere del Consiglio Nazionale Forense deve essere espresso entro il termine <strong>di</strong><br />
quaranta giorni dalla presentazione delle relazioni; <strong>di</strong>versamente il programma formativo<br />
si intende approvato.<br />
In caso <strong>di</strong> parere negativo, il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> è tenuto nei trenta giorni successivi<br />
a trasmettere un nuovo programma formativo, che tenga conto delle in<strong>di</strong>cazioni e dei rilievi<br />
formulati dal Consiglio Nazionale Forense.<br />
Articolo 10<br />
Norme <strong>di</strong> attuazione<br />
Il Consiglio Nazionale Forense emana le norme <strong>di</strong> attuazione e coor<strong>di</strong>namento che si<br />
rendessero necessarie in sede <strong>di</strong> applicazione del presente regolamento.<br />
Articolo 11<br />
Entrata in vigore<br />
Il presente regolamento entra in vigore dal 1 luglio 2007.<br />
Il primo periodo <strong>di</strong> valutazione della formazione continua decorre dal 1 gennaio 2008.<br />
RELAZIONE SUL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DELLA<br />
PROFESSIONE DI AVVOCATO<br />
Il <strong>di</strong>battito sull’esigenza <strong>di</strong> adottare, anche per la professione <strong>di</strong> avvocato, un regolamen-<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 457<br />
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
to che sancisse il dovere <strong>di</strong> aggiornamento, me<strong>di</strong>ante l’adozione <strong>di</strong> regole idonee a garantire<br />
un adeguamento continuo della cultura professionale, era aperto da anni nell’avvocatura.<br />
Alcuni anni fa la questione era stata ampiamente <strong>di</strong>scussa nel corso <strong>di</strong> un Congresso<br />
tenutosi ad Ancona. Tuttavia, l’esito della <strong>di</strong>scussione finì con il mortificare ogni iniziativa<br />
volta a sperimentare un sistema <strong>di</strong> formazione continua. Le polemiche suscitate dal<br />
<strong>di</strong>battito, l’affermazione che un regolamento ad hoc avrebbe dato luogo ad una struttura<br />
meramente burocratica, incapace <strong>di</strong> dar contenuto ad una iniziativa che pareva velleitaria,<br />
la tesi, da più parti prospettata, che lo stu<strong>di</strong>o in<strong>di</strong>viduale rappresenta l’unico vero strumento<br />
formativo del professionista legale, costrinsero il Consiglio nazionale forense a ripensare<br />
l’iniziativa, che, come sovente accade, finì con l’essere accantonata.<br />
Accantonare l’idea non valse, tuttavia, a risolvere la questione, che non soltanto<br />
rimaneva aperta, ma che anzi esigeva, con evidenza sempre maggiore, <strong>di</strong> essere affrontata.<br />
Affrontare non significa, o non significa sempre, risolvere. Ma il timore <strong>di</strong> affrontare una<br />
questione così delicata e, al tempo stesso, così rilevante per le sorti della professione e per<br />
la sua <strong>di</strong>gnità, se non si evolve nella prudente ricerca <strong>di</strong> una soluzione, <strong>di</strong>venta il segno <strong>di</strong><br />
una irragionevole rinuncia, se non <strong>di</strong> una ab<strong>di</strong>cazione al ruolo che il Consiglio nazionale,<br />
e con esso il sistema or<strong>di</strong>nistico, riveste nella struttura della professione forense.<br />
L’Or<strong>di</strong>namento riconosce alla nostra professione, in ragione della sua funzione attiva<br />
nell’esercizio della giuris<strong>di</strong>zione, del suo ruolo inteso alla tutela dei <strong>di</strong>ritti in<strong>di</strong>viduali e<br />
collettivi, del suo contributo essenziale per la realizzazione del sistema <strong>di</strong> garanzie previsto<br />
dalla Costituzione, autonomia e libertà e, quin<strong>di</strong>, la capacità <strong>di</strong> autodeterminarsi, in<br />
funzione del raggiungimento <strong>di</strong> quei fini che lo stesso Or<strong>di</strong>namento ha inteso raggiungere,<br />
me<strong>di</strong>ante la costruzione <strong>di</strong> un sistema fondato sugli Or<strong>di</strong>ni e sul Consiglio nazionale: <strong>di</strong> un<br />
sistema, cioè, fondato su enti pubblici, ai quali lo Stato affida il controllo della categoria<br />
professionale, attribuendo loro il compito <strong>di</strong> accertare che gli iscritti all’albo rispettino i<br />
doveri imposti dalla professione ed assegnando loro la funzione della tutela pubblica<br />
dell’affidamento che i citta<strong>di</strong>ni debbono riporre nei soggetti che ottengono l’iscrizione all’<br />
albo professionale.<br />
Fra i tanti doveri che l’Or<strong>di</strong>namento pone a carico del professionista forense vi è, forse<br />
prima <strong>di</strong> ogni altro, quello della competenza. Che senso mai avrebbe affidare ad una<br />
categoria professionale che non cura la propria competenza, che non ha approfon<strong>di</strong>ta<br />
conoscenza delle norme, che non si fa carico <strong>di</strong> seguire l’evoluzione giurisprudenziale nella<br />
loro applicazione, che trascura <strong>di</strong> valutare il significato della loro collocazione sistematica,<br />
il compito <strong>di</strong> <strong>di</strong>fendere i <strong>di</strong>ritti dei citta<strong>di</strong>ni davanti al giu<strong>di</strong>ce e davanti ad ogni altra Autorità?<br />
Per queste ragioni, dopo una lunga pausa <strong>di</strong> riflessione, il Consiglio nazionale de<strong>di</strong>cò<br />
nuova attenzione al problema della formazione professionale ed all’idea <strong>di</strong> favorirne e <strong>di</strong><br />
controllarne il continuo adeguamento.<br />
Frattanto, si andavano moltiplicando i segni che un’ulteriore attesa non era tollerabile.<br />
Tutti gli Or<strong>di</strong>ni professionali e fra questi i dottori commercialisti, i ragionieri, i me<strong>di</strong>ci,<br />
i farmacisti, i geometri, i notai, i revisori contabili avevano adottato propri regolamenti <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>sciplina della formazione professionale continua, intesa, come si legge all’art. 1 del<br />
regolamento approvato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, quale «attività<br />
<strong>di</strong> aggiornamento e <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento, in forma collettiva, delle conoscenze e delle competenze<br />
tecniche sulle materie oggetto <strong>di</strong> esercizio <strong>di</strong> attività professionale, che non sostituisce, ma integra, lo<br />
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
stu<strong>di</strong>o e l’approfon<strong>di</strong>mento in<strong>di</strong>viduali, che sono presupposti per l’esercizio dell’attività professionale».<br />
Per ognuna delle professioni in<strong>di</strong>cate, la formazione continua ha trovato la propria<br />
<strong>di</strong>sciplina in regolamenti approvati dai Consigli nazionali e nessuno ha mai dubitato che essi<br />
<strong>di</strong>fettassero del potere <strong>di</strong> dettare norme vincolanti per i professionisti appartenenti alla<br />
categoria da essi governata.<br />
Del resto, il dubbio sulla legittimità dell’integrazione, ad opera del Consiglio nazionale<br />
forense, delle norme che dettano i principi della professione e che <strong>di</strong>sciplinano i doveri<br />
dell’avvocato e sulla natura cogente <strong>di</strong> tale integrazione è stato da tempo risolto dalla<br />
giurisprudenza. Ed invero, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha affermato la legittimità<br />
dell’integrazione delle clausole generali, contenute nella legge, con il ricorso a fonti<br />
normative <strong>di</strong>verse, anche <strong>di</strong> rango infralegislativo, rilevando che l’Or<strong>di</strong>namento professionale<br />
affida agli organi deputati all’esercizio della funzione <strong>di</strong>sciplinare il potere <strong>di</strong> adattare<br />
la previsione legale astratta ai casi concreti, facendo riferimento a regole già contenute in<br />
specifiche previsioni <strong>di</strong> legge o desunte da canoni <strong>di</strong> condotta con<strong>di</strong>visi dalla collettività, o<br />
da principi deontologici dettati dai singoli or<strong>di</strong>namenti professionali.<br />
In sintesi, la Suprema Corte ha affermato che l’autogoverno della professione si realizza<br />
attraverso l’attribuzione all’autonomia <strong>degli</strong> Or<strong>di</strong>ni professionali, enti esponenziali della<br />
categoria, sia del potere <strong>di</strong> applicare in via amministrativa (i consigli dell’or<strong>di</strong>ne locali) e<br />
giuris<strong>di</strong>zionale (il Consiglio nazionale forense) le sanzioni previste dalla legge, sia della<br />
funzione <strong>di</strong> produzione normativa all’interno della categoria, attraverso l’enunciazione<br />
delle regole <strong>di</strong> condotta che i singoli iscritti sono tenuti ad osservare nello svolgimento<br />
dell’attività professionale (cfr. Cass. civ., sez. Unite, 6 giugno 2002, n. 8225).<br />
Sul punto, si è pronunciata, anche recentemente, la Corte <strong>di</strong> Cassazione a sezioni Unite,<br />
con sentenza 3 maggio 2005, n. 9097: affrontando l’eccezione <strong>di</strong> illegittimità costituzionale<br />
del complesso normativo contenuto nel co<strong>di</strong>ce deontologico forense, la Suprema Corte la<br />
ha <strong>di</strong>chiarata manifestamente infondata, sull’assunto che le deliberazioni con le quali il<br />
Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi <strong>di</strong> deontologia<br />
professionale e delle ipotesi <strong>di</strong> violazione <strong>degli</strong> stessi, costituiscono regolamenti adottati da<br />
una Autorità non statuale, in forza <strong>di</strong> un autonomo potere in materia, che ripete la sua<br />
<strong>di</strong>sciplina da leggi speciali, in conformità dell’art. 3, comma 2, delle <strong>di</strong>sposizioni sulla legge<br />
in generale.<br />
* * * * *<br />
Molte avvocature straniere hanno, da tempo, adottato sistemi <strong>di</strong> formazione permanente,<br />
con la finalità <strong>di</strong> assicurare l’aggiornamento e il perfezionamento delle conoscenze<br />
necessarie all’esercizio della professione e il CCBE, l’Organismo europeo che raccoglie le<br />
rappresentanza <strong>di</strong> tutte le avvocature nazionali, a ciò sollecitato dalla maggioranza delle<br />
delegazioni che lo compongono, ha organizzato un gruppo <strong>di</strong> lavoro, con il fine <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>are<br />
le <strong>di</strong>verse modalità con cui ciascun Paese ha <strong>di</strong>sciplinato la formazione e con lo scopo <strong>di</strong><br />
re<strong>di</strong>gere un comune schema <strong>di</strong> “continuing training”, al quale dovranno adeguarsi le strutture<br />
professionali dei <strong>di</strong>versi Paesi appartenenti alla Comunità.<br />
Allineandosi ai recenti orientamenti emersi in sede comunitaria, i più recenti <strong>di</strong>segni e<br />
progetti <strong>di</strong> legge sulla riforma delle professioni in generale e quelli che concernono la<br />
professione <strong>di</strong> avvocato prevedono l’obbligo della formazione permanente, l’istituzione <strong>di</strong><br />
corsi finalizzati alla qualificazione professionale ed alla specializzazione. Infine, la legge 4<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 459<br />
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460<br />
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
agosto 2006 n. 248, che ha convertito in legge il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, ha statuito, all’art.<br />
2, comma 3, che le <strong>di</strong>sposizioni deontologiche e pattizie e i co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> auto<strong>di</strong>sciplina che<br />
contengono le prescrizioni <strong>di</strong> cui al comma 1 fossero adeguate, anche con l’adozione <strong>di</strong><br />
misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007.<br />
Le considerazioni sopra esposte, l’evoluzione delle norme interne, gli orientamenti<br />
emergenti in sede comunitaria ed, infine, il fatto che alcuni Or<strong>di</strong>ni locali, raccogliendo i<br />
segnali che provenivano dal <strong>di</strong>battito da tempo avviato dal Consiglio nazionale forense con<br />
gli Or<strong>di</strong>ni territoriali, avevano inteso anticipare, in sede locale, iniziative tendenti a rendere<br />
obbligatoria la formazione continua, hanno indotto il Consiglio a rompere gli indugi e a<br />
superare le resistenze provenienti da quelle fasce meno evolute della professione, che sono<br />
sorde ad ogni sollecitazione volta a modernizzare la professione e a rendere più trasparente<br />
il controllo sulla qualità tecnica del servizio reso dal professionista.<br />
* * * * *<br />
Il co<strong>di</strong>ce deontologico forense, già nella sua precedente formulazione, prevedeva il<br />
dovere <strong>di</strong> competenza (art. 12) e quello <strong>di</strong> aggiornamento professionale (art. 13). Quest’ultima<br />
norma stabiliva che «è dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione<br />
professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali<br />
è svolta l’attività» professionale, <strong>di</strong>sponendo al canone I che la preparazione del professionista<br />
forense si realizza, oltre che con lo stu<strong>di</strong>o in<strong>di</strong>viduale, con la partecipazione ad iniziative<br />
culturali in campo giuri<strong>di</strong>co e forense. La norma, con la revisione approvata il 26 gennaio<br />
2006, è stata completata con l’introduzione <strong>di</strong> un ulteriore canone, che sancisce il «dovere<br />
deontologico <strong>di</strong> rispettare i regolamenti del Consiglio nazionale forense e del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong><br />
appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi».<br />
La norma, così come riformulata, risponde in modo più trasparente alla funzione che<br />
l’Or<strong>di</strong>namento attribuisce al Consiglio Nazionale Forense e agli Or<strong>di</strong>ni territoriali <strong>di</strong><br />
tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e <strong>di</strong> assicurare la competenza<br />
e la professionalità dei propri iscritti, nell’interesse della collettività e dei soggetti che<br />
si rivolgono al professionista per ottenere la tutela dei loro <strong>di</strong>ritti lesi.<br />
Adempiendo, dunque, alla funzione sopra in<strong>di</strong>cata, il Consiglio nazionale ha adottato<br />
un regolamento, i cui requisiti si possono sintetizzare come segue:<br />
· La formazione continua è obbligatoria per tutti coloro che siano iscritti all’albo<br />
professionale; ogni iscritto è tenuto, quin<strong>di</strong>, a compiere attività <strong>di</strong> aggiornamento,<br />
accrescimento e approfon<strong>di</strong>mento delle conoscenze e delle competenze professionali,<br />
me<strong>di</strong>ante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuri<strong>di</strong>co e forense.<br />
· Ogni professionista è tenuto a conseguire, nell’ambito <strong>di</strong> un triennio, almeno 90<br />
cre<strong>di</strong>ti formativi, attribuiti secondo i criteri in<strong>di</strong>cati negli artt. 3 e 4 del regolamento, ed<br />
almeno 20 cre<strong>di</strong>ti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno solare.<br />
· Ogni iscritto ha la facoltà <strong>di</strong> scegliere liberamente gli eventi e le attività formative da<br />
svolgere, in relazione ai settori <strong>di</strong> attività professionale esercitata, ma almeno 5 cre<strong>di</strong>ti<br />
formativi annuali debbono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto<br />
l’or<strong>di</strong>namento professionale e la deontologia.<br />
· L’adempimento dell’obbligo formativo costituisce presupposto per l’in<strong>di</strong>cazione del<br />
settore <strong>di</strong> attività prevalente ai sensi dell’art. 17 bis del co<strong>di</strong>ce deontologico.<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
· Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie <strong>di</strong> insegnamento,<br />
i docenti universitari <strong>di</strong> ruolo, <strong>di</strong> prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico<br />
<strong>di</strong> insegnamento.<br />
Il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente,<br />
per gravi motivi, singoli iscritti dallo svolgimento dell’attività formativa, mentre, in caso<br />
<strong>di</strong> maternità, grave malattia o infortunio, interruzione dell’attività professionale per un<br />
periodo non inferiore a sei mesi o in altre ipotesi in<strong>di</strong>cate dal Consiglio Nazionale Forense,<br />
l’esonero può essere accordato limitatamente al periodo in cui l’impe<strong>di</strong>mento si verifica.<br />
All’esonero consegue la riduzione dei cre<strong>di</strong>ti formativi da acquisire nel corso del triennio,<br />
proporzionalmente alla durata dell’esonero.<br />
· Il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione<br />
del percorso formativo seguito costituiscono illecito <strong>di</strong>sciplinare, sanzionato a seconda<br />
della gravità della violazione commessa.<br />
· Integra assolvimento <strong>degli</strong> obblighi <strong>di</strong> formazione professionale continua la partecipazione<br />
effettiva agli eventi promossi, organizzati, o accre<strong>di</strong>tati anche stabilmente dal<br />
Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, sia che consistano in:<br />
a) corsi <strong>di</strong> aggiornamento e masters, anche eseguiti con modalità telematiche nei limiti in<br />
cui sia possibile il controllo della partecipazione;<br />
b) seminari, convegni, giornate <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o e tavole rotonde;<br />
c) commissioni <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, gruppi <strong>di</strong> lavoro istituiti dagli organismi sopra elencati o da<br />
organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;<br />
d) in altri eventi specificamente in<strong>di</strong>viduati dal Consiglio Nazionale Forense e dai<br />
Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>.<br />
La partecipazione a corsi <strong>di</strong> aggiornamento, masters, seminari, convegni, giornate <strong>di</strong><br />
stu<strong>di</strong>o, che siano stati promossi od organizzati da enti, istituzioni, associazioni forensi od<br />
organismi pubblici o privati dà luogo al conseguimento dei medesimi cre<strong>di</strong>ti formativi,<br />
sempre che gli eventi siano stati accre<strong>di</strong>tati dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, previa valutazione della tipologia e della qualità dell’evento formativo.<br />
· Integra, inoltre, assolvimento <strong>degli</strong> obblighi <strong>di</strong> formazione professionale continua lo<br />
svolgimento <strong>di</strong>:<br />
a) relazioni o lezioni negli eventi formativi <strong>di</strong> cui alle lettere a) e b) dell’art. 3, ovvero nelle<br />
scuole forensi o nelle scuole <strong>di</strong> specializzazione per le professioni legali;<br />
b) pubblicazioni in materia giuri<strong>di</strong>ca su riviste specializzate a <strong>di</strong>ffusione nazionale,<br />
ovvero pubblicazioni <strong>di</strong> libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su<br />
argomenti giuri<strong>di</strong>ci;<br />
c) docenze in materie giuri<strong>di</strong>che in Università, in istituti universitari ed enti equiparati;<br />
d) partecipazione alle commissioni per gli esami <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> avvocato.<br />
· Il controllo della formazione continua è affidato ai Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, che, per lo<br />
svolgimento <strong>di</strong> tali attività, possono avvalersi <strong>di</strong> apposita commissione, costituita anche da<br />
avvocati esterni al Consiglio. In tal caso il parere espresso dalla commissione è obbligatorio,<br />
ma può essere <strong>di</strong>satteso solo con deliberazione motivata.<br />
· Il Consiglio nazionale forense ha il compito <strong>di</strong> promuovere ed in<strong>di</strong>rizzare lo<br />
svolgimento della formazione professionale continua, in<strong>di</strong>viduandone i nuovi settori <strong>di</strong><br />
sviluppo e favorendo l’ampliamento dell’offerta formativa anche gratuita. Il Consiglio<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 461<br />
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462<br />
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
nazionale, anche avvalendosi delle strutture formative ad esso collegate, assiste i Consigli<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> nella pre<strong>di</strong>sposizione e nell’attuazione dei programmi formativi e vigila<br />
sull’adempimento da parte dei Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> delle incombenze ad essi affidate.<br />
In ragione della novità della <strong>di</strong>sciplina regolamentare introdotta e della preve<strong>di</strong>bili<br />
<strong>di</strong>fficoltà che potrebbero sorgere in sede <strong>di</strong> prima applicazione del regolamento, il Consiglio<br />
nazionale si è riservato <strong>di</strong> emanare le norme <strong>di</strong> attuazione e coor<strong>di</strong>namento che si rendessero<br />
necessarie, all’esito delle prima fase <strong>di</strong> sperimentazione.<br />
Non si possono, ovviamente, ignorare o sottovalutare le <strong>di</strong>fficoltà che insorgeranno in<br />
sede <strong>di</strong> applicazione del regolamento e le resistenze che alcune frange della categoria<br />
professionale potranno opporre alla sua applicazione. Tuttavia il regolamento costituirà un<br />
forte stimolo alla promozione della cultura professionale, favorirà la preparazione dell’avvocato,<br />
adeguandola al progressivo affinarsi dei canoni <strong>di</strong> interpretazione del <strong>di</strong>ritto e<br />
contribuirà, così, ad assicurare una migliore qualità della prestazione professionale, rafforzando<br />
e elevando la considerazione sociale <strong>di</strong> cui il professionista forense deve godere,<br />
nell’adempimento della funzione che l’Or<strong>di</strong>namento gli attribuisce.<br />
LA VERSIONE DEFINITIVA DELLA DIRETTIVA SUI SERVIZI E<br />
IL SUO AMBITO DI OPERATIVITÀ PER L’ AVVOCATURA.<br />
Pubblicata sulla G.U. del 27.12.2006 ( L 376/36) la <strong>di</strong>rettiva relativa ai servizi nel mercato<br />
interno (2006/123/CE del 12 .12.2006) deve essere recepita dagli Stati Membri entro il<br />
28.12.2009 . La versione finale non si <strong>di</strong>scosta molto dal testo approvato quale “posizione<br />
comune” dal Parlamento e dal Consiglio dell’ Unione europea. Essa ha un ambito <strong>di</strong><br />
applicazione residuale rispetto alla attività forense, in virtù delle deroghe stabilite da alcune sue<br />
<strong>di</strong>sposizioni. Ed infatti:<br />
(i) l’art.3 prevede che le regole introdotte da questa <strong>di</strong>rettiva confliggenti con quelle<br />
introdotte da altri atti comunitari in or<strong>di</strong>ne all’accesso o all’esercizio <strong>di</strong> specifiche attività<br />
professionali cedono rispetto a questi ultimi; in materia <strong>di</strong> attività forense gli atti comunitari<br />
che prevalgono sulla <strong>di</strong>rettiva in esame sono per l’appunto la <strong>di</strong>rettiva n. 77/249 sulla libera<br />
prestazione <strong>di</strong> servizi, la <strong>di</strong>rettiva n. 48/89 sulla libertà <strong>di</strong> stabilimento con il titolo omologo<br />
del Paese ospitante (previo esame <strong>di</strong> complemento), la <strong>di</strong>rettiva n.5/98 sullo stabilimento<br />
permanente con il titolo <strong>di</strong> origine, la <strong>di</strong>rettiva n.36/05 (che deve essere attuata entro il<br />
20.20.2007) sulle qualifiche professionali;<br />
(ii) l’art. 5 c.3 prevede l’esenzione esplicita dalle procedure <strong>di</strong> rilascio <strong>di</strong> certificati;<br />
(iii) l’art. 17 prevede l’esenzione esplicita della attività forense dall’ applicazione dell’ art.<br />
16 riguardante la libera prestazione <strong>di</strong> servizi.<br />
Tra i “considerando” ( che esplicitano le finalità della <strong>di</strong>rettiva e chiariscono anche in via<br />
interpretativa il contenuto delle sue <strong>di</strong>sposizioni) occorre porre in rilievo:<br />
- il n. 88 che, in generale, precisa che il principio <strong>di</strong> libera prestazione <strong>di</strong> servizi non<br />
si applica alle attività riservate agli avvocati, ivi compresa, negli or<strong>di</strong>namenti nei quali la<br />
riserva è prevista, anche la consulenza giuri<strong>di</strong>ca; nel nostro Paese la consulenza non è attività<br />
riservata, ma la <strong>di</strong>rettiva in<strong>di</strong>rettamente conferma che tale riserva non sarebbe in contrasto<br />
10_consiglio nazionale forense.pmd 462<br />
22/06/2007, 11:39<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
con la libera circolazione dei servizi;<br />
- il n. 33, che precisa come per gli altri aspetti della <strong>di</strong>sciplina prevista siano inclusi i servizi<br />
<strong>di</strong> consulenza legale a favore <strong>di</strong> imprese e <strong>di</strong> consumatori (là dove la consulenza non sia<br />
riservata);<br />
- il n. 73 il quale, al <strong>di</strong> là dei casi delle qualifiche professionali, consente l’esonero dal<br />
<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> tariffe minime e massime se imposte specificamente da autorità competenti per<br />
la prestazione <strong>di</strong> determinati servizi compatibilmente con la libertà <strong>di</strong> stabilimento; questo<br />
considerando può essere interpretato alla luce della sentenza Cipolla della Corte <strong>di</strong> Giustizia<br />
depositata il 5.12.2006;<br />
- il n. 95 il quale legittima sempre le tariffe se giustificate dalle caratteristiche tecniche<br />
della professione;<br />
- il n. 100 che esclude i <strong>di</strong>vieti assoluti o totali <strong>di</strong> comunicazioni commerciali per le<br />
professioni regolamentate e rinvia a co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> condotta <strong>di</strong> ambito comunitario;<br />
-il n. 101 che ammette lo svolgimento <strong>di</strong> servizi multi<strong>di</strong>sciplinari ma anche le relative<br />
restrizioni purché necessarie ad assicurare l’in<strong>di</strong>pendenza e l’integrità delle professioni<br />
regolamentate;<br />
- il n. 114 che raccomanda l’adozione <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> condotta da parte delle professioni<br />
regolamentate intesi a garantirne l’in<strong>di</strong>pendenza, l’imparzialità e il segreto professionale.<br />
Tralasciando le regole sulla semplificazione amministrativa e sulla libertà <strong>di</strong> stabilimento,<br />
e le aree già coperte dalle <strong>di</strong>rettive pregresse o esplicitamente escluse dalla <strong>di</strong>rettiva in esame<br />
rimangono alcune <strong>di</strong>sposizioni che afferiscono anche all’ attività forense.<br />
Sono conservate per gli avvocati la doppia osservazione delle regole giuri<strong>di</strong>che inerenti<br />
la professione sia nel paese d’origine sia nel paese ospitante e così pure la “doppia<br />
deontologia”.<br />
Le novità riguardano essenzialmente la qualità dei servizi.<br />
L’art.22 prevede le informazioni che il professionista deve fornire al destinatario, termine<br />
che non <strong>di</strong>stingue tra consumatori e imprese (note, status, forma giuri<strong>di</strong>ca, in<strong>di</strong>rizzo e tutti<br />
gli altri dati identificativi, iscrizione all’albo e <strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> competente, dati <strong>di</strong> registrazione all’<br />
IVA, qualifica professionale e Stato membro nel quale è stata acquisita, clausole contrattuali<br />
eventualmente praticate, prezzo del servizio se precostituito, assicurazione, se esistente).<br />
Le informazioni possono essere fornite spontaneamente, oppure essere rese accessibili<br />
nel luogo ove si svolge l’attività, oppure inserite nel sito del professionista, oppure nei fogli<br />
illustrativi del servizio.<br />
Nel caso il “prezzo” della prestazione, cioè il compenso, non sia predefinito – come<br />
accade normalmente nell’esercizio dell’attività forense – la <strong>di</strong>rettiva non si oppone alla<br />
introduzione <strong>di</strong> tariffe; è solo necessario porre il cliente in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> poter conoscere i<br />
criteri con cui si calcola il compenso oppure consegnare un preventivo sufficientemente<br />
dettagliato. Il sistema più semplice è la vacazione; tuttavia, si possono impiegare le tariffe al<br />
momento della conclusione del contratto d’opera, ovvero farvi riferimento in via integrativa,<br />
sempreché ogni informazione ed ogni criterio <strong>di</strong> calcolo siano chiari e comprensibili, e<br />
conosciuti in tempo anteriore all’assunzione del mandato professionale. E’ evidente che non<br />
è possibile prefigurare in anticipo né la sua durata né le possibili complicazioni processuali<br />
, sicché qualunque sia il criterio utilizzato per calcolare il compenso, il cliente non può ab<br />
inizio conoscere quanto spenderà perché non lo può prevedere neppure l’avvocato. Ma la<br />
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<strong>di</strong>rettiva è flessibile sul punto, e salva sempre la specificità della professione considerata.<br />
Occorre anche informare il destinatario delle regole professionali vigenti: la normativa<br />
<strong>di</strong> legge, alla quale si può fare rinvio con mezzi anche informatici, il co<strong>di</strong>ce deontologico,<br />
l’esistenza <strong>di</strong> organismi <strong>di</strong> conciliazione presso gli Or<strong>di</strong>ni (e, nel caso <strong>di</strong> tariffe o compensi,<br />
la procedura conciliativa già prevista dalla <strong>di</strong>sciplina forense).<br />
E’ soppresso ogni <strong>di</strong>vieto in materia <strong>di</strong> pubblicità: l’art.24 c.1 si riferisce esplicitamente<br />
alle professioni regolamentate, ma vi è un temperamento ( all’art. 24 c.2) che impone la<br />
conformità del messaggio alle regole professionali, tenendo conto della specificità della<br />
professione , nonché della in<strong>di</strong>pendenza, della integrità, della <strong>di</strong>gnità e del segreto professionale.<br />
Ciò significa che, in via legislativa ( nel testo <strong>di</strong> attuazione) ovvero in via<br />
deontologica sono ammesse limitazioni, purché non configgenti con il principio <strong>di</strong> non<strong>di</strong>scriminazione,<br />
con il principio <strong>di</strong> proporzionalità e siano giustificate da motivi imperativi<br />
<strong>di</strong> interesse generale ( secondo le definizioni <strong>di</strong> tali termini in<strong>di</strong>cate nell’art. 15).<br />
Per quanto riguarda l’organizzazione dell’attività professionale – ferma la libertà <strong>di</strong><br />
scegliere le forme più opportune - si possono svolgere attività multi<strong>di</strong>sciplinari , ma è<br />
consentito apporre limitazioni per evitare i conflitti d’interesse, per garantire in<strong>di</strong>pendenza<br />
e imparzialità, regole deontologiche specifiche per rendere le attività compatibili tra loro e<br />
per custo<strong>di</strong>re il segreto professionale.<br />
La qualità del servizio può essere certificata da un organismo in<strong>di</strong>pendente o<br />
accre<strong>di</strong>tato (ma si tratta <strong>di</strong> iniziativa semplicemente volontaria) o si può fare ricorso a carte<br />
<strong>di</strong> qualità o marchi pre<strong>di</strong>sposti da or<strong>di</strong>ni professionali a livello comunitario.<br />
Se si considera che la versione aggiornata del testo del co<strong>di</strong>ce deontologico , che sarà<br />
pubblicata prossimamente , già tiene conto <strong>di</strong> quasi tutte queste prescrizioni, per l’<br />
Avvocatura non sarà <strong>di</strong>fficile dare attuazione alla <strong>di</strong>rettiva nel triennio venturo, anche<br />
ricorrendo semplicemente alle prescrizioni del co<strong>di</strong>ce, se il legislatore , al momento<br />
dell’attuazione, vorrà riconoscere la specificità della professione forense e attribuire al<br />
Consiglio Nazionale Forense il compito <strong>di</strong> adeguare la <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> settore alla <strong>di</strong>rettiva.<br />
Come è noto, qualsiasi atto avente natura regolamentare è ammesso per attuare le <strong>di</strong>rettive<br />
nell’or<strong>di</strong>namento interno.<br />
DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL<br />
CONSIGLIO, DEL 12 DICEMBRE 2006 , RELATIVA AI SERVIZI<br />
NEL MERCATO INTERNO<br />
Gazzetta ufficiale n. L 376 del 27/12/2006 pag. 0036 - 0068<br />
Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<br />
del 12 <strong>di</strong>cembre 2006<br />
relativa ai servizi nel mercato interno<br />
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,<br />
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo<br />
2, prima e terza frase, e l’articolo 55,<br />
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
vista la proposta della Commissione,<br />
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],<br />
visto il parere del Comitato delle regioni [2],<br />
deliberando secondo la procedura <strong>di</strong> cui all’articolo 251 del trattato [3],<br />
considerando quanto segue:<br />
(1) La Comunità mira a stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei<br />
e a garantire il progresso economico e sociale. Conformemente all’articolo 14, paragrafo 2,<br />
del trattato il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è<br />
assicurata la libera circolazione dei servizi. A norma dell’articolo 43 del trattato è assicurata<br />
la libertà <strong>di</strong> stabilimento. L’articolo 49 sancisce il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> prestare servizi all’interno della<br />
Comunità. L’eliminazione delle barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri<br />
costituisce uno strumento essenziale per rafforzare l’integrazione fra i popoli europei e per<br />
promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo. Nell’eliminazione <strong>di</strong><br />
questi ostacoli è essenziale garantire che lo sviluppo del settore dei servizi contribuisca<br />
all’adempimento dei compiti previsti dall’articolo 2 del trattato <strong>di</strong> promuovere nell’insieme<br />
della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche,<br />
un elevato livello <strong>di</strong> occupazione e <strong>di</strong> protezione sociale, la parità tra uomini e donne,<br />
una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado <strong>di</strong> competitività e <strong>di</strong> convergenza<br />
dei risultati economici, un elevato livello <strong>di</strong> protezione dell’ambiente ed il miglioramento<br />
della qualità <strong>di</strong> quest’ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione<br />
economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.<br />
(2) Una maggiore competitività del mercato dei servizi è essenziale per promuovere la<br />
crescita economica e creare posti <strong>di</strong> lavoro nell’Unione europea. Attualmente un elevato<br />
numero <strong>di</strong> ostacoli nel mercato interno impe<strong>di</strong>sce ai prestatori, in particolare alle piccole e<br />
me<strong>di</strong>e imprese (PMI), <strong>di</strong> espandersi oltre i confini nazionali e <strong>di</strong> sfruttare appieno il mercato<br />
unico. Tale situazione indebolisce la competitività globale dei prestatori dell’Unione<br />
europea. Un libero mercato che induca gli Stati membri ad eliminare le restrizioni alla<br />
circolazione transfrontaliera dei servizi, incrementando al tempo stesso la trasparenza e<br />
l’informazione dei consumatori, consentirebbe agli stessi una più ampia facoltà <strong>di</strong> scelta e<br />
migliori servizi a prezzi inferiori.<br />
(3) La relazione della Commissione sullo “Stato del mercato interno dei servizi” ha<br />
elencato i numerosi ostacoli che impe<strong>di</strong>scono o rallentano lo sviluppo dei servizi tra Stati<br />
membri, in particolare dei servizi prestati dalle PMI, le quali sono predominanti nel settore<br />
dei servizi. La relazione conclude che <strong>di</strong>eci anni dopo il previsto completamento del mercato<br />
interno esiste un notevole <strong>di</strong>vario tra la visione <strong>di</strong> un’economia integrata per l’Unione<br />
europea e la realtà vissuta dai citta<strong>di</strong>ni e dai prestatori europei. Gli ostacoli elencati<br />
riguardano un’ampia varietà <strong>di</strong> servizi in tutte le fasi dell’attività del prestatore e presentano<br />
numerose caratteristiche comuni, compreso il fatto <strong>di</strong> derivare spesso da procedure<br />
amministrative eccessivamente gravose, dall’incertezza giuri<strong>di</strong>ca che caratterizza le attività<br />
transfrontaliere e dalla mancanza <strong>di</strong> fiducia reciproca tra Stati membri.<br />
(4) I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70 % del<br />
PIL e dei posti <strong>di</strong> lavoro nella maggior parte <strong>degli</strong> Stati membri, ma la frammentazione del<br />
mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell’economia europea, in<br />
particolare sulla competitività delle PMI e la circolazione dei lavoratori, ed impe<strong>di</strong>sce ai<br />
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consumatori <strong>di</strong> avere accesso ad una maggiore scelta <strong>di</strong> servizi a prezzi competitivi. È<br />
importante sottolineare che il settore dei servizi costituisce un settore chiave in materia <strong>di</strong><br />
occupazione, soprattutto per le donne, e che esse possono, pertanto, trarre enormi benefici<br />
dalle nuove opportunità offerte dal completamento del mercato interno dei servizi. Il<br />
Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l’eliminazione <strong>degli</strong> ostacoli<br />
giuri<strong>di</strong>ci alla realizzazione <strong>di</strong> un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire<br />
l’obiettivo stabilito dal Consiglio europeo <strong>di</strong> Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 <strong>di</strong> migliorare<br />
l’occupazione e la coesione sociale e <strong>di</strong> pervenire ad una crescita economica sostenibile allo<br />
scopo <strong>di</strong> fare dell’Unione europea l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e più<br />
<strong>di</strong>namica del mondo entro il 2010 con nuovi e migliori posti <strong>di</strong> lavoro. L’eliminazione <strong>di</strong><br />
questi ostacoli, accompagnata da un avanzato modello sociale europeo, rappresenta<br />
pertanto una premessa per superare le <strong>di</strong>fficoltà incontrate nell’attuazione dell’agenda <strong>di</strong><br />
Lisbona e per rilanciare l’economia europea, soprattutto in termini <strong>di</strong> occupazione e<br />
investimento. È quin<strong>di</strong> importante realizzare un mercato unico dei servizi, mantenendo un<br />
equilibrio tra apertura dei mercati, servizi pubblici nonché <strong>di</strong>ritti sociali e del consumatore.<br />
(5) È necessario quin<strong>di</strong> eliminare gli ostacoli alla libertà <strong>di</strong> stabilimento dei prestatori<br />
negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri nonché garantire ai<br />
destinatari e ai prestatori la certezza giuri<strong>di</strong>ca necessaria all’effettivo esercizio <strong>di</strong> queste due<br />
libertà fondamentali del trattato. Poiché gli ostacoli al mercato interno dei servizi riguardano<br />
tanto gli operatori che intendono stabilirsi in altri Stati membri quanto quelli che prestano<br />
un servizio in un altro Stato membro senza stabilirvisi, occorre permettere ai prestatori <strong>di</strong><br />
sviluppare le proprie attività nel mercato interno stabilendosi in uno Stato membro o<br />
avvalendosi della libera circolazione dei servizi. I prestatori devono poter scegliere tra queste<br />
due libertà, in funzione della loro strategia <strong>di</strong> sviluppo in ciascuno Stato membro.<br />
(6) Non è possibile eliminare questi ostacoli soltanto grazie all’applicazione <strong>di</strong>retta <strong>degli</strong><br />
articoli 43 e 49 del trattato in quanto, da un lato, il trattamento caso per caso me<strong>di</strong>ante l’avvio<br />
<strong>di</strong> proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> infrazione nei confronti <strong>degli</strong> Stati membri interessati si rivelerebbe<br />
estremamente complesso da gestire per le istituzioni nazionali e comunitarie, in particolare<br />
dopo l’allargamento e, dall’altro lato, l’eliminazione <strong>di</strong> numerosi ostacoli richiede un<br />
coor<strong>di</strong>namento preliminare delle legislazioni nazionali, anche al fine <strong>di</strong> istituire una<br />
cooperazione amministrativa. Come è stato riconosciuto dal Parlamento europeo e dal<br />
Consiglio, un intervento legislativo comunitario permette <strong>di</strong> istituire un vero mercato<br />
interno dei servizi.<br />
(7) La presente <strong>di</strong>rettiva istituisce un quadro giuri<strong>di</strong>co generale a vantaggio <strong>di</strong> un’ampia<br />
varietà <strong>di</strong> servizi pur tenendo conto nel contempo delle specificità <strong>di</strong> ogni tipo d’attività o<br />
<strong>di</strong> professione e del loro sistema <strong>di</strong> regolamentazione. Tale quadro giuri<strong>di</strong>co si basa su un<br />
approccio <strong>di</strong>namico e selettivo che consiste nell’eliminare in via prioritaria gli ostacoli che<br />
possono essere rimossi rapidamente e, per quanto riguarda gli altri ostacoli, nell’avviare un<br />
processo <strong>di</strong> valutazione, consultazione e armonizzazione complementare in merito a<br />
questioni specifiche grazie al quale sarà possibile modernizzare progressivamente ed in<br />
maniera coor<strong>di</strong>nata i sistemi nazionali che <strong>di</strong>sciplinano le attività <strong>di</strong> servizi, operazione<br />
in<strong>di</strong>spensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi entro il 2010. È opportuno<br />
prevedere una combinazione equilibrata <strong>di</strong> misure che riguardano l’armonizzazione mirata,<br />
la cooperazione amministrativa, la <strong>di</strong>sposizione sulla libera prestazione <strong>di</strong> servizi e che<br />
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
promuovono l’elaborazione <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> condotta su determinate questioni. Questo<br />
coor<strong>di</strong>namento delle legislazioni nazionali dovrebbe garantire un grado elevato d’integrazione<br />
giuri<strong>di</strong>ca comunitaria ed un livello elevato <strong>di</strong> tutela <strong>degli</strong> obiettivi d’interesse generale,<br />
in particolare la tutela dei consumatori, che è fondamentale per stabilire la fiducia reciproca<br />
tra Stati membri. La presente <strong>di</strong>rettiva prende altresì in considerazione altri obiettivi<br />
d’interesse generale, compresa la protezione dell’ambiente, la pubblica sicurezza e la sanità<br />
pubblica nonché la necessità <strong>di</strong> rispettare il <strong>di</strong>ritto del lavoro.<br />
(8) È opportuno che le <strong>di</strong>sposizioni della presente <strong>di</strong>rettiva relative alla libertà <strong>di</strong><br />
stabilimento e alla libera circolazione dei servizi si applichino soltanto nella misura in cui<br />
le attività in questione sono aperte alla concorrenza e non obblighino pertanto gli Stati<br />
membri a liberalizzare i servizi d’interesse economico generale, a privatizzare gli enti<br />
pubblici che forniscono tali servizi o ad abolire i monopoli esistenti per quanto riguarda altre<br />
attività o certi servizi <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione.<br />
(9) La presente <strong>di</strong>rettiva si applica unicamente ai requisiti che influenzano l’accesso<br />
all’attività <strong>di</strong> servizi o il suo esercizio. Pertanto essa non si applica a requisiti come le norme<br />
del co<strong>di</strong>ce stradale, le norme riguardanti lo sviluppo e l’uso delle terre, la pianificazione<br />
urbana e rurale, le regolamentazioni e<strong>di</strong>lizie nonché le sanzioni amministrative comminate<br />
per inosservanza <strong>di</strong> tali norme che non <strong>di</strong>sciplinano o non influenzano specificatamente<br />
l’attività <strong>di</strong> servizi, ma devono essere rispettate dai prestatori nello svolgimento della loro<br />
attività economica, alla stessa stregua dei singoli che agiscono a titolo privato.<br />
(10) La presente <strong>di</strong>rettiva non concerne i requisiti che <strong>di</strong>sciplinano l’accesso ai finanziamenti<br />
pubblici per taluni prestatori. Tali requisiti comprendono in particolare quelli che<br />
stabiliscono le con<strong>di</strong>zioni in base alle quali i prestatori hanno <strong>di</strong>ritto a beneficiare <strong>di</strong><br />
finanziamenti pubblici, comprese specifiche con<strong>di</strong>zioni contrattuali, e in particolare le<br />
norme <strong>di</strong> qualità che vanno osservate per poter beneficiare dei finanziamenti pubblici, ad<br />
esempio per quanto riguarda i servizi sociali.<br />
(11) La presente <strong>di</strong>rettiva non pregiu<strong>di</strong>ca le misure adottate dagli Stati membri,<br />
conformemente al <strong>di</strong>ritto comunitario, per quanto riguarda la protezione o la promozione<br />
della <strong>di</strong>versità linguistica e culturale e il pluralismo dei me<strong>di</strong>a, compresi i relativi finanziamenti.<br />
La presente <strong>di</strong>rettiva non impe<strong>di</strong>sce agli Stati membri <strong>di</strong> applicare le loro norme e i<br />
loro principi fondamentali in materia <strong>di</strong> libertà <strong>di</strong> stampa e <strong>di</strong> espressione. La presente<br />
<strong>di</strong>rettiva non incide sulle norme legislative <strong>degli</strong> Stati membri che vietano la <strong>di</strong>scriminazione<br />
in base alla nazionalità oppure per i motivi specificati all’articolo 13 del trattato.<br />
(12) La presente <strong>di</strong>rettiva è volta a creare un quadro giuri<strong>di</strong>co per assicurare la libertà <strong>di</strong><br />
stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri. Essa non armonizza né<br />
incide sul <strong>di</strong>ritto penale. Gli Stati membri non dovrebbero poter limitare la libertà <strong>di</strong> fornire<br />
servizi applicando <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto penale che riguardano specificamente l’accesso ad<br />
un’attività <strong>di</strong> servizi o l’esercizio della stessa aggirando le norme stabilite nella presente<br />
<strong>di</strong>rettiva.<br />
(13) È altrettanto importante che la presente <strong>di</strong>rettiva rispetti pienamente le iniziative<br />
comunitarie basate sull’articolo 137 del trattato al fine <strong>di</strong> conseguire gli obiettivi previsti<br />
all’articolo 136 del trattato per quanto riguarda la promozione dell’occupazione e il<br />
miglioramento delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> vita e <strong>di</strong> lavoro.<br />
(14) La presente <strong>di</strong>rettiva non incide sulle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong> occupazione,<br />
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
compresi i perio<strong>di</strong> massimi <strong>di</strong> lavoro e i perio<strong>di</strong> minimi <strong>di</strong> riposo, la durata minima delle ferie<br />
annuali retribuite, i salari minimi nonché la salute, la sicurezza e l’igiene sul lavoro, che gli<br />
Stati membri applicano in conformità del <strong>di</strong>ritto comunitario; inoltre, la presente <strong>di</strong>rettiva<br />
non incide sulle relazioni tra le parti sociali, compresi i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> negoziare e concludere<br />
accor<strong>di</strong> collettivi, <strong>di</strong> scioperare e <strong>di</strong> intraprendere azioni sindacali in conformità del <strong>di</strong>ritto<br />
e delle prassi nazionali che rispettano il <strong>di</strong>ritto comunitario, né si applica ai servizi forniti<br />
dalle agenzie <strong>di</strong> lavoro interinale. La presente <strong>di</strong>rettiva non incide sulla normativa <strong>degli</strong> Stati<br />
membri in materia <strong>di</strong> sicurezza sociale.<br />
(15) La presente <strong>di</strong>rettiva rispetta l’esercizio dei <strong>di</strong>ritti fondamentali applicabili negli Stati<br />
membri quali riconosciuti dalla Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea e nelle<br />
relative spiegazioni, armonizzandoli con le libertà fondamentali <strong>di</strong> cui agli articoli 43 e 49<br />
del trattato. Tali <strong>di</strong>ritti fondamentali includono, fra l’altro, il <strong>di</strong>ritto a intraprendere<br />
un’azione sindacale in conformità del <strong>di</strong>ritto e delle prassi nazionali che rispettano il <strong>di</strong>ritto<br />
comunitario.<br />
(16) La presente <strong>di</strong>rettiva riguarda soltanto i prestatori stabiliti in uno Stato membro e<br />
non tratta gli aspetti esterni. Essa non riguarda i negoziati nell’ambito <strong>di</strong> organizzazioni<br />
internazionali per gli scambi <strong>di</strong> servizi, in particolare nel quadro del GATS.<br />
(17) La presente <strong>di</strong>rettiva si applica soltanto ai servizi che sono prestati <strong>di</strong>etro corrispettivo<br />
economico. I servizi d’interesse generale non rientrano nella definizione <strong>di</strong> cui<br />
all’articolo 50 del trattato e sono pertanto esclusi dall’ambito <strong>di</strong> applicazione della presente<br />
<strong>di</strong>rettiva. I servizi d’interesse economico generale sono servizi che, essendo prestati <strong>di</strong>etro<br />
corrispettivo economico, rientrano nell’ambito <strong>di</strong> applicazione della presente <strong>di</strong>rettiva.<br />
Tuttavia, alcuni servizi d’interesse economico generale, per esempio quelli che possono<br />
esistere nel settore dei trasporti, sono esclusi dall’ambito <strong>di</strong> applicazione della presente<br />
<strong>di</strong>rettiva, mentre altri servizi d’interesse economico generale, per esempio quelli che<br />
possono esistere nel settore postale, sono oggetto <strong>di</strong> una deroga alla <strong>di</strong>sposizione sulla libera<br />
prestazione <strong>di</strong> servizi stabilita nella presente <strong>di</strong>rettiva. La presente <strong>di</strong>rettiva non riguarda il<br />
finanziamento dei servizi d’interesse economico generale e non si applica alle sovvenzioni<br />
concesse dagli Stati membri, in particolare nel settore sociale, in conformità delle norme<br />
comunitarie sulla concorrenza. La presente <strong>di</strong>rettiva non si occupa del follow-up del Libro<br />
bianco della Commissione sui servizi d’interesse generale.<br />
(18) Occorre escludere dal campo <strong>di</strong> applicazione della presente <strong>di</strong>rettiva i servizi<br />
finanziari, essendo tali attività oggetto <strong>di</strong> una normativa comunitaria specifica volta a<br />
realizzare, al pari della presente <strong>di</strong>rettiva, un vero mercato interno dei servizi. Pertanto, tale<br />
esclusione concerne tutti i servizi finanziari quali l’attività bancaria, il cre<strong>di</strong>to, l’assicurazione,<br />
compresa la riassicurazione, le pensioni professionali o in<strong>di</strong>viduali, i titoli, gli investimenti,<br />
i fon<strong>di</strong>, i servizi <strong>di</strong> pagamento e quelli <strong>di</strong> consulenza nel settore <strong>degli</strong> investimenti,<br />
compresi i servizi <strong>di</strong> cui all’allegato I della <strong>di</strong>rettiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e<br />
del Consiglio, del 14 giugno 2006, concernente l’accesso all’attività <strong>degli</strong> enti cre<strong>di</strong>tizi e al<br />
suo esercizio [4].<br />
(19) Poiché nel 2002 è stata adottata una serie <strong>di</strong> atti normativi relativi ai servizi e alle reti<br />
<strong>di</strong> comunicazione elettronica nonché alle risorse e ai servizi associati, che ha istituito una<br />
<strong>di</strong>sciplina volta ad agevolare l’accesso a tali attività nel mercato interno grazie, in particolare,<br />
all’eliminazione della maggior parte dei regimi <strong>di</strong> autorizzazione in<strong>di</strong>viduale, è necessario<br />
10_consiglio nazionale forense.pmd 468<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
escludere le questioni <strong>di</strong>sciplinate da tali atti dal campo <strong>di</strong> applicazione della presente<br />
<strong>di</strong>rettiva.<br />
(20) Le esclusioni dal campo <strong>di</strong> applicazione riguardanti le materie attinenti ai servizi <strong>di</strong><br />
comunicazione elettronica oggetto delle <strong>di</strong>rettive 2002/19/CE del Parlamento europeo e del<br />
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti <strong>di</strong> comunicazione elettronica e alle<br />
risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (<strong>di</strong>rettiva accesso) [5], 2002/20/CE<br />
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per<br />
le reti e i servizi <strong>di</strong> comunicazione elettronica (<strong>di</strong>rettiva autorizzazioni) [6], 2002/21/CE del<br />
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo<br />
comune per le reti ed i servizi <strong>di</strong> comunicazione elettronica (<strong>di</strong>rettiva quadro) [7], 2002/22/<br />
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale<br />
e ai <strong>di</strong>ritti <strong>degli</strong> utenti in materia <strong>di</strong> reti e <strong>di</strong> servizi <strong>di</strong> comunicazione elettronica (<strong>di</strong>rettiva<br />
servizio universale) [8] e 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio<br />
2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle<br />
comunicazioni elettroniche (<strong>di</strong>rettiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)<br />
[9] si applicano non solo a questioni specificamente trattate in dette <strong>di</strong>rettive, ma<br />
anche a questioni per le quali le <strong>di</strong>rettive lasciano esplicitamente agli Stati membri la facoltà<br />
<strong>di</strong> adottare talune misure a livello nazionale.<br />
(21) I servizi <strong>di</strong> trasporto, compresi i trasporti urbani, i taxi e le ambulanze nonché i servizi<br />
portuali, sono esclusi dal campo <strong>di</strong> applicazione della presente <strong>di</strong>rettiva.<br />
(22) L’esclusione dei servizi sanitari dall’ambito della presente <strong>di</strong>rettiva dovrebbe<br />
comprendere i servizi sanitari e farmaceutici forniti da professionisti del settore sanitario ai<br />
propri pazienti per valutare, mantenere o ripristinare le loro con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> salute, laddove<br />
tali attività sono riservate a professioni del settore sanitario regolamentate nello Stato<br />
membro in cui i servizi vengono forniti.<br />
(23) La presente <strong>di</strong>rettiva non incide sul rimborso dei costi dei servizi sanitari prestati in<br />
uno Stato membro <strong>di</strong>verso da quello in cui il destinatario del servizio risiede. La Corte <strong>di</strong><br />
giustizia ha in numerose occasioni esaminato la questione e riconosciuto i <strong>di</strong>ritti del<br />
paziente. È importante affrontare la questione in un altro atto giuri<strong>di</strong>co comunitario, a fini<br />
<strong>di</strong> maggiore certezza e chiarezza giuri<strong>di</strong>ca, nella misura in cui essa non sia già oggetto del<br />
regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione<br />
dei regimi <strong>di</strong> sicurezza sociale ai lavoratori subor<strong>di</strong>nati e ai loro familiari che si spostano<br />
all’interno della Comunità [10].<br />
(24) Occorre altresì escludere dal campo <strong>di</strong> applicazione della presente <strong>di</strong>rettiva i servizi<br />
au<strong>di</strong>ovisivi, a prescindere dal modo <strong>di</strong> trasmissione, anche all’interno dei cinema. Inoltre,<br />
la presente <strong>di</strong>rettiva non dovrebbe applicarsi agli aiuti erogati dagli Stati membri nel settore<br />
au<strong>di</strong>ovisivo oggetto delle norme comunitarie sulla concorrenza.<br />
(25) È opportuno escludere dal campo d’applicazione della presente <strong>di</strong>rettiva i giochi con<br />
denaro, ivi comprese le lotterie e le scommesse, tenuto conto della natura specifica <strong>di</strong> tali<br />
attività che comportano da parte <strong>degli</strong> Stati membri l’attuazione <strong>di</strong> politiche <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne<br />
pubblico e <strong>di</strong> tutela dei consumatori.<br />
(26) La presente <strong>di</strong>rettiva non osta all’applicazione dell’articolo 45 del trattato.<br />
(27) La presente <strong>di</strong>rettiva non dovrebbe applicarsi ai servizi sociali nel settore <strong>degli</strong><br />
alloggi, dell’assistenza all’infanzia e del sostegno alle famiglie e alle persone bisognose,<br />
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forniti dallo Stato a livello nazionale, regionale o locale da prestatori incaricati dallo Stato<br />
o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato per sostenere persone che si<br />
trovano in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> particolare bisogno a titolo permanente o temporaneo, perché<br />
hanno un red<strong>di</strong>to familiare insufficiente, o sono totalmente o parzialmente <strong>di</strong>pendenti e<br />
rischiano <strong>di</strong> essere emarginate. È opportuno che la presente <strong>di</strong>rettiva non incida su tali servizi<br />
in quanto essi sono essenziali per garantire i <strong>di</strong>ritti fondamentali alla <strong>di</strong>gnità e all’integrità<br />
umana e costituiscono una manifestazione dei principi <strong>di</strong> coesione e solidarietà sociale.<br />
(28) La presente <strong>di</strong>rettiva non riguarda il finanziamento dei servizi sociali, né il sistema<br />
<strong>di</strong> aiuti ad esso collegato. Essa non incide sui criteri o le con<strong>di</strong>zioni stabiliti dagli Stati membri<br />
per assicurare che tali servizi sociali effettivamente giovino all’interesse pubblico e alla<br />
coesione sociale. Inoltre la presente <strong>di</strong>rettiva non dovrebbe incidere sul principio del servizio<br />
universale nell’ambito dei servizi sociali <strong>degli</strong> Stati membri.<br />
(29) Poiché il trattato prevede basi giuri<strong>di</strong>che specifiche in materia fiscale e considerate<br />
le norme comunitarie già adottate in questo ambito, occorre escludere il settore fiscale dal<br />
campo <strong>di</strong> applicazione della presente <strong>di</strong>rettiva.<br />
(30) Esiste già un notevole corpus <strong>di</strong> norme comunitarie sulle attività <strong>di</strong> servizi. La<br />
presente <strong>di</strong>rettiva viene ad aggiungersi all’acquis comunitario per completarlo. I conflitti tra<br />
la presente <strong>di</strong>rettiva ed altri atti comunitari sono stati identificati e sono contemplati dalla<br />
presente <strong>di</strong>rettiva, anche tramite deroghe. Tuttavia, occorre prevedere una regola che<br />
<strong>di</strong>sciplini eventuali casi residui ed eccezionali in cui sussiste un conflitto tra una delle<br />
<strong>di</strong>sposizioni della presente <strong>di</strong>rettiva ed una <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> un altro atto comunitario.<br />
L’esistenza <strong>di</strong> un siffatto conflitto dovrebbe essere determinata nel rispetto delle norme del<br />
trattato relative al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> stabilimento ed alla libera circolazione dei servizi.<br />
(31) La presente <strong>di</strong>rettiva è coerente con la <strong>di</strong>rettiva 2005/36/CE del Parlamento europeo<br />
e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali [11] e non<br />
pregiu<strong>di</strong>ca tale <strong>di</strong>rettiva. Essa riguarda questioni <strong>di</strong>verse da quelle relative alle qualifiche<br />
professionali, quali l’assicurazione <strong>di</strong> responsabilità professionale, le comunicazioni commerciali,<br />
le attività multi<strong>di</strong>sciplinari e la semplificazione amministrativa. Per quanto<br />
concerne la prestazione <strong>di</strong> servizi transfrontalieri a titolo temporaneo, una delle deroghe alla<br />
<strong>di</strong>sposizione sulla libera prestazione <strong>di</strong> servizi previste dalla presente <strong>di</strong>rettiva assicura che<br />
il titolo II sulla libera prestazione <strong>di</strong> servizi della <strong>di</strong>rettiva 2005/36/CE resti impregiu<strong>di</strong>cato.<br />
Pertanto, la <strong>di</strong>sposizione sulla libera prestazione <strong>di</strong> servizi non incide su nessuna delle misure<br />
applicabili a norma <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>rettiva 2005/36/CE nello Stato membro in cui viene fornito un<br />
servizio.<br />
(32) La presente <strong>di</strong>rettiva è coerente con la legislazione comunitaria relativa alla tutela dei<br />
consumatori, come la <strong>di</strong>rettiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ 11<br />
maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato<br />
interno (<strong>di</strong>rettiva sulle pratiche commerciali sleali) [12] e il regolamento (CE) n. 2006/2004<br />
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità<br />
nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori (“regolamento<br />
sulla cooperazione per la tutela dei consumatori”) [13].<br />
(33) Tra i servizi oggetto della presente <strong>di</strong>rettiva rientrano numerose attività in costante<br />
evoluzione, fra le quali figurano: i servizi alle imprese, quali i servizi <strong>di</strong> consulenza<br />
manageriale e gestionale, i servizi <strong>di</strong> certificazione e <strong>di</strong> collaudo, i servizi <strong>di</strong> gestione delle<br />
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strutture, compresi i servizi <strong>di</strong> manutenzione <strong>degli</strong> uffici, i servizi <strong>di</strong> pubblicità o i servizi<br />
connessi alle assunzioni e i servizi <strong>degli</strong> agenti commerciali. Sono oggetto della presente<br />
<strong>di</strong>rettiva anche i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, quali i servizi <strong>di</strong><br />
consulenza legale o fiscale, i servizi collegati con il settore immobiliare, come le agenzie<br />
immobiliari, l’e<strong>di</strong>lizia, compresi i servizi <strong>degli</strong> architetti, la <strong>di</strong>stribuzione, l’organizzazione<br />
<strong>di</strong> fiere, il noleggio <strong>di</strong> auto, le agenzie <strong>di</strong> viaggi. Nell’ambito <strong>di</strong> applicazione della presente<br />
<strong>di</strong>rettiva rientrano altresì i servizi ai consumatori, quali i servizi nel settore del turismo,<br />
compresi i servizi delle guide turistiche, i servizi ricreativi, i centri sportivi, i parchi <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>vertimento e, nella misura in cui non sono esclusi dall’ambito <strong>di</strong> applicazione della<br />
<strong>di</strong>rettiva, i servizi a domicilio, come l’assistenza agli anziani. Queste attività possono<br />
riguardare servizi che richiedono la vicinanza del prestatore e del destinatario della<br />
prestazione, servizi che comportano lo spostamento del destinatario o del prestatore e servizi<br />
che possono essere prestati a <strong>di</strong>stanza, anche via Internet.<br />
(34) Secondo la giurisprudenza della Corte <strong>di</strong> giustizia, la valutazione <strong>di</strong> determinate<br />
attività, in particolare <strong>di</strong> quelle finanziate con fon<strong>di</strong> pubblici o esercitate da enti pubblici,<br />
deve essere effettuata, per stabilire se costituiscono un “servizio”, caso per caso alla luce delle<br />
loro caratteristiche, in particolare del modo in cui sono prestate, organizzate e finanziate<br />
nello Stato membro interessato. La Corte <strong>di</strong> giustizia ha ritenuto che la caratteristica<br />
fondamentale della retribuzione sia rappresentata dal fatto che essa costituisce un corrispettivo<br />
economico per i servizi prestati, ed ha riconosciuto che la caratteristica della retribuzione<br />
è assente nelle attività svolte dallo Stato o per conto dello Stato senza corrispettivo<br />
economico nel quadro dei suoi doveri in ambito sociale, culturale, educativo e giu<strong>di</strong>ziario,<br />
quali i corsi assicurati nel quadro del sistema nazionale <strong>di</strong> pubblica istruzione o la gestione<br />
<strong>di</strong> regimi <strong>di</strong> sicurezza sociale che non svolgono un’attività economica. Il pagamento <strong>di</strong> una<br />
tassa da parte dei destinatari, ad esempio una tassa <strong>di</strong> insegnamento o <strong>di</strong> iscrizione pagata<br />
dagli studenti per contribuire in parte alle spese <strong>di</strong> funzionamento <strong>di</strong> un sistema, non<br />
costituisce <strong>di</strong> per sé retribuzione in quanto il servizio continua ad essere essenzialmente<br />
finanziato con fon<strong>di</strong> pubblici. Queste attività non rientrano pertanto nella definizione <strong>di</strong><br />
“servizio” <strong>di</strong> cui all’articolo 50 del trattato e sono quin<strong>di</strong> escluse dal campo d’applicazione<br />
della presente <strong>di</strong>rettiva.<br />
(35) Le attività sportive amatoriali senza scopo <strong>di</strong> lucro rivestono una notevole importanza<br />
sociale. Tali attività perseguono spesso finalità esclusivamente sociali o ricreative.<br />
Pertanto, esse non possono costituire un’attività economica ai sensi del <strong>di</strong>ritto comunitario<br />
e non dovrebbero rientrare nel campo <strong>di</strong> applicazione della presente <strong>di</strong>rettiva.<br />
(36) La nozione <strong>di</strong> prestatore dovrebbe comprende qualsiasi persona fisica, avente la<br />
citta<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> uno Stato membro, o persona giuri<strong>di</strong>ca che esplica un’attività <strong>di</strong> servizio in<br />
tale Stato membro esercitando la libertà <strong>di</strong> stabilimento o la libera circolazione dei servizi.<br />
La nozione <strong>di</strong> prestatore quin<strong>di</strong> non dovrebbe limitarsi solo al caso in cui il servizio venga<br />
prestato attraverso le frontiere nell’ambito della libera circolazione dei servizi, ma dovrebbe<br />
comprendere anche la fattispecie in cui un operatore si stabilisce in uno Stato membro per<br />
svilupparvi le proprie attività <strong>di</strong> servizio. La nozione <strong>di</strong> prestatore, d’altra parte, non<br />
dovrebbe coprire il caso delle succursali <strong>di</strong> società <strong>di</strong> paesi terzi in uno Stato membro poiché,<br />
in conformità dell’articolo 48 del trattato, la libertà <strong>di</strong> stabilimento e la libera circolazione<br />
dei servizi si applicano soltanto alle società costituite conformemente alla legislazione <strong>di</strong> uno<br />
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Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro <strong>di</strong> attività<br />
principale all’interno della Comunità. Il concetto <strong>di</strong> destinatario dovrebbe coprire anche i<br />
citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> paesi terzi che beneficiano già <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti loro conferiti da atti comunitari quali il<br />
regolamento (CEE) n. 1408/71, la <strong>di</strong>rettiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre<br />
2003, relativa allo status dei citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> paesi terzi che siano soggiornanti <strong>di</strong> lungo periodo<br />
[14], il regolamento del Consiglio (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che<br />
estende le <strong>di</strong>sposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/<br />
72 ai citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> paesi terzi cui tali <strong>di</strong>sposizioni non siano già applicabili unicamente a causa<br />
della nazionalità [15] e la <strong>di</strong>rettiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del<br />
29 aprile 2004, relativa al <strong>di</strong>ritto dei citta<strong>di</strong>ni dell’Unione e dei loro familiari <strong>di</strong> circolare e<br />
<strong>di</strong> soggiornare liberamente nel territorio <strong>degli</strong> Stati membri [16]. Inoltre, gli Stati membri<br />
possono estendere il concetto <strong>di</strong> destinatario ad altri citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> paesi terzi presenti sul loro<br />
territorio.<br />
(37) Il luogo <strong>di</strong> stabilimento del prestatore dovrebbe essere determinato in conformità<br />
della giurisprudenza della Corte <strong>di</strong> giustizia, secondo la quale la nozione <strong>di</strong> stabilimento<br />
implica l’esercizio effettivo <strong>di</strong> un’attività economica per una durata <strong>di</strong> tempo indeterminata<br />
me<strong>di</strong>ante l’inse<strong>di</strong>amento in pianta stabile. Tale requisito può essere sod<strong>di</strong>sfatto anche nel<br />
caso in cui una società sia costituita a tempo determinato o abbia in affitto un fabbricato o<br />
un impianto per lo svolgimento della sua attività. Esso può altresì essere sod<strong>di</strong>sfatto allorché<br />
uno Stato membro rilasci autorizzazioni <strong>di</strong> durata limitata soltanto per particolari servizi.<br />
Lo stabilimento non deve necessariamente assumere la forma <strong>di</strong> una filiale, succursale o<br />
rappresentanza, ma può consistere in un ufficio gestito dal personale del prestatore o da una<br />
persona in<strong>di</strong>pendente ma autorizzata ad agire su base permanente per conto dell’impresa,<br />
come nel caso <strong>di</strong> una rappresentanza. Secondo questa definizione, che comporta l’esercizio<br />
effettivo <strong>di</strong> un’attività economica nel luogo <strong>di</strong> stabilimento del prestatore <strong>di</strong> servizi, una<br />
semplice casella postale non costituisce uno stabilimento. Se uno stesso prestatore ha più<br />
luoghi <strong>di</strong> stabilimento, è importante determinare da quale luogo <strong>di</strong> stabilimento è prestato<br />
il servizio effettivo in questione. Nei casi in cui è <strong>di</strong>fficile determinare da quale dei vari luoghi<br />
<strong>di</strong> stabilimento un determinato servizio è prestato, tale luogo è quello in cui il prestatore ha<br />
il centro delle sue attività per quanto concerne tale servizio specifico.<br />
(38) La nozione <strong>di</strong> “persona giuri<strong>di</strong>ca” secondo le <strong>di</strong>sposizioni del trattato in materia <strong>di</strong><br />
stabilimento lascia agli operatori la libertà <strong>di</strong> scegliere la forma giuri<strong>di</strong>ca che ritengono<br />
opportuna per svolgere la loro attività. Di conseguenza, per “persone giuri<strong>di</strong>che” ai sensi del<br />
trattato si intendono tutte le entità costituite conformemente al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> uno Stato membro<br />
o da esso <strong>di</strong>sciplinate, a prescindere dalla loro forma giuri<strong>di</strong>ca.<br />
(39) La nozione <strong>di</strong> regime <strong>di</strong> autorizzazione dovrebbe comprendere, in particolare, le<br />
procedure amministrative per il rilascio <strong>di</strong> autorizzazioni, licenze, approvazioni o concessioni,<br />
ma anche l’obbligo, per potere esercitare l’attività, <strong>di</strong> essere iscritto in un albo<br />
professionale, in un registro, ruolo o in una banca dati, <strong>di</strong> essere convenzionato con un<br />
organismo o <strong>di</strong> ottenere una tessera professionale. L’autorizzazione può essere concessa non<br />
solo in base ad una decisione formale, ma anche in base ad una decisione implicita derivante,<br />
ad esempio, dal silenzio dell’autorità competente o dal fatto che l’interessato debba<br />
attendere l’avviso <strong>di</strong> ricevimento <strong>di</strong> una <strong>di</strong>chiarazione per iniziare l’attività o affinché<br />
quest’ultima sia legittima.<br />
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(40) La nozione <strong>di</strong> “motivi imperativi <strong>di</strong> interesse generale” cui fanno riferimento alcune<br />
<strong>di</strong>sposizioni della presente <strong>di</strong>rettiva è stata progressivamente elaborata dalla Corte <strong>di</strong><br />
giustizia nella propria giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del trattato, e potrebbe<br />
continuare ad evolvere. La nozione, come riconosciuto nella giurisprudenza della Corte <strong>di</strong><br />
giustizia, copre almeno i seguenti motivi: l’or<strong>di</strong>ne pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità<br />
pubblica ai sensi <strong>degli</strong> articoli 46 e 55 del trattato, il mantenimento dell’or<strong>di</strong>ne sociale, gli<br />
obiettivi <strong>di</strong> politica sociale, la tutela dei destinatari <strong>di</strong> servizi, la tutela dei consumatori, la<br />
tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, il benessere <strong>degli</strong> animali,<br />
la salvaguar<strong>di</strong>a dell’equilibrio finanziario del regime <strong>di</strong> sicurezza sociale, la prevenzione della<br />
frode, la prevenzione della concorrenza sleale, la protezione dell’ambiente e dell’ambiente<br />
urbano, compreso l’assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei cre<strong>di</strong>tori, la<br />
salvaguar<strong>di</strong>a della sana amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della<br />
proprietà intellettuale, gli obiettivi <strong>di</strong> politica culturale, compresa la salvaguar<strong>di</strong>a della libertà<br />
<strong>di</strong> espressione dei vari elementi presenti nella società e, in particolare, dei valori sociali,<br />
culturali, religiosi e filosofici, la necessità <strong>di</strong> assicurare un elevato livello <strong>di</strong> istruzione, il<br />
mantenimento del pluralismo della stampa e la politica <strong>di</strong> promozione della lingua<br />
nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, e la politica<br />
veterinaria.<br />
(41) Il concetto <strong>di</strong> “or<strong>di</strong>ne pubblico”, come interpretato dalla Corte <strong>di</strong> giustizia,<br />
comprende la protezione contro una minaccia effettiva e sufficientemente grave per uno<br />
<strong>degli</strong> interessi fondamentali della collettività e può includere, in particolare, questioni legate<br />
alla <strong>di</strong>gnità umana, alla tutela dei minori e <strong>degli</strong> adulti vulnerabili ed al benessere <strong>degli</strong><br />
animali. Analogamente, la nozione <strong>di</strong> pubblica sicurezza comprende le questioni <strong>di</strong><br />
incolumità pubblica.<br />
(42) Le norme relative alle procedure amministrative non dovrebbero mirare ad<br />
armonizzare le procedure amministrative, ma a sopprimere regimi <strong>di</strong> autorizzazione,<br />
procedure e formalità eccessivamente onerosi che ostacolano la libertà <strong>di</strong> stabilimento e la<br />
creazione <strong>di</strong> nuove società <strong>di</strong> servizi che ne derivano.<br />
(43) Una delle principali <strong>di</strong>fficoltà incontrate, in particolare dalle PMI, nell’accesso alle<br />
attività <strong>di</strong> servizi e nel loro esercizio è rappresentato dalla complessità, dalla lunghezza e<br />
dall’incertezza giuri<strong>di</strong>ca delle procedure amministrative. Per questa ragione, sul modello <strong>di</strong><br />
alcune iniziative in materia <strong>di</strong> modernizzazione delle buone pratiche amministrative avviate<br />
a livello comunitario e nazionale, è necessario stabilire principi <strong>di</strong> semplificazione amministrativa,<br />
in particolare me<strong>di</strong>ante la limitazione dell’obbligo <strong>di</strong> autorizzazione preliminare ai<br />
casi in cui essa è in<strong>di</strong>spensabile e l’introduzione del principio della tacita autorizzazione da<br />
parte delle autorità competenti allo scadere <strong>di</strong> un determinato termine. Tale azione <strong>di</strong><br />
modernizzazione, pur mantenendo gli obblighi <strong>di</strong> trasparenza e <strong>di</strong> aggiornamento delle<br />
informazioni relative agli operatori, ha il fine <strong>di</strong> eliminare i ritar<strong>di</strong>, i costi e gli effetti <strong>di</strong>ssuasivi<br />
che derivano, ad esempio, da procedure non necessarie o eccessivamente complesse e<br />
onerose, dalla duplicazione delle procedure, dalle complicazioni burocratiche nella presentazione<br />
<strong>di</strong> documenti, dall’abuso <strong>di</strong> potere da parte delle autorità competenti, dai termini<br />
<strong>di</strong> risposta non precisati o eccessivamente lunghi, dalla vali<strong>di</strong>tà limitata dell’autorizzazione<br />
rilasciata o da costi e sanzioni sproporzionati. Tali pratiche hanno effetti <strong>di</strong>ssuasivi<br />
particolarmente rilevanti nel caso dei prestatori che intendono sviluppare le loro attività in<br />
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altri Stati membri e che avvertono l’esigenza <strong>di</strong> una modernizzazione coor<strong>di</strong>nata in un<br />
mercato interno allargato a venticinque Stati membri.<br />
(44) Gli Stati membri dovrebbero introdurre, se del caso, formulari armonizzati a livello<br />
comunitario, definiti dalla Commissione, equipollenti ai certificati, agli attestati o ad<br />
eventuali altri documenti in materia <strong>di</strong> stabilimento.<br />
(45) Per valutare la necessità <strong>di</strong> semplificare le procedure e le formalità gli Stati membri<br />
dovrebbero poter in particolare tener conto della necessità, del numero, <strong>degli</strong> eventuali<br />
doppioni, dei costi, della chiarezza e dell’accessibilità <strong>di</strong> tali procedure e formalità nonché<br />
dei ritar<strong>di</strong> e delle <strong>di</strong>fficoltà pratiche cui potrebbero dar luogo per il prestatore in questione.<br />
(46) Per agevolare l’accesso alle attività <strong>di</strong> servizi e il loro esercizio nel mercato interno,<br />
è necessario fissare l’obiettivo, comune a tutti gli Stati membri, <strong>di</strong> una semplificazione<br />
amministrativa e prevedere <strong>di</strong>sposizioni riguardanti, in particolare, gli sportelli unici, il<br />
<strong>di</strong>ritto all’informazione, le procedure per via elettronica e la definizione <strong>di</strong> un quadro per<br />
i regimi <strong>di</strong> autorizzazione. Altre misure adottate a livello nazionale per raggiungere<br />
quest’obiettivo potrebbero consistere nel ridurre il numero delle procedure e formalità<br />
applicabili alle attività <strong>di</strong> servizi, limitandole a quelle in<strong>di</strong>spensabili per conseguire un<br />
obiettivo <strong>di</strong> interesse generale e che non rappresentano, per contenuto o finalità, dei<br />
doppioni.<br />
(47) Ai fini della semplificazione amministrativa, è opportuno evitare <strong>di</strong> imporre in<br />
maniera generale requisiti formali, quali la presentazione <strong>di</strong> documenti originali, <strong>di</strong> copie<br />
autenticate o <strong>di</strong> una traduzione autenticata, tranne qualora ciò sia giustificato obiettivamente<br />
da un motivo imperativo <strong>di</strong> interesse generale, come la tutela dei lavoratori, la sanità<br />
pubblica, la protezione dell’ambiente o la protezione dei consumatori. Occorre inoltre<br />
garantire che un’autorizzazione <strong>di</strong>a normalmente accesso ad un’attività <strong>di</strong> servizi, o al suo<br />
esercizio, su tutto il territorio nazionale a meno che un motivo imperativo <strong>di</strong> interesse<br />
generale non giustifichi obiettivamente un’autorizzazione specifica per ogni stabilimento,<br />
ad esempio nel caso <strong>di</strong> ogni inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> centri commerciali, o un’autorizzazione<br />
limitata ad una parte specifica del territorio nazionale.<br />
(48) Al fine <strong>di</strong> semplificare ulteriormente le procedure amministrative è opportuno fare<br />
in modo che ogni prestatore abbia un interlocutore unico tramite il quale espletare tutte le<br />
procedure e formalità (in prosieguo: sportello unico). Il numero <strong>degli</strong> sportelli unici per<br />
Stato membro può variare secondo le competenze regionali o locali o in funzione delle<br />
attività interessate. La creazione <strong>degli</strong> sportelli unici, infatti, non dovrebbe interferire nella<br />
<strong>di</strong>visione dei compiti tra le autorità competenti in seno ad ogni sistema nazionale. Quando<br />
la competenza spetta a <strong>di</strong>verse autorità a livello regionale o locale, una <strong>di</strong> esse può assumersi<br />
il ruolo <strong>di</strong> sportello unico e coor<strong>di</strong>nare le attività con le altre autorità. Gli sportelli unici<br />
possono essere costituiti non soltanto da autorità amministrative ma anche da camere <strong>di</strong><br />
commercio e dell’artigianato ovvero da organismi o or<strong>di</strong>ni professionali o enti privati ai quali<br />
uno Stato membro ha deciso <strong>di</strong> affidare questa funzione. Gli sportelli unici sono destinati<br />
a svolgere un ruolo importante <strong>di</strong> assistenza al prestatore sia come autorità <strong>di</strong>rettamente<br />
competente a rilasciare i documenti necessari per accedere ad un’attività <strong>di</strong> servizio sia come<br />
interme<strong>di</strong>ario tra il prestatore e le autorità <strong>di</strong>rettamente competenti.<br />
(49) La tassa che può essere riscossa dagli sportelli unici dovrebbe essere proporzionale<br />
al costo delle procedure e formalità espletate. Ciò non dovrebbe impe<strong>di</strong>re che gli Stati<br />
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membri affi<strong>di</strong>no allo sportello unico la riscossione <strong>di</strong> altri oneri amministrativi come quelli<br />
<strong>degli</strong> organi <strong>di</strong> controllo.<br />
(50) È necessario che i prestatori e i destinatari abbiano un agevole accesso a taluni tipi<br />
<strong>di</strong> informazione. Ciascuno Stato membro dovrebbe determinare le modalità con le quali<br />
fornire informazioni a prestatori e destinatari nell’ambito della presente <strong>di</strong>rettiva. In<br />
particolare, gli Stati membri possono ottemperare all’obbligo <strong>di</strong> garantire che le informazioni<br />
pertinenti siano facilmente accessibili ai prestatori e destinatari consentendo al pubblico<br />
l’accesso a tali informazioni attraverso un sito web. Le informazioni dovrebbero essere<br />
comunicate in modo chiaro e univoco.<br />
(51) L’informazione fornita a prestatori e destinatari dovrebbe includere, in particolare,<br />
informazioni relative alle procedure e alle formalità, ai dati delle autorità competenti, alle<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> accesso ai registri pubblici e alle banche dati pubbliche nonché informazioni<br />
concernenti le possibilità <strong>di</strong> ricorso <strong>di</strong>sponibili e gli estremi delle associazioni e delle<br />
organizzazioni presso le quali i prestatori o i destinatari possono ricevere assistenza pratica.<br />
L’obbligo delle autorità competenti <strong>di</strong> assistere prestatori e destinatari non comprende<br />
l’assistenza giuri<strong>di</strong>ca per singoli casi. Tuttavia, dovrebbero essere fornite informazioni<br />
generali sulla maniera in cui i requisiti sono normalmente interpretati o applicati. Spetta del<br />
pari agli Stati membri <strong>di</strong>rimere questioni quali la responsabilità in caso <strong>di</strong> comunicazione<br />
<strong>di</strong> informazioni errate o fuorvianti.<br />
(52) La realizzazione in tempi ragionevolmente brevi <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> procedure e <strong>di</strong><br />
formalità espletate per via elettronica costituirà la con<strong>di</strong>cio sine qua non della semplificazione<br />
amministrativa nel settore delle attività <strong>di</strong> servizi, a beneficio dei prestatori, dei destinatari<br />
e delle autorità competenti. Per ottemperare all’obbligo vigente in relazione ai risultati, può<br />
rivelarsi necessario adattare le legislazioni e le altre regolamentazioni nazionali applicabili<br />
ai servizi. Tale obbligo non osta a che gli Stati membri offrano, oltre a mezzi elettronici, altri<br />
strumenti per espletare tali procedure e formalità. Il fatto che tali procedure e formalità<br />
debbano poter essere espletate a <strong>di</strong>stanza richiede, in particolare, che gli Stati membri<br />
provvedano affinché ciò possa avvenire a livello transfrontaliero. Restano escluse da tale<br />
obbligo le procedure o le formalità che, per loro natura, non possono essere espletate a<br />
<strong>di</strong>stanza. Inoltre, ciò non interferisce con la legislazione <strong>degli</strong> Stati membri sull’uso delle<br />
lingue.<br />
(53) Ai fini del rilascio <strong>di</strong> licenze per talune attività <strong>di</strong> servizi l’autorità competente può<br />
richiedere un colloquio con il richiedente al fine <strong>di</strong> valutarne l’integrità personale e l’idoneità<br />
a svolgere l’attività in questione. In questi casi, l’espletamento delle formalità per via<br />
elettronica potrebbe non essere appropriato.<br />
(54) La possibilità <strong>di</strong> avere accesso ad un’attività <strong>di</strong> servizi dovrebbe essere subor<strong>di</strong>nata<br />
al rilascio <strong>di</strong> un’autorizzazione da parte delle autorità competenti soltanto se ciò è conforme<br />
ai principi <strong>di</strong> non <strong>di</strong>scriminazione, <strong>di</strong> necessità e <strong>di</strong> proporzionalità. Ciò significa, in<br />
particolare, che l’imposizione <strong>di</strong> un’autorizzazione dovrebbe essere ammissibile soltanto<br />
nei casi in cui un controllo a posteriori non sarebbe efficace a causa dell’impossibilità <strong>di</strong><br />
constatare a posteriori le carenze dei servizi interessati e tenuto debito conto dei rischi e dei<br />
pericoli che potrebbero risultare dall’assenza <strong>di</strong> un controllo a priori. Queste <strong>di</strong>sposizioni<br />
della <strong>di</strong>rettiva non possono tuttavia giustificare regimi <strong>di</strong> autorizzazione che sono vietati da<br />
altri atti comunitari, quali la <strong>di</strong>rettiva 1999/93/CE del 13 <strong>di</strong>cembre 1999 del Parlamento<br />
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europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche [17] o<br />
la <strong>di</strong>rettiva 2000/31/CE dell’ 8 giugno 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa<br />
a taluni aspetti giuri<strong>di</strong>ci dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio<br />
elettronico, nel mercato interno (“<strong>di</strong>rettiva sul commercio elettronico”) [18]. I risultati<br />
del processo <strong>di</strong> valutazione reciproca consentiranno <strong>di</strong> determinare a livello comunitario i<br />
tipi <strong>di</strong> attività per le quali i regimi <strong>di</strong> autorizzazione dovrebbero essere soppressi.<br />
(55) La presente <strong>di</strong>rettiva dovrebbe lasciare impregiu<strong>di</strong>cata la facoltà <strong>degli</strong> Stati membri<br />
<strong>di</strong> revocare successivamente le autorizzazioni, quando non sussistono più le con<strong>di</strong>zioni per<br />
il loro rilascio.<br />
(56) Conformemente alla giurisprudenza della Corte <strong>di</strong> giustizia, la sanità pubblica, la<br />
tutela dei consumatori, la salute <strong>degli</strong> animali e la protezione dell’ambiente urbano<br />
costituiscono motivi imperativi <strong>di</strong> interesse generale. Tali motivi imperativi possono<br />
giustificare l’applicazione <strong>di</strong> regimi <strong>di</strong> autorizzazione e altre restrizioni. Tuttavia, tali regimi<br />
<strong>di</strong> autorizzazione o restrizioni non dovrebbero <strong>di</strong>scriminare in base alla nazionalità. Inoltre,<br />
dovrebbero essere sempre rispettati i principi <strong>di</strong> necessità e proporzionalità.<br />
(57) Le <strong>di</strong>sposizioni della presente <strong>di</strong>rettiva relative ai regimi <strong>di</strong> autorizzazione dovrebbero<br />
riguardare i casi in cui l’accesso ad un’attività <strong>di</strong> servizio o il suo esercizio da parte <strong>di</strong><br />
operatori richieda la decisione <strong>di</strong> un’autorità competente. Ciò non riguarda né le decisioni<br />
delle autorità competenti relative all’istituzione <strong>di</strong> un ente pubblico o privato per la<br />
prestazione <strong>di</strong> un servizio particolare, né la conclusione <strong>di</strong> contratti da parte delle autorità<br />
competenti per la prestazione <strong>di</strong> un servizio particolare, che è <strong>di</strong>sciplinata dalle norme sugli<br />
appalti pubblici, poiché la presente <strong>di</strong>rettiva non si occupa <strong>di</strong> tali norme.<br />
(58) Per agevolare l’accesso alle attività <strong>di</strong> servizi e il loro esercizio è importante valutare<br />
i regimi <strong>di</strong> autorizzazione e la relativa motivazione e re<strong>di</strong>gere una relazione al riguardo.<br />
Quest’obbligo <strong>di</strong> relazione riguarda solo l’esistenza dei regimi <strong>di</strong> autorizzazione e non i<br />
criteri e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> rilascio dell’autorizzazione stessa.<br />
(59) L’autorizzazione dovrebbe <strong>di</strong> regola consentire al prestatore <strong>di</strong> avere accesso<br />
all’attività <strong>di</strong> servizio o <strong>di</strong> esercitare tale attività in tutto il territorio nazionale, a meno che<br />
un limite territoriale sia giustificato da un motivo imperativo <strong>di</strong> interesse generale. Ad<br />
esempio, la protezione dell’ambiente può giustificare la necessità <strong>di</strong> ottenere una singola<br />
autorizzazione per ciascuna installazione sul territorio nazionale. Tale <strong>di</strong>sposizione non<br />
dovrebbe pregiu<strong>di</strong>care le competenze regionali o locali per la concessione <strong>di</strong> autorizzazioni<br />
all’interno <strong>degli</strong> Stati membri.<br />
(60) La presente <strong>di</strong>rettiva, e in particolare le <strong>di</strong>sposizioni concernenti i regimi <strong>di</strong> autorizzazione<br />
e la portata territoriale <strong>di</strong> un’autorizzazione, non pregiu<strong>di</strong>ca la ripartizione delle<br />
competenze regionali o locali all’interno <strong>di</strong> uno Stato membro, compresa l’autonomia<br />
regionale e locale e l’impiego <strong>di</strong> lingue ufficiali.<br />
(61) La <strong>di</strong>sposizione relativa al <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> duplicazione delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> rilascio<br />
dell’autorizzazione non dovrebbe ostare a che gli Stati membri applichino le proprie<br />
con<strong>di</strong>zioni specificate nel regime <strong>di</strong> autorizzazione. Essa dovrebbe prescrivere solo che le<br />
autorità competenti, nell’esaminare se le con<strong>di</strong>zioni siano sod<strong>di</strong>sfatte dal richiedente, prendano<br />
in considerazione le con<strong>di</strong>zioni equivalenti già sod<strong>di</strong>sfatte dal richiedente in un altro Stato<br />
membro. Questa <strong>di</strong>sposizione non dovrebbe prescrivere che siano applicate le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
rilascio dell’autorizzazione previste dal regime <strong>di</strong> autorizzazione <strong>di</strong> un altro Stato membro.<br />
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
(62) Nel caso in cui il numero <strong>di</strong> autorizzazioni <strong>di</strong>sponibili per una determinata attività sia<br />
limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, è opportuno<br />
prevedere una procedura <strong>di</strong> selezione tra <strong>di</strong>versi can<strong>di</strong>dati potenziali, al fine <strong>di</strong> sviluppare,<br />
tramite la libera concorrenza, la qualità e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> offerta <strong>di</strong> servizi a <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong><br />
utenti. Tale procedura dovrebbe offrire garanzie <strong>di</strong> trasparenza e <strong>di</strong> imparzialità e l’autorizzazione<br />
così rilasciata non dovrebbe avere una durata eccessiva, non dovrebbe poter essere<br />
rinnovata automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente. In particolare, la durata<br />
dell’autorizzazione concessa dovrebbe essere fissata in modo da non restringere o limitare la<br />
libera concorrenza al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> quanto è necessario per garantire l’ammortamento <strong>degli</strong><br />
investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. La presente <strong>di</strong>sposizione non<br />
dovrebbe ostare a che gli Stati membri limitino il numero <strong>di</strong> autorizzazioni per ragioni <strong>di</strong>verse<br />
dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche. Le autorizzazioni in questione<br />
dovrebbero comunque ottemperare alle altre <strong>di</strong>sposizioni della presente <strong>di</strong>rettiva relative ai<br />
regimi <strong>di</strong> autorizzazione.<br />
(63) Qualora non siano previsti regimi <strong>di</strong>versi, in mancanza <strong>di</strong> risposta entro un determinato<br />
termine, l’autorizzazione si dovrebbe considerare rilasciata. Per determinate attività<br />
possono tuttavia essere previsti regimi <strong>di</strong>versi se ciò è obiettivamente giustificato da motivi<br />
imperativi <strong>di</strong> interesse generale, ivi compresi interessi legittimi <strong>di</strong> terzi. Tali regimi potrebbero<br />
comprendere norme nazionali secondo cui, in mancanza <strong>di</strong> risposta da parte dell’autorità<br />
competente, la domanda si considera respinta; tale rifiuto è impugnabile <strong>di</strong> fronte alle<br />
giuris<strong>di</strong>zioni competenti.<br />
(64) Al fine della creazione <strong>di</strong> un vero mercato interno dei servizi è necessario sopprimere<br />
le restrizioni alla libertà <strong>di</strong> stabilimento e alla libera circolazione dei servizi ancora presenti nella<br />
legislazione <strong>di</strong> taluni Stati membri e incompatibili, rispettivamente, con gli articoli 43 e 49 del<br />
trattato. Le restrizioni da vietare incidono in modo particolare sul mercato interno dei servizi<br />
e dovrebbero essere al più presto eliminate in modo sistematico.<br />
(65) La libertà <strong>di</strong> stabilimento è basata, in particolare, sul principio della parità <strong>di</strong><br />
trattamento che non soltanto comporta il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> ogni forma <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione fondata<br />
sulla citta<strong>di</strong>nanza, ma anche qualsiasi forma <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione in<strong>di</strong>retta basata su criteri<br />
<strong>di</strong>versi ma tali da portare <strong>di</strong> fatto allo stesso risultato. L’accesso ad un’attività <strong>di</strong> servizi o il suo<br />
esercizio in uno Stato membro, a titolo principale come a titolo secondario, non dovrebbero<br />
quin<strong>di</strong> essere subor<strong>di</strong>nati a criteri quali il luogo <strong>di</strong> stabilimento, <strong>di</strong> residenza, <strong>di</strong> domicilio o<br />
<strong>di</strong> prestazione principale dell’attività. Tali criteri non dovrebbero contemplare tuttavia i<br />
requisiti secondo cui è obbligatoria la presenza <strong>di</strong> un prestatore o <strong>di</strong> un suo <strong>di</strong>pendente o<br />
rappresentante nell’esercizio della sua attività se ciò è giustificato da motivi imperativi <strong>di</strong><br />
interesse pubblico. Uno Stato membro non dovrebbe inoltre limitare la capacità giuri<strong>di</strong>ca e<br />
la capacità processuale delle società costituite conformemente alla legislazione <strong>di</strong> un altro Stato<br />
membro sul cui territorio queste hanno lo stabilimento principale. Inoltre, uno Stato membro<br />
non dovrebbe poter prevedere forme <strong>di</strong> vantaggio per prestatori che abbiano un legame<br />
particolare con un contesto socioeconomico nazionale o locale, né limitare in funzione del<br />
luogo <strong>di</strong> stabilimento del prestatore la facoltà <strong>di</strong> quest’ultimo <strong>di</strong> acquisire, usare o alienare<br />
<strong>di</strong>ritti e beni o <strong>di</strong> accedere alle <strong>di</strong>verse forme <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to e <strong>di</strong> alloggio, nella misura in cui queste<br />
facoltà sono utili all’accesso alla sua attività o all’esercizio effettivo della stessa.<br />
(66) L’accesso a, o l’esercizio <strong>di</strong>, un’attività <strong>di</strong> servizi sul territorio <strong>di</strong> uno Stato membro non<br />
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dovrebbe essere soggetto ad una prova economica. Il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> richiedere una <strong>di</strong>mostrazione<br />
della capacità economica come con<strong>di</strong>zione per la concessione <strong>di</strong> un’autorizzazione riguarda<br />
le prove economiche in quanto tali e non gli altri requisiti giustificati obiettivamente da motivi<br />
imperativi <strong>di</strong> interesse generale, come la tutela dell’ambiente urbano, la politica sociale e gli<br />
obiettivi in materia <strong>di</strong> sanità pubblica. Tale <strong>di</strong>vieto dovrebbe lasciare impregiu<strong>di</strong>cato l’esercizio<br />
delle competenze delle autorità preposte all’applicazione del <strong>di</strong>ritto della concorrenza.<br />
(67) Per quanto concerne le assicurazioni o le garanzie finanziarie, il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> prevedere<br />
requisiti dovrebbe riguardare solo l’obbligo che le assicurazioni o le garanzie finanziarie<br />
prescritte provengano da un’istituzione finanziaria stabilita nello Stato membro in questione.<br />
(68) Per quanto concerne la precedente iscrizione in un registro, il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> imporre<br />
requisiti dovrebbe riguardare solo l’obbligo per il prestatore <strong>di</strong> essere stato iscritto per un<br />
determinato periodo in un registro dello Stato membro in questione prima dello stabilimento.<br />
(69) Al fine <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nare la modernizzazione delle norme e regolamentazioni nazionali<br />
in modo coerente con le esigenze del mercato interno, è necessario valutare taluni requisiti<br />
nazionali non <strong>di</strong>scriminatori che, per le loro caratteristiche proprie, potrebbero sensibilmente<br />
limitare, se non ad<strong>di</strong>rittura impe<strong>di</strong>re, l’accesso a un’attività o il suo esercizio nell’ambito della<br />
libertà <strong>di</strong> stabilimento. Tale processo <strong>di</strong> valutazione dovrebbe essere limitato alla compatibilità<br />
<strong>di</strong> detti requisiti con i criteri già stabiliti dalla Corte <strong>di</strong> giustizia in materia <strong>di</strong> libertà <strong>di</strong><br />
stabilimento. Esso non riguarda l’applicazione del <strong>di</strong>ritto comunitario della concorrenza.<br />
Detti requisiti, qualora siano <strong>di</strong>scriminatori o non giustificati obiettivamente da motivi<br />
imperativi <strong>di</strong> interesse generale o sproporzionati, devono essere soppressi o mo<strong>di</strong>ficati. L’esito<br />
<strong>di</strong> tale valutazione sarà <strong>di</strong>verso a seconda della natura delle attività e dell’interesse generale<br />
considerati. In particolare, conformemente alla giurisprudenza della Corte <strong>di</strong> giustizia, tali<br />
requisiti potrebbero essere pienamente giustificati quando perseguono obiettivi <strong>di</strong> politica<br />
sociale.<br />
(70) Ai fini della presente <strong>di</strong>rettiva e fatto salvo l’articolo 16 del trattato, possono essere<br />
considerati servizi d’interesse economico generale soltanto i servizi la cui fornitura costituisca<br />
adempimento <strong>di</strong> una specifica missione d’interesse pubblico affidata al prestatore dallo<br />
Stato membro interessato. Tale affidamento dovrebbe essere effettuato me<strong>di</strong>ante uno o più<br />
atti, la cui forma è stabilita da ciascuno Stato membro, e precisare la natura <strong>di</strong> tale specifica<br />
missione.<br />
(71) La procedura <strong>di</strong> valutazione reciproca prevista dalla presente <strong>di</strong>rettiva non dovrebbe<br />
pregiu<strong>di</strong>care la libertà <strong>degli</strong> Stati membri <strong>di</strong> stabilire nei rispettivi or<strong>di</strong>namenti giuri<strong>di</strong>ci un<br />
elevato livello <strong>di</strong> tutela <strong>degli</strong> interessi generali, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi<br />
<strong>di</strong> politica sociale. Inoltre, è necessario che il processo <strong>di</strong> valutazione reciproca tenga<br />
pienamente conto delle specificità dei servizi <strong>di</strong> interesse economico generale e delle<br />
funzioni particolari a essi assegnate. Tali specificità possono giustificare talune restrizioni<br />
alla libertà <strong>di</strong> stabilimento, soprattutto quando tali restrizioni mirino alla protezione della<br />
sanità pubblica e ad obiettivi <strong>di</strong> politica sociale e qualora sod<strong>di</strong>sfino le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui<br />
all’articolo 15, paragrafo 3, lettere a), b) e c). Ad esempio, per quanto riguarda l’obbligo <strong>di</strong><br />
assumere una specifica forma giuri<strong>di</strong>ca al fine <strong>di</strong> prestare determinati servizi in campo<br />
sociale, la Corte <strong>di</strong> giustizia ha già riconosciuto che può essere giustificato imporre al<br />
prestatore il requisito <strong>di</strong> non avere scopo <strong>di</strong> lucro.<br />
(72) I servizi d’interesse economico generale sono correlati a compiti importanti relativi<br />
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alla coesione sociale e territoriale. La realizzazione <strong>di</strong> tali compiti non dovrebbe essere<br />
ostacolata dal processo <strong>di</strong> valutazione previsto dalla presente <strong>di</strong>rettiva. Tale processo non<br />
dovrebbe incidere sui requisiti necessari per la realizzazione dei compiti in questione mentre<br />
occorre al contempo esaminare la questione delle restrizioni ingiustificate alla libertà <strong>di</strong><br />
stabilimento.<br />
(73) Fra i requisiti da prendere in esame figurano i regimi nazionali che, per motivi <strong>di</strong>versi<br />
da quelli relativi alle qualifiche professionali, riservano a prestatori particolari l’accesso a<br />
talune attività. Tali requisiti comprendono gli obblighi che impongono al prestatore <strong>di</strong> avere<br />
un determinato status giuri<strong>di</strong>co, in particolare <strong>di</strong> essere una persona giuri<strong>di</strong>ca, una società<br />
<strong>di</strong> persone, un’organizzazione senza scopo <strong>di</strong> lucro o una società <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong> sole persone<br />
fisiche, e gli obblighi in materia <strong>di</strong> partecipazione azionaria in una società, in particolare<br />
l’obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un capitale minimo per determinate attività <strong>di</strong> servizi oppure <strong>di</strong> avere<br />
una particolare qualifica per detenere capitale in determinate società o per gestirle. La<br />
valutazione della compatibilità delle tariffe obbligatorie minime e/o massime con la libertà<br />
<strong>di</strong> stabilimento riguarda soltanto le tariffe specificamente imposte dalle autorità competenti<br />
per la prestazione <strong>di</strong> determinati servizi e non, ad esempio, le norme generali in materia <strong>di</strong><br />
determinazione dei prezzi, ad esempio per la locazione <strong>di</strong> immobili.<br />
(74) Il processo <strong>di</strong> valutazione reciproca implica che nel periodo <strong>di</strong> recepimento gli Stati<br />
membri debbano procedere ad un esame (“screening”) della loro legislazione per determinare<br />
l’eventuale presenza dei summenzionati requisiti nel loro or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co e,<br />
prima dello scadere del periodo <strong>di</strong> recepimento, debbano elaborare una relazione sui risultati<br />
<strong>di</strong> tale esame. Ogni relazione sarà trasmessa a tutti gli altri Stati membri e a tutte le parti<br />
interessate. Gli Stati membri <strong>di</strong>sporranno allora <strong>di</strong> sei mesi per trasmettere le loro osservazioni<br />
in materia. Entro l’anno successivo alla data <strong>di</strong> recepimento della presente <strong>di</strong>rettiva,<br />
la Commissione elaborerà una relazione <strong>di</strong> sintesi corredandola, se del caso, <strong>di</strong> proposte<br />
riguardanti ulteriori iniziative. Se necessario, la Commissione assisterà gli Stati membri nella<br />
definizione <strong>di</strong> una metodologia comune, con la loro collaborazione.<br />
(75) Il fatto che la presente <strong>di</strong>rettiva specifichi un certo numero <strong>di</strong> requisiti che gli Stati<br />
membri devono sopprimere o valutare nel corso del periodo <strong>di</strong> recepimento lascia<br />
impregiu<strong>di</strong>cate le procedure <strong>di</strong> infrazione che possono essere avviate nei confronti <strong>di</strong> uno<br />
Stato membro che ha mancato <strong>di</strong> ottemperare agli obblighi derivanti dagli articoli 43 o 49<br />
del trattato.<br />
(76) La presente <strong>di</strong>rettiva non riguarda l’applicazione <strong>degli</strong> articoli 28, 29 e 30 del trattato<br />
relativi alla libera circolazione delle merci. Le restrizioni vietate in forza della <strong>di</strong>sposizione<br />
sulla libera prestazione <strong>di</strong> servizi riguardano i requisiti applicabili all’accesso alle attività <strong>di</strong><br />
servizi o al loro esercizio e non quelli applicabili alle merci in quanto tali.<br />
(77) Quando un operatore si sposta in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività<br />
<strong>di</strong> servizi occorre <strong>di</strong>stinguere le situazioni che rientrano nella libertà <strong>di</strong> stabilimento da quelle<br />
coperte, a motivo del carattere temporaneo dell’attività considerata, dalla libera circolazione<br />
dei servizi. Per quanto concerne la <strong>di</strong>stinzione tra la libertà <strong>di</strong> stabilimento e la libera<br />
circolazione dei servizi, secondo la giurisprudenza della Corte <strong>di</strong> giustizia l’elemento chiave<br />
è lo stabilimento o meno dell’operatore nello Stato membro in cui presta il servizio in<br />
questione. Se l’operatore è stabilito nello Stato membro in cui presta i suoi servizi, rientra<br />
nel campo <strong>di</strong> applicazione della libertà <strong>di</strong> stabilimento. Se invece non è stabilito nello Stato<br />
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membro in cui viene fornito il servizio, le sue attività sono oggetto della libera circolazione<br />
dei servizi. Secondo la giurisprudenza costante della Corte <strong>di</strong> giustizia, occorre valutare il<br />
carattere temporaneo delle attività considerate non solo in funzione della durata della<br />
prestazione, ma anche in funzione della sua regolarità, perio<strong>di</strong>cità o continuità. Il carattere<br />
temporaneo della prestazione non dovrebbe in ogni caso escludere che il prestatore possa<br />
dotarsi, nello Stato membro in cui è fornito il servizio, <strong>di</strong> una determinata infrastruttura,<br />
come un ufficio o uno stu<strong>di</strong>o, nella misura in cui tale infrastruttura è necessaria per<br />
l’esecuzione della prestazione in questione.<br />
(78) Al fine <strong>di</strong> garantire la realizzazione efficace della libera circolazione dei servizi e <strong>di</strong><br />
garantire ai destinatari e ai prestatori la possibilità <strong>di</strong> beneficiare e <strong>di</strong> fornire servizi<br />
nell’insieme della Comunità senza l’ostacolo delle frontiere, è opportuno chiarire in che<br />
misura possono essere imposti gli obblighi previsti dalla legislazione dello Stato membro in<br />
cui viene prestato il servizio. È necessario prevedere che la <strong>di</strong>sposizione sulla libera<br />
prestazione <strong>di</strong> servizi non impe<strong>di</strong>sce allo Stato membro nel quale viene prestato il servizio<br />
<strong>di</strong> applicare, in conformità dei principi <strong>di</strong> cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a c),<br />
i propri requisiti specifici per motivi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico o <strong>di</strong> pubblica sicurezza o per la tutela<br />
della salute pubblica o dell’ambiente.<br />
(79) La Corte <strong>di</strong> giustizia ha costantemente ritenuto che uno Stato membro conserva il<br />
<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> adottare misure atte ad impe<strong>di</strong>re ai prestatori <strong>di</strong> trarre profitto abusivamente dai<br />
principi del mercato interno. Gli abusi commessi da un prestatore dovrebbero essere stabiliti<br />
caso per caso.<br />
(80) È necessario provvedere affinché i prestatori possano prendere con sé attrezzature<br />
che sono parte integrante della prestazione del loro servizio allorché si spostano per prestare<br />
servizi in un altro Stato membro. In particolare, è importante evitare le fattispecie in cui<br />
sarebbe impossibile prestare il servizio in quanto manca l’attrezzatura, le situazioni in cui<br />
i prestatori sostengono costi aggiuntivi, ad esempio perché affittano o acquistano attrezzature<br />
<strong>di</strong>verse rispetto a quelle che utilizzano abitualmente ovvero perché debbono mo<strong>di</strong>ficare<br />
significativamente, rispetto alle loro abitu<strong>di</strong>ni, il modo in cui svolgono la loro attività.<br />
(81) La nozione <strong>di</strong> attrezzatura non si riferisce ad oggetti materiali che sono forniti dal<br />
prestatore al cliente o che <strong>di</strong>ventano parte integrante <strong>di</strong> un oggetto materiale in esito<br />
all’attività <strong>di</strong> servizi, come i materiali e<strong>di</strong>lizi o i pezzi <strong>di</strong> ricambio, o che sono consumati o<br />
abbandonati in loco nel corso delle prestazioni <strong>di</strong> servizi, come i carburanti, gli esplosivi, i<br />
fuochi d’artificio, i pestici<strong>di</strong>, i veleni o i me<strong>di</strong>cinali.<br />
(82) Le <strong>di</strong>sposizioni della presente <strong>di</strong>rettiva non dovrebbero pregiu<strong>di</strong>care l’applicazione<br />
da parte <strong>di</strong> uno Stato membro <strong>di</strong> norme in materia <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> occupazione. Le norme<br />
derivanti da <strong>di</strong>sposizioni legislative, regolamentari o amministrative dovrebbero, conformemente<br />
al trattato, essere giustificate da ragioni attinenti alla tutela dei lavoratori, non<br />
<strong>di</strong>scriminatorie, necessarie e proporzionate, secondo l’interpretazione della Corte <strong>di</strong> giustizia,<br />
nonché conformi ad altre normative comunitarie pertinenti.<br />
(83) Occorre prevedere che si possa derogare alla <strong>di</strong>sposizione sulla libera prestazione <strong>di</strong><br />
servizi soltanto nei settori oggetto <strong>di</strong> deroghe. Tali deroghe sono necessarie per tener conto<br />
del grado <strong>di</strong> integrazione del mercato interno o <strong>di</strong> talune norme comunitarie relative ai<br />
servizi che prevedono che un prestatore sia soggetto ad una legislazione <strong>di</strong>versa da quella<br />
dello Stato membro <strong>di</strong> stabilimento. Inoltre, a titolo eccezionale, dovrebbero altresì essere<br />
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prese misure nei confronti <strong>di</strong> un prestatore in taluni casi specifici e a determinate con<strong>di</strong>zioni<br />
sostanziali e procedurali rigorose. Inoltre, le restrizioni alla libera circolazione dei servizi<br />
dovrebbero essere consentite, in via eccezionale, soltanto se conformi ai <strong>di</strong>ritti fondamentali<br />
che, fanno parte integrante dei principi generali <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto sanciti nell’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co<br />
della Comunità.<br />
(84) La deroga alla <strong>di</strong>sposizione sulla libera prestazione <strong>di</strong> servizi relativa ai servizi postali<br />
dovrebbe applicarsi sia alle attività riservate al prestatore del servizio universale che ad altri<br />
servizi postali.<br />
(85) La deroga alla <strong>di</strong>sposizione sulla libera prestazione <strong>di</strong> servizi relativa al recupero<br />
giu<strong>di</strong>ziario dei cre<strong>di</strong>ti e il riferimento ad un eventuale futuro strumento <strong>di</strong> armonizzazione<br />
riguardano soltanto l’accesso ad attività che consistono, in particolare, nel promuovere<br />
<strong>di</strong>nanzi ad un giu<strong>di</strong>ce azioni connesse al recupero <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti, nonché il loro esercizio.<br />
(86) La presente <strong>di</strong>rettiva non concerne le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong> occupazione che, in<br />
conformità della <strong>di</strong>rettiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16<br />
<strong>di</strong>cembre 1996 relativa al <strong>di</strong>stacco dei lavoratori nell’ambito <strong>di</strong> una prestazione <strong>di</strong> servizi<br />
[19], si applicano ai lavoratori <strong>di</strong>staccati per prestare un servizio nel territorio <strong>di</strong> un altro<br />
Stato membro. In tali casi, la <strong>di</strong>rettiva 96/71/CE prevede che i prestatori debbano<br />
conformarsi alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong> occupazione applicabili, in alcuni settori elencati,<br />
nello Stato membro in cui viene prestato il servizio. Tali con<strong>di</strong>zioni sono: perio<strong>di</strong> massimi<br />
<strong>di</strong> lavoro e perio<strong>di</strong> minimi <strong>di</strong> riposo, durata minima delle ferie annuali retribuite, tariffe<br />
minime salariali, comprese le tariffe per lavoro straor<strong>di</strong>nario, con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cessione<br />
temporanea dei lavoratori, in particolare la tutela dei lavoratori ceduti da imprese <strong>di</strong> lavoro<br />
interinale, salute, sicurezza e igiene sul lavoro, provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> tutela riguardo alle<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong> occupazione <strong>di</strong> gestanti, puerpere, bambini e giovani, parità <strong>di</strong><br />
trattamento tra uomo e donna nonché altre <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> non <strong>di</strong>scriminazione.<br />
Ciò riguarda non solo le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro e occupazione stabilite per legge, ma anche<br />
quelle stabilite in contratti collettivi o sentenze arbitrali, che siano ufficialmente <strong>di</strong>chiarati<br />
o siano <strong>di</strong> fatto universalmente applicabili ai sensi della <strong>di</strong>rettiva 96/71/CE. La presente<br />
<strong>di</strong>rettiva, inoltre, non dovrebbe impe<strong>di</strong>re agli Stati membri <strong>di</strong> applicare con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro<br />
e <strong>di</strong> occupazione a materie <strong>di</strong>verse da quelle elencate nell’articolo 3, paragrafo 1, della<br />
<strong>di</strong>rettiva 96/71/CE per motivi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico.<br />
(87) La presente <strong>di</strong>rettiva non riguarda inoltre le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong> occupazione<br />
qualora il lavoratore che presta un servizio transfrontaliero sia assunto nello Stato membro<br />
in cui è fornita la prestazione. La presente <strong>di</strong>rettiva non dovrebbe incidere neppure sul <strong>di</strong>ritto<br />
<strong>degli</strong> Stati membri in cui viene prestato il servizio <strong>di</strong> determinare l’esistenza <strong>di</strong> un rapporto<br />
<strong>di</strong> lavoro e la <strong>di</strong>stinzione tra lavoratori autonomi e lavoratori subor<strong>di</strong>nati, compresi i “falsi<br />
lavoratori autonomi”. A tale proposito, la caratteristica essenziale <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
ai sensi dell’articolo 39 del trattato dovrebbe essere il fatto che per un determinato periodo<br />
<strong>di</strong> tempo una persona fornisce servizi per conto e sotto la <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> un’altra persona in<br />
cambio <strong>di</strong> una remunerazione; qualsiasi attività che una persona svolge al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> un<br />
rapporto subor<strong>di</strong>nato deve essere classificata come attività svolta a titolo autonomo ai sensi<br />
<strong>degli</strong> articoli 43 e 49 del trattato.<br />
(88) La <strong>di</strong>sposizione sulla libera prestazione <strong>di</strong> servizi non dovrebbe applicarsi nei casi<br />
in cui, in conformità del <strong>di</strong>ritto comunitario, un’attività sia riservata in uno Stato membro<br />
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482<br />
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
ad una professione specifica, ad esempio qualora sia previsto l’esercizio esclusivo della<br />
consulenza giuri<strong>di</strong>ca da parte <strong>degli</strong> avvocati.<br />
(89) La deroga alla <strong>di</strong>sposizione sulla libera prestazione <strong>di</strong> servizi per quanto riguarda<br />
questioni inerenti all’immatricolazione <strong>di</strong> veicoli presi in leasing in uno Stato membro<br />
<strong>di</strong>verso da quello in cui vengono utilizzati risulta dalla giurisprudenza della Corte <strong>di</strong><br />
giustizia, la quale ha riconosciuto che uno Stato membro possa assoggettare a tale obbligo,<br />
a con<strong>di</strong>zioni commisurate, i veicoli utilizzati sul suo territorio. Tale esclusione non riguarda<br />
il noleggio a titolo occasionale o temporaneo.<br />
(90) Le relazioni contrattuali tra il prestatore e il cliente nonché tra il datore <strong>di</strong> lavoro e<br />
il <strong>di</strong>pendente non sono soggette alla presente <strong>di</strong>rettiva. La legge applicabile alle obbligazioni<br />
contrattuali ed extracontrattuali del prestatore è determinata dalle norme <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto internazionale<br />
privato.<br />
(91) Occorre lasciare agli Stati membri la possibilità <strong>di</strong> assumere nei confronti <strong>di</strong> un<br />
prestatore stabilito in un altro Stato membro, in via eccezionale, misure che derogano alla<br />
<strong>di</strong>sposizione sulla libera prestazione <strong>di</strong> servizi per motivi attinenti alla sicurezza dei servizi.<br />
Tuttavia tale possibilità dovrebbe essere utilizzata solo in assenza <strong>di</strong> un’armonizzazione<br />
comunitaria.<br />
(92) Le restrizioni alla libera circolazione dei servizi contrarie alla presente <strong>di</strong>rettiva<br />
possono scaturire non solo da misure assunte nei confronti dei prestatori, ma anche dai<br />
numerosi ostacoli alla fruizione <strong>di</strong> servizi da parte dei destinatari e in particolare da parte dei<br />
consumatori. La presente <strong>di</strong>rettiva cita, a titolo <strong>di</strong> esempio, determinati tipi <strong>di</strong> restrizioni<br />
applicate ad un destinatario che desidera fruire <strong>di</strong> un servizio fornito da un prestatore<br />
stabilito in un altro Stato membro. Vi figurano altresì le fattispecie in cui i destinatari <strong>di</strong> un<br />
servizio sottostanno all’obbligo <strong>di</strong> ottenere un’autorizzazione dalle proprie autorità competenti<br />
o <strong>di</strong> presentare una <strong>di</strong>chiarazione presso <strong>di</strong> esse per poter fruire <strong>di</strong> un servizio <strong>di</strong> un<br />
prestatore stabilito in un altro Stato membro. Ciò non riguarda i regimi generali <strong>di</strong><br />
autorizzazione che si applicano anche alla fruizione <strong>di</strong> un servizio fornito da un prestatore<br />
stabilito nello stesso Stato membro.<br />
(93) La nozione <strong>di</strong> aiuti finanziari previsti per la fruizione <strong>di</strong> un particolare servizio non<br />
dovrebbe applicarsi né ai regimi <strong>di</strong> aiuti concessi dagli Stati membri, in particolare nel settore<br />
sociale o nel settore culturale, che sono contemplati da norme comunitarie in materia <strong>di</strong><br />
concorrenza, né all’assistenza finanziaria generale non connessa alla fruizione <strong>di</strong> un<br />
particolare servizio, ad esempio le borse <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o o i prestiti a studenti.<br />
(94) Conformemente alle <strong>di</strong>sposizioni del trattato in materia <strong>di</strong> libera circolazione dei<br />
servizi, le <strong>di</strong>scriminazioni fondate sulla citta<strong>di</strong>nanza o sulla residenza, a livello nazionale o<br />
locale, del destinatario sono vietate. Tali <strong>di</strong>scriminazioni potrebbero assumere la forma <strong>di</strong><br />
un obbligo, imposto soltanto ai citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> un altro Stato membro, <strong>di</strong> fornire documenti<br />
originali, copie autenticate, un certificato <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>nanza o traduzioni ufficiali <strong>di</strong> documenti<br />
per poter fruire <strong>di</strong> un servizio o <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni o tariffe più vantaggiose. Tuttavia, il <strong>di</strong>vieto<br />
<strong>di</strong> applicare requisiti <strong>di</strong>scriminatori non dovrebbe ostare a che possano essere riservati a<br />
taluni destinatari determinati vantaggi, soprattutto tariffari, se ciò avviene in base a criteri<br />
oggettivi e legittimi.<br />
(95) Il principio <strong>di</strong> non <strong>di</strong>scriminazione nel mercato interno implica che l’accesso <strong>di</strong> un<br />
destinatario, in particolare <strong>di</strong> un consumatore, a un servizio offerto al pubblico non possa<br />
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
essere negato o reso più <strong>di</strong>fficile in base al criterio della nazionalità o del luogo <strong>di</strong> residenza<br />
del destinatario contenuto nelle con<strong>di</strong>zioni generali a <strong>di</strong>sposizione del pubblico. Ciò non<br />
impe<strong>di</strong>sce <strong>di</strong> prevedere, in queste con<strong>di</strong>zioni generali, tariffe e con<strong>di</strong>zioni variabili per la<br />
prestazione <strong>di</strong> un servizio se <strong>di</strong>rettamente giustificate da fattori oggettivi che possono variare<br />
da paese a paese, quali i costi supplementari derivanti dalla <strong>di</strong>stanza, le caratteristiche<br />
tecniche della prestazione, le <strong>di</strong>verse con<strong>di</strong>zioni del mercato, come una domanda maggiore<br />
o minore influenzata dalla stagionalità, i perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> ferie <strong>di</strong>versi negli Stati membri e i prezzi<br />
<strong>di</strong>versi della concorrenza, o i rischi aggiuntivi in relazione a normative <strong>di</strong>verse da quelle dello<br />
Stato membro <strong>di</strong> stabilimento. Ciò non implica neanche che la mancata prestazione <strong>di</strong> un<br />
servizio ad un consumatore perché non si detengono i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> proprietà intellettuale<br />
richiesti in un particolare territorio costituisca una <strong>di</strong>scriminazione illegittima.<br />
(96) Tra i mezzi con i quali il prestatore può rendere facilmente accessibili al destinatario<br />
le informazioni che è tenuto a fornire è opportuno prevedere la comunicazione del suo<br />
in<strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong> posta elettronica, compreso il suo sito web. Inoltre, le informazioni che il<br />
prestatore ha l’obbligo <strong>di</strong> rendere <strong>di</strong>sponibili nella documentazione con cui illustra in modo<br />
dettagliato i suoi servizi non dovrebbero consistere in comunicazioni commerciali <strong>di</strong><br />
carattere generale come la pubblicità, ma piuttosto in una descrizione dettagliata dei servizi<br />
proposti, anche tramite documenti presentati su un sito web.<br />
(97) Occorre prevedere nella presente <strong>di</strong>rettiva delle norme relative all’alta qualità dei<br />
servizi, che sod<strong>di</strong>sfino in particolare requisiti <strong>di</strong> informazione e trasparenza. Tali norme<br />
dovrebbero applicarsi sia nel caso <strong>di</strong> prestazioni <strong>di</strong> servizi transfrontalieri tra Stati membri,<br />
sia nel caso <strong>di</strong> servizi offerti da un prestatore all’interno dello Stato membro in cui egli è<br />
stabilito senza imporre inutili oneri alle piccole e me<strong>di</strong>e imprese. Esse non dovrebbero<br />
impe<strong>di</strong>re in nessun caso agli Stati membri <strong>di</strong> applicare, conformemente alla presente<br />
<strong>di</strong>rettiva e ad altre norme comunitarie, requisiti <strong>di</strong> qualità supplementari o <strong>di</strong>versi.<br />
(98) Gli operatori che prestano servizi che presentano un rischio <strong>di</strong>retto e particolare per<br />
la salute o la sicurezza o un rischio finanziario per il destinatario o terzi dovrebbero in linea<br />
<strong>di</strong> principio essere coperti da un’adeguata assicurazione <strong>di</strong> responsabilità professionale o da<br />
un’altra forma <strong>di</strong> garanzia equivalente o comparabile; ciò implica, in particolare, che <strong>di</strong><br />
norma tale operatore dovrebbe avere un’adeguata copertura assicurativa per i servizi che<br />
fornisce in uno o più Stati membri <strong>di</strong>versi dallo Stato membro <strong>di</strong> stabilimento.<br />
(99) L’assicurazione o garanzia dovrebbe essere adeguata alla natura e alla portata del<br />
rischio. I prestatori dovrebbero <strong>di</strong>sporre pertanto <strong>di</strong> una copertura transfrontaliera solo se<br />
effettivamente prestano servizi in altri Stati membri. Gli Stati membri non dovrebbero<br />
stabilire norme più particolareggiate in materia <strong>di</strong> copertura assicurativa e fissare ad esempio<br />
soglie minime per il capitale assicurato o limiti per le esclusioni dalla copertura assicurativa.<br />
I prestatori e le imprese <strong>di</strong> assicurazione dovrebbero mantenersi flessibili in modo da<br />
negoziare polizze assicurative mirate in funzione della natura e della portata esatte del<br />
rischio. Inoltre, non è necessario stabilire per legge l’obbligo <strong>di</strong> contrarre un’assicurazione<br />
adeguata. Dovrebbe essere sufficiente che l’obbligo <strong>di</strong> assicurazione faccia parte delle regole<br />
deontologiche stabilite dagli or<strong>di</strong>ni o organismi professionali. Infine, le imprese <strong>di</strong> assicurazione<br />
non dovrebbero essere sottoposte all’obbligo <strong>di</strong> fornire una copertura assicurativa.<br />
(100) Occorre sopprimere i <strong>di</strong>vieti totali in materia <strong>di</strong> comunicazioni commerciali per le<br />
professioni regolamentate, revocando non i <strong>di</strong>vieti relativi al contenuto <strong>di</strong> una comunica-<br />
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zione commerciale bensì quei <strong>di</strong>vieti che, in generale e per una determinata professione,<br />
proibiscono una o più forme <strong>di</strong> comunicazione commerciale, ad esempio il <strong>di</strong>vieto assoluto<br />
<strong>di</strong> pubblicità in un determinato o in determinati mezzi <strong>di</strong> comunicazione. Per quanto<br />
riguarda il contenuto e le modalità delle comunicazioni commerciali, occorre incoraggiare<br />
gli operatori del settore ad elaborare, nel rispetto del <strong>di</strong>ritto comunitario, co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> condotta<br />
a livello comunitario.<br />
(101) È necessario ed è nell’interesse dei destinatari, in particolare dei consumatori,<br />
assicurare che i prestatori abbiano la possibilità <strong>di</strong> fornire servizi multi<strong>di</strong>sciplinari e che le<br />
restrizioni a questo riguardo siano limitate a quanto necessario per assicurare l’imparzialità<br />
nonché l’in<strong>di</strong>pendenza e l’integrità delle professioni regolamentate. Ciò lascia impregiu<strong>di</strong>cati<br />
le restrizioni o i <strong>di</strong>vieti relativi all’esercizio <strong>di</strong> particolari attività intesi ad assicurare<br />
l’in<strong>di</strong>pendenza nei casi in cui uno Stato membro affida ad un prestatore un particolare<br />
compito, segnatamente nel settore dello sviluppo urbano e non dovrebbe incidere sull’applicazione<br />
delle norme in materia <strong>di</strong> concorrenza.<br />
(102) Al fine <strong>di</strong> migliorare la trasparenza e <strong>di</strong> favorire valutazioni fondate su criteri<br />
comparabili per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti e forniti ai destinatari, è<br />
importante che le informazioni sul significato dei marchi <strong>di</strong> qualità e <strong>di</strong> altri segni <strong>di</strong>stintivi<br />
relativi a tali servizi siano facilmente accessibili. L’obbligo <strong>di</strong> trasparenza riveste particolare<br />
importanza in settori quali il turismo, in particolare il settore alberghiero, per i quali il ricorso<br />
a sistemi <strong>di</strong> classificazione è generalizzato. Inoltre, occorre analizzare in che misura la<br />
normalizzazione europea può contribuire a favorire la compatibilità e la qualità dei servizi.<br />
Le norme europee sono elaborate dagli organismi europei <strong>di</strong> normalizzazione, ossia il<br />
Comitato europeo <strong>di</strong> normazione (CEN), il Comitato europeo <strong>di</strong> normalizzazione elettronica<br />
(CENELEC) e l’Istituto europeo per le norme <strong>di</strong> telecomunicazione (ETSI). Se<br />
necessario, la Commissione può, conformemente alle procedure previste dalla <strong>di</strong>rettiva 98/<br />
34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una<br />
procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle<br />
regole relative ai servizi della società dell’informazione [20], affidare un mandato per<br />
l’elaborazione <strong>di</strong> specifiche norme europee.<br />
(103) Per risolvere potenziali problemi <strong>di</strong> esecuzione delle decisioni giu<strong>di</strong>ziarie, è<br />
opportuno prevedere che gli Stati membri riconoscano garanzie equivalenti costituite presso<br />
istituzioni o organismi quali banche, assicuratori o altri prestatori <strong>di</strong> servizi finanziari<br />
stabiliti in un altro Stato membro.<br />
(104) Lo sviluppo <strong>di</strong> una rete <strong>di</strong> autorità <strong>degli</strong> Stati membri preposte alla tutela dei<br />
consumatori, oggetto del regolamento (CE) n. 2006/2004, è complementare alla cooperazione<br />
prevista nella presente <strong>di</strong>rettiva. L’applicazione della legislazione in materia <strong>di</strong> tutela<br />
dei consumatori alle situazioni transfrontaliere, in particolare in relazione alle nuove<br />
pratiche <strong>di</strong> marketing e <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, come pure la necessità <strong>di</strong> eliminare alcuni ostacoli<br />
specifici alla cooperazione in questo settore, richiedono un maggior grado <strong>di</strong> cooperazione<br />
fra Stati membri. In questo settore occorre in particolare provvedere affinché gli Stati<br />
membri impongano agli operatori <strong>di</strong> cessare sul loro territorio le pratiche illegali a scapito<br />
dei consumatori <strong>di</strong> un altro Stato membro.<br />
(105) La cooperazione amministrativa è essenziale ai fini del corretto funzionamento del<br />
mercato interno dei servizi. La mancanza <strong>di</strong> cooperazione tra gli Stati membri comporta la<br />
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
proliferazione delle norme applicabili ai prestatori o la duplicazione dei controlli sulle<br />
attività transfrontaliere e può essere sfruttata da operatori <strong>di</strong>sonesti per evitare le verifiche<br />
o eludere le norme nazionali applicabili ai servizi. È dunque essenziale prevedere in capo agli<br />
Stati membri obblighi chiari e giuri<strong>di</strong>camente vincolanti <strong>di</strong> effettiva cooperazione.<br />
(106) Ai fini del capo relativo alla cooperazione amministrativa, con il termine “controllo”<br />
si dovrebbe fare riferimento ad attività quali il controllo e l’accertamento dei fatti, la<br />
soluzione <strong>di</strong> problemi, l’esecuzione e l’irrogazione <strong>di</strong> sanzioni e le successive attività <strong>di</strong><br />
follow-up.<br />
(107) In circostanze normali la mutua assistenza dovrebbe essere attuata <strong>di</strong>rettamente tra<br />
le autorità competenti. I punti <strong>di</strong> contatto designati dagli Stati membri dovrebbero essere<br />
chiamati a facilitare tale processo solo se insorgono <strong>di</strong>fficoltà, ad esempio se occorre<br />
assistenza per in<strong>di</strong>viduare l’autorità competente.<br />
(108) Taluni obblighi <strong>di</strong> mutua assistenza dovrebbero applicarsi a tutte le questioni<br />
contemplate dalla presente <strong>di</strong>rettiva, comprese quelle relative ai casi in cui un prestatore si<br />
stabilisce in un altro Stato membro. Altri obblighi <strong>di</strong> mutua assistenza dovrebbero applicarsi<br />
soltanto nei casi <strong>di</strong> prestazione <strong>di</strong> servizi transfrontalieri nei quali si applica la <strong>di</strong>sposizione<br />
sulla libera prestazione <strong>di</strong> servizi. Un’ulteriore serie <strong>di</strong> obblighi dovrebbe applicarsi in tutti<br />
i casi <strong>di</strong> prestazione <strong>di</strong> servizi transfrontalieri, compresi i settori non coperti dalla <strong>di</strong>sposizione<br />
sulla libera prestazione <strong>di</strong> servizi. La prestazione <strong>di</strong> servizi transfrontalieri dovrebbe<br />
comprendere i casi <strong>di</strong> servizi prestati a <strong>di</strong>stanza e quelli in cui il destinatario si reca nello Stato<br />
membro <strong>di</strong> stabilimento del prestatore per fruire <strong>degli</strong> stessi.<br />
(109) Nel caso dello spostamento del prestatore in uno Stato membro <strong>di</strong>verso dallo Stato<br />
membro <strong>di</strong> stabilimento, è opportuno prevedere tra questi due Stati membri un’assistenza<br />
reciproca che consenta al primo <strong>di</strong> procedere a verifiche, ispezioni e indagini su richiesta<br />
dello Stato membro <strong>di</strong> stabilimento o <strong>di</strong> effettuare <strong>di</strong> propria iniziativa tali verifiche se si<br />
tratta esclusivamente <strong>di</strong> constatazioni fattuali.<br />
(110) Non dovrebbe essere possibile agli Stati membri aggirare le norme stabilite nella<br />
presente <strong>di</strong>rettiva, compresa la <strong>di</strong>sposizione sulla libera prestazione <strong>di</strong> servizi, effettuando<br />
controlli, ispezioni o indagini che siano <strong>di</strong>scriminatorie o sproporzionate.<br />
(111) Le <strong>di</strong>sposizioni della presente <strong>di</strong>rettiva riguardanti lo scambio <strong>di</strong> informazioni<br />
sull’onorabilità dei prestatori dovrebbero lasciare impregiu<strong>di</strong>cate le iniziative nel settore<br />
della cooperazione giu<strong>di</strong>ziaria e <strong>di</strong> polizia in materia penale, in particolare in materia <strong>di</strong><br />
scambio <strong>di</strong> informazioni tra autorità <strong>degli</strong> Stati membri preposte all’applicazione della legge<br />
e <strong>di</strong> casellari giu<strong>di</strong>ziari.<br />
(112) La cooperazione tra Stati membri richiede un sistema elettronico <strong>di</strong> informazione<br />
che funzioni correttamente per consentire alle autorità competenti <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare agevolmente<br />
i loro interlocutori negli altri Stati membri e comunicare in modo efficiente.<br />
(113) Occorre <strong>di</strong>sporre che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione,<br />
incoraggino le parti interessate ad elaborare co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> condotta a livello comunitario<br />
finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi e tenendo conto delle<br />
caratteristiche specifiche <strong>di</strong> ciascuna professione. I co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> condotta devono rispettare il<br />
<strong>di</strong>ritto comunitario e in particolare il <strong>di</strong>ritto della concorrenza. Essi non dovrebbero essere<br />
incompatibili con le norme <strong>di</strong> deontologia professionale giuri<strong>di</strong>camente vincolanti negli<br />
Stati membri.<br />
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
(114) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l’elaborazione <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> condotta a<br />
livello comunitario, specialmente da parte <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ni, organismi o associazioni professionali.<br />
Tali co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> condotta dovrebbero includere, a seconda della natura specifica <strong>di</strong> ogni<br />
professione, norme per le comunicazioni commerciali relative alle professioni regolamentate<br />
e norme deontologiche delle professioni regolamentate intese a garantire l’in<strong>di</strong>pendenza,<br />
l’imparzialità e il segreto professionale. Dovrebbero inoltre essere inserite in tali co<strong>di</strong>ci<br />
<strong>di</strong> condotta le con<strong>di</strong>zioni cui sono soggette le attività <strong>degli</strong> agenti immobiliari. Gli Stati<br />
membri dovrebbero adottare misure <strong>di</strong> accompagnamento per incoraggiare gli or<strong>di</strong>ni, gli<br />
organismi e le associazioni professionali ad applicare a livello nazionale questi co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong><br />
condotta adottati a livello comunitario.<br />
(115) I co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> condotta a livello comunitario hanno lo scopo <strong>di</strong> fissare regole <strong>di</strong><br />
condotta minime sono complementari ai requisiti <strong>di</strong> legge <strong>degli</strong> Stati membri. Essi non<br />
ostano, in conformità del <strong>di</strong>ritto comunitario, a che gli Stati membri adottino con legge<br />
misure più rigorose, ovvero a che gli organismi o or<strong>di</strong>ni professionali nazionali prevedano<br />
una maggiore tutela nei rispettivi co<strong>di</strong>ci nazionali <strong>di</strong> condotta.<br />
(116) Poiché l’obiettivo della presente <strong>di</strong>rettiva, vale a <strong>di</strong>re la soppressione <strong>degli</strong> ostacoli<br />
alla libertà <strong>di</strong> stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera prestazione dei<br />
servizi fra Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri<br />
e può dunque, a causa delle <strong>di</strong>mensioni dell’azione, essere realizzato meglio a livello<br />
comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà sancito<br />
dall’articolo 5 del trattato. La presente <strong>di</strong>rettiva si limita a quanto è necessario per conseguire<br />
tale obiettivo in ottemperanza al principio <strong>di</strong> proporzionalità enunciato nello stesso<br />
articolo.<br />
(117) Le misure necessarie per l’attuazione della presente <strong>di</strong>rettiva sono adottate secondo<br />
la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l’esercizio<br />
delle competenze <strong>di</strong> esecuzione conferite alla Commissione [21],<br />
(118) Conformemente al paragrafo 34 dell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio”<br />
[22], gli Stati membri sono incoraggiati a re<strong>di</strong>gere e rendere pubblici, nell’interesse proprio<br />
e della Comunità, prospetti in<strong>di</strong>canti, per quanto possibile, la concordanza tra la <strong>di</strong>rettiva<br />
e i provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> recepimento,<br />
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:<br />
CAPO I<br />
DISPOSIZIONI GENERALI<br />
Articolo 1<br />
Oggetto<br />
1. La presente <strong>di</strong>rettiva stabilisce le <strong>di</strong>sposizioni generali che permettono <strong>di</strong> agevolare<br />
l’esercizio della libertà <strong>di</strong> stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi,<br />
assicurando nel contempo un elevato livello <strong>di</strong> qualità dei servizi stessi.<br />
2. La presente <strong>di</strong>rettiva non riguarda la liberalizzazione dei servizi d’interesse economico<br />
generale riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione <strong>di</strong> enti pubblici che<br />
forniscono servizi.<br />
3. La presente <strong>di</strong>rettiva non riguarda né l’abolizione <strong>di</strong> monopoli che forniscono servizi<br />
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
né gli aiuti concessi dagli Stati membri cui si applicano le regole comunitarie <strong>di</strong> concorrenza.<br />
La presente <strong>di</strong>rettiva lascia impregiu<strong>di</strong>cata la libertà, per gli Stati membri, <strong>di</strong> definire, in<br />
conformità del <strong>di</strong>ritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico<br />
generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle<br />
regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti.<br />
4. La presente <strong>di</strong>rettiva non pregiu<strong>di</strong>ca le misure adottate a livello comunitario o<br />
nazionale, in conformità del <strong>di</strong>ritto comunitario, volte a tutelare o a promuovere la <strong>di</strong>versità<br />
culturale o linguistica o il pluralismo dei me<strong>di</strong>a.<br />
5. La presente <strong>di</strong>rettiva non incide sulla normativa <strong>degli</strong> Stati membri in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />
penale. Tuttavia gli Stati membri non possono limitare la libertà <strong>di</strong> fornire servizi applicando<br />
<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto penale che <strong>di</strong>sciplinano specificamente o influenzano l’accesso ad<br />
un’attività <strong>di</strong> servizi o l’esercizio della stessa, aggirando le norme stabilite nella presente<br />
<strong>di</strong>rettiva.<br />
6. La presente <strong>di</strong>rettiva non pregiu<strong>di</strong>ca la legislazione del lavoro, segnatamente le<br />
<strong>di</strong>sposizioni giuri<strong>di</strong>che o contrattuali che <strong>di</strong>sciplinano le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> occupazione, le<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto <strong>di</strong> lavoro, e il rapporto tra<br />
datori <strong>di</strong> lavoro e lavoratori, che gli Stati membri applicano in conformità del <strong>di</strong>ritto<br />
nazionale che rispetta il <strong>di</strong>ritto comunitario. Parimenti, la presente <strong>di</strong>rettiva non incide sulla<br />
normativa <strong>degli</strong> Stati membri in materia <strong>di</strong> sicurezza sociale.<br />
7. La presente <strong>di</strong>rettiva non pregiu<strong>di</strong>ca l’esercizio dei <strong>di</strong>ritti fondamentali quali riconosciuti<br />
dagli Stati membri e dal <strong>di</strong>ritto comunitario, né il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> negoziare, concludere ed<br />
eseguire accor<strong>di</strong> collettivi e <strong>di</strong> intraprendere azioni sindacali in conformità del <strong>di</strong>ritto e delle<br />
prassi nazionali che rispettano il <strong>di</strong>ritto comunitario.<br />
Articolo 2<br />
Campo <strong>di</strong> applicazione<br />
1. La presente <strong>di</strong>rettiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato<br />
membro.<br />
2. La presente <strong>di</strong>rettiva non si applica alle attività seguenti:<br />
a) i servizi non economici d’interesse generale;<br />
b) i servizi finanziari quali l’attività bancaria, il cre<strong>di</strong>to, l’assicurazione e la riassicurazione,<br />
le pensioni professionali o in<strong>di</strong>viduali, i titoli, gli investimenti, i fon<strong>di</strong>, i servizi <strong>di</strong><br />
pagamento e quelli <strong>di</strong> consulenza nel settore <strong>degli</strong> investimenti, compresi i servizi <strong>di</strong> cui<br />
all’allegato I della <strong>di</strong>rettiva 2006/48/CE;<br />
c) i servizi e le reti <strong>di</strong> comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati in<br />
relazione alle materie <strong>di</strong>sciplinate dalle <strong>di</strong>rettive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE,<br />
2002/22/CE e 2002/58/CE;<br />
d) i servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali, che rientrano<br />
nell’ambito <strong>di</strong> applicazione del titolo V del trattato CE;<br />
e) i servizi delle agenzie <strong>di</strong> lavoro interinale;<br />
f) i servizi sanitari, in<strong>di</strong>pendentemente dal fatto che vengano prestati o meno nel quadro<br />
<strong>di</strong> una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità <strong>di</strong> organizzazione e <strong>di</strong><br />
finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata;<br />
g) i servizi au<strong>di</strong>ovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo <strong>di</strong><br />
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488<br />
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
produzione, <strong>di</strong>stribuzione e trasmissione, e i servizi ra<strong>di</strong>ofonici;<br />
h) le attività <strong>di</strong> azzardo che implicano una posta <strong>di</strong> valore pecuniario in giochi <strong>di</strong> fortuna,<br />
comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le scommesse;<br />
i) le attività connesse con l’esercizio <strong>di</strong> pubblici poteri <strong>di</strong> cui all’articolo 45 del trattato;<br />
j) i servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l’assistenza all’infanzia e il sostegno alle<br />
famiglie ed alle persone temporaneamente o permanentemente in stato <strong>di</strong> bisogno, forniti<br />
dallo Stato, da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come<br />
tali dallo Stato;<br />
k) i servizi privati <strong>di</strong> sicurezza;<br />
l) i servizi forniti da notai e ufficiali giu<strong>di</strong>ziari nominati con atto ufficiale della pubblica<br />
amministrazione.<br />
3. La presente <strong>di</strong>rettiva non si applica al settore fiscale.<br />
Articolo 3<br />
Relazione con le altre <strong>di</strong>sposizioni del <strong>di</strong>ritto comunitario<br />
1. Se <strong>di</strong>sposizioni della presente <strong>di</strong>rettiva confliggono con <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> altri atti<br />
comunitari che <strong>di</strong>sciplinano aspetti specifici dell’accesso ad un’attività <strong>di</strong> servizi o del suo<br />
esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> questi altri atti<br />
comunitari prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifiche. Tra tali atti<br />
comunitari rientrano:<br />
a) la <strong>di</strong>rettiva 96/71/CE;<br />
b) il regolamento (CEE) n. 1408/71;<br />
c) la <strong>di</strong>rettiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coor<strong>di</strong>namento<br />
<strong>di</strong> determinate <strong>di</strong>sposizioni legislative, regolamentari e amministrative <strong>degli</strong> Stati membri<br />
concernenti l’esercizio delle attività televisive [23];<br />
d) la <strong>di</strong>rettiva 2005/36/CE.<br />
2. La presente <strong>di</strong>rettiva non riguarda le norme <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto internazionale privato, in<br />
particolare quelle che <strong>di</strong>sciplinano la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed<br />
extracontrattuali, ivi comprese quelle che garantiscono che i consumatori beneficeranno<br />
della tutela riconosciuta loro dalla normativa sulla protezione dei consumatori vigente nel<br />
loro Stato membro.<br />
3. Gli Stati membri applicano le <strong>di</strong>sposizioni della presente <strong>di</strong>rettiva nel rispetto delle<br />
norme del trattato che <strong>di</strong>sciplinano il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> stabilimento e la libera circolazione dei<br />
servizi.<br />
Articolo 4<br />
Definizioni<br />
Ai fini della presente <strong>di</strong>rettiva si intende per:<br />
1) “servizio”: qualsiasi attività economica non salariata <strong>di</strong> cui all’articolo 50 del trattato<br />
fornita normalmente <strong>di</strong>etro retribuzione;<br />
2) “prestatore”: qualsiasi persona fisica, avente la citta<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> uno Stato membro, o<br />
qualsiasi persona giuri<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> cui all’articolo 48 del trattato, stabilita in uno Stato membro,<br />
che offre o fornisce un servizio;<br />
3) “destinatario”: qualsiasi persona fisica che sia citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> uno Stato membro o che<br />
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
goda <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti conferitile da atti comunitari o qualsiasi persona giuri<strong>di</strong>ca, <strong>di</strong> cui all’articolo<br />
48 del trattato, stabilita in uno Stato membro che, a scopo professionale o per altri scopi,<br />
fruisce o intende fruire <strong>di</strong> un servizio;<br />
4) “Stato membro <strong>di</strong> stabilimento”: lo Stato membro nel cui territorio è stabilito il<br />
prestatore del servizio considerato;<br />
5) “stabilimento”: l’esercizio effettivo <strong>di</strong> un’attività economica <strong>di</strong> cui all’articolo 43 del<br />
trattato a tempo indeterminato da parte del prestatore, con un’infrastruttura stabile a partire<br />
dalla quale viene effettivamente svolta l’attività <strong>di</strong> prestazione <strong>di</strong> servizi;<br />
6) “regime <strong>di</strong> autorizzazione”: qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un<br />
destinatario a rivolgersi ad un’autorità competente allo scopo <strong>di</strong> ottenere una decisione<br />
formale o una decisione implicita relativa all’accesso ad un’attività <strong>di</strong> servizio o al suo<br />
esercizio;<br />
7) “requisito”: qualsiasi obbligo, <strong>di</strong>vieto, con<strong>di</strong>zione o limite stabilito dalle <strong>di</strong>sposizioni<br />
legislative, regolamentari o amministrative <strong>degli</strong> Stati membri o derivante dalla giurisprudenza,<br />
dalle prassi amministrative, dalle regole <strong>degli</strong> organismi e or<strong>di</strong>ni professionali o dalle<br />
regole collettive <strong>di</strong> associazioni o organizzazioni professionali adottate nell’esercizio della<br />
propria autonomia giuri<strong>di</strong>ca; le norme stabilite dai contratti collettivi negoziati dalle parti<br />
sociali non sono considerate <strong>di</strong> per sé come requisiti ai sensi della presente <strong>di</strong>rettiva;<br />
8) “motivi imperativi d’interesse generale”: motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza<br />
della Corte <strong>di</strong> giustizia, tra i quali: l’or<strong>di</strong>ne pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità<br />
pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema <strong>di</strong><br />
sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari <strong>di</strong> servizi e dei lavoratori, l’equità<br />
delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente<br />
urbano, la salute <strong>degli</strong> animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio<br />
nazionale storico ed artistico, gli obiettivi <strong>di</strong> politica sociale e <strong>di</strong> politica culturale;<br />
9) “autorità competente”: qualsiasi organo o qualsiasi istituzione responsabile, in uno<br />
Stato membro, del controllo o della <strong>di</strong>sciplina delle attività <strong>di</strong> servizi, in particolare le<br />
autorità amministrative, ivi compresi gli organi giuris<strong>di</strong>zionali che agiscono in tale veste, gli<br />
or<strong>di</strong>ni professionali e le associazioni o organismi professionali che, nell’ambito della propria<br />
autonomia giuri<strong>di</strong>ca, <strong>di</strong>sciplinano collettivamente l’accesso alle attività <strong>di</strong> servizi o il loro<br />
esercizio;<br />
10) “Stato membro nel quale è prestato il servizio”: lo Stato membro in cui il servizio è<br />
fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro;<br />
11) “professione regolamentata”: un’attività professionale o un insieme <strong>di</strong> attività<br />
professionali ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della <strong>di</strong>rettiva 2005/36/CE;<br />
12) “comunicazione commerciale”: qualsiasi forma <strong>di</strong> comunicazione destinata a<br />
promuovere, <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente, beni, servizi, o l’immagine <strong>di</strong> un’impresa, <strong>di</strong><br />
un’organizzazione o <strong>di</strong> una persona che svolge un’attività commerciale, industriale o<br />
artigianale o che esercita una professione regolamentata. Non costituiscono, <strong>di</strong> per sé,<br />
comunicazioni commerciali le informazioni seguenti:<br />
a) le informazioni che permettono l’accesso <strong>di</strong>retto all’attività dell’impresa, dell’organizzazione<br />
o della persona, in particolare un nome <strong>di</strong> dominio o un in<strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong> posta<br />
elettronica,<br />
b) le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o all’immagine dell’impresa, dell’organiz-<br />
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zazione o della persona elaborate in modo in<strong>di</strong>pendente, in particolare se fornite in assenza<br />
<strong>di</strong> un corrispettivo economico.<br />
CAPO II<br />
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA<br />
Articolo 5<br />
Semplificazione delle procedure<br />
1. Gli Stati membri esaminano le procedure e le formalità relative all’accesso ad<br />
un’attività <strong>di</strong> servizi ed al suo esercizio. Laddove le procedure e formalità esaminate ai sensi<br />
del presente paragrafo non sono sufficientemente semplici, gli Stati membri le semplificano.<br />
2. La Commissione può stabilire formulari armonizzati a livello comunitario conformemente<br />
alla procedura <strong>di</strong> cui all’articolo 40, paragrafo 2. Tali formulari sono equivalenti ai<br />
certificati, agli attestati e a tutti gli altri documenti richiesti ai prestatori.<br />
3. Gli Stati membri che chiedono ad un prestatore o ad un destinatario <strong>di</strong> fornire un<br />
certificato, un attestato o qualsiasi altro documento comprovante il rispetto <strong>di</strong> un particolare<br />
requisito, accettano i documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano finalità<br />
equivalenti o dai quali risulti che il requisito in questione è rispettato. Essi non impongono<br />
la presentazione <strong>di</strong> documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma <strong>di</strong> originale,<br />
<strong>di</strong> copia conforme o <strong>di</strong> traduzione autenticata salvo i casi previsti da altre norme comunitarie<br />
o salvo le eccezioni giustificate da motivi imperativi d’interesse generale, fra cui l’or<strong>di</strong>ne<br />
pubblico e la sicurezza.<br />
Il primo comma non pregiu<strong>di</strong>ca il <strong>di</strong>ritto <strong>degli</strong> Stati membri <strong>di</strong> richiedere traduzioni non<br />
autenticate <strong>di</strong> documenti in una delle loro lingue ufficiali.<br />
4. Il paragrafo 3 non si applica ai documenti cui fanno riferimento l’articolo 7, paragrafo<br />
2 e l’articolo 50 della <strong>di</strong>rettiva 2005/36/CE, gli articoli 45, paragrafo 3, 46, 49 e 50 della<br />
<strong>di</strong>rettiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al<br />
coor<strong>di</strong>namento delle procedure <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione <strong>degli</strong> appalti pubblici <strong>di</strong> lavori, <strong>di</strong><br />
forniture e <strong>di</strong> servizi [24], l’articolo 3, paragrafo 2 della <strong>di</strong>rettiva 98/5/CE del Parlamento<br />
europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l’esercizio permanente della<br />
professione <strong>di</strong> avvocato in uno Stato membro <strong>di</strong>verso da quello in cui è stata acquistata la<br />
qualifica [25], la <strong>di</strong>rettiva 68/151/CEE del Consiglio del 9 marzo 1968, intesa a coor<strong>di</strong>nare,<br />
per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società a monte<br />
dell’articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi<br />
[26] e la un<strong>di</strong>cesima <strong>di</strong>rettiva 89/666/CEE del Consiglio del 21 <strong>di</strong>cembre 1989 relativa alla<br />
pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi <strong>di</strong> società soggette al<br />
<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> un altro Stato [27].<br />
Articolo 6<br />
Sportello unico<br />
1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori possano espletare le procedure e le<br />
formalità seguenti, me<strong>di</strong>ante i punti <strong>di</strong> contatto denominati sportelli unici:<br />
a) tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le sue attività <strong>di</strong> servizi,<br />
in particolare le <strong>di</strong>chiarazioni, notifiche o istanze necessarie ad ottenere l’autorizzazione<br />
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
delle autorità competenti, ivi comprese le domande <strong>di</strong> inserimento in registri, ruoli, banche<br />
dati, o <strong>di</strong> iscrizione ad organismi o or<strong>di</strong>ni ovvero associazioni professionali;<br />
b) le domande <strong>di</strong> autorizzazione necessarie all’esercizio delle sue attività <strong>di</strong> servizi.<br />
2. L’istituzione <strong>degli</strong> sportelli unici non pregiu<strong>di</strong>ca la ripartizione <strong>di</strong> funzioni e<br />
competenze tra le autorità all’interno dei sistemi nazionali.<br />
Articolo 7<br />
Diritto all’informazione<br />
1. Gli Stati membri provvedono affinché per il tramite <strong>degli</strong> sportelli unici i prestatori<br />
e i destinatari possano agevolmente prendere conoscenza delle informazioni seguenti:<br />
a) i requisiti applicabili ai prestatori stabiliti sul territorio <strong>di</strong> uno Stato membro, in<br />
particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività<br />
<strong>di</strong> servizi ed esercitarle;<br />
b) i dati necessari per entrare <strong>di</strong>rettamente in contatto con le autorità competenti,<br />
compresi quelli delle autorità competenti in materia <strong>di</strong> esercizio delle attività <strong>di</strong> servizi;<br />
c) i mezzi e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai<br />
prestatori ed ai servizi;<br />
d) i mezzi <strong>di</strong> ricorso esistenti in genere in caso <strong>di</strong> controversie tra le autorità competenti<br />
ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore ed un destinatario, o tra prestatori;<br />
e) i dati <strong>di</strong> associazioni o organizzazioni <strong>di</strong>verse dalle autorità competenti presso le quali<br />
i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.<br />
2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori e i destinatari possano beneficiare,<br />
su richiesta, dell’assistenza delle autorità competenti, che consiste nel fornire informazioni<br />
sul modo in cui i requisiti <strong>di</strong> cui al paragrafo 1, lettera a), vengono generalmente interpretati<br />
ed applicati. Ove opportuno, tale assistenza include una semplice guida esplicativa.<br />
L’informazione è fornita in un linguaggio semplice e comprensibile.<br />
3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni e l’assistenza <strong>di</strong> cui ai paragrafi<br />
1 e 2 siano fornite in modo chiaro e non ambiguo, siano facilmente accessibili a <strong>di</strong>stanza e<br />
per via elettronica e siano aggiornate.<br />
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli sportelli unici e le autorità competenti<br />
rispondano con la massima sollecitu<strong>di</strong>ne alle domande <strong>di</strong> informazioni o alle richieste <strong>di</strong><br />
assistenza <strong>di</strong> cui ai paragrafi 1 e 2 e, in caso <strong>di</strong> richiesta irregolare o infondata, ne informino<br />
senza indugio il richiedente.<br />
5. Gli Stati membri e la Commissione adottano misure <strong>di</strong> accompagnamento volte ad<br />
incoraggiare gli sportelli unici a rendere accessibili le informazioni <strong>di</strong> cui al presente articolo<br />
in altre lingue comunitarie. Ciò non pregiu<strong>di</strong>ca la legislazione <strong>degli</strong> Stati membri in materia<br />
<strong>di</strong> impiego delle lingue.<br />
6. L’obbligo, per le autorità competenti, <strong>di</strong> assistere i prestatori e i destinatari non impone<br />
a tali autorità <strong>di</strong> prestare consulenza legale in singoli casi ma riguarda soltanto un’informazione<br />
generale sul modo in cui i requisiti sono <strong>di</strong> norma interpretati e applicati.<br />
Articolo 8<br />
Procedure per via elettronica<br />
1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure e le formalità relative all’accesso<br />
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
ad un’attività <strong>di</strong> servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità, a <strong>di</strong>stanza e<br />
per via elettronica, me<strong>di</strong>ante lo sportello unico e le autorità competenti.<br />
2. Il paragrafo 1 non riguarda i controlli del luogo in cui il servizio è prestato o delle<br />
attrezzature utilizzate dal prestatore, o l’esame fisico dell’idoneità o dell’integrità personale<br />
<strong>di</strong> quest’ultimo o del suo personale responsabile.<br />
3. La Commissione adotta, secondo la procedura <strong>di</strong> cui all’articolo 40, paragrafo 2, le<br />
modalità d’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo al fine <strong>di</strong> agevolare l’interoperabilità<br />
dei sistemi <strong>di</strong> informazione e l’uso <strong>di</strong> procedure per via elettronica fra Stati membri,<br />
tenendo conto <strong>di</strong> standard comuni stabiliti a livello comunitario.<br />
CAPO III<br />
LIBERTÀ DI STABILIMENTO DEI PRESTATORI<br />
SEZIONE 1<br />
Autorizzazioni<br />
Articolo 9<br />
Regimi <strong>di</strong> autorizzazione<br />
1. Gli Stati membri possono subor<strong>di</strong>nare l’accesso ad un’attività <strong>di</strong> servizio e il suo<br />
esercizio ad un regime <strong>di</strong> autorizzazione soltanto se sono sod<strong>di</strong>sfatte le con<strong>di</strong>zioni seguenti:<br />
a) il regime <strong>di</strong> autorizzazione non è <strong>di</strong>scriminatorio nei confronti del prestatore;<br />
b) la necessità <strong>di</strong> un regime <strong>di</strong> autorizzazione è giustificata da un motivo imperativo <strong>di</strong><br />
interesse generale;<br />
c) l’obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva,<br />
in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tar<strong>di</strong> per avere reale<br />
efficacia.<br />
2. Nella relazione prevista all’articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri in<strong>di</strong>cano i propri<br />
regimi <strong>di</strong> autorizzazione e ne motivano la conformità al paragrafo 1 del presente articolo.<br />
3. Le <strong>di</strong>sposizioni della presente sezione non si applicano agli aspetti dei regimi <strong>di</strong><br />
autorizzazione che sono <strong>di</strong>sciplinati <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente da altri strumenti<br />
comunitari.<br />
Articolo 10<br />
Con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> rilascio dell’autorizzazione<br />
1. I regimi <strong>di</strong> autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l’esercizio del<br />
potere <strong>di</strong> valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia<br />
utilizzato in modo arbitrario.<br />
2. I criteri <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 devono essere:<br />
a) non <strong>di</strong>scriminatori;<br />
b) giustificati da un motivo imperativo <strong>di</strong> interesse generale;<br />
c) commisurati all’obiettivo <strong>di</strong> interesse generale;<br />
d) chiari e inequivocabili;<br />
e) oggettivi;<br />
f) resi pubblici preventivamente;<br />
g) trasparenti e accessibili.<br />
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
3. Le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> rilascio dell’autorizzazione relativa ad un nuovo stabilimento non<br />
rappresentano un doppione <strong>di</strong> requisiti e controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili,<br />
quanto a finalità, a quelli ai quali il prestatore è già assoggettato in un altro Stato membro<br />
o nello stesso Stato membro. I punti <strong>di</strong> contatto <strong>di</strong> cui all’articolo 28, paragrafo 2 e il<br />
prestatore assistono l’autorità competente fornendo le informazioni necessarie in merito a<br />
questi requisiti.<br />
4. L’autorizzazione permette al prestatore <strong>di</strong> accedere all’attività <strong>di</strong> servizi o <strong>di</strong> esercitarla<br />
su tutto il territorio nazionale, anche me<strong>di</strong>ante l’apertura <strong>di</strong> rappresentanze, succursali, filiali<br />
o uffici, tranne nei casi in cui la necessità <strong>di</strong> un’autorizzazione specifica o <strong>di</strong> una limitazione<br />
dell’autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia<br />
giustificata da un motivo imperativo <strong>di</strong> interesse generale.<br />
5. L’autorizzazione è concessa non appena da un adeguato esame risulti che le con<strong>di</strong>zioni<br />
stabilite per ottenere l’autorizzazione sono sod<strong>di</strong>sfatte.<br />
6. Salvo nel caso del rilascio <strong>di</strong> un’autorizzazione, qualsiasi decisione delle autorità<br />
competenti, ivi compreso il <strong>di</strong>niego o il ritiro <strong>di</strong> un’autorizzazione deve essere motivata, e<br />
poter essere oggetto <strong>di</strong> un ricorso <strong>di</strong>nanzi a un tribunale o ad un’altra istanza <strong>di</strong> appello.<br />
7. Il presente articolo non mette in <strong>di</strong>scussione la ripartizione <strong>di</strong> competenze, a livello<br />
locale o regionale, delle autorità <strong>degli</strong> Stati membri che concedono tale autorizzazione.<br />
Articolo 11<br />
Durata <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà dell’autorizzazione<br />
1. L’autorizzazione rilasciata al prestatore non ha durata limitata, ad eccezione dei casi<br />
seguenti:<br />
a) l’autorizzazione prevede il rinnovo automatico o è esclusivamente soggetta al costante<br />
rispetto dei requisiti;<br />
b) il numero <strong>di</strong> autorizzazioni <strong>di</strong>sponibili è limitato da un motivo imperativo <strong>di</strong> interesse<br />
generale;<br />
c) una durata limitata è giustificata da un motivo imperativo <strong>di</strong> interesse generale.<br />
2. Il paragrafo 1 non riguarda il termine massimo entro il quale il prestatore deve<br />
effettivamente cominciare la sua attività dopo aver ricevuto l’autorizzazione.<br />
3. Gli Stati membri assoggettano un prestatore all’obbligo <strong>di</strong> informare lo sportello unico<br />
competente <strong>di</strong> cui all’articolo 6 dei seguenti cambiamenti:<br />
a) l’apertura <strong>di</strong> filiali le cui attività rientrano nel campo <strong>di</strong> applicazione del regime <strong>di</strong><br />
autorizzazione;<br />
b) i cambiamenti della sua situazione che comportino il venir meno del rispetto delle<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> autorizzazione.<br />
4. Il presente articolo non pregiu<strong>di</strong>ca la facoltà <strong>degli</strong> Stati membri <strong>di</strong> revocare le<br />
autorizzazioni qualora non siano più rispettate le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> autorizzazione.<br />
Articolo 12<br />
Selezione tra <strong>di</strong>versi can<strong>di</strong>dati<br />
1. Qualora il numero <strong>di</strong> autorizzazioni <strong>di</strong>sponibili per una determinata attività sia<br />
limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli<br />
Stati membri applicano una procedura <strong>di</strong> selezione tra i can<strong>di</strong>dati potenziali, che presenti<br />
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
garanzie <strong>di</strong> imparzialità e <strong>di</strong> trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità<br />
dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.<br />
2. Nei casi <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata<br />
adeguata e non può prevedere la procedura <strong>di</strong> rinnovo automatico né accordare altri vantaggi<br />
al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.<br />
3. Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello<br />
stabilire le regole della procedura <strong>di</strong> selezione, <strong>di</strong> considerazioni <strong>di</strong> salute pubblica, <strong>di</strong><br />
obiettivi <strong>di</strong> politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori <strong>di</strong>pendenti ed<br />
autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguar<strong>di</strong>a del patrimonio culturale e <strong>di</strong><br />
altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al <strong>di</strong>ritto comunitario.<br />
Articolo 13<br />
Procedure <strong>di</strong> autorizzazione<br />
1. Le procedure e le formalità <strong>di</strong> autorizzazione devono essere chiare, rese pubbliche<br />
preventivamente e tali da garantire ai richiedenti che la loro domanda sarà trattata con<br />
obiettività e imparzialità.<br />
2. Le procedure e le formalità <strong>di</strong> autorizzazione non sono <strong>di</strong>ssuasive e non complicano<br />
o ritardano indebitamente la prestazione del servizio. Esse devono essere facilmente<br />
accessibili e gli oneri che ne possono derivare per i richiedenti devono essere ragionevoli e<br />
commisurati ai costi delle procedure <strong>di</strong> autorizzazione e non essere superiori ai costi delle<br />
procedure.<br />
3. Le procedure e le formalità <strong>di</strong> autorizzazione sono tali da garantire ai richiedenti che<br />
la loro domanda sia trattata con la massima sollecitu<strong>di</strong>ne e, in ogni modo, entro un termine<br />
<strong>di</strong> risposta ragionevole prestabilito e reso pubblico preventivamente. Il termine decorre solo<br />
dal momento in cui viene presentata tutta la documentazione. Qualora giustificato dalla<br />
complessità della questione il termine può essere prorogato una volta dall’autorità competente<br />
per un periodo limitato La proroga e la sua durata deve essere debitamente motivata<br />
e notificata al richiedente prima della scadenza del periodo iniziale.<br />
4. In mancanza <strong>di</strong> risposta entro il termine stabilito o prorogato conformemente al<br />
paragrafo 3 l’autorizzazione si considera rilasciata. Può tuttavia essere previsto un regime<br />
<strong>di</strong>verso se giustificato da un motivo imperativo <strong>di</strong> interesse generale, incluso un interesse<br />
legittimo <strong>di</strong> terzi.<br />
5. Ogni domanda <strong>di</strong> autorizzazione è oggetto <strong>di</strong> una ricevuta inviata con la massima<br />
sollecitu<strong>di</strong>ne. La ricevuta deve contenere le informazioni seguenti:<br />
a) il termine <strong>di</strong> cui al paragrafo 3;<br />
b) i mezzi <strong>di</strong> ricorso previsti;<br />
c) laddove applicabile, la menzione che, in mancanza <strong>di</strong> risposta entro il termine<br />
previsto, l’autorizzazione è considerata come concessa.<br />
6. Qualora la domanda sia incompleta, i richiedenti sono informati quanto prima della<br />
necessità <strong>di</strong> presentare ulteriori documenti, nonché <strong>degli</strong> eventuali effetti sul termine <strong>di</strong><br />
risposta <strong>di</strong> cui al paragrafo 3.<br />
7. Qualora una domanda sia respinta in quanto non rispetta le procedure o le formalità<br />
necessarie, i richiedenti devono esserne informati il più presto possibile.<br />
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
SEZIONE 2<br />
Requisiti vietati o soggetti a valutazione<br />
Articolo 14<br />
Requisiti vietati<br />
Gli Stati membri non subor<strong>di</strong>nano l’accesso ad un’attività <strong>di</strong> servizi o il suo esercizio sul<br />
loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti:<br />
1) requisiti <strong>di</strong>scriminatori fondati <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente sulla citta<strong>di</strong>nanza o, per<br />
quanto riguarda le società, sull’ubicazione della sede legale, in particolare:<br />
a) il requisito della citta<strong>di</strong>nanza per il prestatore, il suo personale, i detentori <strong>di</strong> capitale<br />
sociale o i membri <strong>degli</strong> organi <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione e vigilanza;<br />
b) il requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i<br />
detentori <strong>di</strong> capitale sociale o i membri <strong>degli</strong> organi <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione e vigilanza;<br />
2) il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> avere stabilimenti in più <strong>di</strong> uno Stato membro o <strong>di</strong> essere iscritti nei registri<br />
o ruoli <strong>di</strong> organismi, or<strong>di</strong>ni o associazioni professionali <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi Stati membri;<br />
3) restrizioni della libertà, per il prestatore, <strong>di</strong> scegliere tra essere stabilito a titolo<br />
principale o secondario, in particolare l’obbligo per il prestatore, <strong>di</strong> avere lo stabilimento<br />
principale sul loro territorio o restrizioni alla libertà <strong>di</strong> scegliere tra essere stabilito in forma<br />
<strong>di</strong> rappresentanza, succursale o filiale;<br />
4) con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno<br />
stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l’energia;<br />
5) l’applicazione caso per caso <strong>di</strong> una verifica <strong>di</strong> natura economica che subor<strong>di</strong>na il<br />
rilascio dell’autorizzazione alla prova dell’esistenza <strong>di</strong> un bisogno economico o <strong>di</strong> una<br />
domanda <strong>di</strong> mercato, o alla valutazione <strong>degli</strong> effetti economici potenziali o effettivi<br />
dell’attività o alla valutazione dell’adeguatezza dell’attività rispetto agli obiettivi <strong>di</strong> programmazione<br />
economica stabiliti dall’autorità competente; tale <strong>di</strong>vieto non concerne i requisiti<br />
<strong>di</strong> programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi<br />
imperativi d’interesse generale;<br />
6) il coinvolgimento <strong>di</strong>retto o in<strong>di</strong>retto <strong>di</strong> operatori concorrenti, anche in seno agli<br />
organi consultivi, ai fini del rilascio <strong>di</strong> autorizzazioni o ai fini dell’adozione <strong>di</strong> altre decisioni<br />
delle autorità competenti, ad eccezione <strong>degli</strong> organismi o or<strong>di</strong>ni e delle associazioni<br />
professionali o <strong>di</strong> altre organizzazioni che agiscono in qualità <strong>di</strong> autorità competente; tale<br />
<strong>di</strong>vieto non riguarda la consultazione <strong>di</strong> organismi quali le camere <strong>di</strong> commercio o le parti<br />
sociali su questioni <strong>di</strong>verse dalle singole domande <strong>di</strong> autorizzazione né la consultazione del<br />
grande pubblico;<br />
7) l’obbligo <strong>di</strong> presentare, in<strong>di</strong>vidualmente o con altri, una garanzia finanziaria o <strong>di</strong><br />
sottoscrivere un’assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito sul<br />
territorio <strong>degli</strong> Stati membri in questione. Ciò non pregiu<strong>di</strong>ca la facoltà, per gli Stati membri,<br />
<strong>di</strong> esigere un’assicurazione o garanzie finanziarie in quanto tali come pure i requisiti relativi<br />
alla partecipazione a un fondo collettivo <strong>di</strong> indennizzo, ad esempio per i membri <strong>di</strong><br />
organismi o or<strong>di</strong>ni o <strong>di</strong> organizzazioni professionali;<br />
8) l’obbligo <strong>di</strong> essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri <strong>degli</strong> Stati<br />
membri in questione o <strong>di</strong> aver in precedenza esercitato l’attività sul loro territorio per un<br />
determinato periodo.<br />
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
Articolo 15<br />
Requisiti da valutare<br />
1. Gli Stati membri verificano se il loro or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co prevede i requisiti <strong>di</strong> cui<br />
al paragrafo 2 e provvedono affinché tali requisiti siano conformi alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui al<br />
paragrafo 3. Gli Stati membri adattano le loro <strong>di</strong>sposizioni legislative, regolamentari o<br />
amministrative per renderle conformi a tali con<strong>di</strong>zioni.<br />
2. Gli Stati membri verificano se il loro or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co subor<strong>di</strong>na l’accesso a<br />
un’attività <strong>di</strong> servizi o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non <strong>di</strong>scriminatori seguenti:<br />
a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, <strong>di</strong> restrizioni fissate in<br />
funzione della popolazione o <strong>di</strong> una <strong>di</strong>stanza geografica minima tra prestatori;<br />
b) requisiti che impongono al prestatore <strong>di</strong> avere un determinato statuto giuri<strong>di</strong>co;<br />
c) obblighi relativi alla detenzione del capitale <strong>di</strong> una società;<br />
d) requisiti <strong>di</strong>versi da quelli relativi alle questioni <strong>di</strong>sciplinate dalla <strong>di</strong>rettiva 2005/36/CE<br />
o da quelli previsti in altre norme comunitarie, che riservano l’accesso alle attività <strong>di</strong> servizi<br />
in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell’attività;<br />
e) il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> più stabilimenti sullo stesso territorio nazionale;<br />
f) requisiti che stabiliscono un numero minimo <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenti;<br />
g) tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare;<br />
h) l’obbligo per il prestatore <strong>di</strong> fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.<br />
3. Gli Stati membri verificano che i requisiti <strong>di</strong> cui al paragrafo 2 sod<strong>di</strong>sfino le con<strong>di</strong>zioni<br />
seguenti:<br />
a) non <strong>di</strong>scriminazione: i requisiti non devono essere <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente<br />
<strong>di</strong>scriminatori in funzione della citta<strong>di</strong>nanza o, per quanto riguarda le società, dell’ubicazione<br />
della sede legale;<br />
b) necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo imperativo <strong>di</strong> interesse generale;<br />
c) proporzionalità: i requisiti devono essere tali da garantire la realizzazione dell’obiettivo<br />
perseguito; essi non devono andare al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> quanto è necessario per raggiungere tale<br />
obiettivo; inoltre non deve essere possibile sostituire questi requisiti con altre misure meno<br />
restrittive che permettono <strong>di</strong> conseguire lo stesso risultato.<br />
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alla legislazione riguardante i servizi d’interesse<br />
economico generale solo in quanto la loro applicazione non osti all’adempimento, in linea<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto o <strong>di</strong> fatto, della specifica missione loro affidata.<br />
5. Nella relazione <strong>di</strong> valutazione reciproca <strong>di</strong> cui all’articolo 39, paragrafo 1, gli Stati<br />
membri precisano quanto segue:<br />
a) i requisiti che intendono mantenere e le ragioni per le quali ritengono che tali requisiti<br />
siano conformi alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui al paragrafo 3;<br />
b) i requisiti che sono stati soppressi o attenuati.<br />
6. A decorrere dal 28 <strong>di</strong>cembre 2006 gli Stati membri possono introdurre nuovi requisiti<br />
quali quelli in<strong>di</strong>cati al paragrafo 2 soltanto quando essi sono conformi alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui<br />
al paragrafo 3.<br />
7. Gli Stati membri notificano alla Commissione, in fase <strong>di</strong> progetto, le nuove<br />
<strong>di</strong>sposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i requisiti <strong>di</strong> cui al<br />
paragrafo 6, specificandone le motivazioni. La Commissione comunica tali <strong>di</strong>sposizioni agli<br />
altri Stati membri. La notifica non osta a che gli Stati membri adottino le <strong>di</strong>sposizioni in<br />
questione.<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
Entro un termine <strong>di</strong> tre mesi a decorrere dalla notifica, la Commissione esamina la<br />
compatibilità <strong>di</strong> queste nuove <strong>di</strong>sposizioni con il <strong>di</strong>ritto comunitario e adotta, all’occorrenza,<br />
una decisione per chiedere allo Stato membro interessato <strong>di</strong> astenersi dall’adottarle o <strong>di</strong><br />
sopprimerle.<br />
Con la notifica <strong>di</strong> un progetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto interno ai sensi della <strong>di</strong>rettiva 98/<br />
34/CE si sod<strong>di</strong>sfa al tempo stesso l’obbligo <strong>di</strong> notifica previsto dalla presente <strong>di</strong>rettiva.<br />
CAPO IV<br />
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI<br />
SEZIONE 1<br />
Libera prestazione <strong>di</strong> servizi e deroghe relative<br />
Articolo 16<br />
Libera prestazione <strong>di</strong> servizi<br />
1. Gli Stati membri rispettano il <strong>di</strong>ritto dei prestatori <strong>di</strong> fornire un servizio in uno Stato<br />
membro <strong>di</strong>verso da quello in cui sono stabiliti.<br />
Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato assicura il libero accesso a un’attività<br />
<strong>di</strong> servizi e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio.<br />
Gli Stati membri non possono subor<strong>di</strong>nare l’accesso a un’attività <strong>di</strong> servizi o l’esercizio<br />
della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi:<br />
a) non <strong>di</strong>scriminazione: i requisiti non possono essere <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente<br />
<strong>di</strong>scriminatori sulla base della nazionalità o, nel caso <strong>di</strong> persone giuri<strong>di</strong>che, della sede,<br />
b) necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico, <strong>di</strong><br />
pubblica sicurezza, <strong>di</strong> sanità pubblica o <strong>di</strong> tutela dell’ambiente,<br />
c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell’obiettivo<br />
perseguito e non vanno al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.<br />
2. Gli Stati membri non possono restringere la libera circolazione dei servizi forniti da<br />
un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare, imponendo i requisiti<br />
seguenti:<br />
a) l’obbligo per il prestatore <strong>di</strong> essere stabilito sul loro territorio;<br />
b) l’obbligo per il prestatore <strong>di</strong> ottenere un’autorizzazione dalle autorità competenti,<br />
compresa l’iscrizione in un registro o a un or<strong>di</strong>ne professionale sul loro territorio, salvo i casi<br />
previsti dalla presente <strong>di</strong>rettiva o da altri strumenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto comunitario;<br />
c) il <strong>di</strong>vieto imposto al prestatore <strong>di</strong> dotarsi sul loro territorio <strong>di</strong> una determinata forma<br />
o tipo <strong>di</strong> infrastruttura, inclusi uffici o uno stu<strong>di</strong>o, necessaria all’esecuzione delle prestazioni<br />
in questione;<br />
d) l’applicazione <strong>di</strong> un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che<br />
impe<strong>di</strong>sca o limiti la prestazione <strong>di</strong> servizi a titolo in<strong>di</strong>pendente;<br />
e) l’obbligo per il prestatore <strong>di</strong> essere in possesso <strong>di</strong> un documento <strong>di</strong> identità specifico<br />
per l’esercizio <strong>di</strong> un’attività <strong>di</strong> servizi rilasciato dalle loro autorità competenti;<br />
f) i requisiti, a eccezione <strong>di</strong> quelli in materia <strong>di</strong> salute e <strong>di</strong> sicurezza sul posto <strong>di</strong> lavoro,<br />
relativi all’uso <strong>di</strong> attrezzature e <strong>di</strong> materiali che costituiscono parte integrante della<br />
prestazione del servizio;<br />
g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi <strong>di</strong> cui all’articolo 19.<br />
3. Allo Stato membro in cui il prestatore si reca non può essere impe<strong>di</strong>to <strong>di</strong> imporre<br />
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498<br />
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
requisiti relativi alla prestazione <strong>di</strong> un’attività <strong>di</strong> servizi qualora siano giustificati da motivi<br />
<strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico, <strong>di</strong> pubblica sicurezza, <strong>di</strong> sanità pubblica o tutela dell’ambiente, e in<br />
conformità del paragrafo 1. Allo stesso modo, a quello Stato membro non può essere<br />
impe<strong>di</strong>to <strong>di</strong> applicare, conformemente al <strong>di</strong>ritto comunitario, le proprie norme in materia<br />
<strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> occupazione, comprese le norme che figurano negli accor<strong>di</strong> collettivi.<br />
4. Entro il 28 <strong>di</strong>cembre 2011 e previa consultazione <strong>degli</strong> Stati membri e delle parti sociali<br />
a livello comunitario, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una<br />
relazione sull’applicazione del presente articolo, in cui esamina la necessità <strong>di</strong> proporre<br />
misure <strong>di</strong> armonizzazione per le attività <strong>di</strong> servizi che rientrano nel campo d’applicazione<br />
della presente <strong>di</strong>rettiva.<br />
Articolo 17<br />
Ulteriori deroghe alla libera prestazione <strong>di</strong> servizi<br />
L’articolo 16 non si applica:<br />
1) ai servizi <strong>di</strong> interesse economico generale forniti in un altro Stato membro, fra cui:<br />
a) nel settore postale, i servizi contemplati dalla <strong>di</strong>rettiva 97/67/CE del Parlamento<br />
europeo e del Consiglio, del 15 <strong>di</strong>cembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo<br />
del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio<br />
[28];<br />
b) nel settore dell’energia elettrica, i servizi contemplati dalla <strong>di</strong>rettiva 2003/54/CE del<br />
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il<br />
mercato interno dell’energia elettrica [29];<br />
c) nel settore del gas, i servizi contemplati dalla <strong>di</strong>rettiva 2003/55/CE del Parlamento<br />
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno<br />
del gas naturale [30];<br />
d) i servizi <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione e fornitura idriche e i servizi <strong>di</strong> gestione delle acque reflue;<br />
e) il trattamento dei rifiuti;<br />
2) alle materie <strong>di</strong>sciplinate dalla <strong>di</strong>rettiva 96/71/CE;<br />
3) alle materie <strong>di</strong>sciplinate dalla <strong>di</strong>rettiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del<br />
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al<br />
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione <strong>di</strong> tali dati [31];<br />
4) alle materie <strong>di</strong>sciplinate dalla <strong>di</strong>rettiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977,<br />
intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione <strong>di</strong> servizi da parte <strong>degli</strong> avvocati<br />
[32];<br />
5) alle attività <strong>di</strong> recupero giu<strong>di</strong>ziario dei cre<strong>di</strong>ti;<br />
6) alle materie <strong>di</strong>sciplinate dal titolo II della <strong>di</strong>rettiva 2005/36/CE, compresi i requisiti<br />
negli Stati membri dove il servizio è prestato che riservano un’attività ad una particolare<br />
professione;<br />
7) alle materie <strong>di</strong>sciplinate dal regolamento (CEE) 1408/71;<br />
8) per quanto riguarda le formalità amministrative relative alla libera circolazione delle<br />
persone ed alla loro residenza, alle questioni <strong>di</strong>sciplinate dalle <strong>di</strong>sposizioni della <strong>di</strong>rettiva<br />
2004/38/CE, che stabiliscono le formalità amministrative a carico dei beneficiari da<br />
espletare presso le autorità competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio;<br />
9) per quanto riguarda i citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> paesi terzi che si spostano in un altro Stato membro<br />
nell’ambito <strong>di</strong> una prestazione <strong>di</strong> servizi, alla possibilità per gli Stati membri <strong>di</strong> imporre<br />
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
l’obbligo <strong>di</strong> un visto o <strong>di</strong> un permesso <strong>di</strong> soggiorno ai citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> paesi terzi che non godono<br />
del regime <strong>di</strong> riconoscimento reciproco <strong>di</strong> cui all’articolo 21 della convenzione <strong>di</strong> applicazione<br />
dell’accordo <strong>di</strong> Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all’eliminazione graduale dei<br />
controlli alle frontiere comuni [33], o alla possibilità <strong>di</strong> imporre ai citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> paesi terzi<br />
l’obbligo <strong>di</strong> presentarsi alle autorità competenti dello Stato membro in cui è prestato il<br />
servizio al momento del loro ingresso o successivamente;<br />
10) per quanto riguarda le spe<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> rifiuti, le materie <strong>di</strong>sciplinate dal regolamento<br />
(CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo<br />
delle spe<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita<br />
dal suo territorio [34];<br />
11) ai <strong>di</strong>ritti d’autore e <strong>di</strong>ritti connessi, ai <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> cui alla <strong>di</strong>rettiva 87/54/CEE del<br />
Consiglio, del 16 <strong>di</strong>cembre 1986, sulla tutela giuri<strong>di</strong>ca delle topografie <strong>di</strong> prodotti a<br />
semiconduttori [35] e alla <strong>di</strong>rettiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’<br />
11 marzo 1996 relativa alla tutela giuri<strong>di</strong>ca delle banche <strong>di</strong> dati [36] nonché ai <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong><br />
proprietà industriale;<br />
12) agli atti per i quali la legge richiede l’intervento <strong>di</strong> un notaio;<br />
13) alle materie <strong>di</strong>sciplinate dalla <strong>di</strong>rettiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del<br />
Consiglio, del 17 maggio 2006, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati<br />
[37];<br />
14) all’immatricolazione dei veicoli presi in leasing in un altro Stato membro;<br />
15) alle <strong>di</strong>sposizioni riguardanti obblighi contrattuali e non contrattuali, compresa la<br />
forma dei contratti, determinate in virtù delle norme <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto internazionale privato.<br />
Articolo 18<br />
Deroghe per casi in<strong>di</strong>viduali<br />
1. In deroga all’articolo 16 e a titolo eccezionale, uno Stato membro può prendere nei<br />
confronti <strong>di</strong> un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative alla sicurezza<br />
dei servizi.<br />
2. Le misure <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 possono essere assunte esclusivamente nel rispetto della<br />
procedura <strong>di</strong> mutua assistenza prevista all’articolo 35 e se sono sod<strong>di</strong>sfatte le con<strong>di</strong>zioni<br />
seguenti:<br />
a) le <strong>di</strong>sposizioni nazionali a norma delle quali sono assunte le misure non hanno fatto<br />
oggetto <strong>di</strong> un’armonizzazione comunitaria riguardante il settore della sicurezza dei servizi;<br />
b) le misure proteggono maggiormente il destinatario rispetto a quelle che adotterebbe<br />
lo Stato membro <strong>di</strong> stabilimento in conformità delle sue <strong>di</strong>sposizioni nazionali;<br />
c) lo Stato membro <strong>di</strong> stabilimento non ha adottato alcuna misura o ha adottato misure<br />
insufficienti rispetto a quelle <strong>di</strong> cui all’articolo 35, paragrafo 2;<br />
d) le misure sono proporzionate.<br />
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiu<strong>di</strong>cate le <strong>di</strong>sposizioni che garantiscono la libertà <strong>di</strong><br />
prestazione dei servizi o che permettono deroghe a detta libertà, previste in atti comunitari.<br />
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500<br />
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
SEZIONE 2<br />
Diritti dei destinatari <strong>di</strong> servizi<br />
Articolo 19<br />
Restrizioni vietate<br />
Gli Stati membri non possono imporre al destinatario requisiti che limitano l’utilizzazione<br />
<strong>di</strong> un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare<br />
i requisiti seguenti:<br />
a) l’obbligo <strong>di</strong> ottenere un’autorizzazione dalle loro autorità competenti o quello <strong>di</strong><br />
presentare una <strong>di</strong>chiarazione presso <strong>di</strong> esse;<br />
b) limiti <strong>di</strong>scriminatori alla concessione <strong>di</strong> aiuti finanziari a causa del fatto che il<br />
prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in ragione del luogo in cui il servizio è<br />
prestato.<br />
Articolo 20<br />
Non <strong>di</strong>scriminazione<br />
1. Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non vengano imposti requisiti<br />
<strong>di</strong>scriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo <strong>di</strong> residenza.<br />
2. Gli Stati membri provvedono affinché le con<strong>di</strong>zioni generali <strong>di</strong> accesso a un servizio<br />
che il prestatore mette a <strong>di</strong>sposizione del grande pubblico non contengano con<strong>di</strong>zioni<br />
<strong>di</strong>scriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo <strong>di</strong> residenza del destinatario, ferma<br />
restando la possibilità <strong>di</strong> prevedere con<strong>di</strong>zioni d’accesso <strong>di</strong>fferenti allorché queste sono<br />
<strong>di</strong>rettamente giustificate da criteri oggettivi.<br />
Articolo 21<br />
Assistenza ai destinatari<br />
1. Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari possano ottenere nello Stato<br />
membro in cui risiedono le seguenti informazioni:<br />
a) informazioni generali sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia <strong>di</strong><br />
accesso alle attività <strong>di</strong> servizi e al loro esercizio, in particolare quelli connessi con la tutela<br />
dei consumatori;<br />
b) informazioni generali sui mezzi <strong>di</strong> ricorso esperibili in caso <strong>di</strong> controversia tra un<br />
prestatore e un destinatario;<br />
c) i dati delle associazioni o organizzazioni, compresi gli sportelli della rete dei centri<br />
europei dei consumatori, presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere<br />
assistenza pratica.<br />
Se del caso, la consulenza delle autorità competenti include una semplice guida<br />
esplicativa. Le informazioni e l’assistenza sono fornite in modo chiaro e univoco, sono<br />
facilmente accessibili a <strong>di</strong>stanza anche per via elettronica e sono tenute aggiornate.<br />
2. Gli Stati membri possono affidare il compito <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 agli sportelli unici<br />
o ad altri organismi quali i punti <strong>di</strong> contatto della rete dei centri europei dei consumatori,<br />
le associazioni <strong>di</strong> consumatori o i centri Euro Info.<br />
Gli Stati membri comunicano i nomi e gli in<strong>di</strong>rizzi <strong>degli</strong> organismi designati alla<br />
Commissione, che li trasmette a tutti gli Stati membri.<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
3. In ottemperanza delle <strong>di</strong>sposizioni dei paragrafi 1 e 2, l’organismo interpellato dal<br />
destinatario si rivolge, se necessario, all’organismo pertinente dello Stato membro interessato.<br />
Quest’ultimo comunica con la massima sollecitu<strong>di</strong>ne le informazioni richieste<br />
all’organismo richiedente, che le trasmette al destinatario. Gli Stati membri provvedono<br />
affinché tali organismi si assistano reciprocamente e si adoperino per instaurare forme<br />
efficaci <strong>di</strong> cooperazione. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano<br />
le modalità pratiche necessarie all’attuazione del paragrafo 1.<br />
4. La Commissione adotta, conformemente alla procedura <strong>di</strong> cui all’articolo 40,<br />
paragrafo 2, le misure d’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, precisando<br />
le modalità tecniche <strong>degli</strong> scambi <strong>di</strong> informazioni fra organismi <strong>di</strong> Stati membri <strong>di</strong>versi e,<br />
in particolare, l’interoperabilità dei sistemi <strong>di</strong> informazione, tenendo conto delle norme<br />
comuni.<br />
CAPO V<br />
QUALITÀ DEI SERVIZI<br />
Articolo 22<br />
Informazioni sui prestatori e sui loro servizi<br />
1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori mettano a <strong>di</strong>sposizione del<br />
destinatario le informazioni seguenti:<br />
a) il nome del prestatore, il suo status e forma giuri<strong>di</strong>ca, l’in<strong>di</strong>rizzo postale al quale il<br />
prestatore è stabilito e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare<br />
con il prestatore <strong>di</strong>rettamente e, se del caso, per via elettronica;<br />
b) ove il prestatore sia iscritto in un registro commerciale o altro registro pubblico<br />
analogo, la denominazione <strong>di</strong> tale registro ed il numero <strong>di</strong> immatricolazione del prestatore<br />
o mezzi equivalenti atti ad identificarlo in tale registro;<br />
c) ove l’attività sia assoggettata ad un regime <strong>di</strong> autorizzazione, i dati dell’autorità<br />
competente o dello sportello unico;<br />
d) ove il prestatore eserciti un’attività soggetta all’IVA, il numero <strong>di</strong> identificazione <strong>di</strong> cui<br />
all’articolo 22, paragrafo 1, della sesta <strong>di</strong>rettiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio<br />
1977, in materia <strong>di</strong> armonizzazione delle legislazioni <strong>degli</strong> Stati membri relative alle imposte<br />
sulla cifra d’affari - Sistema comune <strong>di</strong> imposta sul valore aggiunto: base imponibile<br />
uniforme [38];<br />
e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli or<strong>di</strong>ni professionali o gli<br />
organismi affini presso i quali il prestatore è iscritto, la qualifica professionale e lo Stato<br />
membro nel quale è stata acquisita;<br />
f) le eventuali clausole e con<strong>di</strong>zioni generali applicate dal prestatore;<br />
g) l’esistenza <strong>di</strong> eventuali clausole contrattuali utilizzate dal prestatore relative alla legge<br />
applicabile al contratto e/o alla giuris<strong>di</strong>zione competente;<br />
h) l’esistenza <strong>di</strong> un’eventuale garanzia post ven<strong>di</strong>ta, non imposta dalla legge;<br />
i) il prezzo del servizio, laddove esso è predefinito dal prestatore per un determinato tipo<br />
<strong>di</strong> servizio;<br />
j) le principali caratteristiche del servizio, se non già apparenti dal contesto;<br />
k) l’assicurazione o le garanzie <strong>di</strong> cui all’articolo 23, paragrafo 1, in particolare il nome<br />
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
e l’in<strong>di</strong>rizzo dell’assicuratore o del garante e la copertura geografica.<br />
2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni <strong>di</strong> cui al paragrafo 1, a scelta<br />
del prestatore:<br />
a) siano comunicate dal prestatore <strong>di</strong> propria iniziativa;<br />
b) siano facilmente accessibili al destinatario sul luogo della prestazione del servizio o <strong>di</strong><br />
stipula del contratto;<br />
c) siano facilmente accessibili al destinatario per via elettronica tramite un in<strong>di</strong>rizzo<br />
comunicato dal prestatore;<br />
d) figurino in tutti i documenti informativi che il prestatore fornisce al destinatario per<br />
presentare dettagliatamente il servizio offerto.<br />
3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori, su richiesta del destinatario,<br />
comunichino le seguenti informazioni supplementari:<br />
a) ove non vi sia un prezzo predefinito dal prestatore per un determinato tipo <strong>di</strong> servizio,<br />
il costo del servizio o, se non è possibile in<strong>di</strong>care un prezzo esatto, il metodo <strong>di</strong> calcolo del<br />
prezzo per permettere al destinatario <strong>di</strong> verificarlo, o un preventivo sufficientemente<br />
dettagliato;<br />
b) per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento alle regole professionali<br />
in vigore nello Stato membro <strong>di</strong> stabilimento e ai mezzi per prenderne visione;<br />
c) informazioni sulle loro attività multi<strong>di</strong>sciplinari e sulle associazioni che sono<br />
<strong>di</strong>rettamente collegate al servizio in questione, nonché sulle misure assunte per evitare<br />
conflitti <strong>di</strong> interesse. Dette informazioni sono inserite in ogni documento informativo nel<br />
quale i prestatori danno una descrizione dettagliata dei loro servizi;<br />
d) gli eventuali co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> condotta ai quali il prestatore è assoggettato, nonché l’in<strong>di</strong>rizzo<br />
al quale tali co<strong>di</strong>ci possono essere consultati per via elettronica, con un’in<strong>di</strong>cazione delle<br />
versioni linguistiche <strong>di</strong>sponibili;<br />
e) se un prestatore è assoggettato a un co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> condotta o è membro <strong>di</strong> un’associazione<br />
commerciale o <strong>di</strong> un organismo o or<strong>di</strong>ne professionale che prevede il ricorso ad un<br />
meccanismo extragiu<strong>di</strong>ziale <strong>di</strong> risoluzione delle controversie, informazioni a questo riguardo.<br />
Il prestatore specifica in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle<br />
caratteristiche e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> ricorso a meccanismi extragiu<strong>di</strong>ziali <strong>di</strong> risoluzione delle<br />
controversie.<br />
4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che il prestatore è tenuto a<br />
fornire in conformità del presente capo siano rese <strong>di</strong>sponibili o comunicate in modo chiaro<br />
e senza ambiguità nonché in tempo utile prima della stipula del contratto o, in assenza <strong>di</strong><br />
contratto scritto, prima che il servizio sia prestato.<br />
5. I requisiti in materia <strong>di</strong> informazione <strong>di</strong> cui al presente capo si aggiungono ai requisiti<br />
già previsti dal <strong>di</strong>ritto comunitario e non ostano a che gli Stati membri impongano requisiti<br />
supplementari in materia <strong>di</strong> informazioni ai prestatori stabiliti sul loro territorio.<br />
6. La Commissione può, conformemente alla procedura <strong>di</strong> cui all’articolo 40, paragrafo<br />
2, precisare il contenuto delle informazioni <strong>di</strong> cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo in<br />
funzione della specificità <strong>di</strong> talune attività e può precisare le modalità pratiche <strong>di</strong> applicazione<br />
del paragrafo 2 del presente articolo.<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
Articolo 23<br />
Assicurazioni e garanzie in caso <strong>di</strong> responsabilità professionale<br />
1. Gli Stati membri possono provvedere affinché i prestatori i cui servizi presentano un<br />
rischio <strong>di</strong>retto e particolare per la salute o per la sicurezza del destinatario o <strong>di</strong> un terzo o per<br />
la sicurezza finanziaria del destinatario sottoscrivano un’assicurazione <strong>di</strong> responsabilità<br />
professionale commisurata alla natura e alla portata del rischio o forniscano una garanzia o<br />
prevedano altre <strong>di</strong>sposizioni analoghe equivalenti o essenzialmente comparabili quanto a<br />
finalità.<br />
2. Quando un prestatore si stabilisce sul loro territorio, gli Stati membri non possono<br />
imporgli un’assicurazione <strong>di</strong> responsabilità professionale o una garanzia se è già coperto da<br />
una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità e copertura fornita<br />
in termini <strong>di</strong> rischio o capitale assicurati o massimale della garanzia, nonché eventuali<br />
esclusioni dalla copertura, in un altro Stato membro in cui è già stabilito. Qualora<br />
l’equivalenza sia solo parziale, gli Stati membri possono esigere una garanzia complementare<br />
per gli aspetti non ancora coperti.<br />
Quando uno Stato membro richiede ai prestatori <strong>di</strong> servizi stabiliti sul suo territorio <strong>di</strong><br />
sottoscrivere un’assicurazione <strong>di</strong> responsabilità professionale o altra garanzia, detto Stato<br />
membro accetta quale prova sufficiente un attestato dell’esistenza <strong>di</strong> tale assicurazione<br />
rilasciato da istituti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to e assicuratori stabiliti in un altro Stato membro.<br />
3. I paragrafi 1 e 2 non incidono sull’applicabilità dei regimi <strong>di</strong> assicurazione o <strong>di</strong> garanzia<br />
professionale previsti in altri strumenti comunitari.<br />
4. Nell’ambito dell’applicazione del paragrafo 1, la Commissione può stabilire un elenco<br />
dei servizi che presentano le caratteristiche <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 del presente articolo secondo<br />
la procedura <strong>di</strong> regolamentazione <strong>di</strong> cui all’articolo 40, paragrafo 2. La Commissione può<br />
inoltre adottare misure intese a emendare elementi non essenziali della presente <strong>di</strong>rettiva<br />
integrandola con la fissazione <strong>di</strong> criteri comuni per definire il carattere appropriato, in<br />
funzione della natura e della portata del rischio, dell’assicurazione o delle garanzie precisate<br />
al paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura <strong>di</strong> cui all’articolo 40, paragrafo 3.<br />
5. Ai fini del presente articolo, per<br />
- “rischio <strong>di</strong>retto e particolare” s’intende un rischio derivante <strong>di</strong>rettamente dalla<br />
prestazione del servizio;<br />
- “salute e sicurezza” s’intende, in relazione a un destinatario o a terzi, la prevenzione del<br />
decesso o <strong>di</strong> gravi danni corporali;<br />
- “sicurezza finanziaria” s’intende, in relazione a un destinatario, la prevenzione <strong>di</strong><br />
per<strong>di</strong>te significative <strong>di</strong> denaro o del valore <strong>di</strong> un bene;<br />
- “assicurazione <strong>di</strong> responsabilità professionale” s’intende l’assicurazione sottoscritta da<br />
un prestatore con riguardo alle potenziali responsabilità nei confronti dei destinatari e, se del<br />
caso, <strong>di</strong> terzi, derivanti dalla prestazione del servizio.<br />
Articolo 24<br />
Comunicazioni commerciali emananti dalle professioni regolamentate<br />
1. Gli Stati membri sopprimono tutti i <strong>di</strong>vieti totali in materia <strong>di</strong> comunicazioni<br />
commerciali per le professioni regolamentate.<br />
2. Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali che emanano<br />
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504<br />
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
dalle professioni regolamentate ottemperino alle regole professionali, in conformità del<br />
<strong>di</strong>ritto comunitario, riguardanti, in particolare, l’in<strong>di</strong>pendenza, la <strong>di</strong>gnità e l’integrità della<br />
professione nonché il segreto professionale, nel rispetto della specificità <strong>di</strong> ciascuna<br />
professione. Le regole professionali in materia <strong>di</strong> comunicazioni commerciali sono non<br />
<strong>di</strong>scriminatorie, giustificate da motivi imperativi <strong>di</strong> interesse generale e proporzionate.<br />
Articolo 25<br />
Attività multi<strong>di</strong>sciplinari<br />
1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori non siano assoggettati a requisiti che<br />
li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino<br />
l’esercizio, congiunto o in associazione, <strong>di</strong> attività <strong>di</strong>verse.<br />
Tuttavia, tali requisiti possono essere imposti ai prestatori seguenti:<br />
a) le professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il<br />
rispetto <strong>di</strong> norme <strong>di</strong> deontologia <strong>di</strong>verse in ragione della specificità <strong>di</strong> ciascuna professione,<br />
<strong>di</strong> cui è necessario garantire l’in<strong>di</strong>pendenza e l’imparzialità;<br />
b) i prestatori che forniscono servizi <strong>di</strong> certificazione, <strong>di</strong> omologazione, <strong>di</strong> controllo,<br />
prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l’in<strong>di</strong>pendenza<br />
e l’imparzialità.<br />
2. Quando le attività multi<strong>di</strong>sciplinari tra i prestatori <strong>di</strong> cui al paragrafo 1, lettere a) e b)<br />
sono autorizzate, gli Stati membri provvedono affinché:<br />
a) siano evitati i conflitti <strong>di</strong> interesse e le incompatibilità tra determinate attività;<br />
b) siano garantite l’in<strong>di</strong>pendenza e l’imparzialità che talune attività richiedono;<br />
c) le regole <strong>di</strong> deontologia professionale e <strong>di</strong> condotta relative alle <strong>di</strong>verse attività siano<br />
compatibili tra loro, soprattutto in materia <strong>di</strong> segreto professionale.<br />
3. Nella relazione <strong>di</strong> cui all’articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri precisano i prestatori<br />
soggetti ai requisiti <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 del presente articolo, il contenuto dei requisiti e le<br />
ragioni per le quali li ritengono giustificati.<br />
Articolo 26<br />
Politica in materia <strong>di</strong> qualità dei servizi<br />
1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure <strong>di</strong><br />
accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità<br />
dei servizi, in particolare:<br />
a) facendo certificare o valutare le loro attività da organismi in<strong>di</strong>pendenti o accre<strong>di</strong>tati;<br />
b) elaborando una carta <strong>di</strong> qualità propria o aderendo alle carte o ai marchi <strong>di</strong> qualità<br />
messi a punto da organismi e or<strong>di</strong>ni professionali a livello comunitario.<br />
2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sul significato <strong>di</strong> taluni marchi<br />
e sui criteri <strong>di</strong> attribuzione dei marchi e <strong>di</strong> altri attestati <strong>di</strong> qualità relativi ai servizi siano<br />
facilmente accessibili ai prestatori e ai destinatari.<br />
3. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure <strong>di</strong><br />
accompagnamento volte ad incoraggiare gli or<strong>di</strong>ni professionali, le camere <strong>di</strong> commercio e<br />
artigianato e le associazioni dei consumatori negli Stati membri a collaborare a livello<br />
comunitario per promuovere la qualità dei servizi, in particolare facilitando il riconoscimento<br />
della qualità dei prestatori.<br />
10_consiglio nazionale forense.pmd 504<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
4. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure <strong>di</strong><br />
accompagnamento volte ad incoraggiare lo sviluppo della comunicazione critica, in<br />
particolare da parte delle associazioni dei consumatori, relativa alle qualità e ai <strong>di</strong>fetti dei<br />
servizi, in particolare lo sviluppo a livello comunitario <strong>di</strong> prove o collau<strong>di</strong> comparativi e della<br />
comunicazione dei loro risultati.<br />
5. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, incoraggiano lo sviluppo <strong>di</strong><br />
norme volontarie europee intese ad agevolare la compatibilità fra servizi forniti da prestatori<br />
<strong>di</strong> Stati membri <strong>di</strong>versi, l’informazione del destinatario e la qualità dei servizi.<br />
Articolo 27<br />
Risoluzione delle controversie<br />
1. Gli Stati membri adottano i provve<strong>di</strong>menti generali necessari affinché i prestatori<br />
forniscano i propri dati, in particolare un in<strong>di</strong>rizzo postale, un numero <strong>di</strong> fax o un in<strong>di</strong>rizzo<br />
<strong>di</strong> posta elettronica e un numero telefonico ai quali tutti i destinatari, compresi quelli<br />
residenti in un altro Stato membro, possono presentare un reclamo o chiedere informazioni<br />
sul servizio fornito. I prestatori forniscono il loro domicilio legale se questo non coincide<br />
con il loro in<strong>di</strong>rizzo abituale per la corrispondenza.<br />
Gli Stati membri adottano i provve<strong>di</strong>menti generali necessari affinché i prestatori<br />
rispondano ai reclami <strong>di</strong> cui al primo comma con la massima sollecitu<strong>di</strong>ne e <strong>di</strong>ano prova <strong>di</strong><br />
buona volontà per trovare soluzioni sod<strong>di</strong>sfacenti.<br />
2. Gli Stati membri adottano i provve<strong>di</strong>menti generali necessari affinché i prestatori siano<br />
tenuti a provare che gli obblighi <strong>di</strong> informazione previsti dalla presente <strong>di</strong>rettiva sono<br />
rispettati e che le informazioni sono esatte.<br />
3. Qualora per ottemperare ad una decisione giu<strong>di</strong>ziaria sia necessaria una garanzia<br />
finanziaria, gli Stati membri riconoscono le garanzie equivalenti costituite presso un istituto<br />
<strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to o un assicuratore stabilito in un altro Stato membro. L’istituto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to deve<br />
essere autorizzato in uno Stato membro ai sensi della <strong>di</strong>rettiva 2006/48/CE e l’assicuratore<br />
autorizzato, come appropriato, ai sensi della prima <strong>di</strong>rettiva 73/239/CEE del Consiglio, del<br />
24 luglio 1973, recante coor<strong>di</strong>namento delle <strong>di</strong>sposizioni legislative, regolamentari e<br />
amministrative in materia <strong>di</strong> accesso e <strong>di</strong> esercizio dell’assicurazione <strong>di</strong>retta <strong>di</strong>versa dall’assicurazione<br />
sulla vita [39] in materia <strong>di</strong> accesso e <strong>di</strong> esercizio dell’assicurazione <strong>di</strong>retta <strong>di</strong>versa<br />
dall’assicurazione sulla vita e della <strong>di</strong>rettiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del<br />
Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita [40].<br />
4. Gli Stati membri adottano i provve<strong>di</strong>menti generali necessari affinché i prestatori,<br />
soggetti ad un co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> condotta o membri <strong>di</strong> un’associazione o <strong>di</strong> un organismo<br />
professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo <strong>di</strong> regolamentazione extragiu<strong>di</strong>ziario,<br />
ne informino il destinatario facendone menzione in tutti i documenti che presentano<br />
in modo dettagliato uno dei loro servizi e in<strong>di</strong>chino in che modo è possibile reperire<br />
informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> ricorso a tale meccanismo.<br />
CAPO VI<br />
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 505<br />
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506<br />
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
Articolo 28<br />
Mutua assistenza - Obblighi generali<br />
1. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e si adoperano per instaurare forme<br />
<strong>di</strong> collaborazione efficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi.<br />
2. Ai fini del presente capo, gli Stati membri designano uno o più punti <strong>di</strong> contatto<br />
comunicandone i dati agli altri Stati membri e alla Commissione. La Commissione pubblica<br />
e aggiorna regolarmente l’elenco dei punti <strong>di</strong> contatto.<br />
3. Le richieste <strong>di</strong> informazioni e le richieste <strong>di</strong> effettuare verifiche, ispezioni e indagini<br />
a titolo del presente capo sono debitamente motivate, in particolare specificando la ragione<br />
della richiesta. Le informazioni scambiate sono utilizzate solo in relazione alla questione per<br />
cui sono state richieste.<br />
4. Qualora ricevano una richiesta <strong>di</strong> assistenza dalle autorità competenti <strong>di</strong> un altro Stato<br />
membro, gli Stati membri provvedono affinché i prestatori stabiliti sul loro territorio<br />
comunichino alle loro autorità competenti tutte le informazioni necessarie al controllo delle<br />
loro attività in conformità della legislazione nazionale.<br />
5. Qualora insorgano <strong>di</strong>fficoltà nel sod<strong>di</strong>sfare una richiesta <strong>di</strong> informazioni o nell’effettuare<br />
verifiche, ispezioni o indagini, gli Stati membri in causa avvertono sollecitamente lo<br />
Stato membro richiedente al fine <strong>di</strong> trovare una soluzione.<br />
6. Gli Stati membri forniscono al più presto e per via elettronica le informazioni richieste<br />
da altri Stati membri o dalla Commissione.<br />
7. Gli Stati membri provvedono affinché i registri nei quali i prestatori sono iscritti e che<br />
possono essere consultati dalle autorità competenti sul loro territorio siano altresì consultabili,<br />
alle stesse con<strong>di</strong>zioni, dalle competenti autorità omologhe <strong>degli</strong> altri Stati membri.<br />
8. Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni su casi in cui altri Stati<br />
membri non assolvono ai loro obblighi <strong>di</strong> mutua assistenza. Laddove necessario, la<br />
Commissione prende misure appropriate, comprese quelle <strong>di</strong> cui all’articolo 226 del trattato,<br />
per assicurare che gli Stati membri in questione assolvano ai loro obblighi <strong>di</strong> mutua<br />
assistenza. La Commissione informa perio<strong>di</strong>camente gli Stati membri circa il funzionamento<br />
delle <strong>di</strong>sposizioni relative alla mutua assistenza.<br />
Articolo 29<br />
Mutua assistenza - Obblighi generali per lo Stato membro <strong>di</strong> stabilimento<br />
1. Per quanto riguarda i prestatori che forniscono servizi in un altro Stato membro, lo<br />
Stato membro <strong>di</strong> stabilimento fornisce le informazioni sui prestatori stabiliti sul suo<br />
territorio richieste da un altro Stato membro, in particolare la conferma del loro stabilimento<br />
sul suo territorio e del fatto che, a quanto gli risulta, essi non vi esercitano attività in modo<br />
illegale.<br />
2. Lo Stato membro <strong>di</strong> stabilimento procede alle verifiche, ispezioni e indagini richieste<br />
da un altro Stato membro e informa quest’ultimo dei risultati e, se del caso, dei provve<strong>di</strong>menti<br />
presi. In tale contesto le autorità competenti intervengono nei limiti delle competenze<br />
loro attribuite nei rispettivi Stati membri. Le autorità competenti possono decidere le misure<br />
più appropriate da assumere, caso per caso, per sod<strong>di</strong>sfare la richiesta <strong>di</strong> un altro Stato<br />
membro.<br />
3. Qualora venga a conoscenza <strong>di</strong> comportamenti o atti precisi <strong>di</strong> un prestatore stabilito<br />
10_consiglio nazionale forense.pmd 506<br />
22/06/2007, 11:39<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
sul suo territorio che presta servizi in altri Stati membri che, a sua conoscenza, possano<br />
causare grave pregiu<strong>di</strong>zio alla salute o alla sicurezza delle persone o all’ambiente, lo Stato<br />
membro <strong>di</strong> stabilimento ne informa al più presto gli altri Stati membri e la Commissione.<br />
Articolo 30<br />
Controllo da parte dello Stato membro <strong>di</strong> stabilimento in caso <strong>di</strong> spostamento<br />
temporaneo del prestatore in un altro Stato membro<br />
1. Nei casi non contemplati dall’articolo 31, paragrafo 1, lo Stato membro <strong>di</strong> stabilimento<br />
controlla il rispetto dei suoi requisiti in conformità dei poteri <strong>di</strong> sorveglianza previsti dal<br />
suo or<strong>di</strong>namento nazionale, in particolare me<strong>di</strong>ante misure <strong>di</strong> controllo sul luogo <strong>di</strong><br />
stabilimento del prestatore.<br />
2. Lo Stato membro <strong>di</strong> stabilimento non può omettere <strong>di</strong> adottare misure <strong>di</strong> controllo<br />
o <strong>di</strong> esecuzione sul proprio territorio per il motivo che il servizio è stato prestato o ha causato<br />
danni in un altro Stato membro.<br />
3. L’obbligo <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 non comporta il dovere per lo Stato membro <strong>di</strong><br />
stabilimento <strong>di</strong> effettuare verifiche e controlli fattuali nel territorio dello Stato membro in<br />
cui è prestato il servizio. Tali verifiche e controlli sono effettuati dalle autorità dello Stato<br />
membro in cui il prestatore svolge temporaneamente la sua attività, su richiesta delle autorità<br />
dello Stato membro <strong>di</strong> stabilimento, in conformità dell’articolo 31.<br />
Articolo 31<br />
Controllo da parte dello Stato membro in cui è prestato il servizio in caso <strong>di</strong><br />
spostamento temporaneo del prestatore<br />
1. Per quanto riguarda i requisiti nazionali che possono essere imposti in base all’articolo<br />
16 o 17, lo Stato membro in cui è prestato il servizio è responsabile del controllo sull’attività<br />
del prestatore sul suo territorio. In conformità del <strong>di</strong>ritto comunitario, lo Stato membro in<br />
cui è prestato il servizio:<br />
a) adotta tutte le misure necessarie al fine <strong>di</strong> garantire che il prestatore si conformi a tali<br />
requisiti per quanto riguarda l’accesso a un’attività <strong>di</strong> servizi sul proprio territorio e il suo<br />
esercizio;<br />
b) procede alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per controllare il servizio<br />
prestato.<br />
2. Per quanto riguarda i requisiti <strong>di</strong>versi da quelli <strong>di</strong> cui al paragrafo 1, nel caso in cui un<br />
prestatore si sposti temporaneamente in un altro Stato membro in cui non è stabilito per<br />
prestarvi un servizio, le autorità competenti <strong>di</strong> tale Stato membro partecipano al controllo<br />
del prestatore conformemente ai paragrafi 3 e 4.<br />
3. Su richiesta dello Stato membro <strong>di</strong> stabilimento, le autorità competenti dello Stato<br />
membro in cui è prestato il servizio procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie<br />
per assicurare un efficace controllo da parte dello Stato membro <strong>di</strong> stabilimento, intervenendo<br />
nei limiti delle competenze loro attribuite nel loro Stato membro. Le autorità competenti<br />
possono decidere le misure più appropriate da assumere, caso per caso, per sod<strong>di</strong>sfare la<br />
richiesta dello Stato membro <strong>di</strong> stabilimento.<br />
4. Di loro iniziativa, le autorità competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio<br />
possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purché queste non siano<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 507<br />
10_consiglio nazionale forense.pmd 507<br />
22/06/2007, 11:39
508<br />
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
<strong>di</strong>scriminatorie, non siano motivate dal fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato<br />
membro e siano proporzionate.<br />
Articolo 32<br />
Meccanismo <strong>di</strong> allerta<br />
1. Qualora uno Stato membro venga a conoscenza <strong>di</strong> circostanze o fatti precisi gravi<br />
riguardanti un’attività <strong>di</strong> servizi che potrebbero provocare un pregiu<strong>di</strong>zio grave alla salute<br />
o alla sicurezza delle persone o all’ambiente nel suo territorio o nel territorio <strong>di</strong> altri Stati<br />
membri, ne informa al più presto lo Stato membro <strong>di</strong> stabilimento, gli altri Stati membri<br />
interessati e la Commissione.<br />
2. La Commissione promuove la creazione <strong>di</strong> una rete europea delle autorità <strong>degli</strong> Stati<br />
membri e vi partecipa, ai fini dell’applicazione delle <strong>di</strong>sposizioni del paragrafo 1.<br />
3. La Commissione adotta e aggiorna regolarmente, conformemente alla procedura <strong>di</strong><br />
cui all’articolo 40, paragrafo 2, norme dettagliate concernenti la gestione della rete <strong>di</strong> cui al<br />
paragrafo 2 del presente articolo.<br />
Articolo 33<br />
Informazioni sull’onorabilità dei prestatori<br />
1. Gli Stati membri comunicano, su richiesta <strong>di</strong> un’autorità competente <strong>di</strong> un altro Stato<br />
membro, conformemente al loro <strong>di</strong>ritto nazionale, le informazioni relative alle azioni<br />
<strong>di</strong>sciplinari o amministrative promosse o alle sanzioni penali irrogate e alle decisioni relative<br />
all’insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dalle loro autorità competenti nei<br />
confronti <strong>di</strong> un prestatore che siano <strong>di</strong>rettamente pertinenti alla competenza del prestatore<br />
o alla sua affidabilità professionale. Lo Stato membro che comunica tali informazioni ne<br />
informa il prestatore interessato.<br />
Una richiesta effettuata a norma del primo comma deve essere debitamente sostanziata,<br />
in particolare per quanto riguarda i motivi della richiesta d’informazione.<br />
2. Le sanzioni e le azioni <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 sono comunicate solo se è stata assunta una<br />
decisione definitiva. Riguardo alle altre decisioni esecutorie <strong>di</strong> cui al paragrafo 1, lo Stato<br />
membro che comunica le informazioni precisa se si tratta <strong>di</strong> una decisione definitiva o se è<br />
stato presentato un ricorso contro la decisione in causa, nel qual caso lo Stato membro in<br />
questione è tenuto a in<strong>di</strong>care la data alla quale si prevede che sia pronunciata la decisione<br />
sul ricorso.<br />
Esso precisa inoltre le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto interno conformemente alle quali il<br />
prestatore è stato condannato o sanzionato.<br />
3. Il paragrafo 1 e il paragrafo 2 devono essere applicati nel rispetto delle regole in materia<br />
<strong>di</strong> comunicazione dei dati personali e dei <strong>di</strong>ritti garantiti nello Stato membro in questione<br />
alle persone che subiscono condanne o sanzioni, anche da parte <strong>degli</strong> organismi o or<strong>di</strong>ni<br />
professionali. Ogni informazione in questione che sia pubblica deve essere accessibile ai<br />
consumatori.<br />
Articolo 34<br />
Misure <strong>di</strong> accompagnamento<br />
1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema<br />
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
elettronico per lo scambio <strong>di</strong> informazioni tra gli Stati membri tenendo conto dei sistemi<br />
<strong>di</strong> informazione esistenti.<br />
2. Gli Stati membri, con l’assistenza della Commissione, adottano misure <strong>di</strong> accompagnamento<br />
per agevolare lo scambio <strong>di</strong> funzionari incaricati <strong>di</strong> dare esecuzione alla mutua<br />
assistenza e la formazione dei funzionari stessi, compresa la formazione linguistica e quella<br />
informatica.<br />
3. La Commissione valuta la necessità <strong>di</strong> istituire un programma pluriennale per<br />
organizzare i pertinenti scambi <strong>di</strong> funzionari e la formazione.<br />
Articolo 35<br />
Mutua assistenza in caso <strong>di</strong> deroghe caso per caso<br />
1. Qualora uno Stato membro intenda assumere una misura conformemente all’articolo<br />
18, si applica la procedura <strong>di</strong> cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, senza pregiu<strong>di</strong>zio<br />
delle procedure giu<strong>di</strong>ziarie, compresi i proce<strong>di</strong>menti e gli atti preliminari compiuti nel<br />
quadro <strong>di</strong> un’indagine penale.<br />
2. Lo Stato membro <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 chiede allo Stato membro <strong>di</strong> stabilimento <strong>di</strong><br />
assumere misure nei confronti del prestatore, fornendo tutte le informazioni pertinenti sul<br />
servizio in causa e sulle circostanze della fattispecie.<br />
Lo Stato membro <strong>di</strong> stabilimento verifica con la massima sollecitu<strong>di</strong>ne se il prestatore<br />
esercita legalmente le sue attività e accerta i fatti all’origine della richiesta. Esso comunica al<br />
più presto allo Stato membro che ha presentato la richiesta le misure assunte o previste o,<br />
se del caso, i motivi per i quali non è stata assunta alcuna misura.<br />
3. Dopo la comunicazione dello Stato membro <strong>di</strong> stabilimento <strong>di</strong> cui al paragrafo 2,<br />
secondo comma, lo Stato membro che ha presentato la richiesta notifica alla Commissione<br />
e allo Stato membro <strong>di</strong> stabilimento la sua intenzione <strong>di</strong> prendere misure, precisando le<br />
ragioni seguenti:<br />
a) le ragioni per le quali ritiene che le misure assunte o previste dallo Stato membro <strong>di</strong><br />
stabilimento siano insufficienti;<br />
b) le ragioni per le quali ritiene che le misure che prevede <strong>di</strong> assumere rispettino le<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui all’articolo 18.<br />
4. Le misure possono essere assunte solo allo scadere <strong>di</strong> quin<strong>di</strong>ci giorni lavorativi a<br />
decorrere dalla notifica <strong>di</strong> cui al paragrafo 3.<br />
5. Senza pregiu<strong>di</strong>zio della facoltà, per lo Stato membro che ha presentato la richiesta, <strong>di</strong><br />
assumere le misure in questione allo scadere del termine <strong>di</strong> cui al paragrafo 4, la Commissione<br />
esamina al più presto la compatibilità delle misure notificate con il <strong>di</strong>ritto comunitario.<br />
Qualora giunga alla conclusione che la misura è incompatibile con il <strong>di</strong>ritto comunitario,<br />
la Commissione adotta una decisione in cui chiede allo Stato membro interessato <strong>di</strong><br />
astenersi dall’assumere le misure proposte o <strong>di</strong> sospendere con urgenza le misure assunte.<br />
6. In caso <strong>di</strong> urgenza, lo Stato membro che intende assumere una misura può derogare<br />
alle <strong>di</strong>sposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4. In questo caso, le misure sono notificate con la<br />
massima sollecitu<strong>di</strong>ne alla Commissione e allo Stato membro <strong>di</strong> stabilimento, specificando<br />
i motivi che giustificano l’urgenza.<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 509<br />
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510<br />
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
Articolo 36<br />
Misure <strong>di</strong> esecuzione<br />
Le misure intese a mo<strong>di</strong>ficare gli elementi non essenziali del presente capo integrandolo<br />
con la precisazione dei termini <strong>di</strong> cui agli articoli 28 e 35 sono adottate secondo la procedura<br />
<strong>di</strong> cui all’articolo 40, paragrafo 3.. La Commissione adotta inoltre le modalità pratiche <strong>degli</strong><br />
scambi <strong>di</strong> informazioni per via elettronica fra Stati membri, e in particolare le <strong>di</strong>sposizioni<br />
sull’interoperabilità dei sistemi <strong>di</strong> informazione, secondo la procedura <strong>di</strong> cui all’articolo 40,<br />
paragrafo 2.<br />
CAPO VII<br />
PROGRAMMA DI CONVERGENZA<br />
Articolo 37<br />
Co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> condotta a livello comunitario<br />
1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure <strong>di</strong><br />
accompagnamento volte a incoraggiare l’elaborazione <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> condotta a livello<br />
comunitario, specialmente da parte <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ni, organismi o associazioni professionali, intesi<br />
ad agevolare la prestazione transfrontaliera <strong>di</strong> servizi o lo stabilimento <strong>di</strong> un prestatore in un<br />
altro Stato membro, nel rispetto del <strong>di</strong>ritto comunitario.<br />
2. Gli Stati membri provvedono affinché i co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> condotta <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 siano<br />
accessibili a <strong>di</strong>stanza, per via elettronica.<br />
Articolo 38<br />
Armonizzazione complementare<br />
La Commissione esamina, entro il 28 <strong>di</strong>cembre 2010, la possibilità <strong>di</strong> presentare proposte<br />
<strong>di</strong> misure d’armonizzazione sulle seguenti questioni:<br />
a) l’accesso alle attività <strong>di</strong> recupero giu<strong>di</strong>ziario dei cre<strong>di</strong>ti;<br />
b) i servizi privati <strong>di</strong> sicurezza e trasporto <strong>di</strong> denaro contante e valori.<br />
Articolo 39<br />
Valutazione reciproca<br />
1. Entro il 28 <strong>di</strong>cembre 2009, gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione<br />
contenente le informazioni <strong>di</strong> cui alle seguenti <strong>di</strong>sposizioni:<br />
a) articolo 9, paragrafo 2, relativo ai regimi <strong>di</strong> autorizzazione;<br />
b) articolo 15, paragrafo 5, relativo ai requisiti da valutare;<br />
c) articolo 25, paragrafo 3, relativo alle attività multi<strong>di</strong>sciplinari.<br />
2. La Commissione trasmette le relazioni <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 agli Stati membri che, entro<br />
un termine <strong>di</strong> sei mesi dalla ricezione, comunicano le loro osservazioni su ciascuna<br />
relazione. Entro lo stesso termine, la Commissione consulta le parti interessate su tali<br />
relazioni.<br />
3. La Commissione trasmette le relazioni e le osservazioni <strong>degli</strong> Stati membri al comitato<br />
<strong>di</strong> cui all’articolo 40, paragrafo 1, che può formulare osservazioni.<br />
4. Alla luce delle osservazioni <strong>di</strong> cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al<br />
Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 <strong>di</strong>cembre 2010, una relazione <strong>di</strong> sintesi<br />
accompagnata, se del caso, da proposte <strong>di</strong> iniziative supplementari.<br />
10_consiglio nazionale forense.pmd 510<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
5. Entro il 28 <strong>di</strong>cembre 2009, gli Stati membri presentano alla Commissione una<br />
relazione sui requisiti nazionali la cui applicazione potrebbe rientrare nell’articolo 16,<br />
paragrafo 1, terzo comma e paragrafo 3, prima frase, specificando i motivi per cui ritengono<br />
che l’applicazione <strong>di</strong> detti requisiti sia conforme ai criteri <strong>di</strong> cui all’articolo 16, paragrafo 1,<br />
terzo comma e all’articolo 16, paragrafo 3, prima frase.<br />
Successivamente, gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali mo<strong>di</strong>fiche<br />
dei requisiti, inclusi i nuovi requisiti, <strong>di</strong> cui sopra specificandone le motivazioni.<br />
La Commissione comunica tali requisiti agli altri Stati membri. La comunicazione non<br />
osta a che gli Stati membri adottino le <strong>di</strong>sposizioni in questione. La Commissione fornisce<br />
successivamente, su base annuale, analisi e orientamenti in materia <strong>di</strong> applicazione <strong>di</strong> tali<br />
<strong>di</strong>sposizioni nel contesto della presente <strong>di</strong>rettiva.<br />
Articolo 40<br />
Procedura <strong>di</strong> comitato<br />
1. La Commissione è assistita da un comitato.<br />
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7<br />
della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 8 <strong>di</strong> tale<br />
decisione. Il periodo <strong>di</strong> cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato<br />
a tre mesi.<br />
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l’articolo 5 bis,<br />
paragrafi da 1 a 4 e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle<br />
<strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 8 della stessa.<br />
Articolo 41<br />
Clausola <strong>di</strong> revisione<br />
Entro il 28 <strong>di</strong>cembre 2011 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al<br />
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa sull’applicazione della presente<br />
<strong>di</strong>rettiva. Conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, la relazione tratta in particolare<br />
l’applicazione dell’articolo 16. Essa esamina inoltre se siano necessarie ulteriori misure per<br />
le materie escluse dal campo <strong>di</strong> applicazione della presente <strong>di</strong>rettiva. La relazione è<br />
accompagnata, se del caso, da proposte intese a mo<strong>di</strong>ficare la presente <strong>di</strong>rettiva al fine <strong>di</strong><br />
completare il mercato interno dei servizi.<br />
Articolo 42<br />
Mo<strong>di</strong>fica della <strong>di</strong>rettiva 98/27/CE<br />
Nell’allegato della <strong>di</strong>rettiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19<br />
maggio 1998, relativa a provve<strong>di</strong>menti inibitori a tutela <strong>degli</strong> interessi dei consumatori [41],<br />
è aggiunto il seguente punto:<br />
“13. Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 <strong>di</strong>cembre<br />
2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).”<br />
Articolo 43<br />
Protezione dei dati personali<br />
L’attuazione e l’applicazione della presente <strong>di</strong>rettiva e, in particolare, delle <strong>di</strong>sposizioni<br />
relative al controllo, ottemperano alle norme sulla protezione dei dati personali <strong>di</strong> cui alle<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 511<br />
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<strong>di</strong>rettive 95/46/CE e 2002/58/CE.<br />
512<br />
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
CAPO VIII<br />
DISPOSIZIONI FINALI<br />
Articolo 44<br />
Recepimento<br />
1. Gli Stati membri mettono in vigore le <strong>di</strong>sposizioni legislative, regolamentari e<br />
amministrative necessarie per conformarsi alle <strong>di</strong>sposizioni della presente <strong>di</strong>rettiva entro il<br />
28 <strong>di</strong>cembre 2009.<br />
Essi comunicano imme<strong>di</strong>atamente alla Commissione il testo <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>sposizioni.<br />
Quando gli Stati membri adottano tali <strong>di</strong>sposizioni, queste contengono un riferimento<br />
alla presente <strong>di</strong>rettiva o sono corredate <strong>di</strong> un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione<br />
ufficiale. Le modalità <strong>di</strong> tale riferimento sono decise dagli Stati membri.<br />
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle <strong>di</strong>sposizioni essenziali<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto nazionale adottate nella materia <strong>di</strong>sciplinata dalla presente <strong>di</strong>rettiva.<br />
Articolo 45<br />
Entrata in vigore<br />
La presente <strong>di</strong>rettiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta<br />
ufficiale dell’Unione europea.<br />
Articolo 46<br />
Destinatari<br />
Gli Stati membri sono destinatari della presente <strong>di</strong>rettiva.<br />
Fatto a Strasburgo, addì 12 <strong>di</strong>cembre 2006.<br />
Per il Parlamento europeo<br />
Il presidente<br />
J. Borrell Fontelles<br />
Per il Consiglio<br />
Il presidente<br />
M. Pekkarinen<br />
[1] GU C 221 del 8.9.2005, pag. 113.<br />
[2] GU C 43 del 18.2.2005, pag. 18.<br />
[3] Parere del Parlamento europeo del 16 febbraio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta<br />
ufficiale). Posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 270 E del 7.11.2006, pag. 1),<br />
posizione del Parlamento europeo del 15 novembre 2006 e decisione del Consiglio dell’ 11 <strong>di</strong>cembre<br />
2006.<br />
[4] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.<br />
[5] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.<br />
[6] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.<br />
[7] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.<br />
[8] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.<br />
[9] GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. Direttiva mo<strong>di</strong>ficata dalla <strong>di</strong>rettiva 2006/24/CE GU L 105 del<br />
13.4.2006, pag. 54).<br />
[10] GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento mo<strong>di</strong>ficato da ultimo dal regolamento (CE) n.<br />
629/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 1).<br />
10_consiglio nazionale forense.pmd 512<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
[11] GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.<br />
[12] GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.<br />
[13] GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. Regolamento mo<strong>di</strong>ficato dalla <strong>di</strong>rettiva 2005/29/CE.<br />
[14] GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.<br />
[15] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.<br />
[16] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.<br />
[17] GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.<br />
[18] GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.<br />
[19] GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.<br />
[20] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva mo<strong>di</strong>ficata da ultimo dall’atto <strong>di</strong> adesione del 2003.<br />
[21] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione mo<strong>di</strong>ficata dalla decisione 2006/512/CE (GU L<br />
200 del 22.7.2006, pag. 11).<br />
[22] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.<br />
[23] GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva mo<strong>di</strong>ficata dalla <strong>di</strong>rettiva 97/36/CE del<br />
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).<br />
[24] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva mo<strong>di</strong>ficata da ultimo dal regolamento (CE) n.<br />
2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).<br />
[25] GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36. Direttiva mo<strong>di</strong>ficata dall’Atto <strong>di</strong> adesione del 2003.<br />
[26] GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva mo<strong>di</strong>ficata da ultimo dalla <strong>di</strong>rettiva 2003/58/CE del<br />
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13).<br />
[27] GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36.<br />
[28] GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva mo<strong>di</strong>ficata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/<br />
2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)<br />
[29] GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva mo<strong>di</strong>ficata da ultimo dalla decisione 2006/653/CE<br />
della Commissione (GU L 270 del 29.9.2006, pag. 72).<br />
[30] GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.<br />
[31] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva mo<strong>di</strong>ficata da ultimo dal regolamento (CE) n.<br />
1882/2003.<br />
[32] GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17. Direttiva mo<strong>di</strong>ficata da ultimo dall’Atto <strong>di</strong> adesione del 2003.<br />
[33] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione mo<strong>di</strong>ficata da ultimo dal regolamento (CE)<br />
n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18).<br />
[34] GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento mo<strong>di</strong>ficato da ultimo dal regolamento della<br />
Commissione (CE) n. 2557/2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).<br />
[35] GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36.<br />
[36] GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.<br />
[37] GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.<br />
[38] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva mo<strong>di</strong>ficata da ultimo dalla <strong>di</strong>rettiva 2006/18/CE (GU<br />
L 51 del 22.2.2006, pag. 12).<br />
[39] GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva mo<strong>di</strong>ficata da ultimo dalla <strong>di</strong>rettiva 2005/68/CE del<br />
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).<br />
[40] GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva mo<strong>di</strong>ficata da ultimo dalla <strong>di</strong>rettiva 2005/68/CE.<br />
[41] GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 51. Direttiva mo<strong>di</strong>ficata da ultimo dalla <strong>di</strong>rettiva 2005/29/CE.<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 513<br />
10_consiglio nazionale forense.pmd 513<br />
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514<br />
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
ABILITAZIONE AL PATROCINIO DEL PRATICANTE AVVOCATO<br />
Illustri Colleghi e Cari Amici,<br />
con riferimento ad alcune rilevanti questioni attinenti la decorrenza e alla durata del<br />
periodo <strong>di</strong> abilitazione temporanea al patrocinio legale concessa al praticante dall’art.<br />
8 della legge professionale forense, appare opportuno ritornare sull’argomento e meglio<br />
chiarire la posizione assunta dalla Commissione Consultiva e poi approvata da questo<br />
Consiglio Nazionale.<br />
Su questo punto il testo normativo presenta alcuni margini <strong>di</strong> incertezza, una <strong>di</strong>fficoltà<br />
che si è aggravata, nel corso <strong>degli</strong> anni, a causa delle ripetute e <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nate mo<strong>di</strong>fiche<br />
apportate dal legislatore alla durata ed alla modalità <strong>di</strong> svolgimento della pratica forense.<br />
Poiché vi è stata, nel recente passato, una molteplicità <strong>di</strong> pronunciamenti giuris<strong>di</strong>zionali<br />
e <strong>di</strong> pareri resi su queste questioni, la Commissione consultiva ha ritenuto <strong>di</strong> deferire al<br />
Consiglio in seduta plenaria l’assunzione <strong>di</strong> una posizione atta ad agevolare l’opera dei<br />
Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> circondariali, al fine <strong>di</strong> garantire un’omogeneità <strong>di</strong> trattamento sul<br />
territorio nazionale.<br />
Il Consiglio nazionale, nella seduta amministrativa del 23 novembre 2006, ha deliberato<br />
la interpretazione delle varie norme attinenti all’argomento come segue:<br />
la prima problematica attiene al momento <strong>di</strong> decorrenza dell’abilitazione al patrocinio:<br />
<strong>di</strong> fronte ad alcuni dubbi sollevati riguardo agli effetti del giuramento del praticante aspirante<br />
all’abilitazione, deve ritenersi che il momento nel quale ha inizio la facoltà <strong>di</strong> patrocinare<br />
in giu<strong>di</strong>zio non possa che essere quello della favorevole delibera del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>,<br />
che ha carattere costitutivo e produce effetti ex nunc. Il pronunciamento del Consiglio è,<br />
infatti, l’atto terminale del proce<strong>di</strong>mento volto a verificare, in capo all’istante, la sussistenza<br />
dei requisiti e delle qualità necessarie per svolgere, ancorché per un tempo limitato ed entro<br />
limiti prefissati, la professione forense. Esso è posto in attuazione dell’art. 8 del R.D. 37/<br />
1934, il quale prescrive una serie <strong>di</strong> formalità e controlli che sono necessari e doverosi ai fini<br />
dell’iscrizione del praticante tra gli abilitati.<br />
Anche i dubbi suscitati dal riferimento del secondo comma dell’art. 4, R.D. 37/1934, ove<br />
enuncia il principio per cui «per i praticanti che esercitano il patrocinio davanti alle preture a<br />
termini dell’art. 8 del r.d.l. 28 novembre 1933, n. 1578 il periodo <strong>di</strong> pratica decorre dal giorno in cui<br />
hanno prestato il giuramento», devono essere fugati. La <strong>di</strong>sposizione citata, infatti, si riferisce<br />
alla durata della pratica e non alla decorrenza del periodo <strong>di</strong> abilitazione: essa non trova<br />
quin<strong>di</strong> applicazione nel quadro normativo attuale, atteso che il praticante acquisisce il <strong>di</strong>ritto<br />
a patrocinare ben dopo l’inizio della pratica (almeno dopo un anno). La norma possedeva<br />
un senso autonomo sotto la vigenza del precedente or<strong>di</strong>namento, ed in particolare quando<br />
aveva vigore il testo originario dell’art. 8 del r.d.l. 1578/1933 (cfr. G.U. 5 <strong>di</strong>cembre 1933, n.<br />
281), che conferiva il <strong>di</strong>ritto a patrocinare a tutti i laureati iscritti nel registro speciale dei<br />
praticanti procuratori.<br />
Una seconda questione, <strong>di</strong> non minore rilievo, attiene alla durata complessiva del<br />
periodo <strong>di</strong> abilitazione. Anche in questo caso il testo della <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> riferimento (il<br />
medesimo art. 8 l.p.f.) presenta tratti <strong>di</strong> indeterminatezza, allorquando afferma che «I<br />
praticanti avvocati dopo un anno dalla iscrizione nel registro […], sono ammessi, per un periodo non<br />
10_consiglio nazionale forense.pmd 514<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio». Non si chiarisce espressamente, quin<strong>di</strong>, se colui<br />
che presenti la domanda <strong>di</strong> ammissione al patrocinio successivamente all’inizio del secondo<br />
anno <strong>di</strong> pratica abbia <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> godere <strong>di</strong> sei anni pieni <strong>di</strong> abilitazione, ovvero se tale periodo<br />
debba computarsi comunque con riferimento al primo giorno del secondo anno <strong>di</strong> tirocinio.<br />
L’interpretazione della norma deve avere, perciò, riguardo alla ratio della legge e porsi in<br />
un’ottica <strong>di</strong> garanzia della funzione formativa, sia della pratica nel suo complesso, sia<br />
dell’abilitazione transitoria al tirocinio.<br />
Il legislatore del 1933 non ha, in effetti, conferito alcun <strong>di</strong>ritto a godere <strong>di</strong> interi sei anni<br />
<strong>di</strong> abilitazione al patrocinio, ma ha in<strong>di</strong>cato un periodo «non superiore» al sessennio nel quale<br />
si possa svolgere la funzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa in giu<strong>di</strong>zio.<br />
Ciò induce a ritenere che la lettura della <strong>di</strong>sposizione più conforme allo spirito della legge<br />
professionale sia quella per cui ciascun praticante <strong>di</strong>spone della facoltà <strong>di</strong> chiedere ed<br />
ottenere, a partire dal perfezionarsi del primo anno <strong>di</strong> tirocinio, ed entro la conclusione del<br />
secondo anno del tirocinio medesimo, l’abilitazione a patrocinare, ma questi non avrà<br />
<strong>di</strong>ritto, producendo la domanda in ritardo rispetto all’inizio del periodo a sua <strong>di</strong>sposizione,<br />
<strong>di</strong> prolungare artificiosamente la pratica per poter godere <strong>di</strong> un sessennio pieno <strong>di</strong><br />
abilitazione.<br />
A ciò si aggiunge che il patrocinio del praticante ha una sua funzione formativa e<br />
professionalizzante ben delineata, ma è comunque finalizzato ad in<strong>di</strong>rizzare il praticante<br />
verso il superamento dell’esame <strong>di</strong> Stato, e non può prolungarsi in modo eccessivo,<br />
introducendo una forma <strong>di</strong> precariato professionale od un modo surrettizio <strong>di</strong> esercizio della<br />
professione forense.<br />
In sintesi, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Consiglio nazionale<br />
forense ha ritenuto <strong>di</strong> doversi pronunciare – salva ovviamente la propria piena autonomia<br />
<strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio in sede giuris<strong>di</strong>zionale – nel senso che il patrocinio può essere concesso in ogni<br />
momento nel corso del secondo anno <strong>di</strong> pratica, ma che la sua durata deve essere comunque<br />
computata a partire dal primo giorno del secondo anno <strong>di</strong> iscrizione nel registro dei<br />
praticanti, <strong>di</strong> talché la permanenza nel registro medesimo non può, in nessun caso, superare<br />
i sei anni successivi al primo anno <strong>di</strong> pratica senza abilitazione.<br />
Con i più cor<strong>di</strong>ali saluti.<br />
Il Consigliere Coor<strong>di</strong>natore<br />
la Commissione Consultiva<br />
f.to avv. Francesco Morgese<br />
IlPresidente<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 515<br />
10_consiglio nazionale forense.pmd 515<br />
22/06/2007, 11:39
516<br />
BILANCIO<br />
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti<br />
SUL CONSUNTIVO DELL’ANNO 2006<br />
DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI <strong>ROMA</strong><br />
Egregi Colleghi,<br />
il ren<strong>di</strong>conto finanziario/economico/patrimoniale dell’anno 2006, pre<strong>di</strong>sposto dal<br />
Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> che ha anche redatto la relativa relazione, presenta un <strong>di</strong>savanzo<br />
economico <strong>di</strong> euro 427.120 leggermente superiore rispetto alle previsioni (euro<br />
364.834), per maggiori costi <strong>di</strong> funzionamento, al preventivo approvato nell’Assemblea<br />
Or<strong>di</strong>naria del 12 luglio 2006. Detto <strong>di</strong>savanzo sarà coperto con parte dell’avanzo<br />
economico <strong>degli</strong> esercizi precedenti che si riduce da euro 1.473.159 a euro 1.046.039.<br />
In particolare per il ren<strong>di</strong>conto finanziario si precisa:<br />
- le entrate finanziarie definitivamente accertate sono risultate pari a euro 4.820.764<br />
a fronte <strong>di</strong> una previsione <strong>di</strong> euro 4.885.340;<br />
- le uscite finanziarie definitivamente accertate sono risultate pari a euro 5.280.112<br />
a fronte <strong>di</strong> una previsione <strong>di</strong> euro 5.158.174.<br />
Per quanto riguarda la gestione <strong>di</strong> cassa, a fronte <strong>di</strong> previsioni per euro 6.878.025,<br />
si rilevano riscossioni per euro 4.873.568. Il totale <strong>di</strong> residui attivi a fine esercizio<br />
risulta <strong>di</strong> euro 1.921.376.<br />
Per quanto invece riguarda le uscite, a fronte <strong>di</strong> previsioni per euro 8.113.970, a<br />
consuntivo i pagamenti sono risultati <strong>di</strong> euro 5.329.112. I residui passivi totali al<br />
termine dell’esercizio sono <strong>di</strong> euro 2.899.784.<br />
Tra detti residui passivi è incluso anche l’importo relativo all’«acquisto sede»,<br />
acquisto che anche per quest’anno non si è verificato. L’importo in questione è<br />
attualmente pari a euro 1.250.022.<br />
Nel merito delle singole voci, non vi sono particolari osservazioni da fare essendo<br />
sufficientemente chiara la relazione del Consiglio.<br />
Il ren<strong>di</strong>conto finanziario è corredato dal conto economico e dalla situazione<br />
patrimoniale al 31 <strong>di</strong>cembre 2006.<br />
Il conto economico rileva solo le spese e le entrate <strong>di</strong> competenza dell’esercizio<br />
2006 e, come riferito, presenta un <strong>di</strong>savanzo <strong>di</strong> euro 427.120.<br />
La situazione patrimoniale rappresenta la consistenza patrimoniale dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> al<br />
31 <strong>di</strong>cembre 2006 e riporta anche i dati della situazione dell’anno precedente<br />
consentendo in tal modo il riscontro delle variazioni patrimoniali intervenute.<br />
Le attività complessive assommano a euro 4.967.998 e i beni materiali in<strong>di</strong>cati<br />
come “immobilizzazioni tecniche”, vale a <strong>di</strong>re biblioteca, mobili, macchine e attrezzature<br />
sono esposte o a valore simbolico (biblioteca) o al costo <strong>di</strong> acquisto integral-<br />
13_bilancio senza quadri excel.pmd 516<br />
22/06/2007, 01:02<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
BILANCIO<br />
mente ammortizzato, con apposita iscrizione al passivo <strong>di</strong> poste <strong>di</strong> pari importo.<br />
Le passività complessive ivi incluso il fondo per acquisto sede assommano a euro<br />
3.647.786 ed il patrimonio netto assomma a euro 1.320.213.<br />
Nel corso dell’anno il Collegio ha effettuato le consuete verifiche perio<strong>di</strong>che e<br />
formulato alcune circostanziate osservazioni non rilevando, comunque, alcuna anomalia<br />
degna <strong>di</strong> nota. A seguito della richiesta del Collegio in merito all’effettiva<br />
esigibilità dei cre<strong>di</strong>ti verso gli iscritti, il Consiglio ha posto in essere idonee azioni per<br />
il recupero ed a fronte <strong>di</strong> probabili casi <strong>di</strong> inesigibilità ha costituito nell’esercizio 2006<br />
un apposito fondo svalutazione cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> euro 10.000 ed ha previsto <strong>di</strong> incrementarlo<br />
<strong>di</strong> ulteriori euro 70.000 nel preventivo dell’anno 2007.<br />
Il Collegio infine evidenzia che, a seguito dell’aumento delle quote annuali <strong>degli</strong><br />
iscritti, il preventivo 2007 pre<strong>di</strong>sposto dal Consiglio non presenta alcun <strong>di</strong>savanzo e<br />
chiude in pareggio.<br />
Il Collegio dei Revisori, per quanto <strong>di</strong> propria competenza, invita l’Assemblea ad<br />
approvare il consuntivo 2006 corredato dalla relazione.<br />
Egregi Colleghi, con l’approvazione del consuntivo 2006 scade il mandato a noi<br />
conferito nel corso dell’Assemblea del 26 maggio 2005, e pertanto Vi ringraziamo per<br />
la fiducia accordataci e Vi invitiamo a nominare il nuovo Collegio dei Revisori dei<br />
Conti.<br />
Roma, 3 aprile 2007<br />
I Revisori dei Conti<br />
Avv. Alberto Palattella<br />
Avv. Romeo Brunetti<br />
Avv. Vincenza Di Martino<br />
Avv. Mario Guido<br />
Avv. Luigi Mannucci<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 517<br />
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518<br />
BILANCIO<br />
RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2006<br />
Gentili Colleghe e cari Colleghi<br />
Il conto consuntivo risulta composto dai seguenti prospetti:<br />
1) Ren<strong>di</strong>conto finanziario;<br />
2) Situazione patrimoniale;<br />
3) Conto economico;<br />
4) Situazione amministrativa.<br />
Ren<strong>di</strong>conto finanziario<br />
Il ren<strong>di</strong>conto finanziario tiene conto delle entrate e delle spese <strong>di</strong>stinte per titolo e<br />
categoria.<br />
In particolare:<br />
ENTRATE<br />
Il totale delle entrate accertate (riscosse e da riscuotere) risulta pari a euro 4.820.764.<br />
Le entrate contributive Titolo I cat. 1 pari a euro 2.424.400 presentano un decremento<br />
<strong>di</strong> euro 67.752 rispetto alle previsioni, principalmente per cancellazioni <strong>di</strong> <strong>Avvocati</strong> e<br />
Praticanti <strong>Avvocati</strong>.<br />
Le entrate contributive per il Consiglio Nazionale Forense pari a euro 212.161 presentano<br />
un decremento <strong>di</strong> euro 17.812; si precisa che tale posta non rappresenta una entrata<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> in quanto viene trasferita al Consiglio Nazionale Forense detratto il 5% che resta<br />
a favore del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>.<br />
Le altre entrate, Titolo III, sono pari globalmente a euro 965.401 e, rispetto al preventivo<br />
presentano maggiori entrate per euro 57.388 principalmente per le entrate eventuali.<br />
L’importo dei pareri e conciliazioni, che presenta una <strong>di</strong>minuzione rispetto al preventivo,<br />
è già al netto delle restituzioni per rinuncie e per riduzione delle parcelle a seguito <strong>di</strong><br />
istruttoria del Consiglio.<br />
Le entrate accertate relative al Titolo IV sono relative a cre<strong>di</strong>ti da riscuotere connessi al<br />
XXVIII Congresso Nazionale Forense.<br />
Le entrate per partite <strong>di</strong> giro Titolo VII pari a euro 1.195.800 presentano rispetto al<br />
preventivo una <strong>di</strong>fferenza in meno <strong>di</strong> euro 59.399 dovute essenzialmente a minori ritenute<br />
erariali e previdenziali.<br />
USCITE<br />
Il totale delle uscite (pagate e/o impegnate) nel 2006 sono pari a euro 5.280.112 e<br />
presentano una <strong>di</strong>fferenza in più <strong>di</strong> euro 121.938 rispetto alle previsioni.<br />
In particolare per le spese correnti Titolo I si rileva:<br />
- cat. 1 (spese per gli Organi dell’Ente) presenta rispetto alle previsioni <strong>di</strong> euro 30.000, una<br />
13_bilancio senza quadri excel.pmd 518<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
BILANCIO<br />
<strong>di</strong>fferenza in meno <strong>di</strong> euro 8.920.<br />
- cat. 2 (oneri per il personale) presenta, senza considerare l’indennità TFR, rispetto alle<br />
previsioni <strong>di</strong> euro 1.480.000 una maggiore spesa <strong>di</strong> euro 55.439.<br />
- cat. 4 (spese per acquisto <strong>di</strong> beni <strong>di</strong> consumo e servizi) presenta rispetto alle previsioni<br />
<strong>di</strong> euro 1.755.000 una maggiore spesa <strong>di</strong> euro 137.942 dovuta principalmente a maggiori<br />
spese <strong>di</strong> stampa, postali e telegrafici e servizi tramite Internet.<br />
- cat. 5 (prestazioni istituzionali) presenta rispetto alle previsioni <strong>di</strong> euro 100.000 una<br />
minore spesa <strong>di</strong> euro 70.612.<br />
- cat. 6 (trasferimenti passivi) presenta rispetto alle previsioni <strong>di</strong> euro 222.974 un minor<br />
trasferimento <strong>di</strong> euro 10.812.<br />
- cat. 7 (oneri finanziari) presenta rispetto alle previsioni <strong>di</strong> euro 15.000,00 una maggiore<br />
spesa <strong>di</strong> euro 5.383.<br />
- cat. 8 (oneri tributari) presenta rispetto alle previsioni <strong>di</strong> euro 106.000,00 una minore<br />
spesa per euro 3.945.<br />
- cat. 9 (poste correttive e compensative <strong>di</strong> entrate correnti) la spesa <strong>di</strong> euro 31.276 trattasi<br />
<strong>di</strong> rimborsi <strong>di</strong>versi ad avvocati ed altri.<br />
- cat. 10 (spese non classificabili in altre voci) presenta rispetto alle previsioni <strong>di</strong> euro<br />
21.000 una maggiore spesa <strong>di</strong> euro 1.975.<br />
In particolare per le spese in conto capitale Titolo II si rileva:<br />
- cat. 11 (acquisizione <strong>di</strong> beni <strong>di</strong> uso durevole) rispetto alla previsione <strong>di</strong> euro 10.000<br />
presenta una spesa <strong>di</strong> euro 289.<br />
- cat. 12 (acquisizione <strong>di</strong> immobilizzazioni tecniche) rispetto alla previsione <strong>di</strong> euro<br />
50.000 gli impegni assunti sono risultati <strong>di</strong> euro 26.840.<br />
- cat. 14 (concessioni <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti e anticipazioni) presenta un esborso <strong>di</strong> euro 41.200.<br />
- cat. 15 (indennità <strong>di</strong> anzianità al personale cessato dal servizio e anticipazioni) presenta<br />
rispetto alle previsioni <strong>di</strong> euro 20.000,00 un maggiore importo <strong>di</strong> euro 47.779.<br />
In particolare per le spese correnti Titolo IV si rileva:<br />
- cat. 21 (partite <strong>di</strong> giro) presenta rispetto alle previsioni <strong>di</strong> euro 1.255.199 un minore<br />
importo <strong>di</strong> euro 59.397 per minori ritenute erariali e previdenziali.<br />
Situazione Amministrativa<br />
La situazione amministrativa evidenzia la consistenza <strong>di</strong> cassa all’inizio dell’esercizio e<br />
alla fine nonché l’ammontare dei residui attivi e passivi riferibili al 2006 ed agli esercizi<br />
precedenti. Scopo della situazione amministrativa è quello <strong>di</strong> evidenziare l’avanzo <strong>di</strong><br />
amministrazione utilizzabile per futuri investimenti o per coperture <strong>di</strong> <strong>di</strong>savanzi <strong>di</strong> future<br />
gestioni.<br />
La situazione amministrativa evidenzia un avanzo <strong>di</strong> amministrazione <strong>di</strong> euro 996.119.<br />
Le <strong>di</strong>sponibilità liquide alla fine del 2006 ammontano a euro 1.882.527 così come<br />
analiticamente in<strong>di</strong>cati nella situazione patrimoniale e circa 1,5 milioni sono investiti in<br />
Titoli <strong>di</strong> Stato.<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 519<br />
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22/06/2007, 01:02
520<br />
BILANCIO<br />
Situazione Patrimoniale<br />
La situazione patrimoniale evidenzia la consistenza <strong>degli</strong> elementi patrimoniali attivi e<br />
passivi al termine dell’esercizio; nel medesimo prospetto sono riportati anche i valori a fine<br />
dell’esercizio 2005.<br />
In particolare le <strong>di</strong>sponibilità pari a 1.882.527 risultano decrementate <strong>di</strong> euro 455.544.<br />
I residui attivi ammontano a euro 2.063.297 e presentano un incremento <strong>di</strong> euro 113.199<br />
principalmente per maggiori cre<strong>di</strong>ti verso gli iscritti.<br />
Immobilizzazioni tecniche presentano un aumento <strong>di</strong> euro 27.130 per l’acquisto <strong>di</strong><br />
nuovi computer e software.<br />
I residui passivi ammontano a euro 766.524 e presentano un incremento <strong>di</strong> euro 97.793<br />
per maggiori debiti verso i Fornitori.<br />
I fon<strong>di</strong> <strong>di</strong> accantonamento ammontano a euro 1.859.087 e sono costituiti dal Fondo<br />
acquisto sede per euro 1.250.022 e dal Fondo trattamento fine rapporto per euro 609.064.<br />
Il patrimonio netto al 31 <strong>di</strong>cembre 2006 è pari a euro 1.320.213 ed è costituito oltre che<br />
dal fondo <strong>di</strong> riserva <strong>di</strong> euro 274.173, dall’avanzo <strong>degli</strong> esercizi precedenti per euro 1.473.159<br />
e dal <strong>di</strong>savanzo dell’esercizio del 2006 pari a euro 427.120.<br />
Conto Economico<br />
Il conto economico rileva esclusivamente le entrate e le uscite <strong>di</strong> competenza dell’esercizio<br />
del 2006.<br />
Il risultato dell’esercizio 2006 è <strong>di</strong> un <strong>di</strong>savanzo economico <strong>di</strong> euro 427.120. Rispetto al<br />
bilancio preventivo approvato nell’Assemblea Or<strong>di</strong>naria del 12 luglio 2006 presenta un<br />
maggior deficit <strong>di</strong> euro 62.286 per maggiori costi sostenuti per i servizi forniti agli iscritti,<br />
nonché per effetto <strong>di</strong> un accantonamento al fondo svalutazioni cre<strong>di</strong>ti verso gli Iscritti per<br />
fronteggiare eventuali mancati riscossioni <strong>di</strong> quote annuali.<br />
Il conto economico è sud<strong>di</strong>viso in due sezioni, nella prima sono rilevate le entrate e le<br />
spese correnti che danno luogo a movimenti finanziari mentre nella seconda vengono<br />
rilevati i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari.<br />
Dopo la chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno 2006 non si sono verificati fatti <strong>di</strong><br />
rilievo.<br />
Per quanto sopra vi invitiamo ad approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio 2006 che<br />
chiude con un <strong>di</strong>savanzo economico <strong>di</strong> euro 427.120 e proponiamo <strong>di</strong> coprire tale <strong>di</strong>savanzo<br />
economico con l’avanzo economico <strong>degli</strong> esercizi precedenti che si riduce da euro 1.473.159<br />
a euro 1.046.039.<br />
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22/06/2007, 01:02<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
BILANCIO<br />
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ANNO 2006<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 521<br />
13_bilancio senza quadri excel.pmd 521<br />
22/06/2007, 01:02
522<br />
BILANCIO<br />
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ANNO 2006 - A) ENTRATE<br />
13_bilancio senza quadri excel.pmd 522<br />
22/06/2007, 01:02<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
BILANCIO<br />
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ANNO 2006 - A) ENTRATE<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 523<br />
13_bilancio senza quadri excel.pmd 523<br />
22/06/2007, 01:02
524<br />
BILANCIO<br />
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ANNO 2006 - B) SPESE<br />
13_bilancio senza quadri excel.pmd 524<br />
22/06/2007, 01:02<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
BILANCIO<br />
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ANNO 2006 - B) SPESE<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 525<br />
13_bilancio senza quadri excel.pmd 525<br />
22/06/2007, 01:02
526<br />
BILANCIO<br />
segue - RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ANNO 2006 - B) SPESE<br />
13_bilancio senza quadri excel.pmd 526<br />
22/06/2007, 01:02<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
BILANCIO<br />
segue - RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ANNO 2006 - B) SPESE<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 527<br />
13_bilancio senza quadri excel.pmd 527<br />
22/06/2007, 01:02
528<br />
BILANCIO<br />
SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ANNO 2006<br />
13_bilancio senza quadri excel.pmd 528<br />
22/06/2007, 01:02<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
BILANCIO<br />
CONTO ECONOMICO DELL'ANNO 2006<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 529<br />
13_bilancio senza quadri excel.pmd 529<br />
22/06/2007, 01:02
530<br />
BILANCIO<br />
RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO PER L’ANNO 2007<br />
Gentili Colleghe e cari Colleghi,<br />
il conto preventivo si compone <strong>di</strong> tre prospetti e precisamente il preventivo finanziario che<br />
riporta oltre alla previsioni del 2007 anche i dati del consuntivo del 2006, il preventivo<br />
economico per le entrate e le spese che presuntivamente saranno accertate ed impegnate nel<br />
2007 e il quadro riassuntivo del bilancio <strong>di</strong> previsione per l’anno finanziario 2007.<br />
Il preventivo economico evidenzia l’equilibrio tra le entrate e le spese dopo aver<br />
accantonato a copertura <strong>di</strong> per<strong>di</strong>te sui cre<strong>di</strong>ti verso gli Iscritti per euro 70.000.<br />
L’equilibrio tra le entrate e le uscite è stato raggiunto a seguito dell’aumento delle quote<br />
annuali che non venivano ritoccate da <strong>di</strong>versi anni.<br />
Inoltre le attività istituzionali tra<strong>di</strong>zionali si sono enormemente <strong>di</strong>latate a causa dell’aumento<br />
del numero <strong>degli</strong> iscritti, ma ulteriore pressione deriva dalle nuove attribuzioni poste<br />
a carico del Consiglio: organizzazione del corso per <strong>di</strong>fensori <strong>di</strong> ufficio, formazione <strong>degli</strong><br />
elenchi <strong>di</strong>strettuali per l’automatica comunicazione alle autorità inquirenti dei nomi dei<br />
<strong>di</strong>fensori <strong>di</strong> ufficio, ammissione dei non abbienti al patrocinio a spese dello stato, ecc. Questi<br />
maggiori compiti hanno comportato l’incremento dell’organico con conseguenti maggiori<br />
oneri per il personale.<br />
Sulla scorta <strong>di</strong> tali annotazioni <strong>di</strong> carattere generale si passa qui <strong>di</strong> seguito ad un breve<br />
commento ai singoli Titoli <strong>di</strong> entrata e <strong>di</strong> spesa.<br />
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2007 - ENTRATE<br />
Titolo I - entrate contributive<br />
La categoria 1 è relativa alle quote contributive per l’anno 2007: alla data del 1° gennaio<br />
2007 risultavano iscritti: n. 4.733 cassazionisti, n. 14.388 avvocati, n. 2.840 praticanti<br />
abilitati, n. .3.580 praticanti non abilitati (questi ultimi conteggiati a decorrere dal 1° gennaio<br />
2000).<br />
In or<strong>di</strong>ne alla categoria 2 si rammenta che l’importo è relativo esclusivamente agli<br />
<strong>Avvocati</strong> Cassazionisti.<br />
Titolo III - altre entrate<br />
Per la categoria 7 (entrate derivanti dalla prestazione <strong>di</strong> servizi), si precisa che i <strong>di</strong>ritti<br />
applicati sono stati leggermente incrementati solo per le voci “Iscrizioni <strong>Avvocati</strong>” e<br />
“Iscrizioni e Abilitazioni Praticanti”.<br />
Per la categoria 8 (red<strong>di</strong>ti e proventi patrimoniali) sono relativi alle <strong>di</strong>sponibilità investite<br />
in Titoli <strong>di</strong> Stato. Gli interessi sui prestiti al personale <strong>di</strong>pendente sono determinati nella<br />
misura del tasso legale.<br />
Titolo IV - entrate per riscossione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti<br />
La voce 14/1 riguarda il totale delle rate mensili <strong>di</strong> rientro dei prestiti concessi al personale<br />
<strong>di</strong>pendente, per quota capitale ed incassi <strong>di</strong> altri cre<strong>di</strong>ti.<br />
13_bilancio senza quadri excel.pmd 530<br />
22/06/2007, 01:02<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
BILANCIO<br />
Titolo VII - partite <strong>di</strong> giro<br />
Concerne le ritenute erariali, le ritenute previdenziali, le trattenute per conto terzi,<br />
l’assistenza erogata dalla Cassa Nazionale <strong>di</strong> Previdenza Forense (v. titolo IV della parte II<br />
- spese).<br />
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2007 - USCITE<br />
Titolo I - spese correnti<br />
La categoria 1 (spese per gli organi dell’Ente) in tale categoria è previsto il rimborso delle<br />
spese sostenute dai componenti del Consiglio per la partecipazione a manifestazioni<br />
riconducibili all’attività istituzionale espletata dagli stessi e che si svolgono fuori sede in<br />
ambito sia nazionale che internazionale. Per l’anno 2007 l’importo stanziato è euro 30.000.<br />
Come per gli anni precedenti non è stato previsto alcun compenso per la carica dei<br />
Consiglieri e del Presidente, né vi sono automezzi e personale a <strong>di</strong>sposizione del Consiglio.<br />
La categoria 2 prevede gli oneri per il personale in attività <strong>di</strong> servizio. Alla data della stesura<br />
della presente relazione l’organico del personale è costituito da 33 unità e precisamente 29<br />
<strong>di</strong>pendenti a tempo indeterminato, 1 lavoratrice con una Società <strong>di</strong> lavoro interinale e da<br />
n. 3 collaboratori a progetto.<br />
La categoria 4 consta <strong>di</strong> 26 voci.<br />
In detta categoria sono dettagliati tutti i costi previsti per lo svolgimento dell’attività<br />
istituzionale dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>.<br />
La categoria 5 riguarda le spese per prestazioni istituzionali.<br />
La voce 1 è relativa alla Scuola Forense e la somma prevista è <strong>di</strong> euro 30.000, mentre per<br />
la voce 2 (Centro Stu<strong>di</strong>) è prevista una spesa <strong>di</strong> euro 50.000.<br />
Nulla <strong>di</strong> rilevante vi è da segnalare per quanto concerne le categorie 6 (trasferimenti<br />
passivi), 7 (oneri finanziari), 8 (oneri tributari), 9 (poste correttive e compensative <strong>di</strong> entrate<br />
correnti).<br />
Quanto alle categoria 10 (spese non classificabili in altre voci), le spese varie sono stimate<br />
nella misura <strong>di</strong> euro 5.424 e le spese per <strong>di</strong>fensori <strong>di</strong> ufficio in euro 20.000. Per quanto<br />
riguarda il fondo <strong>di</strong> riserva si precisa che non è stato incrementato in quanto l’attuale<br />
consistenza pari a euro 274.173 è gia superiore al 3% del totale delle spese correnti previste.<br />
Titolo II - spese in conto capitale<br />
La categoria 11 riguarda l’acquisizione <strong>di</strong> beni <strong>di</strong> uso durevole.<br />
Per la voce 11/1 trattasi della acquisizione <strong>di</strong> software per gli aggiornamenti dei sistemi<br />
elettronici in dotazione al Consiglio.<br />
La categoria 12 .<br />
In tale categoria sono previste le spese per acquisto <strong>di</strong> mobili e macchine prevalentemente<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 531<br />
13_bilancio senza quadri excel.pmd 531<br />
22/06/2007, 01:02
532<br />
BILANCIO<br />
destinate all’arredo e al funzionamento <strong>degli</strong> uffici.<br />
Quanto alla concessione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti ed anticipazioni -categoria 14-, non si è prevista alcuna<br />
erogazione.<br />
La categoria 15, alla voce 1 (indennità <strong>di</strong> anzianità al personale cessato dal servizio),<br />
prevede un esborso per trattamento <strong>di</strong> fine rapporto lavoro pari a euro 35.000 per un<br />
<strong>di</strong>pendente che cesserà dal servizio nel 2007.<br />
Titolo IV - partite <strong>di</strong> giro<br />
Concerne le ritenute erariali, le ritenute quelle previdenziali, le trattenute per conto terzi,<br />
l’assistenza erogata dalla Cassa Nazionale <strong>di</strong> Previdenza Forense (v. titolo VII della parte I<br />
- entrate).<br />
PREVENTIVO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 2007<br />
Tale documento, che prende in considerazione solo le entrate e le spese <strong>di</strong> competenza<br />
dell’anno 2007, chiude in perfetto pareggio dopo aver previsto un accantonato per euro<br />
70.000 per la cancellazione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti verso gli iscritti non recuperabili.<br />
Il prospetto è sud<strong>di</strong>viso in due sezioni in funzione della manifestazione o meno <strong>di</strong><br />
movimenti finanziari. Le varie poste sono analiticamente elencate nel prospetto.<br />
* * *<br />
Non si può chiudere la presente relazione senza tener conto che il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
<strong>di</strong> Roma annovera -tra avvocati, praticanti abilitati e praticanti non abilitati- ben 25.541<br />
iscritti alla data del 1° gennaio 2007, pur limitando il conteggio dei praticanti non abilitati<br />
a coloro che risultano iscritti a decorrere dal 1° gennaio 2000. Ed è una cifra, si noti, in<br />
continua progressione. Il bilancio deve necessariamente tener conto <strong>di</strong> questo fondamentale<br />
dato, che si riflette ovviamente sulle voci <strong>di</strong> entrata e su quelle <strong>di</strong> spesa, contenute tutte nei<br />
limiti strettamente in<strong>di</strong>spensabili.<br />
Auspicando che la esposizione dei dati sopra riportati sia da Voi considerati esaurienti,<br />
Vi invitiamo a darci il Vostro consenso e la Vostra approvazione.<br />
* * *<br />
13_bilancio senza quadri excel.pmd 532<br />
22/06/2007, 01:02<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
BILANCIO<br />
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2007 - PARTE I - ENTRATE<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 533<br />
13_bilancio senza quadri excel.pmd 533<br />
22/06/2007, 01:02
534<br />
BILANCIO<br />
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2007 - PARTE II - USCITE<br />
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22/06/2007, 01:02<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
BILANCIO<br />
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2007 - PARTE II - USCITE<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 535<br />
13_bilancio senza quadri excel.pmd 535<br />
22/06/2007, 01:02
536<br />
BILANCIO<br />
QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE<br />
PER L'ANNO FINANZIARIO 2007<br />
13_bilancio senza quadri excel.pmd 536<br />
22/06/2007, 01:02<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
BILANCIO<br />
PREVENTIVO ECONOMICO DELL'ANNO 2007<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 537<br />
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22/06/2007, 01:02
538<br />
BILANCIO<br />
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 APRILE 2007<br />
L’anno 2007, il giorno 12 del mese <strong>di</strong> aprile, nell’Aula <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> del Palazzo <strong>di</strong> Giustizia<br />
<strong>di</strong> Piazza Cavour a Roma, si è svolta l’Assemblea Or<strong>di</strong>naria <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma, per <strong>di</strong>scutere<br />
e deliberare sul seguente or<strong>di</strong>ne del giorno:<br />
1) comunicazioni del Presidente;<br />
2) comunicazioni del Consigliere Segretario;<br />
3) conto consuntivo dell’anno 2006 e bilancio preventivo per l’anno 2007: relazione del<br />
Consigliere Tesoriere, <strong>di</strong>scussione e approvazione;<br />
4) nomina dei Revisori dei Conti;<br />
5) varie ed eventuali.<br />
I lavori hanno inizio alle ore 12,30. Assume la Presidenza l’Avv. Alessandro Cassiani,<br />
svolge le funzioni <strong>di</strong> Segretario l’Avv. Antonio Conte.<br />
Preliminarmente viene costituito il Consiglio <strong>di</strong> Presidenza, composto dall’Avv. Alessandro<br />
Cassiani, Presidente del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma, dal Consigliere<br />
Segretario Avv. Antonio Conte e dal Consi-gliere Tesoriere Avv. Carlo Testa, al fine <strong>di</strong><br />
regolare l’andamento dell’Assemblea.<br />
(Testo tratto dalla registrazione)<br />
PRESIDENTE ALESSANDRO CASSIANI<br />
Ringrazio i Colleghi volenterosi che, in pieno ponte, hanno ritenuto <strong>di</strong> partecipare a<br />
questo che è sicuramente un appuntamento importante per gli Iscritti. L’Assemblea per<br />
l’approvazione del bilancio è anche un’occasione <strong>di</strong> fare o per fare bilanci. Io <strong>di</strong>rei che,<br />
dall’anno scorso ad oggi, per certi versi, sembra che sia passata un’eternità. Se non fosse così<br />
potrei iniziare questo brevissimo intervento <strong>di</strong>cendo: ma allora continuiamo il <strong>di</strong>scorso<br />
intrapreso. Proprio per niente! Perchè chi, come Voi, segue la vita del Consiglio, e<br />
soprattutto le traversie dell’Avvocatura, sa che in quest’anno è avvenuto <strong>di</strong> tutto, tanto da<br />
vedere noi, le Istituzioni e le Associazioni sulla breccia per combattere battaglie che ancora<br />
sono assolutamente aperte e certamente non risolte. Riassumendo: non c’è bisogno che io<br />
accenni alla legge Bersani, voglio però <strong>di</strong>re che a settembre il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma<br />
(e lo <strong>di</strong>co perchè se non lo facessi mancherei della doverosa manifestazione <strong>di</strong> gratitu<strong>di</strong>ne<br />
ai Consiglieri), ha organizzato un Congresso Nazionale Forense che credo resterà nella storia<br />
dell’Avvocatura per una serie <strong>di</strong> motivi: primo per l’affluenza e per la partecipazione, poi per<br />
la pacatezza del <strong>di</strong>battito malgrado la drammaticità della situazione. Voi sapete perfettamente<br />
che, per la prima volta, un Congresso Nazionale, che pure trattava un argomento<br />
veramente decisivo per l’Avvocatura, si è concluso con una mozione politica unitaria nella<br />
quale si è vista ricompattata quella Categoria che normalmente (purtroppo) si caratterizza<br />
per le <strong>di</strong>visioni interne. Detto questo io devo un ringraziamento a tutti i Consiglieri, tutti,<br />
ma in particolare, a coloro i quali hanno contribuito proprio a rendere possibile, da un punto<br />
<strong>di</strong> vista operativo, quello che a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> mesi, qualche mese prima, a me che sono un<br />
apprensivo e poi ovviamente <strong>di</strong>sabituato a organizzare cose <strong>di</strong> questa importanza e <strong>di</strong> questa<br />
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BILANCIO<br />
complessità, hanno consentito <strong>di</strong> raggiungere l’obiettivo.<br />
Erano presenti anche in pieno agosto Sandro Fasciotti, che mi ha dato un aiuto<br />
formidabile; il Consigliere Segretario Antonio Conte, Goffredo Barbantini, Carlo Testa in<br />
qualità <strong>di</strong> Tesoriere e Francesco Gianzi. Luglio, agosto e l’inizio <strong>di</strong> settembre hanno<br />
costituito un periodo <strong>di</strong> impegno assoluto, <strong>di</strong>rei giornaliero, dalla scelta della sede dove si<br />
doveva svolgere la manifestazione; la preoccupazione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare gli argomenti, l’organizzazione<br />
e l’andamento dei lavori. E’ un segno <strong>di</strong> gratitu<strong>di</strong>ne che io ritengo doveroso<br />
perchè altrimenti mi approprierei <strong>di</strong> una cosa che mi riguarda soltanto <strong>di</strong> riflesso. Il Consiglio<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, in questo caso, ha dato una grande manifestazione <strong>di</strong> efficienza. Rosa Ierar<strong>di</strong><br />
è stata sempre presente, ha svolto anche un’attività <strong>di</strong> pubbliche relazioni, accogliendo gli<br />
intervenuti, poi si sono qualificati e anche <strong>di</strong>stinti per i loro interventi Giorgio Della Valle,<br />
Giulio Prosperetti e la Collega Livia Rossi. Detto questo, voglio <strong>di</strong>re che il fronte delle<br />
battaglie che hanno visto una reazione decisa dell’Avvocatura e, in particolare, del Consiglio<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, è rimasto aperto. Tutti voi sapete che noi siamo, noi come Consiglio<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, in quest’Aula con una spada <strong>di</strong> Damocle che pende sulle nostre spalle, perchè<br />
in maniera inopinata e impreve<strong>di</strong>bile ci è stato notificato un avviso, che io ho definito <strong>di</strong><br />
sfratto, dopo cento anni, da questa che è la sede istituzionale, da parte <strong>di</strong> chi non aveva alcuna<br />
competenza a farlo e da parte poi <strong>di</strong> chi dovrebbe avere tutto l’interesse a mantenere un buon<br />
rapporto con l’Avvocatura. Taccio sull’argomento. Voi sapete che abbiamo reagito in tutte<br />
le se<strong>di</strong> e che siamo pronti ad andare avanti in questa battaglia, che riguarda non il Consiglio<br />
ma tutta l’Avvocatura, tanto è vero, voglio ricordarlo, che tutti i Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> d’Italia<br />
hanno fatto delibere, che abbiamo pubblicato sul sito, con le quali hanno stigmatizzato<br />
questo fatto. Il <strong>di</strong>scorso non finisce qui evidentemente, è un periodo nel quale oltre ai<br />
compiti istituzionali, oltre a quello che si fa giornalmente per rendere un servizio all’Avvocatura,<br />
siamo chiamati a stare sulla breccia. Non è un destino, mi auguro, ma certamente è<br />
una con<strong>di</strong>zione nella quale ci troviamo.<br />
Noi siamo in quest’Aula, nella stessa Aula dove ogni giorno si svolgono i corsi della<br />
Scuola Forense, i corsi per i Difensori d’Ufficio, le Conferenze e le manifestazioni culturali<br />
alle quali voi partecipate. Ebbene, qualcuno vorrebbe che tutto questo si interrompesse, in<br />
nome <strong>di</strong> un concetto, <strong>di</strong> una preoccupazione per la sicurezza del “Palazzo” che non riguarda<br />
nessuno, non riguarda tutte quante le altre attività che si svolgono nel “Palazzo” e che poco<br />
o nulla hanno a che vedere con la vita giu<strong>di</strong>ziaria che fino a prova contraria riguarda,<br />
soprattutto, Magistrati e <strong>Avvocati</strong>.<br />
Abbiamo ricevuto delle lettere alle quali abbiamo risposto, nelle quali si <strong>di</strong>ce che questo<br />
dovrebbe essere l’ultimo anno nel quale noi svolgiamo i corsi. Io ho risposto che siamo<br />
obbligati: intanto per un motivo <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne generale, perchè noi ren<strong>di</strong>amo un servizio<br />
all’Avvocatura soprattutto quando cerchiamo <strong>di</strong> migliorarne la qualità ma, poi, perchè esiste<br />
il Co<strong>di</strong>ce Deontologico che ce lo impone come dovere, poi esistono le leggi che riguardano<br />
soprattutto i Difensori d’Ufficio che impongono che venga tenuto un corso. Vedremo<br />
quello che succederà, quello che è certo è che il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> compatto, rimarrà<br />
sulla breccia e combatterà fino all’ultimo momento le sue battaglie in tutte queste <strong>di</strong>rezioni.<br />
Detto questo, io devo anche <strong>di</strong>re che è stato, malgrado tutto e malgrado queste<br />
preoccupazioni e questi impegni che non avremmo mai previsto <strong>di</strong> dover affrontare, un<br />
anno proficuo: non lo <strong>di</strong>co, ripeto, per farmi bello davanti ai Colleghi, lo <strong>di</strong>co per prendere<br />
atto <strong>di</strong> quello che il Consiglio, tutto il Consiglio ha fatto, basta vedere l’elenco delle<br />
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BILANCIO<br />
manifestazioni culturali, basta pensare all’attività svolta da tutte le Commissioni che io<br />
ringrazio, i cui Componenti ringrazio uno per uno, voglio <strong>di</strong>re, tra le tante iniziative<br />
l’impegno che il Consiglio ha assunto per varare, finalmente, quella Camera Arbitrale che<br />
dovrà consentire un cambiamento <strong>di</strong> cultura e <strong>di</strong> rotta intorno all’arbitrato, che non può<br />
essere un’attività che riguarda l’Avvocato e che lo pone <strong>di</strong> fronte a precise e importanti<br />
responsabilità e poi essere demandata, come è avvenuto finora, ad altri organismi che<br />
provvedono alla scelta <strong>di</strong> <strong>Avvocati</strong> che dovrebbero svolgere questo importante compito.<br />
Io ringrazio Giorgio Della Valle che è presente e che si occupa molto <strong>di</strong> mandare avanti<br />
questa attività, ormai siamo alla fine del <strong>di</strong>scorso prodromico, presenteremo la Camera<br />
Arbitrale in occasione <strong>di</strong> una manifestazione ufficiale. Detto questo taccio perchè credo che<br />
oggi sia la giornata del Consigliere Segretario e, soprattutto, del Consigliere Tesoriere perchè<br />
mi sono allontanato dall’oggetto dell’Assemblea che è l’approvazione del bilancio, e questo<br />
ovviamente riguarda il Consigliere Tesoriere. Ho qui dei foglietti, i soliti moduli che<br />
verranno <strong>di</strong>stribuiti e sui quali i Colleghi, che vorranno intervenire su un qualunque<br />
argomento, potranno apporre il proprio nome. Io ringrazio tutti Voi, ringrazio tutti i<br />
Consiglieri, ringrazio in particolare il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Segretario e gli<br />
cedo la parola.<br />
Ringrazio i nostri Revisori dei Conti. Nella fretta avevo <strong>di</strong>menticato <strong>di</strong> ricordarli, i quali<br />
a volte ci bacchettano, come meritiamo e come è bene che sia, ma ci guidano sempre, e io<br />
<strong>di</strong>rei che poi, nel rinnovargli l’incarico, lo faremo con un applauso, che mi pare sia meritato,<br />
per quello che hanno fatto, sia pure senza apparire ma con una attività che, nella sostanza,<br />
mi pare sia molto importante. Grazie.<br />
CONSIGLIERE SEGRETARIO ANTONIO CONTE<br />
Grazie Presidente. Pensavo <strong>di</strong> iniziare il mio rapi<strong>di</strong>ssimo intervento, che è più che altro<br />
matematico e numerico, eccezion fatta ovviamente per il ricordo dei Colleghi scomparsi,<br />
con un ringraziamento particolare ai Revisori dei Conti che ci supportano e ci aiutano in<br />
questo <strong>di</strong>fficile incombente.<br />
Prima <strong>di</strong> passare alle attività del Consiglio desidero salutare anche il Consigliere<br />
Nazionale Carlo Martuccelli, ho visto anche i Colleghi delegati all’O.U.A., Cecconi e<br />
Voltaggio.<br />
Passo imme<strong>di</strong>atamente all’attività del Consiglio nell’anno 2006.<br />
Adunanze del Consiglio: n. 57<br />
Albo <strong>Avvocati</strong>:<br />
iscrizioni:<br />
- albo or<strong>di</strong>nario: n. 1.147<br />
- elenco speciale: n. 72<br />
passaggi dall’albo or<strong>di</strong>nario all’elenco speciale: n. 39<br />
passaggi dall’elenco speciale all’albo or<strong>di</strong>nario: n. 25<br />
variazioni elenco speciale: n. 7<br />
cancellazioni per morte: n. 75<br />
cancellazioni a domanda: n. 295<br />
cancellazioni per trasferimento: n. 46<br />
cancellazioni per incompatibilità: n. 1<br />
nulla osta al trasferimento: n. 55<br />
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BILANCIO<br />
Registro Praticanti:<br />
iscrizioni: n. 928<br />
abilitazioni: n. 614<br />
iscrizioni e abilitazioni: n. 243<br />
revoche abilitazioni: n. 126<br />
cancellazioni per morte: n. 1<br />
cancellazioni a domanda: n. 71<br />
cancellazioni per trasferimento: n. 52<br />
cancellazioni per fine pratica: n. 657<br />
nulla osta al trasferimento: n. 74<br />
certificati <strong>di</strong> compiuta pratica: n. 903<br />
Pareri:<br />
Istanze <strong>di</strong> richiesta parere: n. 3.013<br />
Patrocinio a spese dello Stato:<br />
Istanze <strong>di</strong> ammissione al patrocinio dello Stato: n. 3.793<br />
Notifiche <strong>di</strong>rette:<br />
Autorizzazioni a notifiche <strong>di</strong>rette: n. 2.005<br />
Protocollo:<br />
Corrispondenza in arrivo e in partenza: n. 37.970 pezzi<br />
Segreteria:<br />
pratiche instaurate <strong>di</strong> segreteria: n. 737<br />
<strong>di</strong> cui:<br />
- pratiche <strong>di</strong> segreteria or<strong>di</strong>narie: n. 596<br />
- articolo 22 Co<strong>di</strong>ce Deontologico Forense: n. 129<br />
- pareri Vice Procuratori Onorari e Giu<strong>di</strong>ci Onorari <strong>di</strong> Tribunale: n. 12<br />
Disciplina:<br />
pratiche instaurate: n. 717<br />
pratiche trattate: n. 287<br />
<strong>di</strong> cui:<br />
- archiviazioni: n. 272<br />
- aperture proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>sciplinari: n. 15<br />
Decisioni <strong>di</strong>sciplinari: n. 51<br />
<strong>di</strong> cui:<br />
- proscioglimento istruttorio: n. 1<br />
- estinzione per morte: n. 2<br />
- prescrizione: n. 2<br />
- non luogo a sanzione: n. 23<br />
- avvertimento: n. 13<br />
- censura: n. 6<br />
- sospensione: n. 3<br />
- cancellazione: n. 1<br />
Assistenza:<br />
Fondo <strong>di</strong> Assistenza del Consiglio: n. 62 domande per Euro 158.000,00<br />
Fondo Cassa <strong>di</strong> Previdenza: n. 207 domande per Euro 825.199,66<br />
Centro Stu<strong>di</strong>:<br />
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BILANCIO<br />
Quest’anno daremo dati statistici del 2006 anche riguardo al Centro Stu<strong>di</strong>. Sono stati<br />
portati a compimento ventisei eventi tra Convegni, Incontri <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong>o, Dibattiti, Tavole<br />
Rotonde e Conferenze. Tra questi sei hanno avuto carattere <strong>di</strong> corsi o seminari e si sono<br />
protratti per più giornate, per un totale <strong>di</strong> quarantacinque giorni, con la <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong><br />
materiale. Sono stati rilasciati attestati ad ognuno dei partecipanti. A tali dati si vuole<br />
aggiungere anche il Master <strong>di</strong> secondo livello in <strong>di</strong>ritto tributario, ospitato nei nostri locali<br />
e con il nostro patrocinio. I giorni <strong>di</strong>ventano così settantuno. L’uso della Sala attrezzata per<br />
le indagini <strong>di</strong>fensive è stato <strong>di</strong>screto e continuo con una me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> un interrogatorio a<br />
settimana. L’uso <strong>di</strong> stanze da parte <strong>di</strong> <strong>Avvocati</strong>, per ricevere la propria clientela, è stato scarso,<br />
probabilmente per mancanza <strong>di</strong> pubblicità e, comunque, utilizzato sempre nei limiti <strong>di</strong><br />
quello che è l’uso precipuo delle stanze in questione.<br />
Biblioteca:<br />
Sono attivi 124 titoli <strong>di</strong> riviste o perio<strong>di</strong>ci giuri<strong>di</strong>ci, <strong>di</strong> cui 16 on line o in CD rom. Per<br />
motivi <strong>di</strong> contenimento della spesa, nel corso dell’anno, sono state acquistate solo 30<br />
monografie, tutte registrate e utilizzate dai Colleghi. Sono stati rilegati, registrati e catalogati<br />
complessivamente 312 volumi. L’afflusso è stabile, con una me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> circa 25 utenti<br />
giornalieri: gli utenti hanno comunque dato preferenza alla ricerca telematica a fronte <strong>di</strong><br />
quella cartacea.<br />
Scuola Forense:<br />
L’attività della Scuola Forense si è sviluppata durante tutto l’arco dell’anno, ad esclusione<br />
del solo mese <strong>di</strong> agosto. L’anno 2006 si è chiuso con un totale <strong>di</strong> 155 ore <strong>di</strong> insegnamento<br />
con frequenza <strong>di</strong> due incontri settimanali, proponendo oltre alle lezioni teoriche, anche<br />
delle esercitazioni pratiche utilizzando supporti informatici e video-proiezioni. Gli iscritti<br />
alla Scuola Forense del 2006 sono stati oltre 400, con una frequenza nei due giorni alla<br />
settimana <strong>di</strong> 200 unità per ogni giornata.<br />
Al corso intensivo <strong>di</strong> preparazione agli esami <strong>di</strong> avvocato, che come tutti ricorderete, si<br />
tiene dal mese <strong>di</strong> settembre al mese <strong>di</strong> <strong>di</strong>cembre, hanno partecipato 518 Praticanti <strong>Avvocati</strong>.<br />
Il totale delle ore della Scuola Forense per il 2006 è stato <strong>di</strong> 251 ore <strong>di</strong> lezione, cui si potranno<br />
aggiungere ulteriori contributi dati da Seminari e Convegni che, durante l’anno, si tengono<br />
a margine del corso principale. Gli iscritti alla Scuola Forense, al corso <strong>di</strong> preparazione agli<br />
esami nel 2006 sono stati oltre 870.<br />
Vista la grande adesione e partecipazione nel 2007 si è passati dalle 2 alle 3 lezioni<br />
settimanali con un monte ore che presumiamo pressochè raddoppiato.<br />
Quin<strong>di</strong> riepilogo: la Scuola Forense ha avuto 344 iscritti, 155 ore <strong>di</strong> lezioni, 518 iscritti<br />
per il corso intensivo <strong>di</strong> preparazione agli esami per la sessione del 2006 con 86 ore <strong>di</strong> lezioni.<br />
Totale iscritti: 872, con 251 ore <strong>di</strong> lezioni. Ho concluso.<br />
Ora, alziamoci perchè ricorderò i Colleghi deceduti nell’anno 2006. Domenico Ambrosio,<br />
Vincenzo Arcieri, Giacinto Auriti, Alcibiade Basili, Antonio Bernar<strong>di</strong>ni, Roberto<br />
Bernar<strong>di</strong>ni, Maria Rita Bertoni, Mario Beviglia Zampetti, Giuseppe Biancucci, Enrico<br />
Bocchini, Francesco Caforio, Franco Cannizzaro, Ugo Caroselli, Antonio Cataldo, Paolo<br />
Cavezzali, Enrico Comenale Pinto, Stefania Conti, Giovanni Crisafulli, Giuseppe Cusimano,<br />
Lorenzo Onorio Maria D’Agostini, Rosalia D’Alessio, Matteo Dell’Olio, Alessandro<br />
Dente, Giorgio Di Paola, Li<strong>di</strong>a D’Ulisse, Luigi Durante, Pietro Famiani, Giangregorio<br />
Fazzari, Antonio Fonzi, Saverio Paolo Fragola, Francesco Galfo, Carlo Alberto Gentiloni<br />
Silverj, Maria Teresa Giarratana, Fabrizio Gillet, Carlo Ginesi, Giulio Cesare Giuliani,<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
BILANCIO<br />
Giorgio Granalli, Antonio Lanzillotta, Nicola Lippi, Alberto Mattioli, Stefano Melpignano,<br />
Maria Luisa Miglio, Vittorio Giuseppe Mocci, Maria Teresa Molinari, Giorgio Montini,<br />
Tommaso Palermo, Marco Fabio Papa, Beniamino Pastore, Salvatore Politano, Fosco<br />
Pomponi, Enrico Primavera, Antonino Quartana, Anna Quattrucci, Vittorugo Raffo<br />
Foschi, Roberto Ranieri, Vincenzo Rinal<strong>di</strong>, Antonio Domenico Roello, Gustavo Romanelli,<br />
Adalberto Roni, Gaetano Vincenzo Rossi, Franco Salvucci, Enrico Serafini, Angelo<br />
Sibilio, Alessandro Sperati, Luciano Stirpe, Caterina Stolfi, Giunio Romano Tabacchi,<br />
Eugenio Tamburelli, Adalberto Tempesta, Gastone Tomassini, Francesco Tricanico, Renzo<br />
Troiani, Demetrio Vacca, Michele Vacca, Giuliano Vismara Currò e Paolo Vitucci.<br />
Colleghi Vi chiedo <strong>di</strong> osservare un minuto <strong>di</strong> raccoglimento.<br />
Cedo la parola al Consigliere Tesoriere Carlo Testa.<br />
CONSIGLIERE TESORIERE CARLO TESTA<br />
Ringrazio gli Amici presenti, i Consiglieri, i Componenti del Collegio dei Revisori dei<br />
Conti, i Componenti delle Commissioni Consiliari, i Presidenti delle Associazioni Forensi<br />
che sono qui presenti e hanno accolto il nostro invito.<br />
La circostanza che non c’è una gran folla non è una novità, perchè queste Assemblee,<br />
generalmente, non sono molto affollate, anche se oggi vedo, appunto, la qualità <strong>degli</strong><br />
<strong>Avvocati</strong> presenti tutti impegnati nelle Istituzioni e questo ci conforta, nel senso che<br />
abbiamo senz’altro l’attenzione <strong>di</strong> chi, come Voi, collabora con il Consiglio. Ci conforta<br />
anche il fatto che il Consiglio ha approvato, praticamente all’unanimità, salvo qualche<br />
assenza, il conto consuntivo dell’anno 2006 e il bilancio preventivo per l’anno 2007. Ma<br />
questo bilancio consuntivo ricalca le <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> gestione <strong>di</strong> un Ente con oltre 25 mila<br />
iscritti, che si finanzia attraverso i contributi iscrizionali e quelli annuali che praticamente<br />
sono rimasti invariati dal 2000. Abbiamo, invece, dovuto fronteggiare un aumento delle<br />
attività istituzionali dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> e un aumento anche del Personale dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, quin<strong>di</strong> delle<br />
maggiori spese.<br />
Mentre nel 2001 abbiamo avuto la possibilità, attraverso l’alienazione dei beni immobili<br />
dell’ere<strong>di</strong>tà Mancini, <strong>di</strong> introiti che ci hanno consentito, non solo <strong>di</strong> pagare le prime<br />
annualità dell’affitto della sede secondaria <strong>di</strong> Via Vala<strong>di</strong>er, ma anche <strong>di</strong> introitare circa<br />
320.000,00 euro per avere comunque un bilancio in attivo. Di questa entrata straor<strong>di</strong>naria<br />
non se ne è potuto avvalere nessun altro bilancio. Ecco perchè questo sbilancio che noi<br />
abbiamo, questo <strong>di</strong>savanzo economico che abbiamo avuto lo scorso anno e che quest’anno,<br />
appunto nel consuntivo 2006 dobbiamo ancora registrare, con un aumento rispetto al<br />
preventivo approvato dall’Assemblea <strong>di</strong> circa 62.286,00 euro. Questo sbilancio è stato<br />
limitato da una manovra correttiva che il Consiglio, nell’adunanza del 12 ottobre 2006, ha<br />
effettuato attraverso un forte contenimento delle spese ed ecco perchè si è fermato a questo<br />
livello accettabile. Accettabile perchè? Perchè noi abbiamo una situazione amministrativa,<br />
lo potete vedere nella quadripartizione del bilancio, un avanzo <strong>di</strong> amministrazione che,<br />
malgrado questo <strong>di</strong>savanzo, è oggi ancora <strong>di</strong> euro 996.119,00. Voi sapete bene che per la<br />
natura del nostro Ente non possiamo avere utili o mirare a utili <strong>di</strong> tipo economico. Abbiamo<br />
un avanzo <strong>di</strong> amministrazione che ci consente <strong>di</strong> avere, e <strong>di</strong> programmare, eventuali futuri<br />
investimenti, eventuali future attività <strong>di</strong> espansione dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> e, su questa base <strong>di</strong> avanzo<br />
<strong>di</strong> amministrazione, noi possiamo, sotto l’aspetto economico-patrimoniale, <strong>di</strong>re che l’Ente<br />
è più che solido. Abbiamo pertanto, nella quadripartizione del bilancio consuntivo, fatto<br />
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544<br />
BILANCIO<br />
chiarezza su questi aspetti e, soprattutto dobbiamo <strong>di</strong>re che il Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma<br />
quest’anno, come ha ricordato il Presidente, si è fatto onere <strong>di</strong> un Congresso Nazionale<br />
Forense, e questo sforzo organizzativo, <strong>di</strong> natura politica, (ma in questo momento non ci<br />
voglio entrare, anche se mi piacerebbe, ma l’argomento non è oggi all’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> del giorno)<br />
<strong>di</strong> natura amministrativa, <strong>di</strong> natura organizzativa non ha portato al bilancio nessun peso,<br />
come Voi potete vedere. Abbiamo <strong>di</strong>stribuito un consuntivo del bilancio e a parte una<br />
piccola somma che deve arrivare dal Consiglio Nazionale Forense, che comunque è in<br />
delibera, ne ho parlato con il Tesoriere, per motivi tecnici ci deve essere una delibera nei<br />
primi giorni del prossimo mese, abbiamo praticamente affrontato, con i contributi <strong>degli</strong> altri<br />
Consigli, senza alcun peso per il bilancio effettivo, un Congresso Nazionale <strong>di</strong> quel tenore.<br />
Quin<strong>di</strong>, su questa linea <strong>di</strong> aumento delle attività istituzionali da un lato e <strong>di</strong> risparmio delle<br />
spese per il funzionamento dell’Ente dall’altro, ci apprestiamo a presentarVi il bilancio<br />
preventivo per l’anno 2007.<br />
Abbiamo voluto oggi in<strong>di</strong>re l’Assemblea Or<strong>di</strong>naria nei primi mesi dell’anno, per uno<br />
sforzo, e io ringrazio come al solito i Componenti dell’Ufficio <strong>di</strong> Amministrazione, Piero<br />
Paris e Natale Esposito, il consulente del Consiglio, Dott. Antonio Spoti, che hanno<br />
lavorato in questi mesi per fornire i dati necessari per pre<strong>di</strong>sporre il bilancio preventivo,<br />
prima che naturalmente non decorra l’anno. Quin<strong>di</strong> lo sforzo <strong>di</strong> tenere oggi questa<br />
Assemblea è anche questo uno sforzo organizzativo perchè dobbiamo affrontare, con il<br />
Vostro consenso, i prossimi impegni finanziari.<br />
In questo senso il bilancio preventivo per l’anno 2007 ricalca appunto la linea guida della<br />
politica finanziaria del Consiglio <strong>degli</strong> scorsi anni.<br />
Devo <strong>di</strong>re -e faccio rilievo su questo in senso positivo- che continuano a <strong>di</strong>minuire le<br />
spese per il funzionamento dell’Ente come attività dei Consiglieri. Sapete bene che la nostra<br />
è una attività gratuita, onoraria e, sostanzialmente, anche le spese, che sarebbero previste per<br />
le attività (attività che possono essere istituzionali fuori sede) sono ad<strong>di</strong>rittura ulteriormente<br />
<strong>di</strong>minuite e da tanti anni <strong>di</strong>minuiscono. Ciò perchè noi sentiamo la necessità, quando ci<br />
spostiamo, spesso lo facciamo a nostre spese e, comunque, <strong>di</strong> limitare questo tipo <strong>di</strong> attività.<br />
Quello che invece non possiamo <strong>di</strong>minuire è l’attività del Personale che è in<strong>di</strong>spensabile per<br />
affrontare le varie attività istituzionali, c’è un aumento anche delle spese per la spe<strong>di</strong>zione<br />
della posta e per la stampa. Vedete quanti Convegni, quante attività <strong>di</strong> natura culturale sono<br />
state organizzate, basti pensare al gratuito patrocinio e ad altre attività dove si accatastano<br />
centinaia e centinaia <strong>di</strong> pratiche, serve naturalmente un’attività e anche delle spese. Queste<br />
il Consiglio le deve affrontare e non può non affrontarle, appunto, con il contributo <strong>di</strong> tutti<br />
i Colleghi.<br />
Il contributo. Noi abbiamo preso quella delibera del 12 ottobre aumentando il<br />
contributo, cosa che non facevamo da cinque anni, lo abbiamo ritenuto necessario per<br />
affrontare questi nuovi impegni. L’aumento è stato contenuto nella misura che Voi<br />
conoscete, ma questo ci consente, oggi, <strong>di</strong> preventivare un bilancio a pareggio rispetto ai<br />
precedenti nei quali, viceversa, vi era uno sbilanciamento come <strong>di</strong>savanzo economico.<br />
Questo bilancio a pareggio è appunto l’impegno che, per <strong>di</strong> più, contiene un fondo <strong>di</strong><br />
svalutazione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti per circa 70 mila euro: quel fondo <strong>di</strong> svalutazione che per una serietà<br />
<strong>di</strong> amministrazione dobbiamo pure portare in evidenza, perchè è vero, come Voi sapete, che<br />
abbiamo ormai da due-tre anni iniziato una severa politica per chi non paga o paga in ritardo<br />
il contributo. Nei confronti dei Colleghi che non pagano anche da svariate annualità<br />
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22/06/2007, 01:02<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
BILANCIO<br />
abbiamo aperto proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> sospensione dall’esercizio professionale e, tuttora, abbiamo<br />
inviato dei solleciti <strong>di</strong> pagamento che, se verranno <strong>di</strong>sattesi, il Consiglio aprirà altri<br />
proce<strong>di</strong>menti nei confronti <strong>degli</strong> ulteriori morosi.<br />
Poi abbiamo i morosi iscritti nel Registro dei Praticanti <strong>Avvocati</strong> e nel Registro dei<br />
Praticanti Abilitati, nei confronti dei quali abbiamo iniziato la procedura per il recupero dei<br />
contributi arretrati e, perciò, abbiamo spe<strong>di</strong>to anche a costoro i solleciti <strong>di</strong> pagamento e, su<br />
questo, si è aperto un contenzioso. Alcuni hanno risposto che, avendo interrotto la pratica<br />
forense da anni, ritenevano <strong>di</strong> essere stati cancellati dal Registro. Invece noi portavamo a<br />
bilancio da anni, ormai da <strong>di</strong>eci anni, questi importi come residui attivi. E’ una questione<br />
delicata da affrontare sotto l’aspetto giuri<strong>di</strong>co. Sotto l’aspetto finanziario, innanzitutto, lo<br />
abbiamo voluto mettere in evidenza e in trasparenza in<strong>di</strong>cando un fondo <strong>di</strong> svalutazione dei<br />
cre<strong>di</strong>ti perchè, se prevarrà la tesi <strong>di</strong> chi sostiene che dovevano essere cancellati d’ufficio al<br />
momento della cessazione della pratica, e questa mancata cancellazione comporti il mancato<br />
obbligo <strong>di</strong> versamento del contributo, è chiaro che questi cre<strong>di</strong>ti nei confronti dei praticanti<br />
dovranno essere annullati.<br />
Questa è una valutazione che farà il Consiglio sulla base delle interpretazioni delle leggi<br />
vigenti però, per questa voce, appunto, abbiamo in<strong>di</strong>viduato questo fondo <strong>di</strong> svalutazione.<br />
In questo senso ritengo che poi possiate anche valutare le ulteriori voci che sono state<br />
messe nel bilancio. Ringrazio i Revisori dei Conti, come <strong>di</strong>ceva il Presidente, ci baccheno,<br />
ma non tanto, perchè non ce n’è bisogno. Il controllo è sempre puntuale e vigile. La loro<br />
competenza è fuori <strong>di</strong>scussione: li ringrazio. Naturalmente siamo qui per attendere Vostre<br />
osservazioni. Grazie.<br />
AVV. MAURIZIO CECCONI<br />
Intanto mi associo al Presidente nel ringraziare l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> romano per il Congresso che a<br />
settembre dello scorso anno è stato tenuto a Roma. E’ il Congresso, il ventottesimo nelle sue<br />
due sessioni Roma e Milano che ha visto la partecipazione dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> romano, che ha eletto<br />
Delegati, questi Delegati hanno attivamente partecipato ad entrambe le sessioni, hanno<br />
votato insieme ai Delegati del Distretto i Delegati all’Assemblea dell’Organismo Unitario<br />
dell’Avvocatura, i Delegati dell’Assemblea hanno eletto gli Organi e hanno voluto rappresentare,<br />
designare un rappresentante <strong>di</strong> Roma, cioè il sottoscritto, a Segretario dell’Organismo<br />
Unitario dell’Avvocatura, che è un Organismo, che secondo ormai 12 o 13 anni, <strong>di</strong><br />
decisione unanime <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> italiani, ha la rappresentanza politica dell’Avvocatura.<br />
Quin<strong>di</strong> <strong>di</strong>ciamo che <strong>di</strong>versamente da quello che era stato negli anni precedenti, l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
romano è stato parte assolutamente attiva <strong>di</strong> questo Congresso e devo <strong>di</strong>re che, anche<br />
successivamente, non sono state poche le occasioni che hanno visto rappresentanti<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> romano collaborare oltre che con i tre Delegati che sono gli <strong>Avvocati</strong> Voltaggio,<br />
Oliva ed io, anche altri hanno chiesto <strong>di</strong> far parte delle commissioni e stanno lavorando<br />
attivamente.<br />
L’O.U.A. è un Organismo che, in questo momento e in quest’anno, ha giocato un ruolo<br />
assolutamente strategico rispetto alle sorti dell’Avvocatura, dopo la legge Bersani e in vista<br />
della riforma delle professioni, è stata protagonista delle nostre agitazioni, agitazioni che<br />
apparentemente potrebbero non aver sortito un grosso risultato ma che in realtà, se non<br />
altro, hanno portato a una mo<strong>di</strong>fica del decreto Bersani, in una legge Bersani che è stata<br />
lievemente migliorativa e hanno creato intorno alla legge delle professioni e alla legge della<br />
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BILANCIO<br />
riforma professionale, un importante <strong>di</strong>battito che sta portando il C.N.F. e l’O.U.A. alla<br />
definizione <strong>di</strong> un testo <strong>di</strong> legge congiunto che il Senatore Calvi ha deciso <strong>di</strong> fare, in qualche<br />
modo proprio, attraverso emendamenti e, quin<strong>di</strong>, dovrebbe essere il testo che l’Avvocatura<br />
tutta va a chiedere che il Parlamento approvi come nuova riforma professionale.<br />
Faccio una specie <strong>di</strong> catalogo ... perchè il tema è il bilancio ed è questo al quale voglio<br />
fare riferimento, però non posso non <strong>di</strong>re che l’O.U.A. ha svolto quest’anno un importante<br />
ruolo <strong>di</strong> unificazione dell’Avvocatura. Le Associazioni insieme con l’Organismo hanno<br />
definito un’autoregolamentazione delle astensioni e l’hanno presentata al Garante. Le<br />
Associazioni sono tutte, comprese le Camere Penali e l’A.I.G.A. che non si riconoscono<br />
ufficialmente nell’O.U.A. ma che in questa attività sono state assolutamente adesive ad altre<br />
Associazioni e all’O.U.A. stessa. Abbiamo definito un co<strong>di</strong>ce della privacy, cioè del<br />
trattamento dei dati, che abbiamo trasmesso al Garante della privacy e che sarà probabilmente<br />
l’autoregolamenta-zione che gli avvocati si sono dati per il trattamento dei dati.<br />
L’O.U.A. ha definito il contro-rapporto, che è la base attraverso la quale si è presentata<br />
a Bruxelles al Parlamento con una interrogazione al fine <strong>di</strong> attivare un intervento del<br />
Parlamento europeo nei confronti del Governo italiano per l’adozione <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong><br />
iniziative per la maggiore rapi<strong>di</strong>tà, iniziative che abbiano un valore sostanziale, quelle che<br />
sta presentando Mastella in questi giorni hanno veramente qualche valenza ma non sono<br />
sicuramente tali da allocare risorse che rendano più efficace il [...].<br />
Il 4 giugno andremo dal Presidente della Repubblica che ci ha invitato per presentare le<br />
istanze dell’Avvocatura. A ottobre abbiamo ban<strong>di</strong>to, insieme con gli Or<strong>di</strong>ni e le Associazioni,<br />
una Conferenza della Giustizia nella quale l’Avvocatura tutta, Or<strong>di</strong>ni e Associazioni, la<br />
Magistratura, la Politica, rifletteranno seriamente sul destino da dare alla giuris<strong>di</strong>zione e alla<br />
funzionalità del sistema, nella speranza <strong>di</strong> ottenere effettivamente iniziative <strong>di</strong> qualche<br />
significato in questo senso.<br />
Questo mi fa ritenere che sia legittimo il mio stupore quando ho visto che nel bilancio<br />
<strong>di</strong> quest’anno non c’è una posta per l’adesione dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> romano all’Organismo Unitario<br />
dell’Avvocatura. Devo <strong>di</strong>re che, tanto perchè si sappia, <strong>di</strong> che numeri stiamo parlando: <strong>di</strong><br />
6,30 euro ad avvocato, circa un cappuccino e cornetto, perchè Roma sia, come il resto<br />
d’Italia, presente nell’Organismo <strong>di</strong> rappresentanza dell’Avvocatura.<br />
Io sono qui con il bastone del pellegrino e l’umiltà che mi contrad<strong>di</strong>stingue in qualunque<br />
cosa io faccia. Aderire all’Organismo dell’Avvocatura è una cosa che sicuramente, oltre ad<br />
essere gratuita, ha anche necessità <strong>di</strong> una particolare sensibilità perchè uno possa provarci<br />
anche qualche sod<strong>di</strong>sfazione, perchè le delusioni sono tante, come per chi opera nell’Avvocatura<br />
in generale. Però è stato per me un legittimo motivo <strong>di</strong> orgoglio poter rappresentare<br />
Roma, il Foro più importante d’Europa, in questo Organismo <strong>di</strong> rappresentanza politica<br />
<strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong>. Certo c’è stata contestata molte volte, mi si <strong>di</strong>ce: “ma come mai tu fai il<br />
Segretario dell’O.U.A. e l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma non aderisce e non paga i 114.500,00 euro che<br />
la metterebbero in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> poter contribuire?”. Ovviamente, non è che con questi<br />
sol<strong>di</strong> ci pagano i gettoni <strong>di</strong> presenza dei Delegati all’Assemblea dell’O.U.A., perchè quelli<br />
non esistono, però si possono fare una serie <strong>di</strong> iniziative molto significative. Abbiamo, ad<br />
esempio, avviato una campagna <strong>di</strong> immagine che abbiamo girato gratuitamente all’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
e con la quale l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> potrà intervenire su organi <strong>di</strong> stampa e abbiamo girato il software<br />
operativo imme<strong>di</strong>ato per poter trasferire questa iniziativa.<br />
Quin<strong>di</strong>, in prima istanza, la mia richiesta è un emendamento nel preventivo <strong>di</strong> spesa. Mi<br />
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BILANCIO<br />
sono anche segnato dove potrebbe essere, e cioè nel titolo I delle spese, categoria 5, spese per<br />
prestazioni istituzionali al n. 4, 114.500,00 euro, dove dovrebbero essere tolti, non lo so <strong>di</strong>re<br />
ma vedo che c’è la spesa per l’acquisto della sede, spero che lotteremo tutti quanti perchè<br />
non sia necessario, quin<strong>di</strong> potrebbero in qualche modo, essere presi da lì. Chiedo che venga<br />
introdotta questa variazione al bilancio perchè finalmente, a pieno titolo e con coerenza<br />
rispetto ai propri comportamenti, l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma sia presente nell’O.U.A.. Se non<br />
dovesse essere così, perchè mi rendo conto che ci sono dei problemi <strong>di</strong> vertice che in qualche<br />
modo potrebbero rendere, nonostante la buona volontà <strong>di</strong> molti (e li ringrazio anche senza<br />
nominarli) siccome in qualche modo so <strong>di</strong> queste cose, potrebbe essere che questa mia umile<br />
richiesta non venga approvata, Vi voglio dare comunque garanzia che i Delegati all’Assemblea<br />
dell’O.U.A. <strong>di</strong>fenderanno, ovviamente, gli <strong>Avvocati</strong> romani come esattamente tutti gli<br />
altri <strong>Avvocati</strong>. Probabilmente rinuncerò a quei pochi rimborsi <strong>di</strong> spese <strong>di</strong> viaggio che<br />
essendo a Roma sono pochi per tutti noi Delegati romani, ma sarò coerente <strong>di</strong> fronte agli<br />
altri <strong>Avvocati</strong> italiani che, non essendo il nostro <strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> in grado <strong>di</strong> contribuire, però<br />
sappiate che tutti gli <strong>Avvocati</strong> romani potranno contare sui Delegati all’O.U.A. <strong>di</strong> Roma per<br />
qualunque problematica <strong>di</strong> natura ovviamente <strong>di</strong> politica della categoria che dovesse loro<br />
interessare, soprattutto per essere ascoltati nei suggerimenti che, per la verità, molto folti, ci<br />
stanno pervenendo anche dagli <strong>Avvocati</strong> romani.<br />
Chiedo scusa se vi ho portato via un po’ <strong>di</strong> tempo. Concretizzo in questa richiesta <strong>di</strong><br />
emendamento, cioè <strong>di</strong> inserimento, spero che sia stata chiara la mia, la posta sono<br />
114.500,00 euro da inserirsi, sono 6,30 euro ad avvocato, categoria 5 n. 4, e poi togliete lì.<br />
Spero proprio che per la sede non servano, perchè questa allocazione è talmente storica che<br />
l’ingiuria, questa ulteriore ingiuria all’Avvocatura da parte dello Stato italiano dovrebbe<br />
proprio essere risparmiata. Vi ringrazio.<br />
CONSIGLIERE SEGRETARIO ANTONIO CONTE<br />
Non ci sono altri interventi. Possiamo procedere alla valutazione anche sulla richiesta <strong>di</strong><br />
Maurizio Cecconi.<br />
Avv. Antonio Fer<strong>di</strong>nando De Simone<br />
Credo che a sostegno si possa anche spendere una parola anche da chi, come me, fa parte<br />
del Direttivo Nazionale dell’Associazione Nazionale Forense.<br />
Volevo <strong>di</strong>re soltanto che Maurizio, per quello che ha detto, l’Organismo Unitario ha<br />
negli ultimi mesi, forse più <strong>di</strong> tutti, anche attraverso l’apporto <strong>di</strong> Roma con il Congresso,<br />
legittimato la presenza dell’Organismo Unitario, che ha avuto quantomeno un ruolo <strong>di</strong><br />
sintesi, <strong>di</strong> sintesi e <strong>di</strong> incontro. Si <strong>di</strong>ceva della legge sulla proposta <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica delle astensioni<br />
delle u<strong>di</strong>enze, che era un ulteriore attacco all’Avvocatura. Di questi attacchi ce ne sono stati<br />
tanti e ce ne saranno ancora. Questo ruolo <strong>di</strong> sintesi e <strong>di</strong> incontro nell’Avvocatura, fatta<br />
dall’Organismo Unitario per una spesa così minima, non vedo perchè l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma si<br />
debba <strong>di</strong>fferenziare su questo punto. Se deve partecipare con i Delegati, deve partecipare<br />
anche economicamente anche se in questa forma minima. Quin<strong>di</strong>, non solo proprio da me<br />
questa espressione <strong>di</strong> sostegno alla proposta <strong>di</strong> Maurizio, ma invito tutti a votare positivamente<br />
questo emendamento che nulla toglie anche dal punto <strong>di</strong> vista economico al bilancio<br />
del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>. Grazie.<br />
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BILANCIO<br />
AVV. ELISABETTA RAMPELLI<br />
In maniera molto sintetica ma nello stesso tempo decisa mi auguro […]. Io credo che già<br />
in tutti questi anni in cui Roma è uscita dal Congresso, è uscita dall’Organismo Unitario,<br />
e poi timidamente si sta riaffacciando rispetto a una politica comunitaria, debbano vedere,<br />
proprio con l’attacco che c’è stato quest’anno all’Avvocatura in senso particolare, la fine.<br />
Debbono vedere la fine perchè è in<strong>di</strong>spensabile che si sviluppi una coscienza comune e che<br />
quin<strong>di</strong> l’Avvocatura si presenti, <strong>di</strong> fronte ai vari appuntamenti che la chiamano, e soprattutto<br />
<strong>di</strong> fronte agli attacchi cui è oggetto come ultimo vessillo <strong>di</strong> protezione della libertà<br />
in<strong>di</strong>viduale dei citta<strong>di</strong>ni, unita, motivata, consapevole del ruolo che svolge per sè e che svolge<br />
per la Nazione e per i Citta<strong>di</strong>ni che si rivolgono all’Avvocatura per <strong>di</strong>fendere i propri <strong>di</strong>ritti<br />
e la propria libertà.<br />
Detto questo è evidente, ma non solo perchè all’interno dell’Assemblea dell’Organismo<br />
Unitario sono presenti dei Colleghi romani, ma perchè è in<strong>di</strong>spensabile che a una unità<br />
teorizzata da più parti, corrisponda poi una unità concreta, che l’Organo <strong>di</strong> rappresentanza<br />
politica funzioni e, come tutto, per funzionare ha bisogno, ovviamente, <strong>di</strong> sol<strong>di</strong>. Quest’anno<br />
è stato un anno molto impegnativo, un anno durante il quale sono stati raggiunti notevoli<br />
risultati perchè, se voi ricordate, nel mese <strong>di</strong> luglio la voce <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> non poteva essere<br />
sentita perchè c’era ad<strong>di</strong>rittura il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> pubblicare le <strong>di</strong>chiarazioni <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> sulla<br />
stampa e sui giornali, man mano il problema della riforma della nostra professione è<br />
<strong>di</strong>ventato un problema importante, è <strong>di</strong>ventato ad<strong>di</strong>rittura un problema che ha richiesto [...]<br />
<strong>di</strong>stingue l’Avvocatura e quin<strong>di</strong> l’attività che ciascun Avvocato svolge nell’ambito della<br />
società. Per far questo, ripeto, è necessario poter <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> fon<strong>di</strong>. Io credo che non sia<br />
neanche ipotizzabile che non si possano organizzare incontri e manifestazioni, convegni,<br />
perchè non ci sono sol<strong>di</strong>. E poichè, come ricordava Maurizio Cecconi, l’attività non va nè<br />
a pagare i gettoni <strong>di</strong> presenza dei soggetti che compongono l’Organismo Unitario, perchè<br />
l’attività prestata è del tutto gratuita e volontaria, nè va per spese <strong>di</strong> rappresentanza <strong>di</strong> vario<br />
tipo, ma va semplicemente per pagare la sede, i <strong>di</strong>pendenti e le manifestazioni che<br />
l’Organismo Unitario comunque organizza. Credo che sia il primo dovere da parte<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma quello <strong>di</strong> ripristinare l’adesione, anche sotto il profilo economico,<br />
all’Organismo Unitario dell’Avvocatura.<br />
Ho avuto modo <strong>di</strong> <strong>di</strong>re, più volte, che se l’Organo non va, si può mo<strong>di</strong>ficare, ma si<br />
mo<strong>di</strong>fica da dentro e si mo<strong>di</strong>fica senza far mancare, in un momento cruciale come questo,<br />
l’adesione anche economica dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma.<br />
Per questo io appoggio ovviamente l’emendamento che ha richiesto Maurizio Cecconi<br />
al bilancio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma e mi auguro che, anche attraverso questo, si possa arrivare<br />
ad organizzare qualcosa che consenta <strong>di</strong> risuscitare in tutti gli <strong>Avvocati</strong> romani (ben 19.000<br />
secondo quello che è scritto sui fogliettini che ci hanno dato oggi, 25.000 tra avvocati e<br />
praticanti abilitati) la consapevolezza del ruolo che svolgono e che, a quanto pare, non<br />
conoscono, visto che su 19.000 oggi siamo forse 50. Grazie.<br />
AVV. DONATELLA CERÈ<br />
Volevo solo ricordare a me stessa e ricordare a Voi, che fino al 2000 l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma<br />
pagava all’O.U.A., contribuiva nella misura mi sembra <strong>di</strong> 250 milioni, se non <strong>di</strong>co male,<br />
all’anno. E l’abbiamo sempre pagato. Il Presidente Bucci spiegò ai Colleghi, in un’aula<br />
gremita <strong>di</strong> circa 400 Colleghi quella volta, che questo contributo non doveva essere dato<br />
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BILANCIO<br />
all’O.U.A. per tanti motivi, ma quello che più ha convinto tutti i Colleghi presenti fu una<br />
domanda che il Consiglio fece ai Colleghi: voi sapete che cosa è l’O.U.A.? Nessuno rispose.<br />
Nessuno, salvo pochi, sapevano della realtà dell’O.U.A. all’epoca.<br />
E i Colleghi capirono che davano 250 milioni all’anno ad un’Associazione, quin<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
tasca loro, che in quegli anni aveva portato, come risultati, pochissime pubblicazioni,<br />
nessuno sapeva cosa fosse l’O.U.A., nessuno <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> sapeva cosa l’O.U.A. facesse<br />
negli anni. Fu votato all’unanimità contro l’O.U.A.. Da allora l’O.U.A., dal 2001, non ha<br />
avuto più il contributo, e sempre poi negli anni è stato votato contro questa ipotesi, e quin<strong>di</strong><br />
dal 2001 l’O.U.A. non ha più il contributo, campa con le proprie entrate, quin<strong>di</strong> con le<br />
contribuzioni volontarie, io reputo che come l’O.U.A. anche tutte le altre Associazioni, o<br />
tutte le altre Associazioni hanno stessa <strong>di</strong>gnità, <strong>di</strong>ritto e parità, quin<strong>di</strong> l’Avvocatura, in<br />
generale, deve contribuire <strong>di</strong> tasca propria alla continuazione delle Associazioni oppure<br />
nessuno deve avere nulla dall’Avvocatura romana. Nessun Avvocato deve <strong>di</strong> tasca propria,<br />
senza neanche saperlo, purtroppo, perchè poi gli <strong>Avvocati</strong> si <strong>di</strong>sinteressano dei loro<br />
problemi perchè qui ci sono soltanto 50 <strong>Avvocati</strong>, nessuno sa e nessuno vuole dare una lira<br />
<strong>di</strong> tasca propria alle Associazioni. Io non vorrei che un domani mi fermino in Tribunale i<br />
Colleghi e mi <strong>di</strong>cano “perchè avete dato 114 mila euro a un’Associazione che non sappiamo<br />
neanche che cosa faccia e che cosa sia?”. Non lo sanno i Colleghi romani, non sanno che<br />
cosa avete fatto e che cosa fate. Non lo sanno. Non lo sa nessuno. Quin<strong>di</strong> la mia proposta<br />
è <strong>di</strong> due or<strong>di</strong>ni, uno politico (e, se vogliamo, <strong>di</strong> giustizia ed equità) e l’altro economico,<br />
perchè anche il nostro bilancio si troverebbe profondamente “sbilanciato” <strong>di</strong> 114 mila euro.<br />
Ma, comunque, la mia è una richiesta <strong>di</strong> votare contro la proposta dell’O.U.A. perchè è una<br />
richiesta innanzitutto non giusta, sproporzionata nei confronti delle altre Associazioni che<br />
campano <strong>di</strong> iscrizioni e <strong>di</strong> loro entrate e, quin<strong>di</strong>, per questo motivo io, lo <strong>di</strong>co fin da ora e<br />
mi sbilancio <strong>di</strong>cendolo, voterò sicuramente contro. Grazie.<br />
AVV. CARLO RECCHIA<br />
A me preliminarmente <strong>di</strong>spiace rispondere in maniera polemica all’intervento del<br />
Collega Cecconi che è stato garbatissimo, però devo <strong>di</strong>re che dal 2000 ad oggi, da quando<br />
è stato tolto il contributo, noto che l’O.U.A. a Roma si vede una volta l’anno, ed è il giorno<br />
dell’approvazione del bilancio quando viene regolarmente a chiedere la revoca <strong>di</strong> quest’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />
del giorno.<br />
Io credo che la legittimazione, questo desiderio <strong>di</strong> unitarietà l’O.U.A. se lo debba<br />
conquistare dal basso non dall’alto, <strong>di</strong>mostri <strong>di</strong> essere un Organismo rappresentativo, <strong>di</strong> non<br />
essere una Associazione e poi ne riparliamo. Faccio l’esempio delle Camere Penali che non<br />
credo prendano contributi e molto spesso in maniera anche troppo esuberante rappresentano<br />
più che degnamente tutti i penalisti e non si sognano <strong>di</strong> venire a chiedere contributi.<br />
Quando l’O.U.A. avrà <strong>di</strong>mostrato sul campo ne riparleremo, a mio modo <strong>di</strong> vedere. Oggi<br />
come oggi, essendo comunque un Organismo qua a Roma misconosciuto che si proclama<br />
Unitario ma non <strong>di</strong>mostra <strong>di</strong> esserlo, complimenti, ne riparliamo, anch’io mi sbilancio e<br />
voto contro. Grazie.<br />
AVV. GIOVANNI LOMBARDI<br />
Volevo fare un intervento brevissimo, proprio in funzione <strong>di</strong> queste <strong>di</strong>scordanze tra i<br />
contributi che richiedono alcune Associazioni che poi non hanno una particolare visibilità.<br />
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550<br />
BILANCIO<br />
Il problema mi sembra superabile, in relazione agli eventi delle singole Associazioni legate<br />
all’attività culturale, giuri<strong>di</strong>ca del Consiglio. Possono proporre al Consiglio e sull’evento<br />
preparato come progetto da verificare, il Consiglio può decidere <strong>di</strong> dare un contributo o<br />
meno. Tutto qui.<br />
AVV. CARLO MARTUCCELLI<br />
Io ho l’impressione che questa variazione non si possa fare, per un motivo semplice:<br />
perchè coinvolge una decisione <strong>di</strong> carattere politico assai grave, inutile che ci nascon<strong>di</strong>amo<br />
<strong>di</strong>etro un <strong>di</strong>to, questo è un problema grave che si <strong>di</strong>batte nella nostra Avvocatura da decenni.<br />
Allora mi sembrerebbe che l’approvazione <strong>di</strong> questa variazione <strong>di</strong> bilancio significhi che<br />
finirebbe col presupporre, a monte, una decisione <strong>di</strong> carattere politico e secondo me non è<br />
questa la sede. So bene, mi è stato detto, non c’ero quella volta, che questo, cioè l’uscita<br />
dall’O.U.A., fu deliberata con un <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong> bilancio, questo ripeto non lo so perchè non<br />
c’ero, ma quello che è certo è che non si possa ripetere l’errore che è stato fatto una volta,<br />
facendolo all’inverso. Ritengo, quin<strong>di</strong>, e questo propongo all’Assemblea, che il Consiglio<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> convochi una Assemblea Straor<strong>di</strong>naria ad hoc sulla deliberazione, perchè è il<br />
caso, a questo punto, <strong>di</strong> prendere una decisione sull’adesione o meno all’O.U.A., la cui<br />
decisione positiva, ove avvenisse, comporterebbe il pagamento del contributo e una<br />
variazione <strong>di</strong> bilancio, a quel punto anche in corso d’opera, si potrebbe fare benissimo.<br />
Quin<strong>di</strong>, la mia proposta, che chiedo cortesemente <strong>di</strong> mettere a verbale, è che sia il Consiglio<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, nei tempi che riterrà opportuni, a convocare un’Assemblea sul problema<br />
politico dell’adesione o meno all’O.U.A., la cui decisione comporterà il pagamento o meno,<br />
e quin<strong>di</strong> la variazione <strong>di</strong> bilancio, perchè i <strong>di</strong>scorsi vanno fatti logicamente, questo della<br />
variazione <strong>di</strong> bilancio è un fatto a valle rispetto al fatto a monte se aderire o meno, perchè<br />
non si può deliberare <strong>di</strong> pagare un contributo senza avere prima deliberato <strong>di</strong> aderire. Questa<br />
è la mia opinione.<br />
CONSIGLIERE SEGRETARIO ANTONIO CONTE<br />
Prima <strong>di</strong> dare la parola alla Collega Borromeo mi permetto, sulla scorta <strong>di</strong> quello che<br />
molto più autorevolmente <strong>di</strong> me ha detto il Consigliere Martuccelli, <strong>di</strong> fare io una proposta<br />
al Collega ed Amico Cecconi. Mi rendo perfettamente conto del ruolo, della qualità con cui<br />
l’Amico Maurizio è qui, quin<strong>di</strong> rispetto assolutamente la sua richiesta, con<strong>di</strong>vido in pieno<br />
la valutazione che ha dato Carlo Martuccelli e che qualche altro Collega, non credo Carlo<br />
Recchia in modo polemico perchè stiamo <strong>di</strong>battendo <strong>di</strong> un problema che è una ferita aperta<br />
da anni all’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma, su cui un’Assemblea all’epoca decise, per anni in precedenza<br />
si era fatto in un determinato modo, al Congresso <strong>di</strong> Roma il problema si è <strong>di</strong>battuto,<br />
con<strong>di</strong>vido quello che ha detto Carlo Martuccelli e per questo invito affettuosamente il<br />
Collega Cecconi, che certamente ha l’alto senso <strong>di</strong> responsabilità e comprende che<br />
un’Assemblea <strong>di</strong> questa portata ritengo non possa affrontare, fermo restando, e ne abbiamo<br />
anche <strong>di</strong>battuto a livello personale perchè è un argomento che non è vero che al vertice nè<br />
si sottovaluta e nè cade in sterili pregiu<strong>di</strong>zi, come qualcuno potrebbe pensare, è un<br />
argomento che si affronta, si è affrontato anche all’inizio <strong>di</strong> questo biennio, si è affrontato<br />
in Consiglio anche dopo il Congresso <strong>di</strong> Roma <strong>di</strong> settembre, ma è un argomento su cui è<br />
sovrano e principe assolutamente tutto l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong> Roma e quin<strong>di</strong> credo che forse, la mia<br />
è assolutamente un’idea e una preghiera e lì rimane, che probabilmente ritirando oggi<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
BILANCIO<br />
l’emendamento in una situazione che chiaramente è una situazione al <strong>di</strong> là del consesso<br />
certamente qualificato, numericamente inidonea, credo che forse ritirare oggi questo<br />
emendamento con l’impegno -venendo alla proposta che ha fatto il Consigliere Nazionale<br />
Martuccelli- che ha certamente molta più esperienza <strong>di</strong> me e probabilmente ha in<strong>di</strong>viduato<br />
quella che potrebbe essere la chiave <strong>di</strong> volta, sarà indetta, poi, un’Assemblea Straor<strong>di</strong>naria<br />
ad hoc che affronterà, evitandoci una votazione oggi che forse sarebbe una votazione<br />
inappropriata, inidonea, intempestiva, anche perchè non viene messa a <strong>di</strong>sposizione dei<br />
Colleghi che oggi non ci sono, la possibilità <strong>di</strong> poter <strong>di</strong>battere su questo argomento, su un<br />
importo poi <strong>di</strong> grande rilievo, perchè non è che noi possiamo chiuderla a bilancio, come ho<br />
sentito qualcuno “aumentiamo il contributo”. Questo è un argomento <strong>di</strong> tale portata<br />
politica che credo sia degno <strong>di</strong> un’Assemblea ad hoc. Quin<strong>di</strong> la mia è assolutamente una<br />
preghiera, che puoi tranquillamente <strong>di</strong>sattendere, non ci sono problemi. Forse se ritirassimo<br />
oggi questo emendamento, rinviamo ad una Assemblea ad hoc, sarebbe probabilmente più<br />
appropriata. Questa è la mia proposta.<br />
AVV. CHIARA BORROMEO<br />
Io a bilancio vedo 210.000,00 euro per Temi Romana, che è una cosa bellissima, solo che,<br />
purtroppo, arriva con un anno <strong>di</strong> ritardo. Allora avere una nostra rivista che ci arriva con un<br />
anno <strong>di</strong> ritardo, con la giurisprudenza <strong>di</strong> un anno fa, quando nel frattempo è mo<strong>di</strong>ficato<br />
tutto, forse sarebbe opportuno destinare quelle somme ad altra voce e utilizzare invece il<br />
sistema internet. Per cui gli articoli che vengono pubblicati su Temi Romana farli veicolare<br />
attraverso internet. C’è il sito del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> che è fatto bene, mettiamola lì sopra,<br />
ma non spen<strong>di</strong>amo 210.000 euro per questo. Grazie. A proposito dell’O.U.A. io, invece,<br />
sono favorevole.<br />
AVV. MAURO MAZZONI<br />
Un momento solo per invitare il Collega Cecconi al ritiro <strong>di</strong> questo emendamento, sia<br />
da un punto <strong>di</strong> vista tecnico ma anche da un punto <strong>di</strong> vista sostanziale, perchè, come ci ha<br />
spiegato anche la Collega prima, l’O.U.A. sostanzialmente è una Associazione, meritoria o<br />
meno, questo verrà valutato dai singoli <strong>Avvocati</strong>. E’ con questa logica, e partendo da questo<br />
spunto, il mio invito al ritiro <strong>di</strong> questo emendamento, perchè il sottoscritto, in rappresentanza<br />
dell’Agifor, a questo punto, chiede un contributo <strong>di</strong> 5 euro per ogni Avvocato romano<br />
a favore dell’Agifor. Non voglio fare come il Collega Cecconi che ci ha spiegato le attività<br />
dell’O.U.A. credo, quantomeno su Roma e qui credo <strong>di</strong> non poter essere smentito, che<br />
l’attività dell’Agifor su Roma sia identica, se non certamente superiore all’O.U.A. A questo<br />
punto scatterebbe, e credo sia anche legittimo, che ogni rappresentante <strong>di</strong> Associazione<br />
forense chieda un contributo, che può essere a questo punto credo illimitato, e comporterebbe<br />
sicuramente l’impossibilità della gestione del bilancio. Per cui chiedo al Collega<br />
Cecconi -e mi associo anche a quanto ha detto il Consigliere Martuccelli- <strong>di</strong> ritirare<br />
l’emendamento e <strong>di</strong> <strong>di</strong>scutere in un’altra sede, così come ci ha in<strong>di</strong>cato il Consigliere<br />
Nazionale, la proposta <strong>di</strong> ingresso o meno nell’O.U.A..<br />
AVV. PAOLO VOLTAGGIO<br />
Volevo ricordare al Collega che ha appena parlato che l’O.U.A. non è una Associazione<br />
ma nasce da un Congresso in cui il Collega che ha appena parlato è stato delegato, quin<strong>di</strong><br />
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552<br />
BILANCIO<br />
impariamo la classe che deve essere propria <strong>di</strong> un Avvocato, facciamo un intervento che sia<br />
intervento <strong>di</strong> sostanza, non vogliamo finanziare l’O.U.A. è un altro <strong>di</strong>scorso, ma non<br />
utilizziamo mezzi non adeguati perchè tu, caro Collega Mazzoni sei stato Delegato al<br />
Congresso, abbiamo vissuto giorni insieme quin<strong>di</strong> hai creduto nel Congresso, ti sei anche<br />
presentato come Delegato all’O.U.A., quin<strong>di</strong> facciamo contestazioni <strong>di</strong> sostanza.<br />
AVV. MAURO MAZZONI<br />
Finisco qui, soltanto una questione personale, perchè se mi si parla <strong>di</strong> forma, francamente,<br />
mi sembra scorretto. Io ho detto soltanto che non voglio entrare nel merito <strong>di</strong> quello che<br />
è successo al Congresso e nemmeno <strong>di</strong> quello che ha fatto l’A.Gi.For., <strong>di</strong>co soltanto che il<br />
mio è un invito al ritiro dell’emendamento perchè altrimenti, a mio avviso, tutte le<br />
Associazioni romane, a prescindere, sono legittimate a richiedere contributi.<br />
CONSIGLIERE SEGRETARIO ANTONIO CONTE<br />
Avevamo detto che chi voleva, si poteva prenotare. Io ho rivolto un invito preciso al<br />
Collega Cecconi, sentiamo un attimo Maurizio nella sua replica e, poi, eventualmente, come<br />
tutte le Assemblee, si voterà.<br />
AVV. MAURIZIO CECCONI<br />
Le cose che ho sentito oggi mi indurrebbero a mantenere l’emendamento. Ho sentito<br />
cose che speravo, persone che sono tanto sensibili da venire in mezzo al ponte delle vacanze,<br />
all’Assemblea <strong>di</strong> approvazione del bilancio. Sentire parlare dell’O.U.A. come <strong>di</strong> una<br />
Associazione. Il Congresso, al quale tutti gli <strong>Avvocati</strong> italiani partecipano ed eleggono i loro<br />
Delegati, elegge un Organismo che è <strong>di</strong> rappresentanza politica <strong>di</strong> tutti gli <strong>Avvocati</strong>. E,<br />
peraltro, debbo <strong>di</strong>re che non mi persuade neanche l’obiezione dell’Avvocato Martuccelli,<br />
non mi persuade moltissimo perchè è vero che è un fatto politico, ma nel bilancio si mettono<br />
le cose che poi politicamente si decidono. Allora si crea la <strong>di</strong>sponibilità, perchè non metterla<br />
oggi in bilancio vuol <strong>di</strong>re che non se ne vuole neanche parlare, dopo averla inserita nel<br />
bilancio, con una chiosa per cui l’Assemblea si è posta il problema, non ha voluto decidere<br />
una esclusione della posta economica dal bilancio e chiede al Consiglio che <strong>di</strong> questo<br />
argomento si parli in una apposita Assemblea, però non con la pistolina, <strong>di</strong>cendo così<br />
quando te l’abbiamo tolta, guardate è stato un giorno veramente duro, ed è stato duro per<br />
gli <strong>Avvocati</strong> che credono nella rappresentanza politica, andare ai Congressi come singoli<br />
rappresentanti, perchè il proprio <strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> non ti ci mandava. La chiesa del silenzio la<br />
chiamavo, cioè <strong>di</strong> quelli che facevano politica nell’Avvocatura ma il proprio <strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> glielo<br />
<strong>di</strong>sconosceva. Oggi siamo <strong>di</strong> fronte a un <strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> che è tutt’altro e ha tutt’altra apertura<br />
mentale. Io però vorrei che, se questa sensibilità noi l’abbiamo, la corretta decisione è quella<br />
<strong>di</strong> inserirla nel bilancio e <strong>di</strong> <strong>di</strong>re che <strong>di</strong>verrà operativa quando un’apposita Assemblea politica<br />
avrà fatto pronunciare. Ma, d’altra parte, che vuol <strong>di</strong>re che se io metto un milione e 250 mila<br />
euro dentro al bilancio per comprare la sede, io ho già scelto la sede? Io la devo andare a<br />
cercare la sede. Non tutte le cose che sono messe nel bilancio sono imme<strong>di</strong>atamente<br />
operative. Desidererei che l’Assemblea manifestasse questa sensibilità: <strong>di</strong> creare una <strong>di</strong>sponibilità<br />
subor<strong>di</strong>nata a una decisione apposita sul punto.<br />
Il mio compito istituzionale era quello <strong>di</strong> porre un problema, io non voglio spaccare<br />
l’Avvocatura romana né i 19.000 nè i 50 che siamo in questo momento, se il Presidente<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
BILANCIO<br />
dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> mi <strong>di</strong>ce “non ti preoccupare che questa sensibilità questo <strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> ce l’ha, non<br />
l’abbiamo inserito perchè sappiamo che è un problema che deve ancora maturare, però è un<br />
problema che c’è, e gli <strong>Avvocati</strong> romani lo devono sapere”, nella speranza che gli <strong>Avvocati</strong><br />
romani aprano ogni tanto su internet il sito dell’O.U.A. e vedano le centinaia <strong>di</strong> pubblicazioni,<br />
centinaia <strong>di</strong> partecipazioni a Convegni, l’attività politica, l’interlocuzione politica ai<br />
massimi livelli, le migliaia <strong>di</strong> pagine che vengono prodotte e che sono in sede all’O.U.A. a<br />
<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> tutti gli <strong>Avvocati</strong> romani e che, non ci si venga a <strong>di</strong>re così, che noi come<br />
O.U.A. abbiamo unito le Associazioni e le abbiamo portate a sottoscrivere un unico<br />
documento sull’astensione, un unico documento sulla privacy, faremo un’unica proposta<br />
<strong>di</strong> legge per le professioni, questo è quello che noi stiamo facendo e mi ha cambiato la vita<br />
come la sta cambiando, ma non perchè mi sia sposato la causa, ma perchè è quasi lo stesso<br />
risultato. Se c’è questa volontà e questa sensibilità politica da parte del Presidente, io devo<br />
<strong>di</strong>re che ho troppo a cuore l’unità e la pace dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> romano perchè l’approvazione o la<br />
non approvazione del mio emendamento possa passare 32 a 28, o cose <strong>di</strong> questo genere.<br />
Quin<strong>di</strong> la ritiro.<br />
PRESIDENTE ALESSANDRO CASSIANI<br />
Maurizio Ti ringrazio. Non c’è bisogno <strong>di</strong> sottolineare l’importanza dell’argomento,<br />
soltanto un estraneo ai lavori potrebbe pensare che è un fatto <strong>di</strong> bilancio o <strong>di</strong> spesa, qui si<br />
tratta <strong>di</strong> decidere, una volta per tutte, se ritornare al passato, considerando l’O.U.A. come<br />
l’Organismo rappresentativo dell’intera Avvocatura, da un punto <strong>di</strong> vista politico ovviamente,<br />
oppure mantenere le posizioni assunte. Oggi come oggi, <strong>di</strong> fronte a un’Assemblea molto<br />
qualificata ma composta da pochissime persone, una decisione su un punto talmente<br />
importante danneggerebbe più l’O.U.A. che l’Avvocatura, perchè sembrerebbe quasi una<br />
sorta <strong>di</strong> blitz, non è così, ma una sorta <strong>di</strong> blitz che approfitta <strong>di</strong> una mancanza <strong>di</strong><br />
rappresentanza <strong>degli</strong> Iscritti.<br />
Allora proporrei questo, proprio perchè mi pongo il problema dell’importanza <strong>di</strong> questo<br />
problema che non può essere più rinviato: propongo <strong>di</strong> convocare l’Assemblea Straor<strong>di</strong>naria<br />
<strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> romani per il 5 luglio 2007 con quest’unico argomento: deve o non deve<br />
rientrare l’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> romano nell’O.U.A.? Che si traduce in questo: l’O.U.A. può essere<br />
considerata ancora oggi rappre-sentante dell’intera Avvocatura oppure questo non è? Io<br />
pongo <strong>degli</strong> interrogativi.<br />
Credo che sia uno <strong>degli</strong> argomenti in sospeso più importanti tra quelli che riguardano<br />
l’Avvocatura e che si debba porre termine a questo stato <strong>di</strong> incertezza convocando il maggior<br />
numero <strong>di</strong> persone. Mi impegno a fare pubblicità a questa Assemblea sul sito, attraverso<br />
manifesti, attraverso la stampa del Consiglio. Tu farai altrettanto. L’importante è che ci sia<br />
il maggior numero <strong>di</strong> Colleghi e che si <strong>di</strong>ca, e io credo che comunque decida l’Assemblea,<br />
sarà sempre per il bene dell’Avvocatura, perchè se l’Assemblea <strong>di</strong>cesse l’O.U.A. è l’Organismo<br />
politico che può e deve rappresentare, come <strong>di</strong>cevi tu, io credo che non ci sarebbe nulla<br />
da obiettare, però dovremo anche inchinarci, eventualmente, a una soluzione <strong>di</strong>versa, che<br />
io non auspico assolutamente.<br />
Quin<strong>di</strong>, i presenti sono convocati per il 5 luglio 2007 alle ore 12.00, gli altri verranno<br />
informati attraverso tutti i mezzi <strong>di</strong>sponibili.<br />
Superato per acclamazione, credo, a questo punto, perchè mi pare che abbiate accolto<br />
questa proposta, che poi coincide con quella <strong>di</strong> Maurizio, votiamo sul bilancio, perchè poi<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 553<br />
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554<br />
BILANCIO<br />
siamo qui per approvare oppure no. Per alzata <strong>di</strong> mano.<br />
CONSIGLIERE SEGRETARIO ANTONIO CONTE<br />
Per il conto consuntivo dell’anno 2006, chi vota a favore? Tutti tranne qualcuno.<br />
Chi vota contro? Nessuno.<br />
Chi si astiene? Cinque.<br />
Il conto consuntivo dell’anno 2006 è approvato.<br />
Per il bilancio preventivo per l’anno 2007, chi vota a favore? Tutti tranne qualcuno.<br />
Chi vota contro? Nessuno.<br />
Chi si astiene? Quanti sono gli astenuti: Cinque.<br />
Il bilancio preventivo per l’anno 2007 è approvato.<br />
Passiamo al punto 4 dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> del giorno: nomina dei Revisori dei Conti.<br />
PRESIDENTE ALESSANDRO CASSIANI<br />
Se siete d’accordo io proporrei <strong>di</strong> confermare i Revisori dei Conti per acclamazione. Li<br />
riconfermiamo? [applausi]<br />
I Revisori dei Conti in carica, Avv.ti Alberto Palattella, Romeo Brunetti, Vincenza <strong>di</strong><br />
Martino, Mario Guido, Luigi Mannucci vengono confermati per acclamazione.<br />
L’Assemblea è chiusa. I lavori hanno termine alle ore 13,50.<br />
Il Consigliere Segretario Il Presidente<br />
Avv. Antonio Conte Avv. Alessandro Cassiani<br />
13_bilancio senza quadri excel.pmd 554<br />
22/06/2007, 01:02<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
AGGIORNAMENTO ALBO<br />
NUOVE ISCRIZIONI – MARZO 2007<br />
ALBO ORDINARIO<br />
ARCANGELI Laura Via Bagnone, 51 29.03.2007<br />
(Roma 10.09.1970) tel. 06.88643194<br />
BARATTA Giovanni Maria Via Dardanelli, 46 19.02.2003<br />
(Novara 21.07.1964) tel. 06.37518872<br />
BASILE Marco Via Prisciano, 42 22.03.2007<br />
(Brin<strong>di</strong>si 25.06.1977) tel. 06.35346935<br />
BENZI Emiliano Viale dell’Universita’, 11 15.03.2007<br />
(Milano 04.08.1973) tel. 06.4441061<br />
BOSCARO Loredana Via F. Cocco Ortu, 120 1.03.2007<br />
(Roma 22.05.1969) tel. 3476335581<br />
BRUGNOLETTI Massimiliano Via Antonio Bertoloni, 26/b 4.02.1991<br />
(Viterbo 25.02.1962) tel. 06.8072990<br />
CARCIONE Maria Grazia Via <strong>di</strong> S. Basilio, 61 15.03.2007<br />
(S.Agata Militello 06.11.1976) tel. 06.42012775<br />
CARLESSO Isabella Via Labicana, 50 8.03.2007<br />
(Roma 25.11.1974) tel. 06.7004350<br />
CARLONI Gea Via Sabotino, 46 8.03.2007<br />
(Roma 29.03.1977) tel. 06.3728537<br />
CASIMIRO Michele Via Yser, 8 1.03.2007<br />
(Roma 14.06.1976) tel. 06.8413619<br />
CASINI Barbara Via F. De Sanctis, 4 22.03.2007<br />
(Viterbo 15.08.1977) tel. 06.3721460<br />
CIERI Carla Via Virgilio, 38 22.07.2004<br />
(Termoli 09.04.1970) tel. 06.6893117<br />
CIPPONE Antonio Via Ennio Quirino Visconti, 55 8.03.2007<br />
(Bari 18.11.1973) tel. 06.3203601<br />
COLANTONI Francesca Via dei Villini, 13 22.03.2007<br />
(Sulmona 25.01.1976) tel. 06.440641<br />
COLANTONIO Vincenzo Viale Paolo Orlando, 111 22.03.2007<br />
(Roma 14.06.1970) tel. 06.56305107<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 555
556<br />
AGGIORNAMENTO ALBO<br />
CORREALE Luigi Via Guglielmo Iozzia, 90 10.01.2003<br />
(Milano 11.02.1969) tel. 06.4191961<br />
DE ANGELIS Fabrizio Lung.re Raffaello Sanzio, 5 22.03.2007<br />
(Roma 02.10.1975) tel. 06.585511<br />
DE MARCO Carlo Via Cesare Paoletti, 29 8.03.2007<br />
(Trebisacce 26.05.1977) tel. 06.491249<br />
DE NICOLA Francesca Via Andrea Del Castagno, 60 1.03.2007<br />
(Roma 29.01.1974) tel. 06.5430601<br />
DELAGRANGE Virginie Via <strong>di</strong> Porta Pinciana, 6 22.03.2007<br />
(Parigi 25.05.1978) tel. 06.8077547<br />
DI DOMENICO Michele Via del Fontanile Arenato, 288 1.03.2007<br />
(Roma 12.12.1976) tel. 06.66156943<br />
DI GIANFRANCESCO Anna Via Trionfale, 21 1.03.2007<br />
(Messina 05.09.1975) tel. 06.39733670<br />
DI LALLO Silvia Via <strong>di</strong> Villa Emiliani, 48 22.03.2007<br />
(Roma 14.05.1975) tel. 06.80691061<br />
DI TOMASI Renato Via dei Pescherecci, 1 18.12.2003<br />
(Pachino 24.05.1963) tel. 06.56340212<br />
DINNELLA Leonardo Via Lisbona, 9 8.03.2007<br />
(Matera 16.12.1976)<br />
DISTEFANO Vincenzo P.zza Monte Gennaro, 24 29.03.2007<br />
(Stigliano 29.05.1974) tel. 06.8174554<br />
FACCHINI Camilla Via dei Carraresi, 4 22.03.2007<br />
(Roma 17.02.1976) tel. 06.66140008<br />
FRAU Stefania Lung.re Arnaldo Da Brescia, 9 15.03.2007<br />
(Roma 14.01.1975) tel. 06.3224262<br />
GESMUNDO Remigia Via Laurentina, 5/c 13.07.1999<br />
(Terlizzi 03.02.1968) tel. 06.59645103<br />
GIACOMINI Jacopo Via Archimede, 143 29.03.2007<br />
(Roma 16.08.1974) tel. 06.8070844<br />
GIGLIOTTI Giovanni Via Mario Savini, 7 12.10.2004<br />
(Vibo Valentia 08.10.1977) tel. 3334807470<br />
GIORGIO Aldo Viale Leonardo da Vinci, 422 1.03.2007<br />
(Napoli 30.12.1936) tel. 06.5409802<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
AGGIORNAMENTO ALBO<br />
GRILLO Siro Via Monte Fumaiolo, 44 1.03.2007<br />
(Roma 05.05.1975) tel. 06.97614876<br />
LIBANETTI Silvia Via Archimede, 143 22.03.2007<br />
(U<strong>di</strong>ne 02.07.1978) tel. 06.8070841<br />
LORIA Velia Via Fossombrone, 92 24.09.2003<br />
(Taurianova 17.12.1974) tel. 06.4115928<br />
LUCIBELLO Maria Via Francesco Buonamici, 71 6.03.2004<br />
(Vibo Valentia 19.12.1969) tel. 06.7217065<br />
MANCINI Stefano Via Paraguay, 5 22.03.2007<br />
(Roma 19.09.1974) tel. 06.85305567<br />
MARTINELLI Cristina Via R.G. Lante, 5 22.03.2007<br />
(Roma 18.09.1974) tel. 06.37519103<br />
MATERAZZO Ada Maria Paola Viale Aventino, 36 15.03.2007<br />
(Milano 18.05.1964) tel. 06.5780553<br />
MELONI Martina Viale G. Mazzini, 55 1.03.2007<br />
(Roma 14.04.1978) tel. 06.32609756<br />
MESSINA Giulia Via Calabria, 56 8.03.2007<br />
(Roma 26.08.1979) tel. 06.42014821<br />
MINNITI Alice Via Emilia, 88 1.03.2007<br />
(Napoli 27.08.1975) tel. 06.4200741<br />
NARDI Clara Viale Bruno Buozzi, 47 8.03.2007<br />
(Palestrina 05.10.1974) tel. 06.8076696<br />
NIGRO Gianluca Via Francesco Grimal<strong>di</strong>, 64 8.03.2007<br />
(Roma 01.09.1976) tel. 06.5579349<br />
OLIOSI Francesca Via Leone XIII, 464 1.03.2007<br />
(Roma 10.01.1979) tel. 06.39378408<br />
OTTAVIANO Tiziana Via Carlo Mirabello, 7 22.03.2007<br />
(Roma 27.03.1975) tel. 06.37513585<br />
PAROLINI Marzia Viale G. Mazzini, 55 1.03.2007<br />
(Roma 11.04.1978) tel. 06.32609756<br />
PASQUINELLI Gabriella Via A. Pollaiolo, 5 22.03.2007<br />
(Roma 13.12.1975) tel. 06.32652136<br />
PERKOVIC Svetlana Viale Carso, 63 22.03.2007<br />
(Zara 14.07.1963) tel. 06.37517258<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 557
558<br />
AGGIORNAMENTO ALBO<br />
PERROTTA Rosa Via Luigi Angeloni, 4 15.03.2007<br />
(Castellamare Stabia 30.08.1974) tel. 339.2436311<br />
PETRUCCI Andrea Via Sirte, 8 12.01.2006<br />
(Terni 13.07.1976) tel. 06.59601365<br />
PIERUCCI Angelo Fausto Corso Trieste, 95 1.03.2007<br />
(Cerignola 12.04.1980) tel. 06.8414721<br />
POLITO Maria Via Tronto, 19 22.03.2007<br />
(Napoli 11.06.1966) tel. 06.8558888<br />
POMPEI Mara Via Trionfale, 5885 15.03.2007<br />
(Roma 25.06.1965) tel. 06.35340411<br />
QUADRANO Davide P.le Stazione del Lido, 13 22.03.2007<br />
(Roma 12.09.1974) tel. 06.5622901<br />
RICCI Alberto Via Premuda, 6 8.03.2007<br />
(Roma 22.11.1977) tel. 06.39742953<br />
ROJA Michela Via Eleonora Duse, 35 15.03.2007<br />
(U<strong>di</strong>ne 18.07.1978) tel. 06.8091471<br />
RUSSO Raffaello Corso Francia, 150 15.03.2007<br />
(Roma 29.07.1976) tel. 06.3340491<br />
SACCONE Marianna Via G. Agostino De Cosmi, 29b 22.03.2007<br />
(Telese Terme 11.01.1973) tel. 06.3382878<br />
SANTAMARIA Antonio Viale Somalia, 28 29.03.2007<br />
(Taranto 04.10.1975) tel. 099.7796410<br />
SANTORO Lucia Franca Via Ricasoli, 7 10.10.2002<br />
(Potenza 24.11.1971) tel. 06.64503471<br />
SCARPELLI Anna Paola Via della Pineta Sacchetti, 201 1.03.2007<br />
(Cosenza 11.05.1972) tel. 06.3017483<br />
SCOCCHERA Luca Viale Giulio Cesare, 78 22.03.2007<br />
(Roma 26.11.1972) tel. 06.37513200<br />
SEGANTI Raffaella Via Giuseppe Pecci, 15 15.03.2007<br />
(Roma 16.05.1975) tel. 06.6382306<br />
SEGNEGHI Carlotta Via Filippo Nicolai, 16 15.03.2007<br />
(Roma 16.11.1975) tel. 06.35340306<br />
SEMINARA Tiziana Via Giuseppe Capograssi, 50 15.03.2007<br />
(Roma 18.07.1975) tel. 3393380068<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
AGGIORNAMENTO ALBO<br />
SILVESTRI Lorenzo Via Pompeo Magno, 1 1.03.2007<br />
(Roma 27.12.1977) tel. 3384189113<br />
SITA’ Giuseppina Via Sebastiano Veniero, 30 8.03.2007<br />
(Catanzaro 23.11.1976) tel. 06.39723400<br />
STASI Dora Viale Somalia, 28 29.03.2007<br />
(Manduria 12.01.1976) tel. 099.9704255<br />
TALEMA Valentina Via Cola <strong>di</strong> Rienzo, 212 17.06.2004<br />
(Castellamare Stabia 15.02.1975) tel. 06.68603306<br />
TONELLI CONTI Giorgia Via Orazio, 31 8.03.2007<br />
(Roma 23.10.1978) tel. 06.68132676<br />
TOTINO Vincenza Cinzia Via <strong>di</strong> Villa Albani, 8 1.03.2007<br />
(Crotone 11.02.1974) tel. 06.85357586<br />
TRADITI Fosca Via Bixio, 8 8.03.2007<br />
(Maddaloni 20.11.1978) tel. 06.45432575<br />
VAGLIO Federica Viale dei Parioli, 124 29.03.2007<br />
(Roma 21.08.1978)<br />
VENTRILLA Gaetano Via Pitacco, 7 30.11.2004<br />
(Catania 16.03.1969) tel. 06.296008<br />
VESCIO Maria Cristina Via Garigliano, 11 22.03.2007<br />
(Berna (svizzera) 12.02.1976) tel. 06.85358819<br />
VETRO’ Francesco Via M. Raineri, 16 27.07.1995<br />
(Vibo Valentia 27.05.1968) tel. 06.53273793<br />
ZAMPROGNA Martina Via Latina, 94 8.03.2007<br />
(Camposampiero 13.10.1975) tel. 06.7848488<br />
ELENCO SPECIALE<br />
BELLANTE Marco Professori Universitari 1.03.2007<br />
(Roma 03.05.1978) Via Orazio Rraimondo, 16 tel. 06.72593421<br />
BLANDINO Ciro Isvap 29.03.2007<br />
(Guar<strong>di</strong>a Sanframon<strong>di</strong> 25.10.1963) Via del Quirinale, 21 tel. 06.42133513<br />
BUCCI Carlo A.n.a.s S.p.a. 8.09.1981<br />
(Roma 17.10.1948) Via Monzambano, 10 tel. 06.44461<br />
CARDARELLI Clau<strong>di</strong>a Ente Poste Italiane S.p.a. 22.03.2007<br />
(Roma 21.05.1968) Viale Europa, 190 tel. 06.59589019<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 559
560<br />
AGGIORNAMENTO ALBO<br />
CECCARELLI MOROLLI Danilo Professori Universitari 22.03.2007<br />
(Roma 02.07.1967) Via del Casale Strozzi, 31 tel. 06.39754699<br />
DE VINCENZI Ilaria Ente Poste Italiane S.p.a. 22.03.2007<br />
(Roma 31.08.1972) Viale Europa, 190 tel. 06.59584416<br />
NARDELLA Antonio Az. Policlinico Umberto I° 5.06.1980<br />
(S. Marco in Lamis 09.12.1947) Via della Magliana Nuova, 78 tel. 06.55270112<br />
RUSCICA Serafino Senato Della Repubblica 13.01.2004<br />
(Catanzaro 23.09.1977) Piazza Madama, 1 tel. 06.67065611<br />
SORRENTINO Anna Chiara Senato Della Repubblica 16.11.2004<br />
(Napoli 18.02.1975) Piazza Madama, 1 tel. 06.67065610<br />
VACCARI Eugenio Enel Produzione S.p.a. 1.03.2007<br />
(Genova 21.04.1956) Viale Regina Margherita, 125 tel. 06.83058466<br />
VALENTINO Leopoldo Agenzia Delle Entrate 1.03.2007<br />
(Napoli 22.11.1978) Via <strong>di</strong> Settebagni, 384<br />
WEBER Marina Agenzia delle Entrate 10.04.2001<br />
(Campobasso 17.01.1973) Via G. Capranesi, 60<br />
PASSAGGI DALL’ALBO ORDINARIO ALL’ELENCO SPECIALE<br />
CONTE Giuseppe (Roma 01.04.1972) a El.Spec. C.E.E. 11.03.2004<br />
DANTE Alessandro (Roma 10.03.1966) a El.Spec. Consob 22.11.2001<br />
DINI Michela (Roma 19.06.1973) a El.Spec. Consob 23.01.2001<br />
PALLOTTINO Davide (Roma 07.03.1970) a El.Spec. Ente Poste Italiane S.p.a. 7.05.1998<br />
PASSAGGI DALL’ELENCO SPECIALE ALL’ALBO ORDINARIO<br />
VIALE Giovanni (Roma 20.07.1946) da El.Spec. ENI 19.07.1973<br />
VARIAZIONI ELENCO SPECIALE<br />
GASPARINI Luigi (Roma 31.12.1968) da El.Spec. Poste Italiane a Poste Vita S.p.a.<br />
30.10.2003<br />
CANCELLAZIONI PER DECESSO<br />
CASTIELLO Luigi (S. Maria C. Vetere 29.11.1930) dec. 09.09.2002 22.03.2007<br />
CROTTI Gianantonio (Bergamo 26.08.1966) dec. 22.02.2007 08.03.2007<br />
CUTERI Domenico (Serra S. Bruno 30.05.1937) dec. 20.05.2006 29.03.2007<br />
D’ANNA Francesco (S. Agata <strong>di</strong> Militello 12.08.1914) dec. 01.01.2002 08.03.2007<br />
DI PIERRO Tommaso (Roma 03.01.1915) dec. 16.01.2007 01.03.2007<br />
GRAZIANI Saverio (Roma 19.03.1925) dec. 25.05.2007 01.03.2007<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
AGGIORNAMENTO ALBO<br />
HOYEK Giorgio (Roma 28.10.1925) dec. 16.02.2007 15.03.2007<br />
JUVARA Antonino (Milano 16.12.1938) dec. 19.02.2007 08.03.2007<br />
MAZZEI Francesco (Roma 05.10.1916) dec. 25.01.2002 29.03.2007<br />
NATI Fernando (Roma 05.05.1919) dec. 12.11.2001 01.03.2007<br />
ROCCHI Ada (Roma 28.12.1932) dec. 26.01.2007 22.03.2007<br />
RUSSO Mario (Milano 21.06.1923) dec. 07.05.2003 29.03.2007<br />
VENTURA Aurelio (Trani 03.01.1923) dec. 02.03.2003 29.03.2007<br />
CANCELLAZIONI A DOMANDA<br />
BARBONI Federica (Roma 05.02.1973) 29.03.2007<br />
CHIOMENTI Filippo (Roma 04.04.1940) 01.03.2007<br />
D’AURIA Marta (Roma 21.10.1978) 08.03.2007<br />
GUIDOLIN Raffaele (Treviso 25.01.1973) 08.03.2007<br />
LUNETTA Clau<strong>di</strong>a (Roma 23.03.1972) 08.03.2007<br />
MARCHIAFAVA Paolo (Roma 13.12.1933) 08.03.2007<br />
MARIANI Francesca (Roma 14.05.1972) 08.03.2007<br />
MAZZOLI Federica (Cascina 22.08.1973) 08.03.2007<br />
PERNA Rosa (Roma 11.09.1958) 01.03.2007<br />
RAO Monica (Roma 26.10.1974) 08.03.2007<br />
SCOZZARRO Agostino (Roma 08.03.1938) 01.03.2007<br />
SEDATI Orsola (Roma 04.12.1975) 08.03.2007<br />
SMIROLDO Marco (Roma 27.05.1968) 01.03.2007<br />
TANNO Enrica (Roma 30.11.1972) 29.03.2007<br />
CANCELLAZIONI PER TRASFERIMENTO<br />
ALIOTTA Eloisa (Roma 16.03.1974) trasf. Livorno 08.03.2007<br />
ANELLI Maria Augusta (Codogno 02.10.1973) trasf. Milano 22.03.2007<br />
CECCHI Silvia (Firenze 29.06.1968) trasf. Prato 29.03.2007<br />
DI NATALE Tommaso (Roma 02.04.1971) trasf. Montepulciano 15.03.2007<br />
FERRO Franco (Padova 13.09.1968) trasf. Tivoli 15.03.2007<br />
MAROTTA Gianpaolo (Napoli 21.07.1973) trasf. Napoli 08.03.2007<br />
PASQUARELLI Elga (Acquaviva Collecroce 11.05.1960) trasf. Velletri 08.03.2007<br />
RACHID Sadred<strong>di</strong>ne (Casablanca 14.01.1966) trasf. Milano 08.03.2007<br />
SALVIONE Filippo (Roma 04.12.1947) trasf. Latina 29.03.2007<br />
SANTONOCITO Alessandra (Roma 08.11.1978) trasf. Milano 08.03.2007<br />
SPREAFICO Paola (Milano 22.12.1972) trasf. Milano 22.03.2007<br />
VITTORI Cecilia (Roma 15.04.1969) trasf. Velletri 08.03.2007<br />
ZILLI Giovanni (Melendugno 02.08.1971) trasf. Bologna 15.03.2007<br />
NUOVE ISCRIZIONI – APRILE 2007<br />
ALBO ORDINARIO<br />
AMORE Marco Via Sardegna, 38 19.04.2007<br />
(Napoli 19.02.1979) tel. 06.424551<br />
AMOROSO Giovanni Viale delle Milizie, 76 12.04.2007<br />
(Villingen 26.02.1972) tel. 06.37512600<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 561
562<br />
AGGIORNAMENTO ALBO<br />
BALESTRA Fabrizio Via Tuscolana, 1062 19.04.2007<br />
(Roma 29.07.1970) tel. 3393896588<br />
BARBABELLA Guglielmo Alfredo Via Nanchino, 215 Pal.a 12.04.2007<br />
(Roma 03.02.1971) tel. 33474633508<br />
BRUGIA Mario Via Madonna del Riposo, 110 5.04.2007<br />
(Roma 11.08.1947) tel. 06.6633156<br />
CIANNI Palmina Teresa Via Trionfale, 21 5.04.2007<br />
(Belvedere Marittimo 07.04.1976) tel. 06.97276716<br />
COLANTONI Melania Circ.ne Trionfale, 145 26.04.2007<br />
(Roma 01.01.1971)<br />
CORINI Simone Via A. Cadlolo, 20 19.04.2007<br />
(Velletri 26.09.1973) tel. 06.35401179<br />
DE VITIIS Cecilia Via G. Dan<strong>di</strong>ni, 8 26.04.2007<br />
(Parma 09.01.1980) tel. 3471942646<br />
D’ORAZIO Flavia Via Asmara, 58 5.04.2007<br />
(S.Benedetto Tronto 28.09.1974) tel. 3346718464<br />
ERRIGO Caterina Via Lazio, 6 5.11.1999<br />
(Reggio Calabria 14.11.1970) tel. 06.42019194<br />
FALCONETTI Nicoletta Via Panama, 48 5.04.2007<br />
(Napoli 25.12.1980) tel. 06.85305110<br />
FRATTESI Leonardo Via U<strong>di</strong>ne, 6 5.04.2007<br />
(Terni 27.06.1977) tel. 06.4403760<br />
FRIGGERI Elisa P.zza Vittorio Emanuele II,55 26.04.2007<br />
(Roma 30.10.1979) tel. 06.4467897<br />
GENUINI Vittorio Piazza Roberto Ar<strong>di</strong>go’, 30/a 5.04.2007<br />
(Napoli 22.11.1939) tel. 06.5412094<br />
GIANNOTTI Cristina Via Ennio Quirino Majorana, 203 19.04.2007<br />
(Roma 19.03.1967)<br />
GINEX Alfonsa Viale Giulio Cesare, 223 21.03.2006<br />
(Napoli 14.07.1971) tel. 06.39745402<br />
GOLINI Giovanna Via Serrapetrona, 131 5.04.2007<br />
(Asmara 13.04.1971) tel. 06.8819970<br />
LIBERATI Fabiana Via Golametto, 2 5.04.2007<br />
(Tagliacozzo 12.03.1974) tel. 06.39741202<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
AGGIORNAMENTO ALBO<br />
MARGAROLI Danilo Via Ancona, 20 5.04.2007<br />
(Roma 31.07.1975) tel. 06.44249868<br />
MARIANELLO Laura Via Torquato Taramelli, 4 17.01.2002<br />
(Montefiascone 29.03.1975) tel. 3470682304<br />
MASOCCO Gabriele Via G. Avezzana, 13 5.04.2007<br />
(Roma 26.04.1976) tel. 06.45477923<br />
MASSI Lucia Vicolo Vicinale, 25 19.04.2007<br />
(Roma 27.07.1955) tel. 06.58201347<br />
MERCURI Walter Viale Appio Clau<strong>di</strong>o, 208 9.10.2006<br />
(Petritoli 10.05.1967) tel. 06.97603186<br />
NAZZARO Daniela Via Emilio Faa’ <strong>di</strong> Bruno, 15 26.04.2007<br />
(Napoli 18.10.1973) tel. 06.37515535<br />
NURRA Giacomo Via Aniene, 14 12.04.2007<br />
(Sassari 26.01.1978) tel. 06.8537481<br />
OLMI Benedetta Viale <strong>degli</strong> Ammiragli, 114 7.09.2005<br />
(Senigallia 15.11.1972) tel. 06.39732236<br />
PALERMO Valeska Via Mon<strong>di</strong>no De’ Luzzi, 3 10.11.2006<br />
(Roggiano Gravina 26.01.1975) tel. 3479537029<br />
PALMERIO Piera Viale Vicopisano, 79 12.04.2007<br />
(Roma 31.05.1962) tel. 06.55265878<br />
PANTANELLA Francesca Viale G. Mazzini, 6 5.04.2007<br />
(Roma 09.12.1976) tel. 06.3223641<br />
PAOLETTI Gabriele Via Giunio Bazzoni, 3 12.04.2007<br />
(Roma 23.12.1968) tel. 06.37516609<br />
POSATI Fabio Via Appia Nuova, 96 12.04.2007<br />
(Roma 22.11.1975) tel. 06.7009331<br />
PRIMIERO Carla Via Boccea, 113 12.11.2003<br />
(Erice 11.01.1976) tel. 06.6632413<br />
PROIETTI Daria Via Argelato, 115 12.04.2007<br />
(Roma 01.05.1977) tel. 06.52370707<br />
PUNZO Giorgio Via Massimeno, 57 12.04.2007<br />
(Arnesano 17.04.1936) tel. 06.50915446<br />
ROSSI Manuela Viale Marx, 98 12.04.2007<br />
(Roma 12.11.1976) tel. 3337205351<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 563
564<br />
AGGIORNAMENTO ALBO<br />
RUZZA Pietro Viale delle Milizie, 114 5.04.2007<br />
(Avellino 08.10.1977) tel. 06.3720108<br />
SCARSELLETTA Vittorio Via E. Giglioli, 126 5.04.2007<br />
(Roma 05.02.1968) tel. 06.265853<br />
SIENI Ilaria Via Eleonora Duse, 35 5.04.2007<br />
(Torino 27.06.1975) tel. 06.8091471<br />
SPOSATO Tiziana Via F.P. de’ Calboli, 5 13.01.2005<br />
(Roma 05.08.1976) tel. 06.37351491<br />
STELLI Federica Viale Ventuno Aprile, 61 5.04.2007<br />
(Napoli 01.02.1978) tel. 06.44292686<br />
SURACE Chiara Via Stamira, 63 19.04.2007<br />
(Roma 07.07.1979) tel. 3476393065<br />
TAKANEN Flavio Via delle Case Basse, 220 5.04.2007<br />
(S.Margherita Ligure 27.05.1981) tel. 06.79365474<br />
TORALDO Stefano Via Panama, 88 19.04.2007<br />
(Roma 18.11.1976) tel. 06.45444200<br />
ZILLI Santina Via G. Belloni, 94 5.04.2007<br />
(L’aquila 25.02.1968) tel. 06.8078744<br />
ELENCO SPECIALE<br />
CALCAGNO Veronica Consob 12.04.2007<br />
(Cogoleto 17.11.1979) Via G.B. Martini, 3<br />
CARTA Gianfranco Consob 12.04.2007<br />
(Cagliari 02.04.1971) Via G.B. Martini, 3<br />
CICCARELLI Giuseppe Consob 12.04.2007<br />
(Barletta 08.09.1977) Via G.B. Martini, 3<br />
FERRARO Chiara Consob 12.04.2007<br />
(Genova 11.08.1976) Via G.B. Martini, 3<br />
GARZIA Emanuela Consob 12.04.2007<br />
(Napoli 17.08.1976) Via G.B. Martini, 3<br />
VISCONTI Alfonso E.n.i. Spa 10.01.1974<br />
(Roma 03.07.1946) P.le E. Mattei, 1<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007
AGGIORNAMENTO ALBO<br />
PASSAGGI DALL’ALBO ORDINARIO ALL’ELENCO SPECIALE<br />
CIANFRIGLIA Carlotta (Roma 01.08.1979) a Istituto Poligrafico Stato Spa 16.11.2006<br />
CODERONI Clau<strong>di</strong>a (Roma 17.10.1972) a Istituto Poligrafico Stato Spa 10.10.2002<br />
PASSAGGI DALL’ELENCO SPECIALE ALL’ALBO ORDINARIO<br />
GENOVESI Raffaele (Roma 16.03.1940) da El. Spec. INPDAP 12.01.1965<br />
PACIFICO Massimiliano (Roma 06.08.1969) da El.Spec. Prof. Universitari 5.10.2006<br />
PETTITI Eugenio (Arezzo 03.02.1938) da El.Spec. Cassa Risp. Roma 30.10.1969<br />
TORINO Raffaele (Roma 28.09.1969) da El.Spec. Prof. Universitari 16.01.1997<br />
VARI Filippo (Roma 06.07.1975) da El.Spec. Prof. Universitari 18.10.2001<br />
CANCELLAZIONI PER DECESSO<br />
BOAZZELLI Guglielmo (Frascati 26.03.1922) dec. 11.04.2007 19.04.2007<br />
COGLIANI Eolo (Messina 05.12.1924) dec. 06.04.2007 19.04.2007<br />
DEL MORO Massimo (Roma 10.08.1929) dec. 26.03.2007 19.04.2007<br />
CANCELLAZIONI A DOMANDA<br />
AUTIERI Tiziana (Roma 09.08.1971) 12.04.2007<br />
BASILE Aldo (Tripoli 30.05.1922) 12.04.2007<br />
CARFI’ Valeria (Roma 03.07.1975) 05.04.2007<br />
CORVI Simona (Frosinone 08.10.1973) 19.04.2007<br />
D’ANGELO Federica (Roma 15.12.1975) 19.04.2007<br />
FOGLIATI Maria Camilla (Londra 29.10.1965) 12.04.2007<br />
GIOTTOLI Paola (Roma 23.02.1974) 05.04.2007<br />
GIULIANI Barbara (Roma 10.12.1974) 26.04.2007<br />
LAVAGGI Giuseppe (Augusta 01.01.1916) 19.04.2007<br />
MANGANO Michele (Milano 09.03.1976) 12.04.2007<br />
NAPOLITANO Francesca Romana (Roma 04.12.1971) 19.04.2007<br />
PARISI Sebastiano (Sant’agata Militello 12.08.19 19.04.2007<br />
PASCUCCI Mauro (Tolfa 23.12.1928) 05.04.2007<br />
PERSANTI Clau<strong>di</strong>o (Ferrara 29.07.1925) 05.04.2007<br />
POGGI Ludovica (Roma 01.05.1975) 26.04.2007<br />
POZZI Barbara (Roma 04.02.1966) 05.04.2007<br />
CANCELLAZIONI PER TRASFERIMENTO<br />
FORLANI Tamara (Zurigo (ch) 23.12.1974) trasf. Rimini 05.04.2007<br />
GIANI Sabrina (Varese 09.09.1969) trasf. Torino 19.04.2007<br />
IMPERIO Michele (Taranto 20.03.1955) trasf. Taranto 19.04.2007<br />
PROIETTI Antonella (Roma 23.12.1967) trasf. Velletri 12.04.2007<br />
SIMONE Pasqua Silvia (Andria 01.12.1974) trasf. Trani 19.04.2007<br />
SPORTELLI Martino (Castellana Grotte 15.09.1953) trasf. Bari 19.04.2007<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 565