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Eleonora Panizzi - Public Administration

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<strong>Eleonora</strong> <strong>Panizzi</strong><br />

L’ALTO COMMISSARIO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO<br />

DELLA CORRUZIONE E DELLE ALTRE FORME DI ILLECITO<br />

NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:<br />

NATURA E FUNZIONI<br />

Tesi di Laurea discussa presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di<br />

Verona in data 22 giugno 2006. Relatore: Prof. Daniele Corletto


INDICE<br />

I. INTRODUZIONE ALLA FIGURA DELL’ALTO COMMISSARIO ............... 1<br />

1. Finalità della ricerca...................................................................................................... 1<br />

2. Definizione di corruzione ............................................................................................. 2<br />

2.1. Dalla semantica all’etica.................................................................................... 3<br />

2.2. Definizioni economiche..................................................................................... 5<br />

2.3. La corruzione nel codice penale ........................................................................ 7<br />

2.4. La definizione di corruzione nelle fonti internazionali.................................... 14<br />

3. Ratio dell’istituzione dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della<br />

corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione...................... 16<br />

4. Cenni al contesto normativo in cui si colloca l’istituzione dell’Alto Commissario<br />

contro la corruzione ........................................................................................................ 22<br />

4.1. Il Codice deontologico dei dipendenti pubblici............................................... 31<br />

5. Repressione e prevenzione.......................................................................................... 35<br />

5.1. Il Rapporto del Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione .......... 40<br />

II. L’AZIONE INTERNAZIONALE CONTRO LA CORRUZIONE ................... 45<br />

1. Quadro generale.......................................................................................................... 45<br />

2. In particolare: la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC). 53<br />

III. DESTINATARI DELL’OPERATO DELL’ALTO COMMISSARIO............... 58<br />

1. Premessa ..................................................................................................................... 58<br />

2. Nozione di Pubblica Amministrazione....................................................................... 61<br />

2.1. Problematicità di una nozione unitaria. L’evoluzione della p.a. alla luce del<br />

processo di privatizzazione .................................................................................... 61<br />

2.2. Concezione penalistica della pubblica amministrazione ................................ 69<br />

2.3. La definizione offerta dal decreto legislativo n. 165/2001 .............................. 71<br />

3. Rapporti con regioni, province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali. I pareri<br />

espressi dalla Conferenza Unificata e dal Consiglio di Stato ....................................... 78<br />

4. Il personale amministrativo ........................................................................................ 85<br />

4.1. Pubblici Ufficiali.............................................................................................. 90<br />

4.2. Incaricati di un pubblico servizio..................................................................... 93<br />

IV. OGGETTO DELL’OPERATO DELL’ALTO COMMISSARIO ...................... 99<br />

1. Premessa ..................................................................................................................... 99<br />

2. Delitti contro la Pubblica Amministrazione ............................................................. 102<br />

I


3. Fatti integranti responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare del pubblico<br />

dipendente..................................................................................................................... 110<br />

V. COMPETENZE, NOMINA E RAPPORTI CON GLI ALTRI SOGGETTI<br />

ISTITUZIONALI....................................................................................................... 131<br />

1. Competenza .............................................................................................................. 131<br />

1.1. I protocolli d’intesa....................................................................................... 132<br />

2. Nomina...................................................................................................................... 137<br />

3. Strutture di supporto ................................................................................................. 138<br />

4. Rapporto con il Presidente del Consiglio ................................................................. 143<br />

5. Relazioni intersoggettive .......................................................................................... 147<br />

VI. FUNZIONI E POTERI DELL’ALTO COMMISSARIO................................. 156<br />

1. Premessa all’articolo 2 del d.P.R. 258/2004............................................................. 156<br />

2. Funzioni dell’Alto Commissario contro la corruzione ............................................. 157<br />

3. Poteri dell’Alto Commissario anti-corruzione.......................................................... 160<br />

4. Procedimento innanzi all’Alto Commissario............................................................ 165<br />

5. Obblighi gravanti sull’Alto Commissario................................................................. 170<br />

6. Spese di funzionamento............................................................................................ 172<br />

7. Operatività concreta.................................................................................................. 174<br />

VII. NATURA DELL’ALTO COMMISSARIO CONTRO LA CORRUZIONE... 176<br />

1. L’Alto Commissario contro la corruzione come autorità indipendente?.................. 176<br />

2. Altre ipotesi interpretative ........................................................................................ 192<br />

3. Un’Autorità allo stato nascente................................................................................. 195<br />

VIII. PROFILI DI DIRITTO COMPARATO........................................................... 201<br />

1.L’esperienza francese del Service central de prévention de la corruption ............... 201<br />

2. Russia: Consiglio anti-corruzione............................................................................. 209<br />

3. Portogallo: Alto Comissàrio contra a corrupçâo....................................................... 215<br />

4. Altri organismi: Bulgaria, Georgia, Algeria ............................................................. 216<br />

II


IX. CONCLUSIONI ............................................................................................... 218<br />

1. Giudizio critico sull’organismo tra problemi aperti e prospettive future ................. 218<br />

X. BIBLIOGRAFIA .............................................................................................. 222<br />

III


CAPITOLO I<br />

INTRODUZIONE ALLA FIGURA DELL’ALTO COMMISSARIO<br />

1. Finalità della ricerca<br />

L’art. 1 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 1 ha previsto l’istituzione dell’Alto Commissario<br />

per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito<br />

all’interno della pubblica amministrazione, la cui operatività è stata successivamente<br />

sancita con d.P.R. n. 258 del 6 ottobre 2004 2 che ne regolamenta competenze e nomina,<br />

funzioni, strutture di supporto, accesso ai documenti amministrativi ed alle banche dati<br />

delle pubbliche amministrazioni, obblighi di informativa periodica e di denuncia, spese<br />

di funzionamento 3 . Preposto all’organismo in questione è il Dott. Gianfranco Tatozzi 4 . I<br />

primi mesi di attività sono stati prevalentemente destinati all’organizzazione dell’ufficio<br />

e alla predisposizione di protocolli d’intesa con altri soggetti istituzionali 5 . In attesa di<br />

verificare quali saranno gli effetti concreti e di lungo periodo che l’azione dell’Alto<br />

Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di<br />

illecito all’interno della pubblica amministrazione determinerà, questo studio si<br />

propone di definirne la natura fornendo cioè un inquadramento all’organismo neo-<br />

costituito così da poter offrire una chiave di lettura anche sul piano dei rapporti tra il<br />

medesimo e gli altri soggetti istituzionali, pubbliche amministrazioni in primis.<br />

Particolare problematicità presenta il rapporto tra l’Alto Commissario e le<br />

amministrazioni non statali 6 , ragion per cui si rifletterà sul significato stesso del<br />

concetto di Pubblica amministrazione, alla luce di quanto previsto dal d.lgs. 165/2001 7 e<br />

dalla giurisprudenza in materia. L’analisi verrà sviluppata tenendo altresì<br />

1 Legge finanziaria 2003, denominata Legge Frattini. Pubblicata nella G.U. 20 gennaio 2003, n.15,<br />

suppl.ord. Testo in vigore dal 4 febbraio 2003.<br />

2 Approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre 2004. Pubblicato nella G.U. 22 ottobre 2004,<br />

n.249. Testo in vigore dal 6 novembre 2004.<br />

3 Relativamente alle spese di funzionamento si veda alla voce Finanziamenti speciali, art.1 comma 242<br />

della legge finanziaria del 2005.<br />

4 Già magistrato, membro del CSM, presidente di Sezione della Cassazione, capo di gabinetto dei<br />

ministri Alfredo Biondi e Filippo Mancuso, capo del Dipartimento Affari di Giustizia del ministro<br />

Roberto Castelli, il Dott. Tatozzi è stato nominato Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto<br />

della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione con d.P.R. 28 ottobre 2004,<br />

G.U. n.287 del 7 dicembre 2004.<br />

5 Protocollo d’intesa con l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 24 giugno 2005. Protocollo<br />

d’intesa con la Guardia di Finanza del 13 ottobre 2005. Protocollo d’intesa con la Procura Nazionale<br />

Antimafia.<br />

6 Parere Conferenza Unificata del 29 aprile 2004. Parere Consiglio di Stato del 31 maggio 2004.<br />

7 G.U. 9 maggio 2001, n. 106 suppl. ord. n. 112.<br />

1


considerazione delle numerose fonti internazionali e comunitarie esistenti in materia di<br />

lotta e prevenzione della corruzione, prima fra tutte la Convenzione di Merida delle<br />

Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003, entrata in vigore il 14 dicembre<br />

2005 a seguito del deposito della trentesima ratifica da parte dell’Ecuador in data 15<br />

settembre 2005. In prospettiva comparatista, si farà cenno all’esistenza in Francia ed in<br />

Russia di organismi aventi finalità analoghe a quelle dell’ Alto Commissario per la<br />

prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno<br />

della pubblica amministrazione. Per quanto la strada sia ancora lunga, con l’istituzione<br />

di questo organismo sono state gettate le basi ordinamentali per contrastare<br />

efficacemente la piaga della corruzione amministrativa, secondo una strategia di lotta<br />

non più ispirata alla sola repressione del fenomeno bensì alla luce di un nuovo<br />

approccio che trova nella prevenzione il proprio punto di forza. Il prossimo passo, assai<br />

impegnativo, è rimesso alla coscienza collettiva: non ci può essere infatti autentica<br />

prevenzione fintantoché la corruzione del pubblico funzionario continuerà ad essere<br />

socialmente tollerata. Scriveva Orazio: « leges sine moribus vanae». 8<br />

2. Definizione di corruzione<br />

Le cronache riferiscono che nel dicembre 1997 una squadra di archeologi olandesi ha<br />

scoperto a Rakka, in Siria, circa centocinquanta iscrizioni cuneiformi dalle quali è<br />

emerso che tale località era stata sede di un centro amministrativo della civiltà assira,<br />

risalente al XIII secolo a. C. E’ stato rinvenuto un archivio speciale, forse equivalente<br />

ad un moderno “Ministero degli Interni”, contenente dati relativi a dipendenti che<br />

accettavano tangenti, tra i quali figuravano i nomi di alti funzionari e il nome di una<br />

principessa assira. Da ciò si evince che la corruzione è fenomeno antico e radicato nella<br />

civiltà umana, pertanto gli strumenti di prevenzione e lotta avverso essa debbono<br />

caratterizzarsi per una peculiare incisività. A questo scopo è stata resa creata nel nostro<br />

8 Orazio, Carmi, III, 24.<br />

In questo senso B. Huber in Il sistema tedesco di lotta alla corruzione: una comparazione con quelli di<br />

altri paesi europei, Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., anno XII, n. 3 luglio-settembre 1999, p.523 : il sistema della<br />

corruzione si può diffondere solo là dove lo consentano le condizioni etiche e morali. I corrotti devono<br />

essere prima di tutto condannati dalla società, la quale deve essere sensibilizzata sui pericoli della<br />

corruzione per l’ordine giuridico dello Stato.<br />

Così, secondo The Worldbank: helping countries to combat corruption, Settembre 1997, questa realtà<br />

diventa controllabile solo se i cittadini non la tollerano più.<br />

2


ordinamento la figura dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della<br />

corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, per affrontare<br />

l’analisi della quale è opportuno definire in via preliminare la nozione stessa di<br />

corruzione.<br />

2.1. Dalla semantica all’etica<br />

Considerata la polisemia del termine corruzione conseguente alla molteplicità di<br />

contesti in cui essa può presentarsi 9 e tenuto altresì conto dell’elevato grado di<br />

variabilità formale e sostanziale che la contraddistingue e della clandestinità che ad essa<br />

si accompagna, ne risulta problematica l’apprensione intellettuale e la<br />

concettualizzazione in termini universali 10 . Sotto il profilo semantico-etimologico, il<br />

9 M. Arnone, E. Iliopulos, La corruzione costa. Effetti economici, istituzionali e sociali, Ed. Vita e<br />

Pensiero, 2005, pp. 3 ss.: “ Il problema definitorio deriva dalla molteplicità degli aspetti che<br />

caratterizzano il fenomeno e dalla difficoltà di distinguerlo da altri tipi di atti illegali o, addirittura, da<br />

comportamenti che sono considerati legali. (…) Le molteplici caratteristiche proprie del fenomeno fanno<br />

sì che la corruzione sia connotata da una forte elusività; la sua estensione sia verticale che orizzontale e<br />

l’eterogeneità dei suoi canali di trasmissione, da un lato, e il fatto che gli episodi corruttivi possano essere<br />

innescati da un’ampia gamma di comportamenti (illegali e non), dall’altro, contribuiscono a rendere il<br />

fenomeno difficilmente dominabile. Il problema definitorio si riflette a livello di policy making e nella<br />

necessità che le strategie di lotta alla corruzione si indirizzino a molteplici fattori.”<br />

A. Nieto, Corrupciòn en la España democràtica, Barcelona, Ariel, 1997, p. 83: “ (…) il concetto di<br />

corruzione si fraziona e adotta diverse modalità, sovrapposte o no (a seconda della natura della norma<br />

violata), che importa esaminare separatamente: corruzione religiosa, corruzione sociale, corruzione<br />

pubblica, corruzione politica, corruzione amministrativa, corruzione penale, corruzione privata,<br />

corruzione corporativa, ecc.”<br />

10 Per R. Lucchini, Universalisme et relativisme dans l’approche de a corruption. Réflexions<br />

sociologique, Friburgo, Editions Universitaires Friburg Suisse, 1995, pp.51 ss. il dibattito contrappone i<br />

relativisti, che pongono l’enfasi sugli aspetti microculturali della corruzione, a quanti invece propugnano<br />

un modello etico ancorato ai diritti fondamentali.<br />

Si indicano alcune definizioni. Per M. Johnston, Political corruption and public policy in America,<br />

Belmont, California, Brooks/Cole Publishing Company, 1982, pp.4 ss. e F. Cazzolla, Della corruzione.<br />

Fisiologia e patologia di un sistema politico, Bologna, Il Mulino, 1988, pp.11-15, la corruzione è definita<br />

in rapporto al concetto di legalità come la violazione di una norma di comportamento o di uno standard<br />

formale da parte del dipendente pubblico.<br />

Per J. Rodrìguez-Arana Muñoz, Principios de ética pùblica, Montecorvo, Madrid, 1993, p.87, la<br />

corruzione è un attentato grave alla stessa essenza del servizio pubblico, nella misura in cui suppone che<br />

il funzionario deliberatamente tradisce il senso della gestione degli interessi collettivi.<br />

Per E. Garzòn Valdés, Acerca de la tesis de la separaciòn entre Moral y Polìtica,in Derecho,ética y<br />

polìtica, Madrid, CdeEC, 1993, pp. 26 ss., la corruzione è slealtà o tradimento del sistema normativo<br />

rilevante, violazione limitata di un obbligo da parte di uno o più decisori con l’obiettivo di ottenere un<br />

beneficio personale extraposizionale dal soggetto corruttore in cambio della concessione di benefici per il<br />

soggetto corrotto o estorto che superano i costi della corruzione, del pagamento o del servizio estorto.<br />

Per M. Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Sansoni, Firenze, 1945 e Y. Mény, D.<br />

della Porta, Corruzione e democrazia, Liguori, Napoli, 1995, p. 3, la corruzione sarebbe piaga dei paesi<br />

poco avanzati, destino della società meridionali o sottosviluppate, mentre le democrazie di consolidata<br />

tradizione burocratica conoscerebbero solo pochi scandali. In particolare Y. Mény e D. della Porta in op.<br />

cit. pp. 5 ss. si interrogano sulla diversa forma che il fenomeno assume in vari Paesi: “Per quale motivo<br />

ciò che desta scandalo in un determinato luogo suscita soltanto indifferenza altrove? Perché la corruzione<br />

è più “burocratica” in certi sistemi e più “politica” in altri? E’ essa legata a particolari forme di<br />

3


termine “corruzione” trae origine dal vocabolo latino “corruptĭo”, il quale indica<br />

alterazione, disfacimento, depravazione ovvero la qualità di ciò che, avendo perso la sua<br />

ragione naturale, si manifesta in forma degenerata. In senso generico pertanto la<br />

corruzione identifica il processo di transito da uno stato di integrità ad uno stato di<br />

decomposizione. Tale processo, riferito alla materia, viene analizzata in termini chimici<br />

e fisici. Nel soggetto umano la perdita dell’integrità è anzitutto disfacimento dell’unità<br />

morale essenziale: pertanto la corruzione coincide col compimento o l’induzione di altri<br />

al compimento di atti immorali. 11 Essa si configura come il prodotto di una “antietica” o<br />

“etica inversa” che consiste nella violazione di un codice culturale composto da norme<br />

etiche protette giuridicamente, 12 il cui contenuto tuttavia varia tra un sistema politico e<br />

organizzazione sociale, di struttura politica, di dominazione da parte di specifici gruppi o partiti?” Quindi<br />

adottano una definizione generica: “la corruzione può essere definita come uno scambio clandestino tra<br />

due “mercati”, quello politico e/o amministrativo e il mercato economico e sociale. E’ uno scambio<br />

occulto per il fatto che viola norme pubbliche, giuridiche e etiche, e sacrifica l’interesse generale ad<br />

interessi privati ( personali, corporativi, di partito, ecc.). Questa transazione che permette ai privati di<br />

accedere a risorse pubbliche (contratti, finanziamenti, decisioni…) in maniera privilegiata e mediata<br />

(assenza di trasparenza, di concorrenza), procura ai personaggi pubblici corrotti benefici materiali<br />

presenti o futuri per sé stessi o per l’organizzazione di cui fanno parte. (…) La corruzione risulta come<br />

una sorta di metasistema che, a prima vista, si muove ai margini delle regole, delle procedure e delle<br />

normali istituzioni, ma che in realtà è un vero e proprio parassita innestato sul sistema il quale, a sua<br />

volta, lo alimenta”.<br />

Per E. E. Cocciolo, Corruzione, etica amministrativa e “autoregolazione regolata” dei pubblici poteri,<br />

Rivista on-line della Scuola Superiore dell’economia e delle finanze, p. 3: “Un’azione si considererà<br />

corrotta quando sia in contrasto con l’attività normale dell’amministrazione, ossia quell’attività retta dai<br />

principi in vigore in un determinato momento. Al contrario, lì dove certe pratiche fossero generalizzate,<br />

risulterebbe impossibile stabilirne l’eventuale natura corrotta: si tratterebbe infatti di un sistema nel quale<br />

i valori fondamentali si sono dissolti pertanto si dovrebbe ricorrere ad altri ordinamenti normativi per<br />

qualificare la condotta degli attori sociali.”<br />

11 Enciclopedia Curcio per tutti, II ed., 1966.<br />

Per J. F. Malem Seña, La corrupciòn. Aspectos éticos, econòmicos, polìticos y jurìdicos, Barcelona,<br />

España, 2002, p. 22: “Storicamente al termine “corruzione” sono stati attribuiti due sensi distinti. In<br />

generale come equivalente di distruzione, devastazione o adulterazione di un materiale organico (…) ; in<br />

maniera specifica per designare un’attività umana specifica, quando viene assimilato al pagamento di<br />

tangenti. Ha significato decadenza, sporcizia, disintegrazione, degenerazione, illegalità, illegittimità o<br />

immoralità. Perciò (…) sebbene la corruzione possa essere qualificata come politica, commerciale o<br />

sociale, si sta esprimendo l’idea di una corruzione organica o di qualsiasi altra cosa vile e ripugnante ai<br />

nostri sensi che quest’ultima implica”.<br />

J. Gonzàles, Corrupciòn y justicia democratica, Madrid, Clamores, 2000, p. 97:“Risiede nella<br />

perversione morale l’origine di ciò che, con una sineddoche che confonde causa e effetto, è conosciuto<br />

nel linguaggio comune come corruzione”.<br />

Per E. E. Cocciolo, op. cit., p. 4:“La corruzione della persona, intesa come creatura etica, è portatrice<br />

della contraddizione tra valori e comportamento. Questa nozione è soggetta a due declinazioni: la prima<br />

sottende il concetto kantiano di autonomia morale del soggetto, basata sulla coscienza individuale (…); la<br />

seconda, pur presentandosi come etica individuale ha una radice ed una proiezione collettiva, in quanto fa<br />

riferimento ad un insieme di valori sociali ampiamente accettati. Se si considera l’uomo come<br />

“costitutivamente sociale” e la corruzione come un fenomeno di natura individuale ma con una proiezione<br />

collettiva, (…) una condotta contraria all’ “etica personale” ma compatibile con l’ “etica sociale” non sarà<br />

propriamente corruzione o non si tratterà di una corruzione della quale debbano occuparsi i pubblici<br />

poteri”.<br />

12 A. Pizzorno, La corruzione nel sistema politico, introduzione a D. della Porta, Lo scambio occulto.<br />

Casi di corruzione politica in Italia, Bologna, Il Mulino, pp.13 ss.<br />

4


l’altro, tra un’epoca e l’altra 13 . A seconda poi del settore di riferimento è possibile<br />

distinguere tra corruzione pubblica o privata, corruzione interna o internazionale,<br />

corruzione amministrativa o politica. Heidenheimer ha individuato tre diverse tipologie<br />

di corruzione: la prima, definita “corruzione nera”, è comprensiva delle gravi violazioni<br />

dell’ordine legale cui corrispondono atteggiamenti di rifiuto sociale unanime; la<br />

seconda, cosiddetta “corruzione bianca”, interessa invece quei cattivi costumi diffusi,<br />

difficilmente estirpabili e normalmente tollerati dall’opinione pubblica; infine, la terza<br />

tipologia, quella della “corruzione grigia”, è la forma più distruttiva e concerne i<br />

comportamenti situati a metà strada tra legalità ed illegalità che vengono diversamente<br />

percepiti da massa ed elitès - essa tende a diventare nera nelle società più puritane e a<br />

sbiancare in quelle più permissive- 14 .<br />

2.2. Definizioni economiche<br />

Transitando dal piano morale a quello economico, si osserva che in economia il termine<br />

corruzione tende ad essere vicino al senso comune, non distinguendosi ad esempio tra<br />

corruzione e concussione. Considerato il notevole impatto della corruzione sul mercato,<br />

di essa si sono occupati dettagliatamente molti studi economici, dai quali possono trarsi<br />

diverse definizioni.<br />

Huber 15 , ad esempio, offre una definizione di natura comportamentale, considerando la<br />

corruzione come “un deterioramento del processo decisionale in cui il decisore (in una<br />

impresa privata o nel settore pubblico) consente la deviazione o domanda di deviare dal<br />

criterio che dovrebbe guidare il processo decisionale in cambio di una ricompensa, della<br />

promessa o dell’aspettativa di essa, mentre questi motivi che influenzano il suo processo<br />

La depravazione morale è la causa di ogni condotta illecita, in quanto essa precede la materializzazione<br />

delle distinte fattispecie giuridiche; il beneficio economico-materiale rappresenta l’ultima conseguenza di<br />

un processo interiore che annulla la forza dei valori e sfocia in un vulnus inferto alla legalità vigente, la<br />

quale sussume l’insieme dei principi di indole morale che la comunità politica considera alla base del<br />

patto costituente. La corruzione è meno ricorrente quanto più elevato è il suo costo morale.<br />

13 Per comprendere la stretta relazione tra Diritto e Morale si consideri E. U. Savona, L. Mezzanotte, La<br />

corruzione in Europa, Carocci, Roma, 1998, p. 25. I livelli di corruzione possono divergere in maniera<br />

considerevole a causa dell’attitudine morale media. L’avversione alla corruzione può modificarsi nel<br />

tempo. Man mano che l’illegalità diventa prassi corrente, gli stessi codici di condanna della corruzione<br />

finiscono per indebolirsi. La previsione che la corruzione sia ampiamente praticata finisce per<br />

autoavverarsi perché i vincoli a quell’attività si allentano, si innescano processi di auto-legittimazione, si<br />

diffonde la cultura della corruzione inducendo un numero crescente di individui a farvi ricorso.<br />

14 A. J. Heidenheimer, Perspectives on the perception of corruption, in A. J. Heidenheimer, M. Johnston e<br />

U. T. LeVine, Political Corruption: A Handbook, New Brunswick, 1989.<br />

15 B. Huber, Combating corruption in the European Union, Series of <strong>Public</strong>ations by the Academy of<br />

European Law in Trier, vol. 31, Bundesanzeiger Verlagsges, Koeln, 2002.<br />

5


decisionale non possono essere parte della giustificazione della decisione”. Secondo tale<br />

definizione la corruzione si risolve cioè in un conflitto di interessi fra il perseguimento<br />

degli obiettivi istituzionali secondo criteri teorici e il perseguimento di altri obiettivi<br />

devianti da tali criteri; l’elemento dello scambio, non necessariamente monetario ma<br />

comprensivo di qualsiasi forma di ricompensa, consente poi di distinguere la corruzione<br />

dall’abuso di potere.<br />

Secondo Banfield 16 invece la corruzione ricorre quando esistono tre tipi di attori<br />

economici: un mandatario, un mandante ed infine una terza persona i cui profitti e le cui<br />

perdite dipendono dal mandatario. Un mandatario è corruttibile nella misura in cui può<br />

dissimulare a priori la propria corruzione al suo mandante e diviene corrotto se sacrifica<br />

l’interesse del suo mandante al proprio e se, così facendo, infrange la legge.<br />

Diverso è l’approccio in termini di Property Rights, 17 in base al quale la corruzione è un<br />

“mercato nero burocratico” dei diritti di proprietà, sui quali è stato dato ad alcuni<br />

funzionari un potere allocativo discrezionale; essa rappresenta un mezzo illegale e<br />

flessibile per influenzare la definizione e attribuzione di tali diritti.<br />

Per l’analisi del rent seeking 18 la corruzione è una forma particolare di ricerca di rendita,<br />

un mezzo illegale che rappresenta una spesa di risorse rare nell’intento di captare un<br />

trasferimento artificialmente creato dallo Stato.<br />

Ancora, secondo l’impostazione del premio Nobel Becker, 19 l’economia della<br />

corruzione studia la situazione in cui la scarsità spinge alcuni individui ad adottare<br />

comportamenti corruttivi razionalmente devianti nel caso in cui si possano prevedere<br />

benefici sufficienti: il principio di massimizzazione dell’utilità spinge l’individuo<br />

(domanda del corruttore e offerta del corrotto) ad un calcolo che anticipa i vantaggi (i<br />

benefici) e i costi (l’ammontare delle sanzioni ponderato in base al rischio di essere colti<br />

in fallo secondo un calcolo di valore atteso).<br />

16<br />

E. C. Banfield, Corruption as a Feature of Governmental Organization, Journal of Law and<br />

Economics, v.18, pp.587-606, 1975.<br />

17<br />

R. Tilman, Emergence of Black-market Bureaucracy: <strong>Administration</strong>, Development and Corruption in<br />

the New States, <strong>Public</strong> <strong>Administration</strong> Review, 28, 1968, pp.437-443.<br />

B. L. Benson, J. Baden, The Political Economy of Governmental Corruption:The Logic of Underground<br />

Government, Journal of Legal Studies, v.14, 1985, pp. 391-410.<br />

18<br />

R. D. Tollison, Rent-seeking : A Survey, Kyklos, v. 35, 1982, pp.575-602.<br />

G. Tullock, The Ecoomics of Special Privilege and Rent Seeking, Boston, Kluwer Academic Publishers,<br />

1989.<br />

19<br />

G. Becker, The Economy Approach to Human Behavoiur, The University of Chicago Press,<br />

Chicago/London, 1976, pp. 39-86.<br />

6


Per la Teoria Standard Allargata 20 la corruzione consta nella violazione di un contratto<br />

legale, perpetrata attraverso la stipulazione di un contratto illegale.<br />

Hanno invece fornito un’interpretazione benevola del fenomeno i sostenitori della<br />

Teoria efficientistica 21 , i quali considerano la corruzione alla stregua di un lubrificante<br />

idoneo a rimuovere o a rendere meno nocivi alcuni ostacoli di varia natura, la cui<br />

inamovibilità costituisce un danno per le attività economiche. La corruzione si profila<br />

dunque, secondo questa impostazione, come un meccanismo atto a render l’economia<br />

più snella ed efficiente, strumentale al superamento delle imperfezioni dello Stato e dei<br />

mercati e capace di ovviare ad un certo numero di deficienze funzionali della struttura<br />

ufficiale e legale del sistema. Precisamente la corruzione può indurre gli agenti pubblici<br />

a svolgere con maggiore diligenza i propri compiti, poiché la tangente funge da<br />

incentivo occulto che sopperisce all’inadeguatezza delle procedure ufficiali ed accresce<br />

così l’efficienza di strutture amministrative irrazionali. L’esperienza italiana tuttavia<br />

dimostra l’esatto contrario: la corruzione produce inefficienza e, a sua volta, il cattivo<br />

funzionamento dell’amministrazione crea migliori occasioni di corruzione; viceversa lo<br />

sviluppo economico è favorito da un’amministrazione onesta.<br />

2.3. La corruzione nel codice penale<br />

Sotto il profilo giuridico si tratta di distinguere la species “fatto corrotto”, inteso come<br />

fenomeno appartenente alla vita reale comprensivo dell’ampia periferia concettuale del<br />

termine “corruzione” , dal genus “delitto di corruzione”, ossia dalla dichiarazione<br />

giuridica che il Legislatore ha relazionato con una condotta reale. Il diritto positivo<br />

vigente incrimina la corruzione agli artt. 318 ss. c.p. 22 . Alla base di tali norme c’è<br />

20<br />

S. Rose-Ackerman, Corruption. A Study in Political Economy, Academic Press, New York, 1978.<br />

P. Reuter, Disorganized Crime, the Economics of Visible Hand, Cambridge, Mass., MIT Press, 1983.<br />

P. Arlacchi, La mafia imprenditrice, Bologna, Il Mulino, 1983.<br />

D. Gambetta, Fragments of an Economic Theory of the Mafia, Archives européennes de sociologie, v. 29,<br />

1988, pp. 127-145.<br />

21<br />

R. Williams, The politics of corruption – Explaining corruption, vol. I, Cheltenam, Uk – Northampton,<br />

Ma, Usa, Edward Ellar, 2000.<br />

E. Borgonovi e C. Gavazzi (a cura di) , Ethics and efficiency in the modern state. Are they in<br />

conflict?,Milano, Egea, 1994.<br />

P. Bernasconi (a cura di), Responding to corruption, Napoli, La città del sole, 2000.<br />

22<br />

318. Corruzione per un atto d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio,<br />

riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta<br />

la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni .<br />

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della<br />

reclusione fino a un anno.<br />

7


l’interesse a che gli atti d’ufficio non siano oggetto di una compravendita privata.<br />

L’attività funzionale della pubblica amministrazione deve infatti essere gratuita o, se è<br />

319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Il pubblico ufficiale che, per omettere o<br />

ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto<br />

un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la<br />

promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni .<br />

319bis. Circostanze aggravanti. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il<br />

conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia<br />

interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.<br />

319ter. Corruzione in atti giudiziari. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per<br />

favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della<br />

reclusione da tre a otto anni.<br />

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è<br />

della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque<br />

anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.<br />

320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. Le disposizioni dell'articolo 319 si<br />

applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla<br />

persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.<br />

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.<br />

321. Pene per il corruttore. Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319,<br />

nell'articolo 319-bis , nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli<br />

articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un<br />

pubblico servizio il denaro od altra utilità.<br />

322. Istigazione alla corruzione. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un<br />

pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato,<br />

per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata,<br />

alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.<br />

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio<br />

ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole<br />

soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di<br />

un terzo.<br />

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che<br />

riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da<br />

parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.<br />

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio<br />

che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate<br />

dall'articolo 319.<br />

322bis. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle<br />

Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. Le disposizioni degli articoli<br />

314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:<br />

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di<br />

Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;<br />

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità<br />

europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;<br />

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità<br />

europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;<br />

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;<br />

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività<br />

corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.<br />

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma , si applicano anche se il denaro o altra<br />

utilità è dato, offerto o promesso:<br />

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;<br />

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli<br />

incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali,<br />

qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche<br />

internazionali.<br />

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni<br />

corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.<br />

8


previsto un compenso, esso deve essere disciplinato dal diritto pubblico e incamerato<br />

dalla pubblica amministrazione. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 318, 319 e<br />

320 c.p. la corruzione è definibile come il fatto del pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o<br />

incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) 23 che, per compiere o per aver compiuto un<br />

atto del suo ufficio, ovvero per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto<br />

del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di<br />

ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non<br />

gli è dovuta, o ne accetta la promessa (corruzione passiva). Parallelamente, ex art. 321<br />

c.p., integra il reato di corruzione anche il fatto di chi dà o promette al pubblico ufficiale<br />

o all’incaricato di pubblico servizio il denaro o l’altra utilità (corruzione attiva) 24 . Su<br />

queste basi si distingue tra corruzione impropria (art. 318) e corruzione propria (art.<br />

319) a seconda che l’indebita retribuzione riguardi il compimento di una atto conforme<br />

ovvero contrario ai doveri d’ufficio. Un’ulteriore distinzione poi è quella tra corruzione<br />

antecedente ( art. 318 primo comma e 319) la quale ricorre nell’ipotesi in cui l’indebita<br />

retribuzione versata o promessa concerna il compimento futuro di un atto conforme o<br />

contrario ai doveri d’ufficio, e corruzione susseguente (art. 318 cpv. e 319) per il caso<br />

in cui l’indebita retribuzione riguardi l’atto conforme o contrario ai doveri d’ufficio già<br />

compiuto.<br />

Passando ad un’analisi dettagliata delle fattispecie, la condotta tipica della corruzione<br />

passiva consiste nella ricezione per sé o per altri ovvero nell’accettazione della<br />

promessa di denaro o altra utilità.<br />

Ricevere significa fungere consapevolmente da termine all’altrui dazione; accettare la<br />

promessa significa aderire all’altrui proposta riconoscendo in essa l’altrui volontà di<br />

retribuire il pubblico funzionario con una prestazione futura.<br />

Dal lato attivo, il concetto di dazione indica il trasferimento di denaro o altra utilità<br />

corrisposto a titolo di controprestazione a fronte del compimento da parte del pubblico<br />

agente dell’atto conforme o contrario ai doveri d’ufficio e accompagnato dalla<br />

23 Per le definizioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio si veda infra cap.III.<br />

Per A. Pagliaro, Principi di Diritto Penale. Parte Speciale I. Delitti contro la Pubblica Amministrazione.<br />

Giuffrè, Milano, 2000, p.152; V. Manzini, Trattato di diritto penale, V, Torino, 1962, p. 201; Cass. 2<br />

aprile 1946, in Riv. Pen., 1947, p. 75: il fatto del pubblico ufficiale e quello dell’incaricato di pubblico<br />

servizio costituiscono reati autonomi.<br />

24 Per A. Pagliaro, op.cit. pp.155 ss., corruzione attiva e passiva sono titoli autonomi di reato.<br />

Contra: V. Manzini, op.cit. p. 240, per cui il fatto del corruttore ed il fatto del corrotto sarebbero<br />

comportamenti di concorso nel medesimo reato; F. Grispigni, Diritto Penale Italiano, II, Milano, 1952,<br />

pp.220 ss. per cui le due fattispecie formerebbero un unico reato plurisoggettivo.<br />

9


consapevolezza dell’altrui ricezione, mentre la promessa indica la dichiarazione di<br />

volontà avente ad oggetto una prestazione futura che possa fungere da retribuzione per<br />

il p.u.<br />

Per quel che riguarda il contenuto della retribuzione, essa può consistere in denaro,<br />

inteso sia come moneta vera e propria, italiana o straniera, avente corso legale, sia come<br />

carte di pubblico credito ex art. 458 c.p., o in altre utilità, intese in senso ampio come<br />

qualsiasi beneficio idoneo ad appagare altrui bisogni e a costituire controprestazione per<br />

il compimento dell’atto da parte del p.u. - tali non essendo solo le utilità patrimoniali ma<br />

anche titoli, onorificenze, prestazioni sessuali -. La retribuzione ha sempre carattere<br />

indebito ovvero presuppone l’inesistenza di un dovere in capo al privato di versarla e<br />

corrispondentemente l’inesistenza di un dovere, diritto o facoltà del p.u. di riceverla.<br />

E’ atto d’ufficio ogni condotta del p.u. posta in essere nello svolgimento delle sue<br />

mansioni, individuata o individuabile: provvedimenti, atti dovuti, proposte, richieste,<br />

pareri, operazioni, comportamenti materiali, silenzio, atti di governo, atti di diritto<br />

privato, condotte connesse con altre con le quali formano un quid che per il diritto<br />

amministrativo è atto unico 25 .<br />

La contrarietà ai doveri d’ufficio consiste nella violazione del dovere generico o<br />

specifico che incombe sul pubblico agente e che ha fonte nella legge, nei regolamenti,<br />

nelle istruzioni del capo dell’ufficio e nella consuetudine 26 .<br />

Indipendentemente dalle varie fattispecie legali che essa assume, la corruzione si profila<br />

come una forma di accordo fra una minoranza allo scopo di appropriarsi di beni che<br />

spettano alla maggioranza della popolazione, intesa come insieme di consumatori o<br />

25 L'atto d'ufficio può essere vincolato oppure discrezionale: l'atto è vincolato qualora le note che lo<br />

devono caratterizzare siano fissate dall’ordinamento in modo preciso e dettagliato; è discrezionale quando<br />

il p.u. può scegliere tra più attività lecite, pur essendo inderogabilmente tenuto a ispirarsi all'interesse<br />

pubblico generale, a perseguire nel caso specifico quel particolare obiettivo concreto, in funzione del<br />

quale il potere in questione gli venne attribuito, e a rispettare i precetti di logica e imparzialità. Se l'atto è<br />

vincolato, la conformità ai doveri d'ufficio presuppone la piena corrispondenza dell'atto stesso allo<br />

schema legale: perciò se il pubblico ufficiale accetta la retribuzione per compiere un atto che risulta poi<br />

corrispondente allo schema legale, ci sarà corruzione impropria; se invece l’atto non corrisponde allo<br />

schema legale, si avrà corruzione propria. Quando la corruzione è invece rivolta al compimento di un atto<br />

discrezionale, l'uso stesso del potere discrezionale configura un atto d'ufficio: pertanto si avrà corruzione<br />

propria per omissione di atti d'ufficio per l'ipotesi in cui il potere discrezionale non sia usato; si avrà<br />

corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio a fronte di un uso distorto del potere discrezionale, il che<br />

si verifica qualora il pubblico ufficiale violi le regole che disciplinano l'esercizio del potere discrezionale<br />

cioè non si ispiri all’interesse generale ovvero non persegua nel caso specifico quel particolare obiettivo<br />

concreto in funzione del quale il potere in questione gli venne attribuito, o infine non rispetti i principi di<br />

logica ed imparzialità.<br />

26 Per ulteriori approfondimenti: A. Pagliaro, op.cit., pp.143-229.<br />

10


insieme di cittadini elettori, che mina principi fondamentali della convivenza civile 27 .<br />

La gravità e lesività del fenomeno corruttivo si coglie appieno riflettendo sui principi<br />

che da esso vengono coinvolti in via diretta o indiretta:<br />

- democrazia ed eguaglianza ( art. 3 Cost.) 28 : i cittadini, titolari della sovranità,<br />

debbono essere trattati alla pari dall’amministrazione, senza distinzioni e<br />

privilegi;<br />

- etica pubblica 29 : impone ai pubblici dipendenti di conformare la propria<br />

condotta a canoni professionali peculiari del pubblico impiego. Ex art. 4 c. 2<br />

Cost. la pubblica amministrazione è in primis “lavoro dei pubblici dipendenti” e<br />

il lavoro svolto in seno alla p.a. rappresenta una forma di partecipazione<br />

immediata e diretta alla gestione della cosa pubblica e alla cura degli interessi<br />

generali della collettività, aggiuntiva rispetto alla partecipazione ordinaria ed<br />

indiretta che ogni cittadino presta alla vita organizzata della società 30 ;<br />

- legalità dell’azione amministrativa, la quale cioè deve essere conforme ai<br />

dettami della legge 31 ;<br />

- responsabilità (art. 28 Cost.) 32 : il principio di responsabilità personale,<br />

amministrativa, penale e civile del funzionario nei confronti della collettività<br />

27<br />

Rapporto del Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione, Atti Parlamentari, XIII<br />

Legislatura, Doc. CXI, n.1, p. 7.<br />

28<br />

E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, ed. Giuffrè, 2001, p.52.<br />

Bassi livelli di corruzione sono associati ad alti livelli dell’indice di democraticità (Polity Index of<br />

Democracy/Autocracy).<br />

Polity IV Project Dataset User’s Manual: http://www.bsos.umd.edu/cidcm/inscr/polity/polreg.htm.<br />

29<br />

Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2001, n.2959: “Il pubblico dipendente, nell’assolvimento delle sue<br />

funzioni, si deve comportare conformemente all’etica professionale, cui è correlato il senso morale e<br />

dell’onore.”<br />

Principi OCSE per l’amministrazione etica del pubblico servizio del 23 aprile 1998.<br />

L. Mazzella, Etica e Pubblica Amministrazione, Pontificio Consiglio per la Giustizia e la Pace, 28 aprile<br />

2004, http://www.funzionepubblica.it/docs_html/etica.htm: la pubblica amministrazione è un ausilio<br />

insostituibile per la vita etica di ogni collettività organizzata e l’Etica deve essere pertanto un connotato<br />

essenziale di ogni Pubblica Amministrazione. L’Etica è strumento necessario ed indispensabile al<br />

progresso collettivo di ogni società civile, tutela dell’interesse generale avverso gli interessi<br />

particolaristici, gli egoismi contrapposti, le lobbies, e perciò stesso deve informare di sé la p.a. affinché<br />

sia effettiva depositaria della fiducia del pubblico. I rapporti tra pubblico e privato nell’esperienza storica<br />

dell’impero romano erano ispirati alla fides. Nelle epoche successive si è assistito ad una progressiva<br />

dispersione della fides e parallelamente all’emersione della burocrazia, termine coniato per sottolineare<br />

l’abnormità di un potere del “bureau” indipendente dai risultati che quell’ufficio perseguiva.<br />

30<br />

Per G. Mosca in Il pericolo dello Stato moderno 1909, ora in Scritti sui sindacati, a cura di F.Perfetti e<br />

M.Ortolani, Roma, Bulzoni, 1974, p.94: “L’impiegato pubblico ha doveri ignoti al lavoratore privato”.<br />

31<br />

Per avere un quadro delle varie concezioni del principio di legalità: E. Casetta, op.cit., pp. 38 ss.<br />

Sul rapporto tra legalità e corruzione: M. Arnone, E. Iliopulos, op. cit., pp. 134 ss.: bassi livelli di legalità<br />

creano un terreno fertile per lo sviluppo di episodi di corruzione. Se le norme vengono violate con un’alta<br />

frequenza, la probabilità di venire scoperti e puniti è molto bassa ed esistono ampi gradi di libertà per<br />

l’ottenimento di extraprofitti illegali.<br />

32<br />

E. Casetta, op. cit., p. 37.<br />

11


servita e dell’ente pubblico in cui il medesimo presta la propria opera è legato<br />

alla regola della selezione secondo il criterio del merito, alla produttività dei<br />

dipendenti pubblici e al loro obbligo di conseguire i risultati indicati dalla legge;<br />

- imparzialità nell’organizzazione e nell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) 33 di<br />

cui sono applicazioni specifiche il principio in base al quale i pubblici impiegati<br />

sono al servizio esclusivo della Nazione ( art. 98 Cost.); l’obbligo di astensione<br />

sussistente in capo ai titolari di pubblici uffici allorché debbano decidere<br />

questioni alle quali essi siano interessati; l’obbligo di erogare i servizi pubblici a<br />

favore di tutti i soggetti che ne abbiano titolo senza distinzioni e discriminazioni<br />

ex 2597 c.c.; il criterio del pubblico concorso per l’accesso ai pubblici uffici;<br />

- buon andamento ( art. 97 Cost. ) 34 : impone che l’amministrazione agisca nel<br />

modo più adeguato e conveniente possibile, sulla base di una razionale<br />

distribuzione del personale nelle carriere e della corrispondenza tra il livello<br />

retributivo e la qualifica esercitata;<br />

Il principio di responsabilità (accountability) è condizione di massima rilevanza affinché gli obiettivi e le<br />

misure predisposte siano efficaci e conformi al mandato delle singole istituzioni. Quando queste devono<br />

render conto del proprio operato di fronte ai cittadini o dinanzi a organi di controllo, si instaura un<br />

processo di selezione basato su criteri meritori; gli spazi di discrezionalità non possono venire gestiti in<br />

modo arbitrario dai singoli agenti, ma necessitano di criteri oggettivi. Quindi le amministrazioni<br />

responsabilizzate, che rispettano il principio di accountability, sono organismi all’interno dei quali il<br />

possibile abuso di potere o il perseguimento di interessi personali a scapito degli interessi della collettività<br />

viene ostacolato e combattuto. D. Kauffmann, A. Kraay, M. Mastruzzi, Governance Matters III:<br />

Governance Indicators for 1996-2002, The World Bank, Washington DC, 2004.<br />

33 E. Casetta, op. cit., pp. 42 ss. Anche artt. 2 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2000.<br />

Per il Comitato di studio per la prevenzione della corruzione, op. cit., p. 39, il principio di imparzialità e<br />

quello in base al quale i funzionari sono al servizio esclusivo della Nazione implicano che<br />

l’organizzazione amministrativa si ispiri a modelli che consentano la separazione dalla politica, che i<br />

criteri generali di attività siano predeterminati e pubblicati e che gli interessi ed il patrimonio della p.a.<br />

siano separati dagli interessi e dal patrimonio dei suoi addetti.<br />

Per L. Mazzella, op. cit., l’assenza di vizi di parzialità dell’operato amministrativo o di una sua non<br />

pertinenza al servizio esclusivo della Nazione per la presenza di interessi di parte deve essere assicurata<br />

innanzitutto dalla stessa Pubblica Amministrazione con l’emanazione di norme di comportamento interne<br />

che rendano vincolanti per i pubblici dipendenti i criteri etici pregiuridici di buona amministrazione; con<br />

la responsabile azione di controllo dei suoi vertici; solo in via successiva ed eventuale da interventi<br />

dell’Autorità giurisdizionale. Le regole devono fondarsi sui principi di funzionalità, efficienza,<br />

produttività, flessibilità e duttilità delle strutture, collegamento tra i vari organi di Stato ed enti pubblici,<br />

imparzialità, trasparenza, privatizzazione.<br />

Per la dottrina che riconosce nell’imparzialità l’oggetto giuridico della corruzione, la quale si risolve nello<br />

sviamento dell’attività amministrativa dai fini pubblici istituzionali a favore di fini privati: Z. Baumann,<br />

Zur Problematik der Bestchungstatbestände, Heidelberg, 1961, p. 8; F. Gianniti, Studi sulla corruzione<br />

del pubblico ufficiale, Milano, 1970, p. 76; M. Mirri, Corruzione propria e corruzione impropria tra<br />

Costituzione e politica legislativa, in Riv. It. 1980, pp. 439 ss.; V. Manzini, op.cit., p. 219; F. Antolisei,<br />

Manuale di diritto penale, a cura di L. Conti, Parte Speciale, II, Milano, 1995, p. 303.<br />

Per la giurisprudenza: Cass. 09.12.1968, in Cass. Pen. 1970, p. 71, dove si afferma che la corruzione ha<br />

per oggetto la sola tutela dell’interesse pubblico al funzionamento corretto della p.a.<br />

34 E. Casetta, op. cit. p. 45.<br />

L’interesse tutelato dall’art. 318 sarebbe il buon funzionamento e la correttezza della pubblica<br />

amministrazione: Cass. 13.12.1989 Zampini; Cass. 17.11.1994 Provini; Cass. Pen. 92, 944; Cass. Pen. 95,<br />

2129.<br />

12


- trasparenza 35 : si contrappone alla condizione di non conoscibilità e segretezza,<br />

la quale è potenzialmente in grado di celare favoritismi, disfunzioni e<br />

illegittimità;<br />

- efficienza ed efficacia 36 : caratterizzano un’amministrazione produttiva che<br />

realizza tempestivamente gli obiettivi programmati col minimo spreco di risorse;<br />

- fedeltà, disciplina e onore (art. 54 Cost.): il dovere di fedeltà alla Repubblica e di<br />

osservanza delle leggi sancito dall’art. 54 c. 1 della Carta fondamentale con<br />

riferimento generico a ciascun cittadino, trova specificazione al c. 2 per i<br />

pubblici dipendenti sui quali grava altresì il dovere di adempiere alle pubbliche<br />

funzioni con disciplina ed onore. Fedeltà, disciplina ed onore sono concetti<br />

eminentemente etici 37 che impongono a tutti coloro che prestano servizio<br />

pubblico il disinteresse personale e il rispetto delle norme;<br />

- affidabilità e credibilità della Pubblica Amministrazione 38 , la quale deve avere<br />

un’immagine esterna tale da ispirare fiducia alla collettività.<br />

35<br />

E. Casetta, op. cit. p.46. Sono riconducibili a tale principio il diritto di accesso, la pubblicità degli atti,<br />

la motivazione, l’univoca definizione delle competenze, l’istituzione degli uffici di relazione col pubblico,<br />

il responsabile del procedimento, le attività di informazione e comunicazione delle amministrazioni.<br />

M. Arnone, E. Iliopulos, op.cit. pp.120 ss.: “La corruzione trova un terreno fertile in ambiti dominati da<br />

segretezza e poca trasparenza.” Se l’azione amministrativa non è vincolata da regole di trasparenza e<br />

chiarezza, diminuisce la capacità delle istituzioni di controllo, di garanzia e dei cittadini di controllare le<br />

decisioni prese in ambiti discrezionali e conseguentemente di valutare l’operato delle istituzioni e della<br />

burocrazia pubbliche. Il principio di trasparenza diventa quindi una condizione necessaria alla base di una<br />

buona governance della cosa pubblica<br />

V. Tanzi, Corruption around the world: Causes, Consequences, Scope and Cures in G. T. Abed, S. Gupta<br />

(a cura di), Governance, Corruption and Economic Performance, IMF, Washington DC, 2002: maggiore<br />

è il grado di difficoltà delle leggi e minore la trasparenza procedurale, più è probabile che si verifichino<br />

episodi di corruzione.<br />

Ex art. 1 c. 4 L. 16 gennaio 2003, n. 3 lo stesso Alto Commissario anti-corruzione svolge le proprie<br />

funzioni nell’osservanza del principio di trasparenza.<br />

A livello internazionale: APEC Government Procurement Experts Group Non-Binding Principles on<br />

Government Procurement del 2 settembre 1999. Code of Good Practices on Fiscal Transparency del 23<br />

marzo 2001: http://www.imf.org/external/np/fad/trans/code.htm<br />

36<br />

E. Casetta, op. cit. p. 45.<br />

V. Tanzi, H. R. Davoodi, Corruption, Growth and <strong>Public</strong> Finances, in G. T. Abed, S. Gupta (a cura di),<br />

op.cit., la corruzione fa aumentare la spesa per investimenti pubblici ma deprime la produttività delle<br />

opere realizzate. La scelta delle spese di investimento non riflette criteri di efficienza. Ad un alto livello di<br />

corruzione si associano gravi perdite di efficienza sotto forma di infrastrutture di bassa qualità, scarsa<br />

manutenzione delle opere, procedure burocratiche eccessivamente lunghe.<br />

M. Arnone, E. Iliopulos, op. cit., p. 137: l’amministrazione è considerata efficace quando, senza essere<br />

condizionata da situazioni di illegalità o da gruppi di interesse, sia in gradi di predisporre ed erogare in<br />

modo efficiente i servizi pubblici.<br />

37<br />

Per la dottrine generiche che ravvisano nella corruzione una violazione dei doveri di fedeltà e d’ufficio:<br />

A. Pagliaro, op. cit., p. 144.<br />

38<br />

C. conti, sent. n. 37/2005 del 31.01.2005 – sez. giur. Lombardia e sent. n. 928/2004 del 30.09.2004 -<br />

Sezione giurisdizionale Liguria: la tangente costituisce anche danno non patrimoniale per la lesione<br />

dell’immagine della P.A. da essa causata. Infatti, il prestigio del soggetto pubblico è pregiudicato dalla<br />

risonanza e dalla diffusione dei fatti illeciti, specie ove questi sfocino in processi penali per fatti di<br />

corruzione o di concussione (c.d. strepitus fori).<br />

13


Un’amministrazione corrotta, mossa da interessi particolaristici, agisce iniquamente, nel<br />

dispregio della legge e dei principi costituzionali, fornendo servizi di bassa qualità e<br />

minando alla radice la fides dell’utenza. Alla luce di ciò si comprende l’importanza di<br />

un’azione mirata a contrastare la corruzione quale è quella che si propone l’istituzione<br />

dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre<br />

forme di illecito nella pubblica amministrazione.<br />

2.4. La definizione di corruzione nelle fonti internazionali<br />

Le fonti internazionali si preoccupano di fornire delle definizioni sintetiche idonee ad<br />

operare nei vari ordinamenti, compatibilmente con le previsioni delle legislazioni<br />

nazionali, e che per lo più prescindono dalla distinzione tra corruzione attiva e passiva.<br />

Ricordiamo le definizioni principali.<br />

Ai sensi dell’art. 15 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, sono<br />

da considerare reato, se commesse intenzionalmente, la promessa, l’offerta o la<br />

concessione ad un pubblico ufficiale, direttamente o indirettamente, di un beneficio<br />

indebito, per l’ufficiale stesso o per un’altra persona o ente, per far sì che l’ufficiale<br />

compia certi atti, o si astenga dal compierli, nell’esercizio delle proprie funzioni<br />

ufficiali, nonché la sollecitazione o l’accettazione da parte di un pubblico ufficiale,<br />

direttamente o indirettamente, di un beneficio indebito, per l’ufficiale stesso o per<br />

un’altra persona od ente, per far sì che l’ufficiale compia certi atti, o si astenga dal<br />

compierli, nell’esercizio delle proprie funzioni ufficiali. 39<br />

M. Perin, Tipologia di danni erariali conseguenti ad attività di corruzione e concussione nella P.A.:<br />

danno da tangente, danno da disservizio e lesione all’immagine pubblica. Giustizia amministrativa, 2002,<br />

pp. 391- 395.<br />

39 Nell’intervista del 23 ottobre 2004 a A. M. Costa, pubblicata su Altalex, n. 851, 11 novembre 2004,<br />

http://www.altalex.com, si evidenzia l’assenza di una precisa definizione del concetto di corruzione<br />

all’interno della UNCAC. Costa ne dà una spiegazione: “Le Nazioni Unite hanno grande esperienza nello<br />

sviluppo di convenzioni e conoscono le enormi difficoltà che si possono riscontrare quando si tratta di<br />

definirne il soggetto e l'oggetto. Ad esempio, anni addietro l’ONU, che vantava ben 12 convenzioni<br />

contro il terrorismo, lanciò a New York il negoziato sulla prima Convenzione Quadro contro il<br />

terrorismo, consistente in un centinaio di articoli che furono tutti approvati. Si era in procinto di<br />

raggiungere un accordo finale, mancava solo la definizione: il negoziato si è arenato nella primavera del<br />

2001, addirittura prima dell'attentato di New York, e da allora è rimasto bloccato semplicemente per il<br />

problema creato dalla definizione. Quando si negoziò a Vienna la Convenzione contro la Criminalità<br />

Organizzata, per evitare di cadere in questa trappola “politica”, si decise di non puntare sulla definizione<br />

di criminalità organizzata, ma si descrisse piuttosto una modalità di commissione dei reati e si individuò<br />

una serie di specifiche fattispecie. Da allora, e sulla base della suddetta Convenzione, il concetto di<br />

criminalità organizzata può essere derivato dalla combinazione di tale modalità con le tipologie criminali<br />

individuate. Nella Convenzione contro la Corruzione si è seguito lo stesso criterio, definendo l'area di<br />

applicazione della Convenzione facendo ricorso a fattispecie concrete piuttosto che a una mera<br />

14


Secondo l’organizzazione non governativa Transparency International 40 la corruzione<br />

“ è l’insieme di comportamenti di pubblici ufficiali o di impiegati pubblici finalizzati<br />

all’arricchimento personale ( o di persone vicine), e che si realizzano attraverso l’abuso<br />

dei poteri preposti al loro ufficio; tale abuso comporta necessariamente una violazione<br />

dell’insieme dei doveri d’ufficio”: in questo caso il concetto di arricchimento è ristretto<br />

alla sola dazione di risorse economiche.<br />

Per la Banca Mondiale 41 esistono due tipologie fondamentali di corruzione : la prima, la<br />

corruzione amministrativa, si riferisce all’insieme di azioni effettuate da un agente<br />

pubblico al fine di imporre distorsioni intenzionali nello stadio di implementazione di<br />

regole o leggi in cambio di una ricompensa, effettiva, promessa o attesa e riguarda tutti<br />

gli atti che garantiscono al privato cittadino eccezioni a regole o una priorità rispetto a<br />

certi servizi; la seconda, cosiddetta state capture, comprende tutti gli atti di uno o più<br />

agenti finalizzati a influenzare il processo di formazione di regole o leggi.<br />

Secondo la definizione fornita dall’Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo<br />

Economico 42 la corruzione consiste nell’offerta o nella prestazione diretta o indiretta di<br />

ogni vantaggio non dovuto, pecuniario o di altro genere, ad un pubblico ufficiale, in<br />

violazione dei doveri d’ufficio del funzionario, allo scopo di ottenere o continuare a<br />

mantenere un affare.<br />

definizione terminologica; queste stesse figure criminose dovranno essere obbligatoriamente recepite<br />

come tali dalle legislazioni nazionali.”<br />

40<br />

Transparency International è un’organizzazione non governativa, no-profit, fondata nel maggio 1993 e<br />

avente sede a Berlino. Essa si propone di sviluppare un approccio globale contro la corruzione, con<br />

particolare attenzione alle transazioni commerciali internazionali e ai paesi in via di sviluppo, stimolando<br />

la cooperazione internazionale, spingendo i governi a promuovere ed attuare leggi efficaci, linee politiche<br />

e programmi anti-corruzione; accrescendo il livello di trasparenza, integrità e responsabilità nelle<br />

relazioni economiche e nell’amministrazione; consolidando il sostegno dell’opinione pubblica ai<br />

programmi anti-corruzione; rafforzando le regole e le procedure di comportamento più corrette e<br />

trasparenti a livello globale. In particolare TI ha giocato e gioca tuttora un ruolo importante nella<br />

promozione di accordi internazionali anti-corruzione, a partire dalla fase di negoziazione fino al momento<br />

della conversione in legge dell’intesa convenzionale e della sua applicazione pratica: precisamente TI ha<br />

contribuito attivamente al negoziato della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione<br />

(UNCAC), alla Convenzione OCSE contro la corruzione, alla Convenzione dell’Unione Africana sulla<br />

lotta e prevenzione della corruzione. TI ha anche promosso attivamente la ratifica ed entrata in vigore<br />

della Convenzione OCSE e della Convenzione OAS, così come sta attualmente facendo per la citata<br />

Convenzione dell’Unione Africana. TI ha altresì contribuito a monitorare l’attuazione delle Convenzioni<br />

OCSE, OAS e di quelle del Consiglio d’Europa, e si sta analogamente attivando per quanto concerne la<br />

UNCAC. Infine si rammenti l’attività di collaborazione governativa che TI ha posto in essere per ridurre i<br />

livelli di corruzione interna (es. si pensi che in Pakistan, dopo la caduta del premier Benazir Bhutto, la<br />

sezione nazionale di TI controlla la concessione delle commesse pubbliche).<br />

Movisol, anno V, n. 5, novembre 1997, Transparency International: la madre di tutte le Mani Pulite.<br />

http://www.transparency.org<br />

41<br />

World Bank, Anticorruption in Transition. A Contribution to the Policy Debate, Washington DC,<br />

2000.<br />

42<br />

Raccomandazione OCSE 27 maggio 1994.<br />

15


In ambito europeo, si considerino le definizioni offerte dal Protocollo della<br />

Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (artt.<br />

2-3), dalla Convenzione penale sulla corruzione adottata dal Consiglio d’Europa nel<br />

1999 (artt. 2-13), dall’ Azione comune del 22 dicembre 1998 adottata dal Consiglio<br />

sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sulla corruzione nel settore<br />

privato (artt.2-3). 43<br />

3. Ratio dell’istituzione dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della<br />

corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione<br />

“La corruzione non è un destino ineluttabile, ma un sistema culturale: accettare il<br />

sistema culturale significa barattare la cultura del giusto, del rispetto della solidarietà<br />

partecipe, dei diritti e dei doveri con la cultura del privilegio e dell’arbitrio.”<br />

16<br />

Maria Teresa Brassiolo 44<br />

La corruzione della Pubblica Amministrazione rappresenta una piaga tanto dannosa<br />

quanto difficile da contrastare a maggior ragione in un Paese a corruzione sistemica 45<br />

quale l’Italia, in cui cioè il fenomeno ha carattere collettivo, seriale e pervasivo e la<br />

corruzione risulta presente in ogni livello e settore della vita amministrativa e politica<br />

dello Stato 46 . In questo contesto la creazione di un soggetto istituzionale quale l’Alto<br />

43 E. U. Savona, L. Mezzanotte, op.cit., pp. 19, 28, 29: alla luce delle fonti internazionali, la corruzione<br />

può essere genericamente definita come l’offerta o la prestazione diretta o indiretta di un vantaggio<br />

pecuniario o di altro genere non dovuto ad un pubblico ufficiale, per sé o per altri, per indurlo a compiere<br />

un atto contrario ai doveri del suo ufficio o a compiere od omettere un atto dovuto. Essa può essere poi<br />

distinta in corruzione complessa, corrispondente in linea di massima alla corruzione politica; corruzione<br />

semplice, volta all’acquisto di decisioni amministrative; e infine corruzione rovesciata, operante sotto<br />

forma di voto di scambio.<br />

44 M. T. Brassiolo, “Combattere la corruzione è un dovere civico” ed. Transparency International Italia,<br />

Milano, 2001.<br />

“Se la corruzione non viene aspramente condannata e combattuta essa tende a contaminare la società: gli<br />

onesti si sentiranno abbandonati e frustrati dallo Stato a cui avevano affidato la loro tutela e i loro diritti e<br />

la piovra della corruzione diventerà pervasiva.”<br />

In questo senso anche la dichiarazione di Johann Graf Lambsdorff, resa in occasione della pubblicazione<br />

del CPI 2005: “There is hope. Corruption is not a fate. It prospers where business,society and politics turn<br />

a blind eye to its damaging effects.”<br />

45 E. U. Savona, L. Mezzanotte, op. cit., p.68. Sulla distinzione tra Paesi a corruzione sistemica,<br />

sporadica, casuale: infra.<br />

46 M. Magatti, Corruzione politica e società italiana, Il Mulino, Bologna, 1996, parla di<br />

“istituzionalizzazione della corruzione” per indicare il consolidamento della corruzione nel corso degli<br />

anni attraverso l’affermazione di procedure standard e lo sviluppo di meccanismi di cooptazione facile e<br />

naturale, grazie alla percezione soggettiva delle pratiche illegali come “normali” e non problematiche. Il<br />

sistema della corruzione finisce col sostituire le proprie regole a quelle legali creando forme di potere<br />

occulto in cui i principi e le strutture che governano la società civile vengono svuotati di contenuto.


Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme<br />

d’illecito nella pubblica amministrazione assume grande valore ai fini di una incisiva ed<br />

efficace politica di lotta all’illegalità. Per cogliere appieno la nocività della corruzione e,<br />

parallelamente, il beneficio potenziale rappresentato dall’esistenza di una struttura quale<br />

quella in esame, si consideri che i costi economico-sociali della corruttela sono<br />

elevatissimi. La corruzione innanzitutto comporta uno spreco di risorse economiche che<br />

si traduce in minori servizi per i cittadini; deteriora i rapporti economici, sociali e<br />

politici contribuendo all’abbassamento dei livelli di legalità e facilitando il malgoverno;<br />

apre il campo alla riduzione delle libertà personali, alla violazione dei diritti civili e in<br />

particolare alla violazione della libera competizione in un libero mercato, garanzie tutte<br />

per un ordinato progresso economico e sociale 47 . Poiché la corruzione sostituisce<br />

all’interesse pubblico quello privato, essa mina le fondamenta dello Stato di diritto,<br />

nega i principi di uguaglianza e trasparenza in quanto favorisce l’accesso privilegiato e<br />

Per B.Huber in op.cit. p. 508, la corruzione sistemica “ha tendenza ad estendersi e moltiplicarsi,<br />

divenendo tumore, nemico interno, che infine si trasforma in veleno mortale per la credibilità dei titolari<br />

di ogni potere decisionale. La sua principale caratteristica è di stimolare il procacciamento di corrispettivi<br />

e la voglia di cosiddetto Kick backs, per cui le persone oneste vengono un po’ alla volta spinte fuori dal<br />

sistema. Inoltre la corruzione ha una speciale qualità “elusiva”: in conseguenza della complessità della<br />

rete, è dura da scardinare, essendo difficilmente afferrabile in senso sia concreto che traslato. Essa si<br />

estende orizzontalmente e verticalmente, mentre sviluppa e raffina specifiche abilità nell’arte<br />

dell’illegalità: in particolare meccanismi automatici per la realizzazione di transazioni antigiuridiche,<br />

omertà, coinvolgimento di sempre più numerose persone nel sistema della corruzione. Da questo punto di<br />

vista la corruzione va ben oltre la singola bustarella, affondando le proprie radici in molti altri fatti<br />

delittuosi, quali frodi, pagamenti illeciti a politici od amministratori, mercato di voti, finanziamenti<br />

illegali ai partiti, abusi di potere, infedeltà, distrazioni di denaro pubblico, estorsioni, ecc. Ulteriori<br />

sviluppi la accompagnano e la favoriscono. (…) Il legislatore è perciò sollecitato ad intraprendere<br />

iniziative non solo contro una singola forma di manifestazione della corruzione ma deve<br />

contemporaneamente attaccare su più fronti.”<br />

47 http://transparency.org<br />

Secondo il Comitato di studio per la prevenzione della corruzione, dal punto di vista economico, la<br />

corruzione provoca situazioni di rendita, lievitazione dei costi, selezione negativa delle imprese e<br />

incentivi all’opportunismo. Oltre a questi danni immediatamente misurabili, essa comporta anche<br />

conseguenze sul lungo periodo: il diffondersi della corruzione nella p.a. incide sul suo funzionamento<br />

introducendo diseconomie nelle operazioni condotte con intenzioni corrotte ed erodendo i rapporti di<br />

fiducia fra gli appartenenti all’organizzazione non direttamente coinvolti, provocando così un cattivo<br />

funzionamento generalizzato. Inoltre, quando il numero dei funzionari corrotti supera una certa soglia o,<br />

in ogni caso, quando i singoli funzionari corrotti non si sentono più isolati, si mette in opera un<br />

meccanismo di assorbimento dei funzionari inizialmente resistenti, che finisce per obbligarli a colludere.<br />

Per quel che riguarda il sistema politico, la corruzione incide negativamente sul consenso e sul livello di<br />

fiducia dato dalla popolazione alla classe e alle istituzioni politiche nel loro complesso; a ciò si aggiunga<br />

che anche i politici non corrotti sono portati a non denunciare la corruzione di cui vengono a conoscenza<br />

e ad usare le informazioni al riguardo per ottenere vantaggi politici dai loro colleghi di altri partiti, pur<br />

senza seguirli sulla via della corruzione. Atti parlamentari, XIII Legislatura, Doc. CXI n.1, p.8.<br />

La corruzione, e con essa le distorsioni che inevitabilmente ne derivano, costituisce una zavorra<br />

pericolosa per l’intera società. Da essa derivano conseguenze dirompenti a vasto raggio sia in termini di<br />

minaccia per i meccanismi basilari della organizzazione sociale e della convivenza civile, sia in termini di<br />

insulto all’immagine, alla credibilità e alla stessa legittimità delle pubbliche istituzioni. Sul punto e per<br />

un’analisi completa degli effetti economici, istituzionali e sociali della corruzione: M. Arnone, E.<br />

Iliopulos, op.cit.<br />

17


segreto di alcuni personaggi alle risorse pubbliche, mette in sostanza in pericolo il<br />

funzionamento stesso della democrazia. 48 A queste argomentazioni di carattere<br />

generale, se ne aggiungono altre di natura storica, le quali mostrano chiaramente la<br />

lesività della corruzione. A partire dagli anni Ottanta, la pratica corruttiva nel nostro<br />

Paese era radicata e pressante al punto tale da influenzare la stessa azione di governo e<br />

l’attività parlamentare e legislativa. I meccanismi illeciti erano diffusi capillarmente<br />

sicchè si parlava di vera e propria “corruzione ambientale” 49 . L’intera struttura statuale<br />

risultava compromessa: la corruzione coinvolgeva personalità di spicco del panorama<br />

istituzionale evidenziando connivenze tra queste e la criminalità organizzata; i<br />

meccanismi economici della concorrenza erano stati gravemente alterati, consentendo di<br />

fatto l’operatività nel mercato dei soli imprenditori “paganti” a scapito dei soggetti<br />

rispettosi dei meccanismi legislativi. D’altronde la corruzione funziona come una sorta<br />

di “tassazione impropria” nel senso che i suoi costi si riversano sul cittadino sotto forma<br />

di incremento della pressione fiscale, tagli ai servizi sociali e conseguente sproporzione<br />

tra pressione fiscale e servizi resi. Ciò è quanto si verificò nei primi anni dello scorso<br />

decennio, creando un generalizzato malcontento 50 con disastrose conseguenze sul<br />

sistema penale in termini di perdita di credibilità dei meccanismi sanzionatori tanto sul<br />

piano della prevenzione generale quanto sul piano delle prevenzione speciale della<br />

pena 51 . Emblematico in proposito quanto scritto da Beccaria: “ Gli attentati contro la<br />

48 Y. Mény, D. della Porta, op. cit., p.242.<br />

La corruzione indebolisce la democrazia attraverso meccanismi quali: il proliferare dei politici d’affari,<br />

interessati al loro arricchimento personale piuttosto che alla elaborazione di programmi generali;<br />

l’occupazione della società e del mercato da parte di partiti politici, trasformatisi in “garanti” degli scambi<br />

corrotti; la trasformazione dei cittadini in clientes e la crescente discriminazione dei cittadini che non<br />

sono disposti a pagare tangenti; la parzialità dell’amministrazione pubblica; la crescita di un potere<br />

occulto, invisibile e illegittimo.<br />

49 Secondo l’ex giudice di “Mani pulite” Antonio Di Pietro, trattasi di una situazione oggettiva in cui chi<br />

deve dare denaro non si aspetta più nemmeno che gli venga richiesto; egli sa ormai che in quel<br />

determinato “ambiente” si usa dare la mazzetta o il pizzo e quindi si adegua e promette di consegnarlo.<br />

Analogamente chi riceve il denaro non si mortifica più né nel pretenderlo o nel chiederlo, ma<br />

semplicemente aspetta, tanto sa che prima o poi arriverà. La corruzione ambientale è considerata la forma<br />

più evoluta di corruzione sistemica.<br />

D. Pulitanò, Problema “tangentopoli” e giustizia penale, relazione tenuta al convegno ISISC, Siracusa<br />

20-22 ottobre 1995, rileva la tendenza della corruzione ad autoalimentarsi fino al punto che chi si astiene<br />

dal ricorrere ad essa rischia di essere penalizzato e di uscire dal mercato.<br />

50 La percezione del fenomeno da parte dell’opinione pubblica rappresenta un fattore importante<br />

nell’analisi della corruzione. Secondo il pool di “Mani pulite”, la crescita dell’inchiesta ebbe anche cause<br />

extra-processuali nel senso che si realizzò un mutamento nella mentalità della pubblica opinione, la quale,<br />

contrariamente all’indifferenza mostrata in precedenza, iniziò a considerare fortemente illegittimi i<br />

comportamenti di corruzione e concussione, sì da realizzare di fatto una coincidenza tra l’antigiuridicità<br />

normativa di tali comportamenti e l’antigiuridicità così come concepita dalla società civile. E. U. Savona,<br />

L. Mezzanotte, op. cit. p.22.<br />

51 Per C. Longobardo, I progetti per “uscire” da Tangentopoli, Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., anno XIII, n.1-2<br />

gennaio-giugno 2000, p. 293, da un lato infatti si consideri il disorientamento dei cittadini a fronte della<br />

18


sicurezza e libertà dei cittadini sono uno dei maggiori delitti; e sotto questa classe<br />

cadono non solo gli assassinii e i furti degli uomini plebei, ma quelli ancora dei grandi e<br />

dei magistrati, l’influenza dei quali agisce ad una maggiore distanza e con maggiore<br />

vigore, distruggendo nei sudditi le idee di giustizia e di dovere, sostituendo quelle del<br />

diritto del più forte, del pari pericoloso finalmente in chi lo esercita e chi lo soffre. (…)<br />

né il grande, né il ricco debbono poter mettere a prezzo gli attentati contro il debole ed il<br />

povero: altrimenti le ricchezze, che sotto la tutela delle leggi sono il premio<br />

dell’industria, diventano l’alimento della tirannia” 52 . Agli inizi degli anni Novanta tale<br />

stato di cose aveva raggiunto il proprio limite fisiologico, rappresentato dal debito<br />

pubblico, 53 e i conseguenti scandali di Tangentopoli 54 e le indagini giudiziarie del pool<br />

di “Mani pulite” 55 misero in luce una gravissima situazione di disfacimento di larghe<br />

parti della struttura politica e istituzionale 56 . Lo scandalo ebbe una straordinaria<br />

assoluta mancanza di risposta sanzionatoria avverso i comportamenti lesivi; dall’altro lato l’occasionalità<br />

e l’arbitrio delle reazioni ordinamentali hanno fatto sì che le condanne inflitte, per lo più “a caso”, fossero<br />

vissute come vere e proprie ingiustizie.<br />

52 C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, VIII e XX.<br />

53 Secondo E. U. Savona e L. Mezzanotte, op.cit., p. 81, infatti il sistema corruttivo si fonda sulla<br />

“premessa che la spesa pubblica può essere estesa all’infinito. La tangente non è un costo che rimane a<br />

carico dell’imprenditore che la consegna, è un costo che viene scaricato direttamente o indirettamente su<br />

quello finale dell’opera che viene costruita o dei beni che vengono venduti all’ente pubblico e così via. I<br />

sovrapprofitti garantiti dalla corruzione non erano e non potevano essere fonte di nuovi investimenti<br />

produttivi: per le imprese, in un sistema com’era quello italiano, era più conveniente pagare un politico o<br />

un amministratore per ottenere un appalto che offrire servizi più competitivi in termini di qualità e prezzo.<br />

E quindi non esisteva incentivo agli investimenti. Un meccanismo che gli imprenditori italiani<br />

conoscevano bene e non da poco tempo. Questo meccanismo si inceppa perché lo Stato ad un certo punto<br />

non può più procedere sulla strada dell’espansione ad oltranza del debito pubblico. Comincia, anche a<br />

causa di condizioni esterne (prima di tutto gli obblighi monetari e di bilancio che vengono dall’essere<br />

membri dell’Unione Europea), un processo di revisione e ristrutturazione del debito, e<br />

contemporaneamente finisce la stagione felice della crescita economica. E’ in questo momento che scatta<br />

nella società italiana una reazione immunitaria (…) per reagire al peso sempre più forte di un meccanismo<br />

che alla fine si traduceva in una pressione fiscale alta e soprattutto sproporzionata al tipo di servizi che lo<br />

Stato riusciva a fornire col denaro raccolto. Questa reazione si traduce in un appoggio diretto, con forme<br />

di partecipazione popolare, ai giudici che indagano e anche in un recupero del senso di quel che è legale e<br />

di quello che non lo è. I comportamenti illeciti secondo il codice diventano illeciti anche nella mentalità<br />

comune mentre in precedenza le indagini in tema di corruzione venivano accolte con indifferenza.”<br />

Per avere un’idea delle dimensioni economiche del fenomeno, le valutazioni di autorevoli istituti<br />

finanziari vanno da duemila a quindicimila miliardi di lire annui in tangenti; anche a stare alla cifra<br />

minore, l’ammontare delle tangenti sarebbe pari allo 0,1% del Prodotto Interno Lordo italiano, e con un<br />

costo quantificato nel 23% degli utili realizzati nel 1992 dalle società italiane. Sul punto, Pulitanò, op.cit.,<br />

nota 1.<br />

54 Per la letteratura sulla complessa tematica si faccia riferimento a C. Longobardo, op.cit., p. 288 nota 1.<br />

55 Indagini giudiziarie condotte, a partire dal febbraio 1992, dal pool di magistrati composto da Antonio<br />

Di Pietro, Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo che misero a nudo i meccanismi della corruzione<br />

operanti all’interno di enti pubblici e parapubblici e nei più svariati settori dell’amministrazione.<br />

56 M. D’Alberti, Corruzione “soggettiva” e “oggettiva”, in M. D’Alberti e R. Finocchi (a cura di)<br />

Corruzione e sistema istituzionale, Bologna, 1994, p.13.<br />

19


isonanza mediatica 57 e condusse ad una generalizzata ristrutturazione del panorama<br />

politico-istituzionale, noto come “crollo della Prima Repubblica”. In conseguenza di tali<br />

avvenimenti si avvertì la forte necessità di moralizzare il sistema amministrativo 58 . Con<br />

l’intenzione di adottare efficaci misure di risanamento delle amministrazioni, la<br />

Presidenza della Camera dei deputati diede mandato, nel 1996, ad un Comitato di studio<br />

di individuare una serie di misure di prevenzione e repressione della corruzione 59 .<br />

Parallelamente, la Camera istituì al proprio interno una Commissione speciale per la<br />

prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione, la quale esaminò diversi<br />

progetti di legge, solo uno dei quali venne infine approvato 60 . Sempre al 1996 risale la<br />

proposta dell’allora Ministro dei Lavori Pubblici Antonio Di Pietro di creare una<br />

struttura avente specifiche competenze in materia di corruzione. Questi infatti, chiamato<br />

ad esprimersi in tema di meccanismi di prevenzione della corruzione e considerando<br />

insufficiente il sistema dei controlli interni, prospettò l’istituzione di un’Authority<br />

esterna totalmente estranea alle singole amministrazioni, sotto la responsabilità del<br />

Parlamento, indipendente, dotata di servizio ispettivo, trasversale, preposta a vigilare sui<br />

comportamenti di tutta la Pubblica Amministrazione 61 . Tale progetto non trovò<br />

riscontro immediato tant’è che si è dovuto attendere qualche anno perché nel nostro<br />

ordinamento comparisse un soggetto competente in materia di prevenzione e contrasto<br />

dell’illegalità nella p.a. quale l’Alto Commissario. D’altronde, nonostante sia ormai<br />

trascorso più di un decennio da Tangentopoli, la corruzione rappresenta a tuttoggi un<br />

problema attuale e rispetto al quale è necessario intervenire urgentemente e con<br />

modalità più efficaci possibili, come testimoniano i dati numerici. Secondo quanto<br />

affermato dalla Corte dei Conti nel 2003 “i corrotti non diminuiscono”; per la Procura<br />

della Repubblica di Roma “dal 2004 il numero delle inchieste per corruzione è<br />

raddoppiato”; parole d’allarme sono state pronunciate dal procuratore generale della<br />

57<br />

In proposito si consideri che l’esposizione mediatica del fenomeno della corruzione non è neutra ma ha<br />

un ruolo nell’innescare il circolo virtuoso che porta alla coscienza del fenomeno da parte dell’opinione<br />

pubblica. E. U. Savona e L. Mezzanotte, op. cit., p. 25.<br />

58<br />

A. Natalini, Il “collegato” alla Finanziaria in materia di pubblica amministrazione, Giornale di diritto<br />

amministrativo n. 5, maggio 2003, p. 445.<br />

59<br />

Per il Rapporto conclusivo del Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione, presentato al<br />

Presidente della Camera il 23 ottobre 1996, si veda Atti Parlamentari, XIII Legislatura, doc. CXI, n. 1.<br />

Sul contenuto del Rapporto: supra nota 47 e infra.<br />

60<br />

Ci si riferisce alla l. 27 marzo 2001, n.97, “Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento<br />

disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche”.<br />

G.U. n. 80 del 5 Aprile 2001.<br />

61<br />

Prevenire la corruzione, Collana Documenti CNEL, II serie, n. 1, Roma 1996, p. 66.<br />

20


Cassazione; a questo si aggiunga che, secondo l’indice di corruzione governativa 62<br />

misurato dalla Banca Mondiale, l’Italia ha il peggior punteggio tra i paesi occidentali<br />

industrializzati nel periodo post-Tangentopoli 1996/2004 63 ; ancora, secondo il<br />

Corruption Perception Index (CPI) 64 del 2005 redatto da Transparency International,<br />

l’Italia, pur recuperando qualche decimo di voto, è ancora sotto la sufficienza 65 ,<br />

rivelandosi il fanalino di coda dell’Europa ante-allargamento. La drammaticità della<br />

situazione emerge altresì significativamente dalla relazione 66 del procuratore di Verona<br />

Papalia per il quale la corruzione, “mai completamente debellata”, risulta anzi “in<br />

costante aumento”; il fenomeno dei reati nella pubblica amministrazione “coinvolge sia<br />

burocrati di alto livello sia personaggi con incarichi politici di prestigio” e il numero di<br />

procedimenti pendenti presso la procura veronese è passato in un anno da 571 a 617,<br />

vale a dire oltre il 7% in più. In questo contesto si ripongono notevoli aspettative verso<br />

l’operato dell’Alto Commissario, come testimoniato dalle parole di Maria Teresa<br />

Brassiolo, Presidente di Transparency International Italia, per la quale è indispensabile<br />

che l’Alto Commissario contro la corruzione, unitamente alla magistratura, si occupi<br />

attivamente di individuare le aree geografiche e settoriali strette nella morsa della<br />

criminalità o dell’illegalità per intervenire quindi sulle cause del fenomeno e<br />

62 Trattasi di valore indicante la percezione pubblica di quanto il potere venga usato per interessi privati.<br />

63 Secondo quanto riportato da Panorama del 24/11/2005, p. 83.<br />

64 Il CPI è un indice che determina la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in<br />

numerosi Paesi del mondo, attribuendo a ciascuna Nazione un voto che varia da 0 (massima corruzione) a<br />

10 (assenza di corruzione). Si tratta di un indice composito, ottenuto sulla base di varie interviste/ricerche<br />

ad esperti del mondo degli affari e a prestigiose istituzioni. La metodologia viene modificata ogni anno al<br />

fine di riuscire a dare uno spaccato sempre più attendibile delle realtà locali. Le ricerche vengono svolte<br />

da Università o Centri di Studio, su incarico di Transparency International. . La metodologia viene<br />

elaborata congiuntamente all’interno di un Comitato esecutivo composto da esperti internazionali nei<br />

campi della corruzione, econometria e statistica, lasciando al Direttivo di TI la decisione finale. Si<br />

consideri che il CPI riferibile a ciascun anno è solo parzialmente comparabile con quello dell’anno<br />

precedente: tale indice infatti non è concepito per elaborare un trend sulla diffusione della corruzione in<br />

un Paese. Il numero e il contenuto delle interviste proposte a ciascun Paese variano ogni anno, così come<br />

la metodologia e le fonti impiegate nonché il numero delle nazioni esaminate.<br />

Per maggiori informazioni sulle metodologie applicate per ottenere il CPI è possibile consultare il sito<br />

http://www.transparency.org/surveys/index.html oppure http://www.icgg.org .<br />

Altri indici sono il Global Corruption Barometer (GCB) e il Bribe Payers Index (BPI) - Indice di<br />

Propensione alla Corruzione. Il primo indaga sull’atteggiamento dei cittadini nei confronti della<br />

corruzione e la sua influenza (0 equivale a non corrotto, 5 equivale ad estremamente corrotto); realizzato<br />

dalla Gallup International, il Barometro rappresenta un sondaggio sulla percezione del livello di<br />

corruzione nei vari settori e sulle esperienze ed aspettative della società civile rispetto al fenomeno della<br />

corruzione. L’Indice di Propensione alla Corruzione invece evidenzia la graduatoria dei paesi corruttori e<br />

si fonda su interviste condotte tra dirigenti senior di aziende nazionali e multinazionali, ma anche tra<br />

dirigenti e responsabili finanziari, Camere di Commercio, banche commerciali nazionali e straniere e<br />

studi legali commerciali; le domande dell’indagine si riferiscono alle impressioni delle aziende<br />

multinazionali dei Paesi corruttori.<br />

65 CPI 5; devianza 4,6/5,4.<br />

66 Relazione avente ad oggetto i reati che hanno impegnato la Procura scaligera tra il luglio 2004 e il<br />

giugno 2005, trasmessa al procuratore generale di Venezia Ennio Fortuna.<br />

21


imuoverle. A questo si aggiunga che “nonostante le crescente attenzione verso i danni<br />

morali ed economici indotti dalla corruzione e la volontà di adottare sistemi e strategie<br />

per contrastarla, tuttavia le azioni poste in essere sono scarsamente valorizzate dai<br />

media e non riescono a riverberare il valore dell’esempio positivo e convogliare gli<br />

sforzi di miglioramento. Sono pertanto attese vigorose iniziative di prevenzione e di<br />

contrasto da parte dell’Alto Commissario contro la corruzione per arginare il<br />

fenomeno”. 67 Per Anna Marra “l’istituzione del nuovo organismo anti-corruzione si<br />

rivela una soluzione importante sotto un duplice profilo: da un lato, potrebbe rafforzare<br />

il patto di fiducia esistente tra le istituzioni pubbliche e la comunità dei cittadini;<br />

dall’altro, potrebbe prevenire e contrastare efficacemente i reati contro la pubblica<br />

amministrazione. L’ufficio dell’Alto Commissario potrebbe permettere di ridurre il<br />

costo della sfiducia e migliorare la percezione nei confronti delle pubbliche istituzioni<br />

garantendo serietà di controlli; inoltre, attraverso la prevenzione e il contrasto della<br />

corruzione e delle altre forme di illecito, promuoverebbe la corretta gestione della res<br />

publica, a livello centrale e territoriale.” 68 Grande fiducia verso il neo-costituito<br />

organismo è riposta anche dalla Funzione Pubblica come emerge dalle parole dell’ex<br />

Ministro Luigi Mazzella, secondo il quale ”si tratta di un ulteriore tassello a sostegno<br />

del miglioramento costante dell’intera macchina amministrativa del Paese. Servirà a<br />

contrastare e debellare quei fenomeni di corruzione e di illecito che potrebbero essere<br />

individuati all’interno della pubblica amministrazione attraverso una costante azione di<br />

sorveglianza e monitoraggio di tutte le attività. Anche grazie a figure professionali di<br />

questo tipo si perfezionerà il rapporto tra cittadini e p.a. da sempre regolato in base a<br />

principi di trasparenza e correttezza.” 69<br />

4. Cenni al contesto normativo in cui si colloca l’istituzione dell’Alto Commissario<br />

contro la corruzione<br />

La legge 16 gennaio 2003 n. 3, oltre a prevedere all’art. 1 l’istituzione dell’ Alto<br />

Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di<br />

illecito nella pubblica amministrazione, contiene una molteplicità di disposizioni<br />

ordinamentali in materia di p.a., aventi lo scopo di razionalizzare e semplificare le<br />

67<br />

Dichiarazione allegata alla pubblicazione del CPI 2005.<br />

68<br />

A. Marra, Arriva il commissario anti-corruzione, nella rivista on-line Giustizia. La parola al popolo del<br />

14 febbraio 2005.<br />

69<br />

Commento pubblicato su ItaliaOggi del 01/10/2004.<br />

22


attività e l’organizzazione delle p.a. migliorandone l’efficienza e l’economicità di<br />

gestione. Precisamente, la legge reca interventi microsettoriali e si compone di<br />

cinquantaquattro articoli ripartiti in dieci Capi, contenenti disposizioni in materia di<br />

pubbliche amministrazioni ( capo I ), norme di semplificazione ( capo II ), disposizioni<br />

in materia di enti locali ( capo III ), istruzione, università e ricerca ( capo IV ), affari<br />

esteri ( capo V ), innovazione ( capo VI ), difesa e pubblica sicurezza ( capo VII ),<br />

comunicazioni ( capo VIII ), tutela della salute ( capo IX ), e tutela e sostegno della<br />

paternità e della maternità ( capo X ). 70 In un più ampio disegno di moralizzazione e<br />

miglioramento strutturale e funzionale della pubblica amministrazione,<br />

responsabilizzazione dei soggetti giuridici, contrasto della criminalità organizzata e<br />

della sua infiltrazione all’interno dell’amministrazione, si collocano diversi<br />

provvedimenti, dai quali emerge una ritrovata reattività dell’ordinamento avverso<br />

l’illegalità diffusa che ha contraddistinto la recente storia italiana.<br />

In particolare alcune delle recenti previsioni si caratterizzano per essere peculiarmente<br />

rivolte a contrastare, in via mediata o immediata, il diffondersi delle pratiche corruttive,<br />

e dell’illiceità in generale, all’interno della pubblica amministrazione.<br />

Anzitutto è da ricordare tra le leggi più importanti varate negli ultimi anni la l. 7 agosto<br />

1990, n. 241 e successive modifiche, la quale ha introdotto un principio di straordinaria<br />

rilevanza culturale, civile e democratica e di valenza giuridico-amministrativa, in<br />

quanto pone il rapporto tra la pubblica amministrazione ed il cittadino su un piano di<br />

parità e di reciprocità di situazioni giuridiche, di diritti e di doveri, di possibilità di<br />

intervento, di obblighi e di responsabilità. Le norme in questione intendono dare un<br />

contributo alla modernizzazione della pubblica amministrazione, al miglioramento della<br />

sua efficienza, della sua capacità di agire con tempestività, celerità ed in maniera<br />

proficua per la tutela degli interessi pubblici della comunità.<br />

Si ponga mente quindi al d. lgs. 29/1993- sostituito dal d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165<br />

contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle<br />

amministrazioni pubbliche” - : la decisa affermazione del principio di separazione tra<br />

atti di indirizzo e atti gestionali, l’affidamento conseguente dell’intera attività gestionale<br />

ai dirigenti, l’introduzione del controllo di gestione a garanzia del rispetto dei principi di<br />

efficacia, efficienza ed economicità che sono alla base del funzionamento dei più<br />

70 Atti Parlamentari, Camera dei deputati, XIV Legislatura, Discussioni, Seduta del 19 marzo 2002, n.<br />

118. Si è affermato che la complessità e disomogeneità degli argomenti avrebbe richiesto sedi di<br />

approfondimento tematiche. Per un commento sul collegato alla finanziaria: A. Natalini, op. cit., pp. 437<br />

ss.<br />

23


moderni sistemi aziendalistici, sono i pilastri sui cui viene costruito il nuovo sistema –<br />

azienda della pubblica amministrazione. La produzione di servizi diventa lo strumento<br />

principale dell’attività amministrativa e l’azienda p.a. deve esercitare un controllo del<br />

processo produttivo che ne garantisca la qualità.<br />

Nello stesso senso si pongono altresì le previsioni concernenti il riordino della dirigenza<br />

pubblica, operato dalla l. 15 luglio 2002, n. 145 e dal d.P.R. 23 aprile 2004, n. 108: 71 per<br />

l’ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi o inosservanza delle direttive<br />

imputabili al dirigente, valutato con i sistemi e le garanzie dell’art. 5 del d.lgs.<br />

286/1999, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare, l’incarico dirigenziale<br />

non può essere rinnovato, e nei casi più gravi, l’amministrazione può revocarlo ovvero<br />

recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. Ed è<br />

ovvio che l’obiettivo di un’amministrazione responsabile e sulla quale grava l’obbligo<br />

71 Entra in vigore il 14 maggio 2004 il regolamento che disciplina le modalità di istituzione,<br />

organizzazione e funzionamento nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, del<br />

ruolo dei dirigenti, le procedure e le modalità per l'inquadramento in ruolo dei dirigenti di prima e<br />

seconda fascia iscritti nel ruolo unico della dirigenza soppresso con la l. 145 del 15 luglio 2002. Il<br />

provvedimento prevede anche la facoltà di opzione dei dirigenti e le modalità di utilizzazione di quelli<br />

non titolari di uffici. Le amministrazioni interessate sono quelle della Presidenza del Consiglio dei<br />

Ministri, dei Ministeri, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'Avvocatura generale<br />

dello Stato, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. La legge sulla riforma della dirigenza, varata<br />

nel 2002, ha introdotto numerose novità:<br />

a)il ripristino dei ruoli separati per ciascuna amministrazione dello Stato e la contestuale abrogazione del<br />

ruolo unico interministeriale dei dirigenti istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -<br />

Dipartimento della Funzione pubblica;<br />

b) la possibilità per il Governo, ad ogni inizio di legislatura, di confermare o revocare i dirigenti nominati<br />

negli ultimi sei mesi del precedente Governo. Coloro che non verranno confermati, svolgeranno "su<br />

richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di<br />

consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento";<br />

c) gli incarichi presso enti, società, agenzie possono essere confermati, revocati, modificati, rinnovati<br />

entro il termine di sei mesi dal voto di fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali<br />

non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza;<br />

d) in deroga al Testo unico sugli impiegati civili dello Stato, i dirigenti pubblici possono, su richiesta,<br />

essere collocati in aspettativa senza assegni per svolgere attività presso enti pubblici o privati senza<br />

perdere la qualifica posseduta. Nel caso di attività presso soggetti diversi dall'amministrazione pubblica,<br />

l'aspettativa non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e<br />

previdenza;<br />

e) è prevista, a determinate condizioni, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private ed<br />

il servizio prestato dai dipendenti in tale periodo costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in<br />

carriera;<br />

f) è ammesso, infine, l'accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi internazionali.<br />

In seguito alla legge che ha riordinato la dirigenza, il 31 luglio 2002 è stata emanata dal ministro della<br />

Funzione pubblica anche una circolare riguardante le modalità applicative.<br />

Provvedimenti recenti riguardanti la dirigenza pubblica sono anche il d.p.c.m. 11 febbraio 2004 n. 118<br />

recante "Modalità di individuazione delle posizioni professionali di dipendenti privati, equivalenti a<br />

quelle di dipendenti pubblici, per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale,<br />

bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione" e il d.P.R. 2 marzo 2004 n. 114 recante le<br />

"Modalità di elezione del dirigente di prima fascia delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento<br />

autonomo, a componente del Comitato dei garanti, a norma dell'articolo 22 del decreto legislativo 30<br />

marzo 2001, n. 165".<br />

24


preciso di rendere un servizio qualitativamente soddisfacente non può essere<br />

concretamente realizzato laddove la medesima p.a. agisca secondo la logica<br />

dell’illegalità. D’altra parte vi è chi ritiene che la riforma della dirigenza rappresenti un<br />

passo indietro in quanto reintroduce forme di subordinazione del dirigente alla politica:<br />

il cosiddetto spoil system è, infatti, la manifestazione della volontà di assicurarsi la<br />

fedeltà del dirigente, al di là del risultato e ciò contro la visione costituzionale del<br />

dirigente pubblico al servizio di tutti i cittadini, col rischio di un ritorno ad un passato<br />

clientelare ed inefficiente che si pensava ormai archiviato. 72 Sempre in materia di<br />

dirigenza è auspicabile l’attuazione delle previsioni del 1997 sull’anagrafe patrimoniale<br />

della cariche elettive.<br />

Considerando poi che l’inflazione e il disordine normativo sono suscettibili di creare<br />

occasioni di corruzione, sono da salutare positivamente i numerosi provvedimenti di<br />

semplificazione adottati nell’ultimo decennio. 73<br />

Per quanto riguarda gli interventi finalizzati espressamente a contrastare l’infiltrazione<br />

della criminalità organizzata all’interno della pubblica amministrazione, si rammenti la<br />

previsione del d.l. 6 settembre 1982, n. 629, recante “Misure urgenti per il<br />

coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa” convertito nella l. 12 ottobre<br />

1982, n. 726, in base al cui art. 1, c. 5 “a richiesta dell'Alto commissario per il<br />

coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, le imprese, sia individuali che<br />

costituite in forma di società aggiudicatarie o partecipanti a gare pubbliche di appalto o<br />

a trattativa privata, sono tenute a fornire allo stesso notizie di carattere organizzativo,<br />

finanziario e tecnico sulla propria attività, nonché ogni indicazione ritenuta utile ad<br />

individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali”: lo<br />

scopo della norma è chiaramente quello di poter rilevare e conseguentemente<br />

contrastare eventuali ingerenze della criminalità organizzata nel settore dei pubblici<br />

appalti. 74 Analogamente, la l. 19 marzo 1990, n. 55 contenente “ Nuove disposizioni per<br />

72 A. Foccillo, La situazione contrattuale nel pubblico impiego su QuadriOnline.<br />

G. Rembado, La nuova figura del dirigente pubblico. Aspetti contrattualistici e ruolo unico dei dirigenti.<br />

73 L. 59/1997; l. 127/1997; l. 50/1999; l. 340/2000; l. 229/2003; l. 246/2005.<br />

74 C.G.A. 6 maggio 1998, n. 298 ha chiarito che l'obbligo di presentare il modello G.A.P. sin dalla fase<br />

del concorso risponde ad una esigenza sostanziale: consentire all'Alto Commissario per il coordinamento<br />

della lotta contro delinquenza mafiosa di avere accesso a notizie riguardanti le imprese che partecipano<br />

alle pubbliche gare, posto che anche la sola partecipazione può costituire utile dato per rilevare la<br />

ingerenza della criminalità organizzata nei rapporti economici con l'amministrazione pubblica. In C.G.A.<br />

3 marzo 2003, n. 94 è stato affermato testualmente: “con riferimento all'obbligo di presentazione del<br />

modello G.A.P. deve ritenersi che il documento in questione adempia al sensi delle leggi n. 726/1982 e<br />

410/1991 ad un’essenziale funzione di tutela dell'ordine pubblico quale indefettibile strumento<br />

conoscitivo ai fini della lotta contro la infiltrazione della delinquenza mafiosa nel settore dei pubblici<br />

25


la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di<br />

manifestazione di pericolosità sociale”, prevede all’art. 6 la pena della reclusione da due<br />

a quattro anni a carico del pubblico amministratore, del funzionario o del dipendente<br />

dello Stato o di altro ente pubblico ovvero del concessionario di opere e di servizi<br />

pubblici che, in violazione dei divieti previsti dall'art. 10 della l. 575/1965, consente alla<br />

conclusione di contratti o subcontratti con le persone cui sia stata applicata con<br />

provvedimento definitivo una misura di prevenzione o con chiunque conviva con la<br />

persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché con le imprese, associazioni,<br />

società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia<br />

amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi; il successivo art. 7<br />

impone pertanto alla p.a. di acquisire apposita certificazione dall’interessato volta ad<br />

escludere che questi rientri in una delle categorie menzionate. 75<br />

Alla l. 26 aprile 1990, n. 86 si devono invece le “Modifiche in tema di delitti dei<br />

pubblici ufficiali contro al pubblica amministrazione”, le quali hanno profondamente<br />

svecchiato le relative disposizioni del codice penale, conformandole alle mutate<br />

esigenze costituzionali e alla diversa organizzazione amministrativa, e consentendo il<br />

superamento di incertezze e imprecisioni che caratterizzavano la precedente normativa<br />

e incidevano negativamente anche sull’applicazione della stessa. Per il reato di abuso<br />

d’ufficio si è tuttavia reso necessario un ulteriore intervento ad opera della l. 16 luglio<br />

1997, n. 234, che superasse l’atipicità della definizione offerta dal Legislatore del 1990<br />

e consentisse pertanto anche il superamento della paralisi amministrativa che ne era<br />

conseguita: infatti era accaduto che perfino gli amministratori onesti, stante<br />

l’indeterminatezza delle condotte cui faceva riferimento la norma dell’art. 323 c.p. nella<br />

versione della l. 86, rimanessero inerti piuttosto che compiere atti che, pur essendo, a<br />

appalti con la conseguenza che la rilevanza sostanziale dell'interesse pubblico sotteso alla clausola<br />

inosservata implica, pur in difetto di espressa previsione della lex specialis, l'esclusione dalla gara<br />

dell'impresa resasi inadempiente”. In sostanza, il concorrente che non produca il modello G.A.P. richiesto<br />

dal bando di gara deve essere escluso addirittura anche quando nel bando non sia contenuta un'esplicita<br />

comminatoria di esclusione. TAR Sicilia - Catania, Sez. III - 12 novembre 2003 sentenza n. 1893.<br />

TAR Lazio, Sez. III, sent. n. 6159/2005: è legittimo rifiutare il rinnovo del contratto ad una impresa<br />

qualora sussista il pericolo di infiltrazioni mafiose. L’amministrazione può, a tutela del pubblico<br />

interesse, decidere di non stipulare contratti con le imprese verso le quali sussiste un tentativo di<br />

infiltrazione da parte della criminalità organizzata. L’informativa antimafia, che non comporta decadenze<br />

o interdizioni ma evidenzia soltanto il pericolo di condizionamenti, consente alla pubblica<br />

amministrazione di tutelarsi preventivamente ed è conforme alla normativa che si propone di prevenire<br />

l’inserimento della criminalità nel tessuto economico ed imprenditoriale.<br />

75 Si veda anche l. 203/1991; l. 509/1996; l. 653/1996; l. 386/2001.<br />

26


loro giudizio, conformi alla legge e ai criteri di buona amministrazione, potessero farli<br />

incorrere in una qualche responsabilità penale. 76<br />

Non si possono dimenticare, nell’ottica di una politica legislativa anti-corruzione, le<br />

previsioni del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 286, le quali hanno introdotto un sistema<br />

integrato di controlli interni – controllo di regolarità amministrativa e contabile,<br />

controllo di gestione, valutazione dei dirigenti e controllo strategico – che va a costituire<br />

la griglia attraverso cui l’ente monitora la propria attività e ne corregge il tiro. Questa<br />

rete di controlli, oltre a consentire all’amministrazione una costante valutazione di costi,<br />

rendimenti e risultati dell’attività posta in essere, rappresenta un filtro ulteriore che<br />

l’ordinamento ha creato avverso le condotte illecite degli amministratori. Come avremo<br />

modo di osservare, lo stesso Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della<br />

corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, si avvale<br />

nell’espletamento delle proprie funzioni dei servizi di controllo interno, a conferma del<br />

fatto che essi, al pari dell’organismo citato, sono strumentali a garantire legittimità,<br />

correttezza, regolarità, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa,<br />

adeguatezza nelle scelte compiute, congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi<br />

predefiniti.<br />

Grande rilevanza nella lotta alla corruzione amministrativa svolge poi il d.lgs. 8 giugno<br />

2001, n. 231, istitutivo della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche a<br />

norma dell’ articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300, la cui sezione III (artt. 24- 26<br />

) 77 si occupa specificamente della “Responsabilità amministrativa per reati previsti dal<br />

codice penale”. Il provvedimento in questione per la precisione individua una<br />

responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato a carico degli enti<br />

76 Si rammentino anche le previsioni della l. 27 marzo 2001, n. 97, “Norme sul rapporto tra procedimento<br />

penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle<br />

amministrazioni pubbliche” per cui nel giudizio disciplinare davanti alle pubbliche autorità l’assoluzione<br />

ha efficacia preclusiva limitatamente all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha<br />

commesso; la condanna fa stato quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed alla<br />

responsabilità dell’imputato.<br />

77 In particolare: Art. 25 Concussione e corruzione:<br />

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice<br />

penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.<br />

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e<br />

4, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.<br />

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell’articolo<br />

319-bis quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del<br />

codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.<br />

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all’ente anche quando<br />

tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.<br />

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive<br />

previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.<br />

27


forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità<br />

giuridica, con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti<br />

pubblici non economici nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo<br />

costituzionale. L´ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo<br />

vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di<br />

direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e<br />

funzionale; da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello<br />

stesso; da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti citati: in<br />

quanto responsabile, l’ente è colpito da sanzioni pecuniarie ed interdittive, ulteriori<br />

rispetto a quelle che colpiscono la persona fisica autrice dell’illecito.<br />

Risale poi al 2004 la prima legge organica a disciplina dei casi di conflitto d’interesse 78<br />

fra lo svolgimento di attività private e l’assunzione di cariche pubbliche (l. 20 luglio<br />

2004, n. 215 e successive modifiche), applicabile a presidente del Consiglio,<br />

vicepremier, ministri, vice-ministri, sottosegretari, commissari straordinari del governo,<br />

presidenti di Province, sindaci delle città metropolitane o con popolazione superiore a<br />

300 mila abitanti 79 . Essa prevede l'incompatibilità fra la carica di governo e l'esercizio<br />

di una serie di attività e professioni, non sussistendo l’incompatibilità con incarichi<br />

pubblici per la semplice proprietà di imprese o di patrimoni finanziari e/o azionari 80 .<br />

E’ poi da rilevare che il trend dell’ultimo decennio di decentrare verso gli enti<br />

territoriali ed esternalizzare in direzione dei soggetti privati le funzioni amministrative<br />

si accompagna intrinsecamente ad un aumento dei reati contro la pubblica<br />

amministrazione, favorendo l’insorgere di nuove occasioni per le condotte illegali. In<br />

particolare gli enti locali sono luoghi privilegiati per lo scambio corrotto per via<br />

dell’alto numero di provvedimenti individualizzati in essi adottati, della minore<br />

esperienza delle burocrazie locali, dell’emergere di figure di intermediazione<br />

specializzata con informali funzioni di supplenza, dell’inadeguatezza e politicizzazione<br />

dei controlli previsti, della mancata corrispondenza tra incremento del potere locale e<br />

responsabilità della classe politica.<br />

78 Il conflitto di interessi si realizza quando viene posto in essere (o viene omesso) un atto di governo<br />

(anche un atto avente valore di legge) che determina un vantaggio patrimoniale per un membro del<br />

governo, il suo coniuge o un suo parente fino al secondo grado, e al contempo determina un danno per<br />

l'interesse pubblico.<br />

79 Per i presidenti di Regione dispongono gli Statuti regionali.<br />

80 Per le ambiguità del provvedimento di risoluzione del conflitto d’interessi : G. Valentini, L’anomalia<br />

legislativa, su LaRepubblica.it.<br />

28


Purtroppo nella recente legislazione si ravvisano anche provvedimenti che evidenziano<br />

una volontà politica di tollerare, se non addirittura di fornire nuove occasioni al<br />

malcostume. In particolare si rifletta sulle previsioni del c.d. “scudo fiscale”( d.l.<br />

350/2001 convertito in l. 409/2001) il quale, come avremo modo di osservare anche più<br />

avanti 81 , consiste in una sanatoria (i cui termini sono stati peraltro prorogati dalla l.<br />

73/2002) che permette ai capitali esportati illegalmente nel resto del mondo di ritornare<br />

in Italia, dietro pagamento di un’ammenda, e di fatto consente deliberatamente il<br />

riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite (corruzione inclusa) ed il suo<br />

utilizzo. Lo “scudo fiscale” può essere considerato, a seconda dell’interpretazione che<br />

se ne dà, uno strumento in grado di assolvere ad una pluralità di funzioni per il<br />

raggiungimento di scopi diversi. Senz’altro, lo scopo più evidente risiede nella<br />

possibilità, concessa dal Legislatore, di sanare posizioni fiscali irregolari. La sanatoria<br />

in questione, da un lato, ha il pregio di togliere un velo di ipocrisia, sino ad ora<br />

malcelato, scoprendo una variegata quanto importante realtà fatta di occultamento di<br />

patrimoni all’estero; dall’altro, incentiva il rientro di capitali in Italia “graziando” i<br />

soggetti beneficiari cui l’operazione “scudo fiscale” consente di evitare futuri timori di<br />

sanzioni a un costo tutto sommato minimo e, soprattutto, evitando di essere perseguiti<br />

penalmente dalla giustizia (la l. 73/2002 ha peraltro ampliato le tipologie dei reati ai<br />

quali è applicabile lo "scudo fiscale”) e tacciati negativamente dalla società civile.<br />

Inoltre è necessario sottolineare un elemento fondamentale della procedura di rimpatrio<br />

e di regolarizzazione delle attività in commento, ovvero, l’anonimato: infatti, per quanto<br />

concerne il rimpatrio dei beni dall’estero, le relative dichiarazioni riservate, che<br />

escludono la punibilità che sia conseguenza di accertamenti tributari su tali beni, non<br />

sono trasmesse all’amministrazione pubblica competente. Per quanto concerne, invece,<br />

la mera regolarizzazione di capitali all’estero, il contribuente dovrà comunicare al Fisco<br />

la detenzione degli stessi al di fuori dei confini nazionali mediante la compilazione di<br />

appositi moduli allegati alla dichiarazione dei redditi 82 .<br />

Nella stessa deprecabile direzione si muovono altresì le disposizioni della c.d. “ex-<br />

Cirielli”(l. 5 dicembre 2005, n. 251) 83 , la quale riduce il termine di prescrizione dei reati<br />

81<br />

Infra cap. II.<br />

82<br />

Per una sintesi dettagliata del contenuto del provvedimento: F. Gianisi, Lo scudo fiscale, su<br />

ParamondOnline del 30 aprile 2002.<br />

83<br />

Art. 6: L’articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:«Art. 157 - (Prescrizione. Tempo<br />

necessario a prescrivere). – La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo<br />

della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto<br />

e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Per<br />

29


di corruzione ovvero abbassa la soglia temporale di sensibilità dell'ordinamento al<br />

disvalore penale della fattispecie criminosa 84 . Senza addentrarci nelle motivazioni<br />

politico-personali che hanno condotto all’adozione di simili provvedimenti, non può che<br />

prendersi atto del fatto che essi sono a tutti gli effetti parte integrante dell’ordinamento<br />

italiano, in netto contrasto con i principi di rifiuto dell’illegalità che dovrebbero vigere<br />

in uno Stato civile e democratico, quale il nostro si presume essere. E’ auspicabile un<br />

netto cambiamento di rotta, cui si accompagni la creazione di una vera e propria politica<br />

nazionale anti-corruzione, rispetto alla quale l’Alto Commissario per la prevenzione e il<br />

contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione<br />

funge da supporto tecnico, e senza la quale il supporto vede fortemente limitate le<br />

proprie possibilità di azione.<br />

determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato<br />

consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per<br />

le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie<br />

diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento<br />

massimo di pena previsto per l’aggravante. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo<br />

necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma. Quando per il reato la legge<br />

stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il<br />

tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Quando per il reato la legge<br />

stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni. I termini<br />

di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo<br />

comma, nonché per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.<br />

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato. La prescrizione non estingue i reati<br />

per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze<br />

aggravanti». All’articolo 158, primo comma, del codice penale, le parole: «o continuato» e le parole: «o<br />

la continuazione» sono soppresse. L’articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 159 -<br />

(Sospensione del corso della prescrizione). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in<br />

cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da<br />

una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 1) autorizzazione a procedere; 2) deferimento<br />

della questione ad altro giudizio; 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di<br />

impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In caso di<br />

sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita<br />

oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere<br />

riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le<br />

facoltà previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale. Nel caso di autorizzazione a<br />

procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero<br />

presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l’autorità competente accoglie<br />

la richiesta. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».<br />

All’articolo 160, terzo comma, del codice penale, le parole: «ma in nessun caso i termini stabiliti<br />

nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà» sono sostituite dalle seguenti: «ma in nessun<br />

caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all’articolo 161,<br />

secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di<br />

procedura penale». All’articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:«Salvo<br />

che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in<br />

nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo<br />

necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di<br />

cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105».<br />

84 M. Pavone, Nuovi profili di incostituzionalità della legge ex-Cirielli, portale di informazione giuridica<br />

Studio Castaldi, 01/02/2006.<br />

Cass. VI Sez. pen., sent. 460/2006.<br />

30


4.1. Il Codice deontologico dei dipendenti pubblici<br />

Un discorso approfondito meritano le previsioni del Codice di comportamento dei<br />

dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Secondo quanto autorevolmente espresso<br />

da Mazzella 85 le norme anti-corruzione, tra cui quelle relative all’istituzione dell’Alto<br />

Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di<br />

illecito nella pubblica amministrazione, e le previsioni del Codice deontologico dei<br />

dipendenti delle pubbliche amministrazione sono accomunate dalla finalità etica di<br />

garantire la correttezza dell’attività amministrativa e tendenti a moralizzare l’attività dei<br />

pubblici impiegati con precise e cogenti richieste di impegno e serietà. L’adozione del<br />

codice di comportamento riveste infatti notevole importanza nell’ambito di una strategia<br />

complessa di lotta alla corruzione, nonché al fine di promuovere valori condivisi nel<br />

personale pubblico, offrire regole di comportamento ai funzionari per i casi dubbi<br />

ispirate al criterio di discrezionalità responsabile, fornire criteri di valutazione della loro<br />

condotta agli organi di controllo 86 , generare aspettative negli amministrati. I codici etici<br />

stabiliscono regole integranti doveri, obblighi e responsabilità aggiunte, a metà strada<br />

tra le norme giuridiche e i precetti morali e presidiano quella zona grigia tra legalità ed<br />

illegalità, tra semplice onestà e moralità, dove si situano molti comportamenti di natura<br />

transattiva o prevaricativa che deviano dagli imperativi di lealtà all’organizzazione, di<br />

correttezza e responsabilità nei confronti dell’utenza, alimentando la sfiducia e colpendo<br />

la reputazione della p.a. 87 L’importanza dell’adozione di codici etici al fine di prevenire<br />

condotte illecite è sottolineata nell’esperienza del Regno Unito dal primo rapporto della<br />

Commissione Nolan 88 . La codificazione dell’etica pubblica è altresì molto diffusa<br />

nell’ordinamento statunitense in cui i codici di condotta sono considerati strumenti a<br />

disposizione del dipendente pubblico per l’individuazione di canoni di condotta<br />

accettabili e per la risoluzione di dubbi circa il corretto comportamento da tenere<br />

nonché come mezzi di moralizzazione nell’interesse della collettività attraverso i quali<br />

si costruisce cioè un’etica del servizio pubblico e si definisce il ruolo di una categoria di<br />

soggetti nella società. Precisamente i codici di condotta del personale federale sono<br />

previsti da executive orders presidenziali; prescrizioni più specifiche sono invece<br />

85 L. Mazzella, op. cit.<br />

86 Cass. Pen. 26 marzo 1996, n. 2996; Cass. Pen. 20 aprile 2001, n. 16245.<br />

87 S. Belligni, Corruzione, malcostume amministrativo e strategie etiche. Il ruolo dei codici. Working<br />

paper n. 7. Università del Piemonte Orientale, 2000.<br />

88 La Commissione Nolan fu istituita nel 1995 con l’incarico di studiare e definire standards in public life.<br />

31


adottate dalle singole agenzie ed amministrazioni a livello statale e locale. Esperienze<br />

analoghe a quella statunitense si registrano in altri paesi anglosassoni quali Canada e<br />

Australia: in essi la legge fissa i principi generali cui deve ispirarsi la condotta dei<br />

dipendenti pubblici salvo poi rinviare a codici etici e regole specificamente stabilite<br />

dalla singola amministrazione 89 . Nel nostro ordinamento viceversa, prima del 1994,<br />

non esistevano regole di condotta per i dipendenti pubblici se non con riferimento a<br />

corpi particolari, come quelli militari 90 . Nella tradizionale concezione pubblicistica del<br />

pubblico impiego, l’assenza di norme dettagliate era ricondotta al potere disciplinare<br />

della p.a., fondato su un rapporto di “supremazia speciale” piuttosto che su un vincolo<br />

contrattuale, che giustificava la discrezionalità dell’amministrazione<br />

nell’apprezzamento dell’illecito disciplinare, anche in assenza di specifiche previsioni 91 .<br />

A partire dagli anni Novanta si è registrata un’inversione di tendenza nella legislazione<br />

e nella giurisprudenza 92 italiana. Il Codice di comportamento dei dipendenti delle<br />

pubbliche amministrazioni 93 (c.d. Codice Cassese) non si limita a tradurre in regole<br />

dettagliate i principi generali costituzionali ma li aggiorna 94 , affiancando per l’appunto<br />

ai valori tradizionali di disciplina e onore, imparzialità e buon andamento, valori nuovi<br />

che riflettono le riforme amministrative degli ultimi anni: vi sono infatti riferimenti al<br />

89 Si rammentino tra gli studi scientifici sull’etica nell’amministrazione: lo studio di Eaton sul civil<br />

service britannico (1880) in cui si raccomanda la difesa della professionalità in quanto il buon<br />

funzionamento del servizio civile segna il tono morale della politica nazionale; Etzioni-Halevy,<br />

Exchanging material benefits for political support: a comparative anlysis; le analisi condotte da Wilson,<br />

Gause, White, Dimock, Morstein Marx, Weber, Taylor, Hart, Harmon, Frederickson. Per tutti si faccia<br />

riferimento a: M.Villoria Mendieta, Etica pùblica y corrupciòn: curso de ètica administrativa, Tecnos,<br />

Madrid, 2000; Cooper T.L., The emergence of administrative ethics as a field of study in the United<br />

States,in Handbook of administrative ethics, Marcel Dekker, New York, 2000.<br />

90 Per il corpo di Polizia, d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782.<br />

91 S. Cassese, Idee per limitare la corruzione politica, Corriere giuridico, 1992, p. 702, e<br />

“Maladministration” e rimedi, cit., col. 246. Ancora: S. Battini, Il personale, in Trattato di diritto<br />

amministrativo, a cura di S. Cassese, pt.gen., t.I, pp.455 ss.<br />

92 Secondo L. Mazzella, op. cit., nelle pronunzie dei nostri giudici si rinviene notevole considerazione<br />

dell’Etica nella Pubblica Amministrazione; in particolare una valutazione dell’eticità dei comportamenti<br />

si ha nelle pronunzie relative all’eccesso di potere come vizio di parzialità dell’amministrazione nonché<br />

in quelle relative al vizio di merito come valutazione concretamente inadeguata all’interesse pubblico in<br />

quanto inosservante delle norme pregiuridiche di buona amministrazione, equità, moralità, deontologia,<br />

razionalità, ragionevolezza e trasparenza.<br />

93 Il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, inizialmente non previsto<br />

dalla legge, è stato emanato con decreto del Ministro per la funzione pubblica 31 marzo 1994.<br />

Successivamente, l’art. 58-bis del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (aggiunto dall’art. 26 d.lgs. 23 dicembre<br />

1993, n. 546 e poi sostituito dall’art. 27 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80; si v. ora l’art. 54 d.lgs. 30 marzo<br />

2001, n. 165) ne ha previsto la definizione da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Infine esso<br />

è stato nuovamente emanato con modifiche non essenziali con decreto del Ministro per la funzione<br />

pubblica 28 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 84 del 10/04/2001, il cui art. 14 ha abrogato il<br />

precedente decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994.<br />

94 I principi tradizionali cui si fa riferimento sono individuabili nella Costituzione del 1948 e nel Testo<br />

unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, adottato con d.P.R. 3<br />

gennaio 1957.<br />

32


diritto d’accesso ai documenti amministrativi, alla liberalizzazione e semplificazione<br />

amministrativa, a nuovi principi di disciplina del servizio pubblico quali rispetto dei<br />

livelli di prestazione, continuità, concorrenza e scelta dell’utente, alla valutazione dei<br />

risultati di gestione, al decentramento e al principio di sussidiarietà. Le norme contenute<br />

nel Codice deontologico hanno natura specifica e corrispondono solo in parte ai principi<br />

che regolano il comportamento dei lavoratori privati: ai sensi dell’art. 1 c. 1 “i principi e<br />

i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli<br />

obblighi di diligenza, lealtà ed imparzialità, che qualificano il corretto adempimento<br />

della prestazione lavorativa”. E’ affidata alla contrattazione collettiva la materia della<br />

responsabilità disciplinare, ai sensi del c. 2. Questa soluzione fa sì che le regole di<br />

comportamento del dipendente pubblico dipendano da principi non negoziabili ma che<br />

le conseguenze delle loro violazioni possano essere stabilite contrattualmente. Sotto il<br />

profilo soggettivo le disposizioni del codice non operano nei confronti del personale<br />

militare, della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, delle magistrature e<br />

dell’Avvocatura dello Stato; sul piano oggettivo esse trovano applicazione in tutti i casi<br />

in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili<br />

non diversamente disciplinati da leggi e regolamenti. Le norme in questione possono<br />

essere altresì integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni. In<br />

base alla attuale distribuzione della potestà legislativa, come risultante dalle modifiche<br />

apportate al titolo V dalla l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, spettando allo Stato la disciplina<br />

del solo personale statale e appartenente agli enti pubblici nazionali, discende che per il<br />

personale delle regioni e degli enti locali occorrerà fare riferimento alle norme emanate<br />

dai vari enti territoriali. Sfuggono altresì all’ambito di applicazione del codice i soggetti<br />

privati svolgenti funzioni pubbliche: trattasi di profilo problematico considerando che<br />

da un lato il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale impone di favorire<br />

l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di<br />

interesse generale (art. 118, c. 4 Cost.), ma che dall’altro lato si osserva frequentemente<br />

come l’esternalizzazione di funzioni pubbliche sia spesso all’origine di nuova<br />

corruzione 95 . Ulteriori problemi sono rappresentati dalla scarsa pubblicità delle regole di<br />

comportamento tanto presso i dipendenti quanto presso i cittadini e dall’assenza di post-<br />

95 K. Kernaghan, The post-bureaucratic organization and public service value , International review of<br />

administrative sciences, vol.66, n. 1/2000, p. 98.<br />

33


employment restrictions. 96 Il codice in apertura (art. 2) indica i principi cui deve<br />

conformarsi la condotta del pubblico dipendente: i principi costituzionali di imparzialità<br />

e buon andamento, rispetto delle leggi, servizio esclusivo della Nazione con disciplina<br />

ed onore, cura dell’interesse pubblico; il principio di indipendenza e corretto<br />

adempimento dei compiti d’ufficio; i principi di semplicità, efficienza, responsabilità;<br />

fiducia e collaborazione tra cittadini ed amministrazione, accesso alle informazioni,<br />

semplificazione, rispetto della distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali;<br />

rispetto dell’orario di lavoro e della giusta quantità di tempo ed energie da dedicare allo<br />

svolgimento delle proprie competenze. Le successive disposizioni disciplinano<br />

l’accettazione da parte del pubblico dipendente di regali ed altre utilità (art. 3), la<br />

partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni (art. 4), la trasparenza negli<br />

interessi finanziari (art. 5), l’obbligo di astensione dal partecipare all’adozione di<br />

decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi del dipendente o di persone a<br />

lui legate a diverso titolo (art. 6), le attività collaterali (art. 7), l’imparzialità di<br />

trattamento tra i cittadini con cui il dipendente entri in contatto (art. 8), il<br />

comportamento nella vita sociale (art. 9) e in servizio (art. 10), i rapporti con il pubblico<br />

(art. 11), i contratti stipulati dal dipendente per conto dell’amministrazione e a titolo<br />

privato (art. 12), gli obblighi connessi alla valutazione dei risultati (art. 13). Ferma la<br />

fondamentale funzione educativa e cognitiva del codice deontologico, è indispensabile<br />

che esso sia assistito da un preliminare processo di formazione etica 97 e di<br />

partecipazione, di professionalizzazione della funzione pubblica, di<br />

autoresponsabilizzazione del personale al servizio dell’amministrazione 98 , che permetta<br />

96<br />

B. G. Mattarella, Controllo della corruzione amministrativa e regole di etica pubblica, Riv. It. Dir.<br />

Pub. Com. Anno XII, n. 5/2002, p. 1048.<br />

97<br />

In tal senso, sull’importanza della formazione, S. Zoppi: “Al fine di prevenire la corruzione con<br />

particolare riguardo alle pubbliche amministrazioni, ritengo non sia da trascurarne l’adeguamento<br />

culturale. (…) Penso al ruolo strategico che può assumere la formazione, attraverso programmi ed azioni<br />

specifiche continue e di eccezionale impegno, associando risorse pubbliche e private. Deve aggiornare e<br />

preparare una classe dirigente, tecnico-amministrativa, di elevato spessore professionale, pronta a recepire<br />

il cambiamento organizzativo e culturale e a gestirlo.” Prevenire la corruzione, Collana Documenti<br />

CNEL, II serie, n.1, Roma, 1996, p.52.<br />

98<br />

In proposito emblematico l’intervento innanzi all’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto<br />

della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione di F. M.Piantelli, capo del<br />

SECIN Giustizia dal titolo La programmazione strategica e gli strumenti di gestione: esperienze a<br />

confronto: “Uno degli elementi più significativi, a parer nostro, di questa attività di riassetto<br />

organizzativo consiste nell’aver sottolineato l’importanza che riveste tutto il personale. (…) Specie per le<br />

organizzazioni di servizio, per natura votate a risolvere problemi sociali, le risorse umane rivestono un<br />

valore strategico fondamentale. Dal loro livello di motivazione, preparazione, consapevolezza,<br />

responsabilità, coinvolgimento, dipende il successo o l’insuccesso dell’organizzazione cui appartengono.<br />

Per questo motivo nel nuovo disegno organizzativo si parla di gestione piuttosto che di amministrazione<br />

del personale. Due termini, questi, che implicano una “concezione del personale” completamente diversa<br />

per non dire antitetica. Se consideriamo il capitale umano come risorsa strategica, allora esso va<br />

34


di affermare che esso è il risultato del consenso e del comune sentire dei dipendenti<br />

pubblici su ciò che costituisce un buon comportamento amministrativo: il fattore<br />

“consenso” rappresenta la base dell’efficacia del codice. Non si dimentichi d’altronde<br />

che i principi di etica pubblica sono storicamente variabili e richiedono un<br />

aggiornamento costante e parallelo all’evolversi della legislazione amministrativa e<br />

all’affiancarsi di nuovi valori accanto ai vecchi 99 . L’obiettivo di un’amministrazione<br />

responsabile, trasparente, efficiente e onesta, va perseguito predisponendo una tutela più<br />

ampia di quella offerta dalla norma penale, basata sull’idea di moralità e correttezza e<br />

non solo su quella di onestà ed accompagnata dalla consapevolezza cha laddove non<br />

arriva l’etica occorre ricorrere alla logica della necessità.<br />

5. Repressione e prevenzione<br />

Un sistema penale ed amministrativo ispirato alla logica dell’efficacia dovrebbe<br />

fondarsi su di un perfetto equilibrio tra politiche criminali repressive e adeguate<br />

tecniche di prevenzione dei fenomeni di illiceità: nell’ordinamento italiano degli ultimi<br />

decenni si è invece registrata una netta prevalenza delle prime a scapito delle seconde.<br />

Alla base di questa scelta legislativa vi è un errore di prospettiva: è indubbio infatti che<br />

la giustizia penale non è grado di gestire elevati tassi di criminalità, e d’altronde molti<br />

reati a vasta diffusione e a maggior impatto sul sistema processuale sono ricorrenti e<br />

prevedibili perché scaturenti da situazioni criminogenetiche ormai tipiche. Ne discende<br />

valorizzato, riconosciuto, professionalizzato, motivato. Ancor prima va scelto, ricorrendo anche a forme<br />

diverse di reclutamento e di selezione, aprendo i Ministeri, fra essi il nostro, a nuove competenze<br />

professionali, tanto inconsuete per noi quanto indispensabili. Non basta più quindi limitarsi ad<br />

“amministrare il personale” quasi esso fosse un’entità indistinta e meramente strumentale da manutenere.<br />

C’è bisogno di svilupparne il potenziale quanto più rapidamente e accuratamente possibile. Diversamente<br />

si rischia di perpetuare la celebrazione di riti antichi che pure hanno avuto la loro funzione storica ma che,<br />

di fronte al nuovo, mostrano la loro assoluta inadeguatezza. Per questo motivo (…) sono da promuovere<br />

iniziative formative interdipartimentali volte ad accrescere il senso di appartenenza ad un’unica<br />

Organizzazione che, se pur differenziata al suo interno per motivi funzionali alle specifiche consegne,<br />

risponde nel suo insieme ad una missione e a degli obiettivi strategici comuni.”<br />

99 In proposito C. Beccaria, op.cit., VI :”Chiunque leggerà con occhio filosofico i codici delle nazioni ed i<br />

loro annali, troverà quasi sempre i nomi di vizio e di virtù, di buon cittadino o di reo cangiarsi colle<br />

rivoluzioni dei secoli, non in ragione delle mutazioni che accadono nelle circostanze dei paesi, e per<br />

conseguenza sempre conformi all’interesse comune, ma in ragione delle passioni e degli errori che<br />

successivamente agitarono i differenti legislatori. Vedrà bene spesso che le passioni di un secolo sono la<br />

base dei secoli futuri, che le passioni forti, figlie del fanatismo e dell’entusiasmo, indebolite e rosee, dirò<br />

così, dal tempo, che riduce tutti i fenomeni fisici e morali all’equilibrio, diventano a poco a poco la<br />

prudenza del secolo e lo strumento utile in mano del forte e dell’accorto. In questo modo nacquero le<br />

oscurissime nozioni di onore e di virtù, e tali sono perché si cambiano colle rivoluzioni del tempo che fa<br />

sopravvivere i nomi alle cose, si cambiano coi fiumi e colle montagne che sono bene spesso i confini, non<br />

solo della fisica, ma della morale geografia.”<br />

35


quindi che una strategia di prevenzione delle situazioni di rischio e di riduzione delle<br />

opportunità di commettere reati inciderebbe efficacemente sui tassi di criminalità.<br />

Viceversa, alle istanze sociali di maggior sicurezza si è risposto in termini di<br />

ipercriminalizzazione, ravvisandosi nella legislazione penale ritorsiva un rimedio al<br />

crescente senso di insicurezza collettiva. Tuttavia, ferma restando la irrinunciabilità<br />

della sanzione, è innegabile che la medesima comporti pesanti costi di attuazione a<br />

partire dall’impatto sulle strutture investigative e processuali: all’aumento del tasso di<br />

criminalità si accompagna un aumento delle garanzie processuali quali i costi richiesti<br />

dalle indagini preliminari e dalle attività difensive. Un ulteriore svantaggio dell’abuso<br />

legislativo di meccanismi repressivi è rappresentato dalla consequenziale perdita di<br />

deterrenza ed autorità della stessa norma penale. Dal sovraffollamento normativo deriva<br />

infatti un eccesso di reati ed un eccesso di processi che determinano a loro volta<br />

un’inefficace risposta giudiziaria; e l’inefficacia del processo rende inefficace l’impatto<br />

motivante della norma penale sui comportamenti sociali 100 . D’altra parte, come<br />

evidenziato dal Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione 101 , gli episodi di<br />

malcostume recenti dimostrano che scandali e processi, lungi dall’eliminare la<br />

100 Contro la dilatazione degli strumenti repressivi:<br />

F.Favara Relazione sull’amministrazione delle giustizia nell’anno 2004. Bozze di stampa, Roma, 11<br />

gennaio 2005, pp.49-50: “L’efficacia del processo penale è minata alla radice dall’inefficacia della legge<br />

penale. In un ordinamento fondato sulla obbligatorietà della legge penale è pertanto contro ogni logica di<br />

efficacia l’espansione del diritto penale.”<br />

Per A. G. Abbate, in Prevenire la corruzione, Collana Documenti CNEL, II serie, n.1, Roma, 1996, p. 45:<br />

l’eccessiva valorizzazione dell’intervento giudiziario non può alla lunga produrre effetti benefici nei<br />

rapporti tra i vari poteri.<br />

Secondo C. Longobardo, op.cit, p.301: l’illusione di poter combattere i crimini solo con i giudici piuttosto<br />

che con interventi di natura politico-sociale e politico-criminale finisce col generare disorientamento nei<br />

consociati e determina una sovraesposizione della magistratura.<br />

Per G. M. Flick, in Oltre Tangentopoli?Intervista sulla giustizia a cura di A. Ciancarella, Milano, 1995: la<br />

magistratura è chiamata a svolgere permanentemente un ruolo che non le compete e ad assolvere ad una<br />

funzione di controllo del sistema. Sempre per G. M. Flick, in Prevenire la corruzione, Collana Documenti<br />

CNEL, II serie, n.1, Roma, 1996, p. 35, il tema della prevenzione della corruzione non è stato affrontato a<br />

monte attraverso interventi di sistema ma soltanto a valle attraverso la repressione penale la quale ha<br />

un’elevata componente preventiva ma corre il rischio di perderla dal momento in cui si inneschi questo<br />

meccanismo di emergenza per cui si scelga di affidare soltanto al magistrato penale una serie di<br />

supplenze.<br />

Per E.U. Savona, Intervento di fronte alla Commissione Libertà Pubbliche ed Affari Interni del<br />

Parlamento Europeo, Bruxelles, 18 luglio 1995 citato in La corruzione in Europa, E. U. Savona,<br />

L.Mezzanotte, op. cit., p.11: in tema di corruzione le sanzioni penali non bastano e, se non si interviene<br />

in modo strutturale, l’attività penale rischia di scivolare sui problemi senza cambiare e modificare le<br />

origini e le cause della corruzione. E’ urgente mettere in campo strumenti adeguati a combattere fenomeni<br />

quali crimine organizzato e corruzione, spesso intrecciati e aventi crescente carattere internazionale,<br />

consapevoli della necessità di giocare su molti fronti, oltre a quello giudiziario.<br />

Per l’osservatorio del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro in Prevenire la corruzione,<br />

Collana Documenti CNEL, II serie, n.1, Roma, 1996, p. 79, l’azione giudiziaria, per quanto esemplare,<br />

per sua natura può sanzionare ma non prevenire la violazione della legalità<br />

101 Atti parlamentari, XIII Legislatura, Doc. CXI n.1, p.15.<br />

36


corruzione, in molti casi hanno soltanto reso le tangenti più rischiose - e, quindi, più<br />

cospicue-, la corruzione più sofisticata e di conseguenza la lotta alla corruzione più<br />

difficile. Da queste osservazioni si trae che la repressione non è lo strumento<br />

preferenziale di cui lo Stato deve servirsi per arginare il fenomeno della corruzione nella<br />

p.a., bensì si impone una rivalutazione degli strumenti preventivi atti a sradicare le<br />

cause che rendono possibile la corruzione (intesi pur sempre come meccanismi<br />

inscindibili rispetto alla sanzione). Prevenzione e repressione non devono essere<br />

considerati concetti antinomici ma strumenti sinergici. In questo senso depongono le<br />

fonti internazionali 102 le quali sottolineano l’importanza di un approccio integrato e<br />

multidisciplinare in cui la prevenzione assume un ruolo non meno importante della<br />

repressione. Per quanto riguarda i mezzi da adottarsi, secondo Cipolletta, la repressione<br />

necessita sicuramente di strumenti legislativi, mentre la prevenzione presuppone<br />

soprattutto azioni che non necessariamente hanno a che fare con la legislazione; anzi<br />

l’eccesso di legislazione genera spesso fenomeni di scarsa trasparenza, e soprattutto<br />

genera una cultura della forma rispetto a quella della sostanza, che poi rappresenta uno<br />

dei principali fattori in cui si annidano i problemi di corruzione 103 . Per l’Osservatorio<br />

102 Infra cap. II.<br />

Per L. Ferola, Spazio giudiziario europeo e lotta alla corruzione, in Liuc Papers n. 73, Serie Impresa e<br />

Istituzioni, 14 aprile 2000, pp.16 e 21: “Allo stato attuale l’azione dell’Unione Europea non è concentrata<br />

unicamente sul contrasto della corruzione, ma anche sulla sua prevenzione, segnatamente tramite una<br />

maggiore trasparenza nelle procedure burocratiche. Come la Commissione [COM(97)0192] ha<br />

sottolineato, la semplificazione delle norme e l’introduzione di effettivi meccanismi di controllosostanziali<br />

e non solo formali- in tutti i processi decisionali significativi, quale generale principio di<br />

democrazia, possono contribuire sostanzialmente a prevenire la corruzione ed hanno un particolare effetto<br />

inibitorio e deterrente sul corruttore, rafforzando anche la volontà di coloro che si vogliono opporre. (…)<br />

Appare essenziale intraprendere una strategia strutturale e articolata che coinvolga governo, settore<br />

privato e società civile; in aggiunta i sistemi di contrasto dovrebbero essere caratterizzati da un approccio<br />

multidisciplinare, prevedendo concrete misure sia preventive che punitive. Il problema andrebbe<br />

affrontato in maniera sistematica, considerando che la mancanza di trasparenza e responsabilità riguarda<br />

vari ambiti dei sistemi economici e sociali (…). La lotta alla corruzione non deve fondarsi unicamente su<br />

una logica di specifica repressione, ma formulare anche una serie di interventi che includano la confisca<br />

dei beni e il sequestro dei proventi derivanti dal riciclaggio di denaro, che è una sua conseguenza diretta,<br />

messa in atto allo scopo di occultare i profitti realizzati.”<br />

103 I. Cipolletta, in Prevenire la corruzione, Collana Documenti CNEL, II serie, n.1, Roma, 1996, p. 26.<br />

Per la precisione le azioni suggerire in Prevenire la corruzione, pp. 79 ss. consistono nel:<br />

I. Prosciugare le occasioni della corruzione e della concussione attraverso molteplici strumenti quali:<br />

A)Semplificazione delle procedure e formulazione di Testi Unici; B)Responsabilizzazione della<br />

Dirigenza Pubblica, in primo luogo sul piano della spesa, e quindi con la definizione di regole per la<br />

mobilità delle dirigenza degli uffici cruciali per la legalità economico-finanziaria; C)Trasparenza dei<br />

prezzi nella contrattazione da parte delle Spa di interesse pubblico.<br />

II. Potenziare gli strumenti dell’attività economico-finanziaria dello Stato e gli organi del suo controllo, il<br />

che può avvenire mediante A)Riorganizzazione, nell’ottica della legalità, degli uffici pubblici essenziali<br />

per la legalità economico-finanziaria: Conservatorie, Catasto, Demanio, IVA, Imposte dirette, Uffici<br />

appalti nazionali e locali, Uffici giustizia tributaria, Provveditorato dello Stato, Cooperazione allo<br />

sviluppo; B)Omogeneità e trasparenza negli acquisti dei Ministeri; C)Rilevazione ed elaborazione dei<br />

37


del CNEL al fine di prevenire efficacemente la corruzione è importante evitare ritardi<br />

operativi e rimpalli di responsabilità e agire tempestivamente attraverso incisivi<br />

adeguamenti legislativi e nuovi comportamenti dei soggetti interessati politici,<br />

economici ed amministrativi 104 . Per Savona e Mezzanotte, ai fini di un’efficace politica<br />

di prevenzione della corruzione, è necessario agire sull’efficienza del sistema fiscale,<br />

della tutela della libera concorrenza nonché sulla responsabilità penale dei soggetti<br />

collettivi, anche attraverso il ricorso al cosiddetto blacklisting ovvero la pratica di<br />

inserire in una “lista nera” le aziende scoperte a corrompere o tentare di corrompere<br />

funzionari pubblici con conseguente interdizione permanente o temporanea alla<br />

partecipazione ad appalti pubblici 105 .<br />

In un’ottica preventiva, rivestono notevole importanza le azioni finalizzate<br />

all’educazione etica del pubblico dipendente e del cittadino al rispetto delle regole e<br />

all’intolleranza dei contravventori 106 .<br />

prezzi dei beni e dei servizi acquistati dalle P.A.; D)Controlli interni; E)Rafforzamento della capacità di<br />

analisi dei costi da parte della Corte dei Conti.<br />

III. Riorganizzare le rappresentanze delle imprese in modo tale che possano dialogare con le istituzioni,<br />

nel rispetto dell’indipendenza reciproca. A questo scopo le sedi deputate ad attuare i rapporti tra le<br />

organizzazioni imprenditoriali e le istituzioni devono essere esclusivamente quelle istituzionali,<br />

assembleari ed esecutive, centrali e periferiche. Le imprese che operano per lo Stato devono rendere note<br />

alla istituzione interessata le strutture proprie o esterne incaricate di stabilire con essa i rapporti di<br />

confronto e negoziali. E’ altresì essenziale l’adozione di codici etici da parte delle imprese operanti per lo<br />

Stato.<br />

IV. Sotto il profilo della qualificazione gestionale delle imprese, è fondamentale: A)Determinare i poteri<br />

reali dei consigli di amministrazione e dei sindaci per gli adempimenti contabili, nell’ambito dell’attività<br />

di gestione e di controllo dei bilanci aziendali; B)Esercitare controlli sulle società esterne, spesso<br />

utilizzate per fondi neri che alimentano il circuito delle tangenti; C)Contrastare la frammentazione di<br />

finanziarie esterne, specie nei grandi gruppi, che consente movimenti finanziari al di fuori del controllo<br />

dei consigli di amministrazione e delle regole che disciplinano l’attività bancaria.<br />

105 E. U. Savona e L. Mezzanotte, op.cit., p. 144.<br />

106 C. Beccaria, op. cit., XLV, XLVII: “Il più sicuro ma più difficil mezzo di prevenire i delitti si è di<br />

perfezionare l’educazione.(…) Un grand’uomo – il riferimento è a Jean-Jacques Rousseau, Emile - ha<br />

fatto vedere in dettaglio quali sieno le principali massime dell’educazione veramente utile agli uomini,<br />

cioè consistere meno in una sterile moltitudine di oggetti che nella scelta e precisione di essi, nel<br />

sostituire gli originali alle copie nei fenomeni sì morali che fisici che il caso o l’industria presenta ai<br />

novelli animi dei giovani, nello spingere alla virtù per la facile strada del sentimento, e nel deviarli dal<br />

male per la infallibile della necessità e dell’inconveniente, e non colla incerta del comando, che non<br />

ottiene che una simulata e momentanea ubbidienza. (…) Più forti e sensibili devono essere le impressioni<br />

sugli animi induriti di un popolo appena uscito dallo stato selvaggio. Vi vuole il fulmine per abbattere un<br />

feroce leone che si rivolta al colpo del fucile. Ma a misura che gli animi si ammolliscono nello stato di<br />

società cresce la sensibilità e, crescendo essa, deve scemarsi la forza della pena, se costante vuole<br />

mantenersi la relazione tra l’oggetto e la sensazione.”<br />

Per G. Forti, in Prefazione a M. Arnone e E. Iliopulos, op. cit., la mala pianta corruttiva si annida nelle<br />

teste e si nutre di quello che Beccaria chiamava “lo spirito di famiglia”, opposto rispetto allo “spirito<br />

regolatore delle repubbliche” che è “padrone dei principi generali, vede i fatti e li condensa nelle classi<br />

principali ed importanti al bene della maggior parte”. Lo “spirito di famiglia” in senso beccariano è la<br />

ricerca della protezione, il baratto degli interessi particolari avulso dal bene comune, dall’interesse<br />

generale: la gabbia cognitiva da cui la corruzione si sviluppa e le cui sbarre a sua volta esse vale a<br />

rinforzare. La luce delle cognizioni, l’istruzione e l’educazione dissipano il chiuso spirito di dettaglio che<br />

38


In via più specifica, rappresenterebbe uno straordinario deterrente all’accettazione della<br />

mazzetta da parte del pubblico dipendente, la previsione di una riduzione di pena o<br />

addirittura dell’impunità a favore del corruttore “pentito” 107 : laddove si introducesse un<br />

simile premio, si spezzerebbe il vincolo di reciproca omertà tra privato e pubblico<br />

funzionario.<br />

impedisce di reagire culturalmente, prima ancora che operativamente, nei confronti della corruzione. La<br />

specializzazione sociale dei cittadini e la formazione del personale forma “ libere anime e vigorose e le<br />

menti rischiaratici” e rende gli uomini virtuosi, “ma di quella virtù che sa resistere al timore, e non di<br />

quella pieghevole prudenza, degna solo di chi può soffrire un’esistenza precaria ed incerta”.<br />

Per M. Arnone e E. Iliopulos, op. cit., pp. 12 ss. “politiche ad ampio raggio d’azione sono quelle che nel<br />

lungo periodo modificano l’ambiente istituzionale e la mentalità dei membri della società. Politiche<br />

dell’istruzione, della formazione e della cultura sono il punto di partenza per un’efficace lotta alla<br />

corruzione; infatti, Paesi con più alti livelli di istruzione hanno un minore livello di corruzione. L’impatto<br />

delle politiche dell’istruzione si estende fino al processo di formazione politica e quindi fino a modificare<br />

o a rafforzare la percezione del fenomeno e a consolidare le strategie di rigetto. Agire a livello di politiche<br />

per l’istruzione significa servirsi di un insieme di canali indiretti che si indirizzano alla sfera economica o<br />

istituzionale della società. (…) Il livello di consapevolezza culturale dell’opinione pubblica agisce da<br />

catalizzatore sulla sfera istituzionale e politica. Elettori consapevoli sono cittadini in grado di controllare<br />

l’operato delle proprie istituzioni, (…) e di scegliere una classe dirigente di livello più alto. Queste<br />

condizioni hanno un forte impatto sulla qualità delle istituzioni e sono vincoli efficaci contro il<br />

diffondersi di fenomeni di cattiva governance. Sul piano delle politiche di medio periodo, occorre<br />

consolidare l’opera di prevenzione; in particolare, sia rafforzando le autorità di garanzia, sia attuando un<br />

forte intervento di formazione degli operatori privati e del personale delle pubbliche amministrazioni.<br />

Inoltre occorre introdurre o incrementare misure che limitino o eliminino conflitti di interesse e ambiti di<br />

discrezionalità della pubblica amministrazione, chiamandola a operare secondo principi di responsabilità<br />

e trasparenza ”.<br />

Ancora, secondo The Durban Commitment to effective action against corruption del 15 ottobre 1999 “ a<br />

successful campaign against corruption demands the full partecipation of all sections of society, including<br />

most importantly civil society and, with it, the business community”.<br />

107 Su questo punto Se il marcio si annida negli uffici, intervista all’Alto Commissario per la prevenzione<br />

e il contrasto della corruzione e delle altre forme d’illecito nella Pubblica Amministrazione, pubblicata su<br />

Panorama n. 46/47 del 24/11/2005, pag. 83.<br />

Ex art. 37 UNCAC ciascuno stato Parte esamina la possibilità, nei casi appropriati, di mitigare la pena<br />

all’imputato o accordare l’immunità dal perseguimento penale ad una persona fisica che fornisca<br />

un’importante collaborazione nelle indagini o nel perseguimento di un reato previsto dalla Convenzione.<br />

Per la previsione di una causa speciale di non punibilità a favore di chi, entro un dato termine, avesse<br />

tenuto spontaneamente comportamenti collaborativi C. F. Grosso, L’iniziativa DiPietro su Tangentopoli.<br />

Il progetto anticorruzione di mani pulite fra utopia punitiva e suggestione premiale, in Cass. Pen., 1994,<br />

2341 ss., per cui “più elevati sono i rischi di carcerazione e sanzioni limitative della libertà personale,<br />

interdittive e pecuniarie, tanto più elevata diventa la possibilità che uno dei protagonisti della corruzione<br />

si determini a collaborare col pubblico ministero”.<br />

Per B. Huber, op. cit., pp. 519 ss., “i meccanismi della corruzione si sviluppano segretamente, tutti i<br />

partecipi hanno interesse a non renderli pubblici, le manipolazioni finanziarie vengono accuratamente<br />

mascherate nella contabilità, si instaurano rapporti d’affari solo apparenti. Per rompere questa rete di<br />

persone, amministrazioni ed imprese strettamente legate fra loro e comprendere con successo i sottostanti<br />

traffici (…) è necessario che i partecipi offrano le chiavi di accesso e lettura delle informazioni. Tuttavia<br />

tali concorrenti sono normalmente disposti a far conoscere quanto sanno, solo se ottengono la promessa<br />

che le autorità procedenti riconosceranno la loro collaborazione. (…) Grecia, Spagna, Portogallo e<br />

Turchia si servono delle possibilità offerte dalla disciplina del “testimone della corona”, del recesso<br />

attivo, dell’estinzione della pena o di simili strumenti che sollecitano la collaborazione per scoprire fatti<br />

di corruzione; (…) in Inghilterra una siffatta disciplina è parte dell’armamento standard delle indagini<br />

penali.”<br />

Ancora: C. F. Grosso,voce Corruzione, Dig. Pen., p. 168 che rinvia ai progetti di riforma in Quaderni<br />

della giustizia, n. 45, 1985.<br />

39


5.1. Il Rapporto del Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione<br />

Particolarmente interessante è l’analisi offerta dal già citato Comitato di studio sulla<br />

prevenzione della corruzione 108 , il cui rapporto finale è stato presentato al Presidente<br />

della Camera dei deputati in data 23 ottobre 1996. Il Comitato, istituito con decreto del<br />

Presidente della Camera dei deputati 30 settembre 1996, n. 211, si è insediato il 2<br />

ottobre 1996 con lo scopo di elaborare, nell’ambito dei principi fondamentali<br />

dell’ordinamento amministrativo italiano, ipotesi di intervento legislativo per prevenire<br />

fenomeni di corruzione, tenendo conto delle caratteristiche del sistema delle imprese e<br />

delle principali esperienze straniere. Esso ha innanzitutto condotto un’analisi delle<br />

situazioni di corruzione nel nostro paese, delle istituzioni colpite, delle conseguenze che<br />

si riscontrano sul buon funzionamento di quelle e dei luoghi della corruzione quali si<br />

delineano nel triangolo di relazioni tra potere economico privato, pubblica<br />

amministrazione e personale politico. Da tale studio emerge che la morfologia della<br />

corruzione in Italia ha carattere collettivo, piuttosto che individuale, e che i<br />

comportamenti devianti costituiscono fatti seriali, non isolati in cui si presentano<br />

frequentemente più corruttori, più corrotti, nonché intermediari. Il fenomeno è<br />

capillarmente penetrato nei gangli vitali dell’amministrazione tanto a livello di grandi<br />

decisioni quanto nell’ordinaria attività amministrativa. Sono particolarmente colpiti<br />

alcuni settori: la domanda da parte della p.a. di beni e servizi offerti dai privati<br />

comprensiva delle decisioni di spesa relative all’attività contrattuale per opere e<br />

forniture; la compravendita di immobili; l’assegnazione di incarichi a professionisti; il<br />

settore della distribuzione o offerta da parte degli enti pubblici di prestazioni, risorse e<br />

servizi richiesti dai privati; infine occasioni di corruzione possono emergere<br />

nell’esercizio del potere autoritativo di cui dispone l’ente pubblico e che può<br />

concretizzarsi nell’imposizione di costi ai privati. Prima di indicare i mezzi per<br />

108 Il Comitato era composto dal prof. Sabino Cassese, dal prof. Luigi Arcidiacono, dal prof. Alessandro<br />

Pizzorno, dal prof. Agatino Cariola, dal dott. Bernardo Giorgio Mattarella, dal dott. Alberto Vannucci e<br />

dal dott. Giuseppe Renna.<br />

Per il rapporto si veda: Atti parlamentari XIII Legislatura, doc. CXI n.1.<br />

Oltre al citato rapporto del Comitato di studio presieduto da Sabino Cassese, fu presentato un secondo<br />

rapporto ad opera della Commissione di studio di cui al d.p.c.m. 18 ottobre 1996 per contrastare i<br />

fenomeni di corruzione e migliorare l’azione della p.a., costituita presso il Dipartimento della funzione<br />

pubblica e presieduta da Gustavo Minervini.<br />

In materia si consideri anche l’indagine conoscitiva sugli strumenti istituzionali atti a prevenire i<br />

fenomeni di corruzione, Senato della Repubblica, Commissione permanente affari costituzionali, XIII<br />

Legislatura. Roma, Tipografia Senato 1998.<br />

40


prevenire la corruzione, il Comitato ha individuato le condizioni che favoriscono il<br />

fenomeno 109 ed fattori ricorrenti produttivi di corruzione 110 nel nostro ordinamento.<br />

109 Le decisioni pubbliche sono più vulnerabili alla corruzione a seconda di:<br />

I. Ammontare delle risorse in gioco. Quanto maggiore è la quantità di risorse pubbliche destinate ad un<br />

determinato impiego, tanto minori sono i vincoli alla creazione di posizioni di rendita, presupposto per la<br />

realizzazione dello scambio corrotto.<br />

II. Grado di discrezionalità della decisione. Quanto è più estesa la discrezionalità dell’azione<br />

amministrativa, tanto più agevole e al riparo da rischi è la conclusione del patto illecito.<br />

III. Generalità degli effetti. Quanto più ad ampio raggio e di portata generale sono gli effetti del<br />

provvedimento, tanto maggiori sono le difficoltà dei potenziali beneficiari nell’organizzare<br />

congiuntamente un’attività di pressione illecita per influenzare la decisione pubblica.<br />

IV. Prevedibilità degli effetti. Tanto minore è l’astrattezza e l’imparzialità della procedura, tanto<br />

maggiore è la prevedibilità dei beneficiari di un dato provvedimento e conseguentemente la convenienza<br />

della corruzione per i soggetti ad esso interessati.<br />

Secondo lo studio del Comitato, i luoghi privilegiati della corruzione sono quelli in cui queste condizioni<br />

ricorrono simultaneamente.<br />

110 Per quanto concerne i fattori ricorrenti produttivi di corruzione, essi sono stati individuati in:<br />

I. L’ampiezza dell’intervento statale: in particolare lo sviluppo dei finanziamenti pubblici e della gestione<br />

pubblica di affari economici determinano posizioni di rendita la cui assegnazione ai privati è stabilita con<br />

larghi margini di discrezionalità cosicché le relative scelte divengono influenzabili da negoziazioni<br />

occulte;<br />

II. Il disordine normativo e la negoziazione della disciplina da applicare: infatti l’inflazione normativa<br />

consente agli amministratori di potere scegliere la norma da applicare, interpretandola a proprio<br />

piacimento ed aggirandone i vincoli fino al punto di trasformare la scelta discrezionale in scelta arbitraria;<br />

d’altronde il disordine normativo genera disfunzioni, ritardi e conflittualità potenziali per superare i quali<br />

il privato è indotto a retribuire indebitamente l’amministrazione;<br />

III. Le modalità di attuazione del decentramento amministrativo: il trasferimento di funzioni e risorse dal<br />

centro alla periferia si accompagna ad un aumento dei reati contro la pubblica amministrazione. Gli enti<br />

locali sono luoghi privilegiati per lo scambio corrotto per via dell’alto numero di provvedimenti<br />

individualizzati in essi adottati, della minore esperienza delle burocrazie locali, dell’emergere di figure di<br />

intermediazione specializzata con informali funzioni di supplenza, dell’inadeguatezza e politicizzazione<br />

dei controlli previsti, della mancata corrispondenza tra incremento del potere locale e responsabilità della<br />

classe politica;<br />

IV. Il finanziamento della politica: esso genera corruzione quando, a fronte di larghi poteri di nomina a<br />

cariche pubbliche e private da parte dello Stato, chi va ad occupare tali cariche acquista la disponibilità di<br />

fondi che può usare per sovvenzionare illegalmente il partito della cui protezione ha bisogno; quando i<br />

partiti vedono diminuire le fonti interne di finanziamento; quando si moltiplicano i soggetti politici che<br />

non ricevono fondi dagli organi centrali di un partito e devono perciò procurarseli autonomamente;<br />

quando mancano automatismi relativi alla competizione politica che inducano i soggetti politici a<br />

denunciare reciprocamente le pratiche di finanziamenti illegali; quando infine mancano precisi limiti di<br />

legge alle spese dei soggetti politici;<br />

V. La confusione di ruoli tra personale politico e personale burocratico: le due categorie sono in grado di<br />

controllarsi reciprocamente, denunciando eventuale corruzione; di fatto però le parti trovano più<br />

conveniente la negoziazione al controllo;<br />

VI. L’inefficienza amministrativa: essa causa corruzione dal momento che attribuisce agli amministratori<br />

un potere arbitrario per il compimento d’atti d’ufficio, estendendo cioè la gamma di risposte alternative<br />

che essi possono dare alle domande esterne o superiori;<br />

VII. L’insoddisfacente disciplina delle procedure amministrative: esse sono spesso antiquate e troppo<br />

complesse e ignorano la limitatezza di risorse umane, temporali ed organizzative a disposizione delle<br />

amministrazioni pubbliche, col risultato di generare alternative, deroghe e corsie preferenziali;<br />

VIII. L’assenza di corpi tecnici professionali interni all’amministrazione che costringe gli enti pubblici ad<br />

affidarsi a soggetti esterni per tutte le attività che richiedono l’opera di specialisti e genera occasioni di<br />

scambio occulto;<br />

IX. L’inefficienza dei controlli, tradizionalmente ispirati alla verifica formale della regolarità e legittimità<br />

dei singoli atti;<br />

X. La sfiducia dei cittadini nella garanzia dei loro diritti, che finiscono per trasformarsi in favori cosicché<br />

imprese e cittadini spesso trovano più conveniente pagare in cambio di atti dovuti piuttosto che ricorrere<br />

ai rimedi previsti dall’ordinamento; d’altronde la crescita della domanda di giustizia amministrativa, cui<br />

41


Il Comitato ha quindi ripartito i rimedi contro la corruzione in base al loro oggetto in<br />

cinque gruppi: assetto normativo 111 , rapporti tra politica ed amministrazione 112 , corpo<br />

amministrativo 113 , attività amministrativa e controlli 114 , controlli nell’area privata 115 .<br />

Tali mezzi possono essere ulteriormente distinti in base alla natura degli interventi, a<br />

seconda che possano essere conseguiti con linee di politica generale 116 , con<br />

provvedimenti puntuali relativi allo svolgimento delle attività politiche 117 , con<br />

provvedimenti puntuali riguardanti la pubblica amministrazione 118 , con provvedimenti<br />

puntuali riguardanti imprese e professioni 119 . Il Comitato ha individuato i mezzi per<br />

prevenire la corruzione distinguendo, sul piano dei risultati, tra mezzi di breve, medio e<br />

lungo periodo e precisando che tali misure debbono essere introdotte nell’ordinamento<br />

in modo tale da evitare di creare pesi e rigidità, eliminando contestualmente i vincoli<br />

inefficaci dal punto di vista della gestione pubblica che siano causa o fattore di<br />

corruzione e tenendo presente che le proposte indicate, se applicate male, sono<br />

suscettibili di generare in un ordinamento iperregolato ulteriori vincoli produttivi di<br />

nuova corruzione. 120<br />

1. Mezzi di breve periodo:<br />

a. Limitare le spese per la politica;<br />

non si è accompagnato un adeguamento strutturale dell’apparato giudiziario, è al tempo stesso<br />

conseguenza e determinante della sfiducia poiché il sovraccarico di domande ha prodotto tempi di attesa<br />

talmente lunghi che i soggetti sono incentivati a ricercare canali privilegiati di contatto con le strutture<br />

pubbliche;<br />

XI. Le distorsioni del sistema economico: le strutture d’impresa inefficienti e prive di reale competitività<br />

nel settore privato tentano di scongiurare l’emarginazione dal mercato pubblico con il pagamento di<br />

tangenti, con chiare conseguenze negative sulla stessa pubblica amministrazione la quale si trova ad<br />

affrontare pesanti costi, ritardi, scadente qualità delle prestazioni, inadempimenti o cattive esecuzioni;<br />

XII. Basse retribuzioni, assenza di prestigio e di spirito di corpo dei dipendenti pubblici: quanto più la<br />

partecipazione ai ruoli pubblici è ambita e socialmente riconosciuta, tanto più la violazione delle regole<br />

apparirà indesiderabile.<br />

111<br />

Infra 3.a.<br />

112<br />

Infra 1.a; 1.b; 1.i; 2.b; cui aggiungere la disciplina dei conflitti di interesse.<br />

113<br />

Infra 1.c; 1.d; 1.e; 1.f; 1.g; 2.d; 2.e; 3.c; cui aggiungere la disciplina dei conflitti d’interesse ed il<br />

miglioramento delle condizioni dei dipendenti pubblici e il recupero del prestigio della funzione pubblica.<br />

114<br />

Infra 1.g; 1.h; 2.e; 2.f; 3.b.<br />

115<br />

Infra 1.e; 2.c; 2.f; 2.g; 3.b; 3.d.<br />

116<br />

Infra 1.g; 2.e; 3.a; 3.b.<br />

117<br />

Infra 1.a; 1.b; 1.i; 2.b; 2.c; 2.d; cui aggiungere la disciplina dei conflitti di interesse.<br />

118<br />

Infra 1.b; 1.d; 1.c; 1.e; 1.f; 1.g; 1.h; 2.f; 3.d; cui aggiungere la disciplina dei conflitti d’interesse ed il<br />

miglioramento delle condizione dei dipendenti pubblici e il recupero del prestigio della funzione<br />

pubblica.<br />

119<br />

Infra 2.g; 2.h.<br />

120<br />

Per quanto concerne le modalità suggerite per l’attuazione di ciascun mezzo preventivo indicato, si<br />

veda quanto dettagliatamente previsto dal capitolo 4 del Rapporto cit.<br />

42


. Prevedere sempre l’ineleggibilità ed il divieto di rimanere in servizio di chi ha<br />

commesso reati di corruzione 121 ;<br />

c. Rendere operativi i codici di comportamento dei dipendenti pubblici 122 ;<br />

d. Stabilire un chiaro regime di incompatibilità tra funzione pubblica e cariche<br />

politiche 123 ;<br />

e. Introdurre obblighi di dichiarazione del patrimonio e controlli per campione, per i<br />

titolari di funzioni pubbliche;<br />

f. Limitare le attività successive all’impiego pubblico;<br />

g. Adeguare il procedimento disciplinare alle risultanze dei giudizi penali 124 ;<br />

h. Disciplinare il procedimento ispettivo e di verifica;<br />

i. Tutelare effettivamente la segretezza del voto.<br />

2. Mezzi di medio periodo:<br />

a. Ridurre l’area pubblica;<br />

b. Ridurre e porre sotto controllo le nomine politiche;<br />

c. Regolare le lobbies;<br />

d. Separare selezione e carriera dei dipendenti pubblici dalla politica;<br />

e. Controllare più efficacemente le attività privatistiche dei poteri pubblici 125 ;<br />

f. Modificare il regime dei contratti pubblici 126 ;<br />

g. Rafforzare i controlli interni delle società per azioni;<br />

h. Rafforzare la giustizia professionale.<br />

3. Mezzi di lungo periodo:<br />

a. Porre ordine nella legislazione;<br />

b. Liberare l’attività privata da vincoli pubblici e semplificare i procedimenti<br />

amministrativi;<br />

121<br />

In proposito si consideri quanto previsto dalla L. 19 marzo 1990, n. 55.<br />

122<br />

Supra.<br />

123<br />

L’art. 26 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 di modifica all’art. 58 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (si<br />

veda ora l’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) ha dettato una disciplina di incompatibilità, cumulo di<br />

impieghi e incarichi più chiara.<br />

124<br />

L. 27 marzo 2001, n. 97.<br />

Cons. Stato sez. IV, 18.09.1905, n. 363.<br />

Corte Cost., 03.05.2002, n. 145.<br />

125<br />

Art. 11 l.28 dicembre 2001, n.448; d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; d.lgs. 11 aprile 2002, n.61.<br />

126<br />

L’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha previsto per gli acquisti di beni e servizi da parte<br />

delle p.a. la stipulazione di convenzioni con i fornitori, alle quali anche le amministrazioni non statali<br />

possono aderire per effettuare acquisti alle condizioni stabilite in via generale. Le relative funzioni<br />

amministrative sono state affidate a una società a partecipazione statale ( Consip S.p.a. istituita con<br />

decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 febbraio 2000),<br />

che offre assistenza alle p.a. per la conclusione dei contratti e consente loro l’adesione via Internet,<br />

conciliando così i vantaggi di una gestione accentrata con le esigenze di autonomia delle singole<br />

amministrazioni.<br />

43


c. Istituire corpi tecnici nell’amministrazione;<br />

d. Passare dai controlli di processo ai controlli di prodotto 127 .<br />

D’altronde, come osservato da Abbate 128 , le grandi teorizzazioni servono a poco bensì<br />

bisogna cominciare a vedere la realtà in concreto, a capire quello che è avvenuto e a<br />

muoversi di conseguenza. Non saranno i palliativi, gli interventi improvvisati o quel<br />

pendolarismo legislativo che ha caratterizzato purtroppo per molto tempo la vita del<br />

nostro Paese a porre un argine ad un’illegalità diffusa che finisce per incidere sulla<br />

stessa convivenza civile e mettere in discussione la credibilità di tutte le istituzioni.<br />

127 I controlli amministrativi sono stati riformati nel senso indicato dal Rapporto con il passaggio dai<br />

controlli di processo ai controlli di prodotto. Inoltre la riforma del titolo V della Costituzione operata nel<br />

2001 ha comportato l’abrogazione delle norme amministrative che prevedevano i controlli sugli atti<br />

amministrativi degli enti territoriali.<br />

128 A. G. Abbate, op. cit., p. 47.<br />

44


CAPITOLO II<br />

L’AZIONE INTERNAZIONALE CONTRO LA CORRUZIONE<br />

1. Quadro generale<br />

“La corruzione, distogliendo risorse che andrebbero destinate allo sviluppo, minando la<br />

capacità dei governi di garantire i servizi essenziali, alimentando la disuguaglianza e<br />

l'ingiustizia e scoraggiando gli investimenti e gli aiuti esteri, colpisce in maniera<br />

diseguale le fasce più povere". Kofi Annan, Segretario Generale delle Nazioni Unite 1<br />

La corruzione è onnipresente in forma più o meno accentuata in ogni ordinamento,<br />

pertanto anche le politiche di contrasto del fenomeno corruttivo debbono essere<br />

organizzate in una dimensione propriamente mondiale. D’altra parte l’interesse della<br />

comunità internazionale a constatare le pratiche illecite e a che ogni Paese riesca a<br />

contenere la propria corruzione è giustificato dall’esistenza di una relazione positiva tra<br />

il livello di corruzione interna e il livello di quella che viene esportata dai singoli Paesi,<br />

e dunque dalla tendenza che presenta una cultura d’impresa basata sul ricorso alla<br />

tangente ad infettare il resto del mondo. Negli ultimi anni si assiste a livello<br />

internazionale ad un generalizzato sforzo da parte delle organizzazioni sovranazionali -<br />

ONU 2 , OCSE, OMC, Unione Europea, Consiglio d’Europa - nei confronti degli Stati<br />

nazionali affinché adottino efficaci misure avverso la corruzione. In questa direzione si<br />

muovono anche la Banca Mondiale 3 e il Fondo Monetario Internazionale 4 , e l’azione di<br />

pressione dell’organizzazione non governativa Transparency International. 5<br />

1<br />

Dichiarazione resa in occasione dell’adozione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite<br />

della Convenzione contro la corruzione.<br />

2<br />

In particolare, presso le Nazioni Unite, l’UNODC ( United Nations Office on Drugs and Crime) ha<br />

promosso, a partire dal 1999, il GPAC (Global Programme against Corruption) per incentivare la<br />

trasparenza internazionale e l’adozione di misure nazionali anti-corruzione.<br />

3<br />

Attualmente più del 40% delle operazioni della Banca sono finalizzate alla creazione delle condizioni<br />

necessarie a un sistema di governance che rispetti gli standard internazionali di buona condotta; iniziative<br />

di governance e misure anti-corruzione vengono condotte congiuntamente, nel contesto di programmi di<br />

assistenza di medio periodo (Country Assistance Strategy) che sono indirizzati alla gestione della spesa<br />

pubblica, alla lotta contro la corruzione, alla riforma dei servizi pubblici e del sistema giudiziario, alle<br />

politiche di tassazione e amministrazione, alla decentralizzazione e alla predisposizione dei servizi<br />

pubblici. Gli obiettivi della BM, in questa sede, sono: assistere i Paesi che chiedono aiuto per combattere<br />

la corruzione; introdurre politiche anti-corruzione come criterio di valutazione per le concessioni di aiuti<br />

finanziari; sostenere le iniziative per contrastare il fenomeno; finanziare progetti finalizzati alla<br />

prevenzione degli episodi corruttivi. La BM si avvale del supporto del Dipartimento per la Diminuzione<br />

delle Povertà e la Gestione Economica, dell’Istituto della BM, del Dipartimento Affari Legali; delle<br />

banche regionali, dell’Ufficio di etica e Conflitti, del Dipartimento di Integrità Istituzionale.<br />

45


Le istituzioni internazionali dedicano la loro attenzione alla creazione di standards<br />

internazionali trasparenti e codici di comportamento, accompagnando l’ attività di<br />

regolamentazione ad un’intensa attività di monitoraggio sugli Stati membri, e talora<br />

subordinando le concessione di aiuti all’introduzione e al rispetto di norme anti-<br />

corruzione. Le radici dell’azione multilaterale contro la corruzione risalgono alla legge<br />

statunitense U.S. Foreign Corrupt Act che, a partire dal 1977, bandì la corruzione di<br />

ufficiali stranieri da parte di multinazionali americane. L’esempio degli Usa stimolò<br />

l’azione di altre organizzazioni internazionali che, dagli anni Novanta in poi,<br />

indirizzarono la loro attività alla lotta contro la corruzione. D’altronde le iniziative<br />

internazionali contro la corruzione sono state stimolate anche da fattori storico-politici –<br />

crollo dell’Unione Sovietica, fine della guerra fredda, diffusione della democrazia,<br />

globalizzazione della cultura e dei mercati, sviluppo dei mezzi di comunicazione - che<br />

hanno determinato la circolazione di nuove informazioni, contribuendo a risvegliare<br />

l’attenzione dell’opinione pubblica nei confronti della corruzione. In seguito ai tragici<br />

avvenimenti dell’11 settembre 2001 poi la comunità internazionale, su forte pressione<br />

degli Stati Uniti, ha dato inizio ad un’intensa attività finalizzata all’eliminazione di tutte<br />

le fonti che potessero incentivare episodi di terrorismo, riciclaggio di denaro sporco e<br />

corruzione. Le convenzioni contro la corruzione riconoscono che l’afflittività del<br />

fenomeno travalica i confini nazionali ed esprimono la volontà politica di fronteggiare<br />

il problema individualmente e collettivamente, attraverso la fissazione di regole e<br />

D. Kaufmann, Corruption, Governance and Security: Challenges for the Rich Countries and the World,<br />

Global Competitiveness Report 2004/2005, The World Bank Institute, Washington DC, 2004.<br />

D. Kaufmann, A. Kraay, M. Mastruzzi, Governance Matters III: Governance Indicators for 1996-2002,<br />

The World Bank, Washington DC, 2004.<br />

Banca Mondiale e Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Business Environment and<br />

Enterprise Performance Survey.<br />

4<br />

L’attività di sorveglianza sulle politiche economiche dei Paesi, l’attività di supporto finanziario ai<br />

programmi di aggiustamento strutturale e l’assistenza tecnica finalizzata al rafforzamento della gestione<br />

economica e finanziaria sono ambiti strettamente connessi ai fenomeni di corruzione.<br />

Nell’autunno del 2001, il FMI ha dato inizioe ad un nuovo programma indirizzato alla lotta contro il<br />

riciclaggio di denaro sporco, l’Anti-money Laundering and Combating the Financing of Terrorism<br />

(AML/CFT). L’iniziativa è condotta in collaborazione con il Financial Action Task Force on Money<br />

Laundering (FATF), fondato nel 1989, e con la Banca Mondiale.<br />

5<br />

R. Bontempi, Prefazione a E. U. Savona, L. Mezzanotte, La corruzione in Europa, Carocci, Roma,<br />

1998, p.12.<br />

M. Arnone, E. Iliopulos, La corruzione costa. Effetti economici, istituzionali e sociali, Vita e Pensiero,<br />

2005, pp.193 ss.<br />

A. Marra, Successi della Convenzione OCSE contro la corruzione ed ostacoli al suo enforcement,<br />

pubblicazione TI- Italia, reperibile on-line su http://www.transparency.it.<br />

Siti di interesse: http://www.transparency.org; http://www.un.org; http://www.oecd.org;.<br />

http://www.unodc.org; http://www.odcc.org; http://www.coe.int.<br />

46


standards che promuovono l’azione interna e facilitano la cooperazione internazionale.<br />

Alcuni di questi testi si fondano su un approccio selettivo al problema, proponendosi di<br />

intervenire su alcuni aspetti-chiave; altri invece affrontano la corruzione in termini<br />

generici, occupandosi tanto delle misure di prevenzione, quanto dei meccanismi<br />

sanzionatori nonché dei profili di controllo della corruzione, prevedendo altresì<br />

meccanismi di assistenza tecnica nell’applicazione delle norme convenzionali ai Paesi<br />

che ne facciano richiesta. Questo sforzo normativo e di indirizzo va certamente<br />

apprezzato, ma occorre anche tenerne presente i limiti: nel caso delle convenzioni<br />

trascorrono normalmente anni tra la firma e la ratifica, necessaria all’entrata in vigore<br />

del programma convenzionale e quindi alla produzione di effetti concreti; spesso poi si<br />

evidenzia un notevole scarto tra le intenzioni dichiarate e la concreta messa in opera di<br />

azioni specifiche; a questo si aggiunge la debolezza intrinseca ad una strategia<br />

internazionale, la quale si fonda su un approccio generico alle problematiche, necessario<br />

a conciliare le diversità dei vari ordinamenti nazionali. L’adozione di convenzioni è solo<br />

un primo passo significativo nella lotta comune alla corruzione: la volontà espressa<br />

deve essere seguita da un’effettiva azione nazionale di mantenimento degli impegni<br />

assunti in sede convenzionale. In particolare si rileva un atteggiamento contraddittorio<br />

del governo italiano nel conformarsi agli impegni assunti in ambito internazionale se si<br />

pensa al c.d. scudo fiscale (d.l. 350 del 25 settembre 2001, proposto dall’allora Ministro<br />

dell’Economia e delle Finanze Giulio Tremonti e convertito nella legge 409 del 20<br />

novembre 2001). Questa legge consiste in una sanatoria che permette ai capitali<br />

esportati illegalmente nel resto del mondo di ritornare in Italia, dietro pagamento di<br />

un’ammenda, e di fatto consente deliberatamente il riciclaggio di denaro proveniente da<br />

attività illecite ed il suo utilizzo. In tal modo si favorisce altresì la perdita definitiva<br />

delle informazioni relative al tragitto del denaro sporco. Il provvedimento in questione,<br />

oltre ad essere moralmente e giuridicamente deprecabile e irrilevante come contributo<br />

finanziario, è apertamente in contraddizione con le intenzioni di contrastare il<br />

riciclaggio di denaro sporco, manifestate contemporaneamente a livello internazionale:<br />

infatti nell’ottobre 2001, nell’ambito della riunione del G7, i Ministri delle Finanze dei<br />

Paesi membri avevano sottoscritto l’Action Plan to Combat the Financing of Terrorism,<br />

programma composto da misure di breve periodo finalizzate a bloccare i flussi di<br />

capitali sporchi destinati a finanziare gli atti di terrorismo, cui era seguita una seconda<br />

riunione nel febbraio 2002 con lo scopo di monitorare l’effettivo perseguimento degli<br />

obiettivi stabiliti. Accordi analoghi furono siglati alla fine del 2001 dalla comunità<br />

47


internazionale nel contesto del programma Anti-money Laundering and Combating the<br />

Financing of Terrorism (AML/CTF del FMI e della BM). Sconcerta pertanto la<br />

tempistica nell’approvazione dello scudo fiscale e la sua contraddittorietà rispetto agli<br />

impegni assunti in concomitanza sul piano internazionale. Analoghe considerazioni<br />

valgono per la legge di depenalizzazione del falso in bilancio e per quella di ostacolo<br />

alle rogatorie internazionali, approvate in contraddizione con la lettera e lo spirito degli<br />

accordi internazionali. 6<br />

Volendo in questa sede approfondire quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni<br />

Unite contro la corruzione (UNCAC) del 2003, la quale rappresenta un traguardo storico<br />

nella lotta globale contro la corruzione, ci limitiamo ad un generico rinvio alle altre<br />

fonti internazionali in materia, che consente di avere una panoramica sulle recenti<br />

tendenze della cooperazione tra Stati nel fronteggiare il problema della corruzione:<br />

- Risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 51/59 e 51/191 del 12<br />

dicembre 1996, 53/111 del 9 dicembre 1998, 53/176 del 15 dicembre 1998,<br />

54/128 del 17 dicembre 1999, 55/25 del 15 novembre 2000, 55/61 del 4<br />

dicembre 2000, 55/188 del 20 dicembre 2000, 57/169 del 18 dicembre 2002;<br />

- Risoluzione del Consiglio Economico e Sociale 2001/13 del 24 luglio 2001 per<br />

il rafforzamento della cooperazione internazionale nella prevenzione e nel<br />

contrasto al trasferimento di fondi di provenienza illecita, derivanti da atti di<br />

corruzione;<br />

- Rapporto ONU del gruppo intergovernativo di esperti per la predisposizione di<br />

un progetto di negoziazione di uno strumento legale internazionale contro la<br />

corruzione, Vienna, 30 luglio- 3 agosto 2001, approvato dalla Commissione per<br />

la Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale il 6 settembre 2001<br />

(E/2001/30) 7 ;<br />

- Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale<br />

(UNTOC) del 15 novembre 2000, in vigore dal 29 settembre 2003;<br />

- Raccomandazione OCSE sulla corruzione nelle transazioni commerciali<br />

internazionali del 27 maggio 1994 e la Raccomandazione del 1996 sulla<br />

deducibilità fiscale dei proventi illeciti versati a pubblici ufficiali esteri;<br />

6 M. Arnone, E. Iliopulos, op.cit., pp.180 ss.<br />

7 Si veda anche il Rapporto del Segretario Generale sull’esistenza di strumenti legali internazionali,<br />

raccomandazioni e altri documenti in materia di corruzione (E/CN.15/2001/3 e Corr. 1 e Add.1).<br />

48


- Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri<br />

nelle transazioni commerciali internazionali, firmata a Parigi il 17 dicembre<br />

1997, in vigore dal 15 febbraio 1999 8 ;<br />

- Dichiarazioni della Conferenza Internazionale contro la corruzione di Lima<br />

(settembre 1997) e Durban (ottobre 1999);<br />

- Dichiarazione sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali del<br />

27 giugno 2000, di cui fanno parte le Linee guida dell’OCSE destinate alle<br />

imprese multinazionali;<br />

- Dichiarazione dei Paesi del G8, Evian, giugno 2003;<br />

- Codice di buona condotta sulla trasparenza fiscale del 1998, rivisto in data 23<br />

marzo 2001 9 ;<br />

- Codice di buona condotta sulla trasparenza nelle politiche monetarie e<br />

finanziarie;<br />

- Rapporti del Global Forum sulla lotta alla corruzione;<br />

- Convenzione dell’Unione Africana (AU Convention) su prevenzione e lotta alla<br />

corruzione del 12 luglio 2003, non ancora in vigore; Protocollo SADC contro la<br />

corruzione; Protocollo ECOWAS sulla lotta contro la corruzione;<br />

- Convenzione contro la corruzione dell’Organizzazione degli Stati Americani<br />

(OAS) del 29 marzo1996;<br />

- Piano d’azione per Asia- Pacifico (ADB).<br />

In ambito europeo 10 , non si mira ad una completa armonizzazione delle normative<br />

nazionali anti-corruzione ma alla ricerca di un consenso multilaterale finalizzato ad<br />

agevolare un’applicazione uniforme ed effettiva degli strumenti giuridici adottati.<br />

8 L’art. 322-bis del codice penale è stato introdotto dalla legge di ratifica ed esecuzione della predetta<br />

Convenzione del 29 settembre 2000, n. 300 e punisce, al pari della corruzione dei pubblici ufficiali<br />

italiani, la corruzione “delle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici<br />

ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni<br />

pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio<br />

in operazioni economiche internazionali”.<br />

Dal 4 luglio 2001 è altresì in vigore il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 che disciplina la responsabilità<br />

amministrativa delle società per i reati di corruzione sia interna che all’estero, in forza della delega al<br />

Governo disposta dall’art.11 della l. 300/ 2000.<br />

Riserve sono state espresse dallo staff OCSE del Gruppo di Lavoro su Bribery in International<br />

Transactions in merito alla collaborazione prestata dalle autorità italiane ai fini della verifica delle azioni<br />

intraprese dal nostro Paese per conformarsi alla Convenzione del 1997, Report on the Application of the<br />

Convention on Combating Bribery of <strong>Public</strong> Officials in International Business Transactions and the<br />

1997 Recommendation on Combating Bribery in International Business Transactions, 29 novembre 2004.<br />

9 http://www.imf.org/external/np/fad/trans/code.htm<br />

10 C. R. Calderone, Lotta alla corruzione in campo comunitario ed internazionale in Riv. Tr. Dir. Pen. Ec.<br />

Anno XIV, n. 3, luglio-settembre 2001. L. Ferola, Spazio giudiziario europeo e lotta alla corruzione in<br />

Liuc Papers n. 73, Serie Impresa e Istituzioni, 14 aprile 2000. A. Comfort, F. X. Camenen, Misure volte a<br />

49


Fin dall’istituzione del sistema delle risorse proprie (1970) e dal completamento del<br />

mercato interno, la Comunità Europea ha dovuto contrastare fattispecie criminose aventi<br />

dirette ripercussioni sul proprio bilancio, quali l’abuso di funzioni, il millantato credito,<br />

la frode, il riciclaggio di denaro e la corruzione. Il consolidamento dell’integrazione nei<br />

più importanti settori istituzionali, e segnatamente l’abolizione degli ostacoli alla libera<br />

circolazione di merci e persone, ha reso imperativa una maggiore cooperazione a livello<br />

europeo nell’ambito della giustizia e degli affari interni, sempre nel pieno rispetto della<br />

sovranità dei singoli Stati membri. L’abolizione delle frontiere ha in effetti rivelato un<br />

preoccupante paradosso: il mantenimento delle barriere normative in uno spazio politico<br />

quale quello europeo, in cui la competenza penale è strettamente riservata alle autorità<br />

nazionali, ha permesso al crimine organizzato di sfruttare le asimmetrie derivanti<br />

dall’esistenza di diversi sistemi giuridici. Si è quindi riconosciuta la necessità di<br />

armonizzare le normative nazionali.<br />

L’Unione Europea è sprovvista di una potestà punitiva diretta, prerogativa degli Stati<br />

Membri in quanto espressione della sovranità nazionale. Tuttavia il Trattato di<br />

Amsterdam prevede una precisa base legale per contrastare la corruzione, includendola<br />

esplicitamente tra le materie oggetto di cooperazione in materia penale ( art. 29 TUE).<br />

prevenire la corruzione negli stati membri dell’Ue, Documento di lavoro della direzione generale degli<br />

studi del Parlamento Europeo, L-2929, Lussemburgo. J. Peterson, The EU: Pooled sovereignty, divided<br />

accountability, Political Studies, 1997, XLV, 559578. D. Ruimschotel, The EC budget: ten per cent<br />

fraud? A policy analysis approach, Journal of Common Market Studies, 32, 1994, 31942. J. La<br />

Palombara, Structural and institutional aspects of corruption, Social Research, 61, 1994. A. Sherlock, C.<br />

Harding, Controlling fraud within the European Community, European Law review, 16, 1991.<br />

Deloitte & Touche, Fraud without frontiers a study for the European Commission of international fraud<br />

within the EU, 1997. UK House of Commons, European Standing Committee B, Detection of frauds and<br />

irregularities, London, HMSO, 1996. The fight against corruption: Is the tide now turning?,<br />

Transparency International, Berlin, April, 1997. K.A. Elliott, Corruption and the Global Economy,<br />

Institute for International Economics,Washington, 1997. P. J. Perry, Political corruption and political<br />

geography, Ashgate, 1997. Relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni sulla<br />

lotta contro la frode internazionale, A3-0346/93, Relatore: R. Bontempi, Risoluzione PE del 16.12.93,<br />

GU C20/94.<br />

Relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni sulla lotta alla corruzione in<br />

Europa, A3-0314/95, Relatore: H. Salisch, Risoluzione PE del 15.12.95, GU C17/96. Comunicazione al<br />

Consiglio e al PE su Una politica dell'Unione contro la corruzione, COM(97)192, Bruxelles, 21.5.97.<br />

Atto del Consiglio che elabora la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono<br />

coinvolti funzionari delle Comunità europee o funzionari degli Stati membri dell'Unione europea, GU<br />

C362, 2.12.96. Aspetti amministrativi civili e penali, incluso il ruolo della magistratura, della lotta contro<br />

la corruzione, atti della XIX Conferenza dei Ministri europei della giustizia, La Valletta, 14-15 giugno<br />

1994. Documenti della II Conferenza europea dei servizi specializzati nella lotta contro la corruzione,<br />

Tallinn, 27-29 ottobre 1997. Risoluzione sulla lotta alla corruzione in Europa, GUCE C 17 del 22 gennaio<br />

1996, pp. 443 ss. Risoluzione n. 1 sui rapporti tra corruzione e criminalità organizzata, adottata dalla XXI<br />

conferenza dei Ministri di Giustizia Europei, Praga, 1997.<br />

Per una lista esauriente di decisioni, risoluzioni, azioni comuni, raccomandazioni e rapporti si consulti il<br />

sito http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/crime/economic/wai/fsj_crime_economic_en.htm.<br />

50


Gli strumenti previsti dall’art. 34 TUE per attuare tali politiche sono: posizioni comuni,<br />

decisioni-quadro, decisioni e convenzioni (art. 34 TUE). Le prime hanno portata più<br />

politica che giuridica e definiscono l’orientamento dell’Unione in merito ad una<br />

questione specifica. Le seconde vengono emanate al fine di “un ravvicinamento delle<br />

disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri”: esse obbligano gli Stati con<br />

riferimento al risultato da raggiungere, lasciando alle istanze nazionali la competenza in<br />

merito alla forma ed ai mezzi, e non possono comportare effetti diretti. Effetti diretti<br />

non sono attribuiti neanche alle decisioni: queste ultime sono vincolanti e possono<br />

essere adottate dal Consiglio conformemente agli obiettivi del titolo VI TUE, con<br />

esclusione degli ambiti entro i quali intervengono le decisioni quadro. Infine, per quel<br />

che concerne le convenzioni, è da salutare positivamente la previsione legislativa che ne<br />

impone la ratifica entro un limitato lasso di tempo e che ne sancisce l’automatica entrata<br />

in vigore se adottate da almeno la metà degli stati firmatari: ciò dovrebbe accelerare la<br />

loro effettività. L’articolo 29, comma 5 TUE introduce il concetto di ravvicinamento<br />

delle norme nazionali come mezzo per contrastare il crimine organizzato: esso consiste<br />

in un’armonizzazione moderata mediante la fissazione di standards minimi in alcuni<br />

settori ben individuati per bilanciare adeguatamente la protezione degli interessi europei<br />

con la sovranità nazionale. Il capoverso e) dell’art. 31 TUE prevede quindi “la<br />

progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi<br />

costitutivi dei reati e delle sanzioni” entro degli ambiti prioritari e ben determinati<br />

(terrorismo, criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti). Al momento la<br />

comunitarizzazione della materia non è prevedibile poiché è accettabile raggiungere<br />

solo un certo grado di compatibilità tra gli strumenti giuridici nazionali. In questo senso<br />

il primo Consiglio europeo consacrato esclusivamente alla cooperazione giudiziaria<br />

(Tampere, 1999) ha definito una piattaforma programmatica stabilente una varietà di<br />

misure e priorità tra cui la creazione di un’effettiva area di sicurezza e giustizia ed il<br />

rafforzamento della lotta contro il crimine trans-frontaliero ove si auspica per un<br />

limitato numero di reati rilevanti, tra cui il reato di corruzione, il raggiungimento di una<br />

comune definizione ed incriminazione nonché l’irrogazione di sanzioni omogenee.<br />

Per quanto riguarda gli interventi anti-corruzione riferibili al Consiglio d’Europa, essi si<br />

collocano nella più generale azione di difesa della democrazia e della legalità e di<br />

sviluppo di accordi che fissino standards giuridici e sociali comuni ai Paesi membri.,<br />

propria dell’organismo.<br />

51


Si rammentino quindi:<br />

- Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunità e lotta<br />

contro le frodi del 1995 e relativi protocolli 11 ;<br />

- Piano d’azione contro la corruzione adottato dal Comitato del Consiglio<br />

d’Europa dietro proposta del Gruppo Multidisciplinare contro la Corruzione<br />

(GMC), Strasburgo, 1996;<br />

- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una<br />

politica dell'Unione contro la corruzione del 21 maggio 1997 12 ;<br />

- Risoluzione del Consiglio d’Europa 97/24 adottata il 6 novembre 1997<br />

contenente venti principi-guida per la lotta contro la corruzione;<br />

- Convenzione dell’Unione Europea sulla lotta contro la corruzione nella quale<br />

sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o funzionari degli Stati<br />

membri dell'Unione del 26 maggio 1997 13 ;<br />

- Azione comune del 22 dicembre 1998 adottata dal Consiglio d’Europa sulla base<br />

dell’art. K. 3 del Trattato dell’Unione Europea relativo alla corruzione nel<br />

settore privato 14 ;<br />

- Risoluzione del Consiglio d’Europa 99/5 adottata il 1° maggio 1999 relativa alla<br />

creazione del Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO), organismo il cui<br />

mandato si concentra sul monitoraggio del rispetto dei principi-guida per la lotta<br />

alla corruzione (nel contesto del Program of Action against Corruption, PAC) e<br />

l’implementazione degli strumenti giuridici (Convenzione di Legge Penale sulla<br />

Corruzione, Convenzione di Legge Civile sulla Corruzione e Recommendation<br />

R- costituita da dieci codici di condotta per i pubblici ufficiali);<br />

- Convenzione di legge penale sulla corruzione adottata dal Comitato dei Ministri<br />

del Consiglio d’Europa il 27 gennaio 1999, in vigore dal 1° luglio 2002; il<br />

11 GU C 316 del 27.11.1995 e Boll. 7/8-1995, punto 1.5.3 - primo protocollo - GU C 313 del 23.10.1996 e<br />

Boll. 9-1996, punto 1.5.4 - secondo protocollo - GU C 221 del 19.7.1997 e Boll. 6-1997, punto 1.5.4.<br />

Atti connessi: Relazione della Commissione sull'applicazione da parte degli Stati membri della<br />

convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e dei relativi protocolli<br />

[COM(2004) 709]; protocollo sull’interpretazione delle Convenzione [GU C 151 del 20.05.1997] e<br />

relazione esplicativa [GU C 191 del 23.06.1997]; regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio,<br />

del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità [GUCE L 312 del<br />

23/12/1995, pp. 1 ss.].; regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, relativo ai controlli e ai<br />

controlli in loco della Commissione ai fini della constatazione delle frodi e irregolarità che mettono in<br />

pericolo gli interessi finanziari delle Comunità europee [GU L 292 del 15.11.1996 e Boll. 11-1996, punto<br />

1.6.8]. L. Ferola, op.cit, pp.10-13.<br />

12 COM 97/0192 def.<br />

13 GUCE C 195 del 26/06/1997 pp.2 ss., boll. 5-1997 punto 1.5.8.<br />

14 GUCE L 358 del 31/12/1998, pp. 2 ss.<br />

52


Protocollo alla Convenzione del 15 maggio 2003 è in vigore dal 1° febbraio<br />

2005 15 ;<br />

- Convenzione di legge civile sulla corruzione adottata dal Comitato dei Ministri<br />

del Consiglio d’Europa il 9 settembre 1999, in vigore dal 1° novembre 2003;<br />

- Codice di condotta per i pubblici ufficiali adottato dal Comitato dei Ministri del<br />

Consiglio d’Europa l’11 maggio 2000;<br />

- Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea-<br />

Relazione esplicativa, approvata dal Consiglio il 26 maggio 1997 16 ;<br />

- Mandato di arresto internazionale adottato dal Consiglio dei Ministri<br />

dell’Unione Europea il 6 dicembre 2001 17 .<br />

2. In particolare: la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC)<br />

Il 31 ottobre 2003, dopo una lunga e difficoltosa negoziazione 18 , l’Assemblea Generale<br />

delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione ONU contro la corruzione,<br />

successivamente firmata da 134 Paesi a Merida (Messico) nel dicembre 2003. A<br />

distanza di due anni, il 14 dicembre 2005, la Convenzione è entrata in vigore. 19 Si tratta<br />

15 http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=173&CM=8&DF=30/01/2006&C<br />

L=FRE.<br />

16 GUCE C 191 del 23 giugno 1997, pp. 13 ss.<br />

17 Tra le 32 infrazioni contemplate, ci sono anche le imputazioni per corruzione.<br />

18 Il negoziato ebbe inizio nel febbraio del 2002, si protrasse per circa diciotto mesi e si concluse l’8<br />

settembre 2003 a Vienna. Documentazione collegata reperibile su http://www.unodc.org : Global Action<br />

against Corruption- The Merida Papers; Report of the High-level Political Conference for the Purpose of<br />

Signing the United Nations Convention against Corruption, held in Merida, Mexico, from 9 to 11<br />

December 2003 [A/CONF.205/2]; Intergovernmental Open-ended Expert Group on the Preparation of<br />

Draft Terms of Reference for the Negotiation of the Future Legal Instrument against corruption (Vienna,<br />

30 July - 3 August 2001); Informal Preparatory Meeting of the Ad Hoc Committee on the Negotiation of<br />

a Convention against Corruption (Buenos Aires, 4-7 December 2001); Ad Hoc Committee on the<br />

Negotiation of a Convention against Corruption; High-level Political Conference for the Purpose of<br />

Signing the United Nations Convention against Corruption (Merida, Mexico, 9-11 December 2003);<br />

Consensus Reached on UN Convention against Corruption, 2 October 2003; Statement on the Adoption<br />

By the General Assembly of the United Nations Convention Against Corruption by the Secretary-<br />

General, 31 October 2003; International legal instrument against corruption [A/RES/55/61]; Preventing<br />

and combating corrupt practices and illegal transfer of funds and repatriation of such funds to the<br />

countries of origin[A/RES/55/188]; Annotated provisional agenda and proposed organization of work<br />

[A/AC.260/1]; Report of the Secretary-General on the analysis of existing international instruments and<br />

recommendations against corruption [E/CN.15/2001/3]; Report of the Secretary-General on the analysis<br />

of existing international instruments and recommendations against corruption, Corrigendum 1<br />

[E/CN.15/2001/3/Corr. 1]; Report of the Meeting of the Intergovernmental Open-Ended Expert Group to<br />

Prepare Draft Terms of Reference for the Negotiation of an International Legal Instrument against<br />

Corruption [A/AC.260/2]; Report of the Meeting of the Intergovernmental Open-Ended Expert Group to<br />

Prepare Draft Terms of Reference for the Negotiation of an International Legal Instrument against<br />

Corruption [A/56/402-E/2001/105].<br />

19 Ratifiche in ordine alfabetico: Algeria, Bielorussia, Benin, Brasile, Croazia, Djibouti, Ecuador, Egitto,<br />

El Salvador, Francia, Giordania, Honduras, Kenya, Libia, Madagascar, Mauritius, Messico, Namibia,<br />

53


del primo strumento mondiale di contrasto alla corruzione, fenomeno transnazionale che<br />

affligge i due terzi del Mondo, che obbliga per legge i paesi firmatari ad adottare misure<br />

volte alla prevenzione e alla criminalizzazione del fenomeno, nonché alla<br />

collaborazione internazionale contro la corruzione. La UNCAC inoltre è la prima<br />

convenzione che esamina e predispone strumenti concernenti la corruzione sia nel<br />

settore pubblico che in quello privato, includendo diversi articoli che specificamente si<br />

rivolgono a quest’ultimo ambito. Per Kofi Annan l’adozione della UNCAC manda una<br />

chiaro messaggio da parte della comunità internazionale, determinata a prevenire e<br />

controllare la corruzione. La convenzione è segnale di intolleranza verso gli agenti<br />

corrotti e riaffermazione dell’importanza dei valori di onestà, rispetto, legalità,<br />

responsabilità e trasparenza, nel segno del progresso e del miglioramento della vita di<br />

tutti. 20 La nuova Convenzione è un importante risultato, che va a completare le<br />

previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato<br />

transnazionale (UNTOC) 21 . Essa introduce misure e regole volte a rafforzare i regimi<br />

nazionali di contrasto della corruzione e promuove strumenti di prevenzione e<br />

criminalizzazione delle più diffuse forme di corruzione dei settori pubblico e privato.<br />

Precisamente, ai sensi dell’art. 1, gli scopi convenzionali consistono nel “promuovere e<br />

rafforzare le misure per prevenire e combattere più efficacemente la corruzione e gli atti<br />

criminosi ad essa specificamente collegati” nonché nel “promuovere, agevolare e<br />

sostenere la cooperazione fra gli Stati Parte nella lotta contro la corruzione”. Secondo il<br />

direttore dell’UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) Antonio Maria<br />

Costa 22 , la UNCAC è una convenzione “dalle ganasce potenti” in quanto vincola i Paesi<br />

contraenti ad armonizzare i loro dettati legislativi a quanto da essa previsto: leggendo<br />

infatti i 71 articoli della Convenzione ci si imbatte frequentemente in disposti vincolanti<br />

Nigeria, Paraguay, Perù, Romania, Sierra Leone, Sud Africa, Sri Lanka, Tanzania, Togo, Turkmenistan,<br />

Uganda, Ungheria. L’entrata in vigore era prevista a partire dal novantesimo giorno dal deposito della<br />

trentesima ratifica operata dall’Ecuador in data 15 settembre 2005.<br />

20<br />

Dichiarazione del Segretario Generale all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla UNCAC, New<br />

York, 31 ottobre 2003.<br />

21<br />

La UNTOC contiene articoli che fanno riferimento al problema della corruzione; tuttavia si sottolineò,<br />

all’atto dell’apertura alla firma (Palermo, dicembre 2000),l’importanza di avviare una concreta<br />

discussione mirata all’elaborazione di una distinta e specifica Convenzione delle Nazioni Unite contro la<br />

Corruzione.<br />

22<br />

A. M. Costa è vice-segretario ONU e direttore esecutivo UNODC. Il riferimento è all’intervista del 23<br />

ottobre 2004, pubblicata su Altalex, n. 851, 11 novembre 2004, http://www.altalex.com<br />

Ancora, per Costa: “La Convenzione contro la Corruzione è una vittoria per milioni di comuni cittadini<br />

nel mondo. Le persone che sono costrette a pagare tangenti per i servizi di base, o che sono vittime<br />

dell’estorsione, o che sono obbligate a vivere in povertà perché i leader corrotti saccheggiano le risorse<br />

naturali del paese, hanno una possibilità di condurre una vita migliore. Il fatto che siano passati meno di<br />

due anni - un tempo da record - dalla stesura della Convenzione alla sua entrata in vigore, dimostra che i<br />

leader corrotti hanno fatto il loro tempo”.<br />

54


per gli Stati parte, mentre solo per un numero limitato di articoli i Paesi sono<br />

semplicemente invitati, o si richiede loro soltanto di “compiere i loro migliori sforzi<br />

per…”. Con l’entrata in vigore della Convenzione , le Nazioni Unite sono legittimate a<br />

svolgere un’azione di verifica sull’applicazione delle sue disposizioni e a richiedere ai<br />

contraenti l’adempimento degli obblighi previsti. Inoltre l’entrata in vigore della<br />

Convenzione permette la convocazione di una Conferenza degli Stati Parte alla<br />

Convenzione stessa entro un anno dal meccanismo di attuazione del trattato, fornendo<br />

così agli Stati anche un forum per consentire un’appropriata assistenza tecnica. La<br />

UNCAC si apre con previsioni di carattere generale, concernenti definizioni e obiettivi,<br />

(artt. 1-4) cui seguono disposizioni relative a quattro pilastri fondamentali: prevenzione,<br />

criminalizzazione, cooperazione internazionale e recupero dei beni. In sintesi questo è<br />

quanto previsto:<br />

Prevenzione (artt.5-14): Gli Stati parte sviluppano una strategia nazionale anti-<br />

corruzione e prevengono, per quanto possibile, le forme di corruzione tanto nel settore<br />

pubblico quanto nel settore privato. Sotto il primo profilo è previsto il ricorso a<br />

personale specializzato e selezionato sulla base di criteri predefiniti di merito e probità;<br />

è quindi prevista l’ adozione di codici etici e misure riguardanti la verifica dei patrimoni<br />

individuali dei funzionari pubblici, con possibilità per i Paesi di investigare sui casi di<br />

incompatibilità tra il reddito percepito dai funzionari pubblici e lo standard di vita da<br />

loro condotto. E’ poi previsto che i finanziamenti ai partiti e le procedure di<br />

approvvigionamento pubblico si ispirino all’assoluta trasparenza. Nel settore privato è<br />

sancita la partecipazione dei cittadini alla vita sociale, l’accesso alle informazioni, la<br />

predisposizione di canali per la denuncia di fatti illeciti e corruttivi. Ai fini del nostro<br />

studio si rileva quanto previsto all’art. 6 della UNCAC 23 il quale prevede, tra le misure<br />

di prevenzione della corruzione, che presso ciascuno Stato membro, in conformità con<br />

23 Article 6 Preventive anti-corruption body or bodies<br />

1. Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, ensure the<br />

existence of a body or bodies, as appropriate, that prevent corruption by such means as:<br />

(a) Implementing the policies referred to in article 5 of this Convention and, where appropriate,<br />

overseeing and coordinating the implementation of those policies;<br />

(b) Increasing and disseminating knowledge about the prevention of corruption.<br />

2. Each State Party shall grant the body or bodies referred to in paragraph 1 of this article the necessary<br />

independence, in accordance with the fundamental principles of its legal system, to enable the body or<br />

bodies to carry out its or their functions effectively and free from any undue influence. The necessary<br />

material resources and specialized staff, as well as the training that such staff may require to carry out<br />

their functions, should be provided.<br />

3. Each State Party shall inform the Secretary-General of the United Nations of the name and address of<br />

the authority or authorities that may assist other States Parties in developing and implementing specific<br />

measures for the prevention of corruption.<br />

55


le sue leggi e regolamenti nazionali, sia assicurata l’esistenza di organismi anti-<br />

corruzione, i quali svolgano le proprie funzioni in modo efficace e senza pressioni<br />

indebite, godendo della necessaria indipendenza, di personale specializzato e di<br />

adeguate risorse finanziarie. La disposizione importa cioè la creazione, il mantenimento<br />

ed il rafforzamento di istituzioni anti-corruzione, quali l’Alto Commissario per la<br />

prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica<br />

amministrazione, le quali promuovano e contribuiscano a rendere operative le misure di<br />

prevenzione della corruzione . Il c. 3 impone quindi a ciascuno Stato di informare il<br />

Segretario Generale delle Nazioni Unite della denominazione e dell’indirizzo<br />

dell’autorità o delle autorità cui fa riferimento il comma precedente.<br />

Criminalizzazione (artt.15-42) La Convenzione descrive fattispecie di reato che<br />

dovranno essere recepite nelle leggi penali nazionali, se non sono già criminalizzate<br />

dalle legislazioni interne. Specificamente è prevista la criminalizzazione della<br />

corruzione che coinvolga un pubblico ufficiale -compreso il pubblico ufficiale straniero<br />

e l’impiegato statale internazionale-, degli atti corruttivi commessi nel settore privato<br />

nel corso di un’attività economica, del riciclaggio dei proventi della corruzione, del<br />

commercio d’influenze, dell’ostruzione alla giustizia. L'individuazione delle sanzioni<br />

viene lasciata ai singoli paesi. La Convenzione infatti si limita a stabilire un quadro di<br />

riferimento indicando cos'è lecito e cos'è illecito, ma la sanzione sia essa amministrativa<br />

o penale, anche coercitiva, è demandata alla scelta sovrana del singolo paese, tenendo<br />

però conto della gravità del reato nella previsione di pena fatta dalla legge nazionale. Si<br />

evidenzia in questa sede quanto previsto dall’art. 36 24 , intitolato Autorità specializzate,<br />

il quale, ricalcando le previsioni del precedente art. 6 in ambito preventivo, impone a<br />

ciascuno Stato Parte di garantire l’esistenza di organismi indipendenti specializzati nella<br />

lotta alla corruzione e provvisti di personale specializzato e risorse adeguate. Anche in<br />

questo caso l’istituzione della figura dell’Alto Commissario sembra corrispondere alle<br />

previsioni convenzionali.<br />

Cooperazione internazionale (artt.43-50): I firmatari accettano di collaborare con gli<br />

altri Stati membri nell’azione di contrasto alla corruzione per quanto concerne<br />

24 Article 36 Specialized authorities<br />

Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, ensure the<br />

existence of a body or bodies or persons specialized in combating corruption through law enforcement.<br />

Such body or bodies or persons shall be granted the necessary independence, in accordance with the<br />

fundamental principles of the legal system of the State Party, to be able to carry out their functions<br />

effectively and without any undue influence. Such persons or staff of such body or bodies should have the<br />

appropriate training and resources to carry out their tasks.<br />

56


prevenzione, indagini transnazionali, perseguimento dei colpevoli, reciproca assistenza<br />

legale nei procedimenti giudiziari e di estradizione; si impegnano inoltre ad adottare<br />

misure per il reperimento, congelamento e confisca di beni provenienti da atti di<br />

corruzione. Con particolare riferimento al segreto bancario, la Convenzione stabilisce<br />

che esso non deve più rappresentare un ostacolo, ovvero che i Paesi e le loro istituzioni<br />

finanziarie non possono più appellarsi al segreto bancario così da impedire l’impiego di<br />

strumenti giudiziari quali rogatorie, mandati di arresto ed estradizione.<br />

Recupero dei beni (artt.51-59): si prevedono misure per contrastare l’accumulo ed il<br />

trasferimento all’estero dei proventi della corruzione e facilitare il loro recupero. Quella<br />

del recupero delle risorse è una componente assai innovativa, che rappresenta altresì<br />

uno dei deterrenti più rilevanti. Da queste previsioni si trae che non esiste più un “safe-<br />

heaven”, un paradiso fiscale garantito dal segreto bancario, dalla protezione implicita o<br />

esplicita di un determinato sistema, in cui occultare le risorse provenienti dalle pratiche<br />

corruttive.<br />

Seguono tre capitoli conclusivi, i quali si occupano rispettivamente di assistenza tecnica<br />

e scambio di informazioni (artt.60-62), meccanismi si esecuzione (artt.63-64),<br />

disposizioni finali (artt.65-71).<br />

L’Italia deve ancora provvedere alla ratifica della Convenzione: d’altronde, per quanto<br />

la maggior parte delle disposizioni siano già contenute nel nostro Codice, la ratifica è<br />

auspicabile in quanto conferma della totale adesione ai principi convenzionali 25 . Si<br />

coglie, in questa sede, l’importanza delle previsioni contenute negli artt. 6 e 36,<br />

l’attuazione delle quali comporterà la nascita presso ciascuno Stato Parte di autorità di<br />

prevenzione e contrasto delle corruzione, analoghe all’ Alto Commissario già operante<br />

nel nostro ordinamento. 26<br />

25 Per G. Tatozzi, intervistato in merito alla mancata ratifica italiana della UNCAC: “Una ratifica va fatta<br />

bene, oppure diventa una formalità. Ci vogliono i tempi necessari.” Intervista a Panorama del<br />

24/11/2005.<br />

26 In senso analogo anche il punto 25 della dichiarazione di Lima: l' ufficio del difensore civico<br />

(Ombudsman) che costituisce un ponte tra la popolazione e il governo, può dare un importante contributo<br />

all'eliminazione degli ostacoli burocratici e della corruzione. Di conseguenza, i paesi che non possiedono<br />

questa necessaria istituzione devono esaminare la possibilità di adottarla come ufficio indipendente<br />

nell’ambito dell'organo legislativo eletto. Ancora: tra le misure di prevenzione dell’estorsione e<br />

corruzione nelle transazioni commerciali internazionali indicate nel 1999 dall’ICC, è prevista la creazione<br />

di organismi autorizzati di supervisione degli ufficiali governativi coinvolti direttamente o indirettamente<br />

nelle transazioni commerciali. Infine il punto 65 dell’APEC Government Procurement Experts Group<br />

Non-Binding Principles on Government Procurement, fa riferimento ad un’agenzia governativa, che può<br />

essere indipendente oppure no dall’influenza governativa, quale un Ombudsman o organizzazione<br />

governativa di verifica.<br />

Per quanto concerne i profili di indipendenza dell’Alto Commissario: infra, capp.VII e IX.<br />

57


CAPITOLO III<br />

DESTINATARI DELL’OPERATO DELL’ALTO COMMISSARIO<br />

1. Premessa<br />

Posto che la corruzione è un nemico che non si può eliminare 1 , ciononostante è un<br />

fenomeno umano che può essere contenuto mediante una strategia politico-legislativa<br />

perseverante e composita che operi in modo strutturale su più fronti e con strumenti<br />

eterogenei 2 . Lo strumento repressivo ha mostrato infatti la propria insufficienza, per il<br />

fatto stesso che ricorrendo ad esso il numero dei reati di corruzione non è calato.<br />

Emerge pertanto come una politica sostenibile di lotta alla corruzione non possa essere<br />

incentrata sulla sanzione, che non elimina le cause della corruzione e che ha d’altra<br />

parte costi umani ed economici rilevanti, ma debba mirare in primis alla prevenzione 3 ,<br />

intesa non in termini utopistici come totale eliminazione del fenomeno, bensì in senso<br />

realistico come strategia finalizzata alla sua consistente riduzione.<br />

Della creazione di un’autorità preposta a vigilare sulla p.a. avverso comportamenti<br />

illeciti si era a lungo parlato nelle recenti legislature 4 ma senza che tali intenzioni<br />

1<br />

B. Croce, Storia d’Italia dal 1871 al 1915, Ed.Bari, Laterza, 1934, p.193: “Affaristi, uomini politici<br />

poco scrupolosi e poco dignitosi, amministratori fraudolenti, impiegati infedeli o venali, e piccole e<br />

grosse rapine, sono cose di tutti i tempi e di tutti i paesi”.<br />

Scriveva L. Einaudi in La bellezza della lotta (1923), ora in Le lotte del lavoro, Torino, Einaudi, 1972,<br />

p.13.: “Gli uomini sono troppo egoisti o cattivi o ignari perché trovandosi a capo di una organizzazione<br />

potente non soccombano alla tentazione di trarne profitto per sé, a danno dei propri rappresentati”.<br />

Nello stesso senso A. Nieto, Corrupciòn en la España democratica, Ariel, Barcelona, 1997, per cui: “ La<br />

corruzione accompagna il potere come l’ombra al corpo”.<br />

2<br />

M. Arnone, E. Iliopulos, La corruzione costa. Effetti economici, istituzionali e sociali, Ed. Vita e<br />

Pensiero, 2005, p.108: la corruzione presenta un alto grado di persistenza, caratteristica dovuta al fatto<br />

che il fenomeno in questione è frutto di diversi fattori coesistenti, molti dei quali di tipo ambientale;<br />

pertanto essa non viene significativamente influenzata da singole politiche ad hoc aventi effetti<br />

temporanei. Al fine di incidere sull’ambiente socio-economico, le politiche economiche, giuridiche e<br />

sociali devono avere effetti permanenti; una volta modificato l’ambiente, il diffondersi di episodi<br />

corruttivi viene limitato, incentivando così un cambiamento delle abitudini degli agenti.<br />

3<br />

B. G. Mattarella, Controllo della corruzione amministrativa e regole di etica pubblica, Riv. It. Dir. Pub.<br />

Com. Anno XII, n. 5/2002, pp. 1032 e 1053.<br />

4<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Relazione al Parlamento sullo stato della pubblica<br />

amministrazione per gli anni 2000 e 2001: “ L'ordinamento delle strutture della Presidenza del Consiglio<br />

dei Ministri, pur non potendosi equiparare a quello della Camera e del Senato, ha recepito comunque la<br />

distinzione tra uffici permanenti titolari di funzioni amministrative e istituzionali e uffici temporanei con<br />

compiti di staff. Inoltre le norme sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio sono improntate ad una<br />

notevole flessibilità, sia per quanto concerne la sua struttura, sia per quello che riguarda le procedure di<br />

adozione delle norme di organizzazione degli uffici. È in tal modo possibile ricomprendere nel<br />

Segretariato generale gli uffici di un Dipartimento, nel caso il Presidente non affidi la<br />

delega ad un ministro senza portafoglio. Analogamente, il Presidente del Consiglio, ove ne ravvisi<br />

l'opportunità, può istituire strutture temporanee di missione per lo svolgimento di compiti di particolare<br />

rilievo in un dato momento ed in relazione ad uno specifico obiettivo dell'esecutivo. Tra le strutture di<br />

missione istituite sulla base delle nuove norme di organizzazione della Presidenza del Consiglio merita di<br />

58


avessero avuto seguito concreto. La legge Frattini ha sbloccato questa situazione di<br />

stallo, rimettendo ad un successivo regolamento la determinazione della composizione<br />

e delle funzioni dell’Alto Commissario, l’adozione del quale era prevista entro sei mesi<br />

dall’entrata in vigore della legge n. 3 /2003. L’assenza di precise definizioni sulla natura<br />

e sul funzionamento concreto dell’organismo 5 rappresentarono tuttavia un rallentamento<br />

nell’iter legislativo. In data 7 novembre 2003 quindi il Consiglio dei Ministri n. 130<br />

deliberò, su proposta del Presidente del Consiglio Berlusconi e del Ministro per la<br />

Funzione Pubblica Mazzella, uno “schema di regolamento che determina le funzioni<br />

dell'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre<br />

forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, già istituito nell'ambito<br />

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché la composizione della sua struttura<br />

di supporto”, da trasmettersi quindi alla Conferenza Unificata ed al Consiglio di Stato<br />

affinché esprimessero il proprio parere. La Conferenza Unificata si pronunciò<br />

negativamente il 29 aprile 2004, per essere poi smentita dal Consiglio di Stato il 31<br />

maggio seguente 6 . Tuttavia, nonostante le critiche delle autonomie locali e un parere del<br />

Consiglio di Stato che, pur positivo nel giudizio finale, muove diverse obiezioni, il<br />

Ministero della Funzione Pubblica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri,<br />

ritenne che l'attività dell’Alto Commissario non contrasti né si sovrapponga con la<br />

normativa europea e con i poteri di indagine che hanno già le amministrazioni, e in<br />

particolar modo con quelli delle autonomie locali. Pertanto il 29 settembre 2004, dopo<br />

una serie di rinvii, il Governo approvò il regolamento concernente le funzioni dell’Alto<br />

Commissario contro la corruzione ( d.P.R. 6 ottobre 2004, n. 258 ). Considerata la<br />

concomitante situazione politica, è tuttavia legittimo chiedersi se alla creazione della<br />

essere menzionato in particolare l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto alla corruzione e<br />

delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, posto alla diretta dipendenza del<br />

Presidente del Consiglio dei Ministri. L'organismo avrà ampi poteri, potrà accedere a tutte le banche dati<br />

delle pubbliche amministrazioni, potrà effettuare verifiche generali e accertamenti specifici sulla legalità e<br />

imparzialità dell'azione amministrativa, sulla regolarità delle funzioni espletate e dei servizi forniti”.<br />

5 G. Bressa, Atti Parlamentari,Camera dei Deputati, XIV Legislatura, Discussioni, Seduta del 19 marzo<br />

2002, n. 118.: “L’articolo 1 riguarda l’istituzione dell’Alto commissario per la prevenzione e il contrasto<br />

della corruzione nella pubblica amministrazione. Come ricordavo, è un articolo, a metà strada tra<br />

l’individuazione di un « grande fratello » e di un ranger, con il compito di sindacare i comportamenti dei<br />

pubblici dirigenti e dei dipendenti pubblici. Questo la dice lunga sul fatto che ritenete debba essere una<br />

competenza in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, stracciando completamente qualsiasi forma<br />

di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è il luogo dove dovrebbe esserci l’alta<br />

direzione politica, dove si forma l’alta politica.”<br />

Bollettino dell’Osservatorio sulla legalità e sui diritti, 16 ottobre 2003: “È un ruolo a metà strada tra<br />

Catone il censore e Tex Willer, una figura mai nominata e i cui poteri sono tanto ampi quanto privi di<br />

efficacia pratica”, G. Bressa; per S. Cassese “le occasioni di corruzione si dimezzerebbero, rendendo il<br />

processo più rapido e trasparente”.<br />

6 Per il contenuto dettagliato dei due pareri: infra.<br />

59


figura dell’Alto Commissario corrisponda una reale ed effettiva volontà politica di<br />

fronteggiare efficacemente il problema della corruzione o se non si tratti piuttosto di<br />

un’operazione strategica volta a dissimulare la realtà dei fatti, quasi come se la<br />

creazione di un organismo anti-corruzione fosse rappresentativa di una assoluta<br />

trasparenza del vertice del potere politico e della sua totale estraneità rispetto alle<br />

vicende processuali che lo coinvolgono con le accuse di frode fiscale, falso in bilancio,<br />

appropriazione indebita e riciclaggio. Per dissipare tali dubbi non resta che attendere<br />

risultati concreti dall’operato dell’Alto Commissario.<br />

Il compito dell’Alto Commissario è rappresentare “un forte deterrente” 7 e per l’appunto<br />

fare prevenzione nel senso di rendere la corruzione sempre meno conveniente e il più<br />

difficile possibile, scaricando conseguentemente la Magistratura di una<br />

sovraesposizione e di una funzione di supplenza che non le è propria 8 . L’ intestazione<br />

dell’organismo all’esame, il quale è innanzitutto preposto alla prevenzione e, quindi, al<br />

contrasto della corruzione e degli illeciti in seno alla p.a., conferma che la prevenzione è<br />

logicamente antecedente rispetto alla repressione e che la funzione preventiva<br />

dell’organismo è prevalente. Esso deve tuttavia assicurare anche che siano perseguiti<br />

fatti e comportamenti dei pubblici dipendenti nei quali siano ravvisabili eventuali<br />

responsabilità, sia attraverso la denuncia all’Autorità Giudiziaria dei fatti costituenti<br />

reato, sia attraverso la denuncia alla Corte dei Conti, ove previsto, dei fatti nei quali sia<br />

ravvisabile danno erariale. 9<br />

L’attività dell’Alto Commissario contro la corruzione, si esplica, come indica la stessa<br />

intestazione dell’organismo, “all’interno della pubblica amministrazione”. L’art. 2 c. 1<br />

del d.P.R. 258/2004, precisa che “l’Alto Commissario esercita le sue funzioni<br />

nell’ambito della pubblica amministrazione”. In via preliminare, si rende quindi<br />

necessario chiarire il significato dell’espressione in questione così da definire il campo<br />

d’azione della struttura.<br />

7 Dichiarazione di G. Tatozzi rilasciata a Panorama del 10/01/2005.<br />

8 Intervista rilasciata da G. Tatozzi ad Avvenire del 06/02/2005.<br />

F. Favara, Relazione sull’amministrazione delle giustizia nell’anno 2004. Bozze di stampa, Roma, 11<br />

gennaio 2005, p.75: “ E’ auspicabile che un decisivo passo avanti nella prevenzione dei reati contro la p.a.<br />

possa essere fatto allorché inizierà concretamente ad operare l’apposito Commissario anti-corruzione.”<br />

9 L. Mazzella, Etica e Pubblica Amministrazione, Pontificio Consiglio per la Giustizia e la Pace, 28 aprile<br />

2004. http://www.funzionepubblica.it/docs_html/etica.htm<br />

60


2. Nozione di Pubblica Amministrazione<br />

2.1. Problematicità di una nozione unitaria. L’evoluzione della p.a. alla luce del<br />

processo di privatizzazione 10<br />

Nel nostro ordinamento non esiste una definizione legislativa generale di<br />

amministrazione pubblica né essa può ricavarsi dalle scarne disposizioni<br />

costituzionali 11 . La Costituzione, infatti, pur dedicando alla Pubblica Amministrazione<br />

10 E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2001.<br />

F. S. Severi, voce Amministrazione dello Stato, Digesto delle Discipline Pubblicistiche, Utet, Torino, XV<br />

voll. 1987-2000, pp.227 ss.<br />

M. S. Giannini, G. Zanobini, F. Chiaretti, voce Amministrazione pubblica, Enciclopedia del diritto,<br />

Giuffrè, Milano, XLVI voll. 1958-1993, II voll. aggiorn. 1997-1998, pp. 231 ss.<br />

M. Nigro, voce Amministrazione Pubblica (organizzazione giuridica dell’), Enciclopedia giuridica,<br />

Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, XXXII voll. 1988-1994.<br />

S. Cassese, voce Amministrazione statale (organizzazione dell’), Enciclopedia giuridica, cit.<br />

11 C. Franchini ( a cura di ), L’esame di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2005, pp.130 ss.: una<br />

nozione unitaria, di sintesi, di pubblica amministrazione, è non solo inutile, ma anche impossibile.<br />

L’amministrazione consiste in partecipazione o collaborazione all’attività di governo, di regolazione o di<br />

disciplina, di erogazione di servizi o di mezzi finanziari, di attività di esazione, di attività di impresa e<br />

così via. Ne deriva che, più che di pubblica amministrazione al singolare, è meglio parlare di pubbliche<br />

amministrazioni al plurale. Non è vero che è pubblica una amministrazione che pertiene ad una persona<br />

giuridica pubblica: da un esame del diritto positivo, infatti, si evince, da una parte, che non tutte le<br />

persone giuridiche pubbliche hanno un’amministrazione pubblica (es. Banca d’Italia) e che, dall’altra, vi<br />

sono amministrazioni pubbliche le quali pertengono a soggetti privati (es. concessionari di servizi<br />

pubblici essenziali). Dunque il riferimento all’appartenenza soggettiva dell’amministrazione non è<br />

sufficiente, ma occorre far riferimento anche alla natura dell’attività.<br />

S. Cassese ( a cura di ), Istituzioni di diritto amministrativo,Giuffrè, Milano, 2004, pp. 3 ss.: sono<br />

pubbliche amministrazioni la Commissione e le agenzie europee, i ministeri, gli enti pubblici nazionali, le<br />

regioni, le province e i comuni. Le amministrazioni pubbliche si dividono in statali e non statali. Le prime<br />

sono costituite da apparati pertinenti alla persona giuridica-Stato. Le seconde sono costituite da apparati<br />

pertinenti ad altri enti pubblici substatali, come comuni, province e regioni o sovrastatali, come l’Unione<br />

europea. Per lungo tempo si è cercato di definire unitariamente la pubblica amministrazione, come potere<br />

esecutivo o esecuzione di leggi e come cura concreta di interessi pubblici (distinta dalla cura astratta,<br />

rimessa al Parlamento). Ma la varietà della amministrazioni pubbliche è tale, che esse sfuggono ad una<br />

definizione unitaria. La definizione dell’amministrazione come cura concreta di interessi pubblici mette in<br />

luce l’importante aspetto della funzionalizzazione dell’attività amministrativa, la quale è cioè sempre<br />

diretta ad un fine pubblico, indicato dalle norme, ed è quindi predisposta per la cura di un interesse, per lo<br />

più collettivo, prescelto dalle norme e per questo qualificato come pubblico. Le nozioni legali della<br />

pubblica amministrazione sono sia di fonte normativa (come nei casi delle procedure di scelta dei<br />

contraenti in materia di appalti, della individuazione del debito e del disavanzo pubblico e del rapporto di<br />

lavoro con le p.a.), sia di fonte giurisprudenziale (come nel caso delle limitazioni alla libertà di<br />

circolazione dei lavoratori relativamente agli impieghi nella p.a.). Le norme contengono nozioni<br />

funzionali, nel senso che variano in relazione agli scopi che si prefiggono le norme stesse; quindi non vi è<br />

una sola nozione, valida in ogni caso, ma vi sono più nozioni, le quali possono essere più o meno ampie<br />

in dipendenza dello scopo della particolare disciplina. Le principali nozioni che si traggono dal diritto<br />

europeo e da quello nazionale sono quattro, che si espongono in ordine decrescente di ampiezza. In primo<br />

luogo vi è quella definita per determinare, in materia di appalti, l’area alla quale si applicano le procedure<br />

di scelta dei contraenti ( art.1 dir. 92/50/Ce e art.1 d. lgs. 157/1995): questa include amministrazioni dello<br />

Stato, regioni, enti pubblici territoriali, loro unioni, consorzi e associazioni, enti pubblici non economici,<br />

organismi di diritto pubblico (questi sono persone giuridiche private con finalità d’interesse generale, non<br />

svolgenti attività economica, finanziati, controllati o influenzati in prevalenza dallo<br />

Stato o da altri enti pubblici). L’ampiezza della nozione, comprensiva di soggetti aventi natura privata, è<br />

61


un’intera sezione del Titolo III, non fornisce alcuna definizione limitandosi a fare un<br />

generico riferimento all’organizzazione dei pubblici uffici. Le leggi poi, sotto questo<br />

profilo, sono tutte “finalizzate”, ossia recano definizioni valide soltanto entro l’ambito<br />

della specifica disciplina che di volta in volta le concerne.<br />

Il termine “amministrazione”, lessicalmente inteso, indica la cura in concreto di<br />

interessi ed è pertanto riferibile a qualsiasi soggetto che svolga un’attività rivolta alla<br />

soddisfazione di interessi correlati ai fini che il soggetto medesimo persegue; le<br />

amministrazioni sono delle organizzazioni intese come insieme coordinato di uomini e<br />

mezzi materiali in vista del perseguimento di una determinata finalità.<br />

Con la locuzione pubblica amministrazione si fa riferimento, in termini generali,<br />

all’insieme delle persone giuridiche pubbliche preposte alla cura degli interessi della<br />

collettività formalmente costituite per la realizzazione di fini generali e che svolgono<br />

funzioni sostanzialmente amministrative. Gli enti pubblici godono di una serie di poteri<br />

di supremazia generale e speciali che costituiscono i mezzi specifici della loro<br />

amministrazione e di cui le persone giuridiche private sono sprovviste; per questa<br />

ragione l’attività amministrativa nelle persone giuridiche pubbliche è qualificata come<br />

“amministrazione pubblica” in contrapposto a quella di tutti gli altri enti privi dei<br />

suddetti poteri e rientranti perciò nella “amministrazione privata”.<br />

In diritto amministrativo si suole distinguere tra pubblica amministrazione in senso<br />

oggettivo e pubblica amministrazione in senso soggettivo: la prima identifica l’attività<br />

pratica che lo Stato dispiega per curare in modo immediato gli interessi pubblici che<br />

sono naturalmente nei suoi fini o che esso assume volontariamente come tali (nozione<br />

funzionale); la seconda si riferisce invece al complesso di autorità, di agenti, di organi<br />

da cui l’attività anzidetta è dispiegata (nozione organizzativa o strutturale). Fra<br />

giustificata dallo scopo normativo che è quello di sottoporre il maggior numero di soggetti pubblici o<br />

sotto comando pubblico alle procedure di bando e di esame comparativo delle offerte, per la stipulazione<br />

di contratti di appalto di lavori, di servizi e forniture. Una seconda nozione si trae dall’art. 2 del<br />

Protocollo n. 5 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al TCE, per il quale, al fine di<br />

individuare il debito e disavanzo pubblico, per “pubblico” deve intendersi la pubblica amministrazione<br />

ovvero l’amministrazione statale, regionale o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle<br />

operazioni commerciali, quali definiti dal Sistema europeo di conti economici integrati. Una terza<br />

definizione si ricava dall’art. 1 c. 2 d. lgs. 165/2001, per il cui contenuto v. infra. Infine una quarta<br />

nozione è propria del diritto europeo che stabilisce che la libertà di circolazione dei lavoratori non si<br />

applica agli impieghi nella pubblica amministrazione (art. 39 c. 4 TCE), la quale consterebbe<br />

nell’esercizio di poteri pubblici e nella tutela di interessi generali dello Stato o di altre collettività<br />

pubbliche. In conclusione: non vi è una definizione unitaria di p.a.; le p.a., secondo la nozione funzionale,<br />

possono essere definite o elencate a scopi diversi; le nozioni possono essere individuate con criteri<br />

diversi, per elencazione o per definizione; le nozioni legali, di fonte normativa o giurisprudenziale, hanno<br />

contenuto variabile e non costituiscono un elenco chiuso.<br />

62


l’amministrazione come organizzazione e l’amministrazione come attività vi sono<br />

strettissimi nessi: in primo luogo l’una si definisce mediante l’altra anche se le aree<br />

delle due nozioni non combaciano esattamente perché l’organizzazione amministrativa<br />

non svolge soltanto attività amministrativa e perché non tutta l’attività amministrativa è<br />

svolta dall’organizzazione amministrativa. D’altra parte organizzazione ed attività non<br />

sono due fenomeni distinti ma due aspetti dello stesso fenomeno: l’organizzazione non<br />

si contrappone alla attività ma è piuttosto il momento di predisposizione,<br />

coordinamento, razionalizzazione ed inizio dell’attività, rilevandosi pertanto continuità<br />

fra organizzazione ed attività 12 .<br />

Sotto il profilo strutturale la p.a. è soggetto complesso e unificato dall’ordinamento<br />

giuridico comprensivo non solo degli enti direttamente riconducibili allo Stato ma anche<br />

di persone giuridiche aventi fini coincidenti con quelli propri dello Stato. Il governo,<br />

l’apparato degli organi dello Stato e quello degli altri enti autonomi ed autarchici che<br />

fanno capo al governo non esauriscono l’amministrazione soggettivamente intesa,<br />

soprattutto a fronte della tendenziale esteriorizzazione di funzioni e della<br />

privatizzazione di ambiti sempre più vasti di attività di cura di interessi pubblici che<br />

conduce ad una progressiva dilatazione della pubblica amministrazione tale da<br />

ricomprendere anche quei soggetti privati che svolgono un’attività amministrativa<br />

rivolta al conseguimento di interessi pubblici. L’amministrazione in senso soggettivo si<br />

articola anzitutto nei vari enti pubblici i cui uffici, sulla base della riserva di legge<br />

contenuta nell’art. 97 Cost., “sono organizzati secondo disposizioni di legge”. Al<br />

riguardo, l’art. 4 della l. 70/1975 contenente “Disposizioni sul riordinamento degli enti<br />

pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente” afferma che “nessun nuovo<br />

ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge”. Tuttavia la<br />

qualificazione normativa non è decisiva della pubblicità di un ente: il problema di<br />

stabilire se un ente sia pubblico o meno si pone infatti per una serie di organizzazioni<br />

istituite da leggi che non ne qualificano la pubblicità o addirittura carenti di una legge<br />

istitutiva, che però vengono considerate enti pubblici in virtù di un riconoscimento<br />

implicito dell’ordinamento. La questione è risolta dalla giurisprudenza attraverso il<br />

ricorso ad indici esteriori, nessuno dei quali è di per sé sufficiente, ma il complesso dei<br />

12 In questo senso la dottrina maggioritaria, per la quale si vedano E. Casetta op.cit. p.1 e M. Nigro op.cit.<br />

p.1. Contra : S. Cassese, in Enc. Giur. cit. p.1 per cui tale impostazione non è più aderente alla realtà<br />

odierna e non tiene conto di una duplice circostanza: anzitutto che le strutture non sono l’elemento<br />

cardine dell’organizzazione; in secondo luogo che esse possiedono un alto grado di indifferenza rispetto<br />

alla funzione da svolgere, nel senso che una stessa funzione può essere esercitata con una determinata<br />

organizzazione amministrativa, ma può esserlo anche con strumenti diversi.<br />

63


quali è invece considerato idoneo a rivelare la pubblicità: si ricorda la costituzione<br />

dell’ente ad opera di un soggetto pubblico, la nomina degli organi direttivi in tutto o in<br />

parte di competenza dello Stato o di altro ente pubblico, l’esistenza di controlli o<br />

finanziamenti pubblici, l’attribuzione di poteri autoritativi. Gli indici esteriori<br />

menzionati tuttavia , pur essendo utili strumenti rivelatori della pubblicità, non sono<br />

idonei a identificare l’elemento essenziale della pubblicità della persona giuridica che<br />

consiste invece nella rilevanza pubblicistica dell’interesse perseguito; qualora venga<br />

meno la pubblicità dell’interesse perseguito, la legge può intervenire per estinguere<br />

l’ente o per trasformarlo in soggetto privato 13 . In questo senso appare evidente come la<br />

linea di demarcazione tra “pubblico” e “privato” sia modificabile nel tempo in<br />

conseguenza della variabilità delle finalità aventi dimensione collettiva, e quindi<br />

imputabili ad un ente pubblico, piuttosto che individuale. D’altra parte anche molti<br />

soggetti privati pongono in essere attività che perseguono finalità di natura collettiva;<br />

tuttavia l’ente pubblico, a differenza dei privati che possono dismettere l’attività o<br />

modificarne l’oggetto, non può disporre della propria esistenza. Un ulteriore elemento<br />

rivelatore di pubblicità, ancorché non decisivo in quanto anche i privati possono<br />

giovarsi di finanziamenti pubblici, è rappresentato dall’utilizzo da parte dell’ente di<br />

denaro pubblico.<br />

La delicatezza dell’operazione qualificatoria è complicata dalla estrema detipicizzazione<br />

degli enti pubblici, il cui momento organizzativo conosce sviluppi non univoci e<br />

contingenti nei quali lo Stato non sembra più svolgere un ruolo preponderante, ma<br />

unicamente una funzione di raccordo.<br />

Nel caso degli enti pubblici economici l’ordinamento considera di pubblico interesse la<br />

presenza necessaria di un soggetto sul mercato, sicché il pubblico interesse consiste nel<br />

fatto che tale soggetto svolga attività economiche, avvalendosi degli strumenti giuridici<br />

comuni agli altri soggetti operanti nel settore, piuttosto che attività autoritative.<br />

L’amministrazione tende poi ad avvalersi dell’ausilio di privati incaricati di svolgere<br />

compiti pubblicistici: la giurisprudenza ha talora qualificato tali soggetti come “organi<br />

13 Dalla pubblicità discendono conseguenze giuridiche rilevanti quali l’autonomia; l’autarchia; la potestà<br />

di autotutela; il particolare regime di responsabilità penale, civile ed amministrativa cui sono assoggettate<br />

le persone al servizio dell’ente; l’obbligo si rispettare i principi applicabili alla p.a.; il regime speciale cui<br />

sono sottoposti alcuni beni; il peculiare regime dell’attività (l. 241/1990); la possibilità di avvalersi di<br />

procedure privilegiate per la riscossione delle entrate patrimoniali (r.d. 639/1910); l’esistenza di<br />

particolari istituti di ingerenza cui l’ente è sottoposto in ragione del diverso grado di autonomia; per il<br />

caso di società con partecipazione pubblica, l’applicazione di norme peculiari (artt. 2458-2460 c.c.). Per<br />

un’analisi approfondita: E. Casetta, op.cit., pp.68 ss.<br />

64


indiretti” della pubblica amministrazione e il Legislatore li ha talvolta equiparati alle<br />

amministrazioni ( ad esempio la l. 241/1990 e il d.lgs. 80/1998 mod. dalla l. 205/2000).<br />

Il problema definitorio tuttavia si pone in termini particolarmente ardui rispetto alle<br />

privatizzazioni - cioè la trasformazione di molti soggetti pubblici in soggetti privati o<br />

l’istituzione di soggetti privati che perseguono finalità pubblicistiche- le quali creano<br />

difficoltà nel tracciare gli esatti confini dello spettro soggettivo dell’amministrazione<br />

cosicché si profila l’opportunità di distinguere tra organizzazione amministrativa in<br />

senso proprio ed organizzazione amministrativa in senso lato, comprensiva quest’ultima<br />

dei soggetti di dubbia qualificazione pubblicistica ma che tuttavia non sono parimenti<br />

riconducibili nel novero delle persone private.<br />

Il vasto processo di privatizzazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali,<br />

mediante trasformazione in s.p.a., è andato sviluppandosi pressoché in parallelo con le<br />

misure di revisione delle amministrazioni ed è stato precisamente avviato col d.l. 5<br />

dicembre 1991, n. 380, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359. L’indirizzo<br />

legislativo dell’adozione, da parte della p.a., di forme e moduli operativi privatistici<br />

presenta carattere generale, essendo peraltro affermato dagli artt. 11 e 14 della l.15<br />

marzo 1997, n. 59 e, da ultimo, dall’art. 28 della l. 28 dicembre 2001, n. 448 ( legge<br />

finanziaria per il 2002 ), il quale disciplina la trasformazione in s.p.a. o in fondazioni di<br />

diritto privato di enti pubblici, amministrazioni, agenzie, in quanto agli stessi non siano<br />

affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale. La scelta di<br />

privatizzare gli enti pubblici è determinata da una pluralità di ragioni: la necessità di<br />

acquisire maggiore snellezza di azione; l’influenza del processo comunitario di<br />

progressiva riduzione delle posizioni di monopolio; l’opportunità di ridurre<br />

l’indebitamento finanziario. Spesso tuttavia il Legislatore affida la gestione di interessi<br />

pubblici a strutture privatizzate realizzando una privatizzazione meramente formale cui<br />

non si accompagna l’effettiva gestione di tali interessi da parte dei privati, rimanendo il<br />

capitale nella totalità o nella maggioranza in mano pubblica 14 . E’ il caso delle società<br />

per azioni a partecipazione pubblica le quali, ancorché formalmente riconducibili al<br />

modello societario codicistico, sono tuttavia figure di incerta qualificazione sotto il<br />

profilo sostanziale. Considerato quanto detto in ordine all’essenza della pubblicità, si<br />

deve affermare che ricorre ente pubblico laddove lo statuto delle s.p.a. e la disciplina<br />

delle dismissioni implichino l’impossibilità di uno scioglimento: infatti l’esistenza e la<br />

14 E. Casetta, op.cit., pp.102 ss.<br />

65


destinazione funzionale delle società sono predeterminate con atto normativo e rese<br />

indisponibili alla volontà dei propri organi deliberativi. La Corte Costituzionale con la<br />

sentenza n. 466/1993 ha dichiarato la spettanza alla Corte dei Conti del potere di<br />

controllo sulla gestione finanziaria delle società per azioni costituite a seguito di<br />

trasformazione di enti pubblici economici (Iri, Ina, Eni, Enel) finché sussista una<br />

partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario 15 : dunque la<br />

pubblicità, che è il naturale presupposto del controllo della Corte dei Conti ex art. 100 c.<br />

2 Cost., permane anche in presenza di una persona giuridica formalmente privata -<br />

società per azioni –in ragione della riconduzione del soggetto alla finanza pubblica. La<br />

Corte ha contestualmente affermato che le società a partecipazione pubblica<br />

maggioritaria sono assoggettate ad una disciplina di diritto speciale: ai sensi dell’art. 14<br />

del d.l. n. 333/1992 convertito nella l. 359/1992 tali società mantengono a titolo di<br />

concessione i diritti riservati di cui sono titolari gli enti trasformati (Iri, Eni, Ina ed Enel)<br />

e possono altresì mantenere compiti pubblicistici in senso proprio 16 . Le s.p.a. a<br />

partecipazione pubblica sono soggette ad una normativa minuziosa e tendenzialmente<br />

completa, onde l’eventuale conclusione nel senso della loro natura pubblicistica non è<br />

comunque decisiva ai fini dell’estensione ad esse del regime degli enti pubblici 17 .<br />

15<br />

Con riferimento ad una società per azioni il cui capitale è posseduto dal Comune: C. Conti, sez. giur.<br />

Lazio, n. 1015/1999.<br />

16<br />

Il testo unico degli enti locali (d.lgs. 267/2000) consente all’art. 113 che i servizi pubblici locali siano<br />

gestiti a mezzo di s.p.a. o s.r.l. a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente<br />

titolare del pubblico servizio qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del<br />

servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati. Gli enti locali possono altresì costituire s.p.a.<br />

senza il vincolo della proprietà maggioritaria per l’esercizio dei servizi pubblici e la realizzazione di opere<br />

necessarie allo svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture e di altre opere di<br />

interesse pubblico. Comuni e città metropolitane ex art. 120, anche con la partecipazione della provincia<br />

della regione, possono costituire s.p.a. per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana. Il<br />

problema della natura delle s.p.a. a partecipazione pubblica locale deve essere risolto alla stregua di<br />

quanto affermato per le altre società a partecipazione pubblica.<br />

17<br />

In proposito si consideri la disciplina comunitaria sui cosiddetti settori esclusi e la nozione di<br />

organismo di diritto pubblico. In particolare: L. Capicotto, Organismo di diritto pubblico e società miste<br />

affidatarie, e relativa bibliografia, Comitato per la Valorizzazione della Professionalità,<br />

http://www.covalori.it.htm. Per un quadro completo e per la giurisprudenza in materia si veda E. Casetta ,<br />

op. cit., pp. 91 ss. T. Fenucci, Sulla natura giuridica delle s.p.a. a capitale interamente pubblico,<br />

Giustizia amministrativa-Rivista di diritto pubblico n.11/2004. Secondo la Consulta [Corte Cost., 19<br />

dicembre 2003, n. 363, in Giur. cost., 2003, p. 3752] una s.p.a. a capitale interamente pubblico presenta<br />

tutte le caratteristiche proprie dell’ente strumentale tranne quella della natura giuridica, formalmente<br />

privata: infatti tale società è costituita per legge e non in base ad un patto societario, opera come<br />

strumento per il perseguimento di specifiche finalità stabilite nell’ambito di politiche ministeriali ed<br />

inoltre ad essa sono affidati obbligatoriamente determinati compiti previsti dalla legge. In altre parole la<br />

Corte reputa irrilevante la mera forma ai fini dell’identificazione della natura giuridica sostanziale di un<br />

ente; infatti essa riscontra nella s.p.a. a capitale interamente pubblico prevalenti aspetti pubblicistici sulla<br />

base di elementi di natura sostanziale. Tale conclusione è in linea con la sua giurisprudenza precedente,<br />

con la giurisprudenza nazionale e comunitaria nonché con la dottrina prevalente. Infatti la Corte<br />

costituzionale con la decisione 28 dicembre 1993, n. 466 ritenne che il controllo della Corte dei conti<br />

sugli enti sovvenzionati ordinariamente dallo Stato, previsto dall’art. 12, l. 21 febbraio 1958, n. 259,<br />

66


Per il Consiglio di Stato 18 le società che svolgono attività di rilievo oggettivamente<br />

pubblicistico e che proprio per questo sono tenute ad operare come pubbliche<br />

amministrazioni devono considerarsi enti pubblici. Secondo un’interpretazione<br />

evolutiva della nozione di pubblica amministrazione sono cioè da considerare enti<br />

pubblici non solo i soggetti che sono organizzati ed operano secondo moduli di tipo<br />

autoritativo tradizionali, ma anche quelli che pongono in essere attività di rilievo<br />

oggettivamente pubblicistico e che proprio per questo sono tenuti ad operare come<br />

pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina sull’evidenza pubblica.<br />

Considerata l’evoluzione della nozione di pubblica amministrazione, si deve quindi<br />

avere riguardo non al regime giuridico formale cui gli enti sottostanno, quanto piuttosto<br />

ai dati sostanziali che ne caratterizzano la struttura, l’attività e la funzione: al di là della<br />

qualificazione operata dal diritto positivo, l’ente è pubblico quando presenta caratteri di<br />

pubblicità individuati dalla giurisprudenza 19 . Nelle ipotesi in cui il controllo sostanziale<br />

di tali persone giuridiche permane in mano pubblica si dubita che alla trasformazione o<br />

qualificazione formalmente privatistica corrisponda una natura sostanziale<br />

permanesse anche dopo la privatizzazione formale degli enti pubblici, cioè dopo la mera trasformazione<br />

in s.p.a. dei precedenti enti pubblici. L’argomento principale su cui fece leva la Corte costituzionale era<br />

costituito dal fatto che le società risultanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici dovevano<br />

essere considerate di “diritto speciale” in quanto la loro disciplina presentava delle deroghe rispetto alla<br />

disciplina generale delle società per azioni sotto diversi profili. Le conclusioni a cui si perviene sono in<br />

linea con il concetto di impresa pubblica elaborato a livello comunitario, che prescinde dalla natura<br />

formale dell’ente. Su basi analoghe si fonda anche il c.d. Accordo Andreatta-Van Miert del 1992: si tratta<br />

di un’intesa tra il governo italiano e la Commissione europea relativa alla liquidazione del gruppo EFIM,<br />

agli ex enti pubblici italiani trasformati in s.p.a., IRI ed ENI, alle società da esse controllate al 100 % e a<br />

ogni altra società a capitale statale al 100 %, con l’eccezione di quelle che operano nel settore dei servizi<br />

pubblici e della difesa. Da tale intesa si evince che le società per azioni a totale partecipazione pubblica<br />

sono considerate ancora imprese pubbliche. In una recente pronuncia il Consiglio di Stato ha affermato<br />

che l’ammissione della quotazione in borsa non cancella la qualità di impresa pubblica, dal momento che<br />

la nozione di impresa pubblica si fonda su requisiti di carattere sostanziale, come la detenzione della<br />

maggioranza del capitale societario da parte dell’ente o degli enti pubblici: ciò che conta è l’influenza<br />

dominante esercitata dai pubblici poteri sulla società [Cons. Stato, IV, 27 maggio 2002, n. 2922, in Foro<br />

it., 2003, III, pp. 463 ss.]. La Corte con la decisione che si annota ha ribadito un principio difficilmente<br />

contestabile, pacifico nella giurisprudenza nazionale e comunitaria: una s.p.a. a totale capitale pubblico è<br />

privata esclusivamente per la forma giuridica assunta, ma sul piano sostanziale essa, visto che continua ad<br />

essere sotto il controllo pubblico, è assimilabile ad un ente pubblico. Infatti la tendenza alla<br />

privatizzazione diffusasi nell’ultimo decennio non ha comportato in molti casi una cessione effettiva ai<br />

privati delle partecipazioni azionarie e con esse del controllo delle società nate dai vecchi enti pubblici ma<br />

soltanto un mutamento formale della natura giuridica dell’ente, in molti casi tuttora sotto il controllo<br />

pubblico<br />

18 Cons. Stato, sez. VI n. 5830/2005 e sez. V n. 6740/02.<br />

19 Sono “indici rivelatori” del carattere pubblicistico delle società per azioni a partecipazione pubblica:<br />

a) la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e<br />

revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;<br />

b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;<br />

c) l’apporto finanziario da parte dello Stato;<br />

d) la presenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.<br />

67


effettivamente privatistica. 20 In conclusione quindi, l’ente pubblico rientra<br />

nell’organizzazione amministrativa pubblica a seguito dell’imputazione della cura di<br />

interessi pubblici.<br />

Per l’ipotesi di privatizzazione attuata mediante trasformazione in fondazioni di diritto<br />

privato un esempio è offerto dagli enti di “prioritario interesse nazionale” che operano<br />

nel settore musicale di cui al d. lgs. 367/1996: dopo averli qualificati come persone<br />

giuridiche di diritto privato, il Legislatore ha previsto una disciplina pervasiva e<br />

fortemente limitativa della loro autonomia, ispirata a logiche pubblicistiche e volta a<br />

garantire una particolare organizzazione interna. Analogamente col d. lgs. 19/1998 si è<br />

operata la trasformazione della “Biennale di Venezia” in persona giuridica di diritto<br />

privato, mantenendo però su di essa i poteri di vigilanza dell’autorità di governo ed il<br />

controllo della gestione finanziaria in capo alla Corte dei Conti. Da ciò consegue un<br />

quadro in cui alla sostanza pubblicistica corrisponde una forma privatistica<br />

espressamente dichiarata dal Legislatore: è da ammettersi pertanto il riconoscimento<br />

della natura pubblicistica di un soggetto anche in contrasto con la definizione fornita<br />

dalla legge, potendosi altresì ripiegare su interpretazioni che sottolineano il carattere<br />

derogatorio e speciale di tali soggettività rispetto al modello di diritto comune.<br />

L’orientamento della prevalenza della sostanza sulla forma ai fini della qualificazione di<br />

un soggetto come pubblico o privato è ormai consolidato nella giurisprudenza<br />

nazionale, amministrativa 21 , civile 22 e penale 23 . Pur aderendo all’interpretazione<br />

20 La Rai-tv è considerata persona giuridica privata anche se il suo capitale è quasi interamante pubblico;<br />

la concessione, dal punto di vista giuridico è temporanea, e non potrebbe pertanto escludersi la<br />

sopravvivenza della società indipendentemente dalla gestione del servizio. Lo Stato si avvale della forma<br />

societaria ma il regime applicabile è peculiare: gli organi societari sono infatti di nomina parlamentare e<br />

sussistono poteri di influenza e controllo in capo ad apposita commissione parlamentare. Su queste basi è<br />

stata sostenuta l’applicabilità della disciplina relativa ai reati commessi da pubblici ufficiali ed incaricati<br />

di pubblico servizio nei confronti degli amministratori Rai.<br />

21 Cons. Stato, VI, 17.09.2002, n. 4711 e Cons. Stato, VI, 05.03.2002, n. 1303, in Dir. proc. amm., 2003,<br />

pp. 486 ss.; Cons. Stato, VI, 24.05.2002, n. 2855, in Foro amm., 2002, pp. 1325 ss.; Cons. Stato, VI,<br />

07.06.2001, n. 3090, Cons. Stato, VI, 02.03.2001, n. 1206, e Cons. Stato, III, parere 11.04.2000, n.<br />

588/00, in Foro it., 2002, III, pp. 423 ss.; Cons. Stato, V, 01.04.2000, n. 2078, Cons. Stato, VI,<br />

04.04.2000, n. 1948 e Cons. Stato, VI, 01.04.2000, n. 1885, in Urb. app., 2000, pp. 528 ss.<br />

22 Infatti la Corte di cassazione con la decisione n. 2471999 (Cass. civ., Ss. Uu., 05.02.1999, n. 24, in<br />

Giur. it., 1999, pp. 1510-1511) si è pronunciata sulla giurisdizione relativa ad una controversia avente ad<br />

oggetto l’affidamento di un appalto di fornitura da parte del Consorzio tra i comuni della provincia di<br />

Bolzano, avente veste di società cooperativa a responsabilità limitata. A tal proposito secondo la Corte<br />

poiché nel nostro ordinamento non esiste alcun istituto che corrisponde al concetto di organismo di diritto<br />

pubblico, i parametri da utilizzare al fine di ricondurre un ente in tale categoria devono essere ricercati<br />

sulla base di categorie giuridiche di diritto comunitario e non di diritto interno: quindi bisogna tenere<br />

conto del profilo sostanziale dell’attività svolta. Infatti la Corte, prescindendo dalla qualifica formale,<br />

scorge nell’attività svolta dal Consorzio una valenza pubblicistica, mutando in tal modo il proprio<br />

precedente orientamento (v. a tal proposito Cass. civ., Ss. Uu., 27.03.1997, n. 2738, in Riv. ital. dir.<br />

pubbl. comunit., 1997, pp. 775 ss.; Cass. civ., Ss. Uu., 06.05.1995, n. 4991, in Riv. ital. dir. pubbl.<br />

68


prevalente, si prenda atto che la nozione di pubblica amministrazione non può però<br />

essere dilatata oltre misura 24 .<br />

2.2. Concezione penalistica della pubblica amministrazione 25<br />

Considerato che l’attività dell’Alto commissario è finalizzata alla prevenzione e al<br />

contrasto della corruzione e di altri illeciti di rilievo penale, si rende opportuna<br />

un’analisi della nozione di pubblica amministrazione nel significato da essa assunto alla<br />

luce delle norme del codice Rocco, interrogandosi in particolare se esso coincida o<br />

meno con quello esaminato in ambito extra-penale. Le disposizioni del codice penale si<br />

propongono la tutela dell’interesse dello Stato relativo all’apprestamento e al regolare<br />

funzionamento degli organi pubblici. Sebbene non esista nel codice penale una<br />

definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione<br />

Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti<br />

appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività<br />

dello Stato e degli altri enti pubblici”.<br />

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come ente della<br />

pubblica amministrazione qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi<br />

pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di<br />

norme di diritto pubblico e di atti autoritativi; il codice penale intende quindi non solo<br />

comunit., 1995, pp. 1056 ss.); ciò comporta che in base ad aspetti di natura sostanziale, cioè in base alla<br />

natura degli interessi perseguiti concretamente dall’ente, il Consorzio debba essere incluso nella categoria<br />

di organismo di diritto pubblico con la conseguenza di attribuire la giurisdizione a conoscere la<br />

controversia al giudice amministrativo. Ad analoghe conclusioni la Corte è giunta anche in un’altra<br />

pronuncia (v. Cass. civ., Ss. Uu., 13.02.1999, n. 64, in Guida al diritto, 6 marzo 1999, n. 9, pp. 62 ss.).<br />

23<br />

Cass. pen., VI, 24.09.2001, n. 45261, in Riv. pen., 2002, p. 215; Cass. pen., VI, 08.03.2001, n. 20118,<br />

in Riv. pen., 2001, p. 834 e in Giur. it., 2002, p. 1467 ss.; Cass. pen., I, 22.06.2000, n. 10027, in Cass.<br />

pen., 2001, p. 3060 (s.m.); Cass. pen., VI, 31.10.1996, in Dir. pen. e processo, 1997, p. 1478; Cass. pen.,<br />

VI, 16.12.1994, in Cass. pen., 1996, p. 3324 (s.m.); Cass. pen., VI, 30.09.1994, in Cass. pen., 1996, p.<br />

820 (s.m.); Corte App. Roma, 27.04.1994, in Foro it., 1994, II, p. 605 ss.<br />

24<br />

Per Cassese-Perez la definizioni sarebbero più di una. Non si dovrebbe parlare di “pubblica<br />

amministrazione”, bensì di “pubbliche amministrazioni”, essendo il concetto suscettibile di diversificarsi<br />

a seconda dei fini in vista dei quali viene ad essere utilizzato. S. Cassese, Le basi del diritto<br />

amministrativo, Milano, 1995.<br />

25<br />

A. Pagliaro, Principi di diritto penale-Parte Speciale I. Delitti contro la pubblica amministrazione,<br />

Giuffrè, Milano, 2000, pp. 4-7.<br />

E. Altavilla, Concezione penalistica della pubblica amministrazione, Annali di diritto e procedura penale,<br />

1936, pp. 400 ss.<br />

S. Riccio, voce Amministrazione pubblica (Delitti contro l’) (in generale), Novissimo Digesto Italiano,<br />

Torino, Utet, XX voll., 1957-1975, pp. 562 ss.<br />

69


l’attività amministrativa in senso stretto ma tutta l’attività dello Stato comprensiva cioè<br />

di legislazione, giurisdizione ed amministrazione.<br />

La definizione penalistica di pubblica amministrazione non innova ma richiama concetti<br />

ed istituti del diritto pubblico, costituzionale ed amministrativo; il Legislatore, per<br />

scrupolo di chiarezza, ha introdotto in diritto penale una nozione già acquisita nel diritto<br />

pubblico ma con essa non totalmente coincidente. Infatti agli effetti della legge penale,<br />

il concetto di pubblica amministrazione si pone in senso lato e comprende appunto<br />

l’intera attività dello Stato nelle funzioni amministrative, legislative e giudiziarie,<br />

nonché l’attività di tutti gli altri enti pubblici: esso è cioè comprensivo di tutta la<br />

soggettività funzionale, caratteristica dello Stato e degli altri enti territoriali o<br />

istituzionali. Il Legislatore penale non allude perciò alla pubblica amministrazione nel<br />

senso della dottrina del diritto costituzionale ed amministrativo, la quale, muovendo dal<br />

principio di separazione dei poteri, distingue le funzioni fondamentali dello Stato in<br />

legislativa, amministrativa, giurisdizionale e di governo. La funzione legislativa<br />

consiste nel porre regole generali ed astratte; la funzione amministrativa nel curare<br />

interessi pubblici assunti dallo Stato come propri; la funzione giurisdizionale nel<br />

valutare un comportamento umano alla stregua di una norma; la funzione di governo nel<br />

determinare l’indirizzo politico. Nel senso della dottrina della separazione dei poteri,<br />

pubblica amministrazione è la stessa funzione amministrativa (p.a. in senso oggettivo)<br />

oppure è il complesso degli organi deputati all’esercizio della funzione amministrativa<br />

(p.a. in senso soggettivo). Nella dizione del codice penale invece, pubblica<br />

amministrazione, come oggetto di tutela delle norme del titolo II del libro II (“Dei delitti<br />

contro la pubblica amministrazione”), è l’intera attività funzionale dello Stato e degli<br />

altri enti pubblici, con l’eccezione relativa a quelle particolari attività che formano<br />

oggetto di specifica incriminazione nel titolo I (“Dei delitti contro la personalità dello<br />

Stato”) e nel titolo III (“Dei delitti contro l’amministrazione della giustizia”) del libro II<br />

del codice penale e anche in isolate disposizioni altrove contenute (per esempio, l’art.<br />

476 c.p.:falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti d’ufficio). Peraltro<br />

queste eccezioni non sono dovute al fatto che le incriminazioni relative ai delitti di cui<br />

ai menzionati titoli I e III tutelino un interesse diverso da quello tutelato attraverso le<br />

incriminazioni dei delitti contro la pubblica amministrazione: la ragione della differenza<br />

sta nella circostanza che quelle incriminazioni tutelano anche un interesse ulteriore.<br />

In conclusione nel diritto penale vi è dunque un concetto assai più ampio di pubblica<br />

amministrazione, tale da ricomprendere oggettivamente l’intera attività funzionale dello<br />

70


Stato e degli altri enti pubblici, legislativa, giurisdizionale, amministrativa e di governo.<br />

Mentre poi nella rubrica del titolo II del libro II e nelle rubriche dei primi due capi dello<br />

stesso titolo, che si occupano rispettivamente “Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la<br />

pubblica amministrazione” e “Dei delitti dei privati contro la pubblica<br />

amministrazione”, si allude alla pubblica amministrazione intesa come bene<br />

oggettivamente protetto, nelle singole norme penali il senso dell’espressione pubblica<br />

amministrazione è diversamente da riferire al soggetto-ente titolare dell’interesse<br />

protetto. A livello esegetico si tratterà poi di stabilire se il Legislatore nella singola<br />

norma alluda alle soggettività pubbliche dello Stato italiano complessivamente intese,<br />

cioè al complesso dell’organizzazione statale, ovvero a ciascun soggetto isolatamente<br />

considerato.<br />

2.3. La definizione offerta dal decreto legislativo n. 165/2001<br />

Tanto la nozione penalistica quanto quella offerta dall’analisi giurisprudenziale<br />

conducono ad una notevole dilatazione del concetto di amministrazione pubblica.<br />

Volendo in questa sede delimitare in termini precisi lo spettro soggettivo dell’azione<br />

dell’Alto Commissario, a questo scopo, si ritiene opportuno fare riferimento alle<br />

previsioni del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ed in particolare<br />

all’art. 1 c. 2 - che ripropone l’analoga disposizione contenuta nel d.lgs. 29/1993, ora<br />

abrogato, sulla privatizzazione del rapporto di lavoro presso l’amministrazione-.<br />

Ancorché contenente “Norme generali sull’ordinamento dal lavoro alle dipendenze<br />

delle amministrazioni pubbliche”, tale provvedimento offre allo stato la definizione più<br />

ampia ed attendibile di pubblica amministrazione, e per la sua completezza viene<br />

utilizzata anche per stabilire a quali organismi debba applicarsi la l. 241/1990 sul<br />

procedimento amministrativo, nonché altre norme che fanno genericamente riferimento<br />

alla pubblica amministrazione. 26 Alla disposizione dell’art. 1 c. 2 del d.lgs. 165/2001<br />

fanno altresì esplicito riferimento tanto la legge istitutiva dell’Alto Commissario, in base<br />

al cui art. 1 c. 4 lett. e) l’Alto Commissario svolge le proprie funzioni col supporto di un<br />

ufficio composto da “dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1<br />

comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, quanto il regolamento<br />

26 Come quelle che riguardano le esternalizzazioni, ovvero l’affidamento a privati di funzioni pubbliche.<br />

71


concernente le funzioni dell’organismo, in cui le previsioni del d.lgs. 165/2001 sono<br />

richiamate sia nell’intestazione del provvedimento sia all’art. 6 c. 1 lett. c).<br />

La specificità dell’elenco contenuto per l’appunto all’art. 1 c. 2 del d.lgs. 165 sopperisce<br />

alla genericità viceversa utilizzata per la redazione del d.P.R. 258, la quale genericità,<br />

come avremo occasione di notare, caratterizza l’intero regolamento e dà luogo a<br />

molteplici problemi interpretativi.<br />

Ai sensi della norma citata “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le<br />

amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le<br />

istituzioni educative 27 , le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento<br />

autonomo 28 , le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e<br />

associazioni 29 , le istituzioni universitarie 30 , gli istituti autonomi case popolari, le<br />

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni 31 , tutti gli<br />

enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali 32 , le amministrazioni, le<br />

27<br />

Ai sensi del d.P.R. 275/1999 le istituzioni scolastiche sono espressione di autonomia funzionale.<br />

E. Casetta, op.cit., pp. 76 e 201.<br />

28<br />

Ministeri; Camera e Senato; Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità Garante della Concorrenza e<br />

del Mercato; Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;<br />

Banca d’Italia; Consob; Autorità Garante per la protezione dei dati personali; Agenzia delle Entrate.<br />

29<br />

E. Casetta, op. cit. pp.216 ss.<br />

30<br />

E. Casetta, op.cit. p.75. Le università sono sedi primarie dell’insegnamento superiore e dell’attività di<br />

ricerca scientifica, provviste di personalità giuridica ed autonomia didattica, scientifica, organizzativa,<br />

finanziaria, contabile e normativa; dotate di capacità di determinazione e reperimento del fabbisogno<br />

economico (art.33 Cost., l. 186/1989). Le Università statali, al pari degli altri istituti statali di istruzione<br />

superiore, costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica, essendo inseriti<br />

nell’organizzazione statale (Cass. 13292/99). Nell’ottobre 2005, l’Alto Commissario ha aperto<br />

un’indagine conoscitiva in merito al regolare svolgimento dei concorsi universitari in materia di diritto<br />

del lavoro (La Repubblica, 5/10/2005).<br />

31<br />

E. Casetta, op. cit. pp. 213 ss. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono enti di<br />

diritto pubblico svolgenti funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese (l. 580/1993). Trattasi<br />

di enti ad appartenenza necessaria di tipo associativo a competenza territorialmente delimitata che<br />

raggruppano commercianti, industriali, agricoltori ed artigiani. Esse curano gli interessi delle categorie<br />

rappresentate, si occupano della tenuta del registro delle imprese, della formazione di mercuriali e listini<br />

prezzi e dell’amministrazione delle borse valori; supportano gli interessi generali delle imprese e<br />

promuovono la formazione di commissioni arbitrali e conciliative per la soluzione delle controversie tra<br />

imprenditori e tra questi ed i consumatori.<br />

32<br />

E. Casetta, op.cit. pp. 208 ss.<br />

Gli enti parastatali sono persone giuridiche che gestiscono forme obbligatorie di previdenza o di<br />

assistenza; svolgono attività di promozione economica, turistica o sportiva; gestiscono servizi di pubblico<br />

interesse; svolgono direttamente o favoriscono attività di ricerca scientifica. Un elenco di tali enti, anche<br />

se non può essere considerato esaustivo, è contenuto nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70<br />

e successive modificazioni che prevede:<br />

Cassa nazionale del notariato; INADEL; INPS; INAM; INAIL;ENPAS;ENPDEDP;ENASARCO;SCAU;<br />

INPGI; Federazione nazionale casse mutue malattia per i coltivatori diretti e casse mutue provinciali;<br />

Federazione nazionale casse mutue di malattia per gli artigiani e casse mutue provinciali; Federazione<br />

nazionale casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali e casse mutue<br />

provinciali;INPDAI;ENPAF;ENPAM; ENPALS;ENPAV;ENPAIA;ENPAO;Cassa marittima adriatica;<br />

Cassa marittima tirrena; Cassa marittima meridionale; Cassa nazionale previdenza ed assistenza ingegneri<br />

ed architetti; Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei geometri; Cassa nazionale di<br />

previdenza e assistenza a favore dei ragionieri; Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli<br />

72


aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale 33 , l'Agenzia per la rappresentanza<br />

negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto<br />

legislativo 30 luglio 1999, n. 300 34 ”. Nell’elenco non sono ricompresi gli enti pubblici<br />

economici, per la semplice ragione che il rapporto di lavoro dei loro dipendenti era<br />

avvocati; Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti;OPAFS;Istituto<br />

postelegrafonici;ENAOLI;ONPI;INPDAP; Associazione nazionale ANMIL; Ente nazionale di<br />

previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro; ONIG;UIC; Associazione nazionale vittime civili di<br />

guerra; ENS; ENPA; Istituto nazionale "Giuseppe Kirner" per l'assistenza ai professori di scuola<br />

media;ENAM;CRI;OMNI;UNMS;ANMIG;ANFCDG;Lega italiana per la lotta contro i tumori;Ente<br />

nazionale cellulosa e carta;Istituto nazionale conserve alimentari;ENAPI;ONC;UMA; ICE;ENIT;Ente<br />

italiano della moda – Torino;Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo; Ente parco nazionale Gran<br />

Paradiso;ANCC;ENPI; ACI;Ente autonomo acquedotto Pugliese; Ente acquedotti siciliani;Registro<br />

aeronautico italiano; Lega navale italiana; Ente autonomo del Flumendosa;;Enti parco; ENAC; CONI;<br />

ENAL;UNIRE;CAI;ISCO;ISPE;Istituto nazionale di geofisica;Istituto nazionale di fisica nucleare;Istituto<br />

elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" Torino;Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura<br />

navale ;CNEN;Istituto nazionale della nutrizione;INEA;CNR; Istituto nazionale di ottica – Firenze;<br />

Stazione zoologica "Antonio Dohrn";Centro sperimentale di cinematografia; Ente teatrale italiano; Ente<br />

autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e<br />

dell'architettura moderna" in Milano;Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte di Roma; Ente<br />

autonomo "La Biennale di Venezia"; Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo<br />

da Vinci" in Milano;Istruzione Nazionale di alta matematica; Accademia nazionale dei Lincei;Istituto<br />

italiano di medicina sociale.<br />

33<br />

Il Servizio sanitario nazionale è un’organizzazione complessa come risulta dall’art. 1 c. 3 l. 833/1978<br />

(Riforma sanitaria): “Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle<br />

strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute<br />

fisica e psichica di tutta la popolazione. L’attuazione del servizio compete alla Stato, alle regioni e agli<br />

enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini.”<br />

34<br />

L’ARAN e le agenzie ex d. lgs. 300/1999 sono state aggiunte all’elenco contenuto nel d.lgs. 165/2001<br />

ad opera della l.145/2002.<br />

E. Casetta, op.cit., pp. 78 ss.: le agenzie sono enti pubblici atipici in regime di diritto speciale<br />

direttamente disciplinate dalla legge istitutiva. L’ARAN, istituita dall’art. 50 d. lgs. 29/1993 (oggi<br />

d.lgs.165/2001) avente personalità giuridica di ente pubblico ed autonomia organizzativa e contabile nei<br />

limiti del proprio bilancio ha il compito di rappresentare l’amministrazione pubblica in sede di<br />

contrattazione collettiva nazionale ed esercita a livello nazionale ogni attività relativa alle relazioni<br />

sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle p.a. ai fini dell’uniforme<br />

applicazione dei contratti collettivi. Il d. lgs. 300/1999 ha operato il trasferimento delle competenze<br />

individuate come tecnico-operative ad apposite strutture (Agenzie), configurate sostanzialmente come<br />

strutture centrali e paraministeriali per lo svolgimento delle competenze statali, poste però anche al<br />

servizio degli apparati regionali o locali in relazione alle loro specifiche competenze tecnico-operative. Le<br />

agenzie si configurano come strutture tecnico-operative al servizio delle amministrazioni pubbliche,<br />

anche regionali e locali, la cui organizzazione deve rispondere alle esigenze di speditezza, efficienza ed<br />

efficacia dell'azione amministrativa. Hanno piena autonomia di bilancio, gestionale ed organizzativa ma<br />

sono sottoposte alla vigilanza del Ministro competente ed al controllo della Corte dei Conti. Le agenzie<br />

possono adottare (previa approvazione del ministro competente e del ministro del tesoro) regolamenti<br />

interni di contabilità ispirati a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità<br />

pubblica.<br />

Con il d. lgs. 300/ 1999 sono state istituite le seguenti agenzie:<br />

-Agenzia Industrie Difesa -Ministero della Difesa;<br />

-Agenzia per le normative ed i controlli tecnici -Ministero delle Attività produttive;<br />

-Agenzia per la proprietà industriale – Ministero delle Attività produttive;<br />

-Agenzia per la protezione dell'ambiente ed per i servizi tecnici – Ministero dell'Ambiente ed alla tutela<br />

del territorio;<br />

-Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture – Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;<br />

-Agenzie fiscali – Ministero dell'Economia e delle Finanze;<br />

-Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale – Ministero lavoro e politiche sociali e MIUR;<br />

-Agenzia di protezione civile – Ministero dell'Interno.<br />

73


sottoposto ad una disciplina privatistica, già prima della riforma del pubblico impiego<br />

del 1993 35 .<br />

La disposizione, strutturata in termini esemplificativi e non tassativi, può essere<br />

interpretata alla luce dell’orientamento giurisprudenziale e dottrinale prevalente che,<br />

come abbiamo avuto modo di osservare, ricomprende nel novero delle amministrazioni<br />

pubbliche soggetti che, ancorché aventi forma privatistica, svolgono funzioni<br />

sostanzialmente pubblicistiche, quali le società per azioni a partecipazione pubblica.<br />

Questa interpretazione trova d’altra parte conferma nei fatti concreti, proprio<br />

considerando che l’Alto Commissario ha dato il via alla propria attività di indagine,<br />

verificando l’adeguatezza del controllo dirigenziale e l’idoneità delle procedure sugli<br />

35 E. Altieri, Considerazioni sulla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità di<br />

amministratori e dipendenti degli enti pubblici economici, intervento n. 1 pubblicato su<br />

http://www.corteconti.it. La giurisprudenza delle Sezioni Unite sottrae alla giurisdizione contabile il<br />

contenzioso sulla responsabilità degli agenti degli enti pubblici economici [sent. Ss. Uu. 02.10.1998,<br />

n.9780]. Per la Corte dei Conti viceversa l'esercizio di attività d'impresa non è concettualmente, né<br />

giuridicamente incompatibile con l'esercizio di attività pubblicistiche. Inoltre, è opportuno rilevare che la<br />

scelta difensiva del campo pubblico o privato non è astratta, ma avviene spesso in vista di ottenere una<br />

maggiore libertà di azione. Così che lo stesso soggetto, che da una parte invoca lo status di imprenditore<br />

per sfuggire alla giurisdizione della Corte dei conti, dall'altra si appella alle sue speciali prerogative o alla<br />

sua missione d'interesse pubblico per sottrarsi alle regole comunitarie in materia di concorrenza e di aiuti<br />

di Stato. Un decisivo supporto sistematico pare rinvenirsi nella nozione di impresa pubblica tratta<br />

dall'ordinamento comunitario. La definizione di impresa pubblica è contenuta nella direttiva della<br />

Commissione 80/723/CEE del 25 giugno 1980, sulla trasparenza delle relazioni tra gli Stati membri e le<br />

loro imprese pubbliche. Secondo l’art. 2 della direttiva, si intende per impresa pubblica “ ogni impresa nei<br />

confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza<br />

dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina.<br />

L’influenza dominante è presunta quando i poteri pubblici, direttamente o indirettamente, nei riguardi<br />

dell’impresa: a) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dall’impresa, oppure b) dispongano<br />

della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall’impresa; oppure c) possono designare più<br />

della metà dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa”. Nel<br />

secondo considerando della direttiva la Commissione rilevava che “ poiché il Trattato CE lascia del tutto<br />

impregiudicato il regime di proprietà negli Stati membri, deve essere assicurata la parità di trattamento tra<br />

le imprese pubbliche e le imprese private”. Sulla nozione di impresa pubblica sono di particolare rilievo le<br />

due sentenze della Corte di Giustizia 27 ottobre 1993 in cause C - 69 / 91 e C - 92 /91, nelle quali è stata<br />

ritenuta l' irrilevanza del possesso della personalità giuridica o della personalità giuridica di diritto<br />

pubblico, essendo sufficiente lo svolgimento di un'attività di natura industriale o commerciale da parte di<br />

qualsiasi entità facente parte integrante dei pubblici poteri. La speciale posizione che le imprese pubbliche<br />

occupano nei confronti dei pubblici poteri esige che queste abbiano un regime differenziato, che non<br />

consenta ad esse di derogare le norme in materia di concorrenza, ed evita una discriminazione a favore<br />

delle imprese pubbliche. Orbene, tale finalità appare frustrata se, adottando la regola di riparto della<br />

giurisdizione in materia di danno enunciata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, gli agenti di tali<br />

imprese ( ivi comprendendo le società a capitale pubblico ) godono di un regime speciale che limiti o<br />

escluda la loro responsabilità per i danni cagionati alle stesse imprese o ad altri soggetti pubblici, o in<br />

forza di una particolare disciplina giuridica ( si pensi alla norma sulla liquidazione delle imprese del<br />

gruppo EFIM la quale limitava la responsabilità del commissario ai casi di dolo o di colpa grave ), o in<br />

conseguenza della pratica impossibilità o difficoltà che l’ente danneggiato - in assenza di un organo<br />

pubblico che disponga di autonomo potere d'iniziativa - incontra nell' agire dinanzi al giudice civile<br />

contro i propri agenti. Si verificherebbe, in pratica, una discriminazione a favore delle imprese pubbliche,<br />

i cui amministratori o dipendenti sono praticamente immuni – a differenza di quelli delle imprese private<br />

– da qualsiasi controllo giurisdizionale disponendo, così, un margine di libertà operativa notevolmente<br />

maggiore.<br />

74


appalti dell’Anas 36 , operativa come s.p.a. a partire dal 2003. L’Anas è d’altra parte<br />

espressamente contemplata tra le amministrazioni pubbliche la cui rappresentanza,<br />

patrocinio e assistenza in giudizio spetta, ex art. 2 c. 4 d.lgs. n. 143/1994,<br />

all’Avvocatura dello Stato (r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611), come confermato altresì dalla<br />

Cassazione. 37 D'altra parte non si può sottacere la circostanza che al processo di<br />

36 Con d. lgs. 26 febbraio 1994, n.143 e d.p.c.m. del 26 luglio 1995 l'ANAS è trasformata in Ente<br />

nazionale per le strade, ente pubblico economico, pur mantenendo la stessa denominazione. Quindi l'art. 7<br />

del d.l. 8 luglio 2002, n. 138 recante “Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di<br />

contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate” (c.d.<br />

decreto “Omnibus”), convertito dalla l. 8 agosto 2002, n. 178, l'ANAS è diventata una società per azioni.<br />

Il 19 dicembre 2002 l'ANAS ha concluso il processo di trasformazione in s.p.a. : l'Assemblea degli<br />

azionisti ha approvato il nuovo statuto sociale e nominato il consiglio di amministrazione e il collegio<br />

sindacale. A partire dal 1° gennaio 2003 l'ANAS è diventata operativa come s.p.a. Tuttavia, ai sensi<br />

dell’art. 2 del codice etico dell’ANAS, “le peculiari funzioni istituzionali affidate dalla legge all'ANAS<br />

sono tali da imporre una privilegiata accentuazione dei valori, riconducibili all'etica propria del pubblico<br />

servizio, di legalità, di imparzialità, indipendenza, riservatezza e trasparenza, finalizzate ad una sempre<br />

maggiore efficacia ed efficienza operativa.” Prosegue l’art. 3 del codice: “La condotta del dipendente<br />

(intendendosi d'ora in poi per "dipendente" i dirigenti, i quadri e gli impiegati) sia all'interno che<br />

all'esterno dell'ANAS deve essere improntata alle regole di legalità, correttezza, lealtà, imparzialità,<br />

professionalità e trasparenza nel rispetto dei doveri d'ufficio che regolano la riservatezza e la tutela della<br />

privacy. Le comunicazioni all'interno dell'ANAS o a soggetti esterni, intendendo per essi tutte le entità<br />

fisiche o giuridiche con le quali l'ANAS intrattiene rapporti (ad esempio Pubblica Amministrazione ed<br />

altre Autorità, imprese ed associazioni di qualsiasi tipo) effettuate dal dipendente, devono essere<br />

preventivamente autorizzate dal superiore gerarchico. I destinatari del presente Codice non utilizzano per<br />

fini privati e nel proprio interesse, o a vantaggio di altri, informazioni o documenti, anche non riservati, di<br />

cui dispongono per ragioni di ufficio. In particolare, le diverse pratiche vanno trattate con i soggetti<br />

titolari o loro rappresentanti evitando di discutere argomenti d'ufficio o mettere a disposizione documenti<br />

a persone o ad ex dipendenti dell'ANAS non autorizzati. Nell'espletamento dei propri compiti, i soggetti<br />

tenuti all'osservanza del Codice antepongono il rispetto della legge a qualunque altro interesse, ispirando<br />

le proprie decisioni e i propri comportamenti alla cura del pubblico servizio. Nelle relazioni sociali il<br />

dipendente si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o<br />

all'immagine dell'ANAS. Il dipendente partecipa a riunioni od incontri con terzi che attengono alle<br />

attività dell'ANAS, solo se espressamente autorizzato dal Dirigente sovraordinato. Il dipendente impronta<br />

la propria condotta in modo da non attribuire a sé o ad altri alcun vantaggio in considerazione della<br />

posizione o del ruolo rivestiti all'interno dell'ANAS. Il dipendente che per ragioni di ufficio debba<br />

mantenere rapporti continuativi (ad esempio direttore dei lavori, contabilizzatore, responsabile di<br />

commesse, assistente ai lavori) con uno o più soggetti esterni, svolge la propria attività assicurando<br />

efficienza e disponibilità, ma salvaguarda il proprio ruolo ed il decoro aziendale. A tal fine, il dipendente<br />

deve evitare ogni manifestazione di familiarità e colleganza con soggetti esterni, improntando sempre il<br />

rapporto nei termini consoni alla funzione rivestita, salva esplicita autorizzazione del proprio superiore.<br />

I soggetti, a cui il presente Codice è diretto, che per ragioni d'ufficio vengano a conoscenza dell'esistenza<br />

di irregolarità amministrative e procedurali devono riferirlo immediatamente al dirigente dell'ufficio di<br />

appartenenza o, nel caso in cui tale irregolarità coinvolga anche il titolare dell'ufficio stesso, a soggetti ad<br />

essi sovraordinati. Il dipendente responsabile di qualunque procedimento, specie se a rilevanza esterna, si<br />

adopera al fine di assicurare la tempestività e la regolarità formale e sostanziale dei procedimenti stessi,<br />

ed evita anche che dalla propria condotta omissiva o di semplice astensione possa derivare un pregiudizio<br />

alla legalità, correttezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. Nella stipulazione<br />

di contratti per conto dell'ANAS, il dipendente non ricorre a illecite mediazioni od opere di terzi, e quindi<br />

non corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione per facilitare o aver facilitato la<br />

conclusione o l'esecuzione del contratto.” Seguono prescrizioni inerenti al dovere di imparzialità (art. 4),<br />

al conflitto di interessi (art. 5), all’utilizzo dei beni e di rete (art. 6), ai doni ed altre utilità (art. 7), alle<br />

attività collaterali (art. 8), alla riservatezza (art. 9), ai rapporti con gli organi di informazione (art. 10).<br />

37 Per un elenco completo degli enti difesi dall’Avvocatura dello Stato, si vedano sul sito<br />

http://www.avvocaturastato.it.htm, le amministrazioni statali per le quali opera il patrocinio obbligatorio<br />

75


privatizzazione, ancorché spesso finalizzato ad una diminuzione di lungo periodo di<br />

inefficienze tra le quali il fenomeno della corruzione, si accompagnano spesso ingenti<br />

pagamenti sottobanco ed in generale maggiori occasioni per l'insorgere di fenomeni<br />

corruttivi: da ciò si trae un ulteriore elemento a favore della comprensione di tali<br />

soggetti nello spettro di operatività dell'Alto Commissario 38 .<br />

Per un quadro pressoché esaustivo della pubbliche amministrazioni è altresì possibile<br />

fare riferimento all’indice delle amministrazioni pubbliche creato dall’art. 11 d.p.c.m.<br />

31 ottobre 2000, 39 il quale contempla: ASL; autorità amministrative indipendenti;<br />

Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; comuni; comunità<br />

montane; enti a struttura associativa; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche<br />

assimilate; enti di regolazione economica; enti ed aziende ospedaliere; enti ed istituzioni<br />

di ricerca non strumentale; enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale; enti parco;<br />

enti per il diritto allo studio; enti per il turismo; enti portuali; enti produttori di servizi<br />

culturali; enti produttori di servizi economici; enti regionali di sviluppo; enti regionali<br />

per la ricerca e l’ambiente; istituti e stazioni sperimentali per la ricerca; Ministeri e<br />

Presidenza del Consiglio; organi costituzionali; province; regioni; università ed istituti<br />

(art. 1 r.d. 1611/1933) e le amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati i quali possono<br />

accedere al patrocinio autorizzato (art. 43 r.d. 1611/1933).<br />

Si veda anche: Cons. Stato, sez. VI, 25.11.1994, n. 1716; Cass. Civ., Ss. Uu., 07.08.2001, n. 10894; Cass.<br />

civ., Ss. Uu., 21.07.1999, n. 484; Cass. civ., sez. III, 26.07.1997, n. 7011; Cass. Civ., Ss. Uu., 04.11.1996,<br />

n. 9523.<br />

38 M. Arnone, E. Iliopulos, op. cit., p.24: “ Nel caso in cui lo Stato decide di privatizzare attività o beni, i<br />

pagamenti sottobanco possono condizionare in modo critico la scelta dell'acquirente. Qualora il settore<br />

pubblico decida di vendere beni o servizi a un prezzo inferiore al prezzo di mercato, si può verificare una<br />

situazione nella quale la scarsità dell'oggetto dell'offerta pubblica renda necessaria una scelta a carattere<br />

discrezionale da parte dell'operatore pubblico. Questo elemento di discrezionalità può costituire terreno<br />

fertile per il pagamento di tangenti”.<br />

S. Rose-Ackerman, The Political Economy of Corruption, in K. A. Elliot ( a cura di), Corruption and the<br />

Global Economy, The Institute for International Economics, Washington DC, 1997, pp. 31-60.<br />

39 Art. 11, Indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee: “Per facilitare la<br />

trasmissione dei documenti informatici tra le amministrazioni è istituito l’indice delle amministrazioni<br />

pubbliche e delle aree organizzative omogenee . L’indice è destinato alla conservazione e alla<br />

pubblicazione dei dati di cui all’art. 12, comma 1, del presente decreto relativi alle pubbliche<br />

amministrazioni di cui al decreto n. 29/1993 ed alle loro aree organizzative omogenee. L’indice delle<br />

amministrazioni di cui al comma 2 è gestito da un sistema informatico accessibile tramite un sito internet<br />

in grado di permettere la consultazione delle informazioni in esso contenute da parte delle<br />

amministrazioni e di tutti i soggetti pubblici o privati anche secondo una modalità compatibile con il<br />

protocollo LDAP definito nella specifica pubblica RFC 1777 e successive modificazioni o integrazioni. Il<br />

sistema informatico di cui al comma 3 assicura altresì la conservazione dei dati storici relativi alle<br />

variazioni intercorse nell’indice delle amministrazioni e delle rispettive aree organizzative omogenee,<br />

onde consentire il corretto reperimento delle informazioni associate ad un documento protocollato anche a<br />

seguito delle variazioni intercorse nella struttura delle aree organizzative omogenee dell’amministrazione<br />

mittente o destinataria del documento.”<br />

Per l’elenco dettagliato si veda: http://www.indicepa.gov.it.htm.<br />

76


di istruzione; altri enti tra cui Aci, Consip S.p.a., istituti autonomi case popolari, ordini e<br />

collegi professionali.<br />

Deve tuttavia ritenersi escluso dal campo operativo dell’Alto Commissario il Ministero<br />

della Difesa, per la presenza del segreto di Stato, il quale rappresenta un preciso limite<br />

all’esercizio delle funzioni proprie dell’organismo ex art. 3 c. 1 del d.P.R. 258/2004.<br />

Da quanto finora detto, emerge chiaramente la notevole dimensione, sotto il profilo<br />

soggettivo, dello spettro d’azione dell’Alto Commissario, cui consegue, a nostro avviso,<br />

la necessità di un rafforzamento dell’organico e degli strumenti attualmente messi a<br />

disposizione della struttura onde garantirne l’incisività e l’efficacia operativa. A fronte<br />

di un così vasto campo d’azione- la cui dimensione è peraltro suscettibile di ulteriori<br />

dilatazioni ovvero contrazioni in forza della genericità della formula utilizzata dal<br />

Legislatore per l’appunto all’art. 2 c. 1 del d.P.R. 258/2004- è infatti opportuno un<br />

adeguamento della struttura, affinché possa effettivamente agire in termini efficaci e<br />

proporzionati al carico di lavoro e non meramente approssimativi. In proposito si<br />

rammentino le perplessità avanzate in sede parlamentare: “ in considerazione dell'alto<br />

profilo dell'Alto Commissario - benché «rimpolpato» ai sensi del decreto 25 gennaio<br />

2005, n. 171- si ha la sensazione che l'organico non sia esattamente adeguato alla<br />

rilevanza delle indagini che devono essere compiute e all'estensione su tutto il territorio<br />

nazionale di tale organismo”. Dunque, appare evidente che, per far sì che tale figura non<br />

debba restare un organismo retorico rispetto all'esigenza del popolo italiano di veder<br />

contrastato il fenomeno della corruzione e dell’illiceità in seno all’amministrazione ,<br />

occorre che sia adeguatamente strutturato sotto il profilo delle risorse strumentali,<br />

finanziarie e, soprattutto, umane 40 . Come avremo modo di osservare a breve, il<br />

problema sollevato relativo al sottodimensionamento dell’organismo, su cui<br />

torneremo, 41 è più apparente che reale. Infatti, essendo a tuttoggi precluso all’Alto<br />

Commissario di intervenire nei confronti degli enti territoriali, e considerando che la<br />

stragrande maggioranza degli illeciti finora denunciati riguardano proprio tali<br />

amministrazioni, le attuali dimensioni della struttura, ancorché astrattamente<br />

insufficienti, possono dirsi concretamente soddisfacenti. Il problema vero, la cui<br />

soluzione si impone in termini urgenti, è appunto l’assenza di un’intesa con la<br />

40 S. Delmastro Delle Vedove, Interrogazione 3-04277 presentata nella seduta n. 709 del 22/11/2005,<br />

Normativa sull'attività dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle<br />

altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione<br />

A. Natalini, Il collegato alla finanziaria sulla pubblica amministrazione, Giornale di diritto<br />

amministrativo n.5, Anno IX, maggio 2003, p.446.<br />

41 Infra cap.V.<br />

77


Conferenza unificata, idonea a sbloccare la situazione attuale di stallo rispetto a regioni,<br />

province autonome ed enti locali.<br />

3. Rapporti con regioni, province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali. I pareri<br />

espressi dalla Conferenza Unificata e dal Consiglio di Stato 42<br />

L’ambito di intervento dell’Alto Commissario è la pubblica amministrazione, anzitutto<br />

quella statale; particolare problematicità presentano tuttavia, come accennato, le<br />

modalità di raccordo tra l’attività dell’organismo anti-corruzione e regioni ed enti locali.<br />

L’art. 1 c. 4 lett. g) della legge istitutiva dell’Alto Commissario per la prevenzione e il<br />

contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione<br />

impone che l’organismo svolga le proprie funzioni “nel rispetto delle competenze<br />

regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano”. Proprio allo scopo di ottenere<br />

un parere di questi soggetti istituzionali sulla figura dell’Alto Commissario, la<br />

Conferenza unificata 43 è stata chiamata a pronunciarsi ai sensi dell’ art. 2 c. 3 e art. 9 c.<br />

42 S. Bartole, Presidente del Consiglio dei Ministri, conferenza regionale e Ministro per gli affari<br />

regionali, Quaderni costituzionali, 1982, pp. 95 ss; P. A.. Capotosti, Tendenze e prospettive dei rapporti<br />

fra regioni e Governo, Quaderni regionali, 1990, pp. 1185 ss.; P. Costanzo, Commento agli artt. 124 e<br />

126, in G. Branca, A. Pizzorusso, (a cura di) Commentario alla Costituzione, Bologna, 1990, pp. 177 ss.;<br />

G. Morbidelli, Tra Stato-regioni e Stato-città, Le Regioni n. 4 del 1997; F. Pizzetti, Commento al d.lgs.<br />

281/97, Giornale di diritto amministrativo n. 1/1998 pp. 11 – 16; S. Ringolfi , L’attuazione della delega di<br />

cui all’art. 9 della legge 59/1997, la nuova conferenza Stato-regioni e la sua unificazione con la<br />

Conferenza Stato-città e autonomie locali, Prime note 10/1997, pp. 123 – 137; G. Rolla, La Commissione<br />

per le questioni regionali nei rapporti tra Stato e regioni, Milano 1979; L. Torchia, Il Governo, Rapporto<br />

sulle Regioni II, a cura del Cinsedo, 1994, pp. 66 ss.; G. Di Cosimo, Dalla Conferenza Stato-Regioni alla<br />

Conferenza Unificata (passando per la Stato-Città), Le istituzioni del federalismo n. 1/1998 pp. 11 ss; M.<br />

G. La Falce, La Conferenza Stato-Regioni: innovazione e cambiamento nei rapporti Governo-sistema<br />

delle autonomie locali, Gazzetta Ambiente, n.1, gennaio 1998; O. Gaspari, L’attività della Conferenza<br />

Stato-Città e autonomie locali. Una scheda informativa, Le istituzioni del federalismo, n. 1/1998, pp. 43<br />

ss; G. Caprio, W. Anello, I difficili rapporti tra centro e periferia. Conferenza Stato-Regioni, Conferenza<br />

Stato-Città-autonomie locali e Conferenza Unificata, Le istituzioni del federalismo, n. 1/1998, pp. 47 ss.;<br />

M. Cosulich, Le altre Conferenze. Le esperienze delle Conferenze permanenti Regione-autonomie locali,<br />

Le istituzioni del federalismo, n. 1/1998 pp. 67 ss.<br />

http://www.governo.it.htm.<br />

43 La Conferenza unificata, istituita dal d.lgs. 281/1997, è competente in tutti casi in cui Regioni,<br />

Province, Comuni e Comunità montane, ovvero la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città<br />

ed autonomie locali sono chiamate ad esprimersi su un medesimo oggetto (art. 9, comma 2, del d. lgs.<br />

281/1997). In particolare, la Conferenza Unificata consente alle Regioni, alle Province, ai Comuni ed alle<br />

Comunità montane di partecipare alle scelte del Governo, nelle materie di comune interesse;<br />

approfondisce le questioni politico-amministrative più rilevanti per il sistema delle autonomie; esamina i<br />

provvedimenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute, su richiesta del Governo o dei Ministri<br />

competenti, quando ciò sia previsto da legge, ovvero, quando lo si ritenga opportuno, a seguito di<br />

richiesta delle Regioni, dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM , del Governo o dei Ministri. La Conferenza<br />

Unificata costituisce d’altronde la sede per l'attuazione dell'intesa inter-istituzionale tra Stato-Regioni ed<br />

enti locali per l'attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione . La Conferenza Unificata svolge<br />

funzioni consultive e in particolare, ad essa è attribuita l’espressione del parere sul disegno di legge<br />

finanziaria e sui disegni di legge collegati; sul documento di programmazione economica e finanziaria e<br />

78


3 del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della<br />

Repubblica, proposto dal Ministro per la funzione pubblica, sulla composizione e le<br />

funzioni dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e<br />

delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, attuativo<br />

dell’art. 1 c. 3 della l. 16 gennaio 2003, n. 3.<br />

La Conferenza unificata è un organo misto 44 nascente dall’esigenza di trovare forme di<br />

coordinamento e di cooperazione tra le regioni e tra queste e lo Stato: in essa sono<br />

sugli schemi di decreti legislativi adottati in base all’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59. E’ consultata<br />

anche sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e<br />

mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali. La<br />

funzione consultiva a favore del Governo si esplica attraverso l'espressione di pareri. Il parere è<br />

obbligatorio nelle ipotesi contemplate dall'art. 9, comma 2, lett. a) del d. lgs.281/1997. Il parere della<br />

Conferenza è facoltativo nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga di dover sottoporre<br />

al suo esame, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente<br />

interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane. La Conferenza<br />

svolge altresì attività di raccordo, in quanto può promuovere e sancire intese ed accordi tra Governo,<br />

Regioni, Province, Comuni e Comunità montane al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive<br />

competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune. Le intese sono espresse in tutti casi<br />

in cui la legislazione vigente preveda che venga sancita “un'intesa” con la Conferenza Unificata, su una<br />

proposta di iniziativa dell'amministrazione centrale. Si sostanzia nella determinazione concordata,<br />

all'unanimità, da parte del Governo, di tutti i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dei<br />

Rappresentanti delle Autonomie locali, dei contenuti dei provvedimenti medesimi. Le modalità del<br />

perfezionamento delle intese sono fissate all'art. 3 del d.lgs. n. 281 del 1997. Con gli accordi tra Governo,<br />

regioni, province, comuni e comunità montane, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett c), del citato d.lgs. n. 281<br />

del 1997, vengono coordinate le rispettive competenze per svolgere in collaborazione attività di interesse<br />

comune. L'accordo rappresenta pertanto uno strumento pattizio tra Governo, Regioni, Province, Comuni<br />

e Comunità montane. La Conferenza poi acquisisce, nei casi previsti dalla legge, le designazioni dei<br />

rappresentanti delle autonomie locali indicati dai Presidenti delle regioni e province autonome,<br />

dall’ANCI, dall’UPI e dall’UNCEM. Nell'ambito della Conferenza Unificata vengono costituiti degli<br />

organismi (gruppi di lavoro e comitati )con funzioni di supporto all'attività della Conferenza stessa . Essa<br />

assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane<br />

anche attraverso l’approvazione di protocolli d’intesa tra le Amministrazioni centrali e locali ed esprime<br />

gli indirizzi per l’attività dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali. Il Presidente del Consiglio dei<br />

Ministri può sottoporre al suo esame, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro<br />

oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità<br />

montane (art. 9 c. 3 d. lgs. 281/1997). Ferma restando la necessità dell’assenso del Governo per<br />

l’adozione delle deliberazioni della Conferenza Unificata, l’assenso delle Regioni, delle Province, dei<br />

Comuni e delle Comunità montane è acquisito con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle<br />

autonomie che compongono rispettivamente la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città e<br />

autonomie locali. Di regola l’assenso è espresso all’unanimità dei membri dei due predetti gruppi e,<br />

qualora non si è raggiunto, dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.<br />

Quanto alle modalità operative si segnala che:<br />

a) per i pareri, quando non si raggiunge una posizione unitaria tra le autonomie, il parere della Conferenza<br />

è la "somma" delle posizioni delle Regioni, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM;<br />

b) per le intese è necessaria la "unanimità", da conseguire tra le Regioni e le Autonomie locali (ANCI,<br />

UPI, UNCEM) cui deve corrispondere l'assenso del Governo;<br />

c) per gli accordi è necessaria l'unanimità;<br />

d) per le deliberazioni, fermo restando l'assenso del Governo e delle Autonomie regionali e locali, la<br />

volontà di queste ultime, se non è all'"unanimità", è determinata a maggioranza dei rappresentanti di due<br />

gruppi.<br />

44 L’esistenza degli organi misti risponde all’esigenza di reciproco coinvolgimento ed integra delle<br />

procedure complesse in cui di volta in volta sono rinvenibili momenti di mera consulenza e reciproca<br />

consultazione, ovvero intese che presuppongono un potere decisorio reciprocamente vincolato.<br />

79


appresentati le regioni e l’amministrazione centrale dello Stato in proporzioni tali da<br />

rendere impossibile che le decisioni siano adottate da una sola delle parti e quindi senza<br />

alcuna possibilità per una parte di imporre all’altra le proprie posizioni. Essa è sede<br />

congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie<br />

locali ed opera al fine di favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e il sistema<br />

delle autonomie, esaminando le materie e i compiti di comune interesse. 45 In<br />

quest’ottica di reciproca consultazione, la Conferenza ha espresso il proprio parere sulla<br />

figura dell’Alto Commissario in data 29 aprile 2004 46 . Precisamente anzitutto in sede<br />

tecnica i rappresentanti regionali e delle istituzioni locali, nel rappresentare il loro<br />

dissenso sul testo dello schema di decreto in termini di merito, hanno ritenuto che le<br />

relative disposizioni, a loro avviso, non fossero applicabili al sistema delle autonomie;<br />

quindi i presidenti delle regioni e delle province autonome ed i rappresentanti<br />

dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM hanno espresso il proprio parere negativo. Poiché<br />

tuttavia, a fronte di tali posizioni, il Sottosegretario di Stato alla Funzione Pubblica non<br />

ha accolto le proposte da questi avanzate, la Conferenza unificata ha espresso parere<br />

negativo sullo schema di decreto.<br />

In particolare, un simile esito è stato determinato dal fatto che la Conferenza dei<br />

presidenti delle regioni e delle province autonome, pur condividendo le finalità<br />

dell’istituzione dell’organismo, ha ritenuto prevalente la “necessità di salvaguardare e<br />

rispettare le competenze regionali in materia di organizzazione e disciplina del proprio<br />

sistema organizzativo, limitando perciò le funzioni dell’Alto Commissario alle sole<br />

pubbliche amministrazioni statali”; inoltre un’ulteriore obiezione all’operatività della<br />

struttura in ambito territoriale è stata mossa osservando che “in numerose regioni già<br />

esistono e sono operanti istituti e procedure con finalità analoghe”a quelle dell’Alto<br />

Commissario 47 .<br />

Anche ANCI ed UPI hanno espresso il proprio apprezzamento per “la condivisibile<br />

finalità di prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e le altre forme di illecito<br />

nella pubblica amministrazione”; tuttavia hanno ritenuto necessario che<br />

“l’organizzazione e l’attività dell’Alto Commissario si raccordi con il nuovo quadro<br />

delle competenze legislative ed amministrative delineato dal titolo V della<br />

45 Accordo del 20 giugno 2002 - Rep. n.576.<br />

Legge 5 giugno 2003, n. 131, “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla<br />

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”.<br />

46 Repertorio atti n. 719 c.u. del 29 aprile 2004.<br />

47 Allegato A al parere.<br />

80


Costituzione”: con l’approvazione della riforma costituzionale del 2001 infatti sono<br />

venuti meno i controlli di legittimità sull’attività delle autonomie territoriali e tale<br />

assetto è stato peraltro confermato ed attuato dalla l. 131/2003 48 . Alla luce di ciò e<br />

considerando che “le esigenze di buon andamento e di imparzialità della pubblica<br />

amministrazione locale, devono essere interamente affidate alla responsabilità delle<br />

autonomie territoriali ed al sistema dei controlli interni, mentre l’accertamento di illeciti<br />

è riservato alla magistratura”, “la previsione di un ulteriore organismo con poteri di<br />

indagine e di controllo molto esteso e pervasivo sulle attività delle autonomie<br />

territoriali” è sembrato in contrasto con il quadro normativo delineato. Pertanto ANCI<br />

ed UPI hanno affermato la necessità di “rivedere l’impianto complessivo del<br />

provvedimento” sottoposto al loro esame e “limitare opportunamente l’ambito di attività<br />

dell’Alto Commissario alle pubbliche amministrazioni centrali”; d’altra parte hanno<br />

evidenziato che, anche in mancanza dell’accoglimento di tale richiesta, è pressante “la<br />

necessità di superare il rischio di duplicazione di organismi e controlli, anche rivedendo<br />

l’attuale sistema dei controlli degli Uffici territoriali del Governo sulle deliberazioni<br />

degli enti”. Esse hanno pertanto proposto di “delimitare in modo più appropriato<br />

l’ambito di attività dell’Alto Commissario, per quanto riguarda il rapporto con le<br />

autonomie territoriali, attraverso un’intesa della Conferenza unificata al fine di definire<br />

il campione delle amministrazioni regionali e locali sottoposte alle indagini e verificare<br />

le attività di monitoraggio del nuovo organismo”, le quali attività “dovrebbero avere la<br />

finalità prevalente di fornire al Governo un quadro di analisi e conoscenza soddisfacente<br />

per eventuali ulteriori interventi normativi per la prevenzione ed il contrasto della<br />

corruzione e degli illeciti nella pubblica amministrazione”. 49 Alle osservazioni di ANCI<br />

ed UPI si è associato il rappresentante dell’UNCEM.<br />

D’altronde sullo schema di regolamento è stato chiamato a pronunciarsi anche il<br />

Consiglio di Stato, il quale è, ai sensi dell’art. 100 Cost., “organo di consulenza<br />

giuridico-amministrativa”. Le richieste di pareri al Consiglio di Stato sono effettuate<br />

dagli “organi di governo che esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo”<br />

ai sensi dell’art. 4, c. 1, lett. f) del d. lgs. 165/2001 50 . Per la precisione nell’adunanza<br />

48 G.U. n. 132 del 10 Giugno 2003.<br />

49 Allegato B al parere.<br />

50 L’art. 17 c. 25 l. 127/1997 individua i casi in cui i pareri al Consiglio di Stato sono richiesti in via<br />

obbligatoria: emanazione di atti normativi del governo ex art. 17 l. 400/1988, emanazione di testi unici,<br />

decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, schemi generali di contratti tipo, accordi<br />

e convenzioni predisposti da uno o più ministri. Il c. 26 abroga “ogni diversa disposizione di legge che<br />

preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria”; tuttavia secondo Cons. Stato, sez. I, n.<br />

81


del 31 maggio 2004, la sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato<br />

( art. 17, c. 28, l. 127/1997), rovesciando quanto affermato in sede di Conferenza<br />

unificata, ha ritenuto che “le funzioni dell’Alto Commissario non possono essere<br />

limitate alle amministrazioni statali poiché la legge istitutiva non le circoscrive in tale<br />

ambito” e che la salvaguardia delle competenze regionali sul proprio sistema<br />

organizzativo è assicurata dalla previsione per cui il medesimo organismo esercita le<br />

sue funzioni nell’ambito della pubblica amministrazione, nel rispetto delle competenze<br />

delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Per il Consiglio di Stato<br />

“le funzioni attribuite dalla legge all’Alto Commissario sono volte ad assicurare<br />

l’osservanza dei principi costituzionali di correttezza, imparzialità e buon andamento<br />

che regolano l’attività dell’intera pubblica amministrazione e, rispetto ad esse, quelle<br />

esercitate da altri organismi di controllo o ispettivi, sia interni che esterni,<br />

ordinariamente previsti, debbono considerarsi di ausilio, documentazione e supporto”.<br />

Non va d’altra parte dimenticato, sempre secondo il Consiglio di Stato, che la presenza<br />

di un organismo quale l’Alto Commissario è imposta dagli impegni assunti in sede<br />

internazionale, alla luce delle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro<br />

la corruzione. 51 Peraltro il Consiglio di Stato, contestando le affermazioni rese dai<br />

rappresentanti degli enti territoriali in Conferenza unificata, ha affermato che “la<br />

riconduzione dell’attività dell’Alto Commissario al supporto conoscitivo per<br />

l’elaborazione governativa di eventuali nuove normative vanifica di fatto gli obiettivi ad<br />

esso assegnati dalla legge istitutiva, da correlare, altresì al disegno governativo di<br />

accrescimento della fiducia dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni”.<br />

Il Consiglio di Stato ha poi considerato che nel parere espresso dalla Conferenza<br />

unificata sullo schema di regolamento si sono riproposte valutazioni già formulate<br />

precedentemente dagli enti territoriali in merito alla normativa primaria della l.<br />

530/1998, l’abrogazione non concerne le norme legislative che dispongono pareri vincolanti quali quelle<br />

contemplate dalla l. 91/1992. Il c. 27 prevede poi che il parere debba essere reso entro quarantacinque<br />

giorni dal ricevimento della richiesta, salvo che la legge preveda termini più brevi; decorso il termine,<br />

l’amministrazione può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Il termine può essere<br />

interrotto una sola volta quando, per esigenze istruttorie, esso non possa essere rispettato, e il parere deve<br />

essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori. Infine il c. 28<br />

istituisce una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l’esame degli schemi di atti normativi per i<br />

quali il parere è prescritto per legge o è comunque richiesto dall’amministrazione, nonché per gli schemi<br />

di atti normativi comunitari, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri; il parere è reso in<br />

adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal Presidente<br />

del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza. Ex art. 15 l. 205/2000, i pareri del<br />

Consiglio di Stato sono pubblici e recano l’indicazione del Presidente del collegio e dell’estensore.<br />

51 Supra cap.II.<br />

82


3/2003 52 , e a suo tempo non accolte; pertanto le medesime osservazioni non possono<br />

che essere contestate anche in sede di esercizio della potestà regolamentare di<br />

esecuzione di tale normativa.<br />

Il parere del Consiglio di Stato, ancorché complessivamente favorevole allo schema di<br />

decreto sottopostogli, contiene un invito- peraltro poi non accolto - ad un ripensamento<br />

del progetto di d.P.R. laddove questo si limita semplicemente all’art. 2 c. 1 a ribadire<br />

quanto previsto dall’art. 1 c. 4 lett. g) della legge istitutiva, la quale genericamente<br />

prescrive che l’espletamento delle funzioni dell’Alto Commissario si realizzi secondo il<br />

principio di “rispetto delle competenze regionali e delle province autonome”:<br />

precisamente, considerando il fatto che al regolamento spetta di determinare in via<br />

specifica le funzioni dell’organismo, per il Consiglio di Stato sarebbe stata auspicabile<br />

“una ulteriore riflessione” atta ad individuare precise modalità applicative del principio<br />

menzionato nella l. 3/2003 , il quale d’altra parte deve operare anche nei confronti degli<br />

enti territoriali non regionali, cui non viene viceversa fatto riferimento. 53 La riserva<br />

espressa dal Consiglio di Stato non è stata recepita nella versione definitiva del<br />

regolamento, il quale all’art. 2 c. 1 seconda parte, si limita a prevedere che le modalità<br />

per esercitare le funzioni nei confronti delle regioni, delle province autonome e degli<br />

enti locali debbano essere definite previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui<br />

all'art. 8 del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281 54 .<br />

52 La legge contiene infatti alcune disposizioni intrusive della sfera di competenza riservata dalla<br />

Costituzione a regioni ed enti locali: l’art. 4 c.1, che disciplina la programmazione della formazione del<br />

personale, estende il proprio ambito di operatività a tutte le amministrazioni di cui al d.lgs. 165/2001, tra<br />

le quali figurano regioni, province e comuni; in materia di mobilità del personale, la legge estende<br />

l’ambito di operatività delle proprie disposizioni a regioni ed enti locali (art. 7); un’altra disposizione è<br />

quella che prevede la concessione di contributi straordinari a favore della provincia autonoma di Trento<br />

per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare integrato (art. 53)-trattasi di disposizione<br />

contrastante con l’art. 119 Cost in quanto non sembra rispondere ad alcuna necessità di rimozione di<br />

squilibri economici e sociali o di perequazione-; infine, l’art. 16 demanda alla competenza dello Stato la<br />

quantificazione delle sanzioni per la violazione dei regolamenti comunali e provinciali, dando così luogo<br />

ad una restrizione della sfera di autonomia locale che ribalta l’assunto normativo in base al quale la<br />

riserva relativa di legge in materia di sanzioni amministrative deve essere contemperata con la tutela<br />

dell’autonomia degli enti locali, attribuendo a questi ultimi la potestà di individuare con proprio<br />

regolamento la misura delle sanzioni da adottare.<br />

53 Dopo aver contestato le osservazioni formulate in sede di Conferenza unificata ed essersi quindi<br />

espresso in termini generali sullo schema regolamentare, il Consiglio di Stato ha formulato il proprio<br />

parere su singole disposizioni. Per le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato sulle singole<br />

disposizioni del testo, si veda infra l’analisi dettagliata del contenuto del regolamento.<br />

54 D.lgs. 281/1997 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i<br />

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le<br />

materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza<br />

Stato-città ed autonomie locali) all’art.8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza<br />

Unificata) prevede:<br />

“ La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per la materie ed i compiti di interesse comune<br />

delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.<br />

83


Nell’adunanza del 28 luglio 2005, la Conferenza Stato-Regioni, nell’ambito delle<br />

iniziative da assumere appunto per l’attuazione dell’art. 2 del d.P.R. 258/2004, “a<br />

seguito della relazione del presidente della conferenza, e considerata la delicatezza<br />

dell’argomento”, non ha tuttavia provveduto ad una specifica determinazione delle<br />

modalità di raccordo tra la struttura anti-corruzione e gli enti territoriali e si è limitata a<br />

stabilire “che un gruppo di lavoro formato dai tecnici dell’ufficio di presidenza prenda<br />

gli opportuni contatti con l’Alto commissario per valutare un testo di discussione”.<br />

In sede parlamentare si è tentato di superare tale situazione di stallo dovuta all’inerzia<br />

degli enti locali, affermando che “allo stato non si ravvisano rischi di sovrapposizione<br />

con competenze di altri organismi, essendo quelle dell'Alto Commissario dirette alla<br />

esclusiva finalità di prevenire eventuali illeciti e non di reprimerli. Comunque, qualora<br />

si constatassero rischi nel senso indicato, l'Alto Commissario potrà dirimerli attraverso<br />

intese con le amministrazioni interessate, in un quadro di collaborazione sinergica” 55 .<br />

Sta di fatto che ad oggi l’intesa con la Conferenza Stato-Città-Regioni non è giunta e<br />

che l’urgenza di pervenirvi è d’altra parte particolarmente sentita dall’Alto<br />

Commissario, a maggior ragione tenendo considerazione del fatto che il 90% degli<br />

esposti finora giunti all’organismo riguardano gli enti locali 56 . La ragione di tale<br />

concentrazione è spiegabile se si pensa al condizionamento della criminalità organizzata<br />

sul territorio: mafia, camorra e n’drangheta agiscono anzitutto sulle amministrazioni<br />

locali, con le concessioni edilizie e gli appalti.<br />

Le Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ministri o, per<br />

sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il<br />

Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il<br />

Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni<br />

d’Italia-ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia-UPI ed il presidente dell’Unione nazionale<br />

comuni, comunità ed enti montani-UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati<br />

dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI<br />

cinque rappresentano le città individuate dall’art. 17 della legge 8 giugno 1990, n.142. Alle riunioni<br />

possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali<br />

o di enti pubblici.<br />

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i<br />

casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o<br />

dell’UNCEM.<br />

La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le<br />

sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli<br />

affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.”<br />

55 C. Ventucci, Risposta all’interrogazione 3-04277 presentata nella seduta n. 709 del 22/11/2005 cit.<br />

56 Allarme corruzione negli enti locali, intervista a Gianfranco Tatozzi, Il Sole24ore, 12/02/2006.<br />

Sotto questo profilo, per M. Arnone ed E. Iliopulos, op.cit., p. 28: “Le nomine politiche negli enti locali e<br />

nelle aziende pubbliche locali sono fatte in quasi totale assenza di vincoli di standard qualitativi e di<br />

competenza, e di controlli di trasparenza sulle nomine, con l'unico criterio comune della fedeltà a gruppi<br />

politici.”<br />

84


Fintantoché tale intesa non giungerà, l’organismo si troverà con le mani legate nei<br />

confronti degli enti locali; pertanto, onde evitare il rischio che il Commissario lavori<br />

all’insegna del “vorrei ma non posso”, è auspicabile che la situazione si sblocchi quanto<br />

prima. D’altronde la refrattarietà delle amministrazioni a collaborare con l’organismo è<br />

testimoniata dal fatto che a tuttoggi le richieste di intervento ad esso pervenute<br />

provengono tutte da soggetti privati, a conferma della tendenza delle p.a. a custodire<br />

gelosamente la propria autonomia e a non tollerare ingerenze e controlli esterni.<br />

Allo stato attuale pertanto il campo effettivo di intervento dell’Alto Commissario per la<br />

prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica<br />

amministrazione è circoscritto alle amministrazioni centrali ed ai loro uffici periferici,<br />

con esclusione di regioni, province e comuni.<br />

4. Il personale amministrativo<br />

Tutta l’attività delle persone giuridiche è realizzata da persone fisiche la cui azione è<br />

imputata all’ente in virtù dell’operatività del rapporto organico 57 . Si fa un uso ambiguo<br />

e distorto di espressioni come “dipendenti”, “impiegati”o “funzionari”. Le stesse leggi,<br />

lungi dall’adottare una terminologia uniforme, definiscono con le espressioni<br />

“dipendenti” o “impiegati” ora i funzionari e gli impiegati con esclusione degli operai,<br />

ora gli impiegati e gli operai ma non i funzionari, ora tutti assieme.<br />

Lo stesso regolamento concernente le funzioni dell’Alto Commissario anti-corruzione,<br />

nel riferirsi ai soggetti operanti nelle p.a. tenuti a prestargli collaborazione ovvero<br />

passibili di accertamento, ricorre a diversi termini: fa inizialmente generico riferimento<br />

ai soggetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni, quindi ai funzionari delle<br />

pubbliche amministrazioni (art. 2 c. 3); parla poi di responsabile dell’attività oggetto di<br />

accertamento, indicato dopo semplicemente come interessato (art. 2 c. 4); infine fa<br />

specificamente rinvio alla figura del pubblico dipendente ( art. 5 c. 3).<br />

Gli organi d’altra parte non possono risolversi negli individui ma presuppongono<br />

apposite strutture delle quali gli individui stessi facciano parte integrante agli effetti del<br />

rapporto organico: da qui la nozione di ufficio, come articolazione dell’apparato statale<br />

57 S. Cassese ( a cura di ), Istituzioni di diritto amministrativo, cit., pp. 109 ss.: le funzioni sono distribuite<br />

fra gli uffici che compongono l’organizzazione amministrativa. Esse sono materialmente svolte da<br />

persone fisiche le quali prestano la propria attività al servizio delle p.a. e, in alcuni casi, assumono la<br />

titolarità degli uffici pubblici. Vi è dunque uno stretto collegamento fra l’organizzazione cui sono<br />

intestate le funzioni amministrative e il personale che le deve svolgere.<br />

85


cui spetta l’esercizio di un determinato complesso di funzioni. Ogni organo implica un<br />

ufficio munito del suo titolare senza il quale mancherebbe la capacità di porre in essere<br />

gli atti da imputare allo Stato; il conferimento della titolarità degli uffici deve avvenire,<br />

ex art. 51 Cost., in condizioni di eguaglianza. Gli addetti ed i titolari che prestano<br />

servizio presso l’ente sono legati alla persona giuridica da un particolare rapporto<br />

giuridico ( rapporto di servizio) che ha come contenuto il dovere di agire prestando una<br />

particolare attività, avente ad oggetto comportamenti che il dipendente deve tenere sia<br />

nei confronti della p.a., sia nei confronti dei cittadini (dovere di ufficio). Il rapporto di<br />

servizio lega all’ente tutti i soggetti-persone fisiche che fanno parte dell’organizzazione<br />

e postula che il soggetto sia inserito nell’apparato della pubblica amministrazione per il<br />

conseguimento di un fine pubblico: non basta quindi l’esplicazione di un’attività<br />

afferente agli scopi dell’amministrazione, ma occorre anche la partecipazione del<br />

rapporto allo svolgimento dei modi di azione propri di questa, estrinsecativo della<br />

potestà che ad essa compete, o comunque allo svolgimento di attività ad essa imputabili<br />

cosicché ne derivi una posizione di appartenenza lato sensu del soggetto stesso<br />

all’amministrazione pubblica. Il rapporto di servizio, nel senso anzidetto, ricorre quando<br />

il soggetto sia stato investito, in modo continuativo, di una determinata attività, con il<br />

suo inserimento nell’organizzazione amministrativa e con la creazione di particolari<br />

vincoli comportanti l’osservanza di obblighi, volti ad assicurare il buon andamento<br />

dell’attività e la sua rispondenza alle esigenze pubbliche cui è preordinata . 58<br />

I soggetti legati da rapporto di servizio all’amministrazione sono di norma dipendenti. Il<br />

rapporto di servizio può essere coattivo 59 , volontario (onorario 60 o professionale), o<br />

58 Cass. Sez. Un. n. 188/99/SU. Risultano pressoché consolidati gli orientamenti della giurisprudenza<br />

volti a ravvisare la sussistenza del rapporto di servizio con la p.a. in capo ai liberi professionisti incaricati<br />

della progettazione di un'opera pubblica nell'interesse della stessa Amministrazione, atteso che la<br />

prestazione del progettista andrebbe ad inserirsi in un contesto di progressiva definizione dell'opera e<br />

come tale idonea ad assolvere ad una funzione oggettivamente pubblica (C. conti, sez. giur. Molise,<br />

17.12.1999, n. 194 ; contra C.conti, sez. giur. Toscana, 29.04.1997, n. 313 che, non ravvisando in capo al<br />

progettista poteri propri dell'ente pubblico, ne esclude la sussistenza del rapporto di servizio.). Parimenti,<br />

è stato ravvisato il rapporto di servizio in senso lato nella prestazione del direttore dei lavori di un'opera<br />

pubblica poiché questi, con la sua attività, si è reso compartecipe dell'azione amministrativa dell'ente<br />

pubblico preponente, a nulla rilevando l'estraneità agli uffici tecnici dell'ente e lo status di professionista<br />

privato (C. conti, sez. II, 14.04.1986, n. 101; Cass., Ss. Uu., 24.07.2000, n. 515; Cass. civ., Ss. Uu.,<br />

05.04.1993, n. 4060; Cass., Ss. Uu., 24.07.2000, n. 515). Verso la medesima direzione muove quel filone<br />

giurisprudenziale (C. conti, sez. giur. Veneto, 11.05.1999, n. 251) incline a considerare legittimati passivi<br />

nel giudizio di responsabilità amministrativa-contabile quei professionisti incaricati di dirigere i lavori di<br />

allestimento di mostre, esposizioni, fiere, ecc., in virtù della affinità intercorrente tra la loro opera e la<br />

prestazione del concessionario di opere pubbliche o di pubblico servizio. Al riguardo, occorre sottolineare<br />

che il titolare di una concessione di pubblico servizio, in quanto dotato di poteri e funzioni pubbliche,<br />

viene unanimemente annoverato tra i soggetti esposti a questa particolare responsabilità.<br />

59 S. Cassese ( a cura di), cit., p. 111.<br />

86


infine instaurato in via di fatto (cioè in assenza di atto di investitura, dando luogo alla<br />

figura del funzionario di fatto).<br />

Il dipendente, in quanto titolare di una sfera di funzioni pubbliche, di dice funzionario<br />

pubblico.<br />

Sono pubblici impiegati le persone fisiche legate all’ente pubblico da un rapporto di<br />

servizio di impiego 61 , le quali svolgono il proprio lavoro a titolo professionale 62 in<br />

modo esclusivo e permanente e sono assoggettate ad un regime che presenta alcune note<br />

distintive rispetto alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro. (d.lgs. 165/2001) 63 :<br />

60<br />

S. Cassese ( a cura di), cit, pp.112-113: quando la titolarità dell’ufficio è conferita ad un funzionario<br />

non professionale, questi ha l’obbligo di prestare il proprio servizio a favore dell’amministrazione a<br />

partire dal momento in cui si costituisce il rapporto d’ufficio- con l’estinzione del quale tale obbligo viene<br />

meno-. L’aspetto professionale, costituito dal rapporto di servizio, passa in secondo piano. In genere la<br />

scelta del funzionario onorario è di natura politico-discrezionale, anziché tecnico-amministrativa: essa<br />

non presuppone un concorso, ma avviene per nomina o elezione. La disciplina dei diritti e degli obblighi<br />

del funzionario onorario verso l’amministrazione è, di regola, molto ridotta, in conseguenza del fatto che<br />

l’aspetto professionale –scambio tra lavoro e retribuzione –ha un rilievo marginale, prevalendo l’aspetto<br />

dell’identificazione del funzionario nell’organizzazione. Per la stessa ragione il compenso del funzionario<br />

onorario non è un elemento essenziale del rapporto e, in ogni caso, non costituisce una vera e propria<br />

retribuzione. Inoltre il rapporto del funzionario onorario è, di regola, a termini. Infine, la giurisdizione<br />

sulle controversie non è individuata per materia ed affidata allo stesso giudice ma è ripartita tra giudice<br />

ordinario e giudice amministrativo sulla base del criterio della situazione soggettiva lesa. I titolari non<br />

professionali degli uffici costituiscono un meccanismo di collegamento tra società ed amministrazione,<br />

attuativo del principio democratico.<br />

61<br />

Gli impiegati di carriera cui viene riservata la titolarità di uffici amministrativi rappresentano quasi un<br />

quinto del personale professionale.<br />

62<br />

S. Cassese ( a cura di), cit., pp.114 ss.: nel caso di personale professionale, la titolarità dell’ufficio è<br />

attribuita al soggetto, sul presupposto che questi appartenga ad una “carriera”, cioè ad un corpo di<br />

burocrati di professione, selezionati in base al merito, i quali, in cambio di una retribuzione, pongono<br />

permanentemente e continuativamente la propria capacità lavorativa al servizio dell’amministrazione. Qui<br />

il rapporto di servizio esiste indipendentemente dal rapporto d’ufficio e non si estingue insieme ad esso.<br />

Gli uffici a titolarità professionale sono espressione del principio d’imparzialità. Gli uffici dirigenziali<br />

sono organi la cui titolarità spetta a personale professionale. Sotto altro profili, mentre una parte del<br />

personale professionale è titolare di organi, un’altra più consistente è titolare di uffici “privatizzati”. Il<br />

personale professionale costituisce la maggioranza del personale pubblico: trattasi di più di tre milioni e<br />

mezzo di persone (dati al 31 dicembre 2000).Vi sono d’altra parte categorie di personale professionale il<br />

cui rapporto di servizio presenta l’elemento della subordinazione ma non quello della stabilità:<br />

attualmente infatti lavorano nelle p.a. italiane quasi mezzo milione di dipendenti con rapporto di lavoro a<br />

tempo determinato. Il personale precario è spesso reclutato senza concorso e al di fuori della dotazione<br />

organica, per esigenze straordinarie e temporanee. Proprio per il fatto che i precari si sottraggono a<br />

concorso, la legge ha posto una serie di divieti generali di assunzioni, salvo poi disattenderli in un ampio<br />

numero di casi particolari. La Corte costituzionale contrasta l’abitudine dell’immissione in ruolo di<br />

precari [sentt. n. 153/1997 e n. 59/1997]; e il giudice amministrativo ha dichiarato addirittura nullo il<br />

provvedimento di assunzione a tempo determinato di un dipendente pubblico, al di fuori delle ipotesi<br />

espressamente previste dalla legge [Cons. Stato, ad.plen., n. 1, 2, 5, 6 del 1992]. Il disfavore verso il<br />

lavoro a termine nelle p.a. è tuttavia stato superato dal d. lgs. 165/2001il quale autorizza in via generale le<br />

p.a. ad avvalersi delle “forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e<br />

dalle leggi sul lavoro subordinato nell’impresa”. Ad alcune categorie di personale professionale fa difetto<br />

sia l’elemento della stabilità che quello della subordinazione: trattasi del personale assunto con rapporto<br />

di lavoro autonomo, che le p.a. sono autorizzate a costituire con soggetti scelti discrezionalmente, sulla<br />

base di criteri oggettivi stabiliti preventivamente e di valutazioni certe e puntuali, per rispondere ad<br />

esigenze specifiche e contingenti cui non è possibile far fronte con personale di servizio.<br />

63<br />

A seguito della privatizzazione del pubblico impiego i rapporti di lavoro sono di regola disciplinati<br />

dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva; sono previsti specifici limiti<br />

87


essi sono selezionati e reclutati mediante concorso ex art. 97 c. 3 Cost., “salvo i casi<br />

stabiliti dalla legge”, la quale espressione consente deroghe ed eccezioni al principio<br />

concorsuale quali l’assunzione di iscritti in apposite liste. Il criterio della scelta secondo<br />

il merito è un’applicazione del principio di imparzialità: poiché i pubblici impiegati non<br />

sono al servizio di una parte ed alla p.a. compete la neutrale applicazione delle leggi, i<br />

suoi agenti debbono essere selezionati non già per il grado di adesione alla ideologia<br />

della classe dominante, bensì con un sistema basato essenzialmente su valutazioni<br />

tecniche. La valutazione delle capacità professionali è difatti la migliore garanzia alla<br />

scelta di un personale il più possibile indipendente ed imparziale, e di conseguenza<br />

difficilmente corruttibile.<br />

Una categoria di personale professionale creata per separare l’alta burocrazia dagli altri<br />

dipendenti è la dirigenza, la quale comprende appunto i funzionari amministrativi di<br />

vertice, titolari degli uffici di livello amministrativo più elevato: essa rappresenta il<br />

punto di equilibro tra principio democratico ed imparzialità e, collocandosi al crocevia<br />

tra politica ed amministrazione, è oggetto di una disciplina speciale 64 .<br />

L’operato della vasta categoria dei pubblici dipendenti - la quale è assoggettata, come<br />

vedremo, ad un particolare regime di responsabilità amministrativa, disciplinare e<br />

penale 65 - è destinataria dell’attività di indagine e monitoraggio dell’Alto Commissario:<br />

quanto maggiore è la tendenza dei singoli funzionari ad agire illecitamente, tanto più<br />

compromessa è l’integrità della macchina amministrativa complessivamente intesa.<br />

D’altra parte non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione agli enti<br />

pubblici sono soggetti nei confronti dei quali o ad opera dei quali si perfezionano le<br />

fattispecie criminose previste dagli artt. 314 ss. del c.p.: in particolare le figure che<br />

assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei pubblici ufficiali e degli<br />

incaricati di pubblico servizio. Per le residue fattispecie di illecito, non rientranti<br />

specificamente nell’ambito di operatività delle norme penali ma integranti comunque<br />

all’autonomia contrattuale individuale o collettiva; le controversie di lavoro sono devolute al giudice<br />

ordinario; sussiste un peculiare regime di responsabilità; il reclutamento del personale non dirigenziale<br />

avviene mediante procedure selettive particolari. Sono invece in regime di diritto pubblico i soggetti<br />

indicati all’art. 3 d.lgs. 165/2001.<br />

64 Diversamente dagli altri dipendenti, i dirigenti assumono la titolarità degli uffici costituiti con atti di<br />

diritto pubblico. Di conseguenza il loro rapporto d’ufficio è regolato dalla legge e la relativa disciplina<br />

appartiene al diritto amministrativo (art. 2 c. 1 d.lgs. 165/2001). Nondimeno il rapporto di servizio è stato<br />

sottoposto al diritto privato, così come quello degli altri dipendenti, ed è regolato dal diritto comune del<br />

lavoro e dalla contrattazione collettiva.<br />

65 Infra cap. IV.<br />

88


ipotesi riferibili alla responsabilità amministrativa e contabile del funzionario, vale il<br />

rinvio alla generica categoria del personale amministrativo dipendente 66 .<br />

66 L. Mastronani, Le persone fisiche e giuridiche sottoposte a responsabilità: criteri di individuazione e<br />

rapporto di servizio, in Le nuove frontiere della responsabilità amministrativa:operatori pubblici e danno<br />

erariale, Rivista on-line Diritto&Giustizia: “la responsabilità amministrativa oltre a coinvolgere i soggetti<br />

incardinati presso la struttura pubblica in virtù di un rapporto di impiego, si estende a tutti coloro che<br />

abbiano partecipato al concreto svolgimento dell'attività amministrativa anche se tale attività sia risultata<br />

meramente occasionale del servizio. Quanto alla individuazione degli operatori pubblici strutturalmente<br />

incardinati nel disegno organizzativo della pubblica amministrazione, ai fini della responsabilità<br />

amministrativa, non si rinvengono problematiche particolari atteso che la loro enumerazione risulta<br />

puntualmente operata dalle molteplici fonti normative in rapporto alle specifiche attribuzioni istituzionali<br />

di ciascun operatore. A titolo meramente esemplificativo, si possono citare i pubblici funzionari retribuiti<br />

dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici, i dirigenti generali, i capi dei servizio, gli agenti<br />

incaricati della riscossione delle entrate, il personale civile e militare retribuito dall'amministrazione, il<br />

personale medico, ecc. La questione degna di nota, al riguardo, consiste nella soluzione del quesito se<br />

attribuire o meno la responsabilità a quegli operatori pubblici sopra indicati che, nell'ambito delle<br />

rispettive funzioni amministrative, abbiano svolto attività di consulenza, di controllo, ovvero abbiano<br />

fornito pareri in seno ad una procedura amministrativa conclusasi con un provvedimento lesivo degli<br />

interessi finanziari dello Stato. Relativamente all'attività di controllo, la giurisprudenza si mostra<br />

consolidata nell'escludere la responsabilità a carico dei magistrati della Corte dei conti chiamati al<br />

controllo istituzionale degli atti procedimentali posto che l'esercizio del controllo si estrinsecherebbe in<br />

un'attività di mero accertamento, in posizione di assoluta indipendenza rispetto al provvedimento oggetto<br />

di sindacato, e di estraneità nei confronti del suo procedimento formativo (C. conti, sez. I, 12.05.1975, n.<br />

35; C. conti, sez. Riunite, 27.06.1969, n. 96.). D'altronde il visto della Corte dei conti in sede di controllo<br />

sugli atti di impegno o sui titoli di spesa ha ad oggetto la sola legittimità dell'atto e non preclude innanzi<br />

alla stessa Corte, in sede giurisdizionale, l'accertamento giudiziale della illiceità dell'atto medesimo e<br />

l'attribuzione della conseguente responsabilità amministrativa a carico dei funzionari pubblici coinvolti<br />

nel procedimento (C. conti, sez. giur. Sardegna, 05.07.1994, n. 285). Per ciò che concerne invece l'attività<br />

di consulenza interna con particolare riguardo ai pareri forniti in seno ai procedimenti di rispettiva<br />

competenza, gli orientamenti giurisprudenziali non si appalesano uniformi. Da un lato, si esclude la<br />

responsabilità amministrativa sia nell'ipotesi di manifestazione di pareri favorevoli circa la legittimità di<br />

delibere comportanti impegni di spesa attuate da organi di vertice - monocratici e/o collegiali (C. conti,<br />

sez. App. I, 21.07.1997, n. 154; C. conti, sez. giur. Sicilia, 14.04.1997; C. conti, sez. Riunite, 12.12.1996,<br />

n. 77) , sia nell'attività di consulenza esterna, dove si è ritenuta l'insussistenza di responsabilità, in capo ad<br />

un legale del Comune, nella manifestazione di un parere favorevole all'opposizione a decreti ingiuntivi,<br />

atteso che - in un giudizio ex ante di valutazione giuridica dei fatti - la soccombenza dell'Ente locale non<br />

appare così assoluta e prevedibile (C. conti, sez. giur. Puglia, 29.03.1999, n. 24 ). Dal lato opposto, si<br />

ritiene sussistere la responsabilità amministrativa degli amministratori e del segretario comunale che<br />

abbiano espresso parere favorevole in ordine alla legittimità di delibere approvate ed attuate senza il<br />

relativo impegno contabile (C. conti, sez. giur. Calabria, 04.11.1994, n. 46).Come accennato, la<br />

complessità dei settori e dei procedimenti che investono l'intero operato della pubblica amministrazione,<br />

inducono quest'ultima ad avvalersi con sempre maggior frequenza dell'ausilio di soggetti esterni onde<br />

assicurare che l'azione amministrativa, nei molteplici settori in cui si esplica, sia caratterizzata da<br />

connotati di professionalità, efficienza ed efficacia; cosicché detti soggetti partecipano e si inseriscono<br />

nell'attività propria dell'apparato amministrativo. Passando all'individuazione di questi soggetti privati,<br />

potenzialmente assoggettabili alla giurisdizione contabile, può affermarsi che tutte le volte in cui la p.a.<br />

procura di affidare un'attività di sua spettanza istituzionale ad un soggetto esterno all'apparato burocratico,<br />

sorge nei confronti di quest'ultimo l'assoggettamento alla responsabilità finanziaria per gli eventuali danni<br />

cagionati alla collettività. Naturalmente detta regola non è priva di eccezioni in quanto nel panorama<br />

normativo si rinvengono situazioni di rilievo che escludono la giurisdizione della Corte dei Conti e<br />

pertanto l'istituto della responsabilità amministrativa nei confronti di taluni enti e dei rispettivi funzionari.<br />

A tal proposito, la Corte Costituzionale ha stabilito il principio secondo cui l'art. 103, c. 2 Cost. prevede il<br />

carattere della tendenziale e non assoluta generalità della giurisdizione della Corte de conti, sicché ad es.<br />

la responsabilità di un impiegato dell'ente poste italiane non può essere sussunta nell'ambito della<br />

disciplina dell'istituto della responsabilità finanziaria, bensì nel panorama normativo del codice civile (C.<br />

cost. 22.07.1998 n. 307)”.<br />

89


Ciò posto, si rammenta in cosa consistano esattamente le figure di cui agli artt. 357 e<br />

358 c.p.<br />

4.1. Pubblici Ufficiali<br />

Negli artt. 314 ss. c.p. il vocabolo ufficio è usato nel significato dell’ufficio-organo della<br />

pubblica amministrazione sicché il rapporto organico costituisce, in riferimento alla<br />

struttura dei reati ipotizzati, un presupposto di fatto in quanto il reato medesimo per<br />

sussistere richiede l’attribuzione di funzioni ad un soggetto che è conseguenza della<br />

distribuzione delle funzioni fra i vari organi.<br />

La normalità dello svolgimento dell’attività amministrativa ha un aspetto interno ed un<br />

aspetto esterno i quali generano una duplice categoria di delitti contro la p.a.: la prima è<br />

relativa ai fatti realizzati dai pubblici ufficiali in pregiudizio dell’amministrazione<br />

pubblica; la seconda concerne i fatti realizzati dai privati avverso la p.a.. Ma l’una e<br />

l’altra si basano sulla violazione dei doveri inerenti al rapporto organico di pubblica<br />

funzione. I delitti dei pubblici ufficiali realizzano la violazione di doveri peculiari propri<br />

di chi è vincolato all’amministrazione da un rapporto speciale.<br />

Ai sensi dell’art. 357 67 , primo comma c. p. è considerato pubblico ufficiale “agli effetti<br />

della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria<br />

o amministrativa”.<br />

Sulla nozione di pubblico ufficiale si sono contrapposte fino alla novella del 1990 due<br />

teorie. La prima denominata concezione soggettiva, traendo origine dalla forma<br />

casistica in cui era strutturato il vecchio art. 357 sosteneva che gli elementi determinanti<br />

per stabilire se un soggetto fosse pubblico ufficiale erano la pubblicità dell’ente e la<br />

natura della funzione genericamente affidata al soggetto in forza del rapporto di<br />

impiego: un soggetto era cioè pubblico ufficiale per il fatto stesso di trovarsi in rapporto<br />

67 357. Nozione del pubblico ufficiale. “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i<br />

quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa .<br />

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti<br />

autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica<br />

amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.<br />

Cass. sez. VI penale, sent. 18.01.2001 n. 352: ai sensi dell'art. 357 c. p., come novellato dalle leggi n.<br />

86/1990 e n. 181/1992, la qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che,<br />

pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono,<br />

nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica<br />

amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi,<br />

deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati.<br />

90


di impiego con un certo ente cosicché in via generale una determinata qualifica<br />

impiegatizia determinava la qualità di pubblico ufficiale . 68<br />

Viceversa secondo la concezione oggettiva il pubblico ufficiale non è tale in virtù di una<br />

sua qualità soggettiva bensì per il fatto di esercitare una pubblica funzione, il che<br />

significa che la qualifica prescinde dall’esistenza di un rapporto di impiego. 69<br />

Il Legislatore del 1990 ha optato per quest’ultima impostazione eliminando il metodo<br />

casistico dall’art. 357, definendo il pubblico ufficiale esclusivamente sulla base della<br />

funzione esercitata. Pertanto il p.u. è tale secondo il dettato legislativo, non per il tipo di<br />

rapporto di impiego che lo lega all’ente né per la natura pubblica dell’ente, ma<br />

esclusivamente per il fatto di esercitare in concreto una pubblica funzione 70 .<br />

Il secondo comma dell’art. 357 si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica<br />

funzione amministrativa”. Non si è compiuta un’analoga attività definitoria per<br />

precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la<br />

individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo<br />

a particolari problemi o difficoltà.<br />

Agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da<br />

norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla<br />

manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per<br />

mezzo di poteri autoritativi o certificativi” 71 . In altre parole, è definita pubblica la<br />

funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle<br />

norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse<br />

pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato. Il secondo comma<br />

dell’art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima<br />

68<br />

G. Maggiore, Diritto Penale¸II, Bologna 1950, pp. 114 ss.; N. Levi, I delitti contro la pubblica<br />

amministrazione, in Trattato di diritto penale diretto da E. Florian, Milano 1935 pp. 30 ss.; V. Manzini,<br />

Trattato di diritto penale, V, Torino 1962 pp. 26 ss.; Esposizione di giurisprudenza sul codice penale dal<br />

1964, libro II, titoli I, VIII, Milano 1972 pp. 274 ss. Per L. Picotti, Le “nuove” definizioni penali di<br />

pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio nel sistema dei delitti contro la pubblica<br />

amministrazione, in Riv. Tr. Dir. Pen. Ec., 1992, pp. 264 ss., nel diritto oggi vigente sarebbe ancora<br />

accolta una concezione prevalentemente soggettiva: la qualifica pubblicistica potrebbe essere attribuita<br />

solo quando una particolare attività o qualità o posizione del soggetto risultasse manifestazione diretta<br />

della sottostante relazione giuridica con la p.a. soggettivamente intesa. Nello stesso senso trib. Verona 9<br />

novembre 1990 p. 263.<br />

69<br />

A. Pagliaro op. cit. : la teoria soggettiva non solo è smentita dal testo di legge ma contrasta con<br />

l’esigenza unanimemente riconosciuta di considerare pubbliche anche le funzioni esplicate dai funzionari<br />

di fatto nonché dai soggetti privati. Cass. 24.12.1944 in Giur. Compl. Cass. Pen. 1994, n.910; Cass.<br />

11.04.1938, in Annali di diritto e procedura penale, Torino 1940 p. 351; Giudice Istruttore Palermo<br />

31.12.1964 in Giust. Pen., 1965, II, 441.<br />

70<br />

Rientrano pertanto nella categoria dei pubblici ufficiali i parlamentari e coloro che hanno ricevuto un<br />

mandato elettivo.<br />

71<br />

Le tre ipotesi contemplate dalla norma hanno carattere alternativo e non cumulativo.<br />

91


individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica<br />

funzione” da quella di “servizio pubblico”. L’esercizio di una pubblica funzione ha<br />

natura speciale rispetto al genus prestazione di un pubblico servizio. L’attività<br />

amministrativa sarà da considerare pubblica tanto se è disciplinata da norme generali e<br />

astratte di diritto pubblico, quanto se lo è da atti normativi individuali che siano<br />

espressione di una potestà di imperio. Sarà da considerare funzione (e non servizio)<br />

quando determini la formazione o la manifestazione della volontà dell’amministrazione<br />

e perciò si svolga per mezzo di poteri autoritativi o certificativi: i primi comprendono i<br />

poteri coercitivi e le potestà che sono esplicazione di un rapporto di supremazia di<br />

carattere pubblico, con conseguente legittimazione a dare ordini ed a esigerne<br />

l’obbedienza sulla base di norme di diritto pubblico; i secondi comprendono i poteri di<br />

documentazione cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria. 72 La contrapposizione<br />

tra norme di diritto pubblico e norme di diritto privato fa sì che la funzione<br />

amministrativa sia esclusa quando l’attività sia disciplinata in forma nettamente<br />

privatistica e la ammette nel caso in cui la funzione si palesi nelle forme più pure<br />

(licenze, autorizzazioni, concessioni, ecc); nei casi dubbi si fa ricorso a criteri dottrinali<br />

che identificano la norma di diritto pubblico come norma a soggetto vincolato il cui<br />

meccanismo sanzionatorio è attivato d’ufficio ed in cui alla libertà dell’agire privato si<br />

sostituisce la discrezionalità. Sulla base di questa impostazione svolgono una pubblica<br />

funzione e sono pertanto pubblici ufficiali: il Presidente della Repubblica, i ministri, i<br />

parlamentari, i componenti dei consigli regionali, provinciali e comunali, i giudici, i pm,<br />

i vertici degli enti pubblici, i soggetti la cui manifestazione di volontà è considerata<br />

come manifestazione della volontà dell’ente, nonché coloro che impersonano<br />

fisicamente l’ente nei rapporti con il pubblico (c.d. servizi di sportello). Non lo sono<br />

invece gli impiegati le cui funzioni hanno natura preparatoria rispetto alla formazione<br />

della volontà dell’ente quali segretari amministrativi, ingegneri, geometri, ragionieri,<br />

archivisti, dattilografi. L’esercizio di pubblica funzione si ha pure quando si esercitino<br />

poteri di coazione come quelli inerenti all’arresto (anche da parte del cittadino ex art.<br />

383 c.p.p.), alla contestazione di violazioni di legge, alla perquisizione. Infine rientrano<br />

nella categoria in virtù dei loro poteri certificativi cancellieri, notai, agenti di cambio,<br />

cui sono assimilati testimoni, periti, ed interpreti per il ruolo di collaborazione ufficiale<br />

72 Cass. Ss. Uu., u.p. 27.03.1992, Delogu, rv. 191173.<br />

92


con il giudice che assumono nel processo 73 . Secondo tale impostazione la natura del<br />

rapporto che lega il soggetto alla amministrazione è del tutto irrilevante potendosi<br />

trattare di rapporto di diritto privato ed è irrilevante altresì un’eventuale struttura<br />

privatistica dell’ente. Anche l’esercizio di fatto della pubblica funzione, purché svolta al<br />

servizio dello Stato italiano, può far sorgere la qualifica, la quale non è esclusa neppure<br />

quando le funzioni siano usurpate.<br />

4.2. Incaricati di un pubblico servizio<br />

La figura dell’incaricato di pubblico servizio 74 trae origine dal fatto che sovente la<br />

pubblica amministrazione, nel perseguire i propri scopi, si avvale anche dell’opera di<br />

persone che non sono parte della organizzazione ma pur attuano la soddisfazione di<br />

pubblici interessi. Come precedentemente accennato, il pubblico servizio si configura in<br />

rapporto di genus a species rispetto alla pubblica funzione 75 .<br />

La funzione rappresenta l’espressione di una potestà pubblica e perciò tanto la<br />

legislazione quanto la giurisdizione costituiscono ciascuna una pubblica funzione. Lo<br />

stesso non può dirsi dell’attività amministrativa la quale si esplica talora a mezzo di<br />

funzioni pubbliche, talora a mezzo di pubblici servizi.<br />

Fermo restando che la pubblica funzione è sempre esplicazione di una pubblica potestà,<br />

il servizio pubblico è ogni altra attività che resta al di fuori dell’esercizio di simili<br />

potestà.<br />

73<br />

La giurisprudenza considera p.u., quando esercitino poteri autoritativi o certificativi, il coadiutore di<br />

titolare di esattoria comunale, il vicedirettore della SACE, l’amministratore di consorzio per lo sviluppo<br />

del Mezzogiorno, il funzionario delle FS, dell’ICIAP, di aziende municipalizzate, il professionista<br />

incaricato dall’ANAS della direzione dei lavori, il segretario particolare del sindaco, l’agente di custodia<br />

che registri versamenti in favore dei detenuti, il medico convenzionato con la USL o che operi per una<br />

casa di cura convenzionata, l’insegnante universitario o di scuola statale o legalmente riconosciuta, la<br />

guardia ecologica, l’ufficiale giudiziario, il contabile dell’università, l’agente venatorio. Per i riferimenti<br />

alle singole sentenze si veda A. Pagliaro, op. cit. p. 14 nota 22.<br />

74<br />

La nozione giuridica di servizio pubblico in rete. Note a margine dell’art. 63 del codice<br />

dell’amministrazione digitale. Relazione di G. Cammarota del 25/07/2005 su Interlex.<br />

G. Napolitano, Servizi pubblici e rapporti di utenza, Padova, 2001.<br />

L.R. Perfetti, Contributo ad una teoria dei pubblici servizi, Padova, 2001.<br />

R. Alessi, Le prestazioni amministrative rese ai privati, Milano, 1956.<br />

D. Sorace, Lezioni di diritto amministrativo, Bologna, 2000, p. 123, e Id., Diritto delle amministrazioni<br />

pubbliche, Bologna, 2001, pp. 118 ss.<br />

E. Casetta , op.cit., pp.582 ss.<br />

75<br />

G.B. Impallomeni, Pubblici Ufficiali e persone legittimamente incaricate di pubblico servizio, Suppl.<br />

Riv. Pen. , Vol. III, p.244.<br />

AA. VV., Diritto Amministrativo, Monduzzi, III ed., 2001, p. 576: si possono distinguere amministrazioni<br />

burocratiche ed aziendali, le prime per l'esercizio di funzioni pubbliche, le seconde per l'espletamento di<br />

pubblici servizi.<br />

93


La pubblica funzione si manifesta sempre in un’azione di volontà che si impone<br />

unilateralmente ai soggetti passivi della potestà amministrativa.<br />

Nel caso della potestà amministrativa lo Stato tuttavia raggiunge i suoi fini anche al di<br />

fuori dell’esercizio della coercizione e dell’imperio, cioè mediante la produzione di<br />

utilità materiali poste a disposizione dei cittadini in forma di prestazioni gratuite o<br />

retribuite aventi la stessa natura di quelle offerte in godimento dall’attività economica<br />

privata. La relativa produzione è assunta dallo Stato o da altri enti pubblici per offrire i<br />

prodotti gratuitamente o al di sotto del prezzo di produzione o per assicurare la qualità<br />

migliore del prodotto o viceversa per far godere allo Stato un prezzo di monopolio<br />

eccedente il costo di produzione. Il servizio pubblico può essere prodotto in regime di<br />

concorrenza o di monopolio, nel qual caso l’assunzione è accompagnata da una<br />

pubblica funzione rappresentata dal divieto per i privati di produrre ed offrire lo stesso<br />

servizio ai consumatori 76 .<br />

76 U. Montella, Verso il superamento della distinzione tra “pubblica funzione” e “pubblico servizio” e<br />

conseguenze in tema di giurisdizione della Corte dei Conti, documento reperibile on-line: la distinzione<br />

contenuta negli articoli 357 e 358 del codice penale, tra pubblica funzione e pubblico servizio mostri i<br />

segni del tempo e, se coerente con il concetto di attività amministrativa sviluppatosi nel dibattito<br />

dottrinario e giurisprudenziale fino al 1990, non è più rispondente alla mutata realtà politica, sociale e<br />

normativa. Lo stesso legislatore nelle fonti più recenti mostra di non distinguere più tra l’una e l’altra<br />

nozione; ed infatti la giurisdizione in materia di pubblici servizi viene affidata, in via esclusiva, al giudice<br />

amministrativo (che quale giudice degli interessi legittimi era tradizionalmente preposto proprio alla<br />

verifica del corretto uso, da parte dell’amministrazione, dei propri poteri autoritativi);la legge 142/90 ed il<br />

successivo T.U. 267/2000 prevedono, per gli enti locali, la possibilità di costituzione di consorzi per la<br />

gestione associata, indifferentemente, di pubblici servizi e/o pubbliche funzioni; i pubblici dipendenti, da<br />

soggetti dotati di uno status particolare con rapporto di lavoro disciplinato da fonti normative, vedono<br />

oggi nel contratto collettivo da un lato, ed in quello individuale dall’altro, la regolamentazione del proprio<br />

rapporto di lavoro (compresi gli obblighi di comportamento, le connesse responsabilità disciplinari ed il<br />

relativo procedimento).La distinzione tra pubblica funzione e pubblico servizio, venendo meno il criterio<br />

legato alla pubblicità della fonte regolatrice e all’esplicazione di poteri d’imperio unidirezionali sfuma<br />

allora in un unico concetto di attività pubblica che prescinde totalmente dal soggetto che pone in essere<br />

l’attività e che va fondato sulla funzionalizzazione dell’attività stessa a fini di pubblico interesse.Il nucleo<br />

centrale attorno al quale deve essere costruita questa nuova nozione di attività pubblica amministrativa è<br />

allora il concetto di pubblico servizio come desumibile oggi dal contenuto delle norme del decreto<br />

legislativo 31 marzo 1998 n. 80 e nella trasposizione che di esso ha effettuato il legislatore parlamentare<br />

con la legge 21 luglio 2000 n. 205. In queste fonti normative infatti, il servizio pubblico si qualifica tale,<br />

non perché gestito da una pubblica amministrazione o da un concessionario di questa, ma, innanzitutto,<br />

per le sue finalità di interesse pubblico (vedi art. 33, comma 2, lett. b del decreto legislativo 80/98 ove si<br />

fa riferimento ai “gestori comunque denominati di pubblici servizi”).Conferma viene anche da autorevole<br />

giurisprudenza sia della Corte di Cassazione, sia del Consiglio di Stato. Ed infatti le Sezioni Unite con<br />

sentenza 30 marzo 2000 n. 71, ribadita da sentenza 72/2000 hanno affermato che “il servizio si qualifica<br />

come pubblico perché l’attività in cui esso consiste si indirizza istituzionalmente al pubblico, mirando a<br />

soddisfare direttamente esigenze della collettività in coerenza con i compiti dell’amministrazione<br />

pubblica che possono essere realizzati direttamente o indirettamente attraverso l’attività dei privati. Il<br />

servizio pubblico è cioè caratterizzato da un elemento funzionale, il soddisfacimento diretto di bisogni di<br />

interesse generale, che non si rinviene nell’attività privata imprenditoriale anche se indirizzata e<br />

coordinata a fini sociali”. Il Consiglio di Stato da parte sua ha ribadito il concetto nell’ordinanza<br />

dell’Adunanza Plenaria n. 1 del 30 marzo 2000 nella quale si legge come il legislatore abbia richiamato<br />

“la nozione di servizio pubblico nel suo significato giuridico potenzialmente più vasto, quale attività, di<br />

qualsiasi natura, connessa alla cura di interessi collettivi, sia essa svolta da soggetti pubblici o privati.”La<br />

94


La definizione della categoria di soggetti incaricati di un pubblico servizio non è<br />

concorde in dottrina così come in giurisprudenza: è necessario fare riferimento alla<br />

definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito<br />

dell’applicazione pratica. In particolare, l’art. 358 c.p. 77 recita che “sono incaricati di un<br />

pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”.<br />

L’elemento necessario e sufficiente perché un soggetto sia incaricato di pubblico<br />

servizio è cioè la prestazione di un pubblico servizio. Per la menzionata teoria<br />

nozione di servizio pubblico va allora oggi completamente sganciata dal suo tradizionale riferimento<br />

soggettivo ad una pubblica amministrazione o ad un concessionario di questa, e va concepita in termini di<br />

funzionalizzazione al perseguimento di pubblici interessi.L’esistenza di un interesse generale va desunta,<br />

con un’analisi da compiersi di volta in volta ed ex post, sulla base di un confronto tra gli atti emessi ed i<br />

comportamenti tenuti da un lato e le norme attributrici della capacità di agire nell’interesse generale<br />

dall’altro, al fine di capire se l’azione intrapresa è funzionale al perseguimento degli interessi della<br />

collettività.Un utile indice di riconoscibilità dell’esistenza di un pubblico interesse, mutuato dalla<br />

giurisprudenza comunitaria, è allora l’esistenza in capo all’autorità pubblica soggettivamente intesa, di<br />

poteri di controllo, indirizzo o vigilanza sull’ente attributario della funzione o la possibilità di influire<br />

sulla nomina dei suoi amministratori e in generale sulle decisioni. Ed infatti, laddove il perseguimento di<br />

un pubblico interesse venga affidato alle cure di soggetti diversi dalla pubblica amministrazione<br />

soggettivamente intesa, ma ontologicamente pubblici proprio in relazione al fine loro affidato, residuano<br />

sempre, in capo all’Ente dal quale essi derivano la “pubblic mission” loro affidata, poteri di vigilanza e di<br />

indirizzo tali da consentire un influenza decisiva sulle politiche da adottare e di verificare la rispondenza<br />

di esse al fine pubblico da perseguire.Obiettivo del legislatore penale, con la riforma del 1990 con la<br />

quale è stata attuata la riformulazione delle fattispecie di reato inserite nel capo dei delitti contro la P.A., è<br />

stato quello di dare nuovo impulso ai principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all’art. 97<br />

della Costituzione, al fine di garantire che l’azione amministrativa sia retta solo ed esclusivamente da quei<br />

parametri prevedendo la punizione per i casi di devianza (corruzione, concussione, abuso d’ufficio<br />

etc.).Ed infatti con la previsione delle fattispecie di reato di cui al capo III del codice penale, si è inteso<br />

evitare che l’operatore pubblico sia in qualche modo condizionato da fattori esterni tali da alterare e<br />

compromettere l’obiettività che deve sempre caratterizzarne l’azione; “l’imparzialità cui il legislatore<br />

penale ha avuto riguardo e che con la formulazione di determinate tipologie delittuose ha inteso tutelare,<br />

non può esaurirsi nel mero obbligo di ponderare in modo comparato gli interessi pubblici o privato<br />

coinvolti nella vicenda amministrativa (…) ma, pur comprendendo tale contenuto minimo, assume una<br />

valenza più pregnante, implicando il divieto di porre in essere ogni condotta costituente forma e sostanza<br />

di favoritismo o discriminazione”.Il dovere di imparzialità così inteso, nel senso di evitare<br />

discriminazioni e favoritismi comporta, quando trattasi di servizi resi nell’interesse della generalità dei<br />

consociati, il dovere di ammettere al servizio stesso e alle prestazioni alle quali è preordinato, tutti coloro<br />

che vi hanno titolo, adottando criteri uniformi per la determinazione del prezzo. L’imparzialità allora,<br />

consistente del duplice dovere di garantire la prestazione a chiunque ne faccia richiesta e di renderla<br />

dietro versamento di un corrispettivo uniforme è allora l’ulteriore paradigma che caratterizza il pubblico<br />

servizio insieme a quel pubblico interesse che del primo costituisce presupposto (ed infatti non avrebbe<br />

senso un dovere di imparzialità se il servizio non fosse da rendere nell’interesse della generalità dei<br />

consociati).Nella moderna accezione di pubblico servizio, per come esso è desumibile dall’evoluzione<br />

normativa e amministrativa, vanno allora ricomprese anche tutte quelle attività che originariamente<br />

rientravano nella nozione di pubblica funzione e che oggi vedono invece, accanto a quelli tradizionali,<br />

nuovi e più moderni modi di esplicazione. Le nozioni di “funzione pubblica” e di “pubblico servizio”<br />

vengono allora a fondersi in un unico concetto di “attività pubblica” alla cui luce appaiono coerenti le<br />

recenti modifiche in materia di riparto giurisdizionale tra giudice ordinario e giudice amministrativo<br />

introdotte con la legge 205/2000 con le quali, accanto al tradizionale criterio basato sulla situazione<br />

giuridica lesa si è aggiunto quello per materia.<br />

77 358. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio. Agli effetti della legge penale, sono<br />

incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.<br />

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione,<br />

ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di<br />

semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.<br />

95


soggettiva la qualifica discendeva anche in questo caso dall’esistenza di un rapporto di<br />

impiego con l’ente pubblico e si fondava sulla impostazione casistica del vecchio testo<br />

codicistico. Oggi a fronte del nuovo testo si preferisce un’impostazione di natura<br />

oggettiva come confermato dalla dizione normativa “a qualunque titolo”.<br />

In sintesi le attività legislative e giurisdiziarie non saranno mai da considerarsi pubblico<br />

servizio in quanto non rientrano per la loro stessa natura nel sottoinsieme della pubblica<br />

funzione; nel caso di comportamenti amministrativi, il pubblico servizio viene ad essere<br />

individuato in via residuale ogni qualvolta l’attività difetti dei poteri tipici dell’esercizio<br />

di pubblica funzione.<br />

Secondo la dottrina amministrativa il rapporto tra la persona e la p.a. si caratterizza<br />

come rapporto di servizio quando la persona fisica ha l’obbligo di agire per conseguire i<br />

fini dell’ente, differenziandosi pertanto dal rapporto organico in virtù del quale la<br />

persona fisica preposta all’ufficio esercita le potestà pubblicistiche attribuite all’ente in<br />

modo tale che le sue manifestazioni di volontà, conoscenza e giudizio vengono<br />

direttamente imputate all’ente per cui opera. Mentre ai fini dell’esistenza del rapporto<br />

organico è essenziale l’esercizio di una facoltà pubblicistica, per la sussistenza del<br />

rapporto di servizio è irrilevante la natura della prestazione che può consistere in<br />

un’attività materiale, in un’attività giuridica 78 , nell’esercizio di diritti soggettivi<br />

dell’ente, nell’esercizio di potestà pubblicistiche del medesimo. Tuttavia per il disposto<br />

78 G. Cammarota, op.cit.:in materia di servizi pubblici, le dottrine maggioritarie hanno generalmente<br />

escluso di poter ricondurre nella categoria del servizio pubblico le attività giuridiche della pubblica<br />

amministrazione; nella categoria del servizio pubblico, infatti, erano generalmente ricondotte le sole<br />

attività a carattere materiale dell’amministrazione. L’attività giuridica dell’amministrazione, invece, era<br />

solitamente ricondotta nella categoria della funzione amministrativa. Di recente, però, la nozione di<br />

servizio pubblico è stata estesa anche alle attività giuridiche della pubblica amministrazione: su questa<br />

base si ritiene possibile l’estensione della nozione tradizionale di servizio pubblico all’attività giuridica<br />

dell’amministrazione, nella sola misura (e nei soli casi, peraltro numerosi) in cui la mancata erogazione<br />

dell’attività comporti la violazione di un diritto soggettivo del richiedente l’attività stessa. Infatti, facendo<br />

particolare riferimento alla legge sul procedimento amministrativo (l. 241/1990) si è ricostruito il servizio<br />

pubblico come inclusivo dei servizi burocratici, ossia delle attività giuridiche della p.a.<br />

Le attività giuridiche dell’amministrazione possono essere ricondotte in due insiemi omogenei: le attività<br />

la cui erogazione comporta lo svolgimento di (almeno) un procedimento amministrativo e le attività la cui<br />

erogazione non è invece condizionata allo svolgimento di alcun procedimento in senso proprio. Per le<br />

attività del primo insieme, a differenza che per quelle rientranti nel secondo insieme, devono essere<br />

osservate sia le disposizioni contenute nella disciplina generale del procedimento amministrativo, sia le<br />

disposizioni eventualmente dettate con riferimento alla specifica attività amministrativa erogata. A titolo<br />

esemplificativo: appartengono al primo insieme, le attività autorizzatorie e concessorie<br />

dell’amministrazione, posto che l’emanazione di un provvedimento di autorizzazione, oppure di<br />

concessione, comporta lo svolgimento di (almeno) un procedimento amministrativo; appartengono al<br />

secondo insieme, le attività di informazione, di comunicazione, di rilascio di documenti conservati presso<br />

uffici depositari di pubblici registri o di atti pubblici. Possono essere servizi pubblici le attività<br />

amministrative sia del primo insieme, sia del secondo. L’unica condizione richiesta, sul piano oggettivo, è<br />

che l’erogazione del servizio sia obbligatoria per l’amministrazione, ovvero che ad essa corrisponda un<br />

diritto soggettivo del beneficiario.<br />

96


penale occorre apportare alcune modifiche alle concezioni proprie del diritto<br />

amministrativo. Poiché la tutela penale non concerne un rapporto statico tra il soggetto<br />

fisico e l’ente ma il concreto operare del soggetto per il conseguimento dei fini pubblici,<br />

l’aspetto pubblicistico appare spostato dalla natura dell’ente alla natura del servizio sì<br />

da comprendere le attività dirette a raggiungere pubbliche finalità ancorché lasciate<br />

all’iniziativa dei privati. Il pubblico servizio può essere individuato come l’attività non<br />

rientrante nella pubblica funzione ma che non scade nella mera opera, inclusa l’attività<br />

svolta di fatto ed usurpata. Esempi di prestazione di un pubblico servizio sono l’attività<br />

del medico condotto, della guardia giurata, dell’insegnante nelle scuole statali o<br />

parificate, del medico convenzionato con il SSN.<br />

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della<br />

pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri di natura certificativa,<br />

autorizzativa e deliberativa tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di<br />

semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.<br />

L’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di<br />

incaricato di un pubblico servizio è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o<br />

detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella<br />

cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.<br />

A prescindere dalle complesse questioni definitorie 79 e sistematiche che si protraggono<br />

da oltre un secolo, è certo che la riconduzione di una determinata attività nella categoria<br />

del servizio pubblico ha profonde ricadute anche sul piano della individuazione dei<br />

principi e delle discipline di regolamentazione dell’attività medesima. Infatti, come<br />

evidenziato dalla dottrina francese e, su questa scorta, anche dalla dottrina italiana, se<br />

una attività è erogata in regime di servizio pubblico, questa dovrà necessariamente<br />

soddisfare i tre principi dell’adattamento (ossia, del costante adeguamento del servizio<br />

alle esigenze dell’utenza), della continuità (tale per cui gli utenti devono poter<br />

richiedere ed ottenere la erogazione del servizio senza discontinuità) e della eguaglianza<br />

nella erogazione dei servizi (ossia, della non discriminazione nella erogazione per<br />

motivi di carattere socio-economico o di localizzazione geografica degli utenti).<br />

Come osservato, si rimane fuori tanto dalla pubblica funzione quanto dal pubblico<br />

servizio qualora si tratti di svolgere mansioni di ordine o prestazioni d’opera meramente<br />

79 Cons. Stato, ad.plen., ord. n. 1/2000; Cass. Ss.Uu. n. 500/1999; Cass. n. 71/2000.<br />

97


materiali (es. bidello, usciere, dattilografo): le ipotesi previste dall’art. 359 c.p., 80<br />

relative all’esercente di un servizio di pubblica necessità, rappresentano infatti il limite<br />

inferiore dell’esercizio di un pubblico servizio, il quale non si ha appunto nell’ipotesi di<br />

esercizio privato di professioni forensi o sanitarie o altre professioni il cui esercizio sia<br />

per legge vietato senza una speciale abilitazione statale, quando dell’opera di essi il<br />

pubblico per legge sia obbligato a valersi; nonché nell’ipotesi di privati che, non<br />

esercitando una pubblica funzione né prestando un pubblico servizio, adempiono un<br />

servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica<br />

amministrazione 81 .<br />

80 359. Persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Agli effetti della legge penale, sono persone<br />

che esercitano un servizio di pubblica necessità:<br />

1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge<br />

vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge<br />

obbligato a valersi;<br />

2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un<br />

servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione .<br />

81 In quest’ultimo caso non è agevole scorgere la differenza rispetto all’incaricato di pubblico servizio.<br />

Secondo l’opinione prevalente si avrebbe pubblico servizio laddove il privato agisce in base ad una<br />

concessione; si avrebbe esercizio di un servizio di pubblica necessità laddove il privato agisce in base ad<br />

autorizzazione. Infatti mentre nella concessione l’attività esercitata è considerata appartenente alla sfera<br />

della pubblica amministrazione, l’autorizzazione si limita a rimuovere un ostacolo di ordine pubblicistico<br />

al che il privato eserciti un’attività che in linea di principio avrebbe carattere privato anche se di pubblica<br />

necessità (art. 97 R. D. 1 luglio 1926, n. 1130). R. Malinverni, Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico<br />

servizio nel diritto penale¸ Torino, 1951, p. 129; G. Fiandaca- E. Musco, Diritto penale, Parte speciale I,<br />

Bologna, 1997.<br />

98


1. Premessa<br />

CAPITOLO IV<br />

OGGETTO DELL’OPERATO DELL’ALTO COMMISSARIO<br />

Al senso del dovere e del servizio verso i cittadini può e deve ispirarsi chiunque occupi<br />

pubblici uffici e posti di pubblica responsabilità 1 . È pertanto importante richiamare<br />

coloro che siano investiti di pubbliche funzioni a comportamenti onesti, trasparenti e<br />

rispettosi delle pubbliche risorse le quali sono alimentate dalla fiscalità generale<br />

proveniente dai cittadini. Nell'esercizio della funzione pubblica il titolare dell'ufficio<br />

pubblico deve adempiere a tale funzione con disciplina e onore (art. 54 Cost.),<br />

mantenendo separati l'interesse ed il patrimonio dell'ufficio da quelli del suo titolare 2 ,<br />

cosicché siano assicurati l’imparzialità ed il buon andamento amministrativo (art. 97<br />

Cost.) e siano tutelati il prestigio e l’immagine della p.a.. D'altra parte, in luogo del<br />

normale dovere di fedeltà gravante sul prestatore di lavoro (art. 2105 c.c.), grava sul<br />

dipendente pubblico un più incisivo dovere di esclusività che gli impone di porre tutte le<br />

proprie energie lavorative al servizio esclusivo dell'amministrazione di appartenenza 3 . Il<br />

funzionario pubblico, in quanto depositario di fiducia, deve agire nel pubblico interesse,<br />

senza cedere alla tentazione di guadagni personali ed indebiti benefici economici o<br />

materiali da destinare a sé stesso, alla propria famiglia o ai propri amici; deve assicurare<br />

1 Dichiarazione di C.A.Ciampi, reperibile on-line all’indirizzo:<br />

http://www.adnkronos.com/Politica/2002/Settimana09da25-02a03-03/ciampi_250202.html.<br />

2 S. Cassese ( a cura di), Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2004, p. 111:questi<br />

principi, che oggi possono apparire scontati, si sono in realtà affermati nel corso di un lungo processo<br />

storico: fino all'800 era infatti prevalente una concezione patrimoniale del potere pubblico, per la quale gli<br />

interessi privati del sovrano si confondevano con gli interessi pubblici dello Stato. E, di conseguenza, il<br />

titolare dell'ufficio ne era considerato il proprietario, al punto che poteva trasmetterlo per successione.<br />

Attualmente invece la separazione è netta ed è assicurata da molteplici disposizioni legislative tra cui<br />

quelle penali che puniscono i reati di corruzione, concussione e peculato.<br />

3 L’esclusività è richiesta anzitutto perché si presume che lo svolgimento di una seconda attività<br />

lavorativa riduca l'impegno del dipendente nell'esercizio di compiti attribuitigli dall’amministrazione; in<br />

secondo luogo l’esclusività si propone di evitare un potenziale conflitto fra l'interesse pubblico che il<br />

dipendente deve curare, e l'interesse privato connesso all'attività professionale che questi verrebbe a<br />

svolgere al di fuori dell'amministrazione. Per queste ragioni, la legge vieta ai dipendenti pubblici<br />

l’esercizio di attività industriali e commerciali, l'accettazione di cariche in società costituite a fini di lucro<br />

e, più in generale, qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo. Questo rigido regime prevede<br />

alcune significative eccezioni: il divieto di una seconda attività lavorativa non vale per i dipendenti parttime,<br />

a meno che l'amministrazione non ritenga che si tratti di attività che interferiscono con i loro compiti<br />

istituzionali o siano in palese contrasto o concorrenza con le attività svolte dall'amministrazione stessa; vi<br />

sono poi alcuni incarichi in via generale consentiti, come quelli non retribuiti o compensati solo con<br />

rimborso delle spese, o quelli consistenti nella collaborazione a giornali e riviste o nella partecipazione a<br />

convegni e seminari; infine lo svolgimento di altri incarichi può essere autorizzato dall'amministrazione<br />

di appartenenza, secondo una procedura minuziosamente definita dalla legge.<br />

99


l'espletamento dei propri doveri e delle proprie funzioni in termini effettivi, efficienti e<br />

con integrità morale, in conformità delle leggi e degli ordinamenti amministrativi, e<br />

deve altresì garantire che le pubbliche risorse delle quali è responsabile siano<br />

amministrate nella maniera migliore possibile. Pertanto i pubblici dipendenti devono<br />

mostrarsi solleciti., corretti ed imparziali nell’esecuzione delle loro funzioni e, in<br />

particolare, nelle relazioni con il pubblico: non è quindi ammesso che essi concedano<br />

trattamenti preferenziali non dovuti a gruppi di persone o a individui, né attuino<br />

discriminazioni improprie nei loro confronti o abusino altrimenti del potere e<br />

dell'autorità di cui sono investiti; nell'espletamento di pubblici affari poi, i responsabili<br />

debbono compiere scelte fondate sul criterio di merito. I funzionari pubblici debbono<br />

esimersi dall’agire a fronte di possibili conflitti di interesse né possono utilizzare<br />

impropriamente denaro pubblico, beni, servizi o informazioni che si siano procurati<br />

nell'espletamento delle proprie funzioni o che di esse siano il risultato, per attività non<br />

legate alle loro funzioni ufficiali; parimenti, dopo aver lasciato la propria posizione essi<br />

non devono acquisire vantaggi impropri dal loro precedente ufficio. I detentori della<br />

pubblica funzione sono responsabili delle loro decisioni ed azioni verso il pubblico e<br />

devono perciò sottoporsi a qualsiasi indagine adeguata al loro ufficio; devono altresì<br />

essere il più possibile trasparenti circa le proprie decisioni ed azioni 4 .<br />

Qualora il pubblico funzionario devi dai principi in questione – ovvero sussistano<br />

elementi atti a sospettare una tale deviazione- e strumentalizzi a proprio vantaggio<br />

personale l'ufficio cui è preposto, ponendo dolosamente in essere fatti ascrivibili ad<br />

ipotesi di responsabilità penale, amministrativa, contabile e disciplinare, si giustifica<br />

l'intervento dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e<br />

delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione. Questi, come<br />

emerge dalla stessa intestazione dell'organismo, non si occupa delle illegittimità<br />

amministrative, per le quali sono competenti Tar e Corte dei conti, avendo il suo<br />

operato ad oggetto gli illeciti dolosi commessi in seno alla p.a.: per esemplificare<br />

all'organismo interessa il commesso che prende la piccola mazzetta o il direttore<br />

generale che chiede grosse tangenti sugli appalti 5 . Ai fini della responsabilità<br />

4 Codice internazionale di condotta per pubblici ufficiali, all. 51/59 alla Risoluzione dell’Assemblea<br />

Generale, integrato con elementi estratti dai c.d. Principi Nolan del Regno Unito.<br />

5 Intervista a G. Tatozzi, Se il marcio si annida negli uffici, Panorama, 24/11/2005.<br />

L’illegittimità consiste nella difformità dal paradigma normativo per cui l'atto é emanato nel rispetto delle<br />

norme attributive del potere (norme di relazione) ma non di quelle che disciplinano l'esercizio del potere<br />

(norme d'azione); l’illiceità consiste invece nel mancato rispetto delle norme attributive del potere in<br />

concreto allorché l'amministrazione agisce in una situazione in cui difettano una o più fattispecie stabilite<br />

100


amministrativa e contabile è espressamente richiesta la produzione del danno erariale<br />

come conseguenza dell'illecito.<br />

Ancorché il dolo non sia espressamente previsto nel regolamento come elemento della<br />

fattispecie illecita rilevante ai fini dell’attività dell’Alto Commissario, la necessità<br />

dell’esistenza di una precisa volontà antigiuridica del soggetto agente si trae<br />

implicitamente, avendo riguardo alla ratio propria dell’organismo, ovvero fungere da<br />

strumento di prevenzione e contrasto dell’illegalità -intesa anzitutto come volontà<br />

antigiuridica- , scovando l’esistenza di possibili connivenze tra amministratori e<br />

criminalità nonché mettendo in luce radicate prassi corruttive, per affrontare le quali sia<br />

possibile predisporre precisi programmi di prevenzione e contenimento. L’organismo si<br />

attiva cioè laddove emerga una specifica ed inaccettabile volontà del pubblico<br />

dipendente di abusare della propria posizione per trarre vantaggi personali o per<br />

indirizzare l’attività amministrativa ingiustificatamente a favore di determinati soggetti:<br />

la struttura è anzitutto chiamata a fronteggiare il fenomeno della corruzione e delle altre<br />

forme di illecito che, per analogia con la fattispecie corruttiva, ne presentino lo stesso<br />

disvalore, rappresentato appunto dall’intenzione di violare le regole e i principi di<br />

correttezza ed onestà che presidiano l’azione amministrativa. A questo si aggiunga che<br />

l’eventuale responsabilità del funzionario determinata da colpa non assurge a mos o<br />

fenomeno, limitandosi ad intervenire perlopiù sotto forma di realtà episodica; né ad essa<br />

può attribuirsi un disvalore equiparabile a quello che viceversa connota la condotta<br />

dolosa. Pertanto anche l’eventuale responsabilità amministrativa, per l’emergere della<br />

quale è sufficiente la colpa grave sotto forma di imperizia, imprudenza, nonché mancata<br />

vigilanza sull'operato dei dipendenti (a meno che non si possa dimostrare che l'attività<br />

dolosa o colposa di questi ultimi era di tale natura da sfuggire anche ad un'accurata<br />

sorveglianza) 6 , andrà anch’essa considerata in termini circoscritti alle solo condotte<br />

dolose 7 .<br />

Per quel che concerne l'eventualità di fenomeni di corruzione legislativa, i quali operano<br />

cioè nel momento di formazione delle leggi, essi risulteranno esclusi dall'ambito di<br />

intervento dell'Alto commissario poiché, come già rilevato precedentemente, la struttura<br />

dalla legge come presupposti per l'esistenza in concreto del potere. La violazione del precetto,<br />

presupposto la cui sussistenza apre la via all'emanazione del provvedimento sanzionatorio, dà luogo<br />

all'illecito amministrativo, per il quale la l. 689/981 prevede una riserva di legge. E. Casetta, Manuale di<br />

diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 303, 419 e 469 ss.<br />

Ancora: F. Mantovani, Diritto penale-Parte generale, Cedam, 2001, pp. 110 ss. e 1006 ss.<br />

6 Art. 1 l. 20/1994; C.cost. sent. del 20.12.1998 n. 371.<br />

7 Interpretazione avvalorata dallo stesso G. Tatozzi nel colloquio del 14/06/2005.<br />

101


in questione si occupa della pubblica amministrazione; pertanto potrebbe arrivare ad<br />

intervenire al livello legislativo solo qualora emergesse un’eventuale connivenza tra<br />

amministratori pubblici e politici 8 . Volendo in questa sede delimitare l'oggetto<br />

dell'intervento dell'Alto Commissario si ritiene utile richiamare quanto espresso dal<br />

Consiglio di Stato nel già menzionato 9 parere della Sezione Consultiva per gli Atti<br />

Normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004 in merito alla disposizione contenuta<br />

originariamente all'art. 2 dello schema di regolamento sottoposto alla sua analisi, in base<br />

alla quale l’attività di monitoraggio dell’organismo anti-corruzione si sarebbe estesa<br />

all'accertamento di “insufficienze, ritardi, disservizi o anomalie, anche in rapporto al<br />

rispetto dei codici di comportamento ed alle Carte dei servizi delle pubbliche<br />

amministrazioni informando dei risultati le amministrazioni interessate”. Secondo il<br />

Consiglio di Stato tale previsione esula dalla competenza assegnata dalla legge all'Alto<br />

Commissario: tali situazioni e comportamenti attengono infatti essenzialmente al<br />

rispetto di principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la<br />

cui inosservanza non configura necessariamente reati o illeciti ed il cui controllo è<br />

oggetto di una specifica normativa (ai sensi, in particolare, del d. lgs. 286/1999), mentre<br />

l'Alto Commissario opera per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre<br />

forme di illecito nella pubblica amministrazione, cioè del prodursi di fattispecie e atti<br />

costituenti specificamente reati o comunque illeciti. Su questa scorta la norma è stata<br />

riformulata, circoscrivendo l’operato del Commissario anti-corruzione alle “cause e<br />

concause di fenomeni di corruzione e di illecito o di pericoli di condizionamento da<br />

parte di organizzazioni criminali all’interno della pubblica amministrazione” e alle<br />

“procedure contrattuali e di spesa e comportamenti, e conseguenti atti, da cui possa<br />

derivare danno erariale”.<br />

Per un quadro dello spettro oggettivo di operatività dell'organismo, passiamo ora<br />

specificamente in rassegna le fattispecie a fronte delle quali esso è chiamato ad attivarsi.<br />

2. Delitti contro la Pubblica Amministrazione<br />

Ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 258/2004, l’Alto Commissario “ha competenza in materia<br />

di prevenzione e contrasto della corruzione e di altre forme di illecito”, potendo<br />

anzitutto disporre indagini conoscitive finalizzate ad accertare l'esistenza, le cause e le<br />

8 Intervista a G. Tatozzi, Il commissario anti-mazzette, Avvenire, 6/02/2005.<br />

9 Supra cap.III.<br />

102


concause dei fenomeni di corruzione ed illecito o di pericoli di condizionamento da<br />

parte delle organizzazioni criminali all'interno della pubblica amministrazione 10 .<br />

Rientrano pertanto prioritariamente nel campo d'azione della struttura i fatti integranti<br />

reato contro la pubblica amministrazione di cui agli artt. 314 ss. del codice penale, di<br />

cui segue una sintetica rassegna:<br />

Peculato (art. 314) 11 : esso consiste nel fatto del pubblico ufficiale o incaricato di<br />

pubblico servizio che si appropria di denaro o altra cosa mobile altrui di cui ha<br />

possesso o disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio, consistendo<br />

sostanzialmente in un abuso d'ufficio particolarmente grave in quanto atto a travolgere il<br />

buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ed offensivo dell'interesse al<br />

mantenimento dell’originaria destinazione della cosa; il capoverso della norma prevede<br />

una forma meno grave di peculato, il c.d. peculato d'uso, allorché il soggetto agisca al<br />

solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, la quale viene immediatamente restituita<br />

dopo l'utilizzo. La condotta tipica consiste nell'appropriazione, intesa come espressione<br />

e realizzazione della volontà del soggetto di creare una situazione di fatto in cui egli si<br />

comporta come se fosse proprietario della cosa, escludendo il vero proprietario: la<br />

appropriazione presenta un aspetto negativo, l'espropriazione, la quale consiste<br />

nell'esclusione del vero proprietario dal rapporto con la cosa, ed un aspetto positivo,<br />

l'impropriazione, la quale è creazione di un rapporto di fatto con la cosa consistente<br />

nell'esercizio delle facoltà inerenti al diritto di proprietà. Sono forme di appropriazione:<br />

la consumazione, l'alienazione, la ritenzione e la distrazione (quest'ultima condotta ha<br />

natura residuale, cioè comprende i fatti che, senza essere ritenzione, alienazione o<br />

consumazione, tuttavia privano il vero proprietario della possibilità di esercitare i suoi<br />

diritti sulla cosa ed instaurano sulla stessa uno o più poteri da parte dell’agente).<br />

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316) 12 : consiste nel fatto del pubblico<br />

ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del<br />

10 In merito ai poteri di indagine v. meglio infra cap.VI.<br />

11 314. Peculato. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del<br />

suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne<br />

appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.<br />

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare<br />

uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.<br />

A.Pagliaro, Principi di diritto penale-Parte speciale I, Delitti contro la pubblica amministrazione,<br />

Giuffrè, Milano, 2000, pagg. 35-80.<br />

12 316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico<br />

servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene<br />

indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre<br />

anni.<br />

103


servizio, giovandosi dell'errore altrui - sull’an debeatur, sul quantum debeatur o sulla<br />

competenza del funzionario ad essere destinatario del pagamento- riceve o ritiene<br />

indebitamente per sé o per un terzo, denaro o altra utilità. Trattasi di delitto lesivo del<br />

buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione nonché degli interessi<br />

patrimoniali e non patrimoniali del soggetto cui il pubblico funzionario carpisce denaro<br />

o utilità. L'errore altrui deve preesistere ed essere determinato da una causa diversa dal<br />

comportamento ingannatorio del funzionario, dovendosi diversamente ravvisare<br />

un'ipotesi di concussione laddove l'errore sia stato indotto dal pubblico ufficiale. La<br />

figura delittuosa in esame ha carattere autonomo rispetto a quella prevista dall'art. 314<br />

poiché prescinde dal possesso ed ha ad oggetto utilità, non necessariamente cose<br />

mobili..<br />

Concussione (art. 317) 13 : il reato consiste nel fatto del pubblico ufficiale o incaricato di<br />

pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce<br />

taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Tale<br />

fattispecie è offensiva dell’interesse al regolare funzionamento della pubblica<br />

amministrazione, del principio di fedeltà, correttezza e probità del pubblico funzionario<br />

nonché dell'interesse del privato a determinarsi libero da costrizioni o inganni. La<br />

condotta tipica può articolarsi anzitutto nell'abuso della qualità ovvero della condizione<br />

di fatto propria di chi esercita la pubblica funzione, la quale viene teleologicamente<br />

deviata verso l'immediata finalità illecita: il funzionario fa cioè valere la posizione che<br />

gli deriva dall'esercitare una pubblica funzione al fine immediato di costringere o<br />

indurre altri all'indebito 14 . La condotta può quindi consistere nell'abuso di poteri il quale<br />

si realizza se essi sono esercitati quando non dovrebbero o in modo diverso da come<br />

dovrebbero ovvero se non sono esercitati quando dovrebbero o infine se l’agente<br />

minaccia una delle situazioni precedenti; al contrassegno obiettivo si deve<br />

accompagnare un orientamento soggettivo del pubblico funzionario verso la deviazione<br />

dell'esercizio del potere dalla causa tipica. Alla condotta tipica del soggetto attivo<br />

consegue la costrizione psichica relativa della vittima ovvero l'alterazione del processo<br />

A. Pagliaro, op.cit, pp. 81-93.<br />

13 317. Concussione. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua<br />

qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo,<br />

denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.<br />

A. Pagliaro, op.cit, pp. 105-142.<br />

14 L'abuso di qualità può essere commesso anche mediante omissione quando il pubblico ufficiale, a<br />

conoscenza della situazione psicologica del privato che si sente costretto a dare o promettere alcunché,<br />

non gli rifiuta l’indebito. Peraltro non può aversi concussione per induzione mediante omissione, poiché<br />

in tal caso subentra la figura del peculato mediante profitto dell'errore altrui.<br />

104


di formazione dell’altrui volere sotto forma di inganno per effetto del quale il soggetto<br />

passivo dà o promette una prestazione non dovuta a favore del pubblico funzionario o<br />

di un terzo 15 .<br />

Corruzione (artt. 318-322bis): Ai sensi del combinato disposto degli artt. 318, 319 e 320<br />

c.p. la corruzione è definibile come il fatto del pubblico ufficiale o incaricato di<br />

pubblico servizio che, per compiere o per aver compiuto un atto del suo ufficio, ovvero<br />

per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per<br />

compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per<br />

un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la<br />

promessa (corruzione passiva). Parallelamente , ex art. 321 c.p., integra il reato di<br />

corruzione anche il fatto di chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di<br />

pubblico servizio il denaro o l’ altra utilità (corruzione attiva). 16<br />

L’attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio:<br />

velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario<br />

ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire<br />

l’aggiudicazione di una gara).<br />

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore<br />

esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella<br />

concussione il privato subisce la condotta del pubblico funzionario.<br />

Tipologia particolare di corruzione è poi quella contemplata dall’art. 319ter, relativo<br />

alla corruzione in atti giudiziari: trattasi di ipotesi di corruzione passiva posta in essere<br />

dal pubblico funzionario per favorire o danneggiare una parte in un processo civile,<br />

penale o amministrativo.<br />

L’art. 322 riguarda invece le fattispecie di istigazione alla corruzione, le quali non sono<br />

altro che un tentativo di corruzione incriminato tuttavia come autonomo reato<br />

consumato per l’ipotesi in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla<br />

corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l’offerta illecitamente avanzatagli ovvero per il<br />

caso in cui il medesimo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio solleciti dal<br />

privato la dazione o promessa di denaro o altra utilità. Qualora si aderisca all'opinione<br />

15 Secondo una prima opinione la nozione di terzo nel reato di concussione sarebbe comprensiva dello<br />

Stato o di altro ente pubblico o persino dello stesso ente pubblico di cui fa parte il funzionario; per altri<br />

invece la concussione non avverrebbe quando il privato fosse costretto o indotto a fare qualcosa in favore<br />

della pubblica amministrazione.<br />

16 A. Pagliaro, op.cit, pp.143-229; C.F. Grosso, Corruzione, Dig.pen.,Torino.<br />

Per l’analisi della fattispecie e le definizioni di corruzione propria e impropria, antecedente e<br />

susseguente: supra, cap.I.<br />

105


espressa da Pagliaro, in base al quale il fatto del corruttore ed il fatto del corrotto sono<br />

condotte autonome, si è portati a ritenere che il diritto positivo incrimini ben dodici tipi<br />

di corruzione, che raddoppiano a ventiquattro laddove si consideri la condotta del<br />

pubblico ufficiale autonoma rispetto a quella dell'incaricato di pubblico servizio.<br />

Abuso d'ufficio (art. 323) 17 : esso consiste nel fatto del pubblico ufficiale o<br />

dell’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle proprie funzioni o del<br />

proprio servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento ovvero omettendo di<br />

astenersi in presenza di un interesse proprio o di un proprio congiunto o negli altri casi<br />

prescritti, procura intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale<br />

ovvero arreca ad altri un danno ingiusto: esso realizza cioè lo sviamento del potere dal<br />

perseguimento dei fini pubblici, per i quali il medesimo è assegnato, verso le finalità<br />

private tipizzate. La fattispecie ha natura residuale in quanto opera per l'ipotesi in cui il<br />

fatto non sia ascrivibile ad un più grave reato. La norma si propone di tutelare<br />

l'imparzialità amministrativa, sotto il profilo dell'interesse a che i poteri della pubblica<br />

amministrazione non siano adoperati per alterare la par condicio civium, cioè il diritto<br />

all'eguaglianza dei cittadini nei confronti dell'amministrazione. Nella sua originaria<br />

formulazione l'abuso d'ufficio aveva carattere talmente generico da difettare di tipicità:<br />

esso si configurava infatti come un gigantesco contenitore comprensivo di un numero<br />

indeterminato di condotte, da quelle più lievi a quelle molto gravi, in cui pubblico<br />

funzionario effettuava dolosamente una cattiva amministrazione. Per rispondere<br />

all'esigenza di determinare in termini specifici il contenuto della norma, la stessa fu<br />

oggetto di due interventi (l. 86/1990; l. 234/1997), che hanno condotto all’attuale<br />

formulazione. Tuttavia in dottrina è attualmente controverso il significato da attribuirsi<br />

alla violazione di legge o regolamento. Secondo una prima impostazione, la dizione non<br />

si riferirebbe restrittivamente al concetto tecnico di violazione di legge operante nel<br />

diritto amministrativo nell'ambito dei vizi di legittimità del provvedimento, bensì<br />

risulterebbe comprensiva di ogni ipotesi in cui il funzionario eserciti i propri poteri<br />

violando disposizioni legislative o regolamentari, intese come fonti del diritto. Pertanto<br />

nella formulazione potrebbero farsi rientrare tanto le ipotesi di incompetenza, di<br />

17 323. Abuso d'ufficio. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o<br />

l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di<br />

norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di<br />

un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto<br />

vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a<br />

tre anni.<br />

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.<br />

A. Pagliaro, op.cit, pp.231-268.<br />

106


violazione di legge strettamente intesa, di eccesso di potere: anzi le forme più gravi e<br />

diffuse di sfruttamento dell'ufficio a fini privati che realizzano una forma di abuso di<br />

potere sarebbero proprio quelle operate mediante stravolgimento dell'uso del potere<br />

discrezionale e sviamento del potere dalla sua causa tipica 18 . Per altri diversamente<br />

l'eccesso di potere non rientrerebbe nel fatto tipico a meno che esso non concretizzi la<br />

violazione di norme scritte idonee ad integrare un ingiusto danno o vantaggio, non<br />

ravvisandosi viceversa l'abuso a fronte di mere irregolarità formali poste in essere a<br />

seguito della violazione di norme di procedura 19 . D’altra parte si deve rilevare come lo<br />

stesso Alto commissario, pronunciandosi in merito all’attuale formulazione della norma<br />

relativa all’abuso d’ufficio, ha sottolineato che essa lascia aperte “alcune zone grigie” 20 .<br />

Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio ( art. 325) 21 :<br />

consiste nel fatto del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che impiega, a<br />

proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni<br />

industriali che conosca per ragioni dell'ufficio o servizio e che debbano rimanere<br />

segrete. Per invenzioni si intendono i progetti originali destinati a risolvere in modo<br />

nuovo problemi tecnici funzionali; col termine scoperte scientifiche si indicano le<br />

individuazioni di leggi nell'ambito delle scienze della natura; infine sono nuove<br />

applicazioni industriali i ritrovati per i quali un principio scientifico già noto può essere<br />

utilizzato in pratica ai fini dello sviluppo della produzione industriale: di esse il soggetto<br />

agente viene a conoscenza in conseguenza di una sua competenza di fatto a conoscere le<br />

notizie in questione. La fattispecie si propone pertanto di tutelare la par condicio civium<br />

ed in particolare l'esigenza che un soggetto non si avvantaggi arbitrariamente, come<br />

privato, della conoscenza che possiede in quanto pubblico funzionario.<br />

Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326) 22 : la fattispecie si propone di<br />

tutelare il buon funzionamento della pubblica amministrazione sotto forma di<br />

18<br />

A. Pagliaro, op.cit,p.242; G. Fiandaca, Verso una nuova riforma dell'abuso d'ufficio, Questione<br />

giustizia, 1996, p.319.<br />

19<br />

In questo senso: E. Russo, G. Della Monica, La modifica dell'abuso d'ufficio e le nuove norme sul<br />

diritto di difesa, Milano, 1997, pp.33 ss; S. Camaioni, Il nuovo abuso d'ufficio: un'abrogazione mancata,<br />

Le nuove leggi penali, Padova, 1998, pp. 49 ss.<br />

20<br />

Dichiarazione rilasciata da G. Tatozzi al Secolo d’Italia, 07/01/2005.<br />

21<br />

325. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio. Il pubblico ufficiale o<br />

l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte<br />

scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che<br />

debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a<br />

euro 516.<br />

A. Pagliaro, op.cit, pp.269-272.<br />

22<br />

326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un<br />

pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della<br />

107


osservanza del segreto di ufficio, la cui rivelazione viceversa offende insieme l'interesse<br />

a che il segreto non sia divulgato e l'interesse a che il pubblico funzionario non si<br />

avvantaggi sugli altri cittadini, utilizzando in sede privata, notizie segrete che egli aveva<br />

conosciuto per ragioni d'ufficio. Il reato in questione consiste specificamente nel fatto<br />

del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, violando i doveri inerenti<br />

alla propria funzione o al proprio servizio, o comunque abusando della sua qualità,<br />

rivela notizie d'ufficio le quali debbano rimanere segrete o ne agevola in qualsiasi modo<br />

la conoscenza.<br />

Omissione di atti d'ufficio (artt. 328 e 329) 23 : si tratta di tre ipotesi criminose le quali<br />

tutelano l'interesse al normale funzionamento della pubblica amministrazione, sotto<br />

forma di effettività, tempestività ed efficacia dell'adempimento delle pubbliche funzioni<br />

e della prestazione dei pubblici servizi. E’ anzitutto sanzionato il fatto doloso del<br />

pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che rifiuti cioè manifesti,<br />

contrariamente ai propri doveri, la volontà di non compiere un atto urgente richiesto dal<br />

privato o dal superiore gerarchico; è quindi incriminata l'omissione o il ritardo nel<br />

compimento dell'atto oltre 30 giorni dalla richiesta dell'interessato, qualora il pubblico<br />

funzionario non risponda per esporre le ragioni del ritardo. L'omissione può assumere<br />

diverse forme: può cioè consistere innanzitutto nel mancato compimento dell'atto<br />

dovuto, ovvero nell’emanazione di un atto inesistente, o di un atto valido ma i cui effetti<br />

tipici sono diversi da quelli dell'atto che il pubblico funzionario doveva compiere, o<br />

sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la<br />

conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.<br />

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.<br />

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un<br />

indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere<br />

segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o<br />

ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena<br />

della reclusione fino a due anni.<br />

A. Pagliaro, op.cit., pp.273-287.<br />

23 328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che<br />

indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di<br />

ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei<br />

mesi a due anni.<br />

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che<br />

entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde<br />

per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino euro 1032.<br />

Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione<br />

della richiesta stessa.<br />

329. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica. Il<br />

militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta<br />

fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due<br />

anni.<br />

A. Pagliaro, op.cit,pp.295-324.<br />

Per il mancato coordinamento dell’art. 328 c.p. con la l. 241/1990: E. Casetta, op.cit., p.366.<br />

108


ancora nel porsi nella materiale impossibilità di compiere l'atto dovuto o infine nel<br />

ricorrere alla pratica dell'ostruzionismo, la quale consiste nell’accampare<br />

pretestuosamente la rigorosa osservanza letterale di regolamenti e di istruzioni.<br />

Ritardare un atto significa invece procrastinarne il compimento oltre il termine<br />

ordinatorio prescritto; a fronte di un termine perentorio, scaduto il quale l'atto non può<br />

cioè produrre più i suoi effetti tipici, il mancato compimento dell’atto prima dello<br />

scadere del termine medesimo realizza una vera e propria omissione. A differenza che<br />

in altre fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione, l'atto d'ufficio o servizio<br />

rilevante ai sensi dell'art. 328 non è il comportamento del pubblico funzionario, ma è un<br />

modo di atteggiarsi della pubblica amministrazione: non ogni comportamento dovuto,<br />

se omesso, integra il delitto di omissione di atti d'ufficio: perché si abbia questo delitto<br />

occorre invece che, come risultato del comportamento dell’agente, non venga in essere<br />

quell'atto amministrativo in senso tecnico o quell'altro atteggiamento che la pubblica<br />

amministrazione doveva. La circostanza che l'atto debba essere svolgimento della<br />

pubblica funzione o del pubblico servizio fa sì che il soggetto che lo omette, per essere<br />

responsabile, deve avere la competenza in senso tecnico per compierlo. Quando si tratti<br />

di atto discrezionale, l’agente incorre in responsabilità penale solo se, nell'omettere,<br />

ritardare o rifiutare l'atto, ha agito al di fuori dei suoi poteri discrezionali, il che può<br />

avvenire in due casi: se la discrezionalità non investe l’an e il quando della<br />

commissione dell'atto; se, pur investendo la discrezionalità anche queste due modalità<br />

dell'atto, l'omissione, il rifiuto o il ritardo dipenda non dall'uso del potere discrezionale,<br />

ma dal suo non uso. La norma dell'art. 329 si occupa infine specificamente di<br />

sanzionare il rifiuto o ritardo di obbedienza commesso dal militare o dall’agente di forza<br />

pubblica.<br />

Sottrazione o danneggiamento di cose pignorate o sequestrate (artt.334 e 335) 24 : le<br />

norme in questione mirano a predisporre una tutela penale per l'interesse cautelativo<br />

24 334. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un<br />

procedimento penale o dall'Autorità amministrativa. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o<br />

deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'Autorità<br />

amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la<br />

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516..<br />

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la<br />

soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa<br />

affidata alla sua custodia.<br />

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal<br />

proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.<br />

335. Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso<br />

di un procedimento penale o dall'Autorità amministrativa. Chiunque, avendo in custodia una cosa<br />

109


inerente al vincolo costituito con il sequestro disposto nel corso di un procedimento,<br />

incriminando sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione, deterioramento delle<br />

cose sottoposte a sequestro e violazione dei doveri inerenti alla loro custodia ad opera<br />

dell'incaricato di pubblico servizio di custodia.<br />

Qualora all’Alto Commissario pervengano segnalazioni aventi ad oggetto una delle<br />

fattispecie delittuose ora esaminate, ovvero il medesimo intenda attivarsi di propria<br />

iniziativa, ha inizio la sua attività di indagine e accertamento; se da tali investigazioni<br />

emerge una precisa responsabilità penale a carico del pubblico funzionario, l'organismo<br />

provvede ad inoltrare denuncia dei fatti di reato all'Autorità giudiziaria (art. 5 d.P.R<br />

258/2004).<br />

3. Fatti integranti responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare del pubblico<br />

dipendente<br />

L'Alto Commissario, oltre ad indagare sui fenomeni di corruzione e di illecito (art. 2 c. 2<br />

lett. a d.P.R. 258/2004), monitora procedure contrattuali e di spesa nonché<br />

comportamenti ed atti da cui possa derivare danno erariale (art. 2 c. 2 lett. c), effettua<br />

accertamenti su soggetti dell’amministrazione interessati a procedure amministrative e<br />

contabili (art. 2 c. 3), provvedendo a denunciare alla Corte dei Conti, nei casi previsti<br />

dalla legge, i fatti in cui sia ravvisabile danno erariale (art. 5 c. 1) nonché a trasmettere<br />

apposita relazione informativa alle amministrazioni, specificando gli eventuali profili di<br />

rilievo disciplinare, qualora dagli accertamenti compiuti emergano fatti rilevanti ai fini<br />

della responsabilità amministrativa e disciplinare dei pubblici dipendenti (art. 5 c. 3).<br />

E’ palese pertanto come lo spettro oggettivo dell'operato dell'Alto Commissario non sia<br />

stato circoscritto alle fattispecie aventi rilevanza strettamente penalistica ma sia atto a<br />

ricomprendere al proprio interno anche ipotesi riconducibili nell'ambito della<br />

responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare del pubblico dipendente.<br />

Da ciò emerge chiaramente quanto ambizioso sia il progetto di prevenzione e contrasto<br />

dell'illiceità, genericamente intesa, all’interno della pubblica amministrazione che il<br />

Legislatore ha affidato alle cure dell'Alto Commissario: non si tratta infatti di un<br />

intervento limitato ai fatti più gravi, riconducibili in quanto tali alla sfera penale, bensì<br />

sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'Autorità amministrativa, per<br />

colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è<br />

punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.<br />

A. Pagliaro, op.cit., pp.325-342.<br />

110


di un'azione capillare estesa ad ogni profilo di illegalità così da perseguire una totale<br />

responsabilizzazione del pubblico funzionario rispetto all'incarico ricoperto, eliminando<br />

qualsiasi spazio di tolleranza nei confronti di pratiche illecite, di qualsiasi natura siano,<br />

con lo scopo ultimo di epurare l'amministrazione da logiche clientelari e parziali,<br />

rendendola viceversa il più conforme possibile a quell'ideale di struttura imparziale,<br />

corretta e responsabilizzata cui quanto meno astrattamente dovrebbe tendere. D'altra<br />

parte, il fatto che il neo-costituito organismo anti-frode si occupi anche di responsabilità<br />

amministrativa è rappresentativo di una precisa volontà legislativa non solo di<br />

promuovere il rispetto della legalità, ma anche di incentivare la diligenza professionale<br />

del pubblico dipendente, sul cui comportamento vigila aggiuntivamente anche l’Alto<br />

Commissario.<br />

L'art. 28 Cost., nel fissare la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e<br />

degli enti pubblici per gli atti compiuti in violazione di diritti, ha introdotto un precetto<br />

di carattere generale che vede chiamati a rispondere dei danni arrecati al patrimonio<br />

pubblico tutti coloro che nell'esercizio delle rispettive funzioni abbiano determinato o<br />

concorso a determinare un depauperamento erariale. Mentre la responsabilità penale<br />

presuppone l’accertamento di un fatto costituente reato al fine della irrogazione di una<br />

pena, per la responsabilità amministrativa è richiesta la produzione di un illecito<br />

amministrativo, non necessariamente riconducibile alla condotta avente rilevanza<br />

penalistica: infatti vi saranno casi in cui il reato presuppone anche un danno<br />

patrimoniale (esempio tipico: l’appropriazione di denaro o beni della p.a.), altri in cui ne<br />

prescinde. In altri termini, non sempre i fatti che possono dar luogo a responsabilità<br />

penale coincidono con quelli che possono dare luogo alla responsabilità amministrativa.<br />

In ogni caso, anche ove i fatti fossero coincidenti, il giudizio penale e quello di<br />

responsabilità amministrativa sono autonomi e separati, non sussistendo una prevalenza<br />

del giudizio penale sugli altri giudizi 25 .<br />

25 La giurisprudenza prevalente ribadisce la piena autonomia dell'azione di responsabilità amministrativa<br />

da quella eventualmente intavolata di fronte al giudice ordinario, con l'unica conseguenza che, in caso di<br />

condanna definitiva del responsabile (e pienamente satisfattoria del danno per la p.a.) innanzi a<br />

quest'ultimo giudice, può venire meno l'interesse ad agire del PM contabile ai sensi dell'art. 100 del c.p.c.<br />

In ragione dei profili caratterizzanti la responsabilità amministrativa, nonché del rinnovato rilievo della<br />

sua connotazione preventivo-sanzionatoria, appare di conseguenza logica l'attribuzione di tale<br />

responsabilità ad un giudice speciale dotato di specifica cultura e preparazione e quindi meglio in grado di<br />

valutare i vari aspetti da considerare per determinare la misura della responsabilità, e quindi del<br />

risarcimento con riferimento al comportamento degli amministratori. Così: L. Cimellaro, Ancora a<br />

proposito dell'esclusiva in capo alla Corte dei conti dei giudizi di responsabilità amministrativa, Riv. C.<br />

conti, n. 3/2001, p. 367.<br />

111


I giudizi di responsabilità amministrativa e contabile dei pubblici funzionari rientrano<br />

nella giurisdizione contabile attribuita alla Corte dei conti ex art. 103 c. 2 Cost 26 , la<br />

quale corte ha ritenuto che “il Legislatore, prevedendo espressamente l’obbligo di<br />

denuncia di danno erariale a carico dell’Alto Commissario per la prevenzione e il<br />

contrasto della corruzione, ha voluto creare un ulteriore strumento di disincentivazione<br />

delle attività corruttive poste in essere nella pubblica amministrazione” 27 . La<br />

responsabilità amministrativa del pubblico dipendente 28 (art. 52 T.U. Corte dei conti;<br />

E’ altresì da escludersi la violazione del principio del ne bis in idem perché, nel caso in cui il responsabile<br />

dovesse corrispondere delle somme a ristoro del danno accertato innanzi al giudice civile, le somme<br />

eventualmente corrisposte possono essere contabilizzate in sede di esecuzione dell'eventuale sentenza di<br />

condanna emessa anche dalla Corte dei conti.<br />

26 Per lo svolgimento del giudizio di responsabilità amministrativa e del giudizio di conto: F.G. Scoca,<br />

Giustizia amministrativa, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 48 ss.; P. Virga, Diritto amministrativo.Atti e<br />

ricorsi, Giuffrè, 2001, pp. 411 ss.<br />

Per quel che concerne il giudizio di responsabilità, si rammenti tuttavia che la giurisdizione della Corte<br />

dei conti non si estende agli amministratori degli enti pubblici economici, comprese le aziende<br />

municipalizzate, per i danni derivanti dalla loro attività imprenditoriale, poiché per tali enti sussiste la<br />

giurisdizione del giudice ordinario, come costantemente affermato dalla giurisprudenza (Cass. Ss.Uu.Civ.<br />

02.10.1998, n. 8780).<br />

Corte dei Conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per L’Emilia Romagna, Relazione<br />

del Procuratore Regionale Ignazio Del Castello in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario<br />

2004: nei giudizi di responsabilità la condanna può avere ad oggetto ipotesi di danno all’immagine, di<br />

danno da disservizio in casi di concussione, corruzione e illeciti contabili, azioni di rivalsa per danni<br />

risarciti a terzi dall'amministrazione in seguito a condanna in sede civile (c. d. danno indiretto), illegittimo<br />

conferimento di incarichi a soggetti estranei all’amministrazione, illegittima corresponsione di<br />

emolumenti a personale del servizio sanitario, truffe militari, appropriazione di beni pubblici, illeciti<br />

contabili, danni prodotti a beni dell'amministrazione in connessione con la circolazione stradale, danni<br />

prodotti da magistrati ordinari nello svolgimento di funzioni amministrative.<br />

27 Relazione della Corte dei Conti sull'inaugurazione dell'anno giudiziario 2005.<br />

28 E. Mele, La responsabilità dei dipendenti ed amministratori pubblici, Milano, 1991; V. Perulli, La<br />

responsabilità civile penale ed amministrativa degli amministratori pubblici, Milano, 1995; F. Staderini,<br />

Responsabilità amministrativa e contabile, Dig. Disc. Pub. XIII, 199; F. Staderini e A. Silveri, La<br />

responsabilità nella pubblica amministrazione, Cedam, Padova, 1998; AA.VV., I vari aspetti della<br />

responsabilità derivante dall'esercizio della funzione dirigenziale nella p.a., Milano, 1999, pp.205 ss.; E.<br />

Casetta, op.cit. pp.570 ss; F. Garri, Responsabilità amministrativa (voce), Enc. Giur., Roma, Istituto della<br />

enciclopedia italiana Treccani, XXXII voll., 1988-1994; V. Sechi, La responsabilità amministrativa del<br />

dipendente dell’ente locale, monografia del 6 aprile 2001, reperibile su http://www.diritto.net; L.<br />

Mastroniani, Le nuove frontiere della responsabilità amministrativa: operatori pubblici e danno erariale,<br />

rivista on-line Diritto&Giustizia; Corte dei Conti, Le funzioni giurisdizionali in materia di responsabilità<br />

amministrativa e contabile,documento reperibile on line su http://www.corteconti.it.<br />

Per quanto concerne le fonti normative in materia: il r.d. 2440/1923, recante disposizioni sulla contabilità<br />

generale dello Stato, agli artt. 82 e 83 stabilisce rispettivamente che “l'impiegato che per azione od<br />

omissioni, anche solo colposa, nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni un danno allo Stato, è tenuto a<br />

risarcirlo”, e che “i funzionari di cui ai precedenti articoli sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei<br />

Conti”. Il r.d. 1214/1934 all'art. 13, c.1, enuncia: “La Corte giudica sulle responsabilità per danni<br />

arrecati all'erario da pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nell'esercizio delle loro funzioni”; all'art. 44<br />

stabilisce: “La Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei<br />

cassieri e degli incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico e di<br />

coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti a detti agenti”; all'art. 52<br />

recita: “I funzionari impiegati e gli agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli<br />

retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali ad ordinamento autonomo, che nell'esercizio delle<br />

loro funzioni per azioni od omissioni imputabili anche a sua colpa o negligenza cagionino danno allo<br />

Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei<br />

112


artt.82 e 83 l.cont.) grava sui dipendenti pubblici per i danni causati allo Stato da azioni<br />

od omissioni poste in essere nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, in conseguenza<br />

di violazioni degli obblighi di servizio, cioè di un illecito amministrativo: rientrano nel<br />

novero dei danni rilevanti sotto questo profilo maggiori spese, minori incassi,<br />

danneggiamento di beni o danni arrecati a terzi 29 . La regola generale è che l'impiegato<br />

Conti”. Il d.p.r. n. 3 del 57, “Testo unico sugli impiegati civili dello Stato” ha dedicato l’intero capo II<br />

all'istituto in argomento, prevedendo all'art. 18 la “violazione degli obblighi di servizio” quale causa<br />

genitrice della responsabilità per danni cagionati allo Stato e, all'art. 19 la correlativa giurisdizione della<br />

Corte dei Conti. Il d.lgs. 165/2001 all'art. 55 richiama la disciplina vigente in materia di responsabilità<br />

amministrativa-contabile cui sottoporre i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Dopo una lunga<br />

serie di provvedimenti, culminati con la legge 639/96, si è giunti ad una riformulazione dell'art. 1 della l.<br />

14 gennaio 1994, n. 20 là dove, da un lato appare individuato un quadro normativo di riferimento<br />

pressoché omogeneo, e dall'altro risultano chiaramente enucleati i seguenti corollari: a) la responsabilità è<br />

personale e non si estende agli eredi se non quando vi sia stato un previo arricchimento del dante causa<br />

responsabile riverberatosi in un indebito arricchimento degli eredi medesimi; b) la responsabilità sussiste<br />

esclusivamente per fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave; c) la responsabilità non si estende<br />

al merito delle scelte discrezionali; d) fermo restando il c.d. potere riduttivo ex art. 52 r.d.1214/34, è<br />

legislativamente riconosciuto il beneficio della compensatio lucri cum damno a favore del responsabile<br />

per i vantaggi comunque conseguiti dalla p.a.; e) nel caso di deliberazioni di organi collegiali, la<br />

responsabilità è imputabile solo a coloro che hanno espresso voto favorevole; f) la responsabilità non si<br />

estende ai titolari di organi politici che in buona fede abbiano approvato, consentito o autorizzato<br />

l'esecuzione dei relativi atti; g) nel caso in cui il danno risulti cagionato da più persone vige la regola della<br />

parziarietà passiva dell'obbligazione risarcitoria, salvo la solidarietà passiva nei confronti di coloro che<br />

hanno agito con dolo o che abbiano conseguito un illecito arricchimento; h) la sussistenza della<br />

responsabilità amministrativa-contabile finanche a carico degli amministratori e dipendenti pubblici che<br />

abbiano cagionato un danno ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza.<br />

Quest'ultimo assunto trova un referente costituzionale nell'art. 98, primo comma Cost., secondo cui “i<br />

pubblici impiegati sono al servizio della nazione” e pertanto dell'intera collettività amministrata. Con il<br />

d.lgs. n. 76/2000 contenente “Principi in materia di contabilità delle Regioni”, il Legislatore ha fatto<br />

ricorso alla consueta tecnica normativa del rinvio, statuendo, all'art. 33, che “gli amministratori e i<br />

dipendenti della regione, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e<br />

negli stessi limiti di cui alla l. 14 gennaio 1994, n. 20 e l. 20 dicembre 1996, n. 639. Si applicano alle<br />

indicate ipotesi di responsabilità gli istituti processuali valevoli per i dipendenti delle amministrazioni<br />

statali”. Infine il Testo unico sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs. n. 267/2000 - all'art. 93, oltre ad<br />

effettuare un chiaro rinvio alle disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello<br />

Stato, individua specificatamente altre categorie di soggetti sottoposti alle norme sulla responsabilità<br />

finanziaria.<br />

29 S. Cassese (a cura di), op.cit., pp.365 ss.: si rammenti che il soggetto danneggiato ingiustamente dal<br />

dipendente o dal funzionario nell'esercizio dei compiti propri del amministrazione può rivalersi non solo<br />

sullo stesso dipendente o funzionario, ma sull'amministrazione pubblica di appartenenza, le cui risorse<br />

sono naturalmente ben più ampie di quelle personali dell’agente e garantiscono quindi meglio il ristoro<br />

alla riparazione del danno. La responsabilità personale e diretta dei dipendenti e dei funzionari per gli atti<br />

compiuti in violazione dei diritti dei terzi, prevista dall'art. 28 Cost., è rinviata, quanto alla sua concreta e<br />

specifica disciplina, alle leggi ordinarie civili, penali, amministrative. Alcune norme generali sulla<br />

responsabilità dei dipendenti dei funzionari sono contenute nello Statuto del pubblico impiego (d.P.R.<br />

3/1957) in base alla cui disciplina la responsabilità personale del dipendente è limitata ai casi di violazioni<br />

commesse per dolo o colpa grave. Da ciò si trae come la connessione fra responsabilità dell'apparato<br />

responsabilità del dipendente non sussiste nei casi in cui il dipendente agisca per finalità strettamente<br />

personali, ed estranee all'attività della pubblica amministrazione nel qual caso manca la connessione fra il<br />

danno provocato e l'esercizio dei compiti dell'amministrazione e di conseguenza l'ente pubblico non deve<br />

rispondere dei danni arrecati dai propri dipendenti; l'impiegato risponde inoltre nei confronti<br />

dell'amministrazione dei danni arrecati a terzi nel caso in cui questi abbiano esperito con successo l'azione<br />

risarcitoria nei confronti dell'amministrazione. La responsabilità dell'amministrazione e la responsabilità<br />

del dipendente o del funzionario sono quindi in linea di principio coestese e concorrenti, con l'eccezione<br />

dei casi di colpa lieve, dei quali risponde solo all'amministrazione e dei casi di comportamento del tutto<br />

113


che per azione od omissione -anche solo colposa-, nell'esercizio delle sue funzioni<br />

cagioni danno allo Stato è tenuto a risarcirlo. La responsabilità amministrativa<br />

presuppone l'esistenza di un rapporto di impiego o di servizio con un'amministrazione<br />

pubblica, essendo assoggettati alla giurisdizione contabile tutti i “funzionari”, compresi<br />

quelli onorari e coloro che agiscono temporaneamente e occasionalmente nell'apparato<br />

organizzativo dell'amministrazione; essa insorge qualora il comportamento doloso o<br />

gravemente colposo del funzionario causi all'amministrazione 30 un danno erariale<br />

concreto ed effettivo. 31 L'azione amministrativa degli operatori pubblici può assumere<br />

manifestazioni differenti in relazione alla “quantità di potere decisorio” di cui<br />

dispongono per l'attuazione dei fini istituzionali prefissati dall'ordinamento. In linea di<br />

principio si può effettuare una triplice distinzione: attività priva di potere discrezionale,<br />

attività a potere discrezionale limitato, attività ad ampio potere discrezionale. Nel<br />

contesto pubblico si ravvisano molteplici fattispecie in cui l'agente risulta preposto a<br />

svolgere un'attività di mera attuazione della legge, per cui, in siffatte ipotesi, non<br />

sorgono problematiche circa la verifica della conformità della sua condotta alle regole<br />

normative. In altri termini, allorquando l'agente abbia posto in essere un'azione ovvero<br />

un'omissione in violazione immediata degli obblighi sottesi al rapporto che lo lega con<br />

la pubblica amministrazione, risulta agevolmente possibile individuare una condotta<br />

antidoverosa, e quindi generatrice di responsabilità, qualora al comportamento<br />

antigiuridico si accompagni la simultanea presenza degli ulteriori fattori (colpevolezza,<br />

nesso causale, danno) concorrenti a determinare la responsabilità amministrativa-<br />

contabile. Il concetto di antigiuridicità non è necessariamente legato all'illegittimità del<br />

provvedimento amministrativo scaturito dalla condotta antidoverosa, poiché la<br />

responsabilità amministrativa si fonda sulla contrarietà del comportamento dell'agente ai<br />

doveri del suo ufficio e non già sulla illegittimità dei provvedimenti. L'illegittimità<br />

dell'atto può costituire, tutt'al più, un potenziale elemento di giudizio per il giudice<br />

contabile, chiamato a giudicare principalmente sull'antigiuridicità della condotta del<br />

egoistico e personale dell’agente dei quali risponde solo la persona fisica che ha messo in atto la condotta<br />

estranea ai fini dell'amministrazione e ai compiti dell'apparato amministrativo.<br />

30 La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti<br />

pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni ed enti diversi da quelli di<br />

appartenenza.<br />

31 Il danno erariale può consistere tanto in un danno emergente (perdita subita di beni o di valori) ovvero<br />

in un lucro cessante (mancata entrata finanziaria); esso può essere diretto, cioè cagionato alla stessa<br />

amministrazione, ovvero indiretto, cioè procurato a terzi nei cui confronti l'amministrazione, per<br />

condanna o transazione, sia tenuta a corrispondere un risarcimento. Nella determinazione del danno<br />

erariale si deve tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione (compensatio lucri<br />

cum damno).<br />

114


funzionario 32 . Le considerazioni che precedono conducono a sostenere che il giudizio di<br />

responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei conti e quello di legittimità innanzi<br />

al Giudice amministrativo si palesino diversi sia per causa petendi sia per petitum: il<br />

primo giudizio, infatti, tende ad accertare l'esistenza di un danno erariale e mira ad una<br />

condanna risarcitoria, mentre il secondo tende ad accertare l'illegittimità di un atto<br />

amministrativo e a statuirne, se del caso, il relativo annullamento. Consegue che, in<br />

presenza di un atto amministrativo divenuto inoppugnabile, il giudice della<br />

responsabilità ha comunque cognizione piena nell'apprezzamento della liceità dei<br />

comportamenti degli amministratori che tale atto adottarono 33 . Al riguardo è<br />

significativa una recente pronuncia della Cassazione 34 secondo cui, ai fini della verifica<br />

della responsabilità, a seguito di danni derivati all'Amministrazione per indebiti<br />

inquadramenti retributivi disposti a favore di dipendenti pubblici, è irrilevante che il<br />

giudice amministrativo abbia preventivamente accertato l'illegittimità, o meno, dell'atto<br />

posto in essere dagli amministratori. Dunque, la semplice illegittimità di un atto<br />

amministrativo non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità degli autori. La<br />

questione diviene oltremodo complessa laddove non inerisca la stretta osservanza della<br />

legge, ma si polarizzi sul concetto di discrezionalità, che, come noto, trova un limite<br />

invalicabile nel raggiungimento dei fini istituzionali attraverso attività legate a canoni di<br />

logica e ragionevolezza. La giurisprudenza 35 , nell'esaminare la fattispecie concreta,<br />

32 C. conti, sez. riunite, n. 269 del 23.03.1981.<br />

33 C. conti, sez. riunite, n. 596 del 13.01.1989.<br />

34 Cass., Ss. Uu., n. 469 del 10.07.2000.<br />

35 C. conti, sez. giur. Puglia, 29.03.1999, n. 24 ; C. conti, sez. giur. Lazio, 17.02.1998, n. 20 ; C. conti,<br />

sez. giur. Toscana, 09.10.1996, n. 492 ; C. conti, sez. riunite, 03.06.1996, n. 30. Un'ulteriore problematica<br />

afferisce all'individuazione di ipotesi di responsabilità nelle “gestioni societarie” poste in essere dagli Enti<br />

locali. La materia ha costituito oggetto di una disciplina legislativa pressoché organica, ora trasfusa negli<br />

artt. 112 ss. del d.lgs.267/2000, in cui si riconsacra il principio di attribuzione agli enti locali del potere di<br />

perseguire i fini collettivi attraverso la costituzione o la partecipazione in enti, anche con distinta<br />

personalità giuridica, allo scopo di garantire la fornitura di servizi pubblici tramite strutture meno<br />

burocratizzate ma pur sempre in funzione strumentale alla realizzazione degli interessi collettivi.<br />

Naturalmente la relazione tra l'ente locale e l'ente strumentale varia al variare degli assetti e del potere di<br />

controllo di cui il primo dispone sul secondo. In linea di principio, tutte le volte in cui l'ente rappresenti<br />

uno strumento organizzativo (diretto e indiretto) dell'ente pubblico, sorge l'obbligo per quest'ultimo di<br />

attendere ai doveri di controllo previsti dalla legge, con particolare riguardo al controllo sulla gestione<br />

finanziaria, giacché la mala gestio dell'ente controllato avrebbe ripercussioni sul patrimonio collettivo,<br />

senza che assuma alcun rilievo la previsione di un'autonoma personalità giuridica dell'ente medesimo.<br />

Qualora il perseguimento dei fini sociali avvenga attraverso la costituzione o la partecipazione in società<br />

per azioni, la legge, allo scopo di contenere i rischi di un andamento economico negativo della società,<br />

non consente l'azionariato unico dell'ente locale, poiché, in tal modo, si metterebbe a serio repentaglio il<br />

patrimonio di questi in ragione della illimitata responsabilità patrimoniale gravante sull'unico socio di<br />

società commerciali, arrecando, quindi, un forte pregiudizio al denaro collettivo confluito nelle casse<br />

dell'ente locale. La giurisprudenza (C. conti, sez. giur. Lazio, 10.09.1999, n. 1015), in linea con i principi<br />

suesposti, ha riconosciuto la responsabilità per culpa in vigilando a carico dei Sindaci di un Comune che<br />

nel corso del loro mandato avevano omesso di controllare il generale andamento della gestione di una<br />

115


verifica se il funzionario abbia posto in essere un'azione improntata ai criteri di<br />

efficienza, economicità, efficacia ed imparzialità, tali da guidarlo verso una reale<br />

soddisfazione degli interessi collettivi 36 . Va, però, tenuto presente il diverso atteggiarsi<br />

s.p.a. (costituita per la gestione di un servizio sociale), tralasciando di esercitare l'azione sociale di<br />

responsabilità nei confronti degli amministratori di questa resisi responsabili di una gestione sprezzante<br />

delle regole di economicità, efficienza ed efficacia. Per di più, nel caso de quo, essendo l'ente locale<br />

risultato l'unico azionista della società, è emerso con immediatezza il grave pregiudizio per la finanza<br />

pubblica dovuto ai sistematici finanziamenti che il Comune erogava al fine di coprire le costanti perdite<br />

generate dalla cattiva gestione della s.p.a. Nella gestione degli apparati pubblici vige il principio generale<br />

secondo cui la p.a. deve espletare le attività di rispettiva competenza avvalendosi dei propri organi ed<br />

uffici. Tuttavia, il ricorso all'opera di soggetti esterni risulta consentito nei casi previsti dalla legge ovvero<br />

in relazione ad eventi straordinari non superabili con la struttura burocratica esistente e giustificati dalla<br />

straordinarietà del caso (C. conti, sez. App. III, 22.03.1999, n. 55; C. conti, sez. App. I, 09.11.1998, n.<br />

313).<br />

36 Ad ogni modo, al fine di orientare le scelte amministrative ai criteri di economicità, efficacia ed<br />

efficienza, è opportuno che si effettui un'attenta valutazione del grado di convenienza, in termini di<br />

rapporto costi/benefici, con particolare riguardo a quelle consulenze che hanno ad oggetto attività<br />

rientranti nella competenza degli uffici dell'ente. Alla luce delle considerazioni che precedono, è<br />

plausibile ritenere che possa escludersi la responsabilità dei dirigenti di un ente pubblico, i quali abbiano<br />

affidato consulenze a studi legali esterni nonostante disponessero di uno staff di avvocati incardinato nel<br />

disegno organizzativo dell'ente medesimo, laddove si dimostri, ad esempio, che i propri legali risultavano<br />

tutti assorbiti dal contenzioso pendente, ovvero che la consulenza riguardava materie particolarmente<br />

complesse (consulenze in materia di diritto internazionale, di diritto comunitario, ecc.). In ogni caso,<br />

qualora dovessero ravvisarsi ipotesi di responsabilità, nella quantificazione del danno non può comunque<br />

prescindersi dal computo dei vantaggi realizzati dalla p.a. avvalsasi della consulenza esterna (C. conti, II<br />

sez. giur. centr., n.164 del 15.05.1997). Analoghe questioni appaiono prospettabili in relazione alla<br />

riscossione dei tributi (imposte, tasse, oneri di urbanizzazione, etc.), attività preminente dello Stato nel<br />

raggiungimento dei fini sociali. Come noto, la pubblica amministrazione dispone di poteri coercitivi<br />

attraverso i quali procedere al recupero coattivo di tributi non versati; è altrettanto noto che, in virtù della<br />

“certezza dei rapporti giuridici”, siffatti poteri vanno esercitati con modalità ed entro i termini stabiliti<br />

dalla legge. Orbene, in caso di mancata attuazione delle procedure d riscossione dei tributi da parte del<br />

pubblico funzionario entro il prescritto arco temporale, sorgerebbe a carico di quest'ultimo un obbligo<br />

risarcitorio verso l'erario, in termini di minori entrate, per avere vanificato con la sua condotta le ragioni<br />

di credito della p.a. verso i soggetti inadempienti. Con una recentissima pronuncia, la Corte dei conti (C.<br />

Conti, sez. giur. Lazio, n. 348 del 22.01.2001), in applicazione di questi principi, ha ritenuto sussistere la<br />

responsabilità del segretario comunale per il danno arrecato al Comune a causa della mancata riscossione<br />

della T.O.S.A.P. In proposito, sebbene appaiano condivisibili le ragioni fondanti la sussistenza della<br />

responsabilità, non va sottaciuta una precisazione fondamentale: non risulterebbe logicamente accettabile<br />

una decisione che ponesse a carico del pubblico funzionario l'intero credito erariale non riscosso, poiché<br />

nel giudizio di responsabilità deve tenersi conto delle circostanze, non remote, che avrebbero comunque<br />

resa infruttuosa un'azione di recupero esiziale intentata nel rispetto dei termini fissati dalla legge; basti<br />

pensare ai numerosi contribuenti debitori privi di beni assoggettabili ad esecuzione coattiva, ovvero al<br />

sorgere di una potenziale contestazione sulla pretesa erariale dinanzi al giudice tributario conclusasi poi<br />

con l'accertamento della illegittimità di detta pretesa. E' evidente che siffatte circostanze sono addirittura<br />

idonee ad escludere la sussistenza della responsabilità amministrativa-contabile in capo all'operatore<br />

pubblico che dimostri di non aver proceduto al recupero erariale proprio al fine di evitare ulteriori e inutili<br />

costi a carico del bilancio pubblico, e quindi di avere tenuto un comportamento assolutamente rispettoso<br />

delle finalità istituzionali. Per concludere, nell'ambito delle principali condotte amministrative suscettibili<br />

di responsabilità finanziaria, vanno annoverate tutte quelle azioni poste in essere in violazione di interessi<br />

legittimi di cittadini, i quali abbiano poi ottenuto una sentenza di condanna contro la p.a. alla rimessione<br />

in pristino dello status quo ante e/o al pagamento di somme di denaro a loro favore. Con la sentenza<br />

500/99 è stata finalmente consacrata la risarcibilità degli interessi legittimi, ora normativizzata dalla legge<br />

205/2000 che consente al giudice amministrativo di condannare la p.a. per i danni arrecati agli<br />

amministrati a causa di provvedimenti illegittimi. Il Giudice Amministrativo, in alcuni casi, ha già<br />

condannato pesantemente la pubblica amministrazione a rifondere i danni cagionati. Sul tema si annotano<br />

pronunce in materia di appalti pubblici, in cui oltre ad annullare le procedure di aggiudicazione ( come<br />

avveniva per il passato) si condanna la p.a. aggiudicatrice a risarcire le imprese illegittimamente escluse<br />

116


della discrezionalità ai fini di una corretta valutazione della condotta dell'operatore<br />

pubblico. Qualora questa appaia aprioristicamente limitata all'applicazione delle regole<br />

del “sapere scientifico” (c.d. discrezionalità tecnica), l'analisi dell'antigiuridicità del<br />

comportamento risulta facilitata in quanto diretta essenzialmente a verificare<br />

l'applicazione corretta o meno delle regole specialistiche. Ad una tale verifica si giunge<br />

sovente tramite il ricorso alla consulenza tecnica 37 . Problematiche alquanto diverse<br />

sorgono in seno ai giudizi aventi ad oggetto le attività caratterizzate da un ampio potere<br />

discrezionale in cui la condotta del funzionario va valutata in termini di opportunità,<br />

soprattutto laddove questi abbia dovuto effettuare una ponderazione degli interessi<br />

pubblici coinvolti. A questo proposito il Legislatore, all'art. 1 primo comma della l.<br />

20/1994, in ossequio al principio di separazione dei poteri, ha statuito “l'insindacabilità<br />

nel merito delle scelte discrezionali”. Da un'attenta esegesi della norma emerge che lo<br />

stesso legislatore non ha voluto escludere il sindacato sulla discrezionalità, all'opposto<br />

ha inteso fissare una linea di demarcazione oltre la quale il giudice non può spingersi.<br />

Sebbene la distinzione tra discrezionalità e merito non sempre si manifesti con estrema<br />

chiarezza, rimangono fermi i principi, unanimemente accolti in dottrina e<br />

giurisprudenza, secondo cui il sindacato sull'attività discrezionale dell'operatore<br />

pubblico rappresenta uno strumento di legalità volto a verificare che l'uso del potere<br />

discrezionale non trasmodi in arbitrio e quindi non si estrinsechi in scelte prive di<br />

qualsivoglia contenuto minimo di ragionevolezza. D'altro canto, non può essere<br />

assolutamente sindacata una scelta discrezionale qualora non si palesi illogica e non<br />

dall'aggiudicazione, a titoli di danni patiti a causa del mancato guadagno e dell'utile economico che<br />

sarebbe derivato in caso di regolare aggiudicazione dell'appalto (T.A.R. Catania, n. 1559 del 12.08.2000 e<br />

n. 1699 del 20.09.2000). Si rinvengono, altresì, numerose decisioni di condanna della p.a. alle spese di<br />

soccombenza del giudizio per non aver tenuto alcun conto, in sede amministrativa, di istanze prima facie<br />

fondate presentate da taluni cittadini e per avere inoltre, con difese temerarie in sede giudiziaria,<br />

perseverato nella non curanza delle legittime aspettative dei cittadini medesimi. Al riguardo, la Corte dei<br />

conti (C. conti, sez.giur. Umbria n. 284/1997), ha individuato un'ipotesi di responsabilità amministrativa a<br />

carico di un Sindaco e dei componenti della giunta, per avere, rispettivamente, perseverato nell'illegittimo<br />

diniego di rilascio di copie documentali, e per aver temerariamente deliberato di resistere nel successivo<br />

giudizio innanzi al giudice amministrativo, conclusosi con la condanna della p.a. alle spese di<br />

soccombenza a causa della condotta antigiuridica degli operatori pubblici. Da: L’azione amministrativa<br />

contraria ai fini istituzionali, in L. Mastronani, op.cit.<br />

37 A titolo meramente pragmatico, si può citare il caso di un chirurgo chiamato a rifondere le spese<br />

sostenute dall'azienda ospedaliera per il risarcimento danni a favore dei familiari di un paziente deceduto<br />

a seguito di un intervento operatorio. Il ruolo del giudice contabile, in siffatta ipotesi, consiste<br />

prevalentemente nel verificare se il chirurgo abbia applicato correttamente tutte quelle regole<br />

specialistiche di cui si avvale la scienza in quel preciso momento storico.<br />

117


contrasti in maniera evidente con criteri di economicità ed efficienza 38 e non si<br />

concretizzi in una evidente abnorme violazione di ogni principio di ragionevolezza 39 .<br />

Una particolare forma di responsabilità amministrativa è la responsabilità contabile, 40<br />

che si origina in conseguenza dell'inadempimento dell’obbligo gravante sugli agenti<br />

contabili di restituire i valori avuti in consegna. Essa grave sugli agenti contabili<br />

dell'amministrazione 41 , cioè coloro che, avendo il maneggio di denaro e di valori<br />

contabili, sono tenuti a presentare il conto giudiziale della loro gestione, cioè a<br />

documentare i risultati della gestione effettuata rendendo conto dei beni e dei valori di<br />

cui abbiano disposto, dimostrando le diverse operazioni svolte nel corso della gestione<br />

(art. 45 T.U. Corte dei Conti): nel caso in cui il contabile non adempia a tale obbligo, il<br />

conto viene compilato d'ufficio da parte dell'amministrazione, la quale invita il contabile<br />

ovvero i suoi aventi causa a riconoscerlo e a sottoscriverlo entro un termine, trascorso il<br />

quale, il conto s’intenderà accettato e trasmesso. La presentazione del conto giudiziale,<br />

avvenuta spontaneamente o per imposizione dell'amministrazione, costituisce l'agente<br />

dell'amministrazione in giudizio, il che significa che il relativo giudizio di conto si<br />

instaura necessariamente con la presentazione del conto giudiziale, indipendentemente<br />

dall'esistenza di una controversia. D'altra parte gli agenti contabili rispondono, oltre che<br />

della loro gestione personale, dell'operato dei dipendenti di cui si avvalgono nel proprio<br />

ufficio (art. 188 reg.cont.), in virtù del fatto che compito proprio del contabile è<br />

riassumere su di sé l'intera gestione, curandone l’organizzazione ed il funzionamento,<br />

avvalendosi correlativamente dei poteri gerarchici che gli consentono di prevenire<br />

colpevoli omissioni di inosservanza di leggi, regolamenti e prescrizioni di servizio da<br />

parte dei dipendenti. Nell’ambito della generale obbligazione di risultato cui il contabile<br />

è tenuto, si ritiene tuttavia che la sua responsabilità contabile per il fatto degli ausiliari<br />

esuli quando gli illeciti posti da questi in essere siano stati subdoli e scopribili solo con<br />

un completo rifacimento delle operazioni nonché per l'ipotesi in cui l'ausiliario, cui sia<br />

stata conferita transitoriamente ed in via fiduciaria la funzione contabile, abbia<br />

esautorato il titolare - nel qual caso la responsabilità di natura contabile viene a gravare<br />

direttamente sull’ausiliario-; si è altresì esclusa la responsabilità contabile del titolare<br />

38 C. conti, sez. giur. Sicilia, n. 165 del 17.06.1999.<br />

39 C. conti, sez. riunite, n. 624 del 11.07.1989.<br />

40 O. Sepe, Aspetti sostanziali e processuali del giudizio di conto, in Studi per Benvenuti; R. Arcidiacono,<br />

La resa del conto giudiziale degli agenti contabili, Com. d’It., 1999; F. Garri, Responsabilità contabile<br />

(voce), Enc. Giur. cit.<br />

41 Tali sono considerati oltre ai contabili di diritto (tesorieri, economi, consegnatari di beni), anche i<br />

contabili di fatto, cioè coloro che si inseriscono nel maneggio del denaro o dei beni.(C. conti, sez. riunite,<br />

n. 167/1974; C. conti, sez. giur. Liguria, n. 916/1997).<br />

118


dell'ufficio qualora le funzioni di maneggio di beni pubblici siano state affidate a<br />

soggetti diversi dal titolare sulla base di atti organizzativi interni, nel qual caso il titolare<br />

potrebbe semmai essere perseguito per difetto di vigilanza. 42<br />

Infine i profili attinenti alla responsabilità disciplinare 43 sono regolati dall’art. 55 d.lgs.<br />

165/2001 il quale, oltre ad imporre alcune garanzie a favore del dipendente nel corso del<br />

procedimento disciplinare, prevede la definizione ad opera dei contratti collettivi della<br />

tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni. Il dipendente pubblico è infatti<br />

soggetto al potere direttivo e disciplinare dell'amministrazione: il potere direttivo si<br />

esercita in particolare attraverso la definizione di un Codice di comportamento (art. 54<br />

d.lgs. 165/2001) 44 , il quale si fonda sul principio per cui il dipendente deve perseguire<br />

esclusivamente l'interesse pubblico e deve ispirare le proprie decisioni ed i propri<br />

comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato. L'inosservanza delle<br />

norme del codice di comportamento, tuttavia, espone il dipendente al potere disciplinare<br />

dell'amministrazione solo nel caso in cui tali norme siano fatte proprio dai contratti<br />

collettivi. Se i contratti definiscono le infrazioni e le sanzioni disciplinari, la legge<br />

regola il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari: il capo della struttura<br />

presso cui il dipendente lavora segnala l'infrazione ad un apposito ufficio per i<br />

procedimenti disciplinari, il quale comunica tempestivamente al dipendente la<br />

contestazione degli addebiti e, successivamente, lo convoca per consentirgli di essere<br />

sentito a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante<br />

sindacale; sentito il dipendente, l'ufficio istruisce il procedimento disciplinare ed applica<br />

la sanzione, oppure comunica all’interessato la chiusura del procedimento, che<br />

comunque non può protrarsi oltre il termine di 120 giorni dalla contestazione degli<br />

addebiti. Considerato poi che alcuni comportamenti del dipendente pubblico possono<br />

dar luogo, contemporaneamente, a responsabilità disciplinare e a responsabilità penale<br />

(si pensi, ad esempio, al ritardo nell'emanazione dell'atto amministrativo, il quale allo<br />

stesso tempo integra un'ipotesi di illecito disciplinare e di reato ex art.328 c.p.), esiste<br />

anche una disciplina legislativa dei rapporti fra i due tipi di procedimento, che in<br />

passato erano considerati affini: la l. 97/2001 in particolare dispone che la sentenza<br />

penale irrevocabile di condanna ha effetti di giudicato, nel corrispondente procedimento<br />

disciplinare, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale<br />

42<br />

C. conti, sez. riunite, n. 48/1965; C. conti, sez. II, nn. 82/1974, 1/1975, 133/1976, 167/1977; C. conti,<br />

sez. I, n. 88/1975.<br />

43<br />

E. Casetta, op.cit., pp.144, 306 e 365; S. Cassese (a cura di), cit., p. 139.<br />

44<br />

Per il cui contenuto si rinvia supra cap.I.<br />

119


e della circostanza che l'imputato lo abbia commesso. In sede disciplinare, di<br />

conseguenza, l'amministrazione può valutare, ai fini delle sanzioni da applicare, il<br />

comportamento tenuto dal dipendente, ma non può escludere che questi abbia tenuto<br />

quel comportamento e che esso costituisca un reato 45 .<br />

Emerge che la funzione di monitoraggio delle procedure contrattuali affidata all’ Alto<br />

Commissario ex art. 2,c. 2, lett. c), d.P.R. 258/2004, affinché questi verifichi l’eventuale<br />

sussistenza di danno erariale, “costituisce un forte ampliamento delle attività<br />

dell’organismo e una chiave di lettura delle altre forme di illecito di cui si deve<br />

occupare: infatti, tali forme di illecito devono essere intese come ulteriori forme di<br />

illecito nell’ambito della pubblica amministrazione. Non si può non notare la particolare<br />

attenzione che il Legislatore ha riservato alle ipotesi di danno erariale e, quindi,<br />

all’equilibrio finanziario in generale e, in ultima analisi, alla connessa e conseguente<br />

giurisdizione del giudice contabile in materia, al quale è affidata l’osservanza di<br />

comportamenti leciti e puntuali nell’interesse generale della collettività” 46 .<br />

3.1. In particolare: il danno erariale conseguente ad attività di corruzione<br />

Per consolidata giurisprudenza, le vicende di malaffare e di illecito profitto, fonte di<br />

responsabilità per il pubblico dipendente, sono produttive di un danno erariale la cui<br />

risarcibilità si estende anche a profili non aventi natura strettamente patrimoniale:<br />

l'azione di responsabilità amministrativa, necessaria ed irrinunciabile, è diretta infatti<br />

all’accertamento non solo del danno o della quota del danno addebitabile per ciascun<br />

comportamento causativo di nocumento finanziario per l'amministrazione, ma anche per<br />

il ristoro del danno non patrimoniale derivante da reati 47 . Alla luce di recenti sentenze 48<br />

45 S. Cassese (a cura di), cit, pp.138-140.<br />

46 Relazione della Corte dei Conti sull'inaugurazione dell'anno giudiziario 2005.<br />

47 R. Arrigoni, Moralità pubblica e danno non patrimoniale dinanzi alla Corte dei conti, Riv.amm., II,<br />

1994, pp.102 ss; L. Impeciati, Danno morale: configurabilità e risarcimento nei confronti della p.a.,<br />

T.a.r., II, 1994; M. Perin, Tipologia di danni erariali conseguenti ad attività di corruzione e concussione<br />

nella P.A.: danno da tangente, danno da disservizio e lesione all’immagine pubblica, Giust. amm, 2002,<br />

pp.391 ss.; S. Nappi, Confisca e sequestro preventivo per i delitti contro la pubblica amministrazione<br />

nella legge 27 marzo 2001,n. 97, http://www.amcorteconti.it.<br />

Per quel che riguarda la problematica relativa ai rapporti tra percezione illecita di somme di denaro (c.d.<br />

tangente) da parte di pubblici funzionari e configurazione della responsabilità amministrativa a carico<br />

degli stessi, nell'ambito degli appalti pubblici e di tutte quelle ulteriori procedure volte all'acquisizione di<br />

beni e servizi in favore della p.a., risulta ormai consolidato l'orientamento che riconosce la giurisdizione<br />

della Corte dei conti in materia (Cass., Ss.Uu., 02.04.1993, n. 3970; Cass., Ss.Uu., 04.04.2000, n. 98; C.<br />

conti, sezioni riunite, 25.10.1996, n. 63; C. conti, sez. giur. Piemonte, 20.10.1999, n. 1634). Pur non<br />

negandosi la giurisdizione del giudice contabile, è utile sottolineare che la percezione di tangenti non<br />

costituisce di per sé il fondamento della responsabilità, occorrendo al riguardo, la dimostrazione della<br />

120


-pronunciate soprattutto in materia di gestione degli appalti pubblici- la responsabilità<br />

amministrativa del pubblico dipendente, derivante da sistematiche pratiche corruttive e<br />

di concussione da questo poste in essere nell’esercizio della propria funzione, dà luogo<br />

ad un danno erariale pluri-articolato in: danno da tangente, danno da disservizio, danno<br />

da lesione all'immagine pubblica. La prima tipologia di danno è determinata, ad<br />

esempio, dal maggior costo dell'appalto per effetto delle erogazioni illecite agli<br />

amministratori o dal nocumento finanziario subito dall’amministrazione per l’ipotesi in<br />

cui il funzionario dell'amministrazione finanziaria, destinatario di somme versate<br />

illecitamente, venga meno al proprio dovere di accertamento tributario 49 ; la seconda<br />

consta nella lesione dei beni del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica<br />

amministrazione; la terza è rappresentata dal pregiudizio all'immagine pubblica e<br />

all’onorabilità dell'ente esponenziale.<br />

In particolare, per quanto riguarda il danno da tangente, la tangente è stata ritenuta<br />

come ingiusto danno contabile, da risarcire da parte del percettore, sulla base della<br />

constatazione che l'imprenditore non farà mai gravare il costo della tangente sul proprio<br />

bilancio, ma su quello dell'amministrazione, dal momento che recupererà le somme<br />

illecitamente versate, con un maggiore risparmio sui lavori effettuati e/o con una<br />

lievitazione dei costi. A questo si aggiunga che il percettore della tangente non vanta<br />

alcun legittimo titolo per trattenerla per sé, con la conseguenza che essa deve essere<br />

acquisita dall'amministrazione. D'altra parte nessun operatore economico verserà<br />

somme a dipendenti pubblici solo per fare regali a titolo di amicizia, ma solo perché<br />

quel tale amministratore o dipendente si trova a coprire un determinato posto nella<br />

pubblica amministrazione, attraverso il quale può, ad esempio, determinare o meno la<br />

compresenza degli ulteriori elementi che la caratterizzano. In proposito, la stessa Corte de conti (C. conti,<br />

sez. giur. Toscana, 06.10.1999, n. 1098, fattispecie in cui è stata esclusa la responsabilità del Sindaco di<br />

un Comune poiché la lievitazione dei costi, derivante dall'indebito concordamento di un nuovo prezzo,<br />

non era imputabile al Sindaco (percettore della tangente), bensì alla condotta del personale tecnico<br />

addetto alla direzione e contabilità dei lavori.), oltre non ravvisare la responsabilità del funzionario - per<br />

la percezione di "tangenti" connesse alla aggiudicazione di appalti - in mancanza della prova del rapporto<br />

tra la dazione illecita ed il maggior costo dell'opera o del servizio, considera l'importo delle tangenti un<br />

elemento sì utile alla determinazione del pregiudizio erariale ma non un fattore risolutivo e idoneo a<br />

stabilire una apodittica corrispondenza tra l'importo delle dazioni illecite e l'entità del danno (C. conti,<br />

sez. giur. Friuli Venezia Giulia, 29.12.1998, n. 435).<br />

48 C. conti, sez. I, n.139/1994; C. conti, sez. giur. Lazio, n. 156/1997; C. conti, sez. giur. Lombardia, n.<br />

986/ 1999; C.conti, III, sez. centrale sent.242/2000; C. conti, sent. III, sez.centrale, n. 21A/2001 ;C. conti,<br />

sez. giur. Abruzzo del 18.02.2002; C. conti, sez. giur. Lombardia, n. 35/2005 e 804/2005; C. conti, sez.<br />

giur. Veneto, n. 304/2005.<br />

49 La giurisprudenza ha altresì messo in evidenza che la percezione di tangenti da parte del personale<br />

dell'amministrazione finanziaria si accompagna spesso a un vero e proprio danno nascente dalla<br />

propensione dei contribuenti a porre in essere azioni di elusione ovvero di evasione fiscale (C.conti, sez.I,<br />

n. 16/2002).<br />

121


scelta di una ditta aggiudicataria di appalti pubblici, addivenendo così ad un turpe<br />

negotium che l'ordinamento non può consentire 50 . Sotto questo profilo si evidenzi che il<br />

codice penale prevede all'art. 322ter e all'art. 335bis la confisca dei beni che<br />

costituiscono il prezzo o il profitto dei reati di cui agli artt. da 314 a 320; d'altra parte la<br />

l. 97/2001 impone anche accertamenti patrimoniali da parte della Corte dei conti sui<br />

soggetti condannati per i reati contro la pubblica amministrazione, poiché non è detto<br />

che l'oggetto della confisca corrisponda integralmente a quanto il dipendente infedele è<br />

riuscito a lucrare ai danni della collettività. Tale accertamento potrà servire per<br />

individuare quei cespiti che, in qualche maniera, siano sfuggiti all'accertamento del<br />

giudice penale. Appare poi criticabile l'orientamento di qualche sentenza 51 che non<br />

individua una responsabilità erariale in virtù della sola percezione di un tangente in<br />

relazione all’aggiudicazione di un appalto, senza che venga fornita la prova tra tale<br />

illecito e il maggior costo dell'opera: la debolezza di tale impostazione strettamente<br />

formalista si ravvisa nel fatto che nessun amministratore o funzionario può trattenere<br />

per sé somme illecitamente introitate in ragione dell'ufficio ricoperto, perché se il<br />

percettore della tangente non avesse rivestito quel determinato incarico pubblico,<br />

nessuno gli avrebbe mai dato quelle somme destinate comunque ad alterare i regolari<br />

equilibri di mercato cui si sarebbe dovuta attenere la p.a. nel rispetto dei canoni di<br />

legalità, efficienza ed economicità. In quest’ottica il malcostume presente nella pubblica<br />

amministrazione per fenomeni corruttivi non può essere lasciato esente da sanzione e da<br />

responsabilità per danno erariale. Avendo lo stesso Legislatore con la l. 97/2001<br />

previsto l'obbligo di disporre accertamenti patrimoniali a carico dei dipendenti<br />

condannati in relazione a fattispecie criminose contro la pubblica amministrazione per<br />

fini patrimoniali quali corruzione, concussione, peculato (art. 6 c. 2-3, e art. 7), è ovvio<br />

che una volta accertato in capo al dipendente pubblico un patrimonio acquisito<br />

attraverso l'uso illecito della pubblica funzione e per fini di arricchimento personale,<br />

questo patrimonio dovrà in qualche maniera essere acquisito alla pubblica<br />

amministrazione per essere destinato a favore della collettività. Sulla quantificazione del<br />

50 Nel caso di corresponsione di “tangente” da parte di un imprenditore - allo scopo di aggiudicarsi un<br />

appalto - ad un pubblico funzionario, la somma oggetto di dazione diventerebbe un potenziale elemento<br />

di costo per lo stesso imprenditore, e quindi non può configurarsi come atto di liberalità. Invero, il<br />

versamento della “tangente” ha come controprestazione favoritismi o irregolarità (es. inadeguato<br />

controllo delle quantità e della qualità dei materiali forniti) che esporrebbero la pubblica amministrazione<br />

a costi superiori, dovendosi presumere che l'imprenditore abbia aumentato il prezzo ovvero abbia eseguito<br />

i lavori e/o le forniture in modo deteriore, almeno per l'importo sufficiente a recuperare le somme erogate<br />

per tangenti; mancherebbe, altrimenti, una convenienza economica all'aggiudicazione degli appalti stessi.<br />

51 C. conti, sez. giur. Toscana, n.1098/1999.<br />

122


danno soccorre il principio equitativo di cui all'art. 1226 del c.c.; sul punto inoltre la<br />

Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto che il danno è quanto meno pari alla tangente,<br />

ferma restando la possibilità di una diversa e più ampia quantificazione del danno<br />

stesso. 52 La Cassazione penale ha altresì affermato che il meccanismo della tangente<br />

crea un sistema protezionistico di ben individuate imprese che, in quanto arbitre del<br />

mercato, si assicurano l’aggiudicazione dei lavori pubblici a prezzi da loro prefissati,<br />

con la conseguenza che è evidente il sovvertimento delle regole procedimentali dettate<br />

in tema di appalti pubblici e la lesione del principio della libera concorrenza, tutelato<br />

anche sul piano penale dall'art. 353 c.p. a garanzia degli interessi della pubblica<br />

amministrazione; pertanto un siffatto modo di operare da parte di amministratori e<br />

agenti pubblici risulta non solo contrario ai principi di trasparenza e imparzialità ma<br />

anche economicamente dannoso per gli interessi erariali. 53 Ancora, la Cassazione penale<br />

ribadisce che il sistema delle tangenti disattiva i meccanismi della concorrenza cosicché<br />

il soggetto erogatore è stimolato a spendere una quantità sempre maggiore di denaro<br />

pubblico, privilegiando l'imprenditore che paga e tace, rispetto a quello che non mostra<br />

di aderire al pagamento della tangente; il privato che ricorre a tale sistema si considera<br />

poi libero dalla preoccupazione della concorrenza, potendo convenientemente ottenere<br />

una maggiore introito a parità di prestazioni ovvero provvedere a prestazioni minori a<br />

parità di compenso. 54 Sotto il profilo probatorio poi non appare condivisibile<br />

l'orientamento di parte della dottrina 55 che considera non accettabile, ogni qualvolta che<br />

il pubblico ufficiale riceva una tangente, la ragionevole presunzione del suo vantaggio<br />

patrimoniale e del conseguente danno subito dalla pubblica amministrazione,<br />

richiedendo che la parte attrice fornisca una piena prova del danno patito<br />

dall'amministrazione; in materia di tangenti infatti fornire una piena prova non è<br />

semplice, trattandosi di un'attività illecita dove i responsabili tendono a occultare il più<br />

possibile le vicende che li riguardano. A questo si aggiunga che il giudizio di<br />

responsabilità amministrativa segue le vicende penali a distanza di diversi anni, con la<br />

conseguenza che il recupero del materiale probatorio diviene assai difficoltoso. Secondo<br />

l'orientamento espresso dalla Cassazione il danno prodotto da fenomeni corruttivi potrà<br />

essere valutato secondo i criteri indicati all'art. 1226 del c.c. e pertanto la liquidazione<br />

potrà essere effettuata in via equitativa ogni qualvolta, in relazione alla peculiarità del<br />

52 Cass. Ss.Uu., sent. n. 3970/1993.<br />

53 Cass. pen., sez. VI, sent. n. 7240/1998.<br />

54 Cass. pen., sez. VI, sent. n. 5116/1998.<br />

55 F. Staderini, A. Silveri, op.cit., p.152.<br />

123


fatto dannoso, la precisa determinazione del danno si presenti difficoltosa. 56 Se d'altra<br />

parte in capo al dipendente condannato definitivamente per reati contro la pubblica<br />

amministrazione viene accertato un patrimonio di cui lo stesso non può fornire alcuna<br />

giustificazione plausibile, appare ragionevole che questo debba essere acquisito alla<br />

pubblica amministrazione danneggiata e non lasciato nelle mani di colui che si è<br />

approfittato della pubblica funzione.<br />

Per quel che concerne il danno da disservizio esso si verifica ogni qualvolta<br />

amministratori e agenti pubblici, abusando delle loro funzioni per fini di profitto<br />

personale, realizzano una lesione del buon andamento e della imparzialità<br />

amministrativa: esso consiste cioè in una strumentalizzazione vera e propria delle<br />

funzioni pubbliche con violazione delle prescrizioni penali, amministrative e dei precetti<br />

costituzionali di cui all'art. 97. 57 Il danno da disservizio è stato indicato quale<br />

conseguenza di una disorganizzazione della struttura burocratica dedita all’illecito<br />

esercizio di pubbliche funzioni, con evidente mancata resa del servizio e mancata resa<br />

della prestazione lavorativa 58 . Per la prova del danno da disservizio la giurisprudenza<br />

non ritiene sufficiente la sola presunzione della violazione dei doveri d'ufficio ma<br />

richiede la prova specifica; tuttavia per la quantificazione del danno medesimo si ritiene<br />

sufficiente il ricorso al potere equitativo di cui all'art. 1226 c.c., trattandosi di un<br />

pregiudizio economico di difficile valutazione 59 .<br />

56 Cass., sez. II, sent. n.1201/1998.<br />

57 Rientra nel danno da disservizio il danno conseguente allo sviamento di energie lavorative dei<br />

funzionari (C. conti, sez. giur. Veneto, 06.05.2003, n. 598; id, sez. giur. Lombardia, n. 722/2004; C.conti,<br />

I, n. 340/2003) che, a fronte della retribuzione percepita, non abbiano reso all’amministrazione<br />

un’adeguata controprestazione lavorativa in conformità ai doveri d’ufficio poiché, durante l’espletamento<br />

dei loro compiti d’ufficio avrebbero compiuto attività illecite, sottraendo tempo ed energie ai loro compiti<br />

istituzionali. Il danno derivante dallo sviamento dalle finalità istituzionali dell’ente ha natura patrimoniale<br />

e consegue alla condotta illecita del funzionario pubblico che determini una significativa alterazione del<br />

rapporto sinallagmatico tra la prestazione dell’attività lavorativa e la retribuzione percepita. In sostanza,<br />

tale danno si verifica qualora il pubblico dipendente utilizzi la sua funzione e l’orario di lavoro per<br />

svolgere attività, siano esse lecite o meno, estranee ai doveri d’ufficio, con conseguente nocumento per<br />

l’amministrazione che corrisponde una retribuzione senza ottenere la dovuta esatta contropartita.<br />

Al riguardo è bene precisare, però, che la denominazione utilizzata in alcune occasioni di “danno da<br />

disservizio” non appare esatta perché il danno in questione si verifica indipendentemente dalla qualità del<br />

servizio che l’amministrazione eroga alla collettività, dipendendo esclusivamente dalla rottura del<br />

rapporto sinallagmatico fra prestazione lavorativa eseguita e retribuzione percepita.<br />

58 C. conti, sez. giur. Umbria,n. 315/2001.<br />

Il danno da disservizio è stato evidenziato anche in ipotesi dove il dipendente non rende la propria<br />

prestazione lavorativa all'amministrazione, come nel caso di un funzionario tributario che, abusando delle<br />

sue funzioni ed in violazione dei doveri di imparzialità ed esclusività, abbia svolto attività di consulenza<br />

fiscale per conto di privati ricavandone, poi, profitto personale (C. Conti, sez. Friuli Venezia Giulia,<br />

n.35/2001).<br />

59 C. conti, sez. centrale II, n.125/2000; C. conti, sez. giur. Umbria, n.511R/2001.<br />

124


Infine per quel che concerne il danno all'immagine 60 , esso si fonda sulla circostanza che<br />

le condotte illecite poste in essere da funzionari pubblici risultano lesive del prestigio e<br />

dell’immagine che i consociati hanno dell’amministrazione pubblica e, più in generale,<br />

dello stesso Stato. Le condotte illecite poste in essere dai pubblici dipendenti che<br />

pretendano od ottengano somme di denaro (non dovute) violano infatti l’art. 97 Cost.<br />

che sancisce il dovere di imparzialità ed il principio di buon andamento<br />

dell’amministrazione provocando, quale conseguenza immediata e diretta, la lesione<br />

dell’immagine e del prestigio dell’ente pubblico. In proposito è stato autorevolmente<br />

precisato che la lesione dell’immagine è un effetto diretto ed immediato<br />

dell’accertamento dell’abuso della pubblica funzione che causa secondo comune<br />

esperienza, un deterioramento del rapporto di fiducia tra la cittadinanza e l’istituzione<br />

pubblica, la quale viene percepita come entità non affidabile, talvolta finanche nemica,<br />

finita nelle mani di soggetti dediti a perseguire soltanto propri illeciti interessi<br />

particolari. 61 Il danno all’immagine non consiste esclusivamente in una diminuzione<br />

patrimoniale certa ed attuale già verificatasi, bensì è un pregiudizio economico che si<br />

dipana anche per il futuro in quanto l'amministrazione, nel ricostruire una corretta<br />

visibilità di sé stessa e nel recuperare la fiducia presso i cittadini, non può limitarsi ad<br />

episodici strumenti di divulgazione e di presa di distanza dall’attività posta in essere<br />

dall'amministratore o funzionario infedele ma deve realizzare una graduale e continua<br />

azione di miglioramento dell'efficienza e della produttività dei servizi resi alla<br />

collettività, incrementando la propria trasparenza e rendendosi controllabile dalla<br />

pubblica opinione: queste azioni di miglioramento hanno chiaramente dei costi i quali<br />

non è giusto siano addebitati esclusivamente sulla collettività ma devono gravare anche<br />

su coloro che hanno sottomesso l'immagine pubblica ad azioni di tornaconto privato,<br />

strumentalizzando per fini egoistici le pubbliche funzioni. E’ pertanto da respingersi<br />

l'opinione dottrinale per cui il danno all'immagine deve essere risarcito solo in quanto<br />

60 La risarcibilità del danno all'immagine della P.A. innanzi alla Corte dei conti rappresenta ormai un<br />

approdo univoco sia per la Magistratura contabile che per la stessa Corte di Cassazione: C. conti, sez. I,<br />

07.03.1994 n. 55; id., sez. II, 27.04.1994 n. 114; id., sez. giur. Lombardia, 24.03.1994 n. 31; id., sez. giur.<br />

Umbria, 23.05.1995 n. 211; id., sez. giur. Umbria, 10.02.1995 n. 20; id., sez. giur. Lombardia, 12.01.1996<br />

n. 133; id., sez. giur. Sardegna, 14.04.1997 n. 372; id., sez. giur. Campania, 23.04.1998 n. 29; id., sez. I,<br />

28.04.1998 n. 10; id., sez. giur. Sicilia, 04.05.1998 n. 179; id., sez. giur. Umbria, 28.05.1998 n. 628; id.,<br />

sez. giur. Piemonte, 07.06.1999 n. 1041; id., sez. riunite, 28.05.1999 n. 16/99/QM; id., sez. giur.<br />

Lombardia, 15.12.1999 n. 1551; id., sez. giur. Lombardia, 18.05.2000 n. 672; id., sez. I centr. app.,<br />

25.03.2002 n. 96; Cass., Ss. Uu., 25.06.1997 n. 5668; id., Ss. Uu., 25.10.1999 n. 744; id., Ss. Uu.,<br />

04.04.1998 n. 98.<br />

61 C. conti, II, 26, n. 27A/2004.<br />

125


l'amministrazione abbia effettivamente speso delle somme per il suo ripristino 62 . Infatti<br />

secondo un orientamento risalente, fatto proprio anche dalla giurisprudenza della<br />

62 C.conti, sez. giur. Lombardia, n. 37/2005 del 31.01.2005: “trattasi infatti di danno patrimoniale - ergo<br />

non sottoposto ai limiti previsti dall'art.2059 c.c.- e, in particolare, di danno-evento e non già di dannoconseguenza,<br />

per cui non è necessario che si sia verificata una deminutio patrimonii, ma è sufficiente la<br />

sussistenza di un fatto intrinsecamente dannoso in quanto confliggente con interessi primari protetti in<br />

modo immediato dall'ordinamento giuridico. E l'immagine esterna della P.A., rientra senza dubbio tra tali<br />

valori primari. In ordine alla prova di tale danno arrecato al peculiare bene immateriale, a fronte di un<br />

indirizzo più restrittivo - che ha come substrato una concezione prevalentemente riparatoria del giudizio<br />

contabile - tendente ad ammetterne la sussistenza solo ove si dimostri l'erogazione di spese (es.<br />

promozionali), da parte della P.A., per il ripristino dei beni immateriali della stima e reputazione<br />

dell'Amministrazione (C. conti, sez. giur. Lombardia n. 1458 del 1998; id., sez. giur. Umbria, n. 255 del<br />

1998; id., sez. riunite, 28.05.1999 n. 16/99/QM; id., sez. centr. app., 05.03.2002 n. 63; id., sez. centr. app.,<br />

06.03.2002 n. 69; Cass., Ss. Uu., 25.10.1999 n. 744; id., 04.04.1998 n. 98), si contrappone un altro<br />

indirizzo, che affonda le sue radici nell'approccio prevalentemente sanzionatorio del giudizio contabile e<br />

che richiede un mero accertamento della lesione dell'immagine dell'ente inteso come valore in sé, il quale<br />

può subire un offuscamento nella collettività, nazionale o internazionale, a seguito di condotte illecite di<br />

suoi dipendenti e, come tale, richiede un ripristino e non una riparazione. Tale secondo approccio non dà<br />

dunque rilevanza agli eventuali costi di ripristino dell'immagine sopportati dalla P.A. (sul punto C. conti,<br />

sez. giur. Umbria, 10.02.1995 n. 20; id., sez. giur. Piemonte, 14.02.2000 n. 935; id., sez. giur. Piemonte,<br />

19.04.2000 n. 1196; id., sez. I centrale, 22.01.2002 n. 16/A; id., sez. I centrale, 11.02.2002 n. 45/A; id.,<br />

sez. I centrale, 18.02.2002 n. 48/A; id., sez I centrale, 25.03.2002 n. 96; id., sez. I centrale, 09.04.2002 n.<br />

109/A; id., sez. giur. Lombardia, 06.12.2002 n. 1954), né ad eventuali lesioni da perdita di chance<br />

(sviamento di clientela, allontanamento di investitori dalla P.A., etc.). Tale secondo orientamento appare<br />

preferibile, sia perché le pretese spese di ripristino del bene-immagine leso sono ormai un costo<br />

fisiologico per la P.A. dopo l'entrata in vigore della legge n. 150/2000 (in materia di comunicazione<br />

pubblica) e, comunque, un eventuale costo suppletivo potrebbe essere sostenuto solo dopo l'introito del<br />

risarcimento del danno patito (e non certo prima), sia in quanto il danno all'immagine della P.A. si<br />

sostanzia esclusivamente in una menomazione della funzionalità dell'amministrazione stessa che, in base<br />

agli artt. 97 e 98 Cost., deve agire in modo efficace, efficiente, economico ed imparziale. In altre parole, il<br />

danno all'immagine è un danno pubblico in quanto lesione del buon andamento della P.A., che perde, per<br />

la condotta illecita di suoi dipendenti, credibilità ed affidabilità all'esterno ed ingenera la convinzione che<br />

i comportamenti patologici posti in essere dai propri appartenenti siano un connotato usuale dell'azione<br />

dell'ente. Tale approdo interpretativo ha ricevuto di recente l'autorevole avallo delle Sezioni Riunite della<br />

Corte dei conti che, con l'approfondita e condivisibile sentenza 23.04.2003 n. 10/SR/QM, hanno<br />

confermato come il danno all'immagine di una pubblica amministrazione non rientri nell'ambito di<br />

applicabilità dell'art. 2059 c.c. ma sia una delle fattispecie rientranti nella più generale figura del danno<br />

esistenziale. Tale tipo di vulnus esistenziale consiste in un pregiudizio areddituale che prescinde dal<br />

reddito del danneggiato, di natura non patrimoniale, tendenzialmente omnicomprensivo, in quanto<br />

qualsiasi privazione, qualsiasi lesione di attività esistenziali del danneggiato può dar luogo a risarcimento<br />

sulla base di quanto disposto dall'art. 2043 c.c.. Nel contempo la Corte ha chiarito che, nell'ambito del<br />

rispetto dell'immagine della P.A. e nell'interesse costituzionalmente garantito dall'art. 97 c. 2, è necessario<br />

che le competenze siano individuate e rispettate, le funzioni assegnate vengano esercitate e le<br />

responsabilità proprie dei funzionari attivate: ne consegue che ogni azione del pubblico dipendente che<br />

leda tali interessi si traduce in una alterazione dell'identità della Pubblica Amministrazione e, più ancora,<br />

nell'apparire di una sua immagine negativa in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in<br />

maniera inefficiente, non responsabile né responsabilizzata. La violazione di questo diritto all'immagine,<br />

inteso come diritto al conseguimento, al mantenimento ed al riconoscimento della propria identità come<br />

persona giuridica pubblica, è economicamente valutabile. Essa, infatti, secondo le cennate SS.RR., si<br />

risolve in un onere finanziario che si ripercuote sull'intera collettività, dando luogo ad una carente<br />

utilizzazione delle risorse pubbliche ed a costi aggiuntivi per correggere gli effetti distorsivi che,<br />

sull'organizzazione della Pubblica Amministrazione, si riflettono in termini di minor credibilità e<br />

prestigio e di diminuzione di potenzialità operativa. Le Sezioni Riunite hanno ribadito dunque che il<br />

danno all'immagine deve essere individuato nell'ambito delle lesioni non patrimoniali come danno-evento<br />

e non come danno–conseguenza, e per la sua quantificazione si può fare riferimento, oltre che alle spese<br />

già sostenute per il ripristino del prestigio leso, anche a quelle ancora da sostenere. Venendo alla<br />

quantificazione di tale conclusiva voce di danno, sono noti gli approdi della prevalente giurisprudenza<br />

dell'Organo giuscontabile che, nel fare doverosamente ricorso al parametro equitativo ex art. 1226 c.c.,<br />

126


Cassazione in sede di regolazione della giurisdizione, la lesione dell’immagine anche se<br />

non comporta una diminuzione patrimoniale diretta sarebbe suscettibile di valutazione<br />

sotto il profilo della spesa necessaria per il ripristino del bene leso 63 . In un primo<br />

momento, infatti, è stato ritenuto che la lesione dell’immagine dell’amministrazione<br />

rientrasse nell’area della patrimonialità e che solo ciò che è valutabile economicamente<br />

potesse essere oggetto di risarcimento. Tuttavia, l’evoluzione della sensibilità<br />

dell’ordinamento nei confronti della lesione dei beni non aventi diretta natura<br />

patrimoniale, quale quello alla salute, all’integrità fisica e all’identità personale ha<br />

condotto negli anni ad una profonda rivisitazione della tematica da parte della più<br />

autorevole dottrina e della giurisprudenza civile. A questo proposito anche nel settore<br />

della responsabilità amministrativa si è avuta un’evoluzione, tant’è che numerose<br />

pronunce, di primo grado e d’appello, hanno affrontato la questione giungendo a<br />

riconoscere la risarcibilità del danno all’immagine, indipendentemente dalla sussistenza<br />

di qualsiasi danno patrimoniale. 64 Infatti, l’utilizzo del criterio delle spese necessarie per<br />

il ripristino del bene individua una tipica ipotesi di danno patrimoniale perché correla il<br />

danno all’esborso di una somma di denaro e, quindi, non appare idoneo a valutare il<br />

danno effettivo che sussiste indipendentemente dalle spese effettuate per il ripristino.<br />

Così la giurisprudenza contabile superando progressivamente tale criterio, ha affermato<br />

che “del danno conseguito alla lesione dell’immagine di una pubblica amministrazione,<br />

i responsabili rispondono anche se non sia provato che l’amministrazione abbia, nella<br />

circostanza, effettuato spese per il ripristino dei beni lesi”. 65 A conclusione<br />

dell’evoluzione sopra tratteggiata le Sezioni Riunite della Corte dei conti 66 hanno<br />

ritenuto trattarsi di un danno-evento consistente in un pregiudizio areddituale valutabile<br />

economicamente, ancorato sulla violazione dell’art. 2043 c.c., trattandosi di un interesse<br />

meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico ai sensi degli artt. 2 e 97 Cost.: la<br />

violazione di questo diritto all’immagine, intesa come diritto al conseguimento, al<br />

mantenimento ed al riconoscimento della propria identità come persona giuridica<br />

pubblica, è economicamente valutabile. La risarcibilità del danno è stata ancorata al<br />

assume quali ragionevoli indicatori, volti a prevenire giudizi arbitrari, la diffusività dell'episodio nella<br />

collettività, la gravità oggettiva del fatto (desunta dalle modalità di perpetrazione del fatto, dalla eventuale<br />

reiterazione dello stesso, dall'entità dell'arricchimento e, dunque, dall'entità della tangente percepita), la<br />

qualifica dei soggetti agenti e il loro particolare ruolo nell'organizzazione amministrativa”.<br />

63<br />

Cass. civ., Ss. Uu, 25.06.1997, n. 5668; id, 25.10.1999, n. 744; id, 04.04.2000, n.98; id, 12.11.2003, n.<br />

17078.<br />

64<br />

Per tutte, esaustivamente: C. conti, sez. giur. Veneto, 06 .05.2002, n. 238; id, 06.05.2003, n. 598.<br />

65<br />

C. conti, II, 27A/2004 cit.<br />

66<br />

C. conti, sez. riunite, 23.04.2003, n. 10/03/QM.<br />

127


disposto dell’art. 2043 c.c. perché sino a quel momento, secondo il diritto vivente<br />

risultante dall’interpretazione della Corte di Cassazione, l’art. 2059 c.c. che prevede che<br />

il danno non patrimoniale sia risarcito nei soli casi previsti dalla legge, consentiva il<br />

risarcimento dei soli danni morali conseguenti a reato. Tuttavia, subito dopo la citata<br />

pronuncia delle Sezioni Riunite è mutato il quadro interpretativo delle norme<br />

codicistiche poiché la Corte di Cassazione, modificando in modo ampio, approfondito<br />

ed argomentato, la propria giurisprudenza ha fornito una nuova lettura dell’art. 2059<br />

c.c.: ha ritenuto, infatti, che a seguito della profonda evoluzione dell’ordinamento e<br />

della diversità dei valori tutelati occorresse procedere ad una nuova interpretazione<br />

dell’art. 2059 c. c. alla luce delle norme costituzionali che tutelano i diritti della persona<br />

e che quindi il danno non patrimoniale previsto in tale norma debba essere inteso “come<br />

categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore innato della<br />

persona” dovendosi ritenere che la riserva di legge contenuta nel citato articolo venga<br />

estesa ai valori della persona costituzionalmente garantiti. 67 In questo modo l’area del<br />

danno non patrimoniale risarcibile è stata ampliata. Subito dopo l’intervento della Corte<br />

di Cassazione, la Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla legittimità<br />

costituzionale dell’art. 2059 c.c. ha respinto la questione richiamando l’interpretazione<br />

da ultimo fornita dalla Cassazione che, quindi, è risultata autorevolmente confermata. 68<br />

Il mutamento è stato recepito in alcune pronunce del giudice contabile che hanno<br />

ritenuto risarcibile il danno all’immagine fondando la decisione sull’art. 2059 c.c. 69<br />

L’individuazione di un danno non patrimoniale in capo allo Stato o ad altri enti pubblici<br />

è sicuramente possibile poiché la norma dell’art. 2059, come ormai interpretata dalla<br />

giurisprudenza, non si riferisce solo ai danni non patrimoniali patiti dalle persone<br />

fisiche, ma anche a quelli patiti dalle persone giuridiche. 70 La risarcibilità dei danni non<br />

patrimoniali patiti dalle persone giuridiche e l’interpretazione dell’art. 2059 c.c. che si è<br />

andata affermando rendono superata la posizione espressa, nel recente passato, dalla<br />

Corte di Cassazione e da una parte della giurisprudenza contabile in ordine alla<br />

risarcibilità del danno all’immagine della pubblica amministrazione, limitato alle<br />

somme spese per il ripristino dell’immagine. La determinazione, in concreto,<br />

dell’ammontare dell’importo da porre a carico del responsabile presenta notevoli<br />

67<br />

Cass. civ., III, 18.05.2003, nn. 8827 e 8828; id, 21.12.2003, n. 19057.<br />

68<br />

C. cost. 11.07.2003, n. 233.<br />

69<br />

C. conti, I, 18.06.2004, n. 222/A; id, 20.09.2004, n. 334/A.<br />

70<br />

A questo proposito, vale la pena rilevare che la giurisprudenza civile ha già avuto modo di riconoscere<br />

la risarcibilità dei danni non patrimoniali sofferti da una persona giuridica (Cass. civ., I, 02.07.2004, n.<br />

12110: id, 21.07.2004, n. 13504).<br />

128


problemi anche per la giurisprudenza civile che in relazione al danno non patrimoniale<br />

riconosce che “sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica e resta<br />

affidato ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice del merito” . 71 Ed<br />

ancora, al fine di meglio specificare è stato statuito che “nella liquidazione equitativa<br />

del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito, deve tenersi conto della gravità<br />

dell’illecito penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il<br />

risarcimento adeguato al caso specifico”. 72 Analogamente, la giurisprudenza contabile è<br />

giunta alla conclusione che “in caso di danno all’immagine, il quantum risarcibile va<br />

determinato ai sensi dell’art. 1226 c.c. con definizione equitativa, svincolata<br />

dall’importo delle tangenti che di per sé non costituiscono un criterio determinativo del<br />

danno, e senza che sia necessario che le spese per il ripristino dell’immagine lesa siano<br />

state effettivamente erogate, potendo costituire elemento di valutazione le spese che si<br />

dovranno a tal fine affrontare per interventi correttivi”. 73 Al riguardo è stato<br />

autorevolmente sostenuto che “in sé, l’importo erogato a titolo di tangente ad un<br />

amministratore o dipendente pubblico non afferisce al danno all’immagine” poiché la<br />

percezione della tangente è fatto idoneo ad integrare la lesione dell’immagine e<br />

“l’importo della tangente, isolatamente considerato, non può fondare una valida<br />

parametrazione per la quantificazione del danno, ma può concorrervi, unitamente ad<br />

altri elementi propri della fattispecie, quali ad esempio il ruolo del percettore all’interno<br />

dell’apparato pubblico”. 74 In assenza di univoci parametri occorre quindi individuare<br />

alcuni casi e figure sintomatiche che possano essere utilizzate per la valutazione del<br />

caso concreto e la determinazione del pregiudizio subito. 75<br />

71<br />

Cass. civ., III, 15.06.2004, n. 11292.<br />

72<br />

Cass. civ., III, 24.05.2004, n. 10035.<br />

73<br />

C. conti, sez. giur. Lombardia, 25.06.2004, n. 887. Analogamente, in precedenza: sez. giur. Veneto,<br />

06.05.2003, n. 598.<br />

74<br />

C. conti, sez. riunite, 23.04.2003, n. 10/QM.<br />

75<br />

Al riguardo richiamato il contenuto dell’art. 2059, letto in relazione alle previsioni costituzionali di<br />

tutela della persona fisica e per quanto rileva in questo caso, giuridica (per tutti: artt. 2 e 97), possono<br />

essere individuati quali indici utili per la determinazione del danno non patrimoniale che la lesione<br />

dell’immagine e del prestigio dell’Amministrazione pubblica provoca a quest’ultima:<br />

-i compiti e le funzioni svolte dall’amministrazione coinvolta nel fenomeno;<br />

-la posizione occupata all’interno dell’Amministrazione dai soggetti coinvolti;<br />

-la dimensione economica del fenomeno concussivo o corruttivo;<br />

-la dimensione del territorio nel quale si è svolto il fenomeno;<br />

-la diffusione territoriale che hanno avuto le notizie relative al fenomeno e l’arco di tempo dedicato alle<br />

notizie;<br />

-l’ammontare dei costi che l’amministrazione dovrebbe sostenere ove acquisisse spazi pubblicitari di pari<br />

rilievo agli spazi dedicati dagli organi di informazione per descrivere il fenomeno.<br />

L’applicazione in concreto degli indici richiamati richiede l’utilizzo del potere equitativo attribuito al<br />

giudice dall’art. 1226 c.c<br />

129


Infine occorre rilevare che il compimento di un’attività illecita da parte di un<br />

funzionario pubblico comporta, in molte occasioni, che l’amministrazione modifichi i<br />

suoi programmi o le sue attività ordinarie al fine di ripristinare la situazione lesa dal<br />

comportamento del dipendente infedele o, anche solo, verificare che l’attività illecita<br />

non abbia inciso sulle attività istituzionali cui è preposta l’amministrazione. L’attività di<br />

verifica o ripristino ha un costo che è diretta conseguenza dell’attività illecita posta in<br />

essere dal funzionario e, quindi, non può che gravare su quest’ultimo. Pertanto anche il<br />

danno conseguente alle maggiori spese sopportate dall’amministrazione rientra tra i<br />

danni risarcibili dal funzionario infedele. .76<br />

Alla luce di queste osservazioni, si coglie un aspetto ulteriore caratterizzante le condotte<br />

illecite del pubblico funzionario: esse, oltre ad essere contrarie all’ordinamento<br />

giuridico ed ai principi fondanti l’attività amministrativa nonché moralmente<br />

deplorevoli, risultano particolarmente onerose per la p.a. e, conseguentemente, per la<br />

collettività, sotto il profilo strettamente economico.<br />

Si trae pertanto come l’attività dell’Alto Commissario rivolta alla prevenzione ed al<br />

contrasto della illiceità in seno alla p.a. rappresenti un utile ed importante strumento di<br />

tutela mediata dell’immagine e dell’economia amministrativa.<br />

La quantificazione del danno deve tenere in particolare conto la circostanza che la lesione dell’immagine<br />

dell’amministrazione finanziaria è particolarmente grave poiché induce sfiducia nei confronti delle<br />

“istituzioni deputate al corretto adempimento degli obblighi tributari ed impegnate nella lotta all’evasione<br />

fiscale” (C. conti, sez. giur. Veneto, 06.05.2003, n. 598), con possibile incidenza sulla propensione dei<br />

cittadini e delle imprese ad adempiere fedelmente ai propri obblighi tributari.<br />

Data la natura officiosa dell’azione contabile, non può spettare in alcun caso al Pubblico Ministero la<br />

facoltà di determinare l’ammontare del danno erariale disponendo dei diritti patrimoniali e degli interessi<br />

che l’ordinamento intende proteggere con l’azione di responsabilità amministrativa. Si deve escludere,<br />

quindi, che nei giudizi innanzi alla Corte dei conti “possa trovare applicazione l’istituto del<br />

patteggiamento quale ipotesi definitoria dei giudizi di responsabilità amministrativa, fondata su una<br />

concorde determinazione dell’addebito da parte del pubblico ministero e dei soggetti coinvolti nel<br />

giudizio” (C.conti, sez. giur. Veneto, 08.10.2003, n. 1051). A questo proposito non è inutile sottolineare<br />

che “lo Stato ( o l'ente pubblico), infatti, non può né rinunziare al diritto né farne oggetto di transazione,<br />

in quanto l'esclusivo titolare dell'esercizio del diritto, nell'adempimento di un munus, è il competente<br />

Procuratore regionale della Corte dei Conti. Questi, poi, può far valere il diritto esclusivamente attraverso<br />

l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile, previa verifica dell'esistenza dei<br />

presupposti. Spetta in ogni caso al giudice, non solo l'accertamento dell'esistenza degli elementi<br />

costitutivi della responsabilità, ma anche la quantificazione del danno (nei limiti della domanda) e la sua<br />

ripartizione tra i soggetti responsabili.” (C. conti, I, 20.09.2004, n. 333).<br />

76 C. conti, III, 04.02.2004, n. 69/A.<br />

130


CAPITOLO V<br />

COMPETENZE, NOMINA E RAPPORTI CON GLI ALTRI SOGGETTI<br />

1. Competenza<br />

ISTITUZIONALI<br />

Addentrandoci nell’analisi del neo-costituito organismo ci occupiamo ora<br />

dettagliatamente delle sue competenze e dei criteri di nomina.<br />

Partendo dal dato normativo, risulta all'art. 1 del d.P.R. 258/2004 che “l'Alto<br />

Commissario 1 per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di<br />

illecito all'interno della pubblica amministrazione ha competenza in materia di<br />

prevenzione e di contrasto della corruzione e di altre forme di illecito”. La dizione<br />

pleonastica nulla aggiunge a quanto espresso dall'intestazione stessa dell'organismo ed è<br />

inevitabilmente sintomatica di una noncuranza e sciattezza legislativa caratterizzante<br />

purtroppo molti provvedimenti recenti e l’intero regolamento all’esame. Una<br />

spiegazione di un simile malcostume di compilazione potrebbe essere reperita<br />

nell'esigenza di procedere celermente all'adozione del regolamento, stante il ritardo già<br />

accumulatosi rispetto ai termini originariamente previsti dalla legge istitutiva i quali,<br />

come abbiamo già avuto modo di rilevare, sono stati appunto ampiamente disattesi.<br />

Senza approfondire in questa sede le specifiche funzioni proprie della struttura ed i<br />

poteri attribuitigli per il loro espletamento, di cui ci occuperemo più avanti 2 , non si può<br />

non rilevare la genericità della formula adottata dal Legislatore per indicare la sfera<br />

operativa del Commissario. La competenza individuata in termini così ampi ed evasivi e<br />

suscettibile di sovrapporsi a quella propria di altri organismi istituzionali preesistenti ha<br />

sollevato perplessità da parte della Conferenza Unificata 3 ed ha altresì determinato la<br />

proposizione in sede parlamentare di un'apposita interrogazione al Ministro dell'Interno<br />

in cui si è anzitutto sottolineato che “il Commissario è chiamato a svolgere funzioni<br />

1 Sotto il profilo operativo si rammenti che tradizionalmente per la dottrina amministrativistica, la<br />

denominazione “commissario” suole indicare un organo straordinario, cioè operante in sostituzione degli<br />

organi ordinariamente inseriti nel normale disegno organizzativo ordinamentale ovvero chiamati a<br />

fronteggiare situazioni distorsive la cui soluzione si impone in termini particolarmente urgenti. In<br />

proposito: E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2001, p.112.<br />

2 Infra cap. VI.<br />

3 Supra cap. III. Si rammenti infatti quanto espresso in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 29<br />

aprile 2004, laddove è stato osservato che la competenza affidata all'Alto Commissario anti-corruzione<br />

rischia di sovrapporsi alle competenze già affidate alla Corte dei Conti, agli Uffici territoriali di governo,<br />

al sistema dei controlli interni e alla magistratura, realizzando sostanzialmente una duplicazione di<br />

organismi e controlli.<br />

131


tipiche della polizia giudiziaria e funzioni che appartengono già al bagaglio di<br />

istituzioni ordinarie, quali l'Ispettorato della Funzione Pubblica o la Ragioneria<br />

Generale dello Stato o la Corte dei conti” e si è altresì richiesto di fornire chiarimenti<br />

relativamente a “quali siano le regole e le disposizioni impartite dalla legge all'Alto<br />

Commissario per evitare il rischio di sgradevoli e pericolose interferenze con enti come<br />

l'Ispettorato della Funzione Pubblica, la Ragioneria Generale dello Stato e la Corte dei<br />

conti” 4 . In merito è stato replicato che “allo stato non si ravvisano rischi di<br />

sovrapposizione con competenze di altri organismi, essendo quelle dell'Alto<br />

Commissario dirette all’esclusiva finalità di prevenire eventuali illeciti e non di<br />

reprimerli. Comunque, qualora si constatassero rischi nel senso indicato, l'Alto<br />

Commissario potrà dirimerli attraverso intese con le amministrazioni interessate, in un<br />

quadro di collaborazione sinergica” 5 .<br />

Volendo circoscrivere la sfera di competenza dell'Alto Commissario si ritiene che questi<br />

esplichi la propria attività su settori che evidenzino crisi ( per esempio, il settore della<br />

procedure di pagamento 6 ) e rispetto ai quali sussista un fumus di presunta illegalità<br />

diffusa. La struttura cioè, nella sua attività di indagine su cause e concause dei fenomeni<br />

di corruzione e di illecito e di elaborazione di analisi e studi sull'adeguatezza e<br />

congruità del quadro normativo e sulle eventuali misure da adottare per prevenire<br />

l’illiceità, non s'interessa al fatto specifico - all'emergere del quale d'altra parte<br />

provvede ad inoltrare denuncia agli organi competenti - bensì si occupa del fenomeno<br />

complessivamente inteso.<br />

1.1. I protocolli d’intesa<br />

La soluzione pratica adottata per risolvere possibili eventuali conflitti tra soggetti<br />

istituzionali e per convogliarne l’azione in modo tale da realizzare un approccio<br />

sinergico nei confronti del fenomeno corruttivo è pertanto stata rinvenuta nella stipula<br />

4<br />

Atto Camera - Interrogazione a risposta orale 3-04277 presentata da Sandro Delmastro Delle Vedove in<br />

data 1 marzo 2005 nella seduta n.594.<br />

5<br />

Resoconto stenografico dell'Assemblea, seduta n. 709 del 22/11/2005.<br />

6<br />

Il settore dei pagamenti della pubblica amministrazione ai privati è infatti un settore dove si possono<br />

ipotizzare condotte corruttive illecite: la pubblica amministrazione spesso infatti non ha copertura di cassa<br />

sufficiente per sostenere le spese contrattuali né esiste un criterio per la successione dei pagamenti. Si<br />

tratta di un “buco nero” normativo cui bisogna porre rimedio, indicando il criterio da adottare nell’ordine<br />

dei pagamenti ed eliminando i margini di discrezionalità.<br />

132


di specifici protocolli d'intesa finalizzati a regolamentare in termini precisi il rapporto<br />

interistituzionale.<br />

Un primo protocollo d'intesa è stato stipulato fra l'Alto Commissario anti-corruzione e<br />

l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 7 : il protocollo, firmato in data 24 giugno<br />

2005, “è finalizzato a realizzare un rapporto di collaborazione tra le amministrazioni<br />

firmatarie per favorire, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali, la<br />

cooperazione fra strutture pubbliche in termini di prevenzione e accertamento di<br />

fenomeni distorsivi, miglioramento dei servizi, trasparenza e correttezza dell'azione<br />

amministrativa”. È altresì sottolineata la “particolare importanza che verrà ad assumere<br />

l'interconnessione e l'integrazione dei sistemi informativi per lo scambio delle<br />

informazioni e la condivisione delle banche dati del casellario informatico delle Soa 8 e<br />

delle imprese qualificate da parte dell'Autorità e delle banche dati in materia di<br />

procedure contrattuali di spesa e di affidamento di forniture e servizi pubblici da parte<br />

dell'Alto Commissario”. 9 L'accordo in questione non si fonda solo su una precisa<br />

volontà di coordinamento, anzitutto informatico, delle informazioni a disposizione delle<br />

istituzioni in questione, ma nasce principalmente per risolvere in via preventiva<br />

eventuali possibili conflitti di competenza, fissando in via convenzionale le modalità di<br />

operatività reciproca delle due strutture le cui competenze rischiano di sovrapporsi.<br />

Infatti nell'ambito della propria attività l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può<br />

richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori,<br />

nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa<br />

o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai<br />

lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli<br />

affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, può<br />

disporre ispezioni, avvalendosi di apposito Servizio Ispettivo di cui all'art. 4 c. 10 lett. b)<br />

7<br />

Organismo istituito dalla legge quadro sui lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109 – c.d. legge<br />

Merloni).<br />

8<br />

Dal primo gennaio 2002 possono partecipare alle gare di appalto pubbliche dal valore superiore ai<br />

150.000 euro solo le imprese in possesso della certificazione SOA, come previsto dal d.P.R. n. 34 del 25<br />

gennaio 2000. In Italia, sono 59 le Società Organismo di Attestazione che hanno lo scopo di dimostrare<br />

l'esistenza dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria e gestionale delle imprese ai fini del loro<br />

affidamento di lavori pubblici da parte degli enti che indicono gare. Le Soa, in questo ruolo, si sono<br />

sostituite al vecchio Albo Nazionale Costruttori nell'attestare la affidabilità e l'efficienza delle imprese di<br />

costruzione affinché esse possano partecipare a gare pubbliche per l'affidamento di appalti.<br />

9<br />

In proposito si rammenti che al fine di semplificare gli adempimenti previsti dalla legge e a seguito della<br />

stipula di apposite convenzioni e protocolli d'intesa, è in fase di realizzazione presso l'Autorità per la<br />

vigilanza sui lavori pubblici un sistema telematico di acquisizione di tutte le informazioni relative ai<br />

pubblici appalti che adotta il criterio della cooperazione applicativa: questo sistema di gestione<br />

telematico va sotto il nome di SINAP- Sistema Informativo Nazionale Appalti Pubblici.<br />

133


l. 109/1994, e della collaborazione di altri organi dello Stato; può infine disporre perizie<br />

d'analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi<br />

elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Inoltre presso l'Autorità per la vigilanza sui<br />

lavori pubblici è istituito ed opera, ai sensi dell'art. 4 c. 10 lett. c) l. 109/1994,<br />

l'Osservatorio dei lavori pubblici, il quale si articola in una Sezione centrale ed in<br />

Sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome: questa struttura<br />

acquisisce e convoglia presso la Sezione centrale tutti i dati informativi relativi allo<br />

svolgimento dei lavori pubblici sul territorio nazionale, i quali dati vengono trasmessi al<br />

Consiglio dell'Autorità qualora si evidenzino deviazioni dai principi fissati dall’art. 1 c.<br />

1 10 e dai criteri desumibili dall’ art. 4 l. 109/1994. Nell’ambito dell’Osservatorio sono<br />

poi previsti: un Settore Valutazioni di Processo che svolge attività di analisi e di<br />

valutazione, con riferimento alla programmazione triennale e agli elenchi annuali di<br />

lavori pubblici, dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio<br />

nazionale ed, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le<br />

aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera,<br />

il rispetto delle norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli<br />

preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione, degli interventi, i ritardi e<br />

le disfunzioni; ed un Settore Analisi e Metodologie che svolge attività di studio e di<br />

supporto alle decisioni, finalizzate alla selezione ed elaborazione dei dati, alla<br />

individuazione degli “indicatori” più significativi per l'evidenziazione delle disfunzioni<br />

nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici 11 . Trattasi evidentemente<br />

di istituzioni le cui attività presentano numerosi punti di contatto rispetto alle funzioni<br />

proprie dell'Alto Commissario: senza anticipare in questa sede in cosa esse consistano<br />

esattamente, si evidenzi come l’attività di monitoraggio su procedure contrattuali di<br />

spesa e su comportamenti e conseguenti atti da cui possa derivare danno erariale<br />

affidata al Commissario anti-corruzione dall’art. 2 , c. 2 lett. c) del d.P.R. 258/2004, è<br />

accostabile alla funzione propria dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici<br />

consistente per l’appunto nel vigilare sull'osservanza delle disposizioni regolamentari e<br />

legislative in materia di lavori pubblici e nel verificare la regolarità delle procedure di<br />

affidamento, accertando altresì che dall'esecuzione dei lavori non derivi un danno al<br />

10 “In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere e lavori<br />

pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure<br />

improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera<br />

concorrenza tra gli operatori.”<br />

11 Regolamento per l'organizzazione del funzionamento dell'osservatorio dei lavori pubblici di cui all’art.<br />

4, c. 10, lett. c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.<br />

134


pubblico erario; parimenti ad entrambi gli organismi in questione sono attribuiti dalla<br />

legge poteri di indagine e di accertamento nonché obblighi di relazione (art. 2 d.P.R.<br />

258/2004 e art. 4 l. 109/1994). La stipulazione del protocollo d'intesa assolve pertanto<br />

ad una triplice finalità: regolamentare i rapporti reciproci fra i due organismi in modo<br />

tale da prevenire possibili conflitti di competenza; dar vita ad un'azione sinergica in<br />

termini di monitoraggio e di indagine nel settore dei lavori pubblici, così da contrastare<br />

e prevenire eventuali distorsioni; potenziare la rete telematica relativa alle informazioni<br />

sui lavori pubblici gestita dalla Sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici 12 ,<br />

raccordandola con le informazioni a disposizione dell'Alto Commissario, cosicché tanto<br />

questi quanto l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici possano trarre giovamento<br />

dal reciproco scambio di informazioni e dalla celerità degli strumenti informatici.<br />

Un secondo protocollo d'intesa è stato quindi firmato in data 14 ottobre 2005 tra l'Alto<br />

commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di<br />

illecito nella pubblica amministrazione e le Fiamme Gialle 13 . L’accordo si pone nel<br />

solco delle disposizioni legislative che prevedono forme di collaborazione delle Fiamme<br />

Gialle con organi istituzionali, Autorità indipendenti ed enti di pubblico interesse che ne<br />

facciano richiesta. Tale atto si propone di regolamentare i rapporti di collaborazione fra<br />

le strutture in questione e prevede la creazione di un Nucleo Speciale in seno alla<br />

Guardia di Finanza denominato Nucleo Speciale Tutela Pubblica Amministrazione. I<br />

Nuclei Speciali, per loro natura, vengono istituiti per l'investigazione connotata da alta<br />

specializzazione ovvero per corrispondere alle autorità istituzionali centrali; nella<br />

fattispecie il Nucleo Speciale Tutela Pubblica Amministrazione dipende dal Comando<br />

Unità Speciali, retto da Generale di Divisione o di Brigata, a sua volta inquadrato<br />

nell'ambito di un Comando dei Reparti Speciali, retto da Generale di Corpo d'Armata,<br />

con sede in Roma, e da esso dipendente. Tale Nucleo si occupa specificamente delle<br />

“attività di collaborazione con l'Alto Commissario per la prevenzione e di contrasto<br />

della corruzione delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione”. Il<br />

protocollo poi si preoccupa di specificare che “ al Corpo potrà essere richiesto di<br />

collaborare, tra l'altro, al monitoraggio delle procedure contrattuali e di spesa, oltre che<br />

12 Infatti la Sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici promuove la realizzazione di<br />

collegamenti telematici con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori,<br />

nonché con le regioni al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici.<br />

13 Firmatari dell'accordo sono stati l'Alto Commissario, Presidente Dott. Gianfranco Tatozzi, e il<br />

Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen.C.A. Roberto Speciale. Presenti all'evento una<br />

delegazione dell'Ufficio dell'Alto Commissario, il Comandante in Seconda del Corpo, Gen.C.A. Italo<br />

Pappa, ed il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale, Gen.D. Emilio Spaziante.<br />

135


dei comportamenti e degli atti dai quali potrebbero scaturire danni erariali”. Su tali basi<br />

emerge la notevole importanza del supporto offerto nella fase investigativa dalla<br />

Guardia di Finanza.<br />

Infine un terzo protocollo d'intesa è stato sottoscritto fra l'Alto Commissario e la<br />

Procura Nazionale Antimafia 14 , al fine di consentire all'organismo anti-corruzione di<br />

essere costantemente aggiornato sul fenomeno mafioso e in particolar modo<br />

sull’infiltrazione della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione, così da<br />

poter agire in termini più efficaci, preparati ed incisivi nel contrasto alla corruzione<br />

amministrativa elaborando misure di prevenzione e lotta all'infiltrazione mafiosa in<br />

termini più adeguati e congrui rispetto alla situazione concreta. Si rammenti infatti<br />

l’operatività in seno alla Procura Nazionale Antimafia del sistema di banche dati<br />

integrato ex art. 117 c. 2bis c.p.p., denominato SIDDA/SIDNA. Proprio in quest’ottica<br />

di cooperazione informatica e raccordo delle attività investigative si colloca altresì<br />

l’adesione di Alto Commissario e Procura Nazionale Antimafia alle finalità del Progetto<br />

EPOC II (European Pool against Organized Crime), il quale si propone di realizzare un<br />

sistema informatico comune di supporto alle indagini per la lotta alla criminalità<br />

organizzata transnazionale 15 .<br />

14 Con il d.l. 20 novembre 1991 n. 367, convertito in l. 20 gennaio 1992 n. 8, è stata modificata la<br />

disciplina riguardante le attribuzioni del pubblico ministero in materia di delitti di mafia e sono state<br />

istituite le direzioni distrettuali e la direzione nazionale antimafia (per l’attività di coordinamento del<br />

Procuratore Nazionale Antimafia, v. artt. 371 bis c.p.p. e 70 bis ord. giud.). Con l'espressione delitti di<br />

mafia ci si riferisce ai delitti che sono espressione delle organizzazioni criminali definite dall'art. 416 bis<br />

c.p. come associazioni di tipo mafioso; tale associazione sussiste “quando coloro che ne fanno parte si<br />

avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di<br />

omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o<br />

comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o<br />

per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero<br />

esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.” Si veda: V.<br />

Borraccetti, Il coordinamento delle indagini sulla criminalità organizzata. La soluzione italiana, un<br />

assetto non centralistico né gerarchizzato.<br />

15 Le forme di criminalità più allarmanti, come quella organizzata ed il terrorismo, sono realtà complesse,<br />

interconnesse e transnazionali (come è stato acutamente rilevato, la “transnazionalità” è cosa diversa dalla<br />

sua internazionalità, in quanto, nel primo caso, si tratta di veri e propri fenomeni di cooperazione fra<br />

organizzazioni criminali di diversa nazionalità per gestire più efficacemente determinati mercati<br />

criminali). Per la comprensione ed efficace repressione di siffatti fenomeni si richiede la creazione di agili<br />

percorsi di cooperazione fra i gruppi di indagine nei diversi Stati. In questo contesto, lo scambio<br />

tempestivo di informazioni fra le Autorità giudiziarie dei vari Paesi risulta assai spesso cruciale per il<br />

positivo esito dell'azione. Tuttavia, per garantire la funzionalità di un sistema informativo che presenta<br />

diversi aspetti di complessità, occorre definire alcuni presupposti essenziali: l'adozione di un modello<br />

condiviso di definizione e classificazione dei dati di interesse, per stabilire una piattaforma comune di<br />

riferimento, per facilitare lo scambio di informazioni, ed evitare fraintendimenti ed ambiguità;<br />

l'acquisizione del dato dalla fonte originaria della notizia, onde ridurre il rischio di perdita di dati o di<br />

errori nella trasmissione; l'ideazione di un sistema informatico che supporti non solo l'acquisizione ed il<br />

trattamento dei documenti, ma che promuova la strutturazione delle informazioni rilevanti, onde<br />

consentire opportuni riferimenti incrociati per individuare relazioni fra fatti, luoghi, situazioni e persone<br />

136


In conclusione le intese finora raggiunte tra l’organismo anti-corruzione e i soggetti<br />

istituzionali Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, Guardia di Finanza e Procura<br />

Nazionale Antimafia sono senz’altro apprezzabile indice di un generale sforzo<br />

istituzionale verso il contrasto dell’illiceità in seno alla p.a. ma la loro adozione non<br />

risponde, a nostro avviso, a ragioni di urgenza paragonabili a quelle che viceversa<br />

presidiano il rapporto tra Commissario e regioni ed enti locali: come abbiamo già avuto<br />

modo di osservare infatti, è fondamentale, affinché l’organismo non rischi di rimanere<br />

sostanzialmente inattivo, che si pervenga in proposito ad un accordo in sede di<br />

Conferenza Unificata.<br />

2. Nomina<br />

Come già osservato e come avremo altresì modo di rilevare più avanti, la genericità<br />

espressiva -talvolta sfociante in vera e propria lacunosità- è connotato del regolamento<br />

nei differenti casi di indagine; la definizione di un modello di riferimento comune per l'acquisizione delle<br />

informazioni e la rilevazione delle correlazioni fra i dati di interesse; la conformità alle regole sul<br />

trattamento dei dati, sia in termini di accesso, modifica e cancellazione delle informazioni, che con<br />

riferimento all'autenticità e non ripudio del dato. Proprio per studiare ed approfondire la possibilità di<br />

raggiungere positivi risultati nell'ambito delle indagini per crimini transnazionali e, in particolare, per<br />

supportare la peculiare finalità istituzionale di Eurojust, il Ministero della Giustizia Italiano, avvalendosi<br />

della specifica esperienza maturata nello sviluppo del sistema informatico SIDDA/SIDNA per la<br />

Direzione Nazionale Antimafia e le Direzioni Distrettuali Antimafia, promosse l'iniziativa denominata<br />

EPOC - European Pool against Crime. Il progetto prese le mosse da una iniziativa sviluppata nel contesto<br />

del Programma Europeo Grotius II Penale nel periodo fra l'aprile 2003 (data di stipula dell'accordo di<br />

finanziamento con la Commissione Europea) e l'aprile 2004. I partner dell'originario progetto EPOC<br />

erano il Ministero della Giustizia Italiano, come promotore, ed i Ministeri della Giustizia Francese,<br />

Sloveno e Rumeno. All'esito del progetto, l'8 giugno 2004, il Ministero della Giustizia Italiano ed<br />

Eurojust stipularono un apposito accordo per lo sviluppo - dal prototipo EPOC - di una specifica<br />

soluzione software, effettivamente adottata da Eurojust come Case Management System ed operativa dal<br />

15 ottobre 2004. Nel febbraio 2004 il Ministero della Giustizia Italiano, in qualità di promotore, avanzò<br />

un'ulteriore iniziativa nell'ambito del Programma Europeo Agis. Tale iniziativa, rinominata come EPOC<br />

II per segnare espressamente la continuità con la precedente positiva esperienza, è stata sostenuta dai<br />

medesimi partner, cui si sono aggiunti (anche in relazione alle nuove possibilità consentite dalla<br />

programmazione Agis) Eurojust e la società CM Sistemi, che aveva sviluppato il prototipo EPOC. La<br />

proposta fu approvata dalla Commissione Europea nel marzo del presente anno, con un finanziamento<br />

complessivo di oltre € 260.000,00 per la durata di 15 mesi (ottobre 2004-dicembre 2005). Per promuovere<br />

la conoscenza dei risultati del progetto e diffondere il messaggio largamente positivo, in chiave di<br />

concrete ed efficaci possibilità di sviluppo della cooperazione in materia penale, rappresentato dalla<br />

esperienza maturata dei partner del progetto EPOC, si è tenuta a Roma una conferenza internazionale il<br />

15 e 16 dicembre 2005, in cui sono intervenuti sia l’Alto Commissario G. Tatozzi, sia il Procuratore<br />

Nazionale Antimafia P.Grasso. L'uso del sistema EPOC, sviluppato in piena conformità con le stringenti<br />

regole, anche in tema di rispetto della protezione dei dati personali, adottate da Eurojust, può<br />

rappresentare un efficace strumento per lo scambio delle informazioni fra i diversi gruppi di indagine,<br />

realizzando quei presupposti necessari sopra indicati (adozione di modelli e schemi comuni di<br />

riferimento, strutturazione del dato, etc.) in vista di una migliore funzionalità del sistema. Si veda in<br />

proposito la l.14 marzo 2005 n. 41 (G.U. n. 72 del 29 marzo 2005) contenente “Disposizioni per<br />

l’attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell’Unione Europea del 28 febbraio 2002, che<br />

istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità” tra cui i reati di corruzione.<br />

137


concernente le funzioni dell'Alto Commissario, e dà appunto luogo a molteplici<br />

problemi interpretativi, per la soluzione dei quali il Presidente Tatozzi, preposto<br />

all'ufficio in esame, sollecita interventi chiarificatori da parte della dottrina. Questi è<br />

stato per l’appunto nominato con d.P.R. 28 ottobre 2004 16 , previa deliberazione del<br />

Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio ex art. 1, c. 3 del d.P.R.<br />

258, e presentato ufficialmente in ambito istituzionale al Quirinale e a Montecitorio,<br />

rispettivamente in data 26 gennaio e 2 febbraio 2005. I primi mesi di vita dell'organismo<br />

sono stati prevalentemente orientati all'organizzazione dell'ufficio e del personale e solo<br />

a partire dal giugno 2005 esso ha iniziato ad operare concretamente attraverso la<br />

stipulazione dei menzionati protocolli d'intesa con altri soggetti istituzionali e l'avvio di<br />

indagini. La l. 3/2003 ha espressamente rimesso al Governo la determinazione della<br />

composizione dell'Alto Commissario, precisando che tale operazione avvenisse in<br />

modo tale da garantire l'autonomia e l'efficacia operativa della struttura (art. 1, c. 3).<br />

Pertanto al fine di assicurare che l’ ufficio venisse ad essere ricoperto da un soggetto<br />

altamente competente sul piano tecnico nonché provvisto di notevole professionalità ed<br />

esperienza maturata sul campo, è stato sancito che “ l'Alto Commissario è scelto tra i<br />

magistrati ordinari, amministrativi e contabili con qualifica non inferiore a consigliere,<br />

tra gli avvocati dello Stato appartenenti almeno alla terza classe di stipendio, tra i gradi<br />

generali della dirigenza militare o tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni<br />

dello Stato ed equiparati” 17 (art. 1 c. 2 d.P.R. 258/2004) . Ai sensi del c. 4 del<br />

regolamento, “l’incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta”.<br />

3. Strutture di supporto<br />

Ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 258 l'Alto Commissario “opera presso la Presidenza del<br />

Consiglio dei Ministri, avvalendosi di un apposito ufficio, secondo le disposizioni della<br />

legge e del regolamento”; il successivo art. 6 si preoccupa quindi di individuare le<br />

strutture di supporto dell'organismo anti-corruzione.<br />

Anzitutto è previsto ai sensi del c.1 lett.a) della norma citata che “nello svolgimento<br />

delle sue funzioni, l'Alto Commissario si avvale del supporto di un Vice Commissario,<br />

16 G.U. n. 287 del 7 dicembre 2004.<br />

17 L'attuale titolare Gianfranco Tatozzi è entrato in magistratura nel 1965, è stato Pretore a Penne, giudice<br />

presso il tribunale di Varese, consigliere della corte d'appello di Milano, componente togato del CSM,<br />

magistrato di Cassazione, capo del Dipartimento degli Affari di Giustizia nonché ispettore generale e<br />

capo di gabinetto per i ministri Biondi e Mancuso.<br />

138


nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto<br />

Commissario”. Il Vice Commissario svolge le funzioni delegategli dall'Alto<br />

Commissario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Su questo punto si<br />

deve rilevare quanto espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del<br />

Consiglio di Stato nella già menzionata adunanza del 31 maggio 2004, in merito alle<br />

previsioni contenute all'art. 6 dello schema di regolamento: secondo il Consiglio di<br />

Stato infatti “la previsione di un Vice Commissario che sostituisce l'Alto Commissario<br />

se assente o impedito ed al quale questi può altresì delegare l'esercizio di proprie<br />

funzioni, non sembra coerente con la figura dell'Alto Commissario come definite dalla<br />

normativa, che, non prevedendone la costituzione in organo collegiale, attribuendogli<br />

direttamente la responsabilità dell'esercizio delle funzioni di legge insieme con la<br />

personale dipendenza dal Presidente del Consiglio, appare individuarlo come organo<br />

monocratico”. A questa prima perplessità, se ne aggiunga una seconda espressa nel<br />

medesimo parere dal Consiglio di Stato, per cui la disposizione originariamente<br />

contenuta nello schema di regolamento relativamente alla figura del Vice Commissario<br />

sarebbe risultata carente in quanto non contenente “la previsione che il Vice<br />

Commissario, vista la rilevanza delle sue funzioni, sia scelto nell'ambito delle medesime<br />

categorie tra le quali è scelto l'Alto Commissario, ai sensi dell'art. 1 c. 2”: peraltro<br />

questa osservazione è stata recepita nel testo di regolamento definitivo per cui è<br />

attualmente previsto espressamente che il Vice Commissario sia scelto fra le categorie<br />

professionali nell'ambito delle quali viene altresì scelto lo stesso Alto Commissario. La<br />

figura del Vice Commissario, originariamente non contemplata dalla legge istitutiva, è<br />

stata successivamente introdotta nel testo ad opera del maxi-emendamento contenuto<br />

nella legge finanziaria 2006 18 , potendosi trarre implicitamente da ciò la volontà del<br />

Legislatore di sottolineare l’importanza del ruolo ausiliario del Vice Commissario in<br />

primis e quindi delle altre strutture di supporto, le quali assumono pertanto un ruolo<br />

centrale nell'operato dell'organismo, ferma restando la sua natura monocratica<br />

18 Punto n. 256 dell’emendamento 1.2000 del Governo; art. 1, commi nn. 254 e 255 della l. 266/2005<br />

(G.U. n. 302 del 29 dicembre 2005, S.O. n. 211). Si introduce una precisazione nel c. 4 dell'art. 1 della l.<br />

3/2003 per cui l'Alto Commissario svolge le proprie funzioni avvalendosi di “un Vice Commissario<br />

vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie<br />

di personale, nell'ambito delle quali è scelto il Commissario”, ed altresì si sostituisce la lett. e) della legge<br />

in questione, la quale faceva generico riferimento ad un “ufficio di supporto composto da dipendenti delle<br />

amministrazioni pubbliche”, e che, in conseguenza della modifica apportata, contiene una dettagliata<br />

elencazione delle strutture di ausilio all'azione dell'Alto Commissario e per l’appunto contempla ora<br />

espressamente anche il “supporto di un Vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del<br />

Consiglio dei Ministri su proposta del Commissario”.<br />

139


determinata dalla concentrazione della responsabilità in capo al Commissario il quale è<br />

chiamato personalmente a rispondere nei confronti del Presidente del Consiglio dei<br />

Ministri per l’operato dell’organismo 19 . L'incarico del Vice Commissario ha anch’esso<br />

durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta.<br />

La norma prosegue prevedendo alla lett. b) che l'Alto Commissario venga altresì ad<br />

avvalersi del supporto “di un dirigente di prima fascia 20 , delle amministrazioni dello<br />

Stato ed equiparate, con l'incarico di direttore dell'ufficio dell'Alto Commissario”.<br />

Questi viene nominato -al pari del Vice Commissario- dal Presidente del Consiglio dei<br />

Ministri, su proposta dell'Alto Commissario medesimo. Il suo incarico ha, anche in<br />

questo caso, durata quinquennale; tuttavia, a differenza di quanto previsto relativamente<br />

al titolare dell'ufficio e al suo vicario, il direttore dell'ufficio non è rinnovabile nel suo<br />

mandato. Ad esso sono conferite funzioni di coordinamento della struttura. 21<br />

19 AA. VV., Diritto Amministrativo, Monduzzi, III ed., 2001, p. 575: al profilo dell'autorità può essere<br />

ricollegato il profilo della responsabilità mediante un sistema di vincoli in base ai quali, se le scelte<br />

compiute dagli uffici (di livello gerarchicamente elevato), ai quali esse competono in vista della<br />

realizzazione dei fini dell'organizzazione, non trovassero la possibilità di essere attuate attraverso l'azione<br />

di altri uffici, anche mediante scelte subordinate ma in misura minore o maggiore sempre vincolate, non<br />

si potrebbe parlare di responsabilità di coloro che hanno operato le scelte generali di grado superiore.<br />

20 La dirigenza è articolata nelle due fasce di dirigente di prima fascia e dirigente di seconda fascia.<br />

L’accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle Amministrazioni statali è disciplinato dall’ art. 28 del d.<br />

lgs. 30 marzo 2001, n .165, come modificato dall’art. 3, c. 5 della l. 15 luglio 2002, n. 145. ed avviene per<br />

concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di<br />

formazione bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Al concorso per esami<br />

possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che<br />

abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è<br />

richiesto il possesso del diploma di laurea ( per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a<br />

seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni). Sono, altresì, ammessi i soggetti<br />

in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche, muniti del diploma di laurea , che<br />

abbiano svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno<br />

ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a<br />

cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo<br />

titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni<br />

presso enti od organismi internazionali , esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso<br />

alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.<br />

21 Per la nozione di coordinamento: E. Casetta, op. cit., p. 117; AA. VV., cit., pp. 624 ss.; V. Bachelet,<br />

voce Coordinamento, Enciclopedia del diritto, 1962, p.631; L.Orlando, Contributo allo studio del<br />

coordinamento amministrativo, Milano, 1974, pp.186 ss.; R. Treves, L'organizzazione amministrativa,<br />

Torino, 1967, pp. 80 ss.; F. Migliarese Tamburino, Il coordinamento nell'evoluzione dell'attività<br />

amministrativa, Padova, 1979; G. Marongiu, L'attività direttiva nella teoria giuridica dell'organizzazione,<br />

Padova, 1989; A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, XII ed., Napoli, 1978, pp.184 ss. Il<br />

coordinamento è definito dalla legge, non già come autonoma relazione, bensì come potere esercitabile<br />

all'interno della direzione, agli artt. 16 c.1 lett. e), 17 c. 1 lett. d), 25 del d.lgs. 165/2001. In via generica il<br />

coordinamento consiste nell’attività, i meccanismi giuridici e le strutture organizzative che l’ordinamento<br />

predispone perché risultino adeguatamente armonizzati i comportamenti dei diversi centri di imputazione<br />

di attribuzioni e competenze amministrative. In dottrina il coordinamento indica un rapporto di<br />

equiordinazione che intercorre tra soggetti preposti ad attività che, pur essendo distinte, sono destinate ad<br />

essere ordinate secondo un disegno unitario in vista di risultati di interesse comune, al fine di assicurare<br />

coerenza ed organicità all'attività amministrativa. Ci si riferisce cioè a quel complesso di meccanismi<br />

giuridici di natura organizzativa che l'ordinamento predispone affinché le diverse attività vengano<br />

preventivamente armonizzate. Per G.D. Comporti, Il coordinamento infrastrutturale, Milano, 1996, il<br />

140


Ai sensi della lett. c) dell’art. 6, l'Ufficio dell'Alto Commissario si compone altresì di<br />

personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 c. 2 d.lgs.<br />

165/2001, in posizione di comando, secondo i rispettivi ordinamenti; tale previsione non<br />

fa altro che ribadire quanto contenuto all'art. 4 lett. e) della legge istitutiva. In<br />

considerazione delle peculiari finalità della struttura anti-corruzione, per il<br />

perseguimento delle quali è richiesto a tutti i soggetti appartenenti all'organizzazione<br />

dell'ufficio un elevato grado di professionalità e competenza, si richiede espressamente<br />

che il personale dipendente possegga una specifica qualificazione professionale<br />

amministrativa ed informatica- quest'ultimo profilo assume rilevanza in considerazione<br />

della necessità di un efficiente raccordo telematico tra l'Alto Commissario e le banche<br />

dati delle amministrazioni e degli altri soggetti istituzionali-.<br />

L’organismo si avvale quindi per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale, ex<br />

lett. d) che rinvia all’art. 9 c. 2 d.lgs. 303/1999 22 , anche di consulenti ed esperti, anche<br />

estranei alla pubblica amministrazione, nominati secondo i criteri e i limiti fissati dal<br />

Presidente del Consiglio dei Ministri per fronteggiare le specifiche esigenze che l'azione<br />

di contrasto e prevenzione della corruzione e dell’illiceità amministrativa in genere può<br />

presentare.<br />

Secondo quanto previsto dal capoverso della norma all’esame, il contingente di<br />

personale a disposizione della struttura anti-corruzione può essere concretamente fissato<br />

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: così il d.p.c.m. del 25 gennaio<br />

2005, n. 171 ha stabilito che la dotazione dell'organico, a regime, consista in un<br />

dirigente attributario di incarico di prima fascia nell'ambito delle dotazioni di staff 23<br />

fissate dall'art. 5 del d.p.c.m. 23 luglio 2002 e di tre dirigenti di seconda fascia,<br />

coordinamento non può essere ritenuto né un potere né un tipo di relazione organizzativa, ma solo il<br />

risultato cui si può pervenire attraverso relazioni sia di sovraordinazione sia di equiordinazione,<br />

consistente nell'azione coordinata di più uffici o più strutture organizzative. Per F. Piga, Coordinamento-<br />

principio del, Enc. Giur., IX, Roma, 1988, nel concetto di coordinamento sta l'idea di un'azione coerente<br />

volta a realizzare obiettivi specifici tenendo conto di esigenze generali.<br />

22 “ La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo,<br />

entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni<br />

pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizioni di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti<br />

posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile<br />

con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di<br />

diretta collaborazione; di consulenti e esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per<br />

speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente”.<br />

23 Vengono denominati uffici di staff, quegli uffici che, nell'ambito della struttura organizzativa, sono fuori<br />

dalla linea gerarchica, ed ai quali sono affidati compiti e ruoli ausiliari, indirettamente collegati con gli<br />

scopi dell'organizzazione. Sono invece uffici di line quelli collocati nella scala o linea gerarchica. La<br />

distinzione tra uffici di staff e di line è entrata nel linguaggio legislativo: si veda l'art. 12 c. 1 lett. o) della<br />

l. 15 marzo 1997, n. 59. Tale articolazione degli uffici si ispira al criterio di organizzazione per funzioni<br />

omogenee, in base al quale si distingue tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto.<br />

141


provenienti da altre amministrazioni pubbliche o dalla Presidenza del Consiglio dei<br />

ministri (art. 3, c. 3); nonché, come da tabella A allegata al citato decreto, di sei<br />

funzionari ed ufficiali della Guardia di finanza, della Polizia di Stato e dei Carabinieri;<br />

di ventinove funzionari dell'area C; di ventinove impiegati dell'area B e di due<br />

dipendenti dell'area A, per un totale di sessantasei unità 24 . Inoltre, è stato previsto, da<br />

tabella B, un contingente di dieci consulenti e cinque esperti. Il già menzionato maxi-<br />

emendamento alla Finanziaria 2006 ha d'altra parte approvato un aumento dell'organico<br />

a disposizione della struttura prevedendo che la medesima possa avvalersi dell'ausilio di<br />

cinque magistrati fuori ruolo, dotati di particolari competenze acquisite sul campo, in<br />

considerazione del fatto che si richiede quanto meno un'esperienza quinquennale presso<br />

l'amministrazione di appartenenza. 25<br />

Per tutto il personale destinato all'Ufficio del Commissario “il servizio è equiparato ad<br />

ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza” ( art. 1 c. 4 lett.<br />

e) l. 3/2003).<br />

Nell'espletare le proprie funzioni, d'altra parte, l'Alto Commissario non si avvale<br />

esclusivamente dell'ausilio del proprio ufficio, bensì anche “ degli uffici e degli organi<br />

ispettivi e di verifica delle amministrazioni pubbliche e dei servizi di controllo interno<br />

previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286” (art. 2 c. 3 d.P.R. 258/2004):<br />

tuttavia, sotto questo profilo, l'Alto Commissario ha lamentato il sottodimensionamento<br />

degli Ispettorati 26 , e l’inefficienza dei Secin, dai quali non ha finora avuto grossa<br />

collaborazione 27 . E’ pertanto auspicabile, affinché le finalità proprie dell'organismo<br />

anti-corruzione non rimangano puramente sul piano retorico, che si realizzi una<br />

concreta collaborazione da parte delle pubbliche amministrazioni: l’illiceità<br />

amministrativa può essere concretamente contenuta infatti solo a fronte di un'azione<br />

sinergica dei soggetti interessati, i quali purtroppo sembrano dare gelosamente priorità<br />

24<br />

L'inserimento del personale amministrativo nelle diverse Aree dipende dalla differente quantità di<br />

responsabilità gravante sul pubblico dipendente: dall'Area A all’Area C si evidenzia infatti un crescente<br />

livello di responsabilità cui corrispondono crescenti livelli retributivi. Nell’Area C, per la precisione,<br />

confluiscono quei lavoratori aventi elevata responsabilità i quali espletano attività che richiedono<br />

abilitazioni all'esercizio della professione e/o iscrizione ad albi professionali.<br />

25<br />

Per la precisione trattasi di: “cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari amministrativi e<br />

contabili e gli avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle<br />

rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i<br />

rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo<br />

3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano prestato non meno<br />

di cinque anni di servizio effettivo nell'amministrazione di appartenenza”.<br />

26<br />

L'Alto Commissario sta peraltro svolgendo due indagini con la collaborazione dell'Ispettorato della<br />

Ragioneria generale dello Stato.<br />

27<br />

Intervista rilasciata da G. Tatozzi al Sole24Ore in data 12/02/2006.<br />

142


alla propria autonomia, mal tollerando eventuali controlli esterni, come testimoniato sia<br />

dalle conclusioni della Conferenza Unificata sia dal fatto che a tuttoggi -ad un anno di<br />

distanza dall'inizio dell'attività dell'organismo anticorruzione- non è stata inoltrata<br />

all'Alto Commissario alcuna richiesta di indagine da parte delle pubbliche<br />

amministrazioni.<br />

Non dimentichiamo poi di evidenziare, come d'altra parte sottolineato in sede<br />

parlamentare 28 , come l'ufficio dell'Alto Commissario, composto approssimativamente<br />

da un'ottantina di soggetti, risulti sottodimensionato rispetto all'ampiezza della<br />

competenza attribuita e alla mole di attività che l'organismo è chiamato ad espletare su<br />

livello nazionale; tuttavia, come abbiamo già avuto modo di rilevare, fintantoché la<br />

situazione di stallo rispetto alle autonomie territoriali non verrà ad essere sbloccata da<br />

un'apposita intesa, il problema del sottodimensionamento appare secondario.<br />

4. Rapporto con il Presidente del Consiglio<br />

Le legge istitutiva dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della<br />

corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione<br />

prevede, in apertura, all'art. 1 c. 1 che tale soggetto sia posto “alla diretta dipendenza<br />

funzionale 29 del Presidente del Consiglio dei Ministri”, cui deve altresì<br />

obbligatoriamente riferire a cadenza semestrale ex successivo c. 4 lett. d) l. 3/2003. Il<br />

28 Interrogazione parlamentare cit. 3-04277, per cui “in considerazione dell'alto profilo dell'Alto<br />

Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno<br />

della pubblica amministrazione, benché «rimpolpato» ai sensi del decreto 25 gennaio 2005 n. 171, si ha la<br />

sensazione che l'organico non sia esattamente adeguato alla rilevanza delle indagini che devono essere<br />

compiute e all'estensione su tutto il territorio nazionale di tale organismo.”<br />

29 Per il contenuto della dipendenza funzionale si può vedere l’art. 52 l. 142/90 per cui “il segretario<br />

comunale dipende funzionalmente dal Sindaco (…) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei<br />

dirigenti e ne coordina l’attività, cura l’attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell’istruttoria delle<br />

deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio [Tar<br />

Piemonte, Sez. I, sent. n. 41/1999]. Per la Circolare Inail n. 32 dell'11 aprile 2000 il concetto di<br />

“dipendenza funzionale”, estrinsecantesi in un rapporto di collaborazione caratterizzato dalla<br />

professionalità, sistematicità ed abitualità, è stato coniato dalla giurisprudenza e costituisce un aspetto<br />

tipico della parasubordinazione. In alcuni casi accade che la posizione di indipendenza abbia anche le<br />

caratteristiche dell’autonomia, come succede per gli organi soggetti solo alla legge ovvero che hanno la<br />

possibilità di perseguire specifici interessi settoriali sulla base di scelte proprie; autonome anche nei fini,<br />

perciò non soggette agli indirizzi del Governo e meno lontane dagli schemi dell’autonomia privata. Ciò<br />

non si verifica quando è implicata una dipendenza funzionale la quale impone l’attuazione dell’indirizzo e<br />

delle scelte di fondo degli organi politici: compito che deve essere realizzato da una posizione di<br />

indipendenza operativa, che comprende l’elezione dei mezzi da utilizzare e la valutazione della loro<br />

idoneità a raggiungere i fini in modo imparziale e nel rispetto delle regole costituzionali [Tar Lazio, Sez.<br />

II Ter, sent. n. 3276/2003]. Per Cass. n. 1077/1987, a fronte di un rapporto di dipendenza funzionale –<br />

consistente nell'esecuzione delle direttive e non nella direzione d'impresa-, potrebbe anche non ricorrere<br />

alcun vincolo di subordinazione.<br />

143


egolamento 258/2004 ha quindi prevista all’art. 1 c. 1 che l'Alto Commissario “opera<br />

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri”, la quale d'altra parte ne sostiene le<br />

spese di funzionamento nei limiti previsti dalla legge e per quanto di competenza,<br />

nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio ai sensi del successivo art. 7. E’<br />

importante sottolineare come il rapporto di dipendenza non intercorra fra il<br />

Commissario e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, bensì operi nei confronti della<br />

persona del Presidente del Consiglio, al quale spetta proporre la nomina dell'Alto<br />

Commissario (art. 1 c. 3), nonché nominare con proprio decreto il Vicario, il Direttore<br />

dell'Ufficio dell'Alto Commissario ed i consulenti ed esperti di cui la struttura debba<br />

avvalersi ex art. 9 c. 2 d.lgs. 303/1999 (art. 6). D'altra parte al Presidente del Consiglio<br />

dei Ministri spetta anche determinare, con proprio decreto, il complesso del contingente<br />

di personale da assegnarsi all'Ufficio dell'organismo anti-corruzione 30 . Si evidenzi che il<br />

rapporto col Presidente del Consiglio non si inquadra nell'ambito della dipendenza<br />

gerarchica, bensì della dipendenza funzionale, il che sta a significare che il Presidente<br />

del Consiglio indica le attività prefissate sotto forma di direttive 31 con settori-obiettivo,<br />

ferma restando la possibilità per l'Alto Commissario di attivarsi anche d'ufficio 32 . Il<br />

rapporto tra il Presidente del Consiglio e l'Alto commissario, peraltro provvisto di<br />

autonomia operativa ex art. 1 c. 3 l. 3/2003, è riconducibile allo schema della<br />

direzione 33 . Ricordiamo quindi l'esistenza di un obbligo relazionale in capo all'Alto<br />

30 Per l’organizzazione degli uffici della Presidenza del Consiglio, disciplinata con d.p.c.m. si veda l’art. 9<br />

c. 7 d.lgs. 303/1999 e d.p.c.m. 15 aprile 2000 e 4 agosto 2000.<br />

31 Secondo l’analisi sociologica dell'autorità di Weber l’essenza dell'autorità è la possibilità per specifici<br />

comandi di trovare obbedienza da parte di un determinato gruppo di uomini. I comandi devono essere<br />

obbediti volontariamente, dato che il gruppo li considera legittimi a priori, ossia senza sottoporli a<br />

valutazione prima dell'esecuzione. Secondo Weber si possono distinguere tre tipi di autorità: l'autorità<br />

tradizionale, ossia legittimata dall'inviolabilità e sacralità della tradizione; l'autorità carismatica, basata<br />

sulla devozione al capo e sulla convinzione che i suoi comandi sono giusti ed insindacabili; e infine<br />

l'autorità legale, legittimata dalla convinzione della supremazia della legge o, più in generale, del diritto.<br />

Un aspetto di tale tipo di autorità è la necessità di seguire le direttive provenienti da un ufficio superiore al<br />

proprio, senza guardare chi occupa quella posizione.M. Weber, Economia e Società, Milano, 1968, pp. 51<br />

ss.<br />

32 Come confermato da colloquio con il Presidente G. Tatozzi in data 14/06/2005.<br />

33 AA. VV., cit., pp. 622 ss: l'ufficio (o la struttura, o la persona) sovraordinato è dotato del potere di<br />

emanare atti con i quali, anziché imporre comportamenti (come nel caso del potere di ordine), indica gli<br />

scopi concreti da perseguire, stabilisce eventualmente l'ordine delle priorità tra gli scopi medesimi, e<br />

lascia all'ufficio (o alla struttura o alla persona giuridica) subordinato la scelta dei modi per raggiungere<br />

gli scopi indicati. Tali atti sono denominati direttive. Nei rapporti tra persone giuridiche la direzione si<br />

presenta nella sua forma pura, priva cioè delle incrostazioni derivanti dalla degenerazione della relazione<br />

di gerarchia: non sussistono pertanto, accanto al potere di direzione, poteri di avocazione o di<br />

sostituzione, se non nei casi tassativamente stabiliti dalla legge. Nei rapporti soggettivi tra persone<br />

giuridiche la direzione rappresenta uno strumento organizzativo atto a saldare le figure soggettive<br />

pubbliche diverse dallo Stato all'organizzazione statale: quale relazione organizzativa, essa nasce e si<br />

sviluppa dunque in concomitanza con quel fenomeno che va sotto il nome di pluralismo dei soggetti di<br />

pubblica amministrazione, che ha prodotto la moltiplicazione degli enti pubblici, ciascuno dotato di un<br />

144


Commissario nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 4 d.P.R. 258),<br />

che consente di identificare in capo all'organismo anti-corruzione una funzione<br />

consultiva e propositiva nei confronti dell'organo del vertice politico sotto forma di<br />

elaborazione di analisi e studi sull'adeguatezza e congruità del quadro normativo,<br />

nonché delle misure poste in essere dalle amministrazioni per prevenire e fronteggiare<br />

l’evolversi dei fenomeni corruttivi ex art. 2 c. 2 lett. b) d.P.R. 258/2004 34 .<br />

Ancorché l’ordinamento ammetta che “il Presidente del Consiglio, ove ne ravvisi<br />

l'opportunità, può istituire strutture temporanee di missione per lo svolgimento di<br />

compiti di particolare rilievo in un dato momento ed in relazione ad uno specifico<br />

obiettivo dell'esecutivo” e che tali strutture di missione, istituite sulla base delle nuove<br />

norme di organizzazione della Presidenza del Consiglio, siano poste alla diretta<br />

dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, 35 tuttavia la circostanza che l'Alto<br />

Commissario contro la corruzione, dipenda direttamente dal vertice politico ha suscitato<br />

alcune critiche tanto in sede parlamentare 36 , quanto in ambito dottrinale 37 . In<br />

particolare, sotto il primo profilo, si è ritenuto che tale scelta politica risponda alla<br />

volontà di concentrare sempre più poteri gestionali in capo al Presidente del Consiglio,<br />

dando un'idea fortemente accentratrice e disfunzionale dell'esercizio del potere pubblico<br />

al suo massimo livello. Per quanto attiene al secondo aspetto, si è osservato che le<br />

istituzioni di supervisione, per assolvere credibilmente ed efficacemente al proprio<br />

proprio fine istituzionale. In generale quindi col termine direzione si intende un rapporto di<br />

sovraordinazione caratterizzato però, a differenza della gerarchia, dal rispetto di una più o meno ampia<br />

sfera di autonoma determinazione dell'ufficio o dell'ente subordinato: al potere d'ordine si sostituisce il<br />

potere di impartire direttive, od anche il potere di indirizzo, con cui vengono fissati obiettivi da<br />

perseguire. L'ufficio o ente subordinato rimane però libero di determinare i modi e i tempi dell'azione,<br />

nonché di disattendere le direttive o gli indirizzi allorquando siano in contrasto con il fine istituzionale<br />

suo proprio o anche eventualmente per altre ragioni, con l'unico limite di dovere motivare tale suo<br />

comportamento. Il controllo sull'intera attività svolta dall'ufficio o ente soggetto alla direzione è di regola<br />

svolta a posteriori. Si osserva d'altra parte che di fronte al ridimensionamento della gerarchia, si assiste<br />

all’allontanamento della direzione dallo schema dell'obbedienza agli ordini amministrativi e si<br />

identificano come rapporti di direzione quei rapporti intercorrenti tra figure soggettive, nei quali,<br />

nonostante l'assenza degli attributi tipici della gerarchia amministrativa, si riscontra una superiorità o una<br />

supremazia di intensità variabile. Per G. Marongiu, cit., pp. 166 ss., “la direzione deve essere considerata<br />

un'attività strumentale, al servizio di programmi, indirizzi e direttive che da sole sarebbero insufficienti e<br />

che per essere attuate hanno bisogno appunto di un'attività impulsiva e di guida”. E. Casetta, op. cit., pp.<br />

82 e 116.<br />

34 M. Valero, L'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di<br />

illecito all'interno della pubblica amministrazione, Nuova rassegna di legislazione, dottrina e<br />

giurisprudenza, n. 19, 1 ottobre 2004, pp. 2222 ss.<br />

35 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Relazione al Parlamento sullo stato della pubblica<br />

amministrazione per gli anni 2000 e 2001.<br />

36 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XVI Legislatura, Discussioni, Seduta del 19 marzo 2002, n.<br />

118. Intervento di G. Bressa.<br />

37 M. Arnone, E. Iliopulos, La corruzione costa. Effetti economici, istituzionali e sociali, Vita e Pensiero,<br />

2005, pp. 8 ss.,19,111 ss., 118 ss.,188. S. Zaramella, L’Alto Commissario contro la corruzione, Studium<br />

Iuris n. 1/2005, pp. 128 ss.<br />

145


compito, devono godere de jure e de facto di indipendenza, autonomia e competenza:<br />

l’indipendenza dal governo e dal potere politico è essenziale per minimizzare i rischi di<br />

uso politico dell'istituzione; l’autonomia deve estrinsecarsi sotto il profilo della<br />

definizione degli obiettivi (goal autonomy), nell'ambito degli strumenti (instrument<br />

autonomy) ed in quello finanziario, così da potersi dotare di strutture e personale di alta<br />

qualità e da non dover dipendere da altre istituzioni nell'allocazione delle risorse, cosa<br />

che potrebbe vincolare i comportamenti dell’autorità; la competenza consiste in un<br />

insieme di requisiti professionali e di esperienze nel settore che mette l'autorità in grado<br />

di dialogare con gli operatori e di coglierne e supervisionarne i comportamenti.<br />

L'operato delle autorità di garanzia deve d'altra parte rispondere ai criteri di<br />

responsabilità (accountability) e trasparenza. Nella fattispecie, pur non dubitando della<br />

competenza e professionalità dell'Alto Commissario, l'organismo sembrerebbe tuttavia<br />

difettare di quei requisiti di autonomia ed indipendenza dal potere politico che,<br />

viceversa, sarebbero condizione indefettibile perché l'organismo possa operare libero da<br />

qualsivoglia condizionamento esterno. Arnone osserva che quando in un paese il vertice<br />

del potere esecutivo ha accumulato processi per svariati reati, corruzione compresa,<br />

sembra del tutto normale che l'Alto Commissario per la lotta alla corruzione sia posto<br />

alle dirette dipendenze dello stesso potere esecutivo, e che parimenti le caratteristiche<br />

professionali dello staff dell'Autorità Antitrust siano decise su decreto della Presidenza<br />

del Consiglio. A questo aggiunge che l’organismo si trova a dipendere funzionalmente<br />

proprio da una delle autorità pubbliche che dovrebbe controllare. Queste circostanze<br />

minano le garanzie di indipendenza, autonomia e competenza che, viceversa, debbono<br />

caratterizzare le istituzioni di controllo e supervisione 38 . D’altra parte lo stesso Alto<br />

38 L'esistenza di organi di controllo e garanzia è funzionale al rispetto delle regole costituzionali dello<br />

Stato ed alla punizione di eventuali deviazioni. L'azione delle autorità ha l'obiettivo di favorire efficienza<br />

e correttezza nel settore di riferimento, fornendo uno strumento ulteriore rispetto all'azione dispiegata dal<br />

sistema giudiziario che, per sua natura, ha facoltà limitate. Una buona qualità delle istituzioni si riflette<br />

nell'esistenza di sistemi di controllo capaci di impedire lo sviluppo di dinamiche di malfunzionamento<br />

negli organi vitali dello Stato. L'azione di supervisione e di regolamentazione da parte delle istituzioni di<br />

garanzia è elemento necessario a prevenire gli effetti dannosi della corruzione e ad impedire lo sviluppo<br />

di comportamenti e attività illecite. Se le istituzioni in questione non sono adeguate al proprio compito, è<br />

possibile che i conflitti di interessi siano gestiti in modo inopportuno, e una gestione inadeguata può<br />

conseguentemente condurre a comportamenti che incentivano lo sviluppo della corruzione ed alterano le<br />

regole di mercato. Il corretto funzionamento amministrativo dipende d’altronde dall'esistenza di un<br />

sistema di regole l'attuazione corretta delle quali non può prescindere dall'esistenza di un organo di<br />

controllo. Qualora le istituzioni siano vincolate a rendere conto del proprio operato, il margine di<br />

discrezionalità dei pubblici ufficiali è molto limitato e lo sviluppo di episodi corruttivi e di cattiva<br />

governance viene ostacolato. L'istituzione degli organi di supervisione è quindi finalizzata ad impedire<br />

che prendano piede dinamiche degenerative e fenomeni di abuso di potere da parte dell'elite di insiders<br />

che conoscono le regole del gioco. I supervisori devono rispettare degli standards qualitativi predisposti<br />

al fine di mantenerli estranei rispetto agli interessi particolari degli operatori. Gli organi di supervisione<br />

146


Commissario, allo scopo di fugare le perplessità sulla presunta ingerenza del vertice<br />

politico nei confronti del suo operato, ha sottolineato che la struttura è collocata<br />

“presso” e non “nell’ambito” della Presidenza del Consiglio 39 . A prescindere dagli<br />

aspetti strettamente terminologici, è palese che l’utilità di un organismo anti-corruzione<br />

sarà tanto maggiore quanto più ampia risulterà la sua autonomia rispetto a qualsivoglia<br />

condizionamento.<br />

5. Relazioni intersoggettive<br />

L'articolazione delle relazioni intersoggettive individua le modalità di rapporto<br />

reciproco tra amministrazioni aventi personalità giuridica: l'insieme delle relazioni<br />

esistenti fra le strutture caratterizza la posizione nella quale le une si collocano rispetto<br />

alle altre, ossia la condizione reciproca permanente, una sorta di status di ciascuna<br />

struttura rispetto ad altre strutture 40 .<br />

Come emerso in sede di interrogazione parlamentare 41 , non sembrano sussistere rischi<br />

di duplicazione di funzioni e sovrapposizione di competenze tra l'Alto Commissario e<br />

gli Uffici della Ragioneria di Stato, in considerazione del fatto che questi ultimi si<br />

occupano di verificare meramente il rispetto da parte delle pubbliche amministrazioni<br />

dei principi di regolarità contabile. L'attività da essi dispiegata non presenta i medesimi<br />

devono essere in grado di garantire il corretto comportamento degli operatori e per questo motivo è<br />

indispensabile che le possibili influenze da parte del potere politico ed economico vengano eliminate. La<br />

supervisione deve conformarsi ai principi di indipendenza, autonomia e competenza: solo se indipendenti<br />

ed autonome, le decisioni possono essere il frutto dell'osservanza di criteri prestabiliti controllabili e non<br />

dell'influenza della politica. L'autonomia deve riguardare una serie di strumenti di controllo e repressione<br />

che rende efficace l'attività stessa dell'autorità e senza i quali difficilmente è possibile colpire e prevenire<br />

in maniera adeguata i comportamenti devianti. Parallelamente solo se i membri che compongono le<br />

autorità sono di alta riconosciuta professionalità, possono essere in grado di esercitare la propria attività<br />

senza subire, anche inconsapevolmente, influenze esterne. Se queste condizioni non sono rispettate la<br />

qualità e l'autorevolezza della supervisione viene irrimediabilmente compromessa. Al fine di impedire<br />

che l'azione degli organi di supervisione venga ostacolata da possibili condizionamenti esterni, è<br />

necessario che le autorità di supervisione siano economicamente indipendenti e che siano composte da<br />

membri competenti. Se tutte queste condizioni non sono rispettate, la qualità della supervisione non può<br />

essere garantita. D'altra parte è dimostrato il rapporto tra corruzione e grado di valutazione della<br />

supervisione bancaria: tali profili sono infatti negativamente correlati, ovvero a paesi con una migliore<br />

supervisione bancaria è associato un minore livello di corruzione.<br />

39 Avvenire del 06/02/2005.<br />

40 AA. VV., cit., p. 615. Tali condizioni reciproche si caratterizzano in conformità alla maggiore o minore<br />

intensità delle relazioni organizzative, e pertanto alla maggior o minore dipendenza della struttura sottoordinata<br />

alla struttura sopraordinata. Tali posizioni relazionali danno luogo a modelli o formule<br />

organizzative che, a seconda dell’intensità delle relazioni organizzative sulle quali si articolano, pur nella<br />

loro varietà, sono raggruppabili nella posizione di autonomia e indipendenza ovvero nella contrapposta<br />

posizione di dipendenza nelle sue diverse forme (ausiliarietà, strumentalità, dipendenza in senso stretto).<br />

La posizione di autonomia si caratterizza per la limitata consistenza delle relazioni organizzative; la<br />

posizione di dipendenza si caratterizza per la forte consistenza delle relazioni organizzative.<br />

41 Supra, par.1, note 4 e 5.<br />

147


caratteri di quella dell'organismo anti-corruzione: infatti mentre il controllo della<br />

Ragioneria ha natura essenzialmente tecnica ed è volto all'accertamento di eventuali<br />

irregolarità, l'azione di investigazione e monitoraggio dell'Alto Commissario ha portata<br />

più ampia, coprendo l'accertamento di illeciti e conseguentemente l’elaborazione di<br />

precisi studi sul fenomeno corruttivo e la predisposizione di programmi idonei a<br />

prevenirne e fronteggiarne l’evoluzione. Sostanzialmente i due organismi, ancorché<br />

mirino entrambi a garantire l'imparzialità e la correttezza della pubblica<br />

amministrazione, operano su fronti e con modalità differenti: gli Uffici di Ragioneria si<br />

propongono infatti l’individuazione e repressione delle irregolarità contabili<br />

amministrative, laddove l’Alto Commissario, sprovvisto di poteri sanzionatori, opera<br />

prevalentemente per fini preventivi. Nulla esclude d'altra parte che quest'ultimo,<br />

nell'espletamento delle proprie funzioni, possa avvalersi dell'ausilio degli Uffici della<br />

Ragioneria dello Stato, anche mediante la stipula di appositi protocolli d'intesa<br />

finalizzati a garantire una sinergia d'azione interistituzionale.<br />

Ad analoghe conclusioni si giunge altresì per quel che riguarda le relazioni tra l'Alto<br />

Commissario e l’Ispettorato per la funzione pubblica. Ad esso spettano compiti di<br />

controllo dei costi - in stretta collaborazione con i Servizi Ispettivi della Ragioneria<br />

Generale dello Stato-, di vigilanza della conformità dell'azione amministrativa ai<br />

principi di imparzialità e di buon andamento, di verifica della corretta applicazione delle<br />

riforme amministrative, con particolare riferimento alla semplificazione delle procedure<br />

rivolte ai rapporti tra cittadini e imprese con le amministrazioni pubbliche. Tali attività<br />

di controllo e vigilanza avverso presunte irregolarità nel lavoro pubblico si collocano in<br />

un più ampio progetto di lotta agli sprechi e di riduzione di eventuali ritardi o<br />

inadempienze burocratiche 42 . Anche in questo caso si esclude il rischio di possibili<br />

sovrapposizioni di competenza ed anzi si deve considerare l’importante ruolo di<br />

42 L’Ispettorato per la funzione pubblica esplica la propria attività in materia di: organizzazione del lavoro<br />

(bandi di concorso e assunzioni, passaggio di livello/area, controlli e valutazioni interne, incarichi<br />

dirigenziali, presunti comportamenti vessatori, attività a tempo parziale, pari opportunità, …); diritto di<br />

accesso e/o partecipazione al procedimento; incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; categorie<br />

protette; disciplina pensionistica e previdenziale; disciplina fiscale e tributaria; procedimenti in materia di<br />

stato civile e certificazione anagrafica; procedimenti catastali; procedimenti di appalto; procedimenti<br />

autorizzatori, concessori, di licenza. L'Ispettorato svolge precisamente compiti ispettivi vigilando sulla<br />

razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la<br />

conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento e l'osservanza delle<br />

disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro.<br />

L'Ispettorato si impegna a chiedere chiarimenti entro pochi giorni dalla ricezione della segnalazione da<br />

parte di pubblici dipendenti e cittadini e a verificare l'ottemperanza o meno delle vigenti disposizioni di<br />

legge e regolamentari, attivando nei casi previsti il Nucleo Speciale Funzione Pubblica e Privacy della<br />

Guardia di Finanza e verificando se l'eventuale irregolarità abbia comportato danno erariale.<br />

148


supporto che l'Ispettorato viene a ricoprire ex art. 2 c. 3 d.P.R. 258/2004. In proposito si<br />

rammenti tuttavia che c'è chi lamenta il sottodimensionamento di tali servizi ispettivi, 43<br />

con chiare conseguenze negative anche sull’entità dell’apporto che tali strutture possono<br />

concretamente offrire all’attività investigativa dell’Alto Commissario.<br />

Sulla base della citata previsione dell'art. 2 c. 3 d.P.R. 258, l'Alto Commissario può<br />

altresì avvalersi, oltre che dell'ausilio degli uffici e degli organi ispettivi e di verifica<br />

delle amministrazioni pubbliche, anche dei servizi di controllo interno previsti dal d.lgs.<br />

286/1999 44 . Ancorché regioni ed enti locali abbiano ritenuto in sede di Conferenza<br />

Unificata che, proprio l'esistenza a livello locale di sistemi di controllo interno 45 ,<br />

giustifichi l'esclusione degli enti territoriali dallo spettro operativo dell'Alto<br />

Commissario anti-corruzione, sono di opposto avviso la lettera della legge ed il<br />

Consiglio di Stato: infatti non solo è espressamente previsto dal regolamento che i<br />

servizi di controllo interno svolgano funzione ausiliaria rispetto all'Alto Commissario -<br />

43 IlSole24Ore del 12/02/2005.<br />

44 G.U. 18 agosto 1999, n. 193. Il decreto attiva la delega conferita dall'art. 11 c. 1 lett. c) l. 59/1997, per<br />

riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei<br />

rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche. La disciplina in questione,<br />

modificando incisivamente le disposizioni in tema di controllo contenute nel d. lgs. 29/1993, stabilisce<br />

che le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia, debbano istituire controlli interni<br />

articolati in: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, valutazione della<br />

dirigenza, valutazione e controllo strategico. Le quattro tipologie di attività così individuate si<br />

contrappongono al controllo esterno affidato, per quanto attiene alla gestione, alla Corte dei Conti.<br />

45 I controlli interni degli enti locali sono disciplinati dall'art. 147 T.U. d.lgs. 267/2000 il quale dispone<br />

che la loro organizzazione sia effettuata dagli enti medesimi anche in deroga ai principi generali<br />

obbligatori per i ministeri di cui all'art. 1 c. 2 d.lgs. 286/1999 e consente tra più enti, mediante<br />

convenzione, l'istituzione di uffici unici per l'effettuazione dei controlli stessi.<br />

Art. 147-Tipologia dei controlli interni<br />

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e<br />

metodologie adeguati a:<br />

a) garantire attraverso il controllo di regolarita' amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e<br />

correttezza dell'azione amministrativa;<br />

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione<br />

amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra<br />

costi e risultati;<br />

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;<br />

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri<br />

strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e<br />

obiettivi predefiniti.<br />

2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti<br />

di gestione, quale risulta dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo, 3 febbraio<br />

1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.<br />

3. L'organizzazione dei controlli interni e' effettuata dagli enti locali anche in deroga agli altri principi di<br />

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.<br />

4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante<br />

convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.<br />

5. Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione. d'intesa con le province, sono<br />

istituite apposite strutture di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali per<br />

l'esercizio dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, i predetti comitati<br />

possono essere integrati con esperti nelle materie di pertinenza.<br />

149


escludendo pertanto implicitamente un possibile rischio di sovrapposizione di<br />

competenza e di duplicazione funzionale -, ma lo stesso Consiglio di Stato ha affermato<br />

che, essendo “le funzioni attribuite dalla legge all'Alto Commissario volte ad assicurare<br />

l'osservanza dei principi costituzionali di correttezza, imparzialità e buon andamento<br />

che reggono l’attività dell'intera pubblica amministrazione, rispetto ad esse le funzioni<br />

esercitate da altri organismi di controllo o ispettivi, sia interni che esterni,<br />

ordinariamente previsti, debbono considerarsi di ausilio, documentazione e supporto”.<br />

Si deve altresì rammentare che originariamente lo schema di regolamento relativo alle<br />

funzioni dell'Alto Commissario prevedeva la possibilità che gli elementi acquisiti nel<br />

corso dell'istruttoria da questi condotta potessero essere “utilizzati ai fini della<br />

valutazione dei dirigenti”: tuttavia, assecondando quanto osservato dal Consiglio di<br />

Stato, la previsione in questione è stata espunta nella versione definitiva del<br />

regolamento proprio per evitare possibili sovrapposizioni tra l'attività dell'Alto<br />

Commissario ed il procedimento di valutazione della dirigenza, specificamente regolato,<br />

quanto ai presupposti e alle modalità dagli artt. 5 d.lgs. 286/1999 e 21-22 d.lgs.<br />

165/2001. A questo si aggiunga la considerazione per cui, fatta eccezione per il<br />

controllo di regolarità amministrativa e contabile che si propone di garantire la<br />

legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, i meccanismi di controllo<br />

interno sono perlopiù finalizzati a garantire la proficuità dell'azione amministrativa sul<br />

piano di efficacia, efficienza ed economicità, ottimizzazione dei costi, raggiungimento<br />

degli obiettivi, adeguatezza delle scelte compiute e congruenza tra risultati conseguiti ed<br />

obiettivi predefiniti 46 . Emerge cioè un chiaro scostamento tra i fini prettamente<br />

strategici dei controlli interni rispetto alle finalità di prevenzione dell'illiceità<br />

amministrativa cui mira l’azione dell'Alto Commissario, ferma restando la possibilità<br />

per la rete dei controlli interni di offrire un ausilio alle attività di accertamento della<br />

struttura anti-corruzione 47 . In particolar modo per quel che riguarda i servizi di controllo<br />

46 Il profilo caratterizzante tali controlli è costituito dalla marcata funzione di supporto all'attività di<br />

indirizzo e dirigenziale e dalla incisiva valenza conformativa della successiva azione amministrativa.<br />

Spetta cioè all'amministrazione attiva intervenire, sulla base dei risultati dei controlli interni, per<br />

migliorare l'azione amministrativa e correggere le anomalie riscontrate a seguito del controllo.<br />

L’espansione dei controlli interni corrisponde ad una rilevata riduzione dei controlli di legittimità con<br />

l’importante conseguenza che la legalità dell'azione amministrativa non rappresenta più preoccupazione e<br />

cura della stessa pubblica amministrazione, che non la persegue più attraverso un generale controllo<br />

orientato in tal senso.<br />

47 Tuttavia l'Alto Commissario ha recentemente lamentato la scarsa efficienza dei Secin dai quali non ha<br />

avuto a tuttoggi una grossa collaborazione.<br />

150


interno ministeriali 48 , è previsto che il Secin curi i rapporti con l'Alto Commissario per<br />

la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno<br />

della pubblica amministrazione, nell'ambito della sua attività di diretta collaborazione<br />

con il Ministro. Senza anticipare in questa sede le modalità specifiche di intervento<br />

dell'Alto Commissario presso le pubbliche amministrazioni, l'azione dell'organismo<br />

anti-corruzione consiste in un'attività ispettiva, di accertamento e di monitoraggio cui<br />

non si accompagnano tuttavia poteri sanzionatori e repressivi. Non risultano pertanto<br />

giustificati i timori delle autonomie territoriali, le quali hanno ritenuto che le funzioni<br />

proprie dell'organismo neo-costituito si scontrassero con l’assetto istituzionale disegnato<br />

dalla l. 131/2003 49 , con la quale sono fondamentalmente venuti meno i controlli di<br />

legittimità sull'attività delle autonomie territoriali. D'altra parte la possibilità<br />

48 Il Secin Ministeriale opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro. Esso<br />

coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale, ai fini della programmazione e della<br />

definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello e dell’individuazione dei principali<br />

risultati da realizzare – in coerenza con gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri – e degli<br />

obiettivi di miglioramento, nonché per l’individuazione dei parametri di valutazione della congruenza tra<br />

risultati conseguiti ed obiettivi assegnati; valuta il grado di effettiva attuazione – da parte delle strutture<br />

del Ministero – delle scelte contenute nella direttiva e negli altri atti di indirizzo politico, mediante<br />

l’analisi, preventiva e successiva, della congruenza o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate<br />

dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse, umane, finanziarie e<br />

strumentali assegnate; redige, con cadenza trimestrale, relazioni riservate all’organo di indirizzo politico<br />

sui risultati dell’analisi effettuata, individuando gli eventuali fattori ostativi alla realizzazione degli<br />

obiettivi e le eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione degli obiettivi stessi ed<br />

indicando i possibili rimedi; fornisce elementi di valutazione dei dirigenti destinatari delle direttive<br />

emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, anche ai fini delle eventuali misure in materia<br />

di responsabilità dirigenziale adottate dal Ministro; svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi<br />

sull’attuazione di politiche e programmi specifici, su flussi informativi e sulla sistematica generale dei<br />

controlli interni dell’Amministrazione, nonché analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e<br />

rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attività dell’Amministrazione; coadiuva il Ministro<br />

nell’individuazione dei criteri generali e coordina: il sistema di controllo strategico (SISTRA); il sistema<br />

di controllo di gestione (SIGEST); il sistema di contabilità economica analitica per centro di costo<br />

(SICONT); il sistema di valutazione dei dirigenti apicali; il sistema di valutazione dei Commissari<br />

straordinari per le opere pubbliche. Il Servizio, inoltre, nell’ambito della sua attività di diretta<br />

collaborazione con il Ministro: coordina l’attività delle strutture in materia di programmazione economica<br />

(budget) e finanziaria (schede capitolo e note preliminari), nonché ai fini delle notizie da fornire alla<br />

Corte dei Conti per la relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato; cura i rapporti con il<br />

Ministero per l’attuazione del programma di Governo e con l’Alto Commissario per la prevenzione ed il<br />

contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione. Il Servizio si avvale del sistema informativo<br />

automatizzato del Ministero e coordina la propria attività con il Comitato tecnico scientifico per il<br />

coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle Amministrazioni dello Stato e con<br />

l’Osservatorio, costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Servizio, ai fini dello<br />

svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti e ai documenti che si trovano nella disponibilità<br />

dell’Amministrazione.<br />

49 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre<br />

2001, n. 3” in G.U. del 10 Giugno 2003, n. 132. Tale legge prevede un nuovo assetto di competenze di<br />

Corte dei Conti ed Uffici territoriali del Governo e disciplina altresì il potere di controllo sostitutivo del<br />

governo in attuazione dell’art. 120 Cost.<br />

151


iconosciuta in capo all'Alto Commissario di avvalersi di uffici ed organi delle<br />

amministrazioni pubbliche, è riconducibile al modello dell'avvalimento 50 .<br />

Proprio l'assenza di poteri sanzionatori e repressivi in capo all'Alto Commissario<br />

esclude la possibilità di rischi di sovrapposizione di competenza con l'Autorità<br />

giudiziaria e con la Polizia Giudiziaria, non essendo conferito al nuovo organismo<br />

alcuno dei poteri propri di questi soggetti: infatti tutte le indagini svolte dall'Alto<br />

Commissario “hanno natura esclusivamente amministrativa” e rispondono alla<br />

“esclusiva finalità di prevenire eventuali illeciti e non di reprimerli” 51 . A fronte di fatti<br />

che evidenzino responsabilità specifiche, l'organismo anti-corruzione denuncia<br />

obbligatoriamente ex art. 5 i responsabili alla Magistratura, che prosegue<br />

autonomamente l’attività di indagine; peraltro, ex c. 2 della norma, tale denuncia non<br />

comporta alcuna interruzione o sospensione dell’attività istruttoria già eventualmente<br />

avviata dall’Alto Commissario 52 . In questo senso l'Alto Commissario assume un ruolo di<br />

impulso rispetto all'azione dell'Autorità Giudiziaria. Il coordinamento tra i due soggetti<br />

avviene altresì ex art. 2 c. 7 per l’ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni omettano di<br />

rispondere alle richieste dell'Alto Commissario, nel qual caso questi ne dà segnalazione<br />

al Procuratore della Repubblica competente per territorio affinché adotti le eventuali<br />

iniziative di competenza; sembrerebbe infatti possibile ravvisare in un simile<br />

comportamento da parte della p.a. una fattispecie di omissione d'atti d'ufficio.<br />

Ai sensi dell’art. 1 c. 4 lett. f) della legge istitutiva, incombe poi a carico dell’Alto<br />

Commissario l’obbligo di rapporto alla Corte dei Conti nei casi previsti dalla legge ed,<br />

in coerenza con la suindicata disposizione, l’art. 5 del d.P.R. n. 258/2004, prevede che<br />

l’Alto Commissario nell’esercizio delle sue funzioni inoltri denuncia alla Corte dei<br />

Conti per i fatti nei quali è ravvisabile danno erariale. Il Legislatore, prevedendo<br />

50 AA. VV., cit., pp. 628 ss: nella concreta vita delle figure soggettive pubbliche possono verificarsi<br />

vicende legate all'esercizio delle funzioni che implicano rapporti organizzativi di collaborazione fra figure<br />

soggettive diverse e che sono raggruppabili nei due fondamentali modelli della delegazione di funzioni e<br />

della utilizzazione di uffici altrui. Quest'ultima viene anche definita “avvalimento dell'ufficio” e si<br />

realizza allorquando l'amministrazione pubblica, anziché dotarsi di uffici propri, si avvale degli uffici (del<br />

personale e delle attrezzature) di una diversa figura soggettiva, per lo svolgimento dei suoi poteri e delle<br />

sue funzioni, e per il raggiungimento dei propri fini. Scopo ultimo di questi modelli è evitare l'inutile<br />

proliferazione di strutture ed assetti organizzativi, ossia il cosiddetto “rigonfiamento burocratico”.<br />

L'utilizzazione degli uffici dovrebbe riguardare attività istruttorie e preliminari, e non l'esercizio delle<br />

funzioni in senso proprio e completo. All’avvalimento si può fare ricorso soltanto in presenza di una<br />

disposizione espressa di legge.<br />

51 Resoconto stenografico cit.<br />

52 A. Natalini, Il “collegato” alla Finanziaria in materia di pubblica amministrazione, Giornale di diritto<br />

amministrativo, Anno IX, Maggio 2003, pp. 437 ss.<br />

Peraltro la previsione relativa all’obbligo di denuncia dei fatti costituenti reato è pleonastica rispetto al<br />

generale obbligo di denuncia gravante sui pubblici ufficiali relativamente ai fatti-reato riscontrati<br />

nell’esercizio delle proprie funzioni ex art. 331 c.p.p.<br />

152


espressamente l’obbligo di denuncia di danno erariale a carico dell’Alto Commissario<br />

per la prevenzione e il contrasto della corruzione, ha voluto creare un ulteriore<br />

strumento di disincentivazione delle attività corruttive poste in essere nella Pubblica<br />

Amministrazione. Ai sensi dell’art. 2 c. 2 lett. c), l’Alto Commissario effettua il<br />

monitoraggio delle procedure contrattuali e di spesa ed esegue l’analisi sui<br />

comportamenti e sugli atti conseguenti dai quali possa derivare danno erariale: detta<br />

funzione di monitoraggio delle procedure contrattuali, finalizzata a verificare<br />

l’eventuale sussistenza di danno erariale, costituisce un forte ampliamento delle attività<br />

dell’Alto Commissario e una chiave di lettura delle altre forme di illecito di cui si deve<br />

occupare 53 . L’art. 7 del d.P.R. prevede poi che il rendiconto consuntivo della gestione<br />

dell’Ufficio dell’Alto Commissario sia sottoposto al controllo annuale della Corte dei<br />

Conti. 54 Per quanto concerne il controllo della Corte dei conti relativamente all’operato<br />

degli enti locali, non dimentichiamoci che ex art. 148 del d.P.R. 267/2000 la Corte dei<br />

Conti esercita il controllo esterno sulla gestione degli enti locali, ai sensi delle<br />

disposizioni di cui alla l. 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed<br />

integrazioni: la Corte verifica cioè la legittimità e la regolarità delle gestioni nonché il<br />

funzionamento dei controlli interni a ciascun amministrazione ed accerta altresì la<br />

rispondenza dei risultati dell'azione amministrativa agli obiettivi stabiliti con legge,<br />

valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione<br />

amministrativa stessa 55 . Essendo il controllo in questione sulla gestione del bilancio del<br />

patrimonio delle p.a. nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza<br />

comunitaria ex art. 3 l. 20/1994, un controllo successivo, anche il rapporto dell’Alto<br />

Commissario con tali enti non potrà avvenire in fase preventiva.<br />

E’ quindi previsto che, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 258/2004, l'Alto Commissario,<br />

nell'esercizio delle proprie funzioni, accede ai documenti amministrativi ed alle banche<br />

dati delle pubbliche amministrazioni “ fermo quanto previsto dal decreto legislativo 30<br />

53<br />

Infatti, tali forme di illecito devono essere intese come ulteriori forme di illecito nell’ambito della<br />

Pubblica Amministrazione.<br />

54<br />

Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2005 della procura regionale Umbria, punto 2<br />

concernente “Recenti innovazioni legislative nelle materie soggette alla giurisdizione della Corte dei<br />

Conti”. Per la Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2005 della procura regionale Marche,<br />

preso atto che “ nessuna segnalazione è pervenuta dall'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto<br />

della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione”, si osserva che “ l'attività<br />

di questo organismo non ha ancora preso il necessario ed auspicabile avvio”.<br />

55<br />

Ex art. 7 l. 131/2003, la Corte dei Conti si occupa del coordinamento della finanza pubblica degli enti<br />

territoriali, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi, la sana gestione<br />

finanziaria ed il funzionamento dei controlli interni, presta la propria collaborazione ed esprime pareri in<br />

materia di contabilità pubblica.<br />

153


giugno 2003, n. 196” 56 . Questo limite, originariamente non contenuto nello schema di<br />

regolamento ed introdotto in un secondo momento nel testo definitivo sulla base di una<br />

specifica osservazione espressa dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 31 maggio<br />

2004, impone pertanto che l’Alto Commissario eserciti l'accesso in armonia con le<br />

previsioni del Codice in materia di protezione dei dati personali. Proprio la circostanza<br />

che l’attività dell'organismo anti-corruzione sia suscettibile di incidere sulla privacy dei<br />

soggetti coinvolti dalle sue indagini, ha determinato un intervento critico da parte del<br />

Garante della privacy. Precisamente nella relazione annuale 2004 57 , questi ha lamentato<br />

la violazione delle previsioni relative all'attività consultiva del Garante sugli atti di<br />

Governo contenute all’art. 154 c. 4 del Codice il quale sancisce che il Presidente del<br />

Consiglio dei Ministri e ciascun ministro debbano consultare il Garante all'atto della<br />

predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi che incidono sulla<br />

protezione dei dati personali, al fine di prevenire delicati problemi applicativi,<br />

nell'interesse pubblico e dei cittadini, in un quadro di proficua collaborazione<br />

istituzionale che diversi ministeri hanno riconosciuto più volte. Nella relazione annuale<br />

citata invece si osserva che “nel 2004 si è registrato un incremento dei casi di mancata<br />

consultazione dell'Autorità, persino su tematiche fondamentali nel rapporto tra Stato e<br />

cittadini che implicano il trattamento di dati sensibili o comunque particolarmente<br />

delicati.” L'Autorità ha quindi contestualmente inviato al Governo un elenco dei<br />

principali regolamenti ed atti amministrativi “in relazione ai quali, negli ultimi anni, non<br />

è stato richiesto il parere al Garante ai sensi dell'art. 31 c. 2 della l. 675/1996 e poi<br />

dell'art. 154 c. 4 del Codice”: il primo tra i casi significativi menzionati riguarda proprio<br />

il d.P.R. 258/2004, “Regolamento concernente le funzioni dell'Alto Commissario per la<br />

prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica<br />

amministrazione”. E’ opportuno segnalare che la mancata consultazione del Garante da<br />

parte del Governo integra a tutti gli effetti una violazione di legge e del diritto<br />

comunitario, che espone peraltro i dati personali trattati in applicazione di tali atti alla<br />

conseguenza dell'inutilizzabilità ex art. 11 c. 2 del Codice.<br />

In conclusione riteniamo non sussistano concreti rischi di sovrapposizione fra la<br />

competenza e le funzioni proprie dell'Alto Commissario per la prevenzione e il<br />

56 Codice in materia di protezione dei dati personali, G.U. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.<br />

57 Relazione annuale 2004, presentata il 9 febbraio 2005, reperibile su http://www.garanteprivacy.it<br />

Il punto 21 del documento verte sulle “Relazioni istituzionali” e si occupa specificamente dei rapporti fra<br />

l'Autorità Garante e le attività di sindacato ispettivo e di indirizzo parlamentari, della collaborazione con<br />

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, della cooperazione con altre istituzioni, della collaborazione con<br />

la Guardia di Finanza, dell'attività consultiva del Garante sugli atti del Governo.<br />

154


contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica<br />

amministrazione e quelle proprie di altri soggetti istituzionali preesistenti 58 . D'altra<br />

parte, onde scongiurare un simile rischio, l'organismo anti-corruzione può avvalersi<br />

dello strumento del protocollo d'intesa per regolamentare specificamente il raccordo fra<br />

la propria attività e quella delle altre istituzioni, aventi finalità comuni o analoghe.<br />

58 Il possibile conflitto di competenze con altri organismi quali la Corte dei conti, l'Autorità giudiziaria, i<br />

servizi di controllo interno, derivante dal carattere ripetitivo di alcune delle funzioni in astratto<br />

riconosciute al Commissario, è escluso dalla parziale limitazione del ruolo del soggetto medesimo, il<br />

quale non può incidere direttamente sull'amministrazione e si vede sottratta la possibilità di reprimere<br />

concretamente gli abusi e le violazioni delle normative in materia. Infatti la struttura, qualora accerti<br />

l'esistenza di illeciti, è tenuta ad inviare gli atti agli organi di controllo competenti.<br />

155


CAPITOLO VI<br />

FUNZIONI E POTERI DELL’ALTO COMMISSARIO<br />

1. Premessa all’articolo 2 del d.P.R. 258/2004<br />

Le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e<br />

delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione sono espressamente<br />

disciplinate dall'art. 2 del d.P.R. 258/2004 e consistono in attività di natura conoscitiva<br />

(indagine ed accertamento) ed attività consultiva (valutazioni e relazioni).<br />

Come abbiamo già avuto modo di osservare, la formulazione normativa è tale da<br />

lasciare aperti molti dubbi interpretativi 1 : in particolare la disciplina delle funzioni<br />

presenta anzitutto un’incongruenza nel comma 6 laddove è previsto che “ per le attività<br />

di cui al comma 1, lettera c), e comma 4, le amministrazioni riferiscono all'Alto<br />

Commissario in merito al seguito dato alle segnalazioni”. In proposito si rileva anzitutto<br />

l'erroneo rinvio al “comma 1, lettera c)”, inesistente, dovendosi piuttosto ritenere che<br />

tale rinvio debba riguardare “le attività di monitoraggio su procedure contrattuali e di<br />

spesa su comportamenti, e conseguenti atti, da cui possa derivare danno erariale” di cui<br />

al comma 2, lettera c). A prescindere dalla circostanza che tale incongruenza sia frutto<br />

di una svista piuttosto che di un errore di stampa, ciò che rileva è il lassismo che<br />

contraddistingue l'intero provvedimento, e più in generale la produzione normativa degli<br />

ultimi anni. Sempre per quanto riguarda la formulazione del comma 6, non si<br />

comprende d'altra parte la ragione delle rinvio al “comma 4”, relativo alle modalità di<br />

svolgimento del procedimento innanzi all'Alto Commissario e pertanto privo di<br />

attinenza rispetto a quanto previsto nella disposizione in oggetto, dovendosi più<br />

coerentemente riferire la previsione al comma 5, il quale disciplina la comunicazione<br />

all’amministrazione interessata delle valutazioni e la messa a disposizione degli<br />

elementi istruttori acquisiti dall'Alto Commissario.<br />

Infine, senza addentrarci in questa sede nell'analisi e nell'interpretazione delle<br />

disposizioni, per le quali si rinvia al dettagliato esame delle funzioni, allo scopo di<br />

evidenziare lo scadente stile di formulazione del testo normativo, non si può non<br />

rilevare l’imprecisione terminologica nonché il mancato coordinamento tra i commi 5, 6<br />

1 In questo senso anche A. Natalini, Il “collegato” alla Finanziaria in materia di pubblica<br />

amministrazione, Giornale di diritto amministrativo, Anno IX, Maggio 2003, pp. 437 ss.<br />

156


e 7: il comma 5 infatti fa precipuo riferimento alle “ valutazioni” cui l'Alto Commissario<br />

sia giunto in conclusione del procedimento di accertamento, quindi il successivo comma<br />

6 rinomina tali valutazioni e si riferisce alle “segnalazioni” pervenute alle<br />

amministrazioni, infine il capoverso della norma sanziona la mancata risposta da parte<br />

delle amministrazioni alle “ richieste” dell'Alto Commissario.<br />

Posto che il termine “segnalazioni” 2 utilizzato dal comma 6 è termine improprio, si<br />

tratta di chiarire se l'atto conclusivo del procedimento di accertamento condotto<br />

dall'Alto Commissario anti-corruzione consista in un atto valutativo ovvero in una<br />

richiesta..<br />

Provvediamo a risolvere tali problemi interpretativi nell’ambito della seguente analisi<br />

compiuta delle funzioni attribuite all'organismo e dei poteri messigli a disposizione 3 .<br />

2. Funzioni dell’Alto Commissario contro la corruzione<br />

L'Alto Commissario esercita le sue funzioni in materia di prevenzione e contrasto della<br />

corruzione e di altre forme di illecito “nell'ambito della pubblica amministrazione”(art.<br />

2 c. 1).<br />

Tali funzioni consistono anzitutto nel disporre indagini tese ad accertare l'esistenza, le<br />

cause e le concause dei fenomeni di corruzione e di illecito o di pericoli di<br />

condizionamento da parte di organizzazioni criminali all'interno della pubblica<br />

amministrazione (c. 2 lett. a ). Le indagini in questione possono essere attivate d'ufficio<br />

dallo stesso Alto Commissario, ovvero possono essere originate da richiesta motivata<br />

delle amministrazioni o infine da denuncia privata 4 . In quest’ultimo caso è tuttavia<br />

esclusa l’azione propulsiva delle segnalazioni anonime, in applicazione del principio ex<br />

art. 333 c.p.p. che ne sancisce l’inutilizzabilità. L’investigazione da parte<br />

2 La natura non vincolante della segnalazione non è compatibile con le previsioni del successivo c. 7 che<br />

sanziona espressamente la mancata collaborazione da parte delle p.a.<br />

3 S. Lazzini ( a cura di), Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre<br />

forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, http://www.diritto.it; A. Gorret, Dopo una<br />

serie di rinvii è stato approvato dal governo il decreto attuativo della legge Frattini, Bollettino segretari;<br />

A. Natalini, op.cit.; M. Valero, L’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e<br />

delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, Nuova Rassegna di Legislazione,<br />

Dottrina e Giurisprudenza, n. 19 dell’1/10/2004, pp. 2222 ss.; S. Zaramella, L’Alto commissario contro la<br />

corruzione, Studium Iuris n. 1/2005, pp. 128 ss.; Guida al Diritto, IlSole24Ore, Fissate le modalità di<br />

funzionamento del Commissario anti-corruzione, n. 43 del 6 novembre 2004, pp. 14 ss.<br />

4 Originariamente le legge istitutiva ha previsto che l'Alto Commissario abbia la facoltà di esercitare le<br />

proprie funzioni d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni (art. 1 c. 4 lett. c l. 3/2003).<br />

Pertanto la possibilità anche per il privato di usufruire dell'organismo rappresenta una novità introdotta<br />

dal regolamento.<br />

157


dell’organismo anti-corruzione presuppone quantomeno la sussistenza di un fumus di<br />

illiceità. Oggetto dell'attività di indagine è anzitutto l'accertamento dell'esistenza delle<br />

cause di corruzione: infatti una delle caratteristiche principali del fenomeno della<br />

corruzione consiste nella difficoltà di stabilire la direzione causale delle dinamiche che<br />

ne stanno alla base. Cause ed effetti sono infatti interconnessi da continui meccanismi di<br />

feedback difficilmente isolabili singolarmente; le cause vengono cioè influenzate dalla<br />

loro stessa azione, innescando meccanismi di retroazione in cui gli effetti hanno<br />

un'influenza negativa sulle cause. D’altra parte, proprio in considerazione della<br />

complessità del fenomeno, si è affermato che non esistono cause dirette che<br />

determinano il propagarsi della corruzione bensì esistono degli insiemi di attività statali<br />

che costituiscono un terreno fertile per lo sviluppo di episodi corruttivi: tra le aree in<br />

questione si annoverano la regolamentazione delle autorizzazioni, la tassazione, le<br />

decisioni di spesa pubblica, il finanziamento dei partiti e tutte le attività caratterizzate da<br />

una forte connotazione discrezionale e da una concentrazione di potere politico ed<br />

economico 5 . In quest'ottica è chiaro che l'attività amministrativa in sé e per sé, per le<br />

caratteristiche che le sono proprie, è potenzialmente causale rispetto alla produzione di<br />

illeciti. L’azione investigativa dell'Alto Commissario risulta strumentalmente connessa<br />

con la competenza e le finalità proprie dell'organismo: non si può infatti ambire a<br />

prevenire un fenomeno, senza averne preliminarmente identificato le cause. La<br />

prevenzione infatti mostra la propria superiorità rispetto alla politica di repressione<br />

proprio perché si propone di risolvere il problema all’origine, sì da evitare o<br />

quantomeno contenere l’insorgere di nuove distorsioni. Per quanto concerne i pericoli di<br />

condizionamento della criminalità organizzata, la criticità della situazione emerge<br />

qualora si ponga mente all’azione invasiva ed intimidatoria su concessioni edilizie ed<br />

appalti da parte di mafia, camorra e n’drangheta. La norma precisa poi che le indagini<br />

così condotte dalla struttura anti-corruzione possono avere natura anche meramente<br />

conoscitiva, cioè possono essere esclusivamente finalizzate all'acquisizione di dati,<br />

notizie e documentazione su un determinato fatto.<br />

Tale funzione investigativa è strettamente connessa con l’ulteriore funzione propria<br />

dell’Alto Commissario consistente nell'elaborazione di analisi e studi sull'adeguatezza e<br />

congruità del quadro normativo, nonché delle eventuali misure poste in essere dalle<br />

amministrazioni per prevenire e per fronteggiare l’evolversi dei fenomeni distorsivi<br />

5 M. Arnone, E. Iliopulos, La corruzione costa. Effetti economici, istituzionali e sociali., Vita&Pensiero,<br />

2005, pp. 5 e 58.<br />

158


all'esame ( c. 2 lett. b). La struttura si occupa cioè di verificare che le previsioni<br />

normative adottate dall’ordinamento nonché le singole misure assunte dalle<br />

amministrazioni siano effettivamente idonee a prevenire e contenere le pratiche illecite<br />

e, qualora tale verifica non desse riscontro positivo, il Commissario si propone di<br />

individuare meccanismi più adeguati allo scopo. In quest’ottica opera peraltro la<br />

previsione del successivo art. 4 che impone all’organismo un obbligo relazionale nei<br />

confronti del Presidente del Consiglio avente ad oggetto l’attività svolta.<br />

Una più specifica funzione dell'Alto Commissario consiste nel monitoraggio su<br />

procedure contrattuali e di spesa e su comportamenti ed atti conseguenti da cui possa<br />

derivare danno erariale ( c. 2 lett. c ). L’azione di monitoraggio dell'Alto Commissario<br />

verte sull’individuazione di fattispecie costituenti specificamente reati o comunque<br />

illeciti, essendo viceversa esclusi dalla sua vigilanza eventuali “ritardi, disservizi,<br />

insufficienze o anomalie, anche in rapporto al rispetto dei codici di comportamento ed<br />

alle Carte dei Servizi delle p.a.”, i quali comportamenti erano stati originariamente<br />

contemplati nella schema di regolamento ma che sono successivamente stati espunti<br />

nella versione finale, dietro osservazione del Consiglio di Stato 6 , in quanto attengono al<br />

rispetto di principi di efficacia, efficienza ed economicità, la cui inosservanza non<br />

configura necessariamente reati o illeciti, ed il cui controllo è già oggetto della specifica<br />

normativa in materia di controlli interni.<br />

Il complesso funzionale della struttura anti-corruzione mira a supervisionare<br />

l’organizzazione e l’attività amministrativa, fungendo anzitutto da deterrente rispetto<br />

alla commissione di nuovi illeciti, supportando in chiave preventiva l’azione<br />

magistratuale di contrasto della corruzione e offrendo possibili soluzioni rispetto<br />

all’evoluzione delle distorsioni. Ciò che preme sottolineare è che il Commissario,<br />

ancorché proceda ad indagare su fatti specifici o a monitorare procedure determinate,<br />

non si interessa precipuamente al singolo episodio ma al fenomeno complessivamente<br />

inteso di cui l’episodio non è che un tassello. D’altra parte, proprio tramite il<br />

ricevimento di denunce e richieste d’indagine e conseguenti investigazioni, la struttura è<br />

in grado di evidenziare quali settori presentino maggiori rischi di distorsione e possano<br />

pertanto essere qualificati come “settori di crisi”, nei confronti dei quali è quindi più<br />

urgente l’adozione di misure di contenimento e prevenzione del fenomeno corruttivo.<br />

6 Nella già citata adunanza della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del 31/05/2004.<br />

159


3. Poteri dell’Alto Commissario anti-corruzione<br />

Passiamo dunque in rassegna quali siano i poteri attribuiti alla struttura anti-corruzione<br />

per l'attuazione delle funzioni che le sono proprie: trattasi di poteri di indagine, di<br />

avvalimento, di accertamento, di delega, di accesso (art. 2 c. 3 e art. 3).<br />

L'Alto Commissario è una struttura che fa indagini, accertamenti e valutazioni: il suo<br />

core business è di essere un supporto tecnico per gli organi politici e per le stesse<br />

amministrazioni, pertanto esso è sprovvisto di qualsiasi potere di natura coercitiva,<br />

sanzionatoria e repressiva in genere 7 . L'assenza di poteri di questo tipo in capo all'Alto<br />

Commissario è giustificata dalla funzione essenzialmente preventiva dell'organismo, cui<br />

non interessa punire il fatto specifico - a fronte del quale peraltro provvederà ad<br />

inoltrare denuncia agli organismi competenti- bensì offrire soluzioni congrue per il<br />

contenimento del fenomeno corruttivo. A questo scopo l'azione del Commissario si<br />

concentra su profili investigativi e di documentazione idonei ad inquadrare i settori di<br />

rischio, ad identificare le cause delle pratiche corruttive e conseguentemente a proporre<br />

soluzioni normative e pratiche atte a contrastare il fenomeno sin dall'origine. D'altra<br />

parte non si può non evidenziare come l'eventuale previsione in capo all'organismo di<br />

poteri di natura sanzionatoria non potrebbe far altro che rendere la sua azione più<br />

incisiva rispetto alle pubbliche amministrazioni monitorate.<br />

Per quanto concerne precipuamente l'attività di indagine, non sono fornite indicazioni in<br />

merito all'entità dei poteri investigativi propri della struttura; tuttavia, stante il carattere<br />

amministrativo delle indagini promosse e la loro finalità essenzialmente preventiva, è da<br />

escludersi che l'Alto Commissario abbia poteri investigativi analoghi a quelli della<br />

Magistratura. D'altronde l'azione specifica di acquisizione di informazioni può avvenire<br />

indirettamente ovvero direttamente: nell'espletamento delle proprie funzioni la struttura<br />

ha infatti il potere di avvalersi degli uffici degli organi ispettivi e di verifica delle<br />

amministrazioni pubbliche e dei servizi di controllo interno, nonché di ricorrere ad<br />

esperti e consulenti esterni; d’altra parte l'organismo può altresì effettuare accertamenti<br />

diretti mediante audizione dei soggetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni o dei<br />

privati interessati alle procedure amministrative e contabili in corso di esame ( si pensi a<br />

casi di contratti della p.a., di concessioni, di contributi, di autorizzazioni, di licenze,<br />

7 Secondo dichiarazione di G. Tatozzi, Avvenire del 06/02/2005, “ l'Alto Commissario è un organo che<br />

offre collaborazione alle amministrazioni nel loro stesso interesse. Non è un organo occhiuto e repressivo<br />

che va a sanzionare, ma fornisce consulenza per ridurre i rischi di corruzione”.<br />

160


ecc…). Tali audizioni debbono essere verbalizzate ed il verbale deve essere debitamente<br />

sottoscritto: la previsione regolamentare prescrivente la verbalizzazione delle audizioni<br />

è stata introdotta nella versione definitiva del regolamento dietro osservazione del<br />

Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto che la redazione del verbale sia “ essenziale in<br />

ogni tipo di audizione per la garanzia della fedele conservazione di quanto emerso e<br />

della sua conoscibilità”.<br />

All'Alto Commissario è altresì attribuito il potere di delegare specifici accertamenti a<br />

singoli funzionari delle pubbliche amministrazioni interessate, dovendosi peraltro<br />

ritenere che il Commissario mantenga poteri di direttiva, vigilanza, revisione e revoca<br />

della delega.<br />

All’organismo anti-corruzione compete anche un ampio potere di accesso 8 ai documenti<br />

amministrativi ed alle banche dati delle pubbliche amministrazioni. Secondo le<br />

previsioni della legge istitutiva, l'Alto Commissario svolge le proprie funzioni<br />

nell’osservanza dei principi fondamentali di trasparenza e libero accesso alla<br />

documentazione amministrativa e alle banche dati delle p.a. Peraltro, secondo Natalini 9 ,<br />

“resta oscuro se il principio di trasparenza e libero accesso, indicato come regola di<br />

funzionamento della struttura, autorizzi l'acquisizione di informazioni da parte dell'Alto<br />

Commissario o, viceversa, degli interessati o di terzi nei suoi confronti”. Il potere di<br />

accesso, disciplinato dall'art. 3, è attribuito in capo all'Alto Commissario in rapporto<br />

strumentale rispetto alle funzioni indicate dal precedente art. 2. Tale potere non può<br />

prescindere dall'osservanza degli istituti e dei principi codificati dalla l. 241/1990 e dal<br />

rispetto delle previsioni del Codice in materia di protezione dei dati personali ( d.lgs.<br />

196/2003) 10 : in particolare ai sensi dell’art. 18 del citato Codice “qualunque trattamento<br />

di dati personali da parte di soggetti pubblici”- includendosi chiaramente nel novero dei<br />

soggetti pubblici anche l’Alto Commissario contro la corruzione – “è consentito<br />

8 P. Arena, L’accesso ai documenti amministrativi, Il Mulino, 1991; F. Bellomia, Il diritto di accesso ai<br />

documenti amministrativi e i suoi limiti, Giuffrè, 2000; R. Caranta, L. Ferraris, La partecipazione al<br />

procedimento amministrativo, Giuffrè, 2000; F. Caringella, R. Garofoli, M.T. Sempreviva, L’accesso ai<br />

documenti amministrativi. Profili sostanziali e processuali, Giuffrè, 1999; G. Corso, F. Teresi,<br />

Procedimento amministrativo e accesso ai documenti, Maggioli, 1991; L. Mazzarolli, L’accesso ai<br />

documenti della pubblica Amministrazione, Cedam, 1998; A. Romano Tassone, Considerazioni in tema<br />

di diritto di accesso, Scritti per Ezio Silvestri, Giuffrè, 1992, p. 445.<br />

9 Op. cit.<br />

10 La previsione secondo cui l'accesso è esercitato in armonia con le previsioni del “Codice in materia di<br />

protezione dei dati personali” è stato introdotto nel testo definitivo del regolamento a seguito di<br />

osservazione espressa dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato nella citata<br />

adunanza del 31 maggio 2004.<br />

161


soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali” 11 . Il successivo art. 59, in<br />

materia di Accesso a documenti amministrativi per l’ipotesi di trattamento in ambito<br />

pubblico , sancisce che, fatte salve le specifiche previsioni per i dati idonei a rivelare lo<br />

stato di salute o la vita sessuale, le attività finalizzate all'applicazione della disciplina<br />

sull’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali, compresi dati<br />

sensibili e giudiziari 12 – anzitutto la l. 241/1990 e successive modifiche - si considerano<br />

di “rilevante interesse pubblico”. Specificamente ex art. 67 relativo alle Attività di<br />

controllo e ispettive, “si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli<br />

articoli 20 e 21 13 , le finalità di verifica della legittimità, del buon andamento,<br />

dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a<br />

11 Per le definizioni si faccia riferimento a quanto previsto dall’art. 4 del Codice in materia di protezione<br />

dei dati personali per cui costituisce trattamento “qualunque operazione o complesso di operazioni,<br />

effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,<br />

l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,<br />

l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la<br />

cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”; è dato personale<br />

“qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o<br />

identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un<br />

numero di identificazione personale”; rientra nel concetto di banca di dati “qualsiasi complesso<br />

organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti”.<br />

12 Dati sensibili sono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,<br />

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od<br />

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a<br />

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; dati giudiziari sono i dati personali idonei a rivelare<br />

provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002,<br />

n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e<br />

dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice<br />

di procedura penale.<br />

13 Art. 20. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili<br />

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa<br />

disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni<br />

eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.<br />

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i<br />

tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati<br />

e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione<br />

alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto<br />

di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154,<br />

comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.<br />

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono<br />

richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge,<br />

che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai<br />

sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.Il trattamento è consentito solo se il<br />

soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi<br />

di cui al comma 2.<br />

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata<br />

periodicamente.<br />

Art. 21. Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari<br />

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa<br />

disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse<br />

pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.<br />

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.<br />

162


equisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque,<br />

attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive<br />

nei confronti di altri soggetti; accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con<br />

riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di<br />

controllo o di sindacato ispettivo di cui all'art. 65 c. 4”. Per quel che concerne<br />

precipuamente l'accesso ai documenti delle pubbliche amministrazioni (art. 3 lett. a<br />

d.P.R. 258), ribadendo quanto già previsto in termini generali dall’art. 24 della l.<br />

241/1990, è espressamente previsto che esso non possa ammettersi relativamente a<br />

materiale documentale per il quale operi il segreto di Stato: le ipotesi di legittima<br />

opposizione del segreto di Stato 14 sono quelli comuni e non destano pertanto problemi;<br />

tuttavia dalla sussistenza di tale limite si trae implicitamente l'esclusione del Ministero<br />

della Difesa dal campo operativo della struttura anti-corruzione. D'altra parte nello<br />

svolgimento delle sue indagini l'Alto Commissario ha il potere di accedere liberamente<br />

alle banche dati delle pubbliche amministrazioni 15 , anche concordando con esse idonee<br />

14 Ci si riferisce all’art. 12 della l. 801/1977 per cui “sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti,<br />

le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato<br />

democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla<br />

Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla<br />

indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa<br />

militare dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine<br />

costituzionale”. Peraltro il potere esecutivo può sempre qualificare segrete altre fattispecie, se lo ritenga<br />

necessario, qualora si tratti di dati la cui conoscenza possa pregiudicare la difesa nazionale o<br />

l’espletamento di funzioni statali vitali. Altre fonti in materia sono: artt. 256-263 e 270- 270bis c.p.; artt.<br />

114, 201- 204, 256, 351, 362, 391quater e septies, 472- 473 c.p.p.; artt. 66 e 129 d. lgs. 271/1989; r.d.<br />

1161/1941 (segreto militare); d.P.R. 480/1982; art. 5 l. 400/1988; l. 241/1990; d.l. 345/1991 conv. l.<br />

410/1991; d.P.R. 352/1992; d.P.R. 680/1994; d.P.R. 756/1994; d.l. 669/1996 conv. l. 30/1997; l.<br />

675/1996; d.p.c.m. 19 dicembre 1997; d.p.c.m. 10 marzo 1999, n. 294; d.p.c.m. 11 aprile 2002; d.p.c.m.<br />

26 novembre 2002. Si veda: G. Labriola, Segreto di Stato, Enciclopedia del diritto, XLI, pp. 1028 ss.; M.<br />

Ricciardi, Appunti sul segreto di Stato e principio di trasparenza, Politica del diritto, 1993, pp. 35 ss.; E.<br />

Cocco, I segreti di informazione e di sicurezza nell’ordinamento italiano, Padova, 1980; A. Rocco, In<br />

tema di segreto di Stato e di accesso ai documenti amministrativi, Il Diritto Sociale, 1992, pp. 179 nonché<br />

Il segreto nella realtà giuridica italiana, (Atti del convegno nazionale), Roma, 26-28 ottobre 1981,<br />

Padova, 1983; S. Barile, Democrazia e segreto, Quaderni Costituzionali, 1987, pp. 29 ss.; V. Italia,<br />

L’accesso ai documenti amministrativi (Regolamento 27 giugno 1992, n. 352), Milano, 1992, pp. 3 ss.;<br />

Enciclopedia del diritto, Segreto (reati in materia di) voce, pp. 1037 ss.; A.M. Sandulli, I limiti al diritto<br />

di accesso: in particolare il segreto, Accesso ai documenti amministrativi (voce), Enciclopedia del<br />

diritto, pp.15 ss.<br />

15 F. Cardarelli, Le banche dati pubbliche: una definizione, saggio pubblicato su Il diritto<br />

dell’informazione e dell’informatica, Giuffrè, 2002, pp. 321 ss: in termini di pura definizione normativa<br />

la nozione di banca dati non appare univoca nel nostro ordinamento. Si rinvengono infatti due diverse<br />

definizioni legislative, ciascuna delle quali appare funzionalizzata al genere di protezione giuridica<br />

prevista dal legislatore: una contenuta nell’art. 1 c. 2 lett. a) della l. n.675/1996 (e successive<br />

modificazioni ed integrazioni) secondo la quale si intende per banca dati “qualsiasi complesso di dati<br />

personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di<br />

criteri determinati tali da facilitarne il trattamento”; l’altra contenuta nell’art. 2 n. 9) della l. n. 633/1941<br />

(e successive modificazioni ed integrazioni), così come modificato dall’art.2 del d.lgs. 6 maggio 1999,<br />

n.169, secondo la quale le banche dati sono intese “come raccolte di opere, dati o altri elementi<br />

indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi<br />

163


forme di collegamento telematico ( art. 3 lett. b d.P.R. 258): l'accesso, in questo caso,<br />

trova un limite di natura soggettiva essendo per l’appunto circoscritto alle banche dati<br />

delle pubbliche amministrazioni e non essendo viceversa prevista un'analoga possibilità<br />

di accesso diretto ad altre banche dati che, almeno in caso di indagini di tipo<br />

patrimoniale su soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, sarebbero di<br />

intuibile utilità (si pensi, ad esempio, alle banche dati a disposizione di istituti di credito<br />

ed istituzioni finanziarie). Posto che una previsione di questo tipo in ogni caso non<br />

sarebbe potuta essere contenuta in un testo regolamentare 16 , non è d'altra parte da<br />

escludersi la possibilità per l'Alto Commissario di giungere comunque a conoscenza di<br />

tali informazioni tramite l'accesso ad alcune banche dati della pubblica amministrazione<br />

che istituzionalmente raccolgono ed elaborano dati di tipo patrimoniale, trattabili anche<br />

da parte dell'organismo anti-corruzione, proprio grazie al predetto collegamento<br />

telematico.<br />

Nelle intenzioni dell’Alto Commissario vi è proprio quella di fungere da “terminale<br />

informatico della pubblica amministrazione” 17 , soprattutto per quel che concerne grandi<br />

appalti, e in quest’ottica di coordinamento informatico si collocano anche le intese<br />

elettronici o in altro modo”. Entrambe le definizioni hanno un corrispondente riferimento normativo di<br />

derivazione comunitaria: rispettivamente all’art. 2 c. 1 lett. c) direttiva 95/46/CEE e all’art. 1 c. 2 della<br />

direttiva 96/9/CE. La locuzione di banca dati implica l’utilizzazione di tecnologie informatiche e viene<br />

spesso e volentieri utilizzata quale sinonimo di archivio, ed anzi si sovrappone ad esso, differenziandosi<br />

solo in virtù della diversa connotazione tecnologica. Si può assumere come ulteriore connotazione delle<br />

banche dati la circostanza che le informazioni da esse generate siano oggetto di tutela, disposta dalla<br />

legge (e non da norme secondarie), in relazione al loro contenuto (ad esempio i dati personali), al<br />

contenente (appunto la banca dati), per la loro funzione (nell’attività di impresa, ma soprattutto nella<br />

pubblica amministrazione), per il contesto nel quale le informazioni vengono comunicate ed apprese (dal<br />

segreto professionale alle procedure pubbliche di gara), per la qualità dei soggetti coinvolti nel circuito<br />

informativo (nei rapporti tra amministrazioni pubbliche), per le modalità della loro genesi (tutela del<br />

contenuto della banca dati in forza del diritto sui generis) In via conclusiva sembra possibile ricostruire la<br />

categoria delle banche dati pubbliche sulla base dei seguenti elementi strutturali:<br />

- le banche dati pubbliche possono essere definite come le banche dati realizzate e gestite,<br />

direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni ovvero da organismi di diritto pubblico, sulla<br />

base di finalità istituzionali proprie di detti enti, definite o previste dalla legge o da regolamenti;<br />

- esse sono generalmente accessibili dagli utenti in base ai principi generali sull’accesso ai documenti<br />

amministrativi, e possono essere sottratte al principio dell’accesso solo in caso di limiti legislativi<br />

afferenti al segreto, alla tutela dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili, ed in caso di banche<br />

dati funzionali allo svolgimento di attività a carattere strettamente imprenditoriale o commerciale;<br />

- esse sono proteggibili, se ricorre il requisito della creatività, in forza del diritto d’autore, ovvero sono<br />

proteggibili sulla base del diritto sui generis solo nel caso in cui l’investimento realizzato, direttamente o<br />

indirettamente, sia stato rilevante rispetto al normale svolgimento dell’attività amministrativa, e solo in<br />

presenza delle garanzie di cui appresso;<br />

- l’insieme dei dati e delle informazioni in esse contenuti, se rilevanti sotto il profilo commerciale, non<br />

possono essere resi disponibili in via esclusiva ad un soggetto privato, ma devono poter essere resi<br />

accessibili ai soggetti che ne facciano richiesta in base a condizioni eque, trasparenti e non<br />

discriminatorie, e sulla base di criteri di remuneratività che siano orientati ai costi e che in ogni caso non<br />

siano di per sé ostacolo allo svolgimento di attività in regime di concorrenza.<br />

16 Così, M. Valero, op. cit.<br />

17 G. Tatozzi a Panorama del 24/11/2005.<br />

164


firmate con l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, la Procura Nazionale Antimafia<br />

e la Guardia di Finanza.<br />

4. Procedimento innanzi all’Alto Commissario<br />

Il complesso delle attività di indagine ed accertamento promosse dall'Alto Commissario,<br />

d’ufficio o su istanza di privati o amministrazioni, assolve ad una funzione preparatoria<br />

rispetto all'emanazione del provvedimento finale. La disciplina del procedimento di<br />

accertamento da parte dell'Alto Commissario specifica peraltro che, quando, in<br />

conseguenza degli accertamenti disposti, il Commissario ravvisi in capo ad un soggetto<br />

determinato una precisa responsabilità per attività illecite, si deve dare comunicazione<br />

all'interessato dell'avvio del procedimento. A fronte di tale comunicazione, l'interessato<br />

può inoltrare richiesta di essere ascoltato dall'Alto Commissario o da un dirigente o da<br />

un funzionario da lui delegato: in tale caso, conformemente a quanto previsto dal c. 3,<br />

dell'audizione è redatto apposito verbale debitamente sottoscritto, avente funzione di<br />

documentazione ed esternazione ( art. 2 c. 4). Originariamente lo schema regolamentare<br />

prescriveva che il verbale di audizione fosse redatto “in forma riassuntiva”: tale<br />

previsione è stata però espunta dalla versione definitiva del regolamento a seguito delle<br />

osservazioni formulate dal Consiglio di Stato 18 il quale ha viceversa ritenuto che il<br />

verbale, per sua natura, debba dare conto di tutto quanto avvenuto. Il verbale, redatto<br />

pertanto in forma integrale, dovrà quindi essere controfirmato da tutti i soggetti<br />

partecipanti all'audizione, a fini di controllo. Queste disposizioni rispondono<br />

chiaramente ad un preciso intento di garanzia verso il soggetto sulla cui attività si<br />

svolge l'accertamento e rivelano una duplice matrice: quella processuale penalistica e<br />

quella prettamente amministrativa, mutuata quest’ultima dalla l. 241/1990 la quale<br />

prescrive infatti che l'interessato riceva notizia dell'avvio del procedimento che lo<br />

coinvolge ( art. 7 ) e gli attribuisce quindi la facoltà di partecipare alla corretta<br />

formazione del provvedimento amministrativo.<br />

A seguito di indagini ed audizioni, l'Alto Commissario provvede quindi a comunicare<br />

all'amministrazione interessata i risultati dei propri esami e le responsabilità, anche<br />

disciplinari, dei funzionari che ne sono emerse. Precisamente l'organismo anti-<br />

corruzione ex art. 2 c. 5 inoltra all'amministrazione interessata le proprie valutazioni<br />

18 Adunanza del 31 maggio 2004 cit.<br />

165


circa l'attività esaminata, mettendo a disposizione tutti gli elementi rilevanti ed utili<br />

acquisiti nel corso dell'istruttoria 19 . Il Consiglio di Stato ha peraltro ritenuto illegittima<br />

la previsione originaria – poi espunta- in base alla quale tali elementi potessero essere<br />

utilizzati “ai fini della valutazione dei dirigenti”: infatti il procedimento per tale<br />

valutazione è specificamente regolato, quanto ai presupposti ed alle modalità, da norme<br />

primarie (artt. 21 e 22 d.lgs. 165/2001 e art. 5 d.lgs. 286/1999) le quali prescrivono tra<br />

l'altro che il procedimento medesimo sia ispirato al principio della “ diretta conoscenza”<br />

dell'attività del valutato da parte del valutatore di prima istanza - circostanza questa che<br />

non si verifica nel procedimento innanzi all'Alto Commissario.<br />

Sembrerebbe quindi che l’atto conclusivo del procedimento di accertamento condotto<br />

dall'Alto Commissario consista in una “valutazione” 20 , ed in questo senso depongono<br />

19 Nella formulazione originaria dello schema regolamentare era prescritto che gli elementi riscontrati nel<br />

corso dell'attività di accertamento e quindi messi a disposizione dell'amministrazione interessata<br />

dovessero essere “positivi”: tale prescrizione è stata espunta dal testo definitivo, dietro osservazione del<br />

Consiglio di Stato, in quanto il significato non appare chiaro. Si deve invece ritenere che l'Alto<br />

Commissario segnali alle amministrazioni, tra gli elementi riscontrati, soltanto quelli “rilevanti ed utili”.<br />

20 AA.VV., Diritto Amministrativo, Monduzzi, III ed., 2001, pp. 1444 ss.: la valutazione consiste<br />

nell'attività per cui, acquisiti tutti gli interessi ed esaurita la loro ponderazione comparativa nel rispetto del<br />

principio di ragionevolezza, si procede ad individuare la soluzione preferibile fra quelle ancora praticabili<br />

perché tutte congrue rispetto all'interesse pubblico perseguito. Essa è chiaramente attività di merito in<br />

quanto implica la verifica dell’adeguatezza concreta del provvedimento rispetto al risultato da perseguire.<br />

A. Lippi, La valutazione nell’amministrazione locale tra teoria e pratiche.I controlli di gestione: La<br />

valutazione offre una rappresentazione in forma di problem solving (finalità, metodologie, strumenti,<br />

impatti attesi ecc..).L’idea di sottoporre a valutazione l’intervento pubblico è stata istituzionalizzata prima<br />

nel contesto anglosassone e poi, successivamente, in quello continentale, rafforzata dal processo di<br />

diffusione del New <strong>Public</strong> Management. Tuttavia nel primo orientamento anglosassone la valutazione ha<br />

un carattere fortemente interno, orientata al produttore, volto a concepire l’attività del valutare<br />

prevalentemente come un momento di verifica di un contratto di mercato verso un destinatario che può<br />

essere di volta in volta definito client o customer. Questo tipo di valutazione amministrativa risponde<br />

all’interrogativo del management “in quali margini di produzione è stata erogata quella data prestazione?”<br />

e funge essenzialmente allo scopo di ottimizzare il risultato migliorando con esso anche la soddisfazione<br />

del rapporto con il destinatario, considerato parte integrante del ciclo di produzione. Nel secondo<br />

orientamento continentale la valutazione subisce invece le influenze dell’impronta culturale delle<br />

burocrazie amministrative weberiane sia pure con una forte variante dettata dal superamento della<br />

tradizionale autoreferenzialità del modello burocratico per una apertura verso l'esterno. Questo tipo di<br />

valutazione, che si riscontra in Italia, Germania e Francia, presenta, rispetto alla precedente, una forte<br />

connotazione di tipo esterno, orientata al cittadino, relativa ad un ideale contratto sociale tra lo Stato<br />

amministrativo e i destinatari della sua azione. Il suo scopo è essenzialmente quello di sancire e ribadire<br />

un contratto di democrazia tra l’amministrazione e gli utenti (sia interni che esterni). L’interrogativo al<br />

quale essa risponde è di carattere essenzialmente garantista: “c’è stato un rispetto degli accordi e una<br />

soddisfazione dei bisogni nei rapporti amministrativi?” Assunto sottostante a questo approccio è quello<br />

della verifica del rendimento delle istituzioni: assicurarne alla comunità il loro ruolo democratico,<br />

riscontrarne l’azione nell’attuazione delle politiche pubbliche ed evitarne declinazioni devianti nei sistemi<br />

di relazioni (cittadini – servizi pubblici, politica – dirigenza, centro - periferia) in cui esse sono immerse.<br />

Se la preoccupazione della valutazione orientata al produttore è quella di ottimizzare un rapporto di<br />

democrazia ottimizzando una prestazione sul lato dell’offerta quella della valutazione relativa al cittadino<br />

è invece garantirne la rispondenza ai bisogni di quella stessa prestazione sul lato della domanda. La<br />

“teoria prescrittiva” della valutazione che si è sviluppata in Italia nella prima metà degli anni Novanta<br />

rientra perfettamente nell’orientamento “del contratto sociale”: l’idea di fondo è quella di instillare<br />

all’interno della burocrazia amministrativa una cultura dei risultati per garantire il ruolo democratico delle<br />

166


tanto il testo di legge all’art. 2 c. 5, quanto le menzionate osservazioni formulate su tale<br />

disposizione dal Consiglio di Stato nell’adunanza del 31 maggio 2004.<br />

Peraltro qualche dubbio in merito a questa conclusione sorge dalla lettura dei successivi<br />

commi 6 e 7 i quali, come abbiamo avuto occasione di osservare in precedenza,<br />

presentano molteplici incongruenze e danno conseguentemente luogo ad alcuni<br />

problemi interpretativi: precisamente l'uno parla di “segnalazioni”, l'altro di “richieste”.<br />

A prescindere dagli erronei rinvii con cui si apre il c. 6, di cui si è già detto 21 , la<br />

disposizione prevede che le amministrazioni interessate dalle attività di accertamento e<br />

monitoraggio condotte dall'Alto Commissario riferiscano a questi “in merito al seguito<br />

dato alle segnalazioni”: è evidente l'improprietà del termine utilizzato. E’ da escludersi<br />

che le segnalazioni cui fa riferimento la disposizione siano da ricondursi alle denunce<br />

private che giungono alla struttura anti-corruzione ex c. 2, non solo perché in tal caso lo<br />

stile di formulazione risulterebbe alquanto contorto bensì anche perché, essendo altrove<br />

denominate tecnicamente “denunce”, non vi sarebbe ragione per definire altrimenti<br />

atecnicamente come “segnalazioni” le dichiarazioni d’accusa provenienti dal privato.<br />

Analogamente è da escludere che il termine “segnalazione” sia riconducibile all’attività<br />

informativa ex art. 4. Corretto sotto il profilo terminologico e sistematico sarebbe stato<br />

piuttosto il riferimento alle “valutazioni” menzionate nel comma precedente: pertanto il<br />

ricorso ad un termine diverso ed inappropriato è da ricondurre al lassismo che<br />

caratterizza per intero la formulazione del c. 6 e che va ad aggiungersi alle sviste che<br />

aprono la disposizione.<br />

D'altra parte il c. 7 impone alle amministrazioni di rispondere alle “ richieste” dell'Alto<br />

Commissario, profilandosi così un ulteriore interrogativo: le richieste cui si riferisce il<br />

Legislatore altro non sono che le valutazioni conclusive del procedimento o si tratta<br />

piuttosto di richieste 22 aventi ad oggetto informazioni e documenti inoltrabili dal<br />

Commissario nei confronti delle pubbliche amministrazioni in qualunque momento?<br />

istituzioni e di aderenza alle istanze (bisogni sociali) delle comunità amministrate. Alla valutazione spetta<br />

perciò un ruolo di razionalizzazione dell’attività politico amministrativa per ricondurla a criteri di<br />

rendimento istituzionale conformi alle aspettative di democrazia. I provvedimenti che più o meno<br />

esplicitamente prevedono attività di valutazione coinvolgono prevalentemente le amministrazioni locali,<br />

che assumono nel corso degli anni Novanta il ruolo di laboratori e che vengono chiamate perciò a<br />

sottoporre a verifica singoli aspetti della loro azione amministrativa. Tra i vari strumenti ricordiamo la<br />

valutazione della dirigenza (nuclei di valutazione), la verifica della qualità, la valutazione della<br />

produttività in termini di efficacia, efficienza ed economicità (controlli interni).<br />

21 Supra par. 1.<br />

22 A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1989: per richiesta in senso proprio si deve<br />

intendere l'atto di iniziativa, consistente in una manifestazione di volontà, mediante il quale un'autorità<br />

sollecita ad altro soggetto pubblico l'emanazione di un determinato atto amministrativo.<br />

167


Alla luce delle finalità preventive proprie dell'organismo, sembrerebbe sussistere in<br />

capo alle pubbliche amministrazioni un obbligo di collaborazione con lo stesso durante<br />

l'intero procedimento: le amministrazioni interessate dalle attività di indagine e<br />

monitoraggio debbono cioè provvedere ad inoltrare qualsiasi informazione e<br />

documentazione richiesta dalla struttura anti-corruzione, compatibilmente con le<br />

limitazioni dell'art. 3. Pertanto ancorché l’atto conclusivo del procedimento innanzi<br />

all'Alto Commissario risulti essere una valutazione nella quale la struttura, analizzate le<br />

cause dell'illiceità, indica all'amministrazione le misure più adeguate per contrastarla e<br />

prevenirla, nel corso del procedimento all’organismo anti-corruzione è dato di rivolgere<br />

F.P.Luiso, Richiesta informazioni alla p.a. (voce), Enciclopedia del diritto: della richiesta di informazioni<br />

alla pubblica amministrazione, rilevante nel processo civile nell’economia dell’istruzione probatoria, si<br />

occupa l’art. 213 c.p.c. La richiesta di informazioni è ammissibile là dove per la dimostrazione del<br />

proprio diritto la parte non deve esibire il documento della pubblica amministrazione, perciò non sono<br />

suscettibili di essere oggetto della richiesta di informazioni fatti che devono essere provati attraverso la<br />

produzione del documento. La richiesta di informazioni ha lo scopo di eliminare dall’istruttoria lacune o<br />

incertezze. Parte della dottrina afferma che la richiesta di informazioni ha per oggetto fatti secondari ed ha<br />

lo scopo di far luce non su temi immediatamente rilevanti per l'accertamento dei fatti controversi, bensì<br />

sempre e soltanto su situazioni collaterali di sfondo la cui conoscenza sia utile al fine di una migliore<br />

messa a fuoco di quelli. Peraltro la restrizione così operata non è accettabile: è vero che spesso le<br />

informazioni avranno ad oggetto dati di interesse generale, però questo non è l'unico possibile oggetto<br />

dell'informazione ex positivo iure. La richiesta deve essere relativa a fatti e documenti<br />

dell'amministrazione stessa. Un primo problema attiene alla qualificazione giuridica dell'attività della<br />

pubblica amministrazione, vuoi che essa fornisca le informazioni richieste, vuoi che si rifiuti oppure<br />

ometta di rispondere: ci si chiede se tutto questo costituisca l'esercizio di un potere autoritativo, e se<br />

pertanto l'attività, positiva o negativa, della pubblica amministrazione sia da qualificare come un<br />

provvedimento amministrativo. Ove poi le informazioni siano rese, analoga questione riguarda la<br />

possibilità di sindacare le modalità con le quali la pubblica amministrazione ha adempiuto alla richiesta.<br />

Nel senso che l'operato della p.a., sia in caso di rifiuto, sia in caso di risposta, vada inquadrato fra l'attività<br />

pubblicistica e quindi abbia le caratteristiche e la disciplina giuridica di un provvedimento<br />

amministrativo, si esprimono già implicitamente la Relazione al progetto definitivo del codice (secondo la<br />

quale l'articolo 213 c.p.c. non impone un obbligo coercibile e pertanto l'ente pubblico può sempre rifiutare<br />

le informazioni, quando ritenga che possano essere nocive al pubblico interesse) ed una pronuncia di<br />

merito (app. Firenze 12.02.1971); ed esplicitamente una sentenza della Suprema Corte secondo la quale è<br />

pacifico che la p.a. conserva di fronte alla richiesta di informazioni ogni potere di determinazione<br />

discrezionale di non accedere o di accedere alla richiesta, e che tali determinazioni assumono carattere di<br />

atti amministrativi iure imperii (Cass. 18.04.1968, n. 1153, in Giust.Civ., 1968, I, 1150). Nello stesso<br />

ordine di idee, parte della dottrina afferma che le determinazioni della pubblica amministrazione<br />

assumono carattere di provvedimenti amministrativi istituzionali ed insindacabili (Barone, Massari,<br />

Redenti), oppure che per la mancata risposta alla richiesta non è prevista alcuna sanzione (Andrioli). Non<br />

sembra però che l'impostazione sia accettabile perché ritenere sic et simpliciter discrezionale il mero<br />

rifiuto di fornire le indicazioni richiesti, senza individuare la finalità cioè l'interesse pubblico cui questo<br />

potere è ricollegato, significa in realtà evadere dalla discrezionalità per sconfinare nella libertà o peggio<br />

nell'arbitrio; in secondo luogo perché non ha senso qualificare come provvedimenti amministrativi solo<br />

l'attività conseguente alla richiesta di informazioni senza coordinare questa qualificazione con gli altri<br />

mezzi probatori coinvolgenti la pubblica amministrazione. Pertanto si ritiene sanzionabile e coercibile il<br />

rifiuto della p.a. di rendere le informazioni (Cass. 18.07.1980, n. 4722); a fronte di risposte inconcludenti<br />

e lacunose è possibile reiterare la richiesta, precisandolo ulteriormente (Cass. 10.12.1984, n. 4034; Cass.<br />

04.02.1985, n. 737); si è quindi ritenuto possibile configurare una responsabilità per omissione di atti<br />

d'ufficio a carico del funzionario, incaricato di rendere le informazioni (pret. Roma 30.10.1980, Rass.<br />

Avv. St.1980, I, 874; trib. Roma 14.10.1981, ivi, 1981, I, 873). In quest’ottica anche parte della dottrina<br />

(Fermo, Carnelutti, Costa). Perché l’eventuale rifiuto possa considerarsi legittimo, non sembra sufficiente<br />

il richiamo a non meglio precisate ragioni di interesse pubblico; sarà invece necessario che le<br />

informazioni richieste non entrino in collisione col segreto d'ufficio.<br />

168


specifiche richieste di collaborazione alla p.a., alla quale non è consentito di rifiutarsi.<br />

In questo senso quindi la previsione del c. 7 sembrerebbe riferirsi in senso ampio a tutte<br />

le richieste provenienti dall'Alto Commissario, dovendosi conseguentemente ammettere<br />

la possibilità per l'organismo di segnalare al Procuratore della Repubblica la mancata<br />

risposta della p.a. non solo per l'ipotesi in cui l'amministrazione non corrisponda alla<br />

valutazione conclusiva in merito agli interventi da porre in essere per rendere più<br />

difficile il ripetersi di fatti di corruzione, bensì in ogni caso in cui il funzionario non<br />

presti collaborazione alla struttura. L'Alto Commissario perciò, pur difettando di poteri<br />

sanzionatori veri e propri, ha a propria disposizione uno strumento indiretto per<br />

garantirsi il supporto delle amministrazioni interessate dalla sua attività: la ragione di<br />

una simile misura è da ricercarsi innanzitutto nell'importanza che assume la<br />

collaborazione dell'amministrazione a fini di prevenzione dell'illiceità ed in particolare<br />

nella rilevanza che riveste l'acquisizione di informazioni e documentazione in genere ai<br />

fini dell'elaborazione di misure anti-corruzione; in secondo luogo, considerato che<br />

l'azione dell'Alto Commissario si svolge nell'interesse della stessa amministrazione<br />

coinvolta al fine di epurarla da eventuali pratiche corruttive, sul piano logico ed in<br />

un’ottica di reciproca collaborazione non è ammissibile che la medesima rifiuti di<br />

cooperare 23 .<br />

Alla luce delle previsioni del capoverso dell’art. 2 risulta quindi che le amministrazioni<br />

sono sempre tenute a collaborare con l'Alto Commissario, essendo previsto a fronte<br />

della mancata risposta da parte delle p.a. alle richieste formulate dal Commissario che<br />

tale comportamento sia segnalato al Procuratore della Repubblica competente per<br />

territorio, ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative di competenza. Ciò sta a<br />

significare che la mancata risposta di un funzionario pubblico alle acquisizioni di dati,<br />

documenti o semplici notizie da parte dell'Alto Commissario può integrare, laddove ne<br />

ricorrano i presupposti 24 , una fattispecie di omissione (o rifiuto) di atti d'ufficio, in<br />

quanto tale passibile di sanzione penale.<br />

Sotto altro profilo, Valero ha osservato che, mentre la mancata risposta da parte dei<br />

funzionari della pubblica amministrazione è espressamente contemplata e sanzionata dal<br />

testo di legge, lo stesso non si verifica per l'ipotesi in cui il privato coinvolto dalle<br />

23 La richiesta di informazioni può essere inquadrata nel “principio di utile collaborazione fra organi<br />

pubblici”. Il dovere di collaborazione della pubblica amministrazione nei confronti dell'Alto Commissario<br />

è giustificato dalla comune appartenenza all'organizzazione complessiva dell'ordinamento e da interessi e<br />

finalità comuni.<br />

24 A. Pagliaro, Principi di diritto penale- Parte Speciale I, Delitti contro la pubblica amministrazione,<br />

Milano, 2000, Giuffrè, pp. 289 ss.<br />

169


indagini ai sensi dell’art. 2 c. 3 ometta o rifiuti di collaborare: in proposito si deve<br />

tuttavia rammentare che una tale previsione non sarebbe potuta essere contenuta in ogni<br />

caso in una fonte di livello regolamentare, difettando una fonte normativa primaria<br />

penale, quale quella viceversa dell’ art. 328 c.p. rivolta a pubblici ufficiali ed incaricati<br />

di pubblico servizio. Ciononostante, pur difettando una previsione espressa in merito,<br />

non è da escludere anche la possibilità di comunicare al competente Procuratore della<br />

Repubblica un eventuale comportamento del privato interessato alle procedure<br />

amministrative o contabili in corso di esame che, nell'ambito dell'indagine, possa<br />

dolosamente intralciare o compromettere l'attività di accertamento dell'Alto<br />

Commissario, qualora tale comportamento sia sintomatico, sotto forma di<br />

favoreggiamento o concorso nel reato, dell'esistenza di fattispecie di reati di pubblici<br />

ufficiali contro la pubblica amministrazione. La perseguibilità del comportamento della<br />

pubblica amministrazione che ometta o rifiuti di prestare collaborazione al Commissario<br />

garantisce l’effettività della sua azione: infatti sul piano concreto la struttura ha sempre<br />

ricevuto riscontro positivo dalle amministrazioni interpellate di fornire informazioni e<br />

documenti, mentre l'assenza in capo alle p.a. di un analogo obbligo di rapporto all'Alto<br />

Commissario atto a promuoverne l'attività di indagine osta al superamento delle remore<br />

che le p.a. hanno finora manifestato nei confronti del neo-costituito organismo nella<br />

fase di impulso, come testimonia il fatto che a tuttoggi nessuna richiesta di intervento è<br />

giunta dalle amministrazioni.<br />

Si rammenti infine che a conclusione dell'attività di accertamento, ovvero anche prima<br />

della chiusura del relativo procedimento, quando emergono precise responsabilità<br />

penali, amministrative e disciplinari in capo ai pubblici dipendenti, l’Alto Commissario<br />

provvede obbligatoriamente ad inoltrare denuncia agli organismi competenti.<br />

Nulla è detto circa gli strumenti a disposizione delle p.a. avverso le valutazioni<br />

commissariali.<br />

5. Obblighi gravanti sull’Alto Commissario<br />

Nell’ambito della sua dipendenza funzionale rispetto al Presidente del Consiglio, l’Alto<br />

Commissario redige una relazione semestrale per il Presidente del Consiglio medesimo,<br />

concernente l’attività svolta nel periodo di riferimento. A sua volta il Presidente del<br />

Consiglio dei Ministri riferisce annualmente ai Presidenti delle Camere sul contenuto<br />

delle relazioni acquisite (art. 4). In questo senso la struttura anti-corruzione assume una<br />

170


funzione propositiva e consultiva rispetto al vertice politico - potendo indicare<br />

correzioni ed interventi di riforma in ambito legislativo - che si raccorda<br />

particolarmente con la funzione di elaborazione di analisi e studi sull’adeguatezza del<br />

quadro normativo di cui all’art. 2 c. 2 lett. b).<br />

Accanto a quest’obbligo di informativa periodica, si colloca l’obbligo di denuncia ex<br />

art. 5: come abbiamo già avuto occasione di osservare infatti, l’Alto Commissario,<br />

nell’esercizio delle sue funzioni, provvede a denunciare all’Autorità Giudiziaria i fatti di<br />

reato, e alla Corte dei conti, nei casi previsti dalla legge, i fatti nei quali sia ravvisabile<br />

danno erariale. In proposito si è osservato che il dettato normativo nella prima parte<br />

sarebbe pleonastico, stante l’esistenza nell’ordinamento del dovere di tutti i pubblici<br />

ufficiali di denunciare i fatti di reato riscontrati nell’esercizio delle proprie funzioni,<br />

secondo quanto previsto dall’art. 331 c.p.p. 25 Per sgombrare da subito il dubbio sui<br />

rapporti tra i due procedimenti ed i rispettivi campi di indagine, che presentano<br />

inevitabilmente punti di contatto, il regolamento al c. 2 dell’art. 5 si preoccupa di<br />

precisare che la denuncia stessa non determina la sospensione dell’attività di<br />

competenza dell’Alto Commissario, il quale potrà pertanto proseguire autonomamente<br />

l’attività istruttoria eventualmente avviata, per far luce sui fenomeni organizzativi che<br />

hanno consentito la corruzione e per prospettare soluzioni normative che riducano il<br />

rischio di corruzione. Peraltro Valero osserva che “forse una simile previsione<br />

normativa avrebbe potuto avere una migliore collocazione in ambito legislativo (fonte<br />

primaria) che regolamentare, analogamente a quanto previsto per i rapporti tra i vari<br />

procedimenti giurisdizionali e tra questi e quelli amministrativo- disciplinari a carico dei<br />

dipendenti pubblici”.<br />

A tale proposito, è previsto quindi dal capoverso della norma che, qualora dagli<br />

accertamenti compiuti dall’Alto Commissario emergano fatti rilevanti sotto il profilo<br />

della responsabilità amministrativa e disciplinare dei pubblici dipendenti, questi<br />

provveda a trasmettere apposita relazione informativa alle rispettive amministrazioni,<br />

specificando eventuali profili di rilievo disciplinare.<br />

La formulazione della disposizione all’art. 5 chiarisce alcuni dubbi lasciati aperti dalla<br />

legge istitutiva: in merito infatti essa si limitava ad imporre all’Alto Commissario di<br />

svolgere le proprie funzioni nel rispetto del principio fondamentale di “obbligo di<br />

rapporto all’Autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge” e<br />

25 M. Valero, op.cit .<br />

171


non forniva invece alcuna indicazione per la soluzione di eventuali conflitti tra<br />

l’Autorità giudiziaria e l’Alto Commissario né chiariva il rapporto tra l’azione svolta<br />

dall’Alto Commissario e l’azione ispettiva e disciplinare condotta all’interno delle<br />

pubbliche amministrazioni.<br />

Peraltro Natalini 26 , commentando per l’appunto le previsioni dell’art. 1 del “collegato”<br />

alla Finanziaria del 2003, ha osservato che, considerato l’obbligo di rapporto gravante<br />

sull’Alto Commissario nei confronti dell’Autorità giudiziaria e della Corte dei conti,<br />

non si comprende tuttavia se tali soggetti siano a loro volta tenuti a fornire informazioni<br />

all’Alto Commissario: nonostante neppure il regolamento concernente le funzioni<br />

dell’Alto Commissario abbia provveduto a chiarire tale dubbio, è da ritenersi che, in<br />

ragione delle finalità comuni di lotta e prevenzione dell’illiceità, i rapporti tra i soggetti<br />

in questione debbano ispirarsi alla maggior collaborazione possibile e che pertanto non<br />

siano da escludersi possibili raccordi operativi in tal senso, nel rispetto dei limiti di cui<br />

all’art. 3 e di eventuali futuri protocolli d’intesa.<br />

6. Spese di funzionamento<br />

Sulla base di quanto originariamente previsto dalla legge istitutiva (art. 1 c. 5 l. 3/2003),<br />

l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme<br />

di illecito nella pubblica amministrazione avrebbe disposto di un fondo speciale di<br />

582.000 €uro annuali 27 . Tuttavia è apparsa subito palese l'insufficienza del<br />

finanziamento rispetto alla missione dell'organismo e alla dimensione del suo campo<br />

operativo e, di conseguenza, l'esiguità dei fondi inizialmente stanziati per il<br />

funzionamento della struttura è stata oggetto di critiche. Secondo Natalini, proprio in<br />

ragione delle scarse risorse finanziarie messe a disposizione della struttura, essa non<br />

avrebbe potuto rappresentare “un effettivo strumento di lotta alla corruzione, e ciò<br />

anche in relazione all'estensione della platea sulla quale l'Alto Commissario dovrebbe<br />

vigilare” 28 . Sostanzialmente una tale scarsità di fondi avrebbe impedito all'organismo<br />

anti-corruzione di operare concretamente; da qui l'esigenza di “rimpolpare” le risorse<br />

finanziarie originariamente messe a sua disposizione. A questo ha provveduto la<br />

26 A. Natalini, op.cit.<br />

27 A decorrere dall’anno 2002.<br />

28 A. Natalini, op. cit.<br />

172


Finanziaria 2005 29 , la quale ha previsto all’art. 1 c. 242 tra i finanziamenti speciali un<br />

ulteriore stanziamento a favore dell’Alto Commissario, pari a €uro 5.418.000 per<br />

ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Ancorché considerevole, tale integrazione non<br />

può però dirsi del tutto soddisfacente, come osservato sia da parte dello stesso Alto<br />

Commissario 30 sia in sede parlamentare, nell’ambito della più volte citata<br />

interrogazione del 22 novembre 2005 31 . Per quanto concerne le spese di<br />

funzionamento, l’art. 7 del d.P.R. 258/2004 sancisce, coerentemente con la previsione in<br />

base alla quale l'Alto Commissario “opera presso la Presidenza del Consiglio dei<br />

Ministri” ( art. 1 c. 1), che i relativi costi per il personale e per le spese di<br />

organizzazione e funzionamento dell'Ufficio siano sostenuti per l’appunto dalla<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.<br />

Ex successivo c. 2 all'Alto Commissario compete un'indennità di funzione l'importo<br />

della quale non può eccedere il totale del trattamento economico base del Presidente di<br />

sezione della Corte di Cassazione, aumentato fino alla metà; al Vice Commissario è<br />

attribuita un'indennità di funzione nella misura massima del 70% dell'indennità<br />

attribuita all'Alto Commissario; al direttore dell'Ufficio compete la retribuzione prevista<br />

per la posizione di capo dipartimento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei<br />

Ministri.<br />

Il capoverso della norma poi precisa che il rendiconto consuntivo della gestione è<br />

sottoposto al controllo annuale della Corte dei conti.<br />

Le occorrenti variazioni di bilancio possono essere apportate dal Ministro<br />

dell’economia e delle finanze con proprio decreto ( art. 1 c. 6 l. 3/2003).<br />

29 Legge 30 dicembre 2004, n. 311.<br />

30 Avvenire del 06/02/2005.<br />

31 Precisamente S. Delmastro Delle Vedove ha proposto, in data 1° marzo 2005, l’interrogazione a<br />

risposta orale 3-04277 (seduta Camera n. 594) relativa a “quale sia l'organizzazione e, dunque, quali siano<br />

le risorse umane, finanziarie e strumentali concesse all'Alto Commissario per l'espletamento efficace di<br />

un mandato amplissimo, come quello della prevenzione e del contrasto della corruzione e delle altre<br />

forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione”. Quindi nella seduta n. 709 del 22 novembre<br />

2005, questi, pur ritenendosi complessivamente soddisfatto della risposta offerta da C. Ventucci in merito<br />

ai possibili pericoli di interferenze tra le funzioni dell'Alto Commissario e quelle proprie di altri soggetti<br />

istituzionali, per quanto concerne il profilo strettamente economico ha affermato che: “residua un minimo<br />

di perplessità, proprio in considerazione dell'alto profilo dell'Alto Commissario per la prevenzione e il<br />

contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, in<br />

quanto, benché rimpolpato ai sensi del decreto 25 gennaio 2005 n. 171, si ha la sensazione che l'organico<br />

non sia esattamente adeguato alla rilevanza delle indagini che devono essere compiute e all'estensione su<br />

tutto il territorio nazionale di tale organismo. Dunque, appare evidente che, per far sì che tale figura non<br />

debba restare un organismo retorico rispetto all'esigenza del popolo italiano di veder contrastato il<br />

fenomeno della corruzione, occorre che sia adeguatamente strutturato sotto il profilo delle risorse<br />

strumentali, finanziarie e, soprattutto, umane”.<br />

173


7. Operatività concreta<br />

Per comprendere come venga ad operare concretamente l’Alto Commissario per la<br />

prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica<br />

amministrazione, veniamo a citare alcune indagini avviate dalla struttura in questione.<br />

Una prima indagine coinvolge l’Anas e, per la precisione, si propone di verificare<br />

l’adeguatezza dei dirigenti preposti ai controlli e l’idoneità delle procedure: certi fatti<br />

dimostrano che il controllo su pagamenti e contratti è stato quantomeno disattento. Si<br />

tratta poi di accertare se, a fronte di presunte irregolarità negli appalti, le risorse<br />

stanziate per la modernizzazione della rete stradale siano state effettivamente impiegate<br />

a tale scopo ovvero siano state dirottate verso finalità distorte.<br />

Una seconda indagine interessa possibili concorsi universitari truccati in materia di<br />

Diritto del lavoro: il provvedimento ha dato seguito alle esternazioni 32 di Gino Giugni<br />

il quale ha denunciato “una grave degenerazione nei rapporti interni alla comunità<br />

scientifica, dovuta alla gestione combinata nella selezione dei giovani studiosi secondo<br />

logiche non meritocratiche, che scoraggia i migliori a proporre o mantenere la propria<br />

candidatura”.<br />

Tali indagini conoscitive sono state autonomamente promosse dall’Alto Commissario, il<br />

quale è stato peraltro destinatario di molteplici esposti provenienti da privati cittadini ai<br />

quali tuttavia non è stato possibile dare seguito: infatti, nonostante l’Alto Commissario<br />

si proponga di intervenire anche a livello locale contro piccoli o grandi abusi<br />

ogniqualvolta, ad esempio, il pubblico impiegato, sfruttando l’inefficienza della<br />

pubblica amministrazione, accetti la mazzetta per anteporre una pratica ad un’altra<br />

ovvero il direttore generale chieda grosse tangenti sugli appalti, tuttavia il mancato<br />

raggiungimento di un’intesa con la Conferenza Unificata, preclude attualmente<br />

all’organismo di agire nei confronti degli enti territoriali, interessati appunto dal 90%<br />

degli esposti in questione.<br />

In ogni caso dalle indagini finora aperte non è seguita denuncia alle Procura.<br />

32 Lettera di G. Giugni al Corriere della Sera del giugno 2005. Peraltro alla denuncia di Giugni, aveva<br />

fatto eco quella di Piero Ichino, docente di Diritto del lavoro all’Università di Milano, che aveva parlato<br />

di una “guerra tra bande negli atenei, in cui chi vince riesce a far man bassa di tutti i corsi messi a<br />

concorso”. In seguito a queste esternazioni, il ministro dell’Istruzione Moratti aveva previsto in data<br />

18/06/2005 l’istituzione di una commissione d’indagine, di cui avrebbe fatto parte anche una<br />

rappresentanza della Conferenza dei Rettori. Nello stesso periodo veniva approvato un d.d.l. contenente<br />

precise regole per i concorsi, tra cui una diversa procedura per la formazione delle commissioni<br />

esaminatrici.<br />

174


Prossimi possibili obiettivi di monitoraggio da parte dell’Alto Commissario potrebbero<br />

concernere il settore dei pagamenti delle p.a. ai privati, nel quale si ipotizza l’esistenza<br />

di condotte corruttive illecite, in considerazione dell’assenza di criteri oggettivi per la<br />

successione dei pagamenti e della presenza di discrezionalità in materia 33 ; collegata a<br />

quest’indagine potrebbe essere quella sulle tipologie contrattuali e sugli acquisti di beni<br />

e servizi; quindi un’ulteriore investigazione potrebbe concernere la mancata attuazione<br />

dei provvedimenti relativi alla creazione dell’anagrafe patrimoniale dei dirigenti<br />

pubblici 34 .<br />

Per comprendere appieno le possibilità d’indagine della struttura si può aggiungere che,<br />

a titolo esemplificativo, questa può agire nei confronti delle Conservatorie che abbiano<br />

trascritto atti che non dovevano essere trascritti, piuttosto che nei confronti di<br />

commissioni d’esame che effettuino valutazioni parziali - la disparità infatti, oltre ad<br />

integrare un’illegittimità amministrativa, è altresì occasione di illecito - 35 .<br />

Per un bilancio anche parziale sull’operato dell’organismo, ancora agli inizi, occorre<br />

attendere i primi risultati concreti: tuttavia l’avvio delle due indagini conoscitive citate è<br />

di per sé un risultato. L’Alto Commissario è il primo supporto tecnico per una politica<br />

nazionale anti-corruzione senza precedenti; l’esistenza stessa di questa struttura è d’altra<br />

parte già un segno di prevenzione. “Altri due occhi che si aggiungono a quelli che<br />

dovrebbero guardare” non possono di per sé non costituire un forte deterrente alla<br />

commissione di illeciti 36 .<br />

33 In particolare per l’ipotesi di vuoto di cassa, l’eventuale ricorso a pratiche corruttive potrebbe incidere<br />

sulla determinazione dei pagamenti da rinviare.<br />

34 La previsione di un’anagrafe patrimoniale delle cariche elettive risale al 1997: i magistrati hanno<br />

provveduto all’attuazione di tali previsioni, a differenza dei dirigenti pubblici.<br />

35 Da colloquio con G. Tatozzi del 14/06/2005.<br />

36 D’altra parte, secondo G. Tatozzi, “ se a questo non seguirà un'effettiva azione del Commissario, allora<br />

diventerà una tigre di carta e l'effetto benefico di annuncio si perderà”.<br />

175


CAPITOLO VII<br />

NATURA DELL’ALTO COMMISSARIO CONTRO LA CORRUZIONE<br />

1. L’Alto Commissario contro la corruzione come autorità indipendente?<br />

Giunti a questo punto, chiarite le funzioni, i poteri e gli obblighi gravanti sull'Alto<br />

Commissario contro la corruzione, si tratta di determinare la natura giuridica<br />

dell'organismo all'esame. Tanto la legge istitutiva quanto il regolamento disciplinante le<br />

funzioni non forniscono infatti una definizione della struttura atta ad inquadrarla<br />

precisamente nell'ordinamento giuridico.<br />

Secondo una prima impostazione, l’Alto Commissario sarebbe riconducibile nel novero<br />

delle autorità amministrative indipendenti in quanto “ente provvisto di incisivi poteri<br />

preposto all'esercizio di compiti di vigilanza sulle modalità di svolgimento dell'azione<br />

pubblica in un determinato settore, per preservarne lo sviluppo imparziale ed evitare la<br />

commissione di illeciti, attraverso una maggiore responsabilizzazione dei funzionari” 1 .<br />

In senso esattamente opposto vi è invece chi ha ritenuto che, nonostante le finalità di<br />

supervisione sull'apparato pubblico proprie del neo-costituito organismo necessitino per<br />

loro natura di essere perseguite da un'istituzione genuinamente indipendente, tale non<br />

può essere considerato l'Alto Commissario “posto com’è alle dirette dipendenze<br />

funzionali del Presidente del Consiglio e, dunque, proprio di una delle autorità politiche<br />

che dovrebbe controllare” 2 .<br />

Per chiarire quindi se la struttura anti-corruzione all'esame possa essere o non essere<br />

effettivamente ascritta tra le autorità indipendenti, riteniamo opportuno in via<br />

preliminare determinare che cosa si intenda per autorità indipendente, così da potere in<br />

un secondo momento interrogarci sulla circostanza che l'Alto Commissario corrisponda<br />

o meno al modello così individuato. Trattasi di operazione complessa a livello<br />

esegetico, anzitutto in considerazione del fatto che l'estrema eterogeneità della categoria<br />

delle autorità indipendenti osta all'individuazione di un sicuro modello di riferimento.<br />

1 S. Zaramella, L’Alto Commissario contro la corruzione, Studium Iuris n. 1/2005, pp. 128 ss.<br />

Peraltro sempre secondo questa impostazione l'istituzione dell'Alto Commissario sarebbe un'iniziativa in<br />

contraddizione con l'apparente orientamento del Governo tendente a ridurre il numero delle autorità<br />

amministrative indipendenti<br />

2 M. Arnone, E. Iliopulos, La corruzione costa. Effetti economici, istituzionali e sociali, Vita e Pensiero,<br />

2005.<br />

G. Forti, Prefazione a op.cit.<br />

176


La dottrina ha infatti registrato la difficoltà di rinvenire una coerenza nelle varie autorità<br />

volta per volta introdotte e disciplinate dal Legislatore, con la conseguente impossibilità<br />

di edificare un unico modello organizzativo a cui ricondurre tutte le figure<br />

amministrative. Così diverse sono le amministrazioni indipendenti, così eterogenee le<br />

finalità sottese alla loro istituzione, così variegata la loro disciplina che a qualcuno è<br />

addirittura parso che esse si risolvessero più nell'introduzione di una sorta di regime<br />

derogatorio rispetto al tradizionale modello di amministrazione pubblica, che in una<br />

unitaria e coerente tipologia 3 . Questa conclusione è figlia dei rischi di un’impostazione<br />

metodologica cui non è spesso esente l'opera di edificazione di un modello. Da un lato,<br />

vi è la tendenza ad espandere eccessivamente una tipologia organizzativa, rinvenendola<br />

anche in organismi che presentano caratteristiche molto distanti tra loro: in questa<br />

tentazione pare essere incorso lo stesso Legislatore, che ha attribuito il nomen autorità, o<br />

altro equipollente, anche ad organismi che presentano elementi di subordinazione o<br />

dipendenza funzionale dal Governo 4 . Dall'altro lato, vi è la tendenza ad enucleare un<br />

modello individuandolo in poco significativi caratteri comuni rinvenuti in diverse<br />

figure. Se quest'ultima tendenza rischia di vanificare eccessivamente qualsiasi categoria,<br />

degradando l'indagine ad una mera operazione ricognitiva o descrittiva, la prima<br />

tendenza costituisce un’evidente forzatura dei dati normativi, attesa l'impossibilità di<br />

accomunare in una pseudo-categoria strutture organizzative del tutto differenti fra<br />

loro 5 . Occorre dunque fare uno sforzo ricostruttivo che sia volto ad edificare un modello<br />

significativo, ma che, al tempo stesso, trovi un ancoraggio in precisi dati di diritto<br />

positivo: solo quando l'analisi empirica consenta di isolare significative tracce unificanti<br />

degli organismi posti a confronto, è possibile individuare un nucleo concettuale di<br />

amministrazione indipendente 6 .<br />

3<br />

A. Massera, Autonomia e indipendenza nell’amministrazione dello Stato, in Scritti in onore di M.S.<br />

Giannini, III, Milano, 1998, pp. 470 ss.<br />

4<br />

L'immagine delle autorità indipendenti ha avuto larga fortuna nel nostro Paese. Tuttavia l’ampia fortuna<br />

dell'immagine non ha sempre coinciso con l'istituzione di autentiche autorità indipendenti, e questo nome<br />

(talora sostituito da un generico “agenzie”) è stato utilizzato in riferimento ad entità di eterogenea indole<br />

giuridica. È dunque indispensabile prendere a parametro i tratti caratteristici del modello istituzionale<br />

delle autorità indipendenti per distinguere i casi in cui effettivamente ci si trovi in presenza di verace<br />

autorità ascrivibile a quella categoria da quelli nei quali al nome non corrisponde la sostanza. Per M.<br />

D’Alberti, Autorità indipendente (dir. amm.), Enc. Giur., 1995, se si applica rigorosamente il modello di<br />

autorità indipendente, nell'ordinamento italiano l'ambito delle autorità in questione sembra essere<br />

circoscritto.<br />

5<br />

M. Passaro, Le amministrazioni indipendenti, Torino, Giappichelli, 1996.<br />

6<br />

F. Merusi., M. Passaro, Autorità indipendenti, Enc. Dir., Milano, Giuffrè, Agg. Vol. VI, 2002, pp. 140<br />

ss.: chi indulge nella descrizione delle singole funzioni perdendo di vista lo scopo finale è come il<br />

viandante che, guardando gli alberi e non la foresta nel suo insieme, si perde nei sentieri dei boscaioli i<br />

quali portano solo ad un albero tagliato.<br />

177


Sul piano lessicale il termine “autorità indipendenti” viene usato per indicare una serie<br />

di poteri pubblici che, pur non essendo autorità formalmente giurisdizionali, sarebbero<br />

caratterizzati come queste ultime dalla funzione di imparziale applicazione della legge e<br />

quindi dalla sottrazione alle direttive degli organi politici.<br />

Storicamente la ragion d’essere delle autorità indipendenti sta in una finalità di carattere<br />

giustiziale, in uno scopo di protezione di categorie di interessi - generalmente collettivi<br />

e diffusi- sottoposte alle insidie provenienti da poteri forti. L'indipendenza delle autorità<br />

si è concretata in forme di qualificata autonomia nei riguardi del Governo e dei soggetti<br />

imprenditoriali operanti nei settori interessati nonché nell'assenza di subordinazione<br />

rispetto ad altre pubbliche amministrazioni 7 . Esse hanno ricevuto un insieme composito<br />

di funzioni di controllo, regolazione, sanzione, autorizzazione, vigilanza, normazione<br />

secondaria, soluzione di controversie, decisione. L'archetipo delle autorità indipendenti<br />

è rappresentato dalle indipendent regulatory agencies, nate negli Stati Uniti nella<br />

seconda metà dell’Ottocento per attuare un processo di regolazione pubblica<br />

dell'economia, finalizzato ad assicurare imparzialmente ed in conformità alle<br />

caratteristiche di ciascun settore il rispetto della concorrenza ed il soddisfacimento<br />

dell'interesse pubblico, grazie alla delega di poteri sostanzialmente normativi atti a<br />

conciliare gli interessi in conflitto senza soggiacere a vincoli legislativamente<br />

precostituiti. L'Europa, a partire dagli anni ’70, ha seguito il modello americano,<br />

introducendo varianti significative, sull'esempio dell'esperienza francese delle autorités<br />

administratives indépendantes e sulla scorta delle istanze comunitarie che<br />

progressivamente impongono agli Stati membri la necessità di tutelare la concorrenza e<br />

di liberalizzare settori monopolizzati dallo Stato, richiedendo espressamente la<br />

creazione di autorità indipendenti. Precipuamente per quello che concerne l'esperienza<br />

francese, si rammenti come l'ordinamento francese difficilmente tolleri fenomeni di<br />

autonomia amministrativa e conseguentemente ammetta l'esistenza di autorità dotate di<br />

poteri di esecuzione della legge ma sottratte, in ragione della particolare missione, al<br />

vincolo di obbedienza gerarchica verso il Governo: da qui la creazione di un modello di<br />

amministrazione di garanzia fondato sulla persuasione anziché sull'autoritarietà e<br />

chiamato ad operare sui c.d. secteurs sensibles ovvero ambiti di vita sociale in cui lo<br />

7 L'indipendenza di tali autorità non è di grado elevato al pari dell'indipendenza costituzionalmente<br />

riconosciuta agli enti territoriali, ai giudici, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti, ma piuttosto si<br />

tratta di una forma qualificata di autonomia che sta tra le autonomia tecniche, organizzatorie e funzionali,<br />

e l'autonomia politica, intesa come potestà propria di indirizzo politico-amministrativo. Ingerenze<br />

governative e ministeriali sul piano degli indirizzi generali possono incidere nel campo d'azione delle<br />

autorità indipendenti ma tali autorità non dipendono in alcun modo da direttive politico-amministrative.<br />

178


Stato può intervenire in forma soft e neutrale, all'unico scopo di proteggere il cittadino<br />

dalle minacce del potere pubblico e dei poteri privati 8 . La funzione-base di questi<br />

organismi consiste cioè nel supporto e nello stimolo rivolto alla formazione delle regole<br />

sia verso i privati che verso i pubblici poteri; quindi la loro attività consiste in compiti di<br />

acquisizione di dati e notizie, di controllo e di verifica, di informazione e di denunzia, di<br />

consulenza e di proposta.<br />

Nella prassi legislativa italiana le autorità indipendenti sono state create volta per volta,<br />

in risposta ai problemi posti dai diversi settori, senza preoccupazioni di omogeneità e,<br />

con la loro istituzione, il Legislatore si è spesso preoccupato solo di lanciare un<br />

messaggio di ritrazione momentanea della politica da un determinato settore 9 . Peraltro<br />

la diffusione delle autorità indipendenti ha suscitato perplessità e riserve da parte di<br />

autorevole dottrina per la quale la sottoposizione delle funzioni amministrative regionali<br />

ad ispezioni, indagini, richieste di documenti potrebbe connotare permanentemente lo<br />

status delle Regioni, paventandosi così il passaggio dal regionalismo cooperativo al<br />

regionalismo vigilato 10 .<br />

Al di là delle differenze modali di intervento, il compito fondamentale delle autorità<br />

indipendenti è quello di tutelare la concorrenza in presenza di mercati almeno<br />

formalmente aperti (c.d. autorità di garanzia) o di creare le premesse per renderla<br />

effettiva, abbattendo ostacoli all'entrata nei mercati di nuovi concorrenti o eliminando<br />

asimmetrie informative (c.d. autorità di regolazione).<br />

Le funzioni attribuite alle autorità sono in larga parte di natura ausiliaria in quanto<br />

riguardano l'acquisizione di conoscenze in ordine al settore di riferimento e la loro<br />

utilizzazione in vista dell'esercizio di poteri informativi, istruttori, consultivi, propulsivi,<br />

propositivi, nei confronti dei privati e degli organi competenti a provvedere.<br />

Funzionalmente a tali compiti, le autorità in questione ricevono comunicazioni<br />

8 La formula francese delle autorità amministrative indipendenti e dei settori sensibili diventa lo slogan<br />

atto a compendiare tutta una serie di istanze innovative consistenti o nel ridurre la presenza pubblica a<br />

forme non autoritative di gestione dei conflitti, o nel sostituire i moduli neo-corporativi con organi a<br />

competenza tecnica, o nell'ampliare gli strumenti acquisitivi dell'amministrazione rispetto alle società, o<br />

nell'estendere la funzione giustiziale dell'amministrazione come forma di prevenzione delle liti, o<br />

nell’introdurre forme di tutela di interessi diffusi, o nel rafforzare le istanze di controllo sull'efficienza e<br />

sull’imparzialità dell'amministrazione.<br />

9 Sono indicate come autorità indipendenti: Autorità garante della concorrenza e del mercato (L. 287/90),<br />

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (L. 249/97), Garante per la protezione dei dati personali (L.<br />

675/96), CONSOB (L.214/74), Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo-<br />

ISVAP (L. 576/82), Autorità per l'energia elettrica e il gas (L. 481/95), Autorità per la vigilanza sui lavori<br />

pubblici (L. 109/94), Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi<br />

pubblici essenziali (L. 149/90).<br />

10 G. Morbidelli, Esiste ancora la materia “lavori pubblici di interesse regionale?” Ovvero dal<br />

regionalismo “cooperativo” al regionalismo “vigilato”, in Le Regioni, 1996, pp. 394 ss.<br />

179


obbligatorie sulla loro attività, svolgono verifiche e controlli, si relazionano<br />

periodicamente col Parlamento -direttamente o tramite il Governo- sui dati acquisiti,<br />

segnalano problemi o questioni da risolvere in via legislativa o amministrativa,<br />

formulano pareri, propongono provvedimenti, denunziano all'autorità giudiziaria<br />

ordinaria gli eventuali illeciti. In alcuni casi questo nucleo di funzioni ausiliarie si<br />

completa con l'attribuzione di poteri autoritativi immediatamente incidenti sui terzi, il<br />

che avviene quando le indagini sono supportate da poteri coercitivi di ispezione ovvero<br />

quando l'acquisizione di dati è assicurata da poteri sanzionatori o è collegata<br />

all'esercizio di poteri inibitori 11 . L’attribuzione alle autorità di poteri di scelta non<br />

legislativamente predeterminati (funzioni di regulation) indica un salto di qualità<br />

denunziando l'emersione di un soggetto pubblico idoneo a porsi in dialettica sia con il<br />

Governo che con il Parlamento.<br />

Sono stati quindi individuati degli “elementi sintomatici dell'indipendenza”, in presenza<br />

dei quali si ritiene plausibile ricondurre un soggetto nel novero delle autorità<br />

indipendenti, senza che peraltro ci sia perfetta corrispondenza, con riguardo ai suddetti<br />

elementi, tra le varie amministrazioni indipendenti: essi sono solitamente rinvenuti nella<br />

personalità giuridica, nel procedimento e nei requisiti soggettivi richiesti per la nomina<br />

dei vertici, nell'autonomia finanziaria, nell'autonomia contabile ed in quella gestionale o<br />

organizzativa.<br />

Sotto il primo profilo sono provviste di personalità giuridica di diritto pubblico la Banca<br />

d'Italia, la Consob, l’Isvap; le altre autorità, al contrario, ne sono sprovviste: tuttavia dal<br />

possesso della personalità giuridica non discendono particolari implicazioni.<br />

Per quanto concerne il procedimento di nomina è opportuno distinguere le autorità di<br />

nomina sostanzialmente governativa (Isvap, Consob), le autorità di nomina<br />

parlamentare (Autorità garante per la concorrenza ed il mercato), le autorità di nomina<br />

mista (Garante della privacy). In particolare si è ritenuto che il meccanismo di nomina<br />

governativa sia astrattamente in contrasto con l'esigenza di garantire un'effettiva<br />

11 Per quanto attiene alla sindacabilità in sede giurisdizionale degli atti delle Autorità amministrative<br />

indipendenti, si veda D. Corletto, Autorità indipendenti e giudice amministrativo, in Autorità indipendenti<br />

e Agenzie. Una ricerca giuridica interdisciplinare (a cura di) P. Cavaleri, G. Dalle Vedove, P. Duret,<br />

Milano, Cedam, 2003, pp. 67 ss. Al giudice amministrativo spetta il delicato compito da un lato di<br />

garantire, con il rispetto della legge, quello dei limiti della missione affidata alle Autorità; deve dall’altro<br />

lato non vanificare la specificità tecnica e il senso stesso dell'esistenza di un'autorità sezionale. Sotto<br />

questo aspetto il punto di equilibrio pare rappresentato dal controllo limitato ad una verifica di<br />

sostenibilità della soluzione adottata, oltre che all'osservanza delle garanzie procedimentali e<br />

all'adeguatezza dell’istruttoria e della motivazione, il quale assicura l'ottimale soddisfacimento sia delle<br />

esigenze irrinunciabili del controllo giurisdizionale, sia del rispetto dell'indipendenza delle autorità.<br />

180


indipendenza delle autorità dall'Esecutivo 12 . Tuttavia o si crede nella capacità di<br />

attrazione del mandato affidato alla cura delle autorità indipendenti ed allora il<br />

procedimento di nomina dei relativi vertici può essere considerato, se non addirittura<br />

indifferente, quanto meno non decisivo ai fini dell’indipendenza di tali organismi verso<br />

l'indirizzo politico-governativo o gli interessi dei soggetti regolati; ovvero si crede che<br />

umanamente non si può pretendere l'assoluta indifferenza ed allora non c'è<br />

neutralizzazione dei procedimenti di nomina che preservi dal rischio di un esercizio non<br />

sereno delle funzioni 13 . Né i generici requisiti soggettivi di professionalità, esperienza,<br />

competenza, moralità e indipendenza, paiono garantire l'autonomia dei nominati se non<br />

si spingono fino al punto di esigere uno specifico percorso professionale. In sostanza,<br />

dal procedimento di nomina e dai requisiti richiesti ai candidati non si può trarre molto,<br />

trattandosi certamente di un importante complemento atto a garantire la maggiore<br />

trasparenza possibile, il controllo democratico delle nomine, il vaglio dell'esperienza<br />

professionale dei candidati, la pubblicazione dei loro curricula, ma che tuttavia non<br />

assicura di per sé l'impermeabilità da qualsiasi influenza esterna nell'esercizio del<br />

mandato. E’ senz'altro più proficuo concentrarsi sul complessivo status che dalla<br />

nomina deriva e più propriamente sulla durata, sulle incompatibilità, sull'eventuale<br />

12 Per quanto concerne le autorità di nomina governativa nell'ordinamento italiano si è evidenziato come<br />

tali autorità siano indipendenti per natura, anche se nominate dal Governo ed inserite<br />

nell'amministrazione e anche se il Legislatore non attribuisce ad esse esplicitamente l'indipendenza; esse<br />

sarebbero riconoscibili come autorità indipendenti sulla base di alcuni indizi, quali il ricorso alle formule<br />

della “vigilanza” o della “garanzia”, la speciale competenza tecnica, l'indiscussa moralità e<br />

l’indipendenza richieste ai loro membri. Tuttavia è innegabile che le nomine esclusivamente governative<br />

non sono in grado di assicurare una vera indipendenza alle autorità di questo genere. Di regola le autorità<br />

nominate dal Governo sono anche esplicitamente soggette alla vigilanza governativa e ricadono pertanto<br />

nel plesso Governo-p.a. pur se fruiscono di una particolare autonomia; esse debbono ritenersi soggette<br />

all'indirizzo e ai controlli governativi. Nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva svolta dalla<br />

Commissione affari costituzionali nella decorsa legislatura (29 marzo 2000), si pose in risalto come la<br />

doppia indipendenza dal circuito parlamentare e governativo non possa significare separatezza delle<br />

funzioni. Le autorità indipendenti non sono isolate dal contesto istituzionale, poiché la loro indipendenza<br />

non coincide affatto con l’assenza di dialogo istituzionale. Il potere ad esse spettante di rendere pareri<br />

(obbligatori) alla Presidenza del Consiglio ed ai ministri in relazione alla loro attività normativa (che<br />

coinvolga anche la tutela della riservatezza) o la facoltà di formulare segnalazioni e proposte al Governo e<br />

al Parlamento rappresentano forme di collegamenti specifici tra le autorità indipendenti e gli organi<br />

costituzionali. E (come è stato osservato nel predetto documento) se sotto il profilo teorico è carattere<br />

costitutivo delle autorità la franchigia dall’indirizzo governativo, dall’esame delle singole situazioni si<br />

vede che l’assunto non è valido in senso assoluto. Esempio evidente può essere la l. 481/1995, istitutiva<br />

delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, che prevede l’osservanza di indirizzi<br />

governativi di politica generale, nonché l’indicazione del quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi nel<br />

documento di programmazione economico-finanziaria. D’altra parte la stessa Autorità garante della<br />

concorrenza e del mercato è soggetta - ai sensi dell’art. 25, comma 1, della legge n. 287/1990 - ai criteri<br />

generali deliberati dal Governo, cui l’Autorità può solo eccezionalmente derogare nei casi espressamente<br />

previsti dalla legge.<br />

13 F. Merusi, Democrazia ed autorità indipendenti. Un romanzo “quasi” giallo. Bologna, Il Mulino,<br />

2000.<br />

181


esclusione di conferma nella carica, sull'impossibilità di revoca per ragioni di<br />

opportunità, criteri dai quali si può inferire la piena autonomia di un soggetto investito<br />

di pubbliche funzioni 14 .<br />

Altri elementi strutturali che militano nella direzione dell'indipendenza delle autorità<br />

sono l'autonomia finanziaria, quella contabile, quella gestionale od organizzativa.<br />

Per quanto concerne il sistema di finanziamento, il quadro è molto variegato: a fronte di<br />

organismi, come la Banca d'Italia, operanti nell'assenza di qualsiasi canale di<br />

dipendenza finanziaria dallo Stato, ve ne sono viceversa altri, come il Garante della<br />

privacy, privi di autonomia finanziaria che provvedono alla gestione delle spese relative<br />

al proprio funzionamento nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo<br />

istituito a tale scopo nel bilancio statale. Quest'ultima circostanza costituisce<br />

chiaramente una grave lacuna nel regime per altri versi assai autonomo di tali<br />

organismi, atteso che le loro determinazioni potrebbero astrattamente essere<br />

condizionate dalla dipendenza finanziaria verso soggetti esterni.<br />

Più omogeneo è il quadro dell'autonomia contabile e di quella gestionale ed<br />

organizzativa, in base alle quali l'autorità ha potestà di determinare il contenuto della<br />

struttura del bilancio di previsione e provvedere alla gestione delle spese nonché di<br />

stabilire autonomamente le norme relative all'organizzazione, al funzionamento,<br />

all'ordinamento delle carriere, al trattamento giuridico ed economico del personale di<br />

ruolo ed alla gestione flessibile delle risorse umane. Al contrario dell'autonomia<br />

14 Il regime è alquanto disomogeneo nelle varie autorità. Per quel che concerne la durata del mandato, si<br />

va dai tre anni previsti per la Commissione sullo sciopero, ai quattro anni per il Garante sulla privacy e ai<br />

componenti dell'Isvap diversi dal presidente, ai cinque anni previsti per il presidente dell'Isvap e per i<br />

commissari della Consob, ai sette anni dei membri dell'Antitrust e delle Autorità di regolazione. Quanto<br />

alle possibilità di conferma, i membri dell'Antitrust e delle Autorità di regolazione non possono essere<br />

confermati, mentre i componenti di tutte le altre autorità possono essere confermati una sola volta, con la<br />

precisazione che i componenti dell'Isvap diversi dal presidente possono essere confermati addirittura due<br />

volte. Quanto al possibile esercizio del potere di autotutela sulle nomine ormai effettuate è previsto<br />

l'istituto della revoca per il governatore della Banca d'Italia, l'istituto della rimozione o sospensione<br />

dall'ufficio per il presidente dell’Isvap, quello della decadenza dall'incarico per gli altri componenti del<br />

suddetto istituto e quello dello scioglimento della Consob; per le altre autorità non sono invece<br />

espressamente previsti istituti di autotutela, salvo evidentemente l'eventuale sopravvenienza di casi di<br />

incompatibilità, perlopiù predisposti a pena di decadenza dall'incarico. Nel caso in cui è contemplata, la<br />

revocabilità degli incarichi è legata ad un obiettivo riscontro di comportamenti assolutamente inadeguati<br />

rispetto al mandato ricevuto, rinvenibili in prolungata inerzia, in continue violazioni di legge, se non<br />

addirittura in impossibilità di funzionamento dell'organo. La disciplina delle incompatibilità, sia pure con<br />

qualche differenza di intensità, è ovunque presente. Ai componenti delle varie autorità sono infine<br />

riconosciute dell'indennità di carica o di funzione, solitamente determinate con decreto del Presidente del<br />

Consiglio dei Ministri. In definitiva lo status derivante da una durata dell'incarico se non lunga almeno<br />

significativa, dall'esclusione di conferma o dalla conferma comunque limitata nella carica,<br />

dall'impossibilità di revoca per ragioni di opportunità, da incompatibilità rigorose pone al riparo da<br />

condizionamenti che possano minare l'esercizio sereno del mandato dell'organismo.<br />

182


finanziaria, non sempre presente nelle varie autorità, l'autonomia contabile ed<br />

organizzativa realizza un tratto unificante per tutte le autorità indipendenti.<br />

Ancorché gli indici menzionati, pur dando vita ad una classificazione non sempre<br />

coerente tra le varie autorità, possano essere considerati sintomatici della loro<br />

indipendenza, è opportuno evidenziare la difficoltà di edificare un modello di autorità<br />

indipendente sulle tracce di una legislazione confusa, contraddittoria, spesso<br />

inconsapevole degli effetti istituzionali che produce o che può produrre. Le varie<br />

autorità indipendenti sono state istituite in tempi diversi e con configurazioni strutturali<br />

eterogenee; pertanto più che ricondurre ad omogeneità realtà profondamente<br />

differenziate col rischio di forzare i dati normativi e di fare più un'operazione di politica<br />

del diritto che di esegesi normativa, si rivela molto più proficuo quel tentativo che nel<br />

rispetto delle naturali diversità sappia cogliere una minima piattaforma comune del<br />

fenomeno in questione. Questa soglia minima sembrerebbe risiedere in due elementi: la<br />

separazione dal Governo, con conseguente rottura della regola della responsabilità<br />

ministeriale per il loro operato, e la garanzia di un diritto fondamentale quale la libertà<br />

economica o la libertà personale. All’interno di questa soglia sarà al più possibile<br />

scorgere elementi di differenziazione del modello unitario di autorità indipendente; al di<br />

sotto di essa sarà legittimo mettere in dubbio la loro presunta indipendenza 15 .<br />

15 In relazione al grado di separazione dal Governo ed alle funzioni esercitate, molti autori (Patroni<br />

Griffo, Tipi di autorità indipendenti, I garanti delle regole (a cura di) S. Cassese e C. Franchini, Bologna,<br />

1996; R. Laschena, Introduzione al tema, Il procedimento davanti alle autorità indipendenti, AA.VV.,<br />

Torino, 1999; F. Merloni, Fortuna e limiti delle cosiddette autorità amministrative indipendenti, Politica<br />

del diritto, 1997, pp. 643 ss.) hanno differenziato tre tipi di autorità indipendenti: le autorità con poteri di<br />

garanzia di interessi afferenti all'ordinamento generale e di immediata derivazione costituzionale, le<br />

autorità con prevalente funzione di regolazione di settori economici e le autorità con competenze<br />

schiettamente tecnico-amministrative. Farebbero parte della prima categoria la Consob, la Banca d'Italia e<br />

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato: nei confronti di esse il Governo, non sempre estraneo<br />

quanto alla nomina del vertice (il Presidente e gli altri quattro membri della Consob sono nominati con<br />

decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa<br />

deliberazione del Consiglio stesso), risulta comunque sprovvisto di poteri di indirizzo. Farebbero parte<br />

della seconda tipologia l’Isvap e le Autorità sui servizi di pubblica utilità ex l. 481/1995: nei confronti di<br />

esse il Governo, presente quanto alla nomina del vertice, esercita funzioni di indirizzo di politica generale<br />

e di settore. Infine rientrerebbero nella terza categoria l'Autorità per l'informatica nella pubblica<br />

amministrazione (Aipa) e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Anpa), le quali hanno solo<br />

funzioni di mero coordinamento o controllo tecnico in determinati settori di intervento e sono del tutto<br />

riconducibili al Governo, il quale esercita su di loro funzioni di indirizzo e di vigilanza. In realtà gli<br />

organismi in questione sono impropriamente ascritti al modello delle autonomie indipendenti in quanto<br />

non rispettano alcuno degli elementi richiesti per la configurazione della soglia minima del modello:<br />

trattasi in realtà di strutture che, al pari dell'ente pubblico e a differenza delle autorità indipendenti, non si<br />

pongono in alternativa alle consolidate articolazioni amministrative e non surrogano pertanto l'esercizio di<br />

funzioni amministrative bensì constano in corpi professionali altamente qualificati cui vengono affidate<br />

attività tecniche e di supporto rispetto agli organi della pubblica amministrazione. Un caso a parte sarebbe<br />

poi rappresentato dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Commissione di garanzia<br />

dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, i quali<br />

organismi sono chiamati a bilanciare diversi diritti costituzionalmente garantiti e le cui funzioni niente<br />

183


Alla luce di quella che viene considerata come soglia indefettibile per la configurazione<br />

di un'autorità indipendente - data cioè dalla presenza congiunta dei due elementi<br />

rappresentati dalla separazione dal Governo e dalla garanzia dell’esercizio di un diritto<br />

fondamentale - si ritiene infatti lecito dubitare dell'indipendenza di alcune pretese<br />

autorità, le quali difettano di tali requisiti necessari, e della loro riconduzione al modello<br />

generale delle autorità indipendenti: è il caso dell’Aipa 16 che, malgrado sia dotata di<br />

autonomia tecnica e sia composta da membri altamente professionali e di indiscussa<br />

moralità ed indipendenza, opera “presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri”, di cui<br />

costituisce un'articolazione operativa particolarmente specializzata nella vigilanza sui<br />

sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni centrali. Parimenti<br />

appartengono alla categoria delle strutture organizzative serventi il Governo e perciò<br />

stesso non riconducibili in alcun modo al modello delle autorità indipendenti l’Aran, la<br />

Covip, l'Organismo di vigilanza sulle fondazioni bancarie, l'Organismo di controllo<br />

delle Onlus, l’Anpa e l’Autorità di vigilanza sulle persone giuridiche private. Alla<br />

medesima conclusione si perviene in riferimento alla Commissione per l'accesso ai<br />

documenti amministrativi ed alla Commissione per la garanzia dell'informazione<br />

statistica, le quali hanno compiti di mero controllo dell'applicazione di norme giuridiche<br />

e sono istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In tutti questi casi si<br />

tratta evidentemente di organismi demandati all'espletamento di compiti interni<br />

all'amministrazione pubblica, in condizioni talvolta di autonomia funzionale, ma mai<br />

con esercizio di poteri indipendenti dall'Esecutivo. Controversa è la collocazione<br />

hanno a che fare con la garanzia del contraddittorio economico. Peraltro rispetto alla seconda categoria<br />

menzionata relativa ad autorità con poteri di regolazione - autorevole dottrina (G. Amato, Autorità semiindipendenti<br />

ed autorità di garanzia, Riv. Tr. Dir. Pubbl. 1997, pp. 659 ss.) ha coniato la definizione di<br />

autorità semi-indipendenti, enfatizzando il dato della nomina sostanzialmente governativa del vertice e la<br />

loro rispondenza agli indirizzi generali settoriali dell'Esecutivo. Tuttavia è stato diversamente ritenuto che<br />

dal meccanismo di nomina non si possa ricavare alcuna maggiore distanza dall'Esecutivo delle autorità<br />

con poteri di garanzia rispetto a quelle aventi poteri di regolazione, tale da far assurgere solo le prime a<br />

rango di “vere” autorità indipendenti; d'altra parte le autorità garanti non sono del tutto sottratte ad<br />

indirizzi governativi. Ad esempio: il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, può<br />

determinare, in linea generale e preventiva, dei criteri sulla base dei quali l'Autorità garante della<br />

concorrenza e del mercato può eccezionalmente autorizzare, per rilevanti interessi generali dell'economia<br />

nazionale nell'ambito dell'integrazione europea, operazioni di concentrazione restrittive della libertà di<br />

concorrenza ex art. 25 c. 1 l. 287/1990. La circostanza che questo potere non sia stato mai in concreto<br />

esercitato non vale ad infirmare un dato di diritto positivo che non affranca del tutto l'autorità con poteri<br />

di garanzia dai generali criteri governativi, volti addirittura ad orientarne l'operato nella direzione<br />

contraria alle sue istituzionali attribuzioni di censore delle operazioni di concentrazione. Ciò starebbe a<br />

significare che la fissazione preventiva di criteri regolatori di certe materie non riduce l'indipendenza<br />

delle autorità, specie se si tiene conto della circostanza che il Governo non dispone di strumenti concreti<br />

per attuare gli indirizzi eventualmente formulati: tanto le autorità garanti quanto quelle di regolazione<br />

sono da ascriversi alle autorità indipendenti, non ammettendosi pertanto l’esistenza di autorità semiindipendenti.<br />

Così: F. Merusi, M. Passaro, op. cit., p. 167.<br />

16 Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione.<br />

184


dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: operante in piena autonomia e con<br />

indipendenza di giudizio e di valutazione, è sufficientemente affrancata dall'esecutivo in<br />

virtù del procedimento di nomina e dei requisiti di competenza e di incompatibilità dei<br />

suoi membri; peraltro le sue reali attribuzioni in concreto si riducono a limitati poteri di<br />

indirizzo, coordinamento, vigilanza e segnalazione cui non si accompagnano poteri di<br />

repressione degli abusi atti a consentirle di incidere direttamente sul mercato dei lavori<br />

pubblici.<br />

L’indipendenza deve avere una ricaduta sul piano dei rapporti istituzionali, anzitutto<br />

realizzando un affrancamento delle autorità in questione dall'Esecutivo, non potendosi<br />

in alcun modo ricondurre tali autorità ad un dicastero e non potendosi<br />

conseguentemente chiamare alcun ministro a rispondere in Parlamento per i loro atti.<br />

Questo significa che i ministri non possono impartire direttive alle autorità indipendenti,<br />

non possono approvarne i bilanci né controllarne gli atti, venendo così rescisso ogni<br />

rapporto strutturale e funzionale tra queste autorità ed il Governo, che risulta quindi<br />

sfornito di tutti quei poteri che presuppongono un rapporto di gerarchia o di direzione 17 .<br />

L'indipendenza di dette autorità non deve essere solo strutturale ma anche funzionale<br />

cosicché esse godano di un significativo ruolo istituzionale, anche in assenza della<br />

mediazione governativa nel rapporto con il Parlamento, e le loro funzioni di garanzia<br />

del contraddittorio economico o di protezione delle libertà individuali risultino<br />

svincolate da possibili strumentalizzazioni o abusi da parte del potere esecutivo. 18<br />

Secondo buona parte della dottrina le autorità indipendenti sarebbero dotate di<br />

competenze tecniche, l'esercizio delle quali implicherebbe valutazioni neutre, asettiche,<br />

vale a dire aliene da qualsiasi elemento di ponderazione di interessi tipico della<br />

decisione amministrativa. In particolare la riduzione degli spazi di ponderazione di<br />

interessi a vantaggio dell'attività di accertamento di fatti complessi comporterebbe il<br />

ridimensionamento della discrezionalità amministrativa e l'espansione della cosiddetta<br />

discrezionalità tecnica 19 . In sostanza, dalle autorità indipendenti non ci si aspetterebbe<br />

una ponderazione comparativa di interessi ma l'accertamento ed il ripristino di una stato<br />

17 M. Passaro, op.cit..<br />

18 In democrazie mature si preferisce che determinate scelte destinate ad avere effetti di lungo periodo<br />

sulla vita della collettività siano sottratte al raggio d'azione della classe politica che ha invece una visione<br />

spesso legata al ciclo elettorale e pertanto necessariamente di breve periodo. Se un governo può subire le<br />

pressioni contingenti delle lobbies, che possono aiutarlo nella competizione elettorale,1'autorità<br />

indipendente, non avendo viceversa preoccupazioni di questo tipo, può tranquillamente occuparsi di<br />

operare delle scelte razionali o quantomeno non motivate da ragioni esogene rispetto al proprio mandato.<br />

19 A. Barra Caracciolo, I procedimenti davanti alle autorità indipendenti tra diritto interno e diritto<br />

comunitario, in Il procedimento davanti alle autorità indipendenti, AA.VV., Torino, 1999.<br />

185


prefigurato dal Legislatore come ottimale, in termini di equilibrio allocativo, accesso ai<br />

mercati, protezione dei consumatori; di qui la natura dichiarativa dei loro atti (di<br />

accertamento della regola del caso concreto) ed eventualmente ripristinatoria (degli<br />

assetti compatibili con quelli imposti dalla legge) delle loro decisioni. Invero questa<br />

concezione svaluta la portata delle autorità indipendenti, posto che la complessità<br />

dell'attività amministrativa ne impedisce la previa determinazione di contenuti per<br />

legge, a maggior ragione relativamente ad organismi quali le autorità indipendenti che<br />

presidiano settori in continua evoluzione, operando delle scelte che spesso non<br />

abbisognano del puntuale consenso del Legislatore 20 . D'altra parte la descrizione della<br />

valutazione amministrativa come asettica dichiarazione della regola del caso concreto<br />

implica che l'apprezzamento dell'amministrazione si muova nel solco della mera<br />

legittimità se non dell'agire vincolato, finendo per ricondurle nell'area dell'attività<br />

interpretativa propria della funzione giurisdizionale (tanto che molti hanno parlato delle<br />

autorità indipendenti come di organismi paragiurisdizionali) 21 . Questa ricostruzione<br />

presenta peraltro alcuni limiti di impostazione: infatti mentre il giudice agisce sulla base<br />

del principio dispositivo, le autorità indipendenti intervengono in genere d'ufficio,<br />

acquisendo il materiale istruttorio autonomamente, e ad esse spetta sempre la decisione<br />

di avvio del procedimento anche a fronte di istanze presentate da terzi; analogamente,<br />

mentre la repressione criminale è obbligatoria, l'azione amministrativa è doverosa ma<br />

non obbligatoria e di conseguenza l'avvio della reazione amministrativa dipenderà<br />

dall'esito di un giudizio di prevalenza di interessi. Infatti l'attività tipica delle autorità<br />

indipendenti investe sempre un potenziale conflitto tra un interesse pubblico ed interessi<br />

privati, la cui mediazione implica necessariamente una ponderazione comparativa tra gli<br />

interessi coinvolti che è connotato della discrezionalità amministrativa: in conclusione<br />

non c'è contraddizione fra l'attività delle autorità indipendenti e la discrezionalità.<br />

Uno dei rilievi ricorrenti in ordine alle autorità indipendenti, conseguenza della<br />

stratificazione legislativa che ha portato in tempi diversi all'istituzione di questi<br />

organismi, riguarda la presunta mancanza di regole chiare e coerenti che ne disciplinano<br />

l'attività ed il funzionamento, tant’è che non sono mancate proposte di uno statuto<br />

20 M. Passaro, op.cit.<br />

21 Sotto il profilo genetico si adduceva come le autorità fossero nate proprio come alternativa<br />

all’affidamento al giudice di talune funzioni diverse da quelle normalmente proprie dei giudici e<br />

caratterizzate da un così pronunciato grado di tecnicismo da richiedere attitudini ed preparazione<br />

specializzate. D. Corletto, op.cit, p. 68.<br />

186


comune delle autorità indipendenti 22 . Il problema risulta aggravato non solo in ragione<br />

della disomogeneità delle figure in discussione ma anche dalla circostanza che esse<br />

sono dotate di poteri diversi, non sempre presenti in ciascuna di esse, che vanno da<br />

quelli regolamentari a quelli provvedimentali, da quelli consultivi a quelli di controllo,<br />

da quelli di mera segnalazione a quelli decisori; poteri che talvolta derivano dal<br />

trasferimento di funzioni in precedenza esercitate da altre amministrazioni ma che più<br />

spesso costituiscono attribuzioni innovative che necessitano di un'opera di<br />

inquadramento e di qualificazione della loro natura. A questo si aggiunga che le leggi<br />

istitutive delle varie autorità sono così laconiche nella disciplina del loro funzionamento<br />

e della loro stessa organizzazione da lasciare di fatto alle stesse autorità un'ampia<br />

discrezionalità nel concreto perseguimento delle generali finalità di cui risultano<br />

investite. E’ ben vero che in un ordinamento moderno l'attività amministrativa si rende<br />

sempre più complessa, per cui è difficile predeterminarne in via legislativa i tempi, le<br />

modalità e gli stessi contenuti e pertanto l'amministrazione, portatrice di una razionalità<br />

autonoma, deve farsi carico, nel rispetto della legge e dei principi costituzionali di<br />

imparzialità e buon andamento, di colmare quelle apparenti lacune legislative, operando<br />

delle scelte che non abbisognano del puntuale consenso del Legislatore perché è lo<br />

stesso Legislatore che le ha stabilmente delegate all'amministrazione 23 . Questo è<br />

particolarmente evidente per le autorità indipendenti in considerazione del fatto che ad<br />

esse risultano spesso attribuite scelte libere che trovano nella legge solo un limite<br />

esterno ed un fondamento legittimante e non una stringente indicazione contenutistica,<br />

per cui molte autorità indipendenti partecipano all'integrazione delle norme di legge che<br />

le istituiscono o ne conferiscono poteri. Invero, le lamentate lacune in ordine al loro<br />

regime giuridico sono più apparenti che reali dal momento che le autorità indipendenti<br />

costituiscono a tutti gli effetti pubbliche amministrazioni, come confermato dalla<br />

casistica giurisprudenziale e dagli stessi dati positivi laddove prevedono la loro<br />

sottoposizione al controllo della Corte dei conti e la giurisdizione esclusiva del giudice<br />

amministrativo per i ricorsi avverso gli atti di talune autorità 24 . Ciò significa che per gli<br />

22<br />

C. Franchini, Proposta di norme sulle autorità indipendenti, Giornale di diritto amministrativo, 1996,<br />

pp. 487 ss.<br />

23<br />

L. Carlassare, Amministrazione e potere politico, Padova, 1974; M. Nigro, La pubblica<br />

amministrazione tra Costituzione formale e Costituzione materiale, Riv. Tr. Dir. Proc. Civ., 1985, pp. 164<br />

ss.; A.M. Sandulli, Governo e amministrazione, Riv. Tr. Dir. Pubbl., 1996, pp. 754 ss.; L. Torchia, I<br />

rapporti tra politica e amministrazione: poteri armonizzati e poteri contrapposti, in L’amministrazione e<br />

la Costituzione (a cura di) S. Cassese e A.G. Arabia, Bologna, 1993.<br />

24<br />

Sotto il profilo delle norme applicabili, non esiste un regime giuridico unitario delle autorità<br />

indipendenti, ciascuna di esse venendo disciplinata dalla specifica normativa di settore, composta da leggi<br />

187


enti in parola valgono i principi che sovrintendono l'organizzazione e l'azione<br />

amministrativa rinvenibili nella Costituzione, nelle leggi amministrative 25 e<br />

nell'elaborazione giurisprudenziale, se non espressamente derogati dalla normativa<br />

speciale che li riguarda.<br />

Avendo sin qui tracciato un quadro generale, ancorché limitato in conseguenza delle<br />

problematiche interpretative che l'eterogeneità della categoria delle autorità indipendenti<br />

origina, si tratta di interrogarsi sulla possibilità di ricondurre l'Alto Commissario contro<br />

la corruzione nel novero dei soggetti in questione, secondo quanto ipotizzato da parte<br />

della dottrina.<br />

Partendo dal testo normativo si deve evidenziare l'assenza di qualsiasi riferimento<br />

espresso, tanto nella legge istitutiva quanto nel regolamento disciplinante le funzioni del<br />

Commissario, alla “indipendenza” dell’organismo, limitandosi infatti l’art. 1 c. 3 della l.<br />

3/2003 a sancire che il Governo determini “la composizione e le funzioni dell'Alto<br />

Commissario, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa”.<br />

Dall’altro lato il ricorso al nomen “Alto Commissario” non esclude di per sé la<br />

riconduzione di tale soggetto nel novero delle autorità indipendenti, stante anzitutto la<br />

prassi legislativa di attribuire l'indipendenza anche a soggetti non espressamente<br />

denominati “autorità indipendenti” ed altresì considerando che ad una qualificazione<br />

formale di autorità indipendente non si accompagna necessariamente un'indipendenza<br />

sostanziale.<br />

Premesso quindi che la pretesa indipendenza dell'Alto Commissario non può trarsi né<br />

dalla denominazione dell'organismo né da chiari dati positivi che depongano in tal<br />

senso, riteniamo opportuno procedere a un'indagine volta ad individuare nella sua<br />

impostazione strutturale eventuali elementi sintomatici di indipendenza.<br />

Anzitutto l'Alto Commissario non sembra provvisto di personalità giuridica: tuttavia,<br />

come osservato, la personalità giuridica non è considerata elemento indefettibile<br />

e da regolamenti governativi o emanati dalla stessa autorità. Si tratta di normative altamente peculiari in<br />

relazione all'organizzazione, al personale, alle attività. Poiché comunque le autorità indipendenti sono pur<br />

sempre riconducibili nella categoria delle pubbliche amministrazioni, è da ritenersi che valgano i principi<br />

sull'organizzazione e sull'azione amministrativa, ed anche le regole generali in materia, ma solo in via di<br />

integrazione rispetto alla normativa speciale.<br />

25 Le autorità indipendenti, in quanto pubbliche amministrazioni, non si sottraggono al regime<br />

amministrativo e di conseguenza all'applicazione della l. 241/1990: peraltro detta legge non si applica in<br />

toto bensì limitatamente ai principi, cui deve conformarsi la specifica disciplina contenuta nei regolamenti<br />

sul procedimento emanati dalle amministrazioni indipendenti.<br />

188


dell'indipendenza e quindi la sua assenza non giustifica di per sé l'esclusione di un<br />

soggetto dal novero delle autorità indipendenti.<br />

Secondariamente si tratta di analizzare il procedimento e i requisiti soggettivi di<br />

nomina: il Commissario “è nominato con decreto del presidente della Repubblica,<br />

previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio<br />

dei Ministri” e viene scelto “tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili con<br />

qualifica non inferiore a consigliere, tra gli avvocati dello Stato appartenenti almeno alla<br />

terza classe di stipendio, tra i gradi generali della dirigenza militare o tra i dirigenti di<br />

prima fascia delle amministrazioni dello Stato ed equiparati”. Pertanto, se da un lato la<br />

circostanza che esso sia individuato nell'ambito di categorie professionali altamente<br />

qualificate farebbe propendere per una maggiore -ancorché non sicura- indipendenza,<br />

dall'altro lato il fatto che il Commissario sia nominato dall'Esecutivo solleva dei dubbi<br />

circa l'indipendenza della struttura, peraltro ricorrenti - come osservato - anche nei<br />

confronti delle autorità indipendenti di nomina governativa. Tuttavia il tratto genetico,<br />

per quanto importante, non costituisce l'elemento identificante o caratterizzante<br />

l'indipendenza di un'autorità, sulla base della preferenza accordata al piano funzionale<br />

rispetto a quello dell'investitura 26 .<br />

La durata del mandato (quinquennale al pari del mandato parlamentare ma attualmente<br />

sfalsata rispetto alla durata della legislatura), la possibilità di conferma (per una sola<br />

volta) e l’assenza di previsioni che consentano la revoca dell'incarico per ragioni di<br />

opportunità, non sembrano invece dar luogo a perplessità di sorta. Nulla è poi previsto<br />

in merito alle eventuali incompatibilità con l'incarico. Infine la previsione di una<br />

specifica indennità di funzione in capo all'Alto Commissario rappresenta, come abbiamo<br />

osservato, un’ulteriore garanzia rispetto a condizionamenti esterni.<br />

Sotto il profilo funzionale, stante l’atipicità delle funzioni proprie delle autorità<br />

indipendenti presenti nel nostro ordinamento, la circostanza che l’Alto Commissario<br />

assolva a compiti di vigilanza, monitoraggio, indagine, consulenza non dà luogo a<br />

particolari problemi 27 .<br />

Passando ad esaminare i profili di autonomia finanziaria, contabile, gestionale ed<br />

organizzativa, si rileva anzitutto l'assenza dell'autonomia finanziaria in virtù della<br />

previsione di un fondo speciale istituito nel bilancio statale; parimenti l'organismo<br />

26 S. Niccolai, I poteri garanti della Costituzione e le autorità indipendenti, Pisa, 1996.<br />

27 Contra E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2001, p. 204, ravvisa nelle<br />

funzioni di amministrazione attiva il nucleo imprescindibile dell'attività di tali organismi.<br />

189


sembrerebbe difettare di autonomia contabile, essendo riconosciuto al Ministro<br />

dell'economia e delle finanze il potere di apportare variazioni di bilancio ed essendo<br />

altresì previsto che i costi per il personale e le spese di organizzazione e funzionamento<br />

dell'Ufficio siano sostenuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle<br />

proprie disponibilità di bilancio; infine la circostanza che il contingente di personale<br />

assegnato alla struttura e il relativo inquadramento e trattamento giuridico ed economico<br />

sia predeterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri fa dubitare<br />

della pienezza dell'autonomia gestionale ed organizzativa.<br />

D'altra parte, in conseguenza dell’eterogeneità delle autorità indipendenti presenti nel<br />

nostro ordinamento, tali indici sintomatici non hanno valore assoluto ed è preferibile il<br />

riferimento ad una soglia minima di indipendenza la quale è stata individuata, secondo<br />

il modello adottato, nella coesistenza dei due elementi rappresentati dalla separazione<br />

dal Governo e dalla garanzia di un diritto fondamentale (libertà economica o libertà<br />

personale). Sotto quest'ultimo profilo è evidente che l'Alto Commissario non assolve ad<br />

alcuna funzione di garanzia della libertà economica, salvo adottare un'interpretazione<br />

estensiva del concetto fino a ritenerlo comprensivo dell'interesse ad epurare il mercato<br />

da pratiche corruttive che, da un lato alterano la logica concorrenziale creando vie<br />

preferenziali, e dall'altro lato rappresentano un deterrente all'investimento economico- il<br />

che ci appare un’evidente forzatura -. D'altra parte, ancorché la stragrande maggioranza<br />

delle autorità indipendenti esistenti operi in ambito economico, l'indipendenza propria<br />

del Garante della privacy dimostra un'apertura legislativa idonea ad annoverare fra le<br />

autorità indipendenti anche soggetti preposti alla tutela di settori ed interessi diversi non<br />

prettamente economici, quali, nella fattispecie del Garante, la libertà personale e la<br />

riservatezza individuale; pertanto, nel caso dell'Alto Commissario contro la corruzione,<br />

l'azione sarebbe rivolta a garantire l'imparzialità e la correttezza amministrativa e a<br />

tutelare il cittadino-utente dalle dinamiche e dagli effetti distorsivi della corruzione. Per<br />

quanto concerne invece il profilo relativo alla separazione dell'autorità dal Governo, se<br />

l'esistenza di un obbligo relazionale verso il Presidente del Consiglio gravante sul<br />

Commissario -previsto anche nei confronti di altre autorità considerate indipendenti-<br />

non esclude di per sé l’indipendenza dell'autorità dall’indirizzo politico, tuttavia il fatto<br />

che l'Alto Commissario operi “presso la Presidenza del Consiglio” e sia posto “alla<br />

diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri” osta alla<br />

riconduzione dell'organismo nel novero delle autorità indipendenti.<br />

190


Si esclude anche la possibilità di ricondurre l'Alto Commissario nell'alveo della<br />

controversa categoria tipizzata da parte della dottrina 28 delle autorità semi-indipendenti,<br />

le quali consterebbero in soggetti di nomina governativa, aventi funzioni esclusivamente<br />

regolatorie o miste di garanzia e regolazione rispondenti agli indirizzi generali e<br />

settoriali dell'Esecutivo.<br />

D'altra parte in alcuni casi, a fronte dell'esistenza di autorità le quali presentano un<br />

grado di indipendenza meno marcata, si è parlato di “autorità indipendenti deboli”: tali<br />

soggetti, tra i quali si sono annoverati l’Isvap e l’Autorità per la vigilanza sui lavori<br />

pubblici, non presenterebbero infatti tutti i caratteri delle autorità indipendenti<br />

rigorosamente intese 29 , tant’è che alcuni autori 30 propendono per escluderle nettamente<br />

dall’ambito delle autorità indipendenti. Ammettendo l’esistenza di autorità indipendenti<br />

deboli, prive di poteri di regulation ed operanti in condizioni di indipendenza meno<br />

evidenti, potrebbe sembrare di poter ricondurre nella categoria anche il Commissario<br />

anti-corruzione: gli organismi in questione possono definirsi amministrazioni ad<br />

autonomia tecnica e si caratterizzano per l'espletamento di funzioni di natura<br />

prevalentemente ausiliaria ovvero concernenti l'acquisizione di conoscenze in ordine al<br />

settore di riferimento, e la loro utilizzazione in vista dell'esercizio di poteri informativi,<br />

istruttori, consultivi, propulsivi, propositivi nei confronti degli organi competenti; solo<br />

eccezionalmente questo nucleo di funzioni ausiliarie è completato dall'attribuzione di<br />

poteri autoritativi. Si ritiene comunque indispensabile, perché tali soggetti possono<br />

essere affiancati alle autorità indipendenti propriamente intese, che essi godano di<br />

28 G. Amato, op.cit.; E. Freni, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Enc.Giur., 1999; M. Manetti,<br />

Poteri neutrali e Costituzione, Milano, Giuffrè, 1994.<br />

29 C. Gallucci, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, Enc. Giur., 2001. Si pensi ad esempio<br />

all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: ad essa sono infatti attribuiti solo limitati compiti di<br />

vigilanza e controllo, di accertamento, propositivi e sanzionatori, ai quali si affiancano alcuni compiti di<br />

amministrazione attiva ma senza la possibilità di un'effettiva incidenza sulle gare e sull'esecuzione dei<br />

contratti; inoltre manca qualsiasi riferimento alla notoria indipendenza dei membri dell'autorità -prevista<br />

invece con riferimento all'Autorità antitrust-. La durata di cinque anni coincidente con l'ordinaria durata<br />

del mandato parlamentare, l'incompatibilità rivolta al solo passato, la mancata previsione tra le fattispecie<br />

di incompatibilità di una formula residuale che consenta di colpire situazioni di incompatibilità non<br />

espressamente menzionate escludono che si tratti di una vera e propria autorità indipendente e depongono<br />

viceversa per il riconoscimento di una forma debole di indipendenza. A questo si aggiunga che le funzioni<br />

proprie dell'autorità in questione non sono riconducibili né alla regolazione né alla garanzia di diritti<br />

fondamentali; in sostanza l'autorità vigila a che altri organi amministrativi nel momento in cui svolgono la<br />

funzione di stazioni appaltanti non vengano meno alla loro natura di efficaci ed imparziali esecutori della<br />

legge. L'indipendenza è ulteriormente menomata dal fatto che la legge istitutiva dell'Autorità per la<br />

vigilanza sui lavori pubblici non le riconosce il potere di stabilire le norme concernenti la propria<br />

organizzazione ed il proprio funzionamento, essendo quindi evidente come l'indipendenza dell'autorità è<br />

limitata a quanto l'esecutivo vorrà concedere.<br />

30 M. D’Alberti, op.cit.<br />

191


amplissima autonomia funzionale 31 : ciò conduce ad escludere di poter ricondurre nel<br />

loro ambito l'Alto Commissario contro la corruzione, stante il carattere di dipendenza<br />

funzionale rispetto all'Esecutivo, la quale impone l’attuazione dell’indirizzo e delle<br />

scelte di fondo degli organi politici, ancorché in una posizione di indipendenza<br />

operativa.<br />

Alla luce di queste considerazioni ci sentiamo pertanto di aderire all’impostazione che<br />

nega la natura di authority all’Alto Commissario 32 , la quale tuttavia presenta un limite<br />

ovvero non fornisce un inquadramento alternativo alla struttura. L’analisi che segue è<br />

perciò finalizzata ad offrire una soluzione interpretativa in questo senso.<br />

2. Altre ipotesi interpretative<br />

Avendo escluso che l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della<br />

corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione sia<br />

riconducibile nel novero delle autorità indipendenti, si tratta di interrogarsi circa la<br />

possibilità di inquadrarlo nell'ambito di altre categorie soggettive presenti<br />

nell'ordinamento.<br />

A seguito della sua istituzione, vi è chi ha parlato del Commissario contro la<br />

corruzione come di una sorta di “super-procura” o di “super-investigatore” 33 , di<br />

“servizio ausiliario all’azione penale pubblica” o di “polizia preventiva”: si tratta però<br />

di definizioni da un lato inidonee a spiegare compiutamente la natura giuridica<br />

dell'organismo, dall'altro lato inesatte in quanto, come osservato, la struttura all'esame è<br />

sprovvista dei poteri repressivi propri dell'autorità giudiziaria e di polizia. Perciò, se<br />

sotto il profilo funzionale, non può negarsi un'analogia ed una comunione di intenti fra<br />

l'azione investigativa del Commissario anti-corruzione e quella magistratuale, i poteri e<br />

i mezzi a disposizione di ciascuna sono profondamente diversi. Diverse sono altresì le<br />

logiche sottese all’operatività delle due strutture: prevenzione nell'un caso, repressione<br />

nell'altro. D'altra parte l’azione e l’organizzazione giudiziaria godono di<br />

un’indipendenza dall’Esecutivo, che non si riscontra in capo all’Alto Commissario.<br />

Infine l’organismo non può in alcun modo sostituirsi al giudice, nei confronti del quale<br />

31 Così E. Casetta, op.cit.,p. 204.<br />

32 Lo stesso G. Tatozzi ha espressamente escluso la natura di Authority della struttura da lui presieduta,<br />

sottolineando in particolar modo l’assenza di poteri sanzionatori in capo all’Alto Commissario: “Non<br />

siamo ancora un’Authority che può comminare sanzioni” (Secolo d’Italia del 07/01/05).<br />

33 A. Gorret, Dopo una serie di rinvii è stato approvato dal governo il decreto attuativo della legge<br />

Frattini, Bollettino segretari.<br />

192


svolge un’opera ausiliaria di raccolta di informazioni. Queste osservazioni ci portano ad<br />

escludere la possibilità di assimilare l’organismo alla Procura 34 .<br />

Un’ulteriore ipotesi interpretativa potrebbe essere quella di considerare l’Alto<br />

Commissario alla stregua di un ombudsman (termine svedese, “rappresentante<br />

pubblico”) 35 . Con questo termine si indica un organo di garanzia degli interessi<br />

individuali e collettivi e di controllo sull'amministrazione che supplisce alle<br />

inadeguatezze e alle disfunzioni della pubblica amministrazione. Esso si pone al<br />

servizio dei cittadini per denunciare disfunzioni o abusi della pubblica amministrazione<br />

e per promuovere la tutela di interessi diffusi, essendo a tal fine previste dalla legge<br />

procedure che gli consentono di intervenire contro le distorsioni accertate, di vigilare<br />

sull'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, di attivare azioni<br />

di responsabilità nei confronti dei pubblici dipendenti nonché di promuovere la tutela<br />

anche giurisdizionale degli interessi diffusi. Il modello così delineato è tradizionalmente<br />

inteso come rimedio informale ma efficace avverso le disfunzioni e scorrettezze<br />

dell'azione amministrativa e come ristoro ai pregiudizi arrecati a interessi non altrimenti<br />

tutelabili in sede giurisdizionale e amministrativa. Per assolvere al proprio compito,<br />

l’ombudsman è provvisto di estesi poteri ispettivi sulle amministrazioni al fine di<br />

controllare che le medesime attuino fedelmente la legge e si attengano a criteri di buona<br />

e corretta amministrazione; esso redige relazioni informative periodiche sulla propria<br />

attività e assolve altresì a funzioni propositive di modifica della vigente legislazione ove<br />

questa sia considerato inadeguata e superata. Nell'ambito dell’attività di ispezione<br />

dell’ombudsman, viene imposto alle amministrazioni inquisite l'obbligo di prestare ogni<br />

assistenza e collaborazione, non essendogli peraltro opponibile il segreto d'ufficio;<br />

l’indagine su particolari comportamenti dell'amministrazione può essere attivata<br />

d'ufficio o su ricorso individuale degli interessati. Oggetto primario dell'intervento è<br />

un'azione od omissione dell'amministrazione ovvero provvedimenti amministrativi che<br />

siano sintomo od occasione di cattiva amministrazione; le conseguenze del controllo e<br />

34 In questo senso anche G. Tatozzi, nella dichiarazione rilasciata al Secolo d’Italia del 07/01/05: “Non<br />

saremo una Super-Procura in rotta di collisione con la magistratura ordinaria”.<br />

35 Analogamente a quanto prospettato per il Service central de prévention de la corruption francese da D.<br />

Amirante, Legislazione anti-corruzione e finanziamento della politica: la terapia francese, in Quaderni<br />

Costituzionali Anno XV, n.1, aprile 1995, pp. 129 ss..<br />

Infra, cap. VIII.<br />

L’ombudsman è altrove definito “difensore civico”, “fiduciario o commissario parlamentare”,<br />

“rappresentante”, “mediatore”, “controllore di Stato”.<br />

Nel nostro ordinamento si ispira al modello dell’ombudsman il difensore civico comunale e provinciale<br />

(d.lgs. 267/2000).<br />

193


le eventuali censure non si rivolgono tuttavia all'atto bensì all'organo, ovvero non è<br />

possibile per l’ombudsman revocare o annullare, anche parzialmente, un atto ma<br />

soltanto raccomandare o diffidare l'amministrazione per ottenerne la rimozione.<br />

L’ombudsman può altresì promuovere iniziative dirette ad aprire un procedimento<br />

disciplinare e, a volte, penale. Il soggetto in questione si atteggia pertanto come snodo<br />

flessibile informale di collegamento fra i cittadini e i poteri pubblici, in grado di<br />

assicurare una maggiore trasparenza dell'organizzazione amministrativa. D'altra parte si<br />

è osservato come la pluralità di funzioni, talora addirittura disomogenee (tutela dei<br />

cittadini, controllo dell'attività amministrativa, difesa della legalità, ricerca della<br />

trasparenza, miglioramento del rapporto cittadini-amministrazione, responsabilizzazione<br />

dei soggetti pubblici), attribuite all’ombudsman rappresenti il limite stesso dell'istituto; a<br />

questo si aggiunga la scarsa incisività dei poteri attribuitigli per assolvere a tali funzioni,<br />

essendo esso sprovvisto di poteri sanzionatori e decisori ed operando secondo lo schema<br />

della moral suasion. Dal quadro così delineato, sembrerebbe possibile ricondurre l'Alto<br />

Commissario contro la corruzione allo schema dell’ombudsman, riscontrandosi forti<br />

punti di contatto quanto alle funzioni, ai poteri, al modus operandi, alle finalità dei due<br />

organismi. Tuttavia tradizionalmente all’ombudsman si richiede un elevato grado di<br />

indipendenza come testimoniano il fatto che la durata del suo mandato è svincolata da<br />

quella della legislatura, la sua rielezione è ammessa senza limiti, la scelta dei<br />

collaboratori è affidata alla sua sola discrezione; esso è di regola nominato dal<br />

Parlamento, d'intesa col Governo, e lo stretto rapporto con la compagine parlamentare è<br />

confermato dalla circostanza che al Parlamento spetta fissare le norme generali di<br />

organizzazione e di azione dell'organismo. La posizione dell’ombudsman nei confronti<br />

del Parlamento è caratterizzata sì da un collegamento intimo con il medesimo ma sulla<br />

base di un vincolo fiduciario, durante la cui vigenza l’ombudsman gode di ampia<br />

autonomia. L'organismo si situa cioè in una particolare posizione di indipendenza tanto<br />

dal legislativo, in quanto il suo carattere predominante di istanza di tutela di interessi<br />

individuali e collettivi lo deve mantenere il più possibile svincolato da condizionamenti<br />

parlamentari, quanto dall'esecutivo, in quanto deve controllare l'amministrazione a<br />

questo subordinata 36 . Per queste sue caratteristiche non è quindi mancato chi ha<br />

ritenuto di ricondurre la figura dell’ombudsman tra le autorità indipendenti 37 . Peraltro,<br />

senza aderire a quest’ultima impostazione, è innegabile che la marcata indipendenza<br />

36 E. Casetta, op. cit., pp. 207 ss.; G. De Vergottini, Difensore civico, Enc. Giur.<br />

37 M. Manetti, Autorità indipendente (dir. cost.), Enc. Giur., 1997.<br />

194


dell’ombudsman e, peculiarmente, l'assenza di vincoli rispetto all'esecutivo, nonché il<br />

rapporto di diretta collaborazione col Parlamento, ostano a considerare alla sua stregua<br />

l'Alto commissario contro la corruzione, ferme restando le forti affinità funzionali.<br />

3. Un’Autorità allo stato nascente<br />

Storicamente gli organismi denominati Alti Commissari sono consistiti in importanti<br />

apparati amministrativi di settore, non ancora ministerializzati ma sovente destinati a<br />

trasformarsi in Ministeri appositi, pur non facendo parte del Consiglio dei Ministri e<br />

non rientrando pertanto fra le componenti necessarie del Governo. In proposito l’art. 11<br />

della l. 400/1988 38 ragiona espressamente di Commissari straordinari del Governo, i<br />

quali sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del<br />

Consiglio, previa deliberazione del Consiglio stesso, ferme restando le attribuzioni dei<br />

Ministeri, fissate per legge. Gli Alti Commissari, al pari dei Ministeri, sono posti sotto la<br />

direzione del Presidente del Consiglio 39 . La natura di siffatti organi rimane assai dubbia:<br />

in senso lato essi possono cioè considerarsi come organi governativi, dato il rilievo delle<br />

funzioni loro conferite, mentre in senso tecnico non ricoprono una posizione<br />

comparabile a quella dei ministri propriamente detti 40 . La formula Alto Commissario è<br />

stata generalmente utilizzata in passato per indicare articolazioni operative<br />

particolarmente specializzate. In particolare, nei primi anni successivi alla caduta<br />

dell’ordinamento fascista, l’istituto dell’Alto Commissario è stato utilizzato più volte: si<br />

pensi all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo (1944-1946) 41 , agli Alti<br />

38 Art. 11 l. 400/1988, Commissari straordinari del Governo:<br />

1.Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal<br />

Parlamento o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento<br />

operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del governo,<br />

ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.<br />

2.La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del<br />

Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo decreto sono<br />

determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il<br />

tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data<br />

immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.<br />

3.Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il presidente del Consiglio dei<br />

Ministri o un Ministro da lui delegato.<br />

39 La relazione di direzione ricorre tra il Presidente del Consiglio ed i singoli ministri titolari dei dicasteri<br />

ai sensi dell’art. 95 Cost. e dell’art. 5 c. 2 lett. a) della legge sull’ordinamento della Presidenza del<br />

Consiglio.<br />

40 L. Paladin, Diritto costituzionale, Cedam, Padova, 1998, p. 422.<br />

41 L'Alto commissario per le sanzioni contro il fascismo fu istituito dall'art. 40 del decreto legislativo<br />

luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159. Nominato su deliberazione del Consiglio dei ministri, era<br />

affiancato da Alti commissari aggiunti con competenze più specifiche nominati dal Presidente del<br />

Consiglio dei ministri su proposta dell'Alto commissario. L'ufficio dell'Alto commissario aveva a<br />

195


Commissari per la Sicilia e per la Sardegna (rispettivamente operanti nei periodi 1944-<br />

1947 e 1944-1949, fino a quando non furono elette le relative assemblee regionali),<br />

all'Alto Commissario per l'alimentazione (1944-1958), a quello per l'igiene e la sanità<br />

(1945-1958), per concludere con quello per il turismo (1947-1959). Ed è notevole che<br />

negli ultimi due casi gli Alti Commissariati non sono stati soppressi o assorbiti in altre<br />

strutture, ma trasformati in nuovi ministeri. In tempi recenti la figura dell’Alto<br />

Commissario ha ricevuto nuova applicazione 42 , come testimoniato dall'istituzione<br />

dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa<br />

(1982-1995) 43 , dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione<br />

e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, e dalla ancor più recente<br />

creazione dell’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione 44 .<br />

disposizione funzionari e magistrati, un nucleo di polizia giudiziaria composta da carabinieri, pubblica<br />

sicurezza e guardia di finanza. L'Alto commissariato aveva il compito di promuovere l'azione penale su<br />

sua iniziativa o su segnalazioni delle pubbliche amministrazioni o su denunzia di cittadini; procedere<br />

all'istruttoria; rinviare gli imputati per il giudizio di epurazione alle commissioni per l'epurazione (il cui<br />

funzionamento è stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale 13 settembre 1944, n. 198) oppure<br />

all'Alta corte di giustizia nel caso di membri del governo, delle Assemblee legislative, di alti gerarchi. Nel<br />

corso del dibattimento eseguito dalle commissioni e dall'Alta corte di giustizia, l'Alto commissariato<br />

sosteneva le funzione di pubblico ministero. Dal 13 maggio al 27 dicembre 1944 Carlo Sforza fu Alto<br />

commissario. Il 4 gennaio 1945 il Consiglio dei ministri, su proposta di Alcide De Gasperi, decise che le<br />

funzioni dell'Alto commissario fossero assunte collegialmente dai quattro Alti commissari aggiunti, sotto<br />

la presidenza del Presidente del Consiglio dei ministri. Con decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 22<br />

l'Alto commissariato venne soppresso e le competenze devolute in parte alla magistratura ordinaria, in<br />

parte alla Presidenza del Consiglio.<br />

42 Si rammenti, tra gli altri esempi, anche l’Alto Commissario per la valorizzazione della Villa del Casale<br />

di Piazza Armerina istituito dall’art. 80 della l. 28 dicembre 2004, n. 17.<br />

43 D.l. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e<br />

successive modificazioni e integrazioni; d.l. 29 ottobre 1991, n. 345, coordinato con la legge di<br />

conversione 30 dicembre 1991, n. 410.<br />

44 Art. 1quater d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in l. 14 maggio 2005, n. 80 e art. 4bis l. 11 marzo<br />

2006, n. 81 (legge di conversione del d.l. 10 gennaio 2006, n. 2); decreto del 22 luglio 2005 del Ministero<br />

delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze.<br />

L’Alto Commissario per la lotta contro la contraffazione svolge funzioni di indirizzo politicoamministrativo<br />

concernenti il coordinamento delle attività di sorveglianza in materia di violazione dei<br />

diritti di proprietà industriale ed intellettuale; il monitoraggio sulle attività di prevenzione e di repressione<br />

dei fenomeni di contraffazione operando in raccordo costante con la magistratura. L’Alto Commissario<br />

svolge in particolare compiti di pianificazione annuale degli interventi da realizzare, con indicazione degli<br />

obiettivi da raggiungere; studio e coordinamento delle misure dirette a contrastare la violazione dei diritti<br />

di proprietà industriale e intellettuale; elaborazione di proposte di interventi normativi in materia di lotta<br />

alla contraffazione, anche con particolare riguardo al sistema sanzionatorio penale e amministrativo, alla<br />

tutela civile, alla semplificazione dei procedimenti giurisdizionali e alla maggiore efficacia dell’azione<br />

delle amministrazioni; programmazione e promozione delle attività di informazione e di prevenzione, di<br />

sensibilizzazione delle imprese sui diritti e doveri della proprietà industriale ed intellettuale, di sviluppo<br />

delle azioni per la tutela dei consumatori. L’Alto Commissario opera in stretto raccordo con le<br />

corrispondenti strutture degli altri paesi esteri, favorendo la collaborazione a livello internazionale con le<br />

rappresentanze diplomatiche e gli uffici interessati alla lotta alla contraffazione, anche allo scopo di<br />

assicurare alle imprese una migliore conoscenza delle disposizioni vigenti negli altri ordinamenti statali.<br />

L’Alto Commissario stabilisce, inoltre, un rapporto costante con le Associazioni rappresentative delle<br />

aziende danneggiate, per favorire l’azione di contrasto e la conoscenza delle nuove tipologie di illeciti. Il<br />

31 ottobre 2005 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato nominato Alto Commissario,<br />

196


Peraltro è opportuno rilevare come lo stesso nomen non accomuni necessariamente le<br />

strutture menzionate quanto a caratteristiche e poteri. In particolar modo, prestando<br />

attenzione al citato Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, esso ancorché<br />

chiamato a svolgere nel proprio settore funzioni di monitoraggio, pianificazione e<br />

studio, affini a quelle cui è preposto l’Alto Commissario contro la corruzione, sembra<br />

provvisto di margini di autonomia più ampi 45 .<br />

Da queste osservazioni si trae anzitutto una prima considerazione: al medesimo nomen<br />

iuris “Alto Commissario” non corrisponde un’unica figura giuridica con caratteri<br />

tassativamente predefiniti, bensì essa è utilizzata rispetto a soggetti istituzionali<br />

eterogenei. Tale eterogeneità ha da sempre reso difficoltosa la qualificazione giuridica<br />

di simili figure: tuttavia volendo in questa sede fornire una collocazione all’Alto<br />

Commissario anti-corruzione nell’ambito dei soggetti ordinamentali, nel tentativo di<br />

riportare ad unità concettuale l’istituto “Alto Commissario”, esso può essere identificato<br />

come struttura governativa non necessaria 46 preposta, in qualità di organo ausiliario, ad<br />

una specifica missione. Peraltro, conformemente alle istanze di decentramento proprie<br />

della recente esperienza amministrativa e all’evoluzione propria delle forme giuridiche,<br />

il Sottosegretario di Stato alle Attività Produttive, avv. Roberto Cota. L’Alto Commissario è una struttura<br />

operativa che agisce in raccordo con le Forze di Polizia, principalmente la Guardia di Finanza e l’Agenzia<br />

delle Dogane, e con le altre amministrazioni competenti nei settori della lotta alla contraffazione, quali<br />

l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) e l’IPI (Istituto per la Promozione Industriale). L’Alto<br />

Commissario ha sede presso il Ministero delle Attività Produttive. L’Alto Commissario avrà anche un<br />

ruolo di indirizzo e coordinamento dell’attività dei Desk anticontraffazione, dei quali è prevista la<br />

prossima apertura presso le sedi degli uffici ICE all’estero. Questi Desk costituiranno uno strumento di<br />

supporto alle imprese italiane per contrastare la contraffazione dei prodotti e la concorrenza sleale in quei<br />

mercati esteri dove il fenomeno è più ampiamente diffuso. Il Ministro delle Attività Produttive ha dotato<br />

l'Alto Commissario per la lotta alla Contraffazione di una struttura operativa composta di due Vice Alti<br />

Commissari, un Coordinatore degli Uffici e un Coordinatore dello Staff Tecnico. La Legge Finanziaria<br />

2006 ha inoltre autorizzato la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006 per ottimizzare la condizioni di<br />

espletamento e potenziare le strutture di supporto dell'Alto Commissario.<br />

45 Trattasi di struttura provvista di poteri regolamentari ed autonomia organizzativa. Essa viene anche<br />

definita “Autorità”; da tale denominazione pare potersi trarre una tendenza del Legislatore a considerare<br />

come Autorità indipendenti anche soggetti che non ne presentano tutte le caratteristiche secondo un<br />

approccio poco rigoroso verso la categoria, atto a ricomprendervi soggetti ad essa estranei.<br />

46 L. Paladin, op.cit., p. 416. A livello governativo è possibile l'individuazione di organi non<br />

necessari.,alcuni dei quali sono meramente eventuali, mentre altri si rinvengono costantemente,<br />

diversificandosi però per le funzioni od anche per il numero dei titolari. Tali sono organi di tipo<br />

individuale quali i Vicepresidenti del Consiglio, i ministri senza portafoglio, gli Alti Commissari, i<br />

sottosegretari di Stato; ed organi collegiali come i Comitati interministeriali ed i Consigli di gabinetto.<br />

Poiché nessuno degli organi è disciplinato o comunque previsto dalla Costituzione si è posto il problema<br />

complessivo se la prassi o la legislazione ordinaria che li hanno istituiti non debbano considerarsi<br />

costituzionalmente illegittime. Ma la risposta è fondamentalmente negativa: non si può pensare infatti che<br />

le scarne disposizioni degli articoli 92 e 95 Cost. abbiano inteso dettare una disciplina compiuta e<br />

tassativa dell'organizzazione del Governo. Bisogna ritenere invece che anche in questo campo la<br />

Costituzione non esclude di essere integrata, sia da leggi ordinarie sia da convenzioni fra gli organi<br />

costituzionali interessati. D'altra parte la creazione di organi governativi eventuali ancorché non<br />

costituzionalmente prescritti può essere ricondotta nel potere di auto-organizzazione proprio del Governo.<br />

197


la figura dell’Alto Commissario va acquistando sempre maggiori margini di autonomia<br />

operativa, che conducono ad una progressiva atipicità della figura, la quale, tende a<br />

configurarsi come una sorta di soggetto giuridico ibrido, a metà strada fra un organismo<br />

strumentale-ausiliario ed un’autorità amministrativa indipendente. Infatti da un lato<br />

esso, al pari di un organo ausiliario del Governo, consta in un corpo professionale<br />

altamente qualificato cui sono affidate attività tecniche e di supporto rispetto agli organi<br />

della pubblica amministrazione ed assolve alla “missione” affidatagli, consistente nella<br />

fattispecie nel monitorare i comportamenti dei pubblici dipendenti, evidenziando e<br />

denunciando eventuali responsabilità, così da avere un quadro del fenomeno corruttivo<br />

e dell’illiceità in genere in seno alla p.a. e da poter definire misure idonee a contrastarlo<br />

e prevenirlo; esso si incardina presso la Presidenza del Consiglio, dal cui vertice viene<br />

peraltro nominato, ed opera alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del<br />

Consiglio medesimo, dal quale riceve direttive in merito ai settori-obiettivo di<br />

intervento e nei confronti del quale ha uno specifico obbligo relazionale. Dall’altro lato<br />

le funzioni investigative, consultive, propulsive dell’organismo e le sue finalità di tutela<br />

del cittadino-utente da distorsioni lesive del suo diritto costituzionale di fruire di<br />

un’amministrazione imparziale e corretta, nonché la presenza di alcuni “sintomi” di<br />

indipendenza precedentemente rilevati, consentono di affiancarlo al tipo Autorità<br />

indipendente, senza tuttavia poterlo ricondurre in toto nel novero delle Authorities,<br />

secondo l’impostazione delineata di un rigoroso modello di riferimento.<br />

Se quindi la sussistenza di un forte vincolo con l’Esecutivo osta, come rilevato, a<br />

considerare l’Alto Commissario come autorità indipendente, la ratio sottesa all’operato<br />

dell’organismo e l’importanza della missione ad esso affidata premono per una<br />

maggiore emancipazione della struttura rispetto al Governo.<br />

In questa direzione spingono d’altra parte anche istanze internazionali, in primis<br />

l’impegno assunto con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione<br />

(UNCAC), la quale impone agli Stati firmatari di predisporre nel proprio ordinamento<br />

Autorità specializzate nella prevenzione e nella lotta della corruzione, le quali svolgano<br />

le proprie funzioni in modo efficace e senza pressioni indebite, godendo della necessaria<br />

indipendenza. In questo caso, se la creazione dell’Alto Commissario, in qualità di<br />

struttura competente per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, pare<br />

corrispondere alle previsioni convenzionali, è vero che tale corrispondenza non potrà<br />

dirsi totale fintantoché non verranno adottate - eventualmente anche in sede di ratifica<br />

198


degli impegni convenzionali- le giuste misure per garantire all’organismo più ampi<br />

margini di indipendenza dall’Esecutivo.<br />

Si potrebbe quindi parlare dell’Alto Commissario contro la corruzione come di una<br />

“Authority allo stato nascente” 47 o come sorta di “embrione” di Autorità indipendente,<br />

con ciò volendo intendere che, pur essendo attualmente la struttura incardinata presso la<br />

Presidenza del Consiglio alla stregua di un organo governativo altamente specializzato,<br />

affinché essa possa agire in maniera incisiva sulla p.a. ed assolvere perciò<br />

effettivamente all’importante compito per il quale è stata creata, è necessario un<br />

intervento legislativo atto a distaccarla dall’area della dipendenza governativa e a<br />

conferirle maggiori poteri, eventualmente anche di natura sanzionatoria 48 , in grado di<br />

supplire alle eventuali lacune e insufficienze di un intervento meramente preventivo.<br />

Infatti, ancorché la legge istitutiva si preoccupi di garantire l’autonomia e l’efficacia<br />

operativa dell’Alto Commissario contro la corruzione, tale garanzia non può dirsi<br />

sufficiente a scongiurare il rischio di indebite pressioni fintantoché l’organismo,<br />

preposto a vigilare sulla pubblica amministrazione, dipenda direttamente dal vertice<br />

della piramide amministrativa: la credibilità di un’istituzione di supervisione e<br />

programmazione quale quella all’esame dipende dalla sua indipendenza ed autonomia<br />

dal potere esecutivo, tale da scongiurare qualsiasi strumentalizzazione di natura politica.<br />

Si rammenti, in proposito che l’evoluzione prospettata in riferimento all’Alto<br />

Commissario, ha un precedente nel nostro ordinamento laddove si ponga mente<br />

all’Isvap: esso nacque come istituzione di controllo e vigilanza sul settore delle<br />

assicurazioni, gerarchicamente indipendente, ma sottoposto alle direttive del Ministro<br />

dell'Industria. La struttura assolveva a compiti di proposta e consulenza nei confronti<br />

del Ministro, il quale redigeva su tali basi la relazione annuale sullo stato della politica<br />

assicurativa; svolgeva quindi funzioni di vigilanza sulle imprese di assicurazione e<br />

generali funzioni conoscitive del settore. Alla missione originaria vennero ad<br />

aggiungersi progressivamente nuove competenze le quali ben presto determinarono il<br />

profilarsi di una conoscenza del mercato assicurativo da parte dell'Istituto largamente<br />

superiore a quella del corrispondente apparato ministeriale, che permisero all’Isvap di<br />

47 Di autorità amministrativa indipendente “allo stato nascente” parlano F. Merusi e M. Passaro, op. cit.,<br />

p. 190, in riferimento ad autorità non ancora autarchiche in senso comunitario (quali l’Autorità per la<br />

regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali) intendendosi come “autarchia<br />

comunitaria” la funzionalizzazione dei poteri al mercato e non all’indirizzo governativo.<br />

48 La predisposizione di una serie di strumenti di controllo e repressione, senza i quali difficilmente è<br />

possibile colpire e prevenire in maniera adeguata i comportamenti devianti, renderebbe maggiormente<br />

efficace l'attività dell'autorità<br />

199


aggiungere in breve tempo una notevole influenza nel settore e conseguentemente una<br />

maggiore autonomia. L'organismo mutò fisionomia in conseguenza di una serie di<br />

interventi normativi che ne incrementarono le potestà e gli attribuirono nuovi poteri 49 .<br />

L'incremento alluvionale delle competenze, il progressivo distacco dall'area della<br />

dipendenza governativa, in cui per molto tempo era riconducibile, il radicarsi in un<br />

intreccio di relazioni comunitarie, rendono ragione del percorso di maturazione<br />

dell'Istituto da mero apparato servente dei tradizionali organi burocratici ad Autorità<br />

indipendente.<br />

49 Ci si riferisce alla l.20/1991, art. 4 d.P.R. n.385/1994, d.lgs. 174/1995, d.lgs. 175/1995, d.lgs. 373/1998,<br />

art. 2 d.lgs. 343/1999, l.57/2001: sulla base di tali provvedimenti venne eliminato il potere di direttiva e di<br />

vigilanza del Ministro; molte attribuzioni precedentemente esercitate attraverso l'adozione di<br />

provvedimenti formali del Ministro e rispetto ai quali l'Istituto vantava solo poteri istruttori passarono<br />

nella titolarità dell’Isvap; fu disposta la partecipazione dell’Isvap alla determinazione dell'indirizzo<br />

amministrativo del settore; venne ampliata la potestà di richiedere dati e notizie e vennero attribuiti<br />

all'Istituto poteri sull’amministrazione straordinaria e sul controllo delle partecipazioni delle e nelle<br />

imprese assicurative; furono riconosciuti poteri di impartire disposizioni in materia di determinazione<br />

delle tariffe, del tasso di interesse tecnico e delle riserve tecniche nonché poteri di fissazione di contenuti,<br />

modalità e termini per le comunicazioni delle imprese all'Isvap stessa e poteri di disposizione in materia<br />

di limiti massimi e criteri di investimento negli attivi dell'impresa fino a riconoscere all’organismo un<br />

atipico potere consistente nell'adozione di ogni provvedimento ritenuto utile e necessario alla tutela delle<br />

imprese e degli utenti; si riconobbe altresì la possibilità per l’Isvap di intrattenere rapporti con i<br />

competenti organi dell'Unione Europea nonché poteri consultivi e di segnalazione diretta nei confronti del<br />

Parlamento e del Governo. L'istituto raggiunse cioè una piena competenza per la regolazione ed il<br />

controllo del settore assicurativo che lo consacrò definitivamente nell'ambito delle autorità indipendenti..<br />

200


CAPITOLO VIII<br />

PROFILI DI DIRITTO COMPARATO<br />

1.L’esperienza francese del Service central de prévention de la corruption<br />

A questo punto riteniamo interessante procedere ad un excursus di diritto comparato che<br />

abbia ad oggetto organismi già esistenti in altri ordinamenti ed aventi finalità di<br />

prevenzione e contrasto della corruzione analoghe a quelle dell'Alto Commissario.<br />

Ciò ci consente di rilevare anzitutto il carattere di universalità propria della missione<br />

affidata al Commissario ed altresì di avere un quadro prospettico in merito all'attività da<br />

esso condotta. Non bisogna d'altra parte dimenticare che, sulla base degli impegni<br />

assunti in sede internazionale dai Paesi firmatari della Convenzione delle Nazioni Unite<br />

contro la Corruzione, ciascuno di essi dovrà costituire al proprio interno un organismo<br />

avente lo scopo di prevenire e contrastare efficacemente la piaga della corruzione<br />

Nonostante la vicenda abbia avuto minor eco internazionale rispetto a quanto avvenuto<br />

in Italia nello stesso periodo, a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta anche la Francia<br />

ha conosciuto la sua “ Tangentopoli “ 1 . In risposta a tali avvenimenti venne emanata la<br />

legge 93-122 del 29 gennaio 1993 (« Loi relative à la prévention de la corruption et à la<br />

transparence de la vie économique et des procédures publiques »), nota come loi anti-<br />

corruption, 2 la quale si propose di arginare il fenomeno e fornire una risposta<br />

1<br />

Risalgono agli anni Novanta tre importanti interventi legislativi volti a moralizzare la vita pubblica e a<br />

combattere la corruzione: nel 1988 la loi sur la transparence financière de la vie politique ha disciplinato<br />

per la prima volta il finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali; tale disciplina è stata<br />

rafforzata da due leggi del 1990 istitutive della Commission nationale des comptes de campagne et des<br />

financements politiques; infine al 1993 risale la loi relative à la prevention de la corruption et à la<br />

transparence de la vie économique et des procédures publiques.<br />

2<br />

LOI no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la<br />

vie économique et des procédures publiques<br />

Art. 1er. - Le service central de prévention de la corruption, placé auprès du ministre de la justice, est<br />

chargé de centraliser les informations nécessaires à la détection et à la prévention des faits de corruption<br />

active ou passive, de trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique ou par<br />

des particuliers, de concussion, de prise illégale d'intérêts ou d'atteinte à la liberté et à l'égalité des<br />

candidats dans les marchés public.<br />

Il prête son concours sur leur demande aux autorités judiciaires saisies de faits de cette nature.<br />

Il donne sur leur demande aux autorités administratives des avis sur les mesures susceptibles d'être prises<br />

pour prévenir de tels faits. Ces avis ne sont communiqués qu'aux autorités qui les ont demandés. Ces<br />

autorités ne peuvent les divulguer.<br />

Dirigé par un magistrat de l'ordre judiciaire, il est composé de magistrats et d'agents publics.<br />

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 92-<br />

316 DC du 20 janvier 1993.] Les membres de ce service et les personnes qualifiées auxquelles il fait<br />

appel sont soumis au secret professionnel.<br />

Art. 2. - Dès que les informations centralisées par le service mettent en évidence des faits susceptibles de<br />

constituer des infractions, il en saisit le procureur de la République.<br />

201


soddisfacente agli occhi dell’opinione pubblica affrontando congiuntamente le<br />

problematiche legate al finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali, alla<br />

moralizzazione della pubblica amministrazione e alla trasparenza delle attività<br />

economiche 3 . Tale provvedimento legislativo riveste in questa sede notevole importanza<br />

sul piano comparato. Tramite di esso, il legislatore transalpino ha inteso concentrarsi<br />

pragmaticamente sulla problematica della prevenzione del fenomeno corruttivo<br />

offrendo soluzioni volte ad estirparne le cause piuttosto che limitarsi ad operare<br />

meramente sul piano politico-repressivo degli effetti. Per quanto il profilo sanzionatorio<br />

sia imprescindibile e rappresenti esso stesso uno strumento preventivo primario sul<br />

piano della deterrenza dalle condotte illecite, obiettivo della politica preventiva è<br />

incidere efficacemente sulle condizioni ambientali che originano ed alimentano la<br />

corruttela. Su questo assunto si fonda la loi anti-corruption la cui emanazione fu<br />

preceduta dallo studio della commissione parlamentare pour la prévention de la<br />

corruption, presieduta dall’ex procuratore generale presso la corte d’appello di Parigi<br />

R. Bouchery 4 il quale propose l’istituzione di un organismo centrale di prevenzione<br />

della corruzione, al fine di ovviare in primis alla frammentarietà e dispersione delle<br />

Art. 3. - Dès qu'une procédure judiciaire d'enquête ou d'information relative aux faits mentionnés à<br />

l'article 1er est ouverte, le service est dessaisi.<br />

Art. 4. - Le service communique à la demande des parquets et des juridictions d'instruction saisis de faits<br />

mentionnés à l'article 1er les informations qui leur sont nécessaires. Ces éléments sont soumis à la<br />

discussion des parties et ne valent qu'à titre de simple renseignement.<br />

Art. 5. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel<br />

no 92-316 DC du 20 janvier 1993].<br />

Art. 6. - Les modalités d'application des articles 1er à 5 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />

3 In materia di attività economiche sono state introdotte innovazioni relativamente alla determinazione di<br />

prezzi e tariffe, pubblicità, insediamenti commerciali, delegazione di servizio pubblico, contratti pubblici,<br />

patrimonio immobiliare degli enti pubblici.<br />

4 Relazioni al Primo Ministro del 7/5/92 e del 7/1/93. Rapport Bouchery R. , Prévention de la corruption<br />

et transparence de la vie economique. Rapport au Premiei Ministre, collection rapports officiels, La<br />

Documentation francaise, 1993.<br />

Tra le raccomandazioni contenute e dettagliatamente illustrate nel rapporto finale della Commissione<br />

vanno segnalate : l’adozione di codici di condotta e l’istituzione di comités de déontologie, formati da<br />

rappresentanti delle amministrazioni e del personale e da specialisti « deontologi » che i pubblici<br />

dipendenti possano consultare; la loro mobilità ; la formazione iniziale e permanente dei dipendenti ; la<br />

trasparenza delle amministrazioni pubbliche e delle imprese private, da perseguire con strumenti come<br />

obblighi di dichiarazione patrimoniale, pubblicità delle operazioni bancarie di dimensione superiore ad<br />

una certa soglia, abbassamento della soglia di pagamento obbligatorio con assegno, disciplina dell’attività<br />

di lobbying, codici di condotta anche nel settore privato; la riforma dei controlli sugli atti degli enti locali,<br />

nel rispetto della loro autonomia; la valorizzazione delle ispezioni amministrazioni, a livello statale, ed il<br />

potenziamento dei controlli interni nelle amministrazioni locali ; il rafforzamento delle giurisdizioni<br />

finanziarie (Chambres régionales des comptes e Cour des comptes), da perseguire con più efficaci<br />

strumenti di informazione, con l’estensione delle loro competenze e dei loro poteri investigativi, con una<br />

maggiore pubblicità dei loro atti istruttori e con un alleggerimento delle procedure; il rafforzamento dei<br />

controlli esterni sulle imprese, mirati a combattere la costituzione di fondi neri e l’evasione fiscale ; la<br />

riforma di alcune norme penalistiche. Riforme particolari, poi, sono state suggerite per alcuni « settori<br />

sensibili », come gli appalti pubblici, i servizi pubblici, l’urbanistica e l’edilizia, la pubblicità ed il<br />

commercio internazionale.<br />

202


informazioni in materia. Recependo tale proposta, la legge 93-122 5 all’art.1 istituisce<br />

per l’appunto il Service central de prévention de la corruption. Trattasi di una struttura<br />

a metà fra autorità amministrativa indipendente e organismo strumentale-ausiliario 6 , la<br />

cui funzione principale è a termini di legge “centralizzare le informazioni necessarie<br />

all’individuazione ed alla prevenzione” dei comportamenti passibili di configurare reati<br />

ascrivibili alla pubblica amministrazione. 7 Ai sensi dell’art.2, il servizio, privo di poteri<br />

investigativi, funge principalmente da canale informativo verso la procura della<br />

repubblica interessata ai “fatti suscettibili di costituire delle infrazioni” di cui venga a<br />

conoscenza nello svolgimento della sua funzione di raccolta delle informazioni sulla<br />

corruzione; infatti il suo ruolo si esaurisce con l’apertura dell’inchiesta giudiziaria. Il<br />

Service inoltre, su richiesta delle autorità giudiziarie, può offrire loro la propria<br />

collaborazione; può altresì rilasciare pareri segreti alle autorità amministrative<br />

richiedenti relativi a misure di prevenzione della corruzione da adottare da parte di<br />

queste ultime. L’organismo in questione ha quindi natura suppletiva, potendo svolgere<br />

tutt’al più funzioni di coordinamento e di intelligence in rapporto alle informazioni che<br />

gli pervengono ed assumere un ruolo propositivo nei confronti delle amministrazioni<br />

che vogliano porre in atto riforme o campagne anti-corruzione. Potenzialmente sembra<br />

corretto potersi prospettare lo sviluppo della struttura come sorta di difensore civico 8 ,<br />

assimilabile ad uno sportello cui possa rivolgersi chi, pur non avendo a propria<br />

disposizione elementi sufficienti a sporgere denuncia nelle sedi competenti, nondimeno<br />

sia stato danneggiato dal comportamento di pubblici funzionari sospetti di corruzione.<br />

Si rammenti che in Francia la creazione di una struttura di prevenzione della corruzione<br />

non fu immediata e semplice. Difatti la legge votata dal parlamento in ultima lettura<br />

prevedeva un ruolo più incisivo del Service in quanto attribuiva ad esso anche poteri di<br />

5 La legge si articola in tre sezioni principali: istituzione del Service central de prévention de la<br />

corruption, nuove norme nel sistema di finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali, disposizioni<br />

relative alla trasparenza delle attività economiche.<br />

6 Secondo la definizione di D. Amirante in Quaderni Costituzionali Anno XV, n.1, aprile 1995, p.135.<br />

7 In Italia la Commissione speciale per l’esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la<br />

repressione dei fenomeni di corruzione, istituita dalla Camera dei deputati con deliberazione del<br />

settembre 1996 aveva proposto analogamente la creazione di una Commissione di garanzia con il compito<br />

di raccogliere informazioni su un gran numero di dipendenti pubblici e di coordinare le attività di diversi<br />

organi amministrativi e giurisdizionali. Il progetto si arenò in quanto le funzioni dell’organismo in<br />

questione, ribattezzato “Gendarmone”, erano composite e sovrapposte a quelle di organi amministrativi e<br />

giurisdizionali esistenti e troppo impegnative per essere svolte efficacemente. Sul punto B. G. Mattarella,<br />

in Controllo della corruzione amministrativa e regole di etica pubblica, Riv. It. Dir. Pubbl. Com., Anno<br />

XII, numero 5/2002, p.1032: “Se i controlli sugli amministratori non funzionano, occorre migliorarli, non<br />

moltiplicare le funzioni e gli organi di controllo: è inutile raccogliere grandi quantità di informazioni,<br />

destinate a rimanere non verificate.”<br />

8 Trattasi di opinione di D. Amirante in op. cit, p.135 che condividiamo in quanto intrinseca alla natura<br />

dell’organismo, ancorché non esplicitata nel testo legislativo.<br />

203


carattere investigativo sotto forma di possibilità di richiedere informazioni e documenti,<br />

ma le norme in questione furono cassate dal Conseil constitutionnel con la sentenza n.<br />

92-316 DC, del 20 gennaio 1993. 9 Dubbi circa la legittimità costituzionale del Service<br />

pour la prévention de la corruption erano stati avanzati altresì dai rappresentanti politici<br />

dell’opposizione ( RPR-UDF), i quali consideravano la struttura, ancorché di natura<br />

amministrativa, assimilabile ad un’autorità di pubblica sicurezza la cui istituzione<br />

contrastava tanto col principio di separazione dei poteri 10 quanto col principio di libertà<br />

individuale in quanto si consentivano attività investigative al di fuori del controllo e<br />

senza l’autorizzazione della magistratura. Sotto quest’ultimo profilo il giudice<br />

9 Décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993 -Loi relative à la prévention de la corruption et à la<br />

transparence de la vie économique et des procédures publiques.<br />

SUR LES ARTICLES 1er A 6 RELATIFS AU SERVICE CENTRAL DE PREVENTION DE LA<br />

CORRUPTION:Considérant que les députés auteurs de la première saisine invoquent à l'encontre de ces<br />

articles qui, créant un service central de prévention de la corruption, régissent son organisation et son<br />

fonctionnement, plusieurs griefs d'inconstitutionnalité ; qu'ils soutiennent que dès lors que les missions et<br />

les pouvoirs de ce service administratif l'assimilent à la police judiciaire, le principe de séparation des<br />

pouvoirs affirmé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est méconnu ainsi<br />

que la liberté individuelle faute d'intervention de l'autorité judiciaire ; qu'en outre les modalités prévues de<br />

communication de documents de toute nature à ce service portent atteinte au droit de propriété ;<br />

Considérant que si en vertu des trois premiers alinéas de l'article 1er de la loi, il revient au service de<br />

centraliser les informations nécessaires à la détection et à la prévention de certaines infractions<br />

limitativement énumérées, il ne ressort pas de ces dispositions qu'il est habilité à opérer lui-même la<br />

constatation desdites infractions ; qu'en lui confiant cette mission, le législateur n'a pas entendu déroger<br />

aux dispositions protectrices de la liberté individuelle prévues par la législation relative à l'informatique,<br />

aux fichiers et aux libertés ; qu'en vertu de l'article 2 de la loi, le service est tenu de saisir le procureur de<br />

la République dès que les informations qu'il aurait ainsi réunies mettraient en évidence des faits<br />

susceptibles de constituer des infractions ; que l'article 3 prescrit son dessaisissement dès qu'une<br />

procédure judiciaire d'enquête ou d'information relative à de tels faits est ouverte ; que dès lors et sous<br />

réserve des interprétations qui précèdent, les dispositions ci-dessus analysées ne portent atteinte ni à la<br />

séparation des pouvoirs ni à la liberté individuelle ;<br />

Considérant cependant qu'en prévoyant par le cinquième alinéa de l'article 1er que le service peut recourir<br />

à des personnes qualifiées pour des "investigations", le législateur, même en qualifiant ces mesures de<br />

techniques, ne les a pas définies de manière suffisamment claire et précise en les limitant à celles qui<br />

relèvent d'enquêtes administratives ; que dès lors cette formulation est susceptible d'entraîner des atteintes<br />

à la liberté individuelle sans garantie de l'autorité judiciaire ; que, par suite, le 5ème alinéa de l'article 1er<br />

de la loi doit être déclaré contraire à la Constitution ;<br />

Considérant en outre que l'article 5 de la loi confère à ce service le droit d'obtenir communication de tout<br />

document sans l'assortir d'une obligation de motivation et sans aucune restriction non seulement quant à<br />

la nature mais aussi quant à l'ancienneté de ces documents ; que ce droit n'étant pas limité à une prise de<br />

connaissance et, le cas échéant, de copie, peut autoriser des rétentions dont le terme n'est pas fixé ; que le<br />

droit de convocation de toute personne dont dispose le service peut être assorti d'un délai limité à 48<br />

heures, sans égard aux déplacements qu'il implique ni à d'éventuelles circonstances particulières ; qu'il<br />

n'est pas précisé que la personne convoquée peut se faire accompagner du conseil de son choix ni qu'un<br />

procès-verbal doit être dressé contradictoirement ; que le service peut ainsi, y compris de sa propre<br />

initiative, intervenir dans des domaines très divers de la vie professionnelle et privée ; que le refus de<br />

délivrer les documents demandés ou de se prêter aux auditions provoquées par le service est punissable<br />

d'une amende correctionnelle de 50 000 F. ; que les dispositions de l'article 5 sont de nature à méconnaître<br />

le respect de la liberté personnelle et à porter des atteintes excessives au droit de propriété ; que, dès lors,<br />

l'article 5 de la loi doit être déclaré contraire à la Constitution ; D E C I D E :Article premier.- Ne sont pas<br />

conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la loi relative à la prévention de la corruption et<br />

à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : - le cinquième alinéa de l'article 1er ;<br />

- l'article 5 .<br />

10 Art.16 Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino del 1789.<br />

204


costituzionale respinse nel merito tali rilievi specificando che il servizio non può in<br />

alcun modo sostituirsi al giudice nell’accertamento di reati e responsabilità, limitandosi<br />

invece ad un’attività di raccolta di informazioni, come risultante dal combinato disposto<br />

degli artt.da 1 a 3 della legge. L’art. 2 prevede infatti che “qualora le informazioni<br />

raccolte mettono in evidenza fatti suscettibili di costituire infrazioni il Servizio adisce il<br />

procuratore della Repubblica”, sancendo così l’automaticità del ricorso al giudice, senza<br />

peraltro determinare l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale da parte del<br />

pubblico ministero. In questo senso risulta perfettamente calzante la definizione fornita<br />

dalla Commission Bouchery del Service pour la prévention de la corruption quale<br />

« servizio ausiliario all’azione penale pubblica ». L’art.3 dispone poi che, qualora venga<br />

disposta “ una procedura giudiziaria d’inchiesta o d’informazione sui fatti di cui<br />

all’art.1” , il Servizio non può occuparsi ulteriormente del caso, salvo dietro richiesta<br />

dell’autorità giudiziaria nella persona del pubblico ministero o del giudice istruttore, ai<br />

sensi dell’art. 4. La lista delle autorità che possono adire il Servizio al fine di riceverne<br />

un parere è contenuta all’art.2 del decreto applicativo n.93-232 del Ministro della<br />

Giustizia, datato 22 febbraio 1993 11 : si tratta di soggetti appartenenti a 14 diverse<br />

11 Décret no 93-232 du 22 février 1993 relatif au service central de prévention de la corruption institué<br />

par la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de<br />

la vie économique et des procédures publiques.<br />

Art. 1er. - Le chef du service central de prévention de la corruption institué par la loi du 29 janvier 1993<br />

susvisée et les autres membres de ce service sont nommés par décret pour une période de quatre ans<br />

renouvelable.<br />

Le chef du service est assisté d'un secrétaire général nommé dans les mêmes conditions.<br />

Art. 2. - Les avis du service central de prévention de la corruption prévus au troisième alinéa de l'article<br />

1er de la loi du 29 janvier 1993 susvisée peuvent être demandés par les autorités suivantes:<br />

1. Les ministres;<br />

2. Les préfets;<br />

3. Les chefs des juridictions financières;<br />

4. Le président de la commission prévue à l'article 3 de la loi du 11 mars 1988 susvisée relative à la<br />

transparence financière de la vie politique;<br />

5. Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques;<br />

6. Le président du Conseil de la concurrence;<br />

7. Le président de la Commission des opérations de bourse;<br />

8. Le chef du service créé par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1990 susvisée relative à la participation des<br />

organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants;<br />

9. Le chef de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés;<br />

10. Les chefs des organismes ou services d'inspection ou de contrôle relevant de l'Etat;<br />

11. Les présidents et directeurs des établissements publics de l'Etat;<br />

12. Les trésoriers-payeurs généraux et les autres comptables publics;<br />

13. Les présidents des conseils régionaux, le président du conseil exécutif de Corse, les présidents des<br />

conseils généraux, les maires, les présidents de groupements de collectivités territoriales et des autres<br />

établissements publics des collectivités territoriales;<br />

14. Les dirigeants des organismes privés chargés d'une mission de service public.<br />

Art. 3. - Le service central de prévention de la corruption établit annuellement un rapport d'activité qui<br />

comporte notamment des propositions de mesures tendant à prévenir les irrégularités de la nature de<br />

celles qui lui ont été signalées. Ce rapport est adressé au Premier ministre ainsi qu'au garde des sceaux,<br />

205


categorie quali ministri, prefetti, amministratori locali, dirigenti di enti privati che<br />

svolgono servizi pubblici, vertici di organi di controllo, giurisdizioni e autorità<br />

interessate al problema della corruzione quali il Conseil de la concurrence, la<br />

Commission des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission<br />

des opérations de bourse, le giurisdizioni finanziarie. L’art.1 della legge 93-122<br />

circoscrive il campo d’intervento del Service ai fatti costituenti corruzione attiva e<br />

passiva, abuso d’atti d’ufficio, concussione, ingerenza in appalti pubblici nonché<br />

comportamenti qualificabili come attentati alla libertà o all’uguaglianza di partecipanti<br />

ad appalti pubblici 12 . Sotto il profilo della composizione, come riflesso della sua natura<br />

specialistica, l’organismo è diretto da un magistrato ordinario e formato da magistrati e<br />

autorità pubbliche 13 ; si articola al suo interno in sette commissioni che si occupano<br />

rispettivamente di appalti pubblici ed urbanistica, commercio ed intermediazione<br />

internazionale, sanità e commercializzazione di farmaci, pubblicità, informatica, società<br />

e federazioni sportive, attività delle lobbies. A partire dalla sua costituzione, l’attività<br />

principale del Service pour la prévention de la corruption è rappresentata dal rilascio di<br />

pareri ad amministrazioni pubbliche relativamente all’adozione da parte di queste<br />

ultime di codici di condotta 14 , soprattutto presso gli enti territoriali (ove, in conseguenza<br />

della riforma di décentralisation e contestuale “sfocatura” nell’individuazione delle<br />

responsabilità, si sono andate moltiplicando le occasioni di illiceità del pubblico<br />

funzionario) .Sotto quest’ultimo profilo, è da condividere l’opinione espressa da<br />

Amirante circa la straordinaria importanza che viene a rivestire un organismo quale il<br />

Service pour la prévention de la corruption in termini di ausilio e stimolo all’adozione<br />

di codici di condotta degli enti pubblici, soprattutto in un ordinamento di tradizione<br />

romanistica in cui tali strumenti di civiltà giuridica non sono diffusi quanto nell’area di<br />

common law. Rammentiamo l’eliminazione dal testo della legge della disposizione<br />

contenuta originariamente all’art. 5, dichiarato non conforme alla Costituzione con la<br />

citata decisione del Conseil constitutionnel n.92/316DC del 20 gennaio 1993: la norma<br />

ministre de la justice.<br />

Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera<br />

publié au Journal officiel de la République française.<br />

12 Trattasi di tipologia di reati introdotta nel 1991 con la legge modificativa del codice penale,<br />

assimilabile in senso lato alla turbativa d’asta.<br />

13 Nella prima composizione una decina di membri tra viceprefetti, commissari di polizia e funzionari dei<br />

ministeri delle finanze e dell’Equipement.<br />

14 Nel Rapporto del Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione (Atti parlamentari, XIII<br />

Legislatura, Doc. CXI,n.1, p. 33) del 1996 si osservava che “i risultati finora prodotti da questo<br />

organismo si riducono all’elaborazione di approfonditi rapporti, senza una reale incidenza in termini di<br />

prevenzione della corruzione”.<br />

206


prevedeva la possibilità per il Service di ricorrere a persone qualificate per le<br />

“investigazioni”. Secondo il Conseil, “il Legislatore, pur qualificando queste tecniche,<br />

non le ha definite in modo sufficientemente chiaro e preciso limitandosi a quelle che<br />

danno risalto alle inchieste amministrative; e allora, questa formulazione è suscettibile<br />

di colpire la libertà individuale senza la garanzia dell’autorità giudiziaria ed è pertanto<br />

contraria alla Costituzione”. Dopo aver delineato un profilo generale del Service pour la<br />

prévention de la corruption, riteniamo interessante evidenziare analogie e differenze<br />

rispetto al nostro Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e<br />

delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione. Per quanto<br />

concerne il profilo funzionale mentre il Service assolve a funzioni di centralizzazione<br />

delle informazioni necessarie all’individuazione e prevenzione degli illeciti<br />

specificamente indicati all’art.1 della legge 93-122, dal combinato disposto degli artt. 1<br />

e 2 del d.P.R. 258/2004 emerge una più ampia e generica competenza dell’Alto<br />

Commissario in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di altre forme di<br />

illecito nell’ambito della pubblica amministrazione. Per quel che riguarda i criteri di<br />

nomina, la natura specialistica e l’elevato livello di competenza richiesto per presiedere<br />

le strutture in questione hanno imposto in entrambi gli ordinamenti di affidarne la<br />

responsabilità a soggetti appartenenti alla categoria magistratuale: tuttavia mentre per il<br />

Service pour la prévention de la corruption si fa riferimento ai soli magistrati ordinari,<br />

l’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre<br />

forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione è scelto in un ambito più<br />

ampio ovvero tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, tra avvocati dello Stato,<br />

tra i gradi generali della dirigenza militare o tra i dirigenti amministrativi di prima fascia<br />

ed equiparati. Dall’analisi delle rispettive leggi istitutive emerge poi una differenza<br />

sostanziale tra i due organismi sul piano della composizione: il Service infatti si<br />

configura come organismo collegiale presieduto per l’appunto da un magistrato<br />

appartenente all’ordinamento giudiziario e composto da magistrati e pubblici agenti,<br />

laddove, diversamente, l’Alto Commissario si profila come organismo monocratico cui<br />

è dato avvalersi, nell’esercizio delle proprie funzioni, di strutture di supporto<br />

individuate dall’art.6 del d.P.R. 258/04 nonchè degli uffici e degli organi ispettivi e di<br />

verifica delle p.a. e dei servizi di controllo interno. I soggetti in esame, ancorché<br />

accomunati dalla finalità di prevenire il sorgere e diffondersi del fenomeno della<br />

corruttela all’interno dei pubblici uffici, si differenziano altresì profondamente per quel<br />

che riguarda i poteri ad essi attribuiti a questo scopo. Infatti, come già evidenziato, il<br />

207


Service pour la prévention de la corruption è sfornito di poteri investigativi e assolve<br />

principalmente a funzioni di convoglio delle informazioni in materia di corruzione; in<br />

secondo luogo “concorre”- espressione alquanto generica - con l’autorità giudiziaria, su<br />

richiesta della medesima; infine rilascia pareri alle amministrazioni richiedenti sulle<br />

misure atte a prevenire la corruzione. Emerge quindi una considerevole discrepanza di<br />

poteri rispetto all’Alto Commissario il quale, ex art.2 d.P.R. citato, può disporre<br />

indagini, anche di natura conoscitiva, al fine di accertare cause e concause dei fenomeni<br />

di corruzione e di illecito o di pericolo di condizionamento da parte di organizzazioni<br />

criminali all’interno della pubblica amministrazione; può inoltre attivarsi , oltre che su<br />

richiesta motivata delle pubbliche amministrazioni, anche di iniziativa propria o per fatti<br />

denunciati; dispone altresì di pervasivi poteri di accesso a documenti amministrativi e<br />

banche dati e di monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa e su atti da cui possa<br />

derivare danno erariale - ipotesi questa non contemplata dalla loi anti-corruption che<br />

circoscrive l’operatività del Service alle ipotesi di reato di cui all’art.1-. L’Alto<br />

Commissario è poi ammesso ad effettuare audizioni anche di privati; possibilità questa<br />

non riconosciuta in capo al Service. Sul Service inoltre grava un obbligo di secretazione<br />

dei pareri rilasciati alle amministrazioni richiedenti che non si rinviene in capo all’Alto<br />

Commissario.Le due strutture sono invece accomunate dall’obbligo di denuncia<br />

all’autorità giudiziaria delle infrazioni di cui vengano a conoscenza nell’espletamento<br />

delle proprie funzioni – ancorché l’obbligo di denuncia gravante sull’Alto Commissario<br />

risulti più ampio in quanto comprensivo anche della denuncia presso la Corte dei Conti<br />

dei fatti in cui sia ravvisabile danno erariale e della trasmissione di informativa alle p.a.<br />

a fronte dell’emergere di responsabilità disciplinari ed amministrative dei pubblici<br />

dipendenti -. Un ulteriore punto di contatto è rappresentato dall’elaborazione di studi sul<br />

fenomeno corruttivo, nonché dall’obbligo di relazione della propria attività. Sotto<br />

quest’ultimo profilo occorre però precisare che mentre il Service riferisce annualmente<br />

al Primo ministro e al ministro della giustizia, l’Alto Commissario redige una relazione<br />

semestrale per il Presidente del Consiglio dei ministri il quale, a sua volta, riferisce<br />

annualmente ai Presidenti delle Camere sul contenuto delle relazioni acquisite.<br />

Storicamente si osserva che le difficoltà incontrate dal Service nella fase<br />

immediatamente successiva alla sua costituzione ad affermarsi come struttura di<br />

riferimento nella lotta alla piaga della corruzione, rivivono nell’esperienza attuale<br />

dell’Alto Commissario: si pensi allo scarso impulso da parte del mondo politico<br />

– testimoniato dall’esiguità dei finanziamenti statali inizialmente stanziati a favore di<br />

208


esso - ; alla ridotta risonanza mediatica relativamente alla sua istituzione, con<br />

conseguente difficoltà per il privato cittadino di conoscere e conseguentemente<br />

avvalersi della struttura, stimolandone l’attività investigativa; alla diffidenza da parte<br />

della magistratura; allo scetticismo delle amministrazioni (soprattutto locali), sempre<br />

più gelose della propria autonomia e restie ad ingerenze e controlli esterni; alle<br />

difficoltà per gli operatori giuridici di decifrare e qualificare le modalità con cui<br />

relazionarsi con l’organismo, data la lacunosità del testo legislativo in proposito.<br />

Ancorché la creazione dell’Alto Commissario non abbia sollevato questioni di rilevanza<br />

costituzionale - come verificatosi viceversa in Francia alla costituzione del Service -<br />

nondimeno problematica risulta la rete di rapporti tra l’Alto Commissario e gli enti<br />

territoriali 15 . E’ altresì importante osservare come, nell’ordinamento francese, la<br />

creazione di un Servizio per la prevenzione della corruzione sia stata contestuale<br />

all’adozione di una complessa rete normativa protesa a offrire soluzioni il più<br />

soddisfacenti possibile alle problematiche connesse alla trasparenza della vita pubblica<br />

ed economica prendendo in considerazione il mercato della pubblicità, la disciplina<br />

urbanistica delle attività commerciali, gli appalti pubblici, le delegazioni di servizio<br />

pubblico, le attività immobiliari, il riciclaggio di denaro sporco, nell’ambito di in un<br />

generale sforzo di regolamentazione delle attitudini comportamentali volte alla<br />

violazione dell’ordinamento.<br />

2. Russia: Consiglio anti-corruzione<br />

Nel 2003 il Presidente russo Vladimir Putin ha creato un Consiglio Anticorruzione la<br />

cui azione è prevalentemente volta a prevenire il sorgere e la diffusione della corruzione<br />

presso gli uffici pubblici 16 . Prima di addentrarci nel merito delle funzioni<br />

specificamente affidate a tale struttura, è opportuno rammentare quanto il fenomeno<br />

della corruzione politica ed amministrativa sia radicato nella realtà sovietica. Già in<br />

epoca zarista la gerarchia burocratica, i cosiddetti chinovniki, godevano di notevole<br />

prestigio. Considerata l’enorme estensione dello stato sovietico e le conseguenti<br />

difficoltà pratiche che l’amministrazione centrale incontrava nel gestire la burocrazia<br />

nazionale, i funzionari statali delle province finivano per gestire il paese a proprio<br />

15 Si rammentino i già citati pareri espressi dalla Conferenza Unificata e dal Consiglio di Stato<br />

rispettivamente in data 29/04/2004 e in data 31/05/2004.<br />

16 Decreto del Presidente russo No. 1384 del 24 novembre 2003 istitutivo del Consiglio Anticorruzione<br />

sotto il Presidente della federazione russa.<br />

209


piacimento, senza essere subordinati ad alcun vincolo d’autorità effettivo. I burocrati,<br />

numericamente esigui in proporzione alla popolazione 17 , concentravano nelle proprie<br />

mani il potere amministrativo e se ne avvalevano come strumento di arricchimento<br />

personale. Essi d’altra parte non percepivano uno stipendio e pertanto era naturale<br />

applicare la regola “kormyatsya ot del” ovvero nutrirsi degli affari abusando del proprio<br />

potere secondo una logica che imponeva di percepire la corruzione amministrativa come<br />

il normale corso delle cose e in cui la tangente o l’imposta supplementare rientravano<br />

nell’ordinario. Alla base di questa malsana concezione vi sono ragioni di natura socio-<br />

economica: il contadino russo retribuiva lo Stato, nella persona del pubblico<br />

funzionario, per il servizio reso a fronte di una impossibilità per il medesimo agente<br />

amministrativo di garantire altrimenti la propria sussistenza. A questo si aggiunga il<br />

diffuso timore dell’autorità, tipico della tradizione orientale contadina, che prescriveva<br />

di ingraziarsi il nachalnik, cioè il soggetto che vanta una posizione di potere, al fine di<br />

trarre vantaggi personali, non essendo viceversa possibile opporvisi e prevalere su di<br />

esso. Con la nascita dell’URSS il pubblico dipendente membro del partito comunista<br />

non solo veniva stipendiato ma godeva di numerosi privilegi quali abitazione,<br />

autovettura, scuola elitaria per i figli, accesso a negozi riservati che, in un sistema di<br />

penuria organizzata, rappresentavano un eccezionale privilegio. La gestione della scarse<br />

risorse e la contestuale assenza di un potere politico rappresentativo erano garanzia di<br />

conservazione della gerarchia amministrativa. Se Stalin era riuscito a contenere<br />

l’intraprendenza illecita della nomenklatura mediante una politica totalitaristica di<br />

soppressione di ogni forma di opposizione al regime, negli anni Settanta sotto Leonid<br />

Breznev la corruzione era morbo diffuso ovunque a tutti i livelli, tanto da parlarsi di<br />

“mafiosizzazione” dello Stato 18 . La prassi clientelistica aveva generato un’ampia rete di<br />

rapporti illeciti parallela alle relazioni legali. I gerenti amministrativi avevano libero<br />

accesso alle risorse nazionali e la logica sovietica per cui “tutto era di tutti e niente<br />

apparteneva a nessuno” disincentivava la economizzazione del bene comune e ne<br />

favoriva viceversa la dilapidazione e lo sfruttamento per scopi personali. D’altra parte<br />

l’assenza di proprietà privata e l’impossibilità di accumulare ricchezza faceva sì che<br />

l’arricchimento personale del funzionario pubblico non si misurasse tanto in beni mobili<br />

ed immobili quanto piuttosto in termini di potere sulle persone. Il sistema politico ed<br />

17 Alla metà del XIX secolo si contavano circa 50.000 chinovniki , pari a circa 11-13 funzionari ogni<br />

10.000 abitanti. Pipes R., 1974, Russia under the old regime, London, Penguin books, p.281.<br />

18 A. Vaksberg, 1992, La mafia russe. Comment on dévalise le pays depuis 70 ans, Paris, Albin Michel.<br />

210


amministrativo sovietico veniva cioè a reggersi su corrotti scambi di protezioni, senza le<br />

quali nulla era fattibile, e grazie alle quali viceversa ci si garantiva l’appartenenza da un<br />

clan di accesso privilegiato. Successivamente negli anni Ottanta Yurii Andropov prima<br />

e Mikhail Gorbaciov poi, si proposero di porre un freno al fenomeno che aveva ormai<br />

oltrepassato il limite accettabile inteso come soglia necessaria al corretto funzionamento<br />

della macchina economica e che rappresentava una pericolosa minaccia per il potere<br />

centrale. Infatti la sempre più fitta rete di rapporti clientelari aveva favorito l’emergere<br />

di personalità regionali che, svincolatesi dal giogo moscovita corrompendolo o<br />

eludendone i controlli, si proponevano in termini antagonistici rispetto allo Stato -<br />

partito e che concorrevano con esso nella dilapidazione di risorse petrolifere e agricole.<br />

Queste spinte disgregatrici interne, unite all’asfissia economica raggiunta dal paese sul<br />

finire del decennio e che imponeva di aprirsi a nuovi mercati in cui investire le rendite<br />

illecitamente acquisite, hanno sicuramente giocato il loro ruolo nella fine del<br />

Comunismo. Gli anni Novanta sono quindi un periodo di grande cambiamento politico,<br />

economico, sociale e culturale: nella realtà russa si affacciano la proprietà privata e il<br />

concetto di monetarizzazione inteso come possibilità di investimento all’estero e di<br />

ricezione di capitali stranieri. In questo mutato stato di cose la confusione istituzionale e<br />

giuridica delle repubbliche ex-sovietiche e delle amministrazioni al loro interno funse<br />

da incentivo per nuovi episodi di corruzione: i gerenti amministrativi delle repubbliche<br />

approfittarono a proprio vantaggio dello smembramento dell’Unione e si appropriarono<br />

innanzitutto delle ricchezze a loro disposizione per il tramite di manovre illecite senza<br />

che vi fosse alcuna possibilità da parte del mondo politico e degli organi giudiziari di<br />

contrastarli efficacemente. I responsabili amministrativi, cumulando funzione ed affari<br />

personali, erano coinvolti nelle maggioranza dei crimini economici. Tuttavia nelle<br />

Russia post-comunista si disperse la rete clientelare che aveva operato illecitamente nel<br />

decennio precedente e con essa si dissolse la “mafia” statale. Se pertanto in precedenza<br />

la corruzione, per quanto pervasiva, era a suo modo regolata da precise gerarchie in cui<br />

ciascuno operava col consenso del capo-clan e si esponeva a ritorsioni a fronte di<br />

iniziative particolaristiche per così dire “non autorizzate”, nella Russia degli anni<br />

Novanta il singolo impiegato statale agisce illegalmente per il soddisfacimento del<br />

proprio interesse e per arrotondare retribuzioni sempre più inadeguate al costo della<br />

vita. La scarsa fiducia nell’istituzione statale e l’elevata inflazione funsero da incentivi<br />

alla speculazione indebita e contribuirono a loro volta a creare l’idea di uno Stato<br />

arbitrario e predatore, privo della funzione di grande redistributore della ricchezza<br />

211


nazionale. In questa drammatica situazione si generò nei cittadini l’idea che sopra tutto<br />

vinca la logica dell’espediente. Defezione dal voto, evasione fiscale, fuga<br />

dall’investimento rappresentano a tuttoggi il drammatico epilogo di una situazione in<br />

cui prevale la legge del più forte. La corruzione del funzionario, pur deplorevole, funge<br />

da garanzia di protezione sociale, di occupazione, di mantenimento delle infrastrutture.<br />

Poco importa al cittadino russo se tale pratica blocchi l’economi stessa del Paese. A<br />

partire dal 1992 Boris Eltsin intraprese la propria crociata contro la corruzione<br />

affidando al vicepresidente Aleksandr Rutskoyj la guida della Commissione<br />

interministeriale speciale per la lotta contro la corruzione ed il crimine organizzato.<br />

L’inchiesta sulla corruzione promossa dall’organismo neo-costituito valse tuttavia da<br />

pretesto per accuse reciproche tra i due uomini ed evidenziò come la lotta contro la<br />

corruzione fosse strumentalizzata a fini meramente personali senza che vi fosse una<br />

reale volontà politica di contrastare il fenomeno in tutta la sua portata 19 . Accuse<br />

analoghe sono attualmente mosse al governo Putin 20 , artefice per l’appunto<br />

dell’istituzione del Consiglio anticorruzione. Dalle parole espresse dal Premier<br />

moscovita in occasione del primo incontro del Consiglio anticorruzione, emerge la<br />

profonda consapevolezza acquisita dal Cremlino circa la nocività sociale della<br />

corruzione amministrativa e la precisa volontà di fronteggiare il problema su un fronte<br />

nuovo: la prevenzione. 21 Il dovere principale del Consiglio Anticorruzione è pertanto<br />

fungere da organo di consulenza che identifichi le cause e le condizioni di diffusione<br />

19 La Russia: amministrazioni senza fede né legge di M. Mendras in Corruzione e democrazia. Sette paesi<br />

a confronto, a cura di Y. Mèny e D. della Porta, Liguori Editore, 1995, pp.183 ss.<br />

20 Analysis: Putin’s secret plan to combat corruption? By J. A.Corwin, 2004 Radio Free Europe/Radio<br />

Liberty, 1201 Connecticut Ave., N.W. Washington DC 20036, http://www.rferl.org<br />

21 Speech by Russian President Vladimir Putin at a meeting of the Anticorruption Council under the<br />

President, the Kremlin, Moscow, January 12, 2004. Source: Ministry of Foreign Affairs of the Russian<br />

federation, Information and Press department: http://www.mid.ru.<br />

“In quanto fenomeno sociale la corruzione si articola in termini complessi e le sue conseguenze<br />

producono effetti negativi su più settori dello Stato e della vita pubblica: dall’economia alla morale. E’<br />

ovvio che la corruzione è strettamente connessa a varie forme di abuso di autorità, a tutti i livelli. Essa<br />

accorda la preferenza ai cosiddetti “imprenditori privilegiati” e crea vantaggi illeciti nell’ottenimento dei<br />

servizi statali e di molte altre cose. Essenzialmente, si tratta di attività che violano l’uguaglianza di diritti<br />

e la libertà economica. Lo stato ha fallito nel suo dovere di garante della concorrenza leale. Come<br />

risultato, i diritti legittimi dei cittadini sono stati infranti, il normale sviluppo economico è stato ostacolato<br />

e serie barriere sono state opposte sul sentiero della crescita economica. La corruzione diffusa<br />

demoralizza la società, l’autorità e la macchina statale; e risulta specialmente intollerabile negli uffici<br />

legislativi e giudiziari, i quali sono i soggetti direttamente preposti alla lotta contro questo male. (…) Le<br />

radici della corruzione si annidano nelle imperfezioni dell’organizzazione economica e amministrativa<br />

dello stato, sono nutrite da una legislazione di bassa qualità e crescono nell’assenza di controllo effettivo<br />

sulle attività dei pubblici ufficiali, dei corpi di stato e del potere municipale. (…) La misura di questo<br />

fenomeno sarà ridotta solo con la legge, le istituzioni democratiche e un mercato fortemente incivilito.<br />

Nei luoghi di potere si iniziano a combattere non solo le conseguenze ma anche le radici della<br />

corruzione.(…) Ciò di cui necessitiamo sono misure precise e realistiche tanto sotto forma di lotta alle<br />

manifestazioni della corruzione quanto sotto forma di prevenzione ”<br />

212


della corruzione e, sulla base di esse, escogiti politiche sistemiche anti-corruzione. Le<br />

priorità dell’organismo sono:<br />

-Esaminare continuativamente e sistematicamente la legislazione già esistente e in fase<br />

di preparazione, identificando i provvedimenti che possano condurre ad abusi e creino<br />

concrete possibilità di corruzione, liberando il campo legislativo da norme ambigue,<br />

contraddittorie, vuote di significato a favore di leggi chiare ed effettive.<br />

-Prendere parte, senza interferenze, alle attività dei centri di potere locale,<br />

regionale e federale, analizzandone l’operato in modo tale che sia effettivamente<br />

garantita la massima trasparenza di qualsiasi procedimento amministrativo e siano<br />

rispettate le previsioni di budget e le norme fiscali.<br />

-Perfezionare l’apparato statale e municipale attraverso una rigida regolamentazione dei<br />

diritti e dei doveri dei pubblici ufficiali, stabilendo meccanismi di risoluzione dei<br />

conflitti di interesse nel servizio civile e municipale, prevedendo stretti vincoli<br />

procedurali all’attività del pubblico funzionario e verifiche di risultato i cui esiti siano<br />

accessibili al cittadino-contribuente, intensificando il regime dei controlli 22 .<br />

Il Consiglio Anticorruzione si articola in commissioni di lavoro composte da specialisti<br />

del problema corruzione, aventi grande autorità nei circoli professionali e pubblici. La<br />

presidenza dell’organismo è a rotazione semestrale. 23 La sua azione si fonda su<br />

informazioni oggettive relative alla misura della corruzione nei vari settori della vita<br />

amministrativa vagliate alla luce di criteri e valutazioni legali. Prioritaria esigenza<br />

dell’ordinamento sovietico, cui è indubbiamente preordinata l’attività di consulenza<br />

legislativa del Consiglio Anticorruzione, è definire in termini giuridicamente precisi la<br />

nozione di “corruzione”. Volendo esprimere un giudizio prospettico sull’operato del<br />

Consiglio Anticorruzione, riteniamo che, ferma restando l’importanza che la creazione<br />

di una struttura di prevenzione della corruzione assume in un ordinamento devastato<br />

dalla illiceità del pubblico agente quale è quello sovietico, ciononostante la stretta<br />

dipendenza rispetto al centro del potere politico (confermata dal fatto che tutti i membri<br />

22 Il Presidente Putin , contestualmente alla creazione del Consiglio Anticorruzione e al fine di facilitarne<br />

l’operato, ha proposto l’incremento delle retribuzioni dei pubblici ufficiali considerando tale intervento<br />

una valida contropartita rispetto alla richiesta verso costoro di maggiore trasparenza nella loro attività sì<br />

da renderla aperta e comprensibile alla società.<br />

23 Il primo presidente del Consiglio Anticorruzione è stato nominato dietro suggerimento dello stesso<br />

Putin nella persona di Mikhail Mikhailovich Kasyanov, già capo del governo russo. Altri membri: Sergey<br />

Mikhailovic Mironov, presidente del consiglio federale dell’assemblea federale di Russia; Boris<br />

Vyacheslavovich Gryzlov, presidente della Duma dell’assemblea federale di Russia; Valery Dmitriyevich<br />

Zorkin, presidente della Corte Costituzionale di Russia; Vyacheslav Mikhailovich Lebedev, presidente<br />

della Corte Suprema di Russia; Veniamin Fyodorovich Yakovlev, presidente della Suprema Corte<br />

d’arbitrato di Russia.<br />

213


del Consiglio sono di nomina presidenziale) fa temere che l’attività anticorruzione<br />

risulterà fortemente influenzata da motivazioni estranee alle finalità proprie della<br />

struttura in esame. Come osservato in precedenza, il Premier è stato accusato di aver<br />

creato un organismo di mera facciata, strumentale alla propria politica e di fatto<br />

inoperante sul piano della consulenza e supervisione legislativa. E’ indubbio che, per<br />

garantire il sereno operato di una struttura anti-corruzione, il primo passo sarebbe quello<br />

di emanciparla dall’ingerenza governativa, a maggior ragione in un paese in cui<br />

storicamente i vertici del potere politico sono spesso coinvolti o essi stessi artefici delle<br />

dinamiche corruttive. Pertanto se, sotto il profilo funzionale, è possibile ravvisare<br />

un’analogia tra il Consiglio Anticorruzione sovietico e l’Alto Commissario per la<br />

prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella<br />

Pubblica Amministrazione operante nell’ordinamento italiano, in quanto entrambi<br />

preposti all’analisi del quadro normativo, alla proposta di misure di prevenzione e lotta<br />

al fenomeno corruttivo, al monitoraggio dei comportamenti illeciti dei pubblici<br />

funzionari, tuttavia la relazione tra l’organismo anti-corruzione e il potere centrale è<br />

fortemente differenziata nei due ordinamenti. Infatti mentre l’Alto Commissario si trova<br />

in rapporto di dipendenza funzionale rispetto al Presidente del Consiglio dei Ministri, il<br />

Consiglio anti-corruzione russo pare essere in sostanza gerarchicamente dipendente dal<br />

Premier e gode quindi di un margine di autonomia assai più ridotto. Un ulteriore<br />

elemento di diversità è rappresentato dalla netta prevalenza delle funzioni di analisi del<br />

quadro normativo proprie del Consiglio anti-corruzione, a fronte del maggiore potere<br />

d’indagine riconosciuto all’Alto commissario. Tale differenza è riflesso della situazione<br />

di emergenza legislativa che si trova a dover affrontare la Russia: è difatti prioritario<br />

nell’ordinamento sovietico, al fine di fronteggiare efficacemente il problema della<br />

corruzione amministrativa, dare innanzitutto una qualificazione giuridica precisa agli<br />

illeciti e altresì stabilire chiari canoni di comportamento cui i pubblici funzionari<br />

debbano uniformarsi 24 .<br />

24 Si rammenti il progetto relativo alla creazione di un tutor bilaterale per assistere le imprese italiane<br />

operanti in Russia e viceversa, presentato dal responsabile della Funzione Pubblica, Luigi Mazzella, e dal<br />

ministro Dimitri Kozack, impegnato nella riforma della pubblica amministrazione russa.<br />

Secondo il progetto l'ufficio del tutor sarà composto, in Russia, da due funzionari locali e uno italiano, e,<br />

in Italia, da due funzionari italiani e uno russo. L’attività di consulenza del tutor dovrebbe svolgersi sulla<br />

base di un duplice obiettivo: snellimento amministrativo e procedurale e lotta alla corruzione.<br />

Una iniziativa, dunque, di un certo rilievo anche considerando che l'Italia è il secondo partner<br />

commerciale della Russia, dopo la Germania, con circa il 5% dell'interscambio commerciale.<br />

ANSA, 20/07/2004.<br />

214


3. Portogallo: Alto Comissàrio contra a corrupçâo<br />

Nel 1983, in seguito all’emergere di vari episodi di malcostume, il Legislatore<br />

portoghese ha istituito l’ Alto Comissàrio contra a corrupçâo. Trattasi di organo<br />

monocratico dotato di ampia autonomia, eletto a maggioranza dei due terzi<br />

dall’Assemblea della Repubblica, avente funzioni investigative in materia di corruzione.<br />

Esso si attiva su segnalazione e apre un procedimento informale non giurisdizionale e<br />

riservato, senza particolari garanzie di difesa, volto ad acquisire elementi che vengono<br />

in un secondo momento trasmessi all’autorità giudiziaria o amministrativa. L’attività<br />

investigativa dell’Alto Comissàrio non si sostituisce a quella dell’autorità giudiziaria ma<br />

si aggiunge ad essa. I procedimenti avviati da tale organismo sono prevalentemente<br />

originati da segnalazioni private e riguardano essenzialmente episodi di corruzione che<br />

si verificano a livello locale. A partire dal 1986 la struttura gode di un maggiore grado<br />

di autonomia e la sua azione è estesa anche ai titolari di organi sovrani. La natura<br />

dell’organo in esame è tuttavia radicalmente diversa rispetto a quella propria dell’Alto<br />

Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di<br />

illecito nella pubblica amministrazione operante in Italia trattandosi nel primo caso di<br />

organismo operante in prospettiva repressiva, nel secondo caso di soggetto avente<br />

funzione mista di contrasto e prevenzione dell’illiceità ma con netta preponderanza<br />

delle attività preventive. 25 D’altronde, a fronte di una comparazione tra i due<br />

ordinamenti, è opportuno rilevare il fatto che l’Italia sia categorizzata tra i paesi a<br />

“corruzione sistemica”, laddove il Portogallo rientra tra quelli a “corruzione<br />

sporadica”. 26 Ciò significa che nell’ordinamento italiano la corruzione genera un vero e<br />

proprio mercato illegale parallelo, operante a più livelli e coinvolgente i centri di potere<br />

decisionale ed i vertici politici; il fenomeno è territorialmente diffuso, saldamente<br />

inserito in varie attività ed operante anche sul piano finanziario il che significa che<br />

esiste una precisa capacità di organizzare meccanismi ad hoc per la gestione dei<br />

proventi . La retizzazione della corruzione, tipica dei paesi appartenenti alla prima<br />

categoria, è a sua volta criterio di valutazione tendenziale del fenomeno considerato che<br />

25 Rapporto del Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione presentato al Presidente della<br />

Camera dei deputati il 23 ottobre 1996, p.36. Atti parlamentari XIII Legislatura Doc. CXI n.1.<br />

26 E. U. Savona, L. Mezzanotte, op.cit, p.68.<br />

Terza categoria è quella dei Paesi a “corruzione casuale”, in cui non si rilevano casi di corruzione<br />

significativi e quelli che si presentano hanno la forma del singolo scambio corrotto privo di qualsiasi<br />

elemento di retizzazione.<br />

215


la corruzione è tanto più in grado di espandersi quanto più fitta è la rete di relazioni e<br />

meccanismi che la favoriscono e che consentono l’espansione da un settore ad un altro.<br />

Diversamente la corruzione sporadica si registra in paesi in cui il fenomeno risulta<br />

territorialmente ed settorialmente circoscritto non potendosi pertanto parlare di rete<br />

diffusa quanto piuttosto di embrione di rete. Questo è quanto accade in Portogallo.<br />

Tuttavia considerato che i trend di crescita della corruzione paiono direttamente<br />

proporzionali ai trend di crescita economica,specie se trattasi di crescita molto rapida e<br />

poco governata, il Portogallo che, dopo anni di grande povertà sta economicamente<br />

crescendo, vive una fase molto pericolosa. Difatti la corruzione , che finora non si è<br />

manifestata in forme articolate per mancanza di mercati vivaci in cui agire, potrebbe<br />

trovare impulso nella maggiore vivacità economica del Paese. In questo contesto si<br />

coglie a maggior ragione l’importanza dell’attività di un organismo quale l’Alto<br />

Comissàrio contra a corrupçâo.<br />

4. Altri organismi: Bulgaria, Georgia, Algeria<br />

Vi sono tracce di organismi analoghi a quelli finora esaminati anche in altri<br />

ordinamenti; tuttavia essi hanno la generica funzione di contrastare la corruzione<br />

nell’ambito di realtà nazionali fortemente colpite da tale fenomeno. Non riteniamo<br />

pertanto di potere condurre un’analisi comparata in merito. Citiamo comunque la<br />

presenza di un responsabile anti-corruzione in Bulgaria nella persona del Segretario<br />

Generale del Ministero dell’Interno 27 ; l’esistenza di un Concilio Anti-corruzione in<br />

Georgia 28 ; l’istituzione di un Osservatorio Nazionale per il controllo e la prevenzione<br />

della corruzione in Algeria 29 . In Messico il ministro Romero Ramos, il cui dicastero è<br />

fortemente impegnato sul fronte della lotta alla corruzione ha manifestato grande<br />

interesse per il provvedimento relativo alla costituzione nell’ordinamento italiano<br />

27 http://www.bulgaria-italia.com , ANSA 26/04/2003.<br />

28 Decreto del Presidente Mikheil Saakashvili, http://www.eurasianet.org , Georgia: Saakashvili raising<br />

hopes that corruption may be tackled in earnest, Don Hill, 10/01/2004.<br />

29 La creazione di questo Osservatorio è stata ufficialmente annunciata dal capo del governo nel marzo<br />

del 1996, mentre il relativo decreto è del luglio del 1996. Tuttavia l'Osservatorio è diventato operativo<br />

solo all'inizio del 1997. Fra i suoi primi provvedimenti c'è stata l'attribuzione di automobili di servizio ai<br />

nove membri permanenti del suo consiglio. Si è dovuto attendere il 1998 prima che il suo presidente, un<br />

ex ministro della giustizia, presentasse il suo rapporto annuale al presidente Zeroual: un rapporto che non<br />

è mai stato reso pubblico, poiché il decreto relativo alla creazione dell'Onspc non lo prevedeva. La<br />

corruzione onnipresente, http://www.radiopopolare.it , Settembre 1998.<br />

216


dell’Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre<br />

forme di illecito nella pubblica amministrazione 30 .<br />

30 Comunicato stampa del Dipartimento della Funzione Pubblica del 7/11/2003,<br />

http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/comunicati_stampa<br />

217


CAPITOLO IX<br />

CONCLUSIONI<br />

1. Giudizio critico sull’organismo tra problemi aperti e prospettive future<br />

Rispondendo ai quesiti d’apertura, abbiamo offerto una chiave di lettura dei punti oscuri<br />

relativi alla figura dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della<br />

corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione: esso esplica le<br />

proprie funzioni nell’ambito della pubblica amministrazione, la cui nozione, interpretata<br />

alla luce dell’orientamento giurisprudenziale e dottrinale prevalente, è comprensiva dei<br />

soggetti che, ancorché aventi forma privatistica, svolgono funzioni sostanzialmente<br />

pubblicistiche, quali le società per azioni a partecipazione pubblica. Trattasi di soggetto<br />

a metà strada tra un organismo servente al Governo ed un’Autorità indipendente,<br />

qualificabile come Authority allo stato nascente, ad oggi non riconducibile in pieno nel<br />

novero delle autorità amministrative indipendenti a causa della presenza di un forte<br />

vincolo con l’Esecutivo - la cui sussistenza è incompatibile con le esigenze di<br />

autonomia funzionale delle authorities vere e proprie – ma potenzialmente suscettibile<br />

di evolversi in autorità amministrativa indipendente in ragione della delicatezza delle<br />

sue funzioni e dell’importanza della sua missione, le quali rendono necessario un<br />

ulteriore intervento legislativo che distacchi la struttura dall’area della dipendenza<br />

governativa e le conferisca poteri più incisivi nel settore di competenza. Si prospetta<br />

cioè l’opportunità di intervenire sull’attuale configurazione del Commissario, così da<br />

operare una trasformazione, analogamente a quanto avvenuto per l’Isvap, da organismo<br />

di vigilanza e programmazione servente al vertice politico ad autorità indipendente<br />

dotata di ampi poteri di intervento diretto sui fenomeni distorsivi. Un’autentica azione<br />

di prevenzione dell’illiceità amministrativa dovrebbe infatti essere avulsa dall’influenza<br />

di valutazioni di opportunità politica. Così facendo si registrerebbe cioè un notevole<br />

salto di qualità nell’attuale configurazione dell’Alto Commissario il quale assurgerebbe<br />

da articolazione governativa altamente specializzata posta sotto la direzione<br />

dell’esecutivo ad autorità garante della legalità amministrativa, responsabile della<br />

complessa azione di supervisione e coordinamento delle politiche di prevenzione della<br />

corruzione e promotrice della diffusione della cultura della legalità, in conformità<br />

peraltro agli impegni assunti convenzionalmente a livello internazionale (UNCAC).<br />

218


A questo punto, volendo esprimere un giudizio critico sull’Alto Commissario per la<br />

prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica<br />

amministrazione, riteniamo che la sua istituzione debba essere in ogni caso salutata<br />

positivamente. La previsione di un soggetto con finalità preventive dell’illiceità<br />

amministrativa rappresenta una novità assoluta nel nostro ordinamento ed è sintomo<br />

della scoperta di un nuovo approccio rispetto ai fenomeni distorsivi, fondato non più<br />

solo sulla repressione – stante l’insufficienza della norma penale a delimitare il confine<br />

della legalità 1 - bensì sulla prevenzione. In un’ottica preventiva, il rispetto della legge<br />

viene assicurato tramite una maggiore responsabilizzazione del personale delle<br />

pubbliche amministrazioni e soprattutto tramite la diffusione della cultura dell’etica e<br />

della legalità che consenta il superamento di prassi e logiche clientelari, radicate nella<br />

mentalità del nostro Paese, e favorisca viceversa la nascita di una forma mentis che<br />

rifiuti l’adozione di vie preferenziali e si ispiri a valori di solidarietà civica: infatti<br />

debellare la corruzione è interesse della collettività. Tale processo di educazione civica<br />

non si presenta tra i più facili da realizzare, stante la diffusa convinzione nella<br />

cittadinanza che la corruzione non intacchi la propria sfera personale, familiare e<br />

domestica 2 , evidenziandosi così come la collettività sottovaluti ripercussioni ed effetti<br />

che la corruzione diffusa nei macro-settori economico e politico-istituzionale 3 , tanto a<br />

livello nazionale quanto a livello internazionale, esplica nella vita privata di ciascuno,<br />

sotto forma di costi e danni sociali. La corruzione è un fenomeno spesso sommerso che<br />

produce “vittime ombra” e da ciò discende per l’appunto la difficoltà di percepire gli<br />

effetti che un reato contro la pubblica amministrazione provoca non solo all’interno<br />

della pubblica amministrazione ma anche ed in maggior misura alla collettività 4 . A ciò<br />

di aggiunge un diffuso sentimento di cinismo o rassegnazione, forse triste eredità di<br />

Tangentopoli, significativo della rottura di quel contratto di fiducia sociale che<br />

dovrebbe esistere tra cittadini ed istituzioni-amministrazioni, che porta a tollerare se non<br />

addirittura ad adeguarsi ed avvalersi dei meccanismi corruttivi 5 .<br />

1 E. Savona, L. Mezzanotte, La corruzione in Europa, Carocci, Roma, 1998, p. 144.<br />

2 In questo senso il 65% degli italiani interpellati nel corso del sondaggio Voice of people, realizzato dalla<br />

Gallup International. Dati Transparency International, 2005.<br />

3 Al quesito “Quanto la corruzione intacca il settore economico?”, il 56% degli intervistati risponde<br />

“moltissimo”, il 38% “molto”. Al quesito “Quanto la corruzione intacca la vita politica nel Paese?”, il<br />

55% degli intervistati risponde “moltissimo”, il 35% “molto”.<br />

4 “La corruzione cancella il tuo futuro, i tuoi diritti, le tue scelte. Quando qualcuno corrompe chi paga sei<br />

tu.” Slogan della campagna di sensibilizzazione al problema della corruzione promossa da T.I. Italia.<br />

5 Quando si chiede se il livello di percezione è cambiato negli ultimi tre anni e se cambierà nei prossimi<br />

tre: il 38% degli intervistati ritiene che non vi siano state né vi saranno significative variazioni; per il 51%<br />

degli intervistati negli ultimi tre anni la corruzione è aumentata; è rimasta invariata per il 39%. Nei<br />

219


L’auspicio è che l’azione dell’Alto Commissario possa conseguire risultati positivi<br />

concreti, idonei anche ad invertire l’attuale approccio della collettività al problema della<br />

corruzione nel senso di una ritrovata fiducia nei confronti delle istituzioni, con<br />

conseguente isolamento dei soggetti corrotti. Viceversa, fintantoché la “via<br />

preferenziale” continuerà ad essere considerata la “via normale” e, in quanto tale,<br />

generalmente tollerata, il fenomeno corruttivo non potrà essere debellato.<br />

D’altra parte per comprendere se l’istituzione dell’organismo risponda ad un’effettiva<br />

volontà ordinamentale di contrasto dell’illiceità o sia piuttosto una mossa di propaganda<br />

politica destinata ad un “nulla di fatto”, occorrerà attendere gli esiti di lungo periodo del<br />

suo operato. Dalla sua operatività concreta potranno d’altra parte trarsi risposte ai<br />

numerosi dubbi cui l’interpretabilità del testo regolamentare ha dato luogo e potranno<br />

altresì esprimersi giudizi compiuti sulla sua reale utilità 6 .<br />

In prospettiva futura, affinché l’azione dell’Alto Commissario non si fermi al piano<br />

retorico bensì possa incidere significativamente sul fenomeno corruttivo, debbono<br />

essere realizzati opportuni interventi ed aggiustamenti: anzitutto garantendo una<br />

maggiore indipendenza della struttura; quindi risolvendo il problematico relazionarsi<br />

dell’organismo con Regioni ed enti locali; infine e soprattutto predisponendo una<br />

compiuta politica nazionale anti-corruzione, rispetto alla quale l’Alto Commissario<br />

funge da supporto tecnico in chiave di law enforcement: in particolare, sotto<br />

quest’ultimo profilo si comprende come il successo dell’organismo dipenda fortemente<br />

dalle future scelte politiche e precisamente dalla predisposizione compiuta di un serio<br />

progetto politico-legislativo di contrasto della corruzione, ad oggi assente. Il dubbio è<br />

che la mole di interessi coinvolti nell’azione del Commissario anti-corruzione e proprio<br />

la notevole politicità della materia rappresentino il limite stesso alla sua azione, in<br />

quanto confliggente con le troppo radicate logiche della “via preferenziale”.<br />

Concludendo con una nota di ottimismo, si auspica che l’Authority allo stato nascente,<br />

possa nascere ed evolversi libera dai vincoli dell’opportunità politica così da poter<br />

adempiere al proprio scopo in maniera efficace ed effettiva: se infatti uno degli aspetti<br />

di forza della democrazia sta nella sua capacità di auto-riformarsi, non vi è ragione per<br />

cui il fenomeno della corruzione debba fare eccezione 7 . L’importanza di un approccio<br />

prossimi tre anni per il 44% degli intervistati la corruzione crescerà; per il 41% rimarrà invariata; solo il<br />

15% degli interpellati ritiene possibile una sua diminuzione.<br />

6 In questo senso anche A. Marra, nelle dichiarazione rilasciataci in data 13/06/05.<br />

7 Y. Mény e D. della Porta, Corruzione e democrazia. Sette paesi a confronto, Liguori, Napoli, 1995, p.<br />

242.<br />

220


preventivo al problema “corruzione”, di cui l’Alto Commissario è espressione, è<br />

perfettamente colto da Machiavelli, per il quale “…niente è più necessario e utile ad un<br />

generale del conoscere le intenzioni ed i progetti del nemico. Quanto più difficile è<br />

l’acquisizione di questa conoscenza tanto maggiore è il merito di chi riesce a prevederla<br />

correttamente”. La corruzione è la “nemica” da sconfiggere e la lotta contro di essa si<br />

prospetta ardua: nel titanico scontro tra legalità ed illiceità, tra imparzialità e<br />

clientelismo, tra bene comune ed interessi particolaristici, l’azione dell’Alto<br />

Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di<br />

illecito nella pubblica amministrazione si profila come una tra le armi vincenti.<br />

221


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